CONVENZIONE PER LA FORNITURA, TRAMITE COLLEGAMENTO TELEMATICO, DI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO.
CONVENZIONE PER LA FORNITURA, TRAMITE COLLEGAMENTO TELEMATICO, DI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO.
(Procedura "TP Visure")
Visto il R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le Sedi dell'Automobile Club d'Italia;
Visto il X.X. 00 luglio 1927, n. 1814 recante disposizioni di attuazione e transitorie del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436;
Visto l'art. 7 della L. 9 luglio 1990 n. 187 concernente, fra l'altro, l'automazione degli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico, che stabilisce che presso l'A.C.I. è istituito un archivio magnetico centrale contenente le informazioni di carattere tecnico-giuridico relative ai veicoli;
Visto il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto del Ministero delle Finanze del 2 ottobre 1992 n. 514, di attuazione dell'art. 7 della L. 9 luglio 1990 n. 187, che disciplina, fra l'altro, l'elaborazione e la fornitura dei dati e delle statistiche da parte del Sistema Informativo Centrale dell'A.C.I.; Visto l'art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il D. lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni in materia di protezione dei dei dati personali, in
particolare per ciò che attiene al trattamento, alla comunicazione ed
alla diffusione da parte dell’Automobile Club d’Italia, attraverso il Sistema Informativo ACI ed i propri Uffici Territoriali, di dati personali relativi agli intestatari di veicoli iscritti al PRA.
Visto il Regolamento per l'accesso al Sistema Informativo Centrale dell'A.C.I. ai sensi della L. 9 luglio 1990 n. 187 approvato dagli organi competenti dell'Ente;
Considerato che l'utente ha fatto istanza ai fini di poter disporre, esclusivamente per i propri compiti di istituto, dei dati contenuti nell'archivio magnetico centrale gestito dall'Automobile Club d'Italia;
TRA
l'Automobile Club d'Italia (nel prosieguo denominato A.C.I.), Codice Fiscale n° 00493410583 Servizio Gestione PRA nella persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx Dirigente ad interim all’Ufficio Servizi alle PP.AA e al Mercato Automotive, per delega del segretario Generale dell’A.C.I.
E
la Regione LAZIO di seguito denominata Regione con sede in Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx n.212 00147 Roma , P.IVA C.F. 80143490581 telefono 0000000000 email xxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx rappresentata dal Dottor Xxxxx Xxxxxxxx , nato il 01/12/1968 a Latina C.F.MRFMRC68T01E472C in qualità di Direttore della Direzione Programmazione Economica, Bilancio, Demanio, Patrimonio ,incarico conferito con D.G.R. n.86/2013 si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE.
1. Oggetto della presente convenzione è l'accesso alla banca dati centrale del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) gestito dal Centro Elaborazione Dati (CED) dell'A.C.I. per consultare, esclusivamente per i propri compiti d'istituto, le informazioni in esso contenute. Allo scopo, la Regione si avvarrà dei programmi di ricerca e selezione e delle risorse elaborative appositamente predisposte dall'A.C.I..
2. La Regione, in esecuzione della determina numero G06183 del 15 Maggio 2017 e della determina G08514 del 16 Giugno 2017 del cod. IPA r_lazio, richiede all’A.C.I. il rilascio di una procedura per la consultazione della banca dati del P.R.A. finalizzata esclusivamente ai propri compiti d’istituto.
ARTICOLO 2. DURATA DELLA CONVENZIONE.
1. La convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione. Restano salvi gli effetti prodotti dalla precedente convenzione fino alla data della sottoscrizione della presente. Le parti possono recedere dalla convenzione a condizioni che sia comunicata la volontà di recesso alla controparte con preavviso, tramite PEC, almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno in corso alla data della disdetta. E’ fatto salvo il termine previsto al comma 3 del successivo art. 6 nel caso di non accettazione della variazione delle tariffe.
2. L' A.C.I. si obbliga, dietro corresponsione dei costi del servizio, sottoposti a revisione periodica sulla base della variazione
dell’indice dei prezzi al consumo accertata dall’ISTAT, a
fornire, in modo continuativo nel tempo, il collegamento con la banca-dati centrale del P.R.A.
3. La Regione si obbliga a corrispondere i costi stabiliti all’art. 5 della Convenzione, secondo le modalità di pagamento stabilite dall’art. 7 della stessa.
ARTICOLO 3. TIPOLOGIA DEI DATI FORNITI.
1. Le informazioni, fornite sulla base degli schemi informatici in uso presso il Sistema Informativo Centrale dell'A.C.I., riguardano i dati anagrafici e di residenza dell'intestatario (nonché dell’eventuale locatario o usufruttuario) del veicolo, le caratteristiche tecniche del veicolo ed informazioni varie di supporto, così come risultano dalla banca dati centrale del P.R.A.
2. L’accesso alle informazioni di cui sopra potrà avvenire
attraverso la targa, il telaio, il codice fiscale o i dati anagrafici del proprietario del veicolo. L’accesso su base nominativa o codice fiscale è consentito, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per l’accesso al sistema informativo centrale dell’A.C.I., esclusivamente per scopi di Polizia Giudiziaria, per accertamenti tributari o su autocertificazioni.
ARTICOLO 4. MODALITA' DI FORNITURA DEI DATI.
1. L’utilizzo del Servizio avrà luogo mediante collegamento telematico con la banca dati centrale del P.R.A.
2. IL software e gli apparati hardware necessari per l’accesso e la fruizione del Servizio sono a completo carico dell’utente.
3. I requisiti tecnici sono suscettibili di eventuali modifiche da parte di A.C.I., di cui l’Ente provvederà a dare tempestiva comunicazione.
4 L’utente, per collegarsi al sistema informativo dell'A.C.I., si impegna ad adeguare i propri standard tecnici con quelli del CED dell'A.C.I.
5. Il collegamento avverrà con connessione diretta punto-punto (modalità CDN) tramite i canali trasmissivi atti a implementare tale modalità, alle condizioni stabilite dalle regolamentazioni vigenti in materia.
6. Il servizio, può essere soggetto ad interruzioni per ragioni
tecnico-organizzative, per fatti indipendenti dal controllo dell’A.C.I. o per attività pianificate di manutenzione.
7. Le spese di acquisto o di locazione delle apparecchiature necessarie, le spese di collegamento con il Sistema Informativo Centrale dell'A.C.I. nonchè quelle per l'utilizzazione delle linee di telecomunicazione (TLC) sono integralmente a carico dell’ utente.
Le apparecchiature ed i collegamenti dovranno essere rispondenti alle specifiche definite dai servizi tecnici dell'Ente, cui compete l'esclusivo giudizio di compatibilità.
8. L’ utente si impegna, inoltre, a far eseguire dal proprio personale le fasi operative, secondo gli schemi procedurali indicati nella brochure che verrà fornita dall'A.C.I., indicando le persone autorizzate ad utilizzare le apparecchiature e ad
accedere alla banca dati centrale del P.R.A. tramite apposita parola chiave di accesso.
9. Le modalità di accesso alla banca dati centrale del P.R.A. verranno stabilite, in accordo tra A.C.I. e utente tenendo conto delle rispettive esigenze di servizio.
10. Il servizio, erogato secondo gli standard web, è fruibile sia nella modalità interfaccia (html) con output in formato PDF, sia nella modalità web service.
11. Il servizio web realizzato dall’A.C.I., a seguito di ogni transazione richiesta tramite l’apparecchiatura terminale dell’utente, fornisce, in base a specifici criteri di ricerca, informazioni contenute nella banca dati centrale del P.R.A. Il servizio prevede, inoltre, la possibilità di utilizzare specifiche funzioni per l’assistenza tecnica e la messaggeria.
12. L’A.C.I. traccia sui propri archivi ogni richiesta utente e il corrispondente esito corredato dal contenuto della risposta. Nei casi in cui la parte acceda al Servizio per conto di un proprio bacino di utenti, attraverso un’unica utenza di accesso, essa assume anche la responsabilità dei parametri utilizzati per la richiesta; per garantire la massima tracciabilità della trasmissione ACI ha previsto che l’utenza possa individuare un identificativo univoco la persona che fisicamente sta richiedendo il servizio di visura.
13. E’ disponibile nella modalità html una funzionalità statistica per la consultazione dei consumi.
14. L’utilizzo del servizio nella modalità web service è sottoposto al rispetto dei vincoli di accesso descritti nel manuale tecnico.
ARTICOLO 5. COSTI DEL SERVIZIO.
1. L'utenza del servizio è concessa dietro pagamento degli oneri sottoindicati:
• Euro 1.128,594, oltre IVA, a titolo di canone annuo di
abbonamento;
• Euro 0,365, oltre IVA, per ogni consultazione, anche se con esito negativo, effettuata con chiave di ricerca uguale a targa o telaio;
• Euro 0,365, oltre IVA, per ciascuna consultazione, anche se con esito negativo, effettuata con chiave di ricerca uguale ai dati anagrafici o codice fiscale dell’intestatario, laddove tale modalità d’accesso sia consentita;
• Euro 0,365 , oltre IVA, per ciascuna consultazione in dettaglio di ogni veicolo indicato nell’elenco prodotto dalle consultazioni di cui al punto precedente;
• Euro 0,365, oltre IVA, per la consultazione in dettaglio di ognuno degli articoli identificativi delle varie intestazioni nel caso di accesso all’elenco cronologico della proprietà.
• Euro 0,365, oltre IVA, per la consultazione elenco formalità.
ARTICOLO 6. VARIAZIONI DELLE TARIFFE.
1. L’A.C.I. si riserva la facoltà di modificare gli importi di cui all’art.
2. 5 in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice
nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nell’arco di tempo luglio (anno precedente
a quello di rilevazione) giugno (anno di rilevazione), dandone comunicazione, anche attraverso la messaggeria on line, entro il 31 agosto di ogni anno; tale modifica entrerà in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo.
L’A.C.I. si riserva la facoltà di operare ulteriori variazioni in aumento o in diminuzione, correlate a modifiche significative dei costi, non dipendenti dalla variazione dell’indice dei prezzi al consumo ma da particolari oscillazioni dei costi di gestione o da innovazioni o modifiche tecnologiche.
3 L’accettazione da parte della Regione dell’aggiornamento delle quote viene comunicata, tramite PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx., entro il 30 novembre di ogni anno.
L’attestazione sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario, individuato in modo chiaro ed univoco, in merito ai seguenti dati:
a) numerazione e data della determina o delibera di impegno di spesa adottata dall’utente in merito,
b) individuazione del capitolo di bilancio su cui grava l’impegno di spesa,
c) conseguente attestazione in merito alla relativa copertura finanziaria.
2. In mancanza di contraria manifestazione di volontà che dovrà essere espressa nella forma e con le modalità di cui all’art. 2 comma 1 per gli effetti previsti dal medesimo comma, entro il
termine del 30 novembre, la variazione dei costi di cui al comma precedente si intenderà tacitamente approvata dalla Regione.
ARTICOLO 7. MODALITA' DI PAGAMENTO.
1. Per il primo anno di durata della convenzione, qualora la stipula non avvenga entro il mese di gennaio, il canone è dovuto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti fra il mese di stipula e la fine dell'anno.
Il mese in cui viene stipulata la convenzione è computato nei dodicesimi.
2. L'A.C.I. fatturerà il canone annuale di abbonamento, così come
calcolato ai sensi del comma 1 del presente articolo, contestualmente alla fatturazione delle consultazioni effettuate dall’utente nel mese di attivazione del servizio.
L’importo dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dall'emissione della fattura mediante bonifico bancario xxx x/x 000000, BNL Ag. 11 Xxxx Xxx Xxxxxxx, 0 (XX00X0000000000000000000000 XXXXXXXX) indicando la
causale al fine di consentire all’Ente il tempestivo riscontro dei pagamenti effettuati dala Regione.
3. I canoni da corrispondere per gli anni successivi a quello di
stipula della Convenzione verranno fatturati contestualmente alla emissione della fattura relativa alle consultazioni effettuate nel mese di gennaio dell’anno di riferimento.
4. L'ammontare degli importi mensilmente dovuti dall'utente sarà fatturato sulla base del numero di transazioni effettuate
mensilmente e contabilizzate automaticamente presso il C.E.D. dell'A.C.I.
5. Le fatture emesse dovranno essere saldate entro 60 giorni dalla loro emissione.
Qualora non vengano evase entro tale periodo, l’ACI provvederà ad addebitare gli interessi di mora nella misura legale.
Restano salvi il recupero coattivo degli importi dovuti e l’eventuale ulteriore risarcimento dei danni.
In caso di insolvenza, relativamente anche ad un solo pagamento, il servizio viene sospeso e riattivato solo dopo l'effettuazione dei relativi pagamenti.
6. La corresponsione del canone annuo è dovuta anche nel caso di mancato collegamento dovuto a mancata installazione o malfunzionamento delle apparecchiature e delle linee di telecomunicazione (TLC). Lo stesso canone non sarà soggetto a frazionamento e restituzione in dodicesimi in caso di recesso da parte dell’utente in corso d’anno.
ARTICOLO 8. DIVIETO DI ALIENAZIONE E CESSIONE DEI DATI.
1. E' consentito di utilizzare le informazioni soltanto per compiti d'istituto.
2. E’ vietato distribuire a terzi, anche gratuitamente, le informazioni ottenute o comunque compiere atti di commercio di esse.
3. E’ fatto divieto di riprodurre le informazioni ottenute dalla
consultazione della banca dati P.R.A., anche parzialmente, su schede, nastri o altri supporti adatti alla elaborazione elettronica
ad esclusione della memorizzazione locale di cui all’articolo 4, comma 3.
4. La riproduzione in testi e riviste di dati desunti dagli archivi elettronici è consentita solo su espressa autorizzazione del Segretario Generale dell'A.C.I. o, da altro Dirigente ACI da questi delegato, e deve contenere indicazioni della provenienza dal Sistema Informativo Centrale dell'A.C.I., nonchè gli estremi dell’atto autorizzativo.
5. La Regione si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire ai cittadini il rispetto dei diritti di riservatezza personale.
6. La violazione dei divieti e degli impegni di cui ai commi
precedenti comporta la revoca della convenzione, fatto salvo il diritto dell'Ente di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela.
ARTICOLO 9. RISERVA DI PROPRIETA'.
1. L'A.C.I. ha la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate e del sistema di ricerca; ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati.
Ha, altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, quelle organizzative ed alle innovazioni tecniche relative al sistema.
ARTICOLO 10. RESPONSABILITA'.
1. Nessuna responsabilità deriva all'A.C.I. per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni relative ai sistemi di
elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nè per eventuali inesattezze, mancato aggiornamento o incompletezza dei dati contenuti negli archivi, nè per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio.
2. I dati anagrafici relativi agli intestatari di veicoli immatricolati
antecedentemente all’1.1.1974 potranno risultare privi dell’indicazione del luogo e della data di nascita dell’intestatario del veicolo, qualora detto veicolo, successivamente a tale data, non sia stato oggetto di alcuna formalità espletata presso un Ufficio Territoriale del P.R.A..
3. L'A.C.I. resta sollevato da ogni responsabilità per il malfunzionamento delle apparecchiature e delle linee di TLC. Qualsiasi richiesta o reclamo relativo al funzionamento o alla manutenzione del Personal Computer, dei programmi software di base utilizzati, della stampante , dovrà essere rivolto alla società fornitrice; parimenti, qualsiasi richiesta o reclamo relativo alla rete di trasmissione dei dati dovrà essere rivolto alla società concessionaria del servizio.
3. L'utilizzo dei codici di accesso alla banca dati è strettamente personale.
Le consultazioni devono essere finalizzate esclusivamente allo svolgimento delle funzioni di ufficio; l'accertamento di un uso dei codici finalizzato ad altro scopo potrà dare luogo a conseguenze civili e penali. In tale caso, per dare corso ad eventuali indagini, anche interne, volte a rilevare la sussistenza di
eventuali ipotesi di reato e responsabilità civili, si fa
presente che i nomi di coloro che risultano titolari delle parole chiave utilizzate per effettuare consultazioni della banca-dati P.R.A. potranno essere comunicati, a richiesta, all’Autorità giudiziaria e/o alle Forze di Polizia Giudiziaria.
La tutela della riservatezza dei codici di accesso è adempimento a carico dell'utente; nulla potrà, quindi, essere addebitato all'A.C.I. in caso di uso fraudolento dei suddetti codici dovuto a dolo, colpa o negligente conservazione da parte dello stesso utilizzatore, titolare della parola chiave.
5. Oltre alle cause di cessazione del servizio, previste nella convenzione stipulata con l'utente, il Segretario Generale dell'A.C.I. o, da altro Dirigente ACI da questi delegato, può revocare, sospendere o limitare la convenzione per motivate ragioni di interesse pubblico o in caso di gravi violazioni degli obblighi assunti dall'utente.
ARTICOLO 11. MODIFICHE E FORO COMPETENTE.
1. Ogni modifica o deroga alla presente convenzione dovrà risultare da atto scritto preventivamente concordato fra le Parti.
2. Il Foro competente per ogni controversia che dovesse sorgere
nella esecuzione della presente convenzione è quello di Roma, con esclusione di ogni altro Foro.
ARTICOLO 12. SPESE DELLA CONVENZIONE.
1. Le spese della convenzione (comprese quelle per l’eventuale registrazione, richiesta dalla Regione) sono a carico della Regione.
ARTICOLO 13. INFORMATIVA AI SENSI DEL D. lgs 196/2003.
1. La presente convenzione verrà archiviata presso il Servizio Gestione PRA, Ufficio Servizi alle PP.AA. e al Mercato Automotive A.C.I - Xxx Xxxxxxx 0 - 00000 Xxxx XX.
2. I dati personali presenti sulla Convenzione e resi noti al
momento della sottoscrizione e attivazione del servizio di collegamento alla banca-dati P.R.A. (denominazione della Regione, Nome e Cognome del Soggetto che sottoscrive la Convenzione in nome e per conto della Regione stessa, eventuale Nome e Cognome della persona incaricata di gestire i contatti con A.C.I, Xxxx e Cognomi delle persone titolari di parole chiave per l’accesso alla banca-
dati P.R.A..) verranno utilizzati da A.C.I. esclusivamente per i
trattamenti necessari per l’esecuzione di obblighi derivanti dalla convenzione in essere.
In particolare, i dati personali della Regione verranno comunicati alla competente Ufficio Amministrazione e Bilancio per l’espletamento delle attività di natura amministrativo - contabile connesse alla gestione del servizio in oggetto, nonché alla Società ACI-Informatica per l’elaborazione automatizzata degli stessi dati.
. Titolare del trattamento dei dati personali comunicati ad A.C.I.,ai fini dell’applicazione del D. lgs 196/2003 è l’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA, Xxx Xxxxxxx 0 00000 XXXX
. Responsabili del trattamento dei dati personali sopra indicati
sono: la Società ACI- Informatica, Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxx 00
00000 XXXX XX, per la parte di sua competenza; e il Dirigente Generale della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza, Xxx Xxxxxxx 0 – 00185 ROMA.
Roma
LA REGIONE L’A.C.I.
Firmato digitalmente Firmatp Digitalmente
Dottor Xxxxx Xxxxxxxx Dottor Xxxxxxx Xxxxxx
APPROVAZIONE SPECIFICA.
Ai sensi dell’art. 1341 c.c., si approvano specificatamente i seguenti articoli: :
2 (durata della convenzione), ============================ 6 (variazione delle tariffe), =============================== 7 (modalità di pagamento) =============================== 8 (divieto di alienazione e cessione dei dati), ================= 10 (responsabilità) ====================================
11 (modifiche e foro competente) =========================
Roma
LA REGIONE
Dottor Xxxxx Xxxxxxxx
Signed by Xxxxx Xxxxxxxx C=IT
O=Regione Lazio/80143490581