Sezione 1 – Definizioni, attività e partite assicurate
SEGRETARIATO GENERALE Dipartimento per i servizi strumentali CAPITOLATO |
POLIZZA FABBRICATI - ALL RISKS INCENDIO E RESPONSABILITÀ CIVILE Procedura aperta sopra soglia, ai sensi degli articoli 35, 58 e 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per l’affidamento di servizi assicurativi sugli immobili in uso alla Presidenza del Consiglio dei ministri con copertura all risks comprensiva di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT). Durata: trentasei mesi. CIG: 86863380E2 Codice Iniziativa n. 2773528 |
Sezione 1 – Definizioni, attività e partite assicurate
Art.1 Definizioni
Le norme riportate nel presente contratto annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d’atto del premio e dell’eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
Allagamento: | Qualsiasi spandimento e/o riversamento di liquido, diverso da inondazioni e/o alluvioni, acqua condotta e dispersioni liquidi. |
Annualità assicurativa: | Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell’assicurazione. |
Apparecchiature elettroniche: | Qualunque dispositivo alimentato elettricamente, anche se installato su automezzi, impiegato per l’ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato o dal medesimo è soggetto a controllo quali, ad esempio: ✓ apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, tubi e valvole. ✓ Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computer comprensivi di video e stampanti, mini elaboratori, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, telefoni anche cellulari, sistemi antifurto e di allarme in generale, conduttori esterni ed altre macchine e strumenti elettronici in uso all’assicurato, anche se di proprietà di terzi, ivi comprese le reti di telecomunicazioni interne nelle loro componenti hardware. ✓ Altre apparecchiature specifiche per l’esercizio dell’attività istituzionale, compresi gli apparecchi ad impiego mobile. |
Apparecchiature ad impiego mobile: | Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente. |
Assicurato: | Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione |
Assicurazione: | Il contratto di Assicurazione |
Autocombustione: | Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma |
Automezzi: | Autovetture, motocicli, autocarri e motocarri in dotazione alla Contraente ovunnque, sottotetto o all’aperto, nelle ubicazioni e nell’ambito delle pertinenze della Contraente. |
Beni assicurati: | La presente Assicurazione ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato, comodato precario, custodia, deposito, possesso, o in uso o in detenzione, o per i quali il Contraente abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente e degli Assicurati, salvo solo quanto espressamente escluso. Limitatamente ai beni per i quali sono stipulati separati contratti assicurativi (leasing), l’assicurazione vale per le garanzie prestate dalla presente polizza, ma non presenti nella copertura “leasing”. Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero se tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto". Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente. Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni (anche in misura preponderante), realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili. I beni e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi e si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi per destinazione propria e/o per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico. I beni mobili e immobili sono pertinenti allo svolgimento dell'attività istituzionale del Contraente come previsto dai propri atti e regolamenti, dalla legge, da norme o disposizioni della Pubblica Amministrazione e comunque di fatto svolta, inclusi attività e servizi che in futuro potranno essere espletati. I beni mobili ed immobili, in uso a terzi, possono essere adibiti a qualsiasi attività. Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private e nel caso in cui fossero consegnati ad imprese per l’esecuzione dei lavori di qualsiasi natura. |
Broker: | Marsh S.p.A. iscritta al R.U.I. al n° B000055861 |
Comunicazioni: | Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo |
documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l’avvenuta comunicazione | |
Connessioni ed infrastrutture | Recinzioni, piazzali e strade, fognature e cunicoli esterni ai fabbricati, raccordi ferroviari e stradali, insegne, cancelli, comprese relative fondazioni e basamenti. |
Contenuto e beni differenti dai fabbricati: | A titolo esemplificativo e non limitativo: ✓ Beni mobili in genere. ✓ Apparecchiature, attrezzature e macchinari come definite alla voce “Macchine” del presente articolo. ✓ Apparecchiature e sistemi elettronici come definiti alla voce “Apparecchiature elettroniche” del presente articolo ed attrezzature in genere non al servizio dei fabbricati come definite nelle corrispondenti voci del presente articolo. ✓ Mobilio, arredi, arredi sacri, oggetti di ornamento, tappeti, il tutto anche d’antiquariato. ✓ Distributori automatici di cibi e bevande, materiale di consumo e merci, incluse dettare alimentari. ✓ Macchine d’ufficio, attrezzature antinfortunistiche, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, apparecchiature di segnalazione e comunicazione ventilatori, umidificatori, registri, stampati, cancelleria, campionari, materiale didattico, armadi di sicurezza, casseforti. ✓ Merci e materie prime in genere, materiale occorente per l’attività dell’assicurato, presidi e dispositivi sanitari di sicurezza, ingredienti di lavorazione, semilavorati, imballaggi, recipienti, derrate alimentari. ✓ Archivi cartacei e informatici, documenti, disegni, registri, referti, immagini, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, software e programmi informatici; clichès, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. ✓ Mezzi di traino e trasporto. Sono pure compresi locomotori ed altri mezzi di locomozione interna non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato. ✓ Apparecchiature tecniche ad impiego mobile. ✓ Combustibili, lubrificanti, infiammabili, merci speciali, gas tecnici, materiali tossici nocivi inquinanti, residui di lavorazione, rifiuti urbani e speciali. Quant’altro, anche se non specificatamente elencato, normalmente pertinente e necessario all’esercizio di tutte le attività gestite e i servizi forniti dal Contraente, che non rientri nella definizione di “Fabbricati”. Il tutto anche se all’aperto se per sua naturale destinazione e comunque durante le operazioni di carico e scarico. |
Contraente: | Presidenza del Consiglio dei ministri - soggetto che stipula l’assicurazione |
Contratto di manutenzione: | Il Contratto di Assistenza Tecnica le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione di difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico, parti di ricambio e manodopera. |
Cose assicurate: | Beni oggetto di copertura assicurativa; sono detti anche beni e enti assicurati. |
Xxxxx | Xxxxxxxxx pregiudizio suscettibile di valutazione economica. |
Danni indiretti: | Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. |
Danni materiali diretti e consequenziali: | I danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto diretto di un evento per il quale é prestata l'assicurazione ed, in tale ipotesi, anche i danni materiali che subiscono altre cose assicurate, non direttamente colpite dall’evento, purchè in conseguenza dell’evento stesso. |
Dati | Insieme d'informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi. |
Dipendenti | Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l’Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell’esercizio dell’attività descritta in polizza, inclusi: ✓ le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l’attività sia diversa da quella descritta in polizza; ✓ quelli per i quali l’obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall’Assicurato; ✓ quelli per i quali l’Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l’obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall’Assicurato; sono parificati a dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione. |
Eventi sociopolitici | I danni verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa o sabotaggio organizzato. |
Esplodenti | Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica |
o termica esplodono; c) e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A. | |
Esplosione | Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità. |
Fabbricato: | A titolo esemplificativo e non limitativo: ✓ L’intera costruzione edile nonché le sue pertinenze (centrale termica, box, recinzioni, tettoie, passaggi coperti, minori dipendenze e simili, strade e piazzali) compresi, fissi, infissi, lastre, vetrate ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici ed elettronici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione ; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione come tensostrutture, serre, parchi e giardini in genere, palloni geodetici, pressostatici ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi, mosaici, soffitti a cassettoni, decorazioni, dipinti murali, armadi a muro e boiseries omenoni e simili, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e statue e ciò che rappresenta valore artistico. ✓ Opere murarie e di finitura in generale, salvo che non siano naturale completamento di singoli macchine od apparecchi. ✓ Fabbricati in corso di costruzione, ristrutturazione o riparazione. ✓ Le addizioni e le migliorie apportate ai locali anche se il Contraente non ne è il proprietario. ✓ Nella valorizzazione sono compresi i costi per connessioni, infrastrutture, spese progettazione, direzione lavori, calcolo e collaudo, scavi, contributi per il rilascio della concessione edilizia, opere di urbanizzazione ed ogni altra imposta o tassa stabilita da leggi e/o disposizioni. Rientrano nella voce fabbricati anche giardini e parchi, e quanto possa trovarsi in tali aree o rientri nell’ambito dell’arredo di pertinenza pubblica. ✓ Fabbricati di interesse storico od artistico soggetti alla disciplina del d.lgs. 42/2004, esenti da imposte ai sensi della legge 28.02.1983 n. 53. ✓ Immobili aventi carattere storico monumentale non soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. 42/2004 In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante. |
Fenomeno elettrico: | Danni causati alle macchine, impianti, apparecchiature elettriche ed elettroniche in genere per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione (compreso black-out ed eventi similari) od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati. |
Fermentazione: | Trasformazione chimica della materia organica. |
Franamento: | Il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto ad infiltrazioni. |
Franchigia: | La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che per ciascun sinistro resta a carico dell’assicurato. |
Furto: | Impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene. |
Implosione | Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna. |
Incendio | Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. |
Infiammabili | Sostanze e prodotti non classificabili "esplodenti" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche: gas combustibili; liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C; ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V. |
Indennizzo: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Inondazioni e/o alluvioni: | Fuoriuscita, sotto l’azione di qualunque causa, di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili. |
Macchine: | Macchine, macchinari, meccanismi, apparecchi, apparecchiature (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale completamento), impianti, strumentazione in genere, attrezzature ed apparecchiature tecniche in genere. |
Malattia trasmissibile | Per Malattia Trasmissibile si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione. |
Massimale per sinistro o limite di indenizzo: | La massima esposizione della Società per ogni sinistro. |
Opere d’arte: | Quadri, dipinti, mosaici, xxxxxx, statue, mobili e arredi, archivi, documenti e reperti storici, raccolte scientifiche, libri, antichità o numismatiche, collezioni in genere, anche fragili, metalli preziosi e cose aventi valore artistico, storico od affettivo. |
Polizza: | Il documento che prova l’assicurazione. |
Premio: | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Primo rischio assoluto: | La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art.1907 c.c. |
Rapina: | La sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia. |
Rischio: | La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
Rischio locativo: | La responsabilità dell’Assicurato ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del c.c. per danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione dell’assicurato in conseguenza di evento garantito dalla presente polizza. |
Sabotaggio | Si intende un atto di chi distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell’attività. |
Scoperto: | La parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro resta a carico dell’assicurato. |
Sinistro: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Smottamento: | Lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto ad infiltrazioni di acqua o altri fluidi. |
Società: | L’Impresa di Assicurazioni. |
Sovraccarico neve: | Il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o struttre tale da provocare danni ai beni. Sono compresi i danni ai fabbricati e al loro contenuto |
Xxxxxxxxx: | Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai fini dell’applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per “Terremoto”, si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto “singolo sinistro”. |
Terrorismo: | Per terrorismo si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. |
Terzi interessati: | Le altre persone fisiche o giuridiche titolari di un interesse giuridicamente rilevante sui beni oggetto dell’assicurazione. |
Ubicazione: | Luoghi ove, in una stessa area non discontinua anche se suddivisa, si svolge l’attività dell’assicurato, anche all’aperto, inclusi i cantieri (anche mobili e/o temporanei) o dove insistono permanentemente o temporaneamente i beni dell’assicurato, anche presso terzi. Luoghi tra di loro confinanti ed accessibili da una o più ubicazioni fra di loro collegate, si considerano come un’unica ubicazione. |
Valore intero: | La forma assicurativa che copre l’intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale ex art. 1907 c.c. |
Valori: | Denaro disponibile al cassiere per l’espletamento delle mansioni di cui all’art. 26 del DPCM 22 novembre 2010, carte valori, titoli di credito in genere, valute italiane ed estere, metalli preziosi e/o rari anche per uso industriale, oggetti preziosi e simili per omaggi e premi, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole e qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non, e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore. |
Art.2 Attività assicurata e descrizione del rischio (a titolo esemplificativo)
La Società sulla base delle Condizioni di Assicurazione della presente Polizza presta garanzia all’Assicurato nello e dallo svolgimento di e per tutte le attività e competenze istituzionalmente previste e allo stesso attribuite, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile e/o necessario, presso le sedi dell’Assicurato nonché presso terzi e comunque ovunque svolta entro i limiti territoriali previsti dalla Polizza.
Xxxxxx intendersi comprese, sin dall’origine, tutte le attività e competenze esplicate “a nuovo”, non valutate al momento della stipulazione del contratto, fermo restando il diritto della Società a richiedere il conguaglio del premio dovuto, calcolato a far data dall’ultima scadenza anniversaria del presente contratto. In caso di mancato accordo tra le parti circa le modifiche contrattuali proposte dalla Società, il contratto potrà essere rescisso da una o dall’altra parte mediante comunicazione scritta con un preavviso non inferiore a 30 giorni.
Il presente capitolato ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia, concessione e deposito o in uso, o per i quali il Contraente/Assicurato abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali il Contraente/Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant’altro inerente l’espletamento delle attività del Contraente/Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso.
Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite
della polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti
alla partita "Contenuto".
Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti del Contraente.
Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private e nel caso in cui fossero consegnati ad imprese per l’esecuzione dei lavori di qualsiasi natura.
A parziale deroga di quanto eventualmente previsto nelle dichiarazioni a stampa, il Contraente è esonerato dal dichiarare eventuali sinistri che avessero colpito le cose assicurate. Resta fermo l’obbligo del Contraente/Assicurato di comunicare alla Società ogni mutamento che comporti un aggravamento del rischio, così come regolamentato al successivo Art. 1 della Sezione 2.
Sezione 2 – Condizioni generali di assicurazione
Art.1 Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio cosi come la mancata comunicazione di successivi aggravamenti di rischio, non comporteranno decadenza del diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione di cui agli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, salvo il caso di dolo.
Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla
comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d’ora alla facoltà concessale dal disposto dell’art.1910 del Codice Civile.
Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.
Art.3 Durata del contratto
La presente Assicurazione ha una durata di trentasei mesi con effetto dalle ore 24 del 30/06/2021 e cesserà automaticamente il giorno 30/06/2024 con scadenze annuali al 30/06 di ogni anno. Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l’assicurazione cesserà alla scadenza senza obbligo di disdetta.
È, inoltre, facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice
dei contratti pubblici, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.
Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40 e ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa."
La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto di validazione del titolo da parte del competente organo di controllo del Contraente. Tale dato dovrà essere comunicato per iscritto a mezzo PEC o e- mail entro il termine di mora sopra riportato.
Art.5 Regolazione del premio
Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile. Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà dovuto alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:
a) Per gli enti di nuova acquisizione o alienati, nonché in caso di variazione delle valorizzazioni degli enti già assicurati, il Contraente comunicherà, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
• Sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere.
• Sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
b) Per gli enti acquisiti temporaneamente dall’Assicurato durante il periodo assicurativo, il Contraente
comunicherà entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dal Contraente che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.
Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita. Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.
Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta. Nel caso che entro il termine sopra indicato il Contraente non abbia inoltrato alcuna comunicazione si intenderà che i valori delle partite assicurate non hanno subito variazioni durante l’annualità trascorsa.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione
Art.6 Recesso per sinistro (Opzione base)
Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all’art. 13– “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.
Art.6 Recesso per sinistro (opzione migliorativa-operante solo se accettata in sede di offerta tecnica)
Non si applica al presente contratto.
Art.7 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art.9 Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente.
Art.10 Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art.11 Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto
contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.12 Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art.13 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:
sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:
a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva;
b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento;
c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento;
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
• la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa;
• rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 50,00 a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Art.14 Clausola Broker
Per l’assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Xxxxx XxX, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.
La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo, ad eccezione del pagamento dei premi che verrà effettuato dal Contraente direttamente alla Società.
La remunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 10%. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice.
Art.15 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art.16 Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall’Assicurato.
Art.17 Rinuncia alla surrogazione
Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.
A parziale deroga dell’art.1916 del C.C. la Società rinuncia all’azione di surroga nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.
Art.18 Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
Art.19 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge
n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 20 - Sanction Clause
Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.
La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
Art. 21 – Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
La Società agisce quindi in qualità di “autonomo titolare” del trattamento dei dati trattati per la gestione delle polizze e dei sinistri dell’Ente ai sensi delle citate norme di legge e si impegna ad osservare le istruzioni impartite dal Titolare nonché le inderogabili disposizioni normative finalizzate alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali.
Sezione 3 – All-risks - Condizioni di assicurazione
Art.1 Oggetto dell’Assicurazione
La Società alle condizioni e nei limiti della polizza e/o successive appendici, si obbliga ad indennizzare l’Assicurato
dei danni come di seguito disciplinati subiti dagli enti/partite assicurati/e e più precisamente:
Fabbricati, come definiti all’Art. 1 – Definizioni, e immobili, impianti ed aree di pertinenza e non, porzioni di essi:
a) di proprietà o in locazione, comodato, uso, gestione o comunque nella disponibilità del Contraente;
b) amministrati e/o gestiti dal Contraente anche in presenza di quote millesimali detenute a qualsiasi titolo da terzi.
Contenuto, come definito all’Art. 1 – Definizioni, ovunque dislocato, di proprietà, in locazione, comodato, uso o comunque nella disponibilità o per il quale l’Assicurato abbia un interesse ad assicurarlo, anche in virtù di impegni assunti nei confronti di xxxxx:
c) nell’ambito degli immobili di cui al punto a) che precede, anche nel sottotetto di edifici e tettoie, o all’aperto
se per naturale destinazione;
d) presso terzi e/o dipendenti
Art.2 – Rischi Assicurati
a) Danni materiali
La Società, alle condizioni e nei limiti della polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare all'Assicurato tutti i danni materiali e diretti causati agli enti e/o partite assicurati/e, anche se di proprietà di terzi e/o a qualsiasi titolo detenute, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto espressamente escluso.
Si conviene che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali in genere agli enti assicurati, la polizza coprirà anche tali danni, così risultanti.
Relativamente ai Fabbricati ed al Contenuto di terzi, qualora fossero in corso al momento del sinistro altre assicurazioni sui medesimi rischi coperti dalla polizza, quest’ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti:
a) se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni, ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la polizza, saranno operanti per quel rischio le somme e/o i massimali e le condizioni previsti in quest’ultima, come se le predette altre assicurazioni non esistessero;
b) se il rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni, ma i massimali e/o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l’intero danno, la polizza risarcirà la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni tutte della polizza;
c) le franchigie della polizza, se inferiori, s’intendono assorbite dalle franchigie e/o scoperti previsti dalle predette
altre assicurazioni; se superiori, saranno valide solo per la differenza.
b) Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro
La Società, senza applicazione della regola proporzionale, nel limite del 10% del danno oltre all’ulteriore importo stabilito nell’apposita scheda dell’Art. 1 della Sezione 7 sotto la voce “Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro”, indennizza:
a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare, al più vicino scarico attrezzato in relazione alla tipologia delle macerie da smaltire, i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o
attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti
danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza;
c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di materiali terrosi, acque od altri materiali e cose non assicurate con la polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della polizza per ordine dell’Autorità o motivi di igiene e sicurezza.
È fatto salvo quanto previsto dall’Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.
c) Ordinanze di autorità – Oneri di urbanizzazione
In caso di sinistro la polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l’osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l’uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra.
La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articolo che precede, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all’imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.
L’esistenza della presente clausola non comporta deroga all’Art. 1 della sezione 4 “Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx per sinistro e per anno”, salvo quanto previsto per le spese di salvataggio.
d) Onorari di architetti, professionisti e consulenti
Viene stabilito che in caso di sinistro l’indennizzo comprenderà gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’Art. 1 della sezione 7 sotto la voce “Onorari di architetti, professionisti e consulenti”.
e) Spese peritali
Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà al Contraente/Assicurato le spese da quest’ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’Art. 1 della sezione 7 sotto la voce “Spese peritali”.
f) Valori
Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate si intendono assicurati e indennizzabili dalla Società fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell’importo indicato nell’apposita scheda dell’Art. 1 della sezione 7.. Relativamente ad effetti, titoli, assegni e simili, l’assicurazione è prestata anche per le spese sostenute dall'Assicurato per bolli, costi di rifacimento e/o ammortamento e/o annullamento degli stessi. La Società pagherà dette spese senza l’applicazione del disposto di cui all’Art. 1907 del c.c. ”
g) Acqua condotta – Spese ricerca guasto
La Società risarcisce i danni causati alle cose assicurate dipendenti da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, a seguito di guasto o rottura di gronde, pluviali, impianti idrici, igienici e termici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o delle attività descritte in polizza.
Si intendono inoltre garantite le spese:
a. sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta;
b. necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato, ai fini della ricerca e riparazione del guasto.
La Società non risponde dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda
dell’Art. 1 della sezione 7.
h) Ricorso terzi e locatari
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato, nei limiti indicati nella apposita Scheda dell’Art. 1 della sezione 7, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 .c.c., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della polizza.
Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, l’assicurazione opera entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 15% del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia o
detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito
delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.
Restano comunque esclusi i danni di qualsiasi natura derivanti da inquinamento dell’acqua, dell’aria o del suolo.
Il Contraente/Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesta, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente/Assicurato.
Il Contraente/Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità
senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti il Contraente/Assicurato e/o ovunque esista un interesse del Contraente/Assicurato stesso.
i) Perdita pigioni
Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della polizza, la Società rifonderà al Contraente/Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell’apposita scheda dell’Art. 1 della sezione 7 sotto la voce “Perdita pigioni” e senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c., anche quella parte di xxxxxxx e/o canoni concessori che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e/o concessi e rimasti danneggiati.
Ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi.
j) Ricostruzione archivi
La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’Art. 1 della Sezione 7 sotto la voce “Ricostruzione archivi” e senza l’applicazione del disposto dell’art.1907 C.C., del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e “programmi di utente”.
Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte del Contraente/Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa. Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dal Contraente/Assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonchè qualsiasi altro dato non modificabile dal Contraente/Assicurato.
Per “programmi di utente”: si intendono sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili
dall’elaboratore - che il Contraente/Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti,
da Società specializzate o prestatori d’opera da esso specificatamente incaricati.
È facoltà del Contraente/Assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.
Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui il Contraente/Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.
Art.3 – Esclusioni
La Società non è obbligata unicamente, anche in deroga all’Art. 1912 c.c., a risarcire i danni verificatisi in occasione di:
a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
d) mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
e) inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
f) trasporto delle cose assicurate all’esterno di aree private
a meno che il Contraente/Assicurato non provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi; causati da o dovuti a:
g) dolo, giudizialmente accertato, del Contraente e/o dell'Assicurato e dei Soci a responsabilità illimitata e degli Amministratori;
h) guasti meccanici ed elettrici propri del macchinario e delle attrezzature;
i) graduale deterioramento, logorio, che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o
causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, mancata o anormale manutenzione, incrostazione,
ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze,
deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, evaporazione o perdita di peso, alterazione di colore, sapore, termiti, insetti, vermi, fermentazione;
j) errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di merci prodotte;
k) appropriazione indebita; smarrimento; saccheggio; xxxxxxxx e/o sparizioni riscontrati/e nel corso di inventari.
l) danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
m) sospensione o interruzione di fornitura di energia elettrica, gas acqua, ameno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
n) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; di montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari. Non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione;
o) assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti, impianti e tubazioni nonché crollo e collasso strutturale, tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
p) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle garanzie "spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro" e "ordinanze di Autorità - oneri di urbanizzazione";
q) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
r) difetti noti al Contraente/Assicurato, suoi amministratori e/o dirigenti all’atto della stipula della polizza;
s) *La presente polizza non copre, perdite, danni, costi o spese di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:
1. qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile;
2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a
un’epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmissibile.
Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che
contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura. La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmissibile all’interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l’uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali. La presenza di una o più persone in un’ubicazione assicurata, potenzialmente infettate da una Malattia Trasmissibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmissibile, non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo.
Tutto quanto sopra, salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.
*esclusione abrogabile in sede di offerta tecnica
t) qualsiasi danno materiale o non materiale, diretto od indiretto, conseguente, in tutto o in parte a:
• manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
• impossibilità all’uso o perdita di funzionalità, anche parziale, di dati, codici, programmi software ed ogni altro set di istruzioni di programmazione, computer ed ogni altro sistema di elaborazione dati, microchip o dispositivi logici integrati (“embedded chips”);
• perdita e/o danneggiamento di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati di programmi;
• funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione ad indirizzi Internet, siti web o similari;
• trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es: download di file/programmi da posta elettronica);
• computer virus e/o programmi affini (trojans, worms, ecc.);
• utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
• qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
• violazione delle norme sul trattamento dei dati personali.
La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate e derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio.
Art.4 – Enti esclusi dall’assicurazione
1. Beni di proprietà dei dipendenti
2. il valore del terreno;
3. beni per i quali esista separata assicurazione stipulata dal Contraente/Assicurato e/o da Terzi a seguito di
obblighi derivanti da legge o da contratto con il Contraente/Assicurato. In tal caso la presente assicurazione opera in caso di inefficacia della prima;
4. animali in genere;
5. aeromobili e natanti;
6. merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza;
7. automezzi iscritti al PRA;
8. gioielli, pietre e metalli preziosi (se non inerenti l’attività assicurata).
Art.5 – Delimitazioni di garanzia
a) Eventi atmosferici
Relativamente ai danni causati da eventi atmosferici quali uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso
trasportate, trombe d’aria, pioggia, grandine, neve, si intendono esclusi dalla garanzia:
- Gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei e insegne;
- Beni all’aperto, eccetto serbatoi ed impianti fissi per destinazione;
- Fabbricati o tettoie aperte da più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto.
I danni materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
Relativamente ai danni causati da gelo la Società è obbligata unicamente per:
- i danni materiali e diretti a macchinari e impianti tecnologici e/o idrici;
- i danni materiali e diretti agli enti assicurati a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio degli impianti e macchinari; a condizione che l’immobile assicurato sia stato in attività e/o riscaldato almeno fino alle 48 ore precedenti il sinistro.
Per i danni da grandine arrecati alle lastre di fibrocemento, ai manufatti in materia plastica, ai serramenti, alle
vetrate ed ai lucernari in genere il massimo indennizzo complessivo annuo è di € 50.000,00.
Salvo quanto sopra, la presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti,
stabiliti nell’apposita scheda dell’Art. 1 della sezione 7 sotto la voce “Eventi atmosferici”.
b) Sovraccarico neve
Relativamente a danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all’interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dal sovraccarico di neve stesso la Società non indennizzerà i danni causati:
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- i danni causati a fabbricati o macchinario non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi neve.
La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’Art. 1 della sezione 7 sotto la voce “Sovraccarico neve”.
c) Inondazioni, alluvioni ed allagamenti
La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti (compreso il rigurgito delle acque piovane) o rotture di fognature, anche se tali eventi siano causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili.
La Società non risponde dei danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati. La Società non risponde dei danni da umidità, stillicidio, trasudamento, nonché dei danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 12 dal pavimento.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’Art. 1 della sezione 7 sotto la voce “Inondazioni, alluvioni ed allagamenti”.
d) Eventi sociopolitici
Relativamente ai danni alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, sabotaggio, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell’apposita scheda dell’Art. 1 della sezione 7.
Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si
trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 10 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
e) Terrorismo e/o sabotaggio
La Società risponde delle perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o sabotaggio.
Sono esclusi dall’assicurazione i danni di contaminazione da sostanze chimiche e biologiche.
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per
l’estensione medesima, importo maggiore a quello indicato nell’apposita scheda dell’Art. 1 della sezione 7.
f) Terremoto
La Società risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto.
Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, la Società non risponde dei danni:
a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
c) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
d) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell’apposita scheda dell’Art. 1 della sezione 7.
g) Crollo e collasso strutturale
A parziale deroga dell’Art. 3 punto o) delle Esclusioni, la garanzia si intende prestata relativamente ai danni subiti dagli enti assicurati per effetto di crollo e collasso strutturale subiti dalle cose assicurate, conseguenti a
sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di
installazione, la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti
nell’apposita scheda dell’Art. 1 della sezione 7 sotto la voce “Crollo e collasso strutturale”.
h) Fenomeno elettrico
La Società risponde dei danni causati alle macchine, impianti, apparecchiature compresi nella partita Contenuto ed agli impianti del Fabbricato, per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, comunque si manifestassero, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche.
La presente garanzia é prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola
proporzionale di cui all’art. 1907 C.C.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’Art. 1 della sezione 7 sotto la voce “Fenomeno elettrico”.
i) Rottura di vetri e cristalli
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti – qualunque ne sia la causa – di rottura di vetri e cristalli collocati ed installati all’interno ed all’esterno dei fabbricati pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune dei fabbricati assicurati. Sono altresì indennizzabili le spese di rimozione, trasporto ed installazione.
Sono esclusi i danni di rigature, segnature, screpolature e scheggiature.
La presente garanzia è prestata, senza applicazione dell’art. 1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ,ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’Art. 1 della sezione 7 sotto la voce “ Rottura vetri e cristalli”.
j) Intasamento gronde e pluviali
La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde o dei pluviali causato da grandine o neve.
Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l’intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’Art. 1 della sezione 7 sotto la voce “Intasamento gronde e pluviali”.
k) Dispersione liquidi
La Società risarcisce i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di liquidi e
fluidi di qualsiasi natura a seguito di guasto o rottura accidentale di condutture e serbatoi, fissi o mobili, anche se di proprietà di terzi.
La Società non risponde dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive dell’impianto, dei danni a cose poste a meno di 12 cm dal suolo nonché dalla perdita del liquido.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’Art. 1 della sezione 7 sotto la voce “Dispersione liquidi”.
l) Acqua piovana
La Società risarcisce i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da infiltrazioni di acqua piovana. Sono
tuttavia esclusi dall’assicurazione:
- i danni che si verificassero a seguito di infiltrazioni di acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
- I danni causati da umidità o stillicidio.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’Art. 1 della sezione 7 sotto la voce “Acqua piovana”.
m) Cedimento e franamento del terreno
La Società risponde dei danni materiali e diretti, ivi compresi il crollo totale e/o parziale, causati alle cose assicurate da franamento, cedimento del terreno, causati da massi, che si verifichino accidentalmente ed imprevedibilmente. L’assicurazione è prestata, senza applicazione dell’art. 1907 del Cod.Civ. con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’Art. 1 della sezione 7 sotto la voce “Cedimento e franamento del terreno”.
n) Furto e rapina e portavalori
n.1) Furto di beni di proprietà della Presidenza del Consiglio dei ministri o in custodia presso di essa per conto di altri soggetti pubblici
La società indennizza i danni derivanti da Furto o Rapina dei beni assicurati.
In caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l’autore del reato si è
introdotto nei fabbricati e/o nei locali:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, effrazione, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
b) uso di chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite; in quest’ultimo caso la garanzia sarà operante a condizione che lo smarrimento sia stato denunciato alle Autorità competenti e la copertura sarà operante dal momento della denuncia alle Autorità competenti;
c) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
d) in modo clandestino purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi, sarà liquidato dalla Società un importo pari al 100% del danno indennizzabile.
Nel caso di furto delle casse automatiche in proprietà, l’effrazione dei mezzi di chiusura delle stesse sarà parificata all’effrazione di mezzi di chiusura dei locali.
Qualora il furto avvenga senza tracce evidenti di scasso dei sistemi di protezione esterna e senza il ricorso a vie di accesso che richiedano particolari doti di agilità personale o di specifiche attrezzature, sarà liquidato dalla Società un importo pari al 80% del danno indennizzabile.
Relativamente ai Valori il furto è coperto per il 100% del loro valore alla condizione che gli stessi – salvo nei casi di furto con destrezza o rapina – siano riposti chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi, registratori di cassa, cassaforte od altri idonei mezzi di custodia. Diversamente si applicherà il disposto del comma precedente (scoperto 50%).
Relativamente al Contenuto e limitatamente agli beni che per destinazione ed uso possono stare all’aperto, la garanzia è operante fino ad un massimo di € 15.000,00 per sinistro e € 50.000,00 per anno, previa applicazione – in caso di sinistro – di uno scoperto del 15% sull’importo liquidabile a termini di polizza.
Limitatamente ai sinistri verificatesi durante le ore di apertura al pubblico degli uffici, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli stessi vi sia la costante presenza di persone.
Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali, abbia violato tali difese mediante rottura, scasso, uso di chiavi vere o false, di grimaldelli o di arnesi e simili.
n. 2) Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile
Limitatamente alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, la garanzia furto e rapina si intende operante anche nella fase di trasporto sui veicoli, a condizione che:
- in caso di furto, il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
- gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto e
all’espletamento delle attività a cui sono destinate;
- gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall’esterno.
Durante lo spostamento a mezzo aereo, con linee aeree regolari, o ferroviarie, le apparecchiature elettroniche ad impiego mobile si intendono garantite purché vengano trasportate come “bagaglio a mano”, qualora peso e dimensione lo consentano, pena il decadimento dal diritto all’indennizzo.
In caso di trasporto al seguito o su natanti e imbarcazioni, la garanzia furto è operante a condizione che, in qualsiasi momento, gli enti assicurati siano sotto il controllo del soggetto al quale sono stati affidati, oppure siano affidati alla protezione di luoghi chiusi a chiave o sorvegliati. Restano esclusi gli smarrimenti e le misteriose sparizioni.
Deve intendersi compreso il furto con destrezza avvenuto in occasione di incidente stradale nonché a seguito di malore, perdita di coscienza tali di obbligare l’intervento di unità di soccorso e/o l’ospedalizzazione dell’affidatario dell’ente assicurato.
n.3) Portavalori
Si intendono coperti i danni derivanti da sottrazione di denaro e/o valori a seguito di:
a) furto avvenuto in occasione di infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
b) furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
c) rapina
commessi ai danni di un incaricato del Contraente mentre detiene i valori stessi durante il loro trasporto ad altri uffici, banche, fornitori, clienti e viceversa.
Il portavalori può essere un dipendente o altra persona incaricata dall’assicurato per questo servizio (di età
non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70). La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali del Contraente. La garanzia è operante anche quando i beni sono affidati a istituti specializzati nel trasporto di valori. In tal caso la presente garanzia copre la parte di danno (nel limite delle cifra assicurata) che eventualmente eccede l’importo recuperato o ricevuto dal Contraente in conseguenza del contratto con l’istituto di trasporti e/o l’assicurazione stipulata dall’istituto a beneficio degli utenti del servizio, e/o di qualsiasi altra assicurazione in vigore in qualunque forma a tutela dei valori sottratti.
n. 4) Guasti ladri
La Società risponde dei guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza, e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.
n. 5) Determinazione dell’ammontare del danno
L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell’apposita scheda dell’Art. 1 della sezione 7; la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 1907 c.c.
Resta, inoltre, convenuto tra le parti che in caso di sinistro:
- la somma assicurata per ciascuna partita si intende automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l’impegno dell’assicurato di pagare il premio relativo a detto reintegro dal momento del sinistro entro 60 giorni dal ricevimento del relativo documento contrattuale emesso dalla Società, salvo il caso di limiti di indennizzo per i quali fosse espressamente previsto un massimo indennizzo “annuo”
- in caso di ritrovamento della refurtiva, la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge.
o) Differenziale storico - artistico
Nella somma assicurata alla partita “Fabbricati”, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste nella presente polizza. Si intende inoltre risarcibile la perdita economica derivante all’assicurato in conseguenza del danneggiamento o della distruzione totale o parziale del bene.
A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari,
monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall’Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell’apposita scheda dell’Art. 1 della sezione 7.
In caso di difforme valutazione circa l’opportunità e l’entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell’Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d’ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l’ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.
p) Enti presso terzi
Si prende atto tra le parti che quanto definito alla partita “Contenuto” può trovarsi anche in ubicazioni diverse da quelle assicurate, come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell’Assicurato ed ivi si intende assicurata alle condizioni tutte di polizza. La presente estensione è operante a tutela degli enti assicurati anche quando si trovano presso le ubicazioni ove si svolge l’attività di telelavoro. La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’Art. 1 della sezione 7 sotto la voce “Enti presso terzi”.
q) Maggiori costi - Spese extra
La Società in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, le spese straordinarie documentate purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell’attività. A titolo esemplificativo, sono comprese le spese sostenute per:
• l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
• il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
• le lavorazioni presso terzi;
• la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
• gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.
La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose
distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei sei mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro, elevati a 12 mesi in caso di eventi catastrofali.
La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati
da:
• scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
• difficoltà di reperimento delle merci, dei macchinari e delle attrezzature imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell’apposita scheda dell’Art. 1 della sezione 7.
r) Guasti alle apparecchiature elettroniche
Limitatamente alle apparecchiature elettroniche, la Società risponde anche dei danni causati da guasti, come da definizione di polizza, nonché da rotture originate da cause interne.
In caso di danno indennizzabile a termini della presente garanzia si intendono assicurati anche:
• i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni
svolte dagli enti danneggiati;
• i costi necessari per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili e per la ricostruzione dei dati ivi contenuti i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d’uso in caso di danno ai supporti dati su cui sono memorizzati i programmi in licenza.
L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell’apposita scheda dell’Art. 1 della sezione 7.
Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) per i quali deve rispondere per legge, per contratto nonché per contratto di assistenza tecnica, il costruttore, venditore, locatore, manutentore delle cose assicurate;
b) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e
revisione;
c) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
d) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
e) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
f) i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
• controlli di funzionalità;
• manutenzione preventiva;
• eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
• eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne;
Sezione 4 – Clausole che regolano la gestione dei sinistri – All Risks Patrimonio
Art.1 Xxxxxxx risarcimento per sinistro e per anno
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma
maggiore di quella assicurata, stabilita nell’apposita scheda dell’Art. 1 della sezione 7.
Art.2 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società ai termini
dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso scritto alla Società e/o al broker entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza l’ufficio addetto all’Amministrazione dei contratti assicurativi.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 c.c. se ha costituito effettivo pregiudizio per la Società
L’Assicurato deve altresì:
c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
e) predisporre, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l’Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali. L’Assicurato è esonerato dall’obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori, quando tale adempimento risulti difficoltoso o complesso.
Xxxxx restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all’assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l’Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.
La Contraente è altresì esonerata dall’obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o avviso qualora non abbia avuto conoscenza nei casi verificatisi per fatto altrui al di fuori delle proprie ubicazioni contenenti le cose assicurate.
La Società si impegna a comunicare all’Assicurato di aver provveduto all’apertura del sinistro entro 15 giorni
dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad
individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpisono la presente polizza
ed a comunicare all’Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.
La Società si impegna ad incaricare sempre il medesimo perito e a comunicarne all’Assicurato il nominativo entro i 30 giorni successivi dalla decorrenza della polizza. Qualora, in casi eccezionali, la Società ritenga necessario incaricare un diverso perito, si impegna a comunicarne il nominativo contestualmente alla comunicazione di apertura del sinistro di cui al punto precedente.
Art.3 Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti:
b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito, fermo quanto
previsto nell’articolo definito “precisazioni, estensioni e delimitazioni della copertura” alla voce “spese peritali”.
Art.4 Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa, e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti all’articolo definito “Obblighi in caso di sinistro”;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose
medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, rimozione e ricollocamento.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) dell’ articolo definito “Procedura per la valutazione del danno”, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d’ora a
qualsiasi impugnativa, salvo il caso di xxxx, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità di legge.
Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l’attività
esercitata.
Art.5 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo verrà calcolato in base al costo di “ricostruzione e rimpiazzo a nuovo” delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:
a) In caso di distruzione:
I) per i fabbricati e per i beni immobili: il costo nonché ogni spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo
(escluso il valore dell’area);
II) per i beni mobili: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
III) per le opere d’arte: l’indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro.
b) In caso di danno parziale:
I) Il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.
Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:
a) L’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda soltanto fabbricati, reti ed impianti, contenuto in stato
di attività, escluso quanto non più in esercizio alla data del sinistro.
b) In nessun caso potrà essere indennizzato per ciascun fabbricato, macchinario o impianto un importo
superiore a 3 volte il relativo valore determinato in base allo stato d’uso.
c) Relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
d) La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di beni assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
e) Qualora l’Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di “ricostruzione e rimpiazzo” o le riparazioni
ed i restauri, la Società provvederà all’indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell’art.1908 C.C..
f) Per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l’ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo
strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.
g) Xxx i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.
h) Per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni.
i) Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.
j) Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che:
I) l’assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria;
II) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
III) la Società non è obbligata a pagare l’importo liquidato prima della loro scadenza;
IV) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
k) Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, l’indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l’abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.
l) Per le opere d’arte parzialmente danneggiate l’indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino e restauro anche l’eventuale deprezzamento.
L’indennizzo sarà pari all’importo del danno come stimato ai punti che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l’eventuale valore di recupero dei residui.
Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, é consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.
Art.6 Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale
Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo definito “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”, risulta che i valori di una o più partite con esclusione di quelle assicurate con con forma “a primo rischio assoluto”, prese ciascuna separatamente, eccedevano, al momento del sinistro, le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un’assicurazione
parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 30% di quest’ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l’eccedenza del predetto 30% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata.
Qualora inoltre al momento del sinistro la somma assicurata alla singola partita dovesse risultare maggiore del valore delle cose assicurate, determinato secondo i criteri di cui all’art. “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra quelle partite, con tasso uguale o inferiore, per le quali la somma assicurata risulti insufficiente ai sensi del presente articolo e dell’art. 1907 del Codice Civile.
Resta altresì convenuto che:
• detta ripartizione ha luogo in ugual misura per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o non dal sinistro;
• la compensazione non ha luogo per le partite assicurate a primo rischio assoluto o per le quali l’assicurazione
sia prevista in forma fluttuante.
Non si farà luogo in alcun caso all’applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente
articolo per danni di importo non superiore a € 10.000 (al lordo di scoperti/franchigie)
Art.7 Acquisizione e cessione di enti – Leeway clause
Si conviene tra le parti che:
a) Agli effetti della determinazione dei beni assicurati, rientrano immediatamente ed automaticamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l’emissione della polizza, inclusi modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte, nuove costruzioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, nel limite del 30% della somma assicurata alla partita corrispondente come risultante dall’ultimo atto di aggiornamento o regolazione. La garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
b) Si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
c) Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l’esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
d) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d’ora al riguardo ogni riserva od
eccezione, le evidenze amministrative dell’assicurato.
e) Agli effetti della determinazione del valore dei beni assicurati, rientrano inoltre immediatamente ed automaticamente nella garanzia gli incrementi di valore dovuti a variazione nei costi di costruzione dei fabbricati o nel valore commerciale o di rimpiazzo degli altri Enti, incluse le opere d’arte, nel limite del 30% della somma assicurata alla partita corrispondente come risultante al momento del sinistro e dopo
l’applicazione delle inclusioni di cui alla lettera a): Tale importo costituirà il riferimento per la determinazione
della somma assicurata ai fini dell’applicazione della deroga proporzionale.
Art.8 Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutando il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l’Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell’importo pari alla minore somma proposta dall’opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall’opposizione stessa.
Art.9 Anticipo indennizzi
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50%, ma comunque non superiore al limite di € 3.000.000,00, dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno €. 100.000,00.L’obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
Art.10 Indennizzo separato per ciascuna partita
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell’assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall’articolo “Pagamento dell’indennizzo” a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.
Art.11 – Recuperi
Limitatamente ai casi furto, rapina e portavalori, in caso di recupero totale o parziale, l’Assicurato deve darne
avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società é obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o
domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.
Art.12 – Coppie o serie
In caso di danno risarcibile a termini della presente polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerando l’importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita o danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie.
Tuttavia in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza ad un ente assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro ente o con altra parte, la Società risarcirà il costo di riacquisto dell’intera coppia, al netto di eventuale deprezzamento, a meno che sia contrattualmente prevista la condizione “assicurazione del costo di rimpiazzo”.
Sezione 5 – RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi inerenti la qualifica di proprietario/conduttore di fabbricati e dei relativi impianti, delle aree di pertinenza, delle aree verdi annesse ai fabbricati, parcheggi.
La garanzia è estesa alla responsabilità conseguente all’esistenza di piante nei parchi/giardini annessi ai fabbricati
con esclusione dei danni derivanti da operazioni di potatura e/o abbattimento delle stesse.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
Art. 2 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1. ai sensi degli arti 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. N. 38/2000 e s.m.i., per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto I) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.
Le garanzie di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono inoltre operanti:
• in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i., in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;
•in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencate:
a) Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi,
b) Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l’Esecuzione, con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
•In conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;
•In relazione a fatti connessi ad involontaria violazione della previgente normativa di cui al D. Lgs 626/94 e
s.m.i. e al D. Lgs. N. 494/96 e s.m.i., inclusa la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi della legge n. 626/94 e s.m.i. e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, ai sensi della legge n. 494/96 e s.m.i.;
•Tanto l’assicurazione RCT quanto l’assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS o da Enti similari ai sensi dell’art. 14 della Legge n°222 12/06/84 e s.m.i. o di altre similari vigenti disposizioni.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.
Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche
quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all’INAIL
Art. 3 – Malattie professionali
La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.
L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.
La garanzia non vale:
1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto;
2. per le malattie professionali:
a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;
b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;
Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.
Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.
Art. 4 – Massimali di garanzia
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:
Responsabilità Civile verso Terzi | € 10.000.000,00 per ogni sinistro |
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro | € 5.000.000,00* per ogni sinistro, con il limite di |
€ 2.500.000,00* per persona |
*soggetto a miglioria tecnica
Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l’esposizione globale della Società
non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.
Art. 5 – Qualifica di terzo
Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione:
a) dei prestatori di lavoro, dipendenti dell'Assicurato, soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL), per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di lavoro in quanto in tal caso opera la garanzia R.C.O.;
b) dei soggetti non dipendenti dell'Assicurato per i quali lo stesso debba provvedere per legge alla copertura obbligatoria INAIL (opera la garanzia R.C.O.).
Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi per quanto non coperto dall’assicurazione RCO,
nonché per i danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.
A titolo di maggior precisazione, sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.
Art. 6 – Esclusioni
4.1 Sono esclusi i danni:
a) da furto salvo quanto previsto dalla garanzia 2 – Art. 7
b) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell’atmosfera, esalazioni fumogene e gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto travasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
c) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) derivanti dall’esercizio nei fabbricati di industrie, commerci, arti e professioni svolte da terzi, salvo che l’assicurato sia chiamato a rispondere nella qualità di proprietario;
e) da guerra dichiarata o non, guerra civile ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
f) derivanti da:
• estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
• uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto.
g) disciplinati dalla Legge n. 990 del 24.12.1969 e dalle normative successive (RC Veicoli e Natanti)
h) *derivanti o comunque connessi, direttamente o indirettamente, alla violazione, vera o presunta, di leggi, regolamenti, raccomandazioni e/o direttive emanate dalle autorità competenti (ivi incluse, ma non limitatamente a dichiarazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità) in materia di emergenza sanitaria, Malattie Infettive (la patologia COVID-19 o qualsiasi altra patologia causata da sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-CoV 2), o qualsiasi patologia causata da ogni mutazione o variazione del SARS-CoV 2), epidemie e/o pandemie *esclusione abrogabile in sede di offerta tecnica
Art. 7 – Estensioni e precisazioni di garanzia a titolo esemplificativo
1. Esposizioni e congressi: partecipazione, organizzazione e patrocinio di esposizioni, manifestazioni, fiere mostre e mercati, congressi, corsi, feste, cerimonie, gite aziendali, manifestazioni sportive, culturali, sagre compreso il rischio derivante dall’allestimento e dallo smontaggio degli stands.
2. Furto: la responsabilità derivante all’assicurato per i danni di furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l’azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per conto dell’assicurato..
3. Incendio: la responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio, cagionato dall’Assicurato o da cose dell'Assicurato o da lui detenute. In presenza di garanzia “ricorso terzi” operante per gli stessi rischi su altra polizza, la copertura di cui alla presente clausola sarà operante solo in eccesso o per differenza di condizioni rispetto a tale altra polizza.
4. Inquinamento accidentale: l'Assicurazione si intende operante per i danni di qualunque natura conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, infiltrazione e contaminazione di acque, terreni o colture, interruzioni od impoverimento di deviazioni e sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti di minerali ed in generale di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento a condizione che i medesimi siano derivati da eventi aventi causa imprevista, improvvisa e repentina. In caso di sinistro indennizzabile si intendono compresi in garanzia i costi di ripristino fino ad un massimo del 10% del sottolimite garantito per la presente garanzia. Restano in ogni caso escluse le conseguenze di inquinamento graduale e progressivo.
5. Interruzione di attività: la responsabilità derivante da interruzione o sospensione totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi in conseguenza di sinistro indennizzabile.
6. Neve e/o ghiaccio: la responsabilità derivante da danni causati da neve e/o ghiaccio non rimossi a tempo dai tetti
7. Parcheggi: la responsabilità derivante all'Assicurato dalla proprietà ed esercizio di aree di sosta e parcheggi, compresi i danni ai veicoli di terzi, escluso il furto, rimossi o posti sotto sequestro.
8. Rigurgito di fogne e allagamenti: la responsabilità dell’Assicurato per i danni da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua conseguenti a rottura di tubazioni e condutture.
9. Manutenzione ordinaria e straordinaria: è compresa in garanzia la Responsabilità Civile derivante all’assicurato per le manutenzioni ordinarie se effettuate in economia ovvero la Responsabilità che gli deriva nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.
10. Sicurezza sui luoghi di lavoro: la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per involontaria inosservanza della normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché delle norme di cui al D.L.vo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
11. Dolo e Colpa Grave: a parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Polizza la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da dolo e colpa grave dei dipendenti del Contraente/Assicurato e delle quali deve rispondere a norma di legge, nonché da colpa grave dell’Assicurato stesso.
12. RC del Committente: è compresa in garanzia la Responsabilità Civile derivante all’assicurato nella sua qualità
di committente dei servizi inerenti il funzionamento dei beni assicurati dalla polizza.
13. Cose in consegna e custodia: la responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato.
14. Circolazione in area privata: la responsabilità civile derivante per i danni a terzi inclusi i terzi trasportati su veicoli a motore di proprietà o in uso all’Assicurato, mentre circolano all’interno dei recinti degli insediamenti, salvo quanto oggetto dell’Assicurazione obbligatoria ai sensi del Titolo X del Codice delle Assicurazioni Private.
Art. 8 – Rinuncia alla surrogazione
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali il Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di legge, ed a condizione che il Contraente/Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento contro il responsabile medesimo.
Sezione 6 – Clausole che regolano la gestione dei sinistri – RCTO
Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente e/o l’Assicurato per il tramite del Contraente è tenuto a dare avviso scritto alla Società, anche per il tramite del broker, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza l’Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C..
La Società è tenuta a contestare al Contraente le eccezioni di inoperatività delle garanzie di polizza entro 90 giorni dalla denuncia di sinistro. Tale termine deve considerarsi perentorio ed una volta decorso, il sinistro si intende assunto in garanzia dalla Società a tutti gli effetti.
La Società si impegna a comunicare all’Assicurato di aver provveduto all’apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpiscono la polizza ed a comunicare all’Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.
Art. 2 – Gestione delle vertenze del danno – Spese legali
La Società assume la gestione delle vertenze, fino all’esaurimento di ogni grado di giudizio, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale e/o amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Per le vertenze in sede civile, la Società si impegna ad incaricare sempre il medesimo legale ed a comunicarne all’Assicurato il nominativo. Qualora, in casi eccezionali, la Società ritenga necessario incaricare un diverso legale, si impegna a comunicarne il nominativo in tempo utile per gli adempimenti del rito.
In caso di definizione transattiva del danno la Società, a richiesta dell’Assicurato, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso.
L’onere della gestione e liquidazione dei danni indipendentemente che l’importo ecceda o non ecceda le franchigie di polizza è assunto per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale invece, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società rinuncia inoltre ad eccepire l’improcedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’art. 5, 1° comma del
D. Lgs. 4/3/2010, qualora sia convenuta in garanzia dall’assicurato nel giudizio promosso dal terzo danneggiato.
Art. 3 – Gestione sinistri e recupero franchigie
A precisazione di quanto previsto al precedente articolo 2, la Società limitatamente alle garanzie della presente Sezione Responsabilità Civile Terzi, è tenuta al pagamento a norma delle condizioni contrattuali per tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientri totalmente o parzialmente nell’importo delle franchigie a carico del Contraente/Assicurato stabilite nella polizza.
Successivamente al pagamento del sinistro la Società provvederà ad incassare dal Contraente, con cadenza semestrale, gli importi delle franchigie e/o scoperti anticipati a mezzo di formale richiesta documentata. Il Contraente effettuerà il pagamento entro 60 giorni dalla ricezione da parte della Contraente del relativo documento regolarmente emesso dalla Società. Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualsiasi motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni danno ed il Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta della Società.
Sezione 7 – Limiti, franchigie, scoperti
Art.1 Limiti di indennizzo, risarcimento – Scoperti/franchigie
SEZIONE ALL-RISKS
Limite Massimo di Indennizzo | Importo |
Limite per sinistro e per periodo assicurativo | € 50.000.000,00* |
*soggetto a miglioria in sede di offerta tecnica
Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti e l’applicazione dei relativi scoperti e franchigie. In capitali fissi o in percentuale applicabile al valore del fabbricato oggetto del sinistro.
Garanzie Sezione All-Risks | Limiti di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro | € 1.000.000,00 per sinistro, a p.r.a. in aggiunta al 10% del danno | Nessuna |
Ordinanze di autorità – Oneri di urbanizzazione | € 100.000,00 per sinistro | Nessuna |
Perdita Pigioni | € 50.000,00 per sinistro | Nessuna |
Onorari di architetti, professionisti e consulenti | € 150.000,00* per sinistro/anno | Nessuna |
Spese peritali | € 40.000,00 per sinistro elevato a € 80.000 per eventi catastrofali | Nessuna |
Ricorso terzi e locatari | € 3.000.000,00* per sinistro | Nessuna |
Eventi socio-politici | 80% della s.a. del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 10.000.000,00 sinistro/anno | Scoperto 10% minimo € 2.500,00 per sinistro |
Terrorismo | € 5.000.000,00 per sinistro ed anno | Scoperto 10% minimo € 10.000,00 per sinistro |
Eventi atmosferici | 60% della s.a. del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 10.000.000,00 sinistro/anno | Scoperto 10% minimo € 2.500,00 per sinistro |
Inondazioni, alluvioni | 60% della s.a. del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 5.000.000,00 sinistro/anno | Scoperto 10% minimo € 10.000,00 per sinistro |
Allagamenti | € 5.000.000,00 sinistro/anno | Scoperto 10% minimo € 10.000,00 per sinistro |
Sovraccarico neve | 40% della s.a. del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 2.000.000,00 sinistro/anno | Scoperto 10% minimo € 2.500,00 per sinistro |
Collasso Strutturale | € 300.000,00 per sinistro | € 10.000,00 per sinistro |
Acqua condotta – Spese ricerca guasto | € 250.000,00* per sinistro/anno | € 250,00 per sinistro |
Intasamento gronde pluviali | € 300.000,00 per sinistro | Scoperto 10% minimo € 2.000,00 per sinistro |
Dispersione liquidi | € 150.000 per sinistro | 10% con il minimo di € 1.000,00 |
Acqua Piovana | € 20.000,00 per sinistro e € 150.000,00 per anno | € 250,00 per sinistro |
Terremoto | 50% della s.a. del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 20.000.000,00 sinistro/anno | Scoperto 10% minimo € 10.000,00 |
Fenomeno elettrico | € 250.000,00 per sinistro | € 1.000,00 per sinistro |
Ricostruzione Archivi | € 50.000,00 per sinistro | Nessuna |
Maggiori costi – Spese Extra | € 300.000,00 per sinistro/anno | Nessuna |
Differenziale storico-artistico | € 500.000,00 sinistro/anno | Nessuna |
Rottura vetri e cristalli | € 2.000, per singola lastra € 50.000 per anno | Nessuna |
Cedimento, franamento e smottamento del terreno | € 500.000,00 per sinistro/anno | Scoperto 10% minimo € 2.000,00 per sinistro |
Enti presso terzi | € 300.000,00 per sinistro/anno | Nessuno |
Furto e rapina | vedi somma assicurata | € 250,00 per sinistro |
Enti all’Aperto | € 15.000,00 per sinistro ed € 50.000,00 per periodo assicurativo annuo | Scoperto del 15% per sinistro |
Portavalori | vedi somma assicurata | € 250,00 per sinistro |
Guasti cagionati dai ladri | € 25.000,00 per sinistro | Nessuna |
*soggetto a miglioria in sede di offerta tecnica
SEZIONE RCTO
Garanzie sezione RCTO | Limiti di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
Danno biologico | I massimali R.C.O. di polizza | € 2.500,00 |
Malattie professionali | I massimali R.C.O. di polizza | Nessuno |
Danni da furto | € 50.000,00 per sinistro e anno | Nessuno |
Danni da incendio | € 250.000,00* per sinistro | 10% con il minimo di € 5.000,00 |
Inquinamento accidentale | € 150.000,00* per sinistro | 10% con il minimo di € 2.500,00 |
Interruzioni di attività | € 250.000,00* per sinistro | 10% con il minimo di € 2.500,00 per sinistro |
Rigurgito di fogne e allagamenti | € 500.000,00 per sinistro | 10% con il minimo di € 2.500,00 |
*soggetto a miglioria in sede di offerta tecnica
Qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più franchigie/scoperti tra quelli previsti dalla polizza, dall’importo indennizzabile verrà dedotta unicamente la franchigia/scoperto più elevata tra quelle applicabili.
Sezione 8 – Somme assicurate
Art.1 Partite e somme assicurate
Descrizione | Valore |
Fabbricati con valore storico artistico | Euro 178.599.190,00 |
Fabbricati in locazione | Euro 30.665.750,00 |
Contenuto a primo rischio assoluto | € 3.500.000,00 |
Furto e rapina a primo rischio assoluto | € 60.000,00 |
Portavalori a primo rischio assoluto | € 60.000,00 |
Art.2 Calcolo del premio
Per il calcolo del premio si rinvia alla sottostante tabella, contenente i tassi annui imponibili, comprensivi delle garanzie di cui alla Sezione All risks e alla Sezione Responsabilità Civile che applicati alle somme assicurate determinano l’ammontare del premio complessivo annuo.
Descrizione | Forma | Valore | Tasso Imp.le | Premio annuo imponibile | Premio annuo lordo |
Fabbricati con valore storico artistico (ex d.lgs. 42/2004 e legge 53/1983) | Valore intero | Euro 178.599.190,00 | .....‰ | €............................ | €............................ |
Fabbricati in locazione | Valore intero | Euro 30.665.750,00 | .....‰ | €............................ | €............................ |
Contenuto | Primo rischio assoluto | € 3.500.000,00 | .....‰ | €............................ | €............................ |
TOTALE | €............................ | €............................ |