SCHEMA DI CONTRATTO DI FILIERA
Premesso che:
SCHEMA DI CONTRATTO DI FILIERA
Allegato B
- la Regione Marche, con DDS n. del , ha approvato il bando relativo ai progetti integrati relativi alle Filiere Corte e Mercati Locali, tramite il quale sono disciplinate le modalità di presentazione e di gestione dei progetti integrati di filiera a valere sulle risorse del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) Marche 2014 - 2020;
- il progetto integrato di filiera è regolamentato da contratto tra i diversi soggetti che agiscono nell’ambito della filiera stessa finalizzato alla realizzazione delle attività di progetto;
- il suddetto contratto ha lo scopo di regolare rapporti, impegni ed obblighi reciproci per l’efficace realizzazione delle finalità e degli obiettivi del progetto che i sottoscrittori intendono perseguire.
Il soggetto promotore
TUTTO CIÒ PREMESSO TRA
E
le seguenti imprese agricole di produzione (elencare le imprese con indicazione della denominazione, ragione sociale, sede e rappresentanza legale);
le seguenti imprese di trasformazione e/o commercializzazione (elencare le imprese con indicazione della denominazione, ragione sociale, sede e rappresentanza legale);
i seguenti ulteriori soggetti (elencare le imprese con indicazione della denominazione, ragione sociale, sede e rappresentanza legale);
……………………..
…………………………
…………………………..
***
Ciò premesso le Parti stipulano quanto segue.
Art. 1 – Oggetto e finalità del contratto
1.1. Il presente contratto regolamenta la filiera/mercato locale
denominata/o il cui
scopo è realizzare il Progetto Integrato di Filiera Corta o Mercato Locale (per brevità PIF) così come descritto nel progetto contenuto nella domanda presentata ai fini della bando citato in premessa e sinteticamente di seguito descritto: (descrivere gli obiettivi ed i risultati attesi).
a) Finalità
;
b) Oggetto (specificare materie prime trattate e quantitativi)
;
c) Sottomisure PSR attivate/operazioni-interventi…….;
d) In presenza di investimenti relativi alla trasformazione, quantitativi complessivi di prodotto/i connessi ai suddetti investimenti (determinati sulla base di una stima preventiva e legata alle potenzialità di tutti i partecipanti alla filiera) che le Parti si impegnano a mantenere per tutta la durata del presente contratto;
e) fatturato annuale previsto per la filiera, calcolato in base alla stima del fatturato globale emesso dai soggetti aderenti alla filiera, verso soggetti esterni alla filiera stessa, il riferimento al solo fatturato originato da materia prima regionale;
f) risultati attesi ;
g) altro .
Art. 2 – Individuazione e obblighi del soggetto promotore
2.1. Il soggetto promotore agisce in nome e per conto delle altri Parti per l’adempimento di tutti gli obblighi e gli oneri connessi al bando richiamato in premessa.
2.2. In particolare, il soggetto promotore è tenuto a rispettare tutte le condizioni previste dal bando citato in premessa ed in particolare a compiere le seguenti attività:
A. svolgere l’azione di animazione per la creazione ed il mantenimento della filiera, prevista dal progetto di filiera;
B. registrare il contratto di filiera in caso di ammissibilità del progetto;
C. presentare il progetto di filiera e coordinare la presentazione dei progetti individuali per le aziende partecipanti alla filiera e, in caso di approvazione, curare le attività e le comunicazioni connesse all’iter istruttorio;
D. intrattenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione per tutti gli adempimenti connessi all’attuazione del PIF fino all’accertamento finale di avvenuta realizzazione del progetto stesso compresa la comunicazione degli aggiornamenti degli aderenti al contratto di filiera;
E. diventare il concessionario del marchio relativo al sistema di qualità alimentare ai sensi dell’articolo 22 del Reg. (CE) 1974/06, qualora utilizzato nell’ambito del progetto di filiera;
F. altro
2.3. Al soggetto promotore è attribuito il potere di coordinare e dirigere l’attuazione del PIF. A tal fine, lo stesso può impartire direttive alle altre Parti in riferimento agli obblighi di cui all’art. 3, il cui mancato adempimento costituisce inadempimento del Contratto.
