PATTO DI INTEGRITÀ
ALLEGATO “4”
Tra Milano Ristorazione S.p.A. ed i partecipanti alla gara avente ad oggetto:
FORNITURA DI PATATE V GAMMA
Questo documento deve obbligatoriamente essere sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o Legale Rappresentante dell’Operatore Economico partecipante comporterà l’esclusione dalla gara.
Questo documento costituisce parte integrante degli atti di gara e di qualsiasi contratto assegnato da Milano Ristorazione S.p.A..
Il presente Patto d’integrità va applicato in tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria, salvo che per l’affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (Consip). Nelle procedure sotto soglia vanno ricompresi anche gli affidamenti diretti per gli importi previsti dalla normativa vigente.
Il Patto d’Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione di Milano Ristorazione e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
Il personale, i collaboratori ed i consulenti di Milano Ristorazione S.p.A. impiegati ad ogni livello nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.
Milano Ristorazione S.p.A. si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara: l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione e le ragioni specifiche per l’assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.
Milano Ristorazione S.p.A. uniforma, la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
Milano Ristorazione S.p.A. informa il proprio personale e tutti i soggetti operanti presso la Società, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata, nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell’esecuzione del contratto, circa il contenuto del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.
Milano Ristorazione S.p.A.:
• attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi sopra richiamati, ed alle disposizioni contenute nel Codice Etico e di Comportamento di Milano Ristorazione S.p.A.;
• aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.
Milano Ristorazione S.p.A. formalizza l’accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel
rispetto del principio del contraddittorio.
L’Operatore Economico si impegna a segnalare a Milano Ristorazione S.p.A. qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.
L’Operatore Economico dichiara inoltre:
• di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara. per limitare la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
• di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d’asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggettodell’appalto;
• di non utilizzare, nell’esecuzione dei Contratti, subforniture realizzate utilizzando pratiche di reclutamento e lavoro che violino la legislazione sulla tratta di esseri umani;
• di informare Milano Ristorazione S.p.A. di ogni fatto e di qualsiasi notizia riconducibile a possibili casi di traffico di esseri umani e/o violazioni di norme a tutela degli stessi, riscontrate nell’esecuzione del contratto e/o nell’approvvigionamento di materiali e/o subforniture;
• di collaborare con Milano Ristorazione S.p.A. in relazione a qualsiasi possibile indagine e/o informativa in merito alla violazione di norme in materia di tratta di essere umani, fermo restando il tempestivo coinvolgimento delle Autorità competenti;
• di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all’art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 così come integrato dall’art. 21 del D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013, (relativo al c.d. divieto di pantouflage) o di non aver stipulato contratti con i medesimisoggetti;
• di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all’art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così come integrato dall’art.21 del D.Lgs. 08.04.2013, n.39 verrà disposta l’immediata esclusione dell’Operatore Economico dalla partecipazione alla procedura d’affidamento.
Ai fini del divieto di pantouflage devono considerarsi dipendenti della Pubblica Amministrazione i dirigenti, i funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, ad esempio ai sensi dell’articolo 19 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. o ai sensi dell’articolo 110 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.
Sono ricompresi nell’applicazione del divieto anche coloro che abbiano partecipato al procedimento di formazione del potere autoritativo o negoziale in questione incidendo in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all’istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori.
Il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari di poteri negoziali e autoritativi esercitati nei limiti e con le precisazioni prima citate è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi
con i medesimi soggetti privati, mediante l’assunzione a tempo determinato o indeterminato o
l’affidamento di incarico di consulenza da prestare a favore degli stessi.
L’Operatore Economico dichiara di adeguarsi al Codice Etico e di Comportamento di Milano Ristorazione S.p.A., regolante i fondamentali ed indispensabili principi comportamentali cui devono attenersi dipendenti e collaboratori di Milano Ristorazione S.p.A. Il Codice Etico e di Comportamento è scaricabile dal sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
L’Operatore Economico dichiara di adeguarsi al Modello Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Milano Ristorazione S.p.A., che ha previsto la responsabilità amministrativa delle società in caso di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso in aggiunta a quella penale della persona che ha commesso il reato, scaricabile dal sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (2020-2022) adottato da Milano Ristorazione S.p.A. è scaricabile dal sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
L’Operatore Economico si impegna a rendere noti, su richiesta di Milano Ristorazione S.p.A., tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della selezione in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”.
L’Operatore Economico dichiara di essere a conoscenza che Milano Ristorazione S.p.A. ha attivato la
procedura per la tutela del dipendente che segnala illeciti, c.d. “Whistleblowing”.
L’Operatore Economico è tenuto, in vigenza di contratto, a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi della procedura del c.d. “Whistleblowing”, ai sensi della normativa in materia, tramite il ricorso all’apposita piattaforma di Milano Ristorazione S.p.A. accessibile al seguente indirizzo web: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/#/ nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi a Milano Ristorazione S.p.A. e dovrà dare evidenza dell’intervenuta informazione alla Funzione aziendale di Milano Ristorazione S.p.A. interessata dall’affidamento nonché alla Direzione Acquisti e Contratti entro giorni 15 dalla definizione dell’accordo contrattuale o dalla consegna anticipata dei lavori/beni/servizi ove avviata, per ragioni di urgenza, prima della stipula del contratto.
Il suddetto Operatore Economico si obbliga ad estendere le stesse comunicazioni anche nei confronti dei subappaltatori.
L’Operatore Economico prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato da Milano Ristorazione S.p.A., potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
• risoluzione del contratto;
• escussione del deposito cauzionale;
• responsabilità per danno arrecato a Milano Ristorazione S.p.A. nella misura minima del 2% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
• responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore
del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
• esclusione del partecipante dalle gare indette da Milano Ristorazione S.p.A. per 3 anni.
Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della selezione in oggetto. Ogni controversia relativa
all’interpretazione, ed esecuzione del presente Patto di Integrità fra Milano Ristorazione S.p.A. ed i
partecipanti e tra quest’ultimi sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.
Il Presidente Titolare o Legale Rappresentante
Dr Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx
FIRMATO DIGITALMENTE
Il Direttore Acquisti e Contratti Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx FIRMATO DIGITALMENTE
Data
Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione digitale” e s.m.i.