Contract
CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CAMPORGIANO SAN ROMANO IN GARFAGNANA, SILLANO, PIAZZA AL SERCHIO, MINUCCIANO, VILLA COLLEMANDINA, VAGLI DI SOTTO, GIUNCUGNANO CASTELNUOVO DI GARFAGNANA, CAREGGINE, FOSCIANDORA, MOLAZZANA, VERGEMOLI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CONTROLLO DI GESTIONE MEDIANTE COSTITUZIONE DI UFFICIO UNICO.
L’anno duemilasette, il giorno del mese di , presso la sede del… , sono
intervenuti i Sigg.:
1) ….., nato a ….. il ……, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di sindaco del Comune di ……. (codice fiscale ente: ……), in esecuzione della deliberazione del C.C. n. del , immediatamente eseguibile;
2) …..
3) ……
PREMESSO CHE:
L’art. 33 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, promuove l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni demandando a loro la piena autonomia nell’individuazione dei soggetti, delle forme, e delle metodologie per la concreta attuazione, nell’ambito dei livelli ottimali approvati dalla Regione Toscana;
la Regione Toscana, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 33 del D.lg. 267/2000, ha approvato la Legge del 16 Agosto 2001, n. 40 “Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative dei Comuni”, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale ha individuato i criteri per l’incentivazione dell’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni;
il programma di riordino territoriale (Deliberazione del Consiglio Regionale 17 dicembre 2003, n. 225 così come modificata dalla Deliberazione del Consiglio Regionale del 16 febbraio 2005, n. 24)
individua i livelli ottimali, definiti in accordo con i comuni e contiene, inoltre, l’indicazione dei criteri, delle condizioni e dei requisiti per l’incentivazione delle gestioni associate;
le deliberazioni della Giunta Regionale n. 238 e n. 273 del 22 marzo 2004, così come modificate deliberazione della Giunta Regionale n. 556 del 23 luglio 2007, attuano il Programma di riordino territoriale, definendo in dettaglio il contenuto delle gestioni associate ed i procedimenti di concessione e revoca del contributo forfettario iniziale ed annuale;
i Comuni di Camporgiano San Romano in Garfagnana, Sillano, Piazza al Serchio, Minucciano, Villa Collemandina, Vagli di Sotto, Giuncugnano fanno parte del livello ottimale "Garfagnana Nord" i Comuni di Castelnuovo di Garfagnana, Careggine, Fosciandora, Molazzana, Vergemoli , fanno parte del livello ottimale “ Garfagnana Sud” per l'esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi, così come previsto dal programma di riordino territoriale;
i Comuni di Camporgiano San Romano in Garfagnana, Sillano, Piazza al Serchio, Minucciano, Villa Collemandina, Vagli di Sotto, Giuncugnano facenti parte del livello ottimale "Garfagnana Nord" i Comuni di Castelnuovo di Garfagnana, Careggine, Fosciandora, Molazzana, Vergemoli , facenti parte del livello ottimale “ Garfagnana Sud”, avendo già costituito tra loro forme di gestione associata di funzioni e servizi comunali, hanno convenuto sulla necessità di costituire un ufficio comune che si occupi del servizio controllo interno di gestione mediante le deliberazioni consiliari sopra richiamate per la rappresentanza legale, approvando nel contempo lo schema della presente convenzione;
la gestione associata del Controllo Interno verrà svolta ai sensi degli articoli 147, comma, lett. b, 196,197 e 198 del D.Lgs. n. 267/2000, applicando i principi scaturenti dall’articolo medesimo e dalla normativa collegata;
Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. Oggetto della presente convenzione è l'esercizio in forma associata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 tra i Comuni di Camporgiano San Romano in Garfagnana, Sillano, Piazza al Serchio, Minucciano, Villa Collemandina, Vagli di Sotto, Giuncugnano Castelnuovo di Garfagnana, Careggine, Fosciandora, Molazzana, Vergemoli delle funzioni inerenti il controllo interno di gestione, mediante istituzione di un ufficio comune con sede nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana, cui è affidato il ruolo di ente responsabile della gestione associata.
ART. 2
FINALITÀ DELLA CONVENZIONE
1. La convenzione ha lo scopo di gestire in modo associato il controllo interno.
2. Le amministrazioni stipulanti, intendono perseguire con la gestione associata una maggiore economicità, efficacia ed efficienza garantita dalla gestione con unico ufficio del controllo interno.
ART. 3
COMPITI DELL'UFFICIO COMUNE
1. La suddetta gestione associata concerne il controllo di gestione e comporta lo svolgimento diretto da parte dell'ufficio addetto delle seguenti attività:
a) predisposizione di un sistema uniforme di criteri ed indicatori di misurazione;
b) individuazione degli obiettivi rilevanti ai fini del controllo;
c) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché ai risultati raggiunti;
d) verifica e misurazione dei risultati di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
e) redazione periodica dei referti;
f) attività di supporto agli organi politici.
2. Ulteriori competenze, derivanti da esigenze organizzative o da successive discipline legislative in materia, potranno essere affidate al Comune responsabile della gestione, previa verifica di fattibilità da parte del responsabile dell'Ufficio associato, con apposita decisione della conferenza dei sindaci.
ART. 4
ATTIVITÀ CHE RESTANO NELLA COMPETENZA DEI SINGOLI COMUNI.
1. I comuni si impegnano a garantire la loro collaborazione mediante il supporto degli uffici interni dei singoli enti all'attività dell'ufficio associato.
2. In particolare gli enti associati per il tramite dei propri responsabili gestionali assicurano il supporto necessario per l'esercizio delle attività dell'ufficio associato per il controllo di gestione attraverso la
raccolta, per ogni centro di responsabilità ed in riferimento a ciascun servizio e centro di costo, ove previsto, delle informazioni necessarie all'analisi dei costi e delle valutazioni dei risultati curandone la loro trasmissione anche per mezzo di appositi applicativi informatici.
3. I referenti dei comuni associati, individuati nei responsabili dei servizi finanziari di ciascun comune convenzionato, mettono a disposizione tutti i dati relativi ai servizi e centri di costo in proprio possesso e potranno essere chiamati a collaborare nella fase di elaborazione dei report periodici ed annuali.
CAPO II - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNE ART. 5
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
1. L'ufficio unico è istituito presso il Comune di Castelnuovo di Garfagnana., che si impegna a mettere a disposizione i locali e a procurare la dotazione informatica e i supporti necessari al funzionamento dell'Ufficio stesso, quali, a titolo esemplificativo, arredi, stampanti, apparecchiature informatiche, software, utenze.
2. L'ufficio sarà costituito da personale distaccato o comandato dagli enti aderenti allo stesso e la dotazione organica del medesimo sarà definita dall’ente responsabile della gestione associata, previa conferenza dei sindaci dei comuni convenzionati.
3. I comuni convenzionati, qualora si renda necessario, su richiesta del responsabile della gestione associata e previa determinazione della conferenza dei sindaci, si impegnano a comandare o distaccare presso l'Ufficio unità di personale, anche a tempo parziale, per tutta la durata della gestione o per parte di essa.
ART. 6
RESPONSABILE DELLA GESTIONE ASSOCIATA
1. Il responsabile della gestione associata è nominato dal sindaco del comune responsabile della gestione, previa conferenza dei sindaci dei comuni convenzionati.
2. Il responsabile della gestione associata, oltre ai compiti di cui all’art. 3, ha il compito di:
a) attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla conferenza dei sindaci;
b) svolgere funzioni di coordinamento e di impulso, finalizzate ad uniformare le procedure;
c) organizzare e sovrintendere l'attività dell'ufficio cui è preposto;
d) adottare tutti gli atti gestionali inerenti le funzioni della gestione associata;
e) determinare il piano economico-finanziario preventivo e il rendiconto di gestione annuale di cui all’art. 10 della presente convenzione.
ART. 7
BENI E STRUTTURE
1. I comuni convenzionati potranno conferire al comune responsabile della gestione associata beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione medesima.
2. I beni strumentali concessi in uso dai comuni, ai sensi del precedente comma, rimangono di proprietà dei singoli comuni e, in caso di cessazione del servizio associato, di revoca delle funzioni o di recesso dalla convenzione, ritorneranno nella piena disponibilità dell'ente proprietario.
3. I beni strumentali acquistati per il funzionamento dell'Ufficio associato, per i quali verrà redatto un inventario separato, sono in comproprietà dei comuni aderenti secondo le quote definite dai successivi articoli. In caso di cessazione del servizio associato o di revoca delle funzioni verrà definita, di comune accordo, la destinazione di tali beni.
ART. 8
NORME REGOLAMENTARI
1. I comuni aderenti, su proposta della conferenza dei sindaci, possono disciplinare uniformemente le attività e le procedure che in forza della presente convenzione sono gestite in maniera associata, approvando con apposita deliberazione del comune responsabile della gestione una regolamentazione unica per il servizio associato.
CAPO III - RAPPORTI TRA I COMUNI CONVENZIONATI ART. 9
CONFERENZA DEI SINDACI
1. Ai fini dell’esercizio della gestione oggetto della presente convenzione è individuata, quale forma di consultazione e coordinamento politico tra gli enti contraenti, la conferenza dei sindaci.
2. Tale organismo, costituito dai sindaci dei comuni convenzionati o loro delegati, svolge i seguenti compiti:
a) stabilire gli indirizzi programmatici e gli obiettivi comuni da perseguire;
b) fornire direttive all'ente delegato e verificare la rispondenza della sua azione ai programmi delle rispettive amministrazioni comunali.
c) esaminare le relazioni relative a controlli periodici sull'andamento della gestione associata presentate dal soggetto di cui all'art. 6, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.
d) esaminare qualsiasi altra questione di interesse comune;
e) esprimere parere sulla proposta di quantificazione del costo complessivo dell’ufficio associato.
3. La conferenza è convocata e presieduta dal sindaco del comune responsabile della gestione associata e si riunisce almeno due volte all'anno per l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei sindaci dei comuni aderenti.
4. Alle sedute della conferenza dei sindaci possono essere invitati a partecipare, con funzioni
tecnico-consultive, i segretari comunali e/o direttori generali dei comuni convenzionati, il responsabile della gestione associata o altro personale la cui presenza sia ritenuta utile.
ART. 10 RAPPORTI FINANZIARI
1. Per il funzionamento della gestione associata, gli enti si impegnano a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione, le somme di propria competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa correlate al piano annuale.
2. Al momento dell'elaborazione dei bilanci preventivi dei comuni, il responsabile della gestione associata, tenuto conto degli eventuali finanziamenti e contributi previsti, predispone il piano economico-finanziario preventivo della gestione associata e lo sottopone all'esame della conferenza dei sindaci.
3. Il piano economico-finanziario preventivo, approvato dalla conferenza dei sindaci, viene trasmesso agli enti associati per gli adempimenti conseguenti e costituisce il documento in base al quale gli enti aderenti iscrivono le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale, ed indicano limite di spesa per l'ente responsabile della gestione.
4. Le spese per il funzionamento del servizio associato, desunte dal piano economico-finanziario approvato con le modalità di cui ai comma precedenti, saranno definite in conferenza dei sindaci.
5. Tutte le spese di cui al precedente comma saranno anticipate dal comune responsabile della gestione associata, al quale gli altri comuni associati verseranno le relative quote di spettanza, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’approvazione, da parte della conferenza dei sindaci del rendiconto annuale redatto, al termine di ciascun esercizio finanziario, dal responsabile della gestione associata.
RAPPORTI TRA GLI ENTI IN RELAZIONE AI CONTRIBUTI REGIONALI
1. Il comune responsabile della gestione si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata.
2. Eventuali contributi, concessi dallo Stato e dalla Regione a titolo di incentivo della gestione associata, saranno introitati dall'Ente responsabile della gestione medesima e portati a scomputo dei costi da finanziare, come determinati ai sensi dell'articolo 10.
3. In caso di economie o eccedenza di risorse - dedotte dal rendiconto annuale di cui al comma 5 dell'articolo precedente - spetterà alla conferenza dei sindaci decidere in merito al loro utilizzo, tenuto conto che:
a) le stesse sono di competenza di ciascun ente associato, in base al criterio di riparto di cui al comma 4 del precedente art. 10;
b) dovranno comunque essere destinate prioritariamente all'incentivazione della gestione associata, alla formazione e alla qualificazione del personale dipendente dei comuni associati, ovvero per iniziative, progetti ed attività interessanti tutti i comuni associati, ritenuti meritevoli di incentivazione.
4. Qualora le spese della gestione risultassero superiori ai finanziamenti ottenuti, gli enti convenzionati sono tenuti a rimborsare le spese sostenute dal comune responsabile della gestione entro i termini definiti dall’art. 10, comma 5.
5. In caso di revoca - parziale o totale - dei contributi da parte della Regione Toscana, il comune inadempiente dovrà rifondere alla gestione associata l'intera somma corrispondente al contributo revocato.
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI
ART. 12 NUOVE ADESIONI
1. Alla presente convenzione potranno aderire altri comuni, previo parere favorevole della conferenza dei sindaci.
2. Il comune ammesso a partecipare alla gestione associata, previa approvazione e sottoscrizione della presente convenzione, sarà tenuto a partecipare alle spese di gestione secondo i criteri di ripartizione stabiliti dall’art.10, comma 4.
3. Anche nel caso di nuove adesioni, la durata della gestione associata non potrà superare il termine di cui all'art. 13.
ART. 13 DURATA E REVOCA
1. La presente convenzione ha validità di cinque anni dalla sottoscrizione, salvo proroga che deve intervenire con atto deliberativo dei rispettivi consigli comunali.
2. Ciascun ente ha facoltà di recedere dalla presente convenzione con deliberazione del consiglio comunale da comunicare agli altri enti aderenti alla convenzione almeno sei mesi prima della scadenza dell'anno solare.
3. Il recesso, che ha comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, non fa venir meno la gestione unitaria per i restanti comuni aderenti.
ART. 14 CONTROVERSIE
1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i comuni in dipendenza della presente convenzione e che non possono trovare risoluzione in via bonaria mediante la conferenza dei sindaci, sono devolute alla competenza di un collegio composto da tre arbitri, di cui uno nominato dal comune o dai comuni che hanno promosso l’azione, uno dalla conferenza dei sindaci ed il terzo nominato di comune accordo tra il comune o i comuni che hanno promosso l’azione e la conferenza dei sindaci, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Lucca.
ART. 15 DISPOSIZIONI DI RINVIO
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile applicabili ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione.
2. Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione dovranno essere approvate dai consigli di tutti i comuni aderenti.
ART. 16 REGISTRAZIONE
La presente convenzione, esente dall’imposta di bollo ex D.P.R. 26.10.1972, n. 642, è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26.4.1986, n.131.
COMUNE DI
COMUNE DI
COMUNE DI