TITOLO I – CONDIZIONI GENERALI
CAPITOLATO TECNICO, DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA STRADA DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CARPI.
- PERIODO SETTEMBRE 2017/AGOSTO 0000 - XXX XX00XX0XXX
TITOLO I – CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO
Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento della progettazione e gestione di interventi e attività educative di territorio e di attività di prevenzione, rivolti principalmente ai gruppi informali di adolescenti e giovani, nel territorio del Comune di Carpi (di seguito denominato anche semplicemente COMMITTENTE).
Detti servizi dovranno essere realizzati secondo le modalità specificati ai successivi articoli del presente capitolato ed essere comprensivi di tutti gli oneri accessori.
L’esecuzione dei servizi sopra indicati viene effettuata dall’operatore economico appaltatore (di seguito denominato anche semplicemente GESTORE), in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio, in qualità di titolare dell’attività a tutti gli effetti di legge.
ART. 2 – DURATA
Il presente affidamento avrà durata di 12 (dodici) mesi, a far tempo dal 01/09/2017 e fino al 31/08/2018.
Potrà essere prevista la possibilità di un ulteriore affidamento all'aggiudicataria dell'appalto originario, utilizzando l'istituto della ripetizione dei servizi analoghi previsto dall'art. 63 comma
5 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/16 e successive modificazioni ed integrazioni intervenute), per la stessa durata del contratto originario.
Alla scadenza del contratto, in caso di cambio di gestione, l’appaltatore si impegna a collaborare con il nuovo soggetto subentrante, al fine di garantire la continuità assistenziale del servizio, per i 30 giorni successivi all’aggiudicazione, senza onere aggiuntivo per il Comune di Carpi.
ART. 3 – QUANTIFICAZIONE PRESUNTA DELLE PRESTAZIONI ANNUALI
Il monte ore annuale indicativo del presente servizio è di almeno n. 975 ore da realizzare nel periodo di riferimento, di cui almeno n° 875 ore per interventi diretti ed indicativamente n° 100 ore per attività indirette, come successivamente precisato.
ART. 4 – CORRISPETTIVO PER I SERVIZI PRESTATI
Il valore complessivo dell'appalto di che trattasi ammonta complessivamente ad Euro 23.809,52, IVA esclusa.
Le prestazioni oggetto d’appalto saranno liquidate mensilmente sulla base delle attività e degli interventi realizzati.
Il corrispettivo del servizio è dato dall’importo orario risultante dall’offerta presentata in sede di gara moltiplicato per il numero di ore effettivamente prestate nel periodo, oltre IVA se e in quanto dovuta. Con cadenza mensile il Gestore presenta al Committente l’elenco degli operatori e delle ore prestate ed emette regolare fattura relativa al mese precedente.
Il Comune di Carpi, ad integrazione della documentazione sopra indicata, potrà richiedere al Gestore ogni altra documentazione necessaria al preciso riscontro e controllo delle prestazioni.
TITOLO II – DESCRIZIONE DEI SERVIZI
ART. 5 – CORNICE NORMATIVA
Come disposto della Legge Regionale n. 14 del 22 Luglio 2008, “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”, la Regione, ispirandosi al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione promuove le condizioni di salute fisica, mentale e sociale delle giovani generazioni e opera affinché tutti i bambini, gli adolescenti e i giovani abbiano pari opportunità di crescita e di realizzazione personale. A tal fine la Regione: […]
b) favorisce la partecipazione delle giovani generazioni alla vita civile e sociale, ne promuove la cittadinanza attiva come strumento per creare senso di appartenenza alla comunità, contrastando qualunque forma di frammentazione sociale, e per affrontare i problemi e i cambiamenti in un'ottica comunitaria;
g) assicura il diritto alla salute delle giovani generazioni, valorizzando le responsabilità e le risorse individuali, associative e comunitarie nella promozione di stili di vita sani;
h) promuove interventi e servizi per le giovani generazioni che prevedono facilità di accesso, ascolto, flessibilità, prossimità ai luoghi di vita delle persone, orientamento al soddisfacimento dei bisogni e integrazione delle professionalità, nonché continuità educativa da attuare nei vari contesti di vita.
In particolare, all’art. 14 punto 7, specifica che: l’educativa di strada è un’attività rivolta a gruppi spontanei di adolescenti e giovani nei luoghi di ritrovo, finalizzata a costruire una relazione significativa tra di loro e con gli educatori, anche attraverso iniziative co-progettate, e a far emergere idee, bisogni, risorse che consentano di rafforzare i fattori protettivi e ridurre quelli di rischio. L'educativa di strada è uno strumento per veicolare informazioni significative, in grado di influire su atteggiamenti e comportamenti a rischio ed, eventualmente, facilitare l'accesso ai servizi territoriali.
[…]L’intervento con i gruppi informali consente di attuare progettualità volte alla costruzione di relazioni significative. Gli obiettivi che sono perseguiti sono: migliorare le relazioni e la comunicazione interne ai gruppi informali ed esterne tra i gruppi informali e il contesto sociale di riferimento; potenziare le relazioni amicali tra coetanei; migliorare la qualità aggregativa riducendo il malessere e la noia spesso presenti; implementare una progettualità partecipata partendo dalle esigenze manifestate dai giovani; informare e sensibilizzare i ragazzi rispetto ai rischi connessi al consumo e abuso di sostanze; diffondere informazioni corrette sui rischi legali cui si va incontro con azioni violente o comunque illegali (conoscenza dell’età imputabile e dei percorsi della giustizia minorile); sostenere la possibilità di apprendimento e crescita dei gruppi, stimolando la dimensione progettuale, l’autonomia di gruppo e l’apertura verso la Comunità; far crescere i processi di responsabilizzazione e coinvolgimento diretto nella gestione degli spazi e del proprio territorio, in un’ottica creativa (Delibera della Giunta Regionale n. 590/2013 “Promozione del benessere e la prevenzione del rischio in adolescenza: Progetto Adolescenza”).
Nell’ambito della prevenzione dei comportamenti a rischio, l’intervento di educativa di strada si connette fortemente alla prevenzione delle dipendenze, per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 175/2008 “Piano Sociale e Sanitario 2008-2010” e alla Delibera della Giunta Regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx n. 1533/2006 “Prime linee di indirizzo regionali in tema di prevenzione e di contrasto del consumo/abuso di sostanze stupefacenti e psicotrope”. In quest’ottica di prevenzione, tali linee di indirizzo riportano la necessità di pensare servizi ed un sistema dei servizi, e conseguenti forme organizzative, capaci di forte connessione con la realtà sociale, capaci di apprendimento e di riflessione e quindi di modificarsi in relazione al mutare dei fenomeni.
Il sistema che meglio corrisponde a queste caratteristiche è il sistema a rete che […] amplia e diversifica le possibilità di accesso. La rete nel suo insieme, in particolare i servizi di strada ed i punti periferici (scuole, palestre e gli altri luoghi di aggregazione), può funzionare da collettore del riconoscimento precoce delle manifestazioni di disagio, anticipando l’intercettazione del bisogno e quindi consentendo una presa in carico il più possibile tempestiva.
ART. 6 – FINALITÁ DEL SERVIZIO
L’intervento di educativa di strada si connette fortemente alle Politiche educative, sociali e giovanili del territorio, con particolare riferimento alla qualificazione dei contesti nei quali gli adolescenti sviluppano le comportamenti a rischio e del disagio giovanile.
In riferimento alla cornice normativa descritta, l’intervento si pone pertanto i seguenti obiettivi:
1. sviluppare ed aggiornare costantemente una mappatura del territorio, focalizzando l’attenzione sui luoghi frequentati dai giovani per produrre conoscenze di “prima mano” sulle dinamiche e sui bisogni giovanili in continua evoluzione, in particolare per ciò che riguarda le dinamiche dei gruppi informali;
2. promuovere azioni volte alla prevenzione del disagio, in sinergia con i servizi del territorio, con particolare riferimento alle situazioni di rischio e devianza di gruppi di adolescenti e giovani;
3. prevenire l’assunzione di comportamenti a rischio, sviluppando attività di sensibilizzazione e di responsabilizzazione degli adolescenti e dei giovani relativamente all’uso e all’abuso di sostanze legali e illegali, all’adozione di comportamenti sessuali a rischio e più in generale ai sani stili di vita;
4. sviluppare la collaborazione con i centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio per promuovere interventi volti alla costruzione di legami di comunità;
5. rendere gli adolescenti maggiormente protagonisti ed aumentare il loro senso di appartenenza al territorio, migliorando la qualità della loro vita e il loro coinvolgimento in attività di supporto tra pari;
6. sviluppare interventi mirati nei luoghi di aggregazione notturna con attività di sensibilizzazione e di prevenzione dei comportamenti a rischio;
7. facilitare la conoscenza e l’accesso dei giovani ai servizi sociali, educativi e sanitari del territorio;
8. sviluppare la collaborazione con i servizi e gli enti del territorio (istituzioni scolastiche, centri di aggregazione giovanile, tra i quali lo Spazio Giovani Mac’é!, Informagiovani del Quicittà, Free Entry, Servizio sociale Tutela Minori, Centro per le Famiglie, Spazio Giovani del Consultorio, Centro Adolescenza e Servizio Dipendenze Patologiche Azienda USL, associazioni giovanili) e con i progetti attivi nel territorio (Forum Giovani Eccezioni dello Spazio Giovani Mac’é!, progetti di peer education).
ART. 7 – DESTINATARI
Sulla base delle finalità descritte nell’Art. 6, è richiesta la progettazione e la gestione delle attività di educativa di strada rivolte prioritariamente ad adolescenti e giovani dai 13 ai 20 anni.
ART. 8 - PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI
Il Gestore deve assicurare almeno le seguenti azioni:
1. disponibilità di Unità di strada, volte ad azioni sistematiche, qualificate e mirate, di contatto e riferimento educativo, rivolte agli adolescenti direttamente sulla strada e nei loro luoghi di ritrovo abituali, intendendo per “strada” ogni ambito di intervento che è al di fuori delle strutture e dei servizi formali e non;
2. organizzazione del servizio che preveda figure con funzioni differenziate: un referente di progetto, educatori di strada e un responsabile di progetto;
3. mappatura del territorio, focalizzando l’attenzione sui luoghi frequentati dai giovani per produrre conoscenze di “prima mano” sulle dinamiche e sui bisogni giovanili e utilizzo di tale mappatura per condividere elementi significativi con i referenti dei servizi del territorio al fine di co-costruire interventi e micro-progettualità;
4. realizzazione di azioni di animazione e di partecipazione attiva che favoriscano il coinvolgimento dei giovani come soggetti propositivi nella vita del territorio, facilitino lo
sviluppo di interventi di supporto tra pari e permettano di costruire relazioni significative in contesti in cui manca una domanda formale;
5. attuazione di interventi educativi di prossimità finalizzati alla prevenzione universale e/o selettiva nei luoghi di vita, aggregazione e divertimento degli adolescenti e dei giovani;
6. raccordo con i servizi educativi, sociali e sanitari del territorio rispetto a bisogni raccolti a livello individuale o di piccolo gruppo per co-costruire l’intervento più adeguato al benessere e alla tutela dei giovani;
7. facilitazione delle relazioni e della comunicazione tra gli adolescenti ed il contesto sociale ed istituzionale locale, in un’ottica di mediazione sociale;
8. sviluppo, in modo concertato con i servizi e le istituzioni del territorio, di specifici interventi in ambito scolastico, quale luogo cardine della quotidianità dei ragazzi, in particolare presso le scuole secondarie di secondo grado presenti nel Comune e spazi ad esse limitrofi. Garantire in particolare la collaborazione ai progetti di promozione del benessere e prevenzione attivi nelle scuole, così da creare un continuum tra la rete scolastica ed extrascolastica in cui gli adolescenti si muovono;
9. promozione della conoscenza delle attività e delle modalità di accesso ai servizi educativi, sociali, sanitari, culturali e del tempo libero, esistenti sul territorio, al fine di promuoverne la fruizione;
10. sviluppo di attività, interventi e micro-progettualità in collaborazione con i centri di aggregazione del territorio;
11. promozione di proposte educative e di animazione territoriale coinvolgendo le realtà associative locali;
12. realizzazione di almeno un percorso formativo e di aggiornamento all'anno con il proprio personale, coerente con gli obiettivi e le modalità di lavoro del progetto;
13. favorire la partecipazione degli operatori ai percorsi formativi organizzati dal Comune e dall’Azienda USL di Modena.
Gli interventi di cui sopra saranno previamente concertati con i referenti del Comune di Carpi, prevedendo nell’ambito della durata contrattuale un monte ore complessivo ammontante ad almeno n° 975 ore , di cui
- almeno n° 875 ore per interventi diretti quali:
- educativa di strada nei luoghi di frequentazione informale e mappatura dei gruppi informali con almeno n° 700 ore ;
- locali di frequentazione notturna e riduzione del danno con almeno n° 135 ore;
- interventi da realizzare nella rete delle scuole secondarie di secondo grado e nel Centro di formazione professionale Nazareno di Carpi a fronte di almeno n° 40 ore ;
- indicativamente n° 100 ore per attività indirette ma ugualmente connesse alle attività di cui sopra, con particolare attenzione ad incontri, equipe, momenti di formazione, tavoli territoriali, ecc.
ART. 9 - INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI
L’individuazione dei bisogni, a partire dai quali si sviluppa la progettazione delle azioni e degli interventi prioritari, deve fondarsi su due elementi principali integrati fra loro: il raccordo periodico con i servizi del territorio e il lavoro di mappatura di cui al precedente art. 8 punto 3. La progettazione delle azioni e degli interventi prioritari deve quindi svilupparsi in modo concertato con i servizi e le istituzioni del territorio.
ART. 10 - LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio educativa di strada deve essere svolto direttamente sulla strada e nei luoghi di ritrovo abituali degli adolescenti, quali parchi, piazze, compresi i centri di aggregazione giovanile presenti nel territorio del Comune di Carpi e delle sue frazioni, a partire dallo Spazio Giovani Mac’é!, così come bar, pub e simili.
Gli educatori devono prestare la loro attività anche all’esterno delle scuole secondarie di secondo grado e del centro di formazione professionale Nazareno di Carpi (es. stazione degli autobus).
Il Committente si riserva in via straordinaria di richiedere eventuali prestazioni all’esterno del territorio comunale, per concorrere a gestire grandi eventi, che possono avere significative ricadute sugli adolescenti residenti nel territorio.
ART. 11 - CALENDARIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
L’attività deve essere declinata considerando nell’anno due periodi differenti:
- un periodo ad alta intensità d’intervento, da marzo a ottobre, in cui concentrare la maggior parte del monte ore complessivo previsto;
- un periodo a media intensità d’intervento, da novembre a febbraio, in cui utilizzare la restante parte del monte ore complessivo previsto.
ART. 12 - AREE DI INTERVENTO DELL’EDUCATORE DI EDUCATIVA DI STRADA
È compito dell’educatore porsi come punto di riferimento sul territorio nel quale si aggrega il gruppo informale e garantire:
- interventi di prossimità, attraverso strategie di educativa di strada, funzionali all’aggancio degli adolescenti direttamente nei luoghi di vita, di aggregazione e di divertimento;
- l’utilizzo di una metodologia di lavoro che metta la relazione al centro del proprio intervento e la declini in modo trasversale a diverse istituzioni, soggetti, servizi;
- la promozione di momenti di socializzazione, aggregazione, coinvolgimento del singolo e del gruppo;
il sostegno alla realizzazione di micro-progettualità a partire dalle potenzialità espresse ed inespresse dai gruppi informali;
- il riconoscimento di possibili situazioni di rischio e l’attivazione di opportune risorse interne o presenti sul territorio;
- informazione e sensibilizzazione rispetto agli stili di vita sani e alle situazioni di rischio;
- l’attivazione delle risorse formali ed informali della comunità locale;
- il supporto e l’accompagnamento verso le opportunità ed i servizi del territorio;
- la promozione delle competenze e delle risorse dei ragazzi, in modo da favorire la loro espressività ed il loro protagonismo, promuovendone la cittadinanza attiva.
L’educatore del Gestore deve possedere: esperienza e competenza in campo educativo, con particolare riferimento all’osservazione, progettazione, documentazione e valutazione dei progetti e degli interventi educativi; conoscenze e competenze connesse alla prevenzione dei rischi in adolescenza, con particolare riferimento agli stili di vita e alle dipendenze; attitudini e competenze al lavoro in équipe e di rete, capacità di ascolto, di valorizzazione delle risorse personali e dei gruppi, di negoziazione dei conflitti.
