L’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE
Presidenza della Regione
Dipartimento politiche del lavoro e della formazione
PROTOCOLLO DI INTESA PER
L’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE
Il giorno 28 dicembre 2011, alle ore 11.30, presso la sede della Presidenza della Regione, alla presenza del Presidente Xxxxxxx XXXXXXXXX, a seguito dell’approvazione del Testo Unico sull’Apprendistato con Decreto Legislativo n. 167 in data 14 settembre 2011 (G.U. 10 ottobre 2011, n. 236), si sono incontrati allo scopo di sottoscrivere un’intesa finalizzata a regolamentare sul territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere ed a semplificare le procedure regionali vigenti in materia di apprendistato i sotto elencati rappresentanti delle parti sociali:
Associazioni Datoriali:
ASSOCIAZIONE DEGLI ALBERGATORI VALLE D’AOSTA – Xxxxxxx XXXXXXX ASCOM CONFCOMMERCIO – Xxxxxx XXXXXXXXXX
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI VALLE D’AOSTA – Xxxx XXXXX CONFARTIGIANATO VALLE D’AOSTA – Xxxxxxxx XXXXXXXXXXX
CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO VALLE D’AOSTA – Xxxxxx XXXXXXXX CONFINDUSTRIA VALLE D’AOSTA – Xxxx XXXXX
FEDERATION DES COOPERATIVES VALDOTAINE – Xxxxx XXXXXX
Organizzazioni Sindacali:
CGIL - Xxxxxxxx XXXXXXXXX’ CISL - Xxxxxxxx XXXXXXXXX SAVT - Xxxxxxxxxx XXXXXX UIL - Xxxxxx XXXXXXXX
ENTI BILATERALI REGIONALI TURISMO E COMMERCIO-DISTRIBUZIONE-SERVIZI – Xxxxxxxx XXXXXX
premesso che
• con Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (G.U. 10 ottobre 2011, n. 236) è stato approvato il “Testo Unico sull’Apprendistato”, che attua la delega conferita dall'articolo 46 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto «collegato lavoro»), che ha riaperto i termini temporali (scaduti il 1/1/2009) per l'esercizio di alcune importanti deleghe (già contenute nella legge 24 dicembre 2007, n. 247), che ha disciplinato l’apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all’occupazione e alla formazione dei giovani;
• il Testo Unico ha recepito gli indirizzi condivisi da Governo, regioni e parti sociali nell'intesa del 27 ottobre 2010 (per il rilancio dell'apprendistato) e nell'intesa del 17 febbraio 2010 (contenente le linee guida per la formazione) nell'ottica della occupabilità dei giovani e della qualità e produttività del lavoro;
• ferma restando la disciplina di regolazione dei contratti di apprendistato già in essere, con l'entrata in vigore del Testo Unico sono abrogati la legge 19 gennaio 1955, n.25, gli articoli 21 e
22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n.196 e gli articoli da 437 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
• la Regione intende promuovere ed incentivare l’utilizzo di questa forma contrattuale allo scopo di favorire l’occupazione giovanile e sostenere le imprese nei processi di qualificazione del loro personale dipendente;
• la Regione, con il presente Protocollo, intende regolamentare esclusivamente l’offerta formativa pubblica nel rispetto di quanto previsto nella normativa vigente, nei CCNL e negli accordi interconfederali;
• la Regione sostiene, in continuità con quanto positivamente realizzato in attuazione della Legge 30/2003 e del Decreto legislativo 276/2003, l’importanza del coinvolgimento delle parti sociali nella regolamentazione e nell’attuazione degli interventi formativi e occupazionali in favore dei giovani apprendisti;
• la Legge Regionale 07/03 “Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego” stabilisce all’art. 13 che la formazione professionale rivolta ai giovani assunti con contratto di apprendistato si svolga nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo di lavoro;
• il programma comune per la XIII^ legislatura regionale prevede, fra gli altri, una serie di obiettivi volti a sostenere e favorire l’insediamento e lo sviluppo di attività produttive e ad investire sulla formazione dei giovani e delle risorse umane; tali obiettivi vengono perseguiti, in stretto coordinamento con le Organizzazioni Sindacali e con i rappresentanti dell’imprenditoria, con opportune politiche occupazionali, in particolare, attraverso mirate politiche di formazione ritenendo che sviluppo produttivo, politiche del lavoro e politiche formative sono tra loro momenti coordinati e sinergici;
• il Piano triennale di politica del lavoro prevede l’attivazione di azioni per lo sviluppo del canale dell’apprendistato;
• il Programma operativo regionale Occupazione 2007/2013 del Fondo Sociale Europeo che prevede nell’Asse A “Adattabilità” l’obiettivo operativo “sviluppo del canale dell’apprendistato ed in generale dei processi di apprendimento e trasmissione di saperi produttivi in contesto di lavoro e fra di esso e il sistema del formal learning, agendo sul rafforzamento delle capacità di lavoratori ed imprenditori di gestione del proprio sapere”;
considerato che
• il Testo Unico sull’apprendistato (D.Lgs 167/2011) relativamente all’“Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere” (articolo 4), prevede l’assunzione di giovani fra i 18 (17 se in possesso di qualifica professionale ai sensi del D.Lgs 226/2005) ed i 29 anni, in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con la finalità di conseguire una qualifica professionale a fini contrattuali;
• per l’attuazione dell’articolo 4 del Testo unico, alla Regione spetta il compito di:
integrare, sentite le parti sociali e tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista, la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, con un’offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio;
eventualmente definire, anche nell’ambito della bilateralità, con le associazioni di categoria dei datori di lavoro, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere;
• per l’attuazione dell’articolo 6 del Testo unico, “Standard professionali, standard formativi e certificazione delle competenze”, alla Regione spetta il compito di definire le modalità di certificazione delle competenze acquisite dall’apprendista;
ritenuto che
• è opportuno definire con le parti sociali le condizioni per la miglior attuazione possibile dei contenuti sopra citati del nuovo Testo Unico sull’Apprendistato, nell’attesa che la disciplina generale del contratto di apprendistato sia definita a livello nazionale mediante appositi accordi;
• occorre promuovere l’attuazione delle nuove norme in materia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, al fine di consentire il ricorso ad un importante contratto che ha una valente componente formativa, fortemente rappresentato sul piano numerico rispetto alle altre tipologie contrattuali, con possibili positive ricadute anche sul piano occupazionale, tenendo comunque conto delle esperienze pregresse della Regione con riferimento alla formazione degli apprendisti;
• è necessario, alla luce della vigente normativa, abrogare il Protocollo di intesa per la regolamentazione transitoria dell’Apprendistato professionalizzante, sottoscritto con le parti sociali e successivamente recepito dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 2526 in data 8 agosto 2005;
• occorre regolamentare la gestione dei contenuti formativi dei contratti di apprendistato avviati con riferimento alle norme pre-vigenti al D.Lgs 167/2011;
• è opportuno prevedere l’estensione delle opportunità formative che derivano dall’accordo anche ai giovani minorenni in attesa delle regolamentazioni previste in riferimento all’articolo 3 del succitato decreto legislativo;
• si intende promuovere la certificazione delle competenze acquisite dall’apprendista secondo la normativa regionale vigente;
LE PARTI
CON IL PRESENTE PROTOCOLLO DI INTESA CONCORDANO QUANTO SEGUE
1. Durata dell’intesa
La presente intesa ha valore a decorrere dal 1° giorno successivo alla data di approvazione della Deliberazione della Giunta regionale che la recepisce.
I contenuti della presente intesa sono modificabili previa concertazione con i Soggetti Firmatari, in particolare in relazione ad eventuali bisogni emergenti dal sistema locale o a seguito di modifiche e/o novità normative.
2. Ambito di applicazione
I contenuti della presente intesa si applicano a tutti i contratti di apprendistato avviati a decorrere dalla data di cui al punto 1. come segue:
a) i nuovi contratti stipulati ai sensi dell’art. 4 del TU Apprendistato (D.Lgs 167/2011);
b) i nuovi contratti, rivolti ai giovani maggiorenni e minorenni se in possesso di qualifica professionale, stipulati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 276/2003 o della Legge 196/97, sino alla stipula di specifici accordi e/o di rinnovo dei CCNL di riferimento.
I contenuti della presente intesa si estendono altresì a tutti i contratti in essere alla data di cui al punto 1. rivolti ai:
a) giovani maggiorenni e minorenni se in possesso di qualifica professionale assunti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 276/2003 o con Legge 196/97, per i quali è in corso di realizzazione e non ancora concluso il Piano Formativo Individuale di dettaglio annuale;
b) giovani minorenni che non sono in possesso di qualifica professionale e/o titoli di studio superiori e che sono assunti con contratto di apprendistato.
3. Principi di riferimento
Le Parti firmatarie individuano quali principi di riferimento della presente intesa:
• coinvolgimento delle parti sociali nella definizione dei contenuti attuativi del Testo Unico;
• semplificazione amministrativa e procedurale;
• attenzione prioritaria ai risultati formativi piuttosto che alle procedure di progettazione ed alle modalità di realizzazione della formazione;
• promozione della certificazione delle competenze e del riconoscimento di crediti formativi, in particolare nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso formativo o non consegua il titolo previsto;
• promozione della formazione interna all’impresa e valorizzazione della capacità formativa dell’impresa, anche attraverso il riconoscimento della qualifica di “maestro artigiano o di mestiere”;
• attenzione alle caratteristiche settoriali ed alla stagionalità;
• sostegno alle imprese ed agli apprendisti per la formazione e per l’occupazione, anche attraverso forme di incentivi;
• integrazione procedurale e finanziaria con il sistema di formazione continua e, ove concordato con le parti, con il sistema formativo afferente i Fondi paritetici interprofessionali di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche.
4. Contenuti
Il Protocollo di intesa fa riferimento a due distinti ambiti di applicazione:
a) attività connesse ai contratti stipulati ai sensi del DLgs 167/2011;
b) attività connesse ai contratti di apprendistato stipulati in attuazione delle normative pre vigenti rivolti a giovani maggiorenni e minorenni.
Il Protocollo di Intesa regolamenta l’offerta formativa pubblica rivolta ai giovani assunti con contratto di apprendistato.
Le aziende possono accedere all’offerta formativa pubblica, rivolta a giovani assunti con contratto di apprendistato, previa dimostrazione di avere al proprio interno almeno un tutor in possesso di documentazione che attesti la frequenza del percorso formativo per tutor aziendale, ovvero
impegno a far frequentare al tutore o referente aziendale tale percorso entro 3 mesi dall’assunzione dell’apprendista, secondo quanto stabilito al punto 4D) del presente Protocollo di Intesa.
L’Amministrazione regionale mette gratuitamente a disposizione delle aziende specifici servizi atti a supportarle nella pianificazione dello sviluppo professionale del proprio personale dipendente e la certificazione delle competenze acquisite valorizzando, anche in maniera attiva, il ruolo della bilateralità, in ottemperanza al principio illustrato al punto “a” dell’articolo 2 del Testo Unico sull’apprendistato e nel rispetto degli accordi interconfederali e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
4A) ATTIVITA’ CONNESSE AI CONTRATTI STIPULATI AI SENSI DEL DLGS
167/2011:
Il Presente Protocollo di intesa regolamenta l’offerta formativa pubblica rivolta alle assunzioni ai sensi dell’art. 4 - Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, come segue:
A) L’offerta formativa pubblica è organizzata, previo accordo con le parti sociali, nel rispetto delle caratteristiche settoriali dell’attività aziendale, e tenuto conto delle esigenze connesse alla stagionalità, attraverso la definizione di piani strategici triennali e programmi di attuazione annuali, sulla base di quanto stabilito dai CCNL di riferimento e/o da specifici accordi interconfederali in materia;
B) In mancanza di indicazione precisa da parte dei CCNL, o di accordi interconfederali, del monteore di riferimento relativo alle competenze di base e trasversali, la durata dell’offerta formativa pubblica è di 120 ore;
C) Procedure e modalità di accesso all’offerta formativa pubblica ed ai servizi di cui ai punti precedenti sono definiti dalla Giunta regionale nel rispetto dei principi di flessibilità, trasparenza, semplificazione amministrativa;
D) La Giunta regionale definisce, previo accordo con le parti sociali, procedure e modalità di riconoscimento delle competenze possedute dall’apprendista, anche tenendo conto del titolo di studio e dell’età dello stesso;
E) In relazione a quanto previsto al comma 4 dell’art. 4 del DLgs 167/2011, nell’ambito del Tavolo per la gestione dei repertori (DGR 2712 del 2/10/2009), opportunamente allargato agli ulteriori soggetti interessati, viene istituito un apposito gruppo di studio per la definizione della qualifica di “maestro artigiano o di mestiere” e dei relativi standard professionale e formativo;
F) L’Amministrazione regionale promuove l’integrazione fra l’offerta formativa pubblica nell’ambito dell’apprendistato e la formazione continua finanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo, con fondi regionali, eventualmente integrati con fondi paritetici interprofessionali, e con altre eventuali risorse finanziarie connesse con lo sviluppo professionale dei titolari di azienda e dei lavoratori.
4B) ATTIVITA’ CONNESSE AI CONTRATTI STIPULATI IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA PRE-VIGENTE:
In relazione alla normativa pre-vigente al DLgs 167/2011, il presente Protocollo di intesa si applica a:
a) i nuovi contratti, rivolti ai giovani maggiorenni e minorenni se in possesso di qualifica professionale, stipulati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 276/2003 o della Legge 196/97, in attesa di specifici accordi interconfederali e di rinnovo dei CCNL di riferimento in coerenza con quanto previsto nel DLgs in oggetto;
b) i contratti di apprendistato in essere alla data di cui al punto 1., ovvero avviati in data antecedente a tale data, rivolti a giovani maggiorenni e minorenni, se in possesso di qualifica professionale, assunti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 276/2003 o con Legge 196/97, per i quali è in corso di realizzazione e non ancora concluso il Piano Formativo Individuale di dettaglio annuale, ove oggetto di finanziamenti pubblici.
4B.1) OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA PER LE NUOVE ASSUNZIONI DI CUI AL PUNTO a)
A) Le aziende, sulla base di quanto stabilito dal CCNL di riferimento, accedono all’offerta formativa pubblica definita periodicamente dall’amministrazione regionale;
B) L’offerta formativa pubblica è riferita a:
1. unità formative a catalogo erogate da enti di formazione accreditati, ai sensi del dispositivo regionale, nella macro tipologia di attività “Formazione continua e permanente”;
2. attività formative erogate da enti di formazione accreditati, nell’ambito dei dispositivi vigenti in altre Regioni sul territorio italiano;
3. attività formative erogate da soggetti non accreditati;
C) Il valore finanziario riconosciuto per le attività dell’offerta formativa pubblica e le procedure amministrative sono definite dalla Giunta regionale;
D) L’offerta formativa pubblica può riferirsi sia a contenuti di base e trasversali che a contenuti tecnico-professionali;
E) L’accesso all’offerta formativa pubblica è subordinata alla valutazione di ammissibilità secondo le procedure stabilite dalla Giunta regionale.
F) Nel caso di frequenza di attività formative la cui sede di svolgimento è collocata ad oltre 10 Km dalla residenza dell’apprendista, o dal domicilio per gli apprendisti non residenti in Valle d’Aosta, è previsto un rimborso spese viaggio, vitto e alloggio, nella misura e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
4B.2) OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA PER LE ASSUNZIONI IN ESSERE DI CUI AL PUNTO b)
A) Le aziende i cui contratti di apprendistato sono avviati, in attuazione della normativa pre- vigente, entro la data di entrata in vigore della presente Intesa sono tenute a predisporre, con il supporto delle agenzie formative accreditate inserite nel Catalogo regionale di fornitori di attività e servizi relativi alla formazione formale nell’ambito dei contratti di apprendistato, il Piano Formativo Individuale di dettaglio dell’apprendista secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 4574/2005 e s.m.i., fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria o eventuali accordi interconfederali;
B) L’Amministrazione regionale garantisce per 12 mesi, dalla data di entrata in vigore della presente Intesa, la copertura finanziaria delle attività connesse alla predisposizione e gestione dei Piani Formativi Individuali di dettaglio degli apprendisti presentati;
C) Saranno pertanto rimborsate alle agenzie formative interessate, secondo le procedure amministrative di cui alla DGR 4574/2005 e s.m.i., tutte le attività di cui ai punti precedenti che siano concluse entro e non oltre 12 mesi dall’entrata in vigore della presente intesa;
D) Allo scopo di non compromettere e di non rallentare la realizzazione dei Piani Formativi Individuali degli apprendisti, è abrogato integralmente il punto 7 “Approvazione del PFId” dell’allegato 3 alla DGR 4574/2005 “Procedure per la redazione, la valutazione e la gestione dei piani formativi individuali in regime ordinario”, come modificato con
Deliberazione della Giunta regionale n. 3170/2006, salvo quanto indicato nel successivo punto E);
E) Il punto 6.2 dell’allegato 3 alla DGR 4574/2005 “Procedure per la redazione, la valutazione e la gestione dei piani formativi individuali in regime ordinario”, come modificato con Deliberazione della Giunta regionale n. 3170/2006, viene integrato come segue “Il finanziamento della formazione esterna mediante “delega autorizzata” è ammesso previa valutazione di ammissibilità da parte degli Uffici della Direzione Agenzia regionale del Lavoro”;
F) Quanto indicato ai punti D) ed E) sopra esposti si applica a tutti i Piani Formativi Individuali che alla data di entrata in vigore della presente intesa non sono ancora stati oggetto di valutazione formale e tecnica.
4C) ATTIVITA’ PER GLI APPRENDISTI MINORENNI:
In via transitoria, in attesa di regolamentare l’art. 3 del DLgs 167/2011, con esclusivo riferimento ai giovani minorenni che hanno assolto l’obbligo di istruzione, è stabilito per tutti i giovani minorenni assunti con contratto di apprendistato, indipendentemente dalla norma di riferimento, quanto segue:
A) obbligo di frequenza, in orario lavorativo, dell’offerta formativa pubblica relativa alle competenze base e trasversali per un monteore minimo di 40 ore annuali;
B) possibilità di frequenza, in orario lavorativo, dell’offerta formativa pubblica relativa alle competenze tecnico professionali;
C) le modalità di accesso all’offerta formativa pubblica di cui ai punti A) e B) sono le stesse stabilite al paragrafo 4B.1) “Offerta formativa pubblica per le nuove assunzioni ai sensi della normativa pre-vigente”.
4D) TUTORE O REFERENTE AZIENDALE
Ai fini dell’accesso all’offerta formativa pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Intesa, per la figura del “tutore o referente aziendale” (art 2 D.Lgs 167/2011) è stabilita una formazione di base gratuita obbligatoria della durata di 12 ore, il cui standard formativo è definito dalla Giunta regionale previo accordo con le parti sociali.
Di norma entro 3 mesi dall’assunzione dell’apprendista il tutore o referente aziendale, che non sia già in possesso di documentazione che attesti la frequenza del percorso formativo per tutor aziendale, è tenuto a frequentare il corso di 12 ore di cui al punto precedente.
In fase di prima applicazione, il termine per la frequenza del percorso è considerato il 31 dicembre 2012; a decorrere dal 1 gennaio 2013 il termine di riferimento è di 3 mesi come sopra indicato.
5) Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e - Apprendistato di alta formazione e di ricerca (D.Lgs 167/2011)
Successivamente alla sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa, le parti si impegnano ad attivare, entro il mese di gennaio 2012, specifici tavoli per le regolamentazioni di competenza della Regione in relazione a:
art. 3 - Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
art. 5 - Apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Letto, confermato e sottoscritto.
PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA –
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ASSOCIAZIONE DEGLI ALBERGATORI VALLE D’AOSTA – Xxxxxxx XXXXXXX
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ASCOM CONFCOMMERCIO – Xxxxxx XXXXXXXXXX
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ASSOCIAZIONE ARTIGIANI VALLE D’AOSTA – Xxxx XXXXX
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CONFARTIGIANATO VALLE D’AOSTA – Xxxxxxxx XXXXXXXXXXX
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CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO VALLE D’AOSTA – Xxxxxx XXXXXXXX
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CONFINDUSTRIA VALLE D’AOSTA - Xxxx XXXXX
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CGIL - Xxxxxxxx XXXXXXXXX’
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CISL - Xxxxxxxx XXXXXXXXX
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SAVT - Xxxxxxxxxx XXXXXX
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UIL - Xxxxxx XXXXXXXX
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ENTI BILATERALI REGIONALI TURISMO E COMMERCIO-DISTRIBUZIONE-SERVIZI – Xxxxxxxx XXXXXX
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FEDERATION DES COOPERATIVES VALDOTAINE – Xxxxx XXXXXX
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