CONTRATTO
CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 339 (TRECENTOTRENTANOVE) AUTOCARRI A DUE ASSI ALLESTITI CON ATTREZZATURE A VASCA RIBALTABILE PER IL TRASPORTO DEI RIFIUTI, COMPRENSIVA DI UN PERIODO DI GARANZIA ESTESA DI 24 (VENTIQUATTRO) MESI.
CIG LOTTO IV 7799034E71
INDICE
Articolo 1 Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni 6
Articolo 2 Oggetto 9
Articolo 3 Durata 10
Articolo 4 Condizioni della Fornitura ed obbligazioni specifiche del Fornitore 11
Articolo 5 Responsabile del Contratto e Direttore dell’esecuzione 14
Articolo 6 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 16
Articolo 7 Verifiche e controlli 18
Articolo 8 Corrispettivi 18
Articolo 9 Fatturazione e pagamenti 19
Articolo 10 Penali 23
Articolo 11 Cauzione 26
Articolo 12 Riservatezza 27
Articolo 13 Risoluzione 29
Articolo 14 Recesso 30
Articolo 15 Sicurezza, danni e responsabilità civile 32
Articolo 16 Brevetti industriali e diritti d’autore 33
Articolo 17 Rischi da interferenze 37
Articolo 18 Divieto di cessione del Contratto - Cessione del credito 34
Articolo 19 Subappalto 35
Articolo 20 Accordo Bonario 42
Articolo 21 Foro competente 35
Articolo 22 Trattamento dei dati, consenso al trattamento 36
Articolo 23 Oneri fiscali e spese contrattuali 37
Articolo 24 Trasparenza 37
Articolo 25 Tracciabilità dei flussi finanziari 38
Articolo 26 Condizioni risolutive espresse 40
Articolo 27 Obblighi legati al Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale 41
Articolo 28 Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 41
Articolo 29 Protocollo Anticontagio COVID-19 42
Articolo 30 Clausola finale 42
CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 339
(TRECENTOTRENTANOVE) AUTOCARRI A DUE ASSI ALLESTITI CON ATTREZZATURE A VASCA RIBALTABILE PER IL TRASPORTO DEI RIFIUTI, COMPRENSIVA DI UN PERIODO DI GARANZIA ESTESA DI 24
(VENTIQUATTRO) MESI - LOTTO IV
TRA
AMA S.p.A., con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Xxx Xxxxxxxx xx xx Xxxxx, 00 - 00000 - Xxxxxx, C.F. e P.I. 05445891004, in persona dell'Amministratore Unico, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, giusti poteri allo stesso conferiti con Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale, n. 183 del 3 ottobre 2019 (di seguito, per brevità, anche “AMA”)
E
Tecnoindustrie Merlo S.p.A., con sede legale in Bernezzo Xxxx. Xxx Xxxxx (XX), Xxx Xxxxx Xxxxx, 00, capitale sociale € 517.000,00 (cinquecentodiciassettemila/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Cuneo, C.F. e P.I. 02230290047, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede su menzionata, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Xxxxxx Xxxxxx (di seguito, per brevità, anche “Fornitore”);
PREMESSO CHE
a) AMA, Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale, svolge per Roma Capitale tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere;
b) AMA, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 64/2018, ha ravvisato la necessità di procedere all'affidamento della “Fornitura, suddivisa in 6 (sei) Lotti, di n. 339 (trecentotrentanove) autocarri a due assi allestiti con attrezzature a vasca ribaltabile per il trasporto dei rifiuti, comprensiva di un periodo di garanzia estesa di 24 (ventiquattro) mesi” (di seguito “Fornitura”), attraverso una Procedura Aperta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016, svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. GU/S S61 141042-2019-IT del 27/03/2019, rettificato con n. GU/S S111 272098-2019-IT del 12/06/2019, e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni n. 44 del 12/04/2019, rettificato con n. 68 del 12/06/2019 (di seguito, per brevità, anche solo “Procedura” o “Gara”);
c) il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto IV della Procedura e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti stabiliti nel presente atto e nel Capitolato Tecnico;
d) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente atto e dai suoi allegati (di seguito, per brevità, anche “Contratto”), ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dall'ulteriore documentazione della Gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
e) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di € 81.042,40 (ottantunomilaquarantadue/40) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e una polizza assicurativa per la responsabilità civile entrambe stipulate nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Disciplinare di Gara. La menzionata
documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
f) il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per AMA nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.
Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni
1. Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando di Gara e il Disciplinare di Gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
a) l'Allegato “A” (Capitolato Tecnico), l'Allegato “B” (Offerta Tecnica), l'Allegato “C” (Offerta Economica), l'Allegato “D” (Patto di Integrità), l'Allegato “E” (DUVRI), l'Allegato “F” (Dichiarazione sulla Tracciabilità dei flussi finanziari), l'Allegato “G” (Protocollo Anticontagio COVID-19), l'Allegato “H” (Contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura) e l'Allegato “I” (Verbale di collaudo provvisorio);
b) la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c.
3. L'esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente atto e da quanto previsto e prescritti nei suoi Allegati;
b) dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per AMA. Xxxxx e disposizioni queste di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e, in ogni caso, dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.
4. In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa prevarranno sui documenti tutti prodotti dal Fornitore ai fini della partecipazione e dell'aggiudicazione della medesima Procedura, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dal Fornitore ed accettate da AMA.
5. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.
6. Nell'ambito del Contratto si intende per:
a) AMA: AMA S.p.A., Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale;
b) Capitolato Tecnico: il documento di cui all'Allegato “A”;
c) Contratto: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti nello stesso richiamati;
d) Fornitore: il concorrente risultato aggiudicatario del Lotto IV della Procedura che
sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
e) Fornitura: la fornitura di n. 34 (trentaquattro) veicoli MTT 3,5 t - alimentazione gasolio EN 590 e/o biodiesel, allestiti con attrezzature a vasca ribaltabile per il trasporto dei rifiuti, comprensiva di un periodo di garanzia estesa di 24 (ventiquattro) mesi;
f) Offerta Tecnica: il documento di cui all'Allegato “B”;
g) Offerta Economica: il documento di cui all'Allegato “C”;
h) Parte: AMA o il Fornitore (congiuntamente definiti anche “Parti”);
i) Patto di Integrità: il Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati, di cui all'Allegato “D”;
j) DUVRI: il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze, di cui all'Allegato “E”;
k) Dichiarazione sulla Tracciabilità dei flussi finanziari: la dichiarazione sottoscritta dal Fornitore relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010, di cui all'Allegato “F”;
l) Protocollo Anticontagio COVID-19: il documento adottato da AMA per contrastare la diffusione del COVID-19, di cui all'Allegato “G”;
m)Contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura: i contratti stipulati ai
sensi dell'art. 105, comma 3, lett. c-bis), del D.Lgs. 50/2016, di cui all'Allegato “H”;
n) Verbale di collaudo provvisorio: il Verbale di collaudo provvisorio attestante la sostanziale rispondenza del veicolo prototipo alle caratteristiche tecniche richieste con evidenza delle criticità da risolvere, di cui all'Allegato “I”.
7. Le espressioni riportate negli Allegati del presente Contratto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole
clausole del Contratto disponga diversamente.
Articolo 2 Oggetto
1. AMA affida al Fornitore, che accetta, l'esecuzione della Fornitura di n. 34 (trentaquattro) veicoli MTT 3,5 t - alimentazione gasolio EN 590 e/o biodiesel, da effettuarsi in funzione delle contingenti esigenze della medesima AMA, il tutto come meglio previsto e prescritto nel Capitolato Tecnico.
2. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di AMA ad espletare la Fornitura nei limiti dell'importo complessivo massimo pari ad € 2.026.060,00 (duemilioniventiseimilasessanta/00) IVA esclusa, come di seguito ripartito:
- Ordine n. 200070769 del 16/11/2020 pari a € 1.929.500,00 (unmilionenovecentoventinovemilacinquecento/00) IVA esclusa, per la Fornitura;
- Contratto SAP P200003104 pari ad € 95.060,00 (novantacinquemilasessanta/00) oltre IVA, per il servizio di manutenzione extra garanzia ed € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Il Fornitore, come da Offerta, si è impegnato altresì a realizzare, nel corso del periodo di garanzia, interventi di manutenzione straordinaria fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 20.000,00 (ventimila/00).
3. La Fornitura deve essere eseguita secondo condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e livelli di servizio previsti e prescritti nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.
4. La Fornitura non è affidata al Fornitore in via esclusiva; pertanto AMA si riserva la facoltà di affidare la Fornitura stessa anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
5. AMA si riserva di esercitare, nel corso della durata del Contratto:
a) la facoltà di richiedere all'aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto di Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali;
b) limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, la facoltà di proroga del Contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni, riservandosi di richiederne di più favorevoli;
c) la facoltà di richiedere all'aggiudicatario forniture complementari, ai sensi dell'art. 63,
comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 3 Durata
1. Il Fornitore dovrà completare l'intera Fornitura entro e non oltre 149 (centoquarantanove) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, come previsto nel successivo art. 4, comma 5. Relativamente alle attività di manutenzione il Contratto avrà una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di consegna di ciascun veicolo.
2. Nel caso in cui allo scadere del termine relativo alle attività di manutenzione, di cui al precedente comma 1, non siano state rese tutte le attività affidate o non sia stato esaurito l'importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 2, AMA si riserva di prorogare la durata del presente Contratto fino a concorrenza del menzionato importo complessivo massimo di spesa, eventualmente aumentato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lett. a).
3. È vietato il rinnovo tacito del Contratto.
Articolo 4
Condizioni della Fornitura ed obbligazioni specifiche del Fornitore
1. L'espletamento della Fornitura, e di tutte le attività oggetto del presente Contratto, deve essere effettuato nel rispetto di requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e Livelli di servizio di cui al presente Contratto, al Capitolato Tecnico (Allegato “A”), alla Relazione Tecnica, alla Dichiarazione di Offerta Tecnica ed a tutta l'ulteriore documentazione inserita dal Fornitore in sede di Gara nella Busta “B” in ottemperanza alle prescrizioni del Disciplinare di Gara, da intendersi quali obbligazioni essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione del Contratto. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e Livelli di servizio, AMA potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività tutte oggetto del Contratto e, in ogni caso, ad ogni attività che si rendesse necessaria, o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
3. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie e comunitarie vigenti e, secondo le condizioni, le modalità, i termini, le specifiche tecniche e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e relativi allegati nonché nel Contratto, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
4. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni
contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie
in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni.
5. I veicoli oggetto della Fornitura dovranno essere consegnati, nel rispetto delle tempistiche migliorative offerte in sede di gara, secondo le quantità e i termini di seguito indicati:
- n. 10 (dieci) veicoli entro 120 (centoventi) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto;
- n. 24 (ventiquattro) veicoli entro 149 (centoquarantanove) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AMA, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna, espressamente, a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture e il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel Contratto, nel Capitolato Tecnico, nonché negli ulteriori Allegati del presente Contratto e negli ulteriori atti della Procedura di cui in premessa;
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad AMA di monitorare la conformità della Fornitura alle norme previste nel Contratto, al Capitolato Tecnico e alla normativa tutta vigente anche in materia di circolazione e sicurezza stradale;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate da AMA;
e) comunicare tempestivamente ad AMA le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nella (dedicata alla) esecuzione del Contratto, ciò anche con riferimento al Responsabile Generale del Contratto;
f) manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da AMA e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire ad AMA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale
che dovessero essere impartite da AMA.
10. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione ad AMA di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
11. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad eseguire la Fornitura in tutti i luoghi che verranno
indicati da AMA, nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, fermo restando che la Fornitura dovrà essere eseguita con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici e/o delle officine di AMA.
12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.
13. Salvo quanto diversamente indicato nel presente Contratto e negli Allegati, il Fornitore si impegna a fornire tutte le attrezzature che saranno necessarie per l'espletamento delle attività contrattuali, non richiedendole, in nessun caso, ad AMA.
14. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi e le aree di pertinenza di AMA dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro dei menzionati uffici, officine e/o aree; modalità e tempi dovranno essere concordati con AMA. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici, le officine e le aree di pertinenza di AMA continueranno ad essere utilizzati dal personale di AMA stessa e/o da terzi autorizzati.
Articolo 5
Responsabile del Fornitore e Direttore dell’esecuzione
1. Il Fornitore nomina quale “Responsabile Generale del Contratto” l'xxx Xxxxxx Xxxxxx, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso AMA per la gestione e l'esecuzione del Contratto. Al Responsabile Generale del Contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte di AMA. Il Responsabile Generale del Contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere
decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto.
• telefono cellulare 335/0000000;
• telefono fisso 0171/857023;
• indirizzo e-mail xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx;
• PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xx.
I recapiti del Responsabile Generale del Contratto sono i seguenti:
Il Responsabile del Contratto, nelle attività di gestione, sarà affiancato dal Sig. Xxxxx
• telefono cellulare 320/0000000;
• indirizzo e-mail xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xx.
Xxxxxxxxx, Referente dell'officina di assistenza, i cui recapiti sono i seguenti:
2. Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Contratto, di sostituire il Responsabile Generale del Contratto, dovrà inoltrare ad AMA, a mezzo PEC e con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti e i poteri di cui al precedente comma 1.
3. Per parte sua AMA indica quale proprio soggetto referente - che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dell'Esecuzione - in ordine alla gestione del presente Contratto, il Sig. Xxxxxx Xxxxxxx, il quale rappresenta l'interfaccia di AMA nei confronti del Fornitore per quanto attiene all'esecuzione del Contratto e svolge gli ulteriori compiti e funzioni indicati nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”).
• telefono fisso 06/00000000;
• e-mail xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xx.
I recapiti del Direttore dell'Esecuzione del Contratto sono di seguito riportati:
Articolo 6
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all'esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMA la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto.
2. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Il Fornitore dovrà provvedere altresì a:
- formare ed informare i propri dipendenti circa i rischi connessi con lo svolgimento dell'attività svolta, nonché circa le misure di protezione e prevenzione per ridurre o eliminare tali rischi;
- fornire ai dipendenti i Dispositivi di Protezione Individuale previsti per i rischi connessi
all'attività da effettuare, nonché vigilare sul loro utilizzo;
- vigilare sul rispetto delle misure normative vigenti in materia di igiene e sicurezza, nonché sulle misure concordate da AMA;
- vigilare che tutte le attrezzature da lavoro siano conformi alle prescrizioni vigenti.
7. È vietato l'utilizzo di operatori non formati e/o non informati sui rischi esistenti sul luogo di lavoro e sulle relative esigenze di sorveglianza sanitaria, non sottoposti a tale sorveglianza, ovvero sprovvisti dei necessari DPI e del relativo addestramento all'uso.
8. Il Fornitore è tenuto a comunicare ad AMA ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire ad AMA entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.
9. Nell'ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, effettuare - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore, una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l'Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.
Articolo 7
Verifiche, controlli ed accettazione
1. La Fornitura e tutte le attività oggetto del Contratto sono sottoposte a verifica e controllo da parte di AMA.
2. Tali verifiche e controlli saranno tesi, tra l'altro, a valutare il rispetto di condizioni, modalità, requisiti, specifiche tecniche, termini e livelli di servizio prescritti per l'esecuzione della Fornitura nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”), oltre che ad accertare l'eventuale verificarsi delle fattispecie che giustificano l'applicazione delle penali di cui oltre.
Articolo 8 Corrispettivi
1. I corrispettivi dovuti da AMA al Fornitore, a fronte dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, sono determinati moltiplicando il numero dei veicoli forniti per il prezzo unitario indicato in sede di Offerta Economica (Allegato “C”), che deve intendersi qui integralmente trascritta.
2. I corrispettivi determinati ai sensi del precedente comma 1 sono omnicomprensivi e, pertanto, nei medesimi deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all'espletamento della Fornitura e, comunque, di ogni attività prevista dal presente Contratto e dal Capitolato Tecnico.
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 si riferiscono alla Fornitura prestata a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto di requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e Livelli di servizio di cui al presente Contratto e al Capitolato Tecnico (Allegato “A”).
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e
dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero
emanate dalle competenti autorità, sono ricompresi nei corrispettivi contrattuali.
5. Gli importi e gli sconti offerti e, conseguentemente, i corrispettivi di cui al precedente comma 1 sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, per tutta la durata del Contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea per tutta la durata del presente Contratto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.
6. AMA riconoscerà annualmente al Fornitore l'aggiornamento dei corrispettivi in misura pari al 100% (cento per cento) della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell'anno precedente.
7. Qualora vi siano contestazioni è possibile l'iscrizione delle riserve sui documenti contabili, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 205, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 9 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA, in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Contratto.
2. Il Fornitore, pertanto, provvederà ad emettere la fattura relativa alla fornitura correttamente effettuata e, conseguentemente, alle attività eseguite con esito positivo, a seguito della comunicazione del Direttore dell'esecuzione del codice WE sulla base delle verifiche
preliminari. Resta inteso che l'autorizzazione a fatturare non esclude la possibilità per AMA
di svolgere le verifiche sulla Fornitura come previste dal bando e che quindi la stessa Xxxxxxxxx si intenderà accettata definitivamente all'esito di tali verifiche. Il Fornitore ai fini dell'autorizzazione all'emissione delle singole fatture, dovrà trasmette ad AMA, un report riepilogativo delle consegne effettuate e la documentazione prescritta dall'art. 22 del Capitolato tecnico
3. Acquisito il benestare alla fatturazione, lo stesso deve essere firmato dal Fornitore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato, in caso di firma con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, il Fornitore deve formalizzare, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni le sue riserve, scrivendo le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui il Fornitore non ha firmato il benestare alla fatturazione nel giorno in cui gli viene presentato, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e il Fornitore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
4. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto-Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, dovrà esporre l'importo dell'IVA e la stessa dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell'art. 17-ter del
D.P.R. 633/72”.
5. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs. n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la
ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9.
6. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione (operazione di “Entrata Merci”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo
2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati:
• al numero 2.2.1.16.1 <WE>;
• al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>.
Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci”.
7. L'importo verrà corrisposto, come previsto al successivo comma 8, sul conto corrente indicato dal Fornitore, salvo buon fine dell'effettuazione da parte di AMA dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni rese a quanto prescritto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”).
8. La documentazione richiamata al precedente comma 2 dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette.
9. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 2, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul
conto corrente indicato dal Fornitore attraverso la compilazione della dichiarazione afferente alla tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato “F”). Il Fornitore in tale modo dichiara e garantisce che detto conto corrente è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge 136/2010. Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico.
10. Si evidenzia che, AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i., con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento netto di importo superiore alle soglie indicate nel su richiamato Decreto, procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'art. 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. Infine, AMA in ottemperanza alle normative vigenti provvederà al pagamento solo dopo esito positivo della verifica d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (c.d. DURC). Nel caso in cui detta verifica dia esito “non regolare”, qualora il Fornitore non intenda provvedere alla regolarizzazione in autonomia della propria posizione, AMA provvederà ad attivare il c.d. “intervento sostitutivo”.
11. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato
di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002,
n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto né AMA potrà essere considerata in ritardo qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire ai sensi del precedente comma 2 e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Contratto e relativi Allegati.
12. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
13. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere la Fornitura e la prestazione delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da inviare con PEC al Fornitore.
14. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
Articolo 10 Penali
1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verifichino le
ipotesi di inadempimento di cui al Capitolato Tecnico, AMA potrà applicare le corrispondenti penali ivi prescritte e di seguito riportate:
Tipologia di Inadempienza contrattuale | Penalità prevista (€) |
Ritardo nell'esecuzione delle consegne dei veicoli e dei servizi accessori previsti (formazione) rispetto ai termini indicati in sede di offerta decorrenti dalla lettera di approvazione del veicolo prototipo. | 350,00 (trecentocinquanta/00) €/giorno per ogni veicolo consegnato in ritardo (anche rispetto alla singola scadenza periodica) |
Ritardo nella consegna della documentazione accessoria | 300,00 (trecento/00) €/giorno |
Ripetersi di almeno n. 3 (tre) contestazioni, debitamente motivate, del tipo di intervento effettuato | Risoluzione in danno del Contratto |
Incapacità o indisponibilità ad eseguire interventi di adeguamento normativo su impianti e macchinari | Risoluzione in danno del Contratto. |
Inosservanza circa dispositivi e presidi antinfortunistici per i lavoratori ivi compresi quelli derivanti dal rispetto del DUVRI | Da 1.000,00 (mille/00) € al primo rilievo per inosservanze lievi fino alla risoluzione del contatto in danno per i rilievi successivi anche nel servizio di manutenzione |
Ripetizione intervento di assistenza a seguito di non corretto intervento di manutenzione | 30% (trenta per cento) del valore dell'intervento con il minimo di 400,00 (quattrocento/00) € e ripetizione gratuita dell'intervento da eseguire a regola d'arte |
Mancata esecuzione dei tagliandi nelle modalità previste | 700,00 (settecento/00) €/veicolo per ogni tagliando annuale non eseguito |
Carenza di verifiche ed attività previste nel corso dei tagliandi e delle verifiche ispettive | Da 100,00 (cento/00) a 700,00 (settecento/00) €/tagliando, in relazione all'attività non svolta che verrà quantificata ed addebitata da parte dell'ufficio AMA preposto. |
Xxxxxxx consegna veicolo dopo intervento di manutenzione correttiva, (o tagliando) rispetto alle tempistiche previste (n. ore da tempario + 2 giorni) | 100,00 (cento/00) €/giorno di ritardo/veicolo |
Inizio intervento di manutenzione in garanzia oltre le 48 ore dalla richiesta della stazione appaltante, previste dall'art. 21 o ritardo consegna veicolo dopo visite ispettive (n. ore indicate in sede di offerta + 8 ore per la resa) | 10,00 (dieci/00) €/ora per ogni ora solare di ritardo per veicolo |
Ritardo inizio corsi di formazione rispetto a quanto previsto dal Capitolato Tecnico | 300,00 (trecento/00) €/giorno solare |
Ritardo consegna “certificazione mensile” o adeguamento mensile registro interventi rispetto ai termini contrattuali | 100,00 (cento/00) €/giorni con consegna scheda macchina aggiornata in caso di Scheda incompleta. |
Mancata disponibilità della piattaforma web service e del sistema di trasmissione dati | 20,00 (venti) €/giorno |
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto da AMA al Fornitore; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.
3. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse e al successivo articolo o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
5. AMA provvederà a dare comunicazione all'ANAC, ai fini dell'iscrizione del Fornitore nel Casellario Informatico di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016, dei provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente, all'1% (uno per cento) dell'importo del Contratto.
6. AMA, qualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 10% (dieci per
cento) dell'importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 2, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento del maggior danno.
7. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere di diritto il Contratto ai sensi del successivo articolo 13.
Articolo 11 Cauzione
1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la garanzia definitiva in favore di AMA per un importo di € 81.042,40 (ottantunomilaquarantadue/40), mediante la stipula di una fidejussione bancaria con primario Istituto bancario e, comunque, nel rispetto di modalità e condizioni di cui al Bando di Gara e al Disciplinare di Gara.
2. Tale garanzia è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di AMA a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.
3. In particolare, la garanzia costituita garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti di AMA a far data dalla conclusione del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle
condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti di AMA verso il
Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia dovrà avere una durata pari alla durata del Contratto e, in ogni caso, verrà svincolata con le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di AMA.
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 12 Riservatezza
1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto, tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale. Sarà, altresì, necessaria la preventiva autorizzazione di AMA per l'utilizzo dei dati relativi al presente Contratto ai fini della partecipazione a gare e appalti da parte del Fornitore.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n.
2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione delle persone fisiche in materia di dati personali, come meglio specificato al successivo art. 21.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
Articolo 13 Risoluzione
1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo PEC da parte di AMA per porre fine all'inadempimento, AMA ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto, anche ai sensi dell'articolo 1456 c.c., e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno e all'esecuzione in danno.
2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni della Fornitura ed obbligazioni specifiche del Fornitore), 6 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 7 (Verifiche e Controlli), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 16 (Brevetti industriali e diritti di autore), 18 (Divieto di cessione del Contratto - Cessione del credito), 19 (Subappalto), 24 (Trasparenza), 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 27 (Obblighi legati al Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale), 28 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza), 29 (Protocollo Anticontagio COVID-19).
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMA ha diritto di escutere la cauzione per l'intero ammontare o di applicare una penale di equivalente importo, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso, resta salva la facoltà di AMA di procedere all'esecuzione del presente
Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a quest'ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.
Articolo 14 Recesso
1. AMA ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con PEC, nei casi di:
a) giusta causa;
b) mancato rinnovo da parte di Roma Capitale dell'affidamento del servizio ad AMA;
c) mutamenti di carattere organizzativo di AMA, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici e sedi;
d) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore.
2 Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore e salvo che la prosecuzione dell'esecuzione del Contratto non sia comunque possibile sulla base della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica;
ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
3 Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di AMA delle prestazioni effettivamente eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 x.x. x xxxx'xxxxxxxx 000 xxx X.Xxx. x. 00/0000.
4 Dalla data di efficacia del recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA; infatti, in detti casi il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore di AMA.
5 Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi, AMA ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con PEC. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA.
6 In caso di recesso di AMA ai sensi del precedente comma 5, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, nonché a quant'altro previsto dall'articolo 109, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 15
Sicurezza, danni e responsabilità civile
1. Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge del Contratto, che durante l'eventuale permanenza nei locali messi a disposizione da AMA, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale di AMA.
2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni subiti da persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di AMA e/o di terzi, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell'eventuale danno, il Fornitore dichiara di aver stipulato, una adeguata copertura assicurativa per l'intera durata del presente Contratto a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne AMA, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad AMA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto, anche con riferimento ai relativi beni e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali ecc., in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell'esecuzione della Fornitura oggetto del presente Contratto, anche se emerse o contestate per la prima volta nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del medesimo Contratto. Il massimale della polizza assicurativa è pari ad € 10.000.000,00
(diecimilioni/00) per ogni evento dannoso o sinistro e per anno, oltre spese legali. La polizza assicurativa prevede la rinunzia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 c.c. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c.
4. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dal Fornitore, coprirà senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subfornitrici.
5. Qualora il Fornitore fosse già provvisto di un'idonea polizza assicurativa con compagnia di assicurazione a copertura del rischio da responsabilità civile di cui sopra, dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni indicate al precedente comma 3.
6. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per AMA, e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
7. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Articolo 16
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l'esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti di AMA, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.
Articolo 17 Rischi da interferenze
1. AMA ha provveduto alla redazione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI) allegato alla documentazione di Gara, riferendo ai rischi da interferenza nei luoghi in cui verranno espletate le attività oggetto del presente Contratto.
2. Il Fornitore ha sottoscritto per accettazione il DUVRI che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Articolo 18
Divieto di cessione del Contratto - Cessione del credito
1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al
risarcimento del danno, AMA avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente
Contratto.
3. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n.
50/2016.
Articolo 19 Subappalto
1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
2. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, potrà ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, sottoscritti in data antecedente, come da allegato “H”.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
Articolo 20 Accordo Bonario
1. AMA, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà ricorrere all'Accordo Bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 21 Foro competente
1. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto, xxx comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e
risoluzione sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma, anche in caso di continenza o di connessione di cause e pure in deroga ad eventuali Fori alternativi o concorrenti.
Articolo 22
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati personali conferiti, nonché espressamente la propria ragione sociale e il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxxx.xx, nonché tramite gli altri siti istituzionali sui quali i dati devono essere
pubblicati ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente in materia.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure di sicurezza adeguate da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
5. Qualora, preventivamente all'esecuzione del Contratto AMA consideri che l'esecuzione comporti un trattamento di dati personali per conto del Titolare AMA, il Fornitore verrà nominato, Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679, attraverso un atto negoziale da formalizzarsi anche successivamente al Contratto.
6. Per quanto riguarda l'informativa dettagliata relativa al trattamento dei dati personali per la finalità del presente documento, si rimanda al paragrafo 13 del Disciplinare di Gara della presente Procedura. Qualora AMA intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui sono stati raccolti, AMA provvederà a fornire all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità.
Articolo 23
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, in ossequio alle disposizioni del D.P.R. 633/72.
Articolo 24 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra
utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, il medesimo Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di AMA di incamerare la cauzione prestata e di agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
Articolo 25 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010.
2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 -
risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 c.c., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, nell'ipotesi in cui per le transazioni eseguite non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga, a mente dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge n. 136/2010.
4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto
- abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione ad AMA e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell'esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo Contratto.
5. AMA verificherà che nei subcontratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo Contratto, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge n. 136/2010. Anche a tal
fine, con riferimento ai contratti di sub Servizio, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all'articolo 205, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-Contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge n. 136/2006, restando inteso che AMA si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e, (ii) di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e del Contratto.
Articolo 26 Condizioni risolutive espresse
1. Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la conclusione del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n.
231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche
Amministrazioni;
e. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000;
f. al verificarsi di una qualsiasi delle cause di esclusione di cui alla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica e, in particolare, all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intende risolto e AMA avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di AMA al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
Articolo 27
Obblighi legati al Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale
1. Il Fornitore accetta e si impegna a rispettare tutte le clausole contenute nel Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati (Allegato “D”).
2. Il Fornitore si obbliga al rispetto del Patto di Integrità.
3. In caso di mancato rispetto del Patto di Integrità il Contratto sarà risolto e l'aggiudicazione
revocata.
Articolo 28
Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Codice di Comportamento,
del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza pubblicati sul sito istituzionale di AMA. Il Fornitore si impegna a rispettare l'insieme di principi, regole, procedure, valori e comportamenti in essi contenuti, in quanto parte integrante del presente atto. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AMA e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del medesimo Contratto.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, AMA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 29
Protocollo Anticontagio COVID-19
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Protocollo Anticontagio COVID-19 predisposto da AMA al fine di adottare tutte le misure occorrenti per contrastare il rischio di diffusione del contagio e tutelare la salute dei dipendenti AMA e dei propri dipendenti.
2. Il Fornitore accetta e si impegna a rispettare l'insieme delle regole e delle procedure
riportate nel Protocollo Anticontagio COVID-19, nonché delle disposizioni aziendali emanate in merito ai comportamenti da tenere sui luoghi di lavoro, per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Articolo 30 Clausola finale
1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel
loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte, del Contratto da parte di AMA non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti e che la medesima AMA si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
AMA S.p.A.
L’Amministratore Unico
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
firma digitale
IL FORNITORE
L’Amministratore Delegato
Xxxxxx Xxxxxx
firma digitale
Il sottoscritto Xxxxxx Xxxxxx, nella qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; il Fornitore dichiara di
accettare tutte le condizioni e i xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, il Fornitore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni); Articolo 3 (Durata); Articolo 4 (Condizioni della Fornitura ed obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 6 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 8 (Corrispettivi); Articolo 9 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Cauzione); Articolo 12 (Riservatezza); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 14 (Recesso); Articolo 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile); Articolo 18 (Divieto di cessione del Contratto - Cessione del credito); Articolo 19 (Subappalto); Articolo 20 (Accordo Bonario); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 23 (Oneri fiscali e spese contrattuali); Articolo 24 (Trasparenza); Articolo 26 (Condizioni risolutive espresse); Articolo 27 (Obblighi legati al Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale); Articolo 28 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza); Articolo 29 (Protocollo Anticontagio COVID-19); Articolo 30 (Clausola finale).
IL FORNITORE
L’Amministratore Delegato Xxxxxx Xxxxxx
firma digitale
ALLEGATI
ALLEGATO “A” - Capitolato Tecnico; ALLEGATO “B” - Offerta Tecnica; ALLEGATO “C” - Offerta Economica; ALLEGATO “D” - Patto di Integrità; ALLEGATO “E” - DUVRI;
ALLEGATO “F” - Dichiarazione relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e
nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010; ALLEGATO “G” - Protocollo Anticontagio COVID-19;
ALLEGATO “H” - Contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura;
ALLEGATO “I” - Verbale di collaudo provvisorio.