2.4. Nei soli casi di inadempienza degli obblighi del presente articolo, le altre Parti possono in ogni momento sostituire il soggetto promotore con una decisione motivata, che risulti da un atto sottoscritto da almeno i 2/3 (due terzi) di esse.
Art. 3 – Obblighi delle imprese partecipanti alla filiera.
3.1. Ai fini della realizzazione del PIF e del conseguente ottenimento del sostegno, le imprese agricole partecipanti si obbligano a:
a) provvedere alla sottoscrizione del contratto entro il termine indicato nel bando citato in premessa;
b) garantire il raggiungimento di un fatturato di filiera pari ad almeno il 60% di quanto previsto nel Business plan di filiera presentato con la domanda di sostegno, per almeno tre bilanci annuali, anche non consecutivi, nell’arco temporale dei 5 anni di operatività della filiera stessa. I 5 anni decorrono dalla data di comunicazione al Soggetto Promotore della finanziabilità del PIF:
1. le imprese agricole di produzione primaria di seguito indicate si impegnano alla vendita diretta di prodotto ad un qualsiasi altro soggetto, esterno alla filiera e garantiscono che il prodotto in questione è sottoposto ad un sistema di certificazione adottato nell’ambito della filiera stessa (certificazione della tracciabilità del prodotto e/o certificazione della qualità del prodotto), per i seguenti quantitativi:
Impresa agricola che si assume l’impegno alla vendita (Ragione sociale)
TIPOLOGIA MERCEOLOGICA | QUANTITATIVO | SISTEMA DI CERTIFICAZIONE | FATTURATO ANNUO GARANTITO PER LA FILIERA (*) | DURATA DELL’IMPEGNO (**) |
TOTALE GENERALE (*) |
(*) Si riporta il fatturato che l’azienda prevede di realizzare per ciascun prodotto di filiera venduto a soggetti esterni alla filiera. Il totale generale di tale fatturato sarà preso in considerazione dal soggetto promotore per la stima del fatturato complessivo di filiera. Tale importo sarà oggetto di controllo ai fini del raggiungimento della piena operatività e delle eventuali inadempienze di cui all’articolo 5 del presente contratto.
(**) durata dell’impegno almeno triennale
2. le imprese agricole di produzione primaria devono garantire il conferimento all’impresa/imprese di trasformazione/commercializzazione dei quantitativi di materia prima ed alle condizioni indicate in tabella. Le imprese di trasformazione/commercializzazione devono garantire l’acquisto di tale materia prima:
Impresa di trasformazione e commercializzazione che si assume l’impegno all’acquisto
(Ragione sociale)
IMPRESA AGRICOLA | QUANTITATIVO | TIPOLOGIA MERCEOLOGICA | PREZZO (*) | DURATA DELL’IMPEGNO (**) |
TOTALE FATTURATO PRODOTTO DI FILIERA (***) | Stima del valore di mercato di tutto il prodotto di filiera che viene lavorato dall’impresa e venduto | |||
TOTALE FATTURATO PRODOTTO DI FILIERA VENDUTO A SOGGETTI ESTERNI (****) | Stima del valore di mercato di tutto il prodotto di filiera che viene lavorato dall’impresa e venduto ad un soggetto esterno alla filiera |
(*) il prezzo deve essere già predeterminato o in alternativa devono essere indicate le modalità di definizione dello stesso
(**) durata dell’impegno almeno triennale
(***) L’impresa di trasformazione effettua una stima del totale fatturato ottenuto dal prodotto di filiera (acquisito dalle diverse imprese agricole della filiera fornitrici)
(****) L’impresa di trasformazione effettua una stima del totale fatturato ottenuto dal prodotto di filiera e venduto a soggetti esterni alla filiera. Tale importo sarà oggetto di controllo ai fini del raggiungimento della piena operatività e delle eventuali inadempienze di cui all’articolo 5 del presente contratto.
(indicare eventuali parametri di qualità maggiorativi del prezzo, servizi offerti e relative condizioni)
Nel caso in cui le imprese di trasformazione/commercializzazione siano più di una le informazioni sopra riportate vanno riprodotte per ciascuna delle imprese coinvolte nel PIF)
3. le imprese di trasformazione/commercializzazione, che producono semilavorati che verranno reimpiegati da altre ditte all’interno della filiera, devono cedere a queste ultime i prodotti semilavorati nei quantitativi ed alle condizioni indicate in tabella. Le imprese di trasformazione/commercializzazione acquirenti, devono garantire l’acquisto di tali prodotti semilavorati:
Impresa di trasformazione e commercializzazione che si assume l’impegno all’acquisto
(Ragione sociale)
IMPRESA DI PRODUZIONE DEL SEMILAVORATO | QUANTITATIVO | TIPOLOGIA MERCEOLOGICA | PREZZO (*) | DURATA DELL’IMPEGNO (**) |
TOTALE FATTURATO PRODOTTO DI FILIERA (***) | Stima del valore di mercato di tutto il prodotto di filiera che viene lavorato dall’impresa e venduto | |||
TOTALE FATTURATO PRODOTTO DI FILIERA VENDUTO A SOGGETTI ESTERNI (****) | Stima del valore di mercato di tutto il prodotto di filiera che viene lavorato dall’impresa e venduto ad un soggetto esterno alla filiera |
(*) il prezzo deve essere già predeterminato o in alternativa devono essere indicate le modalità di definizione dello stesso
(**) durata dell’impegno almeno triennale
(***) L’impresa di trasformazione effettua una stima del totale fatturato ottenuto dal prodotto di filiera (acquisito dalle diverse imprese di produzione del semilavorato della filiera, fornitrici)
(****) L’impresa di trasformazione effettua una stima del totale fatturato ottenuto dal prodotto di filiera e venduto a soggetti esterni alla filiera. Tale importo sarà oggetto di controllo ai fini del raggiungimento della piena operatività e delle eventuali inadempienze di cui all’articolo 5 del presente contratto.
(indicare eventuali parametri di qualità maggiorativi del prezzo, servizi offerti e relative condizioni)
Nel caso in cui le imprese di trasformazione/commercializzazione siano più di una le informazioni sopra riportate vanno riprodotte per ciascuna delle imprese coinvolte nel PIF)
3.2 Per le finalità di cui all’art. 2 le imprese si obbligano a collaborare con il soggetto promotore.
A titolo esemplificativo e non esauriente, devono, in relazione, e pertanto limitatamente, allo svolgimento dell’incarico:
a) consegnare al soggetto promotore la pertinente documentazione;
b) fornire al soggetto promotore ogni pertinente informazione;
c) coadiuvare, quando necessario, il soggetto promotore nella presentazione della documentazione.
Art. 4 – Responsabilità del soggetto promotore
4.1. In caso di inadempimento degli obblighi previsti dal Contratto, solo se ciò determina la decadenza della filiera, approvata ai sensi del bando citato in premessa, il soggetto promotore è obbligato al risarcimento.
4.2. Non costituisce inadempimento la mancata erogazione (totale o parziale) del sostegno qualora tutti gli obblighi posti a carico del soggetto promotore siano stati correttamente adempiuti;
4 3. Il soggetto promotore non è responsabile per le conseguenze derivanti dal mancato o inesatto adempimento degli obblighi ai quali siano assoggettate le altre Parti.
