ALLEGATO III – DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA “RICERCA PER LE PMI” O ALLA “RICERCA PER LE ASSOCIAZIONI DI PMI”
Convenzione di sovvenzione nell’ambito del 7° PQ
ALLEGATO III – DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA “RICERCA PER LE PMI” O ALLA “RICERCA PER LE ASSOCIAZIONI DI PMI”
III.1 - Definizioni
In aggiunta alle definizioni di cui all’articolo II.1:
PMI partecipante: un beneficiario, quale indicato nella sezione I dell’allegato I, che corrisponde alla definizione di PMI di cui all’articolo II.1, par. 14.
Associazione di PMI: un beneficiario, quale indicato nella sezione 1 dell’allegato I, che corrisponde alla definizione stabilita nell’invito a presentare proposte nel cui ambito è stato selezionato questo progetto.
Membro: un terzo, parte della presente convenzione di sovvenzione, che è membro di un’associazione di PMI o di uno dei suoi membri, e che corrisponde alla definizione di PMI di cui all’articolo II.1, par. 14. Se non diversamente precisato, ogni riferimento ad un’associazione di PMI comprende anche i suoi membri.
Esecutore di RST: un beneficiario, quale indicato nella sezione I dell’allegato I, che corrisponde alla definizione di esecutore di RST, contenuta all’articolo 2 delle regole di partecipazione.
Altro beneficiario: un beneficiario diverso da una PMI partecipante, da un’associazione di PMI o un esecutore di RST, quale indicato alla sezione 1 dell’allegato I.
Transazione: la sezione 2 dell’allegato I, che contiene i termini dell’accordo raggiunto in seno al consorzio circa la proprietà delle conoscenze acquisite e i diritti di accesso da fornire alle PMI partecipanti o alle associazioni di PMI e la remunerazione corrisposta dal consorzio ad un esecutore di RST.
III.2 - Transazione
In applicazione dell’articolo 10, la transazione prevale su tutte le disposizioni di cui alla parte C dell’allegato II.
Eventuali modifiche della transazione richiedono l’approvazione della Commissione mediante una modifica conformemente all’articolo II.36.
Il consorzio deve garantire che la transazione o gli accordi complementari conclusi da o tra beneficiari rispettino le regole di partecipazione.
III.3 - Accordo consortile
Entro al massimo due (2) mesi dalla data di avvio del progetto, il consorzio redige un accordo consortile ad integrazione della presente convenzione di sovvenzione e dei suoi allegati per quanto concerne i diritti e gli obblighi tra beneficiari.
L’accordo consortile o qualsiasi altro accordo concluso dai beneficiari non deve incidere sui diritti e gli obblighi della Comunità stabiliti dalla convenzione di sovvenzione e i suoi allegati né sui diritti e gli obblighi di ciascun beneficiario stabiliti dalla transazione.
III.4 - Costi ammissibili e contributo finanziario massimo della Comunità
1. In deroga all’articolo II.16, gli esecutori di RST possono imputare i loro costi ammissibili solo per le “attività di gestione” e le “altre attività”. Per le “attività di ricerca” e le “attività di dimostrazione” che svolgono nell’ambito del progetto, addebitano la loro remunerazione alle PMI partecipanti o alle Associazioni di PMI, in conformità della transazione.
Le PMI partecipanti e le associazioni di PMI possono addebitare come costi ammissibili nell’ambito delle “attività di ricerca” e delle “attività di dimostrazione”, in funzione dei casi, la remunerazione versata agli esecutori di RST, in conformità della transazione.
2. Fatti salvi i tassi di rimborso stabiliti all’articolo II.16, il contributo finanziario non può superare il 110% della remunerazione chiesta dagli esecutori di RST ai partecipanti di PMI o alle associazioni di PMI e da questi corrisposta, conformemente all’articolo 120 del regolamento finanziario.
3. Le associazioni di PMI possono imputare costi sostenuti dai loro membri nell’esecuzione del progetto, conformemente alle disposizioni della sovvenzione di convenzione. Questi costi non sono considerati entrate del progetto.
a) I membri individuano i costi del progetto, fatte le dovute distinzioni, in conformità delle disposizioni della parte B dell’allegato II della convenzione di sovvenzione. Ogni membro addebita i suoi costi ammissibili conformemente ai principi di cui agli articoli II.14 e II.15. L’associazione di PMI fornisce alla Commissione:
- un rendiconto finanziario individuale per ciascun membro, nel formato specificato nel modulo C. Questi costi non sono inclusi nel modulo C dell’associazione di PMI,
- certificati sui rendiconti finanziari e/o la metodologia da parte di ciascun membro,
conformemente alle disposizioni pertinenti della presente convenzione di sovvenzione,
- al modulo C dell’associazione di PMI deve essere allegata una relazione finanziaria consuntiva che riporti il totale dei costi ammissibili sostenuti dai membri e dall’associazione di PMI, come specificato nei loro rendiconti finanziari individuali.
All’atto della presentazione delle relazioni di cui all’articolo II.4, il consorzio rende noti il lavoro eseguito e le risorse utilizzate da ciascun membro collegandolo all’associazione di PMI di appartenenza.
b) L’ammissibilità dei costi dei membri imputati dall’associazione di PMI è soggetta a controlli e audit dei membri, conformemente agli articoli II.22 e II.23.
c) L’associazione di PMI assume l’intera responsabilità nei confronti della Comunità e degli altri beneficiari per i suoi membri. L’associazione di PMI si accerta che i suoi membri rispettino le disposizioni della convenzione di sovvenzione.
III. 5 - Garanzia per gli esecutori di RST
Quando un partecipante ad una PMI o un’associazione di PMI si trova nell’impossibilità giuridica di corrispondere la remunerazione stabilita nella transazione a favore di uno o più esecutori di RST, la Commissione può autorizzare gli esecutori di RST in questione a esigere dalla Comunità i costi ammissibili legati alle loro “attività di ricerca” e le loro “attività di dimostrazione” che si ritiene debbano essere remunerate dalla PMI partecipante o dall’associazione di PMI in questione.
Questi costi sono rimborsati conformemente all’articolo II.16, fatto salvo l’articolo II.4, par. 2.
III.6 - Diritti delle PMI partecipanti o delle associazioni di PMI
Le decisioni del consorzio devono essere approvate quanto meno dalla maggioranza delle
PMI partecipanti o delle associazioni delle PMI, ad esclusione dei loro membri.
Qualora non si riesca a trovare un accordo, il coordinatore ne informa tempestivamente la