Contract
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURIS TICO • Costituiscono parte in tegrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che s eguono, la des crizione del pacchetto turis tico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato program m a di viaggio, nonché la conferm a di prenotazione dei s ervizi richiesti dal viaggiatore. Ess a viene inviata dal tour operator a l viaggiatore o all’a genzia d i viaggio, quale m andataria del viaggiatore e quest’ultim o avrà d iritto di xxxx xxxxx da lla m edesim a . Nel s ottoscrivere la propos ta d i com pravendita di pacchetto turis tico, il viaggiatore deve tener bene a m ente che ess a dà per letto ed accettato, per s é e per i soggetti per i quali chiede il s ervizio tu tto com pres o, s ia il contratto di viaggio per com e ivi disciplinato, s ia le avvertenze in ess a contenute, s ia le presenti condizioni generali.
FONTI LEGIS LATIVE • La vendita di pacchetti turis tici, che abbiano ad oggetto s ervizi da fornire in territorio s ia nazionale s ia in ternazionale, è d iscip lin ata dal Codice del Turism o, s pecificam ente dagli artt. 32 al 51- novies per com e m odificato dal decreto Legislativo 21 m aggio 2018 n .62, d i recepim ento ed a ttuazione de lla Dire ttiva UE 2015/2302 nonché da lle d is pos izio ni del cod ice civile in tem a di trasporto e m andato, in quanto applicabili.
2) REGIME AMMINIS TRATIVO • L’organizzatore e l’in term ediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore s i rivolge,devono essere abilita ti a ll’e secuzio ne de lle ris pettive attività in bas e a lla le g is la zio ne vigente, anche regionale o com unale, s tante la s pecifica com petenza. L’organizzatore e l’in term ediario rendono noti ai terzi, prim a della conclusione del contratto, g li es trem i della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsab ilità civile professionale , nonché gli es trem i delle altre polizze d i garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che pos sano incidere s ulla effettuazione o es ecuzione della vacanza, com e annullam ento del viaggio, o copertura di s pese m ediche, rientro anticipato, sm arrim ento o danneggiam ento bagaglio, nonché gli estrem i della garanzia contro i rischi di ins olvenza o fa llim ento dell’organizzatore e dell’in term ediario, ciascuno per quanto di propria com petenza, ai fin i della res tituzione delle som m e versate o del rientro del viaggiatore press o la località di partenza ove il pacchetto turis tico inclu da il s ervizio di tras porto. Ai sensi dell’art. 18, com m a VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denom inazione s ociale delle parole “ agenzia d i viaggio”, “ agenzia di turism o”
, “ tour operator”, “ m ediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua s traniera, di natura s im ila re , è consentito esclusivam ente alle im pres e abilita te di cui al prim o com m a
.
3) DEFINIZIONI • Ai fini del contratto di pacchetto turis tico s i in tende per:
a) professionista, qualsiasi pers ona fis ica o g iuridica pubblica o privata che, nell’am bito della sua attività com m erciale, indus tria le , artigianale o professionale nei contratti del turis m o organizzato agisce, anche tram ite altra pers ona che opera in s uo nom e o per s uo conto, in veste di organizzatore, venditore, profession is ta che agevola s ervizi turis tici co lle gati o di forn ito re di s ervizi turis tici, ai sensi de lla norm a tiva d i cui a l Codice del Turism o;
b) organizzatore, un professionista che com bina pacchetti e li vende o li offre in vendita dire ttam ente o tram ite o unitam ente ad un a ltro professionista, oppure il professionista che trasm e tte i dati rela tivi al viaggiatore a un altro professionista;c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende
o offre in vendita pacchetti com b inati da un organizzatore;
d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o s tipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in bas e a un contratto conclus o, nell’am bito di applicazione della legge sui contratti del turism o organizzato;
e) s tab ilim ento, lo s tab ilim ento defin ito da ll’a rtico lo 8, le ttera e ), del decreto leg is la tivo 26 m arzo 2010, n . 59;
f) s upporto durevole, ogni s trum ento che perm ette a l viaggiatore o a l profes s ionis ta di cons ervare le inform azioni che gli s ono personalm ente indirizzate in m odo da potervi accedere in futuro per un periodo di tem po adeguato alle finalità cui ess e s ono destinate e che consente la riproduzione identica delle inform azioni m em orizzate;
g) circos tanze inevitabili e s traordinarie, una s ituazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale s ituazione e le cui conseguenze non s arebbero s ta te evitate nem m eno adottando tu tte le ragionevo li m is ure;
h) difetto d i conform ità , un inadem pim ento dei s ervizi turis tici inclusi in un pacchetto;
i) punto vendita, quals iasi locale, m obile o im m obile, adibito alla vendita al dettaglio o s ito web di vendita al dettaglio o analogo s trum ento di vendita online, anche nel cas o in cui s iti web di vendita al dettaglio o s trum enti d i vendita online s ono presentati a i viaggiatori com e un unico s trum ento, com preso il servizio telefonico;
l) rientro, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad a ltro luogo concordato dalle parti contraenti.
4) NOZIONE DI PACCHETTO TURIS TICO • La nozione di pacchetto turis tico è la seguente: la com b in azio ne d i a lm eno due tipi diversi di servizi turistici, qua li: l. il tras porto di pas seggeri; 2. l’a llo ggio che non costituisce parte in tegrante del tra sporto di passeggeri e non è des tinato a fini res idenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o m otocicli e che richiedano una patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turis tico che non cos tituisce parte integrante di uno dei s ervizi turistici di cui ai num eri 1), 2) o 3), e non s ia un servizio finanziario o assicurativo, ai fini dello s tesso viaggio o della s tess a vacanza, se s i verifica alm eno una delle s eguenti condizioni: l) tali s ervizi sono com binati da un unico professionis ta , anche s u richiesta del viaggiatore o conform em ente a una sua selezione, prim a che s ia concluso un contratto unico per tutti i servizi; 2) ta li servizi, anche se conclusi con contratti distinti con s ingoli fornitori, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e s elezionati prim a che il viaggiatore acconsenta al pagam ento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denom inazione “pacchetto” o denom inazione analoga;
2.4) com binati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente a l viaggiatore di s cegliere tra una selezione d i tip i diversi di servizi turis tici, oppure acquistati presso profession is ti d is tin ti attraverso proces s i co lle gati di prenotazione per via te le m a tica ove il nom e del viagg ia tore, g li estrem i del pagam ento e l’in dirizzo di posta ele ttronica s ono tra sm ess i dal professionis ta con cui è concluso il prim o contratto a uno o più profession is ti e il contratto con quest’ultim o o ques ti ultim i professionisti s ia conclus o a l p iù tardi 24 ore dopo la conferm a della prenotazione del prim o s ervizio turis tico.
5) CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUIS TO E DOCUMENTI DA FORNIRE
1. Al m om ento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turis tico o , com unque, appena pos s ibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce a l viaggiatore una copia o una conferm a del contratto s u un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turis tico s ia s tato s tipulato alla contem poranea pres enza fis ica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negozia ti fuori dei lo ca li com m ercia li, defin iti a ll’a rtico lo 45, com m a 1, le ttera h), del decreto legis lativo 6 settem bre 2005, n . 206, una copia o la conferm a del contratto di vendita d i pacchetto turis tico è fornita al viaggiatore su carta o, s e il viaggiatore acconsente, s u un altro supporto durevole.
4. Il contratto cos tituisce titolo per accedere a l fondo di garanzia d i cui a l s uccessivo art. 21.
6) INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
1. Prim a dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’in term ediario com unicano al viaggiatore le seguenti in form azioni:
a) orari, località di s os ta in term edia e coincidenze. Nel cas o in cui l’orario esatto non s ia ancora s tabilito, l’organizzatore e , s e del cas o, il venditore, inform ano il viaggiatore dell’orario approssim a tivo di partenza e ritorno;
b) inform azioni s ull’id entità del vettore aereo operativo, ove non nota al m om ento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, com m a 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’ide ntità del vettore aereo e ffettivo o dei vettori aerei effe ttivi non è ancora nota al m om ento della prenotazione, il contraente del tras porto aereo fa in m odo che il passeggero s ia in form ato del nom e del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei e ffe ttivi per il
volo o i voli in teressati. In tal caso, il contraente del tras porto aereo farà in m odo che il passeggero s ia in form ato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità s ia s tata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”;
c) ubicazione, caratteris tiche principali e, ove prevista, la categoria turis tica dell’alloggio ai s ens i della regolam entazione del paes e d i des tinazione; d) i pasti forniti inclusi o m eno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo to tale pattuito del pacchetto;
f) i servizi turis tici prestati al viaggiatore in quanto m em bro di un gruppo e , in tal cas o, le dim ensioni appross im ative del gruppo; g) la lin gua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza s ono idonei a persone a m obilità ridotta e , s u richiesta del viaggiatore, inform azioni precise s ull’id oneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle m odalità di erogazione e\o d i es ecuzio ne di ta lu ni s ervizi facenti parte del pacchetto turistico, com pres a la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta m obilità, la richiesta di pas ti s peciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno ess ere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto d i s pecifico accordo tra il viaggiatore e
l’Organizzatore, s e del cas o anche per il tram ite dell’agenzia di viaggio m andataria;
i) il prezzo to tale del pacchetto com prensivo di tasse e tu tti i diritti, im pos te e a ltri cos ti aggiuntivi, ivi com pres e le eventuali s pes e am m in is tra tive e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non s iano ragionevolm ente calcolabili prim a della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora s ostenere;
j) le m odalità d i pagam ento, com preso l’e ventuale im porto o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versam ento del s xxxx, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
k) il num ero m in im o di persone rich ie s to per il pacchetto e il term ine di cui all’articolo 41, com m a 5, le ttera a), prim a dell’in izio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di m ancato raggiungim ento del num ero;
l) le inform azioni di carattere generale concernenti le condizioni in m ateria di pass aporti e\o vis ti, com presi i tem pi appros s im a tivi per l’o tte n im ento dei vis ti, e le form alità sanitarie del paese di destinazione;
m ) in form azioni s ulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque m om ento prim a dell’inizio del pacchetto d ie tro pagam ento di adeguate spes e di recess o, o, se previs te, le s pes e di recess o s tandard richies te dall’organizzatore ai s ens i dell’articolo 41, com m a l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al successivo art. 10 com m a 3;
n) in form azioni s ulla s ottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le s pese di reces so unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le s pese di assis tenza, com preso il rim patrio, in caso di in fo rtunio, m alattia o decess o;
o) gli es trem i della copertura di cui a ll’a rticolo 47, com m i l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.
2. Scheda Tecnica:
• Organ izza zione tecn ica Top Via ggi S.r.l. - Corso Ita lia , 23/25 - 00000 Xxxxxxxx (Xxxxxxx) - X. XXX 00000000000
• Autorizzazione am m inis trativa n . CAT.13/C/3^/88 rilasciato dalla questura della provincia di Catania.
• Autorizzazione Ass ess orato Turism o Regionale richies ta .
• Copertura Assicurativa Res pons abilità Civile ALLIANZ s .p.a n. 753416044 (in conform ità con quanto previs to dagli articoli 94 e 95 Cod. Cons .)
• Garanzie per i viaggiatori: “ Fondo Astoi a tute la dei via gg ia tori ” , con sede in xxx xx Xxxxxxx x. 00, 00000 - Xxx a , C.F. 97896580582, Is crizione Reg. Persone giuridiche d i Rom a n. 1162/2016.
7) PAGAMENTI
1. All’atto della s ottos crizione della proposta d i acquis to del pacchetto turistico dovrà essere corris posta:
a) la quota d’iscrizione o ges tione pratica ( vedi art. 8);
b) acconto s ul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Il s xxxx dovrà essere im prorogabilm ente versato entro il term ine s tabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferm a di prenotazione del servizio\pacchetto turistico rich ie s to.
2. Per le prenotazioni in epoca s uccessiva alla data indicata quale term ine u ltim o per effettuare il s xxxx, l’in te ro am m ontare dovrà es sere vers ato al m om ento della s ottoscrizione della propos ta di acquis to.
3. La m ancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle s om m e s opra indicate, a lle date s tabilite, al pari della m ancata rim essione al Tour Operator delle som m e versate dal Viaggiatore all’interm ediario, com porterà la autom a tica risoluzione del contratto da com unicarsi con s em plice com unicazione scritta , via fax o via e-m a il, presso l’Ag enzia in term ediaria , o pres so il dom icilio anche ele ttronico, ove com unicato, del viaggiatore e ferm e le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs . 79/2011 esercitabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo s i considera avvenuto quando le som m e pervengono all’organizzatore direttam ente dal viaggiatore o per il tram ite dell’in term ediario dal m edesim o viaggiatore scelto.
8) PREZZO • Il prezzo del pacchetto turis tico è determ inato nel contratto, con riferim ento a quanto indicato in catalogo, o program m a fuori catalogo ed agli eventuali aggiornam enti degli s tessi cata loghi o program m i fuori catalogo s uccessivam ente intervenuti, o nel s ito web dell’Operatore.
Ess o potrà es sere variato, in aum ento o in d im inuzione, soltanto in conseguenza a lle variazioni di:
• costi di tras porto, incluso il cos to del carburante;
• diritti e tas se re lative al tras porto aereo, ai diritti di atterraggio, d i s barco o d i im barco nei porti e negli aeroporti;
• tassi di cam bio applicati al pacchetto in questione.
Per ta li varia zioni s i farà rife rim ento al cors o dei cam bi ed a i prezzi in vigore alla data di pubblicazione del program m a , com e rip ortata ne lle “ Inform azio ni Utili ” del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornam enti pubblicati s ui s iti web.
In ogni cas o il prezzo non può ess e re aum entato nei 20 g iorni che precedono la partenza e la revis ione non può essere superiore al 8% del prezzo nel s uo originario am m xxxxxx.Xx cas o di dim inuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le s pese am m inistrative e di ges tione de lle pratich e effettive dal rim bors o dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova s u richiesta del viaggiatore.
Il prezzo è com posto da:
a) quota di is crizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: es press a in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’interm ediario o al viaggiatore;
c) costo eventua li po lizze ass icu ra tive contro i rischi d i annulla m ento e\o spes e m ediche o altri s ervizi richiesti; d) cos to eventuali vis ti e tass e d i ingresso ed uscita dai Paes i m e ta della vacanza.
e) oneri e ta sse aeroportuali e\o portuali.
f) il costo del carburante è s oggetto a variazioni che pos sono m odificare il prezzo da contratto; ta li variazioni vengono com putate a pass eggero e sono il risultato dell’applicazione del criterio di calcolo adottato dal vettore che esegue il s ervizio .
g) le inform azioni ufficiali di carattere generali sui Paes i esteri, ivi com prese quelle relative alla s ituazione di s icurezza anche s an ita ria ed ai docum enti rich ie s ti per l’access o ai citta dini ita lia ni, sono fornite dal Minis tero Affari Es xxxx tram ite il
s ito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. ovvero la Centrale Operativa Telefonica a l num ero 06491115 e sono pertanto pubblicam ente cons ultabili. Poiché s i tra tta di dati suscettibili di m odifiche e aggiornam enti, il turista provvederà, consultando ta li fonti a verificarne la form ulazione ufficia lm ente es pres sa prim a di procedere all’acquis to del pacchetto di viaggio. In assenza di ta le verifica , ness una respons abilità per la m ancata partenza di uno o più turisti potrà essere im putata
a ll’in term ed ia rio o a ll’organizzatore.
9) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Il Tour Operator s i riserva il diritto di m odificare unilateralm ente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la m odifica s ia di scars a im portanza. La com unicazione viene effe ttuata in m odo chiaro e precis o a ttra vers o un s upporto durevole, quale ad esem pio la pos ta ele ttronica.
2. S e prim a della partenza l’organizzatore abbia necess ità di m odificare in m odo s ignificativo una o più caratteristiche princip a li dei servizi turis tici di cui all’art. 34 com m a 1 le tt. a ) oppure non può soddisfare le richies te specifiche form ulate dal viaggiatore e già accettate dall’organizzatore, oppure propone di aum entare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore, può accettare la m odifica propos ta oppure recedere dal contratto s enza corrispondere s pes e di recess o.
3. Ove il viaggiatore non accetti la propos ta d i m odifica di cui a l com m a 2, esercitando il diritto di reces so, l’organizzatore potrà offrire al viaggiatore un pacchetto s os titutivo d i qualità equivalente o superiore.
4. L’organizzatore inform a via m ail, s enza ingius tifica to ritardo, il viaggiatore in m odo chiaro e precis o delle m odifiche propos te d i cui al com m a 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sens i del com m a 6.
5. Il viaggiatore com unica la propria scelta all’organizzatore o a ll’in term ediario entro due giorni lavorativi dal m om ento in cui ha rice vuto l’a vvis o indicato al com m a 1. In difetto di com unicazione entro il term ine s uddetto, la proposta form ulata dall’organizzatore s i intende accettata.
6. Se le m odifiche del contratto di vendita di pacchetto turis tico o del pacchetto s os titutivo di cui al com m a 2 com portano un pacchetto di qualità o costo in ferio re , il viagg ia tore ha d iritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
7. In cas o di reces so dal contratto di vendita di pacchetto turis tico ai sensi del com m a 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sos titu tivo, l’organizzatore rim bors a senza ingius tifica to ritardo e in ogni cas o entro 14 giorni dal recess o dal contratto tu tti i pagam enti effe ttua ti da o per conto del viaggiatore ed ha diritto ad es sere indennizzato per la m ancata es ecuzione del contratto, tranne nei casi di s eguito indicati:
a . Non è previs to alcun risarcim ento derivante dall’annullam ento del pacchetto turis tico quando la cancellazione dello s tes so dipende dal m ancato raggiungim ento del num ero m inim o di partecipanti eventualm ente richiesto;
b. Non è previs to alcun ris arcim ento derivante dall’annullam ento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dim os tri che il d ife tto di conform ità s ia im putabile a caus a d i forza m aggiore e caso fortuito;
c. Non è altresì previs to alcun ris arcim ento derivante dall’annullam ento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dim os tri che il difetto di conform ità è im putabile al viaggiatore o a un terzo es traneo a lla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è im prevedibile o inevitabile.
8. Per g li annu lla m enti d ive rs i da que lli di cui al com m a 7 lettere a ), b) e c), l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una s om m a pari al doppio di quanto dallo s tess o pagato ed e ffettivam ente incassato dall’organizzatore, tram ite l’a gente di via gg io .
9. La s om m a oggetto della restituzione non sarà m ai superiore al doppio degli im porti d i cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 3° com m a qualora fosse egli ad annullare.
10) MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DEL CONS UMATORE • Le m od ifich e rich ies te dal cons um atore a pratiche già conferm a te non obbligano l’Organizzatore nei cas i in cui non possano ess ere soddisfatte. Qualsiasi richies ta d i m odifica com porta per il clie nte l’obbligo di corris pondere la som m a di Euro 25,00 per persona, e un increm ento di prezzo pari alle seguenti percentuali da applicarsi s ulla quota di partecipazione ed in relazione a quanti giorni prim a della partenza prevista del viaggio viene richies ta la m odifica:
A) per i pacchetti turis tici com prendenti trasporto aereo (voli speciali ITC a noleggio) Per m odifica della des tinazione e/o della data d i partenza e/o del com xxxxx o alberghiero. • da 29 a 20 gg. = 10% • da 19 a 10 gg. = 20% • da 09 a 04 gg. = 40% • da 03 a 00 gg. = 70%
Nel cas o in cui alcuni servizi potrebbero essere s oggetti a penali differenti queste verranno com unicate a ll’a tto della prenotazione per il tram ite dell’agenzia venditrice. L’eventuale d im inuzione del num ero dei cons um atori all’interno di una s te ssa pratica sarà cons iderato com e annullam ento parziale con applicazione della regolam entazione contrattuale del recess o dal contratto. Nel cas o di richies ta contestuale d i plurim e m odifiche sarà applicata solo la penale di valore più elevato. Per destinazione s i in tende la località d i s oggiorno e non lo S ta to che la com prende.
11) RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Il viaggiatore può a ltres ì recedere dal contratto s enza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
• aum ento del prezzo in m isura eccedente l’ 8%;
• m odifica in m odo s ignificativo di uno o più e lem enti del contratto oggettiva m ente config urab ili com e fondam enta li ai fini della fruizione del pacchetto turis tico com plessivam ente considerato e propos ta dall’organizzatore dopo la conclus ione del contratto s tes so m a prim a della partenza e non accettata dal via gg ia tore;
• non può x xxxxx fare le richieste s pecifiche form ulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore. Nei casi di cui s opra, il viaggiatore può:
• accettare la proposta a lternativa ove form ulata dall’organizzatore;
• rich ie dere la restituzione de lle som m e g ià corrispos te. Tale restituzione dovrà essere e ffe ttua ta nel term ine d i legge indicato all’articolo precedente.
2. In cas o d i circostanze inevitabili e s traordinarie verifica tes i nel luogo di des tin azione o nelle s ue im m ediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’es ecuzione del pacchetto o s ul trasporto passeggeri vers o la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prim a dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere s pes e d i recess o, ed al rim bors o integrale dei pagam enti e ffettuati per il pacchetto, m a non ha diritto a ll’ind ennizzo s upplem entare.
3. Il viaggiatore che receda dal contratto prim a della partenza per qualsiasi m o tivo, anche im previs to e sopraggiunto, al di fuori delle ipotes i e lencate al prim o comma, o di quelle previs te dall’art. 9, com m a 2, s i obbliga a l pagam ento della quota di is crizio ne, dei prem i ass icu rativi obb lig atori e volontari nonché de lla penale contrattuale che qui viene concordata s econdo l’applicazione delle seguenti percentuali sulla intera quota di partecipazione:
• fino a 30 giorni prim a della partenza = 10% del prezzo to ta le del viaggio;
• da 29 a 20 g iorni prim a della partenza = 30% del prezzo totale del viaggio;
• da 19 a 10 g iorni prim a della partenza = 50% del prezzo totale del via ggio;
• da 9 a 4 giorni prim a della partenza = 75% del prezzo to tale del viaggio;
• da 3 a 1 giorno prim a della partenza = 90% del prezzo to ta le del viaggio.
- Ness un rim borso dopo tale term ine, per giorni antecedenti la partenza s i intendono tu tti i giorni lavorativi. Le m edesim e s om m e a tito lo di penale contrattuale dovranno ess ere corrispos te dal cons um a tore nel caso in cui non potrà effe ttuare il viaggio per l’accertata m ancanza o irre golarità dei previsti docum enti pers onali di es patrio.
N.B. per i pacchetti con voli di linea, in caso di cancellazione verrà com unque addebitato al consum atore l’in tero am m ontare dei voli (tass e aeroportuali escluse), indipendentem ente dalla data di annullam ento e dalla fas cia di penale applicata al resto dei s ervizi. Alcuni servizi potrebbero ess ere s oggetti a penali differenti, le s tess e s aranno com unicate all’a tto della prenotazione. Le s te sse s om m e dovranno es sere corris poste da chi non potess e effettuare il viaggio per m ancanza o irregolarità dei previs ti docum enti pers onali di espatrio. La non im putabilità al viaggiatore della im possibilità di usufruire della vacanza non le gittim a il reces so senza penali, previsto per legge solo per le circos tanze oggettive riscontrabili presso la località m eta della vacanza di cui al com m a 2 o per le ipotesi di cui al com m a 1, essendo previs ta la poss ib ilità di garantirsi dal rischio econom ico connes so all’a nnullam ento del contratto, con s tipula di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in form a obbligatoria
dall’organizzatore.
4. Nel cas o d i gruppi precos tituiti le penali da recess o s aranno oggetto di accordo s pecifico di volta in volta a lla firm a del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale s opra indicata s ono esclusi i viaggi che includono l’u tilizzo dei vo li di lin ea con tariffe speciali. In questi cas i le condizioni re la tive alle penalità d i cancellazione sono deregolam entate e m olto più restrittive e s ono previam ente indicate in fas e di quotazione del pacchetto di via gg io .
6. L’organizzatore può recedere dal contratto d i pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rim bors o integrale dei pagam enti e ffettua ti per il pacchetto, m a non è tenuto a versare un indennizzo supplem entare s e:
• il num ero di pers one iscritte a l pacchetto è in feriore al m inim o previsto dal contratto e l’organizzatore com unica il recess o dal contratto al viaggiatore entro il term ine fis s ato nel contratto e in ogni caso non p iù tardi di venti giorni prim a dell’inizio del pacchetto in cas o di viaggi che durano più di sei g io rn i, di s ette giorni prim a dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prim a dell’in izio del pacchetto nel caso di viaggi che durano m eno di due g iorni;
• l’organizzatore non è in grado d i eseguire il contratto a caus a di circostanze inevitabili e s traordinarie e com unica il recess o dal m edesim o al viaggiatore senza ingius tifica to ritardo prim a dell’inizio del pacchetto.
7. L’organizzatore procede a tutti i rim borsi prescritti a norm a dei com m i 2 e 6 senza ingius tifica to ritardo e in ogni cas o entro 14 giorni dal recess o. Nei suddetti casi s i determ in a la ris o lu zione dei contratti funziona lm ente co lle gati s tip ulati con terzi.
8. In caso d i contratti negozia ti fuori dai lo ca li com m ercia li, il via gg ia tore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque g io rni da lla data de lla conclu s io ne del contratto o da lla data in cui rice ve le cond izio n i contrattuali e le inform azioni prelim inari se s ucces s iva, s enza penali e senza fornire alcuna m otivazione. Nei casi d i offerte con tariffe s ensibilm ente dim inuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di reces so è esclus o. In tale ultim o cas o, l’organizzatore docum enta la variazione d i prezzo evidenziando adeguatam ente l’e s clusione del diritto di reces so.
12) RES PONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ES ECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE – OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – TEMPES TIVITA’ DELLA CONTES TAZIONE
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei s ervizi turis tici previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentem ente dal fatto che tali servizi turistici devono es sere pres ta ti dall’organizzatore s tess o, dai s uoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera s i avva lg a o da a ltri fornitori di s ervizi turis tici ai sensi de ll’a rtico lo 1228 del cod ice civile .
2. Il viaggiatore, in oss equio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, inform a l’organizzatore, direttam ente o tram ite il venditore, tem pes tivam ente, tenuto conto delle circostanze del cas o, d i eventuali d ife tti di conform ità rile vati durante l’es ecuzio ne d i un s ervizio turis tico previs to dal contratto di vendita di pacchetto turis tico .
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito s econdo quanto pattuito nel contratto di vendita d i pacchetto turistico, l’organizzatore pone rim edio al dife tto di conform ità , a m eno che ciò ris ulti im pos s ib ile oppure ris u lti eccessivam ente oneros o, tenendo conto dell’entità del difetto d i conform ità e del valore dei servizi turis tici interess ati dal difetto. Se l’organizzatore non pone rim edio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché a l risarcim ento del danno che abbia subito in cons eguenza del dife tto di conform ità , a m eno che l’organizzatore dim ostri che il difetto di conform ità è im putabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o im preved ib ile oppure dovuto a circo s tanze s traord in arie ed in evita b ili.
4. Fatte salve le eccezioni di cui s opra, se l’organizzatore non pone rim edio al difetto di conform ità entro un periodo ragionevole fis s ato dal viaggiatore con la contes tazione effettuata ai s ens i del com m a 2, questi può ovviare personalm ente al d ifetto e chiedere il rim bors o delle s pes e necess arie, ragionevoli e docum entate; s e l’organizzatore rifiuta di porre rim edio al difetto di conform ità o s e è necessario avviarvi im m ediatam ente non occorre che il viaggiatore specifich i un term ine. S e un dife tto di conform ità costituisce un inadem pim ento di non scars a im portanza e l’organizzatore non vi ha pos to rim edio con la contes tazione tem pestiva effettuata dal viaggiatore, in re lazione a lla durata ed alle caratteristiche del
pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effe tto im m ediato, o chiedere – se del caso – una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale ris a rcim ento del danno. L’Organizzatore, qualora dopo la partenza s i trovi nell’im possibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fa tto proprio del viaggiatore, una parte ess enziale dei s ervizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio program m ato non com portanti oneri di quals iasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rim bors are quest’ultim o nei lim iti della differenza tra le pres tazioni originariam ente previste e quelle effe ttuate. Il viaggiatore può respingere le s oluzioni alternative proposte s olo se non s ono com parabili con quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo conces sa è inadeguata. Qualora non ris ulti pos s ibile alcuna s oluzione a lte rnativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiu ta ta dal viaggiatore poiché non com parabile a quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà s enza s upplem ento di prezzo, un m ezzo di tras porto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o a l diverso luogo eventualm ente pattuito, com patibilm ente alle disponibilità di m ezzi e posti, e lo rim borserà nella m is ura della differenza tra il costo de lle prestazioni previs te e quello delle prestazioni effettuate fino al m om ento del rientro anticipato.
13) SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il viaggiatore previo preavviso dato a ll’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prim a dell’in izio del pacchetto, può cedere il contratto d i vendita di pacchetto turistico a una pers ona che x xxxxx fa tutte le condizioni per la fru izio ne del s e rvizio .
2. Il cedente e il cessionario del contratto d i vendita di pacchetto turis tico sono s olidalm ente responsabili per il pagam ento del saldo del prezzo e degli eventua li d iritti, im poste e altri costi aggiuntivi, ivi com prese le eventuali spes e am m in is tra tive e d i ges tione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore in form a il cedente dei costi e ffe ttivi della cess ione, che non eccedono le s pese realm ente s ostenute dall’organizzatore in cons eguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, a lle im poste o agli a ltri cos ti aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.
14) OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Fe rm o l’obbligo di tem pestiva com unicazione del difetto di conform ità , per com e previsto all’art. 11 com m a 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi:
2. Per le norm e relative all’es patrio dei m inori s i rim anda es press am ente a quanto indicato nel s ito de lla Po lizia di S ta to . Si precisa com unque che i m inori devono ess ere in possesso d i un docum ento pers onale valido per i viaggi all’estero ovvero pass aporto o, per i Paesi UE, anche d i carta di identità valida per l’e s patrio. Per quanto riguarda l’uscita dal Paes e dei m inori di anni 14 e per quelli per cui è necessaria l’Autorizzazione em essa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate s ul s ito della Polizia di Stato http ://www.po liziad xxxxxx.xx/xxxxxx lo /191/.
3. I citta dini s tranieri dovranno reperire le corris pondenti in form azioni a ttraverso le loro rappresentanze diplom a tiche pres enti in Ita lia e/o i ris pettivi canali in form a tivi governativi ufficia li. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prim a della partenza, a verificarne l’aggiornam ento press o le com petenti autorità (per i citta dini ita lia ni le locali Ques ture ovvero il Min is tero deg li Affari Esteri tram ite il s ito www.viaggiaresicuri. it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al num ero 06.491115) adeguandovisi prim a del viaggio. In ass enza d i tale verifica, ness una res pons abilità per la m ancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere im putata all’interm ediario o a ll’o rganizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso inform are l’in term ediario e l’organizzatore della propria citta dinanza al m om ento della richiesta di prenotazione del pacchetto turis tico o s ervizio turistico e , al m om ento della partenza dovranno accertarsi definitivam ente di essere m uniti dei certificati di vaccinazione, del pass aporto individuale e di ogni a ltro docum ento va lid o per tu tti i Paesi toccati da ll’itin erario, nonché dei vis ti di soggiorno, di trans ito e dei certifica ti s anitari che fossero eventua lm ente rich ie s ti.
5. Inoltre, al fine di valutare la s ituazione di s icurezza socio\politica, s anitaria e ogni altra in form azione u tile re la tiva ai Paesi di des tin azione e , dunque, l’u tilizza b ilità oggettiva dei s ervizi acqu is tati o da acquis tare il viaggiatore avrà l’onere di ass um ere le in form azioni ufficiali di carattere generale pres so il Min is tero Affari Esteri, e d ivu lgate a ttraverso il s ito is tituzionale della Farnesina xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Le in form azioni di cui s opra non sono contenute nei cata lo ghi dei T.O. - on line o cartacei – poiché essi contengono in form azioni descrittive di carattere generale per com e indicate nell’art.34 del codice del Turism o e non inform azioni tem poralm ente m u tevoli. Le s tess e pertanto dovranno essere ass unte a cura dei viaggiatori.
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali inform ativi is tituzionali, località soggetta ad “avvertim ento” per m o tivi d i s icu rezza, il viaggiatore che success ivam ente doves se esercitare il recess o non potrà invocare, ai fin i de ll’e s onero o de lla rid uzione de lla rich ie s ta di
indennizzo per il recesso operato, il venir m eno della causa contrattuale connessa alle condizioni di s icurezza del Paes e.
7. I viaggiatori dovranno inoltre a tte nersi all’o sservanza delle regole di norm ale prudenza e diligenza ed a quelle s pecifiche in vigore nei paes i destinazione de l viaggio, a tutte le in form azioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolam enti, a lle d is pos izio ni am m in is trative o legis la tive re la tive al pacchetto turis tico. I viaggiatori saranno chiam ati a rispondere di tu tti i danni che l’organizzatore e/o l’in term ediario dovess ero s ubire anche a causa del m ancato rispetto degli obblighi s opra indicati, ivi inclus e le s pes e necessarie a l loro rim patrio.
8. Il viaggiatore è tenuto a fornire a ll’organizzatore tutti i docum enti, le in form azioni e gli e lem enti in s uo pos sess o utili per l’esercizio del diritto d i s urroga di quest’ultim o nei confronti dei terzi respons abili del danno ed è res pons abile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il viaggiatore com unicherà altresì per iscritto all’organizzatore, a ll’a tto della proposta di com pravendita di pacchetto turistico e qu in di prim a de ll’in vio della conferm a di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richies te pers onali che potranno form are oggetto d i accordi s pecifici sulle m odalità del viaggio, s em pre che ne risulti possib ile l’a ttuazione e ris ultare in ogni caso oggetto d i specifico accordo tra il viaggiatore e l’organizzatore (cfr art. 6, com m a 1° le tt. h).
15) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA • La class ificazione ufficia le delle s trutture alberghiere viene fornita in catalogo od in a ltro m a teriale in form a tivo s oltanto in bas e alle espresse e form ali indicazioni delle com petenti autorità del Paes e in cui il s ervizio è erogato. In as senza d i cla ss ifica zioni ufficia li rico nosciute da lle com petenti Pubbliche Autorità dei Paesi m em bri de lla UE cui il s ervizio s i rife ris ce, o in ip o tesi di s tru tture com m ercia lizza te quale “ Villa gg io Turis tico” l’organizzatore s i riserva la facoltà d i fornire in catalogo o nel depliant una propria des crizione della s tru ttura ricettiva, tale da perm e ttere una valutazione e conseguente accettazione della s tes s a da parte del viaggiatore.
16) REGIME DI RES PONSABILITÀ • L’organizzatore risponde dei danni a rrecati al viaggiatore a m otivo dell’inadem pim ento totale o parziale delle prestazioni contrattualm ente dovute, s ia che le s tess e vengano effe ttuate da lui personalm ente che da terzi fornitori dei servizi, a m eno che provi che l’e vento è derivato da fa tto del via gg ia tore (ivi com pres e in izia tive autonom am ente assunte da ques t’u ltim o nel cors o dell’es ecuzione dei servizi turistici) o dal fa tto di un terzo a carattere im prevedibile o inevitabile, da circostanze es tranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da cas o fortuito, da forza m aggiore, ovvero da circostanze che lo s tess o organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolm ente prevedere o ris olvere. L’in term ediario press o il quale s ia s ta ta e ffettuata la prenotazione del pacchetto turis tico non ris ponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed es ecuzione del viaggio, m a è respons ab ile es clusivam ente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità d i interm ediario e per l’es ecuzione del m andato conferitogli dal viaggiatore, per com e specificam ente previs to dall’art. 50 del Codice del Turis m o com presi gli obblighi d i garanzia di cui all’a rt. 47 .
17) LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE • II ris arcim enti d i cui ag li artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi term in i di prescrizione, s ono disciplinati da quanto in es so previsto e com unque nei lim iti s tabiliti dalle Convenzioni In ternazionali che disciplinano le prestazioni che form ano oggetto del pacchetto turis tico nonché dag li artico li 1783 e 1784 del cod ice civile , ad eccezione dei danni alla pers ona non s oggetti a lim ite prefiss ato.
a . Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcim ento dei danni per le m odifiche del contratto di vendita di pacchetto turis tico o del pacchetto s ostitutivo, s i prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
b. Il d iritto al ris arcim ento del danno alla pers ona s i prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcim ento del danno alla pers ona dalle dis posizioni che regolano i s ervizi com pres i nel pacchetto.
18) POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE
1. Il via gg ia tore può ind irizza re m ess agg i, rich ie s te o reclam i re la tivi a ll’e secuzio ne del pacchetto d ire ttam ente a l venditore tram ite il quale lo ha acquis ta to, il quale, a sua volta, li inoltra tem pestivam ente all’organizzatore.
2. Ai fin i del ris petto dei term ini o periodi di pres crizio ne, la data in cui il vend ito re rice ve m es saggi, rich ie s te x xxxxx m i di cui al com m a precedente, è considerata la data di ricezione anche per l’organizzatore.
19) OBBLIGO DI ASSIS TENZA
L’organizzatore pres ta adeguata as s is tenza s enza ritardo a l viaggiatore in difficoltà anche nelle circos tanze di cui all’artico lo 42, com m a 7, in particolare fornendo le opportune inform azioni riguardo ai s ervizi s anitari, alle autorità lo cali e a ll’a ss is tenza cons o lare e ass is tendo il viaggiatore nell’effe ttuare com unicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turis tici alternati. L’organizzatore può pretendere il pagam ento d i un cos to ragionevole per tale assis tenza qualora il problem a s ia causato in tenzionalm ente dal viaggiatore o per s ua colpa, nei lim iti delle s pese effettivam ente s os tenute.
20) ASSICURAZIONE CONTRO LE S PES E DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO • Se non es press am ente com prese nel prezzo, è possibile e cons ig lia b ile , s tipulare al m om ento della prenotazione press o gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullam ento del pacchetto, dagli infortuni e\o m ala ttie che coprano anche le spese di rim patrio e per la perd ita e\o danneggiam ento del bagaglio. I d iritti nascenti dai contratti d i assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttam ente nei confronti delle Com pagnie di Assicurazioni s tipulanti, a lle condizioni e con le m odalità previste nelle polizze m edesim e, com e es posto nelle condizioni di polizza pubblicate s ui cata lo ghi o espos te neg li opusco li m es s i a disposizione dei Viaggiatori al m om ento della partenza.
21) STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE • Ai s ensi e per gli effetti di cui a ll’a rt. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al via gg ia tore - sul catalogo, s ulla docum entazione, s ul proprio s ito internet o in altre fo rm e – m odalità di ris oluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di ris oluzione a lternativa proposta e gli effetti che tale adesione com porta.
22) GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI (art . 47 Cod. Tur.) • I contratti di turism o organizzato s ono assistiti da id onee garanzie pres ta te dall’Organizzatore e dall’Agente d i viaggio interm ediario che, per i viaggi all’es tero e i viaggi che s i svolgono all’interno di un s ingolo Paes e garantiscono, nei casi di in solvenza o fallim ento dell’interm ediario o dell’organizzatore, il rim borso del prezzo vers ato per l’acquisto del pacchetto turis tico e il rientro im m ediato del viaggiatore. Gli es trem i identificativi del s oggetto g iuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono in d ica ti nel cata lo go e\o s ito web dell’Organizzatore m edesim o e potranno altre s ì ess ere indicati nella conferm a di prenotazione dei servizi richies ti dal viaggiatore. Le m odalità per accedere alla garanzia e i term ini di pres entazione dell’is tanza volta al rim bors o delle s om m e versate sono indicati nel s ito del “ Fondo AS TOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoas xxx.xx, in quanto s oggetto giuridico a l quale aderisce TOP VIAGGI. Al fine di evitare di incorrere in decadenze, s i cons iglia di tenere bene a m ente i term ini indicati per la pres entazione delle is tanze. Res ta in tes o che il decors o del term ine dovuto ad im poss ib ilità di pres entazione dell’is tanza e non ad in erzia del via gg ia tore, consente la rem is s ione nei term in i m edes im i. L’ind irizzo web del “ Fondo AS TOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altres ì nei s iti, nei cataloghi e nei docum enti rela tivi a l contratto di acquisto d i pacchetto.
23) MODIFICHE OPERATIVE • In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le inform azioni rela tive alle m odalità di fru izio ne dei servizi, s i rende noto che g li orari e le tratte dei voli ind ica ti ne lla accettazione della proposta di com pravendita dei s ervizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a succes s iva convalida. A ta l fine il viaggiatore dovrà chiedere conferm a dei s ervizi a lla propria Agenzia prim a della partenza. L’organizzatore inform erà i pass eggeri circa l’ide ntità del vettore\i effe ttivo\i nei tem pi e con le m odalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiam a to a ll’a rt.5).
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI S INGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOS IZIONE NORMATIVE • I contratti aventi ad oggetto l’offerta del s olo servizio di tras porto, del s olo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato s ervizio turistico, non potendosi configurare com e fa ttispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302. Il venditore che s i obbliga a procurare a terzi, anche in via telem atica, un s ingolo servizio turis tico, è tenuto a rilasciare a l viaggiatore i docum enti relativi a questo servizio, che riportino la s om m a pagata per il servizio e non può in alcun m odo essere cons iderato organizzatore di viaggio.
B) INFORMATIVA PRIVACY • Top Viaggi s .r.l., con sede legale in Acireale (CT), Cors o Ita lia , 23/25 - 95024 - P. IVA 00557580875 e titolare del tra ttam ento che raccog lie e tratta i s uoi dati persona li e , ai s ensi de ll’Art. 13 del Regolam ento UE 2016/679 “Regolam ento Generale s ulla Protezione dei Dati”, le fornisce le seguenti in form azio n i. Il Titolare adotta le opportune m is ure d i s icurezza volte ad im pedire l’access o, la divulgazione, la m odifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Pers ona li. Il Titolare tra tta Dati Pers onali relativi all’Utente in cas o s ussis ta una delle s eguenti condizioni: l’Utente ha pres ta to il cons ens o per una o più finalità specifiche; Nota: in alcuni ordinam enti il Titolare può es sere autorizza to a tra ttare Dati Pers onali senza che debba s ussistere il consens o dell’Utente o un’altra delle basi giuridiche s pecificate di s eguito, fino a quando l’Utente non s i opponga (“ opt-out”) a ta le trattam ento. Ciò non è tuttavia app lica b ile qualora il trattam ento di Dati Pers onali s ia regolato dalla legis lazione europea in m a teria d i protezione dei Dati Personali;
• il trattam ento è necess ario all’es ecuzione d i un contratto con l’Utente e /o all’e secuzione d i m is ure precontrattuali;
• il trattam ento è necess ario per xxxx xxxxx un obbligo legale al quale è s oggetto il Titolare;
• il trattam ento è necess ario per l’e s ecuzione d i un com pito di in teres se pubblico o per l’es ercizio d i pubblici poteri di cui è in ves tito il Xxxx xxxx;
• il trattam ento è necess ario per il perseguim ento del legittim o interess e del Titolare o di terzi.
I Dati s ono trattati e cons ervati per il tem po richiesto dalle finalità per le quali s ono s tati raccolti. Pertanto:
• I Dati Personali racco lti per scopi co lle gati a ll’e s ecuzione di un contratto tra il Xxxx xxxx e l’Ute nte s aranno tra tte xxxx s in o a quando s ia com pletata l’es ecuzione di tale contratto.
• I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’in xxxxxx e legittim o del Titolare s aranno tra ttenuti s ino al soddis facim ento d i tale interess e. L’Utente può ottenere ulteriori inform azioni in m e rito a ll’in xxxxxx e legittim o perseguito dal Titolare nelle rela tive sezioni di questo docum ento o contattando il Titolare. Per
ogni più am pia inform azione s ul trattam ento dei dati da parte dell’organizzatore s i rim anda alla s pecifica s ezione del s ito www.top-via gg x.xx m , contenente la Priva cy Po licy.
C) RESPONSABILITà DEI VETTORI AEREI - REG. 2027/ 97 • I vettori aerei com unitari e quelli appartenenti a S tati aderenti a lla Convenzio ne di Montreal 1999 sono soggetti al seguente reg im e di responsab ilità : non suss is tono lim iti finanziari a lla res pons abilità del vettore aereo per i danni da m orte, ferite o le s ioni pers onali del passeggero. Per i danni s uperiori a 100000 DSP (equ iva le nti a circa euro 120.000) il vettore aereo può contestare una richies ta di risarcim ento solo s e è in grado di provare che il danno non gli è im putabile. In caso di ritardo nel tras porto pass eggeri il vettore è res pons abile per il danno fin o ad un m ass im o d i 4150 DSP (circa euro 5.000). In cas o di dis truzione, perdita, danneggiam ento o ritardo nella riconsegna dei bagagli il vettore aereo è responsabile per il danno fino a 1000 DSP (circa euro 1.200). I vettori non appartenenti a uno Stato aderente alla Convenzione di Montreal pos sono applicare regim i d i respons abilità differenti da quello s opra riportato. La responsabilità del Tour Operator nei confronti del passeggero resta in ogni cas o d isciplinata dal Codice del Consum o e dalle Condizioni Generali di Contratto pubblicate nel presente catalogo. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006.
“ La legge ita lia na punisce con la reclusione i reati concernenti la pros tituzione e la pornografia m inorile, anche se com m essi all’estero”.