Accordo di cooperazione
Accordo di cooperazione
tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea relativo ad un programma di ricerca e sviluppo per la Comunità economica europea nel settore della metrologia applicata
e dell’analisi chimica (BCR)
Concluso l’8 maggio 1991
Entrato in vigore mediante scambio di note l’8 maggio 1991
La Confederazione Svizzera,
in appresso denominata «Svizzera», e
la Comunità economica europea,
in appresso denominata «Comunità»,
in appresso denominate congiuntamente le «parti contraenti»,
Considerando che con la decisione 88/418/CEE il Consiglio delle Comunità euro- pee, in appresso denominato «Consiglio», ha adottato un programma di ricerca e sviluppo per la Comunità economica europea nel settore della metrologia applicata e dell’analisi chimica (BCR) (1988–1992), in appresso denominato «programma comunitario»;
Considerando che le parti contraenti hanno concluso un accordo-quadro di coopera- zione scientifica e tecnica entrato in vigore il 17 luglio 19871;
Considerando che l’associazione della Svizzera al programma comunitario può con- tribuire a rafforzare l’efficienza delle ricerche svolte dalle parti contraenti nel settore della metrologia applicata e dell’analisi chimica nonché ad evitare inutili doppioni delle attività;
Considerando che le parti contraenti prevedono di trarre reciproco vantaggio dall’as- sociazione della Svizzera al programma comunitario,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Dal 1° luglio 1989 la Svizzera è associata all’attuazione del programma comunitario di cui all’allegato A.
RU 1993 2582
1 RS 0.420.518
Art. 2
Il contributo finanziario della Svizzera inerente alla sua associazione all’attuazione del programma comunitario viene fissato in rapporto all’importo disponibile ogni anno nel bilancio generale delle Comunità europee per gli stanziamenti d’impegno a copertura degli obblighi finanziari della Commissione delle Comunità europee, in appresso denominata «Commissione», derivanti dalle attività da svolgere nel quadro di contratti di ricerca e ripartizione di spesa per l’attuazione del programma comu- nitario e riguardanti le spese amministrative e di gestione del medesimo.
Il coefficiente di proporzionalità del contributo della Svizzera è pari al rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) della Svizzera, ai prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, ai prezzi di mercato, degli Stati membri della Comunità e della Svizzera. Detto rapporto viene calcolato in base ai più recenti dati statistici del- l’OCSE.
I fondi stimati necessari per l’esecuzione del programma comunitario, l’importo del contributo della Svizzera e la ripartizione annua dei relativi impegni figurano all’allegato B.
Le modalità di finanziamento relative al contributo della Svizzera all’esecuzione del programma comunitario figurano all’allegato C.
Art. 3
Per la presentazione e la valutazione delle proposte provenienti da organismi e per- sone svizzeri nonché per l’attribuzione e la conclusione dei relativi contratti nel quadro del programma comunitario vigono le stesse norme e condizioni applicabili ad organismi e persone che svolgono attività di ricerca e sviluppo nella Comunità.
Nei contratti, redatti dalla Commissione, sono definiti i diritti e gli obblighi delle persone e degli organismi svizzeri impegnati in attività di ricerca e sviluppo nonché, in particolare, le modalità e gli strumenti di diffusione, di protezione e di sfrutta- mento dei risultati delle ricerche.
Art. 4
La Commissione è responsabile dell’attuazione del programma comunitario.
Essa è assistita dal Comitato consultivo in materia di gestione e di coordinamento
«Norme e modelli scientifici e tecnologici», in appresso denominato «Comitato», istituito con la decisione 84/338/Euratom, CECA, CEE del Consiglio.
Il numero dei membri del Comitato è aumentato includendovi due rappresentanti della Svizzera, designati da quest’ultima, i quali possono farsi assistere od essere sostituiti da un esperto svizzero. Xxxx partecipano unicamente ai lavori del Comitato nelle sue riunioni, in composizione variabile, ai fini del programma comunitario.
Art. 5
Al termine del 1990, la Commissione trasmette al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale una relazione di valutazione dei risultati conse- guiti sino a quel momento. Se del caso, in essa vengono inoltre proposte le modifi- che eventualmente resesi necessarie alla luce di tali risultati. Copia della suddetta relazione viene trasmessa alla Svizzera, la quale viene inoltre informata su ogni pro- posta di possibile modifica.
Art. 6
Ciascuna parte contraente si impegna, nel rispetto delle proprie norme e disposi- zioni, ad agevolare gli spostamenti e il soggiorno dei ricercatori che partecipano, in Svizzera e nella Comunità, alle attività previste dal presente accordo.
Art. 7
La Commissione e il Consiglio federale svizzero garantiscono l’esecuzione del pre- sente accordo.
Art. 8
Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate, e, dal- l’altro, al territorio della Confederazione Svizzera.
Art. 9
1. Il presente accordo è concluso per la durata del programma comunitario.
Qualora la Comunità riveda il programma comunitario, l’accordo può essere denun- ziato alle condizioni concordate dalle parti contraenti. L’esatto contenuto del pro- gramma riveduto viene notificato alla Svizzera entro una settimana dalla data della sua adozione da parte della Comunità. La parte contraente che eventualmente intende recedere dall’accordo comunica all’altra parte contraente tale intenzione entro tre mesi dalla data della decisione della Comunità relativa alla revisione.
2. Qualora la Comunità adotti un nuovo programma di R&S nel settore della metro- logia applicata e dell’analisi chimica il presente accordo può essere rinegoziato o rinnovato a condizioni concordate da entrambe le parti.
3. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, ciascuna parte contraente può recedere in qualsiasi momento dal presente accordo con preavviso di sei mesi. I progetti e i lavori in corso al momento del recesso e/o della scadenza del presente accordo ven- gono proseguiti sino al loro completamento alle condizioni fissate nel presente accordo.
Art. 10
Gli allegati A, B e C del presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Art. 11
Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti conformemente alle procedure vigenti per ciascuna di esse.
Esso entra in vigore alla data in cui le parti contraenti si saranno reciprocamente notificato l’espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
Art. 12
Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua tedesca, francese, italiana, danese, greca, inglese, olandese, portoghese e spagnola, ciascun testo facente ugual- mente fede.
Fatto a Bruxelles, addì otto maggio millenovecentonovantuno.
Per il Governo della Confederazione Svizzera: Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx | Per il Consiglio delle Comunità europee: Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx |
Programma comunitario nel settore della metrologia applicata e dell’analisi chimica (1988–1992) (BCR)
L’obiettivo del programma è di migliorare l’affidabilità delle analisi e delle misura- zioni fisiche (metrologia applicata) onde ottenere un’armonizzazione dei risultati fra tutti gli Stati membri.
I progetti saranno scelti fra i settori di importanza prioritaria per la Comunità da un punto di vista economico, ambientale o sanitario.
I settori prioritari sono i seguenti:
a) analisi relative ai prodotti alimentari ed ai prodotti agricoli, in particolare:
– analisi relative agli animali d’allevamento (mangimi, ormoni, antibio- tici, ecc.) e alla qualità di cereali, frutta e verdura;
– analisi relative alla qualità degli alimenti trattati (proprietà nutritive, presenza di sostanze pericolose, contaminazione batterica);
b) analisi relative all’ambiente, in particolare:
– determinazione di tracce di composti pericolosi presenti in diverse matrici;
– determinazione delle sostanze inquinanti dell’aria negli ambienti di lavoro;
– mutagenicità dei prodotti chimici;
c) analisi biomediche, con i seguenti temi prioritari:
– determinazione degli enzimi e degli ormoni (nel siero umano);
– prove ematologiche (per esempio, coagulazione del sangue);
– analisi relative alle malattie cardiovascolari;
– analisi degli indicatori tumorali e dei farmaci presenti nel corpo umano;
d) analisi dei metalli (essenzialmente non ferrosi) e analisi di superficie dei materiali;
e) metrologia applicata. Sarà posto l’accento sulle misurazioni e tarature riguardanti le grandezze più importanti per i laboratori di prova ed i labora- tori industriali soprattutto ai fini del controllo della qualità. Gli argomenti trattati comprenderanno in particolare:
– misurazioni riguardanti le dimensioni e la forma (in particolare quelle sempre più richieste per il controllo delle macchine automatiche) non- ché caratterizzazione degli stati di superficie;
– le grandezze meccaniche come forza e pressione;
– lo studio sulle prestazioni e sulla precisione dei nuovi strumenti di misura della temperatura;
– il miglioramento delle misure ottiche nelle bande del visibile, dell’ultra- violetto e dell’infrarosso, nonché nel settore delle fibre ottiche e laser;
– misura delle grandezze elettriche, in particolare ad alta frequenza;
– misure nel campo dell’acustica, in particolare per quanto riguarda l’insonorizzazione;
– misure relative agli ultrasuoni;
– misure del flusso di liquidi e gas;
– metodi di misura delle caratteristiche fisiche dei materiali come con- duttività termica, viscosità, ecc.;
– metodi di determinazione delle proprietà meccaniche dei metalli (i la- vori riguarderanno soltanto i metodi necessari ai fini di un’accurata determinazione di tali proprietà e non comprenderanno la caratterizza- zione dei materiali);
– miglioramento delle misurazioni tecnologiche eseguite nell’ambito del- l’industria.
Il programma comprende in particolare le seguenti attività:
– esecuzione coordinata di campagne di misurazione da parte di laboratori di più Stati membri (interrafronti);
– miglioramento dei metodi di misura e di analisi;
– miglioramento degli strumenti necessari per misure di alta precisione;
– approntamento di campioni di trasferimento;
– preparazione e certificazione di materiali di riferimento;
– deposito e distribuzione di materiali di riferimento;
– sostegno all’instaurazione di circuiti «interlaboratori» a livello comunitario per la garanzia della qualità;
– borse di ricerca sui temi del programma;
– scambio e formazione di personale scientifico sui temi del programma, tenendo conto delle esigenze degli Stati membri che desiderano migliorare le loro capacità in questi settori;
– diffusione dei risultati dei progetti;
– pubblicità finalizzata dei materiali di riferimento e promozione della loro vendita.
Disposizioni finanziarie
Allegato B
Art. 1
L’importo stimato necessario per l’attuazione del programma comunitario è pari a 59 200 000 ecu.
Art. 2
Il contributo finanziario della Svizzera stimato necessario per l’esecuzione del pro- gramma comunitario è pari a ecu 1 735 810.
Art. 3
La ripartizione annua indicativa degli impegni e del contributo finanziario della Svizzera è riportata alla tabella seguente.
Ripartizione annua degli impegni ritenuti necessari per l’esecuzione del programma comunitario (stanziamenti d’impegno) e del contributo della Svizzera (in ecu)
Anno | Impegni per | Contributo della Svizzera | |||||
Gestione e amministrazione | Contratti | Totale | Gestione e amministra- zione | Contratti | Totale | ||
1988 | 2 530 150 | 3 507 850 | 6 038 000 | – | – | – | |
1989 | 3 480 500 | 10 019 500 | 13 500 000 | 65 085 | 187 365 | 252 450* | |
1990 | 4 050 000 | 11 250 000 | 15 300 000 | 151 470 | 420 750 | 572 220 | |
1991 | 4 200 000 | 10 200 000 | 14 400 000 | 157 080 | 381 480 | 538 560 | |
1992 | 4 300 000 | 5 662 000 | 9 962 000 | 160 820 | 211 760 | 372 580 | |
Totale generale | 18 560 650 | 40 639 350 | 59 200 000 | 534 455 | 1 201 355 | 1 735 810 | |
* Contributo per il periodo 1° luglio–31 dicembre 1989. |
Modalità di finanziamento
Allegato C
Art. 1
Il presente allegato definisce le modalità di finanziamento per la Svizzera, di cui all’Art. 2 dell’accordo.
Art. 2
All’inizio di ogni anno o al momento di un riesame del programma comunitario che comporti un aumento dell’importo stimato necessario per la sua attuazione, la Commissione rivolge alla Svizzera una richiesta di fondi corrispondenti al contri- buto di quel Paese alla copertura delle spese previste dall’accordo.
Tale contributo è espresso in ecu ed in divisa della Svizzera; la composizione dell’ecu è definita dal regolamento (CEE) n° 3180/78 del Consiglio. Il valore in valuta svizzera del contributo in ecu viene determinato alla data della richiesta di fondi.
La Svizzera versa il proprio contributo per la copertura delle spese annue previste dall’accordo all’inizio di ogni anno e, al più tardi, entro tre mesi dalla data dell’invio della relativa richiesta di fondi. In caso di ritardo nel versamento del suo contributo, la Svizzera è tenuta a pagare gli interessi ad un tasso corrispondente al tasso di sconto più elevato applicato negli Stati membri della Comunità alla data ultima pre- vista per detto versamento. Tale tasso viene maggiorato dello 0,25 % per ogni mese di ritardo.
Il tasso maggiorato viene applicato all’intero periodo di ritardo; gli interessi di mora sono tuttavia esigibili soltanto se il versamento viene effettuato con un ritardo supe- riore a tre mesi dalla data di invio della richiesta di fondi da parte della Commis- sione.
Le spese di trasferta dei rappresentanti e degli esperti svizzeri inerenti alla loro par- tecipazione ai lavori del Comitato di cui all’articolo 4 dell’accordo sono rimborsate dalla Commissione secondo le procedure attualmente applicate per i rappresentanti e gli esperti degli Stati membri della Comunità e, in particolare, conformemente alla decisione n° 84/338/Euratom, CECA, CEE del Consiglio.
Art. 3
Le somme versate dalla Svizzera vengono iscritte a credito del programma comuni- tario a titolo di entrate di bilancio imputate alla corrispondente voce nello stato delle entrate del bilancio generale delle Comunità europee.
Art. 4
Per la gestione degli stanziamenti è applicabile il regolamento finanziario vigente per il bilancio generale delle Comunità europee.
Art. 5
Al termine di ogni anno viene preparato e trasmesso alla Svizzera per informazione, un estratto degli stanziamenti e delle spese per il programma comunitario.