ACCORDO DI LAVORO TRA
ACCORDO DI LAVORO TRA
LA PROCURA EUROPEA («EPPO») E L’AGENZIA DELL’UNIONE EUROPEA PER LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PENALE («EUROJUST»)
ACCORDO DI LAVORO TRA
LA PROCURA EUROPEA («EPPO»)
E L’AGENZIA DELL’UNIONE EUROPEA PER LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PENALE («EUROJUST»)
Preambolo
La Procura europea (in appresso «EPPO») e l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (in appresso «Eurojust»), congiuntamente definite «le parti»,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 85, 86 e 325,
visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO»), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, e gli articoli da 22 a 27, 39, 48, 54, 99, 100
e 113,
visto il regolamento interno dell’EPPO adottato dal collegio dell’EPPO il 12 ottobre 2020, in particolare gli articoli 38, da 41 a 43, 57 e 66,
vista la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (in appresso «la direttiva PIF»),
visto il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (in appresso «il regolamento Eurojust»), in particolare gli articoli 2 e 3, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 13, paragrafo 3,
l’articolo 15, paragrafo 1, l’articolo 16, paragrafo 8, l’articolo 20, paragrafo 3, lettera b), e gli
articoli 26,da 45 a 47, 50, 55 e 78,
visto il regolamento interno di Eurojust approvato dal Consiglio con la decisione di esecuzione (UE) 2019/2250 del 19 dicembre 2019 e adottato dal collegio il 20 dicembre 2019 (in appresso «il regolamento interno di Eurojust»), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5, lettera c), e l’articolo 11, paragrafi 4 e 10,
visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione
n. 1247/2002/CE (in appresso «il regolamento 2018/1725»),
visto il regolamento interno sul trattamento e la tutela dei dati personali da parte di Eurojust, approvato dal Consiglio con la decisione di esecuzione (UE) 2019/2250 del 19 dicembre 2019 e adottato dal collegio il 20 dicembre 2019,
considerando che, alla luce del principio di leale cooperazione, EPPO ed Eurojust instaurano e mantengono relazioni strette, basate sulla cooperazione reciproca nell’ambito dei rispettivi mandati e delle rispettive competenze, nell’intento di rendere quanto più
efficiente possibile la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altro reato che lede gli interessi finanziari dell’Unione europea,
considerando che EPPO ed Eurojust svilupperanno legami operativi, amministrativi e di gestione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Finalità
A norma dell’articolo 100 del regolamento EPPO nonché dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 50 del regolamento Eurojust, la finalità del presente accordo di lavoro è di dare attuazione pratica ai legami operativi, amministrativi e di gestione tra le parti entro i vigenti limiti dei rispettivi quadri giuridici e mandati.
Articolo 2 Definizioni
Ai fini del presente accordo di lavoro si intende per:
a. «procuratore europeo»: il personale di EPPO di cui all’articolo 16 e all’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento EPPO;
b. «procuratore europeo delegato»: il personale di EPPO di cui all’articolo 17 e all’articolo 96, paragrafo 6, del regolamento EPPO;
c. «membro nazionale»: un membro nazionale nonché gli aggiunti e gli assistenti dei membri nazionali a norma dell’articolo 7 del regolamento Eurojust;
d. «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
Articolo 3 Settori della criminalità
La cooperazione quale instaurata ai sensi del presente accordo di lavoro riguarda i settori rilevanti della criminalità che rientrano nel mandato di entrambe le parti, compresi, nello specifico, i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea e sono previsti dalla direttiva PIF, come attuata dalla legislazione nazionale.
CAPO II
SCAMBIO DI INFORMAZIONI E COOPERAZIONE GIUDIZIARIA
Articolo 4 Principi generali
1. A norma dell’articolo 100 del regolamento EPPO e dell’articolo 50 del regolamento Eurojust, EPPO ed Eurojust condividono le informazioni che sono disponibili nei rispettivi sistemi automatici di gestione dei fascicoli e pertinenti alle rispettive competenze, compresi i dati personali.
2. Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento EPPO e dell’articolo 50, paragrafo 4, del regolamento Eurojust, Eurojust comunica a EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza, utilizzando il modello concordato tra le parti.
Articolo 5
Accesso di EPPO alle informazioni nel sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust
1. A norma dell’articolo 100, paragrafo 3, del regolamento EPPO, qualora intenda verificare se le informazioni conservate nel suo sistema automatico di gestione dei fascicoli corrispondano alle informazioni conservate nel sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust, EPPO presenta apposita domanda a Eurojust utilizzando il modello concordato tra le parti.
2. Se è riscontrata una corrispondenza, Eurojust ne informa EPPO e, su richiesta di EPPO o di propria iniziativa, può fornire a EPPO dati aggiuntivi correlati alle informazioni fornite inizialmente, previo consenso dell’autorità nazionale che ha fornito tali informazioni a Eurojust.
Articolo 6
Accesso di Eurojust alle informazioni nel sistema automatico di gestione dei fascicoli di EPPO
1. Ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 5, del regolamento Eurojust, qualora intenda verificare se le informazioni conservate nel suo sistema automatico di gestione dei fascicoli corrispondano alle informazioni conservate nel sistema automatico di gestione dei fascicoli di EPPO, Eurojust presenta apposita domanda a EPPO utilizzando il modello concordato tra le parti.
2. Se è riscontrata una corrispondenza, EPPO ne informa Eurojust e, su richiesta di Eurojust o di propria iniziativa, può fornire a Eurojust dati aggiuntivi correlati alle informazioni fornite inizialmente.
Articolo 7
Esercizio della competenza di EPPO e di Eurojust
1. A norma dell’articolo 24, paragrafo 7, del regolamento EPPO, qualora EPPO decida, dopo aver verificato le informazioni fornite da Eurojust, che non sussistono motivi per avviare un’indagine o per esercitare il suo diritto di avocazione, ne dà comunicazione a Eurojust senza indebito ritardo.
2. Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento EPPO, qualora EPPO decida, dopo aver verificato le informazioni fornite da Eurojust, di avviare un’indagine, ne dà comunicazione a Eurojust senza indebito ritardo.
3. A norma dell’articolo 34, paragrafo 8, del regolamento EPPO e dando seguito a informazioni fornitele da Eurojust, EPPO comunica a Eurojust senza indebito ritardo
qualsiasi decisione di trasferire il fascicolo di un caso alle autorità nazionali competenti adottata sulla base delle suddette informazioni.
XXXX comunica a Eurojust la propria decisione senza indebito ritardo anche nel caso in cui le informazioni fornite da Eurojust corrispondano a un’indagine già avviata da EPPO o al fascicolo di un caso già trasferito da EPPO alle autorità nazionali competenti.
Articolo 8
Trasmissione ed esecuzione delle richieste e delle decisioni di cooperazione giudiziaria
A norma dell’articolo 100, paragrafo 2, lettera b), del regolamento EPPO, nel quadro delle indagini di EPPO che coinvolgono Stati membri non partecipanti all’istituzione di EPPO, quest’ultima può invitare il membro nazionale di Eurojust interessato dal caso a prestare sostegno in materia di cooperazione giudiziaria.
EPPO può altresì chiedere il sostegno di Xxxxxxxx per i casi transnazionali che coinvolgono paesi terzi.
Articolo 9
Sostegno reciproco in questioni operative
1. Laddove pertinente, nei casi transnazionali che coinvolgono Stati membri non partecipanti all’istituzione di EPPO ovvero paesi terzi, EPPO può chiedere a Eurojust di prestare sostegno per:
a. l’organizzazione delle riunioni di coordinamento;
b. l’esecuzione di indagini simultanee coordinate (centri di coordinamento);
c. l’istituzione di squadre investigative comuni e le relative operazioni;
d. la prevenzione e risoluzione di conflitti di giurisdizione.
2. Nelle questioni operative pertinenti alla competenza di EPPO, Xxxxxxxx può chiedere a EPPO di prestare sostegno, laddove opportuno.
Articolo 10 Canali di comunicazione
1. Quando trasmette informazioni operative a Eurojust, EPPO contatta il membro nazionale o i membri nazionali interessati dal caso. Le informazioni operative possono essere trasmesse anche a un punto di contatto designato presso Eurojust, per facilitare l’identificazione del destinatario o dei destinatari presso Eurojust e contribuire all’individuazione di possibili legami tra i casi.
2. Quando trasmette informazioni operative a EPPO, Eurojust contatta l’ufficio centrale o il procuratore europeo delegato competente.
Articolo 11 Comunicazione con i media
In relazione alle indagini di EPPO che coinvolgono Stati membri non partecipanti all’istituzione di EPPO ovvero paesi terzi e che sono condotte con il sostegno di Eurojust, la comunicazione con i media si svolge d’intesa tra le parti e, se necessario, gli Stati membri o i paesi terzi interessati.
CAPO III
COOPERAZIONE ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA
Articolo 12 Riunioni ad alto livello
1. Il procuratore capo europeo e il presidente di Eurojust si riuniscono almeno una volta all’anno per discutere le questioni di interesse comune e concordare direttive strategiche per il rafforzamento della loro collaborazione.
2. Le parti si alternano nell’organizzazione di tali riunioni, che hanno luogo presso i locali della parte ospitante o, laddove ciò non sia praticabile, mediante strumenti elettronici, comprese videoconferenze.
Articolo 13 Squadre di collegamento
1. Ciascuna parte istituisce una squadra di collegamento.
2. Le squadre di collegamento si riuniscono almeno una volta all’anno, di persona o mediante strumenti elettronici, comprese videoconferenze, per discutere e coordinare le questioni istituzionali e operative di interesse generale e per valutare l’attuazione pratica del presente accordo di lavoro, nonché delle pertinenti disposizioni dei regolamenti applicabili. Le riunioni delle squadre di collegamento sono presiedute a turno dalle parti.
3. Le squadre di collegamento preparano le riunioni ad alto livello di cui all’articolo 12 e le revisioni del presente accordo di lavoro a norma dell’articolo 29.
4. Ciascuna parte designa i membri della propria squadra di collegamento e ne dà comunicazione all’altra parte. Alle riunioni delle squadre di collegamento possono essere invitate altre persone, laddove necessario.
5. Ciascuna parte designa un punto di accesso per i contatti al livello operativo.
Articolo 14
Partecipazione alle riunioni del collegio e del comitato esecutivo di Eurojust
1. Eurojust informa EPPO delle riunioni del collegio e del comitato esecutivo in conformità della procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 5, lettera c), e all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento interno di Eurojust.
2. A norma dell’articolo 5, paragrafo 5, lettera c), del regolamento interno di Eurojust, il presidente valuta l’ordine del giorno delle riunioni del collegio allo scopo di individuare questioni rilevanti per lo svolgimento dei compiti di EPPO. Il presidente invita un rappresentante di EPPO a partecipare a tali riunioni senza diritto di voto. Il presidente fornisce al rappresentante di EPPO i documenti pertinenti su cui si basa l’ordine del giorno.
3. A norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento interno di Eurojust, il presidente trasmette al procuratore capo europeo gli ordini del giorno delle riunioni del comitato esecutivo e si consulta con lui/lei in merito alla necessità della sua partecipazione a dette
riunioni. Il presidente invita un rappresentante di EPPO a partecipare alle riunioni del comitato esecutivo, senza diritto di voto, ogniqualvolta si discutano questioni che sono rilevanti per il funzionamento di EPPO, conformemente all’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento Eurojust.
Articolo 15
Scambio di informazioni strategiche e attività di formazione
1. Le parti possono scambiarsi informazioni di natura strategica quali tendenze e problematiche, insegnamenti tratti nonché altre osservazioni e risultanze relative alle rispettive attività che potrebbero essere utili nel loro lavoro.
2. Le parti possono invitarsi reciprocamente a seminari, workshop, conferenze e altre attività analoghe che sono rilevanti per i rispettivi ambiti di competenza.
Articolo 16
Fornitura a EPPO di servizi di interesse comune
1. A norma dell’articolo 100, paragrafo 4, del regolamento EPPO e dell’articolo 50, paragrafo 6, del regolamento Eurojust, Eurojust può fornire a EPPO servizi di interesse comune in modalità da disciplinare mediante accordo separato.
2. Tenendo conto delle risorse disponibili e dei mandati delle parti, l’accordo di cui al paragrafo 1 può disciplinare la cooperazione tra le parti anche nell’ambito della formazione professionale.
CAPO IV TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Articolo 17 Disposizioni generali
1. Qualsiasi scambio e trattamento successivo di dati personali deve avvenire in conformità e sulla base dei quadri giuridici delle parti.
2. Le parti tengono un registro della trasmissione e del ricevimento dei dati comunicati ai fini del presente accordo di lavoro, compresi i motivi delle trasmissioni.
