VERBALE DI ACCORDO
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 27 novembre 2008, in Reggio Xxxxxx tra
- UniCredit Group, nelle persone dei Sigg.ri Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx;
- Unicredit Banca di Roma nelle persone dei Sigg. Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx D’Ercole;
- Banco di Sicilia, nelle persone dei Sigg. Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx;
- Unicredit Banca, nelle persone de Sigg. Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx; di seguito “Banche cedenti”;
- Credito Xxxxxxxx, Banca cessionaria, nelle persone dei Sigg. Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx;
e
le sottoscritte Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO-FD, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, SINFUB, UGL CREDITO e UILCA, nelle persone dei Sigg.
- DIRCREDITO, Arena Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx,
- XXXX, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
- FIBA/CISL, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx;
- FISAC/CGIL, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, La Xxxxxxxxx Xxxx, Papa Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx;
- XXXXXX, Xxxxxxxxx Xxxxx;
- SINFUB, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxx, Xxxxxxx Xxxxxxx;
- UGL CREDITO,Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx;
- UILCA, Xxxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx;
premesso che:
⮚ l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - con provvedimento del 18 settembre 2007 - ha subordinato l'autorizzazione concernente l'operazione di fusione di Capitalia in UniCredit all'adozione di alcune misure idonee a superare eventuali effetti anticoncorrenziali dell'operazione stessa, tra cui il fatto che dovranno essere ceduti a soggetti terzi un certo numero di sportelli (da intendersi - per espressa indicazione della predetta Autorità - come il complesso organizzativo di beni, personale, sistemi e contratti in essere per garantire la piena operatività degli sportelli medesimi) in determinate province italiane;
⮚ per effetto del citato provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il Gruppo UniCredit è tenuto a ridurre la propria presenza territoriale mediante la complessiva cessione di n° 184 sportelli;
⮚ il 16 maggio 2008 è stato raggiunto l’accordo tra UniCredit (in qualità di Capogruppo) e Credito Emiliano (Banca cessionaria) per il trasferimento a quest’ultima del ramo d’azienda costituito complessivamente da n° 34 sportelli ricompresi tra quelli oggetto del citato provvedimento dell’Autorità Garante;
⮚ i citati n° 34 sportelli (dettagliati nel documento Allegato n. 2, parte integrante del presente verbale), comprensivi del personale e dei rapporti giuridici ad essi riferibili, provengono da UniCredit Banca SpA (8), UniCredit Banca di Roma SpA (17), Banco di Sicilia SpA (9), tutte Banche facenti parte del Gruppo UniCredit;
⮚ al predetto ramo d’azienda sono adibiti complessivamente alla data odierna n° 195 Lavoratori/Lavoratrici (distribuiti nel modo indicato nel già citato Allegato n. 2), che proseguiranno la loro attività lavorativa alle dipendenze della Banca cessionaria;
⮚ per il Credito Xxxxxxxx l’acquisizione degli sportelli si inserisce in un’ottica di rafforzamento commerciale attuato mediante l’ampliamento della propria presenza territoriale;
⮚ i Consigli di Amministrazione delle Aziende interessate hanno approvato il trasferimento del ramo d’azienda in parola, dando quindi corso agli adempimenti necessari affinché il trasferimento medesimo sia giuridicamente efficace, subordinatamente al conseguimento delle necessarie autorizzazioni, a far data dal 1° dicembre 2008;
⮚ le suddette Società, con lettera del 2 ottobre 2008, hanno pertanto provveduto a fornire alle competenti Organizzazioni Sindacali la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti, avviando la relativa procedura;
⮚ è stata attivata la fase di consultazione e contrattazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 47 della legge n. 428 del 29 dicembre 1990, nonché dalle vigenti disposizioni contrattuali, in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati;
le Parti medesime,
tutto quanto sopra premesso e considerato,
- dopo un approfondito esame di tutte le tematiche inerenti al conferimento dei predetti rami di azienda -
hanno definito e concluso le relative procedure di legge e di contratto, convenendo la seguente disciplina normativa ed economica
da applicarsi a tutti i rapporti di lavoro trasferiti alla Credito Xxxxxxxx;
Art. 1
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale di accordo.
Art. 2
Con decorrenza dalla data di efficacia giuridica della cessione - 1° dicembre 2008 - la titolarità dei rapporti di lavoro del personale degli sportelli di cui in premessa prosegue, senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2112 CC, alle dipendenze della Credito Xxxxxxxx. Con la stessa decorrenza la Banca cessionaria applicherà al personale suddetto la contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore credito tempo per tempo vigente, nonché tutti gli accordi collettivi nazionali di settore che disciplinano specifiche materie.
Il personale ceduto conserverà l’inquadramento contrattuale e l’anzianità di servizio e convenzionale maturata al momento della cessione, utile al riconoscimento di tutti gli istituti contrattuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: xxxxx, malattia, scatti di anzianità).
Art. 3
Fermo quanto precede, con decorrenza 01 dicembre 2008, Credito Xxxxxxxx applicherà al personale ceduto, in sostituzione dei trattamenti aziendali comunque denominati vigenti presso le Banche cedenti, tutti gli accordi e le disposizioni aziendali di carattere normativo ed economico vigenti ed applicati nella Credito Xxxxxxxx alla data di efficacia giuridica della cessione fatto salvo quanto di seguito stabilito nel presente Accordo:
PREMIO AZIENDALE: Al personale ceduto verrà riconosciuto dalle Banche cedenti, ricorrendone i requisiti ed i presupposti contrattuali e in correlazione al periodo 1° gennaio/30 novembre 2008, il premio aziendale per l’esercizio 2008 nella misura di 11/12, con applicazione delle condizioni e degli importi definiti nell’Accordo del Gruppo UniCredit del 31 maggio 2008.
Per quanto concerne il restante 1/12, ricorrendone i requisiti ed i presupposti contrattuali, al personale ceduto verrà riconosciuto il premio aziendale per l’esercizio 2008 secondo gli importi definiti per il personale della Banca cessionaria.
ASSISTENZA SANITARIA: in materia di assistenza sanitaria, le Parti si danno atto che il personale delle Banche cedenti interessato dalle richiamate cessioni e già beneficiario di prestazioni di assistenza sanitaria in essere presso le suddette Aziende del Gruppo UniCredit, manterrà il diritto a fruire delle prestazioni stesse sino al 31 dicembre 2008 per il tramite della forma di assistenza sanitaria di cui è già destinatario alle condizioni di contribuzione individuali e aziendali vigenti.
A decorrere dall’01.01.2009 il personale ceduto sarà iscritto alla forma di assistenza sanitaria in essere a favore del personale della Credito Xxxxxxxx e alle condizioni ivi vigenti.
RUOLI CHIAVE (ove previsti): ai dipendenti ceduti che hanno esercitato stabilmente per almeno 12 mesi l’attività relativa ai ruoli chiave previsti dalla contrattazione aziendale vigente nelle Banche cedenti, Credito Xxxxxxxx continuerà a corrispondere la relativa indennità sotto forma di assegno ad personam “ex ruolo chiave” riassorbibile fino a concorrenza da incrementi retributivi derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale o conseguenti a promozioni anche di merito;
INQUADRAMENTI: in via eccezionale Credito Xxxxxxxx riconoscerà sotto forma di assegno ad personam, da erogarsi alle relative scadenze previste, il trattamento economico relativo agli inquadramenti che, alla data di efficacia giuridica della cessione, siano corso di maturazione sino al termine massimo 31.12.2009; detto assegno sarà riassorbito fino a concorrenza da incrementi retributivi derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale o conseguenti a promozioni anche di merito.
INDENNITA’ DI PENDOLARISMO E SPOLA (ove previsto): in via eccezionale e temporanea Credito Xxxxxxxx continuerà a corrispondere l’indennità di pendolarismo prevista dalla contrattazione aziendale vigente nelle Banche cedenti ai soli dipendenti ceduti che ne stanno godendo alla data del 30.11.08 e sino al termine massimo del 30.06.2009;
TRATTAMENTO ECONOMICO INDIVIDUALE: Credito Xxxxxxxx si impegna a mantenere le seguenti voci retributive secondo i criteri e le condizioni previste dai rispettivi accordi aziendali o individuali:
a) assegno ex Intesa 11/10/99 “fusione Bipop-Carire” per i dipendenti di Bipop-Carire;
b) assegno ex “Intesa S3 del 18.06.2002” per i dipendenti di Unicredit Banca;
c) assegno ex “Accordo 19 luglio 1990 di concentrazione C.R. Roma – Banco di S. Spirito” per i dipendenti di Unicredit Banca di Roma;
d) assegno “ ex compenso speciale” e “ex compenso speciale integr.” di cui all’”Accordo 03.04.1998 fusione BdS- Sicilcassa” per i dipendenti di Banco di Sicilia;
e) assegni ad personam derivanti da accordi individuali;
f) quota extrastandard premio di rendimento (c.d. “surplus”) ove non già inclusa nei suddetti assegni ad personam; ai fini di semplificazione amministrativa detta quota verrà erogata in unica soluzione con la mensilità di giugno, prendendo a riferimento le condizioni contrattuali al 31.12 dell’anno precedente.
Art.4
In materia di previdenza complementare, nei confronti dei Lavoratori/Lavoratrici interessati dalla cessione del ramo di azienda di cui al presente Accordo e iscritti a forme pensionistiche complementari, si farà luogo all’applicazione delle vigenti norme di legge nonché degli Statuti/Regolamenti correlate a dette forme in tema di perdita dei requisiti di partecipazione.
In particolare, per le forme a capitalizzazione individuale, ogni interessato potrà richiedere di trasferire, riscattare ovvero mantenere la posizione previdenziale individuale maturata alla data di cessione. Per quanto attiene l’iscrizione a forme a prestazione definita o a capitalizzazione collettiva – fatte salve eventuali specifiche previsioni dei correlati Statuti/Regolamenti in tema di trasferibilità dei contributi versati a proprio carico - ogni interessato manterrà esclusivamente il diritto, fermi i necessari presupposti, al conseguimento delle prestazioni in via differita senza che ciò determini alcun onere economico a carico della Banca cessionaria.
Successivamente al trasferimento del rapporto di lavoro, quindi con decorrenza 01.12.2008, i dipendenti ceduti potranno iscriversi o trasferire la loro posizione previdenziale complementare alla “Cassa di previdenza dei dipendenti del Gruppo Credem – Fondo Pensione” alle condizioni tempo per tempo vigenti.
La contribuzione a carico del datore di lavoro, erogata solo in caso di adesione alla “Cassa di previdenza dei dipendenti del Gruppo Credem – Fondo Pensione”, sarà oggetto di graduale armonizzazione con quella attualmente prevista dagli accordi sindacali vigenti in Credito Emiliano - 1,25% della retribuzione del dipendente assunta ai fini dell’imponibile AGO con il limite assoluto di contribuzione di € 1.700 – con le modalità indicate nel prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente Accordo (Allegato n. 1).
Resta inteso che se durante il periodo indicato nell’Allegato 1 - dall’01.12.08 al 30.11.11 - l’importo del contributo aziendale previsto dagli accordi sindacali vigenti in Credito Xxxxxxxx dovesse risultare superiore, per effetto di eventuali futuri incrementi, alle aliquote sopra definite, si applicherà quella più alta tra le due.
Art.5
Da parte delle Banche cedenti verrà erogato ai dipendenti ceduti la quota del premio di anzianità/fedeltà attualmente in corso di maturazione relativa all’anzianità di servizio maturata presso la stessa secondo i criteri/importi previsti presso la rispettiva azienda cedente alla data di efficacia giuridica del trasferimento di cui al presente accordo.
In ragione di quanto precede a decorrere dalla data della cessione - 1° dicembre 2008 - ai fini della maturazione del diritto all’erogazione del premio fedeltà dei dipendenti ceduti la Banca cessionaria terrà conto dell’anzianità di effettivo servizio maturata nelle Banche cedenti, fermo restando che l’importo del premio a carico della Banca cessionaria verrà determinato pro-quota, nella misura prevista per la Banca cessionaria, dalla data di efficacia giuridica della cessione sino alla maturazione del relativo diritto.
Art.6
Le Banche cedenti continueranno ad assicurare al personale ceduto il mantenimento delle condizioni e misure tempo per tempo applicate al personale di UniCredit relativamente ai finanziamenti per i mutui ed i prestiti in essere presso gli sportelli del Gruppo cedente alla data del 30 novembre 2008 già erogati o già deliberati alla data del trasferimento del ramo d’azienda di cui al presente accordo e legati al conto corrente su cui è attualmente accreditata la retribuzione.
La Banca cessionaria si impegna ad assicurare al personale ceduto il mantenimento delle condizioni in essere presso le Banche cedenti sui finanziamenti per mutui ipotecari e prestiti già erogati e ceduti a Credito Xxxxxxxx, sino alla scadenza contrattuale degli stessi finanziamenti; a decorrere dall’ 01.12.2008 sulle nuove richieste di agevolazioni finanziarie e sui servizi bancari in generale in essere a nome dei dipendenti ceduti (ad. es. rapporti di c/c, depositi a risparmio, ecc.) si applicheranno le condizioni per il “personale dipendente” vigenti presso la Banca cessionaria.
In caso di posizioni debitorie relative a fidi di c/c dei dipendenti oggetto di cessione che superino i limiti delle agevolazioni previste in favore del personale di Credito Xxxxxxxx, la Banca cessionaria si dichiara disponibile ad individuare soluzioni idonee a consentire il graduale rientro delle esposizioni, che dovrà avvenire entro e non oltre il 31.12.09, anche attraverso l’anticipo del tfr non destinato a previdenza complementare.
Art.7
Credito Xxxxxxxx subentrerà agli impegni assunti dalle Banche del Gruppo UniCredit in favore dei dipendenti ceduti che abbiano a suo tempo aderito alle forme di incentivazione all’esodo previste dal “Protocollo di gestione del processo di integrazione del nuovo Gruppo UniCredit” del 3 agosto 2007 (e successive integrazioni e modifiche), da intendersi così integralmente richiamati, trascritti e recepiti quale parte integrante del presente accordo.
Pertanto, il personale ceduto che:
1. risultando in possesso dei requisiti per avere immediato diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia (cd. pensionamento diretto) abbia fatto pervenire entro le date previste dal richiamato Protocollo la propria proposta irrevocabile di risoluzione del rapporto di lavoro;
ovvero
2. abbia aderito entro le date previste dal richiamato Protocollo presso le società cedenti mediante presentazione alla rispettiva azienda dell'apposita domanda irrevocabile di accesso al Fondo di Solidarietà;
vedrà perfezionarsi la risoluzione del rapporto di lavoro da parte di Credito Xxxxxxxx secondo termini, condizioni, regole e modalità stabiliti dai suddetti accordi che continueranno pertanto a trovare applicazione presso la Banca cessionaria esclusivamente nei confronti del personale ceduto che, risultando in possesso dei requisiti ivi previsti, si sia avvalso della relativa disciplina.
Resta inteso che il personale in oggetto che risolverà il rapporto di lavoro in applicazione del citato Accordo 03.08.07:
- potrà restare iscritto alla forma di assistenza sanitaria prevista per il personale Credito Xxxxxxxx alle condizioni in atto per il personale in servizio fino alla maturazione dei requisiti AGO;
- potrà continuare ad essere iscritto alla forma di previdenza complementare aziendale prevista per il personale Credito Xxxxxxxx con le condizioni in atto al momento della cessazione del servizio fino alla maturazione dei requisiti AGO.
Art. 8
Il personale ceduto con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze della Banca cessionaria il contratto a tempo parziale già in essere alla data della cessione, alle stesse condizioni individualmente pattuite. Qualora il rapporto part-time sia a tempo determinato il contratto, salvo diversa richiesta dell’interessato, sarà automaticamente prorogato alla scadenza alle medesime condizioni e per ulteriori 12 mesi.
Art.9
La Banca cessionaria esclude il ricorso a procedure di riduzione del personale su base non volontaria e si impegna ad assicurare il pieno ed efficace utilizzo delle professionalità esistenti con l’obiettivo di non disperdere il patrimonio professionale ed umano e di garantire al personale pari opportunità di sviluppo; pertanto il personale ceduto, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive del Cessionario, continuerà ad essere adibito alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti comunque riconducibili all’inquadramento di appartenenza secondo quanto previsto dal ccnl.
Art 10
Nei confronti del personale ceduto appartenente alle Aree Professionali nonché ai QD1 e QD2, ferme restando le garanzie previste dalla legge e dal ccnl vigenti in materia di mobilità territoriale, Credito Xxxxxxxx si impegna sino al 31.12.2009 a non disporre trasferimenti senza il consenso del lavoratore oltre 60 km dal luogo di attuale residenza e/o domicilio, salvo che il trasferimento costituisca avvicinamento alla località di residenza e/o di domicilio dell’interessato ovvero riguardi personale preposto o da preporre ad unità operative di qualsivoglia dimensione.
Dichiarazione dell’Azienda cessionaria
Credito Xxxxxxxx raccoglie l’invito formulato dalle XX.XX. all’utilizzo contenuto della mobilità territoriale dei lavoratori destinatari del presente Accordo, al fine di limitare il conseguente disagio.
Art. 11
Per quanto attiene al TFR, eventuali ferie arretrate, banca delle ore, festività soppresse, riposi compensativi relative al personale ceduto la Banca cessionaria subentra in tutte le posizioni di debito/credito maturate presso le Banche cedenti fino alla data di efficacia giuridica della cessione.
In via del tutto eccezionale (stante l’uscita dal Gruppo Unicredit) da parte delle Banche cedenti verranno monetizzati ai dipendenti in servizio nelle filiali oggetto di cessione, su richiesta dell’interessato, i giorni di ferie maturati e non goduti alla data di cessione e liquidabili in base alle vigenti disposizioni di legge.
Art. 12
La Banca cessionaria favorirà la pronta integrazione del personale ceduto ricorrendo ad un’adeguata formazione, anche mediante affiancamento a personale della cessionaria, al fine di consentire un utilizzo corretto di procedure diverse.
Le Parti convengono sull’opportunità che le risorse appartenenti al personale ceduto siano inserite in appositi programmi di riconversione e di riqualificazione professionale finanziabili anche attraverso le prestazioni ordinarie erogabili dal Fondo di solidarietà del settore credito istituito con DM 158/2000 ed i contributi previsti dal Fondo Banche Assicurazioni; a quest’ultimo fine saranno perciò predisposti mirati progetti di formazione ed addestramento professionale funzionali alla realizzazione di specifici obiettivi di riconversione e di riqualificazione professionale.
A tal fine le Parti si danno atto che Credito Xxxxxxxx ha illustrato i contenuti di detti progetti formativi, esplicitati nel documento Allegato n. 3 che forma parte integrante del presente Verbale e convengono sulla necessità di presentare istanza di accesso ai finanziamenti erogabili dal Fondo di solidarietà del settore credito istituito con DM 158/2000 e/o dal Fondo Banche Assicurazioni.
Art. 13
Credito Xxxxxxxx manterrà senza soluzione di continuità l’iscrizione del personale ceduto alla Organizzazione Sindacale, firmataria del presente accordo, cui ciascun dipendente risulta aderente al 30.11.08 e si impegna ad accordare fino al 30.06.09 le agibilità sindacali previste per i segretari RSA che ricoprono tale incarico al 30.11.08.
Art. 14
Le Parti del presente Accordo riconoscono che sono state esaurite le procedure di confronto sindacale di cui all’art. 47 della legge 428/1990 così come richiamato dall’art. 14 del CCNL 12.02.2005 (così come rinnovato dall’Accordo 08.12.07) previste per la cessione del ramo d’azienda.
Art. 15
Ai fini di una disamina della corretta applicazione di quanto sopra definito il Credito Xxxxxxxx e le proprie XX.XX firmatarie del presente accordo convengono sull’opportunità di effettuare degli incontri di verifica con cadenza semestrale durante la fase transitoria cioè fino al 31.12.2010.
Raccomandazioni delle OOSS
Le OOSS raccomandano di valutare con particolare attenzione la trasformazione in contratto a tempo indeterminato, alla scadenza, dei contratti di apprendistato in essere al 30.11.08 collegati al c.d. “ricambio generazionale”.
Norma transitoria
Al personale interessato dal presente Accordo verrà corrisposta da parte delle Banche cedenti – con la mensilità del mese corrente (cedolino “suppletorio”) – la quota di 13^ mensilità relativa al periodo 01.01.2008-30.11.2008.
UNICREDIT CREDITO EMILIANO
UNICREDIT BANCA UNICREDIT BANCA DI ROMA UNICREDIT BANCO DI SICILIA
DIRCREDITO/FD – FABI – FALCRI - FIBA/CISL - FISAC/CGIL – SILCEA – SINFUB - UGL CREDITO - UILCA
ALLEGATO N. 1 ALL’ACCORDO SINDACALE DEL 27.11.2008: MODALITA’ DI ARMONIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI DIPENDENTI CEDUTI A CREDITO EMILIANO
(art. 4).
UNICREDIT BANCA DI ROMA
aliquote di contribuzione a carico azienda alla data del 30.11.08 | a decorrere dall’01.12.08 | a decorrere dall’01.12.09 | a decorrere dall’01.12.11 |
2% | 1,75% | 1,50% | 1,25% della retribuzione del dipendente assunta ai fini dell’imponibile AGO con il limite assoluto di contribuzione di € 1.700 |
BANCO DI SICILIA
aliquote di contribuzione a carico azienda alla data del 30.11.08 | a decorrere dall’01.12.08 | a decorrere dall’01.12.09 | a decorrere dall’01.12.11 |
2% | 1,75% | 1,50% | 1,25% della retribuzione del dipendente assunta ai fini dell’imponibile AGO con il limite assoluto di contribuzione di € 1.700 |
BIPOP-CARIRE
aliquote di contribuzione a carico azienda alla data del 30.11.08 | a decorrere dall’01.12.08 | a decorrere dall’01.12.09 | a decorrere dall’01.12.11 |
4,5% (dip. ante 28.04.93) – 3% (dip. post 28.04.93 | 3% (dip. ante 28.04.93) – 2,5% (dip. post 28.04.93) | 2% | 1,25% della retribuzione del dipendente assunta ai fini dell’imponibile AGO con il limite assoluto di contribuzione di € 1.700 |
UNICREDIT BANCA
aliquote di contribuzione a carico azienda alla data del 30.11.08 | a decorrere dall’01.12.08 | a decorrere dall’01.12.09 | a decorrere dall’01.12.11 |
6,65% (dip. ante 28.04.93) – 3% (dip. post 28.04.93) | 4,5% (dip. ante 28.04.93) – 2,5% (dip. post 28.04.93) | 3% (dip. ante 28.04.93) – 2% (dip. post 28.04.93) | 1,25% della retribuzione del dipendente assunta ai fini dell’imponibile AGO con il limite assoluto di contribuzione di € 1.700 |