ART. 13 – REQUISITI MINIMI E CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL PERSONALE
Per la realizzazione del servizio, descritto nel presente Capitolato è richiesta un’equipe educativa composta da almeno 2 educatori e da un referente di progetto con la funzione di: coordinamento dell’équipe degli educatori, di raccordo e collaborazione con il Committente, facilitazione del lavoro di rete con i servizi e i progetti del territorio.
Il personale educativo deve possedere il titolo di scuola secondaria di secondo grado, preferibilmente ad indirizzo socio-assistenziale, socio-umanistico, pedagogico, ed avere il profilo professionale di EDUCATORE.
L’intervento deve essere svolto da personale incaricato dal Gestore, di età non inferiore ai 18 anni e idoneo all’interazione col target di riferimento, in possesso del requisito di sana e robusta costituzione e di idoneità piena alla mansione per capacità fisiche.
Ogni educatore dovrà garantire un’attiva partecipazione ai processi educativi, mantenendo un corretto comportamento verso gli adolescenti destinatari dell’intervento, nonché verso gli altri operatori del servizio, relazionandosi in modo collaborativo con i referenti del
Committente, al fine di un continuo e proficuo confronto sull'andamento del servizio, sia all’interno dell’équipe sia negli altri contesti.
Il personale dovrà avere comprovata esperienza professionale di almeno 12 mesi nell’ambito di servizi/progetti educativi con adolescenti e giovani, con particolare riferimento a progetti/servizi di educativa di strada.
Al referente di progetto, oltre al possesso di uno dei titoli di cui sopra, è richiesta una comprovata esperienza specifica di almeno 24 mesi di coordinamento di progetti/servizi con adolescenti e giovani, con particolare riferimento a progetti/servizi di educativa di strada.
Ai fini del conteggio dei mesi di esperienza del personale, si precisa che si intendono qui mesi effettivi di servizio. Eventuali tirocini o esperienze di volontariato (incluso il servizio civile) effettuati e certificati, esclusivamente nell’ambito di progetti per l’adolescenza e i giovani, saranno considerati esperienza valida nel limite massimo di 6 mesi per ciascun educatore.
ART. 14 – COMPITI/OBBLIGHI DEL REFERENTE DI PROGETTO DEL GESTORE
È compito del referente di progetto del Gestore garantire:
- un costante rapporto di collaborazione con i referenti del Committente;
- un costante raccordo con e tra gli educatori interni al gruppo di lavoro;
- accompagnamento e sostegno degli educatori nell’attivazione di opportune risorse interne o del territorio in relazione a situazioni di rischio emerse nel corso delle attività;
- il raccordo e la condivisione con i servizi socio-sanitari del territorio rispetto a bisogni raccolti a livello individuale o di piccolo gruppo per co-costruire l’intervento più adeguato al benessere e alla tutela dei giovani;
- la propria presenza negli incontri di equipe, di monitoraggio e di verifica, programmati durante l’anno, come all’art.16;
- una relazione annuale di verifica dell’attività svolta e report semestrale, comprensiva del report relativo ai dati quantitativi e ai riscontri qualitativi rilevati sulla base degli interventi attuati , come indicato al successivo art.16;
- la partecipazione, qualora richiesto, agli incontri organizzati dal Coordinamento Regionale delle Unità di strada;
- la condivisione degli interventi realizzati e della relativa documentazione;
- la condivisione dell’organizzazione del monte ore assegnato agli operatori e la specifica metodologia di lavoro; tali aspetti dovranno trovare congruenza con quanto proposto dal Gestore in sede di gara.
ART. 15 - ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Il lavoro di rete è prioritario, così come il lavoro di equipe con gli educatori e i referenti del Committente, al fine di raccordare tutte le attività.
La programmazione deve essere flessibile e in relazione ai bisogni rilevati sul territorio e sui gruppi, dando spazio a sotto-progetti specifici, evitando la frammentazione degli interventi, senza escludere la possibilità di dedicare uno o più educatori a specifici territori, o di realizzare interventi ad alta intensità sui territori maggiormente popolati dagli adolescenti o con maggiori complessità, in favore di un approccio sistemico che privilegi l’ascolto e l’osservazione del contesto, anche in collaborazione con gli altri soggetti del territorio che operano a contatto con i giovani.
L’intervento sui gruppi di norma è legato all’uscita in coppia, alcune attività informative e/o di sensibilizzazione possono essere realizzate dal singolo educatore; durante gli interventi nell’ambito di grandi eventi/manifestazioni, è prevista anche l’uscita con più educatori.
ART. 16 - MONITORAGGIO E DOCUMENTAZIONE
Per favorire il monitoraggio e il rilancio delle progettualità realizzate, condividendo aspettative reciproche, bisogni prioritari di intervento e modalità di raccordo, si prevede quanto segue:
- la convocazione e partecipazione ad almeno due incontri che coinvolgano la Committenza, quali gli amministratori, i referenti dell’Assessorato Politiche giovanili ed il referente di progetto del Gestore. Quest’ultimo sarà invitato a partecipare anche al Tavolo Sicurezza del Comune di Carpi, alla presenza della Polizia Municipale e di eventuali altri soggetti del territorio, convocato indicativamente a cadenza bimestrale. Inoltre si prevede di invitare il referente di progetto del Gestore ai Tavoli dell’Adolescenza, promossi periodicamente dal Comune di Carpi;
- la realizzazione di incontri a cadenza periodica, indicativamente bimestrale, tra il referente di progetto del Gestore ed il referente dell’Assessorato Politiche giovanili. Per alcuni di questi incontri si prevede il coinvolgimento anche degli educatori del Gestore.
