Settore Industria
Settore Industria
Protocollo aggiuntivo ad integrazione e precisazione al verbale di accordo, 08 luglio 2005, per la regolamentazione del mercato del lavoro e delle politiche a sostegno della famiglia per il rinnovo del contratto unico generale di lavoro per le aziende industriali
San Marino, 11 luglio 2005
TRA
● la Delegazione del Congresso di Stato rappresentata dal Segretario di Stato per il Lavoro Xxxxxx Xxxxxxxx, dal Segretario di Stato per l'Industria e l'Artigianato Xxxxxxx Xxxxxx, dal Segretario di Stato per le Finanze Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, coadiuvati dai Funzionari delle Segreterie di Stato per il Lavoro e per l'Industria Xxxxxx Xxxxxxxxx e Xxx Xxxxxxxxx e dal Direttore dell'Ufficio del Lavoro Xxxxxx Xxxxxxxxx;
● l'Associazione Nazionale dell'Industria Sammarinese (ANIS) rappresentata dal Presidente Xxxxxx Xxxxxxxxxx, dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxx, coadiuvati dai Funzionari Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxx Xxxxx Xxxxxxx;
● la Confederazione Sammarinese del Lavoro (CSdL) rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxxxxx e dal Segretario Confederale Xxxxxxxx Xxxxxxxxx;
● la Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinesi (CDLS) rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxxx e dal Segretario Confederale Xxxx Xxxxxxxxx;
● la Federazione Lavoratori Industria della Centrale Sindacale Unitaria rappresentata dal Segretario Xxxx Xxxxxxx, dal Segretario Xxxxxxx Xxxxxx, coadiuvati da Xxxx Xxxx, da Xxxxxxx Xxxxxxxxx e da Xxxxxx Xxxxxxxxx;
Si sottoscrive il presente protocollo.
1. Il Governo, le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni degli Imprenditori convergono sulla necessità di una evoluzione della qualità delle relazioni tra le Parti stesse al fine di stabilire un permanente ed efficace sistema di comunicazione e di confronto sulle politiche del lavoro, sulle politiche industriali e sui livelli di complessiva competitività del sistema produttivo sammarinese che punti al fisiologico raggiungimento di accordi anche tra le rispettive rappresentanze in grado di permettere un funzionamento corretto, costruttivo e collaborativo dell'intero sistema.
2. Il Governo e le Parti Sociali, consapevoli della rilevanza di un adeguato livello delle relazioni sindacali ed industriali in corrispondenza della delicata e complessa fase di sviluppo e di trasformazione del sistema economico e produttivo del paese, convergono sull'esigenza di stabilire una cornice di regole riconosciute e condivise
al fine di rendere operativo e funzionale l'attuazione di quanto disposto dal "Verbale di accordo per la regolamentazione del mercato del lavoro e delle politiche a sostegno della famiglia per il rinnovo del contratto unico generale di lavoro per le aziende industriali" del 8 luglio 2005, dell'Accordo del 1 dicembre 2002 e dal CCUGL.
3. Il Governo, conscio della considerevole rilevanza del rigoroso rispetto degli accordi pattuiti tra le Parti, si farà autorevole e responsabile garante della corretta applicazione delle regole sottoscritte, e sarà parte attiva nell'attivazione e nella convocazione dei necessari ambiti di confronto, al fine di consentire il rispetto delle regole, il chiarimento delle interpretazioni e delle precisazioni nonché per le eventuali concordate integrazioni ritenute opportune, utili e necessarie.
4. In particolare, a precisazione ed integrazione di quanto disposto dal "Verbale di accordo per la regolamentazione del mercato del lavoro e delle politiche a sostegno della famiglia per il rinnovo del contratto unico generale di lavoro per le aziende industriali" dell'8 luglio 2005 si conviene quanto segue:
1. Al Cap. II, per quanto riferito alla Situazione A) il periodo massimo di 12 mesi si intende comunque vincolante dall'inizio del maggior lavoro e quindi dalla data di assunzione del primo lavoratore a tempo determinato per i 12 mesi successivi.
2. Al Cap. III, punto 4, a chiarimento si sostituisce con quanto segue: "Fino a 24 mesi l'azienda procederà a richiedere rinnovi annuali. Per i successivi rinnovi annuali fino ai 48 mesi, in caso di disdetta, fermo restando i termini di preavviso previsti, qualora il lavoratore non abbia trovato un'altra occupazione avrà diritto a 3 mesi di CIG. Dopodiché il rapporto di lavoro si intenderà risolto definitivamente. Resta inteso che il lavoratore beneficerà del diritto di precedenza come previsto dall'Accordo del 1 dicembre 2002. Tale regolamentazione si applicherà anche ai lavoratori assunti al di fuori delle Liste di Avviamento al Lavoro anche precedentemente al presente accordo. Tale regolamentazione avrà efficacia dalla data della firma del presente accordo. Si precisa inoltre che per i suddetti lavoratori aventi anzianità di servizio presso la stessa impresa superiore a 48 mesi valgono le norme stabilite dall'Accordo 1 dicembre 2002".
3. Al Cap. IV, caso A) e caso C) si precisa che, quando il numero dei lavoratori interinali contemporaneamente in forza sarà rilevato superiore alle 400 unità, le Parti si incontreranno al fine di porre in atto tutti i provvedimenti utili e necessari per contenere il numero al di sotto di tale soglia, salvo specifici accordi tra le Parti.