ART.1
CAPITOLATO SPECIALE DELLA PROCEDURA IN ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DI UNIONCAMERE DEL VENETO PER IL PERIODO 1/10/2017 – 31/12/2019 (CIG ZD61FC5587)
ART.1
OGGETTO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO
Oggetto del presente appalto è l’affidamento del servizio relativo all’attività professionale di intermediazione assicurativa e riassicurativa – più brevemente denominato brokeraggio assicurativo – come disciplinata dall’art. 106 del d.lgs. 7/07/2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private). Nel caso di specie detta attività in sintesi consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi o riassicurativi nell’interesse di Unioncamere del Veneto, nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tali attività e nella conclusione di contratti ovvero nella collaborazione alla gestione ed esecuzione, segnatamente nel caso di sinistri, dei contratti assicurativi stipulati da Unioncamere del Veneto.
L’incarico in oggetto si articolerà nelle seguenti attività di massima, che saranno svolte con la piena collaborazione dei competenti funzionari di Unioncamere del Veneto, i quali cureranno la trasmissione della documentazione e dei dati informativi ritenuti necessari all’espletamento delle stesse:
1) ricognizione, analisi e valutazione dei rischi a cui sono esposti l’Ente, i suoi amministratori, dirigenti e funzionari nei vari settori di attività;
2) analisi delle coperture assicurative in essere per eventuali adeguamenti o aggiornamenti in termini di rischi e/o di massimali;
3) redazione di un piano di coperture assicurative ottimali per l’Ente, che tenga conto delle necessità di copertura rispetto alla ricognizione dei rischi effettuata, che sia in linea con le previsioni normative in materia e con le innovazioni legislative, le evoluzioni giurisprudenziali e l’andamento del mercato, evidenziando i risultati dell’analisi in termini economici (previsione di spesa) e dell’analisi in termini di costi-benefici;
4) redazione di nuove proposte di capitolati di polizza rinvenibili sul mercato, che offrano la massima tutela del rischio assicurato sia in termini di condizioni generali di polizza sia in termini di valore della copertura assicurativa, accompagnati dalla segnalazione indicativa dei costi;
5) aggiornamento e revisione delle coperture nel caso di evoluzione del mercato assicurativo nel corso della durata dell’incarico o nel caso di nuovi adempimenti obbligatori in materia assicurativa ovvero di insorgenza di nuovi o maggiori rischi assicurabili;
6) assistenza tecnico-professionale ai funzionari di Unioncamere del Veneto nella fase di predisposizione degli atti relativi alla procedura di affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente (stima del valore di base dell’appalto, predisposizione dei documenti di gara quali il bando, il disciplinare, il capitolato nonché gli schemi contrattuali definitivi da utilizzare nella gara);
7) assistenza tecnica per l’attività di controllo e di sottoscrizione definitiva dei contratti-polizze assicurative dopo l’espletamento della gara, da prestare nel termine massimo di 7 giorni dalla richiesta dell’Ente;
8) gestione delle polizze assicurative nel periodo di vigenza contrattuale stipulate dall’Ente, con particolare riferimento alla scadenza del pagamento della rata del premio e con funzione di intermediazione nelle varie problematiche legate alla gestione delle polizze assicurative stipulate dall’Ente;
9) assistenza all’Ente nell’eventuale trattazione di pratiche relative a sinistri attivi e passivi, indennizzi per danno e monitoraggio sullo stato della pratica di sinistro per ogni aspetto di interesse dell’Ente fino alla definitiva chiusura, anche in riferimento a posizioni aperte precedentemente all’incarico;
10) in caso di sinistri attivi: per eventuali risarcimenti offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici dell’Ente, sarà cura del broker affidatario produrre gli elementi
necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità non vincolante per l’Ente;
11) in caso di sinistri passivi: per danni di entità entro la soglia di franchigia prevista dalla polizza, il broker affidatario si obbliga ad esprimere una propria valutazione in merito oltre che a trasmettere copia della perizia redatta dal perito della Compagnia assicurativa ed ogni altra documentazione idonea a consentire il nulla osta dell’Ente per la liquidazione del danneggiato;
12) monitoraggio dello stato di rischio in capo ad Unioncamere del Veneto, sia in caso di eventuali nuovi rischi non previsti sia in caso di mutamento delle condizioni di rischio a suo tempo rilevate e stimate, prestando assistenza all’Ente per eventuali proposte di copertura in corso di polizza mediante integrazione, modifica o adeguamento dei testi di polizza vigenti;
13) relazione annuale sullo stato dei rischi mediante apposito piano di aggiornamento rispetto a quello redatto con riferimento al precedente punto 3) in vista dell’affidamento periodico delle polizze assicurative mediante procedura di gara, almeno 3 mesi prima della scadenza delle stesse;
14) aggiornamento in materia assicurativa a favore dei funzionari dell’Ente incaricati della gestione degli aspetti assicurativi dello stesso;
15) assistenza e consulenza ai funzionari dell’Ente anche mediante pareri resi per iscritto in materia assicurativa od attinente a problematiche collegate alle coperture assicurative dell’Ente stesso;
16) individuazione di un referente per qualsiasi problematica di consulenza ed assistenza assicurativa per Unioncamere del Veneto;
17) ogni ulteriore attività di consulenza ed assistenza sul piano assicurativo che si rendesse utile o necessaria in corso di vigenza del contratto di brokeraggio;
18) eventuali servizi aggiuntivi che fossero proposti ed offerti in sede di gara.
Il Broker affidatario non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici di Unioncamere del Veneto, né potrà impegnare in alcun modo l’Ente (se non preventivamente autorizzato), al quale rimane quindi ogni potere decisionale.
E’ esplicitamente convenuto che rimangono in capo ad Unioncamere del Veneto l’assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione delle disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.
ART. 2
DURATA DELL’APPALTO DEL SERVIZIO
L'appalto ha la durata di due anni e tre mesi, dall’1/10/2017 o dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, se successiva, al 31/12/2019.
L’Ente si riserva la facoltà di chiedere al broker aggiudicatario un’eventuale proroga del contratto per il periodo strettamente necessario all’espletamento delle procedure per il rinnovo dell’affidamento dell’incarico, in ogni caso non superiore a 180 giorni. La proroga del contratto originariamente stipulato va intesa alle medesime condizioni tecniche ed economiche di cui al presente Capitolato Speciale. Unioncamere del Veneto si riserva comunque la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno un mese mediante lettera raccomandata.
Al termine dell’appalto il contratto si intenderà risolto senza bisogno di disdetta e/o preavviso. Qualora alla data di scadenza dell’incarico fossero vigenti polizze assicurative stipulate con l’intermediazione del broker aggiudicatario, il rapporto contrattuale proseguirà limitatamente alla gestione delle polizze interessate e fino alla scadenza delle stesse.
L’incarico in oggetto avrà immediata cessazione qualora venga meno uno dei requisiti previsti come essenziali in sede di gara per la stipulazione del contratto ( tra cui l’iscrizione all’albo broker ex art. 109 del D.Lgs. 209/2005).
ART. 3
OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI
Unioncamere del Veneto si impegna ed obbliga a:
- indicare negli atti aventi ad oggetto procedure di gara o simili per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente ed in ogni documento relativo ai servizi assicurativi della stessa, che la gestione del contratto di assicurazione è affidata al broker aggiudicatario con oneri a carico della Compagnia assicurativa nella misura percentuale offerta in sede di gara;
- collaborare con il broker affidatario, mediante i propri funzionari, per fornire gli atti e i dati informativi necessari all’espletamento dell’incarico;
- valutare le proposte del broker affidatario sulle coperture assicurative, pur conservando piena autonomia sul loro recepimento nonché sui criteri e sulle modalità per l’affidamento dei servizi assicurativi;
- adottare tutti gli atti amministrativi per procedere all’affidamento dei servizi assicurativi mediante l’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica previste dal d.lgs. 50/2016;
- sottoscrivere tutti i contratti assicurativi, nonché atti e documenti ad essi attinenti, in particolare per la liquidazione di eventuali sinistri;
- comunicare al broker affidatario ogni più utile e necessario elemento relativo alle attività di Unioncamere del Veneto di cui venga a conoscenza, affinché il broker possa esaminare e valutare se dallo stesso possa derivare una modifica dello stato dei rischi a suo tempo rilevato in capo all’Ente e valutare altresì la necessità di procedere ad ulteriori coperture assicurative, anche mediante modifica delle polizze in essere.
Il broker affidatario si impegna a svolgere l’attività di brokeraggio assicurativo in oggetto in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la specifica materia nonché ai principi ed alle regole di deontologia professionale, ed in particolare si impegna ed obbliga a:
- svolgere l’incarico nell’esclusivo interesse di Unioncamere del Veneto e nell’osservanza di tutte le indicazioni e richieste che lo stesso Ente vorrà fornirgli;
- impiegare propri mezzi e risorse per l’espletamento dell’incarico con l’assunzione diretta di eventuali oneri e rischi connessi all’espletamento dello stesso;
- essere coperto da polizza di assicurazione di responsabilità civile, per negligenza od errori professionali, avente le caratteristiche ed il massimale stabiliti dall’art. 109 del D.Lgs. 07/09/2005
n. 209 (Codice delle assicurazioni private);
- monitorare periodicamente lo stato dei rischi collegati alle varie attività di Unioncamere del Veneto e le connesse esigenze di copertura, effettuando relazioni e/o segnalazioni all’Ente qualora si rendessero necessarie modifiche o integrazioni alle coperture assicurative, anche in corso di vigenza contrattuale delle polizze assicurative;
- predisporre una relazione circa le esigenze rilevate sui rischi connessi o collegati alla gestione e conservazione del patrimonio ed alle altre attività di Unioncamere del Veneto, il relativo programma assicurativo globale con indicazione del costo di mercato ed i capitolati di polizza necessari ai fini della copertura assicurativa, in tempo utile per predisporre gli atti relativi alla procedura di affidamento dei servizi assicurativi;
- risarcire Unioncamere del Veneto in caso di eventuali danni subiti per negligenze ed errori professionali imputabili al broker mediante la polizza assicurativa, come previsto dal D.Lgs. n. 209/2005;
- non trovarsi in condizioni di collegamento o incompatibilità con riferimento alle Compagnie assicuratrici;
- comunicare tempestivamente eventuali modifiche intervenute negli assetti proprietari/societari o comunque rilevanti ai fini del corretto adempimento degli obblighi contrattuali;
- operare quale intermediario per Unioncamere del Veneto, con azioni previamente concordate con l’Ente stesso, osservando principi di diligenza, correttezza, trasparenza in linea con la deontologia professionale, sia nei rapporti con Unioncamere del Veneto sia nei rapporti con le Compagnie assicurative;
- non sottoscrivere atti o documenti che impegnano Unioncamere del Veneto senza il preventivo ed esplicito consenso della stessa;
- mantenere ferma la provvigione nella misura percentuale offerta in sede di gara, a carico delle Compagnie assicurative contraenti con Unioncamere del Veneto, per tutto il periodo di vigenza del
presente contratto;
- mantenere la massima riservatezza su quanto eventualmente venisse a sua conoscenza nel corso dello svolgimento del servizio;
- comunicare ad Unioncamere del Veneto la data di apertura dei sinistri nei confronti delle Compagnie assicuratrici, da effettuarsi entro e non oltre il termine per la denuncia dei sinistri previsto dalla polizza di riferimento.
Il broker affidatario è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare ai soggetti competenti. Il broker affidatario è tenuto al segreto d’ufficio e dovrà osservare l’obbligo di diligenza di cui all’art. 1176 c.c. E’ altresì responsabile nei confronti dell’appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti.
ART. 4 PASSAGGIO DI PORTAFOGLIO
Si applica la norma di autoregolamentazione dettata in materia dall’Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni.
ART. 5
ONERI ECONOMICI E PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
L’attività di brokeraggio assicurativo oggetto del presente contratto, per sua stessa natura secondo la disciplina del sopracitato D.Lgs. 209/2005 e per gli effetti degli artt. 1755 e 1766 c.c., non comporta oneri diretti a carico di Unioncamere del Veneto, bensì viene remunerata indirettamente dalle Compagnie di assicurazione applicando la provvigione percentuale offerta dal broker in sede di gara sui premi assicurativi imponibili limitatamente ai contratti stipulati, rinnovati o comunque confermati con l’assistenza del broker nel periodo di durata dell’incarico. Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta pertanto per l’Ente alcun onere né presente né futuro per onorari, compensi o quant’altro.
Nessun compenso spetta al broker affidatario nel caso in cui Unioncamere del Veneto ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito. Potendosi inserire l’incarico di brokeraggio di cui al presente capitolato su contratti assicurativi già in corso, per effetto dello stesso il broker affidatario subentra in tutte le relative obbligazioni contrattuali, con contestuale obbligo di Unioncamere del Veneto di informativa alle Compagnie assicuratrici titolari delle polizze vigenti. Il broker maturerà il diritto ad incassare le provvigioni di propria spettanza sui premi assicurativi a far data dalla prima scadenza utile dei contratti di cui al punto precedente.
Ai soli fini della determinazione degli elementi (es. cauzione definitiva, procedura applicabile ecc.) legati al valore del servizio in oggetto, si stima in € 10.000,00 l’entità totale dell’appalto.
Unioncamere del Veneto provvede al pagamento dei premi alle Compagnie assicuratrici tramite il broker affidatario, che agisce come semplice depositario dei premi ed effettua i pagamenti per conto di Unioncamere del Veneto, previo accredito dei corrispondenti importi.
La corresponsione al broker affidatario realizza a tutti gli effetti il pagamento del premio alle Compagnie assicuratrici.
Il broker affidatario si obbliga a rilasciare ad Unioncamere del Veneto le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici debitamente quietanzate. Nel caso in cui il broker affidatario non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato in polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
ART. 6
PERSONALE – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
L’appaltatore si impegna ad eseguire il servizio nelle forme stabilite dal presente capitolato, obbligandosi, nella scelta del proprio personale e nell’uso delle attrezzature, ad assicurare
l’efficienza del servizio stesso ed il raggiungimento delle finalità richieste da Unioncamere del Veneto. Gli addetti al servizio, incaricati dall’appaltatore, dovranno essere regolarmente assunti da quest’ultimo ed operare sotto la sua esclusiva responsabilità. Il broker affidatario è garante dell’idoneità del personale incaricato di svolgere il servizio medesimo, personale che ha l’obbligo, nell’espletamento del servizio, di mantenere la massima riservatezza su quanto eventualmente venisse a sua conoscenza e di astenersi da comportamenti diretti a manomettere o prendere visione di pratiche e documenti di Unioncamere del Veneto non di interesse per l’espletamento dell’attività in oggetto.
L’appaltatore, entro 15 giorni dalla notifica dell’affidamento e a pena di decadenza, comunica formalmente ad Unioncamere del Veneto l’elenco nominativo del personale che verrà ordinariamente impiegato nel servizio, salvo successive variazioni e modificazioni, nonché le generalità ed i requisiti del Responsabile dell’impresa, indicato come referente nei rapporti tecnico- amministrativi con Unioncamere del Veneto e che tiene i contatti con l’ufficio referente dell’Ente per qualsiasi necessità.
Su richiesta dell’Ente dovrà essere sostituito il personale che, a insindacabile giudizio del medesimo, sarà ritenuto motivatamente non gradito.
In particolare in ordine al proprio personale dipendente, l’appaltatore assicura il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa nonché in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. L’appaltatore si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei lavoratori occupati nelle prestazioni oggetto del servizio tutte le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dal C.C.N.L. e dall’integrativo territoriale della categoria al tempo della stipulazione del contratto d’appalto, nonché le condizioni risultanti da ogni altro atto o contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore in parola anche nel
caso i cui non sia aderente alle associazioni di categoria firmatarie dei suddetti contratti o receda da esse.
L’appaltatore è tenuto ad esibire il libro unico del lavoro del personale addetto al servizio su richiesta di Unioncamere del Veneto.
Qualsiasi inosservanza da parte dell’appaltatore nelle materie oggetto del presente articolo può essere causa di risoluzione contrattuale in danno dell’impresa stessa, ai sensi del successivo art. 11.
ART. 7
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Il subappalto è consentito , in conformità alle disposizioni dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), nella misura massima del 30% del valore del contratto e nel rispetto delle condizioni indicate nel bando di gara.
La cessione sotto qualsiasi forma, anche indiretta, di tutto o parte del contratto in difformità a quanto stabilito al precedente comma determina la risoluzione di diritto del contratto stesso e la perdita del deposito cauzionale, salva ogni altra azione che Unioncamere del Veneto ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi e fermo restando il diritto al risarcimento del danno. Gli atti di cui sopra saranno adottati unilateralmente dall’Ente, senza necessità di messa in mora né di accertamento giudiziale.
ART. 8 CAUZIONE DEFINITIVA
Il broker affidatario del servizio dovrà costituire, a titolo di cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria pari al 10% del valore contrattuale (come indicato all'art. 5 del presente capitolato), salva l’applicazione dell’art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016.
La garanzia fideiussoria dovrà essere prevista con le modalità di cui all'art. 103 comma 4 del d. lgs. 50/2016 e la sua mancata costituzione determinerà le conseguenze di cui al comma 3 del medesimo articolo.
Unioncamere del Veneto potrà trattenere sull’ammontare della cauzione definitiva i crediti vantati nei confronti dell’appaltatore e derivanti dal contratto di appalto, ivi comprese le eventuali penali: la relativa fideiussione dovrà quindi contenere un’apposita clausola di ammissibilità di tale previsione.
Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali di cui all'art. 10 del presente capitolato, il broker affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Unioncamere del Veneto: tale richiesta verrà effettuata all'indirizzo PEC dichiarato in sede di istanza di partecipazione o, in alternativa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell’appaltatore, Unioncamere del Veneto tratterrà a titolo di penale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la somma costituente il deposito cauzionale.
Per quanto concerne le modalità di svincolo della cauzione si rinvia all’art. 103 comma 5 del d.lgs. 50/2016.
ART. 9 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
In applicazione dell'art. 16 del Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia (approvato con deliberazione della Giunta di Unioncamere del Veneto n. 53 del 16/12/2011), la conclusione del contratto con il broker affidatario avverrà, ex art. 1326 c.c., mediante lettera ordinativo, di cui il presente capitolato e le offerte tecnica ed economica costituiranno parte integrante ed essenziale.
Entro la data di conclusione del contratto il Broker affidatario dovrà:
- costituire e trasmettere la cauzione definitiva con le modalità indicate nell’art. 8;
- trasmettere copia dell'iscrizione al Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005.
ART. 10 INADEMPIENZE E PENALITA’
Gli inadempimenti e le inefficienze nello svolgimento del servizio, nonché l’inosservanza degli impegni e delle condizioni stabiliti dal presente capitolato e nell’offerta tecnica presentata, saranno contestati per iscritto all’appaltatore all’indirizzo PEC dichiarato in sede di istanza di partecipazione o, in alternativa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; l’appaltatore, a sua volta, dovrà far pervenire le sue controdeduzioni entro sette giorni successivi al ricevimento della comunicazione, sempre mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fermo restando l’obbligo per lo stesso di sanare immediatamente tale inadempimento.
Decorso tale termine, qualora dette deduzioni a giudizio dell’Ente non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, Unioncamere del Veneto ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla applicazione di una penale forfetaria di € 100,00 (Euro cento/00) per ogni servizio non svolto secondo le indicazioni impartite dall’Ente.
L’applicazione delle penali sarà effettuata rivalendosi sulla cauzione definitiva di cui all’art. 8 del presente capitolato, che dovrà essere reintegrata nel termine di cui al medesimo articolo, senza necessità di messa in mora né di accertamento giudiziale. E’ fatto salvo il diritto dell’appaltante al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.
ART. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, e fatte salve le penali applicabili, Unioncamere del Veneto mediante comunicazione all’affidatario all’indirizzo PEC dichiarato in sede di istanza di partecipazione o, in alternativa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, potrà assegnare all’appaltatore ex art. 1454 c.c., un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all’inadempimento. Decorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intenderà risolto ed Unioncamere del Veneto potrà
procedere, unilateralmente e senza necessità di messa in mora, all’incameramento del deposito cauzionale di cui all’art. 8 del presente capitolato, all’esecuzione del servizio in danno della ditta inadempiente, a carico della quale resterà l’onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l’Ente ritenesse opportuno intraprendere a difesa dei propri interessi.
Unioncamere del Veneto potrà in ogni caso risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore all’indirizzo PEC dichiarato in sede di istanza di partecipazione o, in alternativa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei seguenti casi:
- cessione dell’impresa o del contratto, concordato preventivo, fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
- violazione delle norme in materia di sicurezza e di trattamento previdenziale, assicurativo, assistenziale e retributivo del personale;
- perdita del requisito dell'iscrizione al Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005;
- interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
- applicazione di penalità di cui al precedente art. 10 per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) del valore annuo del contratto;
- ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 1453 c.c.;
- qualora venga meno anche uno solo dei requisiti di idoneità dichiarati in sede di offerta;
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate in sede di gara;
- mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Unioncamere del Veneto;
- qualora le transazioni finanziarie relative al contratto, non vengano eseguite mediante l’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3, comma 8 della legge 13.8.2010 n.136).
L’eventuale risoluzione del contratto stipulato con il broker aggiudicatario non avrà effetto sui contratti assicurativi stipulati con l’assistenza del broker stesso, salvo quanto previsto dal comma seguente.
Qualora il contratto stipulato con il broker aggiudicatario fosse risolto in costanza di contratti assicurativi conclusi con l’assistenza del broker stesso, la risoluzione verrà comunicata alle Compagnie assicuratrici, che, nelle more dell’individuazione di un nuovo broker, dovranno interagire esclusivamente con Unioncamere del Veneto.
ART. 12 CONTROLLO DEI REQUISITI
Il contratto è subordinato alla verifica, in capo al broker assegnatario, della sussistenza dell’effettivo possesso dei requisiti di cui all’art. 10 n. 1) (Busta “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”), lettera B) (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA), punti da 1) a 36) del disciplinare di gara, come indicati nelle dichiarazioni sostitutive presentate insieme all’offerta.
Laddove si verifichi, nel corso dell’esecuzione del contratto, la mancata sussistenza di anche uno solo dei requisiti, l’impresa decade dall’affidamento con effetto retroattivo.
Rimane fermo il diritto della stessa al rimborso di eventuali spese sostenute in nome e per conto dell’Ente nell’esecuzione del contratto fino all’accertamento ed alla comunicazione delle cause di decadenza dall’affidamento.
ART. 13 VINCOLO DI ESCLUSIVA
La stipula del contratto non costituisce vincolo di esclusiva a favore del contraente: la stazione appaltante si riserva infatti la facoltà di stipulare contratti assicurativi senza l’assistenza di alcun broker.
ART. 14 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’affidatario dell’appalto assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136. Il pagamento verrà effettuato su conto corrente bancario o postale dedicato dell’affidatario ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, i cui estremi dovranno essere comunicati ad Unioncamere del Veneto; tale conto potrà essere quello previsto all’art. 117 del Codice delle assicurazioni (D.Lgs. 7/9/2005 n. 209), identificato e comunicato quale conto “dedicato” ai sensi della legge n. 136/2010. Nella stessa comunicazione l’affidatario indicherà anche le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto.
L’affidatario si obbliga, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, a comunicare ad Unioncamere del Veneto tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l’esecuzione dell’appalto oggetto del presente capitolato, al fine di consentire all’Ente di verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto, sia inserita, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010. L’appaltatore si obbliga altresì a dare immediata comunicazione ad Unioncamere del Veneto ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia – della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità.
ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 196/03, i dati personali dei partecipanti alla presente procedura vengono raccolti da Unioncamere del Veneto e, in parte, registrati in appositi atti e verbali, anche mediante supporti informatici. Tali dati sono destinati ad identificare i concorrenti ed a verificare taluni dei requisiti di partecipazione alla procedura medesima, hanno natura obbligatoria e la loro omissione comporta l’esclusione dalla procedura. Sono fatti salvi i diritti di cui all’art. 7 del medesimo decreto legislativo. Responsabile del trattamento è il Segretario Generale di Unioncamere del Veneto.
ART. 16
SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico del broker aggiudicatario.
ART. 17
NORMA FINALE E DI RINVIO
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente capitolato si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni legislative, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) ed al Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia approvato con deliberazione della Giunta di Unioncamere del Veneto n. 53 del 16/12/2011 per quanto concerne l’esecuzione del contratto, al D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private) per la specifica attività di intermediazione in oggetto, nonché alle disposizioni del Codice Civile, delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, in quanto compatibili.
ART. 18 FORO COMPETENTE
Il Foro competente, per ogni eventuale controversia relativa all’esecuzione del contratto stipulato con il broker aggiudicatario, sarà quello di Venezia.