Allegato 2
Allegato 2
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE ED USO DELLA PALESTRE COMUNALI SCOLASTICHE CON ATTREZZATURA E LOCALI ANNESSI:
PALESTRA UBICATA IN VIA
, QUARTIERE NAVILE – BOLOGNA. ANNO SPORTIVI 2019/20, 2020/21 E 2021/22
Tra
Il Comune di Bologna – Quartiere Navile (C.F. 01232710374), per il quale interviene il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx nato a San Xxxxxxxx in Persiceto (BO) il 04.04.1957 nella sua qualità di Direttore del Quartiere Navile, domiciliato per la sua carica in Bologna via Saliceto 3/20.
e
L'Associazione Sportiva (P.I. ) con sede in Bologna in via , che per brevità sarà in seguito denominato “CONCESSIONARIO” per il quale interviene il Sig.
nato a il , nella sua qualità di legale rappresentante,
si conviene e si stipula quanto segue ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Il Comune di Bologna concede l’uso dell’impianto e degli annessi locali con arredi e attrezzature pertinenti, sito in Bologna, limitatamente all’orario di utilizzo extrascolastico nel periodo indicato dal calendario scolastico regionale, per tutto il giorno nelle giornate che non prevedono attività didattiche e scolastiche e nel periodo estivo al termine del calendario scolastico, fatte salve richieste del Quartiere e dell’Istituto scolastico per necessità di proprie finalità. Non è prevista interruzione estiva nella fruibilità della/e palestra/e.
L’impianto, i locali e le attrezzature sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano perfettamente noti al Concessionario.
ART. 2 - SCOPO
Lo scopo della concessione consiste nell’uso dell’impianto per le finalità sportive e sociali che il Comune e il Concessionario perseguono. L’uso dell’impianto non potrà avvenire per scopo diverso per cui la concessione è disposta, salvo casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.
ART. 3 - USO DELL’IMPIANTO
Il Concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare l’impianto in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.
Il Concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, compresa la pulizia quotidiana degli spazi affidati in gestione, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell’impianto in
oggetto.
La programmazione dell’uso dell’impianto sportivo è di competenza del comune per salvaguardare la natura e la finalità di pubblico servizio; essa è effettuata dal quartiere Navile per le attività che di norma si svolgono nel corso dell’intera settimana
ART. 4 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
In generale il Concessionario dovrà:
1. Garantire la custodia quotidiana degli spazi, nonché l'apertura e la chiusura degli stessi. Prima o dopo l'attività sportiva, in accordo con l'Istituto scolastico, garantire quotidianamente la corretta e completa pulizia e l'igiene di tutti gli spazi. La riscontrata carenza di pulizia e/o igiene comporta una diretta responsabilità a carico del gestore, anche in ordine a sanzioni di Enti Esterni, e la revoca e/o decadenza dalla gestione oltre alla applicazione di penali.
La custodia va garantita durante tutto l'orario di apertura della palestra.
2. Prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per eventuali iniziative, particolarmente rivolte ai giovani, atte a sviluppare lo sport di massa che il Comune ed il Quartiere Navile propongano di attuare, in periodi da concordarsi fra le parti, nel corso di ogni annata;
3. tenere gli opportuni contatti con il Preside, per concordare modalità e forme di interventi per garantire alla scuola, in qualsiasi momento, il rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti;
4. accettare ogni modifica degli orari di concessione della palestra in relazione alle esigenze dell’attività sportiva scolastica e dell’Ente Locale proprietario;
5. comunicare immediatamente per iscritto all’Amministrazione Comunale i danni all’impianto, ai locali o alle pertinenze riscontrati all’inizio di ogni turno d’uso;
6. verificare che l’utilizzo sia corrispondente alle attribuzioni formalizzate dagli uffici comunali e segnalare tempestivamente al X.xx ogni utilizzo improprio degli spazi stessi (sub-affitto, cessione di spazi)
7. Vigilare che il numero degli utenti, compresi istruttori, non superi il numero massimo consentito per l’impianto dalla normativa vigente.
8. rendere pubbliche, mediante affissione in luoghi ben visibili, le tariffe dell’impianto.
9. Effettuare la manutenzione minuta riferita alle piccole eventuali manutenzioni resesi opportune dato il quotidiano uso degli spazi, che non rientrano nella manutenzione ordinaria e straordinaria.
ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE
La presente concessione ha validità per gli anni sportivi 2019/20, 2020/21 E 2021/22. La scadenza della presente convenzione è il 31 luglio 2022.
A semplice richiesta del Comune, alla scadenza del presente atto o negli altri casi previsti, il Concessionario è tenuto alla riconsegna dell’impianto, locali e pertinenze, liberi da persone e cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza e senza nulla a pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione dell’impianto.
Per motivi di pubblica utilità l’Amministrazione Comunale potrà revocare o sospendere temporaneamente, anche senza preavviso, dandone adeguata motivazione, la vigenza della presente convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto al risarcimento per il Concessionario.