Art. 5 – Responsabilità delle imprese partecipanti
5.1. In caso di inadempimento degli obblighi previsti dal Contratto, solo se ciò determina la decadenza della filiera approvata ai sensi del bando citato in premessa, la parte inadempiente è obbligata al risarcimento dei danni conseguenti, patiti dalle altre Parti. Sono fatte salve le cause di forza maggiore di cui all’art 31 del Regolamento (CE) N. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009. La responsabilità per il mancato raggiungimento del fatturato di filiera va ripartita pro quota in base alle specifiche inadempienze di ognuno dei sottoscrittori del contratto di filiera, sulla base degli obblighi assunti dalle imprese partecipanti alla filiera ai sensi dell’articolo 5.
Art. 6 – Recesso, adesione, sostituzione dei partecipanti
6.1. Ciascuna Parte può recedere dal Contratto decorso 1 (un) anno dalla sua sottoscrizione, fatto salvo quanto di seguito indicato ai commi 6.2. e 6.3. 6.4.
6.2. Il recesso determina l’interruzione degli impegni previsti dai bandi delle sottomisure del PSR 2014-2020 attivate nel PIF e comporta l’applicazione di quanto previsto dagli atti relativi alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti del programma di sviluppo rurale.
6.3. In ogni caso, qualora il sostegno non venga attribuito a causa del recesso di una o più Parti, la Parte o le Parti recedenti sono solidalmente responsabili dei danni conseguenti e patiti dagli altri partecipanti.
6.4. In caso di recesso del soggetto promotore, le altre Parti devono entro 60 (sessanta) giorni nominare un nuovo soggetto promotore con una decisione motivata, che risulti da un atto sottoscritto da almeno i 2/3 (due terzi) di esse. In mancanza di tale nomina entro il predetto termine, il Contratto si intende risolto.
6.5. Qualora, nel periodo di operatività della filiera (5 anni dall’approvazione del PIF), altre imprese intendano aderire alla filiera stessa, anche per sostituire un partecipante, ciò sarà possibile a condizione che sottoscrivano il presente contratto, assumendo i conseguenti impegni attraverso un’apposita appendice da registrare nei termini stabiliti dal bando richiamato in premessa.
Art. 7– Durata
7.1. La durata del Contratto è di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di approvazione del sostegno alla filiera, stabilito dalla Regione Marche con apposito atto amministrativo.
Art. 8 Risoluzione
8.1. Il contratto si risolve:
- a seguito di diffida delle Parti adempienti per mancato rispetto degli obblighi previsti dal Contratto, solo se ciò determina il mancato mantenimento della filiera approvata ai sensi del bando citato in premessa;
- nell’ipotesi di cui all’art. 6 comma 4 ultimo capoverso;
- nell’ipotesi in cui la domanda di sostegno per la filiera sia risultata non ammissibile ai sensi del bando citato in premessa.
8.2. La risoluzione del contratto determina il venir meno del progetto di filiera presentato ai sensi del bando citato in premessa e può comportare l’applicazione di quanto previsto dagli atti relativi alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti del programma di sviluppo rurale
Art. 9 – Controversie
9.1. Per ogni controversia concernente l’interpretazione e l’applicazione del Contratto, o comunque ad esso connessa, il Foro competente è quello di .
9.2. (eventuale) In ogni caso, le imprese con una decisione motivata, che risulti da un atto sottoscritto da almeno i 2/3 (due terzi) di esse, possono in ogni momento richiedere al soggetto promotore che su qualunque questione relativa all’interpretazione e applicazione del Contratto si esprima, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, con decisione scritta, non vincolante, che deve essere comunicata senza indugio e formalità alle altre Parti
Art. 10 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal Contratto si rinvia alla disciplina generale sui contratti del prevista nel Codice civile.
Luogo, data Firma
Le Parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., dichiarano di accettare e di approvare specificamente le clausole seguenti: Art. 2 Individuazione e obblighi del Soggetto Promotore, Art. 3 – Obblighi delle imprese partecipanti alla filiera, Art. 4 0
Responsabilità del soggetto promotore – Art. 5 Responsabilità delle imprese partecipanti Art. 6 Recesso, adesione, sostituzione partecipanti Art. 8 Risoluzione Art. 9 Controversie.
Luogo e data Firma