SERVIZI PER I ROTABILI E PER LA DIAGNOSTICA
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. DIREZIONE PRODUZIONE
SERVIZI PER I ROTABILI E PER LA DIAGNOSTICA
********************* CONTRATTO
per la Fornitura di componenti di ricambio e materiali di consumo per la manutenzione ed il revamping dei mezzi d’opera.
N. /2021 RUBRICA
RETE FERROVIARIA ITALIAN (RFI) S.p.A
DIREZIONE ACQUISTI
CIG: …
FRA
RETE FERROVIARIA ITALIANA Società per Azioni - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane
S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies Cod. Civ. e del D. Lgs. 112/2015 con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, REA n. RM/758300, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale 01585570581, Partita IVA n. 01008081000 per la quale interviene nel presente Atto,
………………….., nato a …….il ………., nella sua qualità di ………..…….
munito dei necessari poteri giusta …. (di seguito, per brevità, “RFI” o
“Committente”)
E
…………………………, con sede in ……………, capitale sociale euro.
…………………………, REA n iscritta presso il Registro delle
Imprese di …………………………, codice fiscale …………………………
e Partita IVA n.…………………, per la quale interviene nel presente Atto il
Sig. …………………………, nato a ……………, il ……………, nella sua
qualità di , munito dei necessari poteri giusta procura
ARTICOLO 1
RICHIAMO PREMESSE
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……………. (di seguito, per brevità, “Fornitore”), nel seguito, congiuntamente, “Parti”
PREMESSO CHE
a) RFI intende affidare in appalto la fornitura di componenti di ricambio e materiali di consumo per la manutenzione ed il revamping dei mezzi d’opera;
b) RFI, per l’affidamento della fornitura di cui sopra, ha esperito apposita
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….. n ……,
procedura ai sensi dell’art. 2 comma 4 del D.L. 76/2020,
convertito con modificazioni con L. 120/2020 a seguito della quale è risultata aggiudicataria ;
c) l’impresa ha indicato come ausiliaria :
, con sede in , codice fiscale n.
partita I.V.A. n. per il seguente
requisito ;
d) con lettera ………. del ………….. è stata data comunicazione del provvedimento di aggiudicazione;
e) con lettera ……………… del ……………………… è stata data comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;
(inserire solo nell’eventualità in cui il Committente richieda di stipulare il contratto, nonostante le verifiche non siano state completate) precisando che ……………………………………
…………………………………………………., e che pertanto il
f) con lettera …….… del …….… è stato comunicato al Fornitore il buon esito delle verifiche effettuate ai fini dell’aggiudicazione definitiva;
ARTICOLO 1
RICHIAMO PREMESSE
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presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi e per gli
effetti dell’art. 8.5 delle Condizioni Generali di Contratto di cui ai
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successivi artt. 3 comma 2 e 32 comma 2;
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g) il Fornitore ha costituito la cauzione definitiva di cui al successivo art.
10 (Cauzione Definitiva);
h) pertanto si rende ora necessario procedere alla stipula del contratto di appalto.
Tutto ciò premesso le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.
Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
1. Con il presente Contratto RFI affida al Fornitore, che accetta, l’esecuzione della fornitura di componenti di ricambio e materiali di consumo per la manutenzione ed il revamping dei mezzi d’opera alle condizioni e termini di cui al Contratto medesimo e relativi allegati. Rientra, inoltre, nell’oggetto del contratto di appalto, l’esecuzione di tutte le prestazioni indicate nel presente Contratto nonché ogni altro intervento complementare e accessorio ritenuto indispensabile per il completamento delle prestazioni.
2. Le attività oggetto del contratto comprendono la fornitura di componenti originali nuovi, così come indicato nella Lista prezzi unitari.
Nel caso in cui RFI richieda la fornitura di ricambi o materiale di consumo non
ARTICOLO 1
RICHIAMO PREMESSE
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nella Lista Prezzi Unitari del Lotto ………,
riportati l’Appaltatore dovrà
garantire la fornitura di quanto richiesto. Il corrispettivo da pagare
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all’Appaltatore per il nuovo ricambio/materiale di consumo sarà determinato in base al valore di mercato e previa accettazione da parte del Responsabile dell’esecuzione del contratto di RFI, che provvederà a verificarne la congruità. Al prezzo approvato dal Responsabile dell’Esecuzione del contratto verrà applicato un incremento percentuale pari al 13% (tredici percento), per spese generali dell’appaltatore ed aggiungendo all’importo così determinato una percentuale del 10% (dieci percento) per utile dell’Appaltatore. Al prezzo così determinato sarà applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara, di cui all’art. 6.
ARTICOLO 3 CONDIZIONI CONTRATTUALI
1. Nell’espletamento della Fornitura e di ogni altra prestazione dovuta ai sensi del presente Contratto, il Fornitore è tenuto ad osservare tutte le norme, disposizioni, condizioni, prescrizioni e quant’altro previsto o richiamato nel presente Contratto e nei documenti indicati all’art. 32 (Documenti facenti parte del Contratto), i quali tutti ne costituiscono parte integrante e sostanziale pur quando non siano materialmente allegati al presente atto, in quanto il Fornitore dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.
2. Al presente Contratto saranno applicate:
a) le “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” – pur se al Contratto stesso non materialmente allegate, in quanto il Fornitore dichiara di
ARTICOLO 3
CONDIZIONI CONTRATTUALI
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averne preso piena e approfondita conoscenza – approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 22 marzo 2017 e registrate presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1, Trastevere, al n. 5987, Serie 3, in data 23 giugno 2017, (nel seguito, per brevità, CGC), altresì consultabili all’indirizzo xxx.xxxx.xxx.xx.
3. Per quanto non disciplinato dal presente Contratto e/o dalle CGC, trovano applicazione le disposizioni stabilite dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge e/o regolamentari, nonché dalle eventuali disposizioni di natura tecnica.
ARTICOLO 3 bis MODALITÀ DI GESTIONE
1. Con il presente Contratto, da definirsi Contratto Aperto, il Fornitore si obbliga ad eseguire, in un arco temporale pari a 48 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della prima specifica d’ordine, di RFI a favore di RFI prestazioni, non predeterminate nel numero, dietro specifica richiesta di RFI medesima.
Nel suddetto periodo di validità verranno emesse dal Committente (in particolare dalla Struttura Organizzativa Manutenzione) specifiche d’ordine, per i tipi ed i quantitativi dei materiali da fornire, secondo le modalità indicate di seguito, anche se i termini di consegna andranno oltre detto periodo di validità.
2. Il Contratto avrà scadenza al termine del suddetto periodo di validità – ovvero all’esaurimento dell’importo massimo complessivo qualora tale esaurimento intervenga prima del predetto termine del periodo di validità.
3. Nel periodo di validità del Contratto, RFI si impegna a richiedere al
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ARTICOLO 3 bis
MODALITÀ DI GESTIONE
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e quindi pari a € ………………
Fornitore prestazioni per un importo pari almeno al 30% dell’importo complessivo presunto della fornitura
Qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) il Contratto abbia raggiunto la sua scadenza naturale, compresa l’eventuale proroga esercitata ai sensi del successivo art. 7 bis;
b) la Fornitura sia stata regolarmente eseguita;
c) RFI non abbia esercitato la facoltà di recesso di cui al successivo art.
28;
d) l’ammontare netto delle Forniture eseguite in forza del Contratto risulti inferiore all’ammontare netto corrispondente agli impegni assunti da RFI ai sensi del precedente capoverso.
RFI corrisponderà al Fornitore il 5% (cinque per cento) della differenza tra l’ammontare di cui alla precedente lett. d), a titolo di mancato guadagno e a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa del Fornitore medesimo.
4. Nel limite dell’importo contrattuale di cui al successivo articolo 6, i quantitativi di materiale che verranno specificati potranno variare in base alle effettive esigenze del Committente, fermo restando il prezzo unitario di ciascuna voce che dovrà intendersi valido per qualsiasi quantitativo, senza che vi sia alcun impegno per RFI a commissionare le suddette prestazioni oltre alla percentuale sopra indicata e, pertanto, senza che vi sia da parte del Fornitore alcun diritto ad avanzare pretese di alcun genere qualora non si proceda alla richiesta di forniture fino alla concorrenza del valore presunto del contratto.
MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE – CONTESTAZIONI
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ARTICOLO 4
MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE – CONTESTAZIONI
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1. Per l’esecuzione delle prestazioni il Fornitore è tenuto a prestare - assumendone i relativi rischi - un’idonea organizzazione d’impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, alle prestazioni affidate, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente Contratto e relativi allegati.
2. Il Fornitore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche delle prestazioni affidate la propria organizzazione produttiva, disponendo l’impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Contratto, senza che l’eventuale maggior impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all’atto dell’offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.
3. Il Fornitore riconosce che le prestazioni sono elemento essenziale per l’immagine di RFI e si impegna ad espletarle con modalità organizzative, tecniche e di controllo, le più idonee per l’ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente Contratto e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni.
4. Resta di competenza esclusiva del Fornitore l’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nelle prestazioni. Il Fornitore si fa garante in particolare della condotta del personale assicurando
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ARTICOLO 4
MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE – CONTESTAZIONI
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– anche mediante adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta di personale di RFI. Il Fornitore stesso individuerà, prima dell’inizio delle attività contrattuali, una propria risorsa responsabile della gestione del contratto, secondo quanto stabilito al successivo art. 5; il personale del Fornitore eseguirà esclusivamente gli ordini e le disposizioni impartiti da detto responsabile e/o da altri soggetti dallo stesso delegati, e comunque individuati dal Fornitore medesimo.
5. Fermo quanto sopra disposto, in caso di vertenze promosse da lavoratori utilizzati nel presente appalto, anche in data successiva alla vigenza del presente contratto, il Fornitore si impegna:
5.1 ad intervenire volontariamente in giudizio, ove non sia già ritualmente convenuto, al fine di sostenere le difese del Committente e favorire la definizione bonaria della vertenza, anche in via transattiva, assumendosene i relativi oneri economici, con la conseguente rinunzia del dipendente al diritto ed all’azione nei confronti del Committente medesimo. Ciò ove la pretesa del lavoratore non risulti manifestamente infondata e/o il Fornitore non riesca a dimostrare di aver adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale idonea ad evitare l’insorgenza della vertenza, in ossequio a quanto previsto dalle norme vigenti in materia e nel presente articolato contrattuale.
5.2 nel caso di mancata definizione in xxx xxxxxxx x/x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx - e fatta salva l’ipotesi in cui il Fornitore riesca a dimostrare di aver adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale, idonea ad evitare l’insorgenza della vertenza – il Fornitore medesimo si impegna a
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ARTICOLO 4
MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE – CONTESTAZIONI
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corrispondere al Committente, a titolo di risarcimento parziale del danno patito con riferimento a ciascun dipendente nei cui confronti fosse accertata e dichiarata - con decorrenza in data compresa nell’ambito di vigenza del presente contratto - la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo al Committente, un importo pari a complessivi 1% dell’importo contrattuale; somma che verrà trattenuta in compensazione sui crediti esigibili dal Fornitore, ovvero mediante incameramento della cauzione prestata, ovvero liquidata a mezzo bonifico entro il termine di 30 (trenta giorni) dalla data della sentenza.
6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità competenti in relazione ai luoghi dove si debbono eseguire le prestazioni, sono compresi e compensati nei corrispettivi contrattuali.
7. In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso documento, si applicano le disposizioni più favorevoli per RFI.
1. Qualora in dipendenza di una qualsiasi verifica, ispezione e controllo – i cui effetti non siano già disciplinati nel presente Contratto - RFI abbia a riscontrare una qualsiasi carenza, inadempienza o violazione degli obblighi contrattualmente assunti dal Fornitore ai sensi del presente Contratto e relativi allegati, RFI stessa provvederà a contestarle al Fornitore per iscritto, tempestivamente e comunque entro le successive 48 (quarantotto) ore, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest’ultimo è tenuto a
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ARTICOLO 4
MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE – CONTESTAZIONI
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conformarsi nei tempi all’uopo indicati.
2. In caso di mancato o inadeguato coordinamento dell’attività del personale del Fornitore da parte del Responsabile di cui al successivo articolo 5, di suoi delegati o di altri soggetti comunque individuati dal Fornitore medesimo, RFI contesterà per iscritto – in caso di gravità e/o reiterazione della condotta inadempiente anche mediante diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454
c.c. – il mancato rispetto di quanto prescritto al precedente paragrafo 4.1.
3. Il Fornitore s’impegna a provvedere con immediatezza e, comunque, entro il termine all’uopo indicato da RFI, all’eliminazione delle carenze, inadempienze, irregolarità constatate. In caso di ritardo superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi nell’attuazione delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, RFI ha diritto di risolvere il presente Contratto, per inadempimento del Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.
4.3 CONTESTAZIONI DA PARTE DEL FORNITORE
Per le contestazioni del Fornitore troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 17 CGC.
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO
1.L’Appaltatore dovrà mettere in atto le misure di controllo del rischio di cui all’articolo 4 comma 4 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2019, tenendo conto di quanto indicato nel comma 3 lettera d) del medesimo articolo. A tal fine, l’Appaltatore effettua la determinazione e la valutazione dei rischi finalizzata alla dimostrazione della conformità ai requisiti di sicurezza, applicando le procedure di cui al regolamento (UE) n. 402/2013 della Commissione del 00
X. /0000 RUBRICA
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ART. 4 bis
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO
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aprile 2013. La documentazione comprovante l’attività sopra esposta sarà rassegnata al direttore lavori/delle prestazioni prima dell’avvio dei lavori/prestazioni, anche ai fini di quanto previsto nel successivo comma 3.
L’Appaltatore tiene conto dei rischi derivanti dalle attività riferibili ai propri eventuali subappaltatori o subcontraenti e comunque di qualsiasi altro elemento necessario a coprire i rischi per la sicurezza, in conformità alla valutazione dei rischi derivanti dalle proprie attività.
2.L’Appaltatore garantisce che i sottosistemi, gli accessori, i materiali, le attrezzature e i servizi forniti direttamente o per il tramite dei propri subappaltatori e subcontraenti siano conformi ai requisiti e alle condizioni di impiego richiesti, affinché possano essere utilizzati in modo sicuro.
0.Xx caso di grave e/o reiterato inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo, RFI si riserva di risolvere la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.
RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO ASSISTENTI DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Ai sensi dell’art. 18 CGC, l’esecuzione del presente Contratto ha luogo sotto la cura e la vigilanza di un Responsabile dell’esecuzione del Contratto, della cui nomina, ad opera di RFI, verrà data comunicazione per iscritto al Fornitore.
Il Responsabile dell’esecuzione del Contratto è il soggetto, comunque qualificato dagli atti di organizzazione aziendale, cui sono affidati i compiti che l’art. 31 del D.
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ART. 4 bis
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO
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Lgs. 50/2016 attribuisce al Responsabile del procedimento, relativamente alla fase di esecuzione del Contratto e per le disposizioni, anche in via di autoregolamentazione, applicabili agli appalti nei settori speciali.
Il Responsabile dell’esecuzione del Contratto potrà avvalersi del supporto di personale delegato, come specificato nel successivo comma 1bis.
1bis. RFI provvederà a nominare, ai sensi dell’art. 18 CGC, un Direttore dell’esecuzione del Contratto, della cui nomina verrà data comunicazione scritta al Fornitore.
Il Direttore dell’esecuzione del Contratto potrà avvalersi del supporto di Assistente del Direttore dell’esecuzione del Contratto che sarà designato dal Responsabile dell’esecuzione del Contratto e della cui nomina verrà data comunicazione scritta al Fornitore.
2. Il Fornitore dovrà provvedere, entro la data di inizio delle prestazioni, alla nomina di un proprio Responsabile della Fornitura e del sostituto nominato in caso di sua assenza, in possesso di idonei requisiti tecnici e morali, con il compito di sovrintendere e dirigere, con piena responsabilità, l’organizzazione e l’esecuzione delle prestazioni affidate.
3. Il Responsabile della Fornitura ha il compito di coordinare tutte le attività svolte nell’ambito del presente Contratto, rapportandosi con il Responsabile dell’esecuzione del Contratto, il Direttore dell’esecuzione del Contratto e con l’Assistente del Direttore dell’esecuzione del Contratto di cui ai commi precedenti, al fine di garantire la massima efficacia organizzativa della Fornitura assumendo, di iniziativa e/o a richiesta, ogni azione diretta ad assicurare la regolarità e l’esattezza delle prestazioni.
4. La nomina del Responsabile della Fornitura dovrà essere comunicata a RFI, prima dell’inizio delle prestazioni, a mezzo di lettera raccomandata A/R o
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ART. 4 bis
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO
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posta certificata; inoltre, ogni eventuale successiva variazione del Responsabile della Fornitura dovrà essere comunicata prima dell’effettiva sostituzione.
5. Unitamente alla nomina del Responsabile della Fornitura il Fornitore dovrà comunicare ad RFI i relativi numeri di cellulare, di fax, gli indirizzi e-mail e di eventuale posta certificata, per consentire al Responsabile dell’esecuzione del Contratto, al Direttore dell’esecuzione del Contratto e all’Assistente del Direttore dell’esecuzione del Contratto di poter comunicare con la massima efficacia.
6. Le parti assumeranno idonee misure organizzative atte ad assicurare l’unicità di riferimento nella figura del Responsabile della Fornitura o del suo sostituto, restando espressamente escluso qualsivoglia intervento, rapporto, azione e/o direttiva da parte del personale RFI nei confronti del personale dipendente del Fornitore diverso dal Responsabile della Fornitura o suo sostituto.
L’importo presunto del presente Contratto è | di €. (Euro |
) IVA esclusa, al netto del ribasso offerto in sede di | |
gara pari al , | comprensivo degli oneri di sicurezza aziendali. |
Rilevata la natura delle prestazioni non si rende necessario procedere alla redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e pertanto non sono stati individuati oneri da interferenza.
1. Le Forniture oggetto del presente appalto saranno compensate con i prezzi indicati al successivo comma 4 del presente articolo.
2. Il Fornitore espressamente dichiara che i prezzi offerti sono stati formulati in
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ARTICOLO 6
IMPORTO
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base a propri calcoli, indagini e stime, avuto riguardo alle condizioni e modalità tutte relative all’esecuzione della Fornitura. I prezzi offerti, pertanto, compensano il Fornitore di ogni e qualsivoglia prestazione ed attività prevista dal presente Contratto e relativi Allegati a carico del Fornitore medesimo, nonché di ogni e qualsivoglia onere e spesa che - ancorché non espressamente indicati - dovessero rinvenire a carico del Fornitore stesso per il raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi della Fornitura affidata.
3. Il Fornitore – come da dichiarazione annessa all’offerta presentata in gara e conservata agli atti di RFI – ha preventivamente preso visione dei luoghi ove le Forniture dovranno essere eseguite, acquisendo piena conoscenza ed accettando incondizionatamente ogni limite, vincolo ed onere dipendente dalla natura e dalle caratteristiche dei luoghi, dall’attività ferroviaria, dalla presenza di pubblico o quant’altro dovesse derivare all’esecuzione delle Forniture.
4. Tutte le Forniture oggetto del presente appalto sono compensate con i prezzi riportati nella Lista prezzi unitari del Lotto …….(Allegato n. 2).
5. Tutti i prezzi stabiliti nel presente articolo non sono comprensivi di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).
ARTICOLO 7 ADEGUAMENTO PREZZI
1. Il corrispettivo del Fornitore non sarà oggetto di adeguamento in aumento o in diminuzione, intendendosi il corrispettivo medesimo fisso ed invariabile.
2. Ove ricorrano circostanze imprevedibili, si applica l’art. 1664 cod. civ.
ARTICOLO 7 bis DURATA DEL CONTRATTO
1. Il presente Contratto ha la durata di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla
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ARTICOLO 7
ADEGUAMENTO PREZZI
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data di sottoscrizione della prima specifica d’ordine di RFI.
2. In considerazione dell’opzione di proroga prevista dalla documentazione di gara, la durata del presente Contratto può essere prorogata alle seguenti condizioni. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l’individuazione del nuovo contraente. In tal caso il Fornitore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni ovvero più favorevoli per RFI. Tale facoltà potrà essere esercitata con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla naturale scadenza del Contratto a mezzo di lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.
ARTICOLO 7 ter ANTICIPAZIONE DEL PREZZO
1. Sull’importo contrattuale di cui all’art. 3 bis comma 3, viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 %, da corrispondere al Fornitore entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione.
2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia dovrà essere conforme allo schema allegato alla presente Convenzione (Allegato n. 5). La garanzia deve coprire tutte le ipotesi in cui il Fornitore sia obbligato alla restituzione, in tutto o in parte, dell’anticipazione, in particolare, a titolo esemplificativo, quelle riportate nel successivo comma 3.
3. Il Fornitore beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui
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ARTICOLO 7 ter
ANTICIPAZIONE DEL PREZZO
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imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Fermo quanto sopra il Fornitore beneficiario è altresì obbligato alla restituzione dell’anticipazione in tutte le altre ipotesi di scioglimento anticipato del Contratto, ivi compresi i casi di risoluzione, recesso, fallimento etc.
4. Il recupero dell’anticipazione verrà effettuato mediante ritenute del 20 % sull’ammontare complessivo di ciascun pagamento e, per il recupero del residuo, sull’ultimo pagamento utile.
Nell’ipotesi in cui nel pagamento dovuto al Fornitore siano ricomprese prestazioni eseguite da subappaltatori per le quali trovano applicazione le disposizioni in materia di pagamento diretto di cui al successivo art. 12:
a) l’importo della ritenuta andrà comunque calcolato sull’ammontare complessivo di ciascun pagamento;
b) qualora l’importo del pagamento al netto delle prestazioni eseguite dal subappaltatore beneficiario del pagamento diretto sia inferiore all’importo della ritenuta calcolato ai sensi della precedente lett. b), si procederà, per la parte di anticipazione non recuperata, applicando, nel primo pagamento utile, una corrispondente ritenuta aggiuntiva rispetto a quella del 20 % normalmente prevista.
5. RFI avrà facoltà di incrementare la misura percentuale dell’anticipazione fino ad un massimo del 30%, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate a disposizione del Committente. L’incremento sarà riconosciuto e recuperato in relazione all’ammontare delle prestazioni che risultino ancora da eseguire. Conseguentemente, ferme le modalità di recupero di cui al precedente
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ARTICOLO 7 ter
ANTICIPAZIONE DEL PREZZO
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comma 4, gli importi delle trattenute previste nel medesimo comma 4 saranno proporzionalmente incrementati.
PAGAMENTI – REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – RECUPERO DI CREDITI E COMPENSAZIONI
1. Al presente Contratto si applicano le previsioni del D. Lgs 192/2012, le cui disposizioni prevalgono, in quanto norme imperative, sulle eventuali difformi previsioni delle CGC richiamate nel precedente art. 3 comma 2.
2. Entro 10 giorni dalla consegna dei materiali, RFI provvederà ad emettere ed inviare al Fornitore il documento contabile “Entrata Merci” con l’indicazione degli importi da corrispondere.
3. Ricevuto tale certificato, il Fornitore emetterà fattura, evidenziando nella stessa gli estremi del documento “Entrata Merci” relativo.
4. Nell’ipotesi in cui RFI non provveda all’emissione del certificato di “Entrata Merci” entro 10 giorni dalla consegna dei materiali, a partire dal giorno successivo e sino a quello di emissione, sulle somme dovute spetteranno al Fornitore gli interessi nella misura del saggio legale maggiorato di due punti percentuali.
5. Il pagamento del corrispettivo ha luogo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
Qualora, per fatto imputabile al Committente, il pagamento avvenga oltre il suddetto termine, a partire da tale data e sino all’effettivo soddisfo, sulle somme dovute spetteranno al Fornitore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla disciplina vigente, fermo restando quanto previsto dal art. 57.7
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ARTICOLO 8
PAGAMENTI – REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA –
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CGC.
Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c.
In ogni caso il pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi del presente Contratto avrà luogo previa deduzione delle eventuali penalità, previste nel successivo art. 26 (Penalità), in cui il Fornitore è incorso.
6. Il Fornitore prende espressamente atto delle norme pattizie di cui ai precedenti commi e ne accetta incondizionatamente il contenuto, avendone preso conoscenza già dalla documentazione di gara e considerati gli effetti al momento della formulazione della propria offerta.
Il Fornitore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a trasmettere al Direttore dell’esecuzione del Contratto tutte le informazioni necessarie alla acquisizione da parte del Committente della certificazione di regolarità contributiva in corso di validità, ai fini del pagamento della prestazione e/o di una eventuale modifica al contratto e comunque ogni qualvolta sia necessaria ai fini della vigente normativa l’acquisizione della suddetta certificazione.
Il Fornitore è tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti. Il Fornitore è, altresì, tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei propri subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavori dipendente.
Resta fermo tutto quanto previsto dalla normativa vigente, oltre che dalle
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ARTICOLO 8
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – RECUPERO DI CREDITI E COMPENSAZIONI
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Condizioni Generali di Contratto, in materia di tutela dei lavoratori e di regolarità contributiva.
7. Sulle fatture dovranno essere indicati, oltre al riferimento del Contratto, del codice identificativo di gara (CIG), anche la ragione o denominazione sociale esatta del Fornitore, il suo Codice fiscale o partita IVA, il numero e la data dell’“Entrata Merci”, l’eventuale indicazione di cessione, delegazione, mandato all’incasso o qualsiasi altro atto di disposizione, e, in tal caso, l’indicazione del cessionario o del beneficiario, il Centro di Costo (ove previsto) e le modalità richieste per il pagamento.
Le fatture dovranno essere compilate in conformità alla normativa applicabile e alle istruzioni operative riportate sul portale di Ferservizi Spa (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx), società mandataria per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi di RFI.
8. Il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità Nazionale
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è il seguente: ;
Anticorruzione al presente Contratto
9. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche, il Fornitore deve comunicare al Responsabile dell’esecuzione del contratto, almeno 10
giorni prima dell’inizio delle prestazioni e comunque entro e non oltre i termini previsti dal medesimo art. 3, mediante la sottoscrizione della Dich. Coordinate Bancarie, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.
In mancanza di comunicazione - fermi restando le sanzioni e/o i rimedi previsti dalla legge e/o dal contratto e relativi allegati – RFI procederà, stante la gravità dell’inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c.
I pagamenti saranno, pertanto, effettuati da RFI, a mezzo bonifico
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TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – RECUPERO DI CREDITI E COMPENSAZIONI
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bancario/postale/altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza con salvezza di RFI da ogni responsabilità conseguente.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento riporteranno il codice identificativo di gara (CIG).
È obbligo del Fornitore comunicare per iscritto a RFI ogni modifica relativa ai dati trasmessi con la predetta nota.
Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.
Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione a RFI ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di ROMA, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Ferma la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 27 del presente Contratto, in ragione di quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., costituisce causa di risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., anche il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010, RFI verificherà che nei contratti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente Contratto sottoscritti dal Fornitore, che ne assume espressamente l’impegno, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola del seguente tenore:
“L’impresa ---------------------------------, in qualità di subcontraente dell’impresa (…)
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ARTICOLO 8
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nell’ambito del Contratto sottoscritto con ---------------------------------, identificato con il CIG
n. --. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche. L’impresa ,
in qualità di subcontraente dell’impresa ----------------------------------, si impegna a dare
immediata comunicazione a ---------------------------della notizia dell’inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’impresa ,
in qualità di subcontraente dell’impresa------------------------------, si impegna a inviare copia
del presente Contratto a ”.
Per quanto specificatamente riguarda i subcontratti stipulati dal Fornitore diversi dai contratti di subappalto e assimilati di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, il Fornitore, unitamente alla comunicazione del nome del subcontraente, dell’importo del subcontratto e dell’oggetto del subcontratto medesimo, è obbligato a trasmettere a RFI copia del subcontratto.
10. Resta espressamente convenuto che per il pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi del presente Contratto è fatto salvo quanto previsto dagli articoli 59 e 60 CGC.
11. Le disposizioni in materia di DURC e tracciabilità dei flussi finanziari, di cui ai commi precedenti, trovano applicazione anche nelle ipotesi di pagamenti effettuati ai sensi del comma 13 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, in favore degli operatori economici ivi indicati e ove ne ricorrano i presupposti.
ARTICOLO 9 CESSIONE DEI CREDITI
1. I crediti derivanti dal presente contratto possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all’incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione (“Cessione”) a favore di Fercredit Servizi Finanziari S.p.A. -
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ARTICOLO 9
CESSIONE DEI CREDITI
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società del Gruppo FS Italiane – o di intermediari bancari o finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia.
2. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, ai fini dell’opponibilità a RFI, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla stessa RFI. Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, RFI potrà opporre diniego espressamente motivato.
3. In ogni caso, RFI può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
ARTICOLO 10 CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 CGC, ha costituito la garanzia a
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euro / ),
di
,
il
……..
……..
mezzo n. emessa
rilasciata da
in data
pari ad €
( ed acquisita agli atti di RFI.
2. La suddetta garanzia, che non è soggetta alle riduzioni progressive di cui all’art. 10.3 CGC, non potrà essere restituita prima della scadenza della garanzia di buon funzionamento.
In ogni caso, lo svincolo della stessa, che avverrà previa deduzione di eventuali crediti che RFI affermi, sulla base dei propri accertamenti, di vantare verso il Fornitore, dovrà essere richiesto a cura del Fornitore medesimo e potrà avvenire solo a seguito di lettera declaratoria rilasciata da RFI stessa attestante l’avvenuta constatazione da parte di questa dell’esatto e completo adempimento da parte del Fornitore, di tutte le obbligazioni assunte con il
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CAUZIONE DEFINITIVA
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presente Contratto e sempre che, all’atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti.
3. Qualora nel periodo di validità della garanzia emergano variazioni sfavorevoli delle condizioni economico-patrimoniali della Banca o dell’Intermediario Finanziario o della Compagnia d’Assicurazione garante, il Fornitore, su richiesta di RFI, dovrà procedere, entro 60 giorni, alla sostituzione del garante con un soggetto di gradimento di RFI.
IN CASO DI TRATTENUTE
Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda alla suddetta sostituzione nel termine di 60 giorni, RFI avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
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1. A garanzia dell’esatto adempimento delle prestazioni contrattuali RFI effettuerà trattenute fino alla concorrenza del 10% dell’importo del contratto stesso. La trattenuta sarà effettuata sulla prima fattura e, se non sufficiente l’importo della prima fattura, anche sulle successive, per un importo pari alla quota percentuale che RFI si impegna concretamente ad ordinare rispetto all’importo complessivo del contratto.
2. La trattenuta della differenza sarà effettuata, sempre sulla prima fattura emessa all’eventuale successivo superamento di detta percentuale e, se non sufficiente l’importo, sulle successive.
La suddetta garanzia, che non è soggetta alle riduzioni progressive di cui all’art.
10.3 CGC, non potrà essere restituita prima della scadenza della garanzia di buon funzionamento.
3. In ogni caso, lo svincolo della stessa, che avverrà previa deduzione di eventuali crediti che RFI affermi, sulla base dei propri accertamenti, di vantare
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CAUZIONE DEFINITIVA
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verso il Fornitore, dovrà essere richiesto a cura del Fornitore medesimo e potrà avvenire solo a seguito di lettera declaratoria rilasciata da RFI stessa attestante l’avvenuta constatazione da parte di questa dell’esatto e completo adempimento da parte del Fornitore, di tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto e sempre che, all’atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti.
ARTICOLO 10 bis POLIZZE ASSICURATIVE
1. Fermo restando quanto previsto all’art. 19 CGC, RFI non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare al Fornitore ed ai suoi dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, o alle loro cose, ovvero a terzi, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto o per qualsiasi altra causa anche estranea a RFI.
2. Il Fornitore assume ogni responsabilità per danni che possano derivare al personale ed alle cose di RFI o di terzi (cose o persone), per fatto proprio o dei suoi dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del presente Contratto, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo la sua responsabilità, impegnandosi a tenere sollevata ed indenne RFI da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo le venisse mossa da terzi.
3. Allorché si verifichi, comunque in connessione con l’esecuzione della Fornitura, un danno all’esercizio o al traffico ferroviario, il Fornitore assume ogni responsabilità qualora risulti non aver adottato ogni provvedimento, prescritto dal presente Contratto, suoi allegati e dai regolamenti di esercizio, ovvero richiesto da normale diligenza in relazione alle circostanze, inteso ad
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ARTICOLO 10 bis
POLIZZE ASSICURATIVE
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impedire l’evento, o ad evitare il danno e non provi che il danno non poteva essere in alcun modo da lui evitato.
4. A copertura dei suddetti rischi, il Fornitore è tenuto a stipulare, consegnandone copia a RFI almeno 10 giorni prima dell’inizio della fornitura al fine di consentire la formale accettazione della garanzia, idonea copertura assicurativa con Compagnia di assicurazione (“Compagnia”) classificata con rating non inferiore a quelli che verranno indicati con “Comunicazione trimestrale sui livelli di rating per banche o compagnie di assicurazione” emanata da Ferrovie dello Stato Italiane SpA in vigore al momento della emissione della garanzia.
5. Fermo quanto previsto al precedente comma 4 con riferimento al rating della Compagnia di assicurazione, la Polizza non dovrà necessariamente essere stipulata ex novo in favore di RFI, essendo sufficiente che il Fornitore trasmetta una propria polizza a copertura RC Prodotto con massimali non inferiori a:
• € 50.000.000,00 (euro cinquantamilioni/00) per i lotti n. 1,2,3,4;
• € 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00.) per il lotto n.5; nell’esecuzione della fornitura.
Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia ed a quant’altro previsto nel presente Contratto, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti:
a) l’obbligo per la Compagnia Assicuratrice di comunicare a RFI ogni elemento che possa inficiare la validità e l’efficacia della garanzia, ivi compreso il caso di omesso e/o ritardato pagamento del premio. In tale ipotesi la copertura assicurativa dovrà essere comunque prolungata per 60 giorni dalla notifica
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ARTICOLO 10 bis
POLIZZE ASSICURATIVE
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dell’omesso o ritardato pagamento, onde consentire a RFI di subentrare al Fornitore nel pagamento del premio;
b) una specifica clausola di responsabilità “incrociata” nella garanzia Responsabilità Civile Prodotto, con la quale tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane vengono considerate terze (anche tra esse) ai fini della polizza stessa così come sono considerati terzi altri appaltatori di RFI o di Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e loro dipendenti che eseguono prestazioni nello stesso luogo;
c) la rinuncia alla surroga, con la quale l’assicuratore rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di tutte le Società e dei dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
d) l’obbligo per la Compagnia di risarcire a RFI i sinistri al lordo di eventuali franchigie e scoperti;
e) l’obbligo della Compagnia a prorogare la copertura assicurativa in caso di ritardo nell’emissione dei certificati di attestazione di regolare esecuzione, alle stesse condizioni, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di ultimazione della Fornitura, salvo adeguamento del premio in base alle correnti condizioni di mercato;
f) la competenza territoriale, per le controversie in cui è parte RFI, del Foro di Roma.
In difetto, RFI si avvarrà della facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.
In relazione a detta polizza il Fornitore sarà tenuto a dare a RFI dimostrazione dell’avvenuta trasmissione alla Compagnia di atti e documenti circa interruzioni e sospensioni della fornitura superiori a 15 giorni.
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ARTICOLO 10 bis
POLIZZE ASSICURATIVE
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1. La Garanzia per vizi, di cui all’art. 50 CGC, ha la durata di un anno dalla data di consegna dell’ultima partita;
2. Il Fornitore è tenuto a garantire il buon funzionamento del materiale per la durata di 24 mesi dalla data di consegna dell’ultima partita.
DIVIETO DI SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA
1. Il Fornitore non può ricorrere all’istituto del subappalto.
2. Per quanto specificatamente riguarda i subcontratti stipulati dal Fornitore diversi dai contratti di subappalto e dai contratti assimilabili al subappalto come definiti dalla disciplina vigente, il Fornitore, unitamente alla comunicazione del nome del subcontraente, dell’importo del subcontratto e dell’oggetto del subcontratto medesimo, è obbligato a trasmettere a RFI copia del subcontratto. Sono, altresì, comunicate a RFI eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
3. Allo scopo di collaborare alla vigilanza avverso eventuali tentativi di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata nei cantieri RFI, le verifiche di cui al D. Lgs. 159/2011 sono estese a tutti i subcontraenti del Fornitore, affidatari di contratti di importo superiore a 150.000,00 euro, di qualunque oggetto e natura. A tal fine, il Fornitore è tenuto a trasmettere, contestualmente alla stipula del sub-contratto, le seguenti dichiarazioni:
a) Dichiarazione del subcontraente attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
b) Dichiarazioni rese dai componenti dell’organo di amministrazione e dai
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ARTICOLO 11
GARANZIE
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direttori tecnici, dai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’articolo 2477 del codice civile, dal sindaco, nonché dai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001, del subcontraente, contenenti i nominativi dei propri familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato, complete per ciascun nominativo dei dati anagrafici nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
c) Dichiarazione del subcontraente sostitutiva del Certificato di Iscrizione Camerale, nonché degli elementi suppletivi eventualmente richiesti dal Protocollo di legalità applicabile.
4. La documentazione di cui al precedente comma, riferita al subcontraente del Fornitore, dovrà essere trasmessa dal Fornitore anche per i subcontratti di importo inferiore alla soglia di 150.000,00 euro, ove riconducibili ad una delle attività imprenditoriali di cui al comma 53 dell’art. 1 della L. 190/2012 e s.m.i. Le verifiche antimafia sono effettuate con le modalità previste dalla normativa vigente.
5. Ciascun subcontratto, di qualunque importo o tipologia, dovrà prevedere una clausola risolutiva espressa per il caso di certificazioni antimafia interdittive ovvero contenenti elementi rilevanti in materia di idoneità delle imprese sotto il profilo antimafia.
6. È obbligo del Fornitore comunicare ogni variazione dei direttori tecnici e dei componenti l’organo di amministrazione, dei soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’articolo 2477 del codice civile, del sindaco, nonché dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001, della propria impresa e delle imprese
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ARTICOLO 12
DIVIETO DI SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA
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subaffidatarie. A tal fine, i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente obbligo di comunicazione a carico dei subaffidatari, i quali, per tramite del Fornitore, saranno tenuti a trasmettere alle RFI la documentazione necessaria per procedere alla verifica antimafia.
7. In tema di tracciabilità finanziaria (L. 136/2010), vale quanto previsto dall’articolo 8 del presente Contratto relativo ai pagamenti.
ARTICOLO 12 bis PROTOCOLLO DI LEGALITÀ/INTESA
1. Al presente Contratto verranno altresì applicate le ulteriori condizioni stabilite al riguardo dal Protocollo di Intesa tra la Prefettura di Palermo, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Confindustria Sicilia del 01/08/2012.
2. Conseguentemente il Fornitore e gli altri operatori economici a qualunque titolo coinvolti nella realizzazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto sono tenuti ad osservare tutto quanto prescritto nel citato Protocollo di Intesa.
1. RFI eseguirà in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine il Responsabile dell’esecuzione del Contratto accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto. Ha
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ARTICOLO 12 bis
PROTOCOLLO DI LEGALITÀ/INTESA
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inoltre l’obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all’art. 52 del D. Lgs. 50/2016 e quelle inerenti all’esecuzione della Fornitura.
2. Il Fornitore e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di RFI in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.
3. Il Contratto è in ogni caso eseguito dal Fornitore, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
ARTICOLO 13 TRASPARENZA DEI PREZZI
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli
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ARTICOLO 13
TRASPARENZA DEI PREZZI
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effetti dell’art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dall’albo fiduciario, ove esistente.
ARTICOLO 14 CODICE ETICO MODELLI 231
ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM
1. Il Fornitore, nello svolgimento dell’attività oggetto del presente Contratto si impegna, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, quale parte integrante del “Modello Organizzativo e di Gestione di Rete Ferroviaria Italiana definito ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231”, pubblicato sul sito internet di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. xxx.xxx.xx, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere.
Tra l’altro il Fornitore prende esplicitamente atto che,
a) ai sensi del citato Codice Etico, “omaggi e forme di ospitalità sono consentiti solo se conformi alle disposizioni aziendali, di modico valore, attribuibili a normali relazioni di cortesia professionale/commerciale e, comunque, tali da non pregiudicare o condizionare l’integrità, l’indipendenza, la reputazione e l’imparzialità, o tali da poter essere intesi come finalizzati a ottenere vantaggi dovuti o non dovuti”;
b) ai sensi delle disposizioni aziendali di RFI, possono essere accettati omaggi il cui valore effettivo di mercato o comunemente percepito non superi il limite di 150,00 euro e purché in linea con i principi generali di
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ARTICOLO 13
TRASPARENZA DEI PREZZI
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comportamento di cui sopra.
2. Il Fornitore, nello svolgimento dell’attività oggetto del presente Contratto si impegna altresì, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., al rispetto dei principi:
a) cui sono ispirati i modelli di gestione, organizzazione e controllo, volti a prevenire i reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001.
b) dell’Anti-bribery management system di cui alla norma UNI ISO 37001, che definisce i requisiti e guida all’utilizzo dei sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione.
3. Rimane inteso che, in caso di violazione (i) del Codice Etico di cui al comma 1 e/o (ii) dei principi cui sono ispirati i modelli di gestione, organizzazione e controllo, volti a prevenire i reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001 e/o (iii) dei principi dell’Anti-bribery management system di cui alla norma UNI ISO 37001, riconducibile alla responsabilità dell’Appaltatore, anche ex art. 1381 c.c., sarà facoltà di RFI risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 c.c., il presente Contratto mediante dichiarazione unilaterale, da comunicare a mezzo lettera raccomandata A.R., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. In tal caso spetterà all’Appaltatore di pretendere esclusivamente il corrispettivo maturato per le prestazioni regolarmente svolte sino alla data di risoluzione.
4. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che il Fornitore dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni RFI e, per esse, i loro aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad
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ARTICOLO 13
TRASPARENZA DEI PREZZI
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eventuali violazioni (i) del predetto Codice Etico e/o (ii) dei principi cui sono ispirati i modelli di gestione, organizzazione e controllo, volti a prevenire i reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001 e/o (iii) dei principi dell’Anti-bribery management system di cui alla norma UNI ISO 37001.
ARTICOLO 15 SICUREZZA INFORMATICA
1. Il Fornitore garantisce la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione riconducibile alla prestazione fornita.
A tal fine, si obbliga a:
a) rispettare i seguenti controlli essenziali di sicurezza informatica:
1) Nominare un referente che sia responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione delle informazioni e dei sistemi informatici.
2) Identificare e rispettare le leggi e/o i regolamenti con rilevanza in tema di cybersecurity che risultino applicabili per l’azienda.
3) Tutti i dispositivi che lo consentono sono dotati di software di protezione (antivirus, antimalware, ecc..) regolarmente aggiornato.
4) Le password sono diverse per ogni account, della complessità adeguata e con procedure di blocco automatico a seguito di reiterati tentativi. Viene valutato, inoltre, l’utilizzo dei sistemi di autenticazione più sicuri offerti dal provider del servizio (es. autenticazione a due fattori).
5) Il personale autorizzato all’accesso, remoto o locale, ai servizi
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ARTICOLO 15
SICUREZZA INFORMATICA
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informatici dispone di utenze personali non condivise con altri; l’accesso è opportunamente protetto; i vecchi account non più utilizzati sono disattivati.
6) Il personale è adeguatamente sensibilizzato e formato sui rischi di cybersecurity e sulle pratiche da adottare per l’impiego sicuro degli strumenti aziendali (es: riconoscere allegati e – mail, utilizzare solo software autorizzato, bloccare il dispositivo in caso di non utilizzo ecc.).
7) La configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi è svolta da personale esperto, responsabile per la configurazione sicura degli stessi.
8) In caso di utilizzo di applicazioni web con accesso da rete pubblica, o di gestione remota dei server e dei dispositivi di rete, sono utilizzati protocolli di rete cifrati (es. SSH, SSL).
9) Sono eseguiti periodicamente backup delle informazioni e dei dati.
I backup sono conservati in modo sicuro e verificati periodicamente. I dati inoltre dovranno essere resi tempestivamente disponibili ove richiesti.
10) Le reti e i sistemi sono protetti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es. Firewall e altri dispositivi/software anti- intrusione).
11) Tutti i software in uso (inclusi i firmware) sono aggiornati all’ultima versione consigliata dal produttore.
b) a segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il numero 0644104893, o scrivendo
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all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
c) ad effettuare un back-up della documentazione informatica di cui sopra su un sistema off-line al fine di evitare, quantomeno, la perdita degli atti e, in caso di adempimenti con scadenza imposta da contratto o norma di legge, a produrre la documentazione secondo una tempistica che consenta il rispetto dei termini di legge o di contratto, anche in caso di attacco informatico.
d) a consentire l’accesso del personale incaricato dal Committente per la verifica delle misure minime adottate ai sensi della precedente lettera a), nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
2. In caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, RFI avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall’esercizio di tale facoltà, il diritto all’integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’inadempimento.
ARTICOLO 16 TUTELA DEI DATI PERSONALI
16.1 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
1. Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all’esecuzione del presente Contratto, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell’altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
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2. Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente Contratto (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).
16.2 TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI
1. I dati personali raccolti nell’ambito della fase di esecuzione del presente Contratto rientrano nelle seguenti categorie:
a) Dati Comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti o clienti), identificativi documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali, targa veicolo, credenziali, codice identificazione personale (CID), n. carta di credito, transazioni carta di credito.
b) Dati del contraente acquisiti presso Pubbliche Amministrazioni e Autorità Giudiziarie nell’ambito della gestione degli adempimenti relativi all’esecuzione del Contratto: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, liberazione condizionale, divieto/obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione, dati riguardanti l’assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali.
2. I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.
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16.3 DATI DI CONTATTO DI TITOLARI E DPO
1. Per la fase di esecuzione del presente Contratto i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:
a) Per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.:
Titolare del Trattamento per la fase esecutiva è RFI S.p.A. rappresentata dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx con sede legale in Roma, Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx 0. Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
[la Società],
b) Per l’Appaltatore:
Titolare del Trattamento per la fase esecutiva è
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rappresentata dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo
mail [ | inserire indirizzo email], | con sede legale in | [inserire |
indirizzo | ]. Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail | ||
[inserire indirizzo email del DPO]. |
1. I dati personali raccolti nell’ambito di cui al presente Contratto saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra.
2. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Contratto.
16.5 DIRITTI DEGLI INTERESSATI
1. Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati
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l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
2. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l’esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO UE 679/2016
1. Nell’ambito delle attività connesse all’affidamento e all’esecuzione del presente Contratto, le Parti prendono atto e concordano che tratteranno i dati personali relativi a qualsiasi persona che agisca per loro conto (dipendenti e/o collaboratori delle Società) in conformità con l’informativa sul trattamento dei dati personali per i fornitori/partner commerciali del Gruppo FS disponibile sulla intranet aziendale. Dichiarano, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.
ARTICOLO 17 PROPRIETÀ INTELLETTUALE
1. p.m.
2. p.m.
3. Fermo restando quanto previsto all’art. 5 delle CGC, richiamate all’art. 3 del
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PROPRIETÀ INTELLETTUALE
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presente Contratto, il Fornitore dichiara sin d’ora che ogni contributo comunque fornito nel corso dell’esecuzione del presente Contratto, in qualsiasi forma presentato, non viola alcun diritto di proprietà intellettuale altrui né diritti della persona, comunque denominati. Conseguentemente, egli fornisce espressa garanzia, senza limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte di terzi che assumono essere titolari, licenziatari o comunque detentori di diritti di proprietà intellettuale su quanto comunque realizzato nell’esecuzione del presente contratto. Il Fornitore presta analoga garanzia, anche contro ogni possibile rivendicazione di terzi che lamentino la lesione di diritti della persona quali, ad esempio, il diritto all’immagine.
4. Pertanto il Fornitore accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere indenne e manlevata RFI da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo, onere e responsabilità, comprese le spese di gestione amministrativa o di consulenza e legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da terzi a causa delle attività poste in essere in esecuzione del presente contratto o comunque da queste ultime derivanti.
ARTICOLO 18 CESSIONE DEL CONTRATTO
1. RFI si riserva la facoltà di cedere in tutto o in parte il presente Contratto ad una qualsiasi Società appartenente al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
2. La cessione del Contratto ai sensi del precedente comma, alla quale il Fornitore presta sin d’ora la propria incondizionata accettazione, avrà efficacia dalla data di notifica al Fornitore che verrà effettuata con raccomandata A/R e/o posta certificata.
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ARTICOLO 18
CESSIONE DEL CONTRATTO
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ARTICOLO 19 MODIFICA ASSETTI PROPRIETARI.
VARIAZIONI ORGANI DEL FORNITORE
1. Ferma restando l’incedibilità del presente Contratto, per le operazioni di cessione, affitto d’azienda o di ramo d’azienda, per gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore troverà applicazione quanto previsto all’art. 25 del presente Contratto e all’art. 15.3 CGC.
2. Ai fini dell’espletamento delle verifiche previste dalla vigente normativa antimafia il Fornitore dovrà comunicare ad RFI, con la massima tempestività, ogni variazione che dovesse intervenire relativamente al Direttore Tecnico (ove previsto), agli organi dell’impresa in possesso di potere di rappresentanza, ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’articolo 2477 del codice civile, il sindaco, nonché i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) del D .Lgs. 231/2001.
1. Il Fornitore dichiara, sotto la propria responsabilità e a pena di risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., del presente Contratto e del risarcimento dei danni, di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, concessioni, certificazioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi e di avere compiuto le formalità occorrenti per l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della Fornitura, secondo le norme, le leggi ed i regolamenti vigenti.
2. Il Fornitore darà immediata comunicazione ad RFI di ogni eventuale cancellazione, sospensione, atti di revoca o quant’altro sia suscettibile di impedire l’esecuzione, in tutto o in parte, della Fornitura, anche per cause ad
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ARTICOLO 19
MODIFICA ASSETTI PROPRIETARI.
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esso non imputabili.
3. In tal caso, RFI avrà la facoltà di risolvere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., il presente Contratto, in tutto o in parte, in relazione all’evento che si è verificato, riservandosi di chiedere il risarcimento di eventuali danni.
ARTICOLO 21 TERMINI DI CONSEGNA
1. I termini di consegna sono fissati in n. 70 (settanta) giorni, e sono calcolati in giorni solari consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento della specifica d’ordine trasmessa a mezzo e-mail, fino alla data di consegna a destino.
2. RFI si riserva comunque di non invitare il Fornitore alle successive gare indette per lo stesso materiale fino alla revoca del provvedimento di esclusione emanato ai sensi delle vigenti disposizioni di Gruppo, qualora il ritardo, anche su una sola consegna:
a) abbia comportato pregiudizio a lavori programmati di manutenzione o di investimento;
b) abbia fatto maturare a carico di RFI penalità su appalti di lavori.
SITO/I DI PRODUZIONE, TRASPORTO, MODALITÀ DI CONSEGNA E IMPIANTI DESTINATARI
1. I materiali oggetto della fornitura dovranno essere consegnati presso le seguenti officine di proprietà di RFI, franco di ogni spesa, compreso il trasporto, nonché il carico e lo scarico degli stessi:
- l’Officina Nazionale Attività Industriali ONAI sita in C.da Olivelli Pistone,
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XXXXXXXXX XXXXXXXX
xxx - 00000 Xxxxxx (XX) per i materiali del Lotto 1, 2, 3, 4 e 5;.
- l’Officina Nazionale Mezzi d’Opera ONMO sita alla Xxx Xxxxxxx ,00-00000
ARTICOLO 21
TERMINI DI CONSEGNA
Pag. 00/00
Xxxxxxxxx Xxxx (XX), per il materiale del Lotto 5.
2. Il Fornitore, almeno 15 giorni prima della spedizione dei materiali, dovrà prendere accordi con l’impianto destinatario, inviando comunicazione a mezzo fax o e-mail, in modo da consentire l’organizzazione delle attività di ricevimento della fornitura.
3. Le attività logistiche relative alla consegna della fornitura potranno essere avviate nei dieci (10) giorni precedenti la scadenza dei termini previsti per il Contratto.
ARTICOLO 23 CONDIZIONI TECNICHE
1. La fornitura dovrà rispondere alle Specifiche Tecniche, Disegni Tecnici e Norme Tecniche richiamati nella Documentazione tecnica (Allegato n. 4).
2. L’imballaggio dovrà essere conforme a quanto disposto dalle Specifiche Tecniche e dagli artt. 46 e 47 delle CGC.
3. Di norma non possono essere prese in considerazione modifiche delle Condizioni tecniche di fornitura poste a base della fornitura.
PRESTAZIONI ACCESSORIE
Non previste ADEMPIMENTI TECNICI
La fornitura dovrà rispondere alle Specifiche Tecniche, Disegni Tecnici e Norme Tecniche richiamati nella Documentazione tecnica (Allegato n. 4).
SCHEDA DI SICUREZZA
Nel caso di materiali che richiedono la scheda di sicurezza, in conformità a
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ARTICOLO 23
CONDIZIONI TECNICHE
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quanto previsto con il decreto del Ministero della Sanità del 7 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 252 del 26 ottobre 2002, e successivi aggiornamenti, il Fornitore dovrà:
- inviarne copia entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto al Responsabile dell’esecuzione;
- rendere disponibile una copia, ivi incluse eventuali revisioni ed aggiornamenti della stessa, ad ogni impianto destinatario del materiale, nonché al Responsabile dell’esecuzione del contratto.
La scheda di sicurezza dovrà essere compilata in lingua italiana, con l’indicazione dei materiali ai quali si riferisce, individuati per categoria e progressivo. La scheda dovrà essere timbrata, datata e firmata dal legale rappresentante del Fornitore.
