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Organo di Coordinamento SAS Complesso
Notiziario Interno FIBA CISL Cariparma Numero 4 - 13 Febbraio 2012
DETRAZIONI IRPEF PER FAMILIARI A CARICO: PRECISAZIONI
Riportiamo di seguito una lettera inviata all’azienda in merito alle indicazioni impartite ai colleghi per le de- trazioni Irpef per i familiari a carico 2012, che non riteniamo corrette:
email: xxxxxxxxx@xxxx.xx - Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx - Indirizzo: xxx X.Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxx Segretario Responsabile: XXXXXX XXXXX - Parma 000 0000000
Segretari di Coordinamento:
XXXXX XXXXXXXXXXX - Parma 000 0000000 XXXXXX XXXXX - Torino 000 0000000 Segreteria: XXXXXX XXXXX - Piacenza 000 0000000 XXXXXXXX XXXXXXXXXX - X.Xxxxxx - 000 0000000
XXXX X. XXXXXXXX - Napoli - 000 0000000 XXXXXXXX XXXXXXX - Firenze - 000 0000000
Tutte le Aziende del nostro Gruppo non hanno applicato questa semplificazione richiedendo ai dipendenti an- che nel 2012 l’inserimento in procedura HR ACCESS e quindi analoghe comunicazioni sono state spedite in Friuladria e Carispezia.
In attesa di una risposta ufficiale, che consenta di dirimere la questione, cerchiamo di approfondire la materia nelle pagine che seguono.
COSA SONO ?:
I cittadini italiani sono tenuti ogni anno a pagare l’imposta sul reddito delle persone fisiche, IRPEF, che viene calcolata sulla base del reddito complessivo. L’ammontare dell’imposta viene ridotto anche dalle “detrazioni fiscali”. Tra queste, all’art. 12 del TUIR, vi sono le “detrazioni fiscali per i carichi di famiglia” e riguardano il co- niuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, naturali riconosciuti o adottivi o affidati o affiliati, e altri familiari indicati nell’art. 433 del codice civile (genitori o suoceri, generi o nuore, fratelli, ecc.) che non su- perano il reddito annuo di €. 2840,51.
Tali detrazioni per il coniuge e per i figli spettano anche se questi risiedono all’estero, mentre per quanto ri- guarda gli altri familiari la condizione è che risiedano con il dichiarante. Nei casi di variazione dei carichi fami- liari durante l’anno, come ad esempio i casi di nascita o morte o matrimonio o separazione, l’importo delle detrazioni va rapportato ai mesi.
Spetta ad entrambi i coniugi, non legalmente separati, nella misura del 50% ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che ha il reddito complessivo più elevato.
Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori.
Vi invitiamo a consultare per maggiori dettagli l’ art. 12 del TUIR.
FRUIZIONE
COM’ERA NEL 2011:
Fino all’anno scorso era necessario, ad inizio anno o al verificarsi di eventi di variazione, far “pervenire” (tramite la procedura HR Access) al datore di lavoro la specifica richiesta. Il datore applicava le detrazioni mensilmente, riducendo così l’irpef calcolata in busta paga sulla base dei carichi familiari comunica- ti.
COM’E’ DAL 2012:
Nel 2012 l’art. 7, comma 1 lett. b del DL 13/05/2011 n. 70 convertito in L. 106 del 12/07/2011, ha disposto l’abolizione dal 2012 della comunicazione annuale al datore di lavoro dei dati relativi ai familiari a carico per i quali si intenda beneficiare delle detrazioni; l’obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati.
“Art. 7. Semplificazione fiscale
1. Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più' in generale sui contribuenti, alla disciplina vigente sono apportate modificazioni così articolate:
…..….
b) abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico. L'obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati;”
GLI EFFETTI
I colleghi che nel 2012 non hanno inoltrato la richiesta, avendolo già fatto negli anni scorsi, peraltro come pre- visto dalla legge, si ritrovano a non fruire delle detrazioni in busta paga, subendo quindi una maggiore impo- sizione fiscale e quindi con un minor reddito netto. È pur vero che in sede di dichiarazione dei redditi (come vedremo più avanti) si possono recuperare tali detrazioni non fruite, ma resta sempre valido il principio “ me- glio prima che dopo”!
GLI IMPORTI E LA NORMATIVA
Per approfondimenti si rimanda al testo di legge oppure a vari siti internet quale ad esempio: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxx/xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxxx-0000-0000.xxx
RACCOMANDAZIONI
Raccomandiamo comunque di inserire in procedura HR le richieste per le detrazioni nei seguenti casi:
1) Colleghi oggetto di operazioni di cessione anche se già fatta nell’azienda cedente, ma non ripetuta nell’azienda cessionaria.
2) Colleghi che nell’anno scorso si sono dimenticati di farlo
3) Xxxxxxxx che si siano dimenticati di comunicare eventuali variazioni così come indicato dalla legge.
LA BUSTA PAGA
Verificate la presenza delle voci specifiche:
COME RECUPERARE LE DETRAZIONI NON FRUITE
È semplicissimo: basta compilare, nel mod. 730, il riquadro dei FAMILIARI A CARICO (per il contribuente e per l’eventuale coniuge nel caso di dichiarazione congiunta).
Ovviamente deve essere compilato anche il quadro C REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE secondo i dati del Modello CUD.
Il sistema automaticamente ricalcola le imposte e genera l’eventuale rimborso.