PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI
PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI
Largenta Italia S.p.A. IN
YOOX S.p.A.
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A norma dell’articolo 2501-ter del codice civile, gli organi amministrativi di XXXX S.p.A. (di seguito, anche “YOOX” o l’“Incorporante” o l’“Emittente”) e di Largenta Italia S.p.A. (così ridenominata a seguito di deliberazioni di trasformazione in società per azioni e modifica della denominazione sociale, adottate dall’Assemblea in data 23 aprile 2015 e iscritte presso il registro delle imprese di Milano in data 27 aprile 2015, di seguito anche “Largenta Italia” o l’“Incorporanda”) hanno redatto il seguente progetto comune di fusione (il “Progetto di Fusione”) relativo alla fusione per incorporazione di Largenta Italia in YOOX, ai sensi dell’articolo 2501-ter e xx. xxx xxxxxx xxxxxx (xx “Xxxxxxx”) approvato dai Consigli di Amministrazione di YOOX e Largenta Italia rispettivamente in data 23 e 24 aprile 2015.
PREMESSA
L’operazione di aggregazione
La Fusione si inserisce nel contesto dell’operazione di aggregazione delle attività di YOOX e della società The Net-A-Porter Group Limited (“NAP”), una società di diritto inglese operante nello stesso settore in cui opera YOOX, sulla base delle intese disciplinate nell’accordo di fusione (l’“Accordo di Fusione”) sottoscritto in data 31 marzo 2015 tra la stessa YOOX, da una parte, e Compagnie Financière Richemont S.A. (“Richemont”) e Richemont Holdings (UK) Limited (“RH”), dall’altra parte.
Alla data del presente Progetto di Fusione, NAP è indirettamente controllata da RH, a sua volta controllata da Richemont; RH detiene altresì l’intero capitale sociale di Largenta Italia. Alla data di stipulazione dell’atto di Fusione, e pertanto alla data di efficacia della Fusione, a seguito e per effetto del conferimento in natura di cui al successivo paragrafo “I presupposti della fusione”, Largenta Italia controllerà indirettamente NAP. Ad esito e per effetto della Fusione, pertanto, NAP diventerà una società indirettamente controllata da YOOX.
La Fusione mira a integrare due società altamente complementari e dal significativo potenziale sinergico in termini di segmenti di clientela coperti, esposizione geografica e mix di competenze, con l’obiettivo di creare uno tra i gruppi leader a livello mondiale nel segmento della moda di lusso online. Come risultato della Fusione, il Gruppo avrà un posizionamento competitivo significativamente rafforzato, che consentirà di sfruttare le significative prospettive di crescita del mercato del lusso online, nonché di una maggiore scala a beneficio della leva e dell’efficienza operativa.
La Fusione consentirà altresì di diversificare il portafoglio di business e rafforzare e consolidare le relazioni con i marchi della moda.
L’operazione di aggregazione prevede le seguenti fasi principali:
(i) la costituzione oppure l’acquisto da parte di RH di un veicolo societario di diritto italiano. In esecuzione di tale fase, in data 1° aprile 2015 RH ha acquisito l’intero capitale sociale di Largenta Italia, società non operativa di recente costituzione;
(ii) il conferimento in natura da parte di RH a favore di Largenta Italia delle azioni ed eventualmente dei diritti a ricevere azioni, insieme rappresentativi dell’intero capitale sociale di Largenta (UK) Limited (“Largenta UK”), una società di diritto inglese controllata da RH, che - alla data di stipula dell’atto di fusione relativo alla Fusione (l’“Atto di Fusione”) - sarà a propria volta titolare di azioni ed eventualmente di diritti a ricevere azioni, insieme rappresentativi dell’intero capitale sociale di NAP (il “Conferimento”, su cui vedi infra, paragrafo “I presupposti della fusione”). In esecuzione di tale fase, in data 23 aprile 0000, Xxxxxxxx Xxxxxx ha deliberato, tra l’altro, l’aumento del proprio capitale sociale per massimi Euro 909.000.000, di cui Euro 605.955,97 di valore nominale ed Euro 908.394.044,03 di sovrapprezzo, al servizio del Conferimento, il quale sarà eseguito antecedentemente la stipula dell’Atto di Fusione;
(iii) la Fusione per incorporazione di Largenta Italia in YOOX, da eseguirsi con efficacia successiva alla data di efficacia del Conferimento, con conseguente annullamento delle azioni ed estinzione della Incorporanda e subentro dell’Incorporante nella titolarità giuridica di tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all’Incorporanda, ivi inclusa la partecipazione di controllo indiretta in NAP attraverso la propria partecipazione in Largenta UK.
L’operazione prevede inoltre che sia attribuita al Consiglio di Amministrazione di XXXX una delega per aumentare il capitale sociale, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, fino a un massimo di Euro 200 milioni, da offrire in opzione ai soci ovvero, con il voto favorevole di almeno un amministratore espressione di RH, a investitori selezionati (la “Delega”), in ogni caso dopo il perfezionamento della Fusione.
La proposta di attribuzione della Delega sarà sottoposta agli azionisti nella medesima assemblea dei soci chiamata a deliberare sulla Fusione e sull’adozione di un nuovo testo statutario, ma costituirà un separato punto all’ordine del giorno di detta Assemblea. Il nuovo statuto dell’Incorporante, in una delle versioni qui allegate sub Allegati “A1” e “A2” a seconda di quanto deliberato dall’Assemblea in merito alla proposta di Delega, entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione.
Le situazioni patrimoniali a norma dell’articolo 2501-quater del codice civile sono costituite, quanto a YOOX, dal progetto di bilancio al 31 dicembre 2014 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2015 e che sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli azionisti convocata per il 30 aprile 2015 in unica convocazione e, quanto a Largenta Italia, dalla situazione patrimoniale dell’Incorporanda al 10 aprile 2015 redatta ai sensi dell’articolo 2501-quater del codice civile e approvata dal Consiglio di Amministrazione di Largenta Italia in data 23 aprile 2015. Il Consiglio di Amministrazione di Largenta Italia ha altresì predisposto e approvato nella seduta del 23 aprile 2015 una situazione patrimoniale proforma al 10 aprile 2015 che riflette gli effetti del Conferimento come se lo stesso avesse già avuto luogo a tale data di riferimento a mezzo del conferimento del 100% del capitale sociale di Largenta UK. Tale situazione patrimoniale proforma è allegata al presente Progetto di Fusione sub Allegato “B”.
I presupposti della Fusione
Costituisce presupposto essenziale della Fusione che, a seguito del perfezionamento della Fusione stessa, (i) YOOX sia titolare del 100% del capitale sociale di Largenta UK, il cui patrimonio consiste sostanzialmente solo della sua partecipazione in NAP, e (ii) Largenta UK sia titolare del 100% del capitale sociale di NAP.
Più in dettaglio, alla data del Progetto di Fusione, RH è titolare del 96% circa del capitale sociale ordinario di Largenta UK, ed è altresì titolare del diritto incondizionato a che a essa venga trasferita l’intera residua partecipazione nel capitale sociale di Largenta UK. Tale diritto riviene dal fatto che RH, sulla base delle previsioni dello statuto di Largenta UK e di un patto parasociale avente ad oggetto la stessa sottoscritto con gli altri titolari di azioni ordinarie, ha esercitato delle opzioni di acquisto su tale intera residua partecipazione nel capitale sociale di Largenta UK e, per l’effetto, riceverà le relative azioni al completamento della procedura prevista, dalla relativa documentazione contrattuale e societaria, per la determinazione del prezzo di trasferimento delle stesse dovuto da RH. Ai sensi del diritto inglese l’esercizio dei sopra menzionati diritti di opzione attribuisce a RH la c.d. “beneficial ownership” sulle azioni opzionate (e pertanto il diritto incondizionato al trasferimento a suo favore di tali azioni), di talché, qualora - alla data prevista per l’esecuzione del Conferimento - il processo di determinazione del prezzo e di trasferimento di tali azioni non si fosse ancora concluso, RH conferirà a Largenta Italia le azioni di cui è titolare, nonché i sopra indicati diritti (ma non l’obbligo di pagamento del corrispettivo delle azioni, che rimarrà in capo a RH), i quali - per effetto della Fusione di Largenta Italia in YOOX - entreranno nel patrimonio dell’Incorporante.
In data 23 aprile 2015 l’Assemblea di Largenta Italia ha deliberato un aumento di capitale al servizio del Conferimento delle azioni (ed eventualmente di diritti al trasferimento di azioni) rappresentative del 100% del capitale sociale di Largenta UK, per complessivi Euro 909.000.000, di cui Euro 605.955,97 a titolo di capitale ed Euro 908.394.044,03 a sovraprezzo, tramite emissione di n. 65.595.989 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ai sensi dell’Accordo di Fusione, il Conferimento sarà realizzato sulla base di una valutazione predisposta ai sensi dell’articolo 2343-ter, secondo comma, lett. b) del codice civile e l’atto di Conferimento sarà stipulato (e il Conferimento sarà eseguito), almeno cinque giorni lavorativi prima della stipula dell’Atto di Fusione, cosicché alla data della predetta stipula il capitale sociale di Largenta Italia sarà pari a Euro 655.955,97, suddiviso in n. 65.599.597 azioni, prive di valore nominale.
Alla data del presente Progetto di Fusione, Largenta UK è titolare del 97% circa del capitale sociale ordinario di NAP e ha esercitato i diritti di opzione su una residua partecipazione di azioni di categoria B a essa spettanti in forza dello statuto di NAP. Per l’effetto, ai sensi del diritto inglese, Largenta UK è titolare della c.d. “beneficial ownership” sulle suddette azioni di categoria B (e pertanto del diritto incondizionato al trasferimento a suo favore di tali azioni). Tale trasferimento avrà luogo all’esito della procedura di determinazione del relativo prezzo di trasferimento dovuto da Largenta UK secondo quanto previsto nello statuto di NAP. In base a quanto previsto nell’Accordo di Fusione, tale prezzo sarà corrisposto da Largenta UK per mezzo di fondi messi a disposizione, senza obbligo di rimborso da parte di Largenta UK medesima, da RH.
Alla data del presente Progetto di Fusione, RH ha a sua volta esercitato i diritti di opzione su una residua partecipazione pari a circa il 3% del capitale sociale ordinario di NAP (costituita da azioni di categoria C) ad essa spettanti in forza dello statuto di NAP. Per l’effetto, ai sensi
del diritto inglese, RH è titolare della c.d. “beneficial ownership” sulle azioni rappresentative del suddetto 3% del capitale sociale ordinario di NAP (e pertanto del diritto incondizionato al trasferimento a suo favore di tali azioni). Tale trasferimento avrà luogo all’esito della procedura di determinazione del relativo prezzo di trasferimento secondo quanto previsto nello statuto di NAP. L’Accordo di Fusione prevede che la “beneficial ownership” di tali azioni ordinarie di categoria C sia trasferita a Largenta UK prima del perfezionamento del Conferimento, restando in ogni caso i connessi oneri a carico di RH.
Il capitale di NAP include anche un numero minimo di “deferred shares”, detenute da due azionisti di minoranza, che comunque saranno trasferite a Largenta UK o riacquistate dalla stessa NAP, a prezzo simbolico, entro la data di efficacia della Fusione.
Infine, il capitale di NAP comprende anche una “special share” di titolarità di RH, che sarà trasferita a Largenta UK a prezzo simbolico dopo il completamento del processo per la determinazione del prezzo delle azioni di NAP oggetto di esercizio delle opzioni di acquisto da parte di RH e il trasferimento delle azioni opzionate a RH o Largenta UK, secondo il caso.
Nelle more del processo di Fusione e del Conferimento, è possibile, anche se non probabile, che alcuni degli azionisti di minoranza di Largenta UK e NAP chiedano di prendere parte all’operazione di Fusione. In tal caso, Largenta UK o RH, secondo il caso, intende rinunciare all’opzione esercitata e consentire a tali azionisti di dar corso ad un’operazione di “roll over” che preveda: (i) limitatamente agli azionisti di NAP che partecipino all’operazione, il conferimento in Largenta UK delle suddette azioni NAP a fronte della sottoscrizione di azioni di nuova emissione; (ii) il conferimento in Largenta Italia delle azioni Largenta UK di nuova emissione o di titolarità degli attuali azionisti di Largenta UK, diversi da RH, che partecipino all’operazione di Fusione, in sottoscrizione di nuove azioni dell’Incorporanda. Tale operazione non avrebbe alcun impatto sul rapporto di cambio in quanto comporterebbe esclusivamente la modifica del rapporto tra azioni Largenta UK e azioni Largenta Italia nell’ambito del Conferimento. Nel contesto del “roll over”, peraltro, è possibile che si renda necessario operare delle modifiche agli statuti di NAP e Largenta UK convertire parte delle azioni esistenti di Largenta Italia in azioni prive di diritto di voto, fermo in ogni caso il rapporto di cambio di cui al successivo paragrafo 3. Ove necessario ai fini di consentire il suddetto “roll over” e le conseguenti conversioni di azioni, la delibera di aumento di capitale di Largenta Italia al servizio del Conferimento sarà integrata e modificata secondo quanto necessario. Per maggiori informazioni in merito a detta delibera si veda il successivo paragrafo 1 del presente Progetto di Fusione, sub “Società Incorporanda”.
Condizioni per la Fusione
In base a quanto previsto nell’Accordo di Fusione, la stipula dell’Atto di Fusione, oltre che al completamento del Conferimento, è condizionata al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive:
a) l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni delle autorità antitrust in Austria, Germania, Giappone, Regno Unito, Ucraina e USA entro il 31 dicembre 2015;
b) l’approvazione della Fusione da parte dell’Assemblea di YOOX entro il 22 ottobre 2015, con la maggioranza richiesta dall’articolo 49, comma 1, n. 3, lettera (g), del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche (il “Regolamento Consob”), ai fini dell’esenzione ivi prevista dall’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di YOOX, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dello stesso articolo 49;
c) la mancata presentazione di opposizioni alla Fusione da parte dei creditori di YOOX ai sensi dell’articolo 2503 del codice civile ovvero, ove tali opposizioni siano presentate, il fatto che le stesse cessino di essere pendenti entro il 31 dicembre 2015; e
d) l’ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie YOOX emesse a servizio del concambio della Fusione, entro il 31 dicembre 2015.
Peraltro, la condizione di cui al punto (c) è posta nell’esclusivo interesse di Richemont e pertanto è da questa unilateralmente rinunciabile.
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1. Società partecipanti alla Fusione
Società Incorporante
Denominazione: YOOX S.p.A.
Sede legale: Zola Predosa (BO), Via Nannetti n. 1.
Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Bologna: 02050461207.
Capitale sociale, alla data di approvazione del Progetto di Fusione: Euro 620.992,32 interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 62.099.232 azioni ordinarie, prive di valore nominale e ammesse alle negoziazioni sul MTA.
Ai sensi dell’Art. 5 dello statuto sociale di YOOX vigente alla data del presente Progetto di Fusione:
(i) l’Assemblea straordinaria in data 18 luglio 2002 e 2 dicembre 2005 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ex articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale, in una o più volte, per il periodo di 5 anni dal 18 luglio 2002, fino ad un ammontare massimo di Euro 17.555,20, mediante emissione di n. 33.760 azioni nominative ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 cadauna con un sovrapprezzo complessivo di Euro 1.551.609,60; tale aumento è da destinarsi a un piano di incentivazione aziendale. Il Consiglio di Amministrazione del 12 luglio 2007 ha integralmente fruito della sopracitata delega aumentando il capitale sociale mediante emissione di massime n. 1.755.520 nuove azioni, parità contabile implicita di ciascuna azione Euro 0,01, con sovrapprezzo pari a Euro 0,8839 per ogni nuova azione, godimento regolare, destinate a dipendenti o amministratori della Società. Il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al 31 luglio 2017 e qualora a detto termine l’aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte (1);
(ii) l’Assemblea straordinaria in data 10 dicembre 2003 e 2 dicembre 2005 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ex articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento in una o più volte, per il periodo massimo di 5 anni a decorrere dal 10 dicembre 2003, il capitale sociale mediante emissione di massime n. 19.669 nuove azioni ordinarie (aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione) del valore nominale di Euro 0,52 cadauna, con sovrapprezzo unitario di Euro 45,96, e così per complessivi
(1) L’aumento di capitale è stato parzialmente sottoscritto e, del relativo importo, tiene conto l’indicazione di cui sopra alla voce “Capitale sociale, alla data di approvazione del Progetto di Fusione”.
massimi nominali Euro 10.227,88 con sovrapprezzo complessivo massimo di Euro 903.987,24, da destinarsi in sottoscrizione a dipendenti, nonché a collaboratori, consulenti e amministratori di XXXX, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione e pertanto con esclusione del diritto di opzione. Il Consiglio di Amministrazione del 1° dicembre 2008 ha integralmente fruito della sopracitata delega aumentando il capitale sociale - a servizio del piano di stock option - mediante emissione di massime n. 1.022.788 nuove azioni, parità contabile implicita di ciascuna azione Euro 0,01, con sovrapprezzo pari a Euro 0,8839 per ogni nuova azione, godimento regolare, destinate a dipendenti o amministratori della Società. Il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al giorno 1° dicembre 2018 e qualora a detto termine l’aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;
(iii) l’Assemblea straordinaria in data 2 dicembre 2005 e 12 luglio 2007 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ex articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento in una o più volte il capitale sociale, per il periodo massimo di 5 anni dal 2 dicembre 2005, con esclusione del diritto di opzione ex articolo 2441, commi 5 e 8, del codice civile, mediante emissione di massime n. 31.303 nuove azioni ordinarie (aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione) del valore nominale di Euro 0,52 cadauna, con sovrapprezzo unitario non inferiore a Euro 58,65, e così per complessivi massimi nominali Euro 16.277,56 con sovrapprezzo complessivo massimo non inferiore a Euro 1.835.920,95. Tale aumento è destinato alla realizzazione di piani di incentivazione a favore di: (a) dipendenti di YOOX o di società da essa controllate, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, per quanto concerne n. 26.613 azioni e (b) degli amministratori e/o lavoratori a progetto e/o collaboratori di YOOX e/o di società da essa controllate, per quanto concerne n. 4.690 azioni. Il Consiglio di Amministrazione del 3 settembre 2009 ha integralmente fruito della sopracitata delega aumentando il capitale sociale mediante emissione di massime numero 1.627.756 nuove azioni, parità contabile implicita di ciascuna azione Euro 0,01, con sovrapprezzo unitario di Euro 1,1279, godimento identico a quello delle altre azioni in circolazione al momento della loro sottoscrizione. Il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al 3 settembre 2019 e qualora a detto termine l’aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;
(iv) l’Assemblea straordinaria in data 16 maggio 2007 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ex articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine di 5 anni dal 16 maggio 2007, con esclusione del diritto di opzione ex articolo 2441 del codice civile, commi 5 e 8, mediante emissione di massime n. 104.319 nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, del valore nominale di Euro 0,52 cadauna, e così per complessivi massimi nominali Euro 54.245,88. Tale aumento è destinato alla realizzazione di un piano di stock option a favore di amministratori, collaboratori e dipendenti di YOOX e delle società controllate. Le singole delibere consiliari dovranno essere assunte in quanto compatibile, nel rispetto del procedimento ex articolo 2441, comma 6, del codice civile, con determinazione del prezzo, a cura degli amministratori, in misura non inferiore a Euro 59,17 per ciascuna azione. Il Consiglio di Amministrazione del 3 settembre 2009 ha parzialmente fruito della sopracitata delega aumentando il capitale sociale mediante emissione di massime n. 5.176.600 nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, parità contabile implicita di ciascuna azione Euro 0,01 e un prezzo di emissione determinato: (a) in Euro 1,1379 cadauna quanto a n. 4.784.000 nuove azioni e (b) in Euro 2,0481 cadauna quanto a n. 392.600 nuove azioni. Il termine
ultimo per la sottoscrizione è fissato al 3 settembre 2019 e qualora a detto termine l’aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;
(v) l’Assemblea straordinaria in data 8 settembre 2009 ha eliminato il valore nominale delle azioni e ha provveduto al frazionamento delle azioni esistenti e alla modifica di alcuni termini ex articolo 2439 del codice civile ai fini della scindibilità degli aumenti di capitale;
(vi) l’Assemblea straordinaria del 29 giugno 2012 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 15.000,00, a pagamento, in via scindibile, ex articolo 2441, comma 4, del codice civile, mediante l’emissione di massime n. 1.500.000 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, al prezzo – non inferiore alla parità contabile di emissione – da determinarsi in misura pari alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie YOOX presso l’MTA nei trenta giorni di Borsa aperta precedenti la data di assegnazione delle opzioni. I destinatari dell’aumento di capitale sono i beneficiari del piano di stock option approvato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti in data 29 giugno 2012, riservato agli amministratori esecutivi di YOOX ai sensi dell’articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98 come successivamente modificato (il “TUF”) e da attuarsi mediante assegnazione gratuita di opzioni valide per la sottoscrizione di azioni ordinarie YOOX di nuova emissione. Il termine ultimo per la sottoscrizione dell’aumento è fissato al 31 dicembre 2017 e qualora a detto termine l’aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;
(vii) l’Assemblea straordinaria del 17 aprile 2014 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 5.000,00, a pagamento, in via scindibile, ex articolo 2441, comma 8, del codice civile, mediante l’emissione di massime n. 500.000 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, al prezzo – non inferiore alla parità contabile di emissione – da determinarsi in misura pari alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie YOOX presso l’MTA nei trenta giorni di Borsa aperta precedenti la data di assegnazione delle opzioni. I destinatari dell’aumento di capitale sono i beneficiari del piano di stock option approvato dall’Assemblea ordinaria degli azionisti in data 17 aprile 2014, riservato esclusivamente ai dipendenti di YOOX e delle società dalla stessa, direttamente e indirettamente, controllate, ai sensi dell’articolo 114- bis del TUF e da attuarsi mediante assegnazione gratuita di opzioni valide per la sottoscrizione di azioni ordinarie YOOX di nuova emissione. Il termine ultimo per la sottoscrizione dell’aumento è fissato al 31 dicembre 2020 e qualora a detto termine l’aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.
Si precisa che ai fini della descrizione degli aumenti di capitale di cui sopra, riportati nell’Art. 5 dello statuto sociale di YOOX vigente alla data del presente Progetto di Fusione, sono stati eliminati i riferimenti alle clausole statutarie relative agli aumenti del capitale sociale il cui termine di sottoscrizione sia già scaduto o che hanno avuto integrale esecuzione. Per l’Art. 5 dello statuto sociale dell’Incorporante post Fusione si rinvia al successivo paragrafo 2 del presente Progetto di Fusione.
Società Incorporanda
Denominazione: Largenta Italia S.p.A. (già Deal S.r.l. e così ridenominata a seguito di deliberazioni di trasformazione in società per azioni e modifica della denominazione sociale, adottate dall’Assemblea in data 23 aprile 2015 e iscritte presso il registro delle imprese di Milano, in data 27 aprile 2015).
Sede legale: Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx x. 00.
Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano: 08867720966.
Capitale sociale, alla data di approvazione del Progetto di Fusione: Euro 50.000,00 interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 3.608 azioni ordinarie, prive di valore nominale.
Come sopra indicato, in data 23 aprile 2015, l’Assemblea di Largenta Italia ha deliberato un aumento di capitale al servizio del Conferimento per complessivi Euro 909.000.000, di cui Euro 605.955,97 di valore nominale ed Euro 908.394.044,03 di sovrapprezzo, tramite emissione di n. 65.595.989 azioni ordinarie prive di valore nominale. Pertanto, alla data di stipula dell’Atto di Fusione a seguito dell’avvenuta esecuzione del Conferimento, il capitale sociale di Largenta Italia sarà pari ad Euro 655.955,97, suddiviso in n. 65.599.597 azioni ordinarie, prive di valore nominale.
2. Statuto dell’Incorporante
Con l’approvazione del Progetto di Fusione, l’Assemblea straordinaria di YOOX e l’Assemblea di Largenta Italia saranno chiamate a deliberare l’adozione del nuovo Statuto sociale che sarà adottato dall’Incorporante con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione, nei testi acclusi al presente Progetto di Fusione quali Allegati “A1” e “A2”, per farne parte integrante e sostanziale. Le principali modifiche proposte sono di seguito sinteticamente descritte:
(i) la denominazione sociale, con modifica dell’Art. 1, in quanto l’Incorporante assumerà la nuova denominazione sociale “YOOX Net-A-Porter Group S.p.A.” e, in forma abbreviata, “YNAP S.p.A.”;
(ii) il trasferimento della sede legale nel Comune di Milano, con modifica dell’Art. 2;
(iii) la modifica della clausola relativa al capitale sociale (Art. 5), al fine di riflettere:
(a) l’ammontare dell’aumento di capitale a servizio della Fusione, di cui al successivo paragrafo 4 del presente Progetto di Fusione;
(b) la suddivisione del capitale sociale in azioni ordinarie e azioni senza diritti di voto (le “Azioni B”), entrambe prive di indicazione del valore nominale, di cui ai successivi paragrafi 3 e 4 del presente Progetto di Fusione;
(c) la disciplina delle Azioni B e i diritti dei titolari di Azioni B, incluso il diritto di convertire le Azioni B in azioni ordinarie, di cui ai successivi paragrafi 3 e 4;
(d) l’eliminazione delle clausole relative agli aumenti del capitale sociale il cui termine di sottoscrizione sia già scaduto o che hanno avuto integrale esecuzione;
(e) con esclusivo riferimento al testo statutario sub Allegato “A1”, la Delega, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, che verrà sottoposta all’approvazione della medesima Assemblea che sarà chiamata a deliberare in merito al Progetto di Fusione;
(iv) oltre ad altre modifiche di minore portata all’Art. 14 sulla nomina dell’organo amministrativo, l’inserimento di un nuovo meccanismo per il funzionamento del voto di lista dimodoché dall’eventuale lista presentata da soci titolari di Azioni B vengano tratti due amministratori (ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione uscente di presentare una propria lista);
(v) le modifiche agli Artt. 16, 17, 19, 21 e 25 relative alla convocazione e al funzionamento del Consiglio di Amministrazione e alla ripartizione dei poteri all’interno dell’organo amministrativo;
(vi) le modifiche all’Art. 26 finalizzate alla semplificazione della clausola relativa, tra l’altro, alla nomina del Collegio Sindacale.
Per la descrizione delle modifiche statutarie si rinvia alla Relazione degli Amministratori di YOOX redatta ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2501-quinquies del codice civile, dell’articolo 125-ter del TUF e dell’articolo 70, comma 2, del Regolamento Consob a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e di regolamento (la “Relazione degli Amministratori di YOOX”).
3. Rapporto di cambio e conguaglio in denaro
La Fusione verrà deliberata sulla base (i) del progetto di bilancio di esercizio di YOOX al 31 dicembre 2014, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2015 e che sarà sottoposto all’approvazione dell’Assembla degli azionisti convocata per il 30 aprile 2015 in unica convocazione e (ii) della situazione patrimoniale di Deal S.r.l. (oggi Largenta Italia S.p.A.) al 10 aprile 2015 redatta ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2501-quater del codice civile e approvata dal Consiglio di Amministrazione di Largenta Italia in data 23 aprile 2015.
La situazione patrimoniale proforma di Deal S.r.l. (oggi Largenta Italia S.p.A.) al 10 aprile 2015, che riflette gli effetti del Conferimento come se lo stesso avesse già avuto luogo a tale data di riferimento, è allegata al presente Progetto di Fusione sub Allegato “B”.
I Consigli di Amministrazione di YOOX e di Largenta Italia, sulla base della documentazione contabile di cui sopra, sono pervenuti alla determinazione del seguente rapporto di cambio:
ogni n. 1 (una) azione di Largenta Italia, n. 1 (una) azione YOOX di nuova emissione (il “Rapporto di Cambio”).
Per la determinazione del numero di azioni YOOX e la relativa suddivisione in azioni ordinarie e Azioni B a servizio del Rapporto di Cambio, si rinvia al successivo paragrafo 4 del presente Progetto di Fusione.
Le ragioni che giustificano il suddetto Rapporto di Cambio sono illustrate nella Relazione degli Amministratori di YOOX, a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e di regolamento, cui si rimanda.
Si precisa che il socio unico di Largenta Italia si è avvalso della facoltà di rinunziare alla redazione della relazione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2501-quinquies, ultimo comma del codice civile.
Non sono previsti conguagli in denaro.
4. Modalità di assegnazione delle azioni della Incorporante
YOOX darà attuazione alla Fusione mediante aumento di capitale per Euro 655.995,97 con emissione di complessive n. 65.599.597 azioni di nuova emissione, prive di indicazione del valore nominale. Tali azioni saranno assegnate agli azionisti di Largenta Italia (vale a dire RH e gli altri azionisti eventualmente divenuti tali a seguito del “roll-over” di cui al paragrafo “I presupposti della Fusione” nella Premessa) in proporzione alla rispettiva partecipazione detenuta dagli stessi azionisti in Largenta Italia al momento dell’efficacia della Fusione, restando inteso che le azioni da assegnare a RH saranno ripartite in modo che alla stessa sia assegnato: (A) un numero di azioni ordinarie rappresentative, al massimo, del 25% del capitale sociale con diritto di voto di YOOX, calcolato sulla base del numero di azioni YOOX in circolazione alla data del presente Progetto di Fusione; e (B) per l’eventuale eccedenza, e fino a concorrenza del numero di azioni di YOOX da assegnare alla stessa, Azioni B. Agli eventuali ulteriori azionisti di Largenta Italia saranno assegnate in concambio esclusivamente azioni ordinarie.
Poiché ai sensi dell’Accordo di Fusione le azioni ordinarie YOOX da assegnare in concambio agli azionisti di Largenta Italia diversi da RH (sulla base delle partecipazioni in Largenta Italia detenute dagli stessi a tale data) non può eccedere complessivamente il 4% del capitale sociale di YOOX post-Fusione (determinato su base fully diluted), le complessive n.
65.599.597 azioni di nuova emissione di YOOX, prive di indicazione del valore nominale, saranno ripartite come segue:
(i) da un minimo di n. 20.693.964 fino a un massimo di n. 27.691.255 azioni ordinarie; e
(ii) da un minimo di n. 37.908.342 fino a un massimo di n. 44.905.633 Azioni B.
In applicazione del suddetto principio, sulla base della situazione esistente alla data del presente Progetto di Fusione, ossia sulla base del fatto che RH detiene il 100% del capitale di Largenta Italia, le complessive n. 65.599.597 azioni di nuova emissione, prive di indicazione del valore nominale, saranno ripartite come segue:
(i) n. 20.693.964 azioni ordinarie, rappresentative del 25% del capitale sociale con diritto di voto di YOOX calcolato sulla base del numero di azioni YOOX in circolazione alla data del presente Progetto di Fusione; e
(ii) n. 44.905.633 Azioni B.
Le azioni ordinarie di XXXX emesse a servizio del Rapporto di Cambio saranno quotate sul MTA al pari delle azioni ordinarie dell’Emittente alla data di approvazione del presente Progetto di Fusione. Le Azioni B non saranno quotate e avranno le caratteristiche di cui allo statuto che entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione, tra cui la facoltà di conversione in azioni ordinarie YOOX a condizione che il numero complessivo delle azioni ordinarie possedute dopo la conversione da parte del socio che l’ha richiesta (congiuntamente a quelle del soggetto controllante, delle società controllate e delle società soggette a comune controllo sulla base della nozione di controllo prevista dagli IAS IFRS, di volta in volta vigenti) non ecceda il 25% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.
In conseguenza del perfezionamento della Fusione, tutte le azioni di Largenta Italia verranno annullate e concambiate con azioni ordinarie e Azioni B di YOOX, secondo il Rapporto di Cambio e con le modalità di assegnazione descritte nel presente paragrafo.
Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti della Incorporanda per le operazioni di concambio.
Le azioni di YOOX a servizio del Rapporto di Cambio saranno messe a disposizione degli azionisti di Largenta Italia secondo le forme proprie delle azioni accentrate presso Monte Titoli S.p.A. e dematerializzate, a partire dalla data di efficacia della Fusione, ove si tratti di giorno di Borsa aperta, o dal primo giorno di Borsa aperta successivo.
Tale data, ed eventuali ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle azioni, saranno comunicate con apposito comunicato stampa diffuso tramite il Sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet dell’Emittente (xxx.xxxxxxxxx.xxx).
5. Diritto di recesso
Agli azionisti che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione non spetta il diritto di recesso in quanto le deliberazioni proposte non configurano alcuna delle ipotesi di recesso previste dalla legge.
6. Data dalla quale le azioni di XXXX assegnate in concambio partecipano agli utili
Le azioni ordinarie di YOOX che verranno emesse e assegnate in concambio agli aventi diritto avranno la medesima data di godimento di quella delle azioni ordinarie di YOOX in circolazione alla data di efficacia della Fusione e attribuiranno ai loro titolari diritti equivalenti a quelli spettanti ai titolari di azioni ordinarie di YOOX in circolazione alla data stessa data.
Le Azioni B che verranno emesse e assegnate in concambio agli aventi diritto avranno la medesima data di godimento di quella delle azioni ordinarie di YOOX in circolazione alla data di efficacia della Fusione e attribuiranno ai loro titolari diritti patrimoniali equivalenti a quelli spettanti ai titolari di azioni ordinarie di YOOX in circolazione alla stessa data. Per la descrizione dei diritti amministrativi spettanti ai titolari di Azioni B, si veda lo statuto sociale che entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione, allegato al presente Progetto di Fusione sub “A1” e “A2”.
8. Decorrenza degli effetti della Fusione
Gli effetti della Fusione decorreranno dalla data indicata nell’Atto di Fusione, che potrà coincidere o essere successiva a quella dell’ultima delle iscrizioni di cui all’art. 2504-bis del codice civile.
Le operazioni dell’Incorporanda saranno imputate al bilancio dell’Incorporante a decorrere dalla data di efficacia giuridica della Fusione come sopra stabilita. Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali.
9. Trattamento riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni – Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione
Per quanto concerne le Azioni B e i diritti spettanti ai titolari di tali azioni si veda lo statuto sociale che entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione, allegato al presente Progetto di Fusione sub “A1” e “A2”.
** ** **
Fatto salvo quanto di seguito indicato, non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.
Contestualmente alla sottoscrizione dell’Accordo di Fusione, l’Emittente, Richemont e RH (congiuntamente le “Parti”) hanno altresì sottoscritto un accordo contenente pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell’articolo 122 del TUF (il “Patto Parasociale”) in forza del quale, tra l’altro, Richemont ha riconosciuto essere di interesse delle Parti – al fine di preservare l’indipendenza della gestione dell’Incorporante e delle attività congiunte dell’Incorporante e dell’Incorporanda – che l’attuale Amministratore Delegato dell’Emittente, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (“FM”) sia riconfermato per il periodo decorrente dalla data di efficacia della Fusione fino alla data dell’Assemblea degli azionisti dell’Incorporante di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 (il “Primo Periodo”), mantenendo le attuali deleghe gestionali su tutto il business dell’Emittente (post-Fusione).
A tal fine, il Patto Parasociale prevede che, alla scadenza del Primo Periodo e a condizione che FM sia in carica alla scadenza di detto Primo Periodo, RH si impegni a compiere (e Richemont si impegni a far sì che RH compia) quanto segue: (i) votare a favore della nomina di FM quale consigliere dell’Emittente per ulteriori 3 anni e, pertanto, votare a favore della lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente all’interno della quale sia ricompreso FM ai termini e alle condizioni previsti dal Patto Parasociale; e (ii) esercitare i poteri spettanti a RH in qualità di azionista dell’Emittente al fine di sostenere la nomina di FM alla carica di Amministratore Delegato dell’Emittente per un ulteriore periodo di 3 anni, a termini e condizioni non peggiorativi rispetto al Primo Periodo.
Ai sensi del Patto Parasociale, inoltre, ciascuna delle Parti, per quanto di propria competenza, farà tutto quanto necessario al fine di procurare l’attuazione dei nuovi piani di incentivazione basati su azioni da approvarsi da parte dell’Incorporante (i “Piani”), non appena possibile dopo la data di efficacia della Fusione e in conformità ai principi di cui al Patto Parasociale medesimo. Detti Piani prevedono, tra l’altro, un numero di azioni a servizio dei Piani medesimi fino a un massimo del 5% del capitale sociale dell’Incorporante (calcolato su base fully diluted), di cui una quota da assegnarsi a FM in sede di assegnazione dei relativi diritti.
Per maggiori informazioni in merito al Patto Parasociale, si rimanda alle informazioni essenziali dello stesso, redatte e pubblicate ai sensi dell’articolo 122 del TUF e dell’articolo
130 del Regolamento Consob, disponibili sul sito internet dell’Emittente (xxx.xxxxxxxxx.xxx).
Infine, l’Accordo di Fusione prevede che: (i) per il Primo Periodo la signora Xxxxxxx Xxxxxxxx (“NM”) ricopra la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente con poteri esecutivi a fronte di una remunerazione che verrà determinata dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente (post-Fusione), su proposta del Comitato per la Remunerazione; e (ii) NM sottoscriva con NAP un contratto di lavoro retto dalla legge inglese a condizioni economiche in linea con quelle previste dal service agreement in essere tra le medesime parti alla data di sottoscrizione dell’Accordo di Fusione, che modifica il rapporto esistente al fine, tra le altre cose, di riflettere il diverso ruolo da attribuire a NM oltre al diritto di questa alla partecipazione ai Piani a termini e condizioni che verranno concordate.
YOOX S.p.A.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Amministratore Delegato
Largenta Italia S.p.A.
Xxxxx Xxxxxxx
Presidente del Consiglio di Amministrazione
*** *** ***
Allegati:
Allegato “A1” Statuto post Fusione dell’Incorporante (inclusivo della clausola relativa alla Delega all’aumento di capitale)
Allegato “A2” Statuto post Fusione dell’Incorporante (privo della clausola relativa alla Delega all’aumento di capitale)
Allegato “B” Situazione patrimoniale proforma di Deal S.r.l. (oggi Largenta Italia S.p.A.) al 10 aprile 2015, per tener conto degli effetti del Conferimento
ALLEGATO A.1
STATUTO SOCIALE
Denominazione - Soci - Sede - Durata – Oggetto Art. 1
E’ costituita una società per azioni con la denominazione:
“YOOX Net-A-Porter Group S.p.A.” o, in forma abbreviata, “YNAP S.p.A.”
Art. 2
1. La Società ha sede in Milano.
2. Può stabilire, in Italia e all'estero, sedi secondarie, succursali, uffici e rappresentanze.
Art. 3
1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.
2. Nel caso di deliberazione di proroga del termine di durata della Società, anche i Soci che non hanno concorso all’approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recesso.
Art. 4
La Società ha per oggetto – in via diretta ovvero tramite società eventualmente controllate - le seguenti attività:
- il commercio nonché la prestazione di servizi commerciali relativi all'abbigliamento e suoi accessori e più in generale a tutto ciò che costituisce complemento alla persona ed alla casa, al tempo libero, allo svago, alla hobbistica, siano o meno tali prodotti contraddistinti dal logo YOOX; sono compresi fra i suindicati servizi commerciali la realizzazione, la commercializzazione, la locazione, la vendita e la rappresentanza con o senza deposito, anche per conto di terzi di spazi pubblicitari e promozionali di qualsiasi natura, nell’ambito di siti internet;
- il commercio tramite internet, altrimenti detto "e-commerce" e la fornitura dei servizi ad esso
connessi;
- la progettazione, la realizzazione, la commercializzazione, la distribuzione, l’acquisto e la vendita di prodotti, di sistemi e di servizi hardware e software funzionali o relativi alla attività di commercio elettronico fra cui la progettazione, la realizzazione, la configurazione e la commercializzazione di siti internet, di servizi di rete, di impianti elettrici di rete e di prodotti e servizi di telecomunicazione nonché la gestione e la manutenzione degli stessi, la prestazione di servizi di grafica e grafica 3D e di design con e senza l’ausilio di strumenti informatici;
- la realizzazione di servizi e prodotti di editoria elettronica connessi o relativi alla attività di commercio elettronico;
- l'attività editoriale in genere (esclusa ogni attività eventualmente riservata ai sensi delle leggi pro tempore vigenti), la progettazione e/o stampa di pubblicazioni anche per conto terzi, comprese edizioni audiovisive;
- gestione ed organizzazione, sia in proprio che per conto di terzi, di convegni, di studi, di master e di mostre, di corsi di formazione ed aggiornamento e di seminari su argomenti connessi alle attività della Società, esclusa ogni attività riservata alle agenzie per il lavoro.
La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie – compresa l'assunzione di partecipazioni - che saranno ritenute utili dall’organo amministrativo per il conseguimento dell’oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.
Capitale sociale Art. 5
1. Il capitale sociale ammonta ad Euro 1.276.988,29* (unmilioneduecentosettantaseimilanovecentottantotto virgola ventinove) ed è diviso in n. 82.793.196* (ottantaduemilionisettecentonovantatremilacentonovantasei) azioni ordinarie, ed in n. 44.905.633 (quarantaquattromilioninovecentocinquemilaseicentotrentatre)*azioni prive del diritto di voto
denominate Azioni B, tutte senza indicazione del valore nominale.
Le Azioni B non hanno diritto di voto né nell’Assemblea ordinaria né nell’Assemblea straordinaria, ferma invece la piena titolarità anche in capo ai soci titolari di Azioni B di qualsiasi altro diritto amministrativo e patrimoniale di cui sono dotate le azioni ordinarie, nonché la titolarità dei diritti riservati ai titolari di azioni speciali dalle disposizioni normative vigenti e applicabili. Per l’effetto, in caso di operazioni di suddivisione o raggruppamento di azioni ordinarie, anche le Azioni B dovranno essere suddivise o raggruppate tra loro secondo gli stessi criteri adottati per le azioni ordinarie e, allo stesso modo, tutte le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranche) che prevedano il rispetto del diritto di opzione dovranno contemplare l’emissione di azioni ordinarie e di Azioni B secondo la proporzione tra le due categorie azionarie esistente al momento della assunzione della delibera di aumento di capitale, in modo che il diritto di opzione delle azioni ordinarie abbia a oggetto azioni ordinarie e il diritto di opzione delle Azioni B abbia a oggetto Azioni B.
*[Fatta avvertenza che le indicazioni in merito all’ammontare del capitale sociale e al numero di azioni ordinarie e delle Azioni B della Società alla data di efficacia della fusione per incorporazione di Largenta Italia S.p.A. nella Società saranno precisate nel loro rispettivo definitivo ammontare in funzione dell’esecuzione a tale data delle delibere di aumento di capitale di seguito indicate e dell’effettivo numero di azioni ordinarie e Azioni B che saranno emesse in esecuzione della suddetta fusione.]
A risultanza delle combinate determinazioni delle assemblee straordinarie in data 18 luglio 2002 e 2 dicembre 2005 è attribuita al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 comma 2 C.C., la facoltà di aumentare il capitale, in una o più volte, per il periodo di cinque anni a partire dal 18 luglio 2002, fino ad un ammontare massimo di Euro 17.555,20 (diciassettemila cinquecentocinquantacinque virgola venti), mediante emissione di N. 33.760 azioni nominative ordinarie del valore nominale di
Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna con un sovrapprezzo complessivo di Euro 1.551.609,60 (un milione cinquecentocinquantunmila seicentonove virgola sessanta).
Aumento da destinarsi ad un piano di incentivazione aziendale.
Nel caso in cui l'aumento deliberato venga sottoscritto parzialmente, il capitale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.
A risultanza delle combinate determinazioni delle assemblee straordinarie in data 10 dicembre 2003 e 2 dicembre 2005 è attribuita al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile la facoltà di aumentare a pagamento in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data dell'Assemblea 10 dicembre 2003, il capitale sociale mediante emissione di massimo numero 19.669 (diciannovemila seicentosessantanove) nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle attualmente in circolazione, del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, con sovrapprezzo unitario di Euro 45,96 (quarantacinque virgola novantasei), e così per complessivi massimi nominali Euro 10.227,88 (diecimiladuecentoventisette virgola ottantotto) con sovrapprezzo complessivo massimo di Euro 903.987,24 (novecentotremila novecentoottantasette virgola ventiquattro); le azioni di nuova emissione avranno godimento identico a quello delle altre azioni in circolazione al momento della loro sottoscrizione; il tutto con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci e da destinarsi in sottoscrizione a dipendenti della società, da individuarsi a cura del Consiglio di amministrazione, nonché a collaboratori, consulenti e consiglieri di amministrazione della stessa, sempre da individuarsi a cura del Consiglio di amministrazione.
A risultanza delle combinate determinazioni delle assemblee straordinarie in data 2 dicembre 2005 e 12 luglio 2007 è attribuita al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile la facoltà di aumentare a pagamento in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data della suddetta prima delibera, il capitale sociale mediante emissione di massime numero 31.303 (trentunmilatrecentotre) nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle
attualmente in circolazione, del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, con sovrapprezzo unitario non inferiore ad Euro 58,65, e così per complessivi massimi nominali Euro 16.277,56 (sedicimila duecentosettantasette virgola cinquantasei) con sovrapprezzo complessivo massimo non inferiore ad Euro 1.835.920,95 (un milione ottocentotrentacinquemila novecentoventi virgola novantacinque);
le azioni di nuova emissione avranno godimento identico a quello delle altre azioni in circolazione al momento della loro sottoscrizione;
l'aumento è destinato alla realizzazione di piani di incentivazione a favore:
* dei dipendenti della società, o di società da essa controllate, da individuarsi a cura del Consiglio di amministrazione, e pertanto con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 comma 8° del codice civile per quanto concerne n. 26.613 (ventiseimilaseicentotredici) azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, con sovrapprezzo unitario non inferiore ad Euro 58,65 (cinquantotto virgola sessantacinque), e così per complessivi massimi nominali Euro 13.838,76, con sovrapprezzo complessivo massimo non inferiore ad Euro 1.560.852,45;
* degli amministratori e/o lavoratori a progetto e/o collaboratori della società e/o di società da essa controllate, e pertanto con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 comma 5° del codice civile, per quanto concerne n. 4.690 (quattromilaseicentonovanta) azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, con sovrapprezzo unitario non inferiore ad Euro 58,65 (cinquantotto virgola sessantacinque), e così per complessivi massimi nominali Euro 2.438,80 con sovrapprezzo complessivo massimo non inferiore ad Euro 275.068,50.
L'aumento di capitale, ovvero gli aumenti di capitale in caso di pluralità di delibere consiliari, saranno, in ogni caso, scindibili. Quindi il capitale risulterà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro il termine che la delibera consiliare ovvero le delibere consiliari fisseranno in attuazione dei piani; le singole delibere consiliari - ove si tratti di aumenti di capitale in esecuzione di piani di
incentivazione a favore di soggetti diversi dai dipendenti - dovranno essere assunte con applicazione di quanto dispone il sesto comma dell'art. 2441 Cod. Civ., fermo tuttavia anche il prezzo minimo sopra stabilito.
Con delibera di assemblea straordinaria in data 16 maggio 2007 è stata attribuita al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine di cinque anni a decorrere dalla data della suddetta delibera, con esclusione del diritto di opzione ex articolo 2441 cod. civ. commi 5° e 8°, mediante emissione di massime numero 104.319 (centoquattromila trecentodiciannove) nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle attualmente in circolazione, del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, e così per complessivi massimi nominali Euro 54.245,88 (cinquantaquattromila duecento quarantacinque virgola ottantotto);
le azioni di nuova emissione avranno godimento identico a quello delle altre azioni in circolazione al momento della loro sottoscrizione;
l'aumento è destinato alla realizzazione di un piano di stock option a favore di amministratori, collaboratori e dipendenti della società e delle società controllate.
Le singole delibere consiliari dovranno essere assunte nel rispetto, in quanto compatibile, del procedimento di cui all’articolo 2441, comma sesto cod. civ., con determinazione del prezzo, a cura degli amministratori, in misura non inferiore ad Euro 59,17 (cinquantanove virgola diciassette) per ciascuna azione, nel rispetto altresì di ogni limite di legge.
In esito a quanto deliberato dall'assemblea straordinaria in data 8 settembre 2009 - che ha eliminato il valore nominale delle azioni e ha provveduto al frazionamento delle azioni esistenti ed alla modifica di alcuni termini ex art. 2439 del codice civile - sono state modificate come segue le clausole transitorie relative all'esecuzione delle deleghe assembleari che precedono.
A
Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 12 luglio 2007, ha integralmente fruito della sopracitata delega ex art. 2443 del codice civile conferita dall'assemblea straordinaria in data 18 luglio 2002 e modificata con delibera dell'assemblea straordinaria in data 2 dicembre 2005, aumentando il capitale sociale - a servizio di piano di Stock Options - mediante emissione di massime n. 1.755.520 nuove azioni, parità contabile implicita di ciascuna azione Euro 0,01, con sovrapprezzo pari a Euro 0,8839 per ogni nuova azione, godimento regolare, destinate a dipendenti o amministratori della Società (dati aggiornati alle modificazioni statutarie in data 8 settembre 2009).
Ai sensi dell'art. 2439 comma secondo del codice civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al 31 luglio 2017, prevedendosi fin d'ora che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte. L'aumento è stato parzialmente sottoscritto e, del relativo importo, tiene conto l'indicazione di cui al primo comma del presente articolo.
B
Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 1 dicembre 2008, ha integralmente fruito della sopracitata delega ex art. 2443 del codice civile conferita dall'assemblea straordinaria in data 10 dicembre 2003 e modificata con delibera dell'assemblea straordinaria in data 2 dicembre 2005, aumentando il capitale sociale - a servizio di piano di Stock Options - mediante emissione di massime
n. 1.022.788 nuove azioni, parità contabile implicita di ciascuna azione Euro 0,01, con sovrapprezzo pari a Euro 0,8839 per ogni nuova azione, godimento regolare, destinate a dipendenti o amministratori della Società (dati aggiornati alle modificazioni statutarie in data 8 settembre 2009).
Ai sensi dell'art. 2439 comma secondo del codice civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al giorno 1 dicembre 2018 (dato aggiornato alla modificazione statutaria in data 8 settembre 2009), prevedendosi fin d'ora che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.
C
Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 3 settembre 2009, ha integralmente fruito della sopracitata delega ex art. 2443 del codice civile conferita dall'assemblea straordinaria in data 2 dicembre 2005 e modificata con delibera dell'assemblea straordinaria in data 12 luglio 2007, aumentando il capitale sociale - a servizio di piano di Stock Options – mediante emissione di massime numero 1.627.756 nuove azioni, parità contabile implicita di ciascuna azione Euro 0,01, con sovrapprezzo unitario di Euro 1,1279, godimento identico a quello delle altre azioni in circolazione al momento della loro sottoscrizione (dati aggiornati alle modificazioni statutarie in data 8 settembre 2009).
Ai sensi dell'art. 2439 comma 2° del codice civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al 3 settembre 2019, prevedendosi fin d'ora che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.
D
Il Consiglio di Amministrazione, nella medesima riunione in data 3 settembre 2009, ha altresì parzialmente fruito della sopracitata delega, conferita ex art. 2443 del codice civile dall'assemblea straordinaria in data 16 maggio 2007, aumentando il capitale sociale - con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 commi 5° e 8° del codice civile ed a servizio di piano di Stock Options - mediante emissione di massime numero 5.176.600 nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle attualmente in circolazione, parità contabile implicita di ciascuna azione Euro 0,01 (dati aggiornati alle modificazioni statutarie in data 8 settembre 2009).
Il prezzo delle azioni emittende è determinato in Euro 1,1379 per ciascuna azione quanto a n.
4.784.000 (quattro milioni settecentottantaquattro mila) nuove azioni, ed in Euro 2,0481 per ciascuna azione quanto a n. 392.600 (trecentonovantaduemila seicento) nuove azioni (dati aggiornati alle modificazioni statutarie in data 8 settembre 2009).
Ai sensi dell'art. 2439 comma 2° del codice civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al 3 settembre 2019, prevedendosi fin d'ora che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.
* * *
L'aumento di capitale può avvenire anche mediante emissione di diverse categorie di azioni, ciascuna avente diritti e disciplina particolari, sia con conferimenti di denaro sia con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.
L'assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.
Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento del capitale sociale, per tutto il periodo di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato, in caso di aumento di capitale a pagamento, anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili, il diritto di opzione può essere escluso, con deliberazione dell'assemblea ovvero, qualora sia stato a ciò delegato, dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti del 10 per cento del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 secondo periodo, del codice civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione redatta da un revisore legale o da una società di revisione legale.. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 cod. civ..
In applicazione della clausola che precede, l'Assemblea straordinaria del 29 giugno 2012 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 15.000,00, a pagamento, in via scindibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2441, comma 4, cod. civ., e quindi con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi della norma predetta, mediante l’emissione di massime n.
1.500.000 azioni ordinarie YOOX prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse
caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, al prezzo - non inferiore alla parità contabile di emissione - da determinarsi in misura pari alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie YOOX presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei trenta giorni di Borsa aperta precedenti la data di assegnazione delle Opzioni di cui infra. I destinatari dell’aumento di capitale sono i beneficiari del Piano di Stock Option approvato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti in data 29 giugno 2012, riservato agli amministratori esecutivi di YOOX ai sensi dell’art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e da attuarsi mediante assegnazione gratuita di opzioni (le “Opzioni”) valide per la sottoscrizione di azioni ordinarie YOOX di nuova emissione.
Il termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento è fissato al 31 dicembre 2017 con la previsione che qualora, alla scadenza di tale termine, l’aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale stesso, ai sensi dell’art. 2439, secondo comma, cod. civ., si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni fino a quel momento raccolte ed a fare data dalle medesime, purché successive all'iscrizione delle presenti delibere al Registro delle Imprese.
L'Assemblea straordinaria del 17 aprile 2014 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 5.000,00, a pagamento, in via scindibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2441, comma 8, cod. civ., e quindi con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi della norma predetta, mediante l’emissione di massime n. 500.000 azioni ordinarie YOOX prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, al prezzo - non inferiore alla parità contabile di emissione - da determinarsi in misura pari alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie YOOX presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei trenta giorni di Borsa aperta precedenti la data di assegnazione delle Opzioni di cui infra. I destinatari dell’aumento di capitale sono i beneficiari del Piano di Stock Option approvato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti in data 17 aprile 2014, riservato esclusivamente ai dipendenti di YOOX e delle società dalla stessa, direttamente e
indirettamente, controllate, ai sensi dell’art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e da attuarsi mediante assegnazione gratuita di opzioni (le “Opzioni”) valide per la sottoscrizione di azioni ordinarie YOOX di nuova emissione.
Il termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento è fissato al 31 dicembre 2020 con la previsione che qualora, alla scadenza di tale termine, l’aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale stesso, ai sensi dell’art. 2439, secondo comma, cod. civ., si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni fino a quel momento raccolte ed a fare data dalle medesime, purché successive all'iscrizione delle presenti delibere al Registro delle Imprese.
***
L’Assemblea straordinaria dei Soci del 21 luglio 2015 ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, da esercitarsi entro tre anni dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Largenta Italia S.p.A. nella Società ai sensi dell’art. 2504-bis del Codice Civile, per aumentare il capitale sociale, in una o più volte, per massimi Euro 200.000.000,00, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, secondo la disciplina che segue:
(i) il numero complessivo massimo delle azioni da emettere nell’ambito della o delle delibere di aumento di capitale non potrà eccedere il 10% del numero di azioni quale risultante a seguito della esecuzione della fusione per incorporazione nella Società di Largenta Italia S.p.A.;
(ii) la delibera o le delibere di aumento di capitale potranno prevedere il rispetto del diritto di opzione o prevederne l’esclusione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile oppure ai sensi dell’art. 2441, comma 5, del Codice Civile;
(iii) le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranche) che prevedano il rispetto del diritto di opzione dovranno contemplare l’emissione di azioni ordinarie e di Azioni B secondo la proporzione tra le due categorie azionarie esistenti al momento della assunzione della delibera consigliare di aumento di capitale, in modo che il diritto di opzione delle azioni ordinarie abbia ad oggetto azioni ordinarie ed il
diritto di opzione delle Azioni B abbia ad oggetto Azioni B;
(iv) le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranche) che prevedano l’esclusione del diritto di opzione (a) potranno stabilire che le azioni di nuova emissione, comunque ordinarie, siano offerte ad investitori qualificati, ai sensi dell’art. 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, oppure a partner strategici e/o industriali della Società, e (b) dovranno stabilire il prezzo di emissione delle azioni (o i parametri per determinarlo in sede di esecuzione) nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa volta a volta applicabile;
(v) le delibere di aumento di capitale dovranno stabilire la porzione di prezzo di emissione delle azioni da imputare a capitale e la porzione di prezzo di emissione delle azioni eventualmente da imputare a sovraprezzo.
2. Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.
3. Le Azioni B non hanno diritto di voto né nell’Assemblea ordinaria né nell’Assemblea straordinaria della Società, ferma invece la piena titolarità in capo ai Soci titolari di Azioni B di qualsiasi altro diritto amministrativo e patrimoniale di cui sono dotate le azioni ordinarie, nonché la titolarità dei diritti riservati ai titolari di azioni speciali dalle disposizioni normative vigenti e applicabili. Le Azioni B sono nominative, indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.
4. Ciascun socio titolare di Azioni B può disporre liberamente delle proprie azioni ad eccezione di n. 1 (una) Azione B che, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Largenta Italia S.p.A. nella Società ai sensi dell’art. 2504-bis del Codice Civile, dovrà restare nella titolarità del socio titolare di Azioni B. Ai fini della presente disposizione, ciascun socio titolare di Azioni B sarà considerato congiuntamente ad ogni altro socio titolare di Azioni B che sia qualificabile come sua parte correlata ai sensi dei principi contabili internazionali IAS IFRS di volta
in volta vigenti (ai fini del presente Statuto, “Parte Correlata”), cosicché, qualora più Soci titolari di Azioni B siano Parti Correlate, l’obbligo di cui al presente comma si intenderà rispettato allorché la titolarità di una Azione B sia mantenuta in capo anche ad uno solo di essi.
Fermo il limite di cui sopra, in caso di disposizione di Xxxxxx B a favore di soggetti diversi da Parti Correlate, le Azioni B si convertono automaticamente in azioni ordinarie, nel rapporto di 1:1.
5. Ciascun socio titolare di Azioni B ha la facoltà di convertire, in qualsiasi momento, sempre nel rapporto di 1:1, tutte o parte delle Azioni B possedute, a condizione tuttavia che il numero complessivo delle azioni ordinarie possedute dopo la conversione da parte del socio che l’ha richiesta (ivi incluse nel computo le azioni ordinarie possedute dal soggetto controllante, dalle società controllate e dalle società soggette a comune controllo sulla base della nozione di controllo prevista nei principi contabili internazionali IAS IFRS, di volta in volta vigenti) non ecceda il 25% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.
6. Infine, nel caso di promozione di una offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto almeno il sessanta per cento delle azioni ordinarie della Società, ciascun socio titolare di Azioni B, anche in deroga a quanto previsto nei precedente commi 4 e 5, ha la facoltà di convertire, sempre nel rapporto di 1:1, tutte o parte delle Azioni B possedute (e di dare comunicazione della propria decisione di convertire), al fine esclusivo di trasferire all’offerente le azioni ordinarie derivanti dalla conversione; in tale ipotesi tuttavia l’efficacia della conversione è subordinata alla definitiva efficacia dell’offerta medesima e opera con esclusivo riferimento alle azioni portate in adesione alla stessa che vengano effettivamente trasferite all’offerente.
7. Nei casi di conversione delle Azioni B in azioni ordinarie sopra previsti ai commi 4 e 5, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a porre in essere tutte le attività necessarie affinchè (i) le azioni ordinarie derivanti dalla conversione (A) siano emesse a favore del socio che ha richiesto la conversione entro il quinto giorno di borsa aperta del mese solare successivo a quello in cui è stata presentata la
richiesta di conversione o comunque nel termine previsto dalla disciplina anche regolamentare pro tempore applicabile, e (B) ove applicabile, siano ammesse alle negoziazioni nel medesimo mercato regolamentato cui sono ammesse le azioni ordinarie, nei modi e tempi previsti dalla normativa applicabile e (ii) lo Statuto sociale venga aggiornato in funzione dell’avvenuta conversione.
Nel caso di conversione delle Azioni B in azioni ordinarie sopra previsto al comma 6, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a porre in essere tutte le attività necessarie affinchè (i) le azioni ordinarie derivanti dalla richiesta di conversione (A) siano emesse entro il giorno di borsa aperta precedente la data di regolamento del corrispettivo dell’offerta pubblica di acquisto o di scambio e (B) ove applicabile, siano ammesse alle negoziazioni nel medesimo mercato regolamentato cui sono ammesse le azioni ordinarie, nei modi e tempi previsti dalla normativa applicabile e (ii) lo Statuto sociale venga aggiornato in funzione dell’avvenuta conversione.
8. Nel caso di deliberazione di introduzione o di rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari, anche i Soci che non hanno concorso all’approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recesso.
9. Le azioni della Società sono emesse in regime di dematerializzazione.
Assemblea Art. 6
1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo diverso dalla sede sociale che sia indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.
2. L’Assemblea ordinaria o straordinaria avrà facoltà di riunirsi anche mediante videoconferenza o teleconferenza con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soci. In particolare, sono condizioni per la validità delle Assemblee in video e teleconferenza che:
- sia consentito al Presidente dell’Assemblea, anche a mezzo del suo ufficio di presidenza, di accertare l’idoneità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare ed accertare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
- vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea riunita ai sensi dell’art. 2366, comma 4, del Codice Civile) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;
- i partecipanti all’Assemblea collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione.
3. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev’essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del Codice Civile, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo restando quanto dispone l’art. 154-ter del TUF.
4. L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge.
5. In deroga alle disposizioni dell’art. 104, comma 1, del TUF, nel caso in cui i titoli della Società siano oggetto di un’offerta pubblica di acquisto e/o di scambio, non è necessaria l’autorizzazione dell’Assemblea per il compimento di atti o operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta, durante il periodo intercorrente fra la comunicazione di cui all’art. 102, comma 1, del medesimo decreto e la chiusura o decadenza dell’offerta.
6. In deroga alle disposizioni dell’art. 104, comma 1-bis, del TUF, non è necessaria l’autorizzazione
dell’Assemblea neppure per l’attuazione di ogni decisione presa prima dell’inizio del periodo indicato nel comma precedente, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della Società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta.
Art. 7
1. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché secondo le altre modalità inderogabilmente previste dalla legge e dai regolamenti, e, qualora richiesto dalla normativa applicabile, eventualmente anche per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 Ore o sul quotidiano M.F. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx/Milano Finanza contenente l’indicazione del giorno, ora e luogo dell’unica convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare, fermo l'adempimento di ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente.
2. L'ordine del giorno dell'Assemblea è stabilito da chi esercita il potere di convocazione a termini di legge e di Statuto ovvero, nel caso in cui la convocazione sia effettuata su domanda dei Soci, sulla base degli argomenti da trattare indicati nella stessa.
3. In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza degli Amministratori in carica e la maggioranza dei Sindaci effettivi.
Art. 8
1. Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.
Per tutto il periodo di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni presso un mercato regolamentato italiano, la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall’intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della
giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.
Art. 9
1. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.
2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per delega a sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell’avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell’avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società.
3. La Società può designare un soggetto al quale i Soci possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, dandone notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
Art. 10
1. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dall'unico Vice Presidente, o, nel caso esistano più Vice Presidenti, dal più anziano di carica di essi presente e, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente, sia dell'unico Vice Presidente, ovvero di tutti i Vice Presidenti, l'Assemblea dei Soci è presieduta da un Amministratore o da un Socio, nominato con il voto della maggioranza dei presenti.
2. Il Presidente dell'Assemblea accerta l’identità e la legittimazione dei presenti; constata la regolarità della costituzione dell'Assemblea e la presenza del numero di aventi diritto al voto necessario per poter validamente deliberare; regola il suo svolgimento; stabilisce le modalità della votazione ed accerta i risultati della stessa.
3. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei presenti. Oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Presidente lo ritenga opportuno può essere
chiamato a fungere da Segretario un Notaio, designato dal Presidente stesso.
Art. 11
1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e delle deliberazioni si osservano le disposizioni di legge e statutarie. Lo svolgimento dell’Assemblea è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e di Statuto, dallo specifico Regolamento d’Assemblea che dovesse eventualmente essere approvato dall’Assemblea dei Soci.
Art. 12
1. Tutte le deliberazioni, comprese quelle di elezione alle cariche sociali, vengono assunte mediante voto palese.
Art. 13
1. Il verbale dell'Assemblea è redatto ai sensi di legge; esso è approvato e firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario ovvero dal Notaio quando sia questi a redigerlo.
Consiglio di Amministrazione Art. 14
1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di quindici Amministratori, nel rispetto dell’equilibrio fra i generi ai sensi dell’art. 147-ter, comma 1-ter, del TUF, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011.
Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Un numero minimo di Amministratori
non inferiore a quello stabilito dalla normativa pro tempore vigente deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili (d’ora innanzi “Amministratore Indipendente”).
Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell’Amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza prescritto dall’art. 148, comma 3, del TUF in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito. In ogni caso, gli Amministratori Indipendenti indicati come tali al momento della loro nomina devono comunicare senza indugio al Consiglio di Amministrazione l’eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza.
2. Gli Amministratori vengono nominati dall’Assemblea, nel rispetto della disciplina di tempo in tempo vigente inerente all’equilibrio tra i generi, sulla base di liste presentate - nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente nonché del presente Statuto - nelle quali i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente devono essere elencati mediante l’attribuzione di un numero progressivo.
Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori il Consiglio di Amministrazione uscente nonché quei Soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell’art. 147-ter, comma 1, del TUF e sue successive modifiche ed integrazioni ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Consob approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l’emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.
Le liste presentate dai Soci sono depositate presso la sede sociale, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l’Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori. La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la sede sociale, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, almeno 30 (trenta) giorni prima di quello previsto per l’Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.
Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.
Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (comunque arrotondati all’eccesso) dei candidati.
Le liste inoltre contengono, anche in allegato:
(i) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati;
(ii) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come Amministratore Indipendente, e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;
(iii) indicazione – per le liste presentate dai Soci - dell'identità dei Soci presentatori e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.
Ogni Socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 del TUF, nonché le Parti Correlate del suddetto Socio, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
Al termine della votazione, si procederà alla elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione secondo i criteri che seguono:
A) (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d’ora innanzi “Lista di Maggioranza”), vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, tutti i consiglieri da eleggere ad eccezione dei candidati tratti dalle eventuali liste di cui ai successivi punti (ii) e (iii);
(ii) dalla eventuale lista che sia stata presentata da un Socio che risulti anche titolare di azioni senza diritti di voto (e cioè titolare di Azioni B) (d’ora innanzi il “Socio con Voto Limitato”, e la “Lista presentata dal Socio con Voto Limitato”), vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, due Consiglieri. In caso di pluralità di liste presentate da Soci con Voto Limitato che non siano Parti Correlate, i Consiglieri saranno tratti da quella, tra tali liste, che abbia ottenuto il maggior numero di voti;
(iii) dalla lista, diversa dalla Lista di Maggioranza e diversa dalla Lista presentata dal Socio con Voto Limitato, che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i Soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza o la Lista presentata dal Socio con Voto Limitato ai sensi delle disposizioni applicabili (d’ora innanzi “Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato con il numero uno;
(iv) in mancanza di Lista presentata dal Socio con Voto Limitato o in mancanza di Lista di Minoranza, i Consiglieri o il Consigliere che avrebbero dovuto essere tratti da tali liste vengono tratti dalla Lista di Maggioranza.
B) Ad integrazione e precisazione di quanto sopra previsto alla lettera A), viene stabilito che:
(i) l’eventuale Lista presentata da un Socio con Voto Limitato esprimerà due Consiglieri anche qualora risulti essere la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; pertanto, in tale evenienza, verrà considerata Lista di Xxxxxxxxxxx, ai fini del computo degli Amministratori da eleggere, la lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti;
(ii) verrà inoltre considerata alla stessa stregua della Lista presentata da un Socio con Voto Limitato, e dunque esprimerà soltanto due Consiglieri ai sensi di quanto previsto alla precedente lettera A) (ii), anche la lista che pur avendo ottenuto il maggior numero di voti e pur non essendo stata presentata da un Socio con Voto Limitato presenti tutte e tre le seguenti caratteristiche (x) sia stata presentata da Soci e dunque non dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto (y) sia stata votata da un Socio con Voto Limitato, (z) abbia ottenuto un numero di voti superiore a quello ottenuto dalle altre liste soltanto in forza del voto determinante espresso da un Socio con Voto Limitato;
(iii) nel caso in cui la Lista di Maggioranza sia la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e non sia stata presentata o votata nessuna lista da parte di alcun Socio con Voto Limitato tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla Lista di Maggioranza, ad eccezione dell’Amministratore tratto dalla eventuale Lista di Minoranza;
(iv) qualora sia stata presentata una sola lista, e salvo il caso in cui tale lista sia stata presentata da un Socio con Voto Limitato, l’Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo;
(v) nel caso in cui (x) vi siano liste diverse da Liste presentate da Soci con Voto Limitato che abbiano ottenuto pari voti (le “Liste Paritarie”) e (y) non vi siano liste che abbiano ottenuto un maggior numero di voti rispetto alle Liste Paritarie, la Lista di Maggioranza e la Lista di Minoranza saranno individuate come segue:
(a) ove tra le Liste Paritarie vi sia la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, questa sarà considerata come Lista di Maggioranza. In caso vi sia solo un’altra Lista Paritaria, questa sarà considerata Lista di Minoranza; ove ve ne siano più d’una, la Lista di Minoranza sarà individuata applicando il criterio di cui al punto (b) per la determinazione della Lista di Maggioranza;
(b) ove tra le Liste Paritarie non vi sia la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, queste saranno ordinate progressivamente secondo l’entità della partecipazione in possesso del Socio che ha presentato la lista (o dei Soci che hanno presentato la lista congiuntamente) al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, secondo il numero di Soci che hanno presentato congiuntamente la lista, cosicché la prima lista secondo tale ordine sarà considerata Lista di Maggioranza e la seconda Lista di Minoranza;
(vi) nel caso in cui vi siano Liste Paritarie e una Lista di Maggioranza, la Lista di Minoranza sarà individuata applicando, mutatis mutandis, le regole di cui al precedente punto (v) per la determinazione della Lista di Maggioranza.
Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori Indipendenti pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, si procederà alle necessarie sostituzioni nella Lista di Maggioranza, o nella lista ad essa equiparata, secondo l’ordine di elencazione dei candidati e partendo dall’ultimo candidato eletto.
Analogamente, qualora la composizione dell’organo non consenta il rispetto dell’equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza (o lista
equiparata) del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l’ottemperanza ai requisiti, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all’interno della Lista di Maggioranza (o lista equiparata) in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l’Assemblea integra l’organo con le maggioranza di legge, assicurando il soddisfacimento dei requisiti.
Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei Consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia, per qualsiasi ragione, inferiore al numero di Amministratori da eleggere, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall’Assemblea medesima con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori Indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all’equilibrio tra generi.
3. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell’art. 2386 del Codice Civile, in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori Indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all’equilibrio tra generi.
Il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dall'Organo Amministrativo ai sensi del presente Statuto.
Qualora per dimissioni o altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall’Assemblea, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione con efficacia dalla data della successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
Art. 15
1. Il Consiglio di Amministrazione - ove non abbia provveduto già l'Assemblea - elegge fra i propri membri il Presidente; può altresì eleggere uno o più Vice Presidenti che durano, nelle rispettive cariche, per la durata del loro mandato di Amministratore e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica di Amministratore. Nomina altresì un Segretario, che può essere scelto anche all'infuori dei membri stessi.
Art. 16
1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente oppure dall'Amministratore Delegato con lettera spedita, anche via fax o con altro idoneo mezzo di comunicazione, al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo.
2. L'avviso di convocazione indicante l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo di riunione e gli eventuali luoghi dai quali si può partecipare mediante collegamento audiovisivo deve essere spedito al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato per telegramma, telefax, posta elettronica od altro mezzo telematico con conferma dell'avvenuta ricezione almeno 24 ore prima della data della riunione.
3. Il Presidente coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, in Italia, o in Francia, Svizzera o Inghilterra, tutte le volte che il Presidente o l'Amministratore Delegato lo ritengano necessario, ovvero gli sia richiesto per iscritto da almeno un terzo degli Amministratori o dal Collegio Sindacale ovvero, anche individualmente, da ciascun componente dello stesso secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni di legge.
5. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza). In tal caso, tutti i partecipanti debbono poter essere identificati e debbono essere, comunque, assicurate a ciascuno dei partecipanti la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso in tempo reale nonché la ricezione, trasmissione e visione della documentazione non conosciuta in precedenza; deve essere, altresì, assicurata la contestualità dell'esame, degli interventi e della deliberazione. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, che devono ivi operare congiuntamente.
6. Sono valide le riunioni anche se non convocate come sopra, purché vi prendano parte tutti gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale in carica.
7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento (ivi compresa l’assenza fisica dal luogo di convocazione della riunione) dall’Amministratore Delegato.
In caso di assenza o impedimento sia del Presidente sia dell’Amministratore Delegato, presiede l'unico Vice Presidente, ovvero il Vice Presidente più anziano di età, ovvero ancora l'Amministratore presente più anziano.
Qualora sia assente o impedito il Segretario, il Consiglio di Amministrazione designa chi deve sostituirlo.
Art. 17
1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, dal computo dei quali sono esclusi gli
astenuti.
3. Le votazioni devono aver luogo per voto palese.
Art. 18
1. Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione devono essere riportate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario.
Art. 19
1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della Società e a tal fine può deliberare o compiere tutti gli atti che riterrà necessari o utili per l’attuazione dell’oggetto sociale, ad eccezione di quanto riservato dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.
Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere, nel rispetto dell'art. 2436 codice civile, le deliberazioni concernenti:
- fusioni o scissioni c.d. semplificate ai sensi degli artt. 2505, 2505-bis, 2506-ter, ultimo comma, del Codice Civile;
- istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- indicazione di quali Amministratori hanno la rappresentanza legale;
- riduzione del capitale a seguito di recesso;
- adeguamento dello Statuto a disposizioni normative,
xxxxx restando che dette deliberazioni potranno essere comunque assunte anche dall’Assemblea dei Soci in sede straordinaria.
Il Consiglio di Amministrazione deve vigilare affinchè il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati mezzi e poteri per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto delle procedure amministrative e contabili.
2. Il Consiglio di Amministrazione - nei limiti di legge e di Statuto - può delegare al Comitato Esecutivo
propri poteri ed attribuzioni. Può, altresì, nominare un Amministratore Delegato cui delegare, negli stessi limiti, i suddetti poteri ed attribuzioni. Può infine attribuire specifiche deleghe anche ad ulteriori Consiglieri.
In aggiunta il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare uno o più Direttori Generali.
3. Gli organi delegati sono tenuti a riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale, nel corso delle riunioni consiliari, sull’attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali gli Amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene di regola effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale: quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.
4. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154 bis del TUF conferendogli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio
di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari. Il dirigente preposto deve essere in possesso anche dei requisiti di onorabilità previsti per i Sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. La perdita di tali requisiti comporta la decadenza dalla carica che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.
In sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché dal presente Statuto.
Art. 20
1. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea delibera sul compenso annuale del Consiglio di Amministrazione, compenso che resterà invariato sino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa e che potrà essere anche formato da una parte fissa ed una variabile, quest'ultima commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi. Il modo di riparto delle competenze del Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, viene stabilito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione stesso.
2. Rimane ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, di stabilire, in aggiunta all'ammontare complessivo deliberato dall'Assemblea ai sensi del comma che precede, le remunerazioni per gli Amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile.
3. In via alternativa, l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, il cui riparto è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale per le attribuzioni agli Amministratori
investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile.
Comitato Esecutivo Art. 21
1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, determinandone previamente la durata ed il numero dei membri. Nel numero dei componenti del Comitato sono compresi, come membri di diritto, il Presidente e l'Amministratore Delegato, se nominato.
2. Il Segretario del Comitato è lo stesso del Consiglio di Amministrazione, salva diversa deliberazione del Comitato stesso.
Art. 22
1. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Comitato Esecutivo di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza) secondo quanto previsto all'art. 16, comma 5. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione.
2. Le modalità di convocazione e funzionamento del Comitato Esecutivo – per quanto non disposto dalla normativa vigente e dal presente Statuto – sono stabilite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 23
1. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza (assoluta) dei votanti, esclusi gli astenuti.
Art. 24
1. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere riportate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Rappresentanza della Società
Art. 25
1. La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio nonché la firma sociale competono al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, al Vice Presidente o a ciascuno dei Vice Presidenti, se più di uno, con la precedenza determinata ai sensi dell'art. 16, comma 7; spetta altresì all'Amministratore Delegato, se nominato, nei limiti dei poteri delegati.
2. Di fronte ai terzi la firma del sostituto fa prova dell'assenza o impedimento del sostituito.
3. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, ove necessario, nominare mandatari anche estranei alla Società per il compimento di determinati atti.
Collegio Sindacale Art. 26
1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, nel rispetto dell’equilibrio fra i generi ai sensi dell’art. 148, comma 1bis,del TUF, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011.
2. I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. La loro retribuzione è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina per l’intera durata dell’incarico.
3. I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quello dell’impresa consistono in quelli del commercio, della moda e dell'informatica nonché le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche ed amministrative, le discipline economiche e quelle relative alla revisione e organizzazione aziendale. Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.
4. La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.
Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148, comma 2, del TUF e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio Sindacale, e di un Sindaco supplente. L’elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all’elezione degli altri componenti dell’organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.
Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i Soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri Soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell’art. 147-ter, comma 1, del TUF ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Consob approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.
Le liste sono depositate presso la sede sociale, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l’Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello dell'Assemblea, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.
Ciascuna lista è composta di due sezioni: una per la nomina dei Sindaci effettivi e una per la nomina dei Sindaci supplenti. In ciascuna sezione i candidati sono elencati secondo un ordine progressivo.
Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (comunque arrotondati all’eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (comunque arrotondato all’eccesso) dei candidati alla
carica di Sindaco supplente.
Le liste inoltre contengono, anche in allegato:
(i) informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta è attestata, anche successivamente al deposito delle liste, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente;
(ii) dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Consob approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni con questi ultimi;
(iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.
Ogni socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 del TUF, nonché le Parti Correlate del suddetto Socio non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure
per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (“Lista di Maggioranza”) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i Soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (“Lista di Minoranza”), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (“Sindaco di Minoranza”), e un Sindaco supplente (“Sindaco Supplente di Minoranza”).
Qualora la composizione dell’organo collegiale o della categoria dei Sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell’equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l’ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all’interno della sezione rilevante della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l’Assemblea nomina i Sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.
In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da Xxxx in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci; il tutto, comunque, nel rispetto delle norme relative all’equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120 del 12 luglio 2011.
Qualora sia stata presentata una sola lista, l’Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la
stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa, nel rispetto delle norme relative all’equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/11. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.
In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall’Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, nel rispetto delle norme relative all’equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120 del 12 luglio 2011.
Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza.
5. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza.
L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1, del Codice Civile procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e nel rispetto delle norme relative all’equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120 del 12 luglio 2011.
Art. 27
1. Il Collegio Sindacale svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e da altre disposizioni regolamentari applicabili. Per tutto il periodo di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni presso un mercato regolamentato italiano, il Collegio Sindacale esercita altresì ogni altro dovere e potere previsto dalle leggi speciali; con particolare riferimento all’informativa al medesimo dovuta, l’obbligo degli Amministratori di riferire ai sensi dell’art. 150 del TUF ha cadenza trimestrale, ed è adempiuto con le modalità indicate all'art. 19, comma 3, del presente Statuto.
2. Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che:
a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione;
b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.
3. La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un soggetto avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Xxxxxxxx, Dividendi, Riserve Art. 28
1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle prescrizioni di legge e di altre disposizioni applicabili.
Art. 29
1. Gli utili netti accertati, risultanti dal bilancio, detratta la quota da imputarsi a riserva legale fino al limite di legge, sono destinati secondo quanto deliberato dall'Assemblea degli azionisti. In particolare, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può deliberare la formazione e l'incremento di altre riserve. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili o riserve costituite da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante l'emissione, sino all'ammontare corrispondente agli utili stessi, di azioni ordinarie senza alcun vincolo o di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, sempre ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile.
Scioglimento – Liquidazione
Disposizioni Generali Art. 30
1. Per la liquidazione della Società e per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme di legge.
ALLEGATO A.2
STATUTO SOCIALE
Denominazione - Soci - Sede - Durata – Oggetto Art. 1
E’ costituita una società per azioni con la denominazione:
“YOOX Net-A-Porter Group S.p.A.” o, in forma abbreviata, “YNAP S.p.A.”
Art. 2
1. La Società ha sede in Milano.
2. Può stabilire, in Italia e all'estero, sedi secondarie, succursali, uffici e rappresentanze.
Art. 3
1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.
2. Nel caso di deliberazione di proroga del termine di durata della Società, anche i Soci che non hanno concorso all’approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recesso.
Art. 4
La Società ha per oggetto – in via diretta ovvero tramite società eventualmente controllate - le seguenti attività:
- il commercio nonché la prestazione di servizi commerciali relativi all'abbigliamento e suoi accessori e più in generale a tutto ciò che costituisce complemento alla persona ed alla casa, al tempo libero, allo svago, alla hobbistica, siano o meno tali prodotti contraddistinti dal logo YOOX; sono compresi fra i suindicati servizi commerciali la realizzazione, la commercializzazione, la locazione, la vendita e la rappresentanza con o senza deposito, anche per conto di terzi di spazi pubblicitari e promozionali di qualsiasi natura, nell’ambito di siti internet;
- il commercio tramite internet, altrimenti detto "e-commerce" e la fornitura dei servizi ad esso
connessi;
- la progettazione, la realizzazione, la commercializzazione, la distribuzione, l’acquisto e la vendita di prodotti, di sistemi e di servizi hardware e software funzionali o relativi alla attività di commercio elettronico fra cui la progettazione, la realizzazione, la configurazione e la commercializzazione di siti internet, di servizi di rete, di impianti elettrici di rete e di prodotti e servizi di telecomunicazione nonché la gestione e la manutenzione degli stessi, la prestazione di servizi di grafica e grafica 3D e di design con e senza l’ausilio di strumenti informatici;
- la realizzazione di servizi e prodotti di editoria elettronica connessi o relativi alla attività di commercio elettronico;
- l'attività editoriale in genere (esclusa ogni attività eventualmente riservata ai sensi delle leggi pro tempore vigenti), la progettazione e/o stampa di pubblicazioni anche per conto terzi, comprese edizioni audiovisive;
- gestione ed organizzazione, sia in proprio che per conto di terzi, di convegni, di studi, di master e di mostre, di corsi di formazione ed aggiornamento e di seminari su argomenti connessi alle attività della Società, esclusa ogni attività riservata alle agenzie per il lavoro.
La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie – compresa l'assunzione di partecipazioni - che saranno ritenute utili dall’organo amministrativo per il conseguimento dell’oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.
Capitale sociale Art. 5
1. Il capitale sociale ammonta ad Euro 1.276.988,29* (unmilioneduecentosettantaseimilanovecentottantotto virgola ventinove) ed è diviso in n. 82.793.196* (ottantaduemilionisettecentonovantatremilacentonovantasei) azioni ordinarie, ed in n. 44.905.633 (quarantaquattromilioninovecentocinquemilaseicentotrentatre)*azioni prive del diritto di voto
denominate Azioni B, tutte senza indicazione del valore nominale.
Le Azioni B non hanno diritto di voto né nell’Assemblea ordinaria né nell’Assemblea straordinaria, ferma invece la piena titolarità anche in capo ai soci titolari di Azioni B di qualsiasi altro diritto amministrativo e patrimoniale di cui sono dotate le azioni ordinarie, nonché la titolarità dei diritti riservati ai titolari di azioni speciali dalle disposizioni normative vigenti e applicabili. Per l’effetto, in caso di operazioni di suddivisione o raggruppamento di azioni ordinarie, anche le Azioni B dovranno essere suddivise o raggruppate tra loro secondo gli stessi criteri adottati per le azioni ordinarie e, allo stesso modo, tutte le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranche) che prevedano il rispetto del diritto di opzione dovranno contemplare l’emissione di azioni ordinarie e di Azioni B secondo la proporzione tra le due categorie azionarie esistente al momento della assunzione della delibera di aumento di capitale, in modo che il diritto di opzione delle azioni ordinarie abbia a oggetto azioni ordinarie e il diritto di opzione delle Azioni B abbia a oggetto Azioni B.
*[Fatta avvertenza che le indicazioni in merito all’ammontare del capitale sociale e al numero di azioni ordinarie e delle Azioni B della Società alla data di efficacia della fusione per incorporazione di Largenta Italia S.p.A. nella Società saranno precisate nel loro rispettivo definitivo ammontare in funzione dell’esecuzione a tale data delle delibere di aumento di capitale di seguito indicate e dell’effettivo numero di azioni ordinarie e Azioni B che saranno emesse in esecuzione della suddetta fusione.]
A risultanza delle combinate determinazioni delle assemblee straordinarie in data 18 luglio 2002 e 2 dicembre 2005 è attribuita al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 comma 2 C.C., la facoltà di aumentare il capitale, in una o più volte, per il periodo di cinque anni a partire dal 18 luglio 2002, fino ad un ammontare massimo di Euro 17.555,20 (diciassettemila cinquecentocinquantacinque virgola venti), mediante emissione di N. 33.760 azioni nominative ordinarie del valore nominale di
Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna con un sovrapprezzo complessivo di Euro 1.551.609,60 (un milione cinquecentocinquantunmila seicentonove virgola sessanta).
Aumento da destinarsi ad un piano di incentivazione aziendale.
Nel caso in cui l'aumento deliberato venga sottoscritto parzialmente, il capitale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.
A risultanza delle combinate determinazioni delle assemblee straordinarie in data 10 dicembre 2003 e 2 dicembre 2005 è attribuita al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile la facoltà di aumentare a pagamento in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data dell'Assemblea 10 dicembre 2003, il capitale sociale mediante emissione di massimo numero 19.669 (diciannovemila seicentosessantanove) nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle attualmente in circolazione, del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, con sovrapprezzo unitario di Euro 45,96 (quarantacinque virgola novantasei), e così per complessivi massimi nominali Euro 10.227,88 (diecimiladuecentoventisette virgola ottantotto) con sovrapprezzo complessivo massimo di Euro 903.987,24 (novecentotremila novecentoottantasette virgola ventiquattro); le azioni di nuova emissione avranno godimento identico a quello delle altre azioni in circolazione al momento della loro sottoscrizione; il tutto con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci e da destinarsi in sottoscrizione a dipendenti della società, da individuarsi a cura del Consiglio di amministrazione, nonché a collaboratori, consulenti e consiglieri di amministrazione della stessa, sempre da individuarsi a cura del Consiglio di amministrazione.
A risultanza delle combinate determinazioni delle assemblee straordinarie in data 2 dicembre 2005 e 12 luglio 2007 è attribuita al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile la facoltà di aumentare a pagamento in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data della suddetta prima delibera, il capitale sociale mediante emissione di massime numero 31.303 (trentunmilatrecentotre) nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle
attualmente in circolazione, del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, con sovrapprezzo unitario non inferiore ad Euro 58,65, e così per complessivi massimi nominali Euro 16.277,56 (sedicimila duecentosettantasette virgola cinquantasei) con sovrapprezzo complessivo massimo non inferiore ad Euro 1.835.920,95 (un milione ottocentotrentacinquemila novecentoventi virgola novantacinque);
le azioni di nuova emissione avranno godimento identico a quello delle altre azioni in circolazione al momento della loro sottoscrizione;
l'aumento è destinato alla realizzazione di piani di incentivazione a favore:
* dei dipendenti della società, o di società da essa controllate, da individuarsi a cura del Consiglio di amministrazione, e pertanto con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 comma 8° del codice civile per quanto concerne n. 26.613 (ventiseimilaseicentotredici) azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, con sovrapprezzo unitario non inferiore ad Euro 58,65 (cinquantotto virgola sessantacinque), e così per complessivi massimi nominali Euro 13.838,76, con sovrapprezzo complessivo massimo non inferiore ad Euro 1.560.852,45;
* degli amministratori e/o lavoratori a progetto e/o collaboratori della società e/o di società da essa controllate, e pertanto con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 comma 5° del codice civile, per quanto concerne n. 4.690 (quattromilaseicentonovanta) azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, con sovrapprezzo unitario non inferiore ad Euro 58,65 (cinquantotto virgola sessantacinque), e così per complessivi massimi nominali Euro 2.438,80 con sovrapprezzo complessivo massimo non inferiore ad Euro 275.068,50.
L'aumento di capitale, ovvero gli aumenti di capitale in caso di pluralità di delibere consiliari, saranno, in ogni caso, scindibili. Quindi il capitale risulterà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro il termine che la delibera consiliare ovvero le delibere consiliari fisseranno in attuazione dei piani; le singole delibere consiliari - ove si tratti di aumenti di capitale in esecuzione di piani di
incentivazione a favore di soggetti diversi dai dipendenti - dovranno essere assunte con applicazione di quanto dispone il sesto comma dell'art. 2441 Cod. Civ., fermo tuttavia anche il prezzo minimo sopra stabilito.
Con delibera di assemblea straordinaria in data 16 maggio 2007 è stata attribuita al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine di cinque anni a decorrere dalla data della suddetta delibera, con esclusione del diritto di opzione ex articolo 2441 cod. civ. commi 5° e 8°, mediante emissione di massime numero 104.319 (centoquattromila trecentodiciannove) nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle attualmente in circolazione, del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, e così per complessivi massimi nominali Euro 54.245,88 (cinquantaquattromila duecento quarantacinque virgola ottantotto);
le azioni di nuova emissione avranno godimento identico a quello delle altre azioni in circolazione al momento della loro sottoscrizione;
l'aumento è destinato alla realizzazione di un piano di stock option a favore di amministratori, collaboratori e dipendenti della società e delle società controllate.
Le singole delibere consiliari dovranno essere assunte nel rispetto, in quanto compatibile, del procedimento di cui all’articolo 2441, comma sesto cod. civ., con determinazione del prezzo, a cura degli amministratori, in misura non inferiore ad Euro 59,17 (cinquantanove virgola diciassette) per ciascuna azione, nel rispetto altresì di ogni limite di legge.
In esito a quanto deliberato dall'assemblea straordinaria in data 8 settembre 2009 - che ha eliminato il valore nominale delle azioni e ha provveduto al frazionamento delle azioni esistenti ed alla modifica di alcuni termini ex art. 2439 del codice civile - sono state modificate come segue le clausole transitorie relative all'esecuzione delle deleghe assembleari che precedono.
A
Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 12 luglio 2007, ha integralmente fruito della sopracitata delega ex art. 2443 del codice civile conferita dall'assemblea straordinaria in data 18 luglio 2002 e modificata con delibera dell'assemblea straordinaria in data 2 dicembre 2005, aumentando il capitale sociale - a servizio di piano di Stock Options - mediante emissione di massime n. 1.755.520 nuove azioni, parità contabile implicita di ciascuna azione Euro 0,01, con sovrapprezzo pari a Euro 0,8839 per ogni nuova azione, godimento regolare, destinate a dipendenti o amministratori della Società (dati aggiornati alle modificazioni statutarie in data 8 settembre 2009).
Ai sensi dell'art. 2439 comma secondo del codice civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al 31 luglio 2017, prevedendosi fin d'ora che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte. L'aumento è stato parzialmente sottoscritto e, del relativo importo, tiene conto l'indicazione di cui al primo comma del presente articolo.
B
Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 1 dicembre 2008, ha integralmente fruito della sopracitata delega ex art. 2443 del codice civile conferita dall'assemblea straordinaria in data 10 dicembre 2003 e modificata con delibera dell'assemblea straordinaria in data 2 dicembre 2005, aumentando il capitale sociale - a servizio di piano di Stock Options - mediante emissione di massime
n. 1.022.788 nuove azioni, parità contabile implicita di ciascuna azione Euro 0,01, con sovrapprezzo pari a Euro 0,8839 per ogni nuova azione, godimento regolare, destinate a dipendenti o amministratori della Società (dati aggiornati alle modificazioni statutarie in data 8 settembre 2009).
Ai sensi dell'art. 2439 comma secondo del codice civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al giorno 1 dicembre 2018 (dato aggiornato alla modificazione statutaria in data 8 settembre 2009), prevedendosi fin d'ora che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.
C
Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 3 settembre 2009, ha integralmente fruito della sopracitata delega ex art. 2443 del codice civile conferita dall'assemblea straordinaria in data 2 dicembre 2005 e modificata con delibera dell'assemblea straordinaria in data 12 luglio 2007, aumentando il capitale sociale - a servizio di piano di Stock Options – mediante emissione di massime numero 1.627.756 nuove azioni, parità contabile implicita di ciascuna azione Euro 0,01, con sovrapprezzo unitario di Euro 1,1279, godimento identico a quello delle altre azioni in circolazione al momento della loro sottoscrizione (dati aggiornati alle modificazioni statutarie in data 8 settembre 2009).
Ai sensi dell'art. 2439 comma 2° del codice civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al 3 settembre 2019, prevedendosi fin d'ora che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.
D
Il Consiglio di Amministrazione, nella medesima riunione in data 3 settembre 2009, ha altresì parzialmente fruito della sopracitata delega, conferita ex art. 2443 del codice civile dall'assemblea straordinaria in data 16 maggio 2007, aumentando il capitale sociale - con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 commi 5° e 8° del codice civile ed a servizio di piano di Stock Options - mediante emissione di massime numero 5.176.600 nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle attualmente in circolazione, parità contabile implicita di ciascuna azione Euro 0,01 (dati aggiornati alle modificazioni statutarie in data 8 settembre 2009).
Il prezzo delle azioni emittende è determinato in Euro 1,1379 per ciascuna azione quanto a n.
4.784.000 (quattro milioni settecentottantaquattro mila) nuove azioni, ed in Euro 2,0481 per ciascuna azione quanto a n. 392.600 (trecentonovantaduemila seicento) nuove azioni (dati aggiornati alle modificazioni statutarie in data 8 settembre 2009).
Ai sensi dell'art. 2439 comma 2° del codice civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al 3 settembre 2019, prevedendosi fin d'ora che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.
* * *
L'aumento di capitale può avvenire anche mediante emissione di diverse categorie di azioni, ciascuna avente diritti e disciplina particolari, sia con conferimenti di denaro sia con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.
L'assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.
Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento del capitale sociale, per tutto il periodo di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato, in caso di aumento di capitale a pagamento, anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili, il diritto di opzione può essere escluso, con deliberazione dell'assemblea ovvero, qualora sia stato a ciò delegato, dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti del 10 per cento del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 secondo periodo, del codice civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione redatta da un revisore legale o da una società di revisione legale.. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 cod. civ..
In applicazione della clausola che precede, l'Assemblea straordinaria del 29 giugno 2012 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 15.000,00, a pagamento, in via scindibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2441, comma 4, cod. civ., e quindi con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi della norma predetta, mediante l’emissione di massime n.
1.500.000 azioni ordinarie YOOX prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse
caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, al prezzo - non inferiore alla parità contabile di emissione - da determinarsi in misura pari alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie YOOX presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei trenta giorni di Borsa aperta precedenti la data di assegnazione delle Opzioni di cui infra. I destinatari dell’aumento di capitale sono i beneficiari del Piano di Stock Option approvato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti in data 29 giugno 2012, riservato agli amministratori esecutivi di YOOX ai sensi dell’art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e da attuarsi mediante assegnazione gratuita di opzioni (le “Opzioni”) valide per la sottoscrizione di azioni ordinarie YOOX di nuova emissione.
Il termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento è fissato al 31 dicembre 2017 con la previsione che qualora, alla scadenza di tale termine, l’aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale stesso, ai sensi dell’art. 2439, secondo comma, cod. civ., si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni fino a quel momento raccolte ed a fare data dalle medesime, purché successive all'iscrizione delle presenti delibere al Registro delle Imprese.
L'Assemblea straordinaria del 17 aprile 2014 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 5.000,00, a pagamento, in via scindibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2441, comma 8, cod. civ., e quindi con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi della norma predetta, mediante l’emissione di massime n. 500.000 azioni ordinarie YOOX prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, al prezzo - non inferiore alla parità contabile di emissione - da determinarsi in misura pari alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie YOOX presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei trenta giorni di Borsa aperta precedenti la data di assegnazione delle Opzioni di cui infra. I destinatari dell’aumento di capitale sono i beneficiari del Piano di Stock Option approvato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti in data 17 aprile 2014, riservato esclusivamente ai dipendenti di YOOX e delle società dalla stessa, direttamente e
indirettamente, controllate, ai sensi dell’art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e da attuarsi mediante assegnazione gratuita di opzioni (le “Opzioni”) valide per la sottoscrizione di azioni ordinarie YOOX di nuova emissione.
Il termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento è fissato al 31 dicembre 2020 con la previsione che qualora, alla scadenza di tale termine, l’aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale stesso, ai sensi dell’art. 2439, secondo comma, cod. civ., si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni fino a quel momento raccolte ed a fare data dalle medesime, purché successive all'iscrizione delle presenti delibere al Registro delle Imprese.
2. Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.
3. Le Azioni B non hanno diritto di voto né nell’Assemblea ordinaria né nell’Assemblea straordinaria della Società, ferma invece la piena titolarità in capo ai Soci titolari di Azioni B di qualsiasi altro diritto amministrativo e patrimoniale di cui sono dotate le azioni ordinarie, nonché la titolarità dei diritti riservati ai titolari di azioni speciali dalle disposizioni normative vigenti e applicabili. Le Azioni B sono nominative, indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.
4. Ciascun socio titolare di Azioni B può disporre liberamente delle proprie azioni ad eccezione di n. 1 (una) Azione B che, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Largenta Italia S.p.A. nella Società ai sensi dell’art. 2504-bis del Codice Civile, dovrà restare nella titolarità del socio titolare di Azioni B. Ai fini della presente disposizione, ciascun socio titolare di Azioni B sarà considerato congiuntamente ad ogni altro socio titolare di Azioni B che sia qualificabile come sua parte correlata ai sensi dei principi contabili internazionali IAS IFRS di volta in volta vigenti (ai fini del presente Statuto, “Parte Correlata”), cosicché, qualora più Soci titolari di Azioni B siano Parti Correlate, l’obbligo di cui al presente comma si intenderà rispettato allorché la titolarità di una Azione B sia mantenuta in capo anche ad uno solo di essi.
Fermo il limite di cui sopra, in caso di disposizione di Xxxxxx B a favore di soggetti diversi da Parti Correlate, le Azioni B si convertono automaticamente in azioni ordinarie, nel rapporto di 1:1.
5. Ciascun socio titolare di Azioni B ha la facoltà di convertire, in qualsiasi momento, sempre nel rapporto di 1:1, tutte o parte delle Azioni B possedute, a condizione tuttavia che il numero complessivo delle azioni ordinarie possedute dopo la conversione da parte del socio che l’ha richiesta (ivi incluse nel computo le azioni ordinarie possedute dal soggetto controllante, dalle società controllate e dalle società soggette a comune controllo sulla base della nozione di controllo prevista nei principi contabili internazionali IAS IFRS, di volta in volta vigenti) non ecceda il 25% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.
6. Infine, nel caso di promozione di una offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto almeno il sessanta per cento delle azioni ordinarie della Società, ciascun socio titolare di Azioni B, anche in deroga a quanto previsto nei precedente commi 4 e 5, ha la facoltà di convertire, sempre nel rapporto di 1:1, tutte o parte delle Azioni B possedute (e di dare comunicazione della propria decisione di convertire), al fine esclusivo di trasferire all’offerente le azioni ordinarie derivanti dalla conversione; in tale ipotesi tuttavia l’efficacia della conversione è subordinata alla definitiva efficacia dell’offerta medesima e opera con esclusivo riferimento alle azioni portate in adesione alla stessa che vengano effettivamente trasferite all’offerente.
7. Nei casi di conversione delle Azioni B in azioni ordinarie sopra previsti ai commi 4 e 5, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a porre in essere tutte le attività necessarie affinchè (i) le azioni ordinarie derivanti dalla conversione (A) siano emesse a favore del socio che ha richiesto la conversione entro il quinto giorno di borsa aperta del mese solare successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta di conversione o comunque nel termine previsto dalla disciplina anche regolamentare pro tempore applicabile, e (B) ove applicabile, siano ammesse alle negoziazioni nel medesimo mercato regolamentato cui sono ammesse le azioni ordinarie, nei modi e tempi previsti dalla normativa
applicabile e (ii) lo Statuto sociale venga aggiornato in funzione dell’avvenuta conversione.
Nel caso di conversione delle Azioni B in azioni ordinarie sopra previsto al comma 6, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a porre in essere tutte le attività necessarie affinchè (i) le azioni ordinarie derivanti dalla richiesta di conversione (A) siano emesse entro il giorno di borsa aperta precedente la data di regolamento del corrispettivo dell’offerta pubblica di acquisto o di scambio e (B) ove applicabile, siano ammesse alle negoziazioni nel medesimo mercato regolamentato cui sono ammesse le azioni ordinarie, nei modi e tempi previsti dalla normativa applicabile e (ii) lo Statuto sociale venga aggiornato in funzione dell’avvenuta conversione.
8. Nel caso di deliberazione di introduzione o di rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari, anche i Soci che non hanno concorso all’approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recesso.
9. Le azioni della Società sono emesse in regime di dematerializzazione.
Assemblea Art. 6
1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo diverso dalla sede sociale che sia indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.
2. L’Assemblea ordinaria o straordinaria avrà facoltà di riunirsi anche mediante videoconferenza o teleconferenza con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soci. In particolare, sono condizioni per la validità delle Assemblee in video e teleconferenza che:
- sia consentito al Presidente dell’Assemblea, anche a mezzo del suo ufficio di presidenza, di accertare l’idoneità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare ed accertare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
- vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea riunita ai sensi dell’art. 2366, comma 4, del Codice Civile) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;
- i partecipanti all’Assemblea collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione.
3. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev’essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del Codice Civile, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo restando quanto dispone l’art. 154-ter del TUF.
4. L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge.
5. In deroga alle disposizioni dell’art. 104, comma 1, del TUF, nel caso in cui i titoli della Società siano oggetto di un’offerta pubblica di acquisto e/o di scambio, non è necessaria l’autorizzazione dell’Assemblea per il compimento di atti o operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta, durante il periodo intercorrente fra la comunicazione di cui all’art. 102, comma 1, del medesimo decreto e la chiusura o decadenza dell’offerta.
6. In deroga alle disposizioni dell’art. 104, comma 1-bis, del TUF, non è necessaria l’autorizzazione dell’Assemblea neppure per l’attuazione di ogni decisione presa prima dell’inizio del periodo indicato nel comma precedente, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della Società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli
obiettivi dell’offerta.
Art. 7
1. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché secondo le altre modalità inderogabilmente previste dalla legge e dai regolamenti, e, qualora richiesto dalla normativa applicabile, eventualmente anche per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 Ore o sul quotidiano M.F. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx/Milano Finanza contenente l’indicazione del giorno, ora e luogo dell’unica convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare, fermo l'adempimento di ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente.
2. L'ordine del giorno dell'Assemblea è stabilito da chi esercita il potere di convocazione a termini di legge e di Statuto ovvero, nel caso in cui la convocazione sia effettuata su domanda dei Soci, sulla base degli argomenti da trattare indicati nella stessa.
3. In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza degli Amministratori in carica e la maggioranza dei Sindaci effettivi.
Art. 8
1. Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.
Per tutto il periodo di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni presso un mercato regolamentato italiano, la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall’intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.
Art. 9
1. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.
2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per delega a sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell’avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell’avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società.
3. La Società può designare un soggetto al quale i Soci possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, dandone notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
Art. 10
1. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dall'unico Vice Presidente, o, nel caso esistano più Vice Presidenti, dal più anziano di carica di essi presente e, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente, sia dell'unico Vice Presidente, ovvero di tutti i Vice Presidenti, l'Assemblea dei Soci è presieduta da un Amministratore o da un Socio, nominato con il voto della maggioranza dei presenti.
2. Il Presidente dell'Assemblea accerta l’identità e la legittimazione dei presenti; constata la regolarità della costituzione dell'Assemblea e la presenza del numero di aventi diritto al voto necessario per poter validamente deliberare; regola il suo svolgimento; stabilisce le modalità della votazione ed accerta i risultati della stessa.
3. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei presenti. Oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Presidente lo ritenga opportuno può essere chiamato a fungere da Segretario un Notaio, designato dal Presidente stesso.
Art. 11
1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e delle deliberazioni
si osservano le disposizioni di legge e statutarie. Lo svolgimento dell’Assemblea è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e di Statuto, dallo specifico Regolamento d’Assemblea che dovesse eventualmente essere approvato dall’Assemblea dei Soci.
Art. 12
1. Tutte le deliberazioni, comprese quelle di elezione alle cariche sociali, vengono assunte mediante voto palese.
Art. 13
1. Il verbale dell'Assemblea è redatto ai sensi di legge; esso è approvato e firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario ovvero dal Notaio quando sia questi a redigerlo.
Consiglio di Amministrazione Art. 14
1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di quindici Amministratori, nel rispetto dell’equilibrio fra i generi ai sensi dell’art. 147-ter, comma 1-ter, del TUF, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011.
Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Un numero minimo di Amministratori non inferiore a quello stabilito dalla normativa pro tempore vigente deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili (d’ora innanzi “Amministratore Indipendente”).
Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell’Amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza prescritto dall’art. 148, comma 3, del TUF in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito. In ogni caso, gli Amministratori Indipendenti indicati come tali al momento della loro nomina devono comunicare senza indugio al Consiglio di Amministrazione l’eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza.
2. Gli Amministratori vengono nominati dall’Assemblea, nel rispetto della disciplina di tempo in tempo vigente inerente all’equilibrio tra i generi, sulla base di liste presentate - nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente nonché del presente Statuto - nelle quali i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente devono essere elencati mediante l’attribuzione di un numero progressivo.
Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori il Consiglio di Amministrazione uscente nonché quei Soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell’art. 147-ter, comma 1, del TUF e sue successive modifiche ed integrazioni ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Consob approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l’emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.
Le liste presentate dai Soci sono depositate presso la sede sociale, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l’Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori. La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la sede sociale, con
le modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, almeno 30 (trenta) giorni prima di quello previsto per l’Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.
Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.
Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (comunque arrotondati all’eccesso) dei candidati.
Le liste inoltre contengono, anche in allegato:
(i) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati;
(ii) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come Amministratore Indipendente, e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;
(iii) indicazione – per le liste presentate dai Soci - dell'identità dei Soci presentatori e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.
Ogni Socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 del TUF, nonché le Parti Correlate del suddetto Socio, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse, ed
ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
Al termine della votazione, si procederà alla elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione secondo i criteri che seguono:
A) (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d’ora innanzi “Lista di Maggioranza”), vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, tutti i consiglieri da eleggere ad eccezione dei candidati tratti dalle eventuali liste di cui ai successivi punti (ii) e (iii);
(ii) dalla eventuale lista che sia stata presentata da un Socio che risulti anche titolare di azioni senza diritti di voto (e cioè titolare di Azioni B) (d’ora innanzi il “Socio con Voto Limitato”, e la “Lista presentata dal Socio con Voto Limitato”), vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, due Consiglieri. In caso di pluralità di liste presentate da Soci con Voto Limitato che non siano Parti Correlate, i Consiglieri saranno tratti da quella, tra tali liste, che abbia ottenuto il maggior numero di voti;
(iii) dalla lista, diversa dalla Lista di Maggioranza e diversa dalla Lista presentata dal Socio con Voto Limitato, che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i Soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza o la Lista presentata dal Socio con Voto Limitato ai sensi delle disposizioni applicabili (d’ora innanzi “Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato con il numero uno;
(iv) in mancanza di Lista presentata dal Socio con Voto Limitato o in mancanza di Lista di Minoranza, i Consiglieri o il Consigliere che avrebbero dovuto essere tratti da tali liste vengono tratti dalla Lista di Maggioranza.
B) Ad integrazione e precisazione di quanto sopra previsto alla lettera A), viene stabilito che:
(i) l’eventuale Lista presentata da un Socio con Voto Limitato esprimerà due Consiglieri anche qualora risulti essere la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; pertanto, in tale evenienza, verrà
considerata Lista di Xxxxxxxxxxx, ai fini del computo degli Amministratori da eleggere, la lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti;
(ii) verrà inoltre considerata alla stessa stregua della Lista presentata da un Socio con Voto Limitato, e dunque esprimerà soltanto due Consiglieri ai sensi di quanto previsto alla precedente lettera A) (ii), anche la lista che pur avendo ottenuto il maggior numero di voti e pur non essendo stata presentata da un Socio con Voto Limitato presenti tutte e tre le seguenti caratteristiche (x) sia stata presentata da Soci e dunque non dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto (y) sia stata votata da un Socio con Voto Limitato, (z) abbia ottenuto un numero di voti superiore a quello ottenuto dalle altre liste soltanto in forza del voto determinante espresso da un Socio con Voto Limitato;
(iii) nel caso in cui la Lista di Maggioranza sia la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e non sia stata presentata o votata nessuna lista da parte di alcun Socio con Voto Limitato tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla Lista di Maggioranza, ad eccezione dell’Amministratore tratto dalla eventuale Lista di Minoranza;
(iv) qualora sia stata presentata una sola lista, e salvo il caso in cui tale lista sia stata presentata da un Socio con Voto Limitato, l’Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo;
(v) nel caso in cui (x) vi siano liste diverse da Liste presentate da Soci con Voto Limitato che abbiano ottenuto pari voti (le “Liste Paritarie”) e (y) non vi siano liste che abbiano ottenuto un maggior numero di voti rispetto alle Liste Paritarie, la Lista di Maggioranza e la Lista di Minoranza saranno individuate come segue:
(a) ove tra le Liste Paritarie vi sia la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, questa sarà considerata come Lista di Maggioranza. In caso vi sia solo un’altra Lista Paritaria, questa sarà
considerata Lista di Minoranza; ove ve ne siano più d’una, la Lista di Minoranza sarà individuata applicando il criterio di cui al punto (b) per la determinazione della Lista di Maggioranza;
(b) ove tra le Liste Paritarie non vi sia la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, queste saranno ordinate progressivamente secondo l’entità della partecipazione in possesso del Socio che ha presentato la lista (o dei Soci che hanno presentato la lista congiuntamente) al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, secondo il numero di Soci che hanno presentato congiuntamente la lista, cosicché la prima lista secondo tale ordine sarà considerata Lista di Maggioranza e la seconda Lista di Minoranza;
(vi) nel caso in cui vi siano Liste Paritarie e una Lista di Maggioranza, la Lista di Minoranza sarà individuata applicando, mutatis mutandis, le regole di cui al precedente punto (v) per la determinazione della Lista di Maggioranza.
Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori Indipendenti pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, si procederà alle necessarie sostituzioni nella Lista di Maggioranza, o nella lista ad essa equiparata, secondo l’ordine di elencazione dei candidati e partendo dall’ultimo candidato eletto.
Analogamente, qualora la composizione dell’organo non consenta il rispetto dell’equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza (o lista equiparata) del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l’ottemperanza ai requisiti, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all’interno della Lista di Maggioranza (o lista equiparata) in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l’Assemblea integra l’organo con le maggioranza di legge, assicurando il soddisfacimento dei requisiti.
Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei Consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia, per qualsiasi ragione, inferiore al numero di Amministratori da eleggere, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall’Assemblea medesima con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori Indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all’equilibrio tra generi.
3. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell’art. 2386 del Codice Civile, in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori Indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all’equilibrio tra generi.
Il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dall'Organo Amministrativo ai sensi del presente Statuto.
Qualora per dimissioni o altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall’Assemblea, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione con efficacia dalla data della successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
Art. 15
1. Il Consiglio di Amministrazione - ove non abbia provveduto già l'Assemblea - elegge fra i propri membri il Presidente; può altresì eleggere uno o più Vice Presidenti che durano, nelle rispettive cariche, per la durata del loro mandato di Amministratore e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica di
Amministratore. Nomina altresì un Segretario, che può essere scelto anche all'infuori dei membri stessi.
Art. 16
1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente oppure dall'Amministratore Delegato con lettera spedita, anche via fax o con altro idoneo mezzo di comunicazione, al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo.
2. L'avviso di convocazione indicante l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo di riunione e gli eventuali luoghi dai quali si può partecipare mediante collegamento audiovisivo deve essere spedito al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato per telegramma, telefax, posta elettronica od altro mezzo telematico con conferma dell'avvenuta ricezione almeno 24 ore prima della data della riunione.
3. Il Presidente coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, in Italia, o in Francia, Svizzera o Inghilterra, tutte le volte che il Presidente o l'Amministratore Delegato lo ritengano necessario, ovvero gli sia richiesto per iscritto da almeno un terzo degli Amministratori o dal Collegio Sindacale ovvero, anche individualmente, da ciascun componente dello stesso secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni di legge.
5. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza). In tal caso, tutti i partecipanti debbono poter essere identificati e debbono essere, comunque, assicurate a ciascuno dei partecipanti la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso in tempo reale nonché la ricezione, trasmissione e visione della documentazione non
conosciuta in precedenza; deve essere, altresì, assicurata la contestualità dell'esame, degli interventi e della deliberazione. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, che devono ivi operare congiuntamente.
6. Sono valide le riunioni anche se non convocate come sopra, purché vi prendano parte tutti gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale in carica.
7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento (ivi compresa l’assenza fisica dal luogo di convocazione della riunione) dall’Amministratore Delegato.
In caso di assenza o impedimento sia del Presidente sia dell’Amministratore Delegato, presiede l'unico Vice Presidente, ovvero il Vice Presidente più anziano di età, ovvero ancora l'Amministratore presente più anziano.
Qualora sia assente o impedito il Segretario, il Consiglio di Amministrazione designa chi deve sostituirlo.
Art. 17
1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, dal computo dei quali sono esclusi gli astenuti.
3. Le votazioni devono aver luogo per voto palese.
Art. 18
1. Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione devono essere riportate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario.
Art. 19
1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della Società e a tal fine può deliberare o compiere tutti gli atti che riterrà necessari o utili per l’attuazione dell’oggetto sociale, ad eccezione di quanto riservato dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.
Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere, nel rispetto dell'art. 2436 codice civile, le deliberazioni concernenti:
- fusioni o scissioni c.d. semplificate ai sensi degli artt. 2505, 2505-bis, 2506-ter, ultimo comma, del Codice Civile;
- istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- indicazione di quali Amministratori hanno la rappresentanza legale;
- riduzione del capitale a seguito di recesso;
- adeguamento dello Statuto a disposizioni normative,
xxxxx restando che dette deliberazioni potranno essere comunque assunte anche dall’Assemblea dei Soci in sede straordinaria.
Il Consiglio di Amministrazione deve vigilare affinchè il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati mezzi e poteri per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto delle procedure amministrative e contabili.
2. Il Consiglio di Amministrazione - nei limiti di legge e di Statuto - può delegare al Comitato Esecutivo propri poteri ed attribuzioni. Può, altresì, nominare un Amministratore Delegato cui delegare, negli stessi limiti, i suddetti poteri ed attribuzioni. Può infine attribuire specifiche deleghe anche ad ulteriori Consiglieri.
In aggiunta il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e
regolamentari.
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare uno o più Direttori Generali.
3. Gli organi delegati sono tenuti a riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale, nel corso delle riunioni consiliari, sull’attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali gli Amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene di regola effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale: quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.
4. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154 bis del TUF conferendogli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari. Il dirigente preposto deve essere in possesso anche dei requisiti di onorabilità previsti per i Sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. La perdita di tali requisiti comporta
la decadenza dalla carica che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.
In sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché dal presente Statuto.
Art. 20
1. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea delibera sul compenso annuale del Consiglio di Amministrazione, compenso che resterà invariato sino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa e che potrà essere anche formato da una parte fissa ed una variabile, quest'ultima commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi. Il modo di riparto delle competenze del Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, viene stabilito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione stesso.
2. Rimane ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, di stabilire, in aggiunta all'ammontare complessivo deliberato dall'Assemblea ai sensi del comma che precede, le remunerazioni per gli Amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile.
3. In via alternativa, l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, il cui riparto è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale per le attribuzioni agli Amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile.
Comitato Esecutivo Art. 21
1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, determinandone previamente la durata ed il numero dei membri. Nel numero dei componenti del Comitato sono compresi, come
membri di diritto, il Presidente e l'Amministratore Delegato, se nominato.
2. Il Segretario del Comitato è lo stesso del Consiglio di Amministrazione, salva diversa deliberazione del Comitato stesso.
Art. 22
1. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Comitato Esecutivo di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza) secondo quanto previsto all'art. 16, comma 5. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione.
2. Le modalità di convocazione e funzionamento del Comitato Esecutivo – per quanto non disposto dalla normativa vigente e dal presente Statuto – sono stabilite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 23
1. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza (assoluta) dei votanti, esclusi gli astenuti.
Art. 24
1. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere riportate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Rappresentanza della Società Art. 25
1. La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio nonché la firma sociale competono al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, al Vice Presidente o a ciascuno dei Vice Presidenti, se più di uno, con la precedenza determinata ai sensi dell'art. 16, comma 7; spetta altresì all'Amministratore Delegato, se nominato, nei limiti dei poteri
delegati.
2. Di fronte ai terzi la firma del sostituto fa prova dell'assenza o impedimento del sostituito.
3. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, ove necessario, nominare mandatari anche estranei alla Società per il compimento di determinati atti.
Collegio Sindacale Art. 26
1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, nel rispetto dell’equilibrio fra i generi ai sensi dell’art. 148, comma 1bis,del TUF, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011.
2. I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. La loro retribuzione è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina per l’intera durata dell’incarico.
3. I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quello dell’impresa consistono in quelli del commercio, della moda e dell'informatica nonché le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche ed amministrative, le discipline economiche e quelle relative alla revisione e organizzazione aziendale. Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.
4. La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.
Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148, comma 2, del TUF e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco
effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio Sindacale, e di un Sindaco supplente. L’elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all’elezione degli altri componenti dell’organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.
Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i Soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri Soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell’art. 147-ter, comma 1, del TUF ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Consob approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.
Le liste sono depositate presso la sede sociale, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l’Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello dell'Assemblea, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.
Ciascuna lista è composta di due sezioni: una per la nomina dei Sindaci effettivi e una per la nomina dei Sindaci supplenti. In ciascuna sezione i candidati sono elencati secondo un ordine progressivo.
Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (comunque arrotondati all’eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (comunque arrotondato all’eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.
Le liste inoltre contengono, anche in allegato:
(i) informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta è attestata, anche successivamente al deposito delle liste, nei termini e
con le modalità previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente;
(ii) dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Consob approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni con questi ultimi;
(iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.
Ogni socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 del TUF, nonché le Parti Correlate del suddetto Socio non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (“Lista di Maggioranza”) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella
lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i Soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (“Lista di Minoranza”), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (“Sindaco di Minoranza”), e un Sindaco supplente (“Sindaco Supplente di Minoranza”).
Qualora la composizione dell’organo collegiale o della categoria dei Sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell’equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l’ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all’interno della sezione rilevante della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l’Assemblea nomina i Sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.
In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da Xxxx in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci; il tutto, comunque, nel rispetto delle norme relative all’equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120 del 12 luglio 2011.
Qualora sia stata presentata una sola lista, l’Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa, nel rispetto delle norme relative all’equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/11. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.
In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall’Assemblea con le
ordinarie maggioranze previste dalla legge, nel rispetto delle norme relative all’equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120 del 12 luglio 2011.
Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza.
5. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza.
L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1, del Codice Civile procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e nel rispetto delle norme relative all’equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120 del 12 luglio 2011.
Art. 27
1. Il Collegio Sindacale svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e da altre disposizioni regolamentari applicabili. Per tutto il periodo di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni presso un mercato regolamentato italiano, il Collegio Sindacale esercita altresì ogni altro dovere e potere previsto dalle leggi speciali; con particolare riferimento all’informativa al medesimo dovuta, l’obbligo degli Amministratori di riferire ai sensi dell’art. 150 del TUF ha cadenza trimestrale, ed è adempiuto con le modalità indicate all'art. 19, comma 3, del presente Statuto.
2. Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che:
a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione;
b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.
3. La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un soggetto avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Xxxxxxxx, Dividendi, Riserve Art. 28
1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle prescrizioni di legge e di altre disposizioni applicabili.
Art. 29
1. Gli utili netti accertati, risultanti dal bilancio, detratta la quota da imputarsi a riserva legale fino al limite di legge, sono destinati secondo quanto deliberato dall'Assemblea degli azionisti. In particolare, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può deliberare la formazione e l'incremento di altre riserve. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili o riserve costituite da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante l'emissione, sino all'ammontare corrispondente agli utili stessi, di azioni ordinarie senza alcun vincolo o di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, sempre ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile.
Scioglimento – Liquidazione Disposizioni Generali
Art. 30
1. Per la liquidazione della Società e per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme di legge.
ALLEGATO B