Statuto Fondo Pensione per i Dipendenti e Dirigenti IBM (FPDDI)
Statuto Fondo Pensione per i Dipendenti e Dirigenti IBM (FPDDI)
1 GIUGNO 2022
INDICE
PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede e recapiti Art. 2 - Forma giuridica Art. 3 – Scopo PARTE II CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO Art. 4 - Regime del Fondo Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione Art. 6 - Scelte di investimento Art. 7 - Spese PARTE III CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI Art. 8 - Contribuzione Art. 9 - Determinazione della posizione individuale Art. 10 - Prestazioni pensionistiche Art. 11 - Erogazione della rendita Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale Art. 13 - Anticipazioni Art. 13-bis - Prestazioni accessorie PARTE IV PROFILI ORGANIZATIVI A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO Art. 14 - Organi del Fondo Art. 15 - Assemblea dei Delegati– Criteri di costituzione e composizione Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni Art. 18 - Consiglio di amministrazione (CdA) – Criteri di costituzione e composizione Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori Art. 20 - Consiglio di amministrazione (CdA) – Attribuzioni Art. 21 - Consiglio di amministrazione (CdA) - Modalità di funzionamento e responsabilità Art. 22 – Presidente | Art. 23 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione Art. 24 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità Art. 26 - Direttore Generale Art. 27 - Funzioni Fondamentali B. GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE Art. 28 - Incarichi di gestione Art. 29 - Depositario Art. 30 - Conflitti di interesse Art. 31 - Gestione amministrativa Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio Art. 33 - Esercizio sociale e bilancio d’esercizio PARTE V RAPPORTI CON GLI ADERENTI Art. 34 - Modalità di adesione Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli aderenti Art. 36 - Comunicazioni e reclami PARTE VI NORME FINALI Art. 37 - Modifica dello Statuto Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio Art. 39 - Rinvio |
PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede e recapiti
1. È costituito, a mezzo di fusione per incorporazione del Fondo pensione per i Dirigenti IBM nel Fondo Pensione per i Dipendenti IBM, che erano stati costituiti in attuazione degli accordi aziendali istitutivi del 8.01.1987 e 23.05.1986 sottoscritti da IBM Italia S.p.A. e Coordinamento Nazionale RSA IBM il Fondo Pensione per i Dipendenti e Dirigenti IBM (in forma abbreviata FPDDI).
2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui all’art.38.
3. Il Fondo ha sede legale in Segrate (MI) presso la sede amministrativa del FPDDI.
4. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è: xxxxxxxxxxx@xxx-xxx.xx.
Art. 2 - Forma giuridica
1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all’Albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) con il numero 1117.
Art.3 – Scopo
1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti, così come definiti al successivo art.5 comma 1 lettere b. e c., di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.
PARTE II
CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO
Art. 4 – Regime del Fondo
Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in
funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.
Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione
1. Sono destinatari del Fondo:
a. Le Società di diritto italiano, il cui capitale sociale sia detenuto, direttamente o indirettamente e per più del 50%, dalla International Business Machines Corporation o altre realtà aziendali che derivino da operazioni di scorporo per le quali il Consiglio di amministrazione, che ne delibera l'ammissione, riconosca caratteristiche tali da mantenere, in misura sostanziale, la complessiva area dei destinatari riferibile all’ambito del gruppo (di seguito denominate “Società aderenti”);
b. Tutti gli impiegati, quadri e dirigenti, o categorie omogenee di impiegati, quadri e dirigenti, delle Società aderenti, con contratto di lavoro regolato dal diritto italiano, che prevede la originaria sede di lavoro in un comune italiano e che hanno fatto domanda di adesione al Fondo o che hanno aderito al Fondo anche con il conferimento tacito del TFR, con l'esclusione degli assegnati internazionali in Italia; detti impiegati, quadri e dirigenti saranno di seguito denominati “Aderenti”.
c. I familiari fiscalmente a carico, secondo la normativa tributaria vigente, di Aderenti al Fondo e Associati; tali soggetti possono rimanere iscritti al Fondo anche dopo la perdita dei requisiti di partecipazione da parte del soggetto cui sono fiscalmente a carico; detti familiari saranno di seguito denominati “Familiari aderenti”, salvo specifica previsione.
d. Sono Associati al Fondo i titolari di prestazioni pensionistiche erogate direttamente dal Fondo o su delega del Fondo.
Art. 6 - Scelte di Investimento
1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in almeno due comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli Aderenti una adeguata possibilità di scelta. La politica d’investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento sono descritti nella Nota Informativa.
2. È previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Tale comparto è individuato nelle Nota Informativa. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 3.
3. L’aderente (incluso il familiare aderente), all’atto dell’adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, ovvero il profilo d’investimento caratterizzato da combinazioni di comparti predefinite, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. In caso di mancata scelta si intende attivata l’opzione verso il comparto identificato dal Fondo (assicurativo) e indicato nella Nota Informativa. L’aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti o la combinazione dei comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall’iscrizione, ovvero dall’ultima riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all’atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell’aderente.
Art. 7 – Spese
1. Premesso che le spese di gestione del Fondo, che non riguardano la gestione finanziaria, sono a carico delle Società aderenti e l’attribuzione alle singole Società è proporzionale al numero dei rispettivi Aderenti al Fondo secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione, l’iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
a. Spese relative alla fase di accumulo:
a1. direttamente a carico dell’aderente:
In percentuale dei contributi versati nel comparto assicurativo comprensivi della quota a carico della società aderente, quota a carico dell’aderente, TFR e contribuzioni volontarie(caricamento);
a2. indirettamente a carico dell’aderente:
I. prelievo annuale sul patrimonio del comparto assicurativo, in percentuale, del rendimento annuale calcolato sui capitali consolidati alla fine dell’anno;
II. commissione di over performance del comparto assicurativo;
III. sul comparto azionario sono applicati i seguenti costi indiretti:
- commissione annua in percentuale del patrimonio riconosciuta al Gestore finanziario;
- commissione di Performance fees sul delta positivo con il benchmark;
- commissione annua riconosciuta al depositario in percentuale del patrimonio
b. Per i familiari aderenti e aderenti in quiescenza è prevista, in aggiunta alle spese elencate al punto a., una quota associativa annuale di importo deliberato dal CdA.
c. Spese in percentuale conseguenti al trasferimento da altro Fondo a gestione non assicurativa verso il comparto assicurativo del Fondo.
d. Spese relative alla fase di erogazione delle rendite.
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota Informativa. L’organo di
amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota Informativa.
3. L’organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli Aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sui medesimi e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel bilancio e nella Nota Informativa.
PARTE III CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8 – Contribuzione
1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento dei contributi a carico degli Aderenti, del datore di lavoro ed attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle Società aderenti e degli Aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa, ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”.
3. Ferme restando le predette misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota Informativa, l’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico.
4. È prevista l’integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa
tempo per tempo vigente, riportati nella Nota Informativa.
5. L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico dell’aderente né delle Società aderenti, di cui al comma 2, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora l’aderente contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo delle Società aderenti stabilito dalle fonti istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l’ aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico della Società aderente, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
7. L’aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
8. In caso di mancato o ritardato versamento, la Società aderente è tenuta a reintegrare la posizione individuale dell’aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, la Società aderente è tenuta a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
Art. 9 – Determinazione della posizione individuale
1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell’aderente, di cui all’art. 7, comma 2, lett. a.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo della quota, le attività che costituiscono il patrimonio del comparto azionario sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo. Le attività che costituiscono il patrimonio del comparto assicurativo della gestione separata sono valutate al valore storico; pertanto, le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, al momento di effettiv o realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell’Aderente.
Art. 10 – Prestazioni pensionistiche
1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell’Unione europea. L’aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell’art. 8, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L’aderente che abbia cessato l’attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di “Rendita
integrativa temporanea anticipata” (XXXX) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4. L’aderente che abbia cessato l’attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell’aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L’aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di appartenenza.
6. Nel corso dell’erogazione della XXXX l’aderente può richiedere la revoca; ciò comporta la cessazione
dell’erogazione delle rate residue.
7. Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di XXXX, l’aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l’anticipazione ci cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la XXXX si intende automaticamente revocata e viene
trasferita l’intera posizione individuale.
9. L’aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
10. L’aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
11. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
12. L’aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall’art. 12 commi 5 e 6.
Art. 11 - Erogazione della rendita
1. Per l’erogazione delle prestazioni in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all’aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
3. L’aderente può richiedere comunque l’erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota
Informativa
Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale
1. L’aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l’aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:
a. trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b. riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a 48
quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c. riscattare l’intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
d. Riscattare ai sensi dell’art. 14, comma 5, del Decreto, l’intera posizione individuale maturata ;
e. mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell’aderente. Nell’ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all’importo di una mensilità dell’assegno sociale di cui all’art.3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n.335, il Fondo informa l’aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell’intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
3. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza, dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’ aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di centottanta giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente , il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.
Art. 13 - Anticipazioni
1. L’aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
a. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b. decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c. decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente e in qualsiasi
momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a., sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con
tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 90 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta.
Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
Art. 13-bis - Prestazioni accessorie
1. Il Fondo prevede la seguente prestazione accessoria per i casi di invalidità sopraggiunta dopo l’accesso alla rendita vitalizia: raddoppio della rendita.
2. L’adesione alla suddetta prestazione è facoltativa e può essere espressa all’atto della richiesta della rendita vitalizia.
3. Le condizioni della suddetta prestazione sono indicate nella Nota Informativa.
4. L’erogazione della suddetta prestazione avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative.
PARTE IV PROFILI ORGANIZATIVI
A. ORGANIZZAZIONE DEL FONDO
Art. 14 - Organi del Fondo
1. Sono organi del Fondo:
- L’Assemblea dei delegati, di seguito Assemblea;
-Il Consiglio di Amministrazione, di seguito CdA;
-Il Presidente e il Vice Presidente;
-Il Direttore Generale;
-Il Collegio dei Sindaci.
Art. 15 - Assemblea – Criteri di costituzione e composizione
1. L’Assemblea è formata da 30 componenti, di seguito denominati “Delegati”, dei quali:
a. 15 in rappresentanza degli aderenti eletti sulla base del Regolamento elettorale che costituisce parte integrante del presente Statuto, redatto nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all’elettorato del Fondo, valorizzando con riguardo all’elettorato passivo, l’equilibrio tra i generi.
b. 15 in rappresentanza delle Società aderenti.
2. I Delegati restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Qualora uno dei Delegati, nel corso del mandato cessi dall’incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all’atto della sua elezione.
4. La qualifica di delegato è incompatibile con le altre cariche previste dallo Statuto; pertanto, il candidato alla carica di Delegato che sia già Consigliere di amministrazione, in caso di elezione e successiva accettazione dell’incarico, decade da quest’ultima carica.
Art. 16 - Assemblea – Attribuzioni
1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta, sia ordinaria che straordinaria, sarà tenuta presso la sede del Fondo o in altro luogo in Italia indicato nell'avviso di convocazione.
3. L'Assemblea in seduta ordinaria delibera in materia di:
a. approvazione del bilancio annuale;
b. elezione di un membro effettivo e di un supplente del Collegio dei Sindaci su proposta del CdA;
c. elezione dei membri del CdA così come previsto dal successivo articolo 18;
d. indirizzi generali circa l’attività del Fondo, compresi i principi ed i criteri che il CdA dovrà seguire nelle scelte in materia di gestione delle risorse del Fondo;
e. emolumenti ai membri del Collegio dei Sindaci;
f. emolumenti ai membri del CdA laddove previsti (art.19 comma 7)
g. numero dei consiglieri secondo quanto previsto dall’art. 18, comma 1;
h. approvazione del Regolamento per la presentazione delle liste dei candidati per l’elezione del Collegio dei
Sindaci;
i. azione di responsabilità verso Amministratori e Sindaci.
4. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera in materia di:
a. modifiche dello Statuto approvate dal CdA;
b. scioglimento del Fondo proposto dal CdA, relative modalità e nomina dei liquidatori.
Art.17 – Assemblea – Modalità di funzionamento e deliberazioni
1. L’Assemblea è convocata dal Presidente del CdA o, in caso di giustificato impedimento di quest’ultimo, dal
Vicepresidente del CdA.
2. L’Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio.
3. L’Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, dalla maggioranza dei membri del CdA , o da uno dei Sindaci, o da almeno un decimo dei Delegati.
4. L' Assemblea è convocata nella sede che sarà di volta in volta indicata nell'avviso, che deve essere inviato ai Delegati, anche via posta elettronica, a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento di quest’ultimo, dal Vicepresidente del Consiglio di amministrazione almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.
5. L' avviso di convocazione, oltre all'ordine del giorno, dovrà prevedere anche una eventuale seconda convocazione in data o ora diversa dalla prima.
6. L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza (personale, per delega o in remoto) di almeno ventiquattro Delegati e a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza (personale, per delega o in remoto) di venti Delegati e delibera a maggioranza dei presenti.
7. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza (personale o in remoto) di almeno ventisette delegati e delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno, arrotondata all’unità inferiore, dei Delegati presenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo, l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto dei tre quarti dei Delegati arrotondati all’unità superiore.
8. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea ordinaria da altro Delegato, espressione della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di uno.
9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del CdA o in sua assenza dal Vicepresidente del CdA. In loro assenza, l'Assemblea nomina un Presidente. L'Assemblea nomina inoltre il Segretario.
10. All' Assemblea possono intervenire, senza diritto di voto, anche tutti i membri del CdA, Sindaci, e il Direttore Generale ed il Direttore della Revisione interna
11. È consentita ai Delegati la partecipazione a distanza all’Assemblea mediante sistema di collegamento in videoconferenza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l’identità dei presenti e di coloro che sono collegati in video conferenza, dandone atto a verbale. In tal caso l’Assemblea si considera tenuta nel luogo
indicato nell’avviso di convocazione, dove è sufficiente la presenza del solo Segretario incaricato di verbalizzare.
12. Delle riunioni di Assemblea si redige il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario
13. Il verbale di riunione dell’Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.
Art. 18 – CdA - Criteri di costituzione e composizione
1. Il Fondo è amministrato da un CdA costituito da un numero pari di membri, variabile da un minimo di quattro ad un massimo di otto membri, di cui metà nominati dalla IBM Italia S.p.A. con lettera indirizzata al CdA ed al Collegio dei Sindaci e la rimanente metà eletta dai componenti dell'Assemblea dei Delegati rappresentanti degli aderenti.
2. L’elezione della componente del CdA in rappresentanza degli Aderenti avviene con la seguente modalità:
a. I delegati degli Aderenti in seno all'Assemblea provvedono alla elezione dei consiglieri rappresentanti degli Aderenti, sulla base di candidati in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle norme di legge e dai decreti ministeriali e in assenza di cause di ineleggibilità e decadenza indicate dall'art. 2382
c.c. presentati da almeno un terzo dei delegati.
b. I candidati, pari al numero dei consiglieri da eleggere, che otterranno il maggior numero di voti entreranno a far parte del CdA. Il primo candidato, non eletto acquisirà la carica di consigliere supplente.
c. Il candidato a Consigliere di amministrazione che rivesta già la carica di delegato in assemblea, decade da questa funzione in caso di elezione.
3. Tutti gli amministratori CdA devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal CdA.
6. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti o nominati per non più di tre mandati consecutivi.
7. Nessun compenso è dovuto ai membri del CdA, ad eccezione di rimborsi per spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del CdA e dell’Assemblea, tranne nel caso di consiglieri non dipendenti delle società aderenti, da determinarsi secondo le migliori prassi di mercato e le tariffe professionali.
Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere di amministrazione dovranno essere comunicate per iscritto al Presidente del CdA ed al Collegio dei Sindaci o, in caso di dimissioni del Presidente, al Vicepresidente del CdA al Collegio dei Sindaci.
2. Nel caso in cui vengano a mancare uno o tutti gli amministratori nominati dalla IBM Italia S.p.A., quest'ultima provvede a sostituirli; nel caso vengano a mancare uno o più amministratori tra quelli eletti dall’Assemblea dei delegati, questi verranno sostituiti dai primi dei non eletti. In mancanza di questi ultimi, si provvederà a indire nuove elezioni. Gli amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l’originario CdA, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l’Assemblea affinché provveda a indire nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d’urgenza l’Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del CdA decadono dall’incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 2 del presente articolo.
Art. 20 – CdA - Attribuzioni
1. Al CdA sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all’Assemblea.
2. In particolare, il CdA:
I. Definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi e revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
II. Definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna;
III. Definisce la politica di remunerazione;
IV. Definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni e attività;
V. Definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
VI. Definisce i piani di emergenza;
VII. Effettua la valutazione interna del rischio;
VIII. Definisce la politica d’investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
IX. Definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
X. Definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
XI. Definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
XII. Definisce il piano strategico sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
XIII. Definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
XIV. Effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
XV. Nomina il Direttore generale;
XVI. Il CdA produce il testo del Regolamento per l’elezione del Collegio dei Sindaci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria;
XVII. Il CdA provvede ad adeguare lo Statuto del Fondo, comunicando le variazioni alla COVIP e portando le stesse alla conoscenza dell'Assemblea ordinaria alla prima occasione utile, in caso sopravvenute disposizioni normative nonché di disposizioni , istruzioni, e indicazioni della COVIP;
XVIII. Riferisce alla COVIP , in presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
Art. 21 – CdA– Modalità di funzionamento e responsabilità
1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente o, in caso di effettivo impedimento del medesimo, dal Vice Presidente, per iscritto, anche a mezzo fax o posta elettronica, con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso, indicando la data, l'ora ed il luogo della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza il preavviso può essere ridotto a due giorni lavorativi. Il CdA si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta, al Presidente stesso, da almeno due dei Consiglieri in carica.
2. Il CdA si riunisce di norma una volta a trimestre ma comunque non meno di due volte l’anno e quando richiesto
da disposizioni statutarie.
3. Il CdA è validamente costituito con la partecipazione della metà più uno dei Consiglieri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. Per le proposte di modifica dell’art. 6 dello Statuto e per le delibere in materia di impiego delle risorse finanziarie è necessaria l’unanimità dei componenti del CdA in carica.
4. Delle riunioni del CdA è redatto su apposito libro, da parte del Segretario, il verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo.
5. Il CdA si riunisce normalmente presso la sede del Fondo o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
6. I Consiglieri e i Sindaci possono partecipare alle riunioni del CdA anche mediante collegamento telefonico o collegamento video, purché tutti i partecipanti non presenti di persona possano anch'essi venir identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso il CdA si considera tenuto nel luogo indicato nell’avviso di convocazione, dove è sufficiente la presenza del solo Segretario incaricato di verbalizzare.
7. Gli Amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
8. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395, 2396 e 2629-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
9. Il CdA ha la responsabilità ultima dell’osservanza della normativa nazionale e delle norme dell’Unione europea direttamente applicabili.
Art. 22 - Presidente
1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal CdA, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.
3. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica per la durata del CdA e possono essere riconfermati. In caso di impedimento definitivo del Presidente o del Vice Presidente, gli stessi decadono dalla carica e devono essere sostituiti.
4. Spetta al Presidente o, in caso di impedimento, al Vice Presidente:
a. convocare il CdA nei casi previsti dallo Statuto;
b. presiedere le sedute del CdA;
c. dare esecuzione alle deliberazioni del CdA , ponendo in essere ogni atto a tal fine necessario non riservato statutariamente ad altri organi;
d. eseguire i compiti affidatigli statutariamente o dal CdA;
e. trasmettere alla COVIP ogni variazione o innovazione della fonte istitutiva, allegando una nota esplicativa nella quale sia descritto il contenuto della modifica stessa;
f. richiedere alla COVIP l'approvazione delle modifiche dello Statuto, deliberate dall'Assemblea Straordinaria su proposta del CdA;
g. informare la COVIP dell'esistenza di fattispecie di conflitto d'interesse, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
Art. 23 - Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione
1. Il Collegio dei Sindaci del Fondo è costituito da due componenti effettivi e due supplenti di cui la metà eletti dall’Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e la metà nominata dalla società istitutrice in sua rappresentanza.
2. L’elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità: un componente effettivo e un supplente del Collegio dei Sindaci saranno eletti dai componenti dell’Assemblea dei delegati in rappresentanza degli iscritti, sulla base di candidati presentati da almeno un terzo dei sopracitati delegati rappresentanti degli iscritti ovvero, in assenza di proposte da parte dell’assemblea dei delegati, dal CdA. Un componente effettivo e uno supplente sono nominati dalla società istitutrice tramite comunicazione da inviare dalla stessa società al CdA del Fondo. Il candidato a Sindaco, o a supplente, che rivesta già la carica di delegato in Assemblea, decade da questa funzione in caso di elezione.
3. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. e possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.
7. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell’ambito della relativa componente.
8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
9. Il Collegio elegge nel proprio ambito il Presidente in alternanza tra il componente rappresentante le imprese e quello rappresentante gli Aderenti.
Art. 24 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull’osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di revisione legale dei conti.
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della Funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al CdA le eventuali anomalie dell’assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l’obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l’obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell’art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
Art. 25 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità
1. Il Collegio si riunisce con cadenza almeno trimestrale.
2. Le convocazioni sono fatte a mezzo posta elettronica dal Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del CdA e dell’Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del CdA, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
9. I Sindaci possono partecipare alle riunioni del CdA anche mediante collegamento telefonico o collegamento video, purché tutti i partecipanti non presenti di persona possano anch'essi venir identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso il CdA si considera tenuto nel luogo indicato nell’avviso di convocazione, e dove è sufficiente la presenza del solo
segretario incaricato di verbalizzare.
Art. 26 – Direttore Generale
1. Il Direttore Generale è nominato dal CdA.
2. Il Direttore Generale è preposto a curare l’efficiente gestione dell’attività del Fondo, attraverso l’organizzazione dei processi di lavoro e l’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l’attuazione delle decisioni dell’organo di amministrazione. Supporta l’organo di amministrazione nell’assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
Art. 27 – Funzioni Fondamentali
1. Nell’ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei
rischi e alla revisione interna.
2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l’anno, ovvero ogni qualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al CdA che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione revisione interna riferisce al CdA.
B. GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 28 - Incarichi di gestione
1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. Ai sensi dell’art.6, comma 1, lettere d) ed e), del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal CdA, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il CdA si attiene alle istruzioni della COVIP.
5. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il CdA adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.
Art. 29 - Depositario
1. Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito “depositario”).
2. Per la scelta del depositario il CdA segue la procedura prevista dall’art.6, comma 6, del Decreto.
3. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di depositario.
4. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di banca depositaria.
5. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell’interesse degli stessi.
Art. 30 - Conflitti di interessi
1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal CdA, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.
Art. 31 – Gestione amministrativa
1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
a. la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con il depositario;
b. la tenuta della contabilità;
c. la raccolta e gestione delle adesioni;
d. la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
e. la gestione delle prestazioni;
f. la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
g. la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti e ai beneficiari;
h. gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal CdA sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.
Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
1. Il CdA del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del CdA sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci. Per quanto attiene alla gestione assicurativa il valore del patrimonio è comunicato dalla compagnia di assicurazione.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, e il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.
Art. 33 - Esercizio sociale e bilancio d’esercizio
1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il CdA sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale.
3. Il bilancio approvato dal CdA e le relazioni di cui al comma 2 sono resi pubblici sul sito web del Fondo durante
i quindici giorni che precedono l’assemblea
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 2 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.
PARTE V
RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 34 – Modalità di Adesione
1. L’adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L’adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. All’atto dell’adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dall’interessato direttamente e, ove previsto, sottoscritta dalla Società aderente, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva. Anche se la domanda di adesione non è sottoscritta dalla Società Aderente, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega alla Società Aderente per la trattenuta della contribuzione a carico dell’aderente.
5. La raccolta delle adesioni viene svolta nelle sedi del Fondo nonché attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa.
6. L’adesione al Fondo per i familiari fiscalmente a carico avviene mediante presentazione di apposito modulo, sottoscritto dall’aderente e dal familiare a carico, compilato in ogni sua parte.
7. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell’aderente all’utilizzo di tale strumento. L’aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l’esercizio di tale diritto, l’aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente prevenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il fondo rende previamente noti all’aderente il momento in cui l’adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
8. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all’aderente l’avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio delle scelte di sua competenza.
9. Oltre alle Società già firmatarie dell'Accordo aziendale istitutivo, le Società che ne hanno diritto a termini di Statuto richiedono l’adesione al Fondo in forma scritta dichiarando di sottoscrivere l'Accordo aziendale istitutivo e lo Statuto, e successive modificazioni e integrazioni di entrambi, assumendosi l'impegno di contribuire secondo quanto in essi è stato o sarà stabilito.
10. L’aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all’aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
Art. 35 – Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari
1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo.
2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.
Art. 36 – Comunicazioni e reclami
1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP riportandole nella Nota informativa.
PARTE VI NORME FINALI
Art. 37 - Modifica dello Statuto
1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all’approvazione
della COVIP.
2. Il CdA provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell’Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile
e trasmesse alla COVIP.
Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell’Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L’Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti istitutive di cui al precedente art. 1.
3. Il CdA e il Collegio dei Sindaci hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché
alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l’Assemblea straordinaria definisce agli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
Art. 39– Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.