ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA
Il Centro di Spesa Dipartimento di Biologia Ambientale (di seguito denominato “Centro”) con sede e domicilio fiscale in Xxxx, Xxxxxxxx Xxxx Xxxx 0, C.F. n. 80209930587, rappresentato dal Direttore Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
E
L’Istituto Tethys ONLUS (di seguito denominato “Ente”) con sede legale e domicilio fiscale in Xxxxxx, Xxxxx X.X. Xxxxx 0, C.F. n. 08241630154 nella persona del Presidente e Legale Rappresentante, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
PREMESSO
o che le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione scientifica finalizzata all’effettuazione di ricerche sulla biodiversità marina, con particolare riferimento ai cetacei e (balene e delfini) e ai loro habitat;
o che è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
ART. 2
Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le Parti si impegnano ad una collaborazione scientifica concernente la conservazione dell’ambiente marino, con particolare riferimento ai cetacei del Mediterraneo.
ART. 3
Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta a condizione di reciprocità.
ART. 4
L’Ente dichiara la propria disponibilità a promuovere, anche su proposta del Dipartimento di Biologia Ambientale della Sapienza, le seguenti iniziative:
o partecipazione a conferenze concernenti le attività di ricerca svolte;
o preparazione di pubblicazioni scientifiche.
ART. 5
I Responsabili scientifici dell’accordo di collaborazione in argomento sono:
o per il Centro, la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx
o per l’Ente, la Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx
ART. 6
I risultati delle attività sviluppate in forza del presente accordo saranno comuni. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili scaturiti nell’ambito del presente accordo, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.
Con eventuali appositi accordi successivi saranno disciplinati gli aspetti inerenti alla cotitolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell’invenzione e i relativi diritti patrimoniali.
ART. 7
Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo.
Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell’identità visiva dell’Università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all’azionale istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell’immagine dell’Università.
L’utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto di cui all’art. 2 del presente accordo, richiederà il consenso della parte interessata.
ART. 8
Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell’accordo.
ART. 9
Il presente accordo di collaborazione avrà durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle Parti.
Alla scadenza dell’accordo le Parti redigeranno congiuntamente una relazione sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.
ART. 10
Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata A.R.
ART. 11
Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato eventualmente a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. L’utilizzo degli spazi della Xxxxxxxx xxxx disciplinato dal “Regolamento per l’utilizzo temporaneo e/o occasionale dei locali e degli spazi interni ed esterni di proprietà dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza” emanato con D.R. 469/2010.
ART. 12
Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel
rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all’art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all’uopo apposita dichiarazione.
Gli obblighi previsti dall’art. 26 del D. Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.
ART. 13
In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente accordo, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.
ART. 14
Il presente accordo sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della tariffa parte seconda, allegata al DPR. 131/1986. Le spese di registrazione faranno carico alla Parte richiedente. Le spese per l’imposta di bollo sono a carico dell’Ente.
ART. 15
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l’attività pre-accordo o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell’accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.
Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall’art.
7 del D.Lgs n. 196/2003. Roma, li
L’ENTE IL CENTRO DI SPFEiSrmA ato digitalmente da
Istituto Tethys Onlus Dipartimento di Biologia Ambientale
Il Presidente Il Direttore
Mariamaddalena
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Prof.ssa Xxxxx XxxxxxxXxxxxXxxxxxxxxxxxx
O = non presente C = IT
Data e ora della
firma: 25/09/2019 08:28:26