Articolo 18
Privacy e protezione dei dati
Per quanto attiene ai dati personali scambiati ai sensi del presente accordo di lavoro, le parti garantiscono che:
a. i dati personali siano trattati lecitamente e correttamente;
b. i dati personali forniti siano adeguati, rilevanti e non eccessivi rispetto alla finalità specifica della richiesta o del trasferimento;
c. i dati personali siano conservati soltanto per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento della finalità per la quale sono stati forniti o successivamente trattati in conformità del presente accordo di lavoro. Tale necessità dovrebbe essere riesaminata costantemente secondo i quadri giuridici delle parti;
x. xxxxxxx vi sia motivo di ritenere che i dati personali possano essere inesatti, i dati personali verosimilmente inesatti sono prontamente segnalati alla parte ricevente affinché vengano adottate idonee misure correttive, ove necessarie.
Articolo 19
Trasmissione di particolari categorie di dati personali
1. I dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, la religione, le convinzioni personali o l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici o biometrici che consentono l’identificazione univoca di una persona, ovvero i dati riguardanti lo stato di salute, la vita sessuale o l’orientamento sessuale possono essere forniti soltanto se sono strettamente necessari e proporzionati rispetto a una finalità prevista dall’articolo 1 del presente accordo di lavoro.
2. Le parti adottano garanzie adeguate, in particolare idonee misure di sicurezza di natura tecnica e organizzativa, per tenere conto della peculiare sensibilità delle categorie di dati personali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e per garantire che nessuna persona fisica sia discriminata sulla base di tali dati personali.
Articolo 20 Diritti degli interessati
1. Le parti si consultano prima di adottare qualsiasi decisione in merito alle richieste di persone fisiche di accedere ai dati personali che sono stati trattati nel contesto del presente accordo di lavoro, ovvero di rettificarli, limitarli o cancellarli, al fine di garantire che qualsiasi motivazione delle restrizioni addotta dall’altra parte sia tenuta nel debito conto.
2. Eurojust dovrebbe garantire che, laddove rilevante, il parere delle autorità nazionali che le hanno fornito inizialmente i dati personali sia tenuto nel debito conto.
Articolo 21
Termini per la conservazione dei dati personali
I dati personali sono conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità del presente accordo di lavoro o delle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati ai sensi dell’articolo 1 del presente accordo di lavoro. Tale necessità dovrebbe essere riesaminata costantemente secondo i quadri giuridici delle parti.
Articolo 22 Sicurezza dei dati
1. Le parti garantiscono che saranno attuate le misure tecniche e organizzative necessarie per tutelare i dati personali ricevuti ai sensi del presente accordo di lavoro da distruzione accidentale o illecita, perdita accidentale o divulgazione non autorizzata, alterazione, accesso o qualsiasi forma di trattamento non autorizzata. Le parti garantiscono in particolare che possono avere accesso a questi dati soltanto le persone autorizzate ad accedere a dati personali.
2. Le parti si comunicano qualsiasi incidente nell’ambito della sicurezza e, in particolare, qualsiasi violazione di dati che siano collegati ai dati scambiati nel contesto del presente accordo di lavoro.
Articolo 23 Trasferimenti successivi
In caso di trasferimenti successivi, compresi quelli a organismi e agenzie dell’Unione, Stati membri, paesi terzi e organizzazioni internazionali, la parte che trasferisce i dati dev’essere preventivamente ed esplicitamente autorizzata dall’altra parte, in termini generali o a determinate condizioni. L’autorizzazione preventiva può essere concessa soltanto laddove sia consentita dal quadro giuridico applicabile della parte da cui provengono i dati.
Articolo 24
Scambio e tutela di informazioni classificate
1. Le procedure di sicurezza per lo scambio e la tutela di informazioni classificate scambiate tra le parti sono definite in un apposito strumento che sarà concordato tra le parti.
2. Fatte salve eventuali altre disposizioni dei rispettivi quadri giuridici delle parti che consentano trasferimenti eccezionali di informazioni classificate, lo scambio di tali informazioni è subordinato alla definizione di detto strumento per lo scambio e la tutela di informazioni classificate.
CAPO V DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 25 Attuazione tecnica
Le parti possono concordare idonee misure tecniche e pratiche per l’attuazione del presente accordo di lavoro, ove necessario ai fini dello scambio di informazioni o dell’attuazione delle disposizioni dei rispettivi quadri giuridici. A tal fine può essere definito uno strumento separato.
Articolo 26
Accesso del pubblico ai documenti delle parti
1. Le parti si consultano prima di adottare qualsiasi decisione concernente la richiesta di una persona fisica di accedere a documenti che una delle parti ha ricevuto dall’altra parte in forza del presente accordo di lavoro.
2. Per rispondere alla richiesta, alla parte-autrice consultata è concesso un periodo di tempo tale da consentire all’altra parte di rispettare le proprie scadenze per la risposta, ma comunque non inferiore a cinque giorni lavorativi. Qualora la parte-autrice non risponda entro il termine stabilito, la parte cui è stato chiesto il permesso di accedere a un documento proveniente dall’altra parte agisce in conformità delle proprie norme in materia di accesso del pubblico ai documenti, tenendo conto del legittimo interesse della parte-autrice sulla base delle informazioni disponibili.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui la parte-autrice abbia già divulgato il documento in questione o abbia acconsentito per iscritto alla sua divulgazione.
Articolo 27
Responsabilità in materia di trattamento non autorizzato, scorretto o inesatto di dati
1. Conformemente al rispettivo quadro giuridico, ciascuna parte è responsabile di qualsiasi danno arrecato a una persona fisica a causa del trattamento non autorizzato, scorretto o inesatto dei dati effettuato dalla parte in questione.
2. Nessuna delle parti può eccepire, nei procedimenti avviati nei suoi confronti, che l’altra parte le avrebbe trasmesso informazioni inesatte. Se una parte è tenuta a pagare a una parte lesa somme di denaro a titolo di risarcimento di danni, e se i danni sono dovuti al mancato adempimento dell’altra parte dei suoi obblighi giuridici di trasmettere informazioni e dati esatti, quest’ultima è tenuta a ristorare le suddette somme, su richiesta. Qualora le parti non riescano ad accordarsi sulla determinazione e sul risarcimento dei danni, la controversia è composta secondo la procedura di cui all’articolo 30.
3. Nessuna delle parti può chiedere all’altra parte di provvedere al risarcimento di danni a titolo punitivo o non compensativo ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
Articolo 28 Spese
Xxxxxxxx parte sostiene le proprie spese che insorgono durante l’attuazione del presente accordo di lavoro.
Articolo 29
Riesame dell’applicazione
1. Ogni due anni le parti effettuano un riesame congiunto dell’applicazione del presente accordo di lavoro.
2. Qualora, nel corso di detto riesame, individuino ambiti che richiedono ulteriore considerazione, le parti possono avvalersi della procedura per la composizione delle controversie di cui all’articolo 30 del presente accordo di lavoro.
Articolo 30 Composizione delle controversie
1. Le parti si riuniscono prontamente su richiesta di una di esse al fine di comporre in via amichevole eventuali controversie riguardanti l’interpretazione o l’attuazione del presente accordo di lavoro e tali da incidere sul rapporto di collaborazione tra le parti stesse.
2. Qualora una delle parti sia gravemente carente nell’adempimento delle disposizioni di cui al presente accordo di lavoro, o qualora una parte ritenga che tali carenze possano verificarsi entro breve termine, ciascuna parte può sospendere temporaneamente l’attuazione del presente accordo di lavoro, in attesa dell’applicazione del paragrafo 1. Ciò nondimeno, gli obblighi incombenti alle parti in forza dell’accordo di lavoro restano vigenti.
3. Nel caso in cui una controversia non possa essere composta mediante consultazioni conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 1, ciascuna parte può chiedere
l’avvio di negoziati per la modifica del presente accordo di lavoro a norma dell’articolo 31.
Articolo 31 Modifiche
1. Il presente accordo di lavoro può essere modificato per iscritto, in qualsiasi momento, di comune accordo tra le parti. Qualsiasi modifica dev’essere approvata in conformità dei quadri giuridici delle parti.
2. Le modifiche entrano in vigore il giorno successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l’adempimento dei propri obblighi interni.
Articolo 32 Entrata in vigore
Il presente accordo di lavoro entra in vigore il giorno successivo alla data della firma.
Articolo 33 Recesso
1. Xxxxxxxx parte può recedere dal presente accordo di lavoro per iscritto con un preavviso di tre mesi.
2. In caso di recesso, le parti si accordano sulla prosecuzione dell’uso e della conservazione delle informazioni che si sono già comunicate reciprocamente.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, gli effetti giuridici del presente accordo di lavoro resteranno in vigore.
Fatto in duplice copia in lingua inglese.
Per la Procura europea | Per Eurojust |
Xxxxx Xxxxxxx XXXXXX Procuratore capo europeo | Xxxxxxxx Xxxxxx Presidente di Eurojust |
Fatto a Lussemburgo il 04/02/2021 | Fatto a l’Aia il 11/02/2021 |