CIG 846613184F
Direzione Regionale del Piemonte Settore Gestione Risorse Ufficio Risorse Materiali
Collaudo e revisione decennale di n. 143 bombole da 140 lt., contenenti NAF S125 e gas inerte, presso archivi immobile FIP di xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx 000 - Xxxxxx
CIG 846613184F
CAPITOLATO
Sommario
2.4 Elementi particolari e aggiuntivi 4
5. Obblighi dell’affidatario e del personale 4
6. Responsabilità del fornitore e organizzazione dei mezzi necessari 5
7. Obblighi nei confronti del personale dipendente, sicurezza sul lavoro e DUVRI 6
8. Responsabilità civile e assicurazione 6
9. Responsabile dell’esecuzione 7
11. Pagamenti e fatturazione 7
13. Pubblicità e clausola di riservatezza 8
15. Risoluzione del contratto e risarcimento danni 9
17. Divieto di cessione del contratto 10
18. Procedura in caso di fallimento 10
19. Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società 10
21. Tracciabilità dei flussi finanziari 11
22. Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione 12
23. Controversie e Foro competente 12
24. Oneri fiscali e spese contrattuali 12
25. Trattamento dei dati personali 12
1. Premesse
Il presente documento individua le caratteristiche e le modalità per il collaudo e la revisione decennale di n. 143 bombole da 140 lt. (contenenti NAF S125 e gas inerte) a servizio dell’impianto di rivelazione e spegnimento automatico degli incendi, installate presso i corridoi e le intercapedini al piano interrato dell’immobile FIP di strada Antica di Collegno 259 – Torino.
2. Oggetto del contratto
Le attività richieste sono quelle di seguito elencate:
L’affidamento ha per oggetto la revisione decennale di n. 143 bombole da 140 lt. (contenenti NAF S125 e gas inerte), installate presso i corridoi e le intercapedini al piano interrato dell’immobile FIP di strada Antica di Collegno 259 – Torino, dove hanno sede gli uffici del S.A.M. dell’Agenzia delle Entrate (Amministrazione in possesso della quota millesimale maggiore), e delle altre Amministrazioni dello Stato che condividono i locali e le parti comuni del fabbricato.
Dettaglio intervento:
Il lavoro dovrà essere eseguito frazionandolo in cinque fasi per non sguarnire totalmente l’impianto di spegnimento, e prevede il seguente dettaglio degli interventi:
- smontaggio delle bombole
- trasporto presso officina con mezzo ADR
- svuotamento e depressurizzazione del gas NAF S125 delle bombole
- smontaggio e smaltimento delle attuali valvole di scarica
- ricollaudo delle bombole secondo normativa di cui alla norma UNI EN 1968
- montaggio delle valvole nuove di scarica certificate T-PED EN 12094-2
- sostituzione manichette EN12094-8
- ricarica delle bombole con gas estinguente NAF S125
- ripressurizzazione delle bombole con azoto
- reintegro del gas NAF S125 perso in fase di travaso (8-10%)
- trasporto presso sede SAM in Torino, strada Antica di Collegno 259
- rimontaggio delle bombole
- messa in servizio
Le operazioni di collaudo dovranno essere effettuate previo accordo telefonico con i responsabili dell’ufficio in relazione ad orari e modalità.
L’Agenzia si riserva di richiedere eventualmente di svolgere il completamento delle attività l’intervento di sabato o in giorno festivo.
Il collaudo delle bombole dovrà essere effettuato, salvo diversa richiesta dell’Agenzia, entro 100 giorni dalla stipula del contratto sul MEPA.
L’intervento, prima che se ne disponga il pagamento, sarà sottoposto a controllo e verifica da parte dell’Ufficio ricevente.
Il controllo consisterà nell’accertamento della corrispondenza tra quanto previsto nel presente Capitolato e l’intervento effettuato.
2.4 Elementi particolari e aggiuntivi
Nella fase di intervento il personale incaricato dal Fornitore dovrà usare tutte le cautele necessarie onde evitare qualunque danno strutturale a locali e/o persone dell’Agenzia delle Entrate e/o di terzi. Eventuali danni, in ogni caso, rimarranno a carico dell’impresa affidataria.
3. Importo dell’affidamento
Il presente appalto è a corpo. Ai sensi dell’art. 35, comma 4, D.lgs. 50/2016, l’importo complessivo dell’affidamento è pari a € 213.990,00 Iva esclusa nella misura di legge, di cui € 213.224,60 sottoposti a ribasso d’asta, ed € 765,40 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, ripartito come dal seguente prospetto:
ATTIVITÁ | IMPORTO | |
A1 | Importo soggetto a ribasso | € 213.224,60 |
A2 | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € 765,40 |
A3 | Importo totale (A1+A2) | € 213.990,00 |
A4 | IVA (22% di A3) | € 47.077,80 |
L’importo contrattuale, IVA esclusa, sarà determinato dall’importo dei lavori a base d’asta (A1) al netto del ribasso offerto, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere (A2) non soggetto a ribasso.
4. Durata del contratto
Il collaudo delle bombole dovrà essere effettuata entro 100 giorni dalla data indicata dal RUP successivamente alla stipula del contratto.
5. Obblighi dell’affidatario e del personale
Per l’esecuzione del contratto, il Fornitore dovrà avvalersi di proprio personale.
Tutto il personale impiegato deve possedere adeguata professionalità e integrità morale. L’affidatario deve assicurare che il comportamento dei propri dipendenti risponda alla massima serietà e riservatezza.
Nell’orario di espletamento del servizio i dipendenti dell’Impresa affidataria dovranno tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nei confronti del personale e dell’utenza e ad agire in ogni occasione con diligenza professionale al fine di garantire la corretta ed efficace esecuzione del servizio.
Gli addetti al servizio dovranno, inoltre:
- indossare una divisa identificativa;
- indossare cartellino di identificazione riportante nome e cognome dell’operatore, dell’impresa di appartenenza;
- essere sempre provvisti di un documento di identità personale,
- eseguire le operazioni affidate secondo le modalità organizzative stabilite.
Gli addetti devono inoltre essere dotati di un grado d’istruzione idoneo al corretto svolgimento delle mansioni affidate.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione degli addetti ritenuti - a suo insindacabile giudizio - non rispondenti alle esigenze del servizio.
L’affidatario, e di conseguenza i suoi dipendenti, hanno altresì l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.
L’affidatario si obbliga ad impiegare per l’espletamento del servizio personale regolarmente assunto secondo le disposizioni di legge in vigore, inquadrato, in relazione alle mansioni svolte, nel relativo livello previsto dal C.C.N.L. di categoria.
Detto personale deve essere retribuito in misura non inferiore a quanto previsto dal C.C.N.L. di categoria.
L’affidatario si obbliga a presentare, su richiesta dei preposti alla vigilanza e ai controlli, copia di tutti i documenti idonei a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi, l’assolvimento degli oneri derivanti dalle assicurazioni sociali e quelli derivanti da infortuni sul lavoro.
L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza, accertate con provvedimento definitivo della pubblica autorità competente, determinano la risoluzione del contratto senza alcuna formalità.
6. Responsabilità del fornitore e organizzazione dei mezzi necessari
Il fornitore si impegna a eseguire il contratto nel rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia. È obbligo del fornitore, per l’esecuzione del servizio, acquisire tutte le abilitazioni normativamente richieste per l’esecuzione e fornire personale debitamente abilitato all’esecuzione dei servizi, ove necessario. Il fornitore dovrà, inoltre, impegnarsi a rispettare le prescrizioni e le indicazioni di esecuzione del servizio presenti nel capitolato tecnico e le disposizioni di ordine interno comunicate dall’Agenzia.
L’impresa fornisce, a sue spese, tutte le attrezzature ed i materiali necessari e sufficienti per il perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in forza del presente capitolato e nella documentazione contrattuale.
7. Obblighi nei confronti del personale dipendente, sicurezza sul lavoro e DUVRI
Il fornitore si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavorista, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l’Agenzia da ogni responsabilità in merito. Il fornitore si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.
Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dal fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell’Agenzia.
Il fornitore dovrà avvalersi di personale dotato di professionalità atta a garantire il corretto svolgimento del contratto, nel rispetto delle normative di settore. Il fornitore è responsabile di tutti i danni che per colpa, trascuratezza o imperizia dei propri addetti, siano causati a persone e/o a cose. In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. L’affidataria dovrà, inoltre, effettuare, congiuntamente ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione degli uffici interessati, apposito sopralluogo nei locali e nei luoghi oggetto del servizio, al fine di prendere atto di eventuali rischi specifici ivi esistenti e quindi adottare le opportune precauzioni, rendendone edotti i propri dipendenti, redigendo in tale proposito il DUVRI specifico inerente i rischi specifici relativi alla prestazione oggetto del presente
Ogni aspetto rilevante in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro in merito ai rischi interferenti, è stato contemplato nel DUVRI generale allegato al presente capitolato.
L’affidataria dovrà, infine, uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede ove si svolgeranno le attività contrattuali descritte nel DUVRI specifico.
L’Agenzia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto qualora accerti che l’affidataria non osservi le norme di cui sopra; i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a carico dell’affidataria.
8. Responsabilità civile e assicurazione
Il Fornitore assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all’esecuzione del contratto e si impegna a tenere indenne l’Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell’Agenzia ovvero di terzi.
Il Fornitore dovrà adottare ogni precauzione ed ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati.
Il Fornitore dovrà, inoltre, provvedere al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all’Agenzia ed a terzi, ed è tenuto, altresì, a far osservare ai suoi dipendenti le disposizioni d’ordine interno che fossero comunicate dall’Agenzia medesima.
Ferma restando la responsabilità del Fornitore per danni cagionati a cose o persone in relazione all’esecuzione contrattuale, lo stesso dovrà provvedere alla copertura assicurativa a garanzia dei rischi di responsabilità civile per sinistri che possano derivare dall’esecuzione del contratto, per un importo non inferiore ad € 500.000,00 per sinistro, attraverso polizza RCT /RCO da consegnare all’Agenzia prima della stipula del contratto.
9. Responsabile dell’esecuzione
Il Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, dovrà comunicare il nominativo di un Responsabile dell’esecuzione, che assumerà il ruolo di referente del Fornitore nei confronti dell’Agenzia, e dello stesso dovrà fornire un indirizzo e-mail ed un numero di telefono.
Anche in assenza del Responsabile, dovrà sempre essere possibile, per l’Amministrazione, ottenere un contatto con il Fornitore, ai fini della risoluzione di eventuali problematiche.
10. Quinto d’obbligo
Nel caso in cui si rendesse necessario, in corso di esecuzione, un aumento dell’esecuzione, l’affidatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto, ai sensi dell’art. 106, c. 12, del Decreto Legislativo 50/2016 s.m.i.
11. Pagamenti e fatturazione
I pagamenti dei corrispettivi dovuti avverranno dopo l’esito favorevole del controllo/verifica dell’intervento effettuato, e saranno disposti a 30 gg. dalla data di ricezione di regolare fattura.
Si precisa che la fattura dovrà essere emessa necessariamente in “forma elettronica”, alla conclusione di tutto l’intervento.
SARÁ RICHIESTO LO STORNO E LA RIEMISSIONE IN CASO DI FATTURE PARZIALI.
Le fatture dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx x. 000, 00000 Xxxx – CF e P. IVA 06363391001, avendo cura di inserire il codice IPA della Direzione Regionale del Piemonte IOJCIC.
Si sottolinea che, come stabilito dall’art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l’anno 2008) ed in attuazione del disposto di cui all’art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, a far data dal 6 giugno 2014, le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio di cui al Decreto MEF 7 marzo 2008.
Il Fornitore si impegna a comunicare un indirizzo di posta elettronica ordinario sul quale l’Agenzia invierà, in maniera automatizzata, alcune informazioni che la Società dovrà riportare nel tracciato della fattura elettronica.
In via esemplificativa si indicano alcuni dati che il fornitore dovrà riportare nella fattura elettronica:
- numero di protocollo contratto;
- numero di ordine;
- Codice IPA: IOJCIC
- Conto corrente dedicato già segnalato all’Agenzia con la compilazione dell’apposito modulo;
- Codice Identificativo Gara (CIG).
In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente.
La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia.
Il CIG (codice identificativo della gara) da inserire in fattura è 846613184F.
Non trattandosi di progetto, il codice CUP non è previsto.
L’impresa affidataria avrà cura di comunicare prima della stipula del contratto il numero del/i conto/i corrente/i dedicato/i, ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, s.m.i.
12. Penali
In caso di ritardo nell’esecuzione del servizio, l’Agenzia delle Entrate si riserva la facoltà di applicare una penale pari all’1% (uno per cento) dell’importo a fattura per ogni giorno lavorativo di ritardo maturato; le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare contrattuale.
La penale può essere proporzionalmente ridotta o disapplicata ad insindacabile giudizio dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia potrà compensare i crediti derivanti da penali con quanto ancora dovuto alla società, o attingere alla garanzia definitiva.
13. Pubblicità e clausola di riservatezza
In considerazione dei particolari luoghi ove si opera, l’affidatario e i propri collaboratori sono tenuti alla segretezza di eventuali informazioni di cui potrebbero venire in possesso.
É fatto divieto all’affidatario ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, di divulgare e pubblicizzare, con qualsiasi mezzo, informazioni, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto del presente contratto e dei rapporti con l’Agenzia delle Entrate, senza preventiva autorizzazione scritta della Agenzia stessa.
L’affidatario si impegna a:
- limitare al proprio personale strettamente indispensabile la conoscenza o l’accesso al contenuto delle informazioni fornite dall’Agenzia, rendendolo individualmente e previamente edotto degli obblighi di riservatezza previsti dal contratto;
- non cedere, riprodurre o consegnare, anche provvisoriamente, ad alcuno le chiavi di impianti o ingressi di pertinenza dell’Agenzia di cui potrebbe venire in possesso nel corso dell’esecuzione del contratto.
Analogamente l’Agenzia si impegna ad adottare adeguati criteri di riservatezza nei confronti dell’affidatario.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre l’esclusiva per le eventuali concessioni di pubblicità, e dei relativi proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie o altro.
14. Casi di forza maggiore
In caso di forza maggiore, che renda impossibile la regolare esecuzione nei tempi prestabiliti, l’impresa deve darne immediata comunicazione all’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale del Piemonte dell’Agenzia delle Entrate e s’impegna a definire soluzioni tendenti a limitare al minimo il disagio. In mancanza di comunicazione scritta entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento, nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuale ritardo verificatosi nell’esecuzione da parte dell’affidatario.
15. Risoluzione del contratto e risarcimento danni
L’Agenzia può risolvere il contratto di diritto ex. art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata o PEC senza necessità di mettere in mora, oltre che nei casi di cui all’art. 108, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., che si applica integralmente, anche nei seguenti casi:
- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per l’esecuzione del contratto;
- frode e grave negligenza nell’esecuzione contrattuale;
- manifesta incapacità nell’esecuzione del contratto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- sospensione dell’esecuzione contrattuale da parte della Società senza giustificato motivo;
- rallentamento dell’esecuzione senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione del contratto nei termini previsti;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- mancanza o perdita dei requisiti per l’accesso alle pubbliche gare;
- eventuali provvedimenti giudiziali aventi efficacia, anche indiretta, sull’esecuzione del contratto;
- situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuale, irregolarità o inadempimenti gravi.
La risoluzione consentirà all’Agenzia l’incameramento della garanzia definitiva nonché la possibilità di affidare l’esecuzione del contratto o parte di esso ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d’urgenza, senza che la Società abbia nulla a pretendere, ovvero alla seconda classificata. L’affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo PEC, e- mail o fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e degli importi relativi. Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla garanzia definitiva e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa.
Si fa comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
16. Recesso
La Direzione Regionale del Piemonte si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi del combinato disposto di cui all’art.1671 c.c. e all’art. 109 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., in qualunque tempo e fino al termine dell’esecuzione. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC
In particolare, nel caso in cui nel corso del periodo di vigenza contrattuale venga attivata una Convenzione CONSIP oppure sia stipulato un contratto della Direzione Centrale avente medesimo oggetto del presente e condizioni più vantaggiose, l’Agenzia si riserva l’insindacabile facoltà di recedere dal contratto, riconoscendo all’affidatario un corrispettivo pari al 10% del valore delle prestazioni non ancora eseguite, fatto salvo il caso di accordo quadro con massimale, in cui sarà pagato solo quanto già ordinato.
17. Divieto di cessione del contratto
È fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto stipulato a seguito della presente procedura, a pena di nullità.
In caso di inadempimento dell’obbligo di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell’Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto in oggetto si risolverà di diritto.
18. Procedura in caso di fallimento
Il contratto si intenderà sciolto nel caso in cui l’impresa affidataria si trovi in una delle procedure concorsuali di cui all’art. 110, comma 1, D.Lgs. 50/2016, salvo quanto previsto dal medesimo articolo con riferimento al concordato con continuità aziendale e al curatore fallimentare ammesso all’esercizio provvisorio.
19. Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società
Qualora intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, il fornitore deve darne comunicazione all’Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l’operazione.
L’Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.
Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all’Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.
20. Cessione di credito
Ai sensi dell’art. 106, c. 13 del D.lgs. 50/2016, è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla società nei confronti dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:
a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all’Agenzia;
b) l’Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;
c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. L’Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.
Qualora al momento della notifica della cessione del credito la società risultasse, ai sensi dell’art. 48- bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00, l’Agenzia si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società.
Per consentire la verifica ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della società, in conformità di quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale delle Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile “Allegato A)” unito alla circolare medesima. Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie” e
s.m.i. l’atto di cessione dovrà contenere:
- l’indicazione da parte del cessionario del conto o dei conti correnti dedicati presso cui l’Agenzia effettuerà la liquidazione degli importi oggetto di cessione, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui suddetti conti. Quest’ultimi potranno essere genericamente i dipendenti della filiale presso cui il conto dedicato è aperto;
- l’impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente i conti da questo ultimo indicati come dedicati e riportati nel presente contratto, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché indicare il CIG di questo contratto su tali strumenti di pagamento.
L’atto di cessione dovrà indicare chiaramente il contratto cui i crediti ceduti si riferiscono.
La notifica dell’atto di cessione potrà avvenire presso la sede dell’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale del Piemonte, xxxxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx.
21. Tracciabilità dei flussi finanziari
Il fornitore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligato ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.
I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in seguito all’aggiudicazione.
Il fornitore dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.
Il fornitore è obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.
Il fornitore trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/2010.
Il fornitore darà immediata comunicazione all’Agenzia ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subaffidatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
22. Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione
Il fornitore prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente contratto è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i.
In particolare, il fornitore garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Il fornitore si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:
- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
Il fornitore prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Ai fini della prevenzione dei fenomeni distorsivi in materia di appalti, la Stazione Appaltante e la ditta affidataria si obbligano formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e, con la firma per accettazione del contratto, espressamente si impegnano ad ottemperare alle misure anticorruzione vigenti e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente nonché alle ulteriori norme in materia che saranno emanate nel periodo di esecuzione del contratto.
23. Controversie e Foro competente
Le parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dalla presente procedura, nonché dal contratto da essa derivante, il Foro competente sia esclusivamente quello di Torino.
24. Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico della società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, inclusa l’apposizione obbligatoria della marca da bollo sul contratto.
25. Trattamento dei dati personali
I dati personali conferiti ai fini dello svolgimento della presente procedura saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte dell’Agenzia nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento Ue/2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR), esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della stessa, nonché per l’esecuzione della
prestazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.
Titolare del trattamento è l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Piemonte, Settore Gestione Risorse, Ufficio Risorse Materiali – X.xx Xxxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx.