ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241
TRA
Roma Capitale - Codice Fiscale 02438750586 e P.IVA 01057861005, nella persona dell’Assessore preposto al Personale, Anagrafe e Stato civile, Servizi Demografici ed Elettorali Avv. Xxxxxxx Xx Xxxxxx e del Direttore preposto al Dipartimento Servizi Delegati D.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, domiciliati per la loro carica in Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, 0 00000 Xxxx
E
L’Università di Roma “La Sapienza”, (di seguito denominata anche Università “La Sapienza”) con sede in Xxxxxxxx Xxxx Xxxx x. 0 x.x.x. 00000 Xxxx, Codice Fiscale 80209930587 e P.IVA 02133771002, rappresentata dal Delegato del Rettore ai Rapporti con gli Enti Locali Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx;
E
L’Università di Roma “Tor Vergata ” (di seguito denominata anche Università “Tor Vergata”) con sede in Roma Xxx Xxxxxxxx x. 00 x.x.x. 00000 Xxxx, Codice Fiscale 80213750583 e P.IVA 02133971008, rappresentata dal Prorettore Vicario Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
E
L’Università degli Studi “Roma Tre ”, (di seguito denominata anche Università “Roma Tre”) con sede in Xxx Xxxxxxxx, 000 x.x.x. 00000 Xxxx, Codice Fiscale 04400441004 e P.IVA 04400441004, rappresentata dal Prorettore Vicario Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx;
di seguito denominate anche unitamente le Università
PREMESSO CHE:
a) l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, alle seguenti condizioni:
1) l’accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
2) alla base dell’accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;
3) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo;
b) le Università, quali Istituzioni di alta cultura deputate alla formazione superiore al progresso delle scienze ed alla ricerca ed operanti in virtù degli indirizzi del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sono organismo di diritto pubblico legittimato alla sottoscrizione di accordi ai sensi dell’art. 15, l. 241/1990;
c) Roma Capitale in occasione di eventi elettorali o referendari deve porre in essere tutte le azioni volte ad assicurare la realizzazione degli aspetti organizzativi e procedurali preordinati all’esercizio di voto da parte dei cittadini iscritti nelle proprie liste elettorali;
d) In occasione di consultazioni elettorali o referendarie sono costituiti presso ogni sede di seggio, gli Uffici Elettorali di sezione (di seguito Sezioni Elettorali) per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. Essi sono formati da un Presidente, da un numero variabile di scrutatori (uno dei quali svolge le funzioni di vicepresidente) e da un segretario scelto dal Presidente; presso l'ufficio possono essere presenti inoltre i rappresentanti dei candidati e delle liste (o dei gruppi parlamentari e dei comitati promotori in caso di referendum);
e) La costituzione e l'organizzazione dei Seggi Elettorali è demandata ai singoli Comuni, coordinati dalla Prefettura competente per territorio;
f) Presso la cancelleria della Corte di Appello è istituito l’Albo delle persone idonee a rivestire l’incarico di Presidente di Sezione Elettorale e la Corte di Appello, competente per territorio, procede alla nomina dei Presidenti attraverso l’estrazione di nominativi dal suddetto Albo;
g) Entro il ventesimo giorno precedente la data di votazione il Presidente della Corte di Appello trasmette ad ogni Comune l’elenco dei Presidenti di Sezione elettorale che ha nominato, procedendo altresì alle sostituzioni in caso di rinunce o indisponibilità fino al quarto giorno precedente la consultazione elettorale o referendaria;
CONSIDERATO CHE
h) Nell’ambito delle consultazioni elettorali o referendarie, ai sensi del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, art. 35 quinto comma e del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 20, trascorso il suddetto termine, in caso di impedimento del Presidente dell’ufficio elettorale di sezione, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato;
i) Roma Capitale, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali intende istituire, in via sperimentale, un elenco di persone idonee a ricevere la delega della Sindaca per lo svolgimento delle funzioni di Presidente di sezione elettorale;
j) Le Università hanno manifestato l’intendimento di favorire le iniziative tendenti a migliorare e completare la formazione accademica e professionale degli studenti, anche mediante la sperimentazione di nuove modalità didattiche correlate allo svolgimento di specifiche attività lavorative;
CONVENUTO CHE
k) Roma Capitale e le Università firmatarie del presente Accordo di Collaborazione intendono collaborare ai fini dell’istituzione di un elenco di persone idonee ad assumere su delega della Sindaca la Presidenza di Sezione Elettorale raccogliendo le manifestazioni d’interesse degli studenti iscritti alle Università;
l) Nell’ambito di detta collaborazione rientra l’acquisizione del know-how necessario allo svolgimento delle funzioni di Presidente di seggio elettorale;
VISTI
Il D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 recante “Approvazione del Testo Unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei Deputati”;
Il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 “Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali”;
La legge 21/03/1990 n. 53 recante “Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale”;
Lo Statuto di Roma Capitale;
Lo Statuto ed i regolamenti delle Università;
La Delega del Rettore dell’Università “Sapienza”, prot. n. 26698 del 20.3.2019, al Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx per la firma del presente Accordo di Collaborazione;
Il Decreto Rettorale del Rettore dell’Università “Tor Vergata” n. 590 del 18.3.2019 che ha autorizzato la stipula del presente Accordo di Collaborazione;
SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – Finalità
Roma Capitale e le Università, ciascuno per la propria parte, agevoleranno le collaborazioni degli studenti nelle attività di cui al presente Accordo di Collaborazione.
In particolare il presente Accordo ha lo scopo di favorire per il futuro il prioritario ricorso al suddetto elenco di volontari per le operazioni di nomina in surroga di Presidenti di Sezione elettorale cui Roma Capitale deve far fronte in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie, ai sensi del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, art. 35 quinto comma e del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 20.
ART. 2 – Ambito di applicazione e modalità operative
L’ambito di applicazione del presente Accordo opera esclusivamente in presenza di convocazione di comizi elettorali o referendari in relazione all’esigenza di nominare in surroga su delega della Sindaca i Presidenti di Sezione elettorale a far data dal terzo giorno precedente la data di consultazione elettorale o referendaria.
Le Università s’impegnano a diffondere la possibilità di manifestare l’interesse ad assumere l’incarico di Presidente di Sezione elettorale su delega della Sindaca nei confronti dei propri studenti potenzialmente interessati in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, riservandosi di valutare la possibilità di riconoscere crediti formativi agli studenti aderenti all’iniziativa di cui al presente Accordo di Collaborazione.
Il modello relativo alla richiesta d’iscrizione, secondo il format predisposto da Roma Capitale, dovrà pervenire al Dipartimento Servizi Delegati – agli indirizzi mail xxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxx.xx e xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xxxx.xx .
Roma Capitale iscriverà in un apposito elenco gli studenti che avranno manifestato il proprio interesse dichiarando le generalità, la residenza in Roma, l’iscrizione nelle liste elettorali di Roma Capitale, il possesso del titolo di studio e degli altri requisiti previsti dalla legge.
Roma Capitale si riserva di eseguire i dovuti controlli sulle dichiarazioni come sopra rese.
L’iscrizione nell’elenco “Università – Surroga Presidenti di Sezione” è permanente salvo richiesta di cancellazione. Roma Capitale assicurerà l’aggiornamento periodico dell’elenco medesimo.
L’iscrizione nel suddetto elenco non deve intendersi impegnativa per Roma Capitale ai fini dell’eventuale nomina in surroga di Presidente di Sezione elettorale.
Il compenso riconosciuto agli studenti nominati in surroga è quello stabilito dal Ministero dell’Interno per ogni consultazione.
ART. 3 – Impegni
Roma Capitale s’impegna a predisporre un apposito modello per le domande d’iscrizione all’elenco “Università – Surroga Presidenti di Sezione” che dovrà essere trasmesso alle Università entro e non oltre cinque giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Accordo di Collaborazione.
Roma Capitale s’impegna a verificare, altresì, la possibilità di realizzare un apposito link per la gestione digitalizzata delle domande.
Le Università s’impegnano a fornire ai propri iscritti i contenuti, le modalità e le tempistiche per la presentazione a Roma Capitale delle richieste di iscrizione ed, in particolare s’impegnano a reiterare annualmente, e per tutta la durata del presente Accordo di Collaborazione, la richiesta di manifestazione d’interesse ai nuovi iscritti.
Roma Capitale assicura che, ai fini dell’ eventuale nomina in surroga di Presidente di Sezione elettorale, si procederà con estrazione dall’elenco suddetto attraverso criteri di selezione che favoriscano trasparenza e pari opportunità.
Ai fini del corretto svolgimento delle funzioni demandate ai Presidenti nominati, Roma Capitale s’impegna a mettere a disposizione specifici corsi di formazione on line sul Portale di Roma Capitale.
ART. 4 - Durata
Il presente Accordo ha la durata di 4 (quattro) anni dalla data della stipula ed è rinnovabile di quadriennio in quadriennio previa comunicazione scritta tra le parti.
Ciascuna parte può esercitare l’azione di recesso dall’ Accordo medesimo da comunicarsi in forma scritta con almeno 3 (tre) mesi di anticipo.
ART. 5 – Tutela dei dati personali
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività istruttoria o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Accordo di Collaborazione, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell’Accordo medesimo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali.
ART. 6 - Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo di Collaborazione dovranno essere effettuate per iscritto ed inviate tramite Pec ai seguenti indirizzi:
Roma Capitale: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx Università La Sapienza: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx0.xx Università Tor Vergata: xxxxxxx@xxx.xxxxxxx0.xx
Università Roma Tre: xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx0.xx
ART. 7 - Sottoscrizione
Il presente Accordo di Collaborazione è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi del comma 2 bis dell’articolo 15, della L. 7.8.1990, n. 241.
E’ prevista la registrazione solo in caso d’uso.
Le Parti dichiarano infine, con la sottoscrizione del presente accordo, di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste in materia di tutela della protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
Il presente Accordo, firmato in modalità digitale, come espressamente indicato dalla legge, in possesso di entrambe le Parti.
Per Roma Capitale
L’Assessore preposto al Personale, Anagrafe e Stato civile, Servizi Demografici ed Elettorali | Avv. Antonio De Santis Firmato digitalmente da _XXXXXXX XX XXXXXX |
Il Direttore del Dipartimento Servizi Delegati | Dott.ssa Virginia Proverbio Firmato digitalmente da _Virginia Proverbio |
Firmato digitalmente da
XXXXX XXXXXXXX
Per le Università
Il Delegato del Rettore ai Rapporti con gli Enti Locali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” | Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx CN = XXXXXXXX XXXXX X = non presente C = IT |
Il Prorettore Vicario dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” | Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx |
Il Prorettore Vicario dell’Università degli Studi “Roma Tre” | Prof. ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx |