ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA
REGIONE TOSCANA
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE (UNIFI DICEA)
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE DELL’UNIVERSITA’ DI PISA (UNIPI DICI)
PER
“ATTUAZIONE PROGETTO DEL CENTRO DI MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA STRADALE DELLA REGIONE TOSCANA (2° PROGRAMMA ATTUATIVO DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE) – SEZIONE STUDI E RICERCHE: ATTIVITÀ DI RICERCA FINALIZZATA IN VIA PRINCIPALE ALLA DEFINIZIONE DI ELEMENTI SCIENTIFICI DI SUPPORTO AD UN METODO PER LA GESTIONE IN SICUREZZA DELLE STRADE NON APPARTENENTI ALLA RETE TEN, COME SUPPORTO DEGLI ADEMPIMENTI REGIONALI DI CUI ALL'ART.1, COMMA 4, DEL D.LGS. N°35/2011”
TRA
la Regione Toscana con sede legale in Firenze, P.zza Duomo 10, c.f. n. 01386030488, in seguito denominata “Regione”, rappresentata da …………………., in qualità di , nominata ai sensi e
per gli effetti del ………………………………………… e autorizzata ad impegnare l’Amministrazione verso l’esterno ai sensi dell’art.2 comma 4 della Legge Regionale 08/01/2009 n.1.
il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Firenze (di seguito UNIFI DICEA), con sede in Xxxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxxx 0, C.F. e P.I. 01279680480, rappresentato dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a ………….il……………. con domicilio fiscale per la sua carica presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (in seguito denominato “Dipartimento”).
il Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Pisa (di seguito UNIPI DICI), con sede in Xxxx, Xxxxx X. Xxxxxxxxx, 0, C.F. 80003670504 e P.I 00286820501, rappresentato dal xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Livorno il 17/07/1957 con domicilio fiscale per la sua carica presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Pisa (in seguito denominato “Dipartimento”).
PREMESSE
Visto il Codice della Strada approvato con D. Lgs n.285/92 ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n°492/92;
Visto il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/03/1997 n. 59, anche in materia di viabilità;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 19 dicembre 2000, n. 274, di individuazione della rete stradale regionale e delle risorse da assegnare alle Province in attuazione del decreto legislativo n. 112/98;
Visti gli art. 22 e 23 della L.R. 1.12.1998 n. 88, di attuazione del capo VI (viabilità) del D.lgs. 112/98, come modificati dalla LR 22/2015, che individuano le funzioni della Regione e delle Province in materia di strade regionali; in particolare il comma 1 lett. b) dell’art. 22 riserva alla Regione il coordinamento delle funzioni attribuite alle province, relativamente alle strade regionali, il comma 1 lett. a) dell’art. 23 riserva alle Province la manutenzione delle strade regionali;
Considerato che l'articolo 23 della legge regionale 01.12.1998, n. 88, così come modificato con l.r. n. 82 del 28.12.2015, stabilisce le modalità di finanziamento della manutenzione delle strade regionali, precisando che le risorse sono stabilite annualmente dal bilancio regionale;
Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 di istituzione del Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM);
Visto il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 18 del 12/02/2014 e prorogato ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della l.r. 1/2015, così come disposto dalla legge regionale 31 marzo 2017, n. 15;
Dato atto che il Programma Pluriennale degli Investimenti sulla Viabilità di Interesse Regionale per gli anni 2002-2007, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 35 del 27 febbraio 2002 e successivi aggiornamenti, è confluito nel Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), ai sensi della l.r. n. 55/2011;
Dato atto che il primo dei criteri di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 35 del 27 febbraio 2002 e successivi aggiornamenti per l'individuazione degli interventi programmati è la messa in sicurezza della rete stradale regionale;
Rilevato che il PRIIM prevede tra le Azioni trasversali di piano al paragrafo 7.5.1 “Innovazione tecnologica, comunicazione e informazione” la promozione di attività di ricerca in materia di trasporti e mobilità e per lo sviluppo di progetti sperimentali mediante accordi e convenzioni con enti, aziende e associazioni, oltre all’obbiettivo generale 3. “Azioni per la mobilità sostenibile e per il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria” e l’obbiettivo specifico 3.2. “Miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria del territorio regionale in accordo agli obiettivi europei e nazionali”;
Visto l’art. 2 della Legge regionale 11 maggio 2011, n. 19, che stabilisce che al fine di migliorare la sicurezza stradale, la Regione Toscana attiva in modo coordinato e continuativo specifiche politiche, attraverso gli strumenti della programmazione ordinaria regionale, assumendo quale criterio di assegnazione e/o erogazione prioritaria di finanziamenti per interventi sulla rete stradale regionale, l’innalzamento del livello di sicurezza dei tratti interessati;
Richiamato il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale approvato con Delibera CIPE n° 100/2013 che ha previsto nell'ambito del Secondo Programma Attuativo Annuale del medesimo Piano Nazionale della Sicurezza Stradale la costituzione dei Centri di Monitoraggio Regionale della Sicurezza Stradale. La Regione Toscana ha presentato al Ministero competente un proprio progetto valutato positivamente e giudicato meritevole del cofinanziamento nazionale a valere sul Secondo Programma Attuativo Annuale;
Richiamata la DGR n. 30 del 24/01/2012 che ha aggiornato il progetto anche sulla base delle richieste ministeriali ed approvato lo schema di convenzione per il trasferimento del contributo da parte del Ministero. Il Centro di monitoraggio Regionale sulla Sicurezza Stradale prevede, tra le varie macroattività quella dedicata agli Studi e Ricerche con una specifica attività denominata S4b - Indagine priorità interventi;
Dato atto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la realizzazione del progetto del Centro di Monitoraggio Regionale per la Sicurezza Stradale della Regione Toscana prevede un trasferimento ministeriale del 70% per un importo di euro 1.829.652,00 rispetto al costo totale del progetto di euro 2.613.788,00 e che detto contributo è trasferito alla Regione Toscana a seguito di rendicontazione amministrativa e contabile comprovante l’avvenuta spesa per ogni singola attività svolta e presente nel quadro economico di progetto;
Dato atto che la Convenzione sopra richiamata tra la Regione Toscana e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata firmata il 01/03/2012 e che con nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione Sicurezza Stradale - protocollo n. U.0001424.10-03-2017 del 10.03.2017 ha comunicato alla Regione Toscana la conclusione attuativa del progetto, fissata al 31 dicembre 2018;
Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione Sicurezza Stradale - protocollo n. U. 0001599.08-03-2018 del 08.03.2018 con la quale è stata concessa ulteriore proroga per l’attuazione del progetto del Centro di Monitoraggio Regionale della Sicurezza Stradale - CMRSS;
Considerato che il Progetto del Centro di monitoraggio Regionale sulla Sicurezza Stradale della Regione Toscana (CMRSS) prevede una specifica attività di “Studi e Ricerche” per l’effettuazione, in coerenza agli obiettivi regionali di cui all'art.1 comma 4 del D.Lgs n. 35/2011, dei necessari approfondimenti propedeutici per la Regione Toscana volti a definire un quadro conoscitivo di elementi tecnico-scientifici, valutazioni di opportunità e di metodo per delineare i contenuti della disciplina normativa riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza della regione e degli enti locali toscani;
Considerato che con il D.Lgs n. 35/2011 lo Stato ha delegato le Regioni a legiferare in merito alle linee di sicurezza stradale sulle reti stradali, riconoscendo di fatto la necessità di normare le reti stradali regionali e locali con specifiche discipline per la sicurezza stradale che tengano conto delle peculiarità delle reti stradali di ambito regionale.
Considerato che si rende necessario avviare l’attività di studio e ricerca del CMRSS per identificare contestualmente alle linee guida per la sicurezza stradale le specifiche valutazioni di sostenibilità delle metodiche analizzate in rapporto alla specificità della rete stradale toscana regionale e locale, ovvero anche la metodologia operativa di rilievo stradale, programmazione ed esecuzione degli interventi manutentivi, attraverso una procedura chiara, replicabile ed efficace in termini di precisione dei risultati, basata su criteri oggettivi di individuazione di priorità di intervento dei siti critici, così da avere a disposizione uno strumento comparativo e di indirizzo decisionale tecnico per individuare la miglior strategia di intervento sulle strade,
valutando il massimo beneficio atteso in termini di ottimizzazione delle attività di manutenzione e di riduzione del numero di incidenti, in relazione alle risorse annualmente disponibili sul bilancio regionale;
Dato atto che in Toscana le uniche Università che si occupano di progettazione stradale e sicurezza stradale sono quelle di Firenze e di Pisa, le quali nell’ambito delle loro attività istituzionali hanno più volte hanno svolto attività di ricerca sul territorio toscano in materia di sicurezza stradale, acquisendo una particolare specifica conoscenza delle tematiche della rete stradale toscana e quindi costituendo unitamente i più sicuri riferimenti per la Regione Toscana nello sviluppare congiuntamente attività di confronto, approfondimento, ricerca e sintesi concettuale con specifico riferimento alle strade toscane.
Valutato che l’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Firenze UNIFI DICEA e dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Pisa UNIPI DICI:
- hanno una costante collaborazione con la Regione Toscana sui temi legati alla Sicurezza Stradale nell’ambito dell’Osservatorio Regionale della Sicurezza Stradale istituito con L.R. n. 19/2011, dove sono rappresentate, ed in seno al quale, hanno apportato gli approfondimenti tecnici e scientifici legati al territorio toscano sul tema della sicurezza stradale.
- l’Università degli Studi di Firenze ha all’attivo varie sperimentazioni effettuate con il simulatore di guida avanzato che è stato acquisito dall'Università di Firenze grazie ai fondi Por Fesr della Regione Toscana e che è attualmente in funzione presso il Laboratorio per la Sicurezza e l'Infortunistica Stradale (LaSIS) di Ingegneria. Il simulatore di guida avanzato fa parte del progetto Por Creo 2007-2013 di ricerca industriale e sviluppo sperimentale denominato Teseo per la gestione avanzata delle infrastrutture di trasporto, capace di realizzare un sistema di gestione integrata di traffico, manutenzione e sicurezza stradale riproducendo scenari molto simili alla realtà con meteo, traffico, segnaletica e ambiente circostante.
- L’Università di Pisa ha collaborato al Progetto Xxxxxxxx finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale per la stesura delle linee guida per la pavimentazione delle strade regionali toscane conducendo indagini su otto siti sperimentali. Sulla scorta dei risultati ottenuti da queste sperimentazioni e da quelle eseguite contemporaneamente in laboratorio, sono state individuate le miscele da utilizzare per la predisposizione di alcuni siti di studio sui quali è stato eseguito un controllo ed un monitoraggio nel tempo, in modo da confrontare le risposte dei diversi tipi di pavimentazione.
Dato atto che l’interesse scientifico di tale ricerca è stato confermato dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Firenze UNIFI DICEA e dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Pisa UNIPI DICI in particolare con la disponibilità a sviluppare le attività di analisi, studio e ricerca sugli argomenti sopra esposti, non soltanto per la definizione delle tematiche di sicurezza stradale specifiche riferite agli ambiti legislativi richiamati, ma anche ai fini di pubblicazione dei risultati raggiunti e diffusione anche in contesti diversi da quello toscano o italiano;
Ritenuto pertanto di dare attuazione all’attività S4b - Indagine priorità interventi volta ad una attività di ricerca finalizzata in via principale alla definizione di elementi scientifici di supporto ad un metodo per la gestione in sicurezza delle strade non appartenenti alla rete TEN, come supporto degli adempimenti regionali di cui all’art. 1, comma 4, del D.Lgs n. 35/2011 avvalendosi dello specifico supporto dei due Dipartimenti universitari sopra richiamati che solidalmente garantiscono una specifica conoscenza delle problematiche e della rete stradale toscana;
Preso atto che l’accordo di collaborazione in oggetto è stato elaborato tenendo conto dei criteri definiti dalla circolare AOOGRT/142917/A.60 del 29 maggio 2013, contenente indicazioni per l’applicazione dei principi
della giurisprudenza europea in materia di accordi di collaborazione (ex art. 15 legge n. 241/1990) con le Università pubbliche;
Ritenuto di precisare che per la presente attività di ricerca risultano destinate e disponibili euro 180.000,00 sul capitolo n. 21058 del bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018;
Considerato che il contributo per la presente attività di ricerca è funzionale al trasferimento da parte del MIT delle relative risorse previste dall’allegato 1 “Piano erogazione diretta dei contributi” del DM n. 800/2009 destinate al progetto del CMRSS;
Considerato che il contributo Ministeriale per l’attuazione di detta attività di Studio e Ricerca è pari al 70% pari ad euro 126.000,00 e che in ragione della Convenzione MIT – Regione Toscana, la Regione con il presente accordo contribuisce con una quota pari al 30% per euro 54.000,00 ma che in ragione del piano di trasferimento tale spesa è totalmente anticipata dalla Regione Toscana;
Dato atto della composizione della spesa a carico della Regione Toscana, con il presente accordo pertanto è posto a carico del MIT e della Regione Toscana una ripartizione dei costi in misura superiore al 50% dei costi totali per la ricerca quantificata in euro 240.000,00 che consentiranno di dare attuazione al progetto del CMRSS finanziato dal MIT, di avere una maggiore conoscenza delle problematiche della rete stradale toscana e di ricevere il trasferimento da parte del MIT delle risorse di cui sopra destinate al progetto CMRSS e dettagliate nello schema di accordo allegato al presente atto;
Ritenuto di dare attuazione dell'azione prevista dal progetto del CMRSS sopra richiamato, a valere sulle risorse nazionali assegnate alla Regione Toscana per l’attività di studio e ricerca Sb4 Indagine priorità interventi;
Vista la legge n. 341 del 19 novembre 1990 recante riforma degli ordinamenti didattici universitari;
Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, concernente lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – OGGETTO
1. Con il presente accordo le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione dell’attività di ricerca e studio per la definizione di elementi di supporto ad un metodo per la gestione sostenibile delle reti stradali in sicurezza, con particolare riferimento alle reti stradali non appartenenti alla rete TEN, così da definire elementi utili per gli adempimenti regionali di cui all'art.1, comma 4, del D.Lgs n° 35/2011.
2. Il Programma delle Attività, che costituisce l'Allegato 1 al presente Accordo, perseguirà i seguenti obiettivi comuni:
A. Analisi delle esistenti banche dati stradali regionali, attinenti alla geometria stradale, ai dati di traffico e di incidentalità, anche evidenziando le eventuali necessità di modifica della gestione dei dati per un utilizzo più efficace;
B. Attività di ricerca finalizzata all’individuazione di un approccio metodologico sostenibile per la classificazione della sicurezza delle reti stradali esistenti, coerente con i principi stabiliti dal D.Lgs n
°35/2011 e con le Linee guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs n°35/2011, approvate con DM 2 maggio 2012, di supporto all’adempimento regionale di cui all'art. 1, comma 4, del D.Lgs n°35/2011;
C. Attività di ricerca finalizzata alla individuazione di una metodologia standard di riferimento per lo svolgimento dei sopralluoghi e dei monitoraggi in situ dello stato manutentivo della rete stradale, con individuazione delle verifiche da effettuare e di indicatori specifici per la classificazione dei livelli di manutenzione e di sicurezza della rete;
D. Indicazioni per la strutturazione di un database tipo dei dati rilevati, per la classificazione dei livelli di sicurezza e di manutenzione della rete e per l’analisi delle criticità rilevate;
E. Individuazione di un algoritmo per la creazione di un software di modellazione che, a partire dalle banche dati di cui al punto A e utilizzando i risultati prodotti dalle Attività B, C e D, consenta l’individuazione oggettiva delle priorità di intervento per la manutenzione della rete stradale e per la messa in sicurezza, con un approccio metodologico eventualmente differenziato sui vari livelli amministrativi della rete stradale;
F. Attività di ricerca finalizzata all’individuazione delle migliori pratiche di intervento manutentivo in termini di analisi costi-benefici.
Potranno inoltre essere approfonditi aspetti di ricerca più specifici che dovessero risultare di particolare interesse nel corso degli studi effettuati.
Lo sviluppo delle attività sopra indicate sarà corredato da una sintesi delle metodiche, delle tecnologie e delle pratiche di uso corrente, che costituirà il quadro conoscitivo di partenza.
Le soluzioni conclusive dovranno essere approfondite congiuntamente, anche in specifici incontri di confronto, con alcuni degli enti proprietari e gestori di reti stradali in Toscana, al fine di rendere la metodologia proposta quanto più compatibile possibile con le organizzazioni reali degli uffici tecnici dei medesimi Enti, verificandone l'effettiva sostenibilità attuativa.
3. L’eventuale aggiornamento dal punto di vista tecnico scientifico del “Programma delle attività”, a seguito di esigenze sopravvenute che non comportino una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le Parti.
4. Eventuali revisioni, se sostanziali, del “Programma delle attività” saranno definite con atti aggiuntivi al presente accordo.
ART. 2 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’
1. Le attività descritte nel Programma delle Attività saranno svolte dai due Dipartimenti Universitari, firmatari del presente Accordo, in collaborazione con il Settore Programmazione Viabilità della Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale della Regione Toscana e con i tre settori regionali competenti in materia di progettazione e realizzazione di opere sulla viabilità regionale.
Il coordinamento tecnico-scientifico delle attività sarà assicurato dai Dipartimenti universitari delle Università di Firenze e Pisa, come meglio precisato all’articolo 10.
In particolare, per l'attuazione dell'accordo è costituito un Gruppo di Lavoro composto dai seguenti membri:
- responsabile del Settore Programmazione Viabilità della Regione Toscana;
- almeno un responsabile di un settore di progettazione e realizzazione di opere su strade regionali della Regione Toscana;
- responsabile scientifico per l'attuazione del presente Accordo di UNIFI DICEA dell'Università di Firenze;
- responsabile scientifico per l'attuazione del presente Accordo di UNIPI DICI dell'Università di Pisa.
Il suddetto Gruppo di Lavoro si riunirà con cadenza almeno bimestrale per verificare lo sviluppo delle attività previste nel Programma Attività secondo la tempistica concordata.
Ai lavori del Gruppo di Lavoro potranno essere invitati a partecipare, oltre che funzionari e dirigenti della Regione Toscana e ricercatori/assegnisti e professori universitari, anche soggetti rappresentanti di Enti proprietari e gestori di strade nel territorio toscano.
Il ricorso a personale non strutturato da parte delle due Università (assegnisti di ricerca e/o borsisti etc.) e l’eventuale acquisizione di beni e servizi strumentali alle attività oggetto del presente accordo, avverranno nel rispetto della normativa comunitaria e statale di settore, e nel rispetto dei principi di concorrenza, partecipazione, pubblicità e non discriminazione.
Ogni sottoscrittore del presente accordo garantisce la conformità alla normativa vigente circa i propri atti che porrà in essere per l'attuazione del presente accordo, relativamente all'utilizzo delle risorse regionali e circa il reperimento delle necessarie risorse di personale.
2. I Dipartimenti Universitari presenteranno ai fini della successiva pubblicazione alla Regione Toscana, ovvero al Settore Programmazione Viabilità, per quanto riguarda le attività previste dal Programma delle Attività, le relazioni e documentazioni interne, parziali e finali, indicate nel Programma medesimo, in coerenza al seguente cronoprogramma:
- termine di presentazione della prima bozza di stato d'avanzamento dei lavori: 30 giugno 2018;
- termine delle attività: 31 dicembre 2018;
- termine per la presentazione della rendicontazione di spesa alla Regione Toscana: 30 aprile 2019
3. Le relazioni e le documentazioni interne di cui al comma 2 dovranno essere consegnate alla Regione nei seguenti formati: n.1 copia cartacea completa, n.1 copia in formato pdf riproducibile, n.1 copia in formato editabile attraverso gli strumenti informatici utilizzabili dalla Regione Toscana.
ART. 3 – IMPEGNI E OBBLIGHI DELLE PARTI
1. La Regione si impegna a:
a) cofinanziare, ai sensi e per effetti dell'art. 12 della L. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., le attività previste nel presente Accordo e a mettere a disposizione le risorse necessarie e/o i locali per lo svolgimento delle attività di condivisione del lavoro svolto, in coerenza con il Programma delle Attività di cui all’art 1, secondo i preventivi di spesa comunicati dai due Dipartimenti universitari agli atti d'ufficio regionali, come meglio specificato nell'articolato seguente.
b) Mettere a disposizione le seguenti banche dati regionali:
a. Catasto strade (dati disponibili al momento della ricerca);
b. Sistema regionale di monitoraggio del traffico.
Per quanto riguarda i dati degli incidenti stradali occorsi sul territorio regionale, le Università potranno richiedere al Contact Centre di Istat la trasmissione del “File di microdati per la ricerca” della
“Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone” (Programma Statistico Nazionale - IST 00142).
c) organizzare e programmare degli incontri presso i propri locali per consentire la discussione e gli approfondimenti sulla materia, con i soggetti eventualmente da consultare.
d) pubblicare le relazioni finali prodotte dai due Dipartimenti universitari ai fini della loro fruizione e divulgazione.
2. I due Dipartimenti delle Università di Firenze e di Pisa si impegnano a:
a) comunicare entro 3 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, con nota PEC, il nome del responsabile del procedimento per ciascun Dipartimento Universitario;
b) mettere a disposizione le proprie competenze e le idonee professionalità, i propri laboratori e mezzi per l'esecuzione delle indagini e per l'espletamento delle attività di cui al Programma delle attività di cui all'allegato 1 al presente accordo;
c) garantire, nell'ambito delle attività svolte da ciascun Dipartimento, la coerenza e l'organicità complessiva del lavoro.
d) svolgere le attività di informazione nell'ambito degli eventuali incontri attuativi con altri soggetti eventualmente coinvolti.
e) fornire i risultati della ricerca entro i tempi prestabiliti nonché gli eventuali pareri e contributi di esperti, se richiesti, su eventuali problematiche che si potranno verificare nel corso della ricerca.
ART. 4 – RESPONSABILITÀ
Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall’altra nell’ambito delle attività di cui al presente accordo.
Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 5 – DURATA
Le attività di cui al presente accordo dovranno essere sviluppate per fasi con la consegna degli elaborati previsti nel Programma delle Attività e avranno durata dalla firma del presente accordo fino al 31.12.2018, fermo restando l’attività di rendicontazione che dovrà essere conclusa entro il 30.04.2019 e salvo proroghe concordate come di seguito specificato.
L’eventuale richiesta di proroga rispetto alle tempistiche stabilite nell’Allegato A dovrà essere comunicata entro le scadenze previste dal presente atto e adeguatamente motivata e verificata con il Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti – Direzione Sicurezza Stradale - da cui dipende l'attuazione del progetto del Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx.
ART. 6 – IMPORTO DELL'ATTIVITÀ' DI RICERCA E MODALITÀ EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE
1. Il valore complessivo delle attività di ricerca previste nel presente accordo di collaborazione scientifica è pari a 180.000,00 (centottantamila/00).
Le risorse regionali fanno capo al Progetto del Centro di Monitoraggio Regionale della Sicurezza Stradale di cui al 2° Programma attuativo del PNSS approvato con delibera CIPE n°100/2013, e sono stanziate sul capitolo di bilancio n. 21058, annualità 2018
Come indicato nel Programma delle Attività l’importo suddetto risulta così ripartito:
1.1 – UNIFI DICEA Dipartimento dell'Università di Firenze. Per lo sviluppo del Programma di Attività di cui all'Allegato 1, del costo complessivo stimato in € 120.000,00, la Regione contribuisce con € 90.000,00. Il contributo dell’Università di Firenze sarà erogato sotto forma di ore di lavoro del personale strutturato.
1.2 – UNIPI DICI Dipartimento dell'Università di Pisa. Per lo sviluppo del Programma di Attività di cui all'Allegato 2, del costo complessivo stimato in € 120.000,00 la Regione contribuisce con € 90.000,00. Il contributo dell’Università di Pisa sarà erogato sotto forma di ore di lavoro del personale strutturato.
2. Poiché trattasi di trasferimento di risorse per contributo di ricerca, il cofinanziamento regionale di cui al presente Accordo è esente dal campo di applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e non soggetto peraltro alla ritenuta fiscale di cui all’art. 28 del DPR n. 600/73.
3. Il contributo regionale erogato avrà la finalità di sostenere l’attività di ricerca, come indicato nell’Allegato A “Programma delle attività”. Le modalità di erogazione del contributo regionale, per entrambi i Dipartimenti, sarà la seguente:
3.1- 30% del cofinanziamento regionale al Dipartimento universitario interessato, a seguito della comunicazione con nota PEC dell'avvio delle attività connesse all'attuazione del presente Accordo;
3.3- successivo 30% del cofinanziamento regionale al Dipartimento universitario interessato, a seguito della presentazione delle bozze di stato d'avanzamento, di cui al precedente articolo 2, comma 2, verificate positivamente dal Gruppo di Lavoro;
3.4- successivo 40% del cofinanziamento regionale al Dipartimento universitario interessato, a seguito della presentazione della ricerca conclusiva completa in ogni sua parte, di cui al precedente articolo 2, comma 2, verificata positivamente dal Gruppo di Lavoro e comprensiva della certificazione di chiusura delle attività e dei costi effettivamente sostenuti, sottoscritta dai Responsabili Scientifici.
Le richieste di erogazione del cofinanziamento dovranno essere intestate a Regione Toscana, Giunta Regionale, sede legale in Firenze, Piazza Duomo 10, C.F. 01386030488 ed indirizzate alla Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e TPL – Settore Programmazione Viabilità, Xxx xx Xxxxxx x.00, 00000
Xxxxxxx. I pagamenti saranno effettuati dalla Regione Toscana a favore del Dipartimento tramite bonifico bancario secondo le modalità indicate nelle richieste di erogazione.
4. Gli importi erogati ai due Dipartimenti universitari costituiscono un sostegno ad attività istituzionali e non confluiscono nella contabilità separata destinata ai proventi dalle attività svolte dall’Università sul mercato.
ART. 7 – PROPRIETÀ DEI RISULTATI
I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà delle Parti, che potranno utilizzarli per i propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente accordo. La Regione Toscana potrà utilizzare i risultati dell'attività prodotta ai sensi della presente convenzione per i propri fini istituzionali e per quanto attenga agli adempimenti di cui al Decreto legislativo 15 marzo 2011, n° 35, di attuazione della direttiva 2008/96/CE, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.
ART. 8 – INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI
Ai sensi di quanto previsto dal X.Xxx. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità di utilizzo dei dati personali nell’ambito dei trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. Ai sensi del T.U. sopra citato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza. Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’art. 11 della richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.
ART. 9 – RECESSO
Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all’altra con un preavviso di un mese. La parte che esercita tale facoltà deve, contestualmente, comunicare se intende recedere anche dagli accordi attuativi in corso. La regione può in qualsiasi momento risolvere anticipatamente l’accordo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Nel caso in cui il Dipartimento non ottemperi ai termini del presente Accordo, in particolare non consegni gli elaborati tecnici nei termini previsti dal precedente art. 6 e il ritardo superi la durata di 1 mese, la Regione ha la facoltà di revocare il cofinanziamento e può valutare di procedere al recupero delle eventuali somme erogate.
ART. 10 – REFERENTI e RESPONSABILI SCIENTIFICI
10.1 - I referenti, responsabili della gestione delle attività oggetto del presente accordo sono:
- ………….., Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Firenze; -xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Pisa, dirigente del Settore /Direzione ………………………………….
10.2 - I responsabili scientifici delle attività oggetto del presente accordo sono:
- Prof.
- Xxxx. Xxxxxxx Xxxx per il Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Pisa
- ………………………………
I suddetti Referenti potranno avvalersi di collaboratori interni per l’espletamento delle attività in oggetto. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il referente sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.
ART. 11 – FORO COMPETENTE
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 133 lettera a) punto 2) del D.Lgs. 2 luglio n. 104 del 2010 (il c.d. Codice del processo amministrativo) le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli Accordi tra Pubbliche Amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Giudice competente è il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.
ART. 12 – ESENZIONE
Il presente accordo, avendo ad oggetto un trasferimento a titolo gratuito destinato alla ricerca, è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell’articolo unico L. 266/05 commi 353 e 354.
ART. 13 VALIDITÀ DELL’ACCORDO
Il presente Accordo di collaborazione è sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata,come previsto dall’art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241 del 1990.
Il presente accordo ha durata dalla data della stipula e fino al completamento delle attività di cui all’allegato A, ovvero fino al 31.12.2018.
Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica e non contestuale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di apposizione della marca temporale.
La Regione Toscana si impegna a comunicare l’avvenuta marcatura temporale all’apposizione della stessa. Letto, confermato e sottoscritto.
Per la Regione Toscana
Per il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Firenze
Per il Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Pisa
Allegato:
Allegato A - Programma delle Attività;