CONTRATTI DI SOLIDARIETA’- CDS
CONTRATTI DI SOLIDARIETA’- CDS
VALIDI DAL 1.4.2014 AL 30.9.2014
TIPOLOGIA INTERVENTO
Erogazione di un sostegno al reddito per lavoratori di imprese interessate da riduzione di orario di lavoro. L’utilizzo della provvidenza è riservato alle imprese artigiane e ai loro lavoratori che non hanno più diritto alla cassa integrazione in deroga, non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale definito dalla Legge n. 223 del 1991.
REQUISITI PER LA DOMANDA DI CONTRIBUTO
Riduzione dell’orario lavorativo da 3 settimane (80 ore), ma entro i limiti di legge (L.236/93).
CARATTERISTICHE DELLA PROVVIDENZA
Contributo pari al 25% della retribuzione persa calcolata sulla paga base, contingenza, EDR e somme previste dal CCRL sulla base dell’inquadramento contrattuale applicato all’inizio del contratto e per i lavoratori part-time il contributo è riproporzionato all’effettivo orario di lavoro. La normativa prevede una riduzione massima del 50% dell’orario di lavoro.
PROCEDURE L’IMPRESA deve:
prima dell’avvio della procedura - pena la non ammissibilità della richiesta - accertarsi di essere in
regola con i versamenti dal 1/1/2012 (se dovuto) fino ai due mesi precedenti la data di stipula dell’Accordo sindacale;
sottoscrivere l’Accordo sindacale redatto sulla base del fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione reperibile sul sito xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xx (modulistica CDS_2014.pdf);
entro 15 giorni dalla sua sottoscrizione presentare il Verbale di Accordo Sindacale all’EBA territoriale, anche in via telematica all’indirizzo di PEC-Posta Elettronica Certificata di EBA (solo se la ditta utilizza a sua volta un indirizzo PEC) o tramite le OO.AA. competenti per territorio;
entro un mese dalla firma del Verbale di Accordo Sindacale, presentare la richiesta di contributo, redatta sulla base del fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione reperibile sul sito xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xx (modulistica CDS_2014.pdf), all’EBA territoriale, anche in via telematica all’indirizzo di PEC-Posta Elettronica Certificata di EBA (solo se la ditta utilizza a sua volta un indirizzo PEC) o tramite le OO.AA. competenti per territorio;
ATTENZIONE!
Per gli accordi sottoscritti dal 1 al 30 aprile 2014 i termini di presentazione sono così riformulati:
- presentazione verbale di accordo entro il 10/5/2014
- presentazione domanda entro il 20/5/2014
comunicare, alla fine di ogni gruppo di 13 settimane e, in ogni caso, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla fine del periodo interessato dal contratto di solidarietà, le variazioni intervenute, allegando un elenco aggiornato dei soggetti beneficiari (utilizzando la scheda CDS-E), all’EBA territoriale, anche in via telematica all’indirizzo di PEC-Posta Elettronica Certificata di EBA (solo se la ditta utilizza a sua volta un indirizzo PEC) o tramite le OO.AA. competenti per territorio.
Allegare alla scheda CDS-E copia del LUL dei lavoratori interessati per i mesi di riferimento del periodo oggetto di consuntivo.
MODALITA’ DI GESTIONE PRATICHE
L’EBA Territoriale di riferimento deve:
protocollare il Verbale di Accordo Sindacale;
iscrivere al Protocollo generale di ELBA, entro 5 giorni successivi alla presentazione, la richiesta di contributo;
esaminare per la verifica di ammissibilità, entro 30 giorni dalla ricezione, per la verifica di ammissibilità sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione, e decidere insindacabilmente sull’accoglimento della richiesta;
autorizzare, tenuto conto delle eventuali comunicazioni di cui sopra, l'erogazione del contributo relativo al periodo trascorso.
ELBA deve:
assumere, in esito all’istruttoria dell’EBA Territoriale di riferimento, l’impegno di spesa a favore dei lavoratori interessati dalla richiesta di contributo per il contratto di solidarietà ammesso nell’ambito degli stanziamenti previsti;
erogare ed eventualmente ricalcolare il contributo concesso sulla scorta dell’istruttoria dell’EBA territoriale di riferimento.
AVVERTENZE
Durante il periodo di riduzione dell'orario di lavoro la retribuzione diretta, indiretta e differita matura in modo proporzionale all'orario effettivamente svolto.
Il contributo è concesso in relazione alle disponibilità finanziarie stanziate annualmente.
In relazione ad eventuali interventi legislativi modificativi o sostitutivi della L.236/93 le parti firmatarie si incontreranno per le opportune modifiche.
Contro le decisioni dell’EBA Territoriale di riferimento o dell’ELBA, l’interessato può ricorrere al Collegio dei Garanti che si pronuncia inappellabilmente.
CASI PARTICOLARI
MALATTIA
Il Fondo interviene erogando il contributo previsto sulle ore effettivamente non lavorate e non indennizzate dall’INPS:
per il calcolo del contributo della malattia è obbligatorio allegare alla scheda consuntiva CDS-E, delle ore effettivamente non lavorate, una dichiarazione dell’azienda sulle modalità di pagamento applicate al periodo di malattia, se al 100% o se proporzionata alle sole ore lavorative previste.
INFORTUNIO
Il Fondo non eroga contributi in quanto è tutto a carico dell’INAIL:
se la decorrenza è antecedente alla data di inizio del periodo di solidarietà il Fondo non eroga contributi fino alla fine dell’infortunio;
se la decorrenza è successiva alla data di inizio del periodo di solidarietà, poiché l’infortunio blocca il contratto di solidarietà, il Fondo eroga il contributo per le ore non lavorate fino al giorno precedente la data di inizio dello stesso.
E’ obbligatorio allegare alla scheda consuntiva CDS-E delle ore effettivamente non lavorate, una dichiarazione dell’azienda attestante la data di inizio del periodo dell’infortunio.
MATERNITA’
Se la decorrenza è antecedente alla data di inizio del periodo di solidarietà il Fondo non eroga contributi fino alla fine della maternità;
se la decorrenza è successiva alla data di inizio del periodo di solidarietà, poiché la maternità blocca il contratto di solidarietà, il Fondo eroga il contributo per le ore non lavorate fino al giorno precedente la data di inizio della maternità. E’ obbligatorio allegare alla scheda consuntiva CDS/E delle ore effettivamente non lavorate, una dichiarazione dell’azienda attestante la data di inizio del periodo di maternità.
FERIE
I periodi di ferie maturati prima e durante il contratto di solidarietà, pagati al 100% all’interno del periodo di solidarietà, vengono considerati per il conteggio sia delle 13 settimane (presentazione verifica trimestrale) sia per il raggiungimento del periodo massimo usufruibile (104 + 52 settimane).
FESTIVITA’ E CONGEDO MATRIMONIALE
L’intervento del Fondo è previsto con le seguenti modalità:
L’impresa paga in modo riproporzionato al contratto di solidarietà.
Xxxx interviene pagando la festività e il congedo matrimoniale in modo proporzionato al contratto; sulla scheda CDS/C dell’orario ordinario e concordato non vengono tolte le ore relative alla/e giornata/e.
Esempio di calcolo su una settimana:
riduzione del 50%: ordinario 40 ore e concordato 20 ore.
L’impresa paga le giornate al 100%.
Xxxx non interviene; sulla scheda CDS-C dell’orario ordinario e concordato vengono tolte le ore corrispondenti alla/e giornata/e.
Esempio di calcolo su una settimana:
riduzione del 50%: ordinario 32 ore = 40 ore - 8 ore per festività concordato 16 ore = 20 ore - 4 ore per festività.
Esempio di calcolo su due settimane di congedo matrimoniale:
ordinario corrispondente a 0 ore concordato corrispondente a 0 ore