REGIONE PIEMONTE BU23 04/06/2020
REGIONE PIEMONTE BU23 04/06/2020
Codice A1421A
D.D. 19 maggio 2020, n. 474
Adempimenti connessi alla D.G.R. n. 55-8964 del 16/05/2019 - approvazione schema di accordo tra la Regione Piemonte e la Korea Welfare Services inc. sugli aspetti tecnici delle procedure di adozione internazionale con la Xxxxx del Sud.
ATTO N. DD-A14 474 DEL 19/05/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1400A - SANITA' E WELFARE
A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualita'
OGGETTO: Adempimenti connessi alla D.G.R. n. 55-8964 del 16/05/2019 - approvazione schema di accordo tra la Regione Piemonte e la Korea Welfare Services inc. sugli aspetti tecnici delle procedure di adozione internazionale con la Xxxxx del Sud.
Premesso che con legge regionale n. 7/2018 è stato disposto il subentro dell’amministrazione regionale nelle attività e nella gestione complessiva dell’Agenzia regionale per le adozioni internazionali (ARAI), che, in attuazione della legge n. 476 del 31/12/1998 di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l’Aja il 29/05/1993, aveva il compito di:
- svolgere pratiche di adozione internazionale;
- realizzare progetti di cooperazione a favore dell’infanzia in difficoltà d’intesa con il Settore competente presso la Giunta Regionale e finalizzati ad attuare il principio di sussidiarietà dell’adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;
- fornire supporto tecnico scientifico all’Assessorato regionale competente in materia e ogni altra funzione assegnata agli Enti autorizzati dalla legge nazionale n. 476 del 1998;
dato atto che la Direzione regionale a cui è stata assegnata la competenza in materia di adozioni internazionali è la Direzione Coesione Sociale, a cui è subentrata a far data dall’1/01/2020 la Direzione Sanità e Welfare, a seguito della riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale, approvata con D.G.R. n. 4-439 del 29/10/2019, e la struttura organizzativa a cui è stata attribuita, con Deliberazione n. 36-7056 del 14 giugno 2018, la gestione del Servizio regionale per le Adozioni internazionali è il Settore “Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale”, a far data dall’1/01/2020 Settore “Politiche per i Bambini, le Famiglie, Xxxxxx e Giovani, Sostegno alle Situazioni di Fragilità Sociale”;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2-1135 del 17/03/2020 che conferisce l’incarico di vice direttore del Direttore della direzione A1400A “Sanita’ e Welfare” al xxxx. Xxxxx Xxxxx, attribuendogli nella delega tra l’altro il coordinamento nell’ambito della gestione – anche economico-finanziaria – dei programmi e delle azioni in materia di Politiche per i bambini, le
famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale;
vista la D.G.R. n. 73-8225 del 20/12/2018 avente ad oggetto “Assunzione in capo alla Regione Piemonte delle funzioni svolte dall’ARAI (Agenzia regionale per le adozioni internazionali) - adempimenti connessi all’art. 12 della legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018;
preso atto che la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Autorità Centrale italiana, con deliberazione n. 159/2018/AE del 05/12/2018 ha disposto il passaggio al nuovo Servizio regionale per le adozioni internazionali dei rapporti e delle autorizzazioni già in capo all’ARAI-Regione Piemonte;
dato atto che l’ARAI-Regione Piemonte, con deliberazione n. 32/2003 del 17/02/2003 della Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata autorizzata ad operare in Xxxxx del Sud;
precisato che dal 2006 il Servizio per le adozioni internazionali della Regione Piemonte è il solo ente italiano accreditato ad operare nel suddetto Paese, essendo stato siglato annualmente un accordo per regolare gli aspetti tecnici delle procedure di adozione internazionale con la Social Welfare Society, Inc. (SWS), con sede in 000-00 00, Xxxxxxx-xx, 00-xxx, Xxxxxxx-Xx, Xxxxx, Xxxxx del Sud, ente non-profit autorizzato dal 1954 dal Governo coreano per la cura dei bambini in stato di adottabilità e per garantire servizi di assistenza sociale alle persone in difficoltà;
preso atto che la Giunta regionale con deliberazione n. 55-8964 del 16/05/2019 ha approvato gli elementi essenziali dell’accordo tra la Regione Piemonte e la Social Welfare Society Inc., sugli aspetti tecnici delle procedure di adozione internazionale con la Xxxxx del Sud, demandando al Direttore della Direzione Coesione Sociale, ora a seguito della riorganizzazione parziale delle strutture, della Direzione Sanità e Welfare, la stipula e la sottoscrizione del suddetto accordo da redigersi nella lingua inglese con la traduzione in italiano come concordato tra le parti;
dato atto che gli elementi essenziali sono i seguenti:
- oggetto: modalità tecniche riguardanti lo svolgimento delle procedure adottive con la Xxxxx del Sud;
- durata: annuale dalla data di sottoscrizione rinnovabile su accordo delle parti;
preso atto che, a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 55-8964 del 16/05/2019, con determinazione della Direzione Coesione Sociale n.723 del 27/05/2019 è stato approvato lo schema di accordo che regolamenta gli aspetti tecnici delle procedure di adozione internazionale con la Xxxxx del Sud, sottoscritto con la Social Welfare Society Inc. (SWS), che scadrà in data 28 maggio 2020;
dato atto che le parti intendono proseguire la proficua collaborazione sottoscrivendo il relativo accordo contenente le modalità tecniche riguardanti lo svolgimento delle procedure adottive con la Xxxxx del Sud;
preso atto che con nota prot. 11955 e 11956 dell’8/04/2020 la SWS ha comunicato il cambio della sua denominazione in lingua inglese da Social Welfare Society inc. in Korea Welfare Services inc. (KWS) a far data dall’1/04/2020;
ravvisata pertanto la necessità di approvare uno schema di accordo che regolamenti gli aspetti tecnici delle procedure di adozione internazionale con la Xxxxx del Sud, secondo quanto previsto nell’Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
dato atto che:
a) gli oneri scaturenti dal suddetto accordo con la Korea Welfare Services (KWS), compresa la traduzione in italiano, trovano copertura sul capitolo di spesa 112042 Missione 12 programma 1201, nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, per le annualità 2020 e 2021 e saranno di volta in volta definiti, sulla base del numero di coppie che conferiscono incarico al Servizio Regionale per le Adozioni Internazionali, scegliendo quale paese la Xxxxx del Sud;
b) le entrate sono finanziate mediante l’introito versato dalle coppie che conferiscono incarico alla Direzione Sanità e Welfare – Servizio regionale Adozioni Internazionali per le adozioni in Xxxxx del Sud, sul capitolo di entrata 28163 nell’ambito del Titolo 2, Tipologia 102 “Trasferimenti correnti da Famiglie”, Categoria 2010201 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020 e 2021;
dato atto pertanto di rinviare a successive determinazioni gli accertamenti delle quote che verranno versate dalle coppie, che, conferendo incarico al Servizio regionale per le adozioni internazionali, sceglieranno la Xxxxx del Sud, quale Paese in cui avviare la procedura adottiva, nonché gli impegni di spesa per i servizi che verranno garantiti dalla Korea Welfare Services inc., scaturenti dal suddetto Accordo;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1 – 4046 del 17 ottobre 2016;
IL DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
• il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.";
• la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.";
• il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
• l'art. 12 della Legge regionale n. 7 del 29/06/2018, così come integrato dalla legge n. 20 del 17/12/2018;
• la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
• la D.G.R n.73-8225 del 20/12/2018;
• la D.G.R. n. 55-8964 del 16/05/2019 "Legge n. 184/1983 e successive modificazioni. L.R.
n. 7/2018 - Art. 12. Approvazione elementi essenziali dell'accordo da sottoscriversi tra la Regione Piemonte e la Social Welfare Society Inc. per regolare gli aspetti tecnici delle procedure di adozione internazionale con la Xxxxx del Sud";
• la determinazione della Direzione Coesione Sociale n.723 del 27/05/2019;
• la D.G.R. n. 2-1135 del 17/03/2020;
• la Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8. Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
• la D.G.R. 16 - 1198 del 3/04/2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."
determina
- di prendere atto della comunicazione pervenuta da Social Welfare Society inc. (prot. 11955 e 11956 dell’8/04/2020) in merito al cambio della sua denominazione in lingua inglese da Social Welfare Society inc. in Korea Welfare Services inc.;
- di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di accordo tra la Regione Piemonte e la Korea Welfare Services inc., che disciplina gli aspetti tecnici delle procedure di adozione internazionale con la Xxxxx del Sud, secondo quanto previsto nell’Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di procedere alla sottoscrizione del suddetto accordo, di durata annuale, che viene redatto in lingua inglese con traduzione in italiano;
- di dare atto che:
a) gli oneri scaturenti dal suddetto accordo con la Korea Welfare Services inc. (KWS), compresa la traduzione in italiano, trovano copertura sul capitolo di spesa 112042 Missione 12 programma 1201, nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, per le annualità 2020 e 2021 e saranno di volta in volta definiti, sulla base del numero di coppie che conferiscono incarico al Servizio Regionale per le Adozioni Internazionali, scegliendo quale paese la Xxxxx del Sud;
b) le entrate sono finanziate mediante l’introito versato dalle coppie che conferiscono incarico alla Direzione Sanità e Welfare – Servizio regionale Adozioni Internazionali per le adozioni in Xxxxx del Sud, sul capitolo di entrata 28163 nell’ambito del Titolo 2, Tipologia 102 “Trasferimenti correnti da Famiglie”, Categoria 2010201 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020 e 2021;
- di rinviare a successive determinazioni gli accertamenti delle quote che verranno versate dalle coppie, che, conferendo incarico al Servizio regionale per le adozioni internazionali, sceglieranno la Xxxxx del Sud, quale Paese in cui avviare la procedura adottiva, nonché gli impegni di spesa per i servizi che verranno garantiti dalla Korea Welfare Services inc. (KWS), scaturenti dal suddetto Accordo.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza del suddetto atto, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art 5 L.R. 22/2010 ed è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 23, comma 1 lett. d) del D.lgs. n. 33/2013.
IL DIRIGENTE (A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualita')
Firmato digitalmente da Xxxxx Xxxxx
Allegato
ALLEGATO A)
ADOPTION AGREEMENT
This Agreement is made between
REGIONE PIEMONTE
Servizio Regionale per le Adozioni Internazionali
and
Korea Welfare Services, Inc. (Formerly Social Welfare Society, Inc)
This Agreement puts the best interests of the child as its top priority, and with the guiding principle, both the agencies shall do their best for the sake of child’s and adoptive families’ welfare.
The Italian citizen couples, who reside in Italy and want to adopt a child with Korean nationality required to be protected, will be provided with adoption services from Servizio Regionale per le Adozioni Internazionali (hereafter collectively referred to as “SRAI”) and Korea Welfare Services, Inc. (hereafter called “KWS”).
PROCEDURE
The adoption process between SRAI and KWS is as below.
A)
Adoptive parents’ qualification for adoption application shall be decided, based on all of the laws and legislations related to adoption in Italy and evaluation in accordance with the Act on Special Cases concerning Adoption and regulations in Korea.
B)
SRAI shall prepare and submit the following documents including home study reports about the prospective adoptive parents to KWS.
1. Home study on the prospective adoptive parents;
Assessment of the adoption applicants should be completed by an authorized adoption agency in accordance with regulations. The agency shall be accredited by the Hague convention. This assessment shall be included as follows: applicants’ determination to adopt a child from Korea, responsibility and eligibility, adequate financial condition, and the attitude of those living with the applicants. It shall be also included to applicants’ socio-psychological history, interaction within the family, opinions of those living with the applicants and the social groups in the intimate relationship with the prospective adoptive parents. Above all things, there should be appropriate information which shows the applicants have a real understanding of adopting the child with different heritage and culture from theirs.
2. The medical report of the prospective adoptive parents (including addiction to drugs or alcohol)
3. Three reference letters of the prospective adoptive parents
4. Italian Police criminal record check for each of the prospective adoptive parents
5. Education certificate copy of each parent
6. Marriage certificate and, if applicable, decree of divorce
7. Birth certificate of the prospective adoptive parents and their children
8. Pictures of the prospective adoptive parents' family members and their residential environment
9. Certificate of pre-adoptive training completion
10. Parenting qualification in accordance with the law of the country in which the prospective adoptive parents reside
C)
After receiving the above documents, KWS sends SRAI the child’s referral relevant documents in regard to a specific family.
Each file is included as follows:
1. Child study:
The child's psychosocial background, reasons of relinquishment for adoption, personal background information and personal details such as birth record and medical history, current residential environment and adjustment, physical/social development and his/her personality.
2. A statement of consent to adoption
3. A standard certificate of the child
4. Certificate of guardianship for minors under institutionalized care
5. Consent to adoption by the biological parents
D)
When prospective adoptive parents accept the child, SRAI sends the following documents to KWS.
1. Adoptive parents' adoption acceptance
2. Adoptive parents' statement of adoption
3. Adoptive parents' affidavit of support
SRAI shall provide KWS with the required amount agreed upon between the two agencies to cover the costs incurred in the process of adoption.
E)
When a child is matched to prospective adoptive parents by XXX and SRAI, all of the Parties shall work together to prepare all documents required for the child’s departure from Korea and in case of the placement, the Parties shall be responsible for entering the involved country.
The following process is required if the child is to be adopted.
1. KWS prepares the child’s passport.
2. KWS is ready for getting the permit of adoption from the Korean Family Court for the sake of the adopted child and his/her adoptive parents.
3. The adoptive parents, SRAI and KWS take necessary action to get an immigration visa from the country the adoptive parents reside, for the sake of the adopted child.
In accordance with Article 31 of the Act on Special Cases concerning Adoption and Article 27 of the Enforcement Rule under the said Act, SRAI and KWS shall work together so far as to make all necessary travel arrangement in order to hand over the child from Korea to the adoptive parents after the adoption approval from the court, unless there are special reasons.
F)
SRAI complies with all of the laws and regulations, and the involved agencies licensed by the Italian law have responsibility for supervision over the procedures of adopting a child. The involved agencies should be responsible for his/her stable adjustment and healthy growth and development, and also observe whether the child is at risk or not.
SRAI is responsible for conducting follow-ups for a year from when the child enters the country.
- Four post-adoption reports shall be conducted, and at least two reports should be conducted after home visits:
- Considerations of Home Visit
(Obligation of Participation in Adoptive Parents) During home visits, an adoptive father and mother should be interviewed together at least once, thereby observing the relationship between the adoptive parents and their child.
(First Home Visit) After the child placement, social workers should conduct home visits within one to two months to monitor the first stage of adaptation to the new family as soon as possible.
(Second Home Visit) In the consideration of a worker in charge of post-adoption services and adoptive parents’ condition, the worker should do home visits at some intervals to check changes (in the child development and adaptation) after conducting the first home visit, within one year of the placement..
Obligatory post-adoption services specialized for adopted children from Korea should be given to adoptive children.
- Social workers who have understandings of Korean culture and language and also have the ability to provide pre-training for adoptive parents and counseling according to the stage of child development, should be employed. The workers may include those who adopted children from Korea or are Korean adoptees, those who have lived in Korea for more than 5 years, and social workers with special experiences – Korean Italian, adoptive parents of Korean child who have specialized in adoption studies, or those who have conducted Korean adoption home studies and so on.
- Should there be difficulty in employing these personnel as full-time employees, part-time employees and/or volunteers are also permissible.
- It is reasonably required that training courses on Korean history and culture and networking and mentoring programs are provided for adoptive families.
- It is also required that language support programs for children over the age of 24 months at the time of departure from Korea are run for the sake of adoptive families.
G)
After the completion of the adoption in Italy, SRAI shall be responsible for making the adopted child acquire citizenship in Italy and the copy of his/her certificate of Italian Citizenship. Upon the receipt of the certificate, KWS should remove his/her name from the Korean citizenship.
A variety of programs are planned in order for the adopted child to be able to experience his/her motherland, Korea’s culture as he/she grows up. To establish a strong sense of identity along with the child’s development, the agency plans a tour for his/her motherland for the sake of both the adoptee and
adoptive families, if asked. It also works actively, if possible, at the request of various social services for the adopted child.
H)
The Agreement is to be terminated; when a home study report is different from the truth, post-adoption report is insufficient and etc.
The Agreement is to be immediately terminated; when an unsavory incident is occurred due to insufficient home visits and studies or post-adoption services.
AGREEMENT
In this Agreement, SRAI submits a copy of the adoption agency’s license. When the license expires, SRAI shall submit the renewed license immediately to KWS. KWS also sends a copy of its license, and in case of any changes in the license, KWS should submit the renewed license immediately to SRAI.
Also, a child welfare expert shall carry out the following adoption procedures:
1 Home study of adoptive parents
2) Child placement process
3) Post-adoption processes including guidance for adoptive child's adjustment and his/her citizenship acquisition.
This Agreement comes into force immediately after the two Parties sign the document hereto. This Agreement is valid for one year, and it has to be renewed by mutual consent in order to be effective for the following year.
In case of termination, the ongoing application shall be transferred to other qualified agency under the agreement of the other Party.
IN WITNESS WHEREOF, the Parties have signed this Agreement on the day as indicated below.
Date
Signature: Signature: Xxxxx Xxxxx XXX, Xxxxxxx
Vice Director President
Health and Welfare Directorate Korea Welfare Services, INC.
SRAI-Regione Piemonte 00, Xxxxxxxx-xx 00-xxx, Xxxxxxx-Xx,
Xxx Xxxxxxx, 00 Seoul, Korea 06220
00000 Xxxxxx, Xxxxx
Traduzione in lingua italiana
Questo Accordo è concluso tra
Regione Piemonte
Servizio regionale per le Adozioni Internazionali
e
Korea Welfare Services, Inc. (Già Social Welfare Society, Inc)
Questo Accordo mette gli interessi del minore come sua priorità assoluta e con questo principio guida, entrambi gli enti devono fare del loro meglio per il bene dei bambini ed il benessere delle famiglie adottive.
Alle coppie cittadine italiane, che risiedono in Italia e vogliono adottare un minore di nazionalità coreana che necessita di essere protetto, saranno fornite dei servizi di adozione dal Servizio Regionale per le Adozioni Internazionali (di seguito indicato collettivamente come "SRAI") e dalla Korea Welfare Services, Inc. (qui di seguito chiamata "KWS").
PROCEDURA
Il processo di adozione tra SRAI e KWS avviene secondo quanto segue.
A)
La qualifica dei genitori adottivi per la domanda di adozione deve essere decisa sulla base di tutte le leggi e le normative relative all'adozione in Italia e la valutazione della conformità con la Legge relativa ai Casi Speciali riguardanti l'adozione ed ai regolamenti in Corea.
B)
SRAI deve preparare e presentare i seguenti documenti, comprese le relazioni di studio domiciliare dei potenziali genitori adottivi, a KWS.
1. Studio domiciliare dei futuri genitori adottivi (Home Study):
La valutazione dei richiedenti l’adozione dovrà essere completata da un ente delle adozioni autorizzato, in conformità con i regolamenti applicabili. L'ente deve essere accreditato secondo quanto previsto dalla convenzione dell'Aja. Questa valutazione dovrà comprendere quanto segue: volontà dei richiedenti di adottare un bambino dalla Corea, loro motivazione e idoneità, adeguate condizioni finanziarie, e l’atteggiamento di coloro che vivono con i richiedenti. Essa dovrà anche contenere la storia socio- psicologica dei richiedenti, le interazioni all’interno della famiglia, le opinioni di coloro che vivono con i richiedenti e il contesto sociale in contatto con i potenziali genitori adottivi. Soprattutto, ci dovranno essere informazioni appropriate che mostrino che i richiedenti hanno una reale comprensione della adozione di un minore con una diversa storia e cultura rispetto a loro.
2. La relazione medica dei futuri genitori adottivi (compresa la dipendenza da droghe o alcool)
3. Tre lettere di referenza sui futuri genitori adottivi
4. Certificato penale per ciascuno degli aspiranti genitori adottivi
5. Certificato di istruzione di ciascun genitore
6. Certificato di matrimonio e, se applicabile, sentenza di divorzio
7. Certificato di nascita dei futuri genitori adottivi e dei loro bambini
8. Foto dei familiari dei futuri genitori adottivi e il loro ambiente residenziale
9. Certificato di formazione pre-adottiva completata
10. Qualifica di genitorialità in conformità con la legge del paese in cui i potenziali genitori adottivi risiedono
C)
Dopo aver ricevuto i documenti di cui sopra, KWS invierà a SRAI i documenti riferiti al minore in relazione ad una specifica famiglia.
Ciascun file sarà incluso come segue:
1. Valutazione del minore (Child Study):
Il quadro psicosociale del bambino, i motivi di rinuncia a favore dell’adozione, le informazioni personali di origine ed i dettagli personali come l’estratto di nascita e l’anamnesi, l’attuale ambiente residenziale e l’adattamento ad esso, lo sviluppo fisico/sociale e la sua personalità.
2. Una dichiarazione di consenso alla adozione
3. Un certificato standard del minore
4. Certificato di tutela per i minori sotto cura istituzionalizzata
5. Consenso all’adozione da parte dei genitori biologici
D)
Quando i potenziali genitori adottivi accolgono il minore, SRAI invierà i seguenti documenti a KWS.
1. Accettazione ad adottare, da parte dei genitori adottivi
2. Dichiarazione di adozione dei genitori adottivi
3. Dichiarazione giurata sulla sostenibilità finanziaria dei genitori adottivi
SRAI dovrà far pervenire a KWS le somme necessarie, concordate tra i due enti, per coprire le spese sostenute nella procedura di adozione.
E)
Quando un minore è abbinato ai futuri genitori adottivi da KWS e SRAI, tutte le parti devono lavorare insieme per preparare tutti i documenti necessari per la partenza del bambino dalla Corea ed in caso di collocamento, le Parti saranno responsabili dell’ingresso nel paese coinvolto.
La seguente procedura è necessaria se il bambino è in procinto di essere adottato.
1. KWS prepara il passaporto del bambino.
2. XXX si adopera per ottenere il permesso di adozione dal Tribunale famigliare coreano a favore del bambino adottato e dei suoi genitori adottivi.
3. I genitori adottivi, SRAI e KWS adotteranno le misure necessarie per ottenere un visto di immigrazione dal paese in cui i genitori adottivi risiedono, a favore del bambino adottato.
In conformità con l'Articolo 31 della Legge relativa ai Casi Speciali riguardanti l'Adozione e con l'Articolo 27 della Norma Esecutiva sotto tale atto, SRAI e KWS devono lavorare insieme in modo da realizzare tutta la necessaria organizzazione dei viaggi al fine di consegnare il minore coreano ai genitori adottivi, dopo l'approvazione di adozione da parte del tribunale, a meno che non vi siano motivi particolari.
F)
SRAI è conforme a tutte le leggi e regolamenti, e gli enti coinvolti, con licenza di legge italiana, hanno la responsabilità di vigilanza sulle procedure di adozione di un minore. Gli enti coinvolti saranno responsabili per il suo stabile adattamento, la sua sana crescita e sviluppo, e dovrà anche valutare se il minore sia o meno a rischio.
SRAI è responsabile per la conduzione dei follow-up (aggiornamenti) per un anno da quando il minore è entrato nel paese.
- Devono essere redatte quattro relazioni post-adozione, e almeno due relazioni devono essere redatte dopo le visite domiciliari
- Considerazioni sulla Visita Domiciliare/Home Visit
(Obbligo di partecipazione dei genitori adottivi) Xxxxxxx le visite a domicilio, il padre e la madre adottivi dovranno essere intervistati insieme almeno una volta, osservando in tal modo il rapporto tra i genitori adottivi e il loro bambino.
(Primo Home Visit) Dopo il collocamento del bambino, gli assistenti sociali dovranno condurre le visite a domicilio entro uno o due mesi per monitorare la prima fase di adattamento alla nuova famiglia il più presto possibile.
(Seconda Home Visit) Xxxx un assistente incaricato dei servizi di post-adozione e della condizione dei genitori adottivi, l’assistente deve compiere le visite a domicilio ad intervalli temporali per controllare eventuali modifiche (nello sviluppo e adattamento del bambino) dopo aver condotto la prima visita domiciliare, entro il termine di un anno dal collocamento.
Dovranno essere forniti ai figli adottivi dei servizi post-adozione obbligatori specializzati per i bambini adottati dalla Corea.
- Xxxxxx essere impiegati Assistenti Sociali che abbiano conoscenza della cultura e della lingua coreana e abbiano anche la capacità di fornire preformazione ai genitori adottivi e counseling a seconda dello stadio di sviluppo del bambino. Gli assistenti possono includere coloro che hanno adottato bambini dalla Corea o sono essi stessi figli adottivi coreani, coloro che hanno vissuto in Corea per più di 5 anni e assistenti sociali con esperienze speciali - Coreani Italiani, genitori adottivi di minore coreano che si sono specializzati in studi di adozione, o coloro che hanno condotto visite domiciliari per adozione coreana e così via.
- Se dovessero presentarsi difficoltà nell'impiego di questo personale come dipendenti a tempo pieno, sono ammessi anche dipendenti part-time e/o volontari.
- È ragionevolmente richiesto che corsi di formazione sulla storia coreana e di cultura e di messa in rete e di programmi di mentoring (tutoraggio) siano previsti per le famiglie adottive.
- Si richiede inoltre che siano attivati a favore delle famiglie adottive dei programmi di supporto alla lingua per i bambini di età superiore a 24 mesi al momento della partenza dalla Corea.
G)
Dopo il completamento dell’adozione in Italia, SRAI sarà responsabile della acquisizione della cittadinanza italiana da parte del minore adottato, e della copia del relativo certificato. Dopo il ricevimento del certificato, KWS dovrà rimuovere il nome del minore dal registro di cittadinanza coreana. Una varietà di attività sarà programmata affinché il minore adottato possa, durante la sua crescita, conoscere la sua madrepatria e la sua cultura. Per stabilire un forte senso di identità insieme allo sviluppo del minore, l'agenzia prevede un tour in madrepatria per entrambi l’adottato e la famiglia adottiva, se richiesto. Essa collabora inoltre attivamente, se possibile, su richiesta dei vari servizi sociali per il bambino adottato.
H)
L'Accordo deve essere risolto: quando un home study (valutazione domiciliare) non corrisponde a verità, la relazione di post-adozione è insufficiente, ecc.
L'Accordo viene immediatamente risolto: quando uno sgradevole incidente è avvenuto a causa di insufficienti visite e valutazioni domiciliari, o servizi post-adozione.
ACCORDO
In questo accordo, SRAI inoltrerà una copia della sua licenza di ente di adozioni. Quando scade la
licenza, SRAI sottoporrà la rinnovata licenza immediatamente a KWS. KWS invierà anche una copia della sua licenza e in caso di eventuali cambiamenti della licenza, KWS dovrà immediatamente presentare a SRAI la licenza rinnovata.
Inoltre, un esperto di welfare minorile dovrà effettuare le seguenti procedure di adozione:
1) Visita domiciliare/home study dei genitori adottivi
2) Procedura di collocamento del minore
3) Procedure post-adozione incluso l’orientamento e guida per l’adattamento del minore adottivo e la sua acquisizione della cittadinanza.
Il presente accordo entrerà in vigore immediatamente dopo che le due parti avranno firmato il documento allegato. Il presente accordo è valido per un anno, e dovrà essere rinnovato su accordo delle parti al fine di essere efficace per l'anno successivo.
In caso di risoluzione, ogni domanda di adozione in essere dovrà essere trasferita ad altro organo qualificato previo accordo dell'altra Parte.
AD ATTESTATIONE DI QUANTO SOPRA, le Parti hanno firmato il presente Accordo il giorno di seguito indicato.
Data:
Firma: Firma:
Xxxxx Xxxxx XXX, Xxxxxxx
Vice Direttore Presidente
Direzione Sanità e Welfare Korea Welfare Services, INC.
SRAI-Regione Piemonte 00, Xxxxxxxx-xx 00-xxx, Xxxxxxx-Xx, Xxx Xxxxxxx, 00 Xxxxx, Xxxxx 00000
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