CAPITOLATO
CAPITOLATO
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
LOTTO 4 – Servizio di Educativa familiare
PARTE GENERALE
Il presente Capitolato indica i requisiti minimi del Servizio che le offerte devono comunque garantire.
Art. 1 Definizioni
Nell’ambito del presente Capitolato si intende:
Per “impresa” o “appaltatore” o “aggiudicatario” o “ditta aggiudicataria” “esecutore” o “operatore economico”: l’impresa, il raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio che risulterà aggiudicatario e che, conseguentemente sottoscriverà il contratto.
Per “stazione appaltante”, “SA, “amministrazione”, “Consorzio”, “SDS” o “SDS Pistoiese” o “ente”: la Società della Salute Pistoiese che affida l’esecuzione del servizio dettagliato nel presente Capitolato.
Per “Capitolato”: il presente atto.
Art. 2
Oggetto dell’appalto
L’appalto di cui al presente Capitolato ha per oggetto il servizio di educativa familiare che consiste in interventi che concorrono a prevenire o rimuovere le condizioni che determinano situazioni di vulnerabilità familiare articolando la protezione dei bambini e dei loro legami familiari con le diverse azioni di contrasto delle situazioni di povertà educativa e della sfera relazionale. Si tratta di interventi interdisciplinari orientati alla prevenzione e alla promozione di capacità educative e organizzative delle figure parentali ed eventuali altri caregiver e alla costruzione di ambienti sociali positivi a misura di bambino e famiglia
Art. 3 Durata
L’appalto ha una durata di 48 mesi con inizio presumibile il 1/07/2022 e termine il 30/06/2026.
Art. 4
Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
Il contratto stipulato con l’aggiudicatario potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento:
a) in caso di revisione del corrispettivo che potrà avvenire alle seguenti condizioni:
− la richiesta di revisione dovrà pervenire per PEC alla SDS Pistoiese;
− la revisione del corrispettivo avverrà sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile dell’esecuzione del
contratto tenuto conto di uno o di entrambi i seguenti parametri:
• indice ISTAT – FOI superiore al 2%
• rinnovi contrattuali che abbiano determinato l’aumento del costo del lavoro
Il corrispettivo offerto si intende invariabile ed in nessun caso suscettibile di revisione nel corso del primo anno (12 mesi) di validità del presente appalto;
b) in caso di esercizio dell’opzione per servizi supplementari da parte del contraente originale, non inclusi nell’appalto iniziale, che si dovessero rendere necessari, ove un cambiamento del contraente risultasse impraticabile per motivi di continuità della presa in carico e del progetto personalizzato, per un importo non superiore a € 200.000,00 (IVA esclusa);
c) nel caso in cui un nuovo contraente sostituisca quello a cui il la SDSP aveva inizialmente aggiudicato l’appalto per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni scissioni, acquisizione o insolvenza, e questi soddisfi i requisiti stabiliti inizialmente nell'avviso di gara e purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto;
d) nel caso di modifiche non sostanziali ai sensi del comma 1, lett. e) dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, per importi non superiori a € 150.000,00 (IVA esclusa);
e) ai sensi dell’art. 106, comma 2, lettere a) e b) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.;
f) inoltre, è fatta salva la possibilità di imporre all’appaltatore l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali ai sensi del comma 12, dell'art. 106, D. Lgs. 50/2016.
Art. 5
Condizioni generali dell’appalto
1. Sono a carico dell’appaltatore, intendendosi remunerati con l’importo orario di aggiudicazione, tutti gli oneri, rischi e le spese relativi alla prestazione oggetto del presente capitolato, comprese le spese di carburante degli automezzi necessari per lo svolgimento del servizio.
L’importo orario viene corrisposto per un servizio frontale minimo di 55 minuti.
L’importo orario è comprensivo della programmazione, delle riunioni aziendali e degli incontri con il personale
della Società della Salute o del Comune, della stesura delle relazioni e dei report.
2. L’appaltatore deve garantire l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato che si ritengono livelli minimi di qualità del servizio.
Art. 6 Personale
L’appaltatore è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene, sicurezza e salute sul lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
L’appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data della formulazione dell’offerta, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività lavorative, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto relativo al presente capitolato.
Tutte le prestazioni, le attività e le iniziative attuative del servizio saranno effettuate dall’aggiudicatario tramite personale coperto dalle assicurazioni di legge. Tutto il personale impiegato per il servizio deve essere adeguatamente preparato a svolgere i compiti previsti dal presente capitolato, nonché conoscere le norme di in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Gli addetti al servizio, fermi restando il rispetto delle competenze di indirizzo da parte del Consorzio e l’obbligo della fattiva collaborazione nei confronti del competente Servizio comunale, presteranno il proprio lavoro senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dello stesso Xxxxxxxxx e risponderanno all’appaltatore.
Per l’espletamento dei servizi richiesti dal presente Capitolato, il personale della ditta appaltatrice dovrà essere inquadrato, in base alle mansioni svolte, al corrispondente livello retributivo, previsto dal vigente CCNL di categoria ed essere in possesso del titolo di studio e/o qualifica minimo richiesto per l’inquadramento.
Il personale dovrà essere sottoposto a formazione nel corso di vigenza dell’appalto.
L’impresa è obbligata ad attivare modalità e forme di controllo adeguate ed è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie sugli utenti.
Al fine di garantire la migliore qualità dei servizi prestati l’impresa s’impegna ad assicurare la continuità del rapporto operatore/servizio assegnato per l’intera durata del periodo di vigenza del contratto; l’impresa garantisce la sostituzione tempestiva di operatori assenti con personale di pari qualità professionale.
L’impresa aggiudicataria garantisce che i propri operatori svolgano gli interventi con rispetto e cortesia agevolando gli
utenti nell’esercizio dei loro diritti
Nello svolgimento delle funzioni i lavoratori devono rendere riconoscibile uno stile professionale adeguato utilizzando, tra l’altro, il cartellino di riconoscimento ben visibile.
E’ facoltà della SDS chiedere l’allontanamento dal servizio degli operatori che abbiano violato obblighi di comportamento
e/o contrattuali.
Il personale dell’aggiudicatario è tenuto:
− al rispetto della persona, nel suo insieme
− a comportamenti e atteggiamenti flessibili qualora si presenti un’emergenza;
− al rispetto della puntualità;
− al rispetto del segreto professionale;
− al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa per gli incaricati di pubblico servizio;
− al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
− ad un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con gli altri
operatori ed in particolare nei riguardi dell’utenza.
Ai sensi dell’art 2 del decreto legislativo del 04/03/2014, n° 39, in attuazione della direttiva 2011/93 UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68 GAI, la stazione appaltante richiede all’appaltatore il certificato penale del casellario giudiziale del personale impiegato per espletamento del servizio, anche per soli fini sostituitivi, per verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquiese 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minore.
Art. 7 Penalità
Nel caso si verificassero inadempimenti relativi a ritardi, deficienze o irregolarità nello svolgimento del servizio, imputabili all’appaltatore che non determinino la risoluzione del contratto, la stazione appaltante valuterà l’applicazione di una penale fino ad un massimo di € 1.000,00.
L’applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta dell’inadempimento.
La penalità sarà applicata:
− Per interruzione o riduzione del Servizio senza una giustificata motivazione;
− Per il comportamento scorretto degli operatori impiegati nel servizio;
− In caso di mancata trasmissione dei report e relazioni relativi alle attività svolte, nonostante il sollecito.
Il Responsabile del procedimento, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario, potrà applicare la penalità per intero o in misura ridotta oppure decidere discrezionalmente di non applicarla qualora l’inadempimento sia risultato lieve e comunque non abbia comportato danni né disservizi all’ente.
Art. 8
Divieto di subappalto
È vietato subappaltare o comunque cedere a terzi in tutto o in parte i servizi oggetto del presente capitolato.
Art. 9
Risoluzione del contratto per inadempimento
La stazione appaltante ha il diritto di chiedere, in qualunque momento, la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.c. in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali.
Art. 10 Sicurezza del Lavoro
La SDS prima dell’aggiudicazione definitiva provvederà a controllare il rispetto da parte dell’impresa aggiudicataria dei
seguenti adempimenti, previsti dal D. Lgs. n. 81/2008:
1. la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
2. la nomina del medico competente nei casi previsti dalla legge;
3. la redazione del documento di valutazione dei rischi;
4. adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute.
La SDS provvederà alla comunicazione, dell’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra, agli enti competenti
materia di controllo.
L’Impresa dovrà inoltre fornire al proprio personale i D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) necessari per l’espletamento dei servizi appaltati come richiesto dal D. Lgs. n° 81/2008 e dalla normativa prevista dall’emergenza sanitaria da Covid-19.
Art. 11 Controversie – Foro competente
Per le eventuali controversie relative al presente capitolato e al relativo contratto, che le parti ritenessero di non poter risolvere in via amministrativa, sarà competente esclusivo il Foro di Pistoia.
Art. 12 Recesso
La Società della Salute si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge e in caso di sopravvenute esigenze di superiore interesse pubblico. Resta fermo il diritto dell’aggiudicatario al pagamento delle prestazioni già rese; nessun indennizzo è dovuto al soggetto aggiudicatario.
Art. 13
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
All’atto della sottoscrizione del contratto, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, la Ditta aggiudicataria assumerà l’obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compresa la stazione appaltante, ed al proprio personale dipendente e/o preposto, in conseguenza di fatti imputabili all’aggiudicatario stessa e/o al proprio personale dipendente e/o preposto derivanti dall’espletamento delle attività e dei servizi appaltati e relativi obblighi previsti dal presente Capitolato.
Al fine di garantire una maggiore tutela dell’ente e dei terzi/utenti, la Ditta aggiudicataria dovrà stipulare – o dimostrare di possedere – una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose (RCTO) per i rischi derivanti dal presente appalto.
La polizza dovrà prevedere esplicitamente nella descrizione del rischio l’efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall’espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Si precisa in proposito che:
I. la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi:
✓ Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 5.000.000,00 unico per sinistro
✓ Resp. Civile verso i Prestatori d’Opera (RCO): € 3.000.000,00 unico per sinistro
✓ Massimale per sinistro interessante entrambe le garanzie RCT ed RCO: € 5.000.000,00
II. in considerazione della tipologia dei servizi, la polizza dovrà prevedere esplicitamente l’efficacia delle garanzie
per i seguenti rischi:
✓ danni ai locali e alle cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei servizi;
✓ danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da soci, volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con la Gestione – che partecipino all’attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
Si precisa inoltre che l’eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto:
✓ l’Amministrazione pubblica sempre tenuta indenne per eventuali danni non coperti – o coperti parzialmente – dalla polizza assicurativa (garanzie escluse / limiti di indennizzo etc.);
✓ le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere
opposti ai danneggiati o all’Amministrazione pubblica
Copia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali complete corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici prima della stipulazione del contratto.
Art. 14
Fatturazione e pagamento dei corrispettivi
I corrispettivi si riferiscono a forniture di servizi prestate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’appaltatore dall’esecuzione del presente capitolato e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale, per il quale dovrà essere emessa regolare fattura elettronica.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato separando i pagamenti ovvero versando direttamente l’imponibile al fornitore e l’IVA direttamente all’Erario. A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura “Scissione dei pagamenti – art. 17 ter DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015). Il mancato rispetto delle disposizioni sospenderà il pagamento della fattura. La fattura dovrà inoltre riportare l’indicazione della banca (IBAN) e il numero di CIG.
Il pagamento della prestazione avverrà solo a seguito dell’effettuazione della prestazione nel pieno adempimento delle
modalità e prescrizioni contrattuali.
All’appaltatore sarà riconosciuto un corrispettivo mensile corrispondente al numero di ore di prestazione assistenziale effettivamente svolte moltiplicato per il costo orario di aggiudicazione, la fatturazione dovrà essere emessa mensilmente, salvo diversi accordi.
Il pagamento delle fatture verrà effettuato entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di arrivo al protocollo fatture. Ogni fattura dovrà essere corredata da un resoconto/report delle ore effettuate, redatto secondo le modalità richieste dalla SDS.
Prima della liquidazione di ogni fattura, l’Amministrazione richiederà agli Enti competenti il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) dell’impresa aggiudicataria che dovrà risultare regolare, pena l’impossibilità di procedere alla liquidazione.
Il prestatore del Servizio, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all’Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito dell’importo delle fatture, compreso il codice IBAN; in difetto di tale comunicazione, l’esecutore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data della contestazione
dell’irregolarità da parte dell’Amministrazione.
Art. 15 Trattamento dei dati personali
Con la sottoscrizione del contratto, il rappresentante legale del soggetto appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e dichiara di aver adempiuto agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto.
L’appaltatore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
L’appaltatore dovendo eseguire attività di trattamento di dati personali, sarà nominato “Responsabile del trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; l’appaltatore si impegna ad accettare la designazione a responsabile del trattamento da parte dell’Amministrazione relativamente ai dati personali di cui la stessa è titolare e che potranno essere tratti dall’appaltatore nell’ambito dell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, l’appaltatore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
Nel caso in cui l’appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponderà integralmente del danno cagionato agli interessati. In tal caso l’Amministrazione potrà applicare le penali e potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
L’appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia d sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.
L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione contrattuale, comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13, c.1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss. mm. si informa che:
a. la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura in oggetto;
b. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l’interessato deve rendere le dichiarazioni e la
documentazione richieste;
c. la conseguenza dell’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla partecipazione alla
presente procedura;
d. i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:1) il personale dell’ente partecipante al procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni; 4) altri soggetti della pubblica amministrazione;
e. la SDS, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa i soggetti che intendono concorrere alla
procedura di gara che, prendendo parte alla stessa, possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art.
7 del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), presentando apposita istanza al Responsabile del trattamento.
In particolare, la normativa riconosce ad ogni interessato il diritto di poter accedere alle proprie informazioni e di conoscere le finalità e le modalità del trattamento per motivi legittimi, di richiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati.
f. soggetto attivo del trattamento dati è il Dirigente dell’ente.
Art. 16 Trasparenza
L’aggiudicatario espressamente ed irrevocabilmente, con la presentazione dell’offerta:
a. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della gara di cui al presente capitolato;
b. si obbliga ad informare immediatamente l’Amministrazione comunale di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere
meno onerosa l’esecuzione del presente servizio, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d. dichiara con riferimento alla presente gara di non aver in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
Qualora non risultasse veritiera anche una sola delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi a) e d) ovvero l’impresa aggiudicataria non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere b) e c), lo stesso contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Cod. Civile, con facoltà della Società della Salute di incamerare la cauzione prestata.
Art. 17 Cessione del credito
E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dall’appaltatore nei confronti dell’Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nel rispetto dell’art. 106 co. 13 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. E i. In ogni caso è fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all’appaltatore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione comunale.
Art. 18 Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l’appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss. mm., il pagamento a favore dell’aggiudicatario sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni su c/c dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Lo strumento di pagamento riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.
L’appaltatore dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L’appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta in ordine ai dati identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto
L’appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’appaltatore in caso d cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario affinché lo stesso venga
riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.
Art. 19
Opzione di proroga tecnica programmata ex art. 106 co.11 del D. Lgs. 50/2016
Esecuzione in via d’urgenza
L’aggiudicatario, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura per l’affidamento del servizio di cui al presente capitolato, è obbligato alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni di cui al contratto stipulato. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
Potrà essere disposto l’avvio e l’esecuzione d’urgenza del servizio, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art.
32 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm.; tale esecuzione anticipata si intenderà sotto le riserve di legge.
Art. 20 Spese contrattuali
Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese di bollo e registro. Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata.
Il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 76 del Codice dei contratti pubblici.
Art. 21
Rinvio a norme di diritto vigenti
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento al Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016) al Codice civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia
PARTE SPECIALE
Art. 22
Oggetto e finalità del servizio
Le Linee di indirizzo per l’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità pubblicate nel 2017 dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, frutto dell’esperienza del Programma P.I.P.P.I., sono definite, nel Piano Nazionale degli interventi e servizi sociali 2021-2023, come Livello Essenziale di assistenza Sociale, con la finalità di rispondere ai bisogni evolutivi di ogni bambino, attraverso la costruzione di ambienti familiari, educativi e sociali ricchi di affetti, relazioni e stimoli sul piano socio-emotivo e cognitivo. L’intento è incidere in maniera determinante sulla qualità dello sviluppo infantile e della società nel suo insieme in quanto la povertà psico-sociale e educativa esperita nell’ambiente socio familiare nei primi anni di vita è un forte predittore di disuguaglianze sociali e povertà economica.
In piena adesione di obiettivi e di proposta metodologica con quanto delineato dal Piano e dalle Linee di indirizzo del 2017, l’obiettivo del presente servizio è darne piena attuazione, ponendo al centro la promozione dei bisogni evolutivi del bambino e del migliore sviluppo di tutte le sue capacità, attraverso la definizione e attuazione di una progettualità
(Progetto Quadro) multidimensionale e integrata tra professioni e servizi diversi, personalizzata per ogni bambino, e ogni
famiglia in cui i genitori siano considerati risorse mobilitabili in quanto titolari della “responsabilità educativa”.
Gli interventi che concorrono a prevenire o rimuovere le condizioni che determinano le situazioni di vulnerabilità familiare sono quelli capaci di articolare la protezione dei bambini e dei loro legami familiari con le diverse azioni di contrasto delle situazioni di povertà educativa e della sfera relazionale. Si tratta di interventi interdisciplinari orientati alla prevenzione e alla promozione di capacità educative e organizzative delle figure parentali ed eventuali altri care giver e alla costruzione di ambienti sociali positivi a misura di bambino e famiglia.
Il servizio di educativa familiare quindi dovrà saper dialogare strettamente con servizi sociali e con tutti i progetti e i servizi presenti sul territorio dedicati alle famiglie e al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza tra cui il Centro affidi, l’UFSMIA, i Centri socio educativi, ecc. con particolare attenzione al mondo della scuola con cui, se possibile, condividere progettualità specifiche.
Il percorso educativo riveste particolare importanza nelle situazioni di vulnerabilità genitoriale per cui sarà necessaria un’integrazione con gli psicologi dei servizi dedicati alla tutela dei minori e al sostegno delle famiglie in crisi., favorendo l’integrazione multidisciplinare delle equipe di presa in carico.
La complessità del sociale, allo stesso modo, non può prescindere da un approccio interculturale anche nel campo della genitorialità, a tale aspetto andrà considerato sia nella progettazione del servizio che in quella individuale.
Gli eventi della pandemia impongono flessibilità e capacità creative di adattamento e rimodulazione anche rapide degli interventi, che fin da ora si intendono possibili.
Le azioni che ogni ambito deve garantire sono indicate nel piano nazionale e riguardano “la realizzazione di un percorso di accompagnamento volto a garantire ad ogni bambino una valutazione appropriata e di qualità della sua situazione familiare, con la relativa progettazione di un piano d’azione unitario, partecipato, sostenibile e multidimensionale e in un tempo congruo, definiti congiuntamente in equipe multidisciplinare con la famiglia.”
La prospettiva d’intervento è multidimensionale, si propone cioè di intervenire su più livelli (livello psicologico-educativo- sociale) e su più dimensioni contemporaneamente (la cornice di riferimento coerente con i suddetti principi è il modello multidimensionale triangolare denominato “il Mondo del Bambino”), e a tal fine necessita di equipe multiprofessionali integrate e utilizza dispositivi d’intervento differenziati.
L’intervento educativo familiare domiciliare rientra nei LIVEAS come principale dispositivo di intervento a sostegno dei bambini e delle famiglie. I dispositivi d’intervento costituiscono l’insieme delle azioni attraverso cui concorrere alla realizzazione del Progetto Quadro condiviso nell’équipe multidisciplinare. Essi sono da intendersi come un insieme articolato di interventi attraverso i quali si mette a disposizione un accompagnamento globale e intensivo alla famiglia, finalizzato alla sua emancipazione dall’aiuto istituzionale e alla riattivazione delle sue risorse interne ed esterne
Il Servizio di Educativa familiare (anche SEF), sempre secondo il Piano nazionale, è il dispositivo attraverso il quale gli educatori professionali sono presenti con regolarità nel contesto di vita della famiglia, nella sua casa e nel suo ambiente di vita, per valorizzare le risorse che là si manifestano e per accompagnare il processo di costruzione di risposte positive (competenze e strategie) ai bisogni evolutivi del bambino da parte delle figure genitoriali in maniera progressivamente più autonoma.
Gli interventi del SEF si inseriscono come principali attori del progetto sulla famiglia riguardo agli aspetti educativi, relazionali tra adulti e bambini, di sviluppo delle abilità sociali dei più piccoli e dei ragazzi. Sono finalizzati a:
• contribuire a soddisfare i bisogni evolutivi del bambino e quindi a sviluppare le sue capacità nelle diverse aree della crescita.
• accompagnare le figure genitoriali ad apprendere modalità positive di risposta al soddisfacimento dei bisogni di crescita del bambino.
• accompagnare il bambino e chi si prende cura di lui ad integrarsi in maniera positiva nell’ambiente di vita, con una
particolare attenzione agli aspetti interculturali e alla relazione con la scuola frequentata dal bambino.
Obiettivo del servizio è quella di indirizzare gli interventi socio-educativi a supporto della relazioni familiari in cui il minore è inserito e, in particolare, curare le modalità con cui i genitori esprimono le proprie funzioni educative e le dinamiche familiari al fine di evitare che diventino pregiudizio per il minore, promuovendo le risorse positive presenti nel suo contesto di vita e tenendo in ampia considerazione la prospettiva dei genitori e dei minori stessi nel costruire l’analisi e la risposta ai loro bisogni.
Lo scopo da perseguire è quella di proseguire nel percorso avviato nel territorio negli ultimi anni, di rinnovamento delle pratiche di intervento nei confronti delle famiglie con gravi problemi sociali e genitoriali al fine di ridurre il rischio di allontanamento dei minori dal nucleo familiare d’origine.
Art. 23 Destinatari
Destinatari del servizio sono bambini e ragazzi da 0 a 17 anni e loro famiglie, residenti nei Comuni di Pistoia, Montale, Serravalle Pistoiese, Marliana e nell’Unione dei Comuni Montani dell’Appennino Pistoiese (San Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Sambuca Pistoiese, Abetone Cutigliano) e in carico ai servizi sociali.
E’ prevista, in via eccezionale, la possibilità di attivare il servizio anche per utenti non residenti ma comunque in carico.
In particolare, bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità, intesa come condizione critica che può riguardare ogni famiglia in specifiche fasi del suo ciclo di vita e che è caratterizzata dalla mancata o debole capacità nel costruire e/o mantenere l’insieme delle condizioni (interne e esterne) che consentono un esercizio positivo e autonomo delle funzioni genitoriali e quindi della capacità di risposta ai bisogni evolutivi dei figli.
Il servizio è prorogabile fino al compimento del ventunesimo anno, nell'ambito di progetti di prosieguo amministrativo, su disposizione dall'Autorità Giudiziaria, qualora il giovane vi aderisca.
Particolare attenzione andrà riservata ai minori portatori di disabilità per cui sarà importante valutare il miglior progetto di intervento tra quelli disponibili, non avendo l’educativa familiare funzioni riabilitative, né di assistenza domiciliare alla persona e non dovendosi sostituire ad interventi più appropriati. Qualora vi sia una progettualità di tipo educativo condivisa dai professionisti socio-sanitari e dagli specialisti sanitari anche in ambito di UVM disabili, è opportuno che contenga obiettivi definiti e coerenti con il presente avviso. Deve essere prevista una restituzione all’equipe proponente, da parte dell’educatore domiciliare, dell’osservazione svolta dopo un tempo di circa un mese e che gli interventi seguano la modalità prevista dal programma PIPPI con l’eventuale ridefinizione degli obiettivi e la verifica dell’efficacia dell’intervento.
Gli interventi oggetto del presente capitolato sono attivabili anche per i minori con lo status di “minori stranieri non accompagnati” in carico ai servizi sociali dei Comuni citati, come supporto al percorso di autonomia personale attraverso l’attuazione di interventi socio-educativi definiti dal Servizio Sociale Professionale e sono, di norma, sempre attivati per i minori collocati in affidamento familiare, soprattutto nella fase dell’inserimento, a supporto sia del minore sia della famiglia affidataria.
Art. 24
Modalità di svolgimento del servizio
Il servizio viene espletato mediante l’attuazione di interventi di natura socio-educativa, che possono venire svolti presso il domicilio del minore o altre sedi, secondo le finalità che si intendono raggiungere con l’attuazione del progetto. Sono ammesse trasferte fuori dal territorio in occasione di eventi particolari ed a condizione che le stesse rientrino nelle finalità previste dal Progetto Educativo e siano preventivamente autorizzate dal servizio.
A tale scopo si richiede la possibilità, concordata con il servizio sociale e la famiglia, di disporre di mezzi per il trasporto
per l’accompagnamento alle attività definite dal progetto.
Nel caso in cui possa essere utilizzato il mezzo pubblico l’ente rimborserà la spesa del biglietto (treno, autobus ecc…)
Il servizio è attivato secondo orari, frequenza e durata personalizzati e stabiliti dal Servizio Sociale Professionale sulla base delle necessità proprie del progetto educativo individuale di ciascun minore. L’attività sarà sospesa nei giorni segnati in rosso sul calendario e per una settimana nel mese di agosto. Il servizio si svolge dalle ore 7.00 alle ore 20.00 dal lunedì al sabato. Il soggetto aggiudicatario deve impegnarsi ad effettuare gli interventi per ciascun utente, secondo le indicazioni qualitative e quantitative decise dalla programmazione del lavoro effettuata dal Servizio Sociale Professionale e dall’equipe multiprofessionale incaricata del caso.
Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire la messa a disposizione di locali idonei per lo svolgimento delle attività rivolte a piccoli gruppi di minori (laboratoriali o di socializzazione) collocate in luoghi facilmente raggiungibili ed accessibili.
Art.25
Descrizione delle prestazioni richieste
L’intervento di sostegno ai minori comprende una pluralità di attività, secondo le esigenze delle famiglie, modulate dall’ Equipe Multiprofessionale (EM) cui è affidata la cura del nucleo familiare. Nello specifico del presente capitolato all’interno del Servizio di educativa familiare vi sono differenti figure e ruoli che rispondono ad un organico disegno di organizzazione dell’intervento a favore della genitorialità positiva e dello sviluppo delle potenzialità dei bambini e dei ragazzi.
A) Educatore dell’equipe multiprofessionale di base
Secondo le Linee di indirizzo nazionali ogni singolo percorso viene realizzato da un’équipe multidisciplinare che, ponendo al centro del proprio intervento la risposta ai bisogni dei bambini come interesse prioritario, garantisce qualità, continuità e appropriatezza dei processi di accompagnamento, nella realizzazione delle azioni previste e nell’utilizzo degli strumenti. L’équipe è responsabile del percorso di accompagnamento della famiglia per tutta la sua durata, favorisce la costruzione di un linguaggio comune, la trasparenza della relazione con la famiglia e la corresponsabilità nell’agire dei servizi coinvolti.
L’équipe è costituita secondo un criterio “a geometria variabile”, in funzione dei bisogni del bambino, per cui essa è composta da un gruppo costante di professionisti (équipe di base) costituita da: assistente sociale, educatore professionale, psicologo. Laddove necessario, l’équipe è arricchita dalla presenza di ulteriori componenti a comporre un’equipe di progetto più ampia.
L’equipe base, multiprofessionale ed integrata, si interfaccia con altri servizi sociali, educativi e sanitari anche specialistici, detiene e definisce la regia degli interventi e dei dispositivi di intervento, è deputata a rapporti con tutti i restanti membri dell’equipe allargata e con l’autorità giudiziaria, dove presente.
Sulla base dell’esperienza si prevede la costituzione sul territorio di circa 6 Equipe Multiprofessionali di Base che si dovranno avvalere ognuna di un educatore professionale dedicato per circa 12 ore settimanali con comprovata esperienza nel lavoro con i bambini e le famiglie e nel lavoro d’equipe.
Azioni
L’educatore di riferimento dell’EM partecipa alle attività dell’equipe ed è coinvolto nelle situazioni in carico alla propria equipe apportando il proprio contributo professionale in ogni fase del percorso d’aiuto alla famiglia fin dall’analisi dei casi, segnalati o assegnati all’equipe e al seguente assessment.
Il suo apporto sarà dedicato particolarmente alla lettura dei bisogni educativi del bambino, alla redazione delle micro- progettazione e alla definizione dei dispositivi da adottare per il caso in esame.
Partecipa alle riunioni periodiche dell’EM e a quelle previste con altri servizi o enti (servizi sanitari specialistici, scuola, ecc.).
Partecipa alla stesura e aggiornamento della cartella sociale elettronica o cartacea e alla stesura di relazioni e progetti con
il servizio sociale e l’EM di riferimento.
Condivide con l’EM base di cui fa parte le azioni che può svolgere in autonomia oppure insieme ad altri; svolge colloqui, eventualmente congiunti con i professionisti che hanno in carico la situazione, con i minori e con i familiari oltre che con la rete dei servizi coinvolti.
L’educatore dell’EM di base, in linea di massima, preliminarmente all’avvio di un intervento di educativa familiare conosce la famiglia ed il minore e raccoglie dalla scuola e da altri ambienti di contesto le informazioni utili all’avvio del più preciso percorso educativo; è referente per gli interventi educativi, domiciliari e non, eventualmente attivati e può parteciparne egli stesso, si aggiorna almeno mensilmente (salvo diversa indicazione presa dall’EM o richiesta dall’assistente sociale) sulle azioni e sulle attività messe in campo dagli operatori domiciliari e porta all’attenzione dell’equipe criticità o esigenze di rimodulare la micro- progettazione relativa. Partecipa alla stesura di relazioni, dove necessario, con il servizio sociale e l’EM di cui fa parte avvalendosi e condividendo con gli educatori domiciliari eventualmente attivi sulla situazione.
Qualora l’EM abbia in carico bambini con collocazione residenziale extra familiare, l’educatore può anche procedere alle
verifiche periodiche definite dal Progetto Quadro.
B) Educatore domiciliare
Qualora l’EM lo ritenga opportuno, è prevista l’attivazione di interventi educativi domiciliari da erogarsi in prestazioni orarie in riferimento al bisogno degli utenti secondo il Progetto Quadro concordato con il Servizio sociale professionale, l’EM e la famiglia e con gli altri soggetti istituzionali che si occupano dei minori e concorrono a comporre l’equipe di progetto.
Azioni
Il contenuto dell'intervento – tramite l’elaborazione positiva della dimensione cognitiva e relazionale della vita quotidiana in casa e del rapporto con la comunità sociale – riguarda tutto ciò che può permettere ai genitori di migliorare progressivamente le proprie condizioni di vita e la relazione educativa con i figli (Prezza, 2006; Xxxxxxxxxx, 2012). Di conseguenza, le azioni di educativa domiciliare sono relative a sviluppare tutte e tre le dimensioni dei lati de “Il Mondo del Bambino”.
L'educatore pertanto:
1. (lato Bambino) accompagna il bambino a sviluppare le proprie capacità nelle diverse aree della crescita;
2. (lato Competenze genitoriali) accompagna chi si prende cura di lui a rinforzare o apprendere le competenze necessarie per aiutare il bambino a crescere positivamente, con l’attenzione a coinvolgere il più possibile sia la madre sia il padre, insieme ad altri familiari significativi poiché la partecipazione delle famiglie è il principale predittore di “successo” dell’intervento di accompagnamento nelle situazioni di vulnerabilità (Xxxxxx et al., 2010; Xxxxxx, Xxxxxxxxx, 2007; Xxxxx, 2002; Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, 0000; Xxxxxxxxx, 2014; Xxxxxx et al., 1991);
3. (lato Ambiente) accompagna il bambino e chi si prende cura di lui ad integrarsi in maniera positiva nell’ambiente
sociale di appartenenza, con particolare attenzione al contesto scolastico.
Le modalità del lavoro educativo seguiranno le metodologie, le fasi e gli strumenti proposti dal programma PIPPI.
L’educatore domiciliare una volta individuato si confronterà con l’educatore dell’EM base che, in accordo con l’assistente sociale referente procederà ad illustrare la situazione (pre assessment) e all’indicazione degli ambiti di osservazione privilegiati da riportare all’EM per la definizione dell’assessment.
Dopo un periodo in media di 30 giorni di conoscenza del nucleo e del bambino, l’EM viene convocata dall’assistente sociale unitamente agli altri operatori coinvolti per la stesura condivisa dell’assessment/patto educativo, in quel contesto l’educatore domiciliare riporterà l’esito della sua osservazione, eventualmente riportato sinteticamente in una scheda osservazione, condivisa con il servizio, tale possibilmente che raccolga in un unico file le osservazioni di tutti gli operatori coinvolti al fine di comporre un insieme di più punti di vista che consenta la lettura multi professionale dei bisogni del bambino e agevoli la definizione di Obiettivi generali, Obiettivi specifici, Micro-progettazioni e Tempi di verifica (secondo il programma PIPPI).
L'educatore ha la responsabilità di valutare quando e come è meglio intervenire e in risposta a quali bisogni e di definire con l’EM le modalità di intervento più appropriate, sempre in relazione agli obiettivi della micro-progettazione e con gli aggiustamenti che via via si rendono necessari (e che vanno definiti con l’EM). I tempi, la frequenza e le modalità di
intervento sono definiti infatti nel patto educativo in rapporto ai bisogni delle famiglie e pertanto variano a seconda delle situazioni.
C) Esperti in attività di laboratori e attività di socializzazione in piccoli gruppi per adolescenti
La presenza del gruppo dei pari è di importanza fondamentale in questa fase del ciclo vitale, lo scambio ed il confronto permettono ai ragazzi di sperimentare le proprie competenze sociali e avviare il percorso di acquisizione di una identità personale.
In particolar modo per gli adolescenti la dimensione del piccolo gruppo è utile per proporre attività di educazione alle Life skills, o di cooperative learning.
Azioni
Si configurano come spazi e attività per adolescenti le cui difficoltà si esprimono principalmente sul piano comportamentale e relazionale in diversi contesti quali la scuola, la famiglia o le relazioni con i coetanei.
Scopo delle attività di gruppo e dei laboratori è avvicinare fra loro i ragazzi e promuovere nuove forme di comunicazione e di relazione, attraverso lo svolgimento di diverse attività in un contesto nuovo e mediato dalla presenza di un adulto. L’attività ludica e l’utilizzo di differenti linguaggi espressivi e creativi proposti possono favorire lo sviluppo di competenze trasversali fondamentali per una crescita personale positiva.
Tali attività potranno essere svolte da esperti o educatori ed essere modulate a seconda del gruppo di adolescenti a cui
sono rivolte, diversificate durante l’anno sia nella frequenza, sia nella tipologia di attività proposta.
Considerando l’importante funzione educativa e di socializzazione che la scuola riveste, essa è il luogo privilegiato per intervenire a carattere preventivo e di promozione del benessere. Si potranno prevedere quindi attività specifiche in collaborazione con i docenti, all’interno di gruppi classe, finalizzati a migliorare il clima relazionale della classe, curando le interazioni per prevenire o contrastare fenomeni di bullismo o disagio scolastico.
D) Tutor per la famiglia
La complessità delle esigenze delle famiglie comporta la necessità di figure professionali a supporto delle diverse esigenze. Il tutor per la famiglia potrà sostenere il bambino e la sua famiglia in una pluralità di compiti definiti dall’equipe e coordinati dall’educatore dell’equipe di base, anche, eventualmente in complementarità con il lavoro dell’educatore domiciliare
Il tutoring può essere definito come un’attività svolta da persone che non sono insegnanti professionisti che consiste nell’aiuto e sostegno all’apprendimento di altri in modo interattivo, intenzionale e sistematico.
Azioni
In particolare il tutor familiare potrà sostenere gli adulti accompagnandoli nelle necessità relative alla cura degli spazi: non sostituendosi ma con funzione appunto di tutoring; allo svolgimento dei compiti scolastici; all’accompagnamento dei minori alle varie attività; ecc.
La sua azione potrà anche riguardare famiglie la cui origine straniera possa rappresentare un ostacolo alla decodifica delle richieste dei contesti scolastici, sanitari e sociali e svolgersi quindi in ottica di facilitatore interculturale.
Art. 26 Documentazione del percorso di sostegno
Il Servizio Sociale si doterà di una cartella digitale informatizzata per la condivisione di dati, informazioni e progettazioni che il personale educativo dovrà implementare immettendo i dati richiesti sulla base di quanto sotto riportato. Tale strumento rappresenterà il registro di quanto svolto dal servizio nel suo complesso per ogni bambino in carico, ai fini di documentare e verificare il lavoro svolto dall’equipe.
In caso di eventi di particolare rilevanza osservati dall’educatore domiciliare questi provvederà tempestivamente a informare per scritto l’assistente sociale referente di quanto osservato, fatti salvi gli obblighi di legge di riferire direttamente all’autorità giudiziaria competente ipotesi di reato procedibili d’ufficio.
Il percorso di sostegno alla famiglia ed ai bambini seguirà la metodologia proposta dal programma PIPPI e andrà conseguentemente documentato. Sinteticamente le fasi si possono riassumere nelle seguenti:
1.Pre ASSESSMENT
L’equipe di base che riceve la segnalazione o ha in carico il minore compila il Pre assessment. Qualora valutino opportuno avviare il dispositivo dell’assistenza educativa familiare, inseriscono le indicazioni preliminari sulle sottodimensioni da osservare sulla base del Mondo del bambino /Triangolo.
L’equipe procede con la richiesta di attivazione, nella modalità definite con il gestore del servizio, e una volta individuato l’educatore questi si confronta con l’educatore dell’equipe base per la presentazione del caso e l’avvio del servizio con la definizione degli ambiti di osservazione privilegiata.
2. ASSESSMENT
Dopo un periodo di 30 giorni dall’avvio dell’intervento educativo (in media) l’equipe si incontra per la stesura condivisa dell’assessment/patto educativo /Progetto quadro. In quel contesto l’educatore domiciliare e/o le altre figure individuate restituiranno l’esito delle loro osservazioni, riportandole anche in una scheda sintetica di osservazione contenuta nella cartella condivisa, per comporre con l’equipe un quadro di insieme sui bisogni del bambino rilevati dall’equipe.
3. Progettazione
Secondo lo schema proposto dal Programma PIPPI in maniera sintetica l’equipe procederà a dettagliare obiettivi generali,
specifici, microprogettazioni relative contestualmente o in rapida successione alla fase precedente.
4. Attuazione Progetto e Verifiche
L’andamento del Progetto andrà documentato dall’equipe attraverso i Report di verifica, che saranno stilati con periodicità definita nelle micro-progettazioni sul singolo caso, se non diversamente espresso, e salvo verifiche intermedie laddove i tempi stimati nelle micro-progettazioni siano particolarmente lunghi.
Il report sarà elaborato dalla figura professionale referente per la singola micro-progettazione o dall’equipe in fase di verifica. Per quanto riguarda l’educatore domiciliare il report porrà in luce il lavoro educativo svolto e la valutazione degli esiti mettendo in luce elementi di forza e di debolezza rilevati che hanno giocato un ruolo importante nell’esito della micro progettazione.
Ogni 6 mesi (come da tempistica proposta dal programma PIPPI) e salvo diversa valutazione espressa nel Progetto Quadro, l’equipe base, integrata dagli altri professionisti eventualmente coinvolti sul caso procederà alle verifiche e agli aggiornamenti sull’andamento generale, documentandone l’esito, sempre sulla base dell’analisi dei bisogni evolutivi del bambino espressi dal “Mondo del bambino” e procederà, se necessario, a formulare nuove micro-progettazioni, attivare nuovi dispositivi, modificare l’assetto dell’equipe ovvero a procedere verso la graduale autonomia della famiglia dagli interventi sociali. Ogni azione andrà documentate sulla cartella sociale individuale del servizio sociale professionale a cura dell’equipe di base.
Qualora vi sia la richiesta o la necessità di inoltrare una all’autorità giudiziaria sarà compito dell’EM valutare se necessario inoltrare quanto presente nella cartella sociale o redigere una apposita relazione a cura dell’educatore dell’equipe, in collaborazione con gli operatori coinvolti e, qualora necessario, con la collaborazione del supervisore pedagogico. In tale caso sarà necessario rispettare i tempi previsti dall’A.G.
Art. 27
Pocket money
A richiesta della SDS, il gestore metterà a disposizione delle attività del contratto, un budget quantificabile in massimo € 3.000,00 annue, che verranno erogate a rimborso spese effettive. Tale budget potrà essere utilizzato solo se concordato con il servizio sociale, per piccoli acquisti necessari per realizzare il servizio o l’intervento a favore dei bambini e dei ragazzi, rimuovendo ostacoli di natura economica che renderebbero critica la partecipazione di alcuni minori alle attività proposte. A titolo esemplificativo il budget potrà comprendere spese per trasporti pubblico, acquisto di materiale per attività e laboratori, uscite, ingresso a mostre e musei o spettacoli, ecc.
Art. 28 Tempi
Le Linee di indirizzo sostengono la necessità che l’intervento domiciliare si svolga con regolarità e con una frequenza intensiva soprattutto nella fase iniziale del processo di accompagnamento, frequenza che dovrebbe progressivamente ridursi nelle successive fasi del programma e a mano a mano che gli obiettivi della microprogettazioni vengono raggiunti.
L’impegno oltre alle necessità del caso andrà inevitabilmente modulato anche sulla base del monte ore complessivo
disponibile e della coesistenza di altri dispositivi di tipo educativo attivati sul nucleo.
Art. 29
Attività di supervisione
Il soggetto aggiudicatario si impegna a mettere a disposizione un’attività di sostegno e supervisione psicologica oltre ad
una supervisione pedagogica a favore degli educatori impegnati nei suddetti servizi.
Inoltre, a richiesta, le stesse figure potranno supportare l’EM nelle fasi critiche relative a casi particolarmente complessi. Dette figure di supervisore dovranno essere in possesso rispettivamente di una delle seguenti lauree: Psicologia per il primo e per il secondo Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione, Servizio Sociale ed entrambe di esperienza lavorativa almeno triennale per periodi anche non continuativi nel campo dei servizi per i minori.
Art. 30
Personale - Coordinamento
Al fine di agevolare l’esecuzione del servizio e favorire i diretti rapporti fra il soggetto aggiudicatario e la Società della Salute Pistoiese (oppure con i Comuni), il soggetto aggiudicatario individua un Coordinatore responsabile per la gestione dei rapporti con l’ente pubblico nell’ambito dell’esecuzione degli interventi di cui al presente capitolato. Il soggetto aggiudicatario si impegna a mettere a disposizione tale figura e a comunicare per iscritto il nominativo ed il numero telefonico del Coordinatore prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto. In caso di assenza o impedimento del Coordinatore incaricato per qualsivoglia ragione, il soggetto aggiudicatario deve provvedere alla sua tempestiva sostituzione comunicandone per iscritto il nominativo all’Amministrazione.
Il Coordinatore assicura il regolare svolgimento del servizio e rappresenta la figura di raccordo con il Referente della SdS Pistoiese (oppure con i comuni) assicurando lo svolgimento delle prestazioni a favore dei minori dal punto di vista tecnico- organizzativo. Tra le varie mansioni, organizza l’attività degli operatori e le sostituzioni ove necessarie e dovrà essere reperibile telefonicamente durante lo svolgimento delle varie tipologie di servizi sopra descritti. Le comunicazioni e le eventuali contestazioni fatte dall’Amministrazione al rappresentante designato si intendono come presentate direttamente all’Impresa.
Il soggetto aggiudicatario assume direttamente, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, il personale necessario per la gestione dei servizi. Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale comporta l’immediata risoluzione del contratto. Il soggetto aggiudicatario adotta inoltre tutte le misure volte a:
• assicurare la continuità dello stesso operatore per ogni singolo progetto educativo, salvo cause di forza maggiore (malattie, ferie, dimissioni ecc.);
• assicurarsi che il personale tenga un comportamento corretto e responsabile durante l’espletamento del servizio e dovrà essere disposta l’immediata sostituzione del personale che dovesse risultare inidoneo allo svolgimento del servizio stesso;
• garantire la continuità del servizio in tutto l’arco dell’anno, prevedendo la sostituzione del personale assente entro
48 ore;
• garantire la partecipazione dei propri operatori a momenti formativi, organizzati sia all'interno che all’esterno, relativi all’oggetto del presente capitolato.
Prima della stipula del contratto, il soggetto aggiudicatario dovrà presentare l’elenco nominativo del personale addetto al
servizio, indicando il nominativo, la qualifica ed un recapito telefonico, allegando il curriculum vitae di ciascuno. Detto elenco dovrà essere aggiornato costantemente.