SCHEMA DI CONTRATTO
Municipio Roma XIV Monte Xxxxx Direzione Socio Educativa
SCHEMA DI CONTRATTO
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DENOMINATO “CENTRO PER LE FAMIGLIE: L’OFFICINA DEI LEGAMI” –
C.I.G. N. 8760569A3B
In esecuzione della Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma XIV “Monte Xxxxx” Rep.
del , con impegni n. , il Municipio Roma XIV “Monte Xxxxx” C.F. 02438750586 / P.IVA 01057861005, rappresentato da , in qualità di Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma XIV “Monte Xxxxx”, AFFIDA, secondo le modalità di seguito riportate, il progetto denominato “Centro per le famiglie: l’officina dei legami” C.I.G. n. 8760569A3B all’Organismo “ ”, (di seguito denominato Esecutore), con sede
legale a
in Via
– C.F.
P.IVA
– nella persona del Legale Rappresentante nato/ a a il C.F. , il/la quale dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché di decadenza, di divieto e di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.
Art.1 - Oggetto del servizio
Il presente schema di contratto ha per oggetto l’affidamento del progetto denominato “Centro per le famiglie: L’Officina dei legami” C.I.G. N. 8760569A3B
Il presente schema di contratto disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale – Municipio Roma XIV Monte Xxxxx e l’esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio, comprese le modalità di esecuzione, come meglio dettagliate e contenute nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e negli atti in esso richiamati.
Il presente appalto è regolato inoltre da:
- la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e ii. (d’ora innanzi: Codice) per le parti di immediata attuazione;
- Avviso di rettifica del Codice pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 164 del 15-7-2016;
- D. Lgs. n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- il D.P.R. n. 207/2010 (d’ora innanzi Regolamento) per le parti ancora in vigore;
Roma Capitale – Municipio Xxxx XXX Xxxxx Xxxxx Xxxxxx X. Xxxxx xxxxx Xxxxx x. 0
Telefono x00 00 00000000-000-000-000 . Fax x00 00 00000000
xxx.xxxxxx.xxxx.xx PEC: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx00@xxx.xxxxxx.xxxx.xx
- linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti predisposte dall’X.X.XX. in esecuzione delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all’art. 216 del D. Lgs. n. 50/20016;
- il D. Lgs. n. 81/2008 e e xx.xx. e ii. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D. Lgs. n. 159/2011 e xx.xx. e ii. “Codice delle leggi antimafia”;
- il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 00 ottobre 2014, n. 193 “Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’art. 8 della L. 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
- la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
- il D. Lgs. n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” per le parti ancora in vigore;
- Il D. Lgs. n. 231/2001 e xx.xx. e ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
- il Protocollo d’intesa tra X.X.XX. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra X.X.XX. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;
- Il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90”.
- il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
- il “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. n. 40 del 27 febbraio 2015 come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2020/2021/2022 approvato con D.G.C.
n. 13 del 31 gennaio 2020;
- il “Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’X.X.XX. in data 19 luglio 2017;
- il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
- la Legge 328/2000;
- il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.
- norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale (d’ora innanzi: capitolato);
- l’offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo.
Art. 2 - Durata dell’appalto e modalità di esecuzione del servizio
Il presente schema di contratto decorrerà dal fino al 20/10/2023. È esclusa la possibilità di rinnovo tacito o automatico.
Il Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C.), sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all’esecuzione della prestazione, fornendo all’esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, apposito verbale firmato anche dall’esecutore.
In caso di esecuzione anticipata il D.E.C. indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall’esecutore per il rimborso delle relative spese.
in caso di avvio dell’esecuzione del contratto in via di urgenza il D.E.C. indica nel verbale di consegna le prestazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire.
L’affidatario del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto con il massimo della professionalità per tutta la durata del contratto secondo le modalità espressamente individuate nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, e secondo le nuove e diverse modalità proposte dall’affidatario medesimo in sede di offerta migliorativa.
In sede di aggiudicazione definitiva, Roma Capitale procederà ad approvare il nuovo schema di contratto comprensivo delle nuove e diverse modalità di esecuzione proposte dall’affidatario medesimo in sede di offerta migliorativa che saranno all’uopo analiticamente specificate ed articolate.
Alla conclusione del Servizio alla data sopra indicata l’affidatario è tenuto alla restituzione al Municipio Roma XIV di ogni documentazione prodotta per la gestione del Centro per le Famiglie e la strumentazione di cui al punto 10 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
Art. 3 – Sede del Servizio
Tutte le attività del Centro per le famiglie “L’Officina dei Legami” dovranno svolgersi all’interno in un’unica sede che dovrà essere individuata dall’organismo proponente in zona limitrofa alla sede del Servizio Sociale del Municipio Roma XIV e dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
- facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici,
- priva di barriere architettoniche;
- fornita di almeno 4 stanze di cui: una allestita per l’accoglienza del pubblico e la segreteria, uno spazio allestito a sala d’attesa, una dotata di specchio unidirezionale per lo spazio per il diritto di visita e relazione; una sufficientemente ampia per le riunioni con i Servizi del territorio e per lo svolgimento di attività di gruppo;
- dotata di uno spazio esterno;
- luogo accogliente e adeguato al ricevimento delle famiglie e al lavoro degli operatori;
- luogo visibile, riconoscibile e ad esclusivo uso delle attività del Centro.
I locali della sede dovranno avere dimensioni idonee e appropriate allo svolgimento del progetto, conformi alla normativa vigente in materia di urbanistica, edilizia, igienico sanitaria, sicurezza e antincendi e superamento delle barriere architettoniche.
A tale scopo dovrà essere fornita relazione asseverata da parte di un tecnico abilitato, unitamente ad una liberatoria nei confronti del Municipio riguardante l’idoneità di detti locali e l’assolvimento dei predetti oneri di legge.
La stessa sede dovrà essere già dotata di adeguati arredi per il ricevimento dell’utenza e di spazi adeguati tali da garantire la privacy delle persone beneficiari del Servizio.
Gli operatori impiegati per le attività di cui alla Linea di Servizio 6, opereranno prevalentemente nell’ambito degli uffici del Servizio Sociale municipale. A loro verranno destinati locali del Municipio mentre postazioni e supporto tecnico/amministrativo saranno forniti dall’Organismo.
Art. 4 - Corrispettivo contrattuale
Il corrispettivo dovuto dal Municipio all’affidatario per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente appalto, comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta migliorativa, al netto del ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato, ammonta ad € al netto dell’I.V.A.
Art. 5 – Oneri a carico dell’esecutore
Sono a carico dell’esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all’esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente schema di contratto e nel relativo capitolato, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste. L’esecutore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali con il massimo della professionalità, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente schema di contratto, nel Capitolato e nell’offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo, che, ancorchè non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente schema di contratto.
L’affidatario eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto per tutta la durata del contratto rispettando le prescrizioni e i requisiti prestazionali individuati nel capitolato speciale, descrittivo e prestazionale, tenendo conto di eventuali proposte migliorative indicate nell’offerta tecnica, come di seguito specificato:
Art. 6 - Sospensioni o riprese dell’esecuzione del contratto
Ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 7 del Codice per quanto compatibile, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le prestazioni afferenti il presente appalto procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell’esecuzione del contratto, può disporre la
sospensione dell'esecuzione del contratto medesimo, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione dell’imputabilità e delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, nonché dello stato di avanzamento delle stesse, e quelle la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le prestazioni medesime possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri e con l’indicazione della consistenza della manodopera e degli strumenti esistenti al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
Il verbale deve essere sottoscritto dall’esecutore e inviato al R.U.P.
Ai sensi dell’art. 107, comma 2 del Codice, come modificato dall’art. 71, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 56/2017, la sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
Ove successivamente alla consegna delle prestazioni oggetto del presente contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle stesse, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti delle prestazioni eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni delle parti di servizio sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione delle prestazioni secondo le modalità indicate all’art. 107, comma 4 del Codice.
Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il D.E.C. lo comunica al R.U.P. affinché quest’ultimo disponga la ripresa dell’esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell’esecuzione effettuata dal R.U.P., il D.E.C. procede alla redazione del verbale di ripresa dell’esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal
R.U.P. Il D.E.C. trasmette tale verbale al R.U.P. entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.
L'ultimazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, appena avvenuta, ai sensi dell’art. 107, comma 5 del Codice, è comunicata dall'esecutore per iscritto al D.E.C., il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni oggetto del presente contratto, per qualsiasi causa non imputabile a Roma Capitale, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Art. 7 – Modifiche contrattuali
Sono autorizzate, le modifiche, nonché le varianti, del contratto durante il periodo di efficacia dello stesso, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b) e del comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Sono, altresì, autorizzati elementi aggiuntivi e migliorativi dell’offerta ai sensi dell’art. 23, comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. senza oneri aggiuntivi per questa Stazione Appaltante.
Art. 8 - Termini di esecuzione
L’affidatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale e dall’offerta presentata. L’affidatario si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni contrattuali del presente appalto secondo quanto proposto in sede di proposta migliorativa
Art. 9 Penali
In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali in conformità alla progettazione a base di gara:
a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura
giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto fino ad un massimo di 5 giorni;
b) una penale in misura pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali, incluse eventuali prestazioni migliorative proposte dal concorrente risultato affidatario;
c) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale del 5% del valore del contratto come definita all’art. 19 del presente schema di contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 19;
d) una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P. o dal D.E.C.;
e) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal R.U.P. o dal D.E.C. fino ad un massimo di 10 giorni;
f) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale pari all’1 per mille per ogni giorno di mancata sostituzione del personale assente e per ogni figura professionale non sostituita impiegata nel Servizio;
g) una penale giornaliera pari all’1 per mille per mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo;
Il Municipio si riserva di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio reso agli obblighi di cui al presente appalto.
Le penali applicate, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2 del Codice non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. In tal caso il responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto dal Municipio all’affidatario; l’esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni al Municipio nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore, a giudizio insindacabile del Municipio, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’organismo affidatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art. 10 - Contabilizzazione del servizio e liquidazione del corrispettivo
Il Municipio provvederà a liquidare mensilmente e dopo l’effettiva erogazione del servizio, il prezzo dovuto, a seguito di emissione di regolare fattura e di relazione del Servizio.
Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale.
Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.
Nel caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dall’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell’esecuzione del contratto, Roma Capitale trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del Codice, introdotto dall’art. 20, comma 1, lett. c) del D. Lgs.
n. 56/2017, in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di Roma Capitale di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Roma Capitale paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto.
Art. 11 Cessioni di credito
Eventuali atti di cessione di credito o procure all’incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii.
Ai sensi dell’art. 106, comma 13 del Codice si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.
Ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii. ove ricorra cessione di credito, Roma Capitale provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di
provvedimento formale d’adesione intervenuto nei termini di Xxxxx. Nelle more dell’adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficiari, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.
Ai sensi del predetto art. 106, comma 13 del Codice ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato.
Art. 12 - Controlli – Livelli di qualità delle prestazioni
In corrispondenza del raggiungimento di 6 (sei) mesi di attività il D.E.C. in collaborazione con il R.U.P. provvederà ad una valutazione del servizio prestato, tenendo presenti i seguenti parametri:
1. numero di reclami/solleciti da parte dell’utenza valutati dal responsabile unico del
procedimento;
2. non conformità, gravi e ripetitive, delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del Capitolato;
3. non conformità, gravi e ripetitive, delle prestazioni effettuate rispetto alle indicazioni del
D.E.C. ovvero del R.U.P.;
4. numero delle penali eventualmente applicate nel corso dei 6 mesi di attività svolta;
5. esiti negativi dei controlli del presente articolo;
6. numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso d’esecuzione.
Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte del Municipio, dovranno essere notificate all’affidatario ai sensi dell’articolo del presente schema di contratto afferente le penali.
Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell’esecutore concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell’applicazione dell’art. 108, comma 3 del Codice.
Art. 13 – Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni Competenza specifiche del Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)
Ai sensi dell’art. 102, comma 1 del Codice il R.U.P. nominato nella persona di
controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al D.E.C. nominato della persona di
Ai sensi dell’art. 111, comma 2 del Codice, come modificato dall’art. 75, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 56/2017, il D.E.C. provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico- contabile dell'esecuzione del contratto stipulato da Roma Capitale assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
L’esecutore è tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve
Verifica di conformità in corso di esecuzione
La verifica di conformità è effettuata in corso di esecuzione secondo la seguente periodicità: bimestrale.
Sono invitati ai controlli in corso di esecuzione l’organismo affidatario ed il D.E.C. e deve essere redatto apposito verbale.
I verbali, sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti, devono essere trasmessi tempestivamente al responsabile unico del procedimento.
I verbali riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.
Roma Capitale, inoltre, si riserva, in qualsiasi momento, anche a sorpresa, di effettuare verifiche e controlli anche a campione per accertare la regolarità sotto tutti i profili della esecuzione contrattuale.
Art. 14 - Garanzia definitiva
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto, ovvero in caso di “consegna ad urgenza” al momento della sottoscrizione del relativo verbale, è obbligato a costituire la garanzia definitiva. Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l’importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso del 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia definitiva a scelta dell’appaltatore può essere prodotta sotto forma di cauzione o fidejussione secondo le seguenti modalità:
a) bonifico SEPA, o con assegni circolari non trasferibili presso tutte le filiali UniCredit sul conto
corrente bancario operativo presso la Tesoreria Capitolina, intestato a Roma Capitale – Ragioneria Generale - Depositi Cauzionali – IT 69 P 02008 05117 000400017084, indicando il predetto codice iban e il codice ente n. 5
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx Provinciale o presso Aziende autorizzate;
c) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività;
d) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività;
e) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia fidejussoria di cui alle lettere c), d) ed e) dovrà contenere anche le sottoindicate condizioni:
“Il sottoscritto Istituto (bancario, assicurativo o intermediario finanziario)
si obbliga sin da ora ed incondizionatamente alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, alla rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché ad effettuare, entro 15 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione e senza alcuna riserva, il versamento della somma garantita a beneficio di “Roma Capitale” presso la “Tesoreria Capitolina” .
Il sottoscritto Istituto (bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e
l’affidatario dell’appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt.11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983).
La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione.
Roma Capitale può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria e precisamente:
nel caso in cui l’importo della garanzia sia ridotto del 50%, l’aggiudicatario dovrà presentare – a pena di esclusione - la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2008 in originale ovvero in copia autenticata.
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, secondo periodo, introdotto dall’art. 59, comma 1, lett. e),
n. 1) del D. Lgs. n. 56/2017, si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle micro-imprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice ovvero di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già formalmente costituito o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, la suddetta certificazione dovrà essere presentata – a pena di esclusione - da ciascun soggetto del raggruppamento/consorzio ordinario e da tutte le imprese aderenti al suddetto contratto di rete.
Qualora l’aggiudicatario si avvalga delle ulteriori riduzioni di cui al citato articolo 93, comma 7 del Codice dovrà presentare:
11.a.) ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’ulteriore riduzione del 30% - qualora in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit - “Certificato di Registrazione” rilasciato dal Comitato Ecolabel – Ecoaudit comprovante la registrazione EMAS;
ovvero in alternativa a quanto indicato nel punto 11.a.):
11.b.) ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’ulteriore riduzione del 20%, certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 in originale ovvero in copia autenticata.
Qualora l’aggiudicatario sviluppi un “inventario di gas ad effetto serra” o “un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto” e si avvalga della riduzione del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto del citato articolo 93, comma 7 del Codice, come modificato dall’art. 59, comma 1, lett. e), n. 2) del D. Lgs. n. 56/2017, dovrà presentare rispettivamente:
certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o certificazione ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067; tali certificazioni dovranno essere presentate in originale ovvero in copia autenticata.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici:
a) in possesso del rating di legalità (e rating di impresa quando vigente);
b) o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
c) o di certificazione social accountability 8000;
d) o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
e) o di certificazione XXXXX 00000;
f) o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
Per beneficiare della riduzione del 30 per cento, nei casi di cui alle lett. b), c), d), e), f) sopra riportate l’aggiudicatario dovrà presentare – a pena di esclusione – le relative certificazioni/attestazioni in originale ovvero, limitatamente alla lettera b) in copia fotostatica, riportanti l’attestazione “conforme all’originale” sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e xxxxxx/e di specifici poteri di firma e corredata da copia fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità e con riferimento alle lettere b). c, d), e) ed f) in copia autenticata.
Per beneficiare della riduzione del 30 per cento, nel caso di cui alla lett. a) di cui sopra dovrà a pena di esclusione risultare iscritto nell’elenco di cui all’art. 8 della Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (come da ultimo modificato dalla delibera n. 26166 del 13 luglio 2016).
La suddetta garanzia dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 del 19 gennaio 2018 pubblicato il 10-4-2018 sul Supplemento ordinario n. 16/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 83
L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei prestatori di servizio comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica degli esecutori.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 102, comma 3,
del Codice, come modificato dall’art. 66, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017 . Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo secondo le indicazioni di cui all’art. 103, comma 6 del Codice maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi ai sensi dell’art. 102, comma 3 del Codice e ss.mm.ii.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento medesimo o dell’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
Art. 15 – Assicurazioni a carico dell’esecutore
L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale.
L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che assicuri Roma Capitale contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 2.500.000,00 euro.
La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazione.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dell’appalto.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti di Roma Capitale.
Gestione dei sinistri
Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell’esecuzione del contratto compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.
Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP.
Restano a carico dell’esecutore:
a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto;
b) l’onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. L’esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti
consentiti dal presente schema di contratto. In tal caso l’esecutore ne fa denuncia al direttore dell’esecuzione entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo. Al fine di determinare l’eventuale indennizzo al quale può avere diritto l’esecutore, spetta al direttore dell’esecuzione del contratto redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 24 del D.M.
n. 49 del 7 marzo 2018.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle
persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Art. 16 – Subappalto
Non è ammesso subappalto in quanto trattasi di appalto di servizi socio assistenziali con funzioni di tutela per famiglie e minori.
Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.
Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010.
L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale.
Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Art. 18 - Protocollo d’intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”
Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011.
È obbligo dell’aggiudicatario comunicare a Roma Capitale – Municipio XIV Monte Xxxxx l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011. Le attività imprenditoriali “sensibili” tra quelle individuate nella direttiva del Ministro dell’Interno 23 giugno 2010 richiamata nel Protocollo d’Intesa sono, ove ricorrenti, le seguenti:
- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera;
- noli a caldo;
- autotrasporti;
- guardiania di cantieri.
Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.
È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.
Art. 19 – Protocollo di Integrità
Roma Capitale in data 31 gennaio 2020, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 13, ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2020-2021-2022 con il quale ha modificato il “Protocollo di Integrità” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015.
Come accettato [e sottoscritto] dall’operatore economico questi:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l’art. 57, comma 4, lett. d) della Direttiva n. 24/14 U.E, l’art. 80, comma 5, lett. c) del
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell’Ente (adottato deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti all'interno del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nell’esecuzione del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi
I. guardiania dei cantieri.
1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti- corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Violazione del “Patto di Integrità”
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
b1. Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456
c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p..
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all’Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Efficacia del “Patto di Integrità”
1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
Art. 20 - Proroga
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Roma Capitale.
Art. 21 - Quinto d’obbligo
Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, Roma Capitale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è calcolato secondo le disposizioni di cui all’art. 22 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.
Art. 22 - Risoluzione del contratto
In relazione alla risoluzione del contratto, si applica, per quanto compatibile, l’art. 108 del Codice.
Con riferimento alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 106, comma 1 del Codice il direttore dell’esecuzione del contratto fornisce ausilio al R.U.P. ai sensi dell’art. 22 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.
Risoluzione del contratto per grave inadempimento
Quando il D.E.C. accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.
Può essere valutato come grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto:
a) l’inadempimento/gli inadempimenti che comporta/comportano grave pregiudizio (non solo economico) per l’Amministrazione;
b) il reiterato inadempimento delle obbligazioni previste dal contratto.
Roma Capitale si riserva la facoltà di ricorrere allo strumento della risoluzione del contratto laddove inadempimenti reiterati e/o condotte gravemente negligenti, complessivamente considerate, assumano sufficiente capacità rappresentativa dell’inaffidabilità professionale del soggetto affidatario.
Su indicazione del responsabile unico del procedimento il D.E.C. formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento.
La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine assegnato senza che l'appaltatore abbia risposto, Roma Capitale su proposta del responsabile unico del procedimento dichiara risolto il contratto.
Risoluzione del contratto per grave ritardo
Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il D.E.C. gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, Roma Capitale risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto
Il R.U.P. nel comunicare all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto dispone con preavviso di venti giorni che il D.E.C. curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite e la relativa presa in consegna.
La Commissione incaricata della verifica di conformità, procede a redigere lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con il quale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione contratto ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.
Infine, in sede di liquidazione finale del contratto, è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il presente contratto, ove Roma Capitale non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 del Codice.
Ulteriori casi di risoluzione del contratto
Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il “Protocollo d’Intesa”, il “Protocollo di Integrità”, le ipotesi di cui all’art. 108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi di seguito elencati.
In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l’inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell’Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del contratto.
Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile
Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:
a) ai sensi dell’art. 4, comma 2 lett. b1. del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale -
approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2020-2021-2022 approvato con D.G.C. n. 13 del 31 gennaio 2020 – ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis. c.p., 346 bis
c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.;
b) per mancato avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C. ove previsto) oltre il termine di 10 giorni dalla avvenuta consegna;
c) per mancata ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P. oltre il termine di 10 giorni.
Art. 23 - Interpello in analogia a quanto disposto dall’art. 110 del Codice
In analogia a quanto disposto dall’art. 110 del Codice, come modificato dall’art. 74, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 56/2017, successivamente alla stipula del contratto o alla eventuale consegna d’urgenza, in caso di fallimento dell’appaltatore, o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso (salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale cui
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell' articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, Roma Capitale interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell’esecuzione o del completamento delle prestazioni oggetto del presente.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Art. 24 - Recesso del contratto
Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 del Codice, come modificato dall’art. 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 56/2017, può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. (clausola vessatoria)
Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali Roma Capitale prende in consegna i servizi ed effettua la verifica della regolarità degli stessi.
I materiali, il cui valore è riconosciuto da Roma Capitale sono soltanto quelli già accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o dal R.U.P. in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.
L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini i materiali non accettati dal direttore dell’esecuzione del contratto se nominato o dal R.U.P. e deve mettere i magazzini a disposizione di Roma Capitale nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese. Ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D. L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente stipulato il relativo contratto ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip
S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.
Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e xx.xx. e ii., i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e xx.xx. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto.
Art. 25 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali
Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle disposizioni di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Art. 26 – Spese di contratto ed accessorie a carico dell’aggiudicatario
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto del presente appalto sono a carico dell’esecutore.
Art. 27- Clausole vessatorie
Si approvano espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie contenute nell’art. 15 e nell’art. 24 del presente schema di contratto.
“L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa”.
“È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale”.
“Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 del Codice, come modificato dall’art. 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 56/2017, può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti”.
Art. 28 - Modalità di soluzione delle controversie
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma.
È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.
IL DIRETTORE
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx