RDO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALE E NON ORIGINALE PER STAMPANTI E APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DI STAFF E PER LE DIREZIONI CENTRALI
Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo
Settore Logistica e fornitori Ufficio Gare e Contenzioso
RDO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALE E NON ORIGINALE PER STAMPANTI E APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DI STAFF E PER LE DIREZIONI CENTRALI
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
Prot. 5128/2016
INDICE
Art. 1 - Oggetto della fornitura Art. 2 - Importo della fornitura Art. 3 - Durata del contratto
Art. 4 - Modalità di esecuzione della fornitura Art. 5 - Obblighi dell’Aggiudicataria
Art. 6 - Obblighi nei confronti del personale dipendente Art. 7 - Fatturazione e pagamento
Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari Art. 9 - Responsabilità dell’aggiudicataria Art. 10 - Penali, recesso e risoluzione Art. 11 - Responsabilità civile e cauzione Art. 12 - Divieto di cessione dei contratti Art. 13 - Cessione del credito
Art. 14 - Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società Art. 15 - Disposizioni antimafia
Art. 16 - Foro competente
Art. 17 - Oneri fiscali e spese contrattuali
Art. 1 - Oggetto della fornitura
La Società aggiudicataria della RDO si impegna a fornire, alla quotazione offerta e alle condizioni indicate nel presente documento, i prodotti indicati nella RDO e dettagliatamente descritti nel Capitolato allegato, nonché tutti i servizi connessi e necessari al trasporto e alla consegna degli stessi.
Le condizioni particolari di contratto contenute nel presente documento formano parte integrante del contratto che sarà stipulato in modalità telematica con l’aggiudicataria.
Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla ulteriore documentazione allegata alla RDO, alla documentazione del bando di abilitazione Consip (Cancelleria 104), alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.
Art. 2 - Importo della fornitura
L’importo massimale della RDO è pari ad € 15.000,00 al netto dell’IVA.
Tale massimale potrà essere utilizzato dall’Agenzia nel rispetto dei vincoli dettati dall’art. 68-bis del Codice dei contratti pubblici. I limiti massimi di acquisto saranno, pertanto, i seguenti:
a) € 10.500,00 per materiale non originale;
b) € 4.500,00 per materiale originale.
Non sono previsti oneri per la sicurezza di tipo interferenziale, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008; gli oneri della sicurezza per rischi specifici (o aziendali), ossia quelli la cui quantificazione rientra nella responsabilità dell’operatore economico in quanto connessi con l’esercizio dell’attività aziendale, sono specificatamente quantificati ed indicati dall’Aggiudicatario in allegato all’offerta economica. Tali oneri, rappresentando una componente specifica dell’offerta non sono da considerare in nessun caso un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell’offerta economica.
Le quantità stimate previste per il fabbisogno degli uffici dell’Agenzia delle Entrate per 3 mesi sono quelle indicate nel file .xls “Elenco prodotti” allegato alla RDO.
Il contratto che regola la fornitura si intende aperto; le quantità indicate rappresentano delle stime basate sui consumi pregressi e passibili di variazioni in eccesso o in difetto nel corso dell’intera fornitura, ferma l’applicazione dei corrispettivi unitari e senza impegno dell’Agenzia al raggiungimento del massimale di spesa.
L’Agenzia procederà, pertanto, in base all’effettivo fabbisogno degli uffici, a richiedere, tramite singoli ordinativi, nel numero massimo di 2 (due) ordini, i prodotti necessari fino a concorrenza dell’importo massimale, senza obbligo di utilizzo totale dello stesso.
All’aggiudicataria saranno liquidati i corrispettivi per i toner effettivamente consegnati, secondo gli importi unitari offerti nel file “elenco prodotti”.
L’Agenzia, in presenza di nuove esigenze non prevedibili al momento in cui è stata avviata la RDO, si riserva la facoltà di richiedere all’Aggiudicataria, a valere, in ogni caso sul massimale previsto, la fornitura di ulteriori prodotti diversi da quelli quotati. In questo caso saranno richiesti dettagliati preventivi e dopo averne verificata la congruità, verranno emessi i relativi ordinativi di fornitura, che potranno essere anche ulteriori rispetto a quelli previsti nel presente paragrafo.
L’aggiudicatario dovrà garantire l’esecuzione delle prestazioni richieste nei singoli ordinativi di fornitura emessi fino a concorrenza del massimale stabilito, non potendo
tuttavia pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere l’importo massimale sopra indicato.
Art. 3 - Durata del contratto
Il contratto, nei limiti dell’importo massimale previsto, avrà durata di tre mesi, a decorrere dalla stipula.
I corrispettivi unitari offerti devono intendersi comprensivi di ogni onere e spesa e rimarranno fissi ed invariati per l’intera durata contrattuale, anche in caso di variazione di sedi.
Art. 4 - Modalità di esecuzione della fornitura
L’esecuzione delle forniture e dei servizi previsti dal contratto dovrà essere pienamente conforme alle prescrizioni contenute nel presente documento e nel capitolato allegato alla RDO.
L’Agenzia delle Entrate, per il tramite dell’Ufficio Fornitori della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo, emetterà singoli ordinativi di fornitura nei quali saranno indicate le tipologie e le quantità dei prodotti da consegnare in ciascuna sede dei singoli uffici destinatari che sono dislocati ai seguenti indirizzi:
- Xxx X. Xxxxxxx 000 c/d, Roma;
- Xxx Xxxxxxxxx 000, Xxxx;
- Xxx Xxxxxx 00, Xxxx;
- Xxxxx Xxxxxxxx, 0 Xxxx.
L’aggiudicataria si impegna a evadere ogni ordinativo di fornitura, per ciascun ufficio destinatario, nella sua interezza ed in unica soluzione.
Per l’ordine di fornitura è tassativa la forma scritta; gli ordini saranno inviati a mezzo posta elettronica o mezzo fax agli indirizzi e numeri che saranno indicati dall’aggiudicatario. L’ordine indicherà le sedi dei singoli uffici di consegna. L’elenco degli Uffici presso cui effettuare le consegne potrà variare a seconda delle esigenze dell’Agenzia e l’aggiudicataria nulla potrà eccepire.
La consegna dei prodotti deve essere eseguita a cura, rischio e spese del fornitore al piano, presso gli Uffici delle Direzioni Centrali dell’Agenzia, nel seguente orario di lavoro 9:00 – 17:00 all’interno dei locali che verranno indicati nell’ordinativo di fornitura. Per ciascun ufficio di consegna, la fornitura del materiale dovrà essere eseguita in unica soluzione entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di emissione dell’ordine.
L’aggiudicataria può chiedere la proroga del termine di consegna per cause di forza maggiore, debitamente comprovate da valida documentazione, ed accettate dall’Agenzia.
L’aggiudicataria dovrà in questi casi darne comunicazione scritta all’Agenzia entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza, o in caso di ritardo nella comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuale ritardo verificatosi nella consegna da parte dell’appaltatore.
Art. 5 - Obblighi dell’Aggiudicataria
L’aggiudicataria non potrà effettuare cambiamenti di ordine quantitativo o qualitativo rispetto a quanto richiesto dall’Agenzia.
L’imballaggio, il trasporto ed ogni altro onere ad essi connesso si intendono tutti ricompresi nei corrispettivi offerti e pertanto sono eseguiti a cura e spese del fornitore.
Art. 6 – Obblighi nei confronti del personale dipendente
L’aggiudicatario si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l’Agenzia da ogni responsabilità in merito. L’aggiudicataria si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.
Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dall’aggiudicataria, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell’Agenzia.
Resta inteso che l’aggiudicataria è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva delle suddette risorse e, pertanto, s’impegna a tenere indenne l’Agenzia da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del Contratto.
L’Agenzia potrà richiedere l’allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso in linea con i regolamenti della stessa e/o dovessero non rispettare le diposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. L’aggiudicataria dovrà provvedere all’immediata sostituzione delle risorse allontanate.
In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Art. 7 – Fatturazione e pagamento
A seguito dell’ultimazione di ogni fornitura, l’Agenzia, dopo l’attestazione di regolare esecuzione da parte degli uffici riceventi, provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura emessa dall’aggiudicataria, alla liquidazione del relativo corrispettivo (calcolato sulla base dei singoli prezzi unitari) a mezzo bonifico bancario sull’istituto di credito e sul numero di conto corrente che verrà tempestivamente indicato dalla Società.
In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l’Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.
In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all’Agenzia.
Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all’Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell’istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.
Le fatture dovranno essere intestate a:
- Agenzia delle Entrate, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 c/d – 00145 – Roma – CF e P.
IVA 06363391001
e inviate all’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo – Settore Logistica e fornitori - Ufficio Fornitori – Xxx Xxxxxxxxx, 000 - 00000- Xxxx, attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto
del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il seguente codice destinatario IPA: X3DZ5I.
Oltre al suddetto codice IPA, si dovranno riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati:
- Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): identificativo presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti;
- Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica):
dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia;
- Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica):
dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia;
- Codice Identificativo Gara (CIG): da inserire nel corrispondente campo presente nel blocco dati 2.1.2 (dati ordine di Acquisto) oppure nel blocco dati 2.1.5 (dati ricezione).
I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx elettronica dall’Ufficio Fornitori all’indirizzo di posta elettronica espressamente indicato dall’aggiudicataria.
L’aggiudicataria prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia.
L’aggiudicataria si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all’Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.
Nell’ipotesi di affidamento della fornitura di ulteriori prodotti, la Società si impegna a non praticare prezzi superiori a quelli praticati per le Pubbliche Amministrazioni al momento della richiesta.
Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari.
L’aggiudicataria per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.
I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula.
L’aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.
L’aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.
L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.
L’aggiudicataria darà immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 9 - Responsabilità dell’aggiudicataria
L’aggiudicataria si assume ogni responsabilità per danni arrecati, eventualmente, all’Agenzia e a terzi, in dipendenza di manchevolezze nell’esecuzione degli adempimenti assunti.
L’aggiudicataria assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti dell’Agenzia in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso, obbligandosi a tenere indenne l’Agenzia dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché dalle spese dei danni a cui la stessa dovesse essere condannata con sentenza passata in giudicato.
L’aggiudicataria si impegna ad effettuare la fornitura mantenendo invariati i prezzi offerti per i singoli prodotti per tutta la durata contrattuale o comunque fino al raggiungimento del massimale previsto.
Art. 10 – Penali, recesso e risoluzione
In caso di ritardo nell’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, l’Agenzia, previa contestazione dell’addebito, applicherà una penale pari all’1 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
La penale sarà applicata anche in caso di consegna di prodotto difettoso o difforme rispetto a quello richiesto e in ogni caso di esecuzione del servizio difforme dagli obblighi per l’aggiudicataria previsti dal presente documento.
Resta ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno ai sensi dell’art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l’importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi.
Nell’ipotesi in cui il ritardo si protraesse oltre i 20 (venti) giorni lavorativi, per i giorni successivi al ventesimo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, la fornitura ovvero la parte della fornitura non eseguita dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:
- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per l’esecuzione del contratto;
- manifesta incapacità nell’esecuzione della fornitura;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione della fornitura da parte della Società senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- consegna di prodotti diversi da quelli indicati in gara per un numero di unità superiore a cinque;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i..
Art. 11 - Responsabilità civile e cauzione
L’aggiudicataria assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all’esecuzione del contratto e si impegna a tenere indenne l’Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell’Agenzia ovvero di terzi.
A garanzia dell’esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la società aggiudicataria dovrà costituire e presentare all’Xxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla stipula del contratto, pena la risoluzione dello stesso, una garanzia fideiussoria per una somma pari al 10% del valore contrattuale mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
Ai sensi dell’art. 113, co 1, del D.lgs n.163 del 12 aprile 2006, in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Si applica l'articolo 75, comma 7 del D.lgs n.163 del 12 aprile 2006.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, codice civile;
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La polizza fideiussoria dovrà essere presentata in originale e deve essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione può essere, altresì, rilasciata da intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107, D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La polizza dovrà espressamente prevedere la sua validità per tutta la durata dell’appalto.
In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte della società aggiudicataria, l’Agenzia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla cauzione definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti.
L’aggiudicatario ha l’obbligo, in caso di eventuale proroga, di estendere la durata della garanzia fideiussoria.
Art. 12 - Divieto di cessione del contratto
E’ fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto stipulato a seguito della presente RDO.
In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell’Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto in oggetto si risolverà di diritto.
Art. 13 - Cessione del credito
Ai sensi dell’art. 117 del D.lgs 163/06 è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:
a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all’Agenzia;
b) l’Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;
c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
L’Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell’art. 00 xxx xxx X.X.X. x. 000 del 29 settembre 1973, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00), l’Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale delle Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile “Allegato A” unito alla circolare medesima.
Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l’atto di cessione dovrà contenere l’impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.
Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.
Art. 14 – Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società
Qualora intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, l’Aggiudicataria deve darne comunicazione
all’Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l’operazione.
L’Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.
Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all’Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.
Art. 15 - Disposizioni antimafia
L’aggiudicataria prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del contratto, è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i.
In particolare, l’Aggiudicataria garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
L’aggiudicataria si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:
- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
L’aggiudicataria prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Art. 16 - Foro competente
Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.
Art. 17 - Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico della Società gli oneri di bollo, tutti gli ulteriori oneri fiscali e le spese contrattuali.
Per il dirigente ad interim
Xxxxxxxx Xxxxxxx
Il funzionario delegato X.xx* Xxxxxxxxx Xxxxx
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93