Contract
GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ED. 12 – ID 2454
CONDIZIONI DI FORNITURA
INDICE
1 – PREMESSA 3
2 – DEFINIZIONI 3
3 – OGGETTO 4
4 – MODALITA’ DI ORDINE 5
4.1 – Ordinativo “Spot” 5
4.2 – Ordinativo di Durata 6
5 – CONSEGNA DEL PRODOTTO 8
6 – CONTROLLI DI QUALITÀ 9
7 – CONTROLLI DI QUANTITÀ 11
8 – RIFERIMENTI DEL FORNITORE 13
1 – PREMESSA
Le presenti Condizioni di fornitura disciplinano, per gli aspetti tecnici, la fornitura di carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento mediante la consegna al domicilio delle Pubbliche Amministrazioni.
2 – DEFINIZIONI
Nel presente documento con i seguenti termini si intendono:
Prodotto – uno tra le diverse tipologie di carburante (ad uso autotrazione o per alimentazione di gruppi elettrogeni/di continuità) o combustile da riscaldamento (destinato al funzionamento di impianti termici, cucine e produzione di acqua calda per esigenze sanitarie) di seguito indicate:
• Benzina Super Senza Piombo (CPV 09132100-4);
• Gasolio Autotrazione (CPV 09134100-8);
• Gasolio Autotrazione “Artico” (CPV 09134100-8);
• Gasolio da riscaldamento (CPV 09135100-5);
• Gasolio da riscaldamento “Artico” (CPV 09135100-5).
Ordinativo di Fornitura – il documento elettronico inviato tramite il Sistema Acquisti in rete PA gestito dalla Consip S.p.A. (di seguito Sistema), comprensivo degli eventuali allegati, con il quale le Amministrazioni Contraenti manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione delle forniture richieste nel rispetto delle specifiche contenute nel presente documento e delle condizioni economiche fissate nell’Offerta Economica.
Ordinativo “spot” – l’ordinativo di fornitura, comprensivo di apposito allegato, con cui le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad acquisire un quantitativo di prodotto non inferiore a 1.000 litri per Unità Utilizzatrice e tipologia di Prodotto ed il Fornitore ad effettuare la fornitura richiesta nel/i luogo/hi indicato/i ed entro la Data di Consegna.
Ordinativo di durata [esclusivamente per i lotti da 1 a 9] – l’ordinativo di fornitura con cui le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad acquisire un quantitativo di prodotto non inferiore a
250.000 litri ed il Fornitore ad effettuare le forniture richieste nel/i luogo/hi indicato/i ed entro la Data di Consegna. Tale ordinativo di fornitura ha una durata temporale da un minimo di 3 ad un massimo di 12 mesi ed una frequenza di almeno una consegna al mese.
Richiesta di Approvvigionamento [esclusivamente per i lotti da 1 a 9] – il documento con il quale il Punto Ordinante o il Punto Istruttore indica al Fornitore i quantitativi di Prodotto ed il/i luogo/hi di consegna previsto/i, nonché le ulteriori informazioni utili per la fornitura (es. nominativo e contatto del personale incaricato alla consegna, numero di serbatoi; identificativo del serbatoio, ecc.), fino al raggiungimento del quantitativo complessivo di Prodotto indicato nell’Ordinativo di durata.
Piano di Consegne di massima [esclusivamente per i lotti da 1 a 9] – il documento elettronico, allegato all’Ordinativo di durata, nel quale le Amministrazioni Contraenti riportano la tipologia, i quantitativi di Prodotto, le date presunte ed il/i luogo/hi di consegna previsto/i.
Data di Consegna – il termine massimo, entro il quale il Fornitore deve consegnare il Prodotto richiesto dall’Amministrazione Contraente, corrispondente:
• per l’Ordinativo “spot”, al sesto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore dell’Ordinativo di Fornitura o alla data diversamente concordata tra le parti e riportata all’interno dell’Ordinativo stesso (eventualmente anche all’interno dell’allegato). In tale ultimo caso la Data di Consegna coinciderà con tale data concordata;
• per l’Ordinativo di durata, al sesto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore della Richiesta di Approvvigionamento o alla data diversamente concordata tra le parti e riportata all’interno della Richiesta medesima (eventualmente anche all’interno dell’allegato). In tale ultimo caso la Data di Consegna coinciderà con tale data concordata.
Unità Utilizzatrice – la sede o l’ufficio decentrato e/o distaccato dell’Amministrazione Contraente, per la quale l’Unità Ordinante emette l’Ordinativo di Fornitura, presso cui sono ubicati uno o più depositi e/o serbatoi localizzati allo stesso indirizzo e numero civico. Tale Unità Utilizzatrice deve essere ubicata entro i confini territoriali del Lotto.
Luogo di Consegna – il luogo ove è ubicata l’Unità Utilizzatrice, ovvero il/i serbatoio/i e/o deposito/i della medesima Unità Utilizzatrice indicato nell’Ordinativo di Fornitura, presso il quale il Fornitore deve consegnare il Prodotto richiesto.
3 – OGGETTO
Oggetto della fornitura è la consegna di carburanti per autotrazione e/o per alimentazione di gruppi elettrogeni/di continuità (conformi ai requisiti di legge, alle norme doganali in vigore ed al D.Lgs. n.55 - 31 marzo 2011) e gasolio da riscaldamento (conforme ai requisiti di legge, alle norme doganali in vigore ed al D.Lgs. 152/06) per le Pubbliche Amministrazioni presso i Luoghi di Consegna indicati nell’Ordinativo di Fornitura, a decorrere dalla Data di Attivazione della Convenzione.
In particolare, oggetto dell’appalto è la fornitura, a scelta dalle Amministrazioni presso i depositi e/o i serbatoi ubicati su tutto il territorio nazionale, delle tipologie di Prodotto di seguito elencate:
Tabella 1 Prodotti e Specifiche Tecniche
PRODOTTO | SPECIFICHE TECNICHE, NORMA DI RIFERIMENTO |
Benzina Super Senza Piombo [lotti da 1 a 9] | Norma UNI EN 228 ultima edizione |
PRODOTTO | SPECIFICHE TECNICHE, NORMA DI RIFERIMENTO |
Gasolio Autotrazione [lotti da 1 a 9] | Norma UNI EN 590 ultima edizione |
Gasolio Autotrazione “Artico” [lotti da 1 a 9] | Norma UNI EN 590 ultima edizione, per climi rigidi con un C.F.P.P. - Temperatura limite di filtrabilità - minore o uguale a meno 16°C |
Gasolio da Riscaldamento [lotti da 10 a 18] | Norma UNI-CTI 6579 ultima edizione e/o Norma UNI EN 590 ultima edizione |
Gasolio da Riscaldamento “Artico” [lotti da 10 a 18] | Norma UNI-CTI 6579 ultima edizione e/o Norma UNI EN 590 ultima edizione, per climi rigidi con un C.F.P.P. – Temperatura limite filtrabilità – minore o uguale a meno 10° C |
Per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6 (solo per la regione Molise) e 10, 11, 12, 13, 14, 15 (solo per la regione Molise) il Fornitore è obbligato a rendere disponibili le tipologie di Prodotto: Gasolio Autotrazione “Artico” e Gasolio da Riscaldamento “Artico” almeno nel periodo intercorrente tra il 15 novembre e il 15 marzo di ogni anno di vigenza della Convenzione. Resta ferma la facoltà di rendere disponibili le suddette tipologie di Prodotto anche per Lotti diversi da quelli sopra richiamati e/o in periodi differenti rispetto a quello indicato.
4 – MODALITA’ DI ORDINE
4.1 – Ordinativo “Spot”
L’Amministrazione Contraente mediante l’Ordinativo “spot” richiede la fornitura di un quantitativo di Prodotto, tra quelli previsti al precedente paragrafo 3, non inferiore a 1.000 litri per tipologia ed Unità Utilizzatrice. Resta la facoltà del Fornitore di dare esecuzione ad ordini che prevedano quantitativi di Prodotto inferiori a 1.000 litri.
L’Ordinativo “spot”, eventualmente anche all’interno dell’allegato, deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
- i riferimenti dell’Amministrazione Contraente;
- i riferimenti del Punto Ordinante;
- il quantitativo e la tipologia di prodotto relativi alla fornitura;
- i riferimenti dell’Unità Utilizzatrice;
- l’indicazione del luogo di esecuzione della fornitura (presso il quale sono ubicati uno o più depositi e/o serbatoi);
- i riferimenti del personale della Pubblica Amministrazione incaricato alla consegna;
- il numero di serbatoi, l’identificativo e la capacità (in litri) degli stessi.
Si precisa che:
• la fornitura, salvo diversi accordi tra le parti, deve essere effettuata entro la Data di Consegna così come definita al Paragrafo 2.
• sono ordinabili esclusivamente multipli di 1.000 litri, salva la facoltà del Fornitore di dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura che non siano multipli di 1.000 litri;
• non possono essere effettuate consegne di prodotto oltre 90 (novanta) giorni dalla scadenza temporale della Convenzione. In caso di proroga temporale della stessa, non potranno essere effettuate consegne oltre 90 giorni dalla nuova data di scadenza.
4.2 – Ordinativo di Durata
Esclusivamente per i lotti da 1 a 9, l’Amministrazione Contraente mediante l’Ordinativo di durata richiede la fornitura di un quantitativo di Prodotto, tra quelli previsti al precedente paragrafo 3, non inferiore a 250.000 litri con consegne ripartite nel tempo.
Tale Ordinativo, eventualmente anche all’interno del Piano di Consegne di massima, deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
- i riferimenti dell’Amministrazione Contraente;
- i riferimenti del Punto Ordinante;
- i riferimenti dei Punti Istruttori delegati ad emettere le successive Richieste di Approvvigionamento, così come definite al Paragrafo 2;
- la durata temporale espressa in mesi dell’ordinativo (comunque non inferiore a tre mesi e non superiore a 12 mesi);
- il quantitativo e la tipologia di prodotto relativi alla fornitura;
- i riferimenti dell’Unità Utilizzatrice;
- l’indicazione del luogo di esecuzione della fornitura (presso il quale sono ubicati uno o più depositi e/o serbatoi);
- i riferimenti del personale incaricato alla consegna;
- il numero di serbatoi, l’identificativo e la capacità (in litri) degli stessi;
- la frequenza di consegna (almeno una consegna al mese).
A partire dalla data in cui tale ordine è divenuto irrevocabile, l’Amministrazione Contraente, mediante le Richieste di Approvvigionamento, richiede di volta in volta la fornitura del quantitativo di prodotto necessario, in linea con quanto programmato nel Piano di Consegne di massima.
Si specifica che, qualora il Punto Ordinante non abbia delegato alcun Punto Istruttore all’emissione delle Richieste di Approvvigionamento, sarà lo stesso Punto Ordinante ad inviare le medesime.
Le Richieste, firmate digitalmente, vengono inviate tramite Sistema e devono contenere almeno le
seguenti informazioni:
- i riferimenti del Punto Istruttore delegato all’emissione della Richiesta di Approvvigionamento (eventuali modifiche del soggetto delegato dovranno essere tempestivamente comunicate al Fornitore dall’Amministrazione);
- il numero identificativo dell’Ordinativo di durata a cui tale Richiesta di Approvvigionamento fa riferimento;
- l’eventuale data di consegna concordata fra le parti;
- il quantitativo e la tipologia di prodotto richiesto;
- l’indirizzo di consegna;
- l’identificativo/i e la/e capacità (in litri) del/i serbatoio/i.
Si sottolinea che l’Amministrazione Contraente ha l’obbligo di inviare, entro la scadenza temporale dell’Ordinativo di durata, Richieste di Approvvigionamento per una quantità complessiva pari a quella indicata nell’ordinativo stesso.
Ricevuta la Richiesta di Approvvigionamento, il Fornitore deve verificare che:
- sia compilata correttamente in ogni sua parte;
- provenga da un delegato indicato nell’Ordinativo di Fornitura o dal Punto Ordinante che ha inviato l’ordinativo medesimo;
- il quantitativo totale richiesto nell’Ordinativo di durata non sia stato già raggiunto con le precedenti Richieste di Approvvigionamento e che il quantitativo di prodotto indicato nella Richiesta di Approvvigionamento non comporti il superamento del quantitativo totale richiesto nell’Ordinativo di durata.
Si precisa infine che:
• sono ordinabili esclusivamente quantitativi superiori o uguali a 250.000 litri di prodotto, in multipli di 1.000 litri. Resta facoltà del Fornitore dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura che non siano multipli di 1.000 litri;
• mediante le Richieste di Approvvigionamento è possibile richiedere la fornitura di un quantitativo di Prodotto i) non inferiore a 1.000 litri, ii) in multipli di 1.000 litri per tipologia ed Unità Utilizzatrice. Resta, tuttavia, la facoltà del Fornitore dare esecuzione a Richieste di Approvvigionamento per quantitativi inferiori a n. 1.000 litri e/o quantitativi non multipli di
1.000 litri;
• la fornitura, salvo diversi accordi tra le parti, deve essere effettuata entro la Data di Consegna così come definita al Paragrafo 2;
• non possono essere effettuate consegne di prodotto oltre 90 (novanta) giorni dalla scadenza temporale della Convenzione. In caso di proroga temporale della stessa, non potranno essere effettuate consegne oltre 90 giorni dalla nuova data di scadenza.
5 – CONSEGNA DEL PRODOTTO
La fornitura oggetto di ciascun ordine deve essere eseguita dal Fornitore, con le modalità stabilite nelle presenti Condizioni di fornitura, esattamente nei Luoghi di consegna indicati nell’ordinativo medesimo purché raggiungibili tramite trasporto su gomma e marittimo di linea (traffico merci). In particolare, all’interno dell’Ordinativo “spot” o della Richiesta di Approvvigionamento (in caso di Ordinativo di durata), l’Amministrazione deve indicare tutte le informazioni utili per il corretto svolgimento delle attività di consegna del Prodotto, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’ubicazione del/i serbatoio/i (strada pubblica, area di proprietà dell’Unità Utilizzatrice, ecc.), la presenza di eventuali ostacoli o elementi di rischio, la presenza di illuminazione nella zona di scarico, ecc..
La consegna del Prodotto deve essere registrata dall’Amministrazione Contraente e, per questa, dall’Unità Utilizzatrice, in contraddittorio con il Fornitore, mediante apposito Verbale di Consegna. Tale Xxxxxxx di Consegna deve contenere almeno le seguenti informazioni:
• peso e/o volume del Prodotto rilevato allo scarico, secondo quanto indicato al successivo paragrafo 7 del presente documento;
• densità e temperatura del Prodotto se rilevate al momento;
• volume del Prodotto espresso in litri a temperatura di 15°C dichiarato dal Fornitore;
• volume da fatturare calcolato secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 7 del presente documento (litri a temperatura 15°C);
• data di consegna.
Si sottolinea che ogni consegna (identificata con DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o similari) non può prevedere quantitativi di Prodotto inferiori a 1.000 litri, salva la facoltà del Fornitore di dare esecuzione a consegne con quantitativi inferiori.
Per ciascuna consegna il prezzo delle diverse tipologie di Prodotto è determinato come sarà specificato nella Convenzione. Detto prezzo, relativamente all’Ordinativo di Fornitura, differisce in ragione i) delle quantità oggetto della singola consegna effettuata presso l’Unità Utilizzatrice, ii) della tipologia di Prodotto e iii) della Data di consegna.
In particolare, il prezzo delle tipologie di Prodotto viene determinato secondo le seguenti i-esime fasce di volume di consegna (a temperatura ambiente) di Prodotto:
• i= 1, litri da 1.000 a 5.000
• i= 2, litri da 5.001 a 10.000
• i= 3, litri da 10.001 a 20.000
• i= 4, litri da 20.001 a 30.000
• i= 5, litri oltre 30.000
A titolo di esempio, nel caso in cui un’Amministrazione emetta un Ordinativo “spot” per complessivi
30.000 litri, di cui:
- 10.000 litri di Gasolio Autotrazione consegnati il giorno 1 presso l’Unità Utilizzatrice “A” e
10.000 litri di Gasolio Autotrazione consegnati il giorno 2 presso l’Unità Utilizzatrice “A”;
- 10.000 litri di Benzina Super Senza Piombo consegnati il giorno 1 presso l’Unità Utilizzatrice “B”;
ai fini della fatturazione, si deve applicare ai volumi di prodotto di ciascuna consegna il corrispettivo relativo alla fascia di volume “da 5.001 a 10.000 litri”.
Mentre, nel caso in cui una Amministrazione emetta un Ordinativo di durata con validità temporale di dodici mesi per complessivi 600.000 litri di Gasolio Autotrazione con consegne così effettuate:
- una consegna al mese da 20.000 litri presso l’Unità Utilizzatrice “A”;
- una consegna al mese da 25.000 litri presso l’Unità Utilizzatrice “B”;
- una consegna al mese da 5.000 litri presso l’Unità Utilizzatrice “C”;
ai fini della fatturazione, si deve applicare ai volumi di prodotto di ciascuna consegna il corrispettivo relativo alle seguenti fasce di volume:
- “da 10.001 a 20.000 litri “per le consegne all’Unità Utilizzatrice “A”;
- “da 20.001 a 30.000 litri “per le consegne all’Unità Utilizzatrice “B”;
- “da 1.000 a 5.000 litri “per le consegne all’Unità Utilizzatrice “C”.
6 – CONTROLLI DI QUALITÀ
La Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di disporre controlli al fine di verificare la conformità del Prodotto consegnato dal Fornitore alle specifiche tecniche riportate in Tabella 1 al precedente Paragrafo 3.
Salvo diverse procedure di prelievo eventualmente adottate dalle singole Amministrazioni Contraenti, per l’effettuazione dei controlli di cui sopra, l’Unità Utilizzatrice e/o la Consip S.p.A. disporranno all’atto della consegna ed in contraddittorio con la controparte, il prelievo dall’autocisterna, secondo le modalità indicate dalle norme UNI EN ISO 3170 o UNI EN ISO 3171 e s.m.i., di 3 (tre) campioni del Prodotto posti in 3 (tre) idonei contenitori da 2 (due) litri ciascuno. I tre campioni saranno sigillati e dovranno essere dotati di targhetta sulla quale saranno riportati almeno i riferimenti dell’Unità Utilizzatrice, il numero del Documento di accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o similari), la data e luogo del prelievo (coincidente con la data di consegna) e la targa dell’autocisterna. L’etichetta sarà firmata dal trasportatore e dal referente dell’Amministrazione. A tal fine il Fornitore accetta di essere rappresentato dall’autista dell’autocisterna.
Al fine di verificarne la conformità alle specifiche tecniche di cui alle suddette norme di riferimento, i suddetti campioni saranno destinati, rispettivamente:
a) all’Unità Utilizzatrice;
b) al Fornitore;
c) al laboratorio di analisi accreditato, concordato le parti. Le verifiche di conformità avranno il seguente svolgimento:
1. Nel caso in cui il campione di cui alla lettera a), a seguito del collaudo/verifica, effettuato presso un laboratorio di analisi accreditato scelto dall’Amministrazione, risultasse non conforme alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 3 del presente documento, l’Amministrazione dovrà darne opportuna comunicazione al Fornitore. Quest’ultimo potrà, a proprie spese, effettuare ulteriori prove di collaudo/verifica sul proprio campione di Prodotto (lettera b)) presso un laboratorio di analisi accreditato (Laboratorio di parte); diversamente, si procederà secondo quanto previsto al punto 3. Resta inteso che Il Fornitore dovrà consegnare le proprie controdeduzioni complete dei risultati del Laboratorio di parte entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di non conformità del Prodotto, in caso contrario la non conformità dello stesso si intenderà tacitamente accettata dal Fornitore e si procederà secondo quanto previsto al punto 3).
2. Se a seguito del collaudo/verifica del Laboratorio di parte sul campione di cui alla lettera b), il Prodotto risultasse conforme alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 3 del presente documento, si procederà alla verifica del campione di cui alla lettera c). In caso di non conformità di tale campione, si procederà secondo quanto previsto al punto 3). Diversamente, se a seguito del collaudo/verifica del campione di cui alla lettera c) il Prodotto risultasse conforme alle specifiche tecniche, il Prodotto rifornito verrà accettato dall’Unità Utilizzatrice.
3. In caso di non conformità del Prodotto, l’Unità Utilizzatrice potrà rifiutare il Prodotto rifornito ed applicare la penale prevista in Convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In tal caso il Fornitore dovrà provvedere alla bonifica del Luogo di Consegna ed alla sostituzione della partita di Prodotto rifiutata, con modalità da concordarsi con l’Unità Utilizzatrice, entro e non oltre 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di rifiuto del Prodotto (salvo diverso termine espressamente concordato tra la singola Unità Utilizzatrice ed il Fornitore) pena l’applicazione della penale prevista in Convenzione.
Si specifica che, nel caso in cui il Prodotto rifornito non risultasse conforme alle specifiche tecniche di cui sopra, le spese per l’espletamento delle analisi di laboratorio del Prodotto di cui ai campioni a) e c), ivi comprese tutte quelle ad esse correlate (es.: trasporto dei campioni da analizzare, consegna, ritiro etc.) resteranno a carico del Fornitore.
Diversamente, nel caso in cui il Prodotto rifornito risultasse, invece, conforme alle specifiche tecniche di cui alle suddette norme di riferimento, le spese per l’espletamento delle analisi di laboratorio del Prodotto di cui ai campioni a) e c), ivi comprese tutte quelle ad esse correlate (es.: trasporto dei campioni
da analizzare, consegna, ritiro etc.) saranno a carico dell’Amministrazione.
In ogni caso, all’arrivo del Prodotto sarà facoltà dell’Unità Utilizzatrice procedere, prima dello scarico, alla determinazione della temperatura e della densità. Quest’ultima andrà riconvertita alla densità a 15°C utilizzando la tabella 53B pubblicata nel volume III del Petroleum Measurement Tables, edita dal A.S.T.M e stampata dal Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Dogane ed. II.II - su autorizzazione dell’A.S.T.M. La densità a 15°C andrà quindi corretta, per tenere conto della spinta dell’aria, sottraendo il numero fisso 0,0011. Qualora la densità così calcolata si discostasse più del 9‰ (nove per mille) dalla densità a 15°C riportata dal Fornitore (già corretta per la spinta dell’aria) nel Documento di accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o similari), il Prodotto potrà essere respinto e l’Amministrazione potrà applicare la penale prevista in Convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In tal caso il Fornitore entro 3 giorni naturali e consecutivi (salvo diverso termine espressamente concordato tra la singola Amministrazione Contraente ed il Fornitore) dovrà provvedere a fornire il Prodotto a norma e l’Amministrazione potrà applicare la penale prevista in Convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
In ogni caso, la Consip S.p.A. si riserva la possibilità di effettuare, direttamente o attraverso un organismo di ispezione, verifiche ispettive sulla fornitura oggetto della Convenzione, anche in fase di caricamento del Prodotto presso il deposito del Fornitore.
7 – CONTROLLI DI QUANTITÀ
Il controllo quantitativo sull’ammontare di Prodotto consegnato avverrà secondo le modalità di seguito riportate, salvo diverse disposizioni eventualmente adottate dalle singole Amministrazioni.
La singola Unità Utilizzatrice verificherà, per ogni consegna, che il Documento di accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o similari) riporti almeno i seguenti dati:
• Peso espresso in Chilogrammi o Tonnellate e/o volume espresso a litri a 15°C;
• Volume a Temperatura di carico;
• Densità a 15°C.
Nel caso in cui il Documento di accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o similari) fosse incompleto, la consegna potrà essere respinta e l’Amministrazione Contraente potrà applicare le penali previste in Convenzione, fatto salvo il maggior danno. L’Unità Utilizzatrice, qualora disponga di serbatoi di ricezione opportunamente tarati, per ogni consegna, al fine di determinare la quantità di combustibile/carburante consegnata a temperatura del Prodotto allo scarico, considererà i volumi rilevati all’interno dei medesimi serbatoi. Qualora L’Unità Utilizzatrice, viceversa, non disponga di serbatoi di ricezione opportunamente tarati, per ogni consegna, al fine di determinare la quantità di combustibile/carburante consegnata a temperatura del Prodotto allo scarico, dovrà rilevare:
a) nelle autocisterne dotate di contalitri (tarati e verificati nel rispetto del D.M. n. 182 del 28 marzo 2000 e s.m.i. e muniti di apposita etichetta autoadesiva corrispondente alle caratteristiche indicate nell'allegato II al citato D.M. n. 182/00), il volume (litri) rilevato dalla testina di
misurazione e stampato sul cartellino che dovrà essere controfirmato in contraddittorio con l’autista dell’autocisterna;
b) nelle autocisterne chilolitriche il volume (litri), per ogni scomparto in consegna, sulla sommità della cisterna dopo aver posizionato il veicolo in piano (qualora il livello del liquido fosse inferiore al minimo misurabile - fuori scala - per almeno uno scomparto in consegna la partita sarà rifiutata e l’Amministrazione Contraente potrà applicare la penale prevista in Convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno);
c) nelle autocisterne non dotate di serbatoi chilolitrici né di contalitri tarati, il peso tramite pesa su impianti pubblici o della Pubblica Amministrazione, purché tarati e controllati dall’Ufficio Metrico. Al fine di calcolare, per ciascuna consegna, la quantità di Prodotto fatturabile dal Fornitore, si procederà secondo le modalità di seguito riportate.
Nel caso in cui l’Amministrazione Contraente abbia effettuato le rilevazioni di densità e temperatura allo scarico (Paragrafo 6) e disponga dei volumi di combustibile/carburante determinati a temperatura del Prodotto allo scarico, questi ultimi saranno riportati alla temperatura standard di 15° C avvalendosi delle tabelle 54B pubblicate nel volume III del Petroleum Measurement Tables, edita dal A.S.T.M e stampata dal Ministero delle Finanze- Direzione Generale delle Dogane ed. II.II - su autorizzazione dell’A.S.T.M.
Nel caso in cui l’Unità Utilizzatrice, invece, non abbia effettuato alcuna rilevazione di cui al precedente Paragrafo 6 (densità e temperatura allo scarico, densità a 15°C), ai fini della fatturazione saranno utilizzati i volumi (litri a 15°C) ricavabili dal Documento di accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o similari).
Qualora diversamente l’Amministrazione disponga del peso del Prodotto consegnato (determinato tramite pesa su impianti pubblici o della Pubblica Amministrazione nel caso di consegna effettuata con autocisterne non dotate di serbatoi chilolitrici né di contalitri tarati), i volumi di Prodotto fatturabili saranno calcolati dividendo il peso rilevato per la densità a 15°C ricavabile dal Documento di accompagnamento (DAS e/o similari).
Le quantità di Prodotto fatturabile, calcolate come sopra descritto, saranno arrotondate per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centilitri, per difetto se inferiore a detto limite; ad esempio 1355,500 litri saranno arrotondati a 1356 litri; 1365,623 litri saranno arrotondati a 1366 litri; 1365,497 litri saranno arrotondati a 1365 litri.
Qualora dovesse risultare una differenza tra numero di litri ordinati (a temperatura ambiente) tramite Ordinativo “spot” o Richiesta di Approvvigionamento (nel caso di Ordinativo di durata) e numero di litri effettivamente consegnati (a temperatura ambiente), verrà tollerata una differenza del 3% (tre per cento); entro tale percentuale, in ogni caso, non si farà luogo ad applicazione di penale alcuna. Sulle quantità consegnate in meno oltre la suddetta percentuale, si applicherà la penale prevista in Convenzione. Resta inteso che l’Amministrazione Contraente non corrisponderà alcun importo per la
parte di fornitura non consegnata. Il Fornitore prende atto che eventuali quantitativi eccedenti detta percentuale potranno essere respinti.
Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. si riservano di inviare, per opportuna conoscenza, copia degli Ordinativi di Fornitura agli Uffici Metrici delle Camere di Commercio competenti per territorio affinché possano, secondo la loro discrezione, esperire gli opportuni controlli di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme di cui al D.M. n. 182 del 28 Marzo 2000 e s.m.i..
8 – RIFERIMENTI DEL FORNITORE
Il Fornitore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni, entro la Data di Attivazione della Convenzione, quali riferimenti di contatto, un indirizzo di posta elettronica (eventualmente PEC) e un numero di telefono contattabile almeno tra le 09:00 e le 12:00 e tra le 15:00 e le 18:00 in tutti i giorni lavorativi dell’anno esclusi sabati, domeniche e festivi. Il suddetto numero di telefono deve essere del tipo “Numeri per servizi di addebito al chiamato” secondo quanto definito dall’art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM “Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n. 177) ovvero “Numerazione per i servizi di addebito ripartito” Prima categoria, quota fissa, secondo quanto definito dall’art. 17 della detta Delibera.
Tali riferimenti serviranno per le richieste di informazione ed assistenza tecnica tra cui, a titolo di esempio:
• richieste di informazioni circa la Convenzione;
• ricezione e smistamento degli Ordinativi di Fornitura;
• richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna;
• richieste relative allo stato degli Ordinativi in corso ed alla loro evasione;
• richieste relative allo stato delle consegne.