ALLEGATO 5 AL DISCIPLINARE DI GARA SCHEMA DI CONTRATTO
ALLEGATO 5 AL DISCIPLINARE DI GARA SCHEMA DI CONTRATTO
Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., suddivisa in n. 2 lotti, per l’affidamento di servizi assicurativi in favore dell’Azienda Ospedaliera San Xxxxxxxx Addolorata
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LOTTO […]
C.I.G. n. […] TRA
L'Azienda Ospedaliera San Xxxxxxxx-Addolorata (Codice Fiscale n. e/o partita IVA n. ), con sede legale in Via dell’Amba Aradam n. 9 (di seguito denominata AO San Xxxxxxxx Addolorata) nella persona del Legale Rappresentante Dott.
nato/a il
autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli con
(a seguire, anche l’«Azienda» o la «Stazione Appaltante»)
E
L'impresa (Codice Fiscale n. […], partita IVA n. […])
con sede in Via/Piazza
C.C.I.A.A , Registro Imprese , nella persona di nato
a , il , autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli da
(a seguire, anche l’«Appaltatore» o l’«Operatore» o «Appaltatore»)
PREMESSO CHE
a. a mezzo di Delibera n. […] del […], l’A.O. San Xxxxxxxx-Addolorata ha avviato una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., suddivisa in 2 lotti, volta all’affidamento di «servizi assicurativi»;
b. con Delibera n.
del
l’Operatore
è risultato/a
aggiudicatario/a del\i Lotto\i della procedura di gara (a seguire, anche l’«Appalto»);
c. l’Operatore ha prestato garanzia sotto forma di per un importo pari a
Euro;
d. l’Operatore ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di Gara e dagli altri documenti di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto dell’Appalto e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
e. l’Operatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di legge, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto.
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l’Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l’Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato:
- dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle clausole del Disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico e ogni altro atto della Gara;
- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l’A.O. San Xxxxxxxx-Addolorata, di cui l’Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza;
- dal Codice Civile, dal D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.
3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall’Appaltatore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed espressamente accettate dalla A.O. San Xxxxxxxx-Addolorata.
4. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l’Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere
eventuali azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.
Articolo 2
Oggetto
1. Con il presente contratto l’Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Ospedaliera ad eseguire il servizio assicurativo di cui alla polizza ; così come previsto dal Capitolato Tecnico e nelle quantità indicate all’interno dell’offerta tecnica e dell’offerta economica presentata dall’Appaltatore; il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo pari ad Euro , , senza IVA.
2. Tale importo economico complessivo è stato calcolato sulla base dell’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara.
3. Durante il periodo di efficacia, il Contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
4. Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, potrà imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel Contratto originario. In tal caso l’Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.
Articolo 3
Durata del contratto
1. Il contratto avrà una durata di 36 mesi, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data
.
2. La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionabile, di esercitare, entro il termine di […] dalla data di scadenza del servizio, la facoltà di rinnovo del contratto per ulteriori 12 mesi.
3. La durata del presente contratto deve intendersi ridotta, con conclusione anticipata del termine previsto per la conclusione dell’Appalto, in caso di intervenuta aggiudicazione di gara centralizzata regionale, di convenzione Consip o di altra gara esperita in forma aggregata tra ASL\AO della Regione Lazio ed a cui l’A.O. San Xxxxxxxx Addolorata è tenuta a partecipare per quanto stabilito dal DCA n. U00221/2015 così come aggiornato dal DCA n. U00443/2015. In tal caso, l’Appalto avrà termine anticipato al giorno di stipula dei relativi nuovi contratti e la Stazione Appaltante aderirà agli esiti dei suddetti affidamenti centralizzati. L’Appaltatore avrà diritto alla corresponsione delle sole prestazioni già eseguite.
4. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016 s.m.i., la durata dell’efficacia del presente Contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata o rinnovata oltre il suddetto termine, fatta salva la facoltà per l’A.O. San Xxxxxxxx-Addolorata di prorogare, previa insindacabile valutazione interna, gli effetti del presente Contratto nella misura massima di 180 giorni e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. L’opzione di proroga di cui al periodo comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al Contratto già sottoscritto dalla Stazione Appaltante. In tal caso l’Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante.
5. Sull’istanza di proroga decide il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dell’Esecuzione, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
6. L’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennità qualora il Servizio, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non sia ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Articolo 4
Condizioni della prestazione contrattuale e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. L’Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, l’Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’A.O. San Xxxxxxxx-Addolorata assumendosene il medesimo Appaltatore ogni relativa alea.
5. L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’A.O. San Xxxxxxxx-Addolorata da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. L’Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’A.O. San Xxxxxxxx-Addolorata e da terzi autorizzati.
7. L’Appaltatore si obbliga a consentire all’A.O. San Xxxxxxxx-Addolorata di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Articolo 5
Obbligazioni specifiche dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:
a. eseguire le prestazioni oggetto della/del gara/lotto aggiudicata/o, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato tecnico e in tutti gli altri atti di gara;
b. erogare tutti i servizi previsti nell’Offerta Tecnica in conformità a quanto stabilito nella documentazione di gara, con particolare riferimento al Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico ed all'Offerta Tecnica, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;
c. adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell’ A.O. San Xxxxxxxx-Addolorata, coerentemente con quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro e rischi da interferenza, nonché ad evitare qualsiasi danno ai locali, a beni pubblici o privati;
d. osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
e. erogare i servizi oggetto del Contratto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara;
f. eseguire tutti gli altri servizi previsti dai documenti di gara;
g. manlevare e tenere indenne l’A.O. San Xxxxxxxx-Addolorata, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
h. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
i. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
Articolo 6
Modalità generali di esecuzione del Servizio
1. Il Servizio, comprensivo di quanto previsto nel Capitolato tecnico, sarà prestato nella stretta osservanza degli standard qualitativi fissati dal Capitolato medesimo e dal presente Contratto, e delle prescrizioni normative vigenti in materia.
2. L’Appaltatore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata contrattuale, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l’esecuzione della prestazione e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive dell’A.O. San Xxxxxxxx-Addolorata e a perfetta regola d’arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato tecniche e nelle migliori prassi commerciali.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti e prassi sopra richiamati. L’Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
Articolo 7
Verifica e controllo quali/quantitativo
1. L’Appaltatore si obbliga a consentire all’A.O. San Xxxxxxxx-Addolorata di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto previste dal Capitolato Tecnico e dall’Offerta Tecnica, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Le verifiche di conformità in corso di esecuzione verranno effettