Informativa per gli assicurati delle assicurazioni collettive
Informativa per gli assicurati delle assicurazioni collettive
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Condizioni d›assicurazione dell'assicurazione viaggi opzionale come componente di un pacchetto Miles & More Travel
da pagina 3
(valido dal maggio 2018)
Informativa per gli assicurati delle assicurazioni collettive
La seguente informativa per i clienti offre una panoramica dell’identità dell’assicuratore e dei contenuti essenziali del contratto d’assicurazione (art. 3 cpv. 3 della Legge federale sul contratto d’assicurazione [nel prosieguo: «LCA»]). I diritti e gli obblighi concreti delle persone assicurate si evincono dalle Condizioni d’assicurazione, da eventuali moduli di adesione o attestati d’assicurazione e dalle disposizioni legali vigenti (LCA).
1. Contraenti
Swisscard AECS GmbH, quale emittente (nel prosieguo: «emittente») di carte Charge, di credito (nel prosieguo: «carta/e») e di altri mezzi di pagamento senza contanti ha stipulato con l’assicuratore menzionato qui di seguito un contratto collettivo di assicurazione di cui i titolari di carte possono avvalersi mediante adesione opzionale al contratto collettivo di assicurazione stesso. In base a tale adesione al contratto collettivo di assicurazione viene concesso alle persone assicurate (vedi punto 2) nei confronti dell’assicuratore, ma non dell’emittente, il diritto a determinate prestazioni (vedi punto 3).
L’assicuratore, e quindi il soggetto che assume il rischio delle coperture descritte qui di seguito, è:
Allianz Global Assistance
AWP P&C S.A., Saint-Xxxx (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera),
con sede nella Xxxxxxxxxxxx 0 in 8304 Wallisellen (di seguito detta: «AGA» oppure
«l’assicuratore»).
Nel quadro della fornitura delle proprie prestazioni l’assicuratore ha facoltà di de- legare determinati compiti a terzi fornitori di servizi.
2. Persone assicurate
Le persone assicurate si evincono dalla definizione di cui alla pagina 3 delle Condizioni d’assicurazione.
3. Rischi assicurati, estensione della copertura assicurativa e delle pres- tazioni di assistenza
I rischi assicurati e l’estensione della copertura assicurativa (incl. le esclusioni dal- la copertura assicurativa), nonché le singole prestazioni assicurative si evincono dalle Condizioni d’assicurazione, in particolare dalla panoramica delle prestazioni assicurative (pagina 4 segg.).
4. Come si calcola il premio?
Nell’ambito della procedura di adesione a dette assicurazioni, il premio per le prestazioni assicurative opzionali a pagamento viene comunicato esplicitamente in anticipo, , come componente del SWISS Miles & More Travel Package scelto ed è compreso nel prezzo del SWISS Miles & More Travel Package scelto.
5. Quali sono i doveri e gli obblighi delle persone assicurate?
I doveri e gli obblighi sono esposti dettagliatamente nelle Condizioni d’assicurazione e nella LCA.
Rientra, per esempio, fra i doveri fondamentali delle persone assicurate quanto segue.
• Se si verifica un sinistro, bisogna comunicarlo immediatamente all’assicuratore.
• Nell’eventualità di accertamenti dell’assicuratore, p. es. in caso di sinistro, le per- sone assicurate devono collaborare e fornire tutta la documentazione necessaria (obbligo di collaborazione).
• In caso di sinistro occorre adottare le misure ragionevoli atte a ridurre e accertare il danno (obbligo di riduzione del danno).
• Se del caso, il titolare della carta principale è tenuto a informare le altre persone assicurate (in particolare i titolari di carte supplementari) sui punti sostanziali della copertura assicurativa e sugli obblighi in caso di sinistro, come pure sul fatto che le presenti Condizioni d’assicurazione possono essere richieste in qualsiasi momento alla società Swisscard AECS GmbH, Xxxxxxxx 00, XX-0000 Xxxxxx, op- pure consultate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
6. Durata della copertura assicurativa
Di regola la copertura assicurativa sussiste finché il SWISS Miles & More Travel Package non sia stato disdetto.
7. Modifica dell’estensione della copertura / delle Condizioni d’assicurazione
L’assicuratore e l’emittente possono adeguare le condizioni del SWISS Miles & More Travel Package stipulato, fatta salva la disdetta del proprio SWISS Xxxxx & More Travel Package da parte della persona assicurata.
8. Informativa sul trattamento dei dati personali
L’emittente e l’assicuratore elaborano i dati ricavati dai documenti contrattuali o dall’esecuzione del contratto e li utilizzano in particolare per la determinazione del premio, l’accertamento del rischio, la liquidazione dei casi assicurati, nonché per analisi statistiche. L’emittente può utilizzare i dati per scopi di marketing. Idati vengono rilevati, trattati, conservati e cancellati personalmente oppure fisicamente o elettronicamente, secondo le prescrizioni di legge. L’assicuratore può scambiare e trasmettere dati da elaborare, nella misura necessaria, con terzi direttamente coinvolti nell’esecuzione del contratto in Svizzera e all’estero, in par- ticolare con l’emittente, coassicuratori e riassicuratori, fornitori di servizi, nonché società nazionali ed estere dell’assicuratore. Inoltre, l’assicuratore può chiedere a pubblici uffici e altri terzi informazioni utili, in particolare sull’evoluzione del sinis- tro. La persona assicurata ha il diritto di chiedere all’assicuratore e all’emittente le informazioni previste per legge riguardo al trattamento dei dati concernenti la persona assicurata.
Condizioni d’assicurazione per carte Charge e carte di credito di Swisscard AECS GmbH
I. Struttura delle Condizioni / Preambolo / Definizioni
A. Struttura delle Condizioni
Le Condizioni d’assicurazione sono strutturate come segue:
I. Struttura delle Condizioni/Preambolo/Definizioni
II. Panoramica delle prestazioni assicurative
III. Condizioni generali di assicurazione (CGA)
IV. Condizioni particolari di assicurazione (CPA)
V. Tabella sinistri
La panoramica delle prestazioni assicurative definisce in modo esaustivo le presta- zioni assicurate in caso di sinistro, a complemento sia delle Condizioni generali sia delle Condizioni particolari d’assicurazione.
Le Condizioni generali d’assicurazione trovano applicazione nel caso in cui le Con- dizioni particolari d’assicurazione non prevedano altre regole. Tuttavia, in caso di contraddizioni vale quanto stabilito dalle Condizioni particolari d’assicurazione.
Infine, la tabella sinistri elenca i giustificativi da inoltrare quando si verifica un sinistro. In caso di contraddizioni, la tabella ha la priorità rispetto alle Condizioni generali e particolari d’assicurazione.
B. Preambolo L’emittente ha stipulato con l’assicuratore un contratto collettivo di assicurazio- ne che, in caso di adesione, garantisce ai titolari delle carte e alle altre persone aventi diritto il diritto a determinate prestazioni, che può essere rivendicato nei confronti dell’assicuratore, ma non di Swisscard AECS GmbH né di terzi da essa incaricati della gestione del rapporto contrattuale.
Se del caso, il titolare della carta principale è tenuto a informare le altre persone assicurate (in particolare i titolari di carte supplementari) sui punti sostanziali del- la copertura assicurativa e sugli obblighi in caso di sinistro, come pure sul fatto che le presenti Condizioni d’assicurazione possono essere chieste in qualsiasi mo- mento alla società Swisscard AECS GmbH, Xxxxxxxx 00, XX-0000 Xxxxxx, oppure consultate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx
Dopo aver preso conoscenza del diritto alla prestazione assicurata, ogni sinistro deve essere notificato subito e direttamente all’assicuratore, in caso contrario le prestazioni dovute potrebbero subire riduzioni.
C. Definizioni Per garantire una migliore leggibilità, si è rinunciato all’uso della doppia forma maschile/femminile.
Definizione dei termini menzionati nelle presenti Condizioni d’assicurazione:
Anticipi
Pagamento anticipato di voci del danno che non sono coperte dall’assicurazione e che la persona assicurata deve rimborsare all’assicuratore entro un mese dalla corresponsione dell’anticipo o dal ritorno nello Stato di domicilio.
Assicuratore
Per tutte le prestazioni assicurative, eccettuata l’assistenza legale: AWP X&X X.X., Xxxxx-Xxxx (Xxxxxx), xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx). Carta
Carta Charge, carta di credito emessa dall’emittente e altri mezzi di pagamento senza contanti.
CGA
Condizioni generali di assicurazione valide per tutte le prestazioni assicurative (sezione III).
CPA
Condizioni particolari di assicurazione valide per alcune prestazioni assicurative (sezione IV).
Credito di viaggio
Importo per risarcire le spese di viaggio nel quadro dello scopo o delle prestazioni assicurati.
Domicilio risp. domicilio abituale
Luogo in cui la persona assicurata soggiorna/ha soggiornato prevalente-mente nel corso di un anno civile.
Emittente
Swisscard AECS GmbH, in veste di società emittente di carte, come pure terzi da essa incaricati della gestione della relazione concernente la carta.
Estero
Tutti gli Stati, eccetto lo Stato in cui la persona assicurata ha il suo domicilio abituale.
Guasto o panne
Si considera guasto o panne qualsiasi malfunzionamento improvviso e imprevisto del veicolo assicurato, dovuto ad un difetto elettrico o meccanico, che renda impossibile la continuazione del viaggio o a causa del quale non sia più consentito per legge proseguire il viaggio. Sono equiparati a un guasto: difetto dei pneumatici, mancanza di carburante, chiave del veicolo rimasta chiusa a bordo dello stesso o batteria scarica. Il furto, lo smarrimento o il danneggiamento della chiave del veicolo o il rifornimento con un carburante sbagliato non sono considerati guasto o panne.
Importo minimo del danno
Importo a partire dal quale il danno è coperto dall’assicurazione.
Incaricato liquidazione sinistri
L’assicuratore menzionato nella tabella sinistri, in base al caso specifico.
Mezzi di trasporto pubblici
I seguenti mezzi di trasporto a pagamento, ufficialmente immatricolati per il trasporto via di terra, acqua o aria di persone e con orario predefinito: treno, tram, metropolitana, ferrovie sopraelevate, autobus, nave/battello o un aereo immatricolato per il trasporto civile, come pure taxi e vetture a noleggio, ossia automobili a pagamento.
Non sono considerati mezzi di trasporto pubblici, ai sensi delle presenti Condizioni:
• i veicoli su rotaie impiegati nei parchi di divertimento o in strutture simili;
• le sciovie;
• gli autobus e gli aeromobili utilizzati per percorsi terrestri/aerei in cui il punto di partenza corrisponde a quello di arrivo;
• gli aeromobili il cui proprietario o titolare di un contratto di leasing è anche titolare della carta;
• gli aeromobili a noleggio (charter, esclusi gli aerei di linea);
• i veicoli spaziali, gli aeromobili militari e qualsiasi altro aeromobile il cui utilizzo richieda speciali autorizzazioni;
• gli altri mezzi di trasporto utilizzati principalmente a scopo abitativo (ad es. navi da crociera, camper, roulotte, case galleggianti, ecc.).
Persone assicurate
Il titolare della carta principale e il titolare di una carta supplementare, il suo coniuge/partner registrato o la persona che assume tale ruolo, che vive nella stessa economia domestica, i suoi figli o i figli del suo coniuge/partner registrato o della persona che assume tale ruolo, che hanno diritto al mantenimento, fino al compimento del 25° anno di età, a prescindere dal loro domicilio.
Persone vicine
Coniuge, partner registrato o la persona che svolge tale ruolo, figli, genitori, fratelli, suoceri, generi/nuore, cognati, nonni, abiatici e figli del partner registrato o della persona che svolge tale ruolo.
Sinistro
Ogni evento che causa un danno rientrante nell’ambito di applicazione dell’assicurazione.
Somma assicurata
Ammontare massimo della prestazione finanziaria o dell’indennizzo confor- memente alla panoramica delle prestazioni assicurative.
Stato di domicilio
Stato in cui la persona assicurata ha il suo domicilio abituale.
Titolare della carta
Il titolare di una carta.
Titolare della carta principale
La persona che ha ricevuto dall’emittente una carta principale e che, a proprie spese e su propria responsabilità, può richiedere l’emissione di carte supplementari.
Titolare di una carta supplementare
Persona alla quale l’emittente ha rilasciato una carta supplementare su richiesta del titolare della carta principale.
Trasporto alternativo
Trasporto sostitutivo con i mezzi pubblici, per spostarsi dal luogo di partenza inizialmente prenotato alla destinazione originariamente prenotata.
Viaggio assicurato
È considerato viaggio un soggiorno di durata superiore a un giorno in un luogo distante almeno 30 km dal domicilio abituale, con esclusione dei tragitti per recarsi
al o tornare dal lavoro. Per determinate prestazioni la copertura assicurativa è limitata ai viaggi all’estero.
II. Panoramica delle prestazioni assicurative
Panoramica delle prestazioni assicurative | Somme assicurate in CHF Per ogni sinistro e persona assicurata | Ambito di validità geografico | |||
Travel Protect | Travel Comfort | Travel Comfort Plus | |||
IV. A | Assicurazione annullamento e interruzione di viaggi Per le spese di viaggio e/o di alloggio | ||||
• Annullamento o interruzione del viaggio in seguito a decesso, infortunio, malattia, catastrofi naturali, terrorismo, ecc. • Ritardo della partenza >12 ore • Mancato inizio del viaggio in seguito a panne, infortu-nio, sciopero, maltempo, ecc. | 15 000.– | x | 15 000.– | in tutto il mondo | |
IV. B | Assicurazione bagaglio | ||||
Bagaglio di viaggio personale per ogni viaggio assicurato | x | 6000.– | 6000.– | in tutto il mondo | |
Spese di trasporto in caso di ritrovamento dei bagagli | x | 1000.– | 1000.– | in tutto il mondo |
AWP X&X X.X., Xxxxx-Xxxx (Xxxxx) xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx) Xxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxxxx
Tel. x00 00 000 00 00, Fax x00 000 00 00
xxxx@xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx, xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx
Assicuratore:
III. Condizioni generali d’assicurazione e informativa per i clienti (CGA)
1 Quando inizia e quando termina la copertura assicurativa?
1.1 La copertura assicurativa ha inizio il giorno concordato dal titolare della carta con l’emittente in fase di adesione al contratto collettivo di assicu- razione. L’adesione al contratto collettivo di assicurazione ha durata an- nuale a decorrere dalla data specificata nella conferma relativa al SWISS Miles & More Travel Package (conferma di assicurazione). Successivamente l’assicurazione contenuta nel SWISS Miles & More Travel Package si rinnova di volta in volta di un mese secondo le condizioni del SWISS Miles & More Travel Package e l’assicurato, dopo il primo anno, può darne disdetta per iscritto, rispettando un termine di disdetta di 30 giorni a decorrere dalla fine di un mese.
1.2 La copertura assicurativa termina, in qualsiasi caso, con la cessazione del SWISS Miles & More Travel Package in questione in quanto sua componente.
2 In quali casi non esiste alcuna copertura assicurativa o sussiste sol- tanto una copertura limitata?
2.1 Pretese simili
Se la persona assicurata ha diritto alle prestazioni di un altro contratto di assicurazione (assicurazione privata o sociale, facoltativa od obbligatoria), la copertura dell’assicuratore si limita alla parte delle prestazioni assicurate che eccedono quelle dell’altro contratto di assicurazione. Complessivamen- te i costi vengono risarciti una sola volta.
2.2 Prestazioni di terzi
Se l’assicuratore ha fornito prestazioni per un danno assicurato altrove, tali prestazioni vanno considerate un anticipo. Il rimborso dell’anticipo avvie- ne mediante cessione all’assicuratore dei diritti della persona assicurata nei confronti dell’altro assicuratore obbligato alle prestazioni. La cessione avviene in sostituzione del pagamento e ha effetto liberatorio per la per- sona assicurata.
2.3 Esclusioni
Oltre alle limitazioni e alle esclusioni fissate nelle CPA, non sussiste in linea di principio alcuna copertura assicurativa per i danni di seguito elencati:
2.3.1 danni causati intenzionalmente dalla persona assicurata;
2.3.2 danni causati dalla persona assicurata mediante o durante la perpetrazione intenzionale di un delitto o un crimine o il tentativo intenzionale di perpet- rare un delitto o un crimine;
2.3.3 danni causati da eventi bellici, dichiarati o meno, oppure da guerre civili; Tuttavia, per quanto concerne l’assicurazione contro gli infortuni con mezzi di trasporto, la persona assicurata ha diritto alla prestazione se, durante un viaggio all’estero, si trova coinvolta, in modo inatteso e improvviso, in un evento bellico o in una guerra civile.
Il diritto alla prestazione si estingue alla fine del 14° giorno dall’inizio di una guerra o di una guerra civile nel territorio dello Stato in cui si trova la persona assicurata. L’estensione non vale per i viaggi in o attraverso Stati in cui era già
in corso una guerra o una guerra civile prima che il viaggio cominciasse. Non vale nemmeno in caso di partecipazione attiva alla guerra o alla guerra civile.
2.3.4 danni causati da energia nucleare;
2.3.5 danni causati direttamente o indirettamente o ai quali hanno contribuito incidenti con sostanze radioattive, biologiche o chimiche;
2.3.6 danni dovuti ad atti terroristici, disordini di ogni genere, catastrofi naturali;
2.3.7 sono inoltre escluse le spese che sarebbero sopravvenute se il sinistro non si fosse verificato.
3 Che cosa bisogna fare quando si verifica un evento assicurato o in caso di sinistro? (Obblighi)
Senza la collaborazione della persona assicurata, l’assicuratore non può proce- dere all’accertamento delle prestazioni e quindi non può nemmeno fornirle. La persona assicurata ha gli obblighi seguenti (in caso di decesso della stessa, sono equiparate alla persona assicurata le persone aventi diritto al capitale per il caso di decesso).
3.1 Aspetti generali:
3.1.1 adottare tutte le misure possibili per evitare un sinistro o diminuirne la portat;
3.1.2 informare immediatamente l’assicuratore, in modo completo e veritiero, indicando tutti i dettagli, di una circostanza che potrebbe comportare per l’assicuratore l’obbligo di fornire prestazioni;
3.1.3 inviare all’assicuratore la documentazione menzionata nella tabella sinistri (sezione V) o provvedere a che tale documentazione sia resa disponibile;
3.1.4 autorizzare l’assicuratore a effettuare qualsiasi indagine ragionevole per identificare la causa del sinistro e l’ammontare della prestazione dovuta;
3.1.5 attenersi alle istruzioni dell’assicuratore;
3.1.6 se necessario, autorizzare terzi (p. es. medici, altri assicuratori, fornitori di prestazioni e autorità) a comunicare le informazioni occorrenti;
3.1.7 informare l’assicuratore dell’esistenza di altre assicurazioni applicabili al sinis- tro, nonché delle pretese avanzate per tali assicurazioni e delle relative inden- nità ricevute, come pure dell’obbligo di risarcimento da parte di altri terzi;
3.2 in base alla prestazione assicurata:
3.2.1 chiamare immediatamente un medico se un infortunio può comportare un obbligo di prestazione;
3.2.2 seguire le prescrizioni dei medici;
3.2.3 sottoporsi a esami da parte di medici incaricati dall’assicuratore;
3.2.4 notificare entro 48 ore un decesso in seguito a infortunio, anche se l’infortunio è già stato notificato;
3.2.5 se si chiede il versamento di una prestazione per un caso di decesso in se- guito a infortunio, autorizzare l’assicuratore a far eseguire un’autopsia da parte di un medico incaricato dal medesimo, se ciò si può ragionevolmente pretendere ed è necessario per la liquidazione del sinistro;
3.2.6 denunciare immediatamente alle autorità di polizia competenti qualsiasi danno conseguente ad atti punibili, come pure a incendi o esplosioni e farsi consegnare un documento che attestati tale denuncia;
3.2.7 adottare tutti i provvedimenti necessari e proporzionati per ritrovare una cosa perduta o rubata, come pure per identificare e perseguire giudizial- mente il/i colpevole/i.
4 Quali conseguenze comporta l’inosservanza di tali obblighi?
Se in caso di sinistro viola un obbligo a cui deve ottemperare, la persona assicu- rata perde il diritto alla prestazione assicurata, ossia l’assicuratore ha il diritto di ridurre o rifiutare le prestazioni, a meno che la persona assicurata non dimostri di non avere violato l’obbligo intenzionalmente né per grave negligenza.
In caso di violazione intenzionale o per negligenza grave, la persona assicu- rata mantiene però il diritto alla prestazione se la violazione non ha influito sulla constatazione del sinistro né sul calcolo della prestazione.
5 Quando cadono in prescrizione i diritti derivanti dal contratto?
Per i diritti derivanti dal contratto d’assicurazione vale il termine di presc- rizione legale di due anni. Il termine inizia a decorrere con il verificarsi dell’evento assicurato.
6 Qual è il foro competente?
6.1 Fori competenti per le azioni della persona assicurata o dell’avente diritto, in caso di controversie derivanti dalle presenti Condizioni d’assicurazione, sono, a scelta:
– la sede della succursale svizzera dell’assicuratore;
– il domicilio svizzero o la sede, a norma del diritto civile, della persona as- sicurata o dell’avente diritto.
6.2 Foro competente per le azioni avviate dall’assicuratore è il domicilio, a nor- ma del diritto civile, della persona assicurata.
6.3 Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni cogenti in merito alla competen- za del foro.
7 Di che cosa bisogna tener conto per le comunicazioni all’assicura- tore?
Che cosa occorre fare in caso di cambiamento di indirizzo?
7.1 Tutte le notifiche e le dichiarazioni destinate all’assicuratore devono essere trasmesse per iscritto (ad es. a mezzo lettera, fax, posta elettronica).
Vanno inviate all’indirizzo di contatto dell’assicuratore indicato a pagina 5.
7.2 Qualora il cambiamento di indirizzo non sia stato comunicato né all’assicuratore né all’emittente, l’invio di una lettera raccomandata all’ultimo indirizzo noto è sufficiente per una dichiarazione di volontà da co- municare alla persona assicurata. Il contenuto della dichiarazione ha effetto nel momento in cui sarebbe regolarmente pervenuto al destinatario per via normale se non ci fosse stato cambiamento di indirizzo.
8 Che cosa succede in caso di adeguamento delle Condizioni di assicu- razione?
L’assicuratore e l’emittente (in qualità di stipulante) possono concordare modifiche delle presenti Condizioni e delle somme d’assicurazione. Tali mo- difiche vengono comunicate al titolare della carta principale per iscritto al- meno tre mesi prima della loro entrata in vigore. Si considerano approvate dal medesimo se all’emittente non perviene alcuna disdetta prima dell’entrata in vigore della modifica. La disdetta è valida se perviene all’emittente al più tardi l’ultimo giorno prima dell’entrata in vigore della modifica.
9 Qual è il diritto applicabile?
Al presente contratto si applica il diritto svizzero.
Sono fatte salve le disposizioni della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), sempre che le sue disposizioni non imperative non siano state modificate nelle presenti CGA.
10 Ombudsman delle assicurazioni private e della Suva
L’Ombudsman delle assicurazioni private e della Suva è a disposizione degli assicurati come ufficio di conciliazione neutrale. La competenza dell’Ombudsman si limita alla consulenza e alla mediazione e quindi non può decidere vertenze legali. L’Ombudsman non può risolvere le controver- sie giuridiche, un compito che resta di competenza dei tribunali ordinari.
Indirizzo di contatto nella Svizzera tedesca (sede principale):
Xxxxxxx xxxxxxx 0000, XX-0000 Xxxxxx
Tel.: x00 00 000 00 00 - Fax: x00 00 000 00 00
E-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Succursale Suisse Romande:
Xxxxxx Xxx Xxxxx-Xxxx 0 Case postale 5843
CH-1002 Lausanne
Tél.: x00 00 000 00 00, Fax: x00 00 000 00 00
E-Mail: xxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx
Succursale Svizzera Italiana:
Via X. Xxxxxxxxx 8, Casella postale XX-0000 Xxxxxx
Tel.: x00 00 000 00 00, Fax: x00 00 000 00 00
E-Mail: xxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xx
11 Come vengono trattati dall’assicuratore i dati personali? L’assicuratore è autorizzato a chiedere ai terzi coinvolti (ad es. all’emittente) e ad elaborare i dati assolutamente necessari ai fini della gestione del con- tratto e della liquidazione del sinistro. Allo stesso modo, per la gestione del contratto e la liquidazione del sinistro l’assicuratore è autorizzato a chiedere
a tali terzi informazioni utili, nonché a prendere visione degli atti ufficiali. L’assicuratore si impegna a trattare in modo confidenziale le informazioni così ottenute. I dati sono custoditi in forma cartacea e/o elettronica.
Se necessario i dati vengono inoltrati a terzi, vale a dire ad altri assicuratori, coassicuratori o riassicuratori coinvolti, come pure alle aziende che forniscono servizi, all’emittente e agli assicuratori in Svizzera e all’estero. I dati potranno
essere comunicati anche ad altre terze persone responsabili e ai loro assicura- tori di responsabilità civile in vista del riconoscimento di pretese di rivalsa. L’assicuratore è autorizzato a comunicare a terzi (segnatamente alle auto- xxxx competenti, ai pubblici uffici e all’emittente) a cui è stata confermata la copertura assicurativa qualsiasi sospensione, modifica o cessazione dell’assicurazione come pure l’eventuale rifiuto di un caso di sinistro.
IV. Condizioni particolari di assicurazione (CPA)
IV.) A. Assicurazione annullamento e interruzione di viaggi
1. Che cosa è assicurato, quando e dove?
Sono assicurate le spese in relazione a prestazioni di viaggio conformemen- te alle disposizioni seguenti. La premessa necessaria è che la persona assi- curata abbia subito uno degli eventi imprevisti menzionati qui di seguito:
1.1 Annullamento o interruzione del viaggio in seguito a:
– decesso, infortunio grave, malattia grave inaspettata o complicazioni nella gravidanza della persona assicurata o di una persona con la quale la persona assicurata vuole viaggiare, a condizione che la stessa sia menzionata esplicitamente nella conferma di prenotazione;
– complicazioni nella gravidanza della moglie/partner registrata della persona assicurata o della persona che assume tale ruolo;
– decesso, infortunio grave o seria malattia imprevista di una persona vicina alla persona assicurata;
– decesso, infortunio grave o malattia grave imprevista della persona presso la quale la persona assicurata intendeva soggiornare durante il viaggio, se è impossibile trovare un alloggio alternativo ragionevol- mente accettabile;
– perdita del posto di lavoro della persona assicurata, se sussiste un dirit- to a prestazioni nel quadro dell’assicurazione svizzera contro la disoc- cupazione o di un’altra normativa equivalente dello Stato di domicilio della persona assicurata;
– eventi bellici o disordini imprevisti nello Stato di destinazione che metto- no concretamente in pericolo la vita della persona assicurata, a condizio- ne che l’inizio del viaggio prenotato cada nei primi 14 giorni successivi al primo verificarsi dell’evento bellico o del disordine in questione;
– attacchi terroristici imprevisti presso la destinazione del viaggio che mettono concretamente in pericolo la vita della persona assicurata, a condizione che gli attacchi terroristici in questione si verifichino entro un periodo di 30 giorni prima dell’inizio del viaggio prenotato o diret- tamente durante tale viaggio;
– catastrofi naturali impreviste nello Stato di destinazione e/o lungo il per- corso pianificato che rendono impossibile il proseguimento del viaggio o mettono concretamente in pericolo la vita della persona assicurata;
– eventi imprevisti presso la destinazione del viaggio, ufficialmente dichiarati dall’OMS come epidemia, che mettono concretamente in pericolo la vita della persona assicurata;
– avvertimento imprevisto del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) o di un’istituzione simile dello Stato di domicilio della perso- na assicurata di non recarsi nello Stato di destinazione per il quale la persona assicurata ha prenotato il viaggio (fatta eccezione per tutti gli eventi esclusi ai sensi della cifra 2.3 CGA e della cifra 3 CPA);
– citazione imprevista davanti a un tribunale ordinario, se la persona as- sicurata deve presentarsi come testimone o giurato (non tuttavia per motivi professionali o di consulenza);
– gravi danni all’abitazione o all’abituale sede commerciale della persona assicurata in seguito a furto, inondazione, incendio o danni della natura oppure quando la polizia richieda il ritorno della persona assicurata al suo domicilio o alla sua sede commerciale in relazione a eventi del genere;
– ritardo o soppressione del mezzo di trasporto all’andata, quando l’inizio del viaggio prenotato è reso impossibile a causa del ritardo o della soppressione del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per rag- giungere il luogo di partenza previsto nel programma di viaggio;
– soppressione del veicolo all’andata, se durante il viaggio diretto per raggiungere il luogo di partenza previsto nel programma di viaggio il
veicolo privato utilizzato o il taxi non possono circolare a causa di un incidente o di una panne (panne dovute a chiavi e benzina non sono assicurate);
– se lo svolgimento del viaggio è impedito da scioperi (ad eccezione degli scioperi dell’agenzia viaggi o dei suoi fornitori di servizi);
– furto del passaporto o della carta d’identità, se il passaporto o la carta d’identità vengono rubati alla persona assicurata immediatamente prima della partenza e ciò rende impossibile la partenza (nota: in di- versi aeroporti vi sono uffici per il rilascio di passaporti d’emergenza).
1.2 Partenza ritardata
La partenza del volo, della nave o del treno per il viaggio di andata della persona assicurata subisce un ritardo imprevisto di oltre 12 ore.
1.3 Mancata partenza
La persona assicurata perde il volo, la nave o il treno per il viaggio di an- data in seguito agli imprevisti seguenti:
– panne o incidente imprevisti con l’automobile utilizzata per recarsi al punto di partenza;
– annullamento o limitazione imprevisti del servizio regolare dei mezzi di trasporto pubblici a causa di:
• maltempo,
• scioperi o lotte sindacali,
• guasto tecnico o incidente,
sempre che la persona assicurata non ne fosse a conoscenza prima di iniziare il viaggio.
2 Quali prestazioni vengono fornite?
Vengono fornite le prestazioni seguenti, fino a concorrenza degli importi indicati nella panoramica delle prestazioni assicurative:
2.1 In caso di rinuncia al viaggio ai sensi della cifra 1.1 CPA
Le spese che la persona assicurata deve sostenere per contratto in caso di rinuncia al/annullamento del viaggio prenotato.
2.2 In caso di interruzione del viaggio ai sensi della cifra 1.1 CPA, partenza ritardata ai sensi della cifra 1.2 CPA o mancata parten- za ai sensi della cifra 1.3 CPA
Le spese che la persona assicurata può dimostrare di aver dovuto sos- tenere per prestazioni di viaggio e/o alloggio prenotate e dovute per contratto, ma delle quali non ha usufruito. II risarcimento è calcolato in base al prezzo totale del viaggio, dedotte le prestazioni godute. Per il rimborso delle spese restanti fa stato il rapporto fra i giorni di cui non si è usufruito e il totale dei giorni di viaggio. Il prezzo del viaggio è il prezzo per il trasporto e l’alloggio della persona assicurata, l’automobile noleggiata e altre prestazioni comprese nel prezzo del viaggio prenotato e menzionate nel contratto. Oltre alle prestazioni di viaggio e/o alloggio di cui non si è usufruito, possono essere rimborsate anche le spese per la modifica del viaggio prenotato.
2.3 Mancata partenza ai sensi della cifra 1.3 CPA
Oltre alle prestazioni menzionate alla cifra 2.2 CPA, l’assicuratore for- nisce anche le prestazioni seguenti se la persona assicurata manca la partenza per il viaggio assicurato prenotato in anticipo:
2.3.1 informazione dell’impresa di trasporto e/o dell’operatore turistico circa il ritardo dell’arrivo della persona assicurata;
2.3.2 organizzazione e assunzione delle spese per opportunità alternative e supplementari di viaggio e pernottamenti in albergo (al massimo però fino a concorrenza dei costi che si sarebbero affrontati raggiungendo per la via più diretta la destinazione del viaggio prenotato).
3 Quando non sussiste alcuna copertura assicurativa? (Esclusioni) Oltre alle esclusioni di cui alla cifra 2.3 CGA non sussiste alcuna copertura assicurativa per i sinistri ed eventi seguenti.
3.1 Sinistri che la persona assicurata ha causato per grave negligen- za; oppure se la persona assicurata tenta intenzionalmente di ingannare l’assicuratore (per tutte le prestazioni).
3.2 In caso di rinuncia al o interruzione del viaggio sono esclusi i casi e le situazioni seguenti:
– rinuncia o interruzione a causa di una gravidanza, se la causa si manifesta nelle 8 settimane precedenti la data stimata del parto, sempre che si fo- sse a conoscenza della gravidanza prima della prenotazione del viaggio;
– una malattia o i postumi di un infortunio, di un’operazione o di un in- tervento medico che sussistevano già al momento della prenotazione oppure se la persona assicurata è in cura da un medico e non è guarita prima della data del viaggio. La suddetta esclusione non vale tuttavia nel caso in cui nei 30 giorni precedenti la prenotazione del viaggio la persona assicurata faccia confermare per iscritto da un medico ricono- sciuto di essere in grado di viaggiare. In caso di sinistro tale attestato deve essere presentato all’assicuratore;
– spese supplementari derivanti dal fatto che l’ufficio di prenotazione o l’agenzia viaggi non sono stati informati immediatamente della rinun- cia o dell’interruzione del viaggio;
– rinuncia o interruzione dovuta al fatto che il viaggio è stato prenotato per o attraverso uno Stato che il Dipartimento federale degli affari es- xxxx (DFAE) o un’altra istituzione nello Stato di domicilio della persona assicurata aveva consigliato di evitare;
– disposizioni o azioni restrittive da parte del governo di uno Stato qualsiasi;
– tutte le pretese derivanti dal fatto che la persona assicurata non può iniziare il viaggio poiché non ha ricevuto per tempo un passaporto o un visto valido;
– scioperi già iniziati o per i quali è stata comunicata una data d’inizio prima della prenotazione e/o dell’inizio del viaggio;
– eventi bellici, disordini, attacchi terroristici, catastrofi naturali ed epi- demie verificatisi prima della prenotazione del viaggio.
3.3 In caso di inizio ritardato del viaggio o mancata partenza e ritar- di del viaggio, non sono assicurati i sinistri:
– dovuti a scioperi o lotte sindacali già iniziati o per i quali è stata comu- nicata una data d’inizio prima di intraprendere il viaggio;
– risultanti dalla messa fuori servizio – su ordine o raccomandazione di un’autorità di vigilanza di uno Stato qualsiasi – di aerei, navi o treni pre- notati dalla persona assicurata. In questo caso la persona assicurata deve inoltrare le eventuali pretese all’impresa di trasporto in questione;
– derivanti dalla mancata fornitura di prestazioni di servizio o di traspor- to (in seguito a errore, insolvenza, omissione, ritardo o per altri motivi) dell’organizzatore di una parte qualunque del viaggio prenotato, con riserva degli eventi indicati espressamente come assicurati;
– derivanti dal fatto che la persona assicurata non ha intrapreso quanto possibile per effettuare il check-in entro l’orario previsto;
– derivanti dal fatto che la persona assicurata ha rifiutato un trasporto alternativo simile.
IV.) B. Assicurazione bagaglio
1. Che cosa è assicurato, quando e dove?
Qualora nel corso del viaggio assicurato il bagaglio personale di viaggio della persona assicurata
– vada smarrito, ossia risulti introvabile o sia stato oggetto di un furto o una rapina;
– venga danneggiato
– o distrutto
alla persona assicurata vengono pagati gli indennizzi elencati qui di seguito.
2 Quali prestazioni vengono fornite?
2.1 Spese di sostituzione
Rimborso per il valore a nuovo delle spese di sostituzione del bagaglio assicurato della persona assicurata fino a concorrenza dell’importo in- dicato nella panoramica delle prestazioni assicurate, dedotta una quota per l’usura e le eventuali prestazioni di terzi.
2.2 Spese di trasporto per il bagaglio ritrovato
Se il bagaglio della persona assicurata rubato o perduto viene ritrovato, le spese di trasporto del bagaglio al domicilio della persona assicurata sono rimborsate fino a concorrenza dell’importo indicato nella pano- ramica delle prestazioni assicurate, purché tali spese non siano assunte dall’impresa di trasporto.
2.3 Se dopo il pagamento dell’indennità la persona assicurata rientra in possesso della cosa rubata o sottratta durante una rapina, la persona assicurata può scegliere se rimborsare l’importo dell’indennità o lasciare all’assicuratore la cosa in questione. L’assicuratore può chiedere alla per- sona assicurata di prendere una decisione entro due settimane. Scaduto tale termine, il diritto di scelta passa all’assicuratore.
3 In quali casi non esiste alcuna copertura assicurativa o sussiste soltanto una copertura limitata? (Esclusioni)
Oltre alle esclusioni citate alla cifra 2.3 delle CGA non sussiste alcuna copertura assicurativa per danni:
– in seguito alla mancata adozione di provvedimenti necessari da parte della persona assicurata per la sicurezza del bagaglio e della proprietà personali; per esempio mentre sono depositati in un luogo accessibile al pubblico e senza la custodia diretta della persona assicurata;
– in seguito a perdita causata da abbandono, trascuratezza o dimenti- canza;
– a occhiali, lenti a contatto, protesi di qualsiasi tipo, denaro in contanti, titoli di valore, francobolli, certificati di debito, obbligazioni, assegni di viaggio o documenti di qualsiasi genere, animali, strumenti musi- cali, vetro, porcellana, oggetti di antiquariato, quadri, attrezzature sportive durante il loro utilizzo, biciclette, campionari di merce o mer- ce che servono per un commercio o uno scopo professionale, oggetti presentati su fiere o mostre, apparecchi televisori, veicoli a motore e imbarcazioni oppure accessori e/o attrezzatura secondaria;
– a un oggetto che viene prestato o affidato alla persona assicurata o noleggiato da essa;
– con pretese avanzate senza presentazione all’assicuratore del rapporto di polizia o del rapporto dell’impresa di trasporto pubblico;
– di bagaglio personale durante un trasporto, che non vengono notificati immediatamente all’impresa di trasporto pubblico;
– in seguito a sequestro o ritiro da parte di un’autorità doganale o di un’altra autorità statale;
– dovuti a guasto elettrico o tecnico, usura generale, danni causati da ammaccature, graffi o qualsiasi procedimento di tintura o pulizia;
– subiti da oggetti fragili o facilmente distruttibili, se non sono dovuti a incendio o incidente con un natante, un aeromobile o un veicolo a motore;
– dovuti a furto da veicoli a motore, rimorchi, roulotte, camper, natanti per sport acquatici o tende incustoditi; invece sussiste la copertura as- sicurativa (ma non per oggetti di valore, computer e telefoni cellulari) se gli oggetti rubati erano stati posti nel cassetto del cruscotto chiuso a chiave, nel bagagliaio del veicolo o nelle stive di una roulotte o di un camper oppure in un baule portatutto chiuso a chiave e montato in modo fisso sul veicolo e gli oggetti non erano visibili dall’esterno;
– dovuti a furto di oggetti di valore, computer o telefoni cellulari dal bagaglio registrato o da veicoli incustoditi; sono considerati oggetti di valore gioielli, pellicce, oggetti contenenti pietre o metalli preziosi, orologi, radio, binocoli, impianti audio, equipaggiamenti fotografici e video, stampanti e console per videogiochi.
IV. Tabella sinistri
In caso di sinistro, si ricorda di ottemperare agli obblighi menzionati alla cifra 3 delle CGA (sezione III).
Per poter esaminare il sinistro, l’assicuratore ha bisogno di diversi giustificativi concernenti il verificarsi del danno, il suo ammontare, ecc. Nella tabella seguente sono elencati i documenti da inoltrare all’assicuratore per ricevere al più presto la prestazione. Naturalmente occorre inoltrare solo i giustificativi per le prestazioni assi- curative che la persona assicurata intende richiedere. In caso di dubbio, si prega di domandare all’incaricato liquidazione sinistri quali siano i giustificativi necessari.
Prestazione | Documenti necessari per ottenere la prestazione |
In generale: | • le cifre iniziali e finali del numero della carta • la denuncia di sinistro compilata per intero e conformemente a verità • i giustificativi originali (in caso di trattamento simultaneo da parte di terzi sono sufficienti le copie), sui quali figurino il prezzo e la data di acquisto per le spese da risarcire, come pure il relativo giustificativo della carta se del caso • una comprova del pagamento del mezzo di trasporto pubblico utilizzato / del biglietto / del contratto o della prestazione • il nome del medico curante e una dichiarazione di scioglimento dal segreto professionale • il rapporto di polizia, in caso di intervento della polizia • la relazione bancaria della persona assicurata • un giustificativo comprovante in che misura terzi (ad es. compagnia aerea, altri assicurato-ri) si sono fatti carico dei costi |
Annullamento, interruzione del viaggio Incaricato liquidazione sinistri: Allianz Global Assistance | • biglietti o buoni viaggio/fatture non utilizzati • nel caso di e-ticket: conferma della compagnia aerea che il volo non è stato preso e ammontare dell’eventuale rimborso spese • fattura di prenotazione e di storno dell’operatore • certificati medici • documentazione indipendente a comprova dei motivi della partenza ritardata o mancata o dell’annullamento o interruzione del viaggio |
Reisegepäckversicherung Incaricato liquidazione sinistri: Allianz Global Assistance | • comprova del danneggiamento/della distruzione/della perdita del bagaglio personale • elenco degli oggetti danneggiati/distrutti/persi indicando il loro prezzo originario e la data d’acquisto • in caso di reato/incendio/esplosione: attestazione del posto di polizia competente • rapporto dell’impresa di trasporto in caso di sinistro in un mezzo di trasporto • su richiesta, invio degli oggetti danneggiati o distrutti |
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