ART. 6 - ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE
Sono a carico del Comune di Bologna:
1. gli interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria dei locali e degli impianti,
2. i consumi di energia elettrica, acqua e le spese di riscaldamento necessari al funzionamento dell’impianto e dei locali;
I predetti oneri si intendono a carico del concedente per tutta la durata della presente convenzione.
ART. 7 - TARIFFE D’USO
Il Concessionario dovrà esigere il pagamento delle tariffe vigenti da parte di tutti i fruitori dell’impianto.
Il Quartiere Navile si impegna - a seguito di formale segnalazione di ripetuti o perduranti ritardi nel pagamento delle tariffe - a revocare alle Società inadempienti l’assegnazione degli spazi all’interno dell’impianto.
Il Concessionario si impegna, con oneri a suo carico, a rendere pubbliche, mediante affissione in luogo ben visibile, le tariffe dell’impianto.
Il concessionario si impegna a versare le quote di contribuzione dovute al Comune secondo quanto fissato dalla deliberazione del Consiglio Comunale O.d.G. n. 141 del 3.5.1993 e nella deliberazione di Giunta Progr. n. 113739/2000.
ART. 8 - MODALITÀ D’USO DELL’IMPIANTO
Non è prevista la presenza di pubblico fatta salva l’eventuale idoneità dell’impianto certificata come da normativa vigente.
Il Concessionario permetterà ed agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari o incaricati del Comune o del Quartiere Navile riterranno di effettuare.
Il concessionario presenterà al Quartiere Navile rendicontazione economica annuale sull’uso dell’impianto, distinta in entrate ed uscite entro il 15 settembre di ogni anno sportivo settembre-luglio.
La mancata presentazione della relazione i cui ai punti precedenti può essere motivo di non concessione in uso dell’impianto negli anni successivi.
ART. 9 - SUBCONCESSIONE E MODIFICAZIONE DELL’IMPIANTO
Il concessionario non potrà subconcedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto delle presente concessione.
Non potranno, altresì, essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato dell’impianto oggetto della presente concessione, salvo autorizzazione del quartiere su richiesta formale del concessionario. Il Concessionario in questo caso è comunque tenuto ad ottenere preventivamente le specifiche autorizzazioni formali dell’Amministrazione Comunale e delle altre Pubbliche Amministrazioni preposte al rilascio dei prescritti atti amministrativi.
La violazione, anche parziale, delle previsioni del presente articolo determina la risoluzione di diritto della convenzione in oggetto.
ART. 10 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E PER DANNI
L’uso dell’impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende
effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l’attività sportiva e dei suoi accompagnatori con esclusione di ogni responsabilità a carico del Comune e dei suoi collegati.
In ogni caso i Concessionari si intendono espressamente obbligati a tenere sollevato e indenne il Comune di Bologna e i suoi collegati da tutti i danni sia diretti che indiretti che potessero comunque ed a chiunque (persone o cose, ivi compresi atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, pubblico) derivante in dipendenza o connessione della concessione dell’uso dell’impianto e degli accessori, sollevando il Comune stesso e i suoi collegati da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta sia in via giudiziale che extragiudiziale che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della concessione, all’uso dell’impianto e degli accessori.
A tale scopo il Concessionario dovrà stipulare, con oneri a suo carico, polizze assicurative con Compagnie e Società primarie per la copertura di responsabilità civile verso terzi, con un massimale non inferiore a euro 1.500.000 per danni a persone e cose (incluso anche il Comune di Bologna) a qualunque titolo presenti nell’impianto e sarà tenuto a fornire una copia al Quartiere Navile.
Il Concessionario risponde inoltre, nei confronti del Comune, per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone o a beni di proprietà del Comune causato dal pubblico che intervenga a qualsiasi manifestazione, esibizione o gara organizzata nell’impianto.
ART. 11 - ONERI FISCALI
Il concessionario è direttamente responsabile di qualsiasi onere fiscale o contributivo derivante dalle attività sue proprie sia delle attività connesse alla gestione, sollevando completamente il Comune di Bologna
ART. 12- INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO – PENALI - REVOCA
Fermo restando quanto previsto dal vigente “Regolamento Comunale per la gestione ed uso degli Impianti Sportivi” in caso di accertate infrazioni o inadempimenti a quanto disposto nella presente convenzione il Quartiere potrà applicare, previa contestazione e controdeduzioni, una penale fissa di € 500,00 o € 1000,00 a seconda della gravità e potrà anche revocare al Concessionario la concessione d’uso con effetto immediato dalla notifica, salvo comunque il diritto al risarcimento dei danni.
ART. 13 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
1. per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni normative vigenti e del regolamento degli impianti sportivi comunali.
2. le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Qualora ciò non sia possibile, la controversia sarà deferita al Foro competente;
3. tutte le spese amministrative e legali inerenti al presente atto, immediate e future, sono a carico del Concessionario;
Per il Comune di Bologna per
Il Direttore del Quartiere Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx