CONTRATTO DI ASSICURAZIONE “GLOBALE FOTOVOLTAICO”
Contratto di Assicurazione per Impianti Fotovoltaici
GLOBALE FOTOVOLTAICO
Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva del Glossario e le Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE “GLOBALE FOTOVOLTAICO”
Documento aggiornato a Giugno 2016
La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Eventuali variazioni delle informazioni, non derivanti da innovazioni normative, contenute nel Fascicolo Informativo, successive alla conclusione del contratto potranno essere consultate sul Sito Internet della Società (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Società con unico azionista, capogruppo del Gruppo Assicurativo “HDI Assicurazioni”.
Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 – 00000 Xxxx (Xxxxxx) – Telefono x00 00.0000.00. Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx – indirizzo di posta elettronica: xxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.
Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell’08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 7122/92. Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. Iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022 di Assicurazione ed all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il Patrimonio netto della Compagnia (così come risultante a seguito dell’approvazione del bilancio 2015) ammonta a 217,71 milioni di Euro, di cui Capitale Sociale 96,00 milioni e Riserve patrimoniali 121,71 milioni.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni al 31 dicembre 2015 è pari a 144,0%.
Questo indicatore fornisce un’informazione sintetica in merito alla stabilità della compagnia e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto è stipulato con tacito rinnovo e tale indicazione viene specificata nella Scheda di polizza.
Pertanto, come previsto dall’Art. 1.8 “Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione” delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”, in mancanza di disdetta l’assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente.
Avvertenza
La disdetta deve essere comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.
In tal caso la garanzia cesserà alla scadenza del contratto senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art. 1901, secondo comma del codice civile.
Le polizze possono essere stipulate per una durata da uno a cinque anni salvo il caso in cui l’impianto sia stato finanziato da un istituto di credito che ha richiesto l’apposizione di un vincolo sulla polizza.
In quest’ultimo caso è possibile sottoscrivere polizze di durata superiore a cinque anni ma a condizione che il pagamento del premio avvenga in una unica soluzione in via anticipata per l’intera durata pattuita.
Nel caso di contratti di durata pluriennale, ferma la facoltà bilaterale di recesso a seguito di sinistro, l’Assicurato trascorso il quinquennio, può recedere dal contratto, senza oneri, con preavviso di 30 gg e con effetto dalla fine dell’annualità nella quale è stata esercitata la facoltà di recesso.
In tali casi la garanzia cesserà alla scadenza del contratto senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art. 1901, secondo comma, del codice civile.
Laddove, fosse indicato nella Scheda di polizza “Tacito Rinnovo: NO” la garanzia cesserà alla scadenza pattuita senza obbligo di disdetta e senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art. 1901, secondo comma, del codice civile.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Le indicazioni riportate sulla presente nota informativa si riferiscono a tutte le garanzie offerte dal contratto. Le coperture specifiche operanti debbono essere individuate nella polizza sottoscritta dal Contraente e dalla Società.
Le Condizioni di assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente/Assicurato. Si precisa che il contenuto del contratto di assicurazione potrà contenere una personalizzazione della disciplina ivi prevista, ovvero subire delle variazioni in base alle coperture assicurative preventivamente concordate con l'Intermediario di riferimento.
Il contratto offre una garanzia assicurativa per impianti fotovoltaici, comprensivi di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, completamente installati e collaudati, realizzati a servizio dei fabbricati in condominio, di singole abitazioni o di attività produttive.
Il contratto può contemplare, a scelta del Contraente e nel rispetto dell’autonomia assuntiva della Società, la copertura assicurativa per i “Danni Diretti” all’impianto fotovoltaico, la copertura per i “Danni Indiretti”e la copertura di “Responsabilità Civile verso Terzi”.
La copertura assicurativa per i “Xxxxx Xxxxxxx” è obbligatoria.
In abbinamento alla copertura “Xxxxx Xxxxxxx” possono essere abbinate le Garanzie Aggiuntive “Guasto alle macchine e/o fenomeno elettrico” ed “Atti di terzi”. Così come anche la copertura assicurativa “Xxxxx Xxxxxxxxx” e “Responsabilità Civile verso Terzi” possono essere acquistate solo se presente la copertura “Xxxxx Xxxxxxx”.
Le coperture che si devono intendere operanti sono quelle le cui somme o massimali assicurati sono specificati nella Scheda di polizza con indicazione del relativo premio.
Xxxxx Xxxxxxx (Sezione I)
A titolo esemplificativo la Società si obbliga ad indennizzare, alle condizioni e nei limiti convenuti, i danni materiali e diretti subiti dal macchinario assicurato a seguito di: incendio con sviluppo di fiamma, azione diretta del fulmine, esplosione e scoppio, urto di veicoli stradali e di natanti non appartenenti all’Assicurato né al suo servizio, danni causati da eventi improvvisi o accidentali, danni causati da forza maggiore quali eventi atmosferici, terremoto, inondazioni, alluvioni ed allagamenti.
Per la descrizione completa delle garanzie prestate nell’ambito della sezione Xxxxx Xxxxxxx si rimanda agli Art. 2.1 “Oggetto dell’assicurazione” delle “Norme che regolano l’assicurazione dei Danni Diretti”.
Ad integrazione e completamento delle garanzie di cui all’oggetto dell’assicurazione sono previste delle Condizioni Complementari sempre valide e operanti che comprendono, a titolo esemplificativo, “Macchinario in Leasing per l’eccedenza di garanzie o valori non previsti da altre assicurazioni” (Art. 2.2.1), “Spese di demolizione e sgombero quali le spese necessarie per trasportare i residui del sinistro” (Art. 2.2.2), “Assicurazione per conto di chi spetta” (Art. 2.2.3), “Ricorso Terzi” quale civilmente responsabile per danni causati alle cose di terzi fino alla concorrenza di € 100.000,00 (Art. 2.2.4), “Buona Fede” (Art. 2.2.5).
La garanzia “Danni Diretti” può essere integrata mediante l’attivazione di specifiche Garanzie Aggiuntive: “Guasto alle Macchine e/o Fenomeno Elettrico” (Garanzia aggiuntiva 2.3.1): in xxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxx xx obbliga ad indennizzare i guasti accidentali alle macchine causati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici al macchinario assicurato.
“Atti di Terzi” (Garanzia Aggiuntiva 2.3.2): a titolo di esempio, la Società si obbliga ad indennizzare i danni derivanti da:
a) furto e rapina;
b) scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi di terzi, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato al macchinario assicurato.
Per la descrizione completa delle garanzie si rimanda all’Art. 2.3 “Garanzie Aggiuntive” relative alla Sezione I “Xxxxx Xxxxxxx”.
Avvertenza
Franchigie - scoperti - limiti di indennizzo - esclusioni - Valore intero e Valore a nuovo.
Fermo quanto previsto all’Art. 5.8 “Limite massimo di indennizzo” delle “Norme che regolano i Sinistri”, la copertura è prestata con i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti indicati nell’allegato DD alla polizza.
Esempio: se un impianto posto a terra assicurato per un valore di € 30.000,00 subisce un danno causato da un’alluvione per un importo di € 15.000,00 e nell’allegato DD alla polizza, per tale garanzia, è previsto un scoperto del 25% con il minimo di € 3.500,00 con un limite d’indennizzo del 50% del valore dell’impianto, l’indennizzo liquidato all’Assicurato sarà di € 11.250,00 essendo l’importo dello scoperto che rimane a carico dell’Assicurato pari a € 3.750,00. Nel caso in cui l’importo totale del danno sia pari o inferiore a € 3.500,00, all’Assicurato non sarà dovuto alcun indennizzo a causa dell’applicazione del minimo di franchigia.
Il contratto prevede l’esclusione di alcuni rischi dalla garanzia Danni Diretti, quali, a titolo esemplificativo: i danni cagionati con dolo del Contraente o dell’Assicurato; i danni al macchinario dovuti errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione; i danni dovuti a deperimento o logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, eventi e/ o danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto il costruttore e/ o il fornitore nonché i danni per i quali deve contrattualmente rispondere la ditta che effettua la manutenzione o l’assistenza tecnica o di cui ne avrebbe risposto se il contratto manutenzione o l’assistenza tecnica fosse stato sottoscritto dall’Assicurato. Non sono
inoltre assicurabili alcune tipologie di macchinario come per esempio gli impianti ad uso mobile o gli impianti “stand alone”.
Per il dettaglio dei rischi esclusi dall’assicurazione “Xxxxx Xxxxxxx” si rimanda all’Art. 2.4 “Esclusioni”, delle “Norme che regolano l’assicurazione Xxxxx Xxxxxxx”.
L’assicurazione “Danni Diretti” è prestata nella forma a “Valore Intero” che, in caso di sinistro, comporta l’applicazione della regola proporzionale così come stabilito dagli Artt. 5.6 “Assicurazione parziale” e 5.10 “Valore delle cose assicurate” delle “Norme che regolano i Sinistri” ed è prestata nella forma “Valore a nuovo” per cui l’ammontare del danno viene determinato stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo o per riparare le parti danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
Per l’esatta descrizione delle modalità relative all’applicazione della formula “Valore a nuovo” si rimanda all’Art.
5.11 “Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo” delle “Norme che regolano i Sinistri”.
Esempio di regola proporzionale:
A) Valore del bene inteso come costo di ricostruzione a nuovo del fabbricato € 110.000,00
B) Valore assicurato per il fabbricato a valore intero € 50.000,00
C) Deroga alla proporzionale pari al 10% di € 50.000,00 = € 5.000,00
D) Xxxxx accertato a seguito di sinistro incendio al fabbricato € 20.000,00
Indennizzo: proporzione tra (B+C)xD
A
Importo liquidato € 10.000,00
L’Assicurato avendo richiesto la garanzia per il 50% del valore del bene riceverà l’indennizzo pari al 50% del danno da lui effettivamente subito.
Danni Indiretti (Sezione II)
La Società si obbliga ad indennizzare le perdite di profitto che possono derivare dall’interruzione o dalla diminuzione della produzione di energia elettrica conseguente ad un sinistro indennizzabile a termini della Sezione I. Per la descrizione completa delle garanzie prestate nell’ambito della sezione Danni Indiretti si rimanda all’Art. 3.1 “Oggetto dell’assicurazione” delle “Norme che regolano l’assicurazione dei Danni Indiretti”.
Avvertenza
In caso di sinistro, l’indennizzo viene determinato mediante calcoli applicati ad elementi e valori variabili quali la produzione media giornaliera di energia elettrica (espressa in Kilowatt/ giorno), il prezzo di vendita al kWh (Kilowatt/ Ora) contrattualizzato dal cliente con il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) ed Il valore dell’incentivo previsto dal c.d. “Conto Energia” al netto dei giorni di franchigia temporale e con i limiti di indennizzo come indicati nell’allegato DD alla polizza.
Esempio: nel giorno “x” si verifica un sinistro dovuto ad un evento atmosferico che causa l’arresto dell’impianto e la conseguente interruzione della produzione di energia.
Il macchinario viene riparato e riprende il normale funzionamento dopo 30 giorni dal giorno “x”.
Qualora nell’allegato DD alla polizza sia prevista una franchigia temporale di 3 giorni, l’indennizzo verrà determinato contando i giorni di inattività dell’impianto a partire dal quarto giorno di inattività fino al giorno precedente a quello della ripresa in funzione, ovvero 26 giorni.
Per la descrizione completa delle modalità relative alla determinazione dell’indennizzo e del risarcimento del danno, come anche delle modalità relative all’applicazione delle franchigie e dei limiti di’indennizzo indicati nell’allegato DD alla polizza, si rimanda agli Artt. 5.13 “Determinazione dell’indennizzo” e 5.8 “Limite massimo di indennizzo” delle “Norme che regolano i Sinistri”.
Il contratto prevede l’esclusione di alcuni rischi dalla garanzia Danni Indiretti: a titolo esemplificativo, la Società non risponde delle perdite e delle spese conseguenti a prolungamento dell’inattività conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione I “Xxxxx Xxxxxxx”, causato da difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese oppure causato da scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, disastri naturali o eventi di forza maggiore o, ancora, mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività.
In caso di inattività dell’impianto per cause diverse da quelle previste dalla presente polizza, l’assicurazione è sospesa fino al momento in cui l’attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa. Quando l’inattività dell’impianto è parziale, l’assicurazione ha effetto limitatamente a quella dello stesso che continua ad essere in attività. Il premio dell’annualità in corso rimane acquisito per intero dalla Società.
Per il dettaglio dei rischi esclusi si rimanda all’Art. 3.2 “Esclusioni”, delle “Norme che regolano l’assicurazione Danni Indiretti”.
Responsabilità Civile verso Terzi (Sezione III)
Il risarcimento di quanto l’Assicurato sia tenuto a pagare, ai sensi di legge e fino alla concorrenza del massimale convenuto, per morte e lesioni personali e per danneggiamenti a cose od animali involontariamente causati a terzi, in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà delle cose assicurate in polizza.
Per la descrizione completa delle garanzie prestate nell’ambito della sezione Responsabilità Civile verso Terzi si rimanda all’Art. 4.1 “Oggetto dell’assicurazione” delle “Norme che regolano l’assicurazione della Responsabilità Civile”.
Avvertenza
Il contratto prevede l’applicazione di una franchigia come indicato nell’allegato DD alla polizza.
Esempio:
a seguito della rottura accidentale di un pannello installato sul fabbricato, vengono provocati danni a terzi. Il danneggiato richiede il risarcimento per i danni subiti che, a seguito dalla perizia, vengono stimati in € 2.500,00. Se il contratto prevede l’applicazione di una franchigia per danni a terzi pari ad € 100,00, il danno a carico della Società assicuratrice ammonterà a € 2.400.00, restando l’importo della franchigia a carico dell’Assicurato.
Il contratto prevede l’esclusione di alcuni rischi dalla garanzia di responsabilità civile, quali, a titolo esemplificativo, i danni da furto, i danni alle cose che l’Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, i danni derivanti da interruzioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio ed in generale tutti i danni conseguenti ad eventi estranei alle coperture descritte in polizza.
Per il dettaglio dei rischi esclusi dall’assicurazione di Responsabilità Civile si rimanda agli Artt. 4.3 “Persone non considerate terzi” e 4.4 “Esclusioni” delle “Norme che regolano l’assicurazione Responsabilità Civile”.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
Il contratto viene stipulato sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente riportate nel retro della Scheda di polizza ed è regolato per tutte le garanzie dall’Art. 1.1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”.
Avvertenza
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1910 del codice civile, così come disposto all’Art. 1.1 “Dichiarazioni Relative alle Circostanze del Rischio”, delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
La polizza viene stipulata in base al rischio rappresentato dall’Assicurato al momento della stipula del contratto. Ove, nel corso del contratto, avvengano circostanze che possano generare un aggravamento o una diminuzione del rischio, il Contraente o l’Assicurato deve darne immediata comunicazione scritta alla Società.
La mancata comunicazione potrà comportare conseguenze quali la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione come meglio specificato agli Artt. 1.4, 1.5, 1.6 delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”.
Esempio di aggravamento del rischio:
al momento della stipula del contratto l’Assicurato ha dichiarato che la potenza nominale dell’impianto è pari a 5 KWp; in caso di sinistro o di ispezione delle cose assicurate viene invece rilevato che l’impianto è in grado di erogare una potenza nominale di 10 KWp; tale aggravamento dovrà essere comunicato per iscritto alla Società, pena la decadenza o la limitazione delle garanzie.
6. Premi
Il premio annuo può essere frazionato in rate semestrali così come specificato nella Scheda di polizza. In caso di frazionamento semestrale al premio annuo è necessario aggiungere un importo pari al 3%.
L’eventuale frazionamento del premio non esonera il Contraente o l’Assicurato dal pagamento dell’intero premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico e indivisibile.
Là dove il contratto di assicurazione è connesso a mutuo/contratto di finanziamento, i costi a carico del Contraente e del Debitore/Assicurato ammontano al 40,02%, di cui la quota parte percepita in media dall’intermediario ammonta al 18% dei premi imponibili annui.
Prendendo ad esempio un premio medio imponibile di polizza pari a € 242,25, i costi a carico del Contraente ammontano a € 96,95 di cui la quota parte percepita dall’intermediario ammonta a € 43,61.
Avvertenza
Per le polizze stipulate connesse a mutui o altri contratti di finanziamento, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo, la Società restituisce al Debitore/ Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, depurato delle imposte governative.
In alternativa la Società, su richiesta del Debitore/ Assicurato, fornirà la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.
Avvertenza
Sconti applicati in caso di pagamento unico anticipato per l’intera durata contrattuale (modalità ammessa solo per polizze vincolate):
▪ se la durata del contratto è pari o superiore a 5 anni: sconto 10%;
▪ se la durata del contratto è pari o superiore a 10 anni: sconto 15%.
Forme di Pagamento previste
La Società o gli intermediari possono ricevere dal Contraente a titolo di pagamento del premio:
a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Società, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico senza oneri a carico del Contraente, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).
È ammesso il pagamento in denaro contante nei limiti consentiti dalle norme vigenti.
7. Rivalse (Surrogazione)
In caso di pagamento dell’indennità l’assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili (art. 1916 del codice civile).
8. Diritto di Recesso
Avvertenza
Il recesso può avvenire bilateralmente a seguito di sinistro ai sensi dell’Art. 1.7 “Recesso in caso di sinistro” delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”.
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni; la Società rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.
L’eventuale pagamento dei premi venuti a scadenza dopo il sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia delle Parti a valersi della facoltà di recesso.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile.
10. Legge applicabile al contratto
Il contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana salvo che il rischio sia ubicato in altri Stati ed in tal caso si applica quanto previsto all’art. 180 del D.Lgs. 209/2005.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente, come indicato all’Art. 1.11 “Oneri fiscali”, delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”. L’imposta attualmente in vigore è stabilita al 22,25%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza
L’Assicurato deve dare avviso all’assicuratore in caso di sinistro nei termini e modalità previste agli Artt. 5.2 e
5.16 “Obblighi in caso di sinistro” delle “Norme che regolano i Sinistri”.
La denuncia di sinistro deve essere trasmessa alla Società con le seguenti modalità:
A mezzo fax al numero verde: | 000.00.00.00 |
A mezzo posta indirizzata a: | HDI Assicurazioni S.p.A. – Area Sinistri Via Abruzzi, 10 – 00000 Xxxx |
A mezzo posta elettronica, solo per i titolari di posta elettronica certificata (PEC) a: | |
Rivolgendosi alla propria Agenzia | |
Per informazioni sui sinistri rivolgersi al numero: | 000.00.00.00 oppure alla propria Agenzia |
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a HDI Assicurazioni S.p.A. - Reclami - Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, telefax 06 4210 3583, e-mail xxxxxxx@xxx.xxxx.xx. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia ed utilizzando il modello di presentazione del reclamo disponibile sul sito dell’IVASS.
Resta salva in ogni caso la facoltà di adire all’Autorità Giudiziaria. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Nel caso di liti transfrontaliere gli eventuali reclami potranno essere rivolti all’IVASS, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
14. Arbitrato: arbitrato irrituale
È prevista una procedura per la valutazione dell’ammontare del danno che le parti possono attivare per la risoluzione di eventuali controversie tra loro. Tale procedura è disciplinata agli Artt. 5.4 “Procedura della valutazione del danno” e 5.5 “Mandato dei periti” delle “Norme che regolano i Sinistri”.
Avvertenza
Resta comunque salva la facoltà delle parti di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
15. Informativa sull’attivazione dell’area web riservata
È possibile consultare online le informazioni relative al presente contratto accedendo all’Area Clienti dalla home page del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Le credenziali per l’accesso saranno rilasciate dalla Società previa richiesta dell’Assicurato e/o del Contraente all’Intermediario assicurativo.
* * *
HDI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
HDI Assicurazioni S.p.A. Il Legale Rappresentante Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx
GLOSSARIO
Assicurato
Il soggetto nel cui interesse è stipulata l’assicurazione ed a cui spettano i diritti da essa derivanti.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione ed il suo contenuto.
Assicurazione a valore intero
L’assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati e che, in caso di sinistro, comporta l’applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 5.6 “Assicurazione parziale”, allorquando la somma assicurata risulti inferiore al valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro.
Atti di terzi
Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi di terzi, atti di terrorismo e sabotaggio, furto e/o rapina delle cose assicurate.
Cella fotovoltaica
Elemento base dell’impianto fotovoltaico, costituito da materiale semiconduttore opportunamente trattato, che converte la radiazione solare in elettricità.
Chip
Acronimo di "Consolidated Highly Integrated Processor", sottile piastrina di materiale semiconduttore su cui è presente un circuito elettronico e che costituisce il cuore di un componente elettronico.
Collaudo
L’esame, le verifiche e le prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica e la conformità alle normative vigenti delle opere alle prescrizioni del progetto, del contratto e delle eventuali perizie di variante approvate.
Comunicazioni
Per comunicazioni alla Società si intendono quelle effettuate per lettera raccomandata, alle quali sono parificati telex, telegrammi e qualsiasi altro mezzo con data certa.
Conto Energia
Nome assunto dal programma europeo di incentivazione in conto esercizio della produzione di elettricità da fonte solare mediante impianti fotovoltaici permanentemente connessi alla rete elettrica, tramite il quale il GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) riconosce una tariffa incentivante.
Contraente
Il soggetto che stipula l’assicurazione e che si assume gli obblighi da essa derivanti.
Contratto di manutenzione e/o contratto di assistenza tecnica
Accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l’Assicurato ed il costruttore o fornitore o installatore (o altro soggetto autorizzato), le cui prestazioni, in base a quanto riportato nel Piano di Manutenzione di Progetto, consistono in controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell’impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne.
Cose
Gli oggetti materiali e gli animali.
Consumatore
La persona fisica che agisce con scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (ai sensi dell’art. 1469 bis del codice civile).
Eventi atmosferici
Nell’ambito delle garanzie prestate con la presente polizza, per “eventi atmosferici” si intende il presentarsi dei seguenti fenomeni: pioggia, neve, grandine, trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, vento e quanto da esso trasportato, quando essi si manifestino singolarmente o in combinazione, e quando siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.
Eventi naturali
Terremoti, frane, alluvioni, inondazioni, azione meccanica del fulmine, tempeste, grandine, uragano, bufera, vento e cose da esso trascinate, tromba d’aria e quant’altro di simile.
Fascicolo informativo
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composta da: Nota informativa, Glossario, Condizioni di assicurazione.
Fenomeno elettrico
Evento o causa esterna all’Impianto fotovoltaico che determina nell’Impianto stesso:
▪ corto circuito (contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso);
▪ variazione di corrente (scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti);
▪ sovratensione (repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche);
▪ arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell'Impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete).
Forza maggiore
Evento derivante dalla natura o dal fatto dell'uomo che non può essere previsto o che, anche se previsto, non può essere impedito.
Franchigia
Importo prestabilito in cifra fissa o percentuale che in caso di sinistro l’Assicurato tiene a suo carico per ogni singolo sinistro e per il quale la Società non riconosce l’indennizzo.
Franchigia temporale
Periodo di tempo che parte dal momento del sinistro, durante il quale restano a carico dell’Assicurato le perdite da interruzione o da riduzione di attività.
Furto
La sottrazione di cosa mobile altrui al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Gestore della rete
La persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonché dell’attività di manutenzione e sviluppo della medesima.
GSE
Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.A. (già denominata GRTN – Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A.) opera per la promozione dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi economici destinati alla produzione energetica da fonti rinnovabili. È il soggetto attuatore dei meccanismi di incentivazione del fotovoltaico noti come “Conto Energia” e rilascia le certificazioni per impianti alimentati da fonti rinnovabili e le certificazioni di garanzia per l’origine dell’energia prodotta da queste ultime.
Guasti macchine
Danni derivanti all’Impianto fotovoltaico da guasti e/o rotture originati da cause interne di natura meccanica, compresi a titolo indicativo ma non limitativo, quelli derivanti da incuria, negligenza, imperizia, incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, sollecitazioni anormali, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, corpi estranei, errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione.
Impianto fotovoltaico (di seguito denominato anche solo “impianto”)
Impianto o sistema di produzione dell’energia elettrica costituito da moduli fotovoltaici opportunamente collegati in serie o in parallelo e da un insieme di altri componenti meccanici, elettrici ed elettronici (supporti, staffe, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione) che concorrono a captare e trasformare l’energia solare disponibile, rendendola utilizzabile sotto forma di energia elettrica.
Impianto integrato
L’impianto viene classificato come “integrato architettonicamente” quando i moduli fotovoltaici sostituiscono i materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici avendo quindi la stessa inclinazione e funzionalità architettonica.
Impianto parzialmente integrato
L’impianto viene classificato come “parzialmente integrato architettonicamente” quando i moduli fotovoltaici sono installati su tetti o facciate di edifici in modo complanare alle superfici, senza sostituire i materiali di rivestimento delle superfici delle pareti o dei tetti.
Impianto non integrato
L’impianto viene classificato “non integrato architettonicamente” quando i moduli fotovoltaici sono:
▪ posti al suolo;
▪ posti su strutture edili o di arredo urbano e sono realizzati senza accorgimenti di carattere estetico;
▪ posti su inseguitori solari.
Vengono comunque considerati non integrati tutti gli impianti non classificati come integrati o parzialmente integrati.
Impianto “stand-alone”
Impianto autonomo non connesso ad alcuna rete di distribuzione che provvede autonomamente alla produzione e all'erogazione dell'elettricità necessaria per l'intero fabbisogno energetico e differisce pertanto dall’impianto fotovoltaico collegato alla rete elettrica (grid-connected) in quanto l’energia catturata dal sole viene accumulata all’interno di batterie.
Danno indennizzabile
Quello determinato in base alle condizioni tutte di polizza senza tener conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti d’Indennizzo
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Inseguitore solare
Dispositivo meccanico atto ad orientare favorevolmente rispetto ai raggi del sole un pannello fotovoltaico, un pannello solare termico oppure un concentratore solare.
Intermediario
La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.
Inverter
Dispositivo elettronico che converte l'energia elettrica sotto forma di corrente continua prodotta da modulo fotovoltaico, in corrente alternata da immettere direttamente nella rete elettrica.
Kilowatt di picco (KWp)
Potenza massima (o di picco) di un impianto fotovoltaico o di un generatore elettrico in generale.
Limite di indennizzo o risarcimento
L’importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro.
Liquidazione del danno
Conclusione delle operazioni di stima e conteggio della somma dovuta a titolo di indennizzo o risarcimento, che diviene in tal modo esigibile dall’avente diritto.
Macchinario
Vedi definizione di “Impianto”.
Massimale
La somma fino al cui limite la Società risponde in base all’assicurazione.
Modulo fotovoltaico
Insieme di celle fotovoltaiche collegate tra loro in serie o parallelo, così da ottenere valori di tensione e corrente adatti ai comuni impieghi, come la carica di una batteria. Nel modulo, le celle sono protette dagli agenti atmosferici da un vetro sul lato frontale e da materiali isolanti e plastici sul lato posteriore.
Pannello fotovoltaico
Elemento costituito dalla connessione di moduli fotovoltaici, a loro volta composti da un numero fisso di celle fotovoltaiche (dispositivo base) connesse elettricamente che trasformano la radiazione solare raccolta in corrente continua. Costituisce l’unità minima singolarmente maneggiabile e rimpiazzabile.
Periodo di assicurazione
Ogni intera annualità assicurativa, intendendo ogni periodo come a sé stante, distinto dal precedente. Per le coperture temporanee il periodo assicurativo coincide con la durata della polizza.
Periodo di indennizzo
Il periodo durante il quale i risultati dell’attività risentono delle conseguenze del sinistro, che ha inizio al momento del sinistro e ha la durata massima indicata in polizza. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro.
Piano di manutenzione di progetto
Documento complementare al progetto esecutivo che pianifica e programma l’attività di manutenzione al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di sicurezza e qualità, l’efficienza e il valore economico dell’opera, per una corretta gestione dell’impianto nel corso degli anni.
Polizza
Insieme dei documenti e degli allegati che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del rischio assicurato, la sottoscrizione delle Parti nonché il Fascicolo Informativo.
Potenza nominale
La potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell’impianto fotovoltaico è la potenza elettrica dell’impianto determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni standard (temperatura pari a 25 °C e radiazione pari a 1.000 W/m2).
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rapina
La sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza o minaccia alla persona, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Recesso
Lo scioglimento del vincolo contrattuale.
Rischio
La possibilità del verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Scheda di polizza
Il documento che riporta i dati dell’Assicurato, la durata dell’assicurazione, la somma assicurata, i premi, le sezioni attivate, le Garanzie Aggiuntive operanti, la descrizione dell’impianto fotovoltaico e altri dettagli della polizza.
La Scheda di polizza forma parte della polizza.
Scoperto
La quota, espressa in percentuale, del danno indennizzabile a termini di polizza che resta a carico dell’Assicurato.
Sinistro
Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Sinistri in serie
Più sinistri dovuti ad uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più macchinari e in tempi diversi.
Società
L’impresa assicuratrice, ovvero HDI Assicurazioni S.p.A.
Terremoto
Intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto di un fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all’evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia.
Terrorismo o sabotaggio
Qualunque atto, incluso ma non limitato all’uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsivoglia organizzazione o governo, commesso a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
Valore a nuovo
Il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi, eguali od equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
GLOBALE FOTOVOLTAICO
Condizioni di Assicurazione
Documento aggiornato a Giugno 2016
INDICE
PREMESSA pag. 3
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE pag. 4
SEZIONE I
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DEI DANNI DIRETTI pag. 5
CONDIZIONI COMPLEMENTARI RELATIVE ALLA SEZIONE I “DANNI DIRETTI” pag. 5
GARANZIE AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA SEZIONE I “DANNI DIRETTI” pag. 6
SEZIONE II
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DEI DANNI INDIRETTI pag. 9
SEZIONE III
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE pag. 10
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI pag. 11
PREMESSA
Le Condizioni di assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che viene sottoscritto dal Contraente/ Assicurato. Si precisa che il contenuto del contratto di assicurazione potrà contenere una personalizzazione della disciplina ivi prevista, ovvero subire delle variazioni in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente/ Assicurato e preventivamente concordate con l'Intermediario di riferimento.
Si conviene pertanto quanto segue:
- il contratto viene stipulato in base alle dichiarazioni del Contraente riportate nella Scheda di polizza e nel questionario, ove previsto;
- l’assicurazione è operante esclusivamente per le Partite per le quali è stata indicata la somma assicurata o precisato il massimale e corrisposto il relativo premio;
- l’assicurazione è prestata per le singole partite, per le somme e i massimali indicati in polizza, con i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicati nell’allegato DD “Delimitazioni e Detrazioni” che costituisce parte integrante della polizza e che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima;
- le definizioni contenute nel Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
La Società presta l’assicurazione nei modi e nei termini descritti nella presente polizza sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente e dall’Assicurato.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
Art. 1.2 Altre assicurazioni
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro vale quanto disposto dall’Art. 5.1 “Assicurazione presso diversi assicuratori” delle “Norme che regolano i Sinistri”.
Art. 1.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all’intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell’art. 1901 del codice civile.
In caso di premio frazionato in più rate, il suddetto termine di rispetto si applica anche alle rate così frazionate.
Art. 1.4 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 1.5 Aggravamento del rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 del codice civile.
Art. 1.6 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 1.7 Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest’ultima, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di Recesso.
Art. 1.8 Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta, spedita da una delle Parti mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale di polizza, l’assicurazione (di durata non inferiore ad un anno), è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo dovrà intendersi per la durata di un anno o per la minore durata eventualmente pattuita.
Per quanto non diversamente convenuto si applicano le disposizioni di cui all’art. 1899 del codice civile così come modificato dalla legge n. 99 del 23 luglio 2009.
Art. 1.9 Deroga al patto di tacita proroga
In deroga a quanto previsto all'Art. 1.8 "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale", se espressamente indicato sulla Scheda di polizza “Tacito Rinnovo: NO”, l'assicurazione cesserà alla scadenza convenuta senza obbligo di disdetta pertanto non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art. 1901, secondo comma, del codice civile.
Art. 1.10 Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Art. 1.11 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 1.12 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 1.13 Ispezione alle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirne tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 1.14 Valutazione del rischio
Le circostanze influenti sulla valutazione del rischio sono quelle desunte dalle dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato, rese in base alla proposta/questionario, laddove previsto, ai cui estremi, la Società ha prestato il suo consenso e determinato il premio.
Art. 1.15 Interpretazione del contratto
Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e favorevole all’Assicurato.
Art. 1.16 Estinzione anticipata - Clausola di portabilità per i contratti vincolati (valida solo in caso di contratto connesso a mutuo / contratto di finanziamento)
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo/finanziamento la Società restituisce al Debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, depurato delle imposte governative.
In alternativa la Società, su richiesta del Debitore/Assicurato, fornirà la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.
SEZIONE I
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DEI DANNI DIRETTI
Art. 2.1 Oggetto dell’assicurazione
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati al macchinario Assicurato (installato, collaudato e collegato alla rete del Gestore) nell’ambito della o delle ubicazioni dichiarate in polizza, da qualsiasi evento improvviso ed accidentale, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito dall’Art. 2.4 – Esclusioni e salve le delimitazioni e detrazioni indicate nell’allegato DD alla polizza.
Si precisa inoltre che il macchinario assicurato deve aver superato tutte le verifiche imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A.) riportate nell'allegato 1 del DM 19/ 02/ 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 45/ 2007 del 23/ 02/ 2007, comprese eventuali varianti, aggiornamenti, estensioni.
In caso di macchinari non certificati e/ o in caso di mancato superamento di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE, l'Assicurato decadrà dal diritto all'indennizzo.
Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall’Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.
Art. 2.2 Condizioni complementari (sempre valide ed operanti)
Art. 2.2.1 Macchinario in leasing
Qualora i macchinari in uso all’Assicurato a titolo di locazione finanziaria fossero già assicurati dal Locatore, a norma della presente condizione complementare la Società, a deroga dell’Art. 5.10 e dell’Art. 2.4 lett. a20), garantisce i beni medesimi:
a. per il loro intero valore contro gli eventi garantiti dalla presente polizza e non previsti da altre eventuali assicurazioni;
b. per l’eccedenza a completamento del loro intero valore contro gli eventi garantiti sia dalla presente polizza che da altre eventuali assicurazioni.
Art. 2.2.2 Spese di demolizione e sgombero
La Società indennizza le spese necessariamente sostenute per demolire, sgombrare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, compresi quelli rientranti nella categoria “tossici e nocivi” di cui al D.Lgs. 5.2.1997,
n. 22, sino alla concorrenza del 10 % del danno indennizzabile, con il massimo di € 50.000,00. Restano comunque sempre esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/ 64.
Art. 2.2.3 Assicurazione per conto di chi spetta
L’assicurazione è prestata in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina di eventuali periti o arbitri, né legittimazione per impugnare le perizie o le decisioni arbitrali, rimanendo convenuto che in tal caso le azioni, ragioni e diritti sorgenti dell’assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. L’indennizzo che a norma di quanto sopra sarà liquidato in contraddittorio, non potrà essere versato se non con l’intervento all’atto del pagamento dei terzi interessati.
Art. 2.2.4 Ricorso Terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza di del massimale indicato nell’allegato DD alla polizza, per le somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
L’assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché a cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;
- diretti ed Indiretti a Terzi a seguito di mancata erogazione, insufficiente e/ o eccessiva erogazione dell’energia elettrica prodotta dai beni assicurati;
Non sono comunque considerati terzi:
- l’Assicurato, il coniuge, i genitori ed i figli dell’Assicurato, nonché ogni altro parente e/ o affine se con lui convivente;
- quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile nel testo di cui alla legge 7.6.1974 n.216, nonché gli amministratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del codice civile.
Art. 2.2.5 Buona Fede
Si conviene che, l’omissione della dichiarazione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l’intesa che l’Assicurato avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si sia manifestata.
Art. 2.3 Garanzie aggiuntive (valide se richiamate nella Scheda di polizza)
Art. 2.3.1 Guasto alle macchine e/o fenomeno elettrico
A parziale deroga dell’Art. 2.4 comma a12) e a15) della Sezione I, ferme restando tutte le altre esclusioni previste in detto articolo, la Società si obbliga ad indennizzare i guasti accidentali derivanti da “Guasto alle Macchine e Fenomeno Elettrico” al macchinario assicurato, anche se di proprietà di terzi, collaudato e pronto per l’uso cui è destinato.
Sono esclusi i danni:
a) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, cinghie, catene, guarnizioni, rivestimenti, accumulatori elettrici e quant’altro di simile; verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni dell’Assicurato;
b) dovuti a difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell’ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l’identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e/ o manutenzione cioè:
▪ controlli di funzionalità;
▪ manutenzione preventiva;
▪ eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
▪ eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l’esercizio, senza concorso di causa esterna.
Agli effetti della presente garanzia, ferme restando le detrazioni e le limitazioni indicate nell’allegato DD alla polizza, in nessun caso la Società pagherà per ciascun sinistro più dell’importo relativo al valore del macchinario indicato nella Scheda di polizza.
Art. 2.3.2 Atti di terzi
A) Furto
A deroga dell’Art. 2.4 comma a1), la Società risponde dei danni derivanti da furto e rapina.
È condizione essenziale per l’indennizzabilità di tali danni che:
1) gli edifici sui quali sono installati gli impianti siano abitati o, comunque, non abbandonati;
2) il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui il macchinario assicurato è fissato;
3) tutti i pannelli, ovunque installati, siano dotati di chip o analogo sistema di controllo atto a riconoscere l’inverter;
4) i moduli o i pannelli siano fissati mediante bulloni/ viti dotati di sistema antisvitamento e/ o saldati ed il furto sia avvenuto rompendo i suddetti dispositivi o gli appositi sostegni a cui gli stessi moduli o pannelli sono fissati.
5) gli impianti posti a meno di quattro metri dal suolo o da superfici praticabili per via ordinaria, posti a terra, su pensiline o su fabbricati aperti da più lati, oltre quanto previsto ai precedenti punti 2), 3) e 4) siano ubicati in area protetta da apposita recinzione lungo l’intero perimetro e l’ingresso sia dotato di un sistema di chiusura di adeguata robustezza ed il furto sia avvenuto con effrazione dei suddetti dispositivi;
6) gli impianti posti a terra aventi potenza nominale uguale o superiore a 25 KWp siano dotati di sensori di movimento in numero proporzionale alle dimensioni dell’Impianto e di sistema di illuminazione automatico e di allarme collegato direttamente con le Forze dell’Ordine e/ o Istituto di Vigilanza privato.
Qualora, in caso di sinistro, risultasse che i suddetti mezzi di prevenzione fossero inefficienti anche in modo parziale, gli scoperti ed i minimi indicati nell’allegato DD si intendono raddoppiati ed il limite massimo di indennizzo indicato nel suddetto allegato si intende ridotto al 25%.
Sono parificati ai danni da furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
Agli effetti della presente garanzia, ferme restando le detrazioni e le limitazioni indicate nell’allegato DD alla polizza, in nessun caso la Società pagherà per ciascun sinistro più dell’importo relativo al valore del macchinario indicato nella Scheda di polizza.
B) Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi di terzi, atti di terrorismo e sabotaggio
A parziale deroga dell’Art. 2.4 comma a3), la Società indennizza i danni materiali e diretti all’impianto assicurato verificatisi in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi di terzi, atti di terrorismo o sabotaggio.
Agli effetti della presente garanzia, ferme restando le detrazioni e le limitazioni indicate nell’allegato DD alla polizza, in nessun caso la Società pagherà per ciascun sinistro più dell’importo relativo al valore del macchinario indicato nella Scheda di polizza.
Facoltà di recesso per atti di terrorismo o sabotaggio:
limitatamente agli atti di terrorismo e sabotaggio, le Parti si riservano la facoltà di recedere da detti atti assicurati in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni.
In questo caso la Società rimborserà il premio pagato e non goduto prorata da calcolare sul premio imponibile indicato sulla Scheda di polizza.
Art. 2.4 Esclusioni
a) L’assicurazione non comprende i danni:
a1) di furto, anche tentato (se non quanto previsto nella Garanzia Aggiuntiva “Atti di terzi” lettera A) “Furto”, qualora attivata);
a2) dovuti ad ammanco o smarrimento constatati a seguito di inventario o verifiche periodiche;
a3) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarati o non, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità con o senza dichiarazione di guerra, guerra civile, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, sequestri e/ o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere, atti
vandalici, atti di terrorismo o di sabotaggio salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi (se non quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva “Atti di terzi” lettera B) “Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi di terzi, terrorismo o sabotaggio”, qualora attivata;
a4) conseguenti ad esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; sono parimenti esclusi i rischi da contaminazione nucleare, biologica e chimica;
a5) conseguenti a mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
a6) provocati con dolo del Contraente, dell’Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
a7) da inquinamento e/ o contaminazione in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive;
a8) conseguenti a ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione del “macchinario”; inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;
a9) indiretti (salvo quanto previsto nell’apposita Sezione II – Danni Indiretti, qualora attivata);
a10) conseguenti a difetti di cui il Contraente, l'Assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza, ovvero ne sarebbero dovuti venire a conoscenza con l'uso della normale diligenza, al momento della stipula della polizza;
a11) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto il costruttore e/ o il fornitore nonché i danni per i quali deve contrattualmente rispondere la ditta che effettua la manutenzione o l’assistenza tecnica o di cui ne avrebbe risposto se il contratto manutenzione o l’assistenza tecnica fosse stato sottoscritto dall’Assicurato;
a12) dovuti a guasti meccanici, elettrici ed elettronici del “macchinario (se non quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva “Guasto alle macchine e/ o Fenomeno elettrico”, qualora attivata);
a13) provocati da urto di veicoli stradali, di mezzi di sollevamento o trasporto appartenenti all’Assicurato, al Contraente o al loro servizio;
a14) dovuti a montaggio, smontaggio, manutenzione di “macchinario”; salvo, in caso di sinistro indennizzabile a termine di polizza, i costi di manodopera;
a15) da errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
a16) di deperimento o logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione, incrostazioni, danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
a17) conseguenti ad aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito all’applicazione di leggi/ ordinanze;
a18) da assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni di “macchinario”;
a19) dovuti a difetti di rendimento o mancato raggiungimento delle performance attese;
a20) a cose in leasing o noleggiate di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se assicurate da altre polizze (salvo quanto previsto dall’Art. 2.2.1);
a21) da o a lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento;
a22) da malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati, perdita o alterazione di dati, perdite di schede, dischi, nastri, CD ROM, ed altri supporti informatici e/ o magnetici, ma ciò non escluderà l’indennizzabilità dei danni e/ o perdite conseguenti a tali eventi alla proprietà assicurata;
a23) dall’inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/ o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o malfunzionamento in genere; sono inoltre escluse le spese di manutenzione, aggiornamento e miglioramento;
a24) da muffe in genere, funghi, contaminazione, gelo, umidità, brina, condensa, stillicidio, siccità, infiltrazione, roditori, animali e vegetali in genere;
a25) da maggiori oneri derivanti da smaltimento e/ o contaminazione da amianto; a26) da impiego di esplodenti in genere;
a27) per i costi di demolizione e sgombero salvo quanto previsto all’Art. 2.2.2; sono inoltre esclusi i danni dall’assicurazione subiti o provocati:
a28) da o a tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti;
b) proprietà e beni esclusi:
b1) impianti in genere, prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione;
b2) cose o parti di esse, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/ o collaudo e messa in servizio se non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
b3) linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dall’ubicazione dell’impianto; b4) impianti “stand alone”.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DEI DANNI INDIRETTI
Art. 3.1 Oggetto dell’assicurazione
La Società indennizza le perdite di profitto che possono derivare dall’interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro che abbia colpito le cose assicurate ai sensi della Sezione I “Xxxxx Xxxxxxx”, nei luoghi indicati nella suddetta Sezione di riferimento e nei quali il macchinario stesso è ubicato, sempre che:
▪ tale sinistro sia indennizzabile a termini della Sezione I “Xxxxx Xxxxxxx”;
▪ l’impianto sia correttamente e regolarmente collegato alla rete di distribuzione di energia elettrica e che lo stesso sia dotato di sistema di telecontrollo, direttamente presidiato dal gestore della rete;
▪ sia operante il più esteso e completo dei contratti di manutenzione e di assistenza tecnica proposti o proponibili all’atto dell’installazione da costruttore, venditore, fornitore o installatore.
Art. 3.2 Esclusioni
L’assicurazione non comprende le perdite conseguenti a:
a) prolungamento dell’inattività conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione I “Danni Diretti” della presente polizza causato da:
a1) serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;
a2) mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività;
a3) difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell’esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell’Autorità;
a4) sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
b) l’assicurazione non comprende inoltre le perdite conseguenti a:
b1) penali, indennità o multe dovute a terzi;
b2) giornate di sospensione dell’attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato;
c) l’assicurazione non comprende le perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell’inattività causati da: c1) disastri naturali o eventi di forza maggiore;
c2) scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
c3) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.
d) sono inoltre escluse dall’assicurazione le perdite dovute a:
d1) dolo del Contraente, dell’Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
d2) atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/ o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;
d3) difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese; d4) mancato riaggancio automatico dell’inverter alla rete.
SEZIONE III
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
Art 4.1 Oggetto dell’assicurazione - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni a lui imputabili, in qualità di proprietario delle cose assicurate, involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e conduzione delle cose assicurate in polizza.
Art. 4.2 Massimale assicurato
Il massimale assicurato in polizza rappresenta la massima esposizione della Società per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 4.3 Persone non considerate terzi
Ai fini dell’assicurazione non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) nel caso l’Assicurato non sia persona fisica;
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla attività cui si riferisce l’assicurazione.
Art. 4.4 Esclusioni
L’assicurazione R.C.T. non comprende:
a) i danni:
a1) che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall’Assicurato nello svolgimento dell’attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell’Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell’esercizio dell’attività oggetto dell’assicurazione;
a2) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e delle quali non debba rispondere ai sensi di legge;
b) i danni conseguenti a:
b1) inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
b2) interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d’acqua;
b3) alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
b4) richiesta di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (VCJD) ed in relazione al virus H5N1 e sue varianti causa principale della influenza aviaria;
c) i danni da proprietà e/ o uso di:
c1) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
c2) natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore; c3) aeromobili;
c4) veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
d) i danni:
d1) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori; d2) alle cose che l’Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
d3) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
d4) ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
d5) alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori;
e) i danni:
e1) a condutture, impianti sotterranei e subacquei;
e2) a cose dovute ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno; e3) a cose da furto;
e4) a cose di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785bis, 1786 del codice civile; e5) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute o possedute;
e6) provocati da soggetti diversi dai dipendenti dell’Assicurato e della cui opera lo stesso si avvalga;
f) cagionati da:
f1) prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;
f2) opere, installazioni in genere dopo la ultimazione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si
tiene conto, anziché del compimento dell’intera opera, del compimento di ogni singola opera, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all’uso o aperta al pubblico;
f3) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l’esecuzione dei lavori;
g) i danni derivanti:
g1) dalla proprietà dei fabbricati diversi da quelli ove si svolge l’attività assicurata; g2) da detenzione o impiego di esplosivi;
g3) da trasformazione o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
g4) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/ o stoccaggio di amianto e/ o prodotti contenenti amianto e/ o suoi derivati;
g5) da perdite, alterazioni o distruzioni di software; uso ed abuso di internet o simili; trasmissioni elettroniche di dati o altre informazioni; virus informatici di ogni tipo e simili; uso e/ o abuso di qualunque indirizzo internet, sito web o simili; dati di ogni tipo o informazioni contenute in siti web o simili; mancata distruzione di dati e/ o cattiva manutenzione/ lavorazione di hardware, software e/ o microchip; qualunque interruzione di attività riconducibile a tali eventi;
h) connessi, causati e/ o derivati e/ o verificatisi, direttamente e/ o indirettamente:
h1) dalla produzione e/ o alla distribuzione di beni derivanti da materiali e/ o sostanze di origine umana; h2) da campi elettromagnetici e/ o muffe tossiche;
h3) da tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione, atti di guerra dichiarata e non;
h4) in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
h5) in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo;
i) derivanti:
i1) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
i2) da acqua piovana;
i3) da attività svolte su piattaforme di trivellazione e simili;
l) causanti:
l1) “pure” perdite patrimoniali disgiunte da danni fisici o alla proprietà;
l2) “puri” danni patrimoniali derivanti da mancata o difettosa distribuzione di gas, acqua, vapore, elettricità e risorse energetiche.
Art. 4.5 Franchigia
Fermo il massimale indicato sulla Scheda di polizza, l’assicurazione di Responsabilità Civile è prestata con una franchigia indicata nell’allegato DD alla polizza.
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
Sinistri relativi a tutte le sezioni
Art. 5.1 Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicurazione insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 5.2 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del codice civile;
b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 codice civile;
c) nel caso di “Atti di Terzi” fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 codice civile.
Art. 5.3 Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 5.4 Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno é concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 5.5 Mandato dei periti
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 5.2;
3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 5.10;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
Art. 5.6 Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Art. 5.7 Titolarità dei diritti nascenti della polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni cosi effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 5.8 Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del codice civile e, tenuto conto dei più ridotti limiti stabiliti per alcune garanzie, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata al netto delle franchigie e/ o eventuali scoperti.
Art. 5.9 Pagamento dell’indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che il sinistro stesso non sia stato determinato da dolo o colpa grave dell'Assicurato medesimo o del Contraente oppure che non sia stato fatto un uso improprio delle cose assicurate.
Sinistri relativi alla sezione I “Xxxxx Xxxxxxx”
Art. 5.10 Valore delle cose assicurate
L’attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro, è ottenuta secondo i seguenti criteri:
- si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- l’ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario.
Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro, disciplinate all’Art. 2.2.2, devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra, in quanto per esse non è operante il disposto dell‘art. 1907 del codice civile.
Art. 5.11 Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo
Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:
il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
a parziale deroga dell'Art. 5.10 – Valore delle cose assicurate, le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:
1. in caso di sinistro si determina:
a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
b) il supplemento d’indennità che, aggiunto all'importo di cui alla lettera a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".
2. Agli effetti dell’art. 1907 del codice civile, il supplemento di indennità, qualora la somma assicurata risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "Assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.
3. In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
4. Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun macchinario, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui all'Art.
5.10 – Valore delle cose assicurate.
5. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite dal sinistro o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
6. Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.
Art. 5.12 Sospensione dell’assicurazione a seguito di sinistro
Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
Sinistri relativi alla Sezione II “Danni Indiretti”
Art. 5.13 Determinazione dell’indennizzo
Si procede alla determinazione dell’indennizzo secondo le norme seguenti:
a) si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/ giorno), tramite lettura del contatore, relativamente alle due settimane antecedenti il sinistro, con l’impianto regolarmente funzionante;
b) si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/ giorno) che l’impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al sinistro, prima della riparazione;
c) la differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:
c1) il prezzo di vendita al kWh, contrattualizzato dal cliente con il Gestore della rete;
c2) il valore dell’incentivo erogato dal GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D. M. del 28.07.05 relativo al “Conto Energia”, e sue successive modifiche;
d) l’indennizzo complessivo sarà pari al valore risultante dalla somma dei punti c1) e c2), moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell’impianto, al netto dei giorni di “franchigia temporale” indicati nell’allegato DD alla polizza.
Se, nei sei mesi immediatamente successivi al termine del periodo di indennizzo, l’Assicurato ottiene benefici esclusivamente in conseguenza dell’interruzione o riduzione dell’attività dichiarata, tali benefici dovranno essere detratti dall’indennizzo come sopra determinato.
Qualora il pagamento dell’indennizzo da parte della Società fosse intervenuto prima dei sei mesi suddetti, l’Assicurato è tenuto alla restituzione alla Società dell’importo corrispondente ai benefici ottenuti.
Art. 5.14 Pagamento dell’indennizzo
Ad integrazione dell’Art. 5.9 delle “Norme che regolano i Sinistri”, per la presente sezione si conviene che:
a) la Società si impegna, salvo quanto previsto alla condizione c) a seguire, a versare all’Assicurato l’importo dovuto in base alla presente sezione relativo all’interruzione dell’attività operativa, trenta giorni dopo la determinazione (accordo) finale dell’importo dovuto.
b) Se dopo un mese dal giorno in cui si è verificato il sinistro, durante i lavori di ripristino degli impianti e quando la ripresa dell'esercizio sia sicura, fosse possibile determinare l'importo minimo che la Società sarà tenuta a corrispondere per la parte del periodo di indennizzo trascorso, l'Assicurato può chiedere che detto importo venga corrisposto a titolo di acconto su quello che sarà l'ammontare complessivo del risarcimento. Le spese di quietanza e di registrazione sono a carico dell'Assicurato.
c) La Società sarà autorizzata a posticipare il pagamento oltre il periodo definito al punto a) di cui sopra nel caso in cui:
1) esistano dubbi circa il diritto dell’Assicurato all’indennizzo, nel qual caso il pagamento sarà dovuto soltanto quando l’Assicurato fornirà la prova necessaria o la Società accetterà la responsabilità;
2) a seguito di qualsiasi perdita o danno ovvero di interferenze o interruzioni dell’attività assicurata, siano state avviate indagini dell’Autorità competente nei confronti dell’Assicurato, nel qual caso il pagamento sarà dovuto soltanto al termine di tali indagini, fermo restando che se l’Assicurato verrà condannato per qualsiasi reato rispetto a qualunque richiesta di indennizzo in base alla presente polizza assicurativa, la copertura contemplata dalla presente sezione non avrà effetto.
Agli effetti della presente garanzia, ferme restando le detrazioni e le limitazioni indicate nell’allegato DD alla polizza, in nessun caso la Società pagherà per ciascun sinistro più dell’importo relativo al valore del macchinario indicato nella Scheda di polizza.
Art. 5.15 Sospensione dell’assicurazione
In caso di inattività dell’impianto per cause diverse da quelle previste dalla presente polizza, l’assicurazione è sospesa fino al momento in cui l’attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa.
Quando l’inattività dell’impianto è parziale, l’assicurazione ha effetto limitatamente a quella dello stesso che continua ad essere in attività.
Il premio dell’annualità in corso rimane acquisito per intero dalla Società.
Sinistri relativi alla Sezione III “Responsabilità Civile Terzi”
Art. 5.16 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Ufficio di Rappresentanza o all’Agenzia cui é assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
Xxxxxx inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti. Se l’Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l’invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 5.17 Operatività dei massimali - pluralità di richieste di risarcimento
Il massimale indicato nella Scheda di polizza rappresenta la massima esposizione della Società per anno e per sinistro, anche nel caso in cui operino contestualmente diverse garanzie, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo.
In caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima richiesta è considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico sinistro.
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.
Art. 5.18 Gestione delle vertenze di danno - spese di resistenza
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
La Società ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non rimborsa le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 5.19 Legenda (riferita all’esempio di denuncia di sinistro)
(1)
Indicare le garanzie interessate dal sinistro:
• Xxxxx Xxxxxxx (specificare tipologia/causale)
• Danni Indiretti
• Responsabilità Civile verso Terzi
(2)
• Indicare la data certa o presunta in cui si é verificato il sinistro
(3)
• Indirizzo esatto e completo anche di C.A.P.
(4)
• Trattasi di importo indicativo e comunque senza impegno fra le parti.
Art. 5.20 Esempio di denuncia di Xxxxxxxx
Mittente:
Cognome e Nome Indirizzo
C.A.P. Località Provincia
Spett.le HDI Assicurazioni S.p.A.
RACCOMANDATA A.R.
Oggetto: denuncia di sinistro
Il/la sottoscritto/a , nato/a a _ in data _ di professione con domicilio tel. Assicurato/a con polizza n.
denuncia di sinistro di con/senza danni a Terzi verificatosi alle ore del nell’immobile ubicato in Via con presumibile importo di danno di euro
(1)
(2)
(3)
(4)
Si resta in attesa di essere contattato dal Vostro perito: per fissare un appuntamento si può rivolgere
al Sig. tel.
Si allega (ove necessario):
□ preventivi o fatture per riparazioni;
□ attestato denuncia Autorità Giudiziaria;
□ descrizione particolareggiata del sinistro;
□ altro (specificare)
Luogo e data _
Firma