La documentazione rappresenta una componente importante per il Progetto oggetto del presente Capitolato. Documentare necessita un lavoro sistematico di raccolta ed elaborazione di informazioni quantitative e qualitative che rappresentino significativamente i progetti attuati nel corso dell’anno.
In particolare, si richiede:
- una programmazione mensile dettagliata ex ante delle attività previste;
- report sintetici a cadenza quindicinale, ex post, riassuntivi dell’attività realizzata;
- un report semestrale ed un report annuale conclusivo nei quali riportare in modo esaustivo dati qualitativi e quantitativi delle attività, esplicitando la ripartizione delle ore rispetto alle attività e delle micro-progettualità realizzate;
- raccolta dati relativi alle uscite con etilometro e interventi di sensibilizzazione nei locali di divertimento, per lo specifico raccordo con il Coordinamento Regionale delle Unità di strada. I report richiesti dalla Regione ER devono essere elaborati dal Gestore nel rispetto dei tempi necessari per la verifica da parte dei referenti della Committenza, ed il successivo invio alla Regione ER entro i termini previsti.
ART. 17 – COMPITI E FUNZIONI GENERALI DEL GESTORE
In riferimento al presente Titolo II ed ai servizi in esso descritti, oltre ad altri obblighi e adempimenti generali previsti dal presente capitolato e a cui si rinvia, competono al Gestore i seguenti compiti:
- garantire la qualità e la continuità dei servizi, con personale adeguato, stabilmente dedicato, in possesso dei titoli richiesti, anche in caso di sostituzioni, cui dovrà darsi corso con tempi idonei ad evitare qualsiasi interruzione del servizio;
- garantire gli adempimenti obbligatori previsti dal Codice per la protezione dei dati personali (D. Lgs.196/2003 e ss. mm. e ii.) relativamente a tutte le attività di cui al presente Titolo, assicurando la tutela dei dati sensibili nel rispetto della norma, la definizione del Responsabile del trattamento ove previsto ai sensi di legge;
- prendere parte agli incontri di programmazione e verifica su richiesta del Committente.
ART. 18 - COMPITI, FUNZIONI ED ONERI DEL COMMITTENTE
In riferimento al presente Titolo II ed ai servizi in esso descritti, il Comune di Carpi, oltre all’individuazione dei bisogni precedentemente ricordati e a quant’altro indicato in altri articoli del presente capitolato, ai quali si rimanda, mantiene le funzioni di indirizzo, supervisione e monitoraggio dei servizi appaltati e, in particolare:
- individua gli indirizzi generali cui la gestione dei servizi dovrà uniformarsi;
- provvede al monitoraggio ed alle verifiche sull’andamento delle attività, anche richiedendo al Gestore dati e riscontri quali/quantitativi;
- individua uno o più referenti per i servizi di cui al presente capitolato;
- assicura tutte le informazioni e i dati necessari per un corretto svolgimento dei servizi da parte del Gestore.
Il Comune di Carpi si impegna inoltre ad una continua collaborazione con il referente di progetto del Gestore e con il Responsabile dell’appalto, al fine di un ottimale svolgimento delle attività e di un proficuo raccordo con i servizi.
Il Comune di Carpi, con l’Ufficio Politiche Giovanili del medesimo Assessorato, in raccordo con l’Azienda USL Distretto di Carpi, coordina il servizio di educativa di strada e facilita i processi di rete con i servizi del territorio, il monitoraggio e la valutazione degli esiti dell’intervento. Il coordinamento del progetto garantisce inoltre il raccordo con la Regione ER, in relazione al Coordinamento regionale Unità di strada.
TITOLO III – DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE
ART. 19 – PERSONALE DEL GESTORE
All'inizio del periodo contrattuale il Gestore dovrà fornire al Comune di Carpi:
- l’elenco nominativo, munito del consenso scritto ai sensi del D. Lgs. 30/06/03, n. 196, del personale impiegato per i servizi oggetto del presente capitolato;
- l’indicazione del ruolo, dell’impegno orario e del tipo di rapporto contrattuale intercorrente tra ciascuna unità di personale presente nell’elenco sopra indicato.
Si impegna inoltre a comunicare per iscritto, nel momento in cui ricorra il caso, eventuali variazioni e/o sostituzioni, anche temporanee, per qualsiasi causa.
Detto elenco dovrà corrispondere a quello indicato in sede di offerta, così come dovranno corrispondere eventuali altri titoli (di studio e di formazione, professionali, anzianità di servizio, ecc.) in quella sede dichiarati. Sono fatti salvi soltanto i casi di forza maggiore, per i quali la sostituzione dovrà essere effettuata con personale in tutto corrispondente a quello dichiarato.
Il Comune di Carpi, ricevuto l’elenco di cui sopra, potrà disporre la non utilizzazione delle persone prive dei requisiti richiesti o che ritenesse per giustificati motivi non idonee; il Gestore sarà in questo caso tenuto a sostituire immediatamente detto personale con altro che ottenga l'approvazione del Comune di Carpi.
Anche in corso di svolgimento del servizio, il Comune di Carpi si riserva il diritto di chiedere al Gestore la sostituzione del personale ritenuto, per comprovati motivi, non idoneo al servizio o che, durante lo svolgimento del servizio stesso, abbia tenuto un comportamento non adeguato rispetto alle prescrizioni del presente capitolato, oppure non consono all’ambiente e/o al contesto; in tal caso il Gestore ha l’obbligo di procedere alla sostituzione entro 10 giorni del personale non idoneo, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per il Committente.
Il Gestore è responsabile dei requisiti di idoneità dei propri dipendenti ai servizi di cui trattasi ed alle prescrizioni del presente capitolato.
Il personale incaricato dal Xxxxxxx dovrà possedere i requisiti, i titoli e le competenze professionali riportati nel presente capitolato (Art. 13).
Dovrà essere impiegato personale di fiducia che dovrà osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente capitolato, attuare gli indirizzi indicati dal Comune di Carpi, rispettare gli orari di servizio, mantenere un comportamento corretto nei confronti degli utenti e dei terzi in generale; il personale del Gestore è tenuto inoltre alla riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.
Il Gestore si impegnerà inoltre ad effettuare a propria cura e spese tutti gli eventuali controlli sanitari mirati ai rischi specifici derivanti dall'attività lavorativa oggetto del presente capitolato. Il Gestore si impegnerà inoltre a garantire al proprio personale la massima informazione circa le modalità di svolgimento del servizio e le norme contenute nel presente capitolato, sollevando pertanto il Comune di Carpi da oneri di istruzione del personale incaricato.
Personale e collaboratori del Gestore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, dovranno osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R, nonché quelli previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Carpi. La violazione degli obblighi sopra richiamati costituisce causa di risoluzione del contratto.
ART. 20 - OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE
Il Gestore dovrà osservare nei confronti dei dipendenti e/o soci tutte le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni, prevenzione degli infortuni sul lavoro, contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro, stabiliti nella normativa vigente, nonché derivanti dal contratto collettivo di lavoro nazionale ed eventuali contratti integrativi. I suddetti obblighi vincolano il Gestore indipendentemente dalla sua natura, dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica.
Nell’esecuzione del servizio di cui al presente appalto, il Gestore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato. Il Gestore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi di lavoro provinciali anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione; si impegna inoltre a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti coi soci.
Gli obblighi di cui sopra vincolano il Gestore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del Gestore stesso e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Prima di iniziare il servizio il Gestore dovrà dichiarare esplicitamente i contratti collettivi e locali che applicherà ai lavoratori utilizzati nell’esecuzione dell’appalto stesso. La diversa applicazione dei contratti di lavoro tra quanto indicato e quanto applicato nel corso del servizio viene fin d’ora dichiarata ed accettata come grave inadempienza contrattuale.
Il Gestore garantisce inoltre la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro in ogni fase lavorativa connessa con l’appalto, sia per quanto riguarda le modalità operative, mediante l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, sia per quanto concerne le attrezzature eventualmente impiegate, mediante l’eventuale utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge. Il Comune di Carpi è quindi esplicitamente esonerata rispetto ad eventuali inadempimenti del Gestore in qualche modo ricollegabili direttamente o indirettamente con quanto richiesto dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ed ii.
Il Gestore si impegna inoltre a fornire al Comune di Carpi, su semplice richiesta, tutte le informazioni utili e/o i documenti relativi all’applicazione del D.Lgs. 81/2008.
ART. 21 - CONTINUITÁ DEL SERVIZIO
Il Gestore deve assicurare il mantenimento, in termini quali-quantitativi, dell’organigramma presentato in sede di offerta, nonché garantire annualmente la stabilità del personale assegnato al servizio, limitando il più possibile sostituzioni e/o rotazioni ed assicurando in tal modo continuità di servizio, fatti salvi i casi dovuti a cause di forza maggiore, fatti imprevedibili o concordati con il Comune di Carpi.
Il Gestore si impegna in ogni caso a garantire la continuità del servizio provvedendo alle opportune sostituzioni o integrazioni del proprio personale, che dovesse dimostrarsi insufficiente e/o inadeguato; l’elenco del personale di cui al precedente art. 19 dovrà in questo caso essere tempestivamente aggiornato.
In caso di assenza temporanea a qualsiasi titolo di un operatore, la sostituzione dovrà essere immediata, con contestuale comunicazione al Comune di Carpi, e dovrà avvenire in maniera tale da garantire il regolare svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato.
ART. 22 - CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ
Il Gestore deve impiegare sistemi di controllo interno sullo svolgimento e sulla qualità del servizio offerto. I risultati di detti controlli vengono inviati, a richiesta, al Comune di Carpi che può chiederne l’integrazione, al fine di elaborare i controlli interni di cui alla normativa vigente in materia di servizi pubblici.
Il Gestore si impegna ad apprestare efficaci sistemi di controllo relativi alla presenza in servizio ed al rispetto degli orari da parte dei propri operatori; di dette rilevazioni il Gestore
renderà conto al Comune di Carpi, nell'ambito delle diverse forme di verifica che questa potrà attivare.
ART. 23 - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
Il Gestore è tenuto all’adempimento di tutte le prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008, relativamente alle parti applicabili, in particolare per quanto concerne gli obblighi connessi ai contratti di appalto di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008, e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche emanata durante la vigenza contrattuale. Il Comune di Carpi è quindi esplicitamente esonerato rispetto ad eventuali inadempimenti del Gestore in qualche modo ricollegabili direttamente o indirettamente con quanto richiesto dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ed ii.
In particolare il Gestore deve redigere nei modi previsti dagli artt. n. 17 e n. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 e far pervenire al Comune di Carpi entro 60 giorni dall’inizio del servizio il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta. Il suddetto documento non dovrà essere redatto in forma generica, ma relativo al presente appalto. Il Gestore si impegna inoltre a trasmettere entro 30 giorni al Comune di Carpi qualsiasi revisione del suddetto Documento.
Il Gestore si obbliga a far osservare le norme antinfortunistiche, è tenuto alla sorveglianza sanitaria, qualora se ne evidenzi la necessità nel Documento di Valutazione dei rischi, è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, compresi gli eventuali DPI, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii., nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell’ambiente di cui al presente articolo determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.
ART. 24 – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
Nulla è dovuto al Gestore per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti. Il Gestore è tenuto a comunicare al Comune di Carpi la proclamazione dello sciopero e l’eventuale sospensione dei servizi di cui al presente capitolato, con preavviso scritto, in tempo utile per consentire eventuali comunicazioni a terzi interessati.
TITOLO IV – RAPPORTO CONTRATTUALE
ART. 25 – ORGANIZZAZIONE DEL GESTORE
Prima dell’inizio delle attività, il Gestore comunica un recapito operativo presso il quale sia possibile un contatto diretto per tutto il periodo e l’orario di funzionamento del servizio, per garantire un raccordo ed interventi tempestivi.
Presso tale recapito sono indirizzate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che il Comune di Carpi intenda far pervenire il Gestore.
Il Gestore provvede inoltre ad indicare un Responsabile per il servizio affidato, che risponda dei rapporti contrattuali fra Gestore e Comune di Carpi.
ART. 26 – RESPONSABILITÁ DEL GESTORE E COPERTURA ASSICURATIVA
L’operatore economico appaltatore si intende espressamente obbligata a tenere sollevato ed indenne il Comune di Carpi da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti o a proprie attrezzature, derivanti da comportamenti di terzi (inclusi gli utenti dei servizi), nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo
a persone (inclusi gli utenti dei servizi) o a cose dall’attività del proprio personale, in relazione ai servizi oggetto dell’appalto.
L’operatore economico è inoltre obbligato a tenere sollevato ed indenne il Comune di Carpi da qualsiasi infortunio, diretto ed indiretto, di cui gli utenti dei servizi di cui trattasi dovessero essere oggetto.
Il gestore, prima dell’inizio del servizio e con effetto dalla data di decorrenza del presente appalto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata dell’appalto, suoi eventuali rinnovi e proroghe adeguata/e copertura/e assicurativa/e, contro i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d’Opera (RCT/O) per danni arrecati a terzi e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all’attività svolta ed oggetto dell’appalto, e comunque di tutti coloro dei quali il gestore si avvalga in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività svolte ed autorizzate in base al presente appalto, comprese tutte le operazioni ed attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Tale copertura (RCT/O) dovrà prevedere un massimale di garanzia non inferiore a:
RCT a Euro 2.000.000,00 per sinistro, Euro 2.000.000,00 per persona, Euro 1.000.000,00 per cose.
RCO a Euro 1.500.000,00 per sinistro ed Euro 1.000.000,00 per persona. Il contratto dovrà prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione a:
a) conduzione dei locali, strutture, beni, attrezzature, impianti, eventuali spazi pubblici e aree consegnati;
b) danni a cose in consegna e/o custodia;
c) danni a cose/beni di terzi da incendio, anche se provocate da incendio di cose del gestore;
d) danni subiti e cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il gestore, che partecipino all’attività oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;
e) l’estensione al cosiddetto “Danno Biologico”, l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, e la “Clausola di Buona Fede INAIL”.
Qualora il gestore abbia già attiva una copertura assicurativa con i medesimi contenuti, essa dovrà produrre specifica dichiarazione, rilasciata dall’Assicuratore, di capienza e pertinenza della garanzia in essere, specificando o integrando la polizza in essere per renderla perfettamente conforme a quanto previsto dal presente articolo.
Resta precisato che costituirà onere a carico del soggetto gestore, il risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il gestore stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di Xxxxx, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative.
La presentazione della/e polizza/e condiziona la stipula del contratto. Si precisa che il gestore si obbliga – ad ogni scadenza della/e polizza/e - a presentare copia di documento (quietanza o nuovo contratto) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente appalto, compresi suoi eventuali rinnovi e/o proroghe.
ART. 27 – SUBAPPALTO E CESSIONE
Non è consentito all’appaltatore concedere in qualsiasi modo, anche di fatto o parzialmente, in subappalto l’esecuzione del servizio, se non autorizzato preventivamente dal Committente ricorrendo tutte le condizioni previste dall’art. 105 del d. lgs. n.50/2016 e ss. mm. ii.
E' vietato inoltre cedere i servizi oggetto del presente capitolato, anche parzialmente, in qualsiasi forma. Non sono considerate cessioni, ai fini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune di Carpi.
L’inosservanza di tali obblighi determina l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della garanzia definitiva, a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Carpi e fatti salvi i maggiori danni accertati.
ART. 28 – INIZIO DEL SERVIZIO
Il Gestore dovrà iniziare il servizio, anche nelle more della stipula del contratto, nel giorno indicato dal Comune di Carpi, presumibilmente il 01/09/2017, nel rispetto delle condizioni di legge.
La stipulazione del contratto, nei termini di legge, avverrà al termine delle verifiche delle dichiarazioni prodotte; ai fini della stipula l’aggiudicatario è tenuto a produrre tutti i documenti che gli saranno richiesti.
ART. 29 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il Gestore è tenuto a comunicare il nominativo del Legale Rappresentante autorizzato a sottoscrivere il contratto per l’affidamento del servizio del presente capitolato e resta vincolato anche in pendenza dell’accettazione dell’offerta da parte del Comune di Carpi.
Qualora il Gestore ricusi di stipulare il contratto nei termini stabiliti o non ottemperi alla regolarizzazione della documentazione da produrre è ritenuto inadempiente; nel qual caso il Comune di Carpi si riserva la facoltà di adire le vie legali.
Il Comune di Carpi inoltre si riserva la facoltà di non procedere alla stipulazione del contratto, fino a quando tutti gli atti, le procedure, le attività inerenti l’affidamento in questione, ad esso necessari e da esso dipendenti abbiano conseguito piena efficacia giuridica a norma di legge.
La stipulazione del formale contratto resta comunque subordinata alla verifica delle dichiarazioni prodotte e sempre che non venga accertato a carico dell’aggiudicatario alcun limite o impedimento a contrarre.
ART. 30 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Fatto salvo quanto già disposto in altri articoli del presente capitolato, il Comune di Carpi si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per il Gestore, nel caso di gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali.
In caso di risoluzione del contratto il Committente si riserva il diritto di liquidare esclusivamente il corrispettivo per i servizi eseguiti, depurato delle eventuali penali maturate, fatta salva ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all’inadempienza contrattuale, senza che derivi al Gestore alcun diritto a pretendere altro per mancati guadagni e spese per la parte del contratto non eseguita. Sarà inoltre addebitato al Gestore il maggior onere che dovesse derivare al Committente dalla stipula di un nuovo contratto.
La risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo comporta in ogni caso, a titolo di penale, l’escussione totale della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.
ART. 31 – CONTENZIOSO
In caso di controversie relative all’esecuzione del presente contratto si procederà ai sensi della parte VI, Titolo I “Contenzioso” del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., per quanto applicabile. E’ in ogni caso escluso il ricorso al collegio consultivo tecnico e all’arbitrato.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato, che non si possano definire con accordo bonario, saranno devolute al Tribunale di Modena.
ART. 32 – RINVIO
Per quanto non specificato nel presente capitolato si fa espresso rinvio a quanto previsto nella restante documentazione di gara, alle norme e disposizioni del codice civile, alle norme regionali in materia di servizi per adolescenti e giovani, alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi, alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, alle norme in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. n. 190/2012 e ss. mm. xx xx. e relative disposizioni applicative, se ed in quanto applicabili.
Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici citato nel presente capitolato è scaricabile dal sito del comune all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxxx_Xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx_Xxxxxxxx/Xxxx
_Generali/Codice_di_Comportamento/ .
Il Gestore è inoltre tenuto al rispetto delle eventuali ulteriori norme che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione ed applicazione di nuove normative.
ART. 33 – CAUZIONE
Il Gestore del contratto è obbligato a costituire, in relazione al contratto stipulato, “garanzia definitiva” di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
Nel caso ricorrano le condizioni, alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del citato X.Xxx. 50/2016.
La cauzione resterà vincolata per tutta la durata dell’appalto.
ART. 34 – PENALI
1. Il Gestore è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni, conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento, dipendenti dal Gestore stesso.
2. Qualora risultino al Comune di Carpi mancanze, inadempienze di qualsivoglia natura imputabili alla responsabilità del Gestore, così come inosservanze del capitolato e/o del presente contratto, circostanze che possano causare disservizio o disagio agli utenti, imputabili al Gestore, queste verranno contestate al Responsabile dell’appalto del Gestore. Nel caso in cui dall’inadempienza possa derivare al Gestore l’applicazione di una penale, la contestazione avverrà, per iscritto, tramite PEC, con facoltà di controdeduzione entro 15 giorni dal ricevimento dell’addebito. Nel caso in cui il Comune di Carpi valuti non accolte le eventuali controdeduzioni presentate dall’operatore eeconomico, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata e saranno comunicate al Gestore l’applicazione della sanzione, l’ammontare della penale e le modalità di pagamento.
Nel caso in cui l’inadempienza comporti la necessità di un intervento, sarà indicato nella medesima comunicazione anche il termine entro cui adempiere.
3. Fatto salvo quant’altro previsto nel presente capitolato e nel contratto e fermo restando quanto previsto per la risoluzione contrattuale di cui all’art. 30, in caso di infrazioni definitivamente accertate, il Comune di Carpi addebiterà al Gestore una sanzione di:
a) Euro 500,00 per ogni infrazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, parziale erogazione dei servizi, al di fuori di quanto contemplato nel presente contratto o con termini e modalità non conformi a quanto contemplato nel presente contratto, impiego di personale non avente i requisiti previsti dal presente contratto;
mancata o tardiva comunicazione della proclamazione dello sciopero e/o delle modalità di svolgimento dei servizi in occasione di sciopero;
b) Euro 1.000,00 per infrazioni reiterate dalla terza volta e per tutte le successive;
c) Euro 2.000,00 per:
- infrazioni che pregiudichino la sicurezza degli utenti o che comunque abbiano comportato gravi disagi agli stessi, fatta salva la risoluzione del contratto in danno, in casi di particolare gravità;
- mancato rispetto delle condizioni proposte nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, fatta salva la risoluzione del contratto in danno in caso di infrazioni ripetute.
In caso di risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore è applicata una penale pari almeno all’importo della garanzia definitiva, alla data della risoluzione medesima, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.
4. Le penali saranno dedotte dai crediti dell’appaltatore, dalla prima fattura utile o si procederà con l’escussione della cauzione, che dovrà essere reintegrata come da precedente art. 33.
5. Il pagamento della penale non solleva l’appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l’inadempienza rilevata.
6. In ogni caso è fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.
7. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; in caso di superamento, trova applicazione l’articolo 30 in materia di risoluzione del contratto.
ART. 35 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Gestore, per quanto concerne il trattamento dei dati personali, identificativi, sensibili degli utenti o di terzi in genere, dei quali dovesse venire a conoscenza nell’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, è nominato responsabile esterno del trattamento e dovrà uniformarsi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.
A tale fine il personale del Gestore dovrà essere formato ed informato dei propri doveri relativi al trattamento dei dati personali e sensibili, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003.