SALUTE E LA SICUREZZA NEI
Corso FORMATORE PER LA
SALUTE E LA SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO
Terza giornata
FONDAMENTI DELLA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA
Aspetti organizzativi e metologici
• Ai sensi dell’ Accordo 21/12/2011, per ciascun corso devono essere previsti:
1. Soggetto organizzatore del corso
2. Assistenza da parte di Associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori o Datori di Lavoro
3. Responsabile del progetto formativo
4. Nominativi dei docenti
5. Numero massimo 35 allievi
6. Registro con firma di presenza
7. Obbligo di frequenza del 90% delle ore
8. Contenuti in base alla differenza di genere, età, provenienza e lingua.
Aspetti organizzativi e metologici
• In particolare:
⮚ L’Assistenza da parte di Associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori o Datori di Lavoro può avvenire anche attraverso loro dirette emanazione sul territorio
⮚ Il Datore di Lavoro può delegare un formatore per organizzare il Corso
Aspetti organizzativi e metologici
• Bisogna concentrare gli sforzi organizzativi per garantire la centralità dei lavoratori, sviluppando i corsi al fine di :
⮚ Garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche, gruppi di lavoro, discussioni, ecc
⮚ Favorire le metodologie di apprendimento basate sul problem‐solving applicate a simulazioni di casi reali
⮚ Prevedere dimostrazioni, prove pratiche e simulazioni in Contesto lavorativo
⮚ Favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative anche in modalità e‐Learning
L’ e-Learning : approfondimenti
Per e-learning va intesa una formazione con interazione totale ed un apprendimento collaborativo.
La FAD, invece, è una metodologia di apprendimento isolato.
L’ Accordo Stato-Regioni 21/11/2011 consente l’impiego di piattaforme e‐Learning per lo svolgimento della formazione ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e della formazione all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica laddove non si richiede necessariamente la presenza fisica di allievi e docenti
L’ e-Learning : approfondimenti
Colloqui e test -learning
I partecipanti alla formazione sono sottoposti ad una verifica obbligatoria da effettuarsi con un colloquio o con un test.
Tale prova è finalizzata alla verifica delle conoscenze acquisite.
Sistema blended
Sistema misto che viene svolto parte in aula e parte in e‐Learning.
L’ e-Learning : approfondimenti
Collaborazione con Enti Bilaterali ed
Organismi Paritetici
La definizione ed i compiti degli enti bilaterali è presente nel Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, attuativo della Legge Biagi, integrato dal D. Lgs. 6 ottobre 2004 n. 251.
Successivamente, il D. Lgs. n. 81/2008 ha dato la possibilità di istituire Organismi Paritetici che si possono occupare di sicurezza sul lavoro
Il D. Lgs. n. 81/2008 ‐ per quanto attiene la sicurezza sul lavoro ‐
equipara Enti Bilaterali e Organismi Paritetici
Di fatto, sono due enti con compiti differenti ma che possono svolgere le medesime azioni sulla sicurezza sul lavoro
Enti Bilaterali
Un ENTE BILATERALE deve prevedere al suo interno:
1. Sindacato di Datori di lavoro
2. Sindacato dei Prestatori di lavoro
Gli enti bilaterali non possono operare a livello nazionale, ma devono avere sedi sul territorio
Ancora gli stessi non possono essere generali, ma devono essere collegati a un CCNL
Collaborazione con gli Enti Bilaterali
Nella premessa dell’Accordo Stato-Regioni si evidenzia che la formazione dei lavoratori deve essere svolta in collaborazione con gli enti bilaterali (che possiedono le caratteristiche previste dalla legge) solo se:
a) Esistenti nel territorio
b) Nello specifico settore nel quale opera l’azienda
Quindi l datore di lavoro (e per esso aziende ed enti di formazione cui è stato dato incarico di svolgere la formazione dei lavoratori) deve inviare una richiesta di collaborazione a cui l’ente bilaterale può dare riscontro con suggerimenti, osservazioni ed indicazioni cui si deve tenere conto
Ove la richiesta entro 15 giorni non riceva riscontro, il datore di lavoro procede autonomamente all’organizzazione della formazione.
Schema tipo di collaborazione
Ente Bilaterale
Settore specifico Presente sul territorio C.C.N.L
Ente Formazione Soggetto Organizzatore
AZIENDA
Applica il CCNL Aderisce al Bilateriale
1.
2.
3.
L’ Azienda deve aderire al bilaterale
Azienda incarica un ente formativo per svolgere la formazione dei propri dipendenti
L’Ente di formazione chiede la “Collaborazione” solo se l’azienda aderisce al bilaterale
In mancanza di queste condizioni la collaborazione NON deve essere richiesta
Sindacato
Lavoratori
Sindacato
Datori di lavoro
Collaborazione con gli Enti Bilaterali
Il D. Lgs. n. 81/2008 non prevede alcuna sanzione nel caso in cui i corsi per i lavoratori siano stati fatti senza la collaborazione dell’ente bilaterale.
Il corso se è stato svolto regolarmente non può essere annullato.
Strumenti didattici
Per ogni corso bisogna preparare: :
✓ Programma del corso
✓ Registro
✓ Test di ingresso e verifica finale
E’ consigliabile approntare anche :
✓ Dispensa per allievi
✓ Documentazione per il docente e l’azienda
✓ Verbale del corso
✓ Questionario di valutazione
✓ Slide
Erogazione dell’attestato
L’attestato rappresenta la certificazione e l’attestazione dell’avvenuto corso di formazione, comprensivo dell’eventuale superamento di prove di verifica.
Esso dovrà sempre contenere:
⮚ I riferimenti del soggetto organizzatore
⮚ I riferimenti dell’Ente a supporto della formazione
⮚ I dati significativi del corso quali:
❑ Nome e tipo
❑ Data di svolgimento
❑ Durata
❑ Programma
❑ Indicazione del docente
⮚ I dati dell’allievo
⮚ Un codice identificativo unico e verificabile
Erogazione dell’attestato
Accordo Stato-Regioni 21/12/2011
• Accordo 21/12/2011
⮚ Lavoratori
⮚ Preposti
⮚ Dirigenti
⮚ Datori di Lavoro/RSPP
• Accordo 22/02/2012
⮚ Attrezzature
…. Grazie dell’attenzione!