CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
ART. 1 - DEFINIZIONI
1.1 Ai fini del presente Contratto si applicano le seguenti definizioni:
- “Arera”: “Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”, autorità ammini- strativa indipendente che regola e disciplina il settore elettrico e del gas naturale, istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, pubblicata in GU n. 270 del 18 novembre 1995 – Supple- mento Ordinario n. 136;
- “Addebito Diretto SEPA”: è un servizio di incasso basato sulla sottoscrizione da parte del Cliente di un’autorizzazione ad addebitare direttamente il conto corrente (mandato) ed attivato da HERA COMM che - a seguito del mandato firmato dal proprio cliente - avvia la riscossione delle somme dovute attraverso la propria Banca (introdotto dal Regolamento Europeo n. 260/2012 - che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 - pubblicato nella GU del 30 marzo 2012);
- “Accettazione della proposta contrattuale per l’attivazione dei servizi ener- getici”: è il documento con il quale il Cliente accetta l’attivazione della fornitura dei servizi energetici proposta da HERA COMM;
- “Bolletta sintetica”: è il documento di fatturazione, valido ai fini fiscali, che viene reso periodicamente al Cliente e che riporta le informazioni relative ai consumi del Cliente, agli importi fatturati, alle modalità di pagamento, nonché altre informazioni utili per la gestione della fornitura;
- “Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per mo- xxxxxx”: azione finalizzata alla sospensione temporanea del servizio di distribuzione consistente nella chiusura da remoto o in loco del Punto di Riconsegna;
- “Cliente”: è la persona fisica, che acquista il gas naturale e/o l’energia elettrica oggetto del presente Contratto per usi esclusivamente domestici;
- “Consumatore”: è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività im- prenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
- “Cliente buon pagatore”: è il Cliente finale che ha pagato entro i termini di sca- denza le bollette relative all’ultimo biennio;
- “Consumi effettivi”: sono i consumi di energia elettrica e/o gas attribuiti sulla base delle letture rilevate dal gruppo di misura ubicato presso il punto di fornitura nella titolarità del Cliente;
- “Contratto”: il presente Contratto di somministrazione di gas e/o energia elettrica al Cliente, concluso nei e/o fuori dei locali commerciali di HERA COMM o attraverso forme di comunicazione a distanza;
- “Contratto a distanza”: qualsiasi Contratto concluso tra il professionista e il con- sumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del Contratto, compresa la conclusione del Contratto stesso (a titolo esemplificativo, attraverso via telefono o internet);
- “Contratto concluso nei locali commerciali di HERA COMM”: qualsiasi Con- tratto tra il professionista ed il Consumatore concluso presso lo Sportello Clienti di HERA COMM;
- “Contratto concluso fuori dei locali commerciali di HERA COMM”: qualsiasi Contratto tra il professionista ed il Consumatore concluso fuori dalla sede o dagli uf- fici commerciali di HERA COMM (a titolo esemplificativo, presso la propria abitazione o in un centro commerciale);
- “Contratto di dispacciamento”: Contratto stipulato con Terna S.p.A., per l’e- rogazione del servizio di dispacciamento e per la regolazione delle relative partite economiche;
- “Contratto di Distribuzione”: Contratto stipulato con il Distributore per l’erogazio- ne del servizio di distribuzione sulla rete locale e la regolazione delle relative partite economiche;
- “Distributore elettrico”: è il soggetto esercente in regime di concessione l’attività di distribuzione locale di energia elettrica, alla cui rete è connesso il punto di prelievo del Cliente;
- “Distributore Gas”: è il soggetto esercente l’attività di trasporto locale del gas attraverso reti di gasdotti locali per la consegna al Cliente;
- “Elementi di Dettaglio”: sono le informazioni di dettaglio, contenute nella bolletta, relative agli importi fatturati, con l’indicazione dei prezzi unitari applicati per ogni voce di spesa e delle relative quantità, rese disponibili da HERA COMM su richiesta del Cliente;
- “Fattura di chiusura”: è la fattura emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica e/o gas in essere tra HERA COMM e il Cliente e contenente la restituzione del deposito cauzionale eventualmente corrisposto dal cliente finale; “Fattura di periodo”: è ogni fattura successiva alla prima emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra venditore e cliente finale;
- “Fatturazione anomala di consumi”: si definisce anomala la fattura o la somma delle bollette, successiva/e ad un blocco di fatturazione o relativa/e al medesimo pe- riodo di riferimento dei consumi, qualora emessa/e con cadenza inferiore alla perio- dicità di fatturazione prevista per il Cliente dalla regolazione e di importo superiore al 150% dell’addebito medio delle bollette emesse negli ultimi dodici mesi nei seguenti casi: a) basata su dati di misura rilevati o stimati che faccia seguito ad altre bollette basate su dati rilevati o stimati; b) contenente ricalcoli qualora sia intervenuta una modifica dei dati di misura per lettura precedentemente errata o per ricostruzione dei consumi; c) contenente ricalcoli di importi precedentemente fatturati a seguito di
una modifica delle componenti di prezzo applicate; d) emessa successivamente ad un blocco di fatturazione; e) emessa per prima successivamente all’attivazione della fornitura, con valori anomali rispetto all’autolettura comunicata dal cliente prima del- la fatturazione o contestualmente alla presentazione di un reclamo;
- “Fornitura dei servizi energetici”: è la fornitura di energia elettrica e/o di gas;
- “Gas”: gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane;
- “Glossario”: è uno strumento rivolto al Cliente per rendere più comprensibili i ter- mini utilizzati nelle bollette di energia elettrica e gas, fornendo per ogni voce una semplice spiegazione;
- “Gruppo di misura”: è la parte dell’impianto di alimentazione del Cliente finale che serve per l’intercettazione, per la misura dell’energia elettrica e/o del gas e per il collegamento all’impianto interno del Cliente. Il gruppo di misura comprende un eventuale correttore dei volumi misurati;
- “HERA COMM”: HERA COMM S.r.l., società autorizzata alla vendita di energia elettrica e gas dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- “Interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna gas” e “Interruzione della fornitura di energia elettrica”: azione finalizzata alla sospensione della forni- tura attraverso l’azione diretta sull’allacciamento che alimenta l’impianto del Cliente;
- “Offerta economica per i servizi energetici a mercato libero di HERA COMM” (di seguito denominata Offerta Economica): allegata al presente Contratto, contiene le condizioni economiche per la fornitura dei servizi energetici;
- “Punto di riconsegna” (d’ora in poi “PDR”): punto fisico in cui il gas viene conse- gnato dalla società di vendita e prelevato dal Cliente;
- “Punto di prelievo” (d’ora in poi “POD”): punto fisico in cui l’energia elettrica viene consegnata dalla società di vendita e prelevata dal Cliente;
- “Parti”: HERA COMM ed il Cliente definiti congiuntamente;
- “Proposta contrattuale per l’attivazione dei servizi energetici” (d’ora in poi “Proposta contrattuale”): è il documento con il quale HERA COMM propone al Clien- te l’attivazione della fornitura dei servizi energetici;
- “Ricalcolo”: ricalcolo di consumi o corrispettivi già fatturati in precedenti bollette, quando: si rendono disponibili le letture ed i relativi consumi effettivi a seguito di precedenti bollette basate su letture e consumi stimati; si verifica una modifica dei consumi dovuta, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ad una ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del contatore o ad un errore nel dato di lettura comunicato dal distributore; si verifica una modifica dei prezzi applicati;
- “Switching”: in relazione all’energia elettrica, è la variazione dell’utente del dispac- ciamento relativo ad uno o più punti di prelievo associati al Cliente finale e in rela- zione al gas è la variazione dell’utente della distribuzione relativo ad uno o più punti di riconsegna;
- “Trattamento per fasce”: è l’utilizzo delle rilevazioni e delle registrazioni effettuate da un misuratore elettronico messo in servizio per la valorizzazione nelle diverse fasce orarie dell’energia elettrica immessa e/o prelevata;
- “Trattamento monorario”: è l’utilizzo delle rilevazioni e delle registrazioni effettuate da un misuratore senza la valorizzazione nelle diverse fasce orarie dell’energia elet- trica immessa e/o prelevata;
- “Sportello/i Clienti”: sono i punti di contatto sul territorio resi disponibili ai Clienti da HERA COMM;
- “TERNA S.p.a.”: è la società responsabile dei servizi di trasmissione sulla rete di alta e altissima tensione e del dispacciamento su tutto il territorio nazionale;
- “Codice in materia di protezione dei dati personali”: è l’insieme di norme di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nella GU n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123;
- “Codice del Consumo”: è l’insieme delle norme di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (e successive modifiche e integrazioni), pubblicato nella GU
n. 235 del 8 ottobre 0000 - Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 000;
- Delibera Arera n. 200/99 (e successive modifiche e integrazioni) del 28 dicem- bre 1999, Direttiva concernente l’erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell’energia elettrica a clienti del mercato vincolato ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata in GU n. 306 Sup-
plemento Ordinario n. 235 del 31 dicembre 2009;
- Delibera Arera ARG/elt 191/09 (e successive modifiche e integrazioni) del 11 dicembre 2010, Disposizioni in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato dell’energia elettrica al dettaglio e istituzione di un sistema indennitario a favore degli esercenti la vendita per morosità dei clienti finali, pubblicata in GU n. 31, Supplemento Ordinario n. 25 del 8 febbraio 2010;
- Delibera Arera ARG/com 104/10 (e successive modifiche e integrazioni) dell’8 luglio 2010, Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai Clienti finali, pubblicata sul sito xxx.xxxxx.xx in data 12 luglio 2010;
- Delibera Arera 574/2013/R/gas (e successive modifiche e integrazioni) del 12 dicembre 2013, Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 - Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura gasdel gas per il perio- do di regolazione 2014-2019 (TUDG): approvazione della Parte I “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 - RQDG, pubblicata sul sito xxx.xxxxx.xx;
- Delibera Arera 501/2014/R/com (e successive modifiche e integrazioni) del 16 otto- bre 2014, Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane, pubblicata sul sito xxx.xxxxx.xx in data
20.10.2014;
- Delibera Arera 485/2015/R/eel (e successive modifiche e integrazioni) del 14 ottobre 2015 - Riforma del processo di switching nel mercato retail elettrico - pub- blicata sul sito xxx.xxxxx.xx in data 19 ottobre 2015;
- Delibera Arera 102/2016/R/com (e successive modifiche e integrazioni) del 10 marzo 2016 - Regolazione della voltura nel settore gas e modifiche all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 398/2014/R/eel - pubblicata sul sito xxx.xxxxx.xx in data 11 marzo 2016;
- Delibera Arera 223/2016/R/gas (e successive modifiche e integrazioni) del 12 maggio 2016 - Disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas, per il quadriennio 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2020 - pubblicata sul sito xxx.xxxxx.xx in data 13 maggio 2016;
- Delibera Arera 302/2016/R/COM (e successive modifiche e integrazioni) del 09 giugno 2016, Modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura, pubblicata sul sito xxx.xxxxx.xx in data 10 giugno 2016;
- “TIBEG”: è il Testo Integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elet- trica e gas naturale, approvato con Delibera Arera 402/2013/R/com (e successive modifiche e integrazioni) del 26 settembre 2013, pubblicato sul sito xxx.xxxxx.xx in data 30 settembre 2013;
- “TIC”: è il Testo integrato delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione (2016-2019) approvato con Delibera Arera n. 654/2015 (e successive modifiche e integrazioni) del 23 dicembre 2015, pubblicata sul sito xxx.xxxxx.xx in data 28 dicembre 2015;
- “TIF”: è il Testo Integrato Fatturazione, approvato con Delibera Arera 463/2016/R/ com (e successive modifiche e integrazioni) del 4 agosto 2016, pubblicato sul sito xxx.xxxxx.xx in data 5 agosto 2016;
- “TILP”: è il Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell’energia elettrica corrispondenti ai Clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (load profiling per fasce), approvato con Delibera Arera n. 278/07 (e successive modifiche e integrazioni) del 31 ottobre 2007, pubblicata in GU n.284 Supplemento Ordinario n. 255 del 6 dicembre 2007;
- “TIME”: è il Testo Integrato Misura Elettrica (2016-2019), approvato con Delibera Arera 654/2015 del 23 dicembre 2015, pubblicato sul sito xxx.xxxxx.xx in data 28 dicembre 2015;
- “TIMG”: è il Testo integrato morosità gas, approvato con Delibera Arera Arg/Gas
n. 99/11, (e successive modifiche e integrazioni) del 21 luglio 2011, Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale: servizio di default, acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi e approvazione del Testo Integrato Morosità Gas. Modifiche e integrazioni alla disciplina vigente in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato energia elettrica, pubblicata sul sito xxx.xxxxx.xx in data 29 luglio 2011;
- “TIMOE”: è il Testo Integrato morosità elettrica, approvato con Delibera Arera 258/2015/R/com (e successive modifiche e integrazioni) del 29 maggio 2015, pub- blicato sul sito xxx.xxxxx.xx in data 4 giugno 2015;
- “TIQE”: è il Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell’e- nergia elettrica per il periodo di regolazione 2016 - 2023 approvato con Delibera Arera ARG/elt 646/2015 del 22 dicembre 2015 (e successive modifiche e integra- zioni), pubblicata sul sito xxx.xxxxx.xx in data 22 dicembre 2015;
- “TIQV”: è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendi- ta di energia elettrica e di gas naturale approvato con Delibera Arera ARG/com 413/2016 (e successive modifiche e integrazioni) del 21 luglio 2016, pubblicata sul sito xxx.xxxxx.xx in data 22 luglio 2016;
- “TIS”: è il Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla deliberazione n. 111/06), approvato con Delibera Arera ARG/elt 107/09 (e succes- sive modifiche e integrazioni) del 30 luglio 2009, pubblicata in GU n. 211 dell’11 settembre 2009, Supplemento Ordinario n. 171;
- “TIT”: è il Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissio- ne e distribuzione dell’energia elettrica (2016-2019), approvato con Delibera Arera n. 654/2015 (e successive modifiche e integrazioni) del 23 dicembre 2015, pubblicata sul sito xxx.xxxxx.xx in data 28 dicembre 2015;
- “TIV”: è il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07 approvato con Delibera Arera n. 156/07 (e successive modificazioni e integrazioni) del 27 giugno 2007, pubblicata in GU n. 164 Supplemento Ordinario 161 del 17
luglio del 2007;
- “TIVG”: Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane approvato con Delibera Arera ARG/gas n. 64/09 (e successive modificazioni e integrazioni) del 28 maggio 2009, pubblicata sul sito xxx.xxxxx.xx in data 4 giugno 2009.
ART. 2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
2.1 Nel caso di contratti conclusi nei e/o fuori dai locali commerciali, il Contratto si conclude con l’accettazione da parte del Cliente della Proposta contrattuale di
HERA COMM.
2.2 Per quanto riguarda i Contratti a Distanza, il Contratto si intende concluso dopo l’accettazione espressa del Cliente ex articolo 51 del Codice del Consumo.
2.3 Con riferimento alla fornitura di gas, se il Contratto è concluso da un Cliente per il quale il Distributore competente ha in precedenza eseguito uno o più interventi di interruzione dell’alimentazione, anche in relazione ad un PDR diverso da quello per il quale richiede l’attivazione, l’attivazione della fornitura è subordinata, ai sensi dell’articolo 12, comma 2 del TIMG, al pagamento, da parte del Cliente, degli importi dovuti.
2.4 HERA COMM, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 del TIMG, ha facoltà di revocare l’attivazione della fornitura di gas; a tal fine, il Distributore competente comunicherà ad HERA COMM le seguenti informazioni: a) se il PDR risulta chiuso per morosità;
b) il mercato di provenienza del Cliente; c) l’accessibilità o meno del PDR; d) le date di eventuali richieste di sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella even- tualmente in corso, presentate negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la richiesta di attivazione presentata da HERA COMM; e) le date di eventuali richieste di attivazione oltre a quella in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta di attiva- zione presentata da HERA COMM.
2.5 HERA COMM, ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del TIMOE, ha facoltà di revoca- re l’attivazione della fornitura di energia elettrica; a tal fine, il Distributore competente comunicherà ad HERA COMM le seguenti informazioni: a) se il POD risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità; b) se per il medesimo POD sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo; c) il mercato di provenienza del punto; d) le date di eventuali richieste di sospensione della forni- tura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la richiesta di attivazione; e) le date di eventuali richieste di attivazione oltre a quella in corso, eseguite negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la richiesta di attivazione presentata da HERA COMM.
2.6 Qualora, in seguito al ricevimento delle informazioni di cui ai commi 2.4 e 2.5, HERA COMM eserciti le facoltà ivi previste, la Proposta contrattuale si intende revo- cata e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.
ART. 3 - OGGETTO - EFFICACIA E DURATA DEL CONTRATTO
- CARATTERISTICHE DEL PUNTO DI FORNITURA
3.1 Il Contratto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica e/o gas per usi do- mestici.
3.2 L’efficacia del Contratto è subordinata:
- all’assenza di situazioni di morosità pregressa attribuibile al Cliente;
- al collegamento dei punti di fornitura oggetto del Contratto alle reti di distribuzione locale;
- all’attivazione dei servizi di trasporto e dispacciamento, nel caso di fornitura di energia elettrica;
- all’attivazione del servizio di distribuzione, nel caso di fornitura di gas. A tal fine:
- HERA COMM provvede per la fornitura di gas presso i PDR oggetto del Contratto a stipulare il Contratto di vettoriamento con il Distributore locale.
- In relazione alla fornitura di energia elettrica, il Cliente conferisce ad HERA COMM mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c., a stipulare, per i POD oggetto del Contratto, il Contratto di trasporto con il Distributore locale, nonché il Contratto di dispacciamento con TERNA S.p.a., e l’autorizza, ai sensi dell’art. 1717 c.c., ad av- valersi di altre società controllanti il mandatario o da quest’ultimo controllata, come pure qualsiasi società partecipata.
- Il Cliente conferisce altresì a HERA COMM mandato con rappresentanza ex art. 1704 c.c. per la conclusione con il Distributore del Contratto di connessione. HERA COMM provvede, direttamente o tramite società controllanti il mandatario o da quest’ultimo controllata, come pure qualsiasi società partecipata, per la fornitura di energia elettrica presso i POD oggetto del Contratto a richiedere, al Distributore competente, su richiesta e per conto del Cliente, le prestazioni oggetto del TIQE; rientrano tra tali prestazioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le prestazioni relative all’ aumento di potenza, allo spostamento dei gruppi di misura, alla verifica del gruppo di misura, alle disattivazioni. Si precisa che, nei casi particolarmente dettagliati all’art. 81.3 del TIQE, il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore competente.
- Con riferimento alla fornitura di gas, HERA COMM provvede, per i PDR oggetto del presente Contratto, a richiedere al Distributore competente, su richiesta e per conto del Cliente, le prestazioni oggetto della Sezione III della RQDG; rientrano tra tali prestazioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le prestazioni relative allo spostamento dei gruppi di misura, alla verifica del gruppo di misura, alle disattiva- zioni e riattivazioni.
In seguito a sospensione per potenziale pericolo, il Cliente richiede la riattivazione della fornitura direttamente al Distributore competente.
3.3 HERA COMM è altresì autorizzata dal Cliente ad essere destinataria del rilascio delle curve di prelievo rilevate dal Distributore locale.
3.4 I mandati conferiti cessano alla data di risoluzione del presente Contratto e de- vono ritenersi da parte del Cliente irrevocabili fino a detta data.
Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione ed a fornire tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra.
3.5 Gli effetti del presente Contratto, valevole per i punti di fornitura comunicati dal Cliente, decorrono dal giorno dell’avvenuta attivazione della fornitura dei servizi
energetici, e il Contratto si intende a tempo indeterminato, salvo la possibilità di re- cesso di entrambe le Parti disciplinata dall’art. 5. Qualora la data di attivazione della fornitura non sia compatibile con la data di attivazione del servizio di trasporto di energia elettrica e/o di gas, la decorrenza della fornitura si intende differita alla prima data utile successiva che HERA COMM comunicherà Cliente tramite posta ordina- ria presso l’indirizzo di fatturazione indicato dal Cliente stesso. Qualora la modifica della data di attivazione non sia imputabile a HERA COMM (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tale causa può consistere nella subordinazione dell’efficacia del Contratto al pagamento da parte del Cliente delle morosità pregresse) la stessa non è responsabile di eventuali danni subiti dal Cliente, derivanti dal rinvio dell’attivazione della fornitura.
3.6 In relazione all’energia elettrica, se i dati relativi alla potenza impegnata dal Clien- te sono difformi da quelli in possesso del Distributore competente, HERA COMM ne dà comunicazione scritta al Cliente. HERA COMM applicherà comunque il dato come risultante al Distributore.
3.7 Nel caso di Switching, la fornitura sarà attivata compatibilmente con le tempisti- che previste dalla delibera 487/2015 per il servizio energia elettrica e dalla Delibera 138/04 in relazione al servizio gas.
3.8 Nel caso di attivazione di un nuovo POD o PDR di uno precedentemente disatti- vato e in caso di voltura, la fornitura sarà avviata secondo le tempistiche definite nel TIQE per il servizio energia elettrica e definite nel RQDG per il servizio gas.
ART. 4 - GARANZIE
4.1 HERA COMM ha la facoltà di richiedere al Cliente, anche successivamente all’at- tivazione del Contratto, una somma a titolo di deposito cauzionale.
4.2 Con riferimento all’energia elettrica, per i Clienti domestici economicamente svantaggiati aventi diritto, a norma del TIBEG, alla compensazione della spesa, l’ammontare del deposito cauzionale è determinato nella misura di 5,2 € per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata. Per i Clienti diversi da quelli di cui sopra, l’ammontare massimo del deposito cauzionale è determinato nella misura di 11,5 € per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata.
4.3 Con riferimento al gas, per i Clienti domestici economicamente svantaggiati aventi diritto, a norma del TIBEG, alla compensazione della spesa, l’ammontare del deposito cauzionale è determinato nella misura: di 25,00 euro per i Clienti con consumi fino a 500 Smc/anno; di 77,00 euro per i Clienti con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5000 Smc/anno; pari al valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente, al netto delle imposte, per i Clienti con consumi superiori a 5000 Smc/anno.
Per i Clienti diversi da quelli di cui sopra, l’ammontare massimo del deposito cauzio- nale è determinato nella misura: di 30,00 euro per i Clienti con consumi fino a 500 Smc/anno; di 90,00 euro per i Clienti con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1500 Smc/anno; di 150,00 euro per i Clienti con consumi superiori a 1500 Smc/ anno e fino a 2500 Smc/anno; di 300,00 euro per i Clienti con consumi superiori a 2500 Smc/anno e fino a 5000 Smc/anno; pari al valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente, al netto delle imposte, per i Clienti con consumo superiore a 5000 Smc/anno.
Se, nel corso del rapporto contrattuale, i consumi storici del Cliente subiscono va- riazioni, l’ammontare del deposito cauzionale così come sopra definito, viene ade- guato ai nuovi scaglioni di consumo.
4.4 Il pagamento del deposito cauzionale avviene con addebito in bolletta e viene restituito al momento della cessazione degli effetti del Contratto di vendita, maggio- rato degli interessi maturati al tasso legale.
4.5 Se il Cliente sceglie, come modalità di pagamento della bolletta, la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito delle bollette HERA COMM non può richie- dere alcuna somma a titolo di deposito cauzionale; se il Cliente sceglie tale modalità successivamente all’attivazione del Contratto, il deposito cauzionale eventualmente versato viene restituito successivamente all’attivazione della domiciliazione.
4.6 La mancata prestazione delle garanzie richieste in riferimento all’energia elettrica e al gas conferisce a HERA COMM la facoltà di sospendere le forniture in corso, di negare quelle richieste e, nei casi di maggior rischio, di risolvere il Contratto. In caso di insolvenza, HERA COMM può utilizzare il deposito cauzionale a copertura dei propri crediti e il Cliente non può riottenere la fornitura se non la reintegra. Il deposito cauzionale viene rimborsato al momento della cessazione del Contratto, dopo il saldo di tutti i consumi relativi all’utenza cessata e detraendo gli eventuali importi ancora dovuti dal Cliente.
ART. 5 - RECESSO UNILATERALE E DIRITTO DI RIPENSAMENTO
5.1 Se il Cliente recede dal Contratto al fine di cambiare fornitore, può esercitare il diritto di recesso senza oneri in qualsiasi momento della fornitura, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore, rilasciando al nuovo fornitore procura ad esercitare il recesso in suo nome e per suo conto verso HERA COMM.
5.2 Se il Cliente recede dal Contratto senza il fine di cambiare fornitore, ma al fine di cessare la fornitura di energia elettrica e/o di gas, il Cliente deve inviare apposita comunicazione di recesso ad HERA COMM rivolgendosi direttamente allo Sportello Clienti più vicino o contattando il numero verde 800.999.500 o inoltrando richiesta scritta a HERA COMM Xxx Xxxxxx Xxxxx 0 00000 Xxxxx (XX) mediante raccoman- data a/r che deve riportare gli elementi per identificare univocamente il contratto di fornitura da cui si desidera recedere oltre al recapito presso il quale deve essere
inviata la fattura finale di chiusura. In seguito al ricevimento della comunicazione di recesso, HERA COMM inoltra al distributore Competente richiesta di chiusura del contatore di energia elettrica e/o gas. In tale caso il termine di preavviso, non può essere superiore a 30 (trenta) giorni e decorre dalla data di ricevimento della comu- nicazione da parte dell’esercente.
5.3 HERA COMM può recedere senza oneri dal presente Contratto con un preavvi- so di almeno 6 (sei) mesi, anche con riferimento ad una sola delle forniture, mediante raccomandata a.r.
5.4 Il termine di preavviso del recesso di cui agli articoli 5.1 e 5.3 decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte rispettivamente del venditore e del Cliente.
5.5 Qualora il Contratto sia stipulato fuori dai locali commerciali di HERA COMM, ovvero attraverso forme di comunicazione a distanza il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri e senza fornire alcuna motivazione dandone comu- nicazione ad HERA COMM inviando una raccomandata a.r. in Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxx (XX), oppure un fax al numero 000.000.000, oppure una e-mail a Xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx, entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del Con- tratto. La comunicazione di cui sopra (eventualmente anche utilizzando il modulo pubblicato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx) deve contenere almeno nome e cognome del Cliente, il numero del POD e/o del PDR e l’indirizzo di fornitura.
5.6 Se il Cliente ha richiesto espressamente ad HERA COMM che la fornitura di gas e/o energia elettrica abbia inizio durante il periodo utile per l’esercizio del diritto di ripensamento di cui al precedente comma 5.5, ma successivamente a tale richiesta lo esercita, il Cliente, ai sensi del Codice di Condotta Commerciale, se la fornitura è già stata attivata, è tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto fino al momento della cessazione della fornitura. Se invece la fornitura non è stata ancora attivata, al Cliente è addebitato un importo pari ad € 23,00 per ciascuna fornitura.
5.7 Ai sensi della Delibera 302/2016, il Cliente con la sottoscrizione del presente Xxxxxxxxx, rilascia ad HERA COMM apposita procura a recedere, per suo conto ed in suo nome, dal contratto con il venditore uscente.
ART. 6 - CONDIZIONI ECONOMICHE
6.1 Ai consumi rilevati con le modalità di cui al successivo art. 7, vengono applicate le condizioni economiche di vendita indicate nell’Offerta Economica scelta dal Clien- te. Relativamente alla fornitura di energia elettrica, con riferimento al TILP pubblicato ed aggiornato dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, ai siti trattati orari o per fasce orarie, viene applicato il prezzo articolato secondo il profilo scelto dal Cliente, mentre ai siti trattati monorari ai fini della disciplina del dispacciamento viene applicato un prezzo monorario, anche a fronte di preferenza, da parte del Cliente, del profilo “Sole-Luna”. Nel caso in cui, in corso di contratto, il trattamento del sito al fine della disciplina del dispacciamento venga modificato da monorario ad orario o per fasce orarie, a decorrere dal primo giorno del mese in cui la suddetta modifica avrà efficacia, si applica il prezzo biorario.
6.2 Sono a carico del Cliente tutti gli oneri e le maggiorazioni previste dalle Autorità competenti, nonché qualsivoglia diritto, tributo, imposta e relative addizionali pre- senti e future, salvo che non siano espressamente posti, dalle normative vigenti e successive modifiche e/o integrazioni a carico di HERA COMM e senza facoltà di rivalsa.
6.3 Relativamente alla fornitura di energia elettrica, il Cliente si impegna, in conformi- tà alle disposizioni e alle tempistiche che sono stabilite dalle autorità competenti, a rilasciare ad HERA COMM, o terzo da essa designato, i necessari mandati e/o dele- ghe e/o dichiarazioni di interesse per la partecipazione alle procedure di allocazione, sia su base annua sia per periodi temporali inferiori per la partecipazione alle proce- dure di allocazione di diritti connessi alla capacità produttiva in ambito nazionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo l’energia CIP 6 di cui all’art.3, comma 12, del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n.79) e dei diritti relativi alla capacità di intercon- nessione con l’estero e della capacità di trasporto in ambito nazionale (siano essi diritti di utilizzazione fisici e/o diritti connessi alla valorizzazione sui mercati elettrici di dette capacità). Il rilascio dei mandati, deleghe o dichiarazioni di interesse di cui sopra presuppongono il completo trasferimento dei relativi diritti ad HERA COMM, o terzo da essa designato, il cui valore è da intendersi compreso nei corrispettivi di vendita di cui all’art. 6.1; le eventuali assegnazione dei diritti di cui al comma pre- cedente, pertanto, non determinano alcuna variazione delle condizioni economiche pattuite. HERA COMM, qualora il Cliente non rispetti gli impegni di cui sopra, ha facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 15.
6.4 Relativamente alla fornitura di gas, oltre a quanto previsto all’art. 6.1, sono po- sti a carico del Cliente, salvo diverse ed esplicite indicazioni riportate nell’Offerta Economica:
a) la quota di vendita al dettaglio, di cui all’art. 7 del “TIVG”, gli oneri aggiuntivi di trasporto compresi nelle componenti “QOA” di cui all’art. 11 dell’allegato A al “TIVG” e “QTMCV” di cui all’art. 6.2 comma c) dell’allegato A al “TIVG”; HERA COMM si riserva inoltre di applicare al Cliente, previa comunicazione scritta, ogni altra compo- nente tariffaria positiva introdotta nell’ambito delle condizioni economiche di tutela;
b) la componente “QT” di cui all’art. 8 del “TIVG”, a copertura dei costi di trasporto; la componente “QS” di cui all’art. 9 del “TIVG”, a copertura dei costi di stoccaggio; i costi di distribuzione e misura del gas, così come definiti all’art.10 del “TIVG”.
6.5 Relativamente alla fornitura di energia elettrica, oltre a quanto previsto all’art. 6.1, sono posti a carico del Cliente, salvo diverse ed esplicite indicazioni riportate nell’Offerta Economica, i corrispettivi:
a) relativi alle perdite di energia in rete;
b) a copertura degli oneri di trasmissione, distribuzione e misura di cui alla Delibera n. 654/15;
c) relativi al servizio di dispacciamento. Ai consumi effettivi si applicheranno i corri- spettivi PD e DISPbt di cui al “TIV”;
d) a copertura degli oneri di sbilanciamento sostenuti da HERA COMM, applicati in misura fissa ed invariabile per l’intera durata contrattuale definiti dalle condizioni economiche di vendita indicate nell’Offerta Economica scelta dal Cliente;
e) relativi agli oneri e maggiorazioni di sistema previsti per il mercato libero (compo-
nenti “Asos”, “Arim”, “UC3”, “UC6”), ai sensi della Delibera n. 654/15;
f) il corrispettivo PCV a remunerazione delle attività commerciali, di cui all’ art. 10.1,
lettera b) del “TIV”;
g) eventuali oneri a carico di HERA COMM, introdotti dalle Autorità competenti e fi- nalizzati al rispetto degli adempimenti di cui all’articolo 11 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (“Attuazione della direttiva 96/92/ CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica” in G.U. n. 75 del 31 marzo 1999) e successive modificazioni e integrazioni. Il Cliente si impegna a corrispondere ad HERA COMM tali corrispettivi con le modalità e nella misura stabilite dalle suddette disposizioni.
6.6 Gli elementi essenziali di spesa saranno riassunti nella Bolletta sintetica; qualora il Cliente lo ritenesse necessario, può richiedere gli Elementi di Dettaglio rivolgendosi allo Sportello Clienti più vicino o contattando il numero verde 800.999.500 o inol- trando richiesta scritta ad HERA COMM Xxx Xxxxxx Xxxxx 0 - 00000 Xxxxx (XX). Le singole voci che compongono gli importi fatturati in bolletta saranno descritte nella Guida alla Lettura e nel Glossario pubblicati sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.
6.7 L’Offerta Economica scelta dal Cliente è valida per l’intera durata contrattuale. Il Cliente ha facoltà di scegliere in qualsiasi momento una diversa Offerta Economica, secondo le modalità e alle condizioni stabilite e comunicate di volta in volta da HERA COMM.
6.8 Nel caso in cui tra i requisiti previsti dall’Offerta Economica vi sia la fornitura con- giunta di energia elettrica e gas e qualora durante il periodo di vigenza del Contratto il Cliente rinunci ad uno dei due servizi per qualsiasi motivo diverso dal cambio di fornitore, al restante servizio continuano ad essere applicate le condizioni economi- che previste dalla medesima offerta; HERA COMM si riserva comunque la facoltà di recedere dall’altro servizio oppure di proporre nuove condizioni economiche.
6.9 Il Cliente corrisponde i corrispettivi economici per l’erogazione del servizio di connessione dell’energia elettrica così come previsti dal TIC. In particolare, HERA COMM applica il contributo in quota fissa previsto dal Distributore, a copertura degli oneri amministrativi, attualmente pari a € 26,13 e soggetti a variazione per provve- dimenti dell’Arera per le richieste di nuova attivazione, voltura e subentro; aumento e riduzione di potenza (fatta eccezione delle richieste pervenute nel periodo 1 aprile 2017 - 31 marzo 2019 per le quali, indipendentemente dal livello di potenza dispo- nibile richiesto non sarà applicato il contributo in quota fissa pari ad € 26,13. Per quanto attiene il contributo in quota potenza, questo sarà ridotto del 20% in caso di aumenti fino a 6 kW); passaggi di tensione; connessioni plurime e per ogni altra modifica contrattuale che non richieda un aumento della potenza a disposizione. Inoltre, HERA COMM applica al Cliente, un contributo in quota fissa, a copertura di oneri commerciali, pari a € 23,00, per le seguenti prestazioni (a titolo esemplificativo ma non esaustivo): attivazione della fornitura di un nuovo POD o di uno precedente- mente disattivato, disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, voltura, disattivazione e riattivazione di un POD a seguito di morosità, variazione di potenza e/o di tensione di un punto già attivo su richiesta del Cliente.
Nessun contributo (né oneri amministrativi né oneri commerciali) è previsto in caso di attivazione del servizio per cambio di fornitore.
HERA COMM applica il contributo, previsto dal Distributore, attualmente pari a € 25,42 (e soggetti a variazione per provvedimenti dell’Arera) in caso di riallacciamen- to e distacco delle utenze stagionali a carattere ricorrente, così come previsto dal TIC. Tale contributo è ridotto del 50% nel caso di utenze già predisposte per la telegestione.
6.10 Con riferimento ai contratti di fornitura gas, in caso di nuove attivazioni, volture e subentri, HERA COMM applica a carico del Cliente, un contributo in quota fissa, a copertura di oneri commerciali, pari a € 25,00. Al Cliente sono, altresì, addebitati tutti i contributi di competenza del Distributore (a titolo esemplificativo, ma non esau- stivo: interventi di attivazione e disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente, sospensione e riattivazione della fornitura per morosità del Cliente).
Nessun contributo (né oneri amministrativi né oneri commerciali) è previsto in caso di attivazione del servizio per cambio di fornitore.
ART. 7 - MODALITÀ DI CALCOLO DEI CONSUMI
7.1 La fatturazione avviene sulla base dei consumi del Cliente relativi al gruppo di misura installato presso il punto di fornitura oggetto del presente Contratto. I con- sumi del Cliente sono comunicati ad HERA COMM dal Distributore locale che ha la responsabilità dell’attività di misura sia per l’energia elettrica che per il gas.
7.2 Relativamente all’energia elettrica, in ottemperanza al TIME, con riferimento ai punti di misura trattati per fasce e trattati orari, il Distributore è tenuto ad effettuare la rilevazione mensile delle misure.
Il Distributore è tenuto ad effettuare almeno un tentativo di rilevazione dei dati di misura nei casi in cui i punti siano trattati monorari; in particolare: a) almeno una volta ogni quattro mesi, per i punti di connessione con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW; b) almeno una volta al mese, per i punti di connessione con potenza
disponibile superiore a 16,5 kW.12. I Clienti titolari di POD trattati monorari, nonché i clienti titolari di POD trattati per fasce oppure trattati orari nei cui confronti siano state emesse una o più fatture contabilizzanti dati di misura stimati per almeno 2 (due) mesi consecutivi, possono comunicare anche l’autolettura del contatore, co- municandola ad HERA COMM secondo le modalità riportate in fattura; l’autolettura, se validata dal Distributore competente, è valida ai fini della fatturazione.
Al momento dell’acquisizione dell’autolettura o entro i 4 (quattro) giorni lavorativi successivi se la modalità di raccolta non permette una risposta immediata al Cliente, HERA COMM comunicherà al Cliente la presa in carico o meno del dato di auto- lettura.
7.3 Relativamente al gas, in ottemperanza al TIVG, il Distributore è tenuto ad effet- tuare almeno un tentativo di lettura del gruppo di misura ed in particolare: a) per i PDR con consumo annuo fino a 500 Smc/anno: 1 tentativo di raccolta l’anno; b) per i PDR con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno: 2 tentativi di raccolta l’anno; c) per i PDR con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno: 3 tentativi di raccolta l’anno; d) per i PDR con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno: un tentativo mensile.
7.4 Relativamente al gas, il Cliente può provvedere, anche all’autolettura del conta- tore, comunicandola ad HERA COMM secondo le modalità riportate in bolletta; l’au- tolettura, se validata dal Distributore competente, è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica con i dati storici del Cliente.
Al momento dell’acquisizione dell’autolettura o entro i 4 (quattro) giorni lavorativi successivi se la modalità di raccolta non permette una risposta immediata al Cliente, HERA COMM comunicherà al Cliente la presa in carico o meno del dato di auto- lettura.
7.5 Per i Clienti titolari di un PDR dotato di un gruppo di misura non accessibile o parzialmente accessibile, nel caso in cui il tentativo di raccolta della misura non vada a buon fine, il Distributore è tenuto ad informatore il Cliente dell’eventuale possibi- lità di comunicare l’autolettura ad HERA COMM, rilasciando una nota informativa cartacea.
Per i Clienti titolari di un PDR dotato di un gruppo di misura accessibile, in caso di mancata raccolta della misura secondo le previsioni riportate al comma 7.3, è dovu- to, da parte del Distributore competente, un indennizzo pari a € 35,00, che HERA COMM corrisponde al Cliente nella prima bolletta utile.
7.6 Nel caso in cui HERA COMM non disponga dei consumi di gas in tempo utile ai fini della fatturazione, la stessa procede a fatturazione d’acconto dei consumi presunti, stimati sulla base dei consumi storici del Cliente, dell’andamento climatico e della modalità di utilizzo del gas, dandone evidenza in bolletta e fermo restando il successivo conguaglio.
7.7 Relativamente all’energia elettrica e al gas per i nuovi Clienti, le stime vengono effettuate in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell’utenza oppure in base alla stima di consumo annuale dichiarata dal Cliente.
7.8 Qualora su segnalazione del Cliente o di propria iniziativa, il Distributore com- petente accerti un errore nella lettura del gruppo di misura con conseguente errata misurazione dei consumi, il Distributore competente procede alla ricostruzione dei consumi ed HERA COMM al ricalcolo degli importi precedentemente fatturati.
ART. 8 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI
8.1 La prima bolletta viene emessa entro un termine massimo di 120 (centoventi) giorni dalla data di attivazione del Contratto ed è relativa ai consumi effettuati dall’at- tivazione del servizio.
8.2 In relazione all’energia elettrica, le bollette sono emesse con periodicità bime- strale.
8.3 In relazione al gas, le bollette sono emesse secondo la seguente periodicità: a) almeno quadrimestrale per i Clienti con consumi fono a 500 Smc/anno; b) bimestra- le per i Clienti con consumi tra 500 e 3000 Smc/anno; c) mensile per i Clienti con consumi superiori a 3000 Smc/anno.
Qualora la fattura inviata al Cliente includa uno o più servizi, la periodicità di fattu- razione adottata sarà quella che risulterà più frequente fra i servizi. HERA COMM si riserva la facoltà di modificare la periodicità di fatturazione dandone specifica comu- nicazione al Cliente, secondo le modalità di cui all’articolo 21, comma 2.
8.4 In relazione all’energia elettrica e al gas, ciascuna fattura verrà emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. Nel caso di emissione della fattura di periodo ol- tre il termine di cui sopra, il venditore riconosce al Cliente un indennizzo automatico in occasione della prima fattura utile, così determinato, ai sensi del TIF: a) 6 € per un ritardo fino a 10 giorni solari successivi al termine, con maggiorazione di 2 € ogni 5 giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 €, raggiunto per ritardi fino a 45 giorni solari dal termine; b) 40 € se la fattura viene emessa in un tempo compreso tra 46 e 90 giorni solari dal termine; c) 60 € se la fattura viene emessa in un tempo superiore a 90 giorni solari dal termine.
8.5 La bolletta viene inviata in formato cartaceo. In alternativa il Cliente ha la possibi- lità di richiedere l’invio elettronico tramite Posta elettronica, all’indirizzo e-mail indica- to nel modulo di accettazione della Proposta contrattuale. Il Cliente può modificare in qualsiasi momento l’indirizzo di recapito e la scelta fatta in merito alla modalità di invio della bolletta, direttamente dal sito xxx.xxxxxxxx.xxx, accedendo alla se- zione Hera OnLine. Qualsiasi sia la modalità di invio scelta dal Cliente, lo stesso può, accedendo alla sezione Hera OnLine e previa registrazione, visualizzare e scaricare lo storico delle bollette emesse nell’ ultimo anno di fornitura.
8.6 I pagamenti devono essere effettuati dal Cliente entro la data di scadenza e con le modalità indicate in bolletta; il periodo intercorrente tra la data di emissione della bolletta e la data di scadenza non sarà inferiore a 20 (venti) giorni.
8.7 Il Cliente può effettuare il pagamento delle fatture attraverso gli sportelli bancari o postali, oppure utilizzando l’Addebito Diretto SEPA indicato nel modulo di accet- tazione della Proposta contrattuale e modificabile in qualsiasi momento, su richiesta del Cliente. Altre modalità di pagamento sono indicate nel sito www.heracomm. com o in bolletta.
8.8 Il pagamento nei termini e con le modalità sopra indicate libera immediatamente il Cliente dai suoi obblighi.
8.9 In caso di cessazione della fornitura il venditore recapiterà al Cliente la fattura di chiusura entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno della cessazione e, in caso di ritardo, HERA COMM riconoscerà al Cliente nella medesima fattura di chiusura un indennizzo automatico, nella misura di 4 € nel caso in cui la fattura di chiusura sia emessa con un ritardo fino a dieci giorni solari successivi al termine entro cui HERA COMM è tenuta ad emettere la fattura. Successivamente l’importo è maggiorato di 2 € ogni 10 giorni ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 € per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari.
ART. 9 - MOROSITÀ E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA PER RITARDATO PAGAMENTO
9.1 Il Cliente che non paga entro il termine indicato nella bolletta è considerato moroso.
9.2 HERA COMM, trascorsi inutilmente non meno di 20 (venti) giorni dalla data di scadenza riportata in bolletta, invia al Cliente un sollecito a mezzo raccomandata avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito, HERA COMM indica il termi- ne ultimo entro cui provvedere all’adempimento, decorrente a partire dalla data di emissione o di invio della comunicazione di costituzione in mora, le modalità di co- municazione dell’avvenuto pagamento, i tempi entro i quali in costanza di mora la fornitura potrà essere sospesa, nonché i costi delle operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura.
9.3 Con riferimento al gas, trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito scrit- to, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni solari dall’invio della raccomandata o, alternativamente, 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora, HERA COMM procede, trascorso un termine non inferiore a 3 (tre) giorni, all’invio al Distributore Competente della richiesta di Chiusura del punto di ricon- segna per sospensione della fornitura per morosità ai sensi del TIMG. Nel caso in cui l’intervento di Xxxxxxxx del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità non vada a buon fine, HERA COMM può richiedere al Distributore Competente, previa comunicazione raccomandata al Cliente, l’“Interruzione dell’ali- mentazione del punto di riconsegna” decorsi almeno 10 (dieci) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione e con oneri a carico del Cliente stesso nel caso quest’ul- timo non renda possibile l’esecuzione della Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità. Decorsi non meno di 5 (cinque) giorni dall’avvenuta Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, e persistendo la morosità, HERA COMM ha facoltà di risolvere il Contratto e di richiedere al Distributore competente la cessazione amministrativa per morosità. L’Interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna comporta sempre l’imme- diata risoluzione del Contratto. In entrambi i casi HERA COMM procede al recupero coattivo del credito.
Il Cliente si assume comunque l’obbligo di consentire al Distributore competente l’accesso ai locali dove è ubicato l’impianto di misura al fine di poter disalimentare il PDR in caso di inadempimento del Cliente medesimo.
9.4 In relazione al gas, in caso di Cessazione amministrativa per morosità a segui- to di impossibilità di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna, HERA COMM sarà tenuta a trasmettere all’impresa di distribuzione, se questa ne farà ri- chiesta: a) copia delle fatture non pagate; b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente finale; c) copia della risoluzione del contratto con il Cliente finale e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da par- te dello stesso; d) copia del contratto di fornitura o copia dell’ultima fattura pagata;
e) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del cliente finale.
9.5 Con riferimento all’energia elettrica, trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito scritto, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni solari dall’invio della raccomandata o, alternativamente, 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora, HERA COMM procede, trascorso un termine non infe- riore a 3 (tre) giorni ad inoltrare al Distributore competente richiesta di sospensione della fornitura. Decorsi non meno di 5 (cinque) giorni dall’avvenuta sospensione, e persistendo la morosità, HERA COMM ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto e di procedere al recupero coattivo del credito. Qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, viene effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato paga- mento da parte del Cliente finale, il Distributore competente effettua la sospensione della fornitura. Nel caso in cui l’intervento sospensione della fornitura per morosità non vada a buon fine, HERA COMM può richiedere al Distributore Competente, pre- via comunicazione raccomandata al Cliente, l’“Interruzione della fornitura di energia elettrica”, decorsi almeno 10 (dieci) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione e con oneri a carico del Cliente. Se l’intervento di Interruzione della fornitura ha esito
positivo, il Distributore competente rimuove dal Contratto di trasporto e dispac- ciamento di HERA COMM il relativo punto di prelievo. In seguito alla sospensione e/o Interruzione della fornitura, HERA COMM ha facoltà di procedere al recupero coattivo del credito.
9.6 Con riferimento all’energia elettrica e al gas, HERA COMM non può richiedere al Distributore la sospensione della fornitura al cliente nei seguenti casi: a) non sia stata effettuata la comunicazione di cui al comma 9.2 o non siano stati rispettati i termini di cui all’art. 9.4; b) il Cliente abbia comunicato ad HERA COMM l’avvenu- to pagamento secondo una delle modalità indicate dalla stessa; c) l’importo del mancato pagamento sia inferiore o eguale all’ammontare del deposito cauzionale e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all’importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione; d) HERA COMM non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei con- sumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore competente; e) HERA COMM non abbia provveduto a fornire una risposta motiva- ta ad un eventuale reclamo scritto relativo a conguaglio o fatturazione anomala di consumi (alla condizione che l’importo anomalo sia superiore a 50 (cinquanta) euro e il reclamo non sia stato inviato dal cliente oltre i dieci giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo); f) la morosità non riguardi pagamenti espressamente contemplati nei rispettivi contratti di vendita e dettagliati nella scheda riepilogativa dei corrispettivi definita dall’Autorità.
9.7 Con riferimento all’energia elettrica e al gas, HERA COMM corrisponde al Cliente un indennizzo pari a: a) € 30,00 (trenta) se la fornitura di energia elettrica e/o gas è stata sospesa per morosità o, se trattasi di energia elettrica, sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza di cui all’art. 9.5, nonostante il mancato invio della costituzione in mora; b) € 20,00 (venti) nel caso in cui la fornitura di energia elettrica e/o gas sia stata sospesa per morosità o, se trattasi di energia elettrica, sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza di cui all’art. 9.5, nonostante, alternativamente, il mancato rispetto di uno dei seguenti termini: 1) termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; 2) termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata; 3) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura.
9.8 Il Cliente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla so- spensione della fornitura e dalla risoluzione di diritto del Contratto.
9.9 Con riferimento all’energia elettrica in caso di disattivazione e riattivazione di un POD a seguito di morosità, esclusi i casi di cui all’art. 9.8, HERA COMM ha diritto di richiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’Autorità. HERA COMM applica, quindi, il contributo, previsto dal Distributore, attualmente pari a 25,42 (e soggetti a variazione per provvedimenti dell’Arera) euro in caso di disattivazione e attivazione a seguito di morosità, riduzione di potenza a seguito di morosità, così come previsto dal TIC. Tale contributo è ridotto del 50% nel caso di utenze già predisposte per la telegestione.
Inoltre, HERA COMM applica il contributo in quota fissa, a copertura di oneri com- merciali, pari a € 23,00, analogamente a quanto previsto dal TIV. Il contributo in quota fissa pari a € 23,00 è dovuto anche nel caso in cui si proceda esclusivamente alla riduzione o al ripristino della potenza. In caso di disattivazione della fornitura con preventiva riduzione di potenza il contributo in quota fissa viene richiesto una sola volta.
9.10 Con riferimento al gas, esclusi i casi di cui all’art. 9.7, in caso di disattivazione e riattivazione a seguito di morosità, HERA COMM può applicare il contributo in quota fissa previsto dal listino del Distributore competente.
ART. 10 - INTERESSI DI MORA E ULTERIORI SPESE
10.1 Qualora il Cliente non effettui il pagamento della bolletta nel termine ivi indi- cato, HERA COMM, fatto salvo ogni altro diritto previsto dal presente Contratto, oltre al pagamento del corrispettivo dovuto, addebita al Cliente interessi di mora, calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali.
10.2 Il Cliente buon pagatore è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.
10.3 Qualora il ritardo nel pagamento sia imputabile al Cliente, HERA COMM può richiedere al Cliente il risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli.
10.4 HERA COMM addebita inoltre al Cliente il pagamento di eventuali spese postali sostenute per ogni comunicazione relativa a solleciti di pagamento.
10.5 In caso di ripristino dell’erogazione, il Cliente è tenuto a pagare gli ulteriori costi per la rimessa in servizio dell’impianto e per le azioni svolte da HERA COMM per la tutela dei propri diritti.
ART. 11 - UTILIZZO DEI SERVIZI ENERGETICI E DIVIETO DI RIVENDITA
11.1 È fatto divieto di rivendita o cessione dei servizi energetici venduti al Cliente.
11.2 I servizi energetici forniti non potranno essere utilizzati per usi diversi da quelli previsti nel Contratto.
ART. 12 - CONSUMI ABUSIVI E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA
12.1 In caso di appropriazione fraudolenta dell’energia elettrica e/o del gas, di ma- nomissione, di alterazione dei sigilli o del gruppo di misura, da parte del Cliente, ov- vero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto, in deroga a quanto riportato al 9.3 e al 9.5, HERA COMM può richiedere al Distributore competente la sospensione della fornitura anche senza la costituzione in mora di cui al 9.2.
12.2 Il Distributore competente determina il consumo di energia elettrica e/o del gas su accertamenti tecnici insindacabili.
12.3 Il Cliente è tenuto al pagamento del consumo effettuato abusivamente e ri- sponde di tutti gli eventuali danni arrecati ad HERA COMM o a terzi.
ART. 13 - IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA
13.1 Il Cliente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura dell’energia elettrica e/o del gas; le richieste del Cliente sono inoltrate da HERA COMM al Distributore competente. Se le verifiche confermano le irregolarità segnalate dal Cliente, le spese di prova e delle riparazioni sono a carico del Distribu- tore competente, in caso contrario sono a carico del Cliente a cui possono essere addebitate in bolletta. In ogni caso HERA COMM fornisce comunicazione scritta contenente l’esito della verifica.
13.2 Nel caso in cui il gruppo di misura dell’energia elettrica e/o del gas risulti non perfettamente funzionante o bloccato, il Distributore competente procede alla rico- struzione dei consumi secondo la normativa vigente ed HERA COMM al ricalcolo degli importi precedentemente fatturati.
13.3 Nel caso in cui il gruppo di misura sia manomesso o quando manchi ogni riferi- mento ai consumi precedenti, il consumo è determinato dal Distributore competente su accertamenti tecnici.
ART. 14 - INTERRUZIONI E IRREGOLARITÀ DEL SERVIZIO
14.1 La fornitura dei servizi energetici avviene di regola con continuità, salvo cause indipendenti dalla volontà di XXXX XXXX, o patti speciali con il Cliente.
14.2 HERA COMM non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni, di- minuzioni di fornitura dovute a causa di forza maggiore, eventi fortuiti, incidenti, scio- peri e ragioni di servizio quali ad esempio manutenzioni. Laddove possibile, HERA COMM provvede a informare il Cliente, con ogni mezzo idoneo.
14.3 In relazione all’energia elettrica, Terna SpA è responsabile della trasmissione e del dispacciamento dell’energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale e il Distributore è responsabile della distribuzione fino al POD del Cliente.
Pertanto, HERA COMM non è responsabile dei problemi tecnici relativi alla conse- gna dell’energia elettrica al POD, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, variazioni di tensione, di frequenza o di forma d’onda, interruzioni della continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, anomalie connesse alla gestione del collegamento del POD del Cliente alla rete elettrica). HERA COMM non risponde quindi dei danni subiti dal Cliente a causa di tali problemi tecnici.
14.4 In nessuno dei casi indicati al punto 14.2 e 14.3, il Cliente ha diritto a risarci- mento di danni né ad abbuoni o indennizzi di qualsiasi genere o natura.
ART. 15 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO
15.1 Il Fornitore può sospendere la fornitura e risolvere di diritto il presente contratto con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, a mezzo raccomandata, al verificarsi di almeno uno dei casi descritti agli artt. 4, 6, 9 11 e 12, e in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture. Il mancato pagamento della fatture consentirà, inoltre, ad HERA COMM il diritto di richiedere anche il pagamento di quanto ancora dovuto comprensivo degli interessi maturati ai sensi dell’art.10.
15.2 In tali casi il Cliente non può pretendere il risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione della fornitura e dalla risoluzione di diritto del Contratto.
15.3 Con solo riferimento al servizio energia elettrica, in caso di risoluzione del rap- porto contrattuale conseguente ad inadempimenti di cui all’art. 9, laddove il Cliente scelga un venditore diverso da HERA COMM, la stessa si può avvalere di richiesta di indennizzo al Sistema indennitario di cui alla Delibera n. 191/09.
ART. 16 - RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI
16.1 Il Cliente può inoltrare ad HERA COMM un reclamo o una richiesta di infor- mazioni, in forma scritta, ai canali di contatto indicati in bolletta e sul sito www. xxxxxxxxxx.xx, oppure ad HERA COMM Xxx Xxxxxx Xxxxx 0 - 00000 Xxxxx (XX), purché sia possibile accertare la data del ricevimento del reclamo e/o della richiesta di informazioni.
Sul sito è possibile scaricare il modulo reclamo. Il Cliente può inoltrare reclamo scritto o richiesta di informazioni senza utilizzare tale modulo alla condizione che la comunicazione contenga i seguenti elementi: nome e cognome del reclamante, indirizzo di fornitura, servizio a cui si riferisce il reclamo o la richiesta di informazioni, il codice alfanumerico identificativo del POD e/o PDR ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente ed una breve descrizione dei fatti contestati e tutti gli elementi in suo possesso relativamente a quanto verificatosi; è necessario indicare anche il recapito postale se diverso da quello di fornitura.
16.2 Per i reclami in forma scritta HERA COMM, in ottemperanza al TIQV, invia in forma scritta al Cliente una risposta motivata al reclamo entro i termini previsti dall’art. 21.2.
16.3 In caso di reclami, in forma scritta, relativi all’importo addebitato nella bolletta,
XXXX XXXX, riscontrata la fondatezza del reclamo, provvede ad inviare risposta scritta ed a rettificare la bolletta nei tempi e secondo le modalità previste dall’ art.
21.2. Nel caso in cui il reclamo non dia diritto ad alcuna rettifica il Cliente è tenuto a pagare l’importo già richiesto oltre gli interessi di mora dalla scadenza della bol- letta ed eventuali ulteriori spese, entrambi calcolati da HERA COMM come previsto dall’art.10 e comunicati al Cliente bolletta successiva o con apposito avviso.
16.4 In caso di reclamo inerente alla fatturazione, di una richiesta di rettifica di fattu- razione o di una richiesta di informazione che interessi la fatturazione, HERA COMM provvede ad inviare gli Elementi di Dettaglio nei termini di cui all’articolo 20 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
16.5 Per il periodo di adesione di HERA COMM al Protocollo siglato tra Confservizi Xxxxxx – Romagna e alcune Associazioni regionali dei consumatori, i Clienti Domesti- ci che a fronte di reclamo scritto non abbiano ricevuto riscontro ovvero che abbia- no ricevuto risposta che i medesimi ritengano non soddisfacente, possono adire la “Conciliazione Paritetica”. Si tratta di uno strumento di composizione stragiudiziale delle controversie gratuito per il Cliente, esperibile dallo stesso rivolgendosi ad una delle Associazioni di consumatori aderenti all’iniziativa (elenco completo sul sito del gruppo Hera) che provvederanno ad inoltrare la domanda. È possibile anche com- pilare direttamente l’apposito modulo disponibile presso gli Sportelli Clienti, sul sito internet del Gruppo Hera o delle Associazioni di consumatori. Ogni caso è trattato da una commissione composta da due conciliatori, uno dei quali indicato dall’Asso- ciazione dei consumatori in rappresentanza del Cliente, e l’altro nominato da HERA COMM. In caso di accordo i conciliatori e il Cliente firmano il verbale di conciliazione avente efficacia di accordo transattivo ai sensi dell’art. 1965 del codice civile. In caso contrario viene firmato un verbale di mancato accordo. Il Regolamento di concilia- zione è scaricabile integralmente sul sito del Gruppo Hera.
16.6 Il Cliente può ricorrere gratuitamente anche alla procedura di conciliazione del Servizio Conciliazione Clienti Energia, gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità. Le modalità di accesso al Servizio, i termini ed il funzionamento della procedura sono disponibili sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx. htm sono consultabili sul sito.
ART. 17 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
17.1 Il Contratto è disciplinato ed interpretato in conformità alle leggi italiane.
Per ogni eventuale controversia tra il Fornitore e il Cliente è competente in via esclu- siva il foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Cliente.
ART. 18 - COMUNICAZIONI
18.1 Ogni comunicazione relativa al Contratto deve essere rivolta ai canali di con- tatto indicati in bolletta oppure in forma scritta ad HERA COMM Xxx Xxxxxx Xxxxx 0 - Xxxxx (XX), fatto salvo i casi in cui vengano richieste al Cliente specifiche modalità di comunicazione espressamente indicate nel presente Contratto.
ART. 19 - CONTRASTO TRA CONTRATTO E NORMATIVA
19.1 Qualora si verificasse un contrasto tra le norme stabilite dalle autorità compe- tenti, ed il presente Contratto, le norme stesse saranno considerate prevalenti. Per autorità competenti si intendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli organi statali o autorità amministrative indipendenti (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Autorità Ga- rante per la concorrenza ed il mercato, etc.).
ART. 20 - LIVELLI DI QUALITÀ E INDENNIZZI AUTOMATICI
20.1 In applicazione delle previsioni del titolo IV del TIQV, HERA COMM è tenuta al rispetto dei seguenti livelli specifici di qualità: 1) Tempo di rettifica di fatturazione per fatture già pagate dal Cliente o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione;
2) Tempo di rettifica di doppia fatturazione; 3) Risposta motivata ai reclami scritti.
20.2 Dalla data della richiesta del Cliente: 1) la rettifica di fatturazione deve essere eseguita entro il tempo massimo di 90 giorni solari; 2) la rettifica di doppia fatturazio- ne deve essere eseguita entro 20 giorni solari; 3) la risposta motivata ai reclami scritti deve essere fornita entro 40 giorni solari.
20.3 Se lo standard specifico di qualità non è rispettato per cause non dovute a: forza maggiore, ritardi del Distributore a mettere a disposizione dati tecnici richiesti da HERA COMM, responsabilità di terzi o a cause non dovute al Cliente stesso, HERA COMM è tenuta a titolo di indennizzo al versamento al Cliente di un importo pari a € 25,00.
L’indennizzo non è dovuto: 1) Relativamente ai reclami scritti aventi per oggetto le interruzioni prolungate o estese della fornitura di energia elettrica di cui all’art. 53, comma 53.6 del TIQE; 2) Al cliente finale a cui sia stato corrisposto nell’anno solare un indennizzo per mancato rispetto dello stesso livello specifico di qualità; 3) in caso di reclami per i quali non sia possibile identificare il Cliente finale perché non conte- nenti le informazioni minime di cui all’art. 16.1 del presente Contratto.
L’indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito: a) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base; b) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’in- dennizzo automatico base; c) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.
20.4 In applicazione del TIQV, HERA COMM è altresì tenuta al rispetto del seguente
livello generale di qualità: 1) Tempo di risposta a richieste scritte di informazioni.
La percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari deve essere pari al 95% delle pratiche ricevute.
ART. 21 - AGGIORNAMENTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI
21.1 Il presente Contratto si intende modificato di diritto, mediante l’inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che le autorità competenti vorranno definire. Si intendono automaticamente inserite nel Contratto eventuali condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti. Parimenti si intendono abrogate le clausole del Contratto che risultino incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi del precedente comma.
21.2 HERA COMM avrà il diritto di modificare le condizioni riportate nell’Offerta Eco- nomica per giustificato motivo, ogni qualvolta vi sia una sostanziale modifica nor- mativa o un mutamento sostanziale delle condizioni di mercato relative all’approv- vigionamento del gas naturale e dell’energia elettrica ovvero della vendita ai clienti finali e che, in entrambi casi, sia incompatibile con il Contratto o con i presupposti economici in base ai quali il Contratto è stato concluso. In tal caso, HERA COMM sarà tenuta a darne comunicazione in forma scritta al Cliente con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla data di decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente tale termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimen- to da parte del Cliente. Salva prova contraria, suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte di HERA COMM. In caso di dissenso, il Cliente potrà recedere dal Contratto, senza oneri, dandone co- municazione ad HERA COMM tramite lettera raccomandata a.r. o fax, con un preav- viso non superiore ad 1 (uno) mese. In caso di mancata comunicazione delle varia- zioni unilaterali di Contratto, con le modalità e nei termini sopra descritti, al Cliente è dovuto un indennizzo pari a € 30,00 (trenta). La comunicazione non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il Cliente è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.
ART. 22 - DISPOSIZIONI GENERALI
22.1 Il presente Contratto è conforme alle disposizioni di cui al Codice del Consumo.
22.2 La fornitura dei servizi energetici è disciplinata dalle norme e disposizioni del presente Contratto ed effettuata da HERA COMM in ottemperanza alle disposizioni previste dalle Autorità competenti.
22.3 L’Offerta Economica prevale sempre sulle presenti Condizioni Generali di Con- tratto, laddove discordanti.
“Ai sensi della delibera 223/2016/R/gas chiunque utilizza, anche occasionalmente, il gas metano fornito tramite reti, beneficia automaticamente di una copertura assi- curativa contro gli incidenti da gas”. Per approfondimenti sulla copertura assicurati- va si può contattare lo Sportello per il consumatore al Numero verde 800.166.654 oppure con le modalità indicate nel sito xxx.xxxxx.xx. In caso di sinistro, il modulo per la denuncia è reperibile sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx, sul sito xxx.xxx.xx oppure rivolgendosi direttamente al più vicino Sportello Clienti.”
22.4 Con riferimento al gas, il Cliente dichiara di conoscere le condizioni contrattuali di riferimento per la fornitura di gas in regime di tutela prevista dal TIVG ed è a cono- scenza di poterle scegliere all’atto della sottoscrizione del Contratto ed in qualsiasi momento del rapporto contrattuale senza alcun onere aggiuntivo.
22.5 Nessuna delle Parti può cedere il Contratto a terzi, senza il preventivo consen- so del contraente ceduto. Limitatamente ad HERA COMM, non è considerato terzo qualsiasi società controllante il contraente cedente o da quest’ultimo controllata, come pure qualsiasi società partecipata o partecipata dalla controllante.
ART. 23 - COMPOSIZIONE DEL MIX ENERGETICO UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA VENDUTA DA HERA COMM NELL’ANNO 2016/2017
Fonti primarie utilizzate (percentuale) | Anno 2016 | Anno 2017 |
Fonti rinnovabili | 19,30% | 9,03% |
Carbone | 20,34% | 19,67% |
Gas naturale | 50,48% | 61,03% |
Prodotti petroliferi | 1,03% | 1,07% |
Nucleare | 4,67% | 5,07% |
Altre fonti | 4,17% | 4,14% |
ART. 24 - COMPOSIZIONE DEL MIX MEDIO NAZIONALE UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016/2017 - FONTE: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI (GSE)
Fonti primarie utilizzate (percentuale) | Anno 2016 | Anno 2017 |
Fonti rinnovabili | 38,85% | 36,60% |
Carbone | 15,47% | 13,75% |
Gas naturale | 37,97% | 42,34% |
Prodotti petroliferi | 0,79% | 0,75% |
Nucleare | 3,78% | 3,68% |
Altre fonti | 3,14% | 2,88% |
“Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e gas naturale del Ministero dello Sviluppo Economico per le famiglie in disagio economico e/o fisico può essere chiesto al proprio Comune. Per informazioni visita xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx o xxx.xxxxx.xx o chiama il n° verde 800.166.654”.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO “ANALISI DEI CONSUMI” E “HERA FAST CHECK UP
ART. 1 - DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto (di seguito il Contratto) si applicano le seguenti definizioni:
• Servizi Hera On Line (di seguito “Portale SOL”): sono i Servizi On Line del Gruppo Hera raggiungibili all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx ai quali il Cliente, previa apposita registrazione, potrà accedere 7 gg su 7, 24 h al giorno, per poter gestire le proprie forniture e accedere ai servizi del presente Contratto;
• Cliente: è il soggetto che ha sottoscritto con Xxxx Xxxx un contratto di sommi- nistrazione di energia elettrica e/o gas a mercato libero aderendo all’Offerta, così come definita all’art. 3 del Contratto;
• Credenziali accesso SOL: indicano l’account del Cliente sul Portale SOL costituito dalla username e password, ottenute in fase di registrazione;
• Fornitura Energy: è il contratto di somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale sottoscritto con Hera Comm;
• Offerta: è l’Offerta Economica per i servizi energetici a mercato libero di Hera Comm per cui è previsto il Servizio;
• Piattaforma Analisi Consumi: è l’interfaccia web disponibile tramite il Portale SOL che consente l’accesso al servizio on line di Analisi dei Consumi;
• Piattaforma HERA Fast Check Up: è l’interfaccia web disponibile tramite il Portale SOL che consente l’accesso al servizio di HERA Fast Check Up;
• HERA Report di Analisi: è una funzionalità del Servizio, così come definito all’art. 2 del Contratto, che consente al Cliente di ricevere un report di riepilogo dei consumi analizzati. Le specifiche funzionalità sono descritte al paragrafo “Funzionalità del Servizio”;
• Servizio: è il servizio di Hera Comm di “Analisi dei Consumi” ed “Hera Fast Check Up”.
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Contratto ha per oggetto il servizio di Hera Comm di “Analisi dei Consumi” ed “Hera Fast Check Up”, costituito dall’accesso da parte del Cliente alla Piattaforma Analisi Consumi, dall’accesso alla Piattaforma “HERA Fast Check Up” e dall’invio di report periodici (di seguito, nella loro totalità, denominati per brevità il “Servizio”). Il Servizio è teso a consentire al Cliente di acquisire una maggior consapevolezza sui propri consumi energetici e di adottare scelte di consumo votate ad un maggior risparmio energetico.
ART. 3 - CONDIZIONI E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
Il Servizio sarà reso solamente per i Clienti che hanno sottoscritto l’offerta di fornitura di energia elettrica e/o gas (l’Offerta) che lo prevede, per tutti i POD/PdR per i quali l’Offerta stessa è stata attivata. Il Contratto è da considerarsi funzionalmente collegato alla Fornitura Energy.
Il Servizio sarà attivato dalla data di attivazione della Fornitura Energy collegata all’Of- ferta: qualora, per un qualsiasi motivo la Fornitura Energy venisse sospesa e/o cessas- se, anche il Servizio verrà sospeso e/o cesserà.
Il primo Report di analisi e l’accesso alla Piattaforma di Analisi dei Consumi saranno disponibili decorsi almeno 20 giorni dalla data di attivazione della Fornitura Energy.
ART. 4 - FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO
Il Servizio consiste:
• nell’invio al Cliente di report periodici (i Report) in formato cartaceo e/o digitale, con la stessa frequenza con cui viene inviata la bolletta per la Fornitura Energy, contenenti un’analisi sull’andamento nel tempo dei consumi, il calcolo di alcuni indicatori specifici e un confronto rispetto a Clienti “simili” della stessa provincia e con le stesse carat- teristiche abitative (n. abitanti, superficie abitazione). I report analizzeranno i consumi fatturati di energia elettrica e/o gas del Cliente;
• l’accesso tramite il Portale SOL alla Piattaforma Analisi Xxxxxxx e alla Piattaforma Hera Fast Check Up.
A tal fine il Cliente, in fase di adesione all’Offerta, dovrà comunicare i seguenti dati:
• Numero di abitanti: è il numero delle persone che risiedono stabilmente nell’edificio oggetto della Fornitura Energy;
• Superficie: è la superficie calpestabile dell’edificio oggetto della Fornitura Energy espressa in metri quadrati;
• Indirizzo di spedizione report: è l’indirizzo mail dell’invio elettronico della bolletta o dell’anagrafica o l’indirizzo di spedizione delle fatture cartacee indicato dal Cliente nel modulo di Richiesta Attivazione della Fornitura Energy al quale saranno inviati i Report.
I Report non hanno valore fiscale e non sostituiscono la bolletta, che rimane l’uni- co documento valido dal quale scaturiscono gli obblighi di pagamento a carico del Cliente: eventuali anomalie riscontrate nei Report non costituiscono elemento per la sospensione dei pagamenti della Fornitura Energy e del canone di servizio, come indentificato al successivo art. 5.
4.1 Piattaforma Analisi dei Consumi
La Piattaforma è disponibile tramite interfaccia web accedendo al Portale SOL e clic- cando su un apposito link. Dalla Piattaforma il Cliente potrà consultare i Report di analisi ricevuti e navigare tra i dati disponibili per costruire la propria analisi on line. La Piattaforma si aggiornerà ogni volta che sarà disponibile un aggiornamento di dati di consumo fatturato.
4.2 Piattaforma Hera Fast Check Up
La Piattaforma è disponibile tramite interfaccia web accedendo al Portale SOL e clic- cando su un apposito link. Dalla Piattaforma il Cliente potrà, inserendo i dati relativi al proprio edificio e alle apparecchiature presenti, ottenere una stima della ripartizione energetica tra le principali fonti di consumo ed alcuni suggerimenti per il risparmio energetico.
ART. 5 - CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO
A fronte della disponibilità del Servizio Il Cliente dovrà corrispondere ad Hera Comm un canone fisso giornaliero (di seguito “Canone”) per la disponibilità del Servizio per sin- golo POD/PdR, secondo quanto riportato nelle “Condizioni economiche del Servizio” inserite all’interno dell’Offerta. Gli importi del Canone verranno fatturati, con esplicita indicazione separata, nella bolletta relativa alla Fornitura Energy.
ART. 6 - DURATA DEL SERVIZIO
L’efficacia del Servizio avrà decorrenza dall’attivazione della Fornitura Energy e termine alla cessazione della stessa, salvo recesso di Hera Comm da esercitarsi con apposita comunicazione con un preavviso di almeno 60 giorni.
ART. 7 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE
Il Cliente è il solo responsabile dell’utilizzo diretto o indiretto del Servizio e dovrà te- nere indenne Hera Comm da ogni responsabilità, pretesa, reclamo, causa o azione derivante da o in qualunque modo connesse all’utilizzo del Servizio. Il Cliente è l’unico responsabile per l’utilizzo dei Servizio anche in caso di uso da parte di terzi che per qualunque motivo, con o senza autorizzazione del Cliente, accedano al Portale SOL con le Credenziali di accesso del Cliente. Il Cliente dovrà collaborare con Xxxx Xxxx per ottemperare agli adempimenti legislativi e normativi, laddove necessari, per l’e- spletamento del Servizio.
ART. 8 - RESPONSABILITÀ DI HERA COMM
Hera Comm garantisce che il Servizio viene fornito in conformità alle leggi e in ge- nerale alla normativa applicabile. È esclusa ogni responsabilità di Hera Comm per l’interruzione, per la sospensione o per il malfunzionamento del Servizio dovuti a cause indipendenti dalla volontà della stessa, quali a titolo identificativo e non esaustivo l’in- terruzione, la sospensione o il malfunzionamento dell’operatività della rete internet o delle infrastrutture utilizzate del Cliente.
ART. 9 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
I corrispettivi di cui all’art. 5 saranno fatturati da Hera Comm al Cliente all’interno della bolletta di energia elettrica e/o gas relativa alla Fornitura Energy: il Canone del Servizio sarà applicato giornalmente a partire dalla data di attivazione della Fornitura Energy. Per le condizioni di “Fatturazione” e “Pagamenti” si rimanda a quanto stabilito all’art. 8 delle Condizioni Generali di Contratto della Fornitura Energy.
ART. 10 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
Xxxx Xxxx potrà sospendere il Servizio mediante l’inibizione al Cliente dell’accesso alla Piattaforma di Analisi dei Consumi e alla Piattaforma di Hera Fast Check Up e alla sospensione dell’invio dei Report:
• nel caso di sospensione della Fornitura Energy per morosità;
• nel caso di mancato pagamento del Canone fatturato.
L’erogazione del Servizio riprenderà non appena il Cliente avrà adempiuto agli obblighi di pagamento.
ART. 11 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il Contratto è disciplinato ed interpretato in conformità alla legge italiana. Per ogni eventuale controversia tra Xxxx Xxxx e il Cliente inerente l’interpretazione o l’ese- cuzione del Contratto, è competente in via esclusiva il foro del luogo di residenza o il domicilio elettivo del Cliente, se ubicati nel territorio dello Stato.