E-commerce:
E-commerce:
la gestione dei pagamenti
Torino, 18 febbraio 2019
Avv. Xxxxxx Xxxxx Motta e Associati, Torino
2
E-COMMERCE
🠶 pratiche commerciali consistenti nello svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica, compresa la commercializzazione di beni o servizi per via elettronica
(‘Linee di politica industriale per il commercio elettronico’
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato 1998)
Avv. Xxxxxx Xxxxx
3
CONTRATTO TELEMATICO
🠶 Il contratto telematico è il contratto stipulato mediante l’uso di computer, ossia l’accordo tra soggetti che utilizzano strumenti informatici tra loro collegati e che dunque non sono presenti nel medesimo luogo poiché la loro interfaccia diretta è costituita proprio dallo strumento informatico utilizzato
(Demarchi, I diritti del consumatore e la nuova class action, Bologna 2010, pag. 298)
🠶 Il contratto stipulato tramite Internet è disciplinato sia dalle norme che si applicherebbero se lo stesso contratto fosse concluso off line sia da norme specifiche (d.lgs. 70/2003 attuativo della direttiva 2000/31/CE in tema di commercio elettronico nonché del d.lgs. 82/2005), norme che tuttavia non si applicano al contratto concluso tramite semplice scambio di e-mail
Avv. Xxxxxx Xxxxx
4
INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI
🠶 Chi esercita un’attività di e-commerce tramite sito Internet deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto, permanente ed aggiornato, ai destinatari e alle autorità competenti, determinate informazioni, tra cui principalmente (d.lgs. 70/2003, art. 7):
• nome, denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale
• estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso*, compresa e-mail
• numero di iscrizione al registro imprese e numero di partita
IVA
• indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare
• indicazione delle attività consentite al consumatore e al
destinatario del servizio
Avv. Xxxxxx Xxxxx
5
INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI
🠶 Salvo diversi accordi solo nel B2B e salvo contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti, in fase precontrattuale il prestatore deve fornire al consumatore in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell’invio dell’ordine da parte di
quest’ultimo, informazioni circa (d.lgs. 70/2003, art. 12.1):
• le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto
• il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso
• i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l’ordine al prestatore
• gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica
• le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all’italiano
• l’indicazione degli strumenti di composizione delle controversie
⮚ Le clausole e le condizioni generali del contratto devono essere messe a disposizione del destinatario in modo che gliene sia consentita la memorizzazione e la riproduzione (d.lgs. 70/2003, art.
12.2 e 3)
Avv. Xxxxxx Xxxxx
6
OBBLIGHI INFORMATIVI RAFFORZATI NEI CONTRATTI
CON I CONSUMATORI (1)
Il codice del consumo (d.lgs. 206/2005) prevede, a seguito del d.lgs. 21/2014, obblighi di informazione rafforzati in caso di contratti a distanza (quali quelli conclusi online) e di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, che si sommano a quelli già previsti, anche per il B2B dal D.lgs. 70/2003 di cui sopra, e, per i servizi, dal D.lgs. 59/2010.
⮚ Infatti, prima che il consumatore sia vincolato da un tale contratto, l’impresa (o altro “professionista”) deve fornire al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, le informazioni seguenti (codice del consumo, art. 49):
• caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi
• identità dell’impresa
• recapiti dell’impresa, ossia l'indirizzo geografico dove l’impresa è stabilita e il suo numero di telefono, di fax e l'indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente l’impresa e comunicare efficacemente con essa (e, se del caso, l'indirizzo geografico e l'identità dell’impresa per conto della quale essa agisce)
• se diverso da quello che precede, l'indirizzo geografico della sede dell’impresa a cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami (e, se del caso, quello dell’impresa per conto della quale agisce)
Avv. Xxxxxx Xxxxx
7
OBBLIGHI INFORMATIVI RAFFORZATI NEI CONTRATTI
CON I CONSUMATORI (2)
• prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione; se i costi totali non possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite le modalità di calcolo del prezzo. Si noti che, se l’impresa non adempie agli obblighi di informazione di cui a questo punto, il consumatore non è tenuto a sostenere queste spese
⮚ particolare cautela è imposta in relazione in relazione ai contratti conclusi con mezzi elettronici, nei quali l’impresa non solo deve comunicare, in modo chiaro ed evidente, prima che il consumatore inoltri l'ordine, le informazioni precontrattuali relative alle caratteristiche del bene e sevizio, al prezzo e altri costi e alla durata del contratto e al recesso, ma deve anche garantire che, al momento di inoltrare l'ordine, il consumatore riconosca espressamente che l'ordine implica l'obbligo di pagare, tanto che, se l'inoltro dell'ordine implica di azionare un pulsante, il pulsante deve riportare in modo facilmente leggibile soltanto le parole “ordine con obbligo di pagare” o una formulazione corrispondente inequivocabile. Se l’impresa non osserva queste indicazioni, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall'ordine. I siti di commercio elettronico devono poi indicare in modo chiaro e leggibile, al più tardi all'inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna e i mezzi di pagamento accettati
Avv. Xxxxxx Xxxxx
8
OBBLIGHI INFORMATIVI RAFFORZATI NEI CONTRATTI
CON I CONSUMATORI (3)
• costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto, quando tale costo è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base
• modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale l’impresa si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte dell’impresa
• in caso di esistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente al medesimo codice del consumo
• se del caso, l’informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso; si noti che, se l’impresa non adempie agli obblighi di informazione di cui a questo punto, il consumatore non è tenuto a sostenere questi costi (si veda oltre in tema di diritto di recesso)
• se non è previsto un diritto di recesso ai sensi dell'articolo 59 del codice del consumo (si veda oltre), l'informazione che il consumatore non beneficerà del diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso
• un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni
• se del caso, l'esistenza e le condizioni dell'assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali
• l'esistenza di codici di condotta pertinenti, come definiti all'articolo 18.1.f del codice del consumo, e come possa esserne ottenuta copia, se del caso
• la durata del contratto, se del caso, o, se il contratto è a tempo indeterminato o
è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per il recesso dal contratto
• se del caso, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto
Avv. Xxxxxx Xxxxx
9
OBBLIGHI INFORMATIVI RAFFORZATI NEI CONTRATTI
CON I CONSUMATORI (4)
• se del caso, l'esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie
che il consumatore è tenuto a pagare o fornire su richiesta dell’impresa
• se del caso, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure
applicabili di protezione tecnica
• qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l'hardware e il software, di cui l’impresa sia a conoscenza o di cui ci si possa ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile
• se applicabile, la possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui l’impresa è soggetta e le condizioni per avervi accesso.
• In merito alle modalità di erogazione delle informazioni di cui sopra, la legge prevede che: siano fornite su un supporto durevole (invio di e-mail), essere leggibili e presentate in un linguaggio semplice e comprensibile, formano parte integrante del contratto a distanza o del contratto con il consumatore, non possono quindi essere modificate, se non con accordo espresso delle parti e che, nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le predette informazioni devono essere fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. L'onere della prova relativo all'adempimento agli obblighi di informazione incombe sull’impresa, che deve poi anche fornire al consumatore una copia del contratto concluso, su un mezzo durevole (e-mail) ed entro un termine ragionevole dalla conclusione del contratto a distanza e, al più
Avv. MtaarirndaiM, oattlamomento della consegna dei beni oppure prima che l'esecuzione del servizio abbia inizio (codice del consumo, art. 49, 50, 51)
10
ALTRI OBBLIGHI INFORMATIVI PRECONTRATTUALI
SANZIONI
🠶 obbligo di buona fede (artt. 1337 e 1338 cod. civ.): dovere di correttezza nelle trattative, quindi di trasparenza (obbligo di scambiarsi informazioni tali, per numero e qualità, da consentire di pervenire a un accordo consapevolmente)
🠶 La violazione dei doveri informativi precontrattuali può comportare:
• obblighi risarcitori per responsabilità precontrattuale
• erogazione di sanzioni amministrativa sino a € 20.000 (d.lgs. 70/2003, art. 21 e art. 27 codice del consumo: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)
Avv. Xxxxxx Xxxxx
11
LE CLAUSOLE DEI CONTRATTI CON I CONSUMATORI
🠶 Si considerano nulle (a prescindere dalla specifica approvazione scritta), le clausole che, malgrado la buona fede, determinano, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto:
⮚ innanzitutto sono comunque nulle, anche se oggetto di trattativa, le clausole che abbiano per oggetto o per effetto di (art. 36 codice del consumo):
• escludere o limitare la responsabilità dell’impresa in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione dell’impresa
• escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti dell’impresa o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte dell’impresa
• prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto
Avv. Xxxxxx Xxxxx
12
LE CLAUSOLE DEI CONTRATTI CON I CONSUMATORI
⮚ Inoltre si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di (articolo 33 codice del consumo):
• escludere o limitare il diritto del consumatore di compensare i propri debiti
nei confronti dell’impresa con crediti nei confronti di quest'ultima
• prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione dell’impresa è subordinata a una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà
• consentire all’impresa di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dall’impresa il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere
• imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo
• riconoscere solo all’impresa e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire all’impresa di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia l’impresa a recedere dal contratto
• consentire all’impresa di recedere da contratti a tempo indeterminato
senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa
• stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del
contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o
Avv. MrainrinnaoMvoattzaione
13
LE CLAUSOLE DEI CONTRATTI CON I CONSUMATORI
• limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore (cioè impedire o limitare la facoltà del consumatore di non adempiere alle proprie obbligazioni, ad esempio di pagamento, fintantoché l’impresa non ha adempiuto o offerto di adempiere alle proprie obbligazioni)
• consentire all’impresa di modificare unilateralmente le clausole del contratto ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso (sono diffusi on line i casi in cui il gestore di un sito, ad esempio, si riserva questo diritto, indicando soltanto motivazioni generiche)
• stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi non venga determinato sino
al momento della consegna o della prestazione
• consentire all’impresa di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto
• riservare all’impresa il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto
• limitare la responsabilità dell’impresa rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari (ad esempio agenti) o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità
Avv. Xxxxxx Xxxxx
14
LE CLAUSOLE DEI CONTRATTI CON I CONSUMATORI
• consentire all’impresa di sostituire un terzo a sé nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo
• sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi (esempi di queste clausole sono già stati forniti nel paragrafo 2.2.6 in tema di condizioni generali ai sensi dell’art. 1341 del codice civile)
• stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore
• prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati a una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà dell’impresa a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore, salva comunque la nullità delle clausole meramente potestative (ossia le clausole che condizionano l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un dovere alla mera volontà di una delle parti, art. 1355 codice civile)
• imporre al consumatore che voglia accedere ad una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dallo stesso codice del consumo, di rivolgersi esclusivamente ad un'unica tipologia di organismi ADR o ad un unico organismo ADR
• rendere eccessivamente difficile per il consumatore l'esperimento della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dallo stesso codice del consumo.
LAavv.nMoarrimnaaMopttraevede poi una serie di regole specifiche peri servizi finanziari.
15
LE CLAUSOLE DEI CONTRATTI CON I CONSUMATORI
⮚ la valutazione della vessatorietà di una clausola viene effettuata caso per caso, tenendo conto del contesto generale, ossia della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro contratto collegato o da cui dipende (codice del consumo, art. 34)
⮚ la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile
⮚ non si considerano vessatorie le clausole che siano state oggetto di trattativa individuale (che non si configura nei contratti telematici conclusi mediante point and click) ma grava sull’impresa l’onere di provare che le clausole siano state oggetto di specifica trattativa con il consumatore
⮚ le clausole proposte al consumatore per iscritto debbano sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile e che, in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevalga l’interpretazione più favorevole al consumatore (art. 35)
⮚ le clausole considerate vessatorie ai sensi degli art. 33 e 34 del codice del consumo sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto (art. 36)
Avv. Xxxxxx Xxxxx
16
LE CLAUSOLE DEI CONTRATTI CON I CONSUMATORI
Prevedere clausole vessatorie nei contratti on line con i consumatori, quindi, rischia di essere inutile ed espone l’impresa a gravose conseguenze:
⮚ possibili azioni legali individuali dei consumatori
⮚ le associazioni rappresentative dei consumatori possono convenire in giudizio l’impresa o l'associazione di imprese che utilizzano o che raccomandano l'utilizzo di condizioni generali di contratto abusive, richiedendo al giudice che ne inibisca l'uso, se del caso con provvedimento d’urgenza, ed il giudice può ordinare la pubblicazione dell’inibitoria in uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale (codice del consumo, art. 37)
⮚ è inoltre concessa tutela amministrativa contro le clausole vessatorie (codice del consumo, art. 37 bis), per mezzo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale può applicare alle imprese sanzioni amministrativa pecuniaria fino a € 20.000 e, qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, fino a € 40.000, sempre con pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Autorità, sul sito dell'impresa che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese dell'impresa. In caso di inottemperanza a queste disposizioni, poi, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 50.000
⮚ si noti che le imprese hanno la possibilità di interpellare preventivamente l'Autorità in merito alla vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori
Avv. Xxxxxx Xxxxx
17
DIRITTO DI RECESSO
🠶 Nei contratti a distanza è, inoltre, riconosciuto al consumatore il diritto di recesso dal contratto (codice del consumo, artt. 52 ss.), che consiste nel diritto di sciogliere unilateralmente il vincolo contrattuale (recedere), senza doverne specificare il motivo (e senza dover sostenere costi, salvo eventualmente quelli di trasporto, di cui si dirà di seguito), da esercitarsi nel termine di:
• 14 giorni dal ricevimento della merce oppure, in caso di prestazione di servizi, dalla conclusione del contratto, termine valido a condizione che il consumatore sia stato correttamente ed esaustivamente informato dall’impresa delle modalità di esercizio del diritto di recesso (art. 52 codice del consumo) oppure,
• 12 mesi dopo la fine del periodo iniziale (determinato secondo il punto che precede), nel caso in cui l’impresa non abbia fornito al consumatore le informazioni sul diritto di recesso; se tuttavia, nel corso dei 12 mesi, l’impresa fornisce al consumatore le predette informazioni, il periodo di recesso è di 14 giorni dal giorno in cui il consumatore sia stato informato in merito al diritto di recesso (art. 53 codice del consumo).
Avv. Xxxxxx Xxxxx
18
DIRITTO DI RECESSO
🠶 Per esercitare il diritto di recesso, il consumatore deve inviare all’impresa, prima della scadenza del periodo di recesso, una comunicazione volta ad informarla della sua decisione di recedere dal contratto; a tal fine può utilizzare il modulo tipo di cui all'allegato I, parte B, del codice del consumo o altra
dichiarazione che l’impresa abbia predisposto e pubblicato sul proprio sito web oppure il consumatore può presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita in tal senso. L’impresa è poi tenuta a confermare al consumatore, su un supporto durevole, il ricevimento della comunicazione di recesso. L'onere della prova relativa all'esercizio del diritto di recesso grava sul consumatore (art. 54 codice del consumo), tuttavia, già in passato, è stato deciso che l'avviso di ricevimento della raccomandata non si considera condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso (se così fosse, infatti, l’impresa potrebbe impedire al consumatore di esercitare il suo diritto di recesso non ritirando la raccomandata)
Avv. Xxxxxx Xxxxx
19
DIRITTO DI RECESSO
🠶 A seguito del recesso del consumatore, l’impresa ha l'obbligo di rimborsare a quest’ultimo tutte le somme ricevute dal consumatore, comprese le spese di consegna, se del caso. Il rimborso deve avvenire senza indebito ritardo e, comunque, entro 14 giorni dal giorno in cui l’impresa è stata informata della decisione del consumatore di recedere dal contratto, tuttavia, nei contratti di vendita, a meno che l’impresa abbia offerto di
ritirare essa stessa i beni, l’impresa può differire il rimborso sino a che non abbia ricevuto i beni oppure sino a che il consumatore non abbia dimostrato di averli rispediti, a seconda di quale situazione si verifichi per prima
🠶 L’impresa deve eseguire il rimborso utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per il pagamento (salvo che il consumatore abbia espressamente convenuto altrimenti e comunque senza che il consumatore debba sostenere alcun costo in ragione del rimborso). La legge prevede espressamente che sia nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni
dell’obbligo dell’impresa di rimborsare al consumatore receduto tutte le somme da questi versate, tuttavia, nel caso in cui il consumatore abbia scelto, per la restituzione della merce, una modalità di consegna più costosa di quella offerta dall’impresa, quest’ultima non è tenuta a rimborsare al consumatore i costi
Avv. MsaurinpapMloettamentari (art. 56 codice del consumo).
20
DIRITTO DI RECESSO
🠶 A meno che l’impresa abbia offerto di ritirare essa stessa i beni, il consumatore ha l’obbligo di restituire i beni senza indebito ritardo e comunque rispedendoli entro 14 giorni dalla data in cui ha comunicato all’impresa il recesso
🠶 Il consumatore può essere tenuto a sostenere unicamente il costo diretto della restituzione dei beni, purché l’impresa lo abbia informato tempestivamente che tale costo sarebbe stato a suo carico (vedi sopra in tema di informazioni precontrattuali ai sensi dell’art. 49 codice del consumo)
🠶 L’impresa è poi tenuta a ritirare a proprie spese i beni che abbia originariamente consegnato al domicilio del consumatore, qualora i beni, per loro natura, non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta
🠶 Si consideri inoltre che il consumatore ha il diritto di manipolare i beni per quanto necessario a stabilirne la natura, le caratteristiche e il funzionamento, egli è quindi unicamente responsabile della diminuzione del valore dei beni che risulti da una manipolazione ulteriore, non avendo invece alcuna
responsabilità in caso di omissione, da parte dell’impresa, dell’informativa precontrattuale in merito al suo diritto di recesso (art. 57 codice del consumo)
Avv. Xxxxxx Xxxxx
21
DIRITTO DI RECESSO
🠶 Il diritto di recesso è escluso (art. 59 del codice del consumo) in relazione a:
• contratti di prestazione di servizi dopo la completa prestazione del servizio, se l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del consumatore e con l'accettazione della perdita del diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte dell’impresa;
• fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati;
• fornitura di beni deteriorabili o che rischiano di scadere rapidamente;
• fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi di igiene o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna;
• fornitura di beni che, dopo la consegna, risultano, per loro natura, inscindibilmente
mescolati con altri beni;
• fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna;
• fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del consumatore e con la sua accettazione del fatto che in tal caso avrebbe perso il diritto di recesso;
• fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni
• contratti conclusi in occasione di un'asta pubblica
• fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o i servizi riguardanti le attività del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici;
• fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che l’impresa non è in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso
• fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato concordato al momento della Avv. McaorinnacMluositotane del contratto di vendita, la cui consegna possa avvenire solo dopo trenta giorni e il cui valore effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono essere
controllate dall’impresa.
22
ALTRI DIRITTI DEI CONSUMATORI
🠶 Xxxxx che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall'offerta, l’impresa chiede il consenso espresso del consumatore per qualsiasi pagamento supplementare oltre alla remunerazione concordata per l’obbligo contrattuale principale dell’impresa. Se l’impresa non ottiene il consenso espresso del consumatore ma l’ha dedotto utilizzando opzioni prestabilite che il consumatore deve rifiutare per evitare il pagamento supplementare, il consumatore ha diritto al rimborso di tale pagamento (art. 65 codice del consumo)
Avv. Xxxxxx Xxxxx
23
ALTRI DIRITTI DEI CONSUMATORI
🠶 I professionisti non possono imporre ai consumatori, in relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l’uso di detti strumenti, ovvero nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dall’impresa
🠶 L’istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti in caso di addebitamento eccedente rispetto al prezzo pattuito ovvero in caso di uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte dell’impresa o di un terzo.
L’istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare all’impresa le somme riaccreditate al consumatore (art. 62 codice del consumo)
Avv. Xxxxxx Xxxxx
24
PRINCIPALI MODALITA’ DI PAGAMENTO NELLA
PRATICA DELL’E-COMMERCE
CARTA DI CREDITO O DI DEBITO (BANCOMAT)
La maggior parte del fatturato relativo agli acquisti online degli italiani viene effettuato tramite carta di credito grazie ai costi ridotti per entrambe le parti: per i compratori, i medesimi che sostiene per le transazioni off line e, per i venditori, una commissione percentuale contenuta.
Per poter utilizzare questo mezzo di pagamento sia il venditore sia il compratore concludono un contratto: il compratore con l’istituto emittente e il venditore tramite l'intermediazione di una società di gestione terminali che offre servizi accessori.
Avv. Xxxxxx Xxxxx
25
PRINCIPALI MODALITA’ DI PAGAMENTO NELLA
PRATICA DELL’E-COMMERCE
CARTE PREPAGATE
Vengono rilasciate dagli istituti emittenti con un importo prestabilito e sono ricaricabili, potendo essere, o meno, agganciate ad un conto corrente (in caso affermativo spesso richiedono un canone). Come per le carte di credito, anche in questo caso è posta a carico del venditore una ridotta commissione. La finalità che il compratore persegue con questo mezzo di pagamento è di limitare, in caso di truffa, il danno subito, che non supererà il valore della carta.
BONIFICO
Mezzo di pagamento utilizzato in Italia per una minima parte dell’e-commerce, che sta scomparendo soprattutto a causa dei tempi non brevi di effettuazione e conferma del pagamento. Esso comporta la conclusione di contratti di conto corrente sia da parte del venditore sia da parte del compratore con propri istituti di credito.
Avv. Xxxxxx Xxxxx
26
PRINCIPALI MODALITA’ DI PAGAMENTO NELLA
PRATICA DELL’E-COMMERCE
PAYPAL (O SATISPAY)
Sistemi tramite i quali è possibile inviare e ricevere denaro a/da qualsiasi altro utente iscritto al sistema, senza doversi rivelare reciprocamente i dati bancari o i dati di carte di credito o prepagate. Pay Pal è da tempo considerato un intermediario che offre notevoli vantaggi in termini di sistemi di sicurezza, che assicurano un alto livello di protezione dei dati, seppure a costi maggiormente sensibili per i venditori.
Entrambi gli utenti concludono un contratto con PayPal; collegando una carta di debito, di credito o, in alcuni casi, prepagata, l'utente autorizza permanentemente PayPal ad addebitare automaticamente sulla carta l'importo necessario a copertura di un ordine di pagamento sino al limite massimo preimpostati.
PayPal si occupa anche della gestione del contenzioso:
⮚ lato compratore: diritto al rimborso dell'intero importo corrisposto per un bene che non arriva o non corrisponde alla descrizione fattane dal venditore. Il compratore può comunque contestare la transazione effettuata tramite PayPal: dalla contestazione decorre un termine di 20 giorni per trovare un accordo con il venditore, in difetto la contestazione può essere trasformata in reclamo gestito direttamente da Paypal che lo deciderà con ampi poteri discrezionali;
⮚ lato venditore: nel caso in cui il cliente dichiari che il bene acquistato non gli sia stato consegnato o il venditore abbia ricevuto un pagamento da un soggetto non autorizzato, Paypal garantisce il venditore per l'importo complessivo della vendita che gli viene (al ricorrere di determinati requisiti
Avv. MparrienacMisoatttai nelle condizioni generali del servizio), comunque corrisposto.
27
PRINCIPALI MODALITA’ DI PAGAMENTO NELLA PRATICA DELL’E-COMMERCE
CONTRASSEGNO
Utilizzato per una minima parte del fatturato e-commerce italiano, consente, al compratore, di pagare il bene acquistato non in anticipo, ma al momento del suo arrivo a destinazione e, al venditore, di non consegnare in caso di mancato pagamento, comportando però, per il compratore, lo svantaggio della necessità della presenza sul luogo richiesto per la consegna e, per il venditore, il rischio di pagare inutilmente il trasporto a destinazione e per la riconsegna della merce, in caso di mancato pagamento.
Il vettore, incaricato dal venditore dell’incasso, addebita al compratore una commissione aggiuntiva al trasporto, che si ribalta sul compratore.
MOBILE PAYMENT
pagamenti o trasferimenti di denaro tramite smartphone (es. ApplePay, Google Pay, SamsungPay) rendono possibili sia pagamenti in modalità remote (a distanza) sia in modalità proximity (in prossimità), cioè mediante avvicinamento dello smartphone al POS dell’esercente.
Avv. Xxxxxx Xxxxx
28
PRINCIPALI MODALITA’ DI PAGAMENTO NELLA PRATICA DELL’E-COMMERCE
CRIPTO VALUTE (BITCOINS)
La cripto valuta è rappresentata da transazioni registrate attraverso il
protocollo digitale «blockchain».
La Blockchain è un registro “mastro” delle transazioni: pubblico e condiviso, decentralizzato e distribuito tra i «player» attivi sul protocollo. È costituita da files crittografati, legati a una coppia di codici dette “chiavi crittografiche” (una privata e l’altra pubblica) raccolti in un database distribuito tra i nodi della rete che tengono traccia delle transazioni, sfruttando la crittografia per gestire gli aspetti funzionali, come la generazione di nuova moneta e l’attribuzione della proprietà dei bitcoins.
Scambiati su mercati “non regolamentati”, consente di acquistare beni sia virtuali sia reali con un valore non attribuito in via legislativa ma determinato liberamente dagli operatori di mercato
Cosa rappresentano dal punto di vista giuridico? Si tratta di una valuta oppure di titoli di credito?
Si ritiene possa trattarsi di beni mobili (“le cose che possono formare
oggetto di diritti”, art. 810 codice civile)
Avv. Xxxxxx Xxxxx
29
Guida - Imprese ed e-commerce:
marketing, aspetti legali e fiscali
xxxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx-xx-x-xxxxxxxx- marketing-aspetti-legali-e-fiscali
Avv. Xxxxxx Xxxxx