REGOLAMENTO PER LA GESTIONE SERVIZIO TAXI
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE SERVIZIO TAXI
Approvato con deliberazione C.C. n. 68 del 28/11/2005 Modificato con deliberazione C.C. n. 9 del 12/2/2009 Modificato con deliberazione C.C. n. 49 del 06/07/2011 Modificato con deliberazione C.C. n. 13 del 12/06/2012
Titolo I
Definizioni e disposizioni generali
1. Oggetto - 1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio unificato del servizio taxi con autovettura nel territorio del bacino di traffico aeroportuale, così come definito dagli articoli 25, comma 5 e 31, comma 18, della Legge regionale 22/98 e della normativa regionale approvata con D.G.R. n. 8/005074 del 10/7/07 e l’esercizio del servizio taxi con autovettura sul territorio del Comune di Vimodrone e dalla D.G.R. n. VIII/008133, dalla D.G.R. 4/5/2011 n. IX/1682 e dalla D.G.R. 9/5/2012 n. IX/3391.
2. Definizione del servizio - 1. Il servizio taxi nel bacino definito dagli articoli 1 e 2 della L. 21/92 provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone non superiori a otto, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Per particolari finalità di interesse sociale le autorità comunali possono consentire agli operatori taxi, nell'ambito del turno loro assegnato, di svolgere determinati servizi speciali.
3. Impiego delle autovetture immatricolate ad uso taxi nei servizi di linea o in sostituzione dei servizi di linea - 1. Le autovetture in servizio di taxi possono essere impiegate per l'espletamento dei servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea secondo quanto previsto dall’articolo 14, commi 4 e 5,del Decreto Legislativo 422/97, con le modalità previste da apposito provvedimento della Regione di concerto con le province, i comuni interessati e le associazioni degli operatori taxi.
2. Lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 14, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 422/97 non comporta il venire meno delle condizioni per la titolarità della licenza d'esercizio taxi.
4 . Uso collettivo del taxi - 1. Si intende per uso collettivo del taxi il servizio offerto contemporaneamente a più utenti, accomunati dallo stesso punto di origine e con destinazione sulla medesima direttrice. L'uso collettivo del taxi si attiva a fronte di una richiesta avanzata da almeno tre utenti.
Titolo II Condizioni di esercizio
5. Titolo per l’esercizio dei servizi - 1. L'esercizio del servizio di taxi è subordinato al rilascio da parte dei singoli comuni del bacino di apposita licenza a persona fisica iscritta nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
2. Le modalità e i criteri per il rilascio delle licenze sono disciplinati dagli articoli 8 e 9 della Legge 21/92 e dal presente Regolamento.
3. Le licenze comunali di esercizio per il servizio taxi hanno validità temporale illimitata, salvo i casi di anticipata cessazione delle stesse previste ai sensi di legge. La validità delle licenze taxi è condizionata al permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalle leggi e dal presente Regolamento per il rilascio del titolo e per l'esercizio della professione.
4. Il titolare della licenza può in ogni tempo essere dichiarato decaduto in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 6 o al verificarsi degli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 7 del presente Regolamento.
5. Non è ammesso, in capo al medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi.
6. Requisiti per il rilascio delle licenze di taxi - 1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio di taxi è richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano, ovvero di uno Stato dell'Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi. In tali casi gli interessati dovranno dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) avere un'età non superiore ai 55 anni;
c) essere residente in un Comune delle Province di Bergamo, Milano o Varese, ovvero in un comune di altra Provincia purché ad una distanza non superiore a 50 Km dal citato comune capoluogo;
d) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della L. 21/92 nelle province di Milano, Bergamo e Varese in relazione al comune assegnatario delle licenze taxi;
e) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 7;
f) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità del veicolo da adibire al servizio;
g) non essere stati titolari di licenza taxi o autorizzazione da noleggio con conducente trasferita ad altro soggetto ai sensi dell'articolo 9 della l. 21/92;
h) non essere titolare contemporaneamente di altra autorizzazione o concessione amministrativa e, comunque, non svolgere con carattere di continuità e professionalità altra attività;
2. Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, gli interessati possono
ricorrere alla forme di autocertificazione prevista dalla normativa vigente.
3. Per verificare, anche a campione, la veridicità delle autocertificazioni, il responsabile del procedimento dei comuni del bacino può procedere ad accertamenti, nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali.
7. Impedimenti soggettivi - 1. Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza:
a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione) e 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche (antimafia);
c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche da parte di altri Comuni nel territorio nazionale;
e) l'essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione o altro atto avente valenza riabilitativa.
8. Concorso per l’assegnazione delle licenze - 1. Le licenze per l'esercizio del servizio taxi vengono assegnate dai comuni del bacino in seguito a pubblico concorso per titoli e/o esami fino a copertura degli organici comunali dei servizi.
2. L'indizione del concorso, da parte dei comuni del bacino, avviene entro centottanta giorni dalla data di esecutività dei provvedimenti con cui sono stati determinati gli organici o si è aumentato il contingente numerico esistente ai sensi della normativa vigente.
3. Per essere ammessi al concorso è necessario il possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 6,comma 1 ad eccezione di quelli di cui al medesimo articolo 6 comma 1, lettere f) e h), che devono essere posseduti al momento dell'effettivo rilascio del titolo.
9. Contenuti del bando di concorso - 1. Il bando di pubblico concorso di cui all'articolo 8 deve indicare:
a) il numero delle licenze da rilasciare;
b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle licenze;
c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa e gli eventuali documenti da produrre;
d) i titoli che saranno valutati per la formazione della graduatoria, oltre a quelli previsti dall'ari. 8,comma 4 della Legge 21/92 ed il relativo punteggio, nonché il termine di chiusura del procedimento concorsuale;
e) le materie dell'eventuale esame e i criteri di valutazione delle prove;
f) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità;
g) il rinvio alle norme del presente Regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria.
10. Presentazione della domanda - 1. Le domande per la partecipazione al concorso per titoli e/o esami per l'assegnazione della licenza di taxi debbono essere presentate al Sindaco dei comuni integrati nel bacino in carta semplice.
2. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente.
3. Il richiedente deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti indicati all'art.6 del presente Regolamento.
4. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per i quali è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi del comma 2 del presente articolo viene presentato dall'interessato o acquisita d'ufficio prima del rilascio della licenza.
5. L'ufficio competente valuta la regolarità delle domande di partecipazione e redige l'elenco dei candidati ammessi e degli esclusi.
11. Commissione di concorso - 1. Per l'espletamento del concorso di cui all'articolo 8 i comuni integrati nel bacino nominano un'apposita Commissione.
2. La Commissione è composta dal responsabile settore tecnico con funzioni di Presidente e da quattro esperti nelle discipline previste per le prove concorsuali. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla categoria C.
3. La data dell'eventuale esame, fissata dalla Commissione, è comunicata agli interessati almeno venti giorni prima della data suddetta a mezzo di lettera raccomandata A/R da inviare al domicilio indicato nella domanda, ovvero con altre forme di notifica previste dalle leggi vigenti ed indicate nei relativi bandi.
4. La Commissione redige la graduatoria dei candidati idonei e la trasmette agli organi competenti per la successiva approvazione.
12. Validità della graduatoria - 1. In conformità alla vigente normativa, la graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione.
2. I posti d'organico che si rendono vacanti nel xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.
13. Rilascio delle licenze - 1. Entro 10 giorni dall'esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, l'Ufficio comunale competente dà formale comunicazione ai candidati dell'esito del concorso assegnando agli interessati un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'ari 6 del presente Regolamento.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione le licenze sono attribuite ai candidati in possesso dei requisiti.
14. Validità delle licenze - 1. Le licenze hanno validità a tempo indeterminato e sono sottoposte, entro il 31 dicembre di ogni quinquennio, alla verifica da parte del comune del permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
2. Le risultanze della verifica sono convalidate dalla Commissione Consultiva di bacino di cui all'articolo 44 del presente Regolamento.
15. Trasferibilità delle licenze - 1. La licenza per l'esercizio del servizio taxi può essere trasferita, su richiesta del titolare, ad altro soggetto dallo stesso designato, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni previste dall'articolo 9 della Legge 21/92:
a) sia titolare di licenza da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile alla guida o inidoneo al servizio per malattia, infortunio, per ritiro definitivo della patente di guida;
2. Il soggetto designato può acquisire la titolarità della licenza alle seguenti condizioni:
a) sia in possesso dei requisiti di cui all'ari. 6 - primo comma, lettere a), e), d), e), f) ed h) – del presente Regolamento;
b) non sia stato, nel quinquennio precedente, titolare di licenza di esercizio taxi o autorizzazione da noleggio con conducente rilasciata da un qualsiasi comune del territorio nazionale.
2. In caso di morte del titolare, gli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto devono darne comunicazione all'Ufficio comunale competente entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
3. La licenza di esercizio taxi può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto, purché lo stesso risulti in possesso dei requisiti prescritti e gli eredi ne facciano richiesta entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso, ovvero possono, entro lo stesso termine, chiederne il trasferimento ad altra persona idonea al servizio.
4. Nell'ipotesi che alla morte del titolare vi siano minori tra gli eredi, ogni documentazione relativa alla disponibilità della licenza dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.
5. Qualora l'erede minore, al raggiungimento della maggiore età, manifesti l'intenzione di acquisire la titolarità della licenza, il termine massimo di due anni di cui al comma 4 decorrerà dal raggiungimento dell'età stabilita dalla normativa vigente per la conduzione delle auto pubbliche da piazza.
6. Analogamente si procede nel caso di erede maggiorenne che non ha ancora raggiunto i limiti di età stabiliti dalla normativa vigente per la conduzione delle autopubbliche da piazza.
7. La licenza di esercizio taxi rientra nella disponibilità dei Comuni del bacino qualora gli interessati non si siano avvalsi delle facoltà di cui ai punti precedenti nei termini e alle condizioni in essi specificati.
8. Durante il decorso dei termini sopra indicati è giustificata ad ogni effetto l'interruzione del servizio.
16. Forme giuridiche del servizio - 1. I titolari delle licenze per l'esercizio del servizio taxi possono esercitare la propria attività secondo le seguenti forme giuridiche indicate dall'articolo 7 della Legge 21/92:
a) imprese artigiane di trasporto;
b) cooperative di produzione e lavoro, intendendosi come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi in conformità alle norme vigenti sulle cooperazioni;
c) consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
2. È consentito conferire la licenza agli organismi collettivi previsti all'articolo 7, comma 1 della Legge 21/92, ferma restandone la titolarità in capo al conferente. Il conferimento agli organismi collettivi dà diritto alla gestione economica dell'attività autorizzata da parte dello stesso organismo, senza che ciò comporti modifica dell'intestazione dei titoli e senza alcun nuovo provvedimento autorizzativo da parte dei comuni del bacino.
3. Le forme associative che non prevedono il conferimento sono disciplinate dal Codice Civile.
4. Gli organismi associativi di cui ai commi precedenti sono altresì tenuti a depositare all'Ufficio comunale competente l'elenco dei propri associati e di dare tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute.
17. Collaborazione famigliare - 1. In conformità della vigente normativa, i titolari di licenza taxi possono avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di familiari in numero non superiore a due, quali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, purché iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti all'art. 6 primo comma, lettere a), e), d), e), h) del presente Regolamento.
2. In deroga alla previsione dell'art. 6, comma 1 lett. h), possono svolgere l'attività quali collaboratori familiari quei soggetti occupati con contratto di lavoro a tempo parziale, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia.
3. Gli interessati devono trasmettere all'Ufficio comunale competente l'elenco dei collaboratori familiari indicando per ognuno i dati anagrafici ed il numero di iscrizione al ruolo dei conducenti presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. L'elenco dei collaboratori deve essere allegato alla licenza.
4. Il collaboratore familiare, per lo svolgimento del servizio di taxi ha l'obbligo di rispettare i turni e gli orari assegnati al titolare.
5. In occasione della visita di controllo annuale di cui all'art. 26 del presente Regolamento, il titolare dovrà autocertificare il permanere delle condizioni che legittimano la collaborazione. Il titolare è altresì tenuto a comunicare con tempestività le variazioni che al riguardo dovessero verificarsi nel corso dell'anno.
6. L'attività di tassista svolta in qualità di collaboratore familiare non fa maturare anzianità di servizio ai fini dell'assegnazione di licenza per concorso.
7. La mancanza di uno dei presupposti per la collaborazione familiare sopra indicati comporta l'immediata decadenza dell'autorizzazione alla stessa.
18. Sostituzione alla guida - 1. I titolari di licenza taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel rispettivo ruolo provinciale di cui all'articolo 6 della legge n. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti all'ari 6 comma 1, lettere a), e), d), ed h) del presente Regolamento, nei seguenti casi:
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per l'espletamento del servizio militare o per prestazione di servizio civile;
c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni lavorativi annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza taxi ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della 1. 21/92, opportunamente assistiti secondo le forme previste dalla legge, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art, 6 della 1. 21/92 ed in possesso dei requisiti indicati nel comma 1, sino al raggiungimento della maggiore età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge
n. 21/92, con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della vigente normativa in materia. A tal fine, l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto.
Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori di categoria similari.
4. Il rapporto con il sostituto può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un periodo non superiore a sei mesi all’anno.
5. Il titolare della licenza taxi deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all'ufficio del Comune che ha rilasciato la licenza. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti rese da parte di quest'ultimo.
Alla richiesta di autorizzazione devono essere altresì allegati in copia:
a) contratto di assunzione o di gestione sottoscritto sia dal titolare che dal sostituto;
b) posizione 1NAIL e INPS del sostituto in caso di contratto di lavoro subordinato;
c) comunicazione alla compagnia di assicurazione della guida del veicolo da parte del sostituto.
19. Sospensione facoltativa del servizio taxi - 1. Il titolare di licenza di esercizio può chiedere la sospensione del servizio per un periodo di tempo complessivamente non superiore ad un anno nell'arco di un quinquennio, estensibile di un ulteriore anno in caso di comprovate esigenze.
I comuni del bacino per giustificati motivi e ove non ostino esigenze attinenti alla regolarità del servizio taxi, informata la Commissione consultiva di bacino di cui all'ari. 44 del presente Regolamento, autorizzano la sospensione del servizio.
2. La sospensione facoltativa ha inizio con il deposito presso il comune da parte dell'interessato della licenza E dei distintivi di turno e ha termine, anche prima della scadenza autorizzata, qualora il titolare dichiari di voler riprendere il servizio, ritirando i contrassegni depositati.
3. Ai fini dell'osservanza delle disposizioni del presente articolo, i competenti Uffici comunali sono tenuti ad indicare in apposito registro le necessario annotazioni vistate dagli interessati delle sospensioni autorizzate e dei relativi periodi di tempo fruiti da ciascun titolare di licenza di esercizio.
Titolo III
Caratteristiche relative ai veicoli da adibire al servizio
20. Caratteristiche generali dei veicoli - 1. Le autovetture adibite al servizio di taxi devono:
a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
c) avere idonea agibilità ed almeno tre sportelli laterali;
d) avere un bagagliaio idoneo al contenimento del bagaglio degli utenti trasportabili;
e) essere collaudate per un numero di posti, incluso il conducente, non inferiore a cinque e non superiore a nove;
f) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattate per il trasporto di soggetti disabili.
2. L'applicazione di eventuale strumentazione oltre a quella espressamente consentita, deve in ogni caso essere funzionale al servizio.
21. Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio taxi - 1. Oltre alle caratteristiche di cui all'articolo 20, l'autovettura adibita al servizio di taxi deve:
a) essere dotata di tassametro omologato, collocato all'interno dell'autovettura in modo ben visibile agli utenti, fissato alla plancia opposta al conducente, oppure in posizione centrale e, in ogni caso, mai al di sotto del lato superiore del piantone dello sterzo del veicolo;
b) essere del colore stabilito dalla vigente normativa;
c) portare sul tetto apposito segnale illuminabile con la dicitura "TAXI" del tipo e dimensioni previsti dalle vigenti disposizioni, che deve essere mantenuto in perfetto stato di manutenzione ed efficienza;
d) disporre sulle portiere laterali, al disotto del bordo inferiore del vano dei finestrini, di una fascia identificativa del Comune, di tipo conforme a quello depositato presso l'Ufficio comunale competente;
e) disporre di due targhe, riportanti il numero della licenza e l'indicazione del comune, fomite dai Comuni del bacino a spese del titolare della licenza. Le targhe ed il loro posizionamento devono essere sempre mantenute in stato di perfetta visibilità e leggibilità;
f) avere a bordo la tabella delle tariffe a disposizione dell'utenza ed esposta in modo ben visibile. La tabella deve essere collocata sul cruscotto dell'autovettura o nella parte retrostante dei sedili anteriori, con la possibilità di estrarla da eventuali supporti, per la lettura nelle diverse lingue straniere.
22. Sigilli di garanzia - 1. Agli impianti tassametrici di cui al precedente art. 21, comma 1, lettera a) vengono applicati - a cura dei competenti uffici dei comuni del bacino ed a spese del titolare della licenza - appositi sigilli di garanzia.
23. Pubblicità - 1. I comuni del bacino, sentita la Commissione consultiva di bacino, possono autorizzare forme di pubblicità all'interno delle autovetture purché non in contrasto con le normative vigenti in materia.
2. L'applicazione di pubblicità esterna può essere effettuata purché sia nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
3. Per le autovetture munite di radio-taxi è consentita l'applicazione, secondo le indicazioni di legge, di distintivi conformi ai modelli approvati.
24. Uso proprio dell’autovettura taxi - 1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n.422, è consentito l'uso proprio fuori servizio dell'autovettura adibita al servizio taxi.
Titolo IV
Disciplina ed organizzazione del servizio
25. Inizio del servizio - 1. Nel caso di assegnazione o di trasferimento della licenza taxi o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro novanta giorni dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo.
2. Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri centoventi giorni solo in presenza di legale
certificazione attestante l'impossibilità temporanea ad iniziare il servizio per cause di forza maggiore.
3. L'inizio del servizio è in ogni caso subordinato:
a) alla presentazione al competente Ufficio comunale della documentazione comprovante l'osservanza di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera f) del presente Regolamento in merito alla disponibilità del veicolo;
b) alla dimostrazione di aver stipulato regolare polizza di assicurazione per la responsabilità civile e contro i rischi a persone, animali o cose trasportate, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia;
c) alla visita di controllo dell'autovettura adibita a servizio pubblico da piazza ai sensi del successivo art. 26 del presente Regolamento.
26. Visita di controllo e modalità di svolgimento del servizio - 1. Fatta salva la verifica di competenza degli uffici dei competenti Dipartimenti Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le autovetture adibite al servizio taxi, sono soggette a controlli periodici — con cadenza almeno biennale — da parte della Polizia Locale allo scopo di verificare lo stato di efficienza e di funzionalità dei veicoli ai fini dell'espletamento del servizio ed il corretto funzionamento del tassametro installato sulle vetture- taxi.
2. Sono esonerate dall'obbligo del controllo iniziale le autovetture di prima immatricolazione, da utilizzare in sostituzione di altra già abbinata alla stessa licenza dal medesimo titolare.
3. L'Amministrazione Comunale può disporre - in qualsiasi tempo - visite straordinarie di controllo.
4. Le visite di controllo hanno luogo nella località, nel giorno e nell'ora che sono- di volta in volta - comunicati ai titolari delle licenze taxi.
5. Possono accedere nei luoghi adibiti alla visita soltanto i titolari della licenza d'esercizio e/o i conducenti delle auto pubbliche da sottoporre alla visita stessa.
6. Ai titolari di licenza d'esercizio è consentito farsi rappresentare, con delega scritta, da persone aventi i requisiti per la conduzione dei taxi.
7. Sulla licenza di esercizio delle autopubbliche ritenute idonee verrà apposto il visto comprovante l'avvenuta visita.
8. Alle autopubbliche non idonee per riscontrati danni riparabili alla carrozzeria e/o alle parti interne, ovvero per non gravi inosservanze alle norme previste dal presente Regolamento, potrà essere rilasciato un permesso provvisorio di circolazione.
27. Taxi di scorta - 1. L'uso dei taxi di scorta potrà essere consentito in caso di esito negativo della visita di controllo del veicolo di cui all'art. 26 del presente Regolamento ed in tutte le ipotesi in cui l'autovettura richieda un periodo di fermo superiore a tre giorni, per cause non dipendenti dalla volontà del titolare;
28. Stazionamento dei taxi - 1. Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico, in
apposite aree a tal fine predisposte (posteggi). Detta area è stata individuata nel parcheggio di via Xxxx Xxxxxxxx XXXXX, appositamente contrassegnata a tale scopo.
2. I tassisti debbono prendere posto con la vettura nei posteggi secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine.
3. L'utente del servizio è comunque libero di scegliere il veicolo indipendentemente dalla posizione dello stesso nel posteggio, fatte salve le diverse normative vigenti nell'ambito delle aree aeroportuali o ferroviarie, sempre che a parità di offerta la scelta non sia discriminatoria tra gli operatori presenti.
4. Per soddisfare in luogo le richieste dell'utenza, le autovetture possono, qualora non sussistano specifici divieti, sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico intrattenimento o comunque sedi di manifestazioni di carattere politico, sociale o culturale soltanto in prossimità della fine dello spettacolo, della riunione o della manifestazione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità.
5. E' in ogni caso vietato l'accodamento di taxi fuori turno ovvero il carico dell'utenza in vista del posteggio, qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.
6. E' altresì proibito agli operatori taxi, in attesa nei posteggi, di allontanarsi dall'autovettura salvo giustificati motivi e previa esposizione sul parabrezza di apposito avviso e comunque per un periodo non superiore a trenta minuti, riscontrabili dall'esposizione del disco orario.
29. Ambiti operativi territoriali - 1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 5 della legge regionale 22/1998 e dall'ari. 4 della disciplina del servizio taxi nel bacino approvata con D.G.R. n. 11948/2003, gli operatori legittimati al servizio di taxi all'interno del bacino hanno l'obbligo della prestazione di servizio per le corse che originano dal sistema aeroportuale sull'intero territorio regionale e sul territorio delle province confinanti con la Regione Lombardia di seguito elencate:
• Alessandria;
• Novara;
• Verbania;
• Vercelli;
• Piacenza;
• Parma;
• Modena;
• Reggio Xxxxxx;
• Ferrara;
• Rovigo;
• Verona;
• Trento;
• Bolzano;
2. Gli operatori del servizio di taxi hanno l'obbligo della prestazione del servizio sull'intero territorio del bacino (province di Bergamo, Milano e Varese) per le corse che non originano dal sistema aeroportuale.
3. Gli operatori del servizio di taxi dei comuni integrati nell'ambito del bacino applicano il principio
dell'integrazione del servizio con la reciprocità di carico, intesa come legittimazione per gli operatori di ciascun comune integrato ad espletare il servizio sul territorio di tutti gli altri.
4. Gli operatori dei comuni che non aderiscono alla disciplina taxi nel bacino mediante la sottoscrizione della convenzione di cui all'ari. 25, comma 5 della Legge regionale 22/1998 non possono svolgere l'attività di carico dell'utenza al di fuori del territorio di competenza comunale, nonché nell'ambito degli aeroporti del bacino.
30. Organizzazione del servizio presso gli aeroporti
- 1. Le richieste di servizio taxi in ambito aeroportuale possono essere accolte dagli operatori unicamente presso le apposite aree di stazionamento e, in ogni caso, nei limiti di durata del turno di servizio. E' in ogni caso vietato l'accodamento dei taxi fuori turno, sia nelle aree di carico che in quelle di accodamento in attesa dei taxi.
2. L'ubicazione delle aree di stazionamento dei taxi per il carico dell'utenza presso gli aeroporti è determinata dalla competente autorità aeroportuale, tenuto conto della precedenza nel posizionamento in relazione a quanto indicato al comma 7, dell'arti 1, della legge n. 21/92.
3. Gli operatori del servizio di taxi devono rispettare l'ordine di arrivo nelle aree di stazionamento e hanno l'obbligo di aderire a qualunque richiesta di servizio verso le destinazioni indicate nel precedente art. 29, comma 1.
4. E' facoltà degli utenti del servizio scegliere l'autovettura, nel rispetto dell'ordine della fila, qualora:
a) i richiedenti siano in numero superiore a quello dei posti offerti;
b) il volume del carico dei bagagli sia superiore alla capacità del taxi disponibile;
c) i richiedenti intendano corrispondere l'importo della corsa a mezzo di carta di credito o bancomat;
d) sia richiesto il trasporto di animali non compatibile con la possibilità di carico del taxi disponibile;
5. Su richiesta degli utenti è autorizzato l'uso collettivo del servizio di taxi secondo le modalità previste dell'articolo 4 del presente Regolamento.
31. Tariffe del servizio taxi - 1. L’adeguamento dei livelli tariffari, per gli anni a partire dal 2008 fino al 2014, è determinato attraverso la definizione e l’introduzione di un meccanismo automatico di adeguamento annuale, che considera sia il recupero dei costi di settore, sia il raggiungimento degli obiettivi di qualità. Tale adeguamento tariffario scatterà dal 1 luglio di ciascun anno e sarà riferito all’anno solare precedente (1 gennaio/31 dicembre anno di riferimento) e definito secondo il seguente algoritmo matematico:
A = (0,60 + &) * / dove:
& = % riferita agli indicatori di qualità;
/ = (0,50* FOI + 0,50 NIC trasporti);
Il valore /, recupero dei costi, è determinato dal valore delle seguenti componenti:
FOI – indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, generale;
NIC – indice Istat dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale, settore trasporti.
Il valore del parametro & è determinato dal raggiungimento degli obiettivi annuali di qualità, misurabili – per ciascun ambito – dai seguenti indicatori:
a) servizi al viaggiatore: conducenti in possesso della conoscenza di una lingua straniera, provata mediante la presentazione di un’attestazione o di un’autocertificazione di conoscenza di una lingua straniera almeno al livello A2.
a. il diploma di laurea costituisce titolo attestante la conoscenza della lingua straniera, purchè nel corso degli studi sia stato sostenuto almeno un esame di lingua straniera, così come il diploma di scuola superiore secondaria ad indirizzo linguistico;
b. ogni anno le istituzioni verificheranno un campione di almeno il 10% delle autocertificazioni. A seguito di tali controlli l’indicatore di qualità verrà diminuito di una percentuale pari a quella delle autocertificazioni non veritiere e verranno avviate le procedure per l’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci.
c. La Regione procederà ad effettuare i controlli nel corso dell’anno di riferimento assicurando che tali controlli avvengano in un tempo congruo e comunque non inferiore a tre mesi, così come previsto dall’intesa 2008, e, sulla base dell’esito delle stesse verifiche, procederà alla conferma o alla rettifica del parametro di qualità tenendone conto in sede di adeguamento tariffario per l’anno successivo.
b) servizi al viaggiatore: autovetture con dispositivo per il pagamento elettronico, rilevato in occasioni dell’adeguamento annuale dei tassametri;
c) rispetto per l’ambiente: autovetture con alimentazione ecologica (ibride, elettriche, a metano, gpl) o che rispettino lo standard euro più recente commercializzato e previsto dalle direttive europee (al momento euro 5);
d) disponibilità del servizio: % degli operatori che rispettino il livello definito dei giorni di presenza effettiva in servizio (250 gg.), rilevato sulla base delle dichiarazioni annuali rese in occasione delle richieste di rimborso dell’accisa sui carburanti. A partire dal 2011, come indicatore per tale ambito, dovrà essere misurato il tempo medio di assolvimento della domanda.
Per il calcolo di & ad ogni indicatore di qualità è attribuito lo stesso peso.
L’adeguamento tariffario varierà in funzione del raggiungimento degli obiettivi di qualità, in funzione di valori di &:
• nel caso in cui si raggiungessero tutti gli obiettivi di qualità, & sarà pari a 0,4;
• nel caso in cui solo alcuni obiettivi dovessero essere raggiunti, & sarà calcolato moltiplicando il numero di obiettivi raggiunti per 0,1;
• nel caso in cui per alcuni obiettivi di qualità non dovesse essere mantenuto il valore dell’anno precedente, verrà applicata una decurtazione pari a 0,1 per ciascun obiettivo in decremento;
2. Per l’anno 2008 si prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi di qualità rispetto ai seguenti indicatori di qualità:
a) il 10% degli operatori dovrà attestare la conoscenza di una lingua straniera;
b) il 25% degli operatori dovrà dimostrare la possibilità di effettuare il pagamento della corsa attraverso dispositivi elettronici;
c) il 20% degli operatori dovranno essere in possesso di auto ecologiche (ibride, elettriche, a metano, gpl) o che rispettino lo standard euro più recente commercializzato e previsto dalle direttive europee (al momento euro 5);
d) il 70% degli operatori dovrà risultare con almeno 250 gg. di presenza effettiva in servizio.
3. Per l’anno 2014 si prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi di qualità rispetto ai seguenti indicatori di qualità:
a) il 66% degli operatori dovrà attestare la conoscenza di una lingua straniera;
b) il 75% degli operatori dovrà dimostrare la possibilità di effettuare il pagamento della corsa attraverso dispositivi elettronici;
c) il 90% degli operatori dovranno essere in possesso di auto ecologiche ovvero ibride, elettriche, a metano, gpl o che rispettino lo standard euro più recente commercializzato e previsto dalle direttive europee (al momento euro 5);
d) per l’anno 2010 l’80% degli operatori dovrà risultare con almeno 250 gg. di presenza effettiva in servizio. Per l’anno 2009 e 2010 l’unità di misura da utilizzare potrà essere l’ora, pertanto i valori obiettivi andranno riparametrati utilizzando un numero convenzionale di 10 ore giornaliere. A partire dal 2011, l’indicatore per tale ambito dovrà essere misurato attraverso il tempo medio di assolvimento della domanda. Il valore obiettivo per tale indicatore dovrà essere incrementale rispetto al valore di partenza dell’anno 2010, misurato su un campione significativo pari o superiore al 20% del numero dei taxi del bacino.
4. L’adeguamento dei livelli tariffari, per l’anno 2012, della tariffa unificata che i soggetti legittimati a svolgere il servizio di taxi nell’ambito del bacino, ad eccezione dei percorsi indicati al comma 6, hanno l’obbligo di applicare, a seguito dell’applicazione dell’algoritmo matematico per l’adeguamento dei livelli tariffari, è così determinata:
a) uso convenzionale
- costo iniziale feriale euro 3,20
- costo iniziale festivo euro 5,20
- costo iniziale notturno euro 6,20
- costo chilometrico euro 1,06
- costo orario euro 27,76
- tariffa minima per le corse in partenza dagli aeroporti euro 12,50
- coefficienti di progressione:
K1 = 1,5 sui parametri base di costo chilometrico e orario al maturato economico di euro 13,97;
K2 = 1,7 esclusivamente sul parametro base di costo chilometrico, per velocità di crociera superiore ai 50 km/h per più di 60 secondi (validità solo in entrata).
Il costo iniziale notturno si applica dalle ore 21 alle ore 6 e non è cumulabile con il costo iniziale festivo.
Durante l’effettuazione della corsa è facoltà dell’utente chiedere eventuale sosta di attesa sino al massimo di un’ora.
Qualora ricorra l’eventualità della sosta, l’utente è tenuto a corrispondere anticipatamente l’importo tassa metrico, più la somma corrispondente alla sosta richiesta.
c) uso collettivo
La tariffa per l’uso collettivo è quella prevista per l’uso convenzionale aumentata del 20% e ridotta a un terzo per ogni singolo passeggero:
- costo iniziale feriale euro 1,28
- costo iniziale festivo euro 2,08
- costo iniziale notturno euro 2,48
- costo chilometrico euro 0,43
- costo orario euro 11,10
- tariffa minima per le corse in partenza dagli aeroporti euro 5
- coefficienti di progressione:
K1 = 1,5 sui parametri base di costo chilometrico e orario al maturato economico di euro 5,59
K2 = 1,7 esclusivamente sul parametro base di costo chilometrico, per velocità di crociera superiore ai 50 km/h per più di 60 secondi (valida solo in entrata).
I valori tariffari sopra indicati costituiscono i valori tecnici di riferimento per l’applicazione dell’adeguamento tariffario degli anni successivi al 2011.
Il primo scatto con il valore di 0,10 euro è da conteggiare nella metà del tempo ordinario stabilito o della durata lineare in modo da mantenere un valore tariffario arrotondato a 0,10 euro.
5. L’adeguamento delle tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti, per l’anno 2012, risulta così determinata:
* Milano (qualunque via)/Malpensa euro 90,00;
* Malpensa/Fiera Polo esterno (Rho) euro 65,00;
* Linate/Fiera Polo esterno (Rho) euro 55,00;
* Malpensa/Linate euro 105,00:
* Varese/Malpensa euro 65,00.
6. Le tariffe predeterminate di cui al precedente comma riguardano sia il viaggio di andata che di ritorno sui percorsi prestabiliti, da effettuare mediante corse dirette senza fermate, ed i prezzi sono da ritenersi omnicomprensivi (di tutte le spese quali pedaggi autostradali, l’equivalente economico in forma forfettaria relativo al tempo di presa in carico del cliente, il supplemento notturno ed il supplemento festivo e chiamata radiotaxi).
7. Per gli anni successivi, a far data dal 1 luglio 2011, le tariffe predeterminate sono soggette alle modalità di aggiornamento previsto per l’adeguamento tariffario delle tariffe ordinarie. L’aumento si calcola ogni anno e si applica con un arrotondamento a euro 5 calcolato rispetto alla tariffa tecnica annuale, utilizzando il
meccanismo di calcolo per difetto o per eccesso rispetto al valore di euro 2,50.
8. I costi di gestione del progetto Sea spa relativo all’accesso automatizzato dei taxi (per mezzo di tecnologia RFID-contactless) alle banchine di carico degli aeroporti di Malpensa e Linate sono contabilizzati nel calcolo teorico delle tariffe predeterminate – a far data dalla effettiva introduzione del sistema – e nella quantificazione del maturato economico del coefficiente K1, di euro 13,52. Nella tariffa predeterminata sarà inserito il valore che permetterà l’esatta copertura dei costi di installazione e di gestione del sistema, come definito in sede tecnica da Regione, Provincia, Comune di Milano e SEA.
In sede di prima applicazione, tale importo comunque non potrà essere superiore a:
- euro 1 per l’accesso a Malpensa;
- euro 0,50 per la eventuale realizzazione dell’accesso a Linate, importo che verrà sostituito da quello effettivo dopo le verifiche tecniche sopracitate.
9. L’adeguamento tariffario per l’anno 2008 e per gli anni successivi sarà applicato su tutti i parametri variabili, compreso il maturato economico relativo al K1. Per il costo iniziale (cd. Bandiera) l’adeguamento tariffario sarà calcolato annualmente sul valore base teorico ed applicato con approssimazione per difetto a euro 0,25.
10. Relativamente alle modalità di pagamento del corrispettivo della corsa da parte dell’utenza, è facoltà dei tassisti non accettare il pagamento attraverso dispositivi elettronici per importi inferiori a euro 10. Resta ferma la facoltà dell’utente di poter scegliere un veicolo il cui operatore sia disponibile ad accettare il pagamento elettronico anche per importi inferiori a euro 10.
11. Le modificazioni e integrazioni del sistema tariffario definito nel presente articolo saranno adottate dalla Regione con le procedure di cui all’art. 25, comma 6, della l.r. 22/98 e sue successive modificazioni ed integrazioni tenuto conto, altresì, dell’attività di monitoraggio di cui all’art. 13 della presente disciplina.
32. Controlli tariffari - 1. L'apparecchio tassametrico non deve consentire il contemporaneo funzionamento delle due componenti tariffarie, chilometrica ed oraria. Tale conformità deve risultare da apposita attestazione secondo il modello approvato dalla Regione contenente l’espressa indicazione dell’autorizzazione del taxi al servizio aeroportuale lombardo in quanto munito di tassametro conforme, il divieto di fumare ai sensi della normativa vigente e relativa sanzione amministrativa in caso di inosservanza dello stesso, oltre all’indicazione delle tariffe predeterminate per percorsi stabiliti chiaramente esposta e visibile all’utenza e agli operatori responsabili della vigilanza.
32 bis – Attività di monitoraggio – 1. Il monitoraggio sarà effettuato con le seguenti modalità:
- con cadenza almeno mensile le istituzioni incaricate effettueranno attività di controllo presso le sedi
aeroportuali del bacino, Fiera e altri punti di interesse per verificare l’osservanza delle norme che regolano il servizio taxi nel bacino aeroportuale e l’applicazione delle tariffe predeterminate;
- con cadenza almeno mensile Regione e Province effettueranno ulteriori rilevazioni sul servizio taxi, trasmettendo i risultati delle rilevazioni agli Enti locali;
- dal 1 novembre è istituita in aggiunta ai servizi già attivi presso le istituzioni una casella di posta elettronica:
servizio Xxxx@xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx per poter raccogliere le segnalazioni da parte degli utilizzatori del servizio taxi. Le segnalazioni saranno trasmesse agli Enti Locali competenti per le verifiche del caso: gli Enti Locali si impegnano a trasmettere gli esiti delle verifiche alla Regione inclusi gli eventuali provvedimenti intrapresi nei confronti degli operatori entro 90 giorni.
E’ prevista la verifica del meccanismo di adeguamento automatico delle tariffe successivamente al mese di giugno 2010 (relativamente ai dati 2009), prima dell’applicazione dell’adeguamento dell’anno 2011, con particolare riferimento alla prima fase di applicazione degli indicatori di qualità.
E’ costituito un gruppo di lavoro ristretto avente funzioni di tipo consultivo, di cui la Regione si avvale per la trattazione di problematiche di particolare rilevanza inerenti il servizio taxi all’interno del territorio del bacino, fatti salvi i compiti dell’attuale Commissione Regionale.
Il gruppo di lavoro è composto da:
- rappresentanti della Regione Lombardia;
- rappresentanti degli Enti locali (1 del Comune di Milano, 3 in rappresentanza dei Comuni appartenenti alle Province di Milano, Varese e Bergamo);
- rappresentanti delle associazioni di categorie da stabilire in base al livello di rappresentatività regionale;
- rappresentanti degli organi di vigilanza;
- rappresentanti delle associazioni dei consumatori.
Il gruppo di lavoro potrà fornire il proprio parere in relazione alle seguenti materie:
a) formazione e valutazione del numero delle licenze e individuazione di nuovi criteri di definizione del contingente complessivo;
b) formazione e variazione di norme regolamentari;
c) variazione del sistema tariffario omogeneo e degli indicatori di qualità per l’adeguamento tariffario annuale;
d) criteri per l’individuazione dei luoghi di stazionamento;
e) criteri per la determinazione e modifica degli orari di servizio e dei turni;
f) verifiche periodiche in merito all’attività di vigilanza e ai reclami;
g) attività di controllo e monitoraggio delle intese sottoscritte;
h) criteri relativi all’uso collettivo del taxi.
33. Contrassegni del turno di servizio - 1. Nell'espletamento del servizio, ogni autovettura deve essere munita di due contrassegni del turno realizzati
in modo uniforme sulla base delle prescrizioni tecniche definite dalla Regione.
2. I contrassegni del turno devono essere collocati nel seguente modo:
a) quello di maggiori dimensioni - di cm. 15 per 15 - sul lunotto in alto a destra secondo la direzione di xxxxxx;
b) quello di minori dimensioni - di cm. 10 per 10 - sul parabrezza in alto ed in mezzo.
3. I contrassegni del turno sono forniti dai singoli comuni a spese del titolare della licenza, salvo diverso accordo tra gli stessi.
34. Taxi fuori servizio - 1. Le autopubbliche da piazza sono considerate fuori servizio quando:
a) non siano in turno;
b) per guasti all'autovettura ovvero quando il tassametro non funzioni o funzioni irregolarmente;
c) per malore del conducente;
d) nei casi previsti all'articolo 19, I comma, qualora il titolare non si avvalga della sostituzione alla guida e per riposo settimanale;
e) vengano ritirati durante il turno i documenti prescritti dalle disposizioni di legge o dal presente Regolamento per l'espletamento del servizio.
2. Le autopubbliche fuori servizio devono esporre in maniera ben visibile la scritta "Fuori Servizio".
3. Quando l'autopubblica è fuori servizio non può effettuare alcuna corsa da qualsiasi persona richiesta.
4. Nel caso di rottura del tassametro a corsa iniziata l'utente può chiedere di essere condotto a destinazione ed in tal caso il prezzo del servizio, dal momento in cui si verifica il guasto, viene determinato sulla base delle tariffe vigenti, in relazione al percorso ancora da compiere.
5. In caso di contestazione, l'utente è tenuto a versare in ogni caso al conducente la somma richiesta a titolo di deposito, in attesa delle decisioni che, al riguardo, verranno adottate da parte dei competenti uffici comunali. Del deposito dovrà essere rilasciata apposita ricevuta, riportante tutte le indicazioni necessarie per dirimere la controversia.
6. Le autopubbliche fuori servizio possono essere adibite ad uso proprio con le modalità previste all'articolo 24 del presente Regolamento.
Titolo V
Norme di comportamento
35. Obblighi generali dei conducenti in servizio - 1. I conducenti di autopubbliche in servizio hanno l'obbligo di:
a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il proprio veicolo;
b) tenere nel veicolo, oltre ai documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza; detti documenti, devono essere esibiti a richiesta degli agenti e dei funzionari addetti alla vigilanza;
c) avere un abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
d) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nei confronti degli utenti;
e) essere provvisti di una guida aggiornata delle vie e piazze comprese nel territorio comunale e dei comuni del bacino, ovvero di strumentazione di guida adeguata;
f) di osservare le norme di servizio emanate dall'Amministrazione Comunale, gli ordini e le istruzioni impartite dagli organi di vigilanza, nonché tutte le disposizioni vigenti in materia;
g) avere il segnale "taxi" illuminato nelle ore notturne quando il taxi risulta essere libero;
h) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
i) fornire all'utente, se richiesti, chiarimenti in ordine alla formazione del corrispettivo della corsa;
j) rispettare i turni e gli orari di servizio;
k) comunicare all'Ufficio del comune che ha rilasciato la licenza, il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni;
1) comunicare, all'Ufficio del Comune che ha rilasciato la licenza, disposizioni delle Prefetture relative ad eventuali sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica delle disposizioni medesime.
36. Obblighi e facoltà dei conducenti all’inizio della corsa - 1. All'inizio della corsa i conducenti di taxi in servizio devono:
a) accertarsi dell'esatta destinazione dell'utente;
b) azionare il tassametro al momento in cui ha inizio il servizio e assicurarsi che lo stesso funzioni regolarmente;
c) agevolare la salita delle persone ed il carico dei bagagli dei viaggiatori, salvo che tale trasporto non rechi danni al veicolo.
2. I conducenti delle autopubbliche da piazza hanno l'obbligo di aderire alla richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona avente titolo, purché il numero dei richiedenti non sia superiore al massimo indicato dalla carta di circolazione dell'autovettura.
3. E' obbligatorio il trasporto, sempre e solo unitamente ai passeggeri, di valigie o colli non eccessivamente ingombranti, che devono comunque essere posti nell'apposito vano porta bagagli senza che l'autovettura si deteriori o si insudici. Per eventuali risarcimenti dovuti per perdita o avaria delle valigie e/o colli trasportati si fa riferimento alla vigente normativa in materia.
4. E' obbligatorio il trasporto dei cani per i non vedenti.
5. Il servizio richiesto da organi di polizia, ovvero da chiunque soggetto avente titolo per soccorrere persone ferite o colte da malore è obbligatorio e, in caso di mancato pagamento del prezzo della corsa da parte del richiedente, interverrà l'Amministrazione comunale interessata, salvo rivalsa ai sensi di legge.
6. Le richieste di servizio aventi destinazione oltre i limiti previsti dall'art. 30 del presente Regolamento
non comportano l'obbligatorietà della prestazione. In caso di effettuazione del servizio, il conducente può richiedere, a titolo di anticipazione, un importo non superiore al 50% del costo presunto del servizio quantificato sulla base della tariffa chilometrica iniziale.
7. Le modalità dello svolgimento del servizio taxi attraverso le centrali radio-taxi devono essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti.
8. Il conducente ha facoltà di rifiutare le richieste di servizio avanzate:
a) da persone in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
b) da bambini non accompagnati da persona maggiorenne;
c) da persone con animali;
d) quando sussistano giustificati motivi di sicurezza.
37. Obblighi dei conducenti durante la corsa - 1. Durante la corsa i conducenti di autopubbliche in servizio devono:
a) verificare che il tassametro funzioni regolarmente;
b) effettuare il percorso più breve per recarsi al luogo indicato, salvo che l'utente non chieda di seguire un percorso diverso;
c) ultimare la corsa anche se, nel frattempo, è scaduto il turno.
38. Obblighi dei conducenti al termine della corsa -
1. Al termine della corsa i conducenti di autopubbliche in servizio devono:
a) azionare la funzione cassa del tassametro per bloccarne l'avanzamento;
b) far prendere visione all'utente del prezzo della corsa, specificando gli eventuali sconti alla tariffa unica di bacino;
c) aiutare a scendere le persone ed a scaricare i bagagli;
d) accertare che l'utente non abbia dimenticato o smarrito alcun oggetto all'interno dell'autovettura;
e) azzerare il tassametro.
2. Qualora siano rinvenuti oggetti che non sia possibile restituire immediatamente agli utenti, i conducenti hanno l'obbligo di consegnarli al più presto, e comunque entro tre giorni, salvo cause di forza maggiore, all'ufficio oggetti rinvenuti territorialmente competente.
39. Divieti e facoltà per i conducenti di taxi - 1. E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio di:
a) accettare prenotazioni in qualsiasi forma, ad eccezione delle chiamate effettuate con il radio- taxi;
b) ammettere sull'autovettura persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, se non con il consenso di queste ultime. In tale ipotesi la corsa deve, comunque, considerarsi unica ai fini del pagamento, fatta salva la fattispecie del taxi collettivo di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
c) tenere sull'autovettura persone, animali o cose che non abbiano attinenza con il servizio;
d) interrompere la corsa se non a richiesta dei passeggeri o in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
e) fumare o consumare cibo durante la corsa;
f) chiedere compensi oltre a quelli autorizzati;
g) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
h) effettuare il servizio di trasporto utenti con il segnale "Fuori servizio";
i) effettuare qualsiasi forma fissa di pubblicità, nel veicolo di servizio, senza la preventiva autorizzazione comunale.
j) consentire la conduzione del veicolo in servizio a persone estranee anche se munite di patente idonea;
k) applicare nella autovettura contrassegni che non siano autorizzati dai comuni o previsti dal presente Regolamento.
40. Modalità di acquisizione del servizio - 1. L'acquisizione del servizio e, conseguentemente, l'inizio della corsa da parte delle autovetture in turno può avvenire mediante:
a) richiesta diretta avanzata all'autopubblica in stazionamento di attesa presso gli appositi posteggi taxi;
b) richiesta diretta all'autopubblica in transito qualora nelle immediate vicinanze non esista un posteggio con autopubbliche o utenti in attesa;
c) richiesta telefonica esclusivamente attraverso gli opportuni apparecchi appositamente installati presso i posteggi taxi o centrale radio-taxi, ovvero attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, nel rispetto della peculiarità legislativa del servizio taxi, con esclusione di chiamate dirette anche mediante telefoni cellulari.
41. Affiancamento - 1. In deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, è consentito al titolare della licenza che ne ha chiesto il trasferimento ad altro soggetto di svolgere il servizio affiancato da quest'ultimo, per un periodo di tempo di trenta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di trasferimento, sempre che ciò non limiti le richieste di servizio da parte dell'utenza.
2. Analogamente, della previsione di cui al comma precedente possono avvalersi i collaboratori familiari, limitatamente ai trenta giorni successivi alla richiesta di inizio della collaborazione stessa.
3. L'affiancamento deve essere debitamente autorizzato a cura dell'Ufficio comunale competente.
42. Doveri, facoltà e divieti degli utenti del servizio
- 1. Gli utenti del servizio devono sempre tenere un comportamento corretto nei confronti del conducente dell'autopubblica e, al termine della corsa, pagarne l'ammontare.
2. Agli utenti del servizio è vietato:
a) salire o scendere dal veicolo in movimento;
b) portare sui veicoli materiali infiammabili, acidi corrosivi, oggetti che presentino spigoli taglienti
od appuntiti, o che per qualsiasi ragione possono risultare molesti, ingombranti o pericolosi;
c) aprire la portiera dell'autovettura verso la corsia di scorrimento;
d) insudiciare o danneggiare l'autovettura o le sue apparecchiature;
e) distribuire oggetti a scopo di pubblicità, distribuire o vendere oggetti anche a scopo di beneficenza;
f) fare schiamazzi o rumori molesti;
g) distrarre o disturbare il conducente durante l'effettuazione del servizio;
h) fumare nelle autovetture;
i) consumare cibi o bevande all'interno dell'autovettura.
3. L'inosservanza dei predetti divieti o dei doveri da diritto al conducente di interrompere immediatamente la corsa, fermo restando l'obbligo per il passeggero di corrispondere la somma fino a quel momento indicata dal tassametro.
4. L'utente del servizio ha la facoltà di chiedere la sosta di attesa dell'autopubblica sino ad un massimo di 60 minuti, sempre che il veicolo possa sostare nella località richiesta in modo regolare. In tal caso l'utente deve corrispondere subito il prezzo della corsa effettuata e anticipare, a titolo di cauzione, una somma corrispondente alla tariffa stabilita per sessanta minuti di fermata.
5. Del deposito cauzionale dovrà essere rilasciata apposita ricevuta, firmata dal conducente, con l'indicazione del numero della licenza e del comune che l'ha rilasciata, del giorno, dell'ora e del luogo in cui è stata richiesta l'attesa.
6. Trascorso inutilmente detto termine, l'autopubblica è da considerarsi libera e deve allontanarsi dal luogo dell'attesa per riprendere il normale servizio.
Titolo VI
Attività di vigilanza e commissione di bacino
43. Vigilanza - 1. Gli uffici competenti dei comuni integrati svolgono l'attività di vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento, accertano le violazioni tramite il locale Comando di Polizia e sono responsabili dei procedimenti per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni, sentita la Commissione Consultiva di bacino di cui all'articolo 44.
2. Resta ferma la competenza della Direzione circoscrizionale aeroportuale nell'ambito del demanio aeronautico, ai sensi dell'ari. 1174 Cod. nav. nonché i poteri attribuiti dalla normativa vigente agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
44. Commissione di bacino - 1. La Commissione di bacino di cui all'art. 25, comma 5 della Legge regionale 22/98 svolge funzioni consultive in merito a problematiche di particolare rilevanza inerenti il servizio di taxi all'interno del territorio del bacino e propone le sanzioni disciplinari da applicare da parte dei comuni integrati agli operatori per la mancata ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia.
Titolo VII Turni Aeroportuali
45. Turni di servizio – 1. I Comuni del bacino garantiscono la copertura del servizio per tutto l’arco delle 24 ore, tenendo conto della domanda di servizio in ambito aeroportuale che della necessità di assicurare la continua presenza del servizio all’interno dei diversi ambiti comunali del bacino.
2. Ogni turno di servizio continuo non potrà essere superiore a 10 ore e ogni turno discontinuo non potrà essere superiore a 12 ore con una pausa minima di almeno 1 ora.
3. L’inizio del primo turno della giornata dovrà avvenire nel territorio della provincia di appartenenza del Comune che ha rilasciato la licenza (aeroporti inclusi) e solo dopo 1 ora dall’inizio del turno è possibile l’accodamento fuori dal territorio provinciale. Il totale massimo delle ore dei turni ordinari e integrativi per ogni vettura non può superare le 16 ore giornaliere.
4. Le ore di riposo minimo garantito devono essere n.8
5. Si prevede la possibilità di un turno integrativo da espletare in ambito comunale con il medesimo autista per un massimo di 4 ore, previa comunicazione al servizio competente indicando il numero delle ore di detto turno.
6. Si prevede la possibilità di un turno integrativo
Titolo VIII Illeciti e sanzioni
46. Ritiro dei contrassegni e della licenza - 1. Gli incaricati della sorveglianza e nell’ambito del territorio comunale gli operanti della Polizia Locale devono ritirare la licenza di esercizio quando accertino che l'autopubblica è in circolazione:
a) con contrassegni di macchina e/o di turno contraffatti o alterati;
b) condotta, in servizio, da parte di persona non iscritta al Ruolo provinciale dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, ai sensi dell'articolo 9 della Legge Regione Lombardia n. 20/95, istituito presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
c) con tassametro non aggiornato alle tariffe determinate dalla Regione e/o con i sigilli comunali apposti sul tassametro alterati o rimossi;
d) non ottemperanza all'obbligo della visita di controllo annuale, a seguito di ingiunzione a presentarsi entro il termine definitivo assegnato dopo la scadenza annuale della stessa;
e) non ottemperanza all'obbligo di presentarsi a eventuale visita straordinaria di controllo;
f) non ottemperanza all'assolvimento di provvedimenti disciplinari di sospensione della
licenza di esercizio, ovvero con la stessa licenza revocata o dichiarata decaduta;
g) con documenti di circolazione e/o di guida del conducente mancanti, in conseguenza a violazione a norme del Decreto Legislativo, 285/92 (Codice della Strada) che comportano il ritiro immediato degli stessi;
2. Nei casi sopra previsti, oltre alla licenza di esercizio, devono essere ritirati anche i contrassegni di macchina e di turno. La licenza di esercizio ed i contrassegni di cui sopra dovranno essere restituiti al titolare della licenza all'adempimento delle prescrizioni omesse, relativamente ad inadempienze del presente Regolamento, ovvero al venire meno delle motivazioni che hanno determinato il ritiro della carta di circolazione e/o della patente di guida.
47. Ritiro cautelativo della licenza - 1. I comuni del bacino possono disporre il ritiro cautelativo della licenza di esercizio nei seguenti casi:
a) alla presenza di documentati motivi tali da ritenere che il titolare della licenza non sia nelle condizioni di idoneità psicofisiche previste dalla legge per condurre autovetture in servizio pubblico da piazza;
b) qualora il titolare della licenza sia sottoposto a provvedimenti penali restrittivi della libertà personale.
2. In presenza delle suddette circostanze, la licenza di esercizio ed i relativi contrassegni di macchina e di turno dovranno essere depositati presso l'Ufficio Comunale competente, ferma restando la possibilità al titolare della licenza di avvalersi della sostituzione alla guida, secondo le previsioni di cui all’art.19, oppure avvalersi dell'istituto della collaborazione familiare ai sensi dell'articolo 18 del presente Regolamento.
48. Sospensione della licenza - 1. Il Comune, previo parere della Commissione consultiva di bacino di cui all'articolo 44 del presente Regolamento, può sospendere la licenza di esercizio per un periodo di tempo massimo di 90 giorni.
2. La durata della sospensione viene determinata in rapporto alla gravita dell'infrazione commessa ed alla recidiva.
3. L'inottemperanza al provvedimento di sospensione entro il termine prefisso comporta l'instaurazione di ulteriore procedimento nei confronti del titolare di licenza di esercizio.
49. Revoca della licenza - 1. Il comune, sentita la Commissione consultiva di bacino di cui all'articolo 44 del presente Regolamento, revoca la licenza di esercizio nei confronti del titolare che incorre nelle fattispecie di cui all'art. 5 - 1° e 2° comma - della Legge Regionale n. 20/95.
2. Il comune, sentita la Commissione sopra citata, può inoltre revocare la licenza di esercizio nei confronti del titolare che:
a) abbia riportato nell'ultimo quinquennio sanzioni della sospensione della licenza di esercizio di durata complessiva superiore a 90 giorni, o, se per
un periodo inferiore, dopo cinque sospensioni per gravi violazioni;
b) abbia interrotto il servizio senza giustificati motivi per un periodo di 180 giorni, al di fuori dei casi disciplinati dall'articolo 19 del presente Regolamento;
c) abbia manomesso il tassametro al fine di alterarne il funzionamento.
50. Decadenza della licenza - 1. Il Comune, previo parere della Commissione consultiva di bacino di cui all'art. 44 del presente regolamento, dichiara la decadenza della licenza d'esercizio nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 6, lettera a), e), d), e), g) e h);
b) gestione della licenza al di fuori delle forme previste nel presente Regolamento;
c) mancato inizio o ripresa del servizio nel termine di 90 giorni dai periodi stabiliti agli articoli 19 e 25.