Contract
C.C.N.L. 15 dicembre 2012
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli studi professionali o Società che amministrano condomini o patrimoni immobiliari ed erogano servizi integrati agli edifici
Decorrenza: 1 gennaio 2013
Scadenza: 31 dicembre 2015
SACI
ANACI
e
CISAL Terziario
CISAL
Testo del C.C.N.L.
Premessa Le Parti hanno voluto premettere alla stesura del c.c.n.l. un'analisi dell'attuale situazione del lavoro, individuandone le criticità e cercando soluzioni che le riducano.
Per tale ragione, questo c.c.n.l. si pone come un primo passo verso una revisione critica delle soluzioni contrattuali esistenti, ponendo l'esperienza che si farà nel corso della sua applicazione al servizio del suo rinnovo.
Il Principio di Sussidiarietà
Siamo reduci da due secoli di contrapposizioni dogmatiche:
- da una parte chi, in nome della libertà economica, vorrebbe escludere la responsabilità sociale delle imprese;
- dall'altra parte coloro che di fatto, in nome della giustizia sociale, pur nell'attuale contesto di libero mercato mondiale vorrebbero soffocare la libertà economica e l'esistenza stessa delle imprese.
Entrambe queste visioni, nella loro radicalizzazione, si sono rivelate dannose ed hanno originato solo conflitti, discriminazioni, perdita di posti di lavoro e lavoro sommerso.
Le Parti sono peraltro consapevoli che il singolo c.c.n.l. non può esaurire le problematiche connesse alla situazione complessiva del lavoro che dipende, comunque, da Xxxxx e norme ed impostazioni di carattere più generale.
Tra tutte, si pensi alle attuali leggi sulla maternità che si limitano a scaricare costi sull'impresa, ma non si preoccupano del basso livello dei servizi e delle risibili detrazioni fiscali alle famiglie di Lavoratori con figli, mentre dovrebbero rendere disponibili posti negli asili nido a costi contenuti, ammissioni ed orari compatibili con il lavoro e sostegno economico proporzionato ai costi incomprimibili che la famiglia deve sostenere per i figli, specialmente nei loro primi anni di vita.
La scelta di questo c.c.n.l. è, perciò, nel segno del principio di sussidiarietà, per cui:
1. nel c.c.n.l. si prevedono istituti essenziali che rispondano ai bisogni della generalità dei Lavoratori;
2. con la contrattazione di secondo livello si ricercheranno le soluzioni economiche e normative compatibili con la specificità produttiva, con il particolare settore o con i particolari bisogni dei Lavoratori;
3. con l'elemento perequativo territoriale (EPR) si tiene conto degli indici regionali del costo della vita per ridurre le differenze sui poteri d'acquisto a parità di retribuzione contrattuale dei lavoratori;
4. con le assicurazioni integrative e con la mutualità contrattuale, si cercheranno di affrontare i casi di particolare difficoltà, che non avrebbe alcun senso tentare di gestire tramite il c.c.n.l. ed il cui rischio non si potrebbe porre in capo ai singoli Studi;
5. da ultimo, le Parti intendono porsi come interlocutori presso gli Enti Pubblici a difesa dei Lavoratori e del lavoro.
Naturalmente, le Parti sono coscienti di vivere in un sistema normativo “rigido” che, anziché favorire la ricerca di soluzioni, sclerotizza l'azione delle Parti Sociali con i principi d'inderogabilità e carica sui Lavoratori oneri previdenziali elevatissimi senza proporzionata contropartita.
Le Parti ritengono che, essendo l'impresa “un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”, il lavoro ha l'onere principale di originare le risorse per retribuire se stesso e gli altri costi aziendali.
Ne consegue che qualsiasi gravame sull'impresa, o ne riduce la compatibilità, o riduce la remunerazione del lavoro.
La situazione generale dei gravami sull'impresa (costo del lavoro per previdenza, fiscalità, assicurazioni obbligatorie, ecc.) fa sì che a fronte di un costo complessivo tra i più elevati in Europa, il Lavoratore italiano percepisca una retribuzione utile per acquisire beni e servizi tra le più basse.
Per questo, le Parti concordano sull'opportunità di contenere il peso contrattuale di molti istituti “di
nicchia”, che riguardano cioè pochissimi Lavoratori e che facilmente si prestano ad abusi, monetizzandoli.
Resta l'enorme divario tra il costo aziendale dell'ora lavorata e la sua retribuzione netta, ma, su questo, il
c.c.n.l. non può purtroppo intervenire, essendo esso determinato dalla legge.
Progressività
Per quanto precede, vi sarà progressività nel decollo complessivo dei benefici (parte da c.c.n.l., parte da secondo livello di contrattazione, parte territoriale e parte individuale) anche perché, alcuni di essi, saranno correlati ai risultati ottenuti.
La comparazione tra questo ed altri c.c.n.l. dovrà, quindi, essere fatta dopo un tempo ragionevole di applicazione di almeno 12 mesi ed ottimale di 24 mesi.
Le Parti, attraverso gli Organismi Bilaterali, raccoglieranno le osservazioni e le proposte dei Lavoratori e degli Studi cui si applica il presente c.c.n.l., predisponendo, se del caso, le necessarie modifiche, da proporre nella piattaforma di rinnovo.
Esemplificazioni ed interpretazioni
Le Parti sono coscienti delle difficoltà di rendere univoca l'interpretazione del Testo contrattuale.
Allo scopo concordano d'inserire “in caratteri corsivi" alcune esemplificazioni e/o definizioni.
Analogamente, nel caso si rilevi che una dicitura origini dubbio, le Parti, per il tramite dell'apposita Commissione Bilaterale, formuleranno il testo d'interpretazione autentica, con le eventuali esemplificazioni che saranno di volta in volta inserite “in corsivo" nel Testo contrattuale editato nel sito dell'ENBIF, subito alla fine dell'articolo cui si riferiscono. Con tale procedura, il testo modificato avrà piena efficacia contrattuale dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.
Partecipazione
I Lavoratori ed i Datori di lavoro potranno autonomamente trasmettere motivate osservazioni e proposte alla Commissione Bilaterale sull'interpretazione autentica contrattuale.
Tali osservazioni saranno discusse e potranno determinare un'interpretazione autentica, immediatamente operativa dopo la pubblicazione nei tempi, modi e condizioni previsti dal paragrafo che precede, od origineranno una proposta di modifica da discutere nel prossimo rinnovo contrattuale.
Conclusioni
Le Parti intendono con questo Contratto promuovere l'implementazione dell'attività imprenditoriale, lo sviluppo occupazionale e l'aumento della produttività nell'ambito delle società di servizi alla proprietà immobiliare, gestori di patrimoni immobiliari e studi professionali degli amministratori condominiali, in modo da consentire il miglioramento della qualità dei servizi resi. Tale obiettivo si persegue tramite il rafforzamento dell'innovazione e dell'occupazione, la flessibilità della prestazione lavorativa, l'emersione del lavoro nero ed il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro, sempre privilegiando la salvaguardia dei posti di lavoro. Ad avviso delle Parti, tale salvaguardia si favorisce mediante la destrutturazione dell'impianto contrattuale e della gestione dei relativi rapporti, il contenimento del costo del lavoro e delle eccezioni al sinallagma, con il duplice scopo di limitare gli abusi e di rendere disponibili maggiori risorse ai dipendenti che, attraverso il lavoro effettivo, le originano.
Perciò, il c.c.n.l., in funzione delle concrete situazioni particolari, favorisce una diffusa contrattazione di secondo livello che permetta, ovunque possibile, la salvaguardia delle retribuzioni reali dei Lavoratori, anche grazie alla detassazione, alla promozione di servizi ed all'attivazione di prestazioni di solidarietà.
Le Parti scelgono, perciò, di porre in essere ai vari livelli di contrattazione un modello di relazioni sindacali, che sia ispirato ai principi di sussidiarietà, al federalismo, alla solidarietà, alla flessibilità, il tutto nel rispetto dell'obiettivo primario di favorire la massima occupazione.
Il Contratto Collettivo Nazionale rappresenta, in sostanza, lo strumento per definire il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, oltre alle norme ed alle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto, che dovrà però essere normalmente integrato dalla contrattazione di secondo livello.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro resta quindi lo strumento per garantire la tutela di base dei Lavoratori e la necessaria competitività degli Studi.
Le Parti, con questo Contratto, ribadiscono la scelta di privilegiare la contrattazione collettiva di secondo
livello prevedendo, nel caso non si realizzasse, un importo aggiuntivo ai minimi contrattuali, c.d. “Indennità sostitutiva contrattazione di secondo livello”, assorbibile dalla successiva contrattazione locale.
Le Parti concordano anche che in determinate situazioni di palese crisi occupazionale del territorio e/o del settore, la contrattazione di secondo livello potrà, localmente e temporaneamente, al fine d'ottenere uno
strumento più aderente ai reali bisogni particolari del comparto, conciliati con l'interesse generale dei lavoratori, derogare anche “in pejus” rispetto ad alcuni specifici istituti contrattuali.
Le Parti, nella contrattazione, definiscono il ruolo dell'Ente Bilaterale Federale (En.Bi.F., indicato più semplicemente ENBIF), e delle sue articolazioni Regionali, Provinciali e di Formazione, e demandano ad esso la regolamentazione degli istituti contrattuali assistenziali e previdenziali che non possono essere esaustivamente definiti nel presente c.c.n.l., pur facendone parte integrante.
Ermeneutica contrattuale
Nell'interpretare le disposizioni del presente c.c.n.l. “non si può ad esse attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse" e dalle intenzioni di quanto espresso nella presente “Premessa”.
I casi che permangono dubbi saranno risolti dalla Commissione Bilaterale sull'interpretazione Contrattuale mediante l'emissione di suo parere contrattualmente vincolante.
DISCIPLINA GENERALE
TITOLO I
ASPETTI GENERALI
Art. 1 Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra gli Studi Professionali o Società di Amministrazione, Consulenza o Servizi alle Proprietà o Patrimoni Immobiliari o che erogano servizi integrati agli edifici, iscritti ad una delle Associazioni datoriali che hanno sottoscritto il presente c.c.n.l., ed il relativo personale dipendente.
Il presente c.c.n.l. disciplina inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di Xxxxx, tutti i rapporti di lavoro, ivi compresi quelli speciali, e le prestazioni effettuate nei periodi di “stages”, dagli
addetti occupati con le diverse forme d’impiego e con le diverse attività formative, così come richiamate dal presente contratto.
Il presente Contratto per tutto il periodo della sua validità, deve essere considerato complesso normativo unitario ed inscindibile e sostituisce ad ogni effetto le norme dei precedenti c.c.n.l., accordi speciali nazionali, usi e consuetudini applicate nello Studio. Restano salve le norme di miglior favore degli accordi di secondo livello sottoscritti dalla parte stipulanti il presente c.c.n.l., purché non in contrasto con quanto in esso previsto. In caso di eventuali norme contrastanti le Parti si incontreranno a livello territoriale per la loro armonizzazione. Le disposizioni del presente Contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non è ammessa la loro parziale applicazione, salvo che per le eventuali deroghe esplicitamente consentite, che siano attuate dalla contrattazione di secondo livello.
Per effetto dell'inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta applicazione del
c.c.n.l. di categoria comporta l'obbligo a carico del Datore di dare attuazione a tutti gli istituti contrattuali previsti, ivi compresi: l'iscrizione agli Enti Bilaterali Nazionali, Regionali o Provinciali, la Formazione Interprofessionale, l'Assistenza Sanitaria integrativa, la Solidarietà e la Previdenza Complementare. In particolare, sono parte integrante del presente contratto le prestazioni dell'Ente Bilaterale Federale (EN.BI.F.).
Le quote ed i contributi all'ENBIF, per quanti applicano il presente c.c.n.l., sono, pertanto, obbligatori e rappresentano parte del trattamento contrattualmente dovuto al Lavoratore.
Il Datore di lavoro, in caso d'omissione dei contributi all'Ente, è comunque tenuto a rispondere per le mancate prestazioni contrattualmente previste ed a riconoscere al Lavoratore il controvalore equivalente, così come precisato nell'apposito Titolo del presente c.c.n.l.
Il presente c.c.n.l. può essere applicato solo dai Datori di Lavoro che siano in regola con i versamenti delle quote Xx.Xx.Xx., (vedasi Art. 123), ENBIF e di adesione all’Associazione datoriale sottoscrittrice il c.c.n.l. stesso.
In caso di prima applicazione contrattuale, ferma restando l’inscindibilità di cui sopra, le Parti dichiarano che con il presente c.c.n.l. non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni economiche e normative complessivamente più favorevoli già praticate al Lavoratore in forza prima della stipula del presente c.c.n.l.
Le condizioni economiche dovranno essere garantite con apposite voci individuali assorbibili di compensazione riconosciute “ad personam”.
Le Parti convengono che, tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, quali i finanziamenti agevolati, le agevolazioni fiscali e contributive, nonché l'accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai fondi interprofessionali, sia compreso l'impegno da parte dei Datori di applicare integralmente il presente c.c.n.l., nonché i Contratti Integrativi di secondo livello o le relative indennità sostitutive, fermo restando il rispetto della vigente normativa previdenziale e fiscale.
Art. 2 Il c.c.n.l. si compone di una Disciplina Generale, contenente gli Istituti comuni e di una Disciplina Speciale, contenente le disposizioni che caratterizzano il settore dei Servizi alla Proprietà immobiliare (Studi professionali di amministratori di condominio, Società di capitali, Condomini ed Aziende che operano prevalentemente nei condomini, iscritti ad una delle Associazioni datoriali che hanno sottoscritto il presente c.c.n.l.).
Dichiarazione congiunta
Per esemplificazione, al posto della dicitura estesa: “Studi/Società” nel c.c.n.l. si potrà utilizzare
l’espressione sintetica “Studio” che deve intendersi, salvo diversa applicazione, equivalente alla dicitura “Studi/Società”.
Nel caso in cui, nel xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x.x.x.x., xx xxxxx xxxxx di legge o modifiche alla vigente legislazione, che alterino gli equilibri stabiliti dal presente c.c.n.l. o presuppongano o comportino l'adeguamento dell'attuale normativa contrattuale, ovvero che rinviino alle Parti contrattuali la definizione di tempi, modi e condizioni d'applicazione delle stesse, le Parti concordano, sin da ora, di incontrarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore di tali disposizioni legislative per i necessari adeguamenti e/o modifiche del testo contrattuale secondo il principio d'equivalenza dei costi e dei benefici.
TITOLO II
DIRITTI SINDACALI E D'ASSOCIAZIONE
Art. 3 Le Parti, per quanto concerne la partecipazione dei Lavoratori alla vita sindacale, fanno espresso rinvio alla legge 300/70.
Il monte ore dei permessi sindacali retribuiti dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre d'ogni anno a pena di decadenza e non potrà essere sostituito da indennità.
Art. 4 (R.S.A./R.S.U. - Rappresentanza Sindacale Aziendale/Rappresentanza Sindacale Unitaria)
Può essere costituita ad iniziativa dei Lavoratori in ogni unità nell'ambito delle Associazioni Sindacali firmatarie del presente c.c.n.l. la “Rappresentanza Sindacale Aziendale - RSA”, per la quale trova applicazione la disciplina prevista dalla L. 20 maggio 1970, n. 300.
Quando le Associazioni Sindacali firmatarie il presente c.c.n.l., ovvero le Associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali, ai sensi del punto 4, parte seconda, del Verbale di accordo tra Confindustria - CISAL del 22 dicembre 1994, chiedono la costituzione della RSU, a norma del citato accordo, si terranno le elezioni e la RSU eletta avrà la rappresentanza di tutti i lavoratori e potrà sottoscrivere accordi aziendali che saranno impegnativi ed obbligatori per essi.
In deroga all'Accordo del 22 dicembre 1994, le Parti concordano che il requisito dimensionale minimo per la costituzione della RSA, negli ambiti di applicazione del presente c.c.n.l., sia di 7 lavoratori anziché 15. Come previsto nell'Accordo del 22 dicembre 1994, i componenti della RSU subentrano ai dirigenti della RSA nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già a loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al Titolo 3° della L. 300/70.
Come previsto nell'Accordo del 22 dicembre 1994, i componenti della RSU subentrano ai dirigenti della RSA nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già a loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al Titolo 3° della L. 300/70.
Art. 5 (R.S.T. - Rappresentanza Sindacale territoriale)
Per la tutela dei Lavoratori dello Studio/Società/Aziende/Condomini che applicano il presente c.c.n.l., privi di RSA o di RSU, per la validità della contrattazione di secondo livello, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale (RST) nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle XX.XX. firmatarie il presente c.c.n.l.
Alla RST competono i diritti di informazione, la verifica degli adempimenti connessi con l'Apprendistato, l'analisi territoriale della dinamiche occupazionali e la titolarità alla contrattazione in caso di crisi, ristrutturazione, mobilità, accordi di riemersione ed allineamento contrattuale, nonché di secondo livello così come previsto dall'Art. 16.
Gli accordi di secondo livello sottoscritti dagli RST, dovranno essere inviati alla competente Commissione Bilaterale costituita presso l'ENBIF.
Il funzionamento della RST sarà garantito mediante riscossione di un contributo misto, a carico dello Studio/Società/Aziende/Condomini e del Lavoratore e per il triennio di applicazione del presente c.c.n.l. è fissato in € 36,00, di cui € 30,00 a carico dello Studio/Società/Aziende/Condomini e € 6,00 a carico del Lavoratore.
Detti importi saranno versati all'EN.BI.F. che li destinerà integralmente alle RST costituite secondo le modalità e procedure previste nel relativo Regolamento.
Art. 6 (Poteri della RST - Rappresentanza Sindacale Territoriale)
Alla RST, nei confronti degli Studi/Società ricompresi nel suo mandato, privi di RSA/RSU competono le seguenti prerogative:
1) diritto di accesso ai locali con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi;
2) diritto di affissione;
3) diritto di assemblea in Studio, non retribuita e fuori dall'orario di lavoro;
4) diritto di sottoscrivere gli accordi sindacali di Studio.
In aggiunta a quanto sopra, negli Studi con oltre 5 Dipendenti i Lavoratori, nei casi di contrattazione di secondo livello o crisi di Studio, hanno il diritto di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nei limiti di 4 ore annue retribuite.
Art. 7 (Diritto d'affissione)
La RSA/RSU o RST ha diritto di affiggere, su appositi spazi, che il Datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i Lavoratori all'interno dello Studio, comunicazioni, pubblicazioni e testi inerenti materie d'interesse sindacale.
Tali comunicazioni dovranno riguardare esclusivamente materie d'interesse sindacale e del lavoro, ivi comprese le comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate dagli Enti Bilaterali.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate, per conoscenza, alla Direzione dello Studio.
Art. 8 (Assemblea)
I Lavoratori, in Studi con oltre 7 Dipendenti, hanno il diritto di riunirsi, nell'unità in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue retribuite.
La data e l'orario di svolgimento dell'assemblea devono essere normalmente comunicati con preavviso di almeno 48 ore.
Il monte ore dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza e non potrà essere sostituito da indennità.
Quando possibile, il diritto d'assemblea sarà esercitato compatibilmente con le esigenze di Studio.
Art. 9 (Referendum)
Il Datore di lavoro deve consentire lo svolgimento tra i Lavoratori, fuori dall'orario di lavoro, di referendum indetto dalla RSA, RSU o RST, su materie inerenti l'attività sindacale, con diritto di partecipazione di tutti i Lavoratori interessati.
Art. 10 (Rappresentanza dei lavoratori)
I Sindacati firmatari il presente c.c.n.l. esercitano il potere contrattuale secondo le proprie competenze e prerogative, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all'ambito contrattuale oggetto di confronto con le controparti.
La RSA svolge le attività negoziali per le materie proprie del livello di Studio secondo le modalità definite nel presente contratto, nonché in attuazione delle scelte generali dei Sindacati firmatari.
La RSU, regolarmente eletta da tutti i Lavoratori, nella sottoscrizione degli Accordi impegna tutti i Lavoratori, senza necessità di delega particolare od ulteriori verifiche.
Art. 11 (Trattenuta sindacale)
Lo Studio provvederà alla trattenuta delle quote sindacali nei confronti dei Dipendenti che ne facciano richiesta, mediante consegna di una delega dagli stessi debitamente sottoscritta, con il consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali e sensibili. Tale delega avrà validità fino alla revoca del Lavoratore interessato, che potrà intervenire in qualsiasi momento e che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui essa è stata trasmessa allo Studio od al Sindacato, mediante lettera regolarmente sottoscritta dal Lavoratore.
Gli Studi, su richiesta dei Sindacati sottoscrittori il c.c.n.l., forniranno trimestralmente a ciascuna Organizzazione Sindacale l'elenco dei Lavoratori ad essa iscritti.
L’ammontare del contributo sindacale in favore dei Sindacati firmatari, è pari all’1,1% della Paga Base Nazionale Mensile in vigore alle singole scadenze per 12 mensilità.
L'importo delle trattenute dovrà essere versato, a cura dello Studio, sui conti correnti indicati dalla Segreteria Nazionale del Sindacato firmatario del presente c.c.n.l. cui il Lavoratore ha aderito, di norma trimestralmente e, comunque, con cadenza non superiore a 6 mesi.
Art. 12 Le Parti riconoscono che la funzione ora attribuita alla contrattazione collettiva non è più d'esclusiva natura retributiva, ma si configura come un complesso ed ordinato apparato negoziale che comporta la condivisione d'obiettivi, strategie e comportamenti, mirati specialmente alla salvaguardia dei livelli occupazionali. Pertanto, in coerenza con lo spirito della Premessa, concordano di assegnare al presente c.c.n.l. anche il ruolo di strumento finalizzato ad estendere ad ogni livello la rappresentanza delle Parti firmatarie, in modo da permettere l'adattamento del presente c.c.n.l. alle situazioni concretamente presenti nelle singole realtà di Studio.
Con tale valenza saranno considerati il testo contrattuale e gli allegati contenuti.
Per qualsiasi utilizzo ufficiale del presente c.c.n.l., avrà valore esclusivo l'edizione predisposta a cura delle Parti stipulanti o editata nel sito dell'Ente Nazionale Bilaterale (ENBIF).
TITOLO III
LIVELLI DI CONTRATTAZIONE
Art. 13 (Livelli di contrattazione)
Le Parti concordano di disciplinare questo c.c.n.l. in coerenza all'obiettivo della creazione di nuova occupazione e della crescita fondata sull'aumento dell'efficienza, per rendere compatibile l'incremento delle retribuzioni.
La contrattazione collettiva si svolgerà su due livelli:
1. primo livello: Contratto Collettivo Nazionale di settore;
2. secondo livello: Contratto Integrativo Territoriale od Aziendale di settore.
Art. 14 (Contrattazione collettiva nazionale)
Essa riconosce al Datore di lavoro il diritto di impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro.
Le Parti concordano che il c.c.n.l. ha la funzione di garantire a tutti i Lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti minimi economici e normativi.
Inoltre, il c.c.n.l. vuole assicurare e regolare il sistema di relazioni sindacali sia a livello nazionale che territoriale o di Studio/Società.
Art. 15 (Contrattazione di Studio/Società)
Nella fluidità e nella volatilità dei mercati, le Parti riconoscono la necessità di strumenti contrattuali flessibili che si adattino alle singole realtà disciplinate dal presente c.c.n.l. Allo scopo, le Parti auspicano lo sviluppo della contrattazione di Studio/Società in tutte le realtà ove essa sia possibile e prevedono strumenti contrattuali integrativi collettivi nei casi in cui tale contrattazione non dovesse realizzarsi. La previsione collettiva sulla contrattazione sostitutiva a quella di secondo livello ha, comunque, carattere sussidiario e cedevole rispetto alla contrattazione di Studio/Società e, pertanto, sarà da essa sostituita nelle singole disposizioni definite. Le Parti riconoscono la fondamentale importanza della gestione locale di una parte degli aspetti contrattuali e concordano sulla possibilità che la contrattazione di Studio/Società, in casi e situazioni particolari quali, per esempio, per la salvaguardia dei posti lavoro in situazioni di particolare difficoltà, possa portare anche a temporanei risultati economici inferiori a quelli della contrattazione collettiva sostituita.
Art. 16 (Contrattazione di secondo livello)
La contrattazione di secondo livello sarà svolta in sede Territoriale od di Studio/Società ed ha una durata di 3 anni.
Essa riguarda normalmente materie ed istituti diversi da quelli stabiliti dal presente c.c.n.l. e la parte economica potrà riguardare solamente l'introduzione di Premi di Risultato, integralmente correlati ad elementi dall'esito incerto (redditività, produttività, qualità, presenza, ecc.), anche in concorso tra loro.
Le Parti, per favorire la contrattazione di secondo livello, concorderanno linee guida utili a definire modelli di “Premio Variabile” o di “Premio Produzione” o di “Premio Presenza” anche tenendo conto dell'Elemento Perequativo Regionale (EPR).
Tali Premi dovranno conciliarsi con le compatibilità dello Studio o in funzione:
1. degli aumenti retributivi previsti dal c.c.n.l.;
2. delle eventuali retribuzioni già previste nella contrattazione regionale o provinciale di secondo livello;
3. dei significativi miglioramenti dei conti dello Studio/Società.
Salvo quanto diversamente previsto per ciascun articolo del presente contratto o dalla legge, la contrattazione di secondo livello territoriale e/o di Studio/Società o è ammessa sulle seguenti materie espressamente individuate:
1. qualifiche o livelli esistenti in Studio correlati a esemplificazioni non comprese nella classificazione del presente contratto;
2. costituzione e funzionamento dell'organismo regionale o provinciale Bilaterale per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, la formazione, l'Apprendistato, nonché tutto quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni, in materia di sicurezza ed igiene ambientale e del lavoro;
3. premi di produttività, premi presenza, indennità sostitutiva trasporto e buoni pasto;
4. casi d'ammissibilità e modalità di pagamento della tredicesima mensilità in ratei mensili;
5. adozione di regimi di flessibilità e ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro;
6. deroghe al normale orario di lavoro settimanale, mensile e/o annuale rispetto a quanto previsto dal presente contratto; articolazione dei turni di riposo settimanale; distribuzione degli orari e dei turni di lavoro con eventuali riposi a conguaglio; eventuale istituzione del lavoro a turni, intendendosi per tale il lavoro prestato in uno o in più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore; modi di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro per particolari esigenze dello Studio/Società;
7. ampliamento della Banca delle Ore e gestione della stessa;
8. determinazione dei turni feriali;
9. xxxx d'applicazione del lavoro a tempo parziale e a tempo determinato ed eventuali deroghe previste dalla legge;
10. regolamentazione all'eventuale ricorso al lavoro somministrato, alle collaborazioni coordinate e continuative od a progetto o di stages;
11. attuazione della disciplina di Studio della formazione professionale da attuarsi per il tramite degli organismi convenzionati, conformemente ai programmi certificati dagli organismi paritetici regionali o provinciali;
12. durata e modi di svolgimento della formazione nell'Apprendistato, anche riguardo all'estensione di eventuali premi di produttività o incentivanti;
13. casi di superamento del limite di ore supplementari previste per il lavoro a tempo parziale;
14. definizione di accordi particolari in materia di mercato del lavoro;
15. organizzazione di incontri, a livello territoriale e/o di Studio, fra le parti stipulanti il presente c.c.n.l., per la disamina ed approvazione dei contratti di inserimento o altri contratti previsti dalla disciplina nazionale e leggi vigenti;
16. impianti audiovisivi ed introduzione di nuove tecnologie;
17. deroghe alle previsioni contrattuali in tema di retribuzione e d'inquadramento nei casi di accertata crisi di Studio, quando xxxx deroghe sono poste a salvaguardia dell'occupazione;
18. eventuali ulteriori materie demandate alla contrattazione di secondo livello dalla legge o dal c.c.n.l.
A livello territoriale, in sede di prima applicazione, la richiesta di stipula della contrattazione di secondo livello non può essere presentata prima di 2 mesi dal deposito del c.c.n.l. presso gli Uffici preposti.
Le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste ed il successivo termine di 3 mesi, decorrente dal ricevimento delle lettere d'apertura delle trattative.
A regime, per le proposte di rinnovo del contratto di secondo livello, è necessario che una delle Parti ne dia disdetta almeno 2 mesi prima della relativa scadenza, presentando le proposte di modifica, al fine di consentire l'apertura delle trattative.
Durante i 2 mesi antecedenti e nel mese successivo alla vigenza del rinnovo c.c.n.l., e comunque per un periodo complessivamente pari ad almeno 3 mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.
Nel caso di stallo delle trattative di secondo livello per oltre 5 mesi le Parti, al fine di individuare una soluzione contrattualmente compatibile, interesseranno gli Organismi Nazionali di riferimento che hanno sottoscritto il presente c.c.n.l.
Art. 17 (Indennità di mancata contrattazione di secondo livello)
A favore dei Dipendenti di Studi che non percepiscono trattamenti economici collettivi eccedenti quelli spettanti in base al presente c.c.n.l. sarà riconosciuta un'indennità di mancata contrattazione di secondo livello mensile ed annuale, conforme ai criteri previsti:
Indennità mensile di mancata contrattazione di secondo livello (IMMC)
L'indennità spetta per ciascun mese solare integralmente lavorato e sarà pari alla previsione dell'Art. 141 del presente c.c.n.l.
Indennità annuale di mancata contrattazione di secondo livello (IAMC)
L'indennità sarà erogata con la retribuzione del mese di giugno di ciascun anno con competenza nell'anno e nel mese di erogazione e calcolo conforme alle specifiche previsioni dell'Art. 141 del presente c.c.n.l.
Art. 18 (Esame congiunto territoriale)
A livello regionale/provinciale o di Studio, su richiesta di una delle Parti, le Associazioni imprenditoriali territoriali ed i Lavoratori, per il tramite delle Organizzazioni Sindacali firmatarie, s'incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto territoriale articolato per comparto merceologico e settore omogeneo, orientato al raggiungimento d'intese di Studio, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, "franchising", utilizzo di contratti di lavoro cosiddetti “atipici”, contrattazione di secondo livello, eventuali deroghe previste dalla legge, formazione e sicurezza sul lavoro, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.
Art. 19 (Informazioni a livello di Studio)
Gli Studi/Società che applicano il presente contratto e che occupano complessivamente più di:
a) 2 Dipendenti, se operano solo nell'ambito di una provincia;
b) 50 Dipendenti, se operano in più province ma nell'ambito di una sola regione;
c) 150 Dipendenti, se operano in più regioni nell'ambito nazionale;
annualmente, di norma entro il primo semestre, anche attraverso le Associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscono o conferiscono mandato, si incontreranno, ai rispettivi livelli, con l'Organizzazione sindacale stipulante, per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dello Studio.
Nell'occasione degli incontri, a richiesta del sindacato, anche al di fuori delle scadenze previste, gli Studi forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni, anche orientate al raggiungimento d'intese, preventive alla fase d'attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e d'innovazione tecnologica che investano l'assetto dello Studio, e nuovi insediamenti nel territorio.
Nelle medesime occasioni saranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie d'impiego ivi occupate.
Xxxxxxx inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale degli Studi, quali, ad esempio, codice di condotta disciplinare interno e certificazioni.
Qualora l'esame abbia per oggetto problemi di carattere regionale o nazionale, l'incontro, su richiesta di una delle Parti, si svolgerà ai relativi livelli.
Nel corso di tali incontri lo Studio esaminerà con l'Organizzazione sindacale le prevedibili implicazioni degli investimenti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi per i Lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione ed agli interventi di formazione e riqualificazione del personale.
In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della Parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.
Con la stessa periodicità e le stesse condizioni di cui al primo comma del presente articolo, gli Studi che occupano almeno 50 Dipendenti forniranno all'Organizzazione Sindacale e/o alla RSA, informazioni orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto dal D.Lgs. 25/2007, riguardanti:
a. l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dello Studio, nonché la sua situazione economica;
b. la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nell'impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c. le decisioni dello Studio che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro.
Copia del Verbale conclusivo di tali incontri sarà inoltrata all'Organizzazione nazionale di ciascun parte interessata.
Le Parti, con la presente disciplina, hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia d'informazione e consultazione dei Lavoratori.
TITOLO IV
COMMISSIONI PARITETICHE NAZIONALI E LOCALI
Art. 20 (Commissioni paritetiche nazionali)
Annualmente, di norma entro il primo semestre, le Parti, a richiesta di una di esse, s'incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro sociale ed economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi d'innovazione.
Xxxxxxx altresì presi in esame:
1. i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti, direttamente o indirettamente, dal processo di riforma del settore, e che abbiano riflessi sull'esercizio delle singole attività strutturalmente omogenee;
2. le conseguenze dei suddetti processi sulla struttura del settore, sia sotto l'aspetto organizzativo, sia sotto l'aspetto formativo/professionale di tutti gli addetti;
3. lo stato e la dinamica dell'occupazione, con particolare riguardo all'occupazione giovanile, nonché, sulla base di quanto definito dal presente contratto in materia di formazione e di mercato del lavoro, lo stato e la dinamica dei rapporti di praticantato breve o “stages” e di Apprendistato, dei rapporti di formazione e lavoro, dei contratti a progetto, di collaborazione coordinata e continuativa, a tempo determinato, nonché del telelavoro, del lavoro ripartito, e di ogni altra forma cosiddetta “atipica” del rapporto di lavoro.
Nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta di una delle Parti stipulanti il presente Contratto, inoltre, saranno affrontate e definite in appositi incontri le materie relative a:
a. gli indirizzi/obiettivi sui fabbisogni occupazionali, su quelli formativi ed in particolare sulla riqualificazione professionale;
b. lo studio delle problematiche connesse alla previdenza integrativa e all'assistenza sanitaria integrativa;
c. la costituzione, a livello nazionale, di funzionali strumenti bilaterali di settore;
d. l'esame e l'elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel settore, tenuto conto delle risoluzioni e raccomandazioni Comunitarie (molestie sessuali, mobbing);
e. la costituzione, ove non già operativa, delle Commissioni paritetiche provinciali di conciliazione per la gestione della "composizione delle controversie", di cui ai decreti legislativi del 31 marzo 1998, n. 80 e del 29 ottobre 1998, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la nomina dei rappresentanti e la sede operativa delle stesse, così come previsto dal presente contratto;
f. la nomina dei membri/arbitri dei collegi d'arbitrato e la sede operativa degli stessi, così come previsto dal presente c.c.n.l. e dalla legge.
Art. 21 (Commissioni paritetiche regionali - Esame su quadro socio economico e materie negoziali a livello locale)
Annualmente, e di norma dopo l'incontro a livello nazionale di settore, le Parti impegnate nella pratica attuazione di questo livello di relazioni sindacali, su richiesta di una di esse, si incontreranno per avviare specifici confronti d'approfondimento e di ricerca di possibili iniziative tese al governo della prevedibile evoluzione dei processi di riforma e di sviluppo degli Studi/Società e dei riflessi che potranno verificarsi sul Settore.
Nel corso di tale incontro, o in altra data concordata, potranno altresì essere affrontate e definite le seguenti materie:
1. individuazione e definizione di norme contrattuali relative a forme d'impiego, così come previste al titolo "Mobilità e Mercato del lavoro" del presente contratto e demandate a questo livello dallo stesso c.c.n.l.;
2. esame dei fabbisogni formativi, anche raccordandosi, ove nominati, con i "referenti regionali", per la definizione di proposte di piani formativi da sottoporre all'Ente Bilaterale di Formazione;
3. esame e definizione d'accordi e/o di convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale e stages, tesi ad accrescere il valore del lavoro, anche attraverso la fruizione di crediti formativi, nonché funzionali ad un migliore utilizzo degli addetti occupati con le diverse forme d'impiego e idonei a creare le condizioni più opportune per la pratica attuazione delle disposizioni legislative nazionali e comunitarie inerenti tale materia;
4. esame della classificazione al fine di ricercare, tra le declaratorie definite dal c.c.n.l. e le realtà organizzative, coerenti soluzioni d'aggiornamento locale dei profili ed esemplificazioni professionali;
5. esame e definizione di quanto, in materia di congedi per la formazione, è delegato alle Parti Sociali dalla legge 8 marzo 2000, n. 53;
6. definizione di eventuali accordi locali in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro;
7. definizione di specifici accordi per l'applicazione e la pratica gestione delle "attività sindacali";
8. definizione di accordi locali in materia di flessibilità dei regimi d'orario di cui al titolo "Orario di lavoro" del presente c.c.n.l. o relativi alla regolamentazione degli obblighi dei Dipendenti e dei Datori di lavoro (specialmente per le attività stagionali e per le aree di vacanza estiva/invernale o di preminente interesse turistico);
9. esame dell'occupazione generale e femminile e, in particolare, gli eventuali accordi conseguiti.
TITOLO V
CCNL: DECORRENZA E DURATA
Art. 22 Il presente c.c.n.l. decorre dal 01/01/2013 e scadrà il 31/12/2015, sia per la parte economica che per la parte normativa.
Il c.c.n.l., se non disdetto almeno 6 mesi prima della scadenza, mediante raccomandata a.r. alla controparte, s'intenderà tacitamente rinnovato d'anno in anno.
In caso di disdetta il presente c.c.n.l. manterrà efficacia fino al compiersi del sesto mese dalla data di scadenza o dal termine della proroga.
Durante i 3 mesi antecedenti e nei 6 mesi successivi alla scadenza del presente c.c.n.l. e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 9 mesi dalla presentazione della richiesta di xxxxxxx, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali di sospensione dei benefici contrattuali o di sciopero, né procederanno ad azioni dirette.
Le Parti, in alternativa alle previsioni del Protocollo sulla politica dei redditi e occupazione del 23 gennaio 1993, richiamano l'Accordo Quadro sulla riforma degli assetti contrattuali sottoscritto dalla CISAL presso la Presidenza del Consiglio dei ministri a Roma il 22 gennaio 2009.
In applicazione del punto 6. del citato Accordo Quadro, le Parti si danno atto che, in caso di disdetta contrattuale, dal primo giorno del quarto mese successivo della data di scadenza del c.c.n.l. dovrà essere corrisposta ai Lavoratori dipendenti una indennità retributiva provvisoria denominata “Indennità di Vacanza Contrattuale" calcolata nel seguente modo:
Fatto uguale a 100 l'indice nazionale IPCA, al netto degli energetici importati, al primo giorno del mese successivo alla decorrenza del c.c.n.l. (indice 1), rilevato lo stesso indice alla fine del mese della data di scadenza del c.c.n.l. (indice 2), l'Indennità di Vacanza Contrattuale sarà pari al prodotto della PBNM moltiplicata per il 50% della differenza, espressa in centesimi, tra l'indice 1 e l'indice 2.
L'Osservatorio nazionale costituito presso l'Ente Bilaterale determinerà, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla scadenza del c.c.n.l., la tabella delle Indennità mensili di Vacanza Contrattuale per ciascun livello di inquadramento, applicando i criteri che precedono.
Dal giorno primo del mese di decorrenza della PBNM prevista dal nuovo c.c.n.l., l'Indennità di Vacanza Contrattuale cesserà di essere corrisposta.
In sede di rinnovo del c.c.n.l. sarà definita anche l'eventuale compensazione delle differenze retributive per il periodo di vacanza contrattuale.
Inoltre, le Parti in attuazione all'Accordo Quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009 valuteranno, prima di ciascun rinnovo, l'entità del recupero degli scostamenti dell'indice IPCA - depurato della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati - in funzione della situazione socio economica di settore, conciliando, per quanto possibile, le primarie esigenze di salvaguardia e di espansione dei posti di lavoro con la tutela del potere d'acquisto delle retribuzioni.
TITOLO VI
CCNL: ESCLUSIVITA' DI STAMPA E DISTRIBUZIONE CONTRATTI
Art. 23 Il presente c.c.n.l., nella sua forma di Testo Ufficiale, sarà editato nel testo conforme all'originale dalle Parti stipulanti che, insieme, ne hanno l'esclusività a tutti gli effetti.
Le Parti intendendo salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale ne inibiscono l'inserimento totale o parziale in altri c.c.n.l., salvo espressa autorizzazione delle Parti sottoscrittrici, che si riservano, in caso contrario, ogni azione di salvaguardia.
Gli Enti Istituzionali (C.N.E.L.: Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, DTL Modena, ecc.), le Banche Dati ed i Lavoratori degli Studi ove si applica questo c.c.n.l., potranno liberamente utilizzare il presente testo, anche memorizzandolo su supporti informatici o stampandolo su carta.
In caso di controversia, sul testo applicabile, fa fede il Testo Ufficiale editato dalle Organizzazioni firmatarie, con le eventuali modifiche disposte dalla Commissione Bilaterale sull'Interpretazione Contrattuale, pubblicate nel sito dell'ENBIF.
Art. 24 Le Parti contraenti s'impegnano ad inviare copia del presente c.c.n.l. al CNEL ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, a richiesta, agli Enti Assicurativi Previdenziali ed Assistenziali interessati, oltre agli aventi diritto per legge.
Art. 25 (Distribuzione del contratto)
Il Datore di lavoro è tenuto a distribuire gratuitamente ad ogni singolo Lavoratore dipendente, in servizio o neo assunto, una copia del Testo Ufficiale del presente c.c.n.l., previa sottoscrizione che ne attesti la consegna. Inoltre, il Datore di lavoro esporrà, in luogo accessibile ai Lavoratori, almeno l'estratto della parte disciplinare del presente c.c.n.l.
TITOLO VII
CCNL: EFFICACIA
Art. 26 Le norme del presente c.c.n.l. sono operanti e dispiegano la loro efficacia obbligatoria solo ed esclusivamente nei confronti dei Lavoratori dipendenti di Datori di lavoro che operano nel settore degli Studi Professionali di amministratori di condominio, delle Società di capitali o che prestano servizi alla proprietà immobiliare, delle Aziende che operano prevalentemente nei servizi ai Condomini ed agli immobili ed ai condomini (vedasi art. 126 del c.c.n.l.) e che siano iscritti ad una delle parti datoriali stipulanti il c.c.n.l.
Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente c.c.n.l., o qualsiasi estensione con altre Parti potrà avvenire solo con il preventivo consenso, espresso, di tutte le Parti stipulanti.
TITOLO VIII
CCNL: DEFINIZIONI
Art. 27 I vari termini indicati nel presente c.c.n.l. si assumono nel seguente significato:
a. “Paga Base Nazionale Mensile" o “PBNM”: comprende gli importi della retribuzione contrattualmente definita nella apposita Parte Speciale nei vari livelli per la generalità dei Lavoratori (art. 139);
b. “Paga Base Conglobata Oraria” o “PBCO”: la quota oraria che si ottiene dividendo la Paga Base Nazionale Mensile per il divisore convenzionale 173, per i dipendenti che svolgono l'orario settimanale di 40 ore, e 195, per quelli che svolgono l'orario settimanale di 45 ore;
c. “Paga Base Conglobata Giornaliera” o “PBCG”: si ottiene dividendo la Paga Base Nazionale Mensile per il divisore convenzionale 26;
d. “Retribuzione Mensile Lorda Normale” o “RMNL”: s'intende quella costituita dai seguenti elementi:
1) paga base nazionale;
2) eventuali scatti d'anzianità;
3) eventuali superminimi ed assegni “ad personam” continuativi;
4) elemento perequativo regionale (EPR);
5) tutti gli altri elementi retributivi derivanti dalla contrattazione collettiva che siano stati previsti utili per le retribuzioni differite ed il TFR.
Le retribuzioni condizionate quali premi presenza, indennità sostitutiva di trasporto, premi di produttività, indennità correlate ai modi della prestazione (quali indennità di trasferta, trasfertisti, di turno, di maneggio denaro, ecc.) non rientrano nella RMN e non sono utili ai fini della determinazione della Retribuzione Mensile Lorda Normale e, quindi, delle aliquote orarie/giornaliere per la determinazione delle integrazioni d'infortunio o malattia, sia professionali sia extraprofessionali. Inoltre, tali voci retributive sono già comprensive dei ratei afferenti ferie, festività, riposi, tredicesima e TFR e, pertanto, sono ininfluenti nella determinazione retributiva di tali Istituti.
e. “Retribuzione Oraria Normale” o “XXX”: si ottiene dividendo convenzionalmente la “Retribuzione
mensile lorda normale” per 173 per i Dipendenti che svolgono l'orario settimanale di 40 ore e 195 per quelli che svolgono l'orario settimanale di 45 ore;
f. “Retribuzione Giornaliera Normale” o “RGN”: si ottiene dividendo la Retribuzione Mensile Lorda Normale per il divisore convenzionale 26;
g. “Retribuzione lorda mensile di fatto”: s'intende la somma mensile dovuta al Lavoratore quale retribuzione, comprensiva di tutte le voci stabili dovute nel periodo considerato. Essa non comprende gli importi dovuti per lavoro extraorario contrattuale (supplementare e/o straordinario), gli importi dovuti per i particolari modi della prestazione quando possono essere reversibili, quali indennità di trasferta, di turno di maneggio denaro e simili, gli importi condizionati e variabili, conseguenti ai “Premi di risultato” e simili, le indennità sostitutive (di permessi, di ferie, di preavviso, ecc.). Sono altresì esclusi gli importi dovuti al Lavoratore a ristoro di spese da egli sostenute in nome e per conto del Datore di Lavoro, quali rimborsi spese, rimborsi chilometrici e simili. Nel caso la retribuzione del Lavoratore preveda un'integrazione mensile variabile al fine di garantire un certo importo lordo mensile fisso, l'importo mensile garantito
coincide con la “Retribuzione lorda mensile di Fatto”;
h. “Rimborso spese”: s'intende il ristoro delle spese sostenute dal Lavoratore in nome e per conto del Datore, xxx comprese le spese di viaggio, vitto e pernottamento, nei limiti della normalità o preventivamente concordate, conseguenti al lavoro comandato al di fuori della sede abituale di lavoro;
i. “Giorni”: il computo si effettua secondo i criteri dell'Art. 2963 c.c.
j. “Xxxxxx lavorabili”: il computo si effettua deducendo dai giorni dell'anno di calendario i giorni festivi, i giorni di riposo, quelli di ferie contrattualmente previste ed i giorni di festività infrasettimanali cadenti nell'anno;
k. “Studio”, “Società”, “Condominio”, “Datore di lavoro”: sono termini utilizzati come sinonimi del soggetto giuridico titolare del rapporto di lavoro;
l. “Lavoratore”, “Dipendente”, sono termini utilizzati come sinonimi del soggetto prestatore di lavoro subordinato. Agli effetti dell'interpretazione e dell'applicazione del presente c.c.n.l. con la dizione Lavoratore e/o Dipendente s'intendono sia gli impiegati sia gli operai. In caso di clausole che interessino una sola categoria di Lavoratori, sono usate le dizioni separate di Impiegato e di Operaio.
TITOLO IX
MOBILITÀ E MERCATO DEL LAVORO
Art. 28 Per tutta la durata di vigenza del presente c.c.n.l., in via sperimentale, è data la possibilitàdi utilizzare, in funzione delle differenti esigenze dei Datori di lavoro, gli strumenti di legge ed i contratti di solidarietà (legge 23 luglio 1991, n. 223 e legge 19 luglio 1993, n. 238 e successivi interventi e modificazioni).
Le Parti convengono che, a fronte di difficoltà temporanea di mercato, di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione degli Studi che determinano esuberi occupazionali, si debbano concordare di volta in volta i comportamenti e gli accorgimenti che tendano a diminuire, per quanto possibile, le conseguenze sociali della minore necessità d'impiego della forza lavoro.
Le Parti s'impegnano, altresì, a ricercare congiuntamente e con specifici accordi negoziali, soluzioni atte a:
1) definire la stima dei fabbisogni di manodopera e le relative esigenze di qualificazione, le procedure di ricerca, la disponibilità di lavoro extra e di surroga;
2) promuovere iniziative idonee al conseguimento di nuovi posti di lavoro;
3) realizzare incontri con le istituzioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore.
TITOLO X
GLI ISTITUTI DEL NUOVO MERCATO DEL LAVORO
Art. 29 (Il normale rapporto di lavoro è a tempo pieno e indeterminato)
In assenza di esplicita diversa pattuizione scritta, il contratto di lavoro si considera a tempo pieno ed a tempo indeterminato.
Art. 30 (Istituti del nuovo mercato del lavoro)
Si evidenziano le seguenti tipologie:
Tempo parziale (artt. 31 e ss.)
Con il contratto “a tempo parziale”, l'orario di lavoro è ridotto rispetto a quello normale. La riduzione può essere giornaliera (part-time orizzontale); nell'ambito di alcuni giorni della settimana o del mese (part-time verticale); nell'ambito di alcuni periodi dell'anno (part-time ciclico); oppure, contemporaneamente, orizzontale e verticale (part-time misto). Il Contratto di lavoro a tempo parziale deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.
Tempo determinato (artt. 36 e ss.)
È ammessa l'assunzione di Lavoratori con contratto a tempo determinato senza indicare le motivazioni per 12 mesi a norma della legge 92/2012, o per particolari motivi di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. La normativa in materia stabilisce alcuni divieti e limitazioni e disposizioni particolari in materia di superamento deI termine inizialmente concordato, di proroga dello stesso e di reiterazione del contratto a termine. Tranne che per il proporzionamento delle retribuzioni all'orario effettuato, è vietata ogni discriminazione rispetto agli assunti con contratto a tempo indeterminato. Il Contratto di lavoro a Tempo Determinato, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto.
Contratto d'inserimento (artt. 40 e ss.)
È diretto a realizzare, mediante un programma individuale di adattamento, delle competenze professionali del Lavoratore ad un determinato contesto lavorativo ed a favorire l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di determinate categorie di persone specificatamente individuate. Il Contratto d'inserimento deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.
La L. 92/2012 prevede che dal 31/12/2012 non si possano stipulare Contratti di inserimento. Permane la previsione contrattuale solo ed esclusivamente per l'ipotesi che, in futuro, la legge renda nuovamente possibile tale Contratto.
Contratti di solidarietà espansiva (art. 51)
Consistono nella riduzione stabile dell'orario di lavoro e della retribuzione con contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale. Il Servizio ispezioni del lavoro è preposto ad accertare la corrispondenza fra la riduzione d'orario e nuove assunzioni/riduzione dei licenziamenti.
Contratti di solidarietà difensiva (art. 52)
Consistono nella riduzione stabile dell'orario di lavoro e della retribuzione con contestuale riduzione dei licenziamenti programmati per esuberi strutturali. Il Servizio ispezioni del lavoro è preposto ad accertare la corrispondenza fra la riduzione d'orario e nuove assunzioni/riduzione dei licenziamenti.
Lavoro a domicilio
Il Lavoratore presta la sua attività a casa propria od in locali di sua pertinenza e comunque non in locali di pertinenza del Datore di lavoro. Possono essere coinvolti anche familiari del Lavoratore. La retribuzione è a cottimo puro. I Datori di lavoro ed i Lavoratori devono essere iscritti in appositi elenchi. Eventuale lavoro a domicilio dovrà risultare da atto scritto che ne precisi tutte le condizioni.
Lavoro a tempo ripartito (art. 53)
Due Lavoratori (coobbligati) garantiscono in solido al Datore di lavoro la prestazione individuale ed escludono in ogni caso la contemporanea presenza di entrambi gli obbligati. Deve esistere una suddivisione di massima dell'impegno lavorativo dei coobbligati. Il Contratto di lavoro a tempo ripartito deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.
Telelavoro (artt. 54 e ss.)
Si differenzia dal lavoro normale presso una sede di Studio essenzialmente perché la prestazione lavorativa avviene in un luogo diverso dallo Studio e spesso (ma non necessariamente) presso la dimora del Lavoratore. La retribuzione è, normalmente, ad economia, cioè a tempo. Il Contratto di telelavoro deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.
Lavoro intermittente (artt. 66 e ss.)
Il contratto di lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un Lavoratore si pone a disposizione di un Datore di lavoro che ne può utilizzare le prestazioni a domanda o nei limiti particolari stabiliti. Il Contratto può essere stipulato anche a tempo determinato. Il Contratto di lavoro intermittente deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.
Somministrazione di lavoro (artt. 71 e ss.)
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da un soggetto (utilizzatore) che si rivolge ad altro soggetto (somministratore), autorizzato alla somministrazione di lavoro ai sensi delle specifiche norme sull'argomento. Il contratto di somministrazione deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.
Lavoro a progetto
Il lavoro a progetto è un rapporto cosiddetto “parasubordinato”. Si tratta di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (cosiddetta xx.xx.xx.) con l'aggiunta sostanziale di un progetto. Nel contratto devono essere inserite informazioni specificatamente indicate dalla legge, fra le quali è essenziale
l'indicazione del progetto. Il collaboratore è tenuto all'iscrizione in apposita “gestione separata” dell'INPS e la contribuzione è per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del collaboratore.
L'assicurazione INAIL è quella prevista sulla base del tipo di attività svolta e della classificazione del Datore di lavoro (come quella che sarebbe dovuta per un Lavoratore subordinato). Agli effetti fiscali il lavoro a
progetto è “assimilato” al lavoro subordinato. Il contratto di lavoro a progetto deve risultare da atto scritto, a pena di nullità.
TITOLO XI
LAVORO A TEMPO PARZIALE
Art. 31 (Lavoro a tempo parziale: definizione)
Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento d'attività lavorativa con orario ridotto rispetto a quello ordinario previsto nel presente Contratto.
Le Parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere uno strumento idoneo ad agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro ed a rispondere alle esigenze dell'imprese e dei Lavoratori, concordano che il rapporto di lavoro a tempo parziale, per le nuove assunzioni o per il personale in servizio, possa essere di tipo:
1) orizzontale, quando la prestazione giornaliera ridotta si svolge per tutti i giorni lavorativi;
2) verticale, quando la prestazione a tempo pieno si svolge solo per alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno;
3) misto, quando la prestazione è resa secondo una combinazione delle modalità orizzontale e verticale sopraindicate, e contempla giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
Si definisce lavoro supplementare il lavoro prestato tra l'orario parziale pattuito e l'orario a tempo pieno.
Art. 32 (Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale: clausole flessibili)
a) L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale necessita, ordinariamente, della volontarietà di entrambe le Parti (Studio e Lavoratore). Tale volontà deve risultare da atto scritto, nel quale devono essere indicati la durata della prestazione lavorativa e l'orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno. Il trattamento economico e tutti gli istituti contrattuali sono proporzionati all'orario concordato, sulla base del rapporto tra l'orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario a tempo pieno;
b) Nel contratto a tempo parziale può essere prevista, con il consenso del Lavoratore formalizzato con atto scritto, la possibilità di variare la collocazione temporale della prestazione (nei casi di tempo parziale orizzontale, verticale o misto) e/o la possibilità di variare anche in aumento la durata della prestazione lavorativa (nei casi di tempo parziale verticale o misto). Le variazioni devono essere richieste al Lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. È fatta salva, in caso di oggettivi e comprovati gravi motivi familiari e/o personali, la facoltà del Lavoratore di chiedere il ripristino della prestazione originariamente concordata, con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. Le variazioni temporanee (meno di un mese) della collocazione temporale della prestazione lavorativa, richieste dal Datore di lavoro, comportano, per il periodo in cui le variazioni stesse sono effettuate, una maggiorazione retributiva, a titolo risarcitorio, del 5% della Retribuzione Oraria Normale;
c) In considerazione delle particolari caratteristiche che contraddistinguono i settori disciplinati dal presente c.c.n.l., quali punte di più intensa attività, necessità di sostituzione di Lavoratori assenti, provate esigenze produttive/organizzative, è consentita, anche senza il consenso del Lavoratore, la prestazione di lavoro supplementare fino al raggiungimento del 25% del normale orario di lavoro mensile. Tale lavoro supplementare sarà compensato con la maggiorazione del 15% della Retribuzione Oraria Normale. Nel caso di tempo parziale verticale, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto ai giorni pattuiti; tali prestazioni saranno retribuite con la maggiorazione del 20% della Retribuzione Oraria Normale;
d) La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa, deve avvenire con il consenso delle Parti. La richiesta da parte del Lavoratore va contemperata alle esigenze organizzative dello Studio. Le richieste di trasformazione fondate su gravi motivi (familiari, personali e/o produttivi) hanno diritto di precedenza.
Nell'ambito del Sistema di Informazione del presente c.c.n.l. saranno forniti, a richiesta, alle strutture bilaterali provinciali, regionali e nazionali, i dati sui contratti a tempo parziale stipulati, sulle professionalità interessate, sull'eventuale ricorso al lavoro supplementare.
Riepilogo delle maggiorazioni nel lavoro a tempo parziale
Descrizione lavoro parziale
Maggiorazione X.X.X. (1)
a. Variazione prestazione a tempo parziale;
5%
b. Supplementare nel Tempo Parziale orizzontale (fino a raggiungere il 25% del normale orario di lavoro mensile);
15%
c. Supplementare nel Tempo Parziale verticale in giorni diversi da quelli pattuiti
20%
(1) Maggiorazione da effettuarsi sulla Retribuzione Oraria Normale dovuta al Lavoratore.
Art. 33 (Lavoro a tempo parziale: condizioni di assunzione)
Il rapporto di lavoro a tempo parziale, dovrà risultare da atto scritto, nel quale sono indicati i seguenti elementi:
1. il periodo di prova per i nuovi assunti;
2. la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi d'orario esistenti. La prestazione individuale sarà normalmente fissata tra Datore di lavoro e Lavoratore, in misura non inferiore ai seguenti limiti:
a. 16 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
b. 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
c. 532 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
Solo con il preventivo consenso del Lavoratore, i limiti di cui sopra non trovano applicazione.
3. il trattamento economico e normativo, secondo i criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa ordinaria ridotta;
4. l'indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno;
5. l'eventuale previsione concordata della possibilità di lavoro supplementare o straordinario e richiamo della relativa regolamentazione;
6. l'eventuale previsione concordata della possibilità d'intensificazione in particolari periodi dell'anno (per stagionalità, festività, ecc.).
La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore, salvo diverso accordo sottoscritto in sede sindacale, non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.
Potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale verticale per la giornata di sabato e/o festive, cui possono accedere anche studenti e/o Lavoratori occupati a tempo parziale presso altro Datore di lavoro. In tal caso non opera alcun limite minimo alla durata settimanale della prestazione.
Diverse modalità relative alla collocazione temporale della giornata di lavoro potranno essere definite previo accordo di Studio/Società, ovvero previo parere vincolante di conformità dell'Ente Bilaterale Territoriale, od in mancanza, Nazionale.
In relazione alle specifiche realtà territoriali e di Studio ed alle particolari condizioni dei Lavoratori, al secondo livello di Contrattazione possono essere raggiunte intese diverse in merito a quanto previsto in materia di durata della prestazione.
Art. 34 (Lavoro a tempo parziale post-partum)
Al fine di consentire alle Lavoratrici, assunte a tempo indeterminato, l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno d'età, gli Studi accoglieranno le relative istanze entro i limiti appresso indicati, in funzione della fungibilità della richiesta avanzata da uno dei genitori che desideri trasformare temporaneamente il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Nelle unità produttive, che occupano tra 10 e 20 Dipendenti a tempo indeterminato, ha diritto di fruire della riduzione dell'orario un solo Lavoratore; tra 20 e 50 occupati, 2 Lavoratori; oltre 50, il 4% della forza occupata, a raggiungimento dell'unità.
Il Datore di lavoro accoglierà le richieste, nel rispetto delle esigenze organizzative, in funzione della fungibilità dei Lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica nella presentazione della domanda.
La richiesta di passaggio a tempo parziale dovrà essere presentata con un preavviso di almeno 60 giorni e dovrà indicare il periodo iniziale e finale per il quale si domanda la prestazione lavorativa ridotta.
Il termine finale non potrà eccedere i 12 mesi, compiuti i quali solo l'accettazione (nei termini contrattuali) di una nuova domanda permetterà il prosieguo dell'orario a tempo parziale.
Art. 35 (Lavoro a tempo parziale per esigenze di assistenza o cura)
I genitori d'invalidi e di tossicodipendenti, riconosciuti tali dal servizio sanitario competente per territorio, che chiedono il passaggio a tempo parziale, motivato dalle documentate esigenze di cura od assistenza, hanno il diritto di ottenerlo alle medesime condizioni dell'articolo precedente. Essi concorrono a comporre le unità massime di concessione.
TITOLO XII
LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Art. 36 (Assunzione - Documentazione)
L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge.
L'assunzione a tempo determinato dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:
- la tipologia del contratto di assunzione;
- la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata prevista e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro che consentano l'apposizione del termine;
- la deroga alla precisazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo in caso di primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi e non rinnovabile o prorogabile;
- la località in cui presterà la sua opera;
- la categoria professionale della classificazione unica cui viene assegnato, la qualifica e la retribuzione;
- l'indicazione dell'applicazione del presente contratto collettivo di lavoro;
- la durata dell'eventuale periodo di prova;
- le altre eventuali condizioni concordate.
La lettera di assunzione deve inoltre indicare il cognome e nome e/o ragione sociale, l'indirizzo, il codice fiscale del Datore di lavoro nonché tutti quei dati o notizie previste dalla legge.
Il Lavoratore sottoscriverà per accettazione la lettera di assunzione.
Deve essere consegnato gratuitamente e contemporaneamente alla lettera di assunzione copia del presente c.c.n.l.
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
- documentazione attestante lo stato di servizio e la formazione professionale acquisita;
- documentazione e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle norme previdenziali e fiscali;
- altri documenti e certificati che la parte Datoriale richiederà per le proprie esigenze, se dovuti.
Il Lavoratore dipendente dovrà dichiarare al Datore di lavoro la sua residenza e/o dimora e notificare tempestivamente i successivi mutamenti.
Art. 37 (Lavoro a tempo determinato: durata massima - deroghe - precedenze)
Per effetto della L. 92/2012, nel caso di primo rapporto di lavoro con il Lavoratore, è ammessa l'assunzione a tempo determinato per il massimo di 12 mesi senza precisare i motivi e per qualsiasi mansione, senza possibilità di proroga.
Il contratto a tempo determinato deve rispettare le condizioni previste dalla legge, in particolare per le proroghe, i rinnovi, i termini di riassunzione e le interferenze con il lavoro somministrato. In generale, il contratto a tempo determinato, per lo svolgimento di mansioni equivalenti tra lo stesso Datore di lavoro e lo stesso Xxxxxxxxxx, non può superare i 36 mesi d'effettivo lavoro, comprensivi di proroghe, rinnovi ed eventuale lavoro somministrato.
In deroga a quanto precede, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, per una durata massima di 12 mesi, a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui il Lavoratore sia iscritto o conferisca mandato (c.d. deroga “assistita”).
La limitazione alla successione dei contratti a tempo determinato, come modificato dal D.L. 25 giugno 2008
n. 112, non trova applicazione, oltre che per le attività stagionali definite dal D.P.R. 1525/1963 e successive modifiche ed integrazioni, anche per le stagionalità legate ai servizi resi in zone di villeggiatura e/o turistiche, purché tale fatto sia indicato nei contratti d'assunzione, nonché per le attività connesse ad esigenze ben definite dell'organizzazione, quali le attività produttive o commerciali concentrate solo in alcuni periodi dell'anno e/o finalizzate a rispondere ad un'intensificazione della domanda per ragioni collegate a documentate esigenze cicliche, alle variazioni climatiche o perché obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate ricorrenze e festività, e per iniziative promo-pubblicitarie, per un periodo di tempo limitato con durata massima di 6 mesi in un anno.
Per l'individuazione delle attività di cui sopra:
1. alle ricorrenze d'eventi e festività, vanno ricondotte le occasioni civili, religiose e della tradizione popolare, se determinano un incremento delle attività;
2. alle iniziative promo-pubblicitarie, va ricondotta l'attività finalizzata a qualificare i servizi resi.
Quando ricorrano i periodi riconducibili alle fattispecie sopra individuate, per cui occorra procedere all'assunzione temporanea di Lavoratori, è necessario che il ricorso a tale tipo d'assunzioni sia contenuto nel tempo strettamente necessario al lavoro da effettuarsi, con possibilità di anticipare l'assunzione per un periodo di formazione, addestramento e/o aggiornamento della durata massima di 1/3 della durata del contratto e, comunque, non superiore a giorni 30, e da un analogo periodo per le consegne del lavoro svolto. L'inizio anticipato e l'eventuale proroga devono risultare dal contratto d'assunzione sottoscritto dal Datore di lavoro e dal Lavoratore.
Nell'arco dello stesso ciclo d'attività stagionale non è consentito superare la durata massima complessiva di 6 mesi per ogni singolo Lavoratore, comprese le eventuali proroghe.
Resta ferma la facoltà delle strutture bilaterali territoriali di integrare o modificare le disposizioni di cui sopra, anche a seguito delle richieste localmente pervenute:
1. il Lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso lo stesso Studio abbia prestato negli ultimi 36 mesi attività lavorativa per un periodo superiore a 12 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal Datore di lavoro entro i successivi 6 mesi. Tale diritto potrà essere esercitato solo con riferimento alle mansioni già espletate nei rapporti a termine ed a condizione che il Lavoratore abbia manifestato la propria volontà per iscritto al Datore di lavoro entro 15 giorni dalla data di cessazione del rapporto a termine.
2. il Lavoratore assunto a termine per lo svolgimento d'attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso Datore di lavoro per le medesime attività stagionali, a condizione che manifesti la propria volontà per iscritto al Datore di lavoro entro 15 giorni dalla data di cessazione del rapporto stesso.
Le Parti, al fine di rispondere alle esigenze locali e migliorare l'efficienza dello Studio, demandano alla contrattazione di secondo livello il compito di individuare i casi di applicazione dei termini ridotti previsti dall'art. 46 bis del D.L 83/2012 (convertito L. 134/2012).
Resta inteso che, in applicazione del comma 7 dell'art. 10 del D.Lgs. 368/2001, sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato stipulati con riferimento a situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche, la cui definizione è demandata, dalle Parti firmatarie del presente
contratto, alle strutture paritetiche territoriali. Fermo restando quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di contratto a tempo determinato, le Parti, in sede di Studio, territoriale o nazionale, potranno valutare l'opportunità di individuare, nella stessa sede, concrete fattispecie relative all'utilizzo del contratto a tempo determinato, ivi compresa la deroga alla durata massima complessiva di 36 mesi.
Art. 38 (Tredicesima mensilità)
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, la cui durata prevista sia inferiore a 12 mesi, la tredicesima mensilità, con accordo tra Lavoratore, eventualmente assistito, e Studio, oppure in sede di contrattazione di secondo livello, potrà essere corrisposta frazionata mediante il riconoscimento dell'8,33% della Retribuzione Mensile Lorda Normale spettante per ciascun mese, o frazione di mese superiore a 15 giorni, che sia stato lavorato.
Art. 39 (Lavoro a tempo determinato: trattamento di fine rapporto)
Alla scadenza del contratto a tempo determinato sarà corrisposto al Lavoratore il trattamento di fine rapporto maturato.
TITOLO XIII
CONTRATTI D'INSERIMENTO
(ora abrogato si mantiene nel testo contrattuale nell'ipotesi di una sua nuova introduzione)
Art. 40 (Contratti d'inserimento: condizioni)
Il contratto d'inserimento, abrogato dal 31/12/2012 per effetto del comma 14, Art. 1 L. 92/12, aveva la finalità di inserire o reinserire nel mercato del lavoro:
1. soggetti d'età compresa tra 18 e 29 anni (tali limiti devono intendersi nel senso di 18 anni compiuti e 29 anni e 364 giorni);
2. disoccupati di lunga durata, da 29 anni fino a 32 anni d'età; si definiscono disoccupati di lunga durata coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessata un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi (D.Lgs. 297/2002, art. 1, comma 2 d);
3. Lavoratori disoccupati con più di 50 anni d'età;
4. Lavoratori che non abbiano rapporti di lavoro dipendente da almeno 2 anni e che desiderino riprendere un'attività lavorativa;
5. donne senza limiti d'età che risiedano in zone geografiche in cui il tasso d'occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% rispetto a quello maschile, ovvero il tasso di disoccupazione femminile sia superiore al 10% di quello maschile;
6. persone riconosciute affette da un deficit fisico, mentale o psichico (ai sensi dei criteri dettati dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104).
Art. 41 (Contratti d'inserimento: soggetti titolari)
I Datori di lavoro che possono stipulare i contratti d'inserimento sono:
a. enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
b. gruppi di imprese;
c. associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
d. fondazioni;
e. enti di ricerca, pubblici e privati;
f. organizzazioni e associazioni di categoria.
Per poter assumere con questo contratto, il Datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei Lavoratori il cui contratto d'inserimento sia scaduto nei 18 mesi precedenti.
Art. 42 (Contratti d'inserimento: esclusione dal computo)
Sono esclusi dal computo del 60% i Lavoratori:
1. dimessi;
2. licenziati per giusta causa;
3. i Lavoratori che abbiano rifiutato la trasformazione del contratto d'inserimento in contratto di lavoro a tempo indeterminato;
4. i Lavoratori che non abbiano superato il periodo di prova e, infine, i contratti non trasformati a tempo indeterminato nei 18 mesi precedenti, nel numero massimo di 4.
Il raggiungimento della misura del mantenimento in servizio si ottiene anche qualora il contratto sia stato trasformato prima della sua naturale scadenza.
Art. 43 (Contratti d'inserimento: forma e contenuti)
Il contratto d'inserimento può riguardare qualsiasi tipologia di lavoro. Il contratto d'inserimento deve essere redatto per iscritto e deve contenere il progetto individuale.
L'eventuale carenza della forma scritta comporta la nullità del contratto ed il Dipendente s'intende assunto a tempo indeterminato.
Inoltre il contratto d'inserimento deve indicare:
1. la durata;
2. la tipologia contrattuale;
3. le mansioni e la categoria d'inquadramento;
4. il progetto individuale d'inserimento;
5. l'eventuale periodo di prova;
6. l'orario di lavoro;
7. il trattamento di malattia e/o infortunio.
Riguardo all'orario di lavoro, esso può prevedere anche il tempo parziale purché la minor durata dell'attività lavorativa non pregiudichi le finalità del contratto.
Art. 44 (Contratti d'inserimento: il progetto individuale)
Per stipulare il contratto d'inserimento è necessaria la definizione, con il consenso del Lavoratore, di un progetto individuale d'inserimento, nel rispetto di quanto stabilito dal presente c.c.n.l.
Il fine è di adeguare le competenze professionali del Lavoratore al contesto lavorativo.
Il progetto è parte integrante e sostanziale dello stesso contratto di lavoro e, come quest'ultimo, deve essere redatto in forma scritta pena la nullità del contratto con trasformazione automatica in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Art. 45 (Contratti d'inserimento: durata)
Il contratto d'inserimento, secondo l'Art. 57 del D.Lgs. 276/2003, ha una durata non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi.
Per i disabili psico-fisici, la durata può pattuirsi fino a 3 anni.
Dal limite massimo di durata devono essere esclusi i periodi di:
a. assenza per maternità;
b. servizio militare e/o civile;
c. malattie di durata superiore a 20 giorni continuativi.
Il contratto d'inserimento non può essere rinnovato tra le stesse Parti, ma è permesso stipulare un nuovo contratto d'inserimento con un diverso Datore di lavoro; inoltre, le eventuali proroghe di cui alle lettere a),
b) e c) che precedono non possono far superare i limiti di durata complessiva (dal termine iniziale all'effettivo termine finale) di 18 o 36 mesi.
Nell'ipotesi di superamento del limite 18/36 mesi, il contratto d'inserimento si trasforma automaticamente in contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Art. 46 (Incentivi economici e normativi)
Durante il rapporto d'inserimento, la categoria di inquadramento del Lavoratore non può essere inferiore, per più di 2 livelli, alla categoria spettante ai Lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto.
I Lavoratori assunti con contratto d'inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
Art. 47 (Contratti d'inserimento: modalità della formazione)
Il progetto individuale d'inserimento deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, inerente l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica (da svolgersi nella fase iniziale del rapporto di lavoro), di disciplina del rapporto di lavoro e d'organizzazione dello Studio.
La formazione teorica deve, inoltre, essere seguita da fasi d'addestramento pratico alla mansione.
Gli esiti della formazione saranno riportati sul libretto formativo tenuto a cura del Datore di lavoro.
"In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale d'inserimento di cui sia esclusivamente responsabile il Datore di lavoro e che siano tali da impedire la realizzazione delle finalità" del contratto d'inserimento, “il Datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello d'inquadramento superiore che sarebbe stato raggiunto dal
Lavoratore alla fine del periodo d'inserimento, maggiorata del 100%”.
II contratto di lavoro, però, non si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Art. 48 (Formatori)
I soggetti abilitati alla formazione sono le strutture formative paritetiche locali, ove presenti. In loro assenza, la formazione dovrà essere fornita, conformemente ai programmi approvati dalle strutture paritetiche regionali o nazionali per la specifica attività, da:
1. l'imprenditore;
2. i suoi preposti qualificati;
3. un soggetto esterno con le competenze adeguate al tipo di formazione.
Art. 49 (Contratti d'inserimento: disciplina del rapporto di lavoro)
Al contratto d'inserimento si applica la disciplina prevista per i contratti a tempo determinato (D.Lgs. 368/2001 e successive integrazioni e modificazioni) oltre alla disciplina prevista nel presente c.c.n.l.
Le percentuali massime di Lavoratori assunti con contratto d'inserimento non possono superare il 10% dei Dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, con un minimo di un Lavoratore ed arrotondamento superiore.
Durante il rapporto d'inserimento, la categoria d'inquadramento di un Lavoratore non può essere, a parità di mansioni svolte, inferiore per più di due livelli rispetto ad un Lavoratore di pari mansioni già qualificato.
Gli assunti con contratto d'inserimento non rientrano nel computo numerico previsto da leggi o contratti collettivi per l'applicazione di particolari istituti.
Art. 50 (Contratti di reinserimento di lavoratori disoccupati)
Per tali contratti, restano in ogni caso applicabili, se più favorevoli, le disposizioni dell'Art. 20 della legge 223/91, in materia di contratto di reinserimento dei Lavoratori disoccupati.
TITOLO XIV
CONTRATTI DI LAVORO ESPANSIVI
Art. 51 (Contratti di lavoro espansivi: definizione)
Al fine d'incrementare gli organici, lo Studio e le Associazioni Sindacali firmatarie possono stipulare un contratto collettivo di Studio che preveda, programmandone le modalità d'attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale. Deve trattarsi di contratti collettivi di Studio e la riduzione di orario deve avere carattere stabile e comportare una minor retribuzione dei Lavoratori interessati alla riduzione di orario; infine la
riduzione di orario dei Lavoratori già in forza deve comportare contestualmente un incremento degli organici dello Studio.
Per poter usufruire dei benefici previsti dalla L. 863/84 (riduzione contributiva) i contratti collettivi in questione devono essere depositati presso il servizio Ispezioni provinciali del lavoro.
TITOLO XV
CONTRATTI DI LAVORO DIFENSIVI
Art. 52 (Contratti di lavoro difensivi: definizione)
Tramite accordo sindacale, nello Studio che abbia avviato procedure di mobilità o di riduzione del personale, è possibile ridurre l'orario di lavoro contrattuale, per tutti i Lavoratori, o per classi omogenee di essi, al fine di ridurre i licenziamenti previsti. In tal caso vi sarà integrazione, a norma di legge, delle retribuzioni ridotte conseguenti alla riduzione dell'orario concordata.
TITOLO XVI
LAVORO RIPARTITO
Art. 53 (Lavoro ripartito: definizione)
La contrattazione di Studio, in caso d'utilità, può disciplinare il c.d. Contratto di Lavoro Ripartito, mediante il quale due Lavoratori dipendenti svolgono il medesimo lavoro alternandosi in un certo orario, lasciando loro la determinazione del rispettivo tempo di lavoro ma con garanzia d'esecuzione, assumendo essi in solido l'adempimento di un'unica ed identica obbligazione lavorativa.
Ogni Lavoratore dipendente resta così personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento dell'intera obbligazione lavorativa:
1. i Lavoratori a tempo ripartito hanno la facoltà di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dell'orario di lavoro, nel qual caso il rischio dell'impossibilità della prestazione, per fatti attinenti ad uno dei coobbligati, è posto in capo all'altro obbligato;
2. eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso d'impossibilità di uno o di entrambi i Lavoratori dipendenti coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso del Datore di lavoro;
3. le dimissioni o il licenziamento di uno dei Lavoratori dipendenti coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale, salvo diversa intesa tra le Parti. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta dello Studio, l'altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno od a tempo parziale;
4. il Lavoratore dipendente che stipula un contratto di lavoro ripartito, a parità di mansioni, riceve lo stesso trattamento del Lavoratore subordinato, in funzione delle ore di lavoro effettivamente prestate, con la stessa proporzione prevista per il lavoro a tempo parziale.
In caso di licenziamento, per motivi disciplinari, di uno dei Lavoratori coobbligati, il Lavoratore superstite potrà, entro 7 giorni dall'evento, rendersi disponibile ad eseguire l'intera prestazione o proporre, al Datore di lavoro, un candidato alla sostituzione del Lavoratore licenziato.
In caso di mancato superamento del periodo di prova da parte del sostituto, l'accordo stipulato si estingue.
Il Datore di lavoro è tenuto ad informare con cadenza annuale la RSA e, entro il 1° marzo d'ogni anno, l'Ente Bilaterale Provinciale, Regionale o, in mancanza, Nazionale, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito.
TITOLO XVII
TELELAVORO
Art. 54 (Telelavoro: definizione)
È una forma d'organizzazione del lavoro a distanza, resa possibile dall'utilizzo di sistemi informatici e dall'esistenza di una rete di comunicazione fra il Telelavoratore (Lavoratore dipendente) e lo Studio, che le Parti reputano particolarmente utile alle Lavoratrici al fine di conciliare i tempi di lavoro con le esigenze familiari.
Il Telelavoro è solo un modo particolare di svolgimento della prestazione lavorativa, ed è parte dell'organizzazione dello Studio, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno e, spesso, coincide con l'abitazione del telelavoratore.
Il telelavoratore ha, quindi, gli stessi diritti dei Lavoratori dipendenti che svolgono l'identica attività nei locali dello Studio. In quanto compatibile, il telelavoratore è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo del Datore di lavoro.
Art. 55 (Telelavoro: tipologie)
Il Telelavoro può essere:
a. domiciliare: svolto nell'abitazione del telelavoratore;
b. mobile: attraverso l'utilizzo d'apparecchiature portatili;
c. remotizzato od a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l'abitazione del telelavoratore, né con gli uffici dello Studio;
d. misto: nel caso in cui solo parte della prestazione complessiva avvenga all'interno dello Studio.
Art. 56 (Telelavoro: ambito)
Il Telelavoro si applica esclusivamente ai Lavoratori subordinati.
Il Telelavoro, può svolgersi a tempo pieno ed anche con contratto a tempo parziale o a tempo determinato.
Il centro di Telelavoro o la singola postazione nell'abitazione del telelavoratore non configurano un'unità produttiva autonoma dello Studio.
Art. 57 (Telelavoro: condizioni)
Il Telelavoro ha carattere volontario sia per lo Studio sia per il Lavoratore dipendente.
Se il Telelavoro non è previsto nel contratto d'assunzione, il Lavoratore dipendente è libero di accettare o respingere l'offerta di svolgere Telelavoro, prospettata nel corso del rapporto di lavoro.
Il compito d'individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione da effettuarsi dalle Parti stipulanti il presente c.c.n.l.
Art. 58 (Telelavoro: formazione)
I telelavoratori, a parità di prestazioni lavorative, dovranno poter fruire della formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che utilizzano e sulle caratteristiche di tale forma d'organizzazione del lavoro.
Tale formazione sarà essere fornita dalle strutture formative paritetiche locali, ove presenti. In loro assenza, dovrà essere fornita conformemente ai programmi approvati dalle strutture paritetiche regionali o nazionali per la specifica attività.
Art. 59 (Telelavoro: postazione di lavoro)
La postazione del telelavoratore ed i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del Datore. Tenuto conto degli investimenti richiesti per la costituzione della postazione di lavoro, il recesso immotivato del telelavoratore, che avvenga entro 3 anni dall'inizio del rapporto di telelavoro, od un eventuale minor termine previsto nel contratto di telelavoro, comporterà che le spese di postazione sostenute siano, pro-quota, a carico del telelavoratore.
Lo Studio è tenuto a fornire al telelavoratore tutti i necessari supporti tecnici.
In ogni caso lo Studio si fa carico dei costi derivanti dalla normale usura e/o dal danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché dall'eventuale perdita dei dati utilizzati dal telelavoratore, salvo che ciò sia imputabile a mancata diligenza, dolo od imperizia grave del telelavoratore stesso.
Art. 60 (Protezione dei dati)
Lo Studio adotterà tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software atti a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal Lavoratore dipendente per fini professionali; esso provvederà ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e le regole applicabili, relative alla protezione dei dati.
La responsabilità del rispetto di tali norme e regole sarà in capo al telelavoratore.
È demandata alla contrattazione tra Studio e Lavoratore ogni eventuale restrizione riguardante l'uso d'apparecchiature, strumenti, programmi informatici. All'atto della costituzione del rapporto, lo Studio informerà il telelavoratore sulle sanzioni applicabili in caso di violazione.
Art. 61 (Tempo di lavoro)
Il telelavoratore gestisce l'organizzazione del proprio tempo di lavoro.
Con riferimento all'orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore le norme previste dal D.Lgs. 66/2003.
Art. 62 (Diritti del telelavoratore)
Il telelavoratore ha, in proporzione al lavoro svolto, gli stessi diritti normativi, retributivi e sindacali dei Lavoratori dipendenti che operano nello Studio con le medesime mansioni e/o qualifica, nonché ha diritto alle medesime opportunità d'accesso alla formazione ed allo sviluppo della carriera previsti per i Lavoratori dipendenti con mansioni identiche od analoghe.
Il Lavoratore dipendente che passa al Telelavoro nel corso del rapporto conserva, a parità di professionalità richiesta, di lavoro svolto e di tempo dedicato, le condizioni precedentemente acquisite.
Art. 63 (Telecontrollo)
Lo Studio, previo accordo sindacale, può instaurare strumenti di telecontrollo nel rispetto sia del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, della Privacy e delle leggi vigenti in materia, fermo restando che nessun teledispositivo di controllo quantitativo o qualitativo potrà essere utilizzato all'insaputa dei telelavoratori.
Art. 64 (Competenza normativa della Commissione bilaterale)
Ogni questione dubbia in materia di strumenti di lavoro, di disciplina e di responsabilità dovrà essere definita dalla Commissione bilaterale prevista dalle Parti stipulanti il presente c.c.n.l.
Art. 65 Alla contrattazione di secondo livello, da effettuarsi tra le Parti stipulanti il presente c.c.n.l., è demandato di approfondire:
1. l'adozione di misure dirette a prevenire o ridurre l'isolamento del telelavoratore dall'ambiente di lavoro, come i contatti con i colleghi, l'esercizio dei diritti sindacali e l'accesso alle informazioni di Studio;
2. il carico di lavoro e gli eventuali strumenti di telecontrollo;
3. l'eventuale fascia di reperibilità;
4. la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l'effettiva autonoma gestione del tempo di lavoro al telelavoratore;
5. le fattispecie disciplinarmente rilevanti per il telelavoratore e le relative sanzioni.
TITOLO XVIII
LAVORO INTERMITTENTE
Art. 66 (Lavoro intermittente: definizione)
È un contratto (tempo determinato od indeterminato) con il quale il Lavoratore si pone a disposizione di uno Studio che può utilizzarne la prestazione "a chiamata", nelle seguenti ipotesi:
a. per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo od intermittente e per i casi di svolgimento di lavoro straordinario come:
- guardiani e personale di xxxxxxxxxxxx;
- addetti a centralini telefonici privati;
- fattorini;
b. per prestazioni comunque rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 24 anni di età, ovvero da Lavoratori con più di 55 anni di età che siano iscritti nelle liste di mobilità e di collocamento, anche pensionati;
c. per prestazione da rendersi nei fine settimana, nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali ed in altri periodi individuati dalle Parti stipulanti il presente contratto.
Ai fini di una maggior chiarezza, per la stipula dei contratti di lavoro di cui alla lettera c) del presente articolo, s'intende:
- per “Fine Settimana” il periodo che va dal venerdì dopo le ore 13,00, fino alle ore 6,00 del lunedì;
- per “Ferie Estive” il periodo che va dal primo giugno al 30 settembre;
- per “Vacanze Natalizie” il periodo che va dal sabato precedente al 7 dicembre al sabato seguente il 7 gennaio;
- per “Vacanze Pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo alla Pasqua.
Il Lavoratore dipendente intermittente non è computato nell'organico dello Studio, ai fini dell'applicazione di normative di legge.
Art. 67 (Lavoro intermittente: forma e comunicazioni)
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e la lettera di assunzione deve indicare i seguenti elementi:
a) la durata e le ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto;
b) il luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal Lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del Lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo spettante al Lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
d) le forme e modalità con cui il Datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché le modalità di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell'indennità di disponibilità;
f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
Il Datore di lavoro è tenuto ad informare con cadenza annuale le Rappresentanze Sindacali Aziendali, ove esistenti, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
Ai sensi dell'Art. 1, comma 21, lettera b) della legge 92/2012, il Datore di lavoro deve comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio l'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni. Le modalità utilizzate per la comunicazione potranno essere mediante fax, sms, posta elettronica od ulteriori modalità stabilite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed il Ministero della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative previste.
Art. 68 (Lavoro intermittente: condizioni)
Il Lavoratore intermittente deve ricevere, per i periodi lavorati ed a parità di mansioni svolte, un trattamento economico complessivamente uguale rispetto ai Lavoratori di pari livello.
I trattamenti saranno proporzionati in base alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare:
a. per le indennità di malattia, infortunio, indennità di maternità e congedi parentali;
b. per le mensilità o le retribuzioni differite e le ferie. In deroga alle previsioni contrattuali sui periodi minimi di lavoro per la maturazione dei ratei, esse saranno riconosciute nella misura di 1:1904 per ciascuna ora effettivamente lavorata [(365- 52- 52- 20- 3)x8];
c. il T.F.R. (Trattamento di Fine Rapporto) sarà calcolato sugli importi effettivamente erogati con stabilità al netto di eventuali rimborsi spese e delle indennità correlate agli specifici modi della prestazione, quali indennità di viaggio, lavoro straordinario o notturno e indennità di cassa o di maneggio denaro.
Art. 69 (Lavoro intermittente: indennità di disponibilità)
Qualora il Lavoratore, a richiesta del Datore, s'impegni a restare a disposizione in attesa della chiamata, garantendo quindi la sua prestazione lavorativa in caso di necessità del Datore stesso, quest'ultimo è
tenuto a corrispondergli mensilmente un'"indennità di disponibilità” che non può essere inferiore al 20% della retribuzione mensile lorda normale (RMLN).
Con il contratto individuale, che dovrà essere in forma scritta, saranno stabilite le modalità di pagamento dell'indennità di disponibilità.
II Lavoratore che, per malattia od altra causa, sia nell'impossibilità di rispondere alla chiamata, salvo provata forza maggiore, deve informare tempestivamente e, comunque, non oltre 8 ore dall'inizio dell'impedimento, il Datore di lavoro, precisando la prevedibile durata dell'impedimento.
Se il Lavoratore non informa il Datore di lavoro nei termini anzidetti, il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata è compreso nella fattispecie dell'assenza ingiustificata, ed esperite le procedure ex Art. 7 L. 300/70 il Lavoratore, quale sanzione, potrà perdere il diritto all'indennità di disponibilità con eventuale richiesta del Datore di lavoro del risarcimento del danno eventualmente arrecato, salva diversa previsione del contratto individuale.
Nel periodo di temporanea indisponibilità, per qualsiasi causa dovuta, il Lavoratore non matura il diritto all'indennità di disponibilità.
L'indennità di disponibilità è soggetta a contribuzione previdenziale ma è esclusa dal computo delle retribuzioni dovute per mensilità differite, festività e ferie e non è utile nella determinazione del TFR.
Art. 70 (Lavoro intermittente: divieti e condizioni)
Lo Studio non può ricorrere al lavoro a chiamata nei seguenti casi:
1. qualora il Datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/2008);
2. al fine di sostituire Xxxxxxxxxx in sciopero;
3. quando abbia proceduto a licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nelle identiche mansioni, nei 3 mesi precedenti l'assunzione di collaboratore intermittente;
4. quando siano in corso, per identiche mansioni, riduzioni dell'orario di lavoro con ricorso all'integrazione salariale in deroga, ordinaria o straordinaria.
TITOLO XIX
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Art. 71 (Il contratto di somministrazione di lavoro: condizioni)
Serve a soddisfare le esigenze momentanee dello Studio, che assume le vesti negoziali di “utilizzatore”.
Il contratto di somministrazione può essere stipulato con una delle Agenzie per il Lavoro, detta "Somministratore", autorizzate ed iscritte all'Albo Nazionale Informatico delle Agenzie per il Lavoro.
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato.
La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa:
1. per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
2. per servizi di pulizia, custodia, portineria;
3. per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
4. per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
5. per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
6. per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
7. per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
8. per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;
9. in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o di Studio/Società stipulati da associazioni dei Datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative;
10. in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia.
La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa in caso di primo rapporto di lavoro tra un Datore ed un Lavoratore della durata di 12 mesi non prorogabili e, in tutti gli altri casi, a fronte di ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore.
Art. 72 Xx Xxxxxxxxxx somministrati in forza dei contratti di cui al precedente articolo presso l'utilizzatore, sono riconosciute, qualora più favorevoli, le retribuzioni previste nel presente c.c.n.l., salvo le aree d'esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro e, salvo diversi accordi, le prestazioni dell'Ente Bilaterale.
I Lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, che sono somministrati presso lo Studio che adotta il presente c.c.n.l., impiegati per le fattispecie di cui al precedente articolo, non possono superare, in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti:
Scaglioni
Lavoratori dipendenti
da 0 a 5
da 6 a 10
da 11 a 15
da 16 a 30
Somministrati max
2
3
4
5
La contrattazione collettiva di secondo livello può stabilire percentuali maggiori di Somministrati, indicando le motivazioni ed il tempo di durata della deroga quali, ad esempio: nuove aperture, acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni e lavoro stagionale.
Art. 73 (Il contratto di somministrazione di lavoro: divieti e limiti)
Lo Studio non può ricorrere al lavoro a chiamata ed alla somministrazione di lavoro nei seguenti casi:
1. qualora il Datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/2008);
2. al fine di sostituire Xxxxxxxxxx in sciopero;
3. quando abbia proceduto a licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nelle identiche mansioni, nei 3 mesi precedenti l'assunzione di collaboratore intermittente;
4. quando siano in corso, per identiche mansioni, riduzioni dell'orario di lavoro con ricorso all'integrazione salariale in deroga, ordinaria o straordinaria.
I Lavoratori occupati non sono computati nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di legge o dei limiti previsti dal c.c.n.l.
L'utilizzatore comunica, entro il 31 dicembre d'ogni anno, tramite l'Organizzazione dei Datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, all'Ente Bilaterale Confederale il numero ed i motivi dei contratti di lavoro a chiamata e di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei Lavoratori interessati, il numero dei Lavoratori assunti direttamente dallo Studio.
TITOLO XX
LAVORATORI DI PRIMA ASSUNZIONE
Art. 74 (Condizioni d'ingresso)
Al fine di favorire le assunzioni di Xxxxxxxxxx, a tempo indeterminato, non in possesso dei requisiti anagrafici di legge previsti in materia di Apprendistato o di contratto d'inserimento e presuntivamente privi delle necessarie pregresse competenze inerenti le mansioni richieste, non avendole essi, formalmente, dichiarate in sede di assunzione, gli Studi potranno inizialmente inquadrarli, per il periodo massimo di effettivo lavoro indicato nella seguente tabella, nel livello, immediatamente inferiore rispetto a quello riferibile alle mansioni di destinazione.
Livello d'approdo
Livello di inquadramento iniziale
Durata
3° Livello
4° Livello
24 mesi
4° Livello
5° Livello
24 mesi
5° Livello
6° Livello
21 mesi
6° Livello
7° Livello
21 mesi
7° Livello
8° Livello
18 mesi
Il trattamento economico e normativo sarà quello del livello d'inquadramento.
Superato il periodo di prova, le previste verifiche periodiche ed entro i termini massimi che precedono, la progressione di carriera spettante per le mansioni effettivamente svolte non potrà essere posticipata per altre cause o ragioni.
Tutto quanto sopra previsto, le condizioni di progressione nella carriera dovranno essere riportate nel contratto d'assunzione, in caso contrario la progressione di carriera non è automatica ed il Lavoratore dovrà essere immediatamente inquadrato nel livello “di approdo” o, comunque, corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.
L'attivazione delle Condizioni d'Ingresso è subordinata all'approvazione del Progetto formativo da parte dall'Ente Bilaterale, nel quale s'indicheranno le mansioni nel livello d'inquadramento iniziale e di approdo, i tempi, i contenuti e i modi di formazione e di verifica (compresi i tempi ed i contenuti di eventuali verifiche intermedie).
Il Progetto dovrà ottenere il consenso del Lavoratore prima di essere posto all'approvazione dell'Ente Bilaterale.
TITOLO XXI
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 75 (Assunzione)
L'assunzione del personale deve essere regolarmente effettuata secondo le norme di legge in vigore.
L'assunzione, in tutti i casi, dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:
a. tipo di contratto;
b. mansione, qualifica e livello di inquadramento attribuiti al Lavoratore;
c. data di assunzione;
d. luogo di lavoro;
e. orario di lavoro;
f. termine del rapporto di lavoro, nel caso di assunzione a tempo determinato;
g. durata del periodo di prova (entro i limiti contrattuali);
h. trattamento economico iniziale ed eventuali sviluppi previsti;
i. c.c.n.l. applicato.
La lettera di assunzione deve inoltre indicare con chiarezza il Datore di lavoro: il cognome e nome e/o la ragione sociale, l'indirizzo, il codice fiscale, nonché tutti quei dati o notizie previste dalla legge.
Lo Studio è tenuto a consegnare al Lavoratore, contestualmente alla lettera di assunzione, copia del Testo Ufficiale del presente c.c.n.l., che potrà essere richiesto all'Organizzazione Datoriale d'appartenenza, della quale il Lavoratore dovrà attestare l'avvenuta ricezione.
Art. 76 (Documenti per l'assunzione)
All'atto dell'assunzione il Lavoratore deve presentare i seguenti documenti:
1. carta d'identità o altro documento equipollente, tesserino codice fiscale o tessera sanitaria;
2. accettazione della lettera di assunzione;
3. documenti e dichiarazioni necessari per l'applicazione delle norme previdenziali e fiscali;
4. attestato di conoscenza di lingue estere per le mansioni che implichino tale requisito;
5. certificati, diploma degli studi compiuti o diploma od attestazione dei corsi di addestramento frequentati;
6. dichiarazione di accettazione della normativa applicabile del presente Contratto Collettivo Nazionale;
7. autorizzazione al trattamento dei dati sensibili per lo svolgimento degli adempimenti di legge;
8. permesso di soggiorno in corso di validità (per Lavoratori extracomunitari);
9. altri documenti e/o certificati che lo Studio ritenga opportuno richiedere.
Il Lavoratore dovrà inoltre dichiarare la propria residenza e/o domicilio, ed è tenuto a dare tempestiva comunicazione degli eventuali successivi mutamenti.
In tale residenza il Datore di lavoro trasmetterà le comunicazioni formali che, anche in caso di mancata consegna, con la compiuta giacenza, s'intenderanno ricevute dal Lavoratore.
Se si tratta di Lavoratore Apprendista, all'atto dell'assunzione, oltre a produrre il titolo di studio, dovrà dichiarare gli eventuali corsi professionali, nonché periodi di lavoro già eventualmente svolti nella medesima qualifica.
Art. 77 (Visita medica preassuntiva)
Il Lavoratore, prima dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica preassuntiva. Tale accertamento ha lo scopo di certificare la generale idoneità al lavoro ed è distinto dalla visita medica preventiva d'idoneità alla mansione prevista dall'Art. 41 del D.Lgs. 81/2008.
La visita medica preassuntiva sarà effettuata - a scelta del Datore di lavoro - dal Medico Competente, dal Medico Specialista o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
La visita medica, ai fini dell'accertamento dell'idoneità del Lavoratore allo svolgimento delle mansioni cui è destinato, sarà effettuata dal Medico Competente.
Allorquando il Lavoratore dipendente contesti la propria idoneità fisica ad espletare le mansioni affidate sarà sottoposto a visita medica del Medico Competente o ad accertamenti a cura di enti pubblici o universitari.
TITOLO XXII
MANSIONI DEL LAVORATORE
Art. 78 (Mansioni promiscue)
Il Lavoratore dipendente che sia adibito, con carattere di prevalenza ad una mansione e che effettua con frequenza, anche calendarizzata, sostituzioni o supplenze di altri lavoratori con professionalità superiori, sarà inquadrato nella qualifica di categoria superiore e ne percepirà la retribuzione, quando essa rilevi per oltre il 50% del tempo sul complesso delle attività dallo stesso svolte.
Se le mansioni di qualifica superiore sono svolte con continuità ma senza il criterio di prevalenza e siano richieste da esigenze particolari, quali la copertura di pausa pranzo del titolare, parziale completamento di un turno e simili, il Lavoratore percepirà un'indennità di mansione commisurata alla differenza retributiva
tra il livello d'appartenenza e quello della mansione superiore in funzione del tempo mediamente dedicato alla mansione superiore.
Art. 79 (Mutamento di mansioni)
Al Lavoratore dipendente che sia temporaneamente adibito, per almeno un mese solare, a mansione superiore, limitatamente al tempo in cui vi è adibito, sarà riconosciuta la PBNM propria di tale mansione superiore.
Qualora l'esercizio delle mansioni superiori prevalenti si prolunghi oltre 3 mesi consecutivi, il Dipendente dovrà essere inquadrato nella categoria superiore, salvo che l'assegnazione o mansioni superiori non sia avvenuta per sostituzione di un altro Lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, entro i limiti di tempo contrattualmente e legalmente previsti.
Art. 80 (Jolly)
Sono considerati Jolly quei Lavoratori dipendenti assegnati permanentemente ed all'interno dell'intero orario di lavoro a mansioni che comprendano qualifiche che si articolino su più categorie.
L'inquadramento dei Jolly sarà al livello della mansione più qualificata.
TITOLO XXIII
ORARIO DI LAVORO
Art. 81 (Orario di lavoro: definizione)
Come previsto dall'Art. 2 D.Lgs. 66/2003, per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il Lavoratore sia al lavoro, a disposizione del Datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, compresi i periodi in cui i Lavoratori sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal Datore di lavoro e a tenersi a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità.
La durata normale del lavoro ordinario contrattuale effettivo, per la generalità dei Lavoratori, è fissata in 40 ore settimanali. Esso è, normalmente, distribuito su 5 o 6 giornate lavorative.
Esemplificazione:
a. orario di lavoro su 5 giorni - Tale forma di articolazione dell'orario settimanale, fatta salva la normale durata di 40 ore, si realizza ordinariamente attraverso la prestazione di 5 giornate lavorative di 8 ore, da effettuarsi, normalmente, nei giorni dal lunedì al venerdì;
b. orario di lavoro su 6 giorni - Tale forma di articolazione si realizza ordinariamente attraverso la distribuzione in sei giornate lavorative dell'orario settimanale che resta sempre mediamente di 40 ore complessive.
Non si computano nell'orario di lavoro, come previsto dall'Art. 5 R.D. 1955/1923, richiamato dall'Art. 8 comma 3 D.Lgs. 66/2003: i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dello Studio; le soste di durata non inferiore a dieci minuti e complessivamente non superiore a due ore, comprese tra l'inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, quando durante le stesse non sia richiesta alcuna prestazione al Dipendente (i periodi sinora elencati non si computano neanche ai fini del riposo giornaliero, che deve essere continuativo); il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro o per rientrare a casa, il tempo in cui il Xxxxxxxxxx s'intrattiene nell'ambiente di lavoro, anche se autorizzato, al termine dell'orario di lavoro per sue esigenze personali.
Durante l'orario di lavoro il Lavoratore dipendente non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dallo Studio/Società senza esserne autorizzato.
Il Datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutto il personale interessato, l'orario di lavoro con indicazione dell'ora d'inizio e di termine del lavoro ordinario del personale occupato, nonché la durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
Per far fronte ad eventi improvvisi ed imprevedibili o ad intensificazione dei servizi richiesti e quindi a mutamenti dei flussi di lavoro che determinano la necessità di un adeguamento dell'attività, dei servizi o della produzione, e al fine di ridurre l'utilizzo di altri strumenti più costosi per i Lavoratori e per gli Studi, lo Studio potrà realizzare diversi regimi d'orario in particolari periodi dell'anno, con il superamento dell'orario contrattuale, attivando la Banca delle Ore, di cui al Titolo LXV.
Per la particolare attività degli Studi che hanno servizi specifici e senza soluzione di continuità, a tutela dei clienti, le Parti, salvo diverso accordo di secondo livello, convengono quanto segue:
- ai sensi dell'Art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro non potrà superare, per ogni periodo di 45 giorni, la media di 58 ore settimanali, comprese le ore di straordinario.
- la durata media dell'orario di lavoro ordinario e straordinario, tenuto conto delle intensificazioni della domanda di settore, correlata alla stagionalità e/o festività e/o periodi feriali, non potrà superare le 48 ore calcolate in un periodo mobile di 6 mesi.
- la contrattazione di secondo livello potrà concordare profili particolari di orario e la loro distribuzione, anche considerando la domenica giorno lavorativo, e prevedere ogni altra deroga legale in tema di orario di lavoro, di riposi e di straordinari.
- nel caso di istituzione di turni giornalieri di lavoro, i Xxxxxxxxxx non potranno rifiutarsi di effettuarli. Pertanto, il Dipendente deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti, anche se questi sono predisposti soltanto per determinati servizi o reparti.
Art. 82 (Orario di lavoro: sospensione)
In caso di eccezionale e breve sospensione del lavoro (inferiore a 30 minuti), per fatto indipendente dalla volontà del Lavoratore, quest'ultimo ha diritto alla normale retribuzione, per tutto il periodo di sospensione.
La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubblica emergenza per calamità naturali, eventi atmosferici straordinari e dimostrati casi di forza maggiore.
In caso di sospensione pari o superiore a 30 minuti, dovuta a causa di forza maggiore, il Datore ha diritto di porre in libertà i dipendenti interrompendo così la retribuzione.
Art. 83 (Orario di lavoro: lavoro discontinuo o di semplice attesa)
Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale), la durata dell'orario di lavoro normale settimanale può essere fissata nel contratto d'assunzione in 45 ore ordinarie, fermo restando che la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuito.
Tali lavoratori discontinui, a norma dell'Art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario normale di lavoro di cui all'Art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'Art. 4.
L'orario settimanale di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni) che dovranno essere indicati nella lettera di assunzione, fermo restando che, quando la variazione è richiesta dalla natura del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui la variazione avrà effetto.
Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, una volta superato l'orario di lavoro normale di 45 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria del lavoro con la maggiorazione del 15% per le prime 8 ore settimanali e del 20% per le ore eccedenti.
Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino a 45 ore settimanali)
Descrizione
Maggiorazione X.X.X. (2)
Straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale
15%
Straordinario eccedente la 54° ora settimanale
20%
(2) Maggiorazione da effettuarsi sulla Retribuzione Oraria Normale dovuta al Lavoratore.
TITOLO XXIV
PERSONALE NON SOGGETTO A LIMITAZIONE D'ORARIO
Art. 84 Come prevede l'Art. 17 c. 5 del D.Lgs. 66/2003, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei Lavoratori, le disposizioni dello stesso decreto legislativo relative all'orario di lavoro non si applicano ai Lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai Lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta di Dirigenti, di personale direttivo degli Studi di personale viaggiante o di altre persone aventi, di fatto, autonomo potere di gestione del loro orario, anche quando esso è determinato da esigenze obiettive.
A tale effetto si conferma che è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla direzione tecnica o amministrativa dello Studio/Società con diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (come prevedeva l'articolo 3 del R.D. 1955/1923), contrattualmente individuato nel personale che riveste la qualifica di
“Quadro” o di “Impiegato di I° o di II° livello”, della classificazione di cui al presente contratto.
La Paga Base Nazionale Mensile del personale direttivo già comprende la retribuzione di eventuale lavoro supplementare o straordinario, effettuato nei primi cinque giorni lavorativi, nei limiti della normalità (massimo 22 ore mensili).
Il lavoro straordinario eccedente i predetti limiti, o svolto nei giorni di riposo o nei giorni festivi, dovrà essere retribuito con le maggiorazioni contrattuali. Il Datore di lavoro, in alternativa al pagamento, potrà retribuire la sola maggiorazione ed accreditare al Lavoratore le ore di straordinario effettuate onde permetterne il recupero mediante riposi.
In alternativa il Datore di lavoro potrà attivare la Banca delle Ore, di cui all'art. 149 - Titolo LXV del presente c.c.n.l.
TITOLO XXV
ORARIO DI LAVORO DEI MINORI
Art. 85 In materia di orario di lavoro dei minori si applicano le norme di legge vigenti.
TITOLO XXVI
RIPOSO GIORNALIERO E RIPOSO SETTIMANALE
Art. 86 (Riposo giornaliero)
Il riposo giornaliero deve essere di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore. Per effetto dell'Art. 17 del D.Lgs. 66/2003, nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale o di Studio/Società potranno, a fronte di valide ragioni, essere concordate deroghe ulteriori rispetto a quanto previsto dal presente c.c.n.l.
Nell'attesa della regolamentazione particolare di quanto sopra e fatte salve eventuali ipotesi già convenute al secondo livello di contrattazione, il riposo giornaliero normale di 11 ore consecutive, ogni 24 ore, potrà essere frazionato per non più di 20 giorni lavorativi per anno solare, per le prestazioni lavorative svolte nelle seguenti ipotesi:
1. cambio della turnistica o del “nastro orario”;
2. interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti ed attrezzature;
3. manutenzioni svolte presso terzi;
4. attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;
5. allestimenti in fase d'avvio di nuove attività;
6. vigilanza degli impianti e custodia in caso di un'assenza imprevista;
7. tempo degli inventari, redazione dei bilanci, adempimenti fiscali od amministrativi straordinari.
Art. 87 (Riposo settimanale)
Ai sensi di legge, tutto il personale ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore, in aggiunta al riposo giornaliero di cui sopra, normalmente coincidente con la domenica.
Le Parti convengono sulla possibilità di ricorrere, mediante la contrattazione di secondo livello, a diverse modalità di godimento del riposo settimanale rispetto alla previsione del presente c.c.n.l. Ciò, in particolare:
1. al fine di favorire l'organizzazione dei turni e la rotazione extra-domenicale del giorno di riposo, con particolare riferimento alle esigenze che si realizzano in seno agli Studi che non effettuano il giorno di chiusura settimanale;
2. al fine di rispondere alle esigenze dei Lavoratori di conciliazione della vita professionale con la vita privata e le esigenze familiari.
Nelle ipotesi elencate al comma precedente, il riposo settimanale potrà essere usufruito ad intervalli più lunghi di una settimana, purché la sua durata complessiva, ogni 14 giorni o nel diverso periodo eventualmente determinato dalla contrattazione di secondo livello, corrisponda mediamente ad almeno 24+11 ore di riposo ogni 6 giornate effettivamente lavorate.
Le Parti convengono, in via transitoria, che durante l'attesa della stipula degli accordi di secondo livello, di cui al comma che precede, il numero dei riposi che, in ciascun anno, possono essere fruiti ad intervalli più lunghi di una settimana sia pari a 20.
In caso di rinvio del riposo oltre il settimo giorno, in assenza di relativo accordo di secondo livello, sarà riconosciuta al Lavoratore, a titolo risarcitorio, un'indennità fissa di € 10,00 per ciascuna settimana il cui riposo sia soggetto a rinvio, con il limite massimo di 2 settimane al mese.
TITOLO XXVII
PERMESSI
Art. 88 (Permessi)
Sono previsti i seguenti permessi:
Tipo di permesso
Ore/giorni
Condizioni
Retribuzione
Permessi retribuiti
16 ore annuali
Al Lavoratore saranno concessi brevi permessi retribuiti per giustificati motivi (visite mediche, colloqui insegnanti/genitori, etc.), maturati per quote di 1,33 ore per ciascun mese integralmente lavorato.
Richiesta con almeno 1 giorno di anticipo, salvo casi di imprevedibilità e urgenza, concessione compatibilmente alle esigenze di Studio inderogabili.
Retribuzione Giornaliera Normale, senza maggiorazioni.
In caso di mancata fruizione (in tutto o in parte) delle ore, il Lavoratore ha diritto alla corresponsione della relativa indennità sostitutiva, da liquidare unitamente al saldo delle competenze del mese di gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione.
Periodo delle consultazioni elettorali e referendarie.
I Lavoratori che adempiono funzioni presso gli Uffici elettorali hanno diritto ad assentarsi dal lavoro (per tutto il periodo corrispondente alle operazioni). Richiesta con almeno 1 giorno di anticipo.
Permessi straordinari
1 giorno per evento
Matrimonio di un figlio
Dipendente potrà concordare con il Datore di lavoro la concessione di congedi retribuiti deducibili dai permessi retribuiti maturati e non goduti o dalla Banca delle Ore.
2 giorni per evento
Nascita o adozione di un figlio
3 giorni per anno
Decesso o grave infermità documentata di padre/madre, fratello/sorella, coniuge, figli, nonno, suocero, convivente, purché risulti stabile convivenza con il Lavoratore da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il Lavoratore, ferma restando la compatibilità organizzativa, potrà concordare con il Datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa. (3)
Secondo disposizioni L. 6 marzo 2001 n. 52 art. 5
Al Lavoratore donatore di midollo osseo
Permessi non retribuiti
Gruppi di 8 ore, per un limite complessivo di 48 ore annuali.
Per gravi e comprovate esigenze personali e/o familiari, al Lavoratore potranno essere concessi periodi di aspettativa, senza oneri a carico dello Studio e gravi compromissioni dell'attività lavorativa.
Retribuzione non prevista.
Non maturazione di tutti gli istituti contrattuali, esclusa l'anzianità di servizio.
Quesito posto alla Commissione Bilaterale sull’Interpretazione Contrattuale:
“Permessi. Il disposto contrattuale prevede 16 ore di permesso retribuito con la maturazione di 1.33 ore per ciascun mese “… integralmente lavorato”. Si chiede quale debba essere la corretta interpretazione dell’inciso “… mese integralmente lavorato”. E’ corretto adottare la maturazione ± 15 giorni esplicitata nell’articolo della 00.xx? Oppure è necessario considerare oltre ai giorni lavorati tutte le assenze
retribuite? In caso affermativo per “assenze retribuite” si devono intendere anche le assenze con intervento Inps?”.
La Commissione Bilaterale sull’Interpretazione Contrattuale ha emesso la seguente interpretazione (Prot. 5/13):
“Per mese “integralmente lavorato” s’intende il mese di calendario in cui il lavoratore è stato sempre in
forza. Il termine “integralmente” vuole escludere dal computo quei mesi di calendario nei quali il lavoratore non sia sempre in forza, quali, normalmente quelli di assunzione o di cessazione. Si considererà però
“integralmente lavorato” anche un mese di malattia, di permesso retribuito, di xxxxx, ecc. con la sola esclusione delle sospensioni del rapporto di lavoro, quali aspettative non retribuite, sospensioni disciplinari, ecc.”.
(3) In altri casi di documentata forza maggiore il Dipendente potrà concordare con il Datore di lavoro la concessione di congedi retribuiti deducibili dai permessi retribuiti maturati e non goduti o dalla Banca delle Ore.
TITOLO XXVIII
FESTIVITÀ E FESTIVITÀ ABOLITE
Art. 89 (Festività)
Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (RGN), i giorni appresso specificati:
1. festività nazionali:
a) 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione;
b) 1 maggio - Festa dei Lavoratori;
c) 2 giugno - Festa della Repubblica;
d) 4 novembre - Festa dell'Unità Nazionale (coincidente con la prima domenica di novembre).
2. festività religiose:
a) 1° gennaio - primo giorno dell'anno;
b) 6 gennaio - Epifania;
c) il giorno del Lunedì di Pasqua;
d) 15 agosto - festa dell'Assunzione;
e) 1 novembre - Ognissanti;
f) 8 dicembre - Immacolata Concezione;
g) 25 dicembre - Santo Natale;
h) 26 dicembre - Xxxxx Xxxxxxx;
i) la solennità del Santo Patrono.
Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni di festività sopra elencati è dovuta, oltre alla Retribuzione Mensile Lorda Normale, la quota oraria di tale retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata festiva, con le maggiorazioni previste dagli Artt. 145 e 147.
Nessuna decurtazione sarà operata sulla normale retribuzione mensile, in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui sopra.
In caso di coincidenza di una festività nazionale o religiosa con la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola ai permessi retribuiti già maturati od alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un ulteriore importo pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale.
Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza della festività con l'eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione conseguente a provvedimenti disciplinari.
Art. 90 (Festività abolite)
Le festività abolite sono:
1. 19 marzo, festività di San Xxxxxxxx;
2. il giorno dell'Assunzione;
3. il giorno del Corpus Domini;
4. 29 giugno, SS. Xxxxxx x Xxxxx.
In loro sostituzione, saranno riconosciute 32 ore di permessi retribuiti annuali da aggiungere, alle medesime condizioni, alle 16 ore di permessi retribuiti annuali, già previsti all'Art. 88.
Il totale dei permessi annuali retribuiti sarà, dunque, di 48 ore.
Quesito posto alla Commissione Bilaterale sull’Interpretazione Contrattuale:
“Non si menziona la festività del 4 novembre. E’ corretto attribuirgli il pagamento corrispondente alle festività cadenti di domenica (1/26) come disposto dalla L. 54 del 05/03/1977?”.
La Commissione Bilaterale sull’Interpretazione Contrattuale ha emesso la seguente interpretazione (Prot. 5/13):
“La Festività del 4 novembre, come previsto dalla Legge 54/77 ha “luogo nella prima domenica di novembre” e, pertanto, con riferimento a tale domenica, sarà retribuita, in aggiunta alle normali competenze mensili, con 1/26 della Retribuzione Giornaliera Normale.”.
TITOLO XXIX
SOLIDARIETÀ DIFENSIVA
Art. 91 Per periodi di prevista lunga riduzione di lavoro, dove si potrebbero configurare licenziamenti, con Contratto di secondo livello, il Datore di lavoro, con l'accordo della maggioranza dei Dipendenti assistiti dalle Associazioni Sindacali firmatarie, può accordarsi per una redistribuzione dell'attività lavorativa, con riduzione anche della retribuzione, onde evitare o ridurre i licenziamenti e la perdita di maestranze specializzate.
TITOLO XXX
INTERVALLO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI
Art. 92 La durata del tempo per la consumazione dei pasti, salvo diversi Accordi di secondo livello, va da 30 minuti ad un massimo di 2 ore, ed è concordata tra i Lavoratori dipendenti ed il Datore di lavoro, in funzione delle esigenze di servizio conciliate, per quanto possibile, con quelle familiari o personali.
TITOLO XXXI
CONGEDO PER MATRIMONIO
Art. 93 Al Lavoratore sarà concesso, in occasione del matrimonio, un periodo di congedo straordinario retribuito della durata di 15 giorni consecutivi di calendario. Tale periodo dovrà essere fruito entro 30 giorni dal matrimonio.
Durante il congedo matrimoniale il Lavoratore è considerato a tutti gli effetti in servizio e percepisce la Retribuzione Giornaliera Normale. In via ordinaria la richiesta di congedo matrimoniale è da presentarsi dal Lavoratore al Datore di lavoro con un termine di preavviso pari a 15 giorni.
Entro 30 giorni dal termine del periodo di congedo matrimoniale il Lavoratore dovrà produrre allo Studio copia del certificato di matrimonio.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai Lavoratori in prova e ai Lavoratori con contratto a termine di durata inferiore ai 12 mesi.
Durante tale periodo, per gli impiegati e gli operai decorrerà la retribuzione mensile lorda normale, mentre il Lavoratore dipendente apprendista avrà diritto al pagamento nei limiti riconosciuti dall'INPS.
TITOLO XXXII
VOLONTARIATO
Art. 94 Per il Lavoratore dipendente impegnato in attività di servizio civile, in operazioni di soccorso alpino e speleologico si fa riferimento a quanto espressamente previsto dalle norme che disciplinano la materia ed in particolare dalla legge n. 162/92 e dal D.M. n. 379/94 applicativo della stessa.
Ai Lavoratori dipendenti “volontari in servizio civile” che intendono prestare la loro opera nei Paesi in via di sviluppo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dalla legge n.
266/91, compatibilmente con le esigenze di servizio, si potranno concedere periodi di aspettativa non retribuita e senza decorrenza di anzianità a tutti gli effetti, di durata fino ad un massimo di 2 anni.
TITOLO XXXIII
LAVORATORI STUDENTI
Art. 95 Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei Lavoratori del settore, i Datori di lavoro concederanno ai Lavoratori non in prova, che intendano frequentare corsi di studio diversi dalla formazione e dall'aggiornamento professionale, in scuole d'istruzione dell'obbligo o superiori statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, nonché corsi
regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e dei diplomi universitari o di laurea, i seguenti benefici:
a. concordare un orario di lavoro, compatibile con le esigenze della struttura lavorativa, che agevoli la frequenza ai corsi e per la preparazione agli esami;
b. considerare la prestazione di lavoro straordinario non obbligatoria;
c. considerare come permessi retribuiti i giorni documentati delle prove di esame.
Nel caso di esami universitari che si articolano su più prove in giorni diversi, il diritto ai permessi retribuiti resta fissato nel numero di uno, fermo restando il diritto del Lavoratore studente di usufruire, previa programmazione concordata almeno 60 giorni prima dell'assenza, fino a 10 giorni di permessi non retribuiti nell'anno solare in concomitanza agli esami od alla sessione d'esami.
I Lavoratori con almeno 5 anni di servizio presso lo stesso Datore, potranno richiedere un congedo non retribuito al fine di:
a. completare la scuola dell'obbligo;
b. conseguire un titolo di studio di secondo grado o diploma universitario o di laurea;
c. partecipare ad attività formative diverse.
II congedo non potrà eccedere 6 mesi nell'arco dell'intera vita lavorativa, non è cumulabile con le ferie, malattia od altri congedi, può essere frazionato solo se compatibile con i carichi di lavoro o con eventuali sostituzioni e deve essere richiesto con preavviso pari al triplo della sua durata, con il limite di mesi 3.
Il Datore di lavoro riconoscerà il diritto al congedo compatibilmente con le inderogabili esigenze del lavoro.
TITOLO XXXIV
MATERNITÀ'
Art. 96 (Gravidanza e puerperio)
In caso di gravidanza e puerperio, prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro, la Lavoratrice dipendente ha l'obbligo di esibire al Datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico, rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico del servizio sanitario nazionale, indicante la data presunta del parto.
Per usufruire dei benefici connessi al parto e al puerperio la Lavoratrice dipendente è tenuta ad inviare al Datore di lavoro, entro 30 giorni dal parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, prevista dalla legge.
Durante i periodi di gravidanza e puerperio la Lavoratrice dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.
La Lavoratrice dipendente ha diritto all'erogazione, da parte dell'INPS, di un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità obbligatoria. Tale indennità comprende i ratei giornalieri della gratifica natalizia o la tredicesima mensilità e altri premi od indennità normalmente erogati con scadenza annuale.
Il Datore di Lavoro è esonerato da qualsiasi integrazione dell'indennità economica a carico dell'INPS, ad eccezione dell'indennità del 20% della tredicesima mensilità, ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. 21 maggio 1953, n. 568.
L'indennità di maternità è anticipata dal Datore di lavoro ed il relativo importo è posto a conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all'INPS.
Per le Lavoratrici dipendenti assunte con contratto a termine o stagionale, l'INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità.
I periodi di congedo di maternità obbligatoria devono essere computati nell'anzianità di servizio, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia e alle ferie.
La Lavoratrice dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo di gravidanza, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino; in tale periodo opera, quindi, il divieto di licenziamento, salvo in caso di:
a. esito negativo della prova;
b. licenziamento per giusta causa;
c. cessazione dell'attività dello Studio;
c. ultimazione della prestazione per la quale la Lavoratrice è stata assunta, o risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine.
Dichiarazione congiunta
Le Parti, al fine d'incrementare l'occupazione femminile e di dare valore sociale al sostegno della Lavoratrice madre, s'impegnano a promuovere, in tutte le sedi istituzionali, proposte e soluzioni tali da trasferire i costi totali della maternità sulla fiscalità generale.
A tal fine le Parti s'incontreranno per individuare percorsi e proposte in relazione a quanto sopra.
Art. 97 (Sintesi conforme alle disposizioni vigenti all'atto della stesura del c.c.n.l.)
Congedo di maternità/paternità
Genitore
Durata
Periodo
Retribuzione
Previdenza
Madre
5 mesi complessivi (normalmente 2 prima e 3 dopo la data presunta del parto) più eventuale maternità anticipata ove ricorrano le condizioni di legge verificate dalla DTL (Direzione Territoriale del Lavoro).
- 2 mesi precedenti la data presunta del parto;
- ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente fino alla data effettiva del parto;
- ulteriori giorni non goduti prima del parto qualora avvenga in data anticipata rispetto quella presunta;
- 3 mesi successivi la data del parto (4) .
Indennità corrisposta dall'INPS pari all'80% della retribuzione media giornaliera secondo quanto stabilito dall'art. 22 D.Lgs. 151/2001, e anticipata dal Datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 L. n. 33 /1980.
Il Datore di lavoro è tenuto a corrispondere un'indennità del 20% del valore dei ratei afferenti di tredicesima mensilità.
Il periodo di congedo di maternità obbligatoria è computato nell'anzianità di servizio, e matura regolarmente i ratei relativi alle mensilità supplementari e le ferie.
Copertura 100%
Padre
5 mesi complessivi utilizzati dal padre in alternativa alla madre soltanto nelle seguenti ipotesi:
- morte o grave infermità della madre;
- abbandono del bambino da parte della madre;
- affidamento del bambino al padre in via esclusiva.
Dopo la nascita del bimbo.
Stessa indennità spettante al congedo di maternità.
Copertura 100%
Un giorno di astensione obbligatoria. Due giorni di astensione facoltativa, anche continuativi, da fruire in alternativa alla madre (9) .
Entro 5 mesi dalla nascita del bambino.
Indennità corrisposta dall’Inps del 100%
Copertura 100%
Congedo parentale (ex maternità facoltativa)
Genitore
Durata
Periodo di godimento
Retribuzione
Previdenza
Madre
6 mesi
continuativi o frazionati (5)
Nei primi 8 anni di vita del bambino
Indennità economica pari al 30% della retribuzione media giornaliera, per un periodo massimo di 6 mesi goduti fino al 3° anno di età del bambino.
Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta. (6)
Per l'erogazione dell'importo e l'anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e modalità stabilite per l'astensione obbligatoria.
Il periodo di astensione facoltativa è computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari ed al trattamento di fine rapporto.
Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di vita del bambino.
Per i periodi successivi contribuzione ridotta con possibilità di integrazione mediante riscatto o prosecuzione volontaria.
Padre
6 mesi (5)
Nei primi 8 anni di vita del bambino
Come la madre
Come la madre
Permessi - Riposi giornalieri (ex riposi allattamento)
Genitore
Durata
Periodo di godimento
Retribuzione
Previdenza
Madre
- 2 ore di permesso (4 per Parti plurimi) se l'orario giornaliero lavorato è superiore alle 6 ore;
- 1 ora di permesso se l'orario è inferiore alle 6 ore.
Diritto di uscire dal luogo di lavoro.
Durante il primo anno di vita del bambino
Le ore di riposo giornaliero sono retribuite come normale orario di lavoro mediante un'indennità a carico INPS.
L'indennità è anticipata dal Datore di lavoro.
Durante i periodi di risposo decorre l'anzianità di servizio ma non maturano ferie né mensilità aggiuntive.
Copertura ridotta con possibilità di integrazione mediante riscatto o prosecuzione volontaria.
Padre
Diritto di uscire dal luogo di lavoro, come previsto per la madre, nei seguenti casi:
- il figlio è affidato al solo padre;
- la madre lavoratrice dipendente non se ne avvale;
- in caso di morte o grave infermità della madre;
- la madre è lavoratrice autonoma, libera professionista.
Durante il primo anno di vita del bambino
Come madre
Come madre
Permessi - Malattia del bambino e madre gestante
Genitore
Durata e periodo di godimento
Retribuzione
Previdenza
Madre (7)
- fino al terzo anno di vita del bambino diritto per tutta la durata della malattia del bambino;
- dai tre agli otto anni cinque giorni lavorativi per ciascun genitore nell'anno
Nessuna.
Durante il periodo di malattia del bambino decorre l'anzianità di servizio ma non maturano le ferie e le mensilità differite.
Fino al terzo anno di età del bambino copertura 100%.
Dal terzo fino all'ottavo anno di vita, copertura ridotta con possibilità di integrazione mediante riscatto o prosecuzione volontaria.
Padre (7)
Come madre
Come madre
Come madre
Madre gestante
- permessi per esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche. (8)
100% dal Datore di lavoro
Copertura al 100%
(4) Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità (5 mesi) la Lavoratrice, se non vi sono controindicazioni mediche, può scegliere di posticipare il periodo, assentandosi dal mese precedente la data presunta del parto per i quattro successivi.
(5) Durata di 10 mesi, nel caso di un solo genitore. Le astensioni complessive (quelle della madre più quelle del padre) non possono eccedere i 10 mesi. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi dell'astensione, il limite massimo complessivo salirà a mesi 11.
(6) Fino al compimento degli 8 anni del bambino, e comunque per il restante periodo di astensione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione.
(7) Il diritto all'astensione per malattia del bambino spetta alternativamente alla madre o al padre.
(8) Il diritto è subordinato alla necessità, documentata, d'eseguire esami, accertamenti e visite durante l'orario di lavoro. La Lavoratrice deve presentare al Datore domanda preventiva e successiva documentazione giustificativa con data ed orario d'effettuazione.
(9) L’astensione è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post-partum della madre per un numero di giorni pari a quelli fruiti dal padre.
TITOLO XXXV
FERIE
Art. 98 Il Lavoratore dipendente di cui al presente c.c.n.l. matura un periodo di ferie annuali nella misura di 28 giornate di calendario, pari a quattro settimane (160 ore lavorative per i dipendenti a 40 ore settimanali e 180 per quelli a 45 ore settimanali), comprensive dei relativi sabati e domeniche.
Le ferie saranno godute in periodi minimi settimanali e, nel corso dell'anno, non potranno essere frazionate in più di 2 periodi.
È facoltà del Datore di lavoro fissare, in caso di chiusura collettiva dello Studio, un periodo di ferie consecutive pari a tre settimane; in tal caso il Lavoratore ha diritto di precedenza nel fissare la quarta settimana.
Il diritto alle ferie è irrinunciabile ed esse potranno essere sostituite dal pagamento della relativa indennità solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro o, eccezionalmente, di accordo assistito tra Studio e Lavoratore.
Per indifferibili ragioni di servizio il Datore di lavoro potrà richiamare il Lavoratore dipendente nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto del Lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva ed il diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per il rientro.
Durante il periodo di ferie spetta al Lavoratore dipendente la retribuzione mensile lorda normale.
La malattia insorta durante il periodo di ferie, con certificazione regolarmente trasmessa allo Studio, ne sospende il godimento solo nei casi previsti dal successivo Titolo.
In tal caso, il periodo di ferie non goduto non sarà utilizzato quale prolungamento delle ferie ma in un momento successivo, previo accordo con lo Studio.
In caso di licenziamento o di dimissioni, spetterà al Lavoratore dipendente l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie salvo diverso accordo con la Parte che lo riceve.
Quesito posto alla Commissione Bilaterale sull’Interpretazione Contrattuale:
“Ferie. Nell’articolo non viene disposto come si devono conteggiare le ore di ferie in caso di assunzione di un lavoratore. Si chiede se è corretto adottare la maturazione ± 15 giorni esplicitata nell’art. della
tredicesima.”.
La Commissione Bilaterale sull’Interpretazione Contrattuale ha emesso la seguente Interpretazione (Prot. 5/13):
“La maturazione del rateo mensile di ferie avviene con lo stesso criterio utilizzato per la maturazione dei ratei di 13°. Pertanto, ai fini della maturazione del rateo di ferie del lavoratore in forza, le frazioni di mese superiori a 15 giorni si considerano come mese intero.”.
TITOLO XXXVI
MALATTIA OD INFORTUNIO NON PROFESSIONALI
Art. 99 (Malattia od infortunio non professionali)
In caso di malattia od infortunio non professionali, entrambe le fattispecie di seguito indicate con “Malattia”, si prevede la seguente disciplina:
Condizioni
L'assenza deve essere comunicata con tempestiva diligenza e, comunque, entro le prime 4 ore dall'inizio del lavoro, mentre la certificazione medica deve essere inoltrata o resa disponibile allo Studio entro il giorno successivo dall'inizio dell'assenza.
In mancanza di ciascuna di tali comunicazioni, salvo provate e giuste ragioni d'impedimento, le assenze saranno considerate ingiustificate, con le conseguenti decurtazioni retributive e le sanzioni disciplinari per il ritardo o la mancata comunicazione.
Periodo di comporto