ACCORDO
ACCORDO
sulla sicurezza dell’aviazione civile tra l’Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese
L’UNIONE EUROPEA
e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
in appresso denominate «le parti»,
RICONOSCENDO la persistente tendenza all’internazionalizzazione nella progettazione, nella produzione e nella circolazione di prodotti aeronautici civili;
DESIDERANDO promuovere la sicurezza dell’aviazione civile, la qualità e compatibilità ambientale e facilitare la libera circolazione dei prodotti aeronautici civili;
DESIDERANDO accrescere la cooperazione e migliorare l’efficienza in aspetti connessi alla sicurezza dell’aviazione civile;
CONSIDERANDO che la loro cooperazione può contribuire positivamente a promuovere una maggiore armonizzazione internazionale degli standard e delle procedure;
CONSIDERANDO la possibilità di ridurre l’onere economico imposto all’industria aeronautica dalla sovrapposizione di ispezioni, valutazioni e prove;
RICONOSCENDO che qualunque forma di riconoscimento reciproco dei riscontri di conformità e dei certificati deve poter offrire una garanzia di conformità a norme o regolamenti tecnici applicabili equivalente alla garanzia data dalle procedure previste da una delle parti;
RICONOSCENDO che tale riconoscimento reciproco richiede inoltre il persistere della fiducia di ogni parte nell’affidabilità dei processi di riscontro della conformità dell’altra parte in tutti i campi oggetto del presente accordo;
RICONOSCENDO il desiderio delle parti di una cooperazione nella regolamentazione nel settore della sicurezza dell’aviazione civile e delle prove e certificazioni ambientali sulla base di una continua comunicazione e della reciproca fiducia;
RICONOSCENDO i rispettivi impegni delle parti nell’ambito di accordi bilaterali, regionali e multilaterali in materia di sicurezza dell’aviazione civile e di compatibilità ambientale,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Obiettivi
Il presente accordo persegue i seguenti obiettivi:
a) consentire il riconoscimento reciproco, come previsto negli allegati del presente accordo, dei riscontri di conformità e delle certificazioni rilasciate dalle autorità competenti delle parti;
b) facilitare l’internazionalizzazione del settore dell’aviazione civile;
c) facilitare e promuovere la libera circolazione di prodotti aeronautici civili e dei servizi;
d) promuovere la cooperazione diretta a conseguire un elevato livello di sicurezza dell’aviazione civile e di compatibilità ambientale.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo si intende per:
a) «organismi approvati»: qualsiasi persona giuridica certificata dall’autorità competente di una parte affinché eserciti i privilegi connessi a un oggetto nell’ambito del presente accordo;
b) «certificato»: qualsiasi approvazione, licenza o altro documento rilasciato come forma di riconoscimento della conformità che i prodotti aeronautici civili, un’impresa o una persona rispettano i requisiti applicabili derivanti dalla legislazione pertinente delle rispettive parti;
c) «prodotto aeronautico civile»: qualsiasi aeromobile civile, motore di aeromobile, propulsore a elica o sottogruppo, pertinenza o parte che risulta installato o da installare sull’aeromobile;
d) «autorità competente»: un’agenzia o un ente governativo designato da una delle parti ai fini del presente accordo, abilitato a valutare la conformità e a monitorare l’uso di prodotti aeronautici civili, servizi, operazioni o certificati nell’ambito della giurisdizione di una delle parti e che può adottare misure coercitive per garantire che siano conformi ai requisiti legali applicabili all’interno della giurisdizione di tale parte;
e) «rappresentanti autorizzati»: qualsiasi persona fisica o giuridica designata per legge a svolgere una valutazione di conformità e a raccogliere i riscontri per conto della Civil Aviation Administration of China;
f) «controllo»: la sorveglianza periodica effettuata da un’autorità competente volta a determinare la continua rispondenza ai requisiti legali applicabili pertinenti;
g) «agente tecnico»: per il governo della Repubblica popolare cinese la Civil Aviation Administration of China (CAAC) e per l’Unione europea l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA).
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. La cooperazione prevista dal presente accordo include i seguenti ambiti:
a) i certificati di aeronavigabilità e il controllo sui prodotti aeronautici civili;
b) le prove e certificazioni ambientali dei prodotti aeronautici civili;
c) la certificazione e il controllo delle imprese di progettazione e di produzione;
d) la certificazione e il controllo delle imprese di manutenzione;
e) l’addestramento del personale e il rilascio delle relative licenze;
f) l’esercizio dell’aeromobile;
g) i servizi di traffico aereo e la gestione del traffico aereo;
h) altri ambiti oggetto degli allegati della Convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 («convenzione»).
2. Per questioni che rientrano nell’ambito di applicazione del presente accordo, le parti sviluppano allegati e associate procedure di attuazione che descrivono i termini, le condizioni e i metodi di riconoscimento reciproco dei riscontri di conformità e dei certificati, tra cui le disposizioni provvisorie ove necessario, quando essi convengono che i rispettivi standard, le norme, le prassi, le procedure e i sistemi dell’aviazione civile siano sufficientemente equivalenti o compatibili da consentire l’accettazione dei certificati e dei riscontri di conformità a standard convenuti da una parte per conto dell’altra. Le differenze tecniche tra i sistemi dell’aviazione civile delle parti devono essere trattate negli allegati.
Articolo 4
Obblighi generali
1. Ciascuna parte accetta i riscontri di conformità e i certificati rilasciati dalle autorità competenti dell’altra parte, conformemente ai termini e alle condizioni definiti negli allegati del presente accordo, incluse le disposizioni provvisorie ove necessario, che ne costituiscono parte integrante.
2. Il presente accordo non deve essere interpretato nel senso che presuppone l’accettazione o il riconoscimento reciproco di norme o regolamenti tecnici delle parti, a meno che ciò non sia previsto nei suoi allegati.
3. I riscontri ottenuti da rappresentanti autorizzati o organismi approvati, autorizzati dalla legislazione applicabile di una parte a effettuare gli stessi riscontri dell’autorità competente, hanno la stessa validità di quelli ottenuti da un’autorità competente ai fini del presente accordo.
4. Le parti provvedono a che le rispettive autorità competenti siano idonee e adempiano alle responsabilità loro incombenti in forza del presente accordo, compresi gli allegati.
5. Per garantire il persistere della fiducia di ciascuna parte nell’affidabilità dei processi di riscontro della conformità dell’altra parte, ciascun agente tecnico può partecipare alle attività interne di assicurazione della qualità dell’altra, secondo le procedure di cui agli allegati del presente accordo.
Articolo 5
Protezione dell’autorità di regolamentazione e misure di salvaguardia
1. In nessun caso il presente accordo deve essere inteso a limitare l’autorità di una parte di:
a) determinare, attraverso propri provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, il livello di protezione che essa ritiene adeguato ai fini della sicurezza, per l’ambiente e per quanto riguarda i rischi nell’ambito di applicazione del presente accordo;
b) adottare immediatamente tutte le misure idonee quando vi sia un ragionevole rischio che un prodotto, un servizio o un’attività che rientrano nell’ambito del presente accordo potrebbero:
i) compromettere la salute o la sicurezza delle persone o dell’ambiente;
ii) non rispettare le misure legislative, regolamentari o amministrative applicabili di tale parte; oppure
iii) non soddisfare altrimenti un requisito nell’ambito di applicazione dell’allegato applicabile del presente accordo.
2. Quando una parte adotta misure ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, ne informa l’altra parte per iscritto entro quindici giorni lavorativi dall’adozione di tali misure, illustrandone le motivazioni.
3. Le misure adottate ai sensi del presente articolo non possono essere intese o interpretate dalle parti come una violazione delle disposizioni del presente accordo.
Articolo 6
Comunicazione
1. Alla firma del presente accordo le parti si comunicano reciprocamente i rispettivi punti di contatto per l’applicazione di tale accordo.
2. Tutte le comunicazioni relative all’applicazione del presente accordo tra le parti e/o le autorità competenti sono effettuate in lingua inglese.
3. Ciascuna parte comunica all’altra parte l’identità dell’autorità o delle autorità competenti.
Articolo 7
Cooperazione nella regolamentazione, reciproca assistenza e trasparenza
1. Ciascuna parte garantisce che l’altra parte sia tenuta informata delle leggi, dei regolamenti, delle norme, dei requisiti pertinenti e del suo sistema di rilascio dei certificati.
2. Le parti si comunicano reciprocamente le rispettive proposte di modifiche rilevanti a leggi, regolamenti, norme e requisiti pertinenti, nonché ai rispettivi sistemi di rilascio dei certificati quando tali modifiche possono avere un’incidenza sul presente accordo. Nella misura del possibile, le parti si concedono a vicenda la possibilità di commentare reciprocamente le rispettive modifiche e tengono nel debito conto tali osservazioni.
3. Gli agenti tecnici possono sviluppare procedure in materia di cooperazione nella regolamentazione nell’ambito di applicazione del presente accordo.
4. A fini di indagine e risoluzione di questioni in materia di sicurezza, le parti possono autorizzarsi reciprocamente a partecipare in qualità di osservatori alle rispettive attività di sorveglianza secondo quanto specificato nell’allegato pertinente.
5. Ai fini della supervisione e delle ispezioni, le autorità competenti di ciascuna delle parti prestano assistenza alle autorità competenti dell’altra parte affinché ottengano l’accesso senza restrizioni agli organismi regolamentati soggetti alla propria giurisdizione.
Articolo 8
Scambio di informazioni in materia di sicurezza
Le parti concordano, fatte salve le disposizioni dell’articolo 10 e ferma restando la legislazione applicabile:
a) di fornirsi reciprocamente, su richiesta e tempestivamente, le informazioni a disposizione dei loro agenti tecnici relative a incidenti, fatti gravi o episodi che coinvolgono prodotti, servizi o attività disciplinati negli allegati del presente accordo; e
b) di scambiarsi altre informazioni in materia di sicurezza, secondo le procedure stabilite dagli agenti tecnici.
Articolo 9
Cooperazione nel settore delle attività di esecuzione
Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari in vigore, le parti convengono di garantire, quando richiesto e in funzione della disponibilità delle risorse richieste, mediante i loro agenti tecnici o le autorità competenti, la reciproca cooperazione e assistenza in procedimenti investigativi o esecutivi nell’ambito del presente accordo. Inoltre, ciascuna delle parti notifica immediatamente all’altra qualsiasi indagine che incida su interessi comuni.
Articolo 10
Riservatezza e tutela delle informazioni e dei dati proprietari
1. Ciascuna parte conviene di mantenere, fatte salve le limitazioni imposte ai sensi delle rispettive legislazioni, la riservatezza dei dati e delle informazioni ricevuti dall’altra parte nell’ambito del presente accordo.
2. In particolare, ferme restando le rispettive legislazioni, le parti non comunicano a terzi, incluso il pubblico, né permettono a un’autorità competente di comunicare a terzi, incluso il pubblico, dati e informazioni ricevuti reciprocamente nell’ambito del presente accordo che costituiscono segreti commerciali, proprietà intellettuale, informazioni riservate di carattere commerciale o finanziario, dati proprietari o informazioni relative a un’indagine in corso. A tal fine, tali dati e informazioni sono considerati riservati, proprietari o segreti commerciali e sono chiaramente contrassegnati come tali, secondo quanto opportuno.
3. Una parte o un’autorità competente può, nel fornire dati e informazioni all’altra parte o a un’autorità competente di quest’altra parte, indicare le parti dei dati e delle informazioni fornite che non devono essere comunicate a terzi.
4. Se una parte non è d’accordo con la designazione dell’altra parte dei dati e delle informazioni forniti come riservati, proprietari o segreti commerciali, la parte in disaccordo con la designazione richiede delle consultazioni con l’altra parte conformemente all’articolo 15 per trattare la questione.
5. Le parti adottano tutte le ragionevoli precauzioni necessarie per impedire che le informazioni e i dati ricevuti nell’ambito del presente accordo vengano comunicati a terzi senza autorizzazione.
6. La parte che riceve i dati e le informazioni dall’altra parte ai sensi del presente accordo non acquisisce diritti proprietari di proprietà intellettuale o industriale per effetto della ricezione dall’altra parte.
Articolo 11
Comitato misto delle parti
1. È istituito un comitato misto composto da rappresentanti delle parti. Il comitato misto è responsabile dell’effettivo funzionamento del presente accordo e si riunisce periodicamente per valutare l’efficacia della sua applicazione.
2. Il comitato misto può esaminare qualsiasi aspetto relativo al funzionamento e all’applicazione del presente accordo. In particolare, rientrano nella sua competenza le seguenti attività:
a) risolvere eventuali questioni relative all’applicazione e all’esecuzione del presente accordo, inclusi gli allegati;
b) esaminare le modalità per migliorare il funzionamento del presente accordo e formulare le opportune raccomandazioni alle parti per la modifica dello stesso ai sensi dell’articolo 17;
c) adottare le modifiche agli allegati;
d) coordinare lo sviluppo e adottare nuovi allegati ai sensi dell’articolo 17; e
e) adottare, come opportuno, procedure di lavoro sulla cooperazione regolamentare e la trasparenza per tutte le attività di cui all’articolo 3.
3. Il comitato misto elabora e adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 12
Recupero dei costi
Le parti fanno in modo che eventuali commissioni o spese addebitate dal proprio agente tecnico a persone fisiche o giuridiche le cui attività sono regolamentate nell’ambito del presente accordo siano eque, ragionevoli e proporzionate ai servizi prestati e non costituiscano un ostacolo agli scambi.
Articolo 13
Altri accordi
1. Salvo diversa disposizione degli allegati del presente accordo, gli obblighi derivanti da accordi conclusi da una delle parti con un paese terzo che non sia parte del presente accordo non hanno valore né producono effetti per l’altra parte del presente accordo.
2. Al momento della sua entrata in vigore, il presente accordo subentra agli accordi o alle intese bilaterali sulla sicurezza dell’aviazione stipulati tra il governo della Repubblica popolare cinese e gli Stati membri dell’Unione europea per quanto riguarda tutte le materie disciplinate dal presente accordo conformemente all’articolo 3.
3. Al momento dell’entrata in vigore del presente accordo, gli agenti tecnici adottano le misure necessarie per modificare o sopprimere, secondo il caso, le intese precedenti tra di loro.
4. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, l’accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi che derivano alle parti da qualsiasi altro accordo internazionale.
Articolo 14
Applicazione
1. Il presente accordo si applica, da un lato, al sistema regolamentare dell’aviazione civile della Repubblica popolare cinese e, dall’altro, al sistema regolamentare dell’aviazione civile dell’Unione europea.
2. Le parti condividono l’obiettivo di massimizzare i vantaggi del presente accordo grazie all’eventuale estensione a paesi terzi. A tal fine il comitato misto, istituito ai sensi dell’articolo 11, considera, secondo quanto opportuno, le condizioni e le procedure, tra cui le modifiche necessarie al presente accordo che sarebbero richieste ai paesi terzi per aderire all’accordo.
Articolo 15
Consultazioni e composizione di controversie
1. Le parti si adoperano per risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra loro con riferimento alla cooperazione nell’ambito del presente accordo anche al minimo livello tecnico mediante consultazioni e conformemente alle disposizioni contenute negli allegati del presente accordo.
2. Qualora non sia possibile risolvere un’eventuale controversia secondo le modalità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ciascun agente tecnico può deferire la questione al comitato misto istituito ai sensi dell’articolo 11, che si consulta in materia.
3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 e del paragrafo 2 del presente articolo, una parte può chiedere una consultazione con l’altra parte su qualsiasi materia che rientri nel presente accordo. L’altra parte avvia le consultazioni entro quarantacinque giorni, a una data convenuta tra le parti.
Articolo 16
Sospensione degli obblighi di riconoscimento reciproco
1. Una parte può sospendere, in tutto o in parte, i propri obblighi di riconoscimento specificati in uno degli allegati del presente accordo, quando l’altra parte non ottempera agli obblighi previsti nel presente accordo, inclusi gli allegati.
2. Prima di sospendere i propri obblighi di riconoscimento, una parte chiede l’avvio di consultazioni a norma dell’articolo 15. Qualora le consultazioni non siano sufficienti a risolvere la controversia relativa a uno degli allegati, una parte può notificare all’altra la propria intenzione di sospendere il riconoscimento dei riscontri di conformità e dei certificati a norma dell’allegato, in merito ai quali è sorto il disaccordo. La notifica è effettuata per iscritto e specifica i motivi della sospensione.
3. Tale sospensione prende effetto trenta giorni dopo la data della notifica, sempre che, entro tale periodo, la parte che ha avviato la sospensione non notifichi all’altra parte per iscritto di voler revocare tale sospensione. Detta sospensione non incide sulla validità dei riscontri di conformità e dei certificati rilasciati dall’autorità competente della parte in questione anteriormente alla data in cui la sospensione ha preso effetto. Una siffatta sospensione che ha preso effetto può essere revocata immediatamente mediante uno scambio di corrispondenza a tal fine tra le parti.
Articolo 17
Entrata in vigore, modifiche e denuncia dell’accordo
1. Il presente accordo, compresi gli allegati, entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate le note diplomatiche che confermano il completamento delle rispettive procedure per l’entrata in vigore del presente accordo.
2. Il presente accordo, comprensivo degli allegati, è vincolante per entrambe le parti e rimane in vigore fino alla sua denuncia da parte di una delle parti.
3. Una parte può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi notificato all’altra parte, a meno che la notifica di denuncia in questione sia stata ritirata per reciproco consenso delle parti prima dello scadere del suddetto termine.
4. In seguito alla notifica di denuncia del presente accordo o dei suoi allegati, le parti continuano a ottemperare ai loro obblighi derivanti dal presente accordo o dai suoi allegati fino alla data in cui la denuncia dell’accordo prende effetto.
5. La denuncia del presente accordo non pregiudica la validità dei certificati rilasciati dalle parti conformemente ai termini del presente accordo, compresi gli allegati.
6. Le parti possono modificare il presente accordo mediante mutuo consenso scritto. Una modifica al presente accordo entra in vigore alla data dell’ultima notifica scritta con cui una parte comunica all’altra parte l’avvenuto espletamento delle proprie procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore. Le modifiche degli allegati sono apportate tramite decisione del comitato misto istituito ai sensi dell’articolo 11.
7. Quando una delle parti intende modificare il presente accordo sopprimendo o aggiungendo uno o più allegati e conservando gli altri, le parti si adoperano per modificare il presente accordo consensualmente, secondo le procedure di cui al presente articolo. In assenza di tale consenso sulla conservazione degli altri allegati, il presente accordo decade allo scadere dei sei mesi a decorrere dalla data di preavviso, a meno che le parti decidano altrimenti.
8. Qualsiasi singolo allegato elaborato dopo la data di entrata in vigore del presente accordo secondo le disposizioni dell’articolo 3 entra in vigore previa decisione del comitato misto istituito ai sensi dell’articolo 11.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente autorizzati a tale fine, hanno firmato il presente accordo.
Fatto, in duplice esemplare, in lingua xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e cinese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione fa fede il testo in lingua inglese.
CERTIFICAZIONE DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1. Il presente allegato verte 1) sul riconoscimento reciproco di riscontri di conformità, certificati e documentazione, e 2) sull’assistenza tecnica in materia di:
a) aeronavigabilità e mantenimento dell’aeronavigabilità dei prodotti aeronautici civili («prodotti»);
b) imprese di progettazione e di produzione;
c) livelli acustici, fumosità ed emissioni dei motori, incluse le emissioni di anidride carbonica, quando applicabile.
1.2. Motori usati o ricostruiti, eliche, parti e pertinenze non rientrano nell’ambito del presente allegato se considerati singolarmente. Gli aeromobili usati rientrano nell’ambito del presente allegato.
1.3. Le approvazioni del fabbricante delle parti rilasciate ai sensi del sistema di supervisione dell’aeronavigabilità della Repubblica popolare cinese non rientrano nell’ambito del presente allegato.
2. DEFINIZIONI
2.1. Ai fini del presente allegato si intende per:
a) «relazione di valutazione dell’aeromobile»: la relazione sviluppata dal gruppo di valutazione dell’aeromobile ai sensi del CCAR-21-R4, capitolo 15; la relazione di valutazione dell’aeromobile non è direttamente contemplata nel certificato di omologazione CAAC o nella convalida del certificato di omologazione, ma è valutata da un gruppo di valutazione dell’aeromobile nel sistema CAAC per supportare gli aspetti operativi specifici dei quali è responsabile il titolare del certificato di omologazione;
b) «etichetta di approvazione all’aeronavigabilità»: una dichiarazione di una persona o impresa soggetta ai controlli regolamentari della parte esportatrice secondo la quale un nuovo prodotto aeronautico civile, diverso da un aeromobile completo, è conforme a un progetto approvato e in condizione di funzionare in sicurezza; il modulo CAAC AAC-038 e il modulo AESA 1 sono etichette di approvazione all’aeronavigabilità;
c) «autorità di certificazione»: l’autorità che ha rilasciato un certificato di progettazione nella sua veste di autorità che scarica le responsabilità dello Stato di progettazione di un prodotto;
d) le modifiche al progetto tipo sono classificate come di minore e maggiore entità; una «modifica di minore entità» non ha un effetto significativo sulla massa, sull’equilibrio, sulla resistenza strutturale, sull’affidabilità, sulle caratteristiche operative, sui livelli acustici, sulla fumosità, sulle emissioni dei motori o su altre caratteristiche che incidono sull’aeronavigabilità del prodotto; tutte le altre modifiche sono «di maggiore entità»;
e) «certificato di progettazione»: una forma di riconoscimento di una parte del fatto che il progetto o la modifica di un progetto di un prodotto aeronautico civile soddisfano gli standard di aeronavigabilità e, secondo quanto applicabile, i requisiti di tutela ambientale che riguardano in particolare i livelli acustici, la fumosità o le emissioni dei motori, definiti dalla legislazione in vigore per la parte;
f) «requisiti operativi relativi alla progettazione»: i requisiti operativi, compresi quelli ambientali, relativi alle caratteristiche di progettazione del prodotto o ai dati di progettazione concernenti il funzionamento o la manutenzione del prodotto che lo rendono idoneo per un particolare tipo di operazione;
g) «esportazione»: il processo mediante il quale un prodotto aeronautico civile passa da un sistema regolamentare a un altro;
h) «certificato di aeronavigabilità per l’esportazione»: una dichiarazione di esportazione della parte esportatrice - oppure, per gli aeromobili usati, dell’autorità competente dello Stato di registrazione dal quale il prodotto è esportato - che dichiara che l’aeromobile completo rispetta i requisiti di aeronavigabilità e ambientali comunicati dalla parte importatrice;
i) «parte esportatrice»: la parte dal cui sistema di supervisione della produzione è esportato un prodotto aeronautico civile;
j) «importazione»: il processo mediante il quale un prodotto aeronautico civile esportato è introdotto in un sistema regolamentare;
k) «parte importatrice»: la parte nella quale è importato il prodotto aeronautico civile;
l) «approvazione di un progetto di modifica»: un certificato di progettazione rilasciato dalla Civil Aviation Administration of China per approvare le modifiche di minore entità apportate a un progetto tipo approvato, da un’impresa o persona diversa dal titolare dell’approvazione del progetto tipo;
m) «dati di idoneità operativa»: la serie di dati che devono essere definiti dai costruttori di aeromobili e approvati a norma della parte 21, punto 21.A.15, lettera d), del regolamento (UE) n. 748/2012; i dati di idoneità operativa sono approvati come parte del certificato di omologazione rilasciato dall’agente tecnico dell’Unione europea per supportare gli aspetti operativi specifici dei quali è responsabile il titolare del certificato di omologazione;
n) «certificato di produzione»: un certificato rilasciato da una parte a un’impresa che ottempera alla normativa sulla produzione applicabile vigente presso la parte;
o) «autorità di convalida»: l’agente tecnico che accetta automaticamente o convalida, come specificato nel presente allegato, un certificato rilasciato dall’autorità di certificazione.
3. CONSIGLIO DI SUPERVISIONE DELLA CERTIFICAZIONE
3.1. Istituzione e composizione del Consiglio di supervisione della certificazione
3.1.1. È istituito un organismo di coordinamento tecnico, denominato Consiglio di supervisione della certificazione, responsabile dinanzi al comitato misto delle parti, sotto la direzione congiunta degli agenti tecnici. L’organismo è composto da rappresentanti di ciascun agente tecnico.
3.1.2. Il Consiglio di supervisione della certificazione istituisce il proprio regolamento interno.
3.1.3. La direzione congiunta può invitare altri partecipanti allo scopo di facilitare l’adempimento del mandato del Consiglio di supervisione della certificazione.
3.2. Mandato
3.2.1. Il Consiglio di supervisione della certificazione si riunisce periodicamente per assicurare l’effettivo funzionamento e l’applicazione del presente allegato. Le sue funzioni includono in particolare:
a) contribuire a ridurre al minimo le differenze tra i sistemi regolamentari, gli standard e i processi di certificazione delle parti;
b) elaborare, approvare e rivedere le procedure di attuazione tecnica di cui al punto 4.2;
c) condividere le informazioni sulle principali questioni in materia di sicurezza e, ove opportuno, elaborare piani d’azione intesi ad affrontarle;
d) risolvere le questioni tecniche rientranti nelle responsabilità delle autorità competenti, che incidono sull’applicazione del presente allegato;
e) ove opportuno, elaborare efficaci metodi di cooperazione, assistenza tecnica e scambio di informazioni in materia di sicurezza e requisiti ambientali, sistemi di certificazione, sistemi di gestione della qualità e di normazione;
f) presentare proposte di modifica riguardanti il presente allegato al comitato misto delle parti;
g) conformemente alle disposizioni del punto 5.2.2, definire le procedure per garantire il persistere della fiducia di ciascuna parte nell’affidabilità dei processi di riscontro della conformità dell’altra parte;
h) analizzare l’esecuzione delle procedure menzionate alla lettera g) e intervenire in proposito.
3.2.2. Il Consiglio di supervisione della certificazione deferisce le questioni irrisolte al comitato misto delle parti e provvede all’attuazione delle decisioni concernenti il presente allegato adottate dal comitato misto delle parti.
4. ATTUAZIONE
4.1. Autorità competenti
4.1.1. Autorità competenti in materia di certificazione del progetto sono:
a) per il governo della Repubblica popolare cinese: la Civil Aviation Administration of China (CAAC);
b) per l’Unione europea: l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA).
4.1.2. Le autorità competenti in materia di certificazione della produzione sono:
a) per il governo della Repubblica popolare cinese: la Civil Aviation Administration of China (CAAC);
b) per l’Unione europea: l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) e le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea.
4.2. Procedure di attuazione tecnica
4.2.1. Il Consiglio di supervisione della certificazione sviluppa procedure di lavoro denominate «procedure di attuazione tecnica» per favorire l’applicazione del presente allegato, in particolare definendo le attività e i requisiti di interfaccia tra le autorità competenti.
4.2.2. Queste procedure di attuazione tecnica tratteranno le differenze tra l’aeronavigabilità e i sistemi di certificazione ambientale delle parti.
4.3. Scambio e tutela delle informazioni e dei dati riservati e proprietari
4.3.1. I dati e le informazioni scambiati nel quadro delle attività nell’ambito del presente allegato sono soggetti alle disposizioni dell’articolo 10 del presente accordo.
4.3.2. I dati e le informazioni scambiati durante le attività di convalida devono essere limitati in termini di natura e contenuti a quanto necessario per la dimostrazione di conformità con i requisiti tecnici applicabili, secondo quanto descritto in dettaglio nelle procedure di attuazione tecnica.
4.3.3. Qualsiasi disaccordo in relazione a una richiesta di dati e informazioni da parte di un’autorità competente o di un agente tecnico dovrebbe essere gestito mediante un processo di segnalazione graduale, come descritto in dettaglio nelle procedure di attuazione tecnica. Le parti si riservano il diritto di sottoporre tale disaccordo all’esame del Consiglio di supervisione della certificazione per la risoluzione.
4.4. Progetto
4.4.1. Disposizioni generali
4.4.1.1. Il presente allegato riguarda tutti i certificati di progettazione e relative modifiche che rientrano nell’ambito di applicazione di cui al punto 1 del presente allegato, in particolare:
a) certificati di omologazione, tra cui, secondo quanto applicabile, dati di idoneità operativa;
b) certificati di omologazione supplementari, tra cui, secondo quanto applicabile, dati di idoneità operativa;
c) approvazioni di progetti di modifica;
d) approvazioni di progetti di riparazione;
e) approvazioni di parti e pertinenze.
4.4.1.2. I certificati di omologazione ristretti rilasciati dall’agente tecnico europeo e i certificati di omologazione di aeromobili appartenenti a una categoria soggetta a restrizioni rilasciati dall’agente tecnico cinese saranno trattati caso per caso dagli agenti tecnici secondo quanto descritto in dettaglio nelle procedure di attuazione tecnica.
4.4.1.3. Ai fini dell’applicazione del presente allegato, le parti convengono che, fatti salvi i requisiti di qualificazione continuativa definiti al punto 5 del presente allegato:
a) nel sistema di regolamentazione europeo, la dimostrazione della capacità di un’impresa di progettazione di assumersi le proprie responsabilità è sufficientemente controllata tramite un sistema di certificazione dell’impresa di progettazione;
b) nel sistema di regolamentazione cinese, la dimostrazione della capacità di un’impresa di progettazione è garantita mediante un sistema di garanzia di progettazione e controlli diretti condotti dall’agente tecnico. Questo sistema assicura un livello indipendente ed equivalente di verifica della conformità.
4.4.1.4. Una domanda di certificato di progettazione è presentata all’autorità di convalida tramite l’autorità di certificazione, ove opportuno e secondo quanto descritto in dettaglio nelle procedure di attuazione tecnica.
4.4.2. Livello di partecipazione dell’autorità di convalida
4.4.2.1. Il livello di partecipazione dell’autorità di convalida nel corso dei processi di convalida definiti al punto 4.4.5 del presente allegato e descritti in dettaglio nelle procedure di attuazione tecnica è prevalentemente determinato in base:
a) all’esperienza e ai documenti dell’autorità competente dell’altra parte in quanto autorità di certificazione;
b) all’esperienza già ottenuta da tale autorità di convalida durante gli esercizi di convalida precedenti con l’autorità competente dell’altra parte;
c) alla natura del progetto convalidato, alle prestazioni e all’esperienza del richiedente con l’autorità di convalida;
d) ai risultati delle valutazioni dei requisiti di qualificazione iniziale e continuativa, di cui al punto 5.2.
4.4.2.2. L’autorità di convalida metterà in pratica procedure e controlli speciali, in particolare sui processi e metodi dell’autorità di certificazione, durante la prima convalida di una categoria specifica di prodotto, come descritto in dettaglio nelle procedure di attuazione tecnica. Per qualsiasi ulteriore domanda in una categoria specifica di prodotto ricevuta anteriormente al completamento della prima convalida, l’autorità di convalida determinerà caso per caso se le procedure e i controlli speciali saranno condotti e in quale misura.
4.4.2.3. L’attuazione efficace dei principi di cui sopra sarà regolarmente valutata, monitorata e riesaminata dal Consiglio di supervisione della certificazione, impiegando i parametri definiti nelle procedure di attuazione tecnica.
4.4.3. Base di certificazione
4.4.3.1. Per l’emissione di un certificato di omologazione, l’autorità di convalida fa riferimento agli standard di aeronavigabilità relativi a un proprio prodotto simile in essere alla data effettiva della domanda di certificazione definiti dall’autorità di certificazione, integrati quando possibile da ulteriori condizioni tecniche, come definito nelle procedure di attuazione tecnica.
4.4.3.2. I requisiti di tutela ambientale impiegati durante il processo di convalida di un certificato di omologazione sono i requisiti applicabili in essere presso la parte dell’autorità di convalida alla data della domanda di convalida presentata all’autorità di convalida.
4.4.3.3. L’autorità di convalida specifica, quando applicabile:
a) la deroga agli standard vigenti;
b) la divergenza rispetto agli standard vigenti;
c) i fattori di compensazione che offrono un livello equivalente di sicurezza quando gli standard vigenti non sono rispettati.
4.4.3.4. L’autorità di convalida specifica le condizioni speciali applicate o che si intendono applicare se il codice di aeronavigabilità collegato non include standard di sicurezza adeguati o opportuni del prodotto, poiché:
a) il prodotto presenta caratteristiche di progettazione nuove o insolite rispetto alle prassi di progettazione sulle quali si basa il codice di aeronavigabilità vigente;
b) l’uso previsto del prodotto non è convenzionale; o
c) l’esperienza con altri prodotti simili in uso o prodotti con caratteristiche di progettazione simili ha dimostrato che potrebbero svilupparsi condizioni non sicure.
4.4.3.5. Quando si specificano deroghe, divergenze, fattori di compensazione o condizioni speciali, l’autorità di convalida tiene in debito conto i medesimi aspetti dell’autorità di certificazione e non deve risultare più esigente rispetto ai prodotti da convalidare di quanto non sarebbe per prodotti simili propri. L’autorità di convalida comunica all’autorità di certificazione qualsiasi deroga, divergenza o condizione speciale.
4.4.4. Processo di certificazione del progetto
4.4.4.1. L’autorità di certificazione si assicura che l’autorità di convalida riceva tutti i dati e le informazioni pertinenti, secondo quanto definito nelle procedure di attuazione tecnica, necessari affinché l’autorità di convalida sia e resti a conoscenza del progetto e della certificazione dei prodotti aeronautici civili soggetti alla convalida.
4.4.4.2. L’autorità di convalida rilascia un certificato di omologazione per un aeromobile, motore o elica quando:
a) l’autorità di certificazione ha rilasciato il proprio certificato;
b) l’autorità di certificazione attesta all’autorità di convalida che il prodotto è conforme alla base di certificazione di cui al punto 4.4.3;
c) tutti i problemi sorti durante il processo di convalida condotto dall’autorità di convalida sono stati risolti;
d) ulteriori requisiti amministrativi, secondo quanto definito nelle procedure di attuazione tecnica, sono stati soddisfatti dal richiedente.
4.4.4.3. Per ottenere e conservare un certificato di progettazione convalidato secondo le disposizioni del presente allegato, il richiedente deve possedere e tenere a disposizione dell’autorità di certificazione tutte le informazioni progettuali, i disegni e i resoconti delle prove, compresi i fascicoli di ispezione del prodotto certificato, al fine di fornire tutte le informazioni necessarie per garantire il mantenimento dell’aeronavigabilità e la conformità del prodotto ai requisiti di tutela ambientale applicabili.
4.4.5. Processi di convalida e accettazione automatica
4.4.5.1. I certificati di progettazione che sono stati o che stanno per essere rilasciati dall’autorità di certificazione sono accettati automaticamente o convalidati dall’autorità di convalida:
a) per i certificati oggetto di convalida, l’autorità di convalida rilascia il proprio certificato attraverso un processo di validazione che implica un livello di partecipazione proporzionato, definito conformemente ai principi di cui al punto 4.4.2 e descritto in dettaglio nelle procedure di attuazione tecnica;
b) per i certificati soggetti all’accettazione automatica, l’autorità di convalida riconosce e accetta i certificati dell’autorità di certificazione senza indagini tecniche o attività di convalida. In questo caso, il certificato rilasciato dall’autorità di certificazione è riconosciuto dall’autorità di convalida come equivalente al proprio certificato rilasciato secondo le proprie leggi e procedure. L’autorità di convalida non rilascia il proprio certificato corrispondente.
4.4.5.2. Fatte salve le disposizioni di cui al punto 4.4.2, il processo di convalida, quale descritto in dettaglio nelle procedure di attuazione tecnica, si basa per quanto possibile sulle valutazioni tecniche, le prove e le ispezioni effettuate e sui certificati di conformità rilasciati dall’altro agente tecnico.
4.4.5.3. Le modalità di accettazione e convalida dei certificati sono presentati al punto 9 del presente allegato (Appendice 1
– Modalità di accettazione e convalida dei certificati).
4.4.6. Trasferimento del certificato
4.4.6.1. Nel caso in cui il titolare di un certificato di progettazione trasferisca il suo certificato a un altro ente, l’agente tecnico responsabile del certificato di progettazione informa tempestivamente l’altro agente tecnico del trasferimento e applica la procedura concordata connessa al trasferimento dei certificati definita nelle procedure di attuazione tecnica.
4.4.7. Requisiti operativi relativi alla progettazione
4.4.7.1. Gli agenti tecnici garantiscono che, ove necessario, i dati e le informazioni connessi ai requisiti operativi relativi alla progettazione siano scambiati durante il processo di convalida.
4.4.7.2. Fatto salvo l’accordo tra gli agenti tecnici, per alcuni requisiti operativi relativi alla progettazione l’autorità di convalida può accettare la dichiarazione di conformità dell’autorità di certificazione.
4.4.8. Documenti operativi e dati riferiti al tipo
4.4.8.1. Alcune serie di documenti e dati operativi specifici del tipo, inclusi i dati di idoneità operativa nel sistema dell’Unione europea e le relazioni di valutazione dell’aeromobile nel sistema cinese, forniti dal titolare del certificato di omologazione, sono approvate o accettate dall’autorità di certificazione.
4.4.8.2. Questi documenti e dati operativi possono essere automaticamente accettati o convalidati dall’autorità di convalida secondo quanto descritto in dettaglio nelle procedure di attuazione tecnica.
4.4.9. Certificazione concomitante
4.4.9.1. In caso di comune accordo tra il richiedente ed entrambi gli agenti tecnici è possibile utilizzare un processo di certificazione concomitante, ove opportuno e secondo quanto descritto in dettaglio nelle procedure di attuazione tecnica. Entrambi gli agenti tecnici riconoscono i possibili vantaggi di tale processo.
4.5. Produzione
4.5.1. Se i sistemi di produzione di prodotti aeronautici civili delle parti sono ritenuti sufficientemente comparabili, la parte importatrice accetta il sistema di supervisione e certificazione della produzione dell’altra parte ai sensi del presente allegato, fatte salve le disposizioni dei punti da 4.5.2 a 4.5.10.
4.5.2. Fatte salve le disposizioni di cui ai punti 4.5.4 e 4.5.5 e se non altrimenti concordato tra gli agenti tecnici, l’agente tecnico della parte importatrice non rilascia una approvazione di produzione per un costruttore principalmente stabilito nella parte esportatrice.
4.5.3. Le disposizioni del punto 4.5.1 si applicano anche:
a) se le responsabilità dello Stato di progettazione sono esercitate da un paese terzo, a condizione che l’autorità competente della parte esportatrice abbia stabilito e attuato le procedure presso l’autorità dello Stato di progettazione per controllare l’interfaccia tra il titolare del certificato di progettazione e il titolare del certificato di produzione;
b) alla produzione di parti e pertinenze da parte di un titolare di un certificato di produzione indipendente principalmente stabilito fuori dai territori delle parti;
c) previo esame tra gli agenti tecnici caso per caso, alla produzione di motori ed eliche da parte di un titolare di un certificato di produzione indipendente, principalmente stabilito fuori dai territori delle parti.
4.5.4. Le parti convengono che un certificato di produzione rilasciato dall’autorità competente della parte esportatrice alle imprese principalmente stabilite nel territorio di tale parte e accettato ai sensi delle disposizioni del punto
4.5.1 possa essere esteso per includere siti produttivi e stabilimenti situati nel territorio dell’altra parte o nel territorio di un paese terzo, a prescindere dallo status giuridico di tali siti produttivi e stabilimenti e dal tipo di prodotto aeronautico fabbricato presso tali siti. In questo caso, l’autorità competente della parte esportatrice resta responsabile della supervisione di questi siti produttivi e stabilimenti e la parte importatrice non rilascia il suo certificato per lo stesso prodotto.
4.5.5. Le intese tra gli agenti tecnici che riguardano la supervisione della produzione dei siti produttivi e degli stabilimenti ubicati nel territorio dell’altra parte al momento dell’entrata in vigore del presente accordo non potranno essere modificate senza il consenso di entrambi gli agenti tecnici.
4.5.6. I certificati di produzione indipendenti rilasciati dall’agente tecnico di una parte alle imprese di produzione stabilite nel territorio dell’altra parte, ancora in essere al momento dell’entrata in vigore del presente accordo, sono riesaminati caso per caso dagli agenti tecnici. Previa consultazione dei titolari dei certificati di produzione, alcuni certificati di produzione possono essere soppressi entro un periodo di tempo ragionevole.
4.5.7. Nei casi in cui il titolare del certificato di produzione sia soggetto alla disciplina di un’autorità competente di una parte e il titolare del certificato di progettazione sia soggetto alla disciplina di un’autorità competente dell’altra parte, gli agenti tecnici istituiscono procedure al fine di definire le responsabilità di ciascuna parte nel controllare l’interfaccia tra il titolare del certificato di progettazione e il titolare del certificato di produzione.
4.5.8. Ai fini dell’esportazione dei prodotti aeronautici civili nel quadro del presente allegato, quando il titolare del certificato di progettazione e l’impresa di produzione non costituiscono il medesimo soggetto giuridico, il titolare del certificato di progettazione prende appropriati accordi con l’impresa di produzione al fine di garantire un coordinamento soddisfacente tra la produzione e la progettazione e il corretto supporto al mantenimento dell’aeronavigabilità del prodotto aeronautico civile.
4.5.9. Un elenco dei titolari del certificato di produzione cinesi, inclusi i titolari delle approvazioni delle norme tecniche (Technical Standard Order - TSO) cinesi, la cui produzione è accettata dall’Unione europea, sarà pubblicato e regolarmente aggiornato nella pubblicazione ufficiale dell’agente tecnico dell’Unione europea.
4.5.10. I prodotti fabbricati secondo i requisiti della «produzione a norma del certificato di omologazione» nel sistema di regolamentazione dell’aviazione cinese, oppure secondo la procedura di «produzione senza approvazione dell’impresa di produzione» nel sistema di regolamentazione dell’aviazione dell’Unione europea, saranno considerati caso per caso dagli agenti tecnici.
4.6. Certificati e moduli di esportazione
4.6.1. Moduli
4.6.1.1. I moduli della parte esportatrice sono:
a) quando la parte esportatrice è la Repubblica popolare cinese: modulo CAAC AAC-157 per aeromobili nuovi e usati e modulo AAC-038 per altri prodotti nuovi;
b) quando la parte esportatrice è l’Unione europea: modulo AESA 27 per aeromobili nuovi e usati e modulo AESA 1 per altri prodotti nuovi.
4.6.2. Aeromobile nuovo
4.6.2.1. Come descritto in dettaglio nelle procedure di attuazione tecnica, l’autorità competente della parte esportatrice o l’impresa di produzione approvata, secondo i casi, rilasciano un certificato di aeronavigabilità per l’esportazione (modulo CAAC 157 o modulo AESA 27) che certifichi che tale aeromobile:
a) è conforme al progetto di tipo approvato dalla parte importatrice conformemente al presente allegato;
b) è in condizione di funzionare in sicurezza, inclusa la conformità alle direttive vigenti in materia di aeronavigabilità della parte importatrice, come notificato da tale parte;
c) soddisfa tutti gli ulteriori requisiti prescritti dalla parte importatrice, come notificato da tale parte.
4.6.2.2. Fatte salve le disposizioni del punto 4.5 del presente allegato, la parte importatrice accetta, per gli aeromobili nuovi, i certificati di aeronavigabilità per l’esportazione della parte esportatrice.
4.6.3. Aeromobile usato
4.6.3.1. Per un aeromobile usato per il quale è stato rilasciato un certificato di progettazione dalla parte importatrice, l’autorità competente dello Stato di registrazione dal quale il prodotto è esportato rilascia un certificato di aeronavigabilità per l’esportazione che certifichi che l’aeromobile:
a) è conforme al progetto di tipo approvato dalla parte importatrice conformemente al presente allegato;
b) è in condizione di funzionare in sicurezza, inclusa la conformità alle direttive vigenti in materia di aeronavigabilità della parte importatrice, come notificato da tale parte;
c) è stato sottoposto ad appropriata manutenzione impiegando le procedure e i metodi approvati nel corso dell’intera durata di servizio, come comprovato da appositi registri e documenti di manutenzione;
d) soddisfa tutti gli ulteriori requisiti prescritti dalla parte importatrice, come notificato da tale parte.
4.6.3.2. L’aeromobile usato può essere esportato solo se esiste un titolare di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto/un certificato di omologazione per una categoria soggetta a restrizioni a supporto del mantenimento dell’aeronavigabilità di tale aeromobile.
4.6.3.3. Per l’aeromobile usato fabbricato secondo il suo sistema di supervisione della produzione, ciascuna parte accetta di assistere, su richiesta, l’altra parte nell’ottenimento di dati e informazioni riguardanti:
a) la configurazione dell’aeromobile alla data della sua consegna da parte del costruttore e
b) le successive modifiche e riparazioni dell’aeromobile che sono state approvate.
4.6.3.4. La parte importatrice può richiedere i documenti di ispezione e manutenzione descritti in dettaglio nelle procedure di attuazione tecnica.
4.6.3.5. Se, nel corso di un processo di valutazione dello stato di aeronavigabilità di un aeromobile usato ai fini dell’esportazione, l’autorità competente della parte esportatrice non è in grado di soddisfare tutte le prescrizioni di cui al punto 4.6.3.1 o al punto 4.6.3.3, essa provvede a:
a) informare l’autorità competente della parte importatrice;
b) coordinare con l’autorità competente della parte importatrice, secondo quanto specificato nelle procedure di attuazione tecnica, l’accettazione o il rifiuto delle deroghe ai requisiti applicabili;
c) documentare le deroghe accettate in occasione dell’esportazione del prodotto.
4.6.4. Nuovo prodotto aeronautico civile, escluso l’aeromobile completo
4.6.4.1. Come descritto in dettaglio nelle procedure di attuazione tecnica, l’autorità competente della parte esportatrice o l’impresa di produzione approvata, secondo quanto applicabile, rilasciano una etichetta di approvazione all’aeronavigabilità (modulo CAAC AAC-038 o modulo AESA 1) certificante che il nuovo prodotto aeronautico civile (a esclusione dell’aeromobile completo):
a) è conforme ai dati del progetto approvati dalla parte importatrice;
b) è in condizione di funzionare in sicurezza;
c) soddisfa tutti gli ulteriori requisiti prescritti dalla parte importatrice, come notificato da tale parte.
4.6.4.2. Fatte salve le disposizioni del punto 4.5 del presente allegato, la parte importatrice accetta l’etichetta di approvazione all’aeronavigabilità della parte esportatrice.
4.7. Mantenimento dell’aeronavigabilità
4.7.1. Gli agenti tecnici si impegnano ad adottare misure atte a porre rimedio alle condizioni di insicurezza dei prodotti per i quali rappresentano l’autorità di certificazione.
4.7.2. Su richiesta, un’autorità competente di una parte assiste, in relazione ai prodotti aeronautici civili progettati o realizzati secondo il suo sistema di progettazione o produzione, l’autorità competente dell’altra parte nella determinazione delle azioni considerate necessarie per il mantenimento dell’aeronavigabilità dei prodotti.
4.7.3. Quando i problemi di funzionamento o altri potenziali problemi di sicurezza che colpiscono un prodotto nell’ambito del presente allegato comportano un’indagine condotta dall’autorità di certificazione, l’agente tecnico dell’altra parte supporta, su richiesta, tale indagine e scambia le informazioni pertinenti riferite dai rispettivi organismi regolamentati circa i guasti, i malfunzionamenti, i difetti o altri episodi che interessano il prodotto.
4.7.4. Gli obblighi di comunicazione del titolare del certificato all’autorità di certificazione e il meccanismo di scambio delle informazioni istituito dal presente allegato sono presi in considerazione ai fini dell’adempimento dell’obbligo di ciascun titolare del certificato di segnalare guasti, malfunzionamenti, difetti o altri episodi all’autorità di convalida.
4.7.5. Le misure miranti a porre rimedio ai problemi di sicurezza e gli scambi di informazioni in materia di sicurezza di cui ai punti da 4.7.1 a 4.7.4 sono definiti nelle procedure di attuazione tecnica.
4.7.6. L’agente tecnico di una parte tiene informato l’agente tecnico dell’altra parte circa tutte le informazioni obbligatorie sul mantenimento dell’aeronavigabilità in relazione ai prodotti aeronautici civili progettati o realizzati secondo il sistema di supervisione di una parte e che rientrano nell’ambito del presente allegato.
4.7.7. Qualsiasi modifica dello stato di aeronavigabilità attestato da un certificato rilasciato dall’agente tecnico di una delle parti è comunicata tempestivamente all’agente tecnico dell’altra parte.
5. QUALIFICAZIONE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI
5.1. Requisiti da soddisfare per l’accettazione dei riscontri e dei certificati
5.1.1. Ciascuna parte dispone di un sistema di supervisione e certificazione strutturato ed efficace per le diverse attività nell’ambito del presente allegato, tra cui:
a) una struttura giuridica e regolamentare, che garantisca in particolare poteri normativi sugli organismi regolamentati;
b) una struttura organizzativa, tra cui una chiara descrizione delle responsabilità;
c) risorse sufficienti, incluso un personale opportunamente qualificato con sufficienti conoscenze, esperienze e formazione;
d) processi adeguati documentati nelle politiche e procedure;
e) documentazione e registri;
f) un programma di ispezione consolidato che garantisca un livello uniforme di applicazione del quadro normativo tra i diversi elementi del sistema di supervisione.
5.2. Qualificazione iniziale e continuativa delle autorità competenti
5.2.1. Qualificazione iniziale delle autorità competenti
5.2.1.1. Fatte salve le disposizioni del punto 5.2.1.3, si considera che le autorità competenti di cui al punto 4.1 soddisfino i requisiti specificati nel punto 5.1 a seguito di un processo di rafforzamento della fiducia avviato prima della firma del presente accordo.
5.2.1.2. In particolare, le valutazioni reciproche iniziali hanno permesso a entrambe le parti di concludere che al momento della firma del presente accordo, i sistemi di supervisione di sicurezza delle parti fossero sufficientemente compatibili per consentire la conclusione del presente allegato.
5.2.1.3. Le parti convengono che nell’ambito della progettazione e produzione, i livelli di ricorso a certificati, approvazioni e riscontri di conformità durante i rispettivi processi di accettazione e convalida delle autorità competenti ai sensi del presente allegato, saranno differenti durante un periodo transitorio.
5.2.1.4. Le valutazioni reciproche ricorrenti continuano tra le parti come descritto in dettaglio nelle procedure di attuazione tecnica.
5.2.2. Qualificazione continuativa delle autorità competenti
5.2.2.1. Per conservare la fiducia reciproca nei sistemi dell’altra parte, gli agenti tecnici valutano regolarmente la conformità delle autorità competenti dell’altra parte ai requisiti di qualificazione definiti al punto 5.1.
5.2.2.2. Le modalità di tali valutazioni reciproche continue sono definite nelle procedure di attuazione tecnica.
5.2.2.3. Le autorità competenti si sottopongono a dette valutazioni e si assicurano che gli organismi regolamentati consentano l’accesso a entrambi gli agenti tecnici.
5.2.2.4. Qualora uno degli agenti tecnici ritenesse che la competenza tecnica di un’autorità competente non sia più adeguata o che l’accettazione dei riscontri o dei certificati rilasciati dall’autorità competente debba essere sospesa, gli agenti tecnici si consultano per individuare gli interventi correttivi.
5.2.2.5. Se la fiducia non viene ristabilita con modalità reciprocamente accettabili, uno degli agenti tecnici può deferire la questione al Consiglio di supervisione della certificazione.
5.2.2.6. Se la questione non viene risolta a livello di Consiglio di supervisione della certificazione, ciascuna parte può sottoporre la questione all’esame del comitato misto a norma dell’articolo 15 del presente accordo, e al punto
3.2.2 del presente allegato.
6. COMUNICAZIONI
6.1. Tutte le comunicazioni tra le autorità competenti, inclusa la documentazione descritta in dettaglio nelle procedure di attuazione tecnica, avvengono in lingua inglese.
6.2. Gli agenti tecnici possono stabilire deroghe caso per caso.
7. CONSULTAZIONI TECNICHE
7.1. Conformemente all’articolo 15 del presente accordo, gli agenti tecnici trattano le questioni associate all’applicazione del presente allegato mediante consultazione.
7.2. Gli agenti tecnici si adoperano per risolvere i problemi al livello tecnico più basso possibile, applicando il processo descritto nelle procedure di attuazione tecnica, prima di sottoporli al comitato misto.
8. ASSISTENZA PER LE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE
8.1. Su richiesta, previo accordo reciproco e nella misura consentita dalle risorse, le autorità competenti possono fornirsi reciprocamente assistenza tecnica, dati e informazioni nell’ambito delle attività di supervisione del mantenimento dell’aeronavigabilità e delle certificazioni connesse alla progettazione, alla produzione e alla certificazione ambientale. La procedura applicabile per fornire detta assistenza è descritta nelle procedure di attuazione tecnica.
8.2. L’assistenza richiesta e fornita ai sensi del punto 8.1 non incide sugli altri obblighi di scambio dei dati e delle informazioni definiti nel presente allegato.
8.3. Come descritto in dettaglio nelle procedure di attuazione tecnica, l’assistenza può includere a titolo esemplificativo quanto segue:
a) determinazione della conformità;
b) controllo e supervisione.
8.4. L’assistenza può altresì essere richiesta in relazione all’importazione di aeromobili usati che sono stati precedentemente esportati dalle parti. L’autorità competente di ciascuna parte può assistere l’autorità competente dell’altra parte nell’ottenimento delle informazioni sulla configurazione dell’aeromobile al momento dell’esportazione.
9. APPENDICE 1 – MODALITÀ DI ACCETTAZIONE E CONVALIDA DEI CERTIFICATI
9.1. Certificati rilasciati nel sistema di regolamentazione dell’Unione europea
Certificato | Accettazio- ne/convalida | Osservazione |
Certificato di omologazione rilasciato dall’autorità com petente dell’Unione europea | Convalida | Convalida conforme ai principi del livello di partecipazione do cumentati nel punto 4.4.2 dell’allegato e nelle procedure di at tuazione tecnica; alcuni dati saranno automaticamente accettati come specificato nelle procedure di attuazione tecnica, che in cluderanno in particolare quanto segue: a) manuale di volo dell’aeromobile; b) manuale di installazione del motore (per il certificato di omologazione del motore); c) requisito di limitazione dell’aeronavigabilità (incluse le istruzioni di limitazione dell’aeronavigabilità e i requisiti di mantenimento della certificazione); d) manuale delle riparazioni strutturali; e) istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità dei si stemi di interconnessione dell’impianto elettrico; f) manuale sul bilanciamento del peso. |
Certificato di omologazione supplementare rilasciato dal l’autorità competente UE, si gnificative modifiche di maggiore entità approvate dall’autorità competente UE | Convalida | Certificato di omologazione supplementare significativo, signi ficative modifiche di maggiore entità: convalida conforme ai principi del livello di partecipazione documentati nel punto 4.4.2 del presente allegato e nelle procedure di attuazione tec nica. Alcuni certificati di omologazione supplementari signifi cativi o le significative modifiche di maggiore entità, come de scritto in dettaglio nelle procedure di attuazione tecnica, saranno convalidati secondo un processo di convalida ottimiz zato limitato alla familiarizzazione tecnica senza l’intervento dell’autorità di convalida nella presentazione delle attività di conformità. Certificato di omologazione supplementare non significativo: convalida mediante un processo amministrativo descritto in dettaglio nelle procedure di attuazione tecnica. |
Modifiche e riparazioni di maggiore entità non signifi cative | Accettazione automatica | |
Approvazione delle norme tecniche (TSO) rilasciata dal l’autorità competente UE | Convalida | Convalida mediante un processo amministrativo descritto in dettaglio nelle procedure di attuazione tecnica. |
Modifiche e riparazioni di minore entità approvate dal l’autorità competente UE o da un organismo approvato a norma della legislazione UE | Accettazione automatica |
9.2. Certificati rilasciati nel sistema di regolamentazione cinese
Certificato | Accettazione | Osservazione |
Certificato di omologazione rilasciato dall’agente tecnico cinese | Convalida | Processo di convalida, conformemente ai principi del livello di partecipazione documentati nel punto 4.4.2 del presente alle gato e nelle procedure di attuazione tecnica |
Certificato di omologazione supplementare rilasciato dal l’agente tecnico cinese; modifiche e riparazioni di maggiore entità approvate dall’autorità competente ci nese | Convalida | Processo di convalida, conformemente ai principi del livello di partecipazione documentati nel punto 4.4.2 del presente alle gato e nelle procedure di attuazione tecnica |
Approvazione delle norme tecniche (TSO) rilasciata dal l’autorità competente cinese | Convalida | Processo di convalida, conformemente ai principi del livello di partecipazione documentati nel punto 4.4.2 del presente alle gato e nelle procedure di attuazione tecnica. Alcune approva zioni delle norme tecniche (TSO), come descritto in dettaglio nelle procedure di attuazione tecnica, saranno convalidate se condo un processo di convalida ottimizzato limitato alla fami liarizzazione tecnica senza l’intervento dell’autorità di convali da nella presentazione delle attività di conformità. |
Modifiche e riparazioni di minore entità approvate dal l’autorità competente cinese | Accettazione automatica |
9.3. Disposizioni di esecuzione
9.3.1. Il processo amministrativo citato nelle tabelle precedenti non prevede alcuna indagine tecnica: una volta ricevuto dall’autorità di convalida il fascicolo completo della domanda, come descritto in dettaglio nelle procedure di attuazione tecnica, il certificato convalidato viene rilasciato dall’autorità di convalida entro un termine massimo compreso tra tre e cinque settimane, a seconda della complessità del prodotto.
9.3.2. Le classificazioni di minore/maggiore entità e significativo/non significativo sono attribuite dall’autorità di certificazione secondo i criteri e le definizioni del presente allegato e interpretate secondo le regole e le procedure applicabili dell’autorità di certificazione.
9.3.3. Nel determinare se un certificato di omologazione supplementare specifico o una modifica di maggiore entità siano significativi o meno, l’autorità di certificazione considera la modifica nel contesto di tutte le precedenti modifiche del progetto e tutte le revisioni connesse alle specifiche di certificazione applicabili e incorporate nel certificato di omologazione del prodotto. Le modifiche che soddisfano uno dei seguenti criteri sono automaticamente considerate significative:
a) la configurazione generale o i principi di costruzione non sono conservati;
b) i presupposti usati per la certificazione del prodotto da modificare non restano validi.