REGIONE DEL VENETO
XXXXXXX XXX XXXXXX
XXXXXXX XXXXX’ XXXXXX XXXXX-XXXXXXXXX X. 0 “VICENZA”
DELIBERAZIONE
n. 971 del 23-12-2015
O G G E T T O
Contratto di consulenza con l’Azienda X.X.XX. n. 4 “Alto Vicentino” per prestazioni di medicina nucleare.
Rinnovo per l’anno 2015.
Proponente: Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate Anno Proposta: 2015
Numero Proposta: 905
Il Direttore della “Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate” riferisce che:
“L’Azienda X.X.XX. n. 4 “Alto Vicentino” con nota prot.n. 49798 dell’11 dicembre 2014, agli atti, ha chiesto il rinnovo per l’anno 2015, alle medesime condizioni e modalità in atto, del contratto di consulenza volto ad acquisire prestazioni di medicina nucleare.
La parte prevalente delle attività oggetto del suddetto contratto consiste nel garantire scintigrafie linfatiche, linfoghiandolari segmentarie, ossee o articolari ed eventuali tomoscintigrafie Spet-CT presso questa Azienda. La previsione è di un massimo di n. 7 prestazioni settimanali per la qual cosa, già negli anni scorsi, si è reso necessario un adeguato dimensionamento delle sessioni di visita con l’effettuazione di orario aggiuntivo oltre l’orario contrattualmente dovuto da parte del personale. Tale attività trova la sua disciplina nella previsione di cui all’art. 58, co. 9 del C.C.N.L. 1998/2001 della Dirigenza Medica e Veterinaria laddove prevede che “ ...(omissis)... Tale attività può, a richiesta del dirigente interessato, essere considerata attività libero-professionale intramuraria e sottoposta alla disciplina per tale attività ovvero considerata come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate, in conformità al presente contratto ...(omissis)...”, nonché all’art. 3 dell’Addendum al Regolamento sulla Libera Professione Intramuraria di cui alla delibera X.X.XX. n. 435 del 12.06.2014. Si è optato conseguentemente per un contratto di consulenza regolando i rapporti economici mediante la fatturazione diretta delle prestazioni - con l’applicazione delle tariffe previste dal vigente nomenclatore tariffario regionale N.T.R./C.V.P. - anziché mediante gli ordinari meccanismi della mobilità intraregionale.
Si precisa quindi che l’art. 14, co. 6 del C.C.N.L. quadriennio normativo 2002/2005 dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria stabilisce il compenso dell’attività aggiuntiva in argomento che prevede il riconoscimento di € 60,00 lorde orarie mentre per il personale di supporto trovano applicazione le tariffe orarie aziendali vigenti in materia di libera professione pari ad € 36,15 per il personale di cat. D ed € 30,99 per il personale di cat. C ed inferiori.
Nel medesimo contratto si prevede altresì la funzione di “Responsabile dell’impianto” ex D.Lgs. n. 187/2000 da svolgersi da parte del Direttore della U.O.C. di Medicina Nucleare secondo una consulenza ex art. 58 co. 2 del C.C.N.L. - quadriennio normativo 1998/2001- dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria. All’interno del contratto è stata infine contemplata, in via residuale ed eccezionale, anche l’ipotesi, su espressa indicazione prudenziale del Direttore della U.O.C. di Medicina Nucleare, di poter effettuare degli accessi occasionali in consulenza presso la sede ospedaliera dell’X.X.XX. n. 4 per garantire le procedure legate alla ricerca del linfonodo sentinella nelle pazienti affette da carcinoma. In questo caso qualora l’attività venisse effettuata dal personale medico della
U.O.C. di Medicina Nucleare al di fuori dell’orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni di servizio, dovrà essere autorizzata da questa Azienda X.X.XX. ai sensi dell’art. 53, co. 7, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i..
Si sottolinea che la programmazione dell’attività, che è in capo al Direttore dell’U.O.C. di Medicina Nucleare, dovrà avvenire in maniera tale da assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psicofisico del personale medico coinvolto, secondo i limiti previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di turni di lavoro e di consulenze libero-professionali, disciplinate da ultimo dalla Regione Veneto con DD.GG.RR.VV. n. 2621 del 18.12.2012 e n. 866 del 13.07.2015.
Va precisato che si è giunti solo ora al rinnovo del contratto con l’Azienda X.X.XX. n. 4 in quanto la Regione è intervenuta ripetutamente in ambito di convenzioni ex art. 58 co. 2 (e 9) del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica Veterinaria e Sanitaria - quadriennio normativo 1998/2001-, dove nell’arco di cinque mesi (periodo gennaio-maggio 2015) ha comunicato alle Aziende UU.LL.SSSS. tre diverse proroghe contrattuali conclusesi con l’emanazione delle linee guida approvate dalla D.G.R.V.
13 luglio 2015 n. 866. Tale quadro amministrativo ha provocato inevitabili rallentamenti nei procedimenti di rinnovo e conseguenti disallineamenti con le scadenze naturali dei contratti in essere. Sotto il profilo economico l’attività è stata fatturata e regolarmente incassata secondo la tempistica dettata dalle compensazioni finanziarie tra Aziende UU.LL.SSSS. in “Poste R” di cui alla D.G.R.V. n. 337/2010 in quanto l’erogazione delle prestazioni in argomento sono proseguite senza soluzione di continuità, trattandosi di una collaborazione iniziata alcuni anni orsono.
Stante i pareri favorevoli del Direttore dell’U.O.C. di Medicina Nucleare e del Direttore Sanitario, agli atti, si propone di approvare il rinnovo del contratto alle medesime condizioni e modalità in atto, come descritto nel disciplinare allegato”.
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE XXXXXXXX
1. di approvare, per quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente richiamato, il rinnovo, per l’anno 2015, del contratto di consulenza con l’Azienda X.X.XX. n. 4 “Alto Vicentino” volto ad acquisire prestazioni sanitarie in medicina nucleare riguardanti specificatamente scintigrafie (ossee, linfatiche, tiroidee e segmentarie), alle condizioni precisate nel disciplinare allegato alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il personale della U.O.C. di Medicina Nucleare ad effettuare, nel periodo di validità del presente contatto, le prestazioni richieste dall’X.X.XX. n. 4 con prolungamento dell’orario giornaliero di lavoro;
3. di autorizzare il personale della U.O.C. di Medicina Nucleare ai sensi dell’art. 53, co. 7, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i, al fine di poter effettuare degli accessi occasionali in consulenza presso la sede ospedaliera dell’X.X.XX. n. 4 per garantire le procedure legate alla ricerca del linfonodo sentinella nelle pazienti affette da carcinoma
4. di incaricare il Direttore dell’U.O.C. di Medicina Nucleare di assicurare l’organizzazione dell’attività di cui al punto precedente, individuando il personale cui affidare l’effettuazione delle prestazioni, nel rispetto dei principi di fungibilità e rotazione, salvaguardando per ciascuno
di essi i dovuti tempi di riposo necessari per il recupero psico-fisico secondo i limiti della vigente normativa nazionale e regionale;
5. di riconoscere al personale, sia dirigente che del comparto, che effettua le prestazioni con il prolungamento dell’orario di lavoro, sulla base di prospetti che verranno trasmessi dal Direttore dell’U.O.C. di Medicina Nucleare, tramite la Direzione Medica Ospedaliera, i compensi come di seguito precisati:
a. al personale medico: la tariffa prevista dall’art. 14, comma 6 del CCNL 2002/2005
b. al personale di supporto: la tariffa oraria vigente in materia di libera professione specificata in premessa
6. di dare atto che per l’attività in argomento le somme introitate ed i compensi da corrispondere troveranno riferimento nel Bilancio Sanitario, anno 2015:
7. di incaricare la Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate ed il Servizio Risorse Umane ciascuno per gli ulteriori adempimenti amministrativi di competenza;
8. di pubblicare la presente all’Albo dell’Ente e nel sito internet aziendale alla pagina “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
*****
Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo (Xxx.xx Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx)
Il Direttore Sanitario (Xxx.xx Dr. Xxxxx Xxxxxxx)
Il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale (Xxx.xx Dr. Xxxxx Xxxxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(X.xx digitalmente Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx)
Xxxxxxx Xxxxxxxx
Digitally signed by Xxxxxxx Xxxxxxxx Date: 2015.12.23
17:40:26 CET
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente atto viene inviato in data odierna al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).
Vicenza,
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI
Copia conforme all’originale, composta di x. xxxxx (incluso il presente), rilasciata per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI
Vicenza,
CONTRATTO DI CONSULENZA
PER ATTIVITA’ DI MEDICINA NUCLEARE TRA
l’Azienda X.X.XX. n. 6 “Vicenza”, di seguito denominata X.X.XX. n. 6, con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi n. 37 – codice fiscale e partita IVA 02441500242 – nella persona del Direttore Generale, xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx,
E
l’Azienda X.X.XX. n. 4 “Alto Vicentino”, di seguito denominata X.X.XX. n. 4, con sede e domicilio fiscale in Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxx x. 0 – codice fiscale e partita IVA 00913490249 – nella persona del Direttore Generale, dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, PREMESSO
- che l’X.X.XX. n. 4 è priva sia della struttura di Medicina Nucleare che del Servizio di Fisica Sanitaria, attività che vengono svolte presso l’X.X.XX. n. 6;
- che l’X.X.XX. n. 4 è dotata di una sonda per chirurgia radioimmunoguidata acquisita per la ricerca del linfonodo sentinella nei soggetti affetti da carcinoma mammario;
- che in base alla normativa vigente il Medico Nucleare, con l’apporto indispensabile del Fisico Medico, è il garante ufficiale del corretto funzionamento della strumentazione medico-nucleare, e quindi anche della sonda gamma utilizzata per i conteggi intraoperatori;
- che le varie procedure nelle quali il processo si articola sono svolte oltre che dal Medico Nucleare in prima persona, anche da professionisti di volta in volta ritenuti competenti, tra i quali il chirurgo operante in sala operatoria al quale può essere delegata l’esecuzione dei conteggi mediante sonda;
- che il Medico Nucleare, assume comunque la responsabilità finale dell’intero
processo mediante apposizione della firma sul referto finale, compresa l’individuazione delle professionalità e dei professionisti impiegati nell’espletamento delle varie procedure;
- in vista della scadenza del contratto finalizzato ad acquisire le prestazioni sanitarie suddette, prevista per il 31/12/2014, l’X.X.XX. n. 4, con nota dell’11 dicembre 2014, ne ha chiesto il rinnovo alle medesime condizioni e modalità in atto;
- che l’art. 58 comma 9 del C.C.N.L. 1998-2001 per la dirigenza medica e veterinaria disciplina l’attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all’azienda e svolta, fuori dall’orario di lavoro, sia all’interno che all’esterno delle strutture aziendali (per garantire Scintigrafie Linfatiche e Linfoghiandolari Segmentarie, Scintigrafie ossee o articolari e “l’eventuale” esecuzione di Tomoscintigrafia SPET con CT ai pazienti dell’X.X.XX. n. 4.);
- che l’art. 58 comma 2 del C.C.N.L. 1998-2001 per la dirigenza medica veterinaria prevede la possibilità di svolgimento di attività di consulenza chiesta dall’Azienda da soggetti terzi, da esercitarsi fuori dall’orario di servizio, mediante apposito contratto di consulenza libero professionale per garantite le funzioni di “Responsabile dell’impianto” -ex D.Lgs. n. 187/2000-, da parte del Direttore dell’U.O.C. di Medicina Nucleare;
- che l’art. 53 comma 7 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. prevede la possibilità di svolgimento di attività di consulenza occasionale nel caso eccezionale che possa verificarsi la necessità di effettuare degli accessi presso la sede ospedaliera dell’X.X.XX. n. 4 per garantite le procedure legate alla ricerca del linfonodo sentinella nelle pazienti affette da carcinoma mammario;
- che l’X.X.XX. n. 6 ha provveduto con deliberazione n. 435 del 12.06.2014 ad approvare il Regolamento per la disciplina della Attività Libero-Professionale e considera lo
svolgimento dell’attività richiesta, per tipologia e bacino di utenza cui sono rivolte, non in contrasto e concorrenza o conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali e che tale attività non comporta per l’X.X.XX. n. 6 oneri aggiuntivi, ivi compresa la copertura di rischio professionale per le attività svolte presso la sede dell’X.X.XX. n. 4;
- che l’X.X.XX. n. 6 ha verificato la disponibilità dei “Consulenti” che svolgeranno dette attività a favore dell’X.X.XX. n. 4, a fronte di specifici compensi, al di fuori dell’orario di lavoro nelle forme previste dalla delibera di cui al punto precedente e compatibilmente con gli impegni istituzionali.
CONSIDERATO
- che si stima un fabbisogno annuo dell’X.X.XX. n. 4 pari a n. 100 Scintigrafie Linfatiche e Linfoghiandolari Segmentarie (cod. 92.16.1) e n. 150 Scintigrafie ossee o articolari (cod. 92.18.2) per un afflusso settimanale massimo dall’X.X.XX. n. 4 verso l’U.O.C. di Medicina Nucleare di Vicenza pari a n. 3 Scintigrafie Linfatiche e Linfoghiandolari Segmentarie (cod. 92.16.1) e n. 4 Scintigrafie ossee o articolari (cod. 92.18.2). A completamento sia delle Scintigrafie Linfatiche e Linfoghiandolari Segmentarie (cod. 92.16.1) che delle Scintigrafie ossee o articolari (cod. 92.18.2) è stata concordata “l’eventuale” esecuzione di una Tomoscintigrafia SPET (cod. 92.02.6) con CT;
- che un tale afflusso obbligherà l’X.X.XX. n. 6 ad un adeguato dimensionamento delle sessioni di visita tale da rendere opportuna la formalizzazione dello stesso in forma contrattuale piuttosto che la sua gestione con gli ordinari meccanismi di mobilità intraregionale.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONTRATTA E STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Oggetto del contratto: obbligazioni dell’X.X.XX. n. 4
1. la premessa al presente contratto ne costituisce parte integrale e sostanziale;
2. estrapolazione dalla mobilità intraregionale delle prestazioni di medicina nucleare succitate per i pazienti inviati dall’X.X.XX. n. 4 a Vicenza, candidati all'esecuzione del linfonodo sentinella e della scintigrafia ossea;
3. riconoscimento, per tali prestazioni, come di seguito individuate: Scintigrafia Linfatica e Linfoghiandolare Segmentaria (cod. 92.16.1) e Scintigrafia ossea o articolare (cod. 92.18.2), previa fatturazione delle prestazioni da parte dell’X.X.XX. n. 6, di un compenso pari a quello del tariffario regionale in vigore; mentre in caso di richiesta di Tomoscintigrafia SPET con CT un compenso forfettario pari a € 100,00 ad esame da aggiungere all’usuale codice della scintigrafia “standard”;
4. le indagini di cui al comma 2 sono richieste dalla U.O. di Oncologia o di Chirurgia dell’X.X.XX. n. 4, con richiesta firmata dal Direttore o suo sostituto, sia in regime ambulatoriale che di ricovero, e autorizzate dal Dirigente Medico dell’X.X.XX. n. 4 o da chi ne fa le veci.
Articolo 2 - Oggetto del contratto: obbligazioni dell’X.X.XX. n. 6
1) La programmazione delle sedute per la Scintigrafia linfatica e Linfogniandolare segmentarie, per la Scintigrafia ossea o articolare e l’eventuale Tomoscintigrafia SPET-CT verrà eseguita, previo accordo fra gli Specialisti delle due Aziende, in base a protocolli comuni (allegato) relativi a:
- indicazioni
- consenso informato alle procedure
- relazione clinica all’accesso
- referto
2) l’X.X.XX. n. 6 si impegna ad individuare una o più giornate, con cadenza settimanale, per l’esecuzione presso la propria sede delle prestazioni oggetto del presente contratto.
3) Il Direttore dell’U.O.C. di Medicina Nucleare svolgerà le funzioni di “Responsabile dell’impianto” (ex D.Lgs. 187/2000), coadiuvato da un esperto in fisica medica identificato dal Direttore dell’U.O.C. di Fisica Medica, che avrà anche l’incarico di effettuare le necessarie verifiche di stato della strumentazione in base ad apposito contratto.
Articolo 3 – Modalità di esecuzione –
Lo svolgimento delle attività e delle prestazioni di cui all’art. 1 del presente contratto dovranno essere eseguite nel rispetto della vigente normativa e adeguarsi alla novellazione in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale alla luce della norma contenuta nell’art. 14, co. 1, della l. 30 ottobre 2014, n. 161.
Articolo 4 - Aspetti economici
Le due Aziende concordano che, per le prestazioni oggetto del presente contratto, la tariffa a carico dell’X.X.XX. n. 4 è quella prevista dal tariffario regionale in vigore per la Scintigrafia Linfatica - Linfoghiandolare Segmentaria (cod. 92.16.1) e Scintigrafia ossea o articolare (cod. 92.18.2), mentre per la Tomoscintigrafia SPET con CT è previsto un compenso forfettario pari a € 100,00 ad esame da aggiungere all’usuale codice della scintigrafia “standard”;
Le prestazioni oggetto del presente contratto sono escluse dalla mobilità sanitaria intraregionale.
Eventuali accessi occasionali presso le strutture chirurgiche dell’Ospedale
dell’X.X.XX. n. 4 da parte del personale medico dell’X.X.XX. n. 6 verranno remunerati, in ragione oraria, come segue:
- Euro 100,00 al netto dell’I.R.A.P. a carico dell’X.X.XX. n. 4 e della trattenuta del 5% che affluisce all’X.X.XX. n. 6.
L'X.X.XX. n. 4 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura di un quinto del prezzo medio della benzina super per ogni KM percorso, ai sensi dell’art. 8 co. 1 Legge n. 417 del 26.07.1978 e s.m.i..
Il compenso annuo per l’attività di Responsabile dell’impianto (D.Lgs. n. 187/2000)
– una sonda per chirurgia radioguidata - sarà di € 1.500,00 omnicomprensivi e non è dovuto nessun debito orario per tale attività; l’attività relativa ad ulteriori sonde verrà remunerata con € 500,00 per ogni sonda utilizzata.
Sui compensi l’X.X.XX. n. 4 non opererà alcuna trattenuta di imposta, che verrà invece effettuata dall’X.X.XX. n. 6.
Articolo 5 - Trasmissione riepiloghi
L’X.X.XX. n. 6 invierà all’X.X.XX. n. 4, per le opportune verifiche, la nota dettagliata delle voci e dei corrispettivi dell’attività, in base alla quale la stessa X.X.XX. n. 6 emetterà regolare fattura nei confronti dell’X.X.XX. n. 4.
Articolo 6 - Modalità di pagamento
L’X.X.XX. n. 4 provvederà all’immediata approvazione e liquidazione della fattura che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.
L’X.X.XX, n. 6, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte dell’X.X.XX. n. 4, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno prestato eventuale l’attività di consulenza occasionale, unitamente al rimborso delle spese di viaggio, secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante
l’attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.
Ove l’attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l’orario di lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall’X.X.XX. n. 6.
Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza
L’X.X.XX. n. 4, durante lo svolgimento dell’attività presso le proprie strutture, garantisce al personale dipendente dell’X.X.XX. n. 6 la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e per eventuali infortuni, alle condizioni previste dalle polizze vigenti. Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l’attività effettuata al di fuori dell’orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio.
L’X.X.XX. n. 6 garantisce, alle condizioni previste dalle polizze aziendali in vigore, la copertura assicurativa R.C.T. per sinistro o serie di sinistri, provocati a terzi dai propri Professionisti in relazione alle attività oggetto del presente contratto.
L’X.X.XX. n. 4 e l’X.X.XX. n. 6 dichiarano di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/08.
Articolo 8 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili
Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, titolare del trattamento dei dati relativi ai pazienti è l’X.X.XX. n. 4.
L’X.X.XX. n. 4 nomina, nel contesto del presente articolo, l’X.X.XX. n. 6 responsabile di trattamento ai sensi dell’art. 29 del codice della privacy limitatamente allo svolgimento delle attività inerenti il procedimento di fatturazione. Per consentire tali operazioni invierà, pertanto, unicamente i dati necessari ed
indispensabili a portare a compimento tale procedimento.
Il medico professionista, autorizzato a svolgere l’attività di prestazione oggetto del presente contratto, è nominato dall’X.X.XX. n. 4 responsabile di trattamento, ai sensi dell’art. 29 del codice della privacy, con il conseguente obbligo del Titolare di determinare i compiti in modo analitico e di assegnare istruzioni scritte. Le parti convengono che la nomina in qualità di responsabile è strumentale all’attività di assistenza e di prestazione e deve intendersi condizionata, quanto a durata ed efficacia, a quanto previsto nel contratto.
Articolo 9- Durata
Il presente contratto ha validità dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 e potrà essere rinnovato in seguito a formale richiesta di rinnovo fra le Parti qualora risulti compatibile con l’organizzazione dell’X.X.XX. n. 6.
Si precisa che la durata del presente contratto, in seguito alle nuove disposizioni ex
D.G.R.V. n. 866/2015, necessita la seguente declinazione:
a) Vendita di prestazioni:
- Scintigrafia Linfatica e Linfoghiandolare Segmentaria (cod. 92.16.1) e Scintigrafia Ossea o Articolare (cod. 92.18.2), e Tomoscintigrafia SPET con CT: durata dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
b) Consulenza del Direttore dell’U.O.C. di Medicina Nucleare che svolgerà le funzioni di “Responsabile dell’Impianto” (ex D.Lgs. 187/2000): durata dal 1 gennaio 2015 al 30 settembre 2015;
c) Attività di consulenza occasionale nel caso eccezionale nel quale possa verificarsi la necessità di effettuare procedure legate alla ricerca del linfonodo sentinella nelle pazienti affette da carcinoma mammario presso l’X.X.XX. n. 4: durata dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
Articolo 10 - Codice Comportamento
Come previsto dall’art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i consulenti dell’X.X.XX. n. 6 nello svolgimento dell’attività prevista dal presente contratto da effettuarsi presso l’X.X.XX. n. 4 sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall’X.X.XX. n. 4, pena la risoluzione del rapporto contrattuale. Articolo 11 - Foro competente
Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall’esecuzione del presente contratto.
In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.
Articolo 12 - Inadempimento e recesso
Nell’ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione del presente contratto si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 1453 e seguenti del Codice Civile.
Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.
Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo
Il presente contratto:
- è soggetto ad imposta di bollo a carico dell’X.X.XX. n. 4, ai sensi dell’art. 2 allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell’art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5°, 2° comma del
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte richiedente.
- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i..
Articolo 14 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Lì
per l’Azienda X.X.XX. n. 4
IL DIRETTORE GENERALE
per l’Azienda X.X.XX. n. 6
IL DIRETTORE GENERALE
(dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx) (xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx)
Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile l’art. 7 “Aspetti assicurativi e di sicurezza”.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Lì
per l’Azienda X.X.XX. n. 4
IL DIRETTORE GENERALE
per l’Azienda X.X.XX. n. 6
IL DIRETTORE GENERALE
(dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx) (xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx)
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