Intervento 7.5.1.2.1 Creazione di itinerari di esperienza a tema Data di pubblicazione: 04/11/2021 Data di scadenza: 31/12/2021
FEASR-Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SARDEGNA 2014-2020 PIANO DI AZIONE DEL GAL BMG 2014-2020
AMBITO 1 TURISMO SOSTENIBILE
BANDO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI
Azione chiave 19.2.1 Creazione e promozione di prodotti turistici sostenibili
Intervento 7.5.1.2.1 Creazione di itinerari di esperienza a tema
Data di pubblicazione: 04/11/2021
Data di scadenza: 31/12/2021
Approvato con Determinazione del Direttore n. 48 del 02/11/2021
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SOMMARIO
1. Descrizione e finalità dell’intervento 3
5. Massimali di finanziamento 5
6. Requisiti di ammissibilità 6
9. Modalità di finanziamento 12
10. Soggetti responsabili dell’attuazione 14
13. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali 36
14. Impegni del beneficiario Stabilità delle operazioni 36
15. Ritiro di domande di sostegno, di pagamento e altre dichiarazioni 37
16. Revoche, riduzioni ed esclusioni 38
18. Disposizioni per l’esame dei reclami 40
19. Monitoraggio e valutazione 40
20. Disposizioni in materia di informazione epubblicità 40
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1. Descrizione e finalità dell’intervento
Nel suo percorso partecipativo per la definizione del piano di azione, il GAL Distretto Rurale BMG (Barbagia, Mandrolisai, Gennargentu) ha individuato, quali ambiti tematici principali della propria strategia di sviluppo, il turismo sostenibile e lo sviluppo e l’innovazione delle filiere dei sistemi produttivi locali.
L’intervento “Creazione di itinerari di esperienza a tema” intende diversificare e arricchire l'offerta turistica delle diverse sub-aree del GAL, proponendo "itinerari di cornice" e "circuiti" accessibili, fruibili ed eco-sostenibili sul territorio, selezionati in ragione del livello di aggregazione territoriale, della loro contiguità o connessione a beni e/o ambienti caratteristici e caratterizzanti, del grado di coinvolgimento degli operatori locali, le associazioni e la comunità e della loro coerenza con le motivazioni maggiormente ricercate dalla domanda turistica.
L’obiettivo specifico dell’intervento è favorire la realizzazione e/o il potenziamento di itinerari turistici di esperienza a tema (ambientali, culturali ed enogastronomici).
L’intervento si inserisce nell’ambito della Misura 7 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014-2020, il cui obiettivo principale è la realizzazione di un territorio rurale favorevole alla natura, alla qualità della vita e allo sviluppo socio-economico sostenibile. La Misura 7 interviene nelle zone rurali C e D, in coerenza con l’Accordo di partenariato e contribuendo alle azioni prioritarie della Rete Natura 2000, agli obiettivi di sviluppo e ripresa socio-economica e alla Strategia delle Aree Interne riguardanti il benessere della popolazione rurale e il miglioramento del capitale territoriale, storico, naturale e paesaggistico delle zone rurali. La Sottomisura 7.5, in particolare, sostiene gli investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala. La tematica dell’intervento, compatibile con le finalità indicate all’art. 20, paragrafo 1 lettera e) del Regolamento UE 1305/2013, è coerente con la focus area 6b “stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali” e mira a soddisfare i seguenti fabbisogni del PdA del GAL BMG:
− F 25 - Realizzazione e potenziamento degli itinerari turistici di valorizzazione territoriale (enogastronomici, turistico- ambientali, turistico-culturale);
− F 26 - Miglioramento qualitativo dei prodotti turistici e relativacommercializzazione.
-Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e ss.mm.ii;
-Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
-Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
-Regolamento (UE) n. 1307/2013 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013;
-Regolamento (UE) n. 2393/2017 che modifica i Regolamenti n.1305/2013, n.1306/2013, n.1307//2013, n.1308/2013 e 652/2014;
-Regolamento (UE) n. 1310/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
-Regolamento (UE) n. 640/2014 recante integrazioni al regolamento (UE) n. 1306/2013;
-Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
-Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
-Regolamento (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1305/2013; 3
-Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1306/2013;
-Regolamento (UE) n. 834/2014 norme per l’applicazione del Quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
-Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
-Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
-Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e ss.mm.ii.;
-Regolamento delegato (UE) n. 669/2016 della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014;
-Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
-Decisione CE di esecuzione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 con la quale viene adottato l’Accordo di Partenariato 2014- 2020 dell’Italia;
-Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Sardegna (PSR), approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 5893 del 19.08.2015;
-Decisione C(20016) n. 8506 dell’8.12.2016 che ha modificato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna;
-Legge n. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
-Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 – Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4 lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59;
-Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
-Decreto MIPAAF 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
-Decreto MIPAAF 8 febbraio 2016, n. 3536 “Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
-Decreto MIPAAF 25 gennaio 2017, n. 2490 “Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
-Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” Intesa sancita in Conferenza Stato – Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016;
-D.G.R. n. 51/7 del 20 ottobre 2015. Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per la Regione Sardegna. Presa d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza;
-D.G.R. n 23/7 del 20.04.2016 “Programma di sviluppo rurale. Indirizzi attuativi”;
-Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 7591-134 del 6/4/2017 “Approvazione Disposizioni in materia di informazione e pubblicità e logo rappresentativo del Programma.
-Documento di indirizzo sulle procedure per l’attuazione delle misure del PSR approvato con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 10409-351 del 12.07.2016 e ss.mm.ii;
-Deliberazione della Giunta Regionale N. 51/56 DEL 18.12.2019, che prevede che la competenza alla ricezione, istruttoria e controllo delle domande di pagamento, presentate dai beneficiari pubblici e privati a valere sui bandi a regia XXX, venga delegata ai GAL;
-Determinazione n.11093/318 del 7 giugno 2021 del Servizio Sviluppo dei Territori e delle comunità rurali, che approva le modifiche al "Manuale delle procedure attuative degli interventi a bando pubblico GAL " al fine di recepire quanto disposto nell’Atto aggiuntivo alla Convenzione tra l’Organismo Pagatore Argea Sardegna e la Regione Sardegna, sottoscritto in data 3 marzo 2021;
-Convenzione siglata tra OP ARGEA Sardegna e il GAL BMG in data 28/06/2021, con la quale vengono delegate la ricezione e l’istruttoria delle domande di pagamento relative alla misura 19.2 del PSR Sardegna 2014/2020, ossia l’esecuzione delle
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Procedure di autorizzazione delle domande contemplate nell’Allegato I, Punto 2, lettera A) del Regolamento (UE) n. 907/2014;
-Determinazione n. 95 3778 del 23/02/2021, che recepisce le disposizioni contenute nel Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 427/DecA/4 del 3 febbraio 2021;
-Decreto n. 2899 Dec A 47 del 1 ottobre 2021 (“Disposizioni in materia di attuazione delle strategie di sviluppo locale”), tramite il quale i GAL sono stati autorizzati alla immediata pubblicazione dei bandi previsti dai Piani di Azione, per i quali il Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali ha trasmesso la richiesta di validazione dei relativi VCM all’OP ARGEA, nelle more del completamento, da parte di quest’ultima, delle attività di verifica e validazione dei VCM;
-Indicazioni del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali contenute nella circolare Prot. N. n. 0019485 del 14/10/2021;
-Legge regionale 28 Luglio 2017, n.16 Norme in materia di turismo;
-Legge regionale 06 luglio 2018, n.23 Disposizioni in materia di turismo. Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2017 e alla legge regionale n.2 del 2018;
-Piano di Azione locale del GAL BMG 2014/2020, approvato dall’assemblea soci in data 02/09/2016 e con Determina N.16532 – 550 del 28/10/2016 del Direttore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle comunità rurali;
-Complemento al PdA del GAL BMG, approvato dall’assemblea soci in data 08.10.2019 e ss.mm.ii;
-Regolamento interno del GAL BMG, approvato dall’assemblea soci in data 08.10.2019;
-Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL BMG n. 13/21 del 24/05/2021;
-Determina del Direttore tecnico n. 48 del 02/11/2021.
Sono beneficiari del presente bando i comuni singoli, aggregati o riuniti nelle forme associative previste dal TU e dalle leggi sugli EE.LL del territorio del GAL BMG.
La dotazione finanziaria complessiva per questa azione è pari a € 342.942,14 (trecentoquarantaduemilanovecentoquarantadue/quattordici).
La dotazione finanziaria potrà essere incrementata con economie derivanti da altri bandi a valere sulla stessa azione chiave. Allo stesso modo, eventuali risorse aggiuntive che si dovessero rendere disponibili a seguito di stanziamenti integrativi e/o ad economie realizzate nel corso dell’attuazione della SSL, potranno essere utilizzate scorrendo la graduatoria delle Domande ammissibili ma non finanziabili per carenza difondi.
Il sostegno viene erogato sotto forma di contributo in conto capitale. La percentuale dell’aiuto è pari al 100% delle spese ammesse.
L’importo massimo del contributo è pari a € 171.471,07 (centosettantunoquattrocentosettantuno/zerosette).
È prevista l’erogazione al beneficiario di un anticipo pari al 50% del contributo pubblico concesso, con le modalità disposte dall’articolo 45, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1305/2013.
Il sostegno concesso con il presente Bando è incompatibile con altri strumenti di finanziamento pubblici a vario titolo erogabili con la medesima finalità.
Sono ammissibili esclusivamente “infrastrutture di piccola scala”, definite in termini di costo ammissibile non superiore a euro 200.000,00.
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a) Requisiti del beneficiario:
1. Avere il fascicolo aziendale aggiornato
2. Essere un comune o un’aggregazione/associazione di comuni
3. Avere la disponibilità giuridica degli immobili e dei beni oggetto di intervento per almeno 10 anni dalla data di rilascio della domanda di sostegno1
b) Requisiti relativi alla localizzazione dell’intervento:
Sono ammissibili al sostegno gli investimenti realizzati esclusivamente nei comuni dell’area GAL BMG, ovvero: Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Desulo, Gadoni, Gavoi, Lodine, Meana Sardo, Ollolai, Oniferi, Olzai, Ortueri, Ovodda, Sarule, Sorgono, Teti, Tiana, Tonara.
c) Requisiti di ammissibilità relativi alla domanda:
Per poter essere ammissibili le istanze presentate dovranno conseguire un punteggio minimo pari a 60.
Non è ammessa la presentazione di più domande di sostegno di cui al presente bando da parte di uno stesso beneficiario; nel caso in cui questo avvenga, sarà presa in considerazione l’ultima domanda rilasciata.
Nel caso di domanda di sostegno presentata da un'aggregazione di comuni diversa dalle forme associative previste dal TU e dalle leggi sugli EE.LL, non è ammessa la presentazione della domanda di sostegno da parte del capofila o di uno dei partner in forma singola o in altra aggregazione. Nel caso si verifichi questa fattispecie, sarà presa in considerazione l’ultima domanda rilasciata.
Alla domanda di sostegno, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente o dal capofila dell’aggregazione, dovranno essere allegati i documenti elencati all’articolo 12.3 del presente bando.
d) Requisiti di ammissibilità relativi all’intervento
1. L’operazione deve essere conforme alle strategie di sviluppo locale o ai Piani di sviluppo dei Comuni. In caso di assenza dei piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi, il progetto si intende conforme alle strategie di sviluppo locale con l'esecutività dell'atto di approvazione dell'intervento da parte dell'ente proponente;
2. Il/i beneficiario/i si impegna/no a garantire la fruibilità gratuita, la manutenzione e il mantenimento della destinazione d’uso delle opere realizzate per un periodo di almeno 5 anni dalla data del collaudo finale;
3. Il/i beneficiario/i si impegna/no ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza procedere ad alcuna riduzione qualitativa e quantitativa dell’intervento.
1 I titoli di conduzione ammessi: proprietà, comproprietà, comodato, affitto, usi civici e concessione e locazione di beni immobili demaniali. Nel caso in cui gli immobili o i beni non siano di proprietà, è necessario disporre dell’autorizzazione del proprietario ad eseguire le opere. Nel caso di contratti di affitto o di comodato, questi possono essere trasmessi al GAL BMG e caricati nel fascicolo aziendale anche dopo la presentazione della domanda di sostegno, ma entro la data del decreto di concessione. La durata del titolo di conduzione deve essere pari
o superiore ai 10 anni a decorrere dal rilascio della domanda di sostegno. 6
Gli investimenti sono sovvenzionabili se rispettano le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 1305/2013. Conseguentemente, deve trattarsi di investimenti relativi a:
1. Realizzazione di itinerari turistici, aree attrezzate e percorsi segnalati e loro messa in rete
• Realizzazione e miglioramento di percorsi escursionistici a piedi, a cavallo e inbicicletta;
• Realizzazione di nuove tratte di accesso o di collegamento tra più itineraritematici;
• Acquisto/realizzazione e installazione di pannelli descrittivi, segnaletica direzionale e dicontinuità;
• Interventi mirati a garantire l’accessibilità e la fruibilità a utenti con esigenze complesse e differenziate (pedane e ponti in legno su sentieri scivolosi o su percorsi con gradini e terrazzamenti, zone di sosta e postazioni di osservazione adeguate a chi si muove su sedia a rotelle, indicazioni con scritte Braille o mappe tattili per coloro che hanno difficoltà visive, ecc.);
• Realizzazione di strutture di riparo temporaneo dalle intemperie, aree per la sosta e il ristoro con tavoli e panche in legno;
• Punti di avvistamento della fauna;
• Punti di appoggio e di apprestamento di servizi igienici;
• Georeferenziazione degli itinerari
2. Adeguamento di immobili e acquisto di arredi e attrezzature per la realizzazione di centri di informazione e accoglienza turistica
3. Investimenti immateriali: acquisizione di programmi informatici.
L’intervento non deve essere oggetto di finanziamento a valere su altri bandi relativi a programmi regionali, nazionali o comunitari.
Il progetto deve avere una durata massima di 12 mesi, decorrenti dalla data di avvio delle attività.
Gli investimenti sono sovvenzionabili se rispettano le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento UE n. 1305/2013.
Sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:
1) Spese di investimento per la realizzazione del progetto, suddivise in:
− Costruzione o miglioramento di beni immobili;
− Acquisto di nuovi macchinari e attrezzatture fino a copertura del valore di mercato delbene.
2) Spese generali, fino al 10% del costo totale dei lavori posto a base d’asta, per incarichi di Progettazione, Direzione Lavori e Contabilità, Collaudo, Coordinamento della sicurezza, rilievi, indagini, Relazioni specialistiche, incentivi per funzioni tecniche (ex art.113, comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile2016, n. 50). Nel caso di progetti che prevedono la sola fornitura di attrezzature e macchinari, le spese generali saranno riconosciute fino alla concorrenza del 5%;
3) Investimenti immateriali come di seguito dettagliato:
- acquisizione o sviluppo di programmi informatici compresi siti web e altre soluzioni informatiche;
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- acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore, marchicommerciali.
4) IVA non recuperabile.
Congruità e ragionevolezza della spesa
La spesa per essere ammissibile a finanziamento deve essere:
• direttamente imputabile all’operazione: vi deve essere una relazione diretta tra spese, operazione finanziata e obiettivi del bando;
• pertinente rispetto all’intervento ammesso e risultare conseguenza diretta dellostesso;
• congrua rispetto all’intervento ammesso e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
• necessaria per attuare l’intervento oggetto disovvenzione;
• eseguita nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile all’intervento considerato.
Le spese devono essere ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza. Ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 809/2014 deve essere dunque verificata la ragionevolezza dei costi dichiarati.
Per la dimostrazione della congruità e ragionevolezza dei costi proposti per la realizzazione di un’operazione, il beneficiario deve fare ricorso ad uno dei seguenti metodi, adottato singolarmente o in maniera mista:
1. Prezziario
2. Preventivi
Prezziario
Ai fini della determinazione della spesa per le diverse voci di costo, si dovranno utilizzare il “Prezzario regionale per le opere pubbliche” e/o il “Prezzario dell’agricoltura della Regione Sardegna”, integrati, per le tipologie di spesa non comprese, dalle relative analisi dei costi. I prezzari di riferimento sono quelli vigenti al momento della presentazione del progetto. “Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.”, così come ulteriormente dettagliato nel comma 16 dell’art.23 del Dlgs n.50/2016 e ss.mm.ii.
Preventivi
Nel caso di componenti edili non a misura, non compresi nelle voci dei prezzari, e/o di beni e/o di servizi, i costi sono individuati attraverso procedure di consultazione del mercato basate sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa acquisiti da fornitori differenti riportanti nei dettagli l’oggetto della fornitura.
Nel caso di beni immateriali e/o servizi, le offerte contenute nei preventivi devono riportare, ove pertinenti, informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curricula delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna), sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione, al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l’incarico non solo in base all’aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all’affidabilità del fornitore. La scelta del preventivo
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dovrà essere comprovata da una relazione tecnico/economica, redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato, che riporti le analisi dei costi, i parametri tecnico/economici e le motivazioni che hanno condotto all’individuazione dell’offerta più idonea.
Ove non sia possibile disporre di tre preventivi comparabili, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un’accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l’impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione.
Per quanto riguarda l’affidamento degli incarichi a professionisti esterni, ai fini della valutazione della ragionevolezza dei prezzi da porre a base delle procedure di scelta del contraente, può essere utilizzato il confronto tra almeno tre preventivi ovvero la valutazione in conformità al Decreto 31 ottobre 2013, n.143 del Ministero della Giustizia (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria); per incarichi a professionisti esterni non compresi nelle categorie di cui sopra, si applica la Circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti.
Gli affidamenti degli incarichi dovranno essere effettuati secondo quanto previsto dal “Codice degli appalti” di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Le offerte concernenti i preventivi devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti in concorrenza tra di loro) e comparabili e, al fine di consentire agli uffici istruttori la verifica della regolarità della procedura di raccolta delle offerte, devono contenere le seguenti informazioni relative al fornitore:
- partita Iva e Codice Fiscale;
- indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo PEC e/o mail;
- eventuale sito internet;
- timbro e firma.
Restano escluse dall’ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l’impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.
Per quanto sopra non riportato si rimanda alle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014- 2020” Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 2019 -Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Direzione generale dello sviluppo rurale, modificate con Decreto del MIPAAF - Affari Generali - Prot. N.0014786 del 13/01/2021, nonché al Manuale delle procedure attuative degli interventi a Bando pubblico GAL (Allegato A alla Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Territori e comunità rurali n. 15815 - 484 del 9 ottobre 2018 e ss mm ii).
Ammissibilità delle spese sostenute
Una spesa, per essere considerata ammissibile, deve essere eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile all’operazione considerata.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia dicontabilità.
Sono considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute dai soggetti beneficiari, entro i limiti previs9ti nel
provvedimento di finanziamento, comprovate da fatture quietanzate e mandati di pagamento e/o da altri documenti contabili aventi forza probante equivalente.
Il pagamento effettivo di un titolo di spesa (fatture e documenti contabili aventi forza probante equivalente) può essere comprovato da più documenti giustificativi dei pagamenti.
È prevista la rettifica della domanda di pagamento al fine di correggere errori palesi.
I documenti giustificativi della spesa sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica, secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).
Fatto salvo il rispetto delle norme in materia civilistica e fiscale nazionale, i beneficiari hanno l’obbligo, ai sensi dell’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili su richiesta della Commissione europea e della Corte dei Conti per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione della domanda di pagamento nella quale sono incluse le spese dell’operazione. Il periodo è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta motivata della Commissione europea.
Decorrenza dell’ammissibilità delle spese
In linea generale sono considerate ammissibili le operazioni ancora non portate materialmente a termine o completamente attuate e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di sostegno, fatte salve le spese generali propedeutiche alla presentazione della domanda stessa, effettuate nei 24 mesi precedenti e connesse alla progettazione dell’intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità e le valutazioni ambientali ed economiche. Il richiedente è tenuto a comunicare al GAL BMG l’eventuale avvio dei lavori anche qualora esso avvenga dopo la presentazione della domanda e prima della conclusione del procedimento di istruttoria e concessione del sostegno.
Tracciabilità dei flussi finanziari
I soggetti tenuti all’obbligo della tracciabilità sono indicati ed elencati all’articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136: gli appaltatori di lavori, i prestatori di servizi, i fornitori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture. La normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi è contenuta, oltre che nel predetto articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nell’articolo 6 (in tema di sanzioni) della medesima legge, come modificati dall’articolo 6 della legge 17 dicembre 2010, n. 217 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di pubblica sicurezza” che contiene la disciplina transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Gli obblighi di tracciabilità previsti dalla normativa si articolano essenzialmente in tre categorie di adempimenti principali:
1) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
2) effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l’utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
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3) indicazione nei giustificativi di spesa e di pagamento relativi a ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).
Il codice identificativo di gara (CIG) è richiesto a cura del responsabile del procedimento (RUP) prima della procedura d’individuazione del contraente. Il responsabile del procedimento, accreditato tramite il portale dell’ANAC all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, effettua la registrazione attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell’area “Servizi” del sito. Il SIMOG attribuisce al nuovo affidamento il numero identificativo univoco denominato “Numero gara” e, a ciascun lotto della gara, il codice identificativo CIG.
Il codice unico di progetto (CUP) identifica un progetto d’investimento pubblico per la funzionalità del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). Il CUP è richiesto dal soggetto titolare del progetto di investimento pubblico all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/.
Si evidenzia che, se prive di CUP, le fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2021 non saranno considerate ammissibili, come disposto dalle vigenti “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020 – Sezione
3.17 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento (fatture o documenti contabili equivalenti).
Le spese vanno sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati al beneficiario dell’aiuto.
Tutti i giustificativi dei pagamenti devono avere data antecedente a quella della domanda di pagamento. Il pagamento effettivo di un documento di spesa (fattura o documento contabile avente forza probante equivalente) può essere comprovato anche da più documenti giustificativi di pagamento (nel caso in cui l’importo del documento di spesa non venga pagato in un'unica soluzione).
I progetti devono essere chiusi, rendicontati e pagati da ARGEA entro il 31 dicembre 2023, salvo ulteriori disposizioni dell’organismo pagatore, nel rispetto della tempistica di chiusura e rendicontazione della programmazione 2014-2020. Le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEASR solo se l'aiuto in questione è di fatto pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023 (articolo 65.2 del Reg. (UE) n. 1303/2013).
Pagamenti ammissibili:
Sono ammissibili a rendicontazione i documenti di spesa (fatture o documenti probatori equivalenti) per i quali i pagamenti sono stati regolati con Bonifico o ricevuta bancaria (Riba).
In allegato ai documenti di spesa, il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato.
Prima di procedere all’erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto a fornire all’autorità competente l’estratto conto ove sono elencate le scritture contabili eseguite. L’estratto conto deve esser integro e non presentare cancellature.
Nel caso in cui l’estratto conto non sia ancora disponibile al momento della presentazione della domanda di pagamento o della visita in situ, può essere sostituito dalla lista movimenti vistata dal tesoriere.
La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza (ad esempio, la causale di pagamento completa del numero della fattura a cui si riferisce:
saldo/acconto n. , fattura n. , del / / , della ditta .
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I documenti giustificativi della spesa sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versione elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica), fatto salvo il rispetto delle norme in materia civilistica e fiscale nazionale.
Nel caso di spese rendicontate per le attività svolte dal personale dipendente di enti pubblici deve essere prodotta la busta paga del dipendente che ha svolto l’attività e apposito prospetto riepilogativo (timesheet) del tempo impiegato sottoscritto dal dipendente stesso e dal competente responsabile dell’ente; sono ammissibili anche i relativi oneri riflessi purché giustificati con apposita documentazione. Nel caso di pagamenti effettuati da enti pubblici, il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte dellatesoreria.
Il contributo in conto capitale concesso può essere erogato in un’unica soluzione a saldo o in più quote con le modalità di seguito riportate:
Anticipo
Per quanto disposto dal paragrafo 4 dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n.1305/2013 è possibile, riconoscere al beneficiario un anticipo non superiore al 50% del contributo concesso. L’anticipo è concesso esclusivamente per le spese di investimento materiali e le spese generali ad esse collegate. Ai sensi dell’articolo 63 del Reg. (UE) 1305/2013, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla presentazione a cura del legale rappresentante dell’Ente di una dichiarazione di impegno a garanzia della restituzione delle somme corrispondente al 100% dell’importo anticipato rilasciata a favore dell’Organismo Pagatore Argea. La dichiarazione di cui sopra deve essere rilasciata per un importo pari al 100% di quello anticipato e dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte dell'Organismo Pagatore.
La dichiarazione di garanzia cessa la sua vigenza, ai sensi dell’articolo 63(2) del Reg. (UE) n. 1305/2013, una volta che l’Organismo Pagatore abbia accertato che l’importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all’aiuto pubblico per l’intervento supera l’importo dell’anticipo. Qualora un’operazione decada per rinuncia del beneficiario o per evidenza istruttoria e l’aiuto sia revocato, nel caso sia stato erogato un anticipo, questo è recuperato integralmente, e sono recuperati anche gli interessi sulla somma anticipata. Gli interessi sono calcolati secondo la procedura di cui all'articolo 7 del Reg. (UE) 809/2014.
Gli anticipi versati ai beneficiari, fatte salve le disposizioni di ARGEA, sono liquidati a livello di progetto. Si applicano le seguenti disposizioni previste dalle Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 (Conferenza Stato Regioni 9 maggio 2019):
- nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all’importo approvato, occorre recuperare gli interessi maturati sulla parte eccedente l’anticipo pagato;
- nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiorerispetto all’importo dell’anticipo ricevuto, si deve recuperare il contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati.
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La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere presentata entro 3 (tre) mesi dalla data di rideterminazione del finanziamento a seguito della aggiudicazione dei lavori. Entro lo stesso termine il beneficiario può richiedere una proroga motivata, fino ad un massimo ulteriore di 1 (uno) mese oltre la scadenza prefissata, per l’inoltro della domanda di pagamento dell’anticipazione e della relativa documentazione. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine il beneficiario non potrà più richiedere l’anticipo ma unicamente un acconto sullo stato di avanzamento dei lavori e il saldo.
Acconto (SAL)
Nel caso sia stato richiesto l’anticipo, il beneficiario potrà richiedere un unico acconto sul contributo dietro presentazione di XXX (Stato di Avanzamento dei Lavori) e della documentazione necessaria per la certificazione della spesa sostenuta. Il pagamento del SAL può essere richiesto ad avvenuta realizzazione di almeno il 30% dell’importo totale di spesa ammessa. L’importo massimo riconoscibile in acconto non può superare il 30% del contributo totale concesso, fatta salva diversa disposizione dell’Organismo pagatore ARGEA, talché la sommatoria delle erogazioni dell’anticipo e dell’acconto non superi l’80% del contributo concesso.
Nel caso non sia stato richiesto l’anticipo, il beneficiario potrà richiedere massimo due acconti sul contributo dietro presentazione di SAL e della documentazione necessaria per la certificazione della spesa sostenuta, come di seguito specificato:
- 1° SAL: può essere richiesto ad avvenuta realizzazione di almeno il 30% dell’importo totale di spesa ammessa;
- 2 ° SAL: può essere richiesto ad avvenuta realizzazione di almeno l’80% dell’importo totale di spesa ammessa.
L’importo massimo complessivo riconoscibile in acconto non può comunque superare l’80% del contributo totale concesso, fatta salva diversa disposizione dell’Organismo pagatore ARGEA.
La domanda di pagamento in acconto può essere presentata fino a 2 (due) mesi prima della conclusione delle operazioni fissata nella decisione di finanziamento, fatta salva diversa disposizione dell’Organismo pagatore ARGEA.
L’acconto da erogare non viene decurtato dell’anticipazione eventualmente percepita.
Saldo finale:
Il saldo finale del contributo sarà erogato a seguito di accertamento finale di regolare esecuzione delle opere in caso di investimenti materiali, e dei servizi in caso di investimenti immateriali.
I termini di chiusura dell’operazione e della presentazione delle domande di pagamento, con la relativa documentazione da allegare alla domanda per l’erogazione del saldo finale, sono fissati in 12 (dodici) mesi dalla data della rideterminazione del contributo a seguito dei ribassi d’asta. Il beneficiario può richiedere una proroga motivata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi oltre la scadenza prefissata.
In fase di saldo, sulla base delle risultanze dell’accertamento definitivo svolto dall’ufficio istruttore, sarà svincolata l’eventuale garanzia.
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10. Soggetti responsabili dell’attuazione
-Il GAL BMG, ai sensi del comma 3, art. 34 del Reg.(UE) n. 1303/2013, è responsabile delle attività di ricezione, istruttoria, selezione e controllo amministrativo delle domande di sostegno delle Misure a Bando GAL relative alla Sottomisura 19.2 del PSR 2014-2020. Il GAL BMG, a seguito della delega conferita con specifica convenzione da parte dell’OPR ARGEA (siglata in data in data 28/06/2021), è responsabile delle funzioni di “autorizzazione e controllo dei pagamenti” delle “domande di pagamento” e riceve e valuta le domande di pagamento relative alla Sottomisura 19.2 del PSR 2014-2020, effettuando i controlli amministrativi di cui all’art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014. Il GAL periodicamente trasmette al Servizio Sviluppo dei Territori l’elenco delle domande di pagamento degli anticipi, acconti e dei saldi che hanno superato il controllo amministrativo, suddivise per tipologia di operazione;
- Il Servizio Sviluppo dei Territori, per conto dell’Autorità di gestione, effettua la ripetizione dei controlli amministrativi su un campione di almeno il 2% delle domande autorizzate al pagamento da parte del GAL e trasmette gli elenchi di liquidazione ad ARGEA. Il Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali, nella persona del dirigente pro-tempore, ha il compito di supervisionare e verificare ciò che è stato implementato dal GAL in fase di compilazione e di autorizzarne o meno la pubblicazione;
- L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ARGEA - Organismo Pagatore è il soggetto autorizzato al pagamento degli aiuti;
-L’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è responsabile della selezione dei GAL e dei Piani d’Azione (Art. 34 del Reg. (UE) n. 1303/2013) e del monitoraggio e controllo dei GAL finalizzato alla verifica del valore aggiunto dell’approccio LEADER, dell’oggettività e trasparenza dei criteri di selezione, dell’attuazione di procedure non discriminatorie tese ad evitare conflitti di interesse e della selezione delle operazioni a regia diretta, di cui i GAL sono beneficiari;
-L’Agenzia regionale LAORE Sardegna svolge un ruolo di supporto tecnico nei confronti dei beneficiari dei bandi e, sulla base di specifici protocolli d’intesa siglati con i GAL, collabora per l’attuazione di interventi e azioni necessarie all’attivazione di prodotti e servizi comuni, sia a favore del partenariato del GAL che dei beneficiari dei PDA.
La selezione delle domande di sostegno ammissibili è effettuata mediante procedura “a graduatoria”, sulla base di punteggi riferiti ai parametri oggettivi predeterminati e di seguito riportati, che ciascun richiedente deve dichiarare all’atto della compilazione della domanda di sostegno.
Il punteggio massimo attribuibile per domanda è pari a 100 punti.
Il punteggio minimo per considerare ammissibile la domanda di sostegno è pari a 60 punti.
In caso di parità di punteggio si darà priorità alle domande presentate da aggregazioni di enti pubblici con maggior numero di abitanti. Nel caso di ulteriore parità si premierà la domanda rilasciata a sistema per prima.
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PRINCIPI | CRITERI | PUNTI | PUNTEGGIO MASSIMO |
NUMERO DI SOGGETTI PROPONENTI / LIVELLO DI AGGREGAZIONE TERRITORIALE | Aggregazione (o enti pubblici riuniti nelle forme associative previste dal TU e dalle leggi sugli EE.LL) di 8 o più comuni | 30 | 30 |
Aggregazione di comuni da 4 a 7 | 5 | ||
Aggregazione di comuni da 2 a 3 | 3 | ||
Singolo comune | 1 | ||
NUMERO DEGLI ATTRATTORI VALORIZZATI2 | Da 8 a 223 | 15 | 15 |
Da 4 a 7 | 3 | ||
Da 1 a 3 | 1 | ||
TIPOLOGIA DEGLI ATTRATTORI VALORIZZATI | Presenza di almeno un attrattore fisico o naturalistico che ricade in un’area Naturale Protetta o un Sito Natura 2000 | 10 | 10 |
COERENZA DELLA PROPOSTA CON LE MOTIVAZIONI TURISTICHE INDIVIDUATE COME PRIORITARIE | Proposta attinente ai settori del turismo ambientale, culturale ed enogastronomico | 10 | 10 |
Proposta attinente ai settori del turismo ambientale e culturale o ambientale ed enogastronomico | 5 | ||
Proposte attinenti al settore del turismo ambientale | 3 |
2 Per attrattore si intende un luogo fisico, come un centro storico, un sito archeologico, un sito-minerario o un altro sito culturale o naturalistico, come un parco, un monumento naturale, un lago, un fiume, una grotta, ecc. È un attrattore anche una particolare specie endemica della flora o della fauna o un elemento identificativo della gastronomia locale o altri mestieri artigiani che caratterizzano fortemente il territorio.
3 I progetti che prevedono la valorizzazione di un numero di attrattori maggiore di 22 hanno diritto a 0 punti..
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QUALITA’ DELLA PROPOSTA | Accessibilità. Percentuale di investimenti finalizzati a favorire la fruibilità a soggetti diversamente abili4 | 10 | |
Pari al 5% o oltre | 10 | ||
Dal 3% a meno del 5% | 5 | ||
Dall’1% a meno del 3% | 1 | ||
Sostenibilità ambientale. Percentuale di investimenti finalizzati al contenimento delle pressioni ambientali e alla tutela del territorio: efficientamento energetico, tecniche di edilizia sostenibile e/o di ingegneria naturalistica5 | 10 | ||
Pari al 10% o oltre | 10 | ||
Dal 6% a meno del 10% | 5 | ||
Dall’1% a meno del 6% | 1 | ||
Fruibilità. Lingue utilizzate per la narrazione dell’itinerario | 10 | ||
Lingua italiana, inglese, tedesca e un’altra lingua | 10 | ||
Lingua italiana, inglese e tedesca | 8 | ||
Lingua italiana e inglese | 5 |
4 La percentuale è calcolata sull’importo totale delle spese ammesse, escluse le spese generali. Si precisa che tale punteggio sarà attribuito esclusivamente per interventi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per legge.
5 La percentuale è calcolata sull’importo totale delle spese ammesse, escluse le spese generali.
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Grado di coinvolgimento degli operatori e delle associazioni locali- Numero di incontri realizzati con gli operatori economici, le associazioni del territorio e la comunità locale6 | |||
5 o più incontri | 5 | 5 | |
Da 2 a 4 incontri | 3 | ||
1 Incontro | 1 | ||
TOTALE PUNTEGGIO | 100 |
I suddetti requisiti, ai fini dell’attribuzione del punteggio, devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno. Il punteggio massimo attribuibile per domanda è pari a 100 punti.
Per quanto concerne l’accessibilità ai soggetti diversamente abili, nel progetto si dovrà argomentare in che modo e con quali mezzi/strumenti, oggetto di investimento, si favorirà la fruibilità a soggetti disabili. Si precisa che il punteggio sarà attribuito esclusivamente per interventi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per legge.
In riferimento alla sostenibilità ambientale va precisato che il progetto di dettaglio dovrà contenere una relazione circa gli impatti positivi e negativi che sono o saranno generati sull’ambiente dalla fruizione dell’itinerario e gli accorgimenti che saranno adottati per ridurne l’impatto negativo; ossia in che modo e con quali mezzi/strumenti materiali e/o immateriali, oggetto di investimento, si intende orientare il progetto alla sostenibilità ambientale: accorgimenti per l’efficientamento energetico e metodi di edilizia sostenibile e/o di ingegneria naturalistica mirati al contenimento delle pressioni ambientali e alla tutela del territorio.
6 Gli incontri dovranno essere realizzati prima della presentazione della domanda di sostegno. I comuni sono tenuti a produrre i fogli firme dei partecipanti.
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12. Procedure operative
12.1 Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale
I soggetti che intendono presentare una domanda di sostegno hanno l’obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, presso un Centro Autorizzato di Assistenza Xxxxxxxx (CAA) autorizzato dall’Organismo pagatore Nazionale AGEA previo conferimento di mandato scritto unico ed esclusivo in favore di tali soggetti.
I documenti, le informazioni e i dati contenuti nel fascicolo aziendale costituiscono la base per le verifiche effettuate dagli uffici istruttori, è pertanto fondamentale il corretto aggiornamento del fascicolo.
Con il mandato i soggetti autorizzati assumono nei confronti dell’Organismo pagatore la responsabilità dell’identificazione dell’agricoltore nonché della completezza, coerenza formale e aggiornamento delle informazioni e dei documenti, indicati dall’agricoltore stesso e utili ad accertare i titoli di conduzione delle unità produttive dell’azienda. Il soggetto mandatario deve acquisire nell’Anagrafe nazionale delle aziende agricole, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, anche le seguenti informazioni:
- la data di inizio e, eventuale, fine del mandato;
- la data dell’eventuale rinuncia e revoca del mandato;
- il numero del documento di riconoscimento del titolare o del rappresentante legale dell’azienda;
- il tipo del documento di riconoscimento;
- la data del rilascio e scadenza del documento di riconoscimento.
Contestualmente alla prima costituzione del fascicolo aziendale, l’azienda è iscritta, senza oneri per il richiedente, all’Anagrafe regionale delle aziende agricole istituita con Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 3066/DecA/81 del 21 dicembre 2007. In caso di aggiornamento del fascicolo aziendale le modifiche apportate andranno a integrare, sempre senza oneri per il richiedente, i contenuti informativi dell’Anagrafe regionale.
Il soggetto mandatario ha la facoltà di accedere ai servizi dell’Anagrafe erogati tramite il SIAN limitatamente alle funzioni connesse al mandato ricevuto. Per la costituzione e l’aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle istruzioni operative dell’Organismo pagatore Nazionale AGEA del 30 aprile 2015, n. 25.
Ai sensi dell’articolo 5 del Decreto del Ministero per le politiche agricole e forestali del 12 gennaio 2015, n. 162, l'Organismo Pagatore è responsabile della tenuta del fascicolo aziendale dei soggetti iscritti all’Anagrafe che ricadono
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sotto la propria competenza.
L’azienda agricola o l’ente che trasferisce la propria sede legale o il titolare dell’impresa individuale o il legale rappresentante dell’ente, che trasferisce la propria residenza, comunica la variazione all’Organismo pagatore ai fini dell'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale.
12.2 Presentazione della manifestazione di interesse
Con decreto Assessoriale n. 2899 Dec A 47 del 1 ottobre 2021 (“Disposizioni in materia di attuazione delle strategie di sviluppo locale”) e circolare prot. n. 0019485 del 14.10.2021 del Servizio di Sviluppo dei territori e delle comunità rurali, i GAL sono stati autorizzati alla immediata pubblicazione dei bandi previsti dai Piani di Azione, per i quali il Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali ha trasmesso la richiesta di validazione dei relativi VCM all’OP ARGEA, nelle more del completamento, da parte di quest’ultima, delle attività di verifica e validazione dei VCM.
Il presente bando è pubblicato nel sito del GAL BMG (xxx.xxxxxx.xx ), nel portale istituzionale della Regione Sardegna nella sezione dedicata al PSR 2014-2020
xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxx-xxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxx-xxxxxx . Nel BURAS sarà dato avviso della pubblicazione.
I potenziali beneficiari dovranno presentare apposita manifestazione di interesse a partecipare al bando, allegando la documentazione richiesta nella successiva sezione 12.3 (Presentazione della domanda di sostegno) entro e non oltre le ore 23:59 del 31.12.2021
La documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo xxxxxx@xxx.xx indicando nell’oggetto “PSR della Sardegna 2014/2020. Misura 19. Sottomisura 19.2. Intervento 7.5.1.2.1 Creazione di itinerari di esperienza a tema. Manifestazione di interesse”.
Successivamente alla validazione del VCM del presente Bando da parte dell’OPR ARGEA, e concluse le operazioni di profilatura del bando sul SIAN, il GAL BMG provvederà a richiede a mezzo PEC, esclusivamente a coloro che hanno presentato manifestazione di interesse, di procedere al caricamento della domanda di ammissione al sostegno (ed il corredo documentale richiesto nella successiva sezione) sul sistema gestionale SIAN, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni.
12.3 Presentazione della domanda di sostegno
I soggetti abilitati alla compilazione della domanda per via telematica, previa richiesta delle credenziali di accesso al SIAN, sono:
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− i Centri Assistenza Agricola (CAA). Le abilitazioni concesse ai CAA sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto;
− i liberi professionisti abilitati e incaricati alla redazione del progetto. Le abilitazioni concesse ai liberi professionisti sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto. Nel caso di persone fisiche la sottoscrizione deve essere effettuata dal richiedente. Nel caso di persone giuridiche la sottoscrizione deve essere effettuata dal Rappresentante legale. Nel caso di domande presentate da Società o Cooperative o Ente occorre allegare la deliberazione di autorizzazione per il rappresentante legale a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge.
Non è ammessa la presentazione di più domande di sostegno di cui al presente bando da parte di uno stesso beneficiario;
nel caso in cui questo avvenga, sarà presa in considerazione l’ultima domanda rilasciata.
La dematerializzazione del bando prevede la sottoscrizione della domanda con firma elettronica mediante codice OTP: il sistema verificherà che l’utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all’utilizzo della firma elettronica. Nel caso in cui non rispettasse i requisiti l’utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l’OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall’utente per convalidare il rilascio della domanda.
Non sono ricevibili domande di sostegno compilate manualmente su supporto cartaceo e/o prive di uno o più documenti previsti, a pena di esclusione, dal bando.
La domanda deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell’Ente locale richiedente. Nel caso di domande presentate da Associazione di Enti occorre allegare la deliberazione di autorizzazione per il rappresentante legale del soggetto capofila a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge, quindi la sottoscrizione della domanda deve essere effettuata dal rappresentante legale del capofila.
Le istruzioni per l’iscrizione e la registrazione degli utenti per l’accesso ai servizi nell’area riservata del portale SIAN sono pubblicati sul sito: xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx.xxx. Il nome utente e la password saranno forniti dal Responsabile regionale delle utenze SIAN.
Per la compilazione e presentazione delle domande di sostegno e della relativa documentazione si rimanda al portale
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SIAN presentando la documentazione appresso riportata:
I. Documento di identità del Legale rappresentante dell’Ente locale o del Legale rappresentante dell’Ente capofila in caso di Associazione;
II. Allegato A (Piano di progetto preliminare), firmato digitalmente o con firma autografa dal Legale rappresentante dell’Ente locale o del Legale rappresentante dell’Ente capofila, in caso di Associazione;
III. Allegato B (Dichiarazione di impegno), firmato digitalmente o con firma autografa dal legale rappresentante del richiedente;
IV. Delibera di approvazione del competente organo della proposta progettuale, con delega al rappresentante legale per la presentazione;
V. In caso di domanda presentata da un’aggregazione di comuni che non sia un ente pubblico riunito nelle forme associative previste dal TU e dalle leggi sugli EE.LL, è necessario allegare anche: a) La dichiarazione di impegno di ciascun comune partner (Allegato B-Dichiarazione di impegno); b) copia dell’atto associativo (Allegato C-Schema di Convenzione), contenente: l’individuazione del soggetto capofila; il conferimento del mandato al rappresentante legale del soggetto capofila a presentare le domande di aiuto e di pagamento, nonché a realizzare l’investimento; l’atto del competente organo di ciascuno dei comuni di approvazione della convenzione, dal quale emerga con chiarezza la condivisione dell’intervento e la sua realizzazione in forma associata, nel rispetto della normativa in materia; il provvedimento dell’organo competente di ciascuno dei comuni di approvazione della proposta progettuale;
VI. Nel caso in cui gli interventi ricadano su beni o immobili non di proprietà, Dichiarazione di assenso del proprietario ad eseguire le opere (Allegato D-Dichiarazione di assenso del proprietario) e copia del contratto di affitto o comodato7.
12.4 Istruttoria della domanda di sostegno
Prima fase - Ricevibilità, istruttoria e approvazione graduatoria provvisoria.
Il GAL, nel rispetto dell’art. 62 del Reg. UE 1305/2013, durante la fase istruttoria, secondo quanto definito nel sistema
7 I titoli di conduzione devono essere indicati nel fascicolo aziendale. La dichiarazione di assenso del proprietario e i contratti di affitto o di comodato possono essere trasmessi al GAL BMG e caricati nel fascicolo aziendale anche dopo la presentazione della domanda di sostegno, ma entro la data del decreto di concessione. La durata del titolo di conduzione deve essere pari o superiore ai 10 anni a decorrere dal rilascio della domanda di sostegno.
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informativo di Verificabilità e Controllabilità delle misure (VCM) provvede a effettuare i controlli amministrativi previsti dalla normativa.
I controlli amministrativi sulle domande di sostegno, di cui all’art. 48, paragrafo 2, del Reg. (UE) n.809/2014, garantiscono la conformità dell’operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione UE o nazionale o dal programma di sviluppo rurale.
I requisiti per l’accesso ai benefici e per la determinazione delle priorità devono essere posseduti dai richiedenti alla data di validazione della domanda sul portale SIAN (rilascio).
Al fine della redazione della graduatoria il GAL effettuerà i seguenti controlli:
1. Controllo di ricevibilità. La domanda di sostegno deve essere:
a) debitamente compilata conformemente al modello presente sul portale SIAN rendendo tutte le dichiarazioni previste nella stessa;
b) corredata dalla documentazione richiesta nel bando e debitamente compilata.
2. Rispetto dei requisiti del beneficiario e della corretta attribuzione del relativo punteggio.
3. Controllo del raggiungimento del punteggio minimo (sul punteggio dichiarato).
La richiesta di rettifica del punteggio di autovalutazione è ammessa, nel periodo di apertura del bando, solo nei casi di errori palesi.
L’ufficio istruttore, qualora fossero necessarie integrazioni, può richiedere la documentazione integrativa; in tal caso verrà data immediata comunicazione al richiedente, invitandolo a perfezionare la pratica entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni. Di conseguenza i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi a norma dell’art. 2 comma 7 della Legge 241/1990. L’integrazione non può riguardare gli elementi essenziali del procedimento istruttorio contenuti nel fascicolo aziendale e che riguardano le condizioni di ammissibilità e i criteri di selezione.
Il GAL approva e pubblica la prima graduatoria redatta in base ai punteggi e alle informazioni dichiarate dai beneficiari.
Graduatoria provvisoria
La prima fase istruttoria si conclude con la predisposizione della graduatoria provvisoria sulla base del punteggio attribuito dal tecnico istruttore del GAL. La graduatoria, approvata dal Direttore del GAL, sarà articolata in tre sezioni:
1) domande ammissibili e finanziabili;
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2)domande ammissibili non finanziabili per esaurimento di risorse;
3)domande non ammissibili, con l’indicazione della motivazione. Per ciascun richiedente la graduatoria indicherà:
− identificativo della domanda;
− CUAA;
− ragione sociale;
− punteggio attribuito;
− posizione in graduatoria;
− spesa totale e importo dell’aiuto richiesto (per le domande ammissibili e finanziabili).
Nel provvedimento saranno indicati i termini e l’Autorità cui è possibile ricorrere. Il provvedimento sarà integralmente pubblicato, sul sito Internet del GAL xxx.xxxxxx.xx, e inviato via email all’Autorità di Gestione/Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità rurali.
Nel caso in cui in fase istruttoria si dovessero liberare risorse a seguito di riposizionamento, rinunce, riduzioni del contributo richiesto o archiviazione del progetto, si procederà allo scorrimento della graduatoria.
Per le istanze risultanti non ricevibili si procederà con apposita comunicazione sull’esito della verifica con la relativa motivazione del diniego del finanziamento, in conformità alle disposizioni della legge n.241/1990, a firma del Direttore del GAL.
Per le istanze risultanti non ammissibili il diniego del finanziamento sarà recepito con determinazione del Direttore del GAL previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e secondo quanto più avanti specificato.
Seconda fase – Presentazione del progetto, istruttoria e graduatoria definitiva
I soggetti la cui domanda di sostegno è ammissibile e finanziabile dovranno presentare il progetto dell’intervento proposto, di livello esecutivo così come disciplinato dal DL 50/2016, e l’ulteriore documentazione prescritta nel bando entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della prima graduatoria, per la presentazione della documentazione progettuale. La documentazione dovrà essere inviata al GAL via PEC all’indirizzo xxxxxx@xxx.xx e dovrà essere la seguente, a pena di esclusione:
1. Progetto esecutivo - redatto ai sensi della vigente normativa sugli appalti pubblici, completo di tutti gli elaborati
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relativi al livello di progettazione presentata conformemente al D.lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii e corredato di:
a. Provvedimento di nomina del Responsabile del Procedimento (articolo 9, D.P.R. N. 207/2010);
b. Atto di incarico per la redazione del progetto esecutivo e del Piano per la sicurezza;
c. Verbale di validazione del progetto esecutivo art. 26 D.Lgs. N. 50/2016, corredato da copia di tutti i pareri, autorizzazioni, e di qualsivoglia atto di assenso, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'intervento;
d. Atto di approvazione del progetto esecutivo adottato dall'organo competente;
e. Atto di incarico per Direzione dei Lavori e Contabilità, Xxxxxxxx e altre eventuali prestazioni specialistiche o provvedimento di nomina da parte dell'Amministrazione, nel caso di incarico interno alla stessa
2. Documentazione fotografica che attesti lo stato dei luoghi prima dell’attuazione dell’intervento, se non allegata nella documentazione di progetto;
Il progetto deve essere redatto e firmato digitalmente da uno o più tecnici liberi professionisti allo scopo abilitati ed iscritti al rispettivo Ordine/Collegio professionale, e del RUP del Comune o dell’Associazione dei Comuni.
Tutta la documentazione deve essere trasmessa in formato PDF, eventualmente raggruppata in archivi ZIP, RAR e 7Z. I disegni e la cartografia possono essere prodotti, oltre che in formato PDF, anche in altri formati purché raggruppati in archivi con estensione ZIP, RAR o 7Z.
I documenti PDF firmati digitalmente:
- che conservano l’estensione .PDF: possono essere caricati a sistema sia direttamente sia raggruppati in archivi ZIP, RAR o 7Z;
- che non conservano l’estensione .PDF e, ad esempio assumono l’estensione P7M: devono essere caricati esclusivamente all’interno di archivi ZIP, RAR o 7Z;
Non sono ammessi allegati nei formati JPG, JPEG e PNG.
Gli originali devono essere custoditi dal beneficiario che ha l’obbligo di esibirli qualora gli vengano richiesti in sede di controlli.
ISTRUTTORIA DEL PROGETTO
Il Direttore del GAL, valutata la complessità dei bandi di alcune misure, può avvalersi per l’attività di istruttoria dei progetti, di un’apposita commissione istruttoria, ricorrendo a funzionari interni, funzionari dell’amministrazione
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pubblica e/o ad altro personale di comprovata esperienza o di uno o più esperti esterni di comprovata esperienza. Gli istruttori effettueranno i controlli amministrativi sulle domande di sostegno, garantendo la conformità dell’operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione dell’Unione Europea o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori.
I controlli sono eseguiti sul 100% delle domande ammissibili all’istruttoria utilizzando le check list predisposte secondo quanto definito nel sistema VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure). Qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il GAL procederà ai sensi di legge e all’archiviazione dell’istanza. Il richiedente decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento di concessione del sostegno emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il sopralluogo in azienda nella fase istruttoria non è obbligatorio, ma dovrà essere riservato ai soli casi per i quali l’ufficio responsabile ritenga indispensabile una verifica in situ e solo in caso di fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni e informazioni rese dal richiedente.
Il richiedente è tenuto a comunicare l’eventuale avvio dei lavori anche qualora esso avvenga dopo la presentazione della domanda e prima della conclusione del procedimento d’istruttoria e concessione del sostegno.
L’ufficio istruttore, qualora fossero necessarie integrazioni, può richiedere la documentazione integrativa dando immediata comunicazione al richiedente e invitandolo a perfezionare la pratica entro un termine, fissato per una sola volta, di 10 giorni; in tal caso i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi a norma dell’articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’integrazione non può riguardare gli elementi essenziali del procedimento istruttorio che riguardano le condizioni di ammissibilità e i criteri di selezione.
I requisiti per l’accesso ai benefici e per la determinazione delle priorità devono essere posseduti dal richiedente e la verifica viene effettuata alla data di validazione della domanda sul portale SIAN (rilascio).
Il richiedente è comunque tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione prodotta, che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.
In tutte le fasi del procedimento il richiedente ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte ed ulteriori documenti.
Gli esiti dell’istruttoria sono riportati per ciascuna domanda nel relativo rapporto istruttorio (comprensivo delle check list).
La fase d’istruttoria si conclude con la proposta di concessione o di diniego del finanziamento che sarà recepito con determinazione del Direttore del GAL attraverso:
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- il provvedimento di concessione del finanziamento, con indicati: identificativo della domanda, CUAA, ragione sociale, spesa e aiuto ammissibile e termine di conclusione delle operazioni;
- il provvedimento di diniego del finanziamento, con indicati: identificativo della domanda, CUAA, ragione sociale, motivazione sintetica della decisione.
A seguito di esito positivo dell’istruttoria, dal fascicolo aziendale del beneficiario dovrà risultare la disponibilità giuridica degli immobili oggetto di investimento a titolo di proprietà; nel caso di altro titolo di possesso sarà necessario produrre regolare autorizzazione del proprietario, o del comproprietario, a realizzare l’intervento. Il titolo di possesso, inoltre, oltre ad essere regolarmente registrato e inserito in fascicolo, dovrà riportare una durata residua utile a dimostrare il rispetto del vincolo del mantenimento della destinazione d’uso dell’investimento per almeno 5 anni dalla data di collaudo finale. Nel caso in cui la durata residua non sia sufficiente a garantire il rispetto dell’impegno, il beneficiario dovrà provvedere ad aggiornare il relativo contratto e il proprio fascicolo aziendale prima della Determinazione della concessione del finanziamento.
La Determinazione di concessione del finanziamento sarà notificata al Beneficiario il quale, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento, dovrà provvedere alla pubblicazione del Bando di gara per i lavori/servizi/forniture.
In caso di diniego del finanziamento, anche parziale, sarà inviata al richiedente una comunicazione formale dell’esito della verifica/istruttoria per l’eventuale riesame prima della adozione del provvedimento finale di non finanziabilità o di diniego parziale di finanziamento. In tale lettera saranno indicati, in particolare:
- la motivazione di non ammissibilità a finanziamento;
- il termine perentorio, entro il quale presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.
Dopo tale termine, se permangono le motivazioni che hanno determinato l’inammissibilità, seguirà comunicazione di diniego del finanziamento, indicando gli estremi del provvedimento, i motivi della decisione, i termini e l’Autorità cui è possibile ricorrere. Le disposizioni per l’esame dei reclami sono riportate nell’articolo 18 del presente bando.
Gli esiti dell’istruttoria saranno riportati nella graduatoria definitiva che sarà approvata con atto del Direttore del GAL e pubblicata sul sito istituzionale del GAL.
L’istruttoria e la successiva emissione del provvedimento di concessione o del diniego del finanziamento devono concludersi entro 60 giorni dalla scadenza della presentazione del Piano di progetto esecutivo.
In tutte le fasi del procedimento il richiedente ha diritto di prendere visione degli atti, di presentare memorie scritte ed ulteriori documenti.
Comunicazione esito procedura di gara
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Entro 10 (dieci) giorni dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto, il Beneficiario dovrà trasmettere al GAL, il provvedimento definitivo di aggiudicazione e il quadro economico risultante a seguito del ribasso d’asta, dettagliando puntualmente tutte le voci di spesa e indicando a parte, ove prevista, la parte di spesa per ciascuna di queste relativa all’IVA.
Determinazione definitiva dell’importo concesso
Con Determinazione del Direttore, sarà definitivamente determinata la spesa ammessa e concessa per il progetto approvato. L’importo complessivo concesso è quello indicato nel provvedimento di concessione decurtato del ribasso d’asta
12.5 Modalità di presentazione delle domande di pagamento Domanda di anticipazione
La presentazione della Domanda di Anticipazione è possibile soltanto a seguito della ri-Determinazione di concessione avvenuta successivamente all’espletamento della procedura di Gara. L’importo complessivo concesso è quello indicato nel provvedimento di concessione decurtato del ribasso d’asta. Il beneficiario, ai fini dell’erogazione dell’anticipo, deve compilare e trasmettere la domanda di pagamento sul SIAN mediante la procedura on-line entro 3 mesi dalla data di rideterminazione del finanziamento a seguito della aggiudicazione dei lavori. Entro lo stesso termine, il beneficiario può richiedere una proroga motivata, fino ad un massimo di ulteriori due mesi oltre la scadenza prefissata, per l’inoltro della domanda di pagamento e della relativa documentazione. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine il beneficiario non potrà più richiedere l’anticipo ma unicamente un acconto e/o il saldo. Nella domanda di pagamento deve essere presente il codice IBAN del conto corrente intestato al beneficiario, validato a fascicolo, su cui verranno accreditate le quote del contributo. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- Documento d’identità del richiedente in corso di validità;
- Dichiarazione d’impegno dell’Ente pubblico, a garanzia dell’aiuto (ai sensi dell’articolo 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013), a restituire con risorse proprie di bilancio le somme anticipate;
- Titoli abilitativi alla realizzazione dell’intervento, laddove non già prodotti in sede di domanda di sostegno;
- Checklist compilata di autovalutazione ad uso dei beneficiari - Procedure di gara sugli appalti pubblici di
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lavori, servizi e forniture di cui al documento allegato E al presente bando “Checklist AGEA-Domanda di sostegno”. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall’applicazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 si dovranno inserire le informazioni relative alle procedure di gara adottate (lavori, servizi, forniture) e trasmettere tutti gli atti di gara citati nella/nelle Check list compilate relative ad ogni singola procedura;
- Atto di incarico, se non già presentato in sede di domanda di sostegno, per Direzione dei Lavori/Esecuzione del contratto, Sicurezza e altre eventuali prestazioni specialistiche, (provvedimento di nomina da parte dell’Amministrazione, nel caso di incarico interno alla stessa, oppure convenzione di incarico professionale per gli affidamenti all’esterno). Tale documentazione deve essere allegata qualora non sia stata fornita col progetto definitivo/esecutivo. Tale documentazione non è necessaria in caso di investimenti che riguardano esclusivamente l’acquisto di forniture.
- Copia del processo verbale di consegna dei lavori o di avvio della fornitura. Qualora un’operazione decada per rinuncia del beneficiario o per evidenza istruttoria e l’aiuto sia revocato, nel caso sia stato erogato un anticipo, questo è recuperato integralmente e sono recuperati anche gli interessi sulla somma anticipata. Gli interessi sono calcolati secondo la procedura di cui all'articolo 7 del Reg. (UE) 809/2014. Gli anticipi versati ai beneficiari, fatte salve le disposizioni di ARGEA, sono liquidati a livello di progetto. Si applicano le seguenti disposizioni previste dalle Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 (Conferenza Stato Regioni 11 febbraio 2016):
- nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all’importo approvato, occorre recuperare gli interessi maturati sulla parte eccedente l’anticipo pagato;
- nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore rispetto all’importo dell’anticipo ricevuto, si deve recuperare il contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati.
Tutta la documentazione richiesta deve essere allegata in formato PDF. Gli originali devono essere custoditi dal beneficiario ed esibiti in occasione dei controlli sul luogo dell’investimento (visita in situ, controllo in loco, controllo ex- post).
Domanda di pagamento del SAL
Per richiedere l’erogazione dell’acconto su stato di avanzamento lavori, il beneficiario deve compilare e trasmettere la domanda di pagamento mediante la procedura on-line. Nella domanda di pagamento deve essere presente il codice IBAN del conto corrente intestato al beneficiario, validato a fascicolo, su cui verranno accreditate le quote del contributo.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
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- Documento d’identità del richiedente in corso di validità;
- Documenti giustificativi di spesa (fatture e/o documenti contabiliequivalenti);
- Documenti giustificativi di pagamento quietanzati dalla banca (mandati, bonifici, ecc.);
- Stato di avanzamento lavori, a firma del Direttore dei Lavori ovvero della fornitura, a firma del Direttore di esecuzione del contratto. Lo stato di avanzamento deve riportare, nel riepilogo, il quadro comparativo tra le opere/forniture ammesse in concessione e quelle realizzate.
- Certificato/i di pagamento.
Nel caso non sia stata richiesta l’anticipazione, il beneficiario deve allegare alla prima domanda di pagamento di SAL anche i seguenti documenti:
- Checklist compilata di autovalutazione ad uso dei beneficiari - Procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al documento allegato F al presente bando “Checklist AGEA-Domanda di pagamento”. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall’applicazione del lgs. 18 aprile 2016, n. 50 si dovranno inserire le informazioni relative alle procedure di gara adottate (lavori, servizi, forniture) e trasmettere tutti gli atti di gara citati nella/nelle Check list compilate relative ad ogni singola procedura;
- Titoli abilitativi alla realizzazione dell’intervento, laddove non già prodotti in sede di domanda di sostegno o di anticipazione;
- Atto di incarico, se non già prodotto in sede di presentazione della domanda di sostegno o di anticipo, per Direzione dei Lavori/Esecuzione del contratto, Sicurezza e altre eventuali prestazioni specialistiche ovvero per Direzione di esecuzione del contratto (provvedimento di nomina da parte dell’Amministrazione, nel caso di incarico interno alla stessa, oppure convenzione di incarico professionale per gli affidamenti all’esterno). Tale documentazione deve essere allegata qualora non sia stata fornita col progetto definitivo/esecutivo;
- Copia del processo verbale di consegna dei lavori o di avvio dellafornitura.
Tutta la documentazione richiesta deve essere allegata in formato PDF. Gli originali devono essere custoditi dal beneficiario ed esibiti in occasione dei controlli sul luogo dell’investimento (visita in situ, controllo in loco, controllo ex- post).
Domanda di pagamento del saldo finale
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Il saldo può essere concesso solo dopo la verifica dell’effettiva conclusione dei lavori e dell’effettiva realizzazione dell’opera in coerenza con quanto previsto all’atto di concessione del finanziamento. In fase di saldo, a conclusione dell’operazione, sarà svincolata la garanzia. Per richiedere l’erogazione del saldo, il beneficiario deve compilare e trasmettere la domanda mediante la procedura on-line. Nella domanda di pagamento deve essere presente il codice IBAN del conto corrente intestato al beneficiario, validato a fascicolo, su cui verranno accreditate le quote del contributo.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- Documento di identità del richiedente in corso di validità;
- Documenti giustificativi di spesa (fatture e/o documenti probatori equivalenti);
- Documenti giustificativi di pagamento quietanzati dalla banca (mandati, bonifici, ecc.).
- Certificato di ultimazione dei lavori/forniture;
- Conto finale dei lavori/forniture con relazione e relativi allegati, a firma del Direttore dei Lavori o del Direttore di esecuzione del contratto. Lo stato finale deve riportare, nel riepilogo, il quadro comparativo tra le opere/forniture ammesse in concessione e quelle realizzate;
- Certificato di regolare esecuzione e relativo atto di approvazione da parte dell’Ente.
Nel caso non sia stata richiesta l’anticipazione e non sia stata presentata nessuna domanda di pagamento di SAL, il beneficiario deve allegare alla domanda di pagamento anche i seguenti documenti:
- Titoli abilitativi alla realizzazione dell’intervento, laddove non giàprodotti;
- Check list compilata di autovalutazione ad uso dei beneficiari - Procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al documento allegato F al presente bando “Checklist AGEA”. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall’applicazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 si dovranno inserire le informazioni relative alle procedure di gara adottate (lavori, servizi, forniture) e trasmettere tutti gli atti di gara citati nella/nelle Check list compilate relative ad ogni singola procedura.
- Atto di incarico, se non già prodotto, per Direzione dei Lavori/Esecuzione del contratto, Sicurezza e altre eventuali prestazioni specialistiche (provvedimento di nomina da parte dell’Amministrazione, nel caso di incarico interno alla stessa, oppure convenzione di incarico professionale per gli affidamenti all’esterno). Tale documentazione
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deve essere allegata qualora non sia stata fornita col progetto definitivo/esecutivo.
- Copia del processo verbale di consegna dei lavori o di avvio dellafornitura.
Tutta la documentazione richiesta deve essere allegata in formato PDF. Gli originali devono essere custoditi dal beneficiario
ed esibiti in occasione dei controlli sul luogo dell’investimento (visita in situ, controllo in loco, controllo ex-post).
12.6 Controlli amministrativi sulle domande di pagamento
Ai sensi dell’art. 48 comma 3 del Reg. (UE) 809/2014, i controlli amministrativi sulle domande di pagamento includono la verifica:
a) Della conformità dell’operazione completata con l’operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
b) Dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati per le operazioni sovvenzionate sulla base di costi reali.
I controlli amministrativi delle domande di pagamento prevedono almeno una visita sul luogo dell’operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell’investimento stesso, ad eccezione delle operazioni comprese nel campione selezionato per i controlli in loco, per le quali la visita in situ può non essere effettuata. In caso di una sola visita, questa sarà effettuata in sede di istruttoria della domanda di pagamento del saldo finale. I controlli amministrativi comprendono il controllo sui contributi già erogati, secondo le procedure predisposte in ambito SIAN, intese ad evitare doppi finanziamenti irregolari attraverso altri regimi di aiuti nazionali, regionali, comunitari o attraverso altri periodi di programmazione. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell’ambito del suddetto controllo si verifica che l’aiuto totale non superi i massimali di aiuto ammessi, al fine di evitare doppi finanziamenti irregolari con altri regimi nazionali o dell’unione europea o periodi di programmazione precedenti. Le spese per essere riconosciute devono essere state oggetto di un provvedimento di concessione di un contributo ed essere state effettivamente e integralmente sostenute dal beneficiario finale, attraverso “pagamenti effettuati” comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
12.7 Controlli in loco
I controlli in loco, da effettuarsi prima del pagamento finale hanno come obiettivo la verifica completa dell’investimento come da documentazione presentata e approvata all’atto della concessione dell’aiuto. In base a
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quanto disposto dall’art. 50 del Reg. (UE) n. 809/2014, per ogni anno civile è necessario effettuare controlli su un campione pari ad almeno al 5% della spesa finanziata dal FEASR e pagata dall’Organismo Pagatore in quell’anno civile. La procedura di selezione del campione sarà effettuata sul sistema SIAN. Ai sensi dell’art. 51 del Reg. (UE) n. 809/2014, i controlli in loco includono una visita al luogo in cui l’operazione è realizzata per la verifica:
- Che l’operazione sia stata attuata in conformità delle norme applicabili e che siano rispettati tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita;
- Dell’esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull’esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi;
- Che la destinazione o la prevista destinazione dell’operazione corrisponda a quella descritta nella domanda di aiuto e xxxxx quale il sostegno è stato concesso.
L’attività di controllo svolta, i risultati della verifica e le misure e sanzioni adottate in caso di constatazione di irregolarità sono registrate su apposite check list, che sono riportate sul SIAN.
I beneficiari hanno l’obbligo di facilitare lo svolgimento del controllo in loco. Ai sensi dell’articolo 59.7 del Reg. (UE) n. 1306/2013, salvo in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, le domande di aiuto o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.
12.8 Liquidazione del contributo
Le domande di pagamento la cui istruttoria sia stata chiusa con esito positivo possono entrare a far parte dell’elenco delle domande istruite positivamente e liquidabili per l’autorizzazione al pagamento da parte di OPR ARGEA.
12.9 Correzione errori palesi
L’articolo 59, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce che le domande di aiuto e di pagamento, o qualsiasi altra comunicazione, domanda o richiesta possono essere corrette e adattate dopo la loro presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente. I beneficiari che informano le competenti autorità in merito all’inesattezza delle domande di aiuto o di pagamento non dovrebbero essere oggetto di sanzioni amministrative, indipendentemente dalla causa dell’inadempienza, purché non siano stati informati dell’intenzione dell’autorità competente di svolgere un controllo in loco o l’autorità non li abbia già informati dell’esistenza di eventuali inadempienze nella loro domanda di aiuto o di pagamento. L’articolo 4 del Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014, al fine
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di garantire un’applicazione uniforme delle procedure di controllo, precisa che le domande di sostegno, le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
A tal fine si chiarisce che:
- sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo sulla base della documentazione a disposizione dell’istruttore;
- non sono considerabili errori palesi le informazioni e/o i dati contenuti nella domanda di aiuto riferiti alle condizioni di ammissibilità da cui potrebbe derivare la concessione di un aiuto o il pagamento di un importo piùelevato;
- le rettifiche di domande di sostegno devono essere esaminate individualmente e, in caso di accettazione, deve esserne indicata con precisione la o le ragioni, segnatamente la mancanza di rischio di frode nonché la data della rettifica e la persona responsabile. L'ufficio responsabile predispone e conserva un resoconto sui casi per i quali ha riconosciuto l'esistenza di errori palesi.
Di seguito si riportano alcuni esempi di irregolarità che possono generalmente essere considerate errori palesi:
a) Semplici errori di scrittura messi in evidenza in occasione dell'esame di base delladomanda:
- caselle non compilate oppure informazioni mancanti;
- codice statistico o bancario erroneo.
b) Xxxxxx individuati in occasionedi un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie):
- errori di calcolo;
- contraddizioni tra le informazioni trasmesse nello stesso modulo di domanda di sostegno;
- contraddizioni tra le informazioni trasmesse a sostegno della domanda di sostegno e la domanda stessa (ad esempio: carte o passaporti in contraddizione con i dati che figurano nelladomanda)
12.10 Varianti (cambio del beneficiario e varianti progettuali)
Possono essere effettuate varianti in corso d’opera, qualora sia necessario adeguare le previsioni progettuali approvate
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alle effettive condizioni dei luoghi o per rendere l’intervento più funzionale, in dipendenza di circostanze degne di rilievo, non previste, né prevedibili, all’atto della progettazione, a condizione che siano rispettati i seguentiprincipi:
- le varianti progettuali possono essere ammesse a finanziamento previa verifica del RUP circa la fattibilità della modifica dei contratti durante il periodo di efficacia di cui all’art 106 del D.lgs n. 50/2016.
- le varianti in corso d’opera debbono essere preventivamente richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi che seguiranno le stesse modalità e prassi dell’istruttoria dei progetti originari;
- la richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato e un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante;
- le varianti in corso d’opera possono essere approvate a condizione che l’iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità del tipo d’intervento e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto;
- una variante in corso d’opera, qualora approvata, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell’approvazione della domanda di sostegno;
- non saranno in ogni caso autorizzate varianti che possono comportare una modifica dei requisiti di ammissibilità e/o una diminuzione della classe di priorità o un’alterazione della posizione in graduatoria in base alla quale la domanda di sostegno è stata finanziata.
Sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario se compatibili con l’investimento ammesso e migliorative. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.
Nel rispetto di tali condizioni, sono considerate varianti in corso d’opera:
- il cambio di beneficiario;
- il cambio della sede dell'investimento;
- le modifiche tecniche sostanziali alle opere approvate;
- le modifiche alla tipologia delle opere/attività approvate.
Ad eccezione delle varianti non sostanziali come più sotto descritte, tutte le varianti devono essere preventivamente
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autorizzate dall’ufficio competente, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento dirigenziale. Le attività, i lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro della richiesta e anche prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell’Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario. La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l’iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto divariante.
Ai sensi dell’art. 8 del Reg (UE) n. 809/2014 e ferme restando le eventuali ulteriori disposizioni da parte dell’Organismo Pagatore – ARGEA, dopo la concessione dell’aiuto nel periodo di esecuzione dell’impegno, al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, purché questo sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda. L’ufficio verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e priorità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni determina il subentro e lo comunica al nuovo beneficiario. Qualora, invece, l’ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica al cessionario il rigetto della richiesta di subentro e le modalità per attivare l’eventuale ricorso e al cedente l’avvio della procedura di revoca. Non potranno in ogni caso essere autorizzate varianti in diminuzione che comportino una riduzione superiore al 30% della spesa complessiva ammessa in concessione.
Definizione di varianti non sostanziali
Si tratta di varianti di modesta entità, che devono essere comunicate all’ufficio competente ma che possono essere approvate direttamente in sede di liquidazione finale (non in sede di approvazione di un SAL) senza necessità di approvazione preventiva.
Caratteristiche delle varianti non sostanziali sono:
a. Modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative o modifiche che per le loro caratteristiche non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia delle attività approvate;
b. L’importo della variante non può superare il 10% dell’importo ammesso in concessione. A tale proposito si specifica che tale variazione si riferisce a rimodulazioni di importi tra le categorie di spese ammesse a contributo (compreso la categoria delle spese generali). Pertanto, ciascuna categoria di spesa ammessa non può subire un aumento superiore al 10%. In caso contrario è da considerarsi variante sostanziale e quindi deve essere preventivamente autorizzata.
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La rimodulazione degli importi viene effettuata normalmente dal beneficiario all’atto della compilazione delle domande di pagamento di saldo ma può anche essere eseguita dal funzionario incaricato dell’accertamento finale in fase di istruttoria della domanda stessa. In tal caso occorre una specifica domanda cartacea da parte del beneficiario. In ogni caso, l’eventuale maggiore spesa rimane a carico del beneficiario. La modifica non sostanziale va comunque motivata in sede di relazione finale, ma non comunicata e preventivamente autorizzata.
12.11 Proroghe
Il beneficiario dell’aiuto, qualora sussistano validi motivi, adeguatamente comprovati, può chiedere la proroga del termine assegnato per la conclusione dell’operazione.
La richiesta di xxxxxxx dovrà contenere il nuovo cronoprogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell’iniziativa, dovrà essere presentata all’ufficio competente prima della scadenza del termine per la realizzazione dell’intervento. Qualora la proroga richiesta sia superiore a sei mesi, la stessa potrà essere concessa solo nel caso in cui ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali specificamente indicate nella richiesta di xxxxxxx.
13. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
In applicazione di quanto previsto dall’articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali al beneficiario non viene richiesto il rimborso, né parziale né integrale, per il mancato rispetto degli impegni assunti.
Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà del beneficiario, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all’art. 2 del Reg. UE n. 1306/2013 e che impediscono allo stesso di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dal presente bando.
I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all’ufficio istruttore competente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alla documentazione di valore probante relativa alle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali che lo hanno colpito.
14. Impegni del beneficiario
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Stabilità delle operazioni
Ai sensi dell’articolo 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo percepito nel caso in cui, entro il periodo di 5 anni dalla liquidazione del saldo finale, si verifichino una o più delle seguenti fattispecie:
a. il cambio di proprietà di un’infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente pubblico;
b. una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell’operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, in particolare, non è possibile modificare la destinazione del bene ovvero utilizzarlo per finalità diverse da quelle previste per il sostegno. Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.
Il beneficiario può in ogni momento liberarsi dal vincolo, rinunciando al contributo e restituendolo con gli interessi. Altri impegni
Il beneficiario si impegna a garantire la manutenzione delle opere realizzate per un periodo di almeno 5 anni dalla data del collaudo finale, in modo da mantenerli in piena efficienza e correttamente manutenuto secondo le modalità previste dal progetto approvato.
15. Ritiro di domande di sostegno, di pagamento e altre dichiarazioni
Ai sensi dell’articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un’altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto e tale ritiro è registrato dall’ufficio istruttore competente, fatte salve le disposizioni impartite dall’Organismo pagatore ARGEA.
L’istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore. Se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze nei documenti che intende ritirare o se gli è stata comunicata l’intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze. I ritiri delle domande di sostegno, domande di pagamento o altre dichiarazioni riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.
Pertanto, qualora un’operazione decada per rinuncia del beneficiario, le somme eventualmente erogate sono recuperate integralmente e sono recuperati anche gli interessi. Gli interessi sono calcolati per il periodo che va dalla data di valuta del pagamento alla data del provvedimento di decadenza dell’operazione.
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16. Revoche, riduzioni ed esclusioni
Si applicano le disposizioni specifiche stabilite ai sensi del Reg. (UE) n. 640/2014 (titolo III), del Reg. (UE) n.809/2014 (articolo e del Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 2490 del 25 gennaio 2017 (recepito dalla Regione Sardegna con D.G. n.26/34 del 30.5.2017).
Ai sensi dell’articolo 35 del Reg. (UE) n. 640/2014, la domanda di ammissione al sostegno è rigettata integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.
Qualora, successivamente all’adozione del provvedimento di concessione, si accerti la mancanza delle condizioni di ammissibilità, si procede all’annullamento del provvedimento medesimo. Inoltre, il provvedimento di concessione può essere revocato, integralmente o parzialmente, dall’organo concedente quando il soggetto beneficiario:
a. non rispetti gli obblighi e i vincoli imposti;
b. fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l’Amministrazione in grave errore;
c. realizzi operazioni difformi da quelle autorizzate;
d. non ottemperi agli obblighi stabiliti dalla normativa dell’Unione europea o dalla legislazione nazionale, ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatori;
e. non ottemperi a specifiche prescrizioni del PSR, del relativo bando e dei singoli atti diconcessione;
f. non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.
La revoca della concessione è riservata al giudizio dell’ufficio che ha emesso il provvedimento di concessione e comporta il recupero delle eventuali somme già erogate, a qualsiasi titolo, anche in dipendenza di precedenti accertamenti di esecuzione parziale, maggiorate degli interessi previsti dalle norme in vigore.
Ai sensi dell’articolo 63 del Reg. (UE) n. 809/2014 i pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all’articolo 48 dello stesso regolamento.
L’autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:
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a. l’importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;
b. l’importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell’ammissibilità delle spese riportate nelle domanda di pagamento. Se l’importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l’importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10%, si applica una sanzione amministrativa all’importo stabilito ai sensi della lettera b). L’importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.
Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all’autorità competente di non essere responsabile dell’inclusione dell’importo non ammissibile o se l’autorità competente accerta altrimenti che l’interessato non è responsabile. La sanzione amministrativa si applica con la stessa modalità anche alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all’articolo 49 del Reg. (UE) n. 809/2014. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l’operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.
Le riduzioni ed esclusioni applicabili alla sottomisura 7.5.1 sono individuate con Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 20/14 del 12 aprile 2016 e dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2490 del 25 gennaio 2017.
Sono effettuati su operazioni connesse alle misure ad investimento per le quali continuino a sussistere impegni successivamente alla liquidazione del saldo finale. Ai sensi dell’articolo 52 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 809/2014, i controlli ex-post coprono, per ogni anno civile, almeno l’1 % della spesa FEASR per le operazioni di investimento ancora subordinate ad impegni e per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR. Si considerano solo i controlli svolti entro la fine dell’anno civile in questione.
Il campione di operazioni da sottoporre a controllo si basa su un’analisi dei rischi e dell’impatto finanziario delle diverse operazioni o misure. Una percentuale compresa tra il 20 e il 25 % del campione è selezionata a caso.
I controlli devono essere effettuati da personale che non abbia preso parte ai controlli precedenti al pagamento relativamente alla stessa operazione di finanziamento.
I beneficiari hanno l’obbligo di facilitare lo svolgimento del controllo ex-post.
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18. Disposizioni per l’esame dei reclami
Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo, il beneficiario può presentare al GAL BMG una richiesta di riesame delle risultanze istruttorie corredata di eventuali memorie scritte e documenti entro il termine perentorio indicato nella comunicazione, che non può essere inferiore a 10 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione da parte del beneficiario. La richiesta di riesame viene esaminata entro i quindici giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.
A seguito dell’emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:
- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni consecutivi dal ricevimento dellacomunicazione.
I provvedimenti di decadenza totale o parziale sono impugnabili davanti al giudice ordinario sulla base delle norme stabilite dal Codice di procedura civile.
19. Monitoraggio e valutazione
A norma dell’articolo 71 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari degli aiuti si impegnano a comunicare all’Autorità di gestione e/o a valutatori designati o ad altri organismi delegati ad espletare funzioni per conto dell’Autorità di gestione, tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti. A tal fine saranno possibili invii di questionari, sopralluoghi e interviste anche in loco. Il beneficiario dovrà quindi consentire l’accesso nei luoghi dove stati effettuati gli investimenti e dove è custodita la relativa documentazione nonché fornire la propria disponibilità a incontrare i rilevatori.
L’Organismo pagatore può adottare provvedimenti di sospensione dei pagamenti, ai sensi dell’articolo 36 del Reg. (UE) 640/2014, qualora l’impegno a fornire le informazioni e i dati richiesti non venga rispettato dal beneficiario determinando gravi carenze nel sistema di monitoraggio e valutazione. La sospensione è annullata dall’Organismo pagatore non appena il beneficiario dimostra, con soddisfazione dell’Autorità di gestione e/o del Servizio competente in materia di monitoraggio e valutazione, di aver rimediato alla situazione.
20. Disposizioni in materia di informazione epubblicità
I beneficiari del contributo sono soggetti agli adempimenti in materia di informazione e pubblicità di cui alla parte 1, punto 2 dell’allegato III del Reg. (UE) n. 808/2014.
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L’Organismo pagatore può adottare specifici provvedimenti di sospensione dei pagamenti, ai sensi dell’articolo 36 del Reg. (UE) 640/2014, anche quando il beneficiario non rispetta gli obblighi d’informazione in merito al contributo concesso. Le disposizioni relative alla responsabilità dei beneficiari di fornire informazioni in merito al contributo FEASR di cui hanno beneficiato i loro progetti sono adottate in conformità all’articolo 13 del Reg. (UE) n. 808/2014.
Con determinazione n. 7591/134 del 6 aprile 2017 dell’Autorità di Gestione del PSR Sardegna 2014/2020, sono state approvate le “Disposizioni in materia di informazione e pubblicità” recanti gli obblighi di informazione in capo ai beneficiari delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale -“Disposizioni in materia di informazioni e pubblicità”, a cui si rimanda integralmente (ALLEGATO G). L’inadempienza all’obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sui finanziamenti ottenuti a valere sulle risorse del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 comporta la decadenza parziale (penalità) della domanda, con conseguente decurtazione del contributo spettante.
Per tutto quanto non previsto dal presente Bando si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore. Eventuali ulteriori disposizioni in merito all’attuazione della misura e/o integrazioni al Bando saranno pubblicate nel sito istituzionale della Regione Sardegna e portate a conoscenza dei beneficiari con le modalità più idonee a garantire la più puntuale trasmissione dell’informazione per i beneficiari. I dati personali in possesso della Regione, acquisiti a seguito della presentazione delle istanze, verranno trattati nel rispetto delle vigenti normative in materia di protezione dei dati.
Il responsabile del procedimento è la direttrice del GAL BMG (Email: xxxxxxxxx@xxxxxx.xx Pec: xxxxxx@xxx.xx );
1) Allegato A-Formulario preliminare
2) Allegato B-Dichiarazione di impegno
3) Allegato C - Schema di protocollo di intesa
4) Allegato D-Dichiarazione di assenso del proprietario
5) Allegato E-Checklist AGEA - Domanda di sostegno
6) Allegato F-Checklist AGEA - Domanda di pagamento
7) Allegato G - Disposizioni su informazione e pubblicità
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