UNIONE COMUNI DEI COLLI MARITTIMI PISANI
UNIONE COMUNI DEI COLLI MARITTIMI PISANI
COMUNE DI MONTESCUDAIO
(Provincia di Pisa)
CONVENZIONE FRA L’UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI E LA SOCIETÀ “…” PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO UBICATO NEL COMUNE DI MONTESCUDAIO, LOCALITÀ XXXXXXX
Il giorno … presso la sede del Comune di …, sono presenti:
1. la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, che agisce in nome e per conto dell’Unione dei colli marittimi pisani (c.f. …) in qualità di Responsabile del Servizio Sportello al cittadino dell’Unione dei colli marittimi pisani, a ciò nominato con provvedimento sindacale (di seguito “Unione”), giusta conferimento dell’esercizio della funzione da parte del Comune di Montescudaio (di seguito “Comune”), come da delibera consiglio comunale n. …
2. …
convengono quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto e durata della convenzione
1. L’Unione affida in gestione, alla società sportiva “…”, l’impianto sportivo sito in località Xxxxxxx, nel Comune di Montescudaio, sino al … 2017.
2. Il gestore utilizzerà l’impianto per massimizzare lo svolgimento della propria attività sportiva o aggregativa e rispetterà gli obblighi di gestione individuati nella presente convenzione.
3. Le parti avranno facoltà di recedere dal contratto dandone disdetta con lettera raccomandata A.R. con almeno un mese di preavviso, rimanendo salva e impregiudicata la facoltà da parte dell’Unione di revocare o sospendere l’affidamento in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico senza che, in ragione di ciò il gestore possa accampare alcun diritto o pretesa nei confronti dell’Unione.
4. Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipato della stessa, gli impianti sportivi compresi gli arredi e le attrezzature di proprietà comunale, dovranno essere riconsegnati nel normale stato di uso e manutenzione, liberi da persone o cose non di proprietà dell’Unione o del Comune. Al termine della convenzione sarà redatto apposito verbale di riconsegna degli impianti.
Articolo 2 – Obiettivi della gestione
1. La gestione è improntata ai seguenti obiettivi:
a) massimizzazione della fruizione dell’impianto, specie da parte delle persone residenti o comunque aventi il centro principale della proprie attività nel Comune di Montescudaio, al fine di incentivare l’esercizio dell’attività sportiva e lo svolgimento di attività attraverso formazioni sociali.
b) garanzia di imparzialità nel permettere l’utilizzo ai soggetti che ne facciano richiesta.
Art. 3 – Stato degli impianti
1. Gli impianti sono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al gestore. All’atto della presa in consegna da parte del gestore, sarà redatto apposito verbale di consegna, che sarà parte integrante della presente convenzione.
2. Il gestore dichiara e riconosce che i suddetti impianti ed eventuali successive opere autorizzate, con o senza finanziamenti e benefici economici da parte dell’Unione, sono e saranno di piena ed esclusiva proprietà del Comune stesso.
Articolo 4 - Corrispettivo
L’Unione corrisponderà al gestore un compenso annuo per la gestione di €. ?? (…/00), IVA inclusa se dovuta, da liquidarsi in due rate semestrali posticipate.
Articolo 5 - Obblighi del gestore
1. Il gestore dovrà utilizzare e fare utilizzare l’impianto in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia e si impegna a utilizzare e a fare utilizzare a terzi l’impianto facendo osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, e più in generale tutte le disposizioni normative e amministrative applicabili.
2. Gli obblighi del gestore nei confronti dell’Unione sono assunti in solido dal gestore medesimo e da coloro che agiscono in nome e per conto dello stesso.
3. Il gestore dovrà provvedere, a propria cura e spese, in particolare a:
a) la gestione dell’impianto, intendendosi tra l’altro la sua apertura, chiusura, custodia, programmazione e organizzazione delle attività;
b) gli interventi di manutenzione ordinaria, con particolare riferimento alla pulizia e degli annessi locali (campo, tensostruttura, spogliatoi, terreni annessi, spiazzi e viali di accesso);
c) la buona conservazione e manutenzione della superficie del campo da gioco nonché delle sue recinzioni e dei terreni;
d) l’assunzione in proprio di tutte le spese connesse alla gestione complessiva dell’impianto, comprese le utenze (con obbligo di voltura), la fornitura di materiali, l’acquisto e la manutenzione di macchine ed attrezzature per gli interventi manutentivi. La manutenzione straordinaria resta invece a carico dell’Unione, ad eccezione delle spese relative al rifacimento della tensostruttura che sono a carico del gestore, anche se le parti di comune accordo possono prevedere una diversa ripartizione di tali spese senza modificare l’offerta economica del soggetto vincitore;
e) l’assunzione in proprio di tutte le spese di noleggio o acquisto, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, smontaggio, di una tensostruttura, o di altra costruzione rimuovibile (di seguito, tensostruttura), da collocarsi sul terreno annesso al campo da calcetto oggetto del presente bando, nel rispetto delle norme vigenti (la tensostruttura, chiusa su tutti i lati, deve avere una superficie minima con dimensioni
m. 16 x 16 e deve essere installata entro giorni trenta dalla sottoscrizione, salvo il tempo necessario per le relative autorizzazioni);
f) l’utilizzo della tensostruttura, che ha prevalentemente carattere servente rispetto al campo da calcetto, per finalità sportive, ricreative, culturali e istituzionali;
g) la programmazione dell’attività sportiva (attività proprie e attività di soggetti esterni);
h) la facoltà di allestire e gestire strutture commerciali di stretta attinenza con l’attività sportiva e ricreativa all’interno dell’impianto, per le quali si obbliga ad osservare tutte le norme igienico-sanitarie vigenti;
i) la garanzia dell’uso pubblico degli impianti senza discriminazione alcuna;
j) la stipula di idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi, nell’intesa che l’Unione, per il periodo di vigenza dell’affidamento in gestione, risulta comunque esonerato da qualsiasi responsabilità in ordine a danni che dovessero verificarsi agli utenti o a terzi in relazione alla gestione e manutenzione dell’impianto;
k) la comunicazione preventiva scritta all’Unione qualora l’aggiudicatario intenda nominare un responsabile della gestione degli impianti diverso dal legale rappresentante;
l) rispetto di ogni norma afferente all’esercizio dell’attività (a titolo esemplificativo, sicurezza, gestione previdenziale e retributiva, emissione di titolo fiscale come da legge per l’utilizzo).
m) segnalare tempestivamente all’Unione ogni situazione che necessiti interventi di manutenzione straordinaria;
n) garantire la gestione nel rispetto degli obiettivi previsti dall’art. 2 e degli obblighi previsti dall’art. 12, consentendo la più ampia fruizione dell’impianto sportivo;
4. Sono ad esclusivo carico della società tutte le spese inerenti, riguardanti e conseguenti alle attività che si svolgeranno negli impianti sportivi.
5. In materia di tariffe uso il gestore è tenuto a conformarsi a quanto disposto dagli organi di governo dell’Unione.
6. Il gestore è tenuto a presentare con cadenza semestrale la rendicontazione delle attività svolte e dei principali dati organizzativi e finanziari della gestione, riportando la scomposizione delle entrate e delle uscite nel periodo di riferimento.
Articolo 6 - Obblighi dell’Unione
L’Unione provvederà a effettuare, a sue spese, nei limiti delle disponibilità di bilancio, interventi di manutenzione straordinaria che si renderanno necessari su tutto l’impianto, ad eccezione delle spese relative alla tensostruttura, come sopra indicato.
Articolo 7 - Uso dell’impianto sportivo e modalità di accesso degli utenti
1. Il gestore - nel rispetto degli obiettivi di cui all’art. 2, in accordo con l’Unione - disciplinerà la fruizione dell’impianto (campo da calcetto e tensostruttura) secondo un calendario che terrà conto delle necessità di ciascuna società sportiva e/o associazione che chiederà di usare l’impianto e della fluenza di utenti non associati.
2. Il Comune, per 20 giorni annui, potrà utilizzare l’impianto per scopi propri previo preavviso di almeno due giorni. In caso di assoluta urgenza, debitamente motivata, il Comune potrà utilizzare l’impianto dando un semplice preavviso. Il Comune ha in oltre diritto a una riserva di spazi pubblicitari.
3. Nessun luogo dell’impianto potrà essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla convenzione, se non previo consenso scritto dell’Unione.
4. Le scuole situate nel territorio comunale possono utilizzare l’impianto gratuitamente secondo un calendario concordato tra l’Unione e il gestore.
Articolo 8 - Norme generali di comportamento
1. Gli utenti e utilizzatori dell’impianto sono tenuti a:
a) osservare gli orari di apertura;
b) non intervenire autonomamente nella regolazione degli strumenti di comando dell’impianto di illuminazione e di riscaldamento;
c) prestare la necessaria cura nell’utilizzo.
2. L’accesso agli spogliatoi è consentito solo 10 minuti prima dell’inizio di ogni turno assegnazione, mentre gli stessi devono essere lasciati liberi entro 30 minuti dal termine dell'attività.
3) In occasione di partite, tornei, incontri amichevoli, atleti allenatori e dirigenti possono accedere all’impianto 30 minuti prima dell’inizio dell’incontro e prendere possesso del campo di gioco 20 minuti prima dell’inizio delle gare mentre i locali dovranno essere lasciati liberi entro 30 minuti dal termine della gara.
Articolo 9 - Disciplina
La società è obbligata a rispettare e far rispettare le norme di legge vigenti ed in particolare la normativa relativa alle assicurazioni obbligatorie, alla sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, agli adempimenti fiscali e previdenziali ed ogni altra norma, nonché le regole di prudenza, diligenza e buona fede.
Articolo 10 - Responsabilità
1. L’Unione è manlevata da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose, che potessero derivare a titolo esemplificativo dalla gestione, manutenzione, fruizione dell’impianto sportivo, così come per danni a utenti nonché verso terzi.
Articolo 11- Assicurazione
La società dovrà stipulare apposita polizza assicurativa per garantire la gestione contro responsabilità civile verso terzi dandone dimostrazione all'atto della sottoscrizione del presente atto (polizza …).
Articolo 12 - Rapporti con le altre associazioni/società
1. Il gestore consentirà l’utilizzo predisponendo un apposito calendario, comunicato all’Unione al termine della gestione. Saranno indicati anche i dinieghi all’utilizzo dell’impianto.
2. L’accesso è consentito in ordine di priorità: a società sportive e/o associazioni con sede legale o attività abituale nel territorio dell’Unione; a persone fisiche residenti nel territorio dell’Unione, a società sportive e/o associazioni con sede legale o attività abituale nel territorio di altro Comune.
Articolo 13 – Violazioni delle regole di gestione. Sanzioni e risoluzione
1. Per il mancato rispetto delle clausole della presente convenzione l’Unione riterrà responsabile il gestore (a titolo solo esemplificativo in caso di mancanza di pulizia e/o danneggiamento dell’impianto).
2. L’Unione potrà provvedere a verificare, in qualsiasi momento, lo stato dell’impianto, con propri incaricati. Il gestore dovrà consentire l’accesso.
3. Nel caso in cui la società non provveda a effettuare i lavori necessari, l’Unione diffiderà per iscritto il gestore e potrà poi effettuare gli interventi decurtandone il costo dal corrispettivo Per i disservizi sopra richiamati si applicano anche le seguenti sanzioni:
a) richiamo scritto dopo la prima violazione di lieve entità (a titolo esemplificativo. Il contegno poco riguardoso verso gli utenti, la mancata apertura nell’orario concordato);
b) applicazione di una penalità pari a euro 75,00 per ciascun episodio dopo la prima violazione nel corso dell’anno;
c) risoluzione della convenzione in caso di violazioni gravi e/o persistenti e dopo tre violazioni nel corso dell’anno.
4. Salvo il danno subito, l’Unione non erogherà il contributo proporzionalmente al periodo di sospensione.
5. l’Unione comunicherà le contestazioni per iscritto al gestore, il quale avrà 8 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione per presentare le proprie contro deduzioni. Nel caso in cui le contro deduzioni non fossero ritenute soddisfacenti o in caso di mancata risposta, l’Unione provvederà nei modi indicati dal comma precedente.
Articolo 14 – Incompatibilità. Codice di comportamento dei dipendenti comunali
1. Il gestore dichiara: che non sussistono cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 53,
c. 16 ter D. lgs. 165/2001; di aver preso conoscenza del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Unione, impegnandosi a osservarlo e conoscendo le clausole di risoluzione ivi contenute.
Articolo 15- Controllo e rendicontazione
L’Unione si riserva il diritto di controllo, con le modalità ritenute idonee, su tutte le attività che si svolgono nell’impianto.
Articolo 16 - Controversie
Le controversie sono deferite all’autorità giudiziaria competente secondo le norme processuali.
Articolo 17 - Registrazione e spese
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso con spese a carico del richiedente.
Approvazione specifica:
Le parti dichiarano di accettare specificatamente, ai sensi dell’art 1341 e seguenti del C.C le seguenti condizioni: artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17.