REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
R E G I O N E S I C I L I A N A
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
CONVENZIONE
ex Legge Regionale 15 aprile 2021, n.9, art.2, comma 44 bis
Il giorno , del mese di Dicembre dell'anno 2021, i signori:
⚫ Xxxxx Xx Xxxxx, nella qualità di Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, della Regione Siciliana, con sede a Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxxxx 0, cod. fiscale 80012000826, Partita IVA 02711070827, che nel prosieguo del presente atto verrà indicato sinteticamente come “Dipartimento”;
⚫ Xxxxxxxxx Xxxxx, nella qualità di legale rappresentante di Airgest S.p.a., Società di gestione dell’aeroporto di Trapani, avente sede presso l'Aeroporto civile Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Birgi, P.Iva e C.F. 01613650819, che nel prosieguo del presente atto verrà indicato sinteticamente come “Beneficiario”;
sottoscrivono la presente convenzione.
Premesse
Ai sensi del comma 1, dell'art.13, della Legge regionale 6 agosto 2019, n. 14, la presente Convenzione viene sottoscritta previo parere favorevole della competente Commissione legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana, sentiti l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e l'Assessorato Regionale dell'Economia.
Si intendono richiamati a titolo di premessa e facenti parte integrante e sostanziale della presente convenzione i seguenti documenti:
1. Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, pubblicato nella GUUE in data 26 ottobre 2012 e segnatamente gli articoli 107 e 108.
2. La Comunicazione della Commissione – Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree – pubblicata nella GUUE in data 4 aprile 2014.
3. La Legge Regionale 6 agosto 2019, n. 14 pubblicata nel Supplemento ordinario n.1 alla GURS n.37, parte I, del 9 agosto 2019 e segnatamente l'articolo 13
4. La Legge Regionale 15 aprile 2021, n.9, art.2, comma 44 bis.
5. La Convenzione già in essere tra le parti, sottoscritta in data 19 dicembre 2019, riferita
alle risorse di cui dal comma 2, dell'art.13, della Legge Regionale 6 agosto 2019, n. 14; Sono allegati alla presenta convenzione costituendone parte integrante i seguenti documenti,
espressamente previsti dal comma 3, dell'art.13, della citata Legge Regionale 6 agosto 2019, n. 14: Allegato 01 - programma pluriennale delle nuove rotte
Allegato 02 – relazione sugli obiettivi di incremento dei flussi turistici attesi Allegato 03 - analisi di redditività ex ante dell'intervento finanziario
tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, concordano e stipulano quanto segue:
Art.1 Oggetto
1. La presente convenzione ha per oggetto l'esplicita definizione delle obbligazioni tra le parti ed i reciproci rapporti, anche inerenti il trasferimento al Beneficiario delle risorse individuate dalla Legge regionale 15 aprile 2021, n.9, art.2, comma 44 bis.
Art.2 Finalità
1. L'intervento finanziario è concesso allo scopo di pervenire all'apertura di nuove rotte, facenti scalo all'Aeroporto civile Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Birgi, finalizzate all'incremento dei flussi turistici verso il bacino territoriale d'influenza dell'aeroporto stesso.
2. Il Beneficiario potrà pertanto utilizzare i fondi dell'intervento finanziario di cui al successivo art.4, comma 1., nel contesto di accordi per nuove rotte che andrà a sottoscrivere con i vettori aerei.
Art.3
Decorrenza, validità e tempistica di attuazione
1. La presente convenzione avrà valore per entrambe le parti dopo l'emanazione del Decreto di approvazione della stessa, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, della Regione Siciliana.
2. Le attività di cui al programma dei voli conseguenti alla sottoscrizione degli accordi che il beneficiario andrà a sottoscrivere con i vettori aerei, ai sensi del precedente art.2, dovranno svolgersi nel periodo che va dall’inizio della Winter Season 2021 (ossia novembre 2021) fino alla fine della Summer Season 2023 (ossia ottobre 2023).
3. Entro la data del 30 dicembre 2023 dovrà concludersi la rendicontazione finale, pertanto la data ultima per la presentazione dei relativi documenti da parte del Beneficiario, ai sensi del successivo art. 6, è fissata al 30 novembre 2023.
4. Potranno essere concordate proroghe, negli esercizi finanziari successivi all'anno 2023, purché espressamente richieste da una delle parti, nel rispetto delle disponibilità finanziarie di cui al successivo art.4, degli eventuali riaccertamenti assentiti dal Dipartimento Regionale
Bilancio e Tesoro, e/o di altre risorse che potranno essere rese disponibili per gli scopi della presente convenzione, con ulteriori atti legislativi o amministrativi.
Art.4
Dimensione dell'intervento finanziario ed importo massimo ammissibile a rendicontazione
1. In ragione delle risorse rese disponibili sul capitolo di spesa 474102 del Bilancio della Regione siciliana, giusto l'articolo 2, comma 44 bis della Legge Regionale 15 aprile 2021,
n.9 e delle previsioni economiche di spesa a valere sui fondi pubblici formulate da Airgest S.p.a., di cui all'allegato 3 alla presente convenzione, l'intervento finanziario a favore della società Airgest S.p.a. è fissato nella misura massima complessivamente ammissibile a rendicontazione, pari ad € 4.230.325,00 , dei quali € 1.829.770,00 nell'esercizio finanziario 2021 , € 890.602,18 nell'esercizio finanziario 2022, ed € 1.509.952,82 nell'esercizio finanziario 2023.
Art.5
Tempistica e modalità di erogazione
1. Il Dipartimento si impegna ad avviare, immediatamente dopo l'approvazione della presente convenzione di cui al precedente art.3, comma 1., l'iter amministrativo/contabile di propria competenza necessario per pervenire all'erogazione al Beneficiario di una prima rata di anticipazione di € 1.057.581,25 pari al 25% dell'importo massimo complessivamente ammissibile a rendicontazione, anche allo scopo di sostenere il Beneficiario nello sviluppo delle azioni propedeutiche concorrenti al raggiungimento delle finalità di cui al precedente art.2.
2. Sono presupposti per le erogazioni successive all'anticipazione, gli accordi sottoscritti per nuove linee tra il Beneficiario ed i vettori aerei, e la verifica delle documentazioni amministrative, tecniche ed economiche che il Beneficiario è tassativamente tenuto a produrre al fine di dimostrare il rispetto della normativa vigente nella UE in materia di aiuti di stato, con particolare riferimento al test MEO di cui ai commi 48 e seguenti del paragrafo
3.4 della Comunicazione della Commissione – Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree.
3. Il Dipartimento procederà alle successive erogazioni, nei limiti delle disponibilità di cui al precedente art.4, in misura corrispondente ai costi che il Beneficiario sarà tenuto a sostenere in ragione degli accordi sottoscritti per nuove linee con i vettori aerei.
4. Il Dipartimento provvederà all'ultima erogazione, a titolo di saldo, fatte salve le eventuali decurtazioni che saranno opportunamente quantificate in ragione degli esiti della rendicontazione finale che sarà eseguita secondo i criteri fissati col successivo art.6.
5. L'importo di ogni erogazione successiva all'anticipazione verrà decurtato del 25% sino al totale recupero dell'anticipazione stessa.
6. Il Dipartimento si riserva, prima di dare seguito alle erogazioni successive all'anticipazione, di affidare ad un soggetto terzo, dotato delle necessarie competenze tecniche e capacità economiche, la valutazione ex ante tramite le documentazioni prodotte dal Beneficiario, affinchè attesti il rispetto della normativa vigente nella UE in materia di aiuti di stato.
7. Il Beneficiario si impegna a ripetere il test MEO non appena avrà determinato puntualmente i parametri contrattuali ai quali subordinare l’erogazione dei fondi a favore di una o più compagnie aeree. Lo svolgimento di un nuovo test MEO sarà inoltre necessario nel caso in cui le assunzioni e/o gli input alla base dell’analisi di cui all'Allegato 03 alla presente convenzione dovessero variare.
Art.6
Spese ammissibili e rendicontazione finale
1. In coerenza con le disposizioni della Comunicazione della Commissione – Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree – pubblicata nella GUUE in data 4 aprile 2014, citata in premessa, sono considerate ammissibili ai fini della presente convenzione, tutte le spese, sostenute dal Beneficiario, con i fondi di provenienza regionale, in coerenza con le obbligazioni assunte con i vettori aerei tramite la stipula dei contratti di cui all'art.2, comma 2, e con le previsioni del MEO di cui ai commi 48 e seguenti del paragrafo 3.4 della Comunicazione della Commissione – Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree.
2. Xxxxxxx prese in considerazione esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data dell'approvazione della presente convenzione intervenuta ai sensi del comma 1 del precedente art.3 ed entro il 30 dicembre 2023, dimostrate tramite gli idonei strumenti di tracciabilità dei pagamenti.
3. Il Beneficiario in sede di rendicontazione finale produrrà in originale o in copia conforme, la documentazione di spesa intesa come atti giuridicamente vincolanti, documentazione fiscalmente rilevante, quietanze di pagamento, elaborati connessi etc.
4. Il Beneficiario si impegna a trasmettere al Dipartimento, entro il mese di marzo di ogni anno, la documentazione comprovante la spesa affrontata nel precedente anno, relativamente agli accordi sottoscritti con i vettori aerei sostenuti con le risorse di cui alla presente convenzione.
5. Il Beneficiario dimostrerà in sede di rendicontazione finale il raggiungimento degli obiettivi di cui al successivo art.7.
6. Il Dipartimento si riserva di affidare ad un soggetto terzo, dotato delle necessarie
competenze tecniche e capacità economiche, la valutazione ex post sulle documentazioni prodotte dal Beneficiario, affinchè attesti il raggiungimento degli obiettivi, di cui al successivo art.7, ed rispetto della normativa vigente nella UE in materia di aiuti di stato.
7. Il Beneficiario si impegna, in esito alla rendicontazione finale, alla restituzione delle somme che siano risultate erogate in esubero rispetto a quanto ammissibile in ragione dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi di cui al successivo art.7, siano state utilizzate impropriamente per scopi diversi dalle finalità di cui al precedente art.2, o per le quali si sia dimostrata carente la documentazione come elencata al precedente comma 3 e dal comma 1 del successivo art.8.
Art.7
Obiettivi e corrispondente dimensionamento delle risorse riconoscibili al Beneficiario
1. Costituiscono obiettivi massimi per Airgest S.p.a., aggiuntivi rispetto a quelli già individuati con la convenzione stipulata in data 19 dicembre 2019, ai sensi dell'art.13, commi 2 e 3, della Legge Regionale 6 agosto 2019, n. 14: a) il raggiungimento di un movimento incrementale (inteso come somma di arrivi e partenze conseguenti agli accordi stipulati con le compagnie aeree in attuazione della presente convenzione) pari a 900.000,00 passeggeri nel periodo di validità della presente convenzione b) il raggiungimento di profitti incrementali netti, realizzati in forza degli accordi stipulati con le compagnie aeree in attuazione della presente convenzione.
2. Costituiscono obiettivi minimi per Airgest S.p.a. 1. a) il raggiungimento di un movimento incrementale (inteso come somma di arrivi e partenze conseguenti agli accordi stipulati con le compagnie aeree in attuazione della presente convenzione) pari a 600.000 passeggeri nel periodo di validità della presente convenzione; b) il raggiungimento di profitti incrementali netti, realizzati in forza degli accordi stipulati con le compagnie aeree in attuazione della presente convenzione.
3. Il raggiungimento di un movimento incrementale inferiore a 600.000 passeggeri, non riconducibile a cause di forza maggiore, corrisponde al mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo e comporta la restituzione alla Regione Siciliana di una quota di fondi direttamente proporzionale al numero di passeggeri attesi non generati durante la durata del contratto, maggiorati di interessi ed oneri di rivalutazione.
4. Per garantire il buon fine del recupero delle somme di cui al precedente comma 3., l’erogazione dei fondi pubblici regionali è subordinata all’inserimento, negli accordi stipulati in forza della presente convenzione tra il Beneficiario e le compagnie aeree, di una clausola di recupero (clawback mechanism) per la quale, nel caso in cui le compagnie non
fossero in grado di generare il traffico atteso, in termini di voli e/o di passeggeri, siano costrette a ripagare una quota dei fondi pubblici proporzionale al numero di movimenti/passeggeri attesi non generati durante la durata del contratto.
5. Ai fini di cui ai precedenti commi, l’andamento del numero dei passeggeri veicolati da/per l’Aeroporto Civile di Trapani Birgi, sarà misurato e certificato sulla base dei volumi di traffico (arrivi e partenze) movimentati nel corso del periodo di operatività interessata dall’azione dei vettori, come dichiarati sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.
Art.8
Obblighi del Beneficiario
1. Il Beneficiario si impegna a fornire al Dipartimento tutte le documentazioni amministrative, tecniche ed economiche necessarie per dimostrare il rispetto della normativa vigente nella UE in materia di aiuti di stato, con particolare riferimento al test MEO di cui ai commi 48 e seguenti del paragrafo 3.4 della Comunicazione della Commissione – Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree.
2. Il Beneficiario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
3. L’erogazione dei trasferimenti in favore di Airgest S.p.a. avverrà con accredito su un conto corrente bancario esclusivamente dedicato agli effetti della presente convenzione, le cui coordinate saranno comunicate dal Beneficiario al Dipartimento preliminarmente all'erogazione dell'anticipazione di cui al primo comma dell'art.5 della presente convenzione. Il Benficiario, sotto la propria esclusiva responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note al Dipartimento le eventuali variazioni relative alle coordinate bancarie di cui sopra. In assenza di tali notificazioni, il Beneficiario esonera il Dipartimento da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
4. Il Beneficiario si impegna, qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni di applicazione, a procedere ad eventuali affidamenti in conformità a quanto disposto dal D.lgs. n.50/2016 e
s.m.i. e dalla concorrente legislazione regionale.
5. Il Beneficiario si impegna, all'atto dei pagamenti, al rispetto del regime di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) per il quale l’IVA, se dovuta, verrà versata direttamente all’Erario dello Stato ai sensi della art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 23 dicembre 2014,
n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.
Art.9 Modifiche agli allegati
1. Il Beneficiario è tenuto ad informare il Dipartimento di qualsivoglia nuovo fatto che modifichi il quadro degli accordi sottoscritti con i vettori aerei in forza della presente
convenzione.
2. Qualora, per motivi di qualsiasi natura, si renda necessario modificare il programma pluriennale delle nuove rotte, di cui all'allegato 01, il Beneficiario dovrà dimostrare la redditività stimata ex ante dell'intervento finanziario, producendo il conseguente aggiornamento del MEO che sarà oggetto di valutazione ai sensi del comma 5., dell'art.5 della presente convenzione.
Art.10
Risoluzione e modifiche della Convenzione
1. Il Dipartimento si riserva la facoltà di risolvere ipso iure la presente convenzione allorchè si verifichino circostanze, non riconducibili a cause di forza maggiore, che rendono impossibile il raggiungimento degli obiettivi prefissati con gli allegati 01, 02, 03 di cui alle premesse, e all'art.7 della presente convenzione, oppure si accerti il mancato rispetto della normativa UE in materia di aiuti di stato, ferme restando le responsabilità del beneficiario, ove sussistenti.
2. La presente convenzione potrà subire variazioni e/o proroghe, previo accordo tra le parti tramite specifico atto aggiuntivo, in presenza di eventi eccezionali, costituenti causa di forza maggiore, che ne impediscano la regolare attuazione, comunque nei limiti di cui al comma 4, del precedente art.3.
Art.11
Riferimenti di Posta Elettronica Certificata
1. Nell'ottica della contrazione della spesa pubblica e ai sensi del vigente C.A.D. (Codice dell'Amministrazione Digitale) le parti individuano, ai fini delle comunicazioni collegate alla presente convenzione, le seguenti caselle di Posta Elettronica Certificata:
a) per il Dipartimento: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx
b) per il Beneficiario: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx;
Art.12 Conservazione dei documenti
1. Con la sottoscrizione della presente convenzione il Beneficiario assume l’impegno a conservare e tenere a disposizione, per eventuali controlli, tutta la documentazione connessa alla convenzione stessa, inclusi gli atti inerenti i rapporti verso terzi, sostenuti con le somme in questione, per almeno cinque anni successivi all'esaurimento degli stessi rapporti.
2. L'Amministrazione regionale conserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di disporre ispezioni, anche tramite soggetti delegati, nel corso delle quali il Beneficiario dovrà, a semplice richiesta, esibire la documentazione di spesa in originale. Per documentazione di spesa si intendono tutti i documenti connessi al sostegno di una spesa (quietanze di
pagamento, contratti, elaborati connessi etc.).
Art.13 Registrazione
1. Il presente accordo è redatto in forma di atto privato e sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso dalle parti interessate.
Art.14 Informazioni finali
1. La presente Convenzione viene redatta in forma elettronica e sottoscritta dalle parti con firme digitali.
X.xx Il Rappresentante legale di X.xx Il Dirigente Generale del AIRGEST S.p.a. Dipartimento Regionale del Turismo,
dello Sport e dello Spettacolo
Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xx Xxxxx