Nel caso di materiali che non richiedono la scheda di sicurezza, il Fornitore dovrà inviare idonea dichiarazione al Responsabile dell’esecuzione, entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto, come di seguito indicato: “per i prodotti oggetto del contratto, ai sensi della legislazione vigente, non è richiesta la compilazione della scheda di sicurezza”.
Tolleranza non ammessa.
ARTICOLO 24 ACCERTAMENTO DELLA FORNITURA
La fornitura verrà effettuata in Assicurazione Qualità secondo le prescrizioni riportate sulla procedura RFI DPR PD IFS 020 A scaricabile dal sito xxx.xxxx.xxx.xx 🡪“Qualificazione e gare” 🡪 “Regole e documentazione”, e
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ARTICOLO 23 ter
TOLLERANZA
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secondo quanto previsto nei documenti di Pianificazione della Qualità approvati in sede di rilascio della idoneità tecnica/omologazione del prodotto. Il Fornitore, alla consegna del materiale, dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità, redatta secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050, inoltre dovranno essere rilasciate, se pertinenti, tutte le dichiarazioni di conformità alle normative vigenti ivi compresa la dichiarazione CE per i componenti di interoperabilità, nonché le eventuali dichiarazioni di prestazione. Non è previsto il collaudo. Le varie dichiarazioni possono essere integrate in un unico documento.
La dichiarazione di conformità, oltre a quanto già previsto, deve contenere:
a) l’indicazione al contratto e alla eventuale specifica rilasciata dal Committente;
b) distinta materiali con eventuale indicazione degli elementi identificativi riportati sui stessi;
c) gli estremi delle relative note/attestati ricevuti a fronte di omologazioni, idoneità tecniche o qualifica di prodotto/processo;
d) per eventuali materiali accettati sotto concessione, dovranno essere indicati gli estremi della nota con la quale il Committente ha concesso la risoluzione positiva di tutte o parte delle NC.
Il Fornitore dovrà inviare la dichiarazione di conformità all’impianto destinatario unitamente al materiale.
La consegna del materiale senza dichiarazione di conformità configura inadempimento contrattuale in quanto il materiale non può essere preso in carico né somministrato. La produzione della sopra richiamata dichiarazione in tempi successivi alla consegna, configura ritardo nell’esecuzione della fornitura, pertanto saranno applicabili le penali di cui agli artt. 54 e 55 delle CGC.
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ARTICOLO 24
ACCERTAMENTO DELLA FORNITURA
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Il Fornitore entro dieci giorni dalla stipula del contratto o dal ricevimento di ogni specifica d’ordine deve comunicare, alla Direzione Produzione Servizi per i Rotabili e per la Diagnostica - Manutenzione alla posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx :
a) l’arrivo dei materiali e/o componenti destinati all’allestimento della fornitura;
b) la disponibilità dei materiali e/o componenti presso i propri magazzini;
c) la data di inizio delle lavorazioni e il programma di massima per il loro svolgimento;
d) con un anticipo di otto giorni e quindici giorni per materiali prodotti all’estero, dovranno essere comunicate le date in cui saranno espletate le attività di collaudo/verifica finale sui prodotti.
La mancata comunicazione, di cui sopra, configura inadempimento e può dar luogo alla risoluzione del contratto.
Qualora il Fornitore intenda produrre dei materiali oggetto del contratto, in assenza di relativa specifica d’ordine, ovvero in quantità superiore a quella oggetto di specifica d’ordine, fermo restando che l’impegno di RFI ad acquisire i materiali rimane limitato da quanto indicato nel presente contratto, é comunque tenuto alla comunicazione di cui al precedente capoverso.
Qualora nel corso della sorveglianza da parte di RFI siano rilevati errori di esecuzione o difetti della fornitura, RFI potrà disporre un nuovo intervento per la verifica della risoluzione della non conformità a spese del Fornitore secondo la tariffa vigente, che per l’anno corrente è di € 488,83 oltre IVA per ogni giornata uomo. Sono altresì attribuite al Fornitore tutte le spese che dovessero derivare da carenze rilevate su prodotti già consegnati agli impianti e dichiarati
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ARTICOLO 24
ACCERTAMENTO DELLA FORNITURA
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conformi, così come previsto dagli artt. 40, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53 delle C.G.C.
Ad integrazione di quanto previsto dagli artt. 36 – 37 – 38 – 39 e 40 delle CGC, nel caso di non conformità registrate in corso di fornitura, RFI si riserva di valutarne la gravità e di non invitare il Fornitore alla successiva gara, o di limitarne la partecipazione a quantità ridotte.
ARTICOLO 25 MODIFICHE DEL CONTRATTO
DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA VARIAZIONI
AUMENTO O DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI
1. Le modifiche e le variazioni al presente Contratto sono ammesse, senza ricorso ad una nuova procedura di affidamento, nei casi e alle condizioni previste dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le previsioni di cui all’art. 14 delle CGC.
Le modifiche, che possono anche comportare l’aumento o la diminuzione della fornitura, devono essere autorizzate per iscritto dal Responsabile dell’esecuzione del Contratto ed acquistano efficacia contrattuale dal momento della sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo al Contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art.
14.2 delle CGC. Nei casi previsti dalla disciplina vigente, si procede alla pubblicazione e alle comunicazioni delle modifiche.
2. p.m.
3. Per quanto concerne la disciplina della cessione dei crediti, di cui all’art. 106, comma 13 del D. Lgs. 50/2016, si rinvia all’art. 9 del presente Contratto.
X. /0000 RUBRICA
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ARTICOLO 25
ACCERTAMENTO DELLA FORNITURA
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1. Le penalità applicate al presente contratto sono disciplinate dagli articoli 54 e 55 delle Condizioni Generali di Contratto.
ARTICOLO 27 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ
1. Fatto salvo quanto stabilito dalla normativa applicabile al presente Contratto, le Parti convengono quanto segue.
2. Quando il Direttore dell’esecuzione del Contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del Fornitore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile dell’esecuzione del Contratto una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al Fornitore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al Fornitore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile dell’esecuzione del Contratto. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, RFI su proposta del Responsabile dell’esecuzione del Contratto dichiara risolto il contratto.
3. Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del Fornitore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’esecuzione del Contratto gli assegna un termine, che salvo i casi d’urgenza non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni.
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ARTICOLO 27
PENALITÀ
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Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l’inadempimento permanga, RFI risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
4. Fermo quanto precede, RFI si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., senza necessità di preventiva diffida e messa in mora e con semplice lettera raccomandata a.r., o con posta elettronica certificata, in ciascuno dei seguenti casi, per quanto compatibili con le disposizioni di cui all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016:
a) affidamento in subappalto senza la preventiva autorizzazione, di tutto o di parte dell’oggetto del Contratto, ovvero cessione del Contratto medesimo;
b) mancata informativa al Committente in ordine ai subcontratti stipulati;
c) mancata osservanza delle istruzioni e direttive rese dal Committente ai fini dell’avvio delle prestazioni;
d) utilizzazione di materiali non rispondenti alle condizioni contrattuali;
e) sospensione nell’esecuzione del Contratto da parte del Fornitore;
f) sia stata accertata la grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro;
g) aver commesso una grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a tutela dell’ambiente;
h) emissione di una misura interdittiva, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. a), b) e c) del D. Lgs. 231/2001;
i) al verificarsi delle ipotesi di cui agli artt. 4, 4 bis, 8, 10, 10bis, 13, 14, 15,
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ARTICOLO 27
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
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20, 27 e 30 del presente Contratto, ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto stesso e relativi allegati;
j) violazione di quanto previsto all’art 17 (Proprietà intellettuale);
k) mancato rispetto di quanto prescritto dal Protocollo di Intesa tra la Prefettura di Palermo, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Confindustria Sicilia del 01/08/2012 e di ogni clausola del presente Contratto posta in applicazione del Protocollo medesimo;
l) mancato rispetto degli obblighi del Fornitore derivanti dall’offerta tecnica presentata in sede di gara.
5. La risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui RFI dichiari al Fornitore, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata che intende valersi della clausola risolutiva.
6. Nel caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
7. RFI, nel comunicare al Fornitore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dell’esecuzione del Contratto curi la redazione dello stato di esecuzione della Fornitura.
8. Qualora sia stato nominato, l’organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel contrato nonché nelle eventuali variazioni.
9. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016, in sede di liquidazione finale riferita all’appalto risolto, l’onere da porre a carico del
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ARTICOLO 27
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
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Fornitore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare la Fornitura ad altra impresa.
10. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le previsioni di cui all’art. 61 delle CGC, in quanto compatibili con la normativa applicabile al presente Contratto.
RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 63.1 CGC, RFI si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Contratto in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione del Contratto, senza necessità di motivazione alcuna dandone comunicazione al Fornitore con lettera Raccomandata A/R.
2. Qualora, per effetto del recesso, l’ammontare netto delle Forniture eseguite in forza del Contratto risulti inferiore ai 4/5 (quattro quinti) dell’ammontare netto corrispondente agli impegni assunti da RFI ai sensi dell’art 3 bis comma 3 del presente Contratto, RFI corrisponderà al Fornitore il 5% (cinque per cento) della differenza, a titolo di mancato guadagno e a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa del Fornitore medesimo.
3. In deroga a quanto previsto nel precedente comma, nell’ipotesi in cui (i) il recesso venga esercitato negli ultimi 4 mesi di durata contrattuale, ivi compresa la eventuale proroga di cui al precedente art. 7 bis e (ii) l’ammontare netto delle Forniture eseguite in forza del Contratto risulti inferiore all’ammontare netto corrispondente agli impegni assunti da RFI ai sensi dell’art 3 bis comma 3 del presente Contratto, RFI corrisponderà al Fornitore il 5% (cinque per cento) della differenza, a titolo di mancato guadagno e a completa e definitiva
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ARTICOLO 28
RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO
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tacitazione di ogni diritto e pretesa del Fornitore medesimo.
ARTICOLO 29 DOMICILIO E COMUNICAZIONI
1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, il Fornitore dichiara il proprio domicilio in …………………………, Via , con l’intesa che
ove questo venisse a mancare, il domicilio s’intenderà trasferito presso il Municipio di , salva l’applicazione dell’art 4.3 delle CGC.
Il Fornitore dichiara che il proprio domicilio fiscale è in , Via n…… ., che gli è stato attribuito il Codice Fiscale n…………………………., Partita IVA n…………………..
2. Non saranno opponibili a RFI eventuali variazioni ai predetti dati che non siano state comunicate per iscritto al domicilio di RFI medesima.
3. RFI - la cui denominazione anagrafica tributaria è “Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni” - dichiara il proprio domicilio fiscale in Xxxx - Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx x. 0 (c.a.p. 00161), la Partita I.V.A. n. 01008081000 e il Codice Fiscale n. 01585570581.
ARTICOLO 30 CONTROVERSIE ACCORDO CONCILIATIVO ACCORDO XXXXXXX TRANSAZIONE
1. In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all’esecuzione della Fornitura, il Fornitore non avrà in ogni caso diritto di sospendere la Fornitura, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.
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ARTICOLO 29
DOMICILIO E COMUNICAZIONI
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2. Il Fornitore resta pertanto tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni di RFI senza poter sospendere o ritardare l’esecuzione delle prestazioni e ciò sotto pena di risoluzione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., del presente Contratto e del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare ad RFI.
1. In relazioni a controversie insorte tra le Parti e oggetto di formali contestazioni da parte del Fornitore, le Parti stesse potranno nominare ciascuno un amichevole compositore con il compito di effettuare in buona fede un serio tentativo per il raggiungimento di un accordo conciliativo, assegnando di comune accordo un termine per l’esperimento di tale tentativo e restando inteso che il tentativo stesso potrà essere avviato solo con l’accordo di entrambe le Parti.
2. I due amichevoli compositori, previa acquisizione (i) della relazione del Direttore dell’esecuzione del Contratto, e (ii) di quant’altro ritenuto necessario per l’esperimento del tentativo, possono sentire - congiuntamente o separatamente
- i rappresentanti delle Parti, per acquisire le necessarie informazioni.
3. I due amichevoli compositori, entro il termine assegnato, eventualmente prorogato in accordo con entrambe le Parti, invieranno alle Parti stesse una lettera congiunta nella quale: (i) indicheranno una loro condivisa e motivata proposta non vincolante di accordo conciliativo, senza posizioni non congiuntamente condivise; (ii) oppure si limiteranno a dare atto, senza motivazioni, che il loro tentativo di accordo conciliativo non ha avuto successo. Resta ferma la facoltà delle Parti di accettare o meno la proposta condivisa degli amichevoli compositori.
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ARTICOLO 30
TRANSAZIONE
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4. Il compenso spettante a ciascuno dei due amichevoli compositori viene determinato nella misura del 30% (trenta percento) dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398. Oltre a tale compenso, spetta a ciascuno dei due amichevoli compositori il rimborso delle spese documentate e autorizzate dalle Parti.
I compensi da riconoscere ai due amichevoli compositori sono per il 50% (cinquanta percento) a carico di RFI, e per il 50% (cinquanta percento) a carico dell’Appaltatore.
1. Le disposizioni in materia di accordo bonario di cui all’articolo 205 del D. Lgs. 50/2016 nonché di cui all’art. 64 delle CGC, si applicano, in quanto compatibili, anche al presente Contratto, quando insorgano controversie in fase esecutiva, circa l’esatta esecuzione delle prestazioni dovute fermo restando che le controversie eventualmente già sottoposte agli amichevoli compositori di cui al precedente art. 30.2, non potranno essere trattate in sede di accordo xxxxxxx e non contribuiranno al calcolo della possibile variazione dell’importo contrattuale.
1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del presente Contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto di quanto previsto all’art. 208 del D. Lgs. 50/2016.
ARTICOLO 31 OBBLIGO DI REGISTRAZIONE
1. Il Fornitore si obbliga:
a) a registrare a propria cura e spese il presente atto con il pagamento
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ARTICOLO 31
OBBLIGO DI REGISTRAZIONE
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dell’imposta in misura fissa entro venti giorni dalla sua sottoscrizione, dandone puntuale comunicazione a RFI;
b) nel caso di applicazione di penali da parte di RFI, a presentare presso il competente Ufficio delle Agenzia delle Entrate (Cfr. art. 19 DPR n.131/1986) apposita “Denuncia di avveramento della condizione sospensiva” entro i termini di legge (20 gg.) decorrenti dal concreto addebito delle penali medesime e al pagamento a proprie spese della relativa imposta proporzionale di registro (3% dell’importo della penale);
c) a trasmettere a RFI copia della denuncia di avveramento delle condizioni e dell’attestato di pagamento della relativa imposta, entro 30 gg. dall’emissione del modello R66 o di altro documento equivalente.
2. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, il Fornitore sarà tenuto a risarcire a RFI tutti i danni che ne dovessero derivare.
DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti elencati nel comma successivo nell’ordine che ne determina la prevalenza, pur se essi non siano allegati al presente atto in quanto il Fornitore, già in fase di formulazione dell’offerta, ne ha preso piena ed approfondita conoscenza, disponendo anche di copia di ciascuno di essi.
2. Elenco dei documenti facenti parte integrante e sostanziale del Contratto:
a) Il presente Contratto;
b) Le “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” approvate dal
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ARTICOLO 32
DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
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c) Dichiarazione del Fornitore rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. - Allegato n. 1;
d) Lista Prezzi Unitari “Offerta Economica” - Allegato n. 2;
• Lista Prezzi Unitari Lotto 1;
• Lista Prezzi Unitari Lotto 2;
• Lista Prezzi Unitari Lotto 3;
• Lista Prezzi Unitari Lotto 4;
• Lista Prezzi Unitari Lotto 5;
e) Protocollo di Legalità - Allegato n. 3;
• Documentazione tecnica Lotto 1 - Allegato 4.1;
• Documentazione tecnica Lotto 2 - Allegato 4.2;
• Documentazione tecnica Lotto 3 - Allegato 4.3;
• Documentazione tecnica Lotto 4 - Allegato 4.4;
• Documentazione tecnica Lotto 5 - Allegato 4.5;
f) Documentazione tecnica - Disegni tecnici, Normative e Capitolato - Allegato n. 4:
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g) Schema di cauzione a garanzia dell’anticipazione del prezzo - Allegato
n. 5.
Il presente contratto consta di n. pagine e viene sottoscritto digitalmente dal Fornitore e dal dirigente delegato di RFI.
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DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
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La data di inizio validità del contratto corrisponde alla data di apposizione della marcatura temporale da parte del Fornitore.
Il Fornitore prende atto – apponendo a tal fine al presente contratto una seconda firma digitale – che la specifica dichiarazione di aver letto, prendendone precisa cognizione, e di approvare esplicitamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile, le clausole e condizioni, potenzialmente qualificabili “vessatorie”, contenute nel presente contratto e negli allegati allo stesso, nonché nelle Condizioni Generali, è contenuta nell’Allegato n. 1 approvato e sottoscritto autonomamente e separatamente dal Fornitore medesimo.
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MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE – CONTESTAZIONI 6
4.3 CONTESTAZIONI DA PARTE DEL FORNITORE 10
10
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO 10
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RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 11
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 11
ASSISTENTI DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 11
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RAPPRESENTANTI DEL FORNITORE 11
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PAGAMENTI – REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA 17
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – RECUPERO DI CREDITI E COMPENSAZIONI 17
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DIVIETO DI SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA 27
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PROTOCOLLO DI LEGALITÀ/INTESA 29
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ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM 31
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16.1 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 35
16.2 TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI 36
16.3 DATI DI CONTATTO DI TITOLARI E DPO 37
16.4 CONSERVAZIONE DEI DATI 37
16.5 DIRITTI DEGLI INTERESSATI 37
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO UE 679/2016
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MODIFICA ASSETTI PROPRIETARI 40
VARIAZIONI ORGANI DEL FORNITORE 40
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SITO/I DI PRODUZIONE, TRASPORTO, MODALITÀ DI CONSEGNA 41
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ACCERTAMENTO DELLA FORNITURA 43
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DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 46
AUMENTO O DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI 46
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RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO 50
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DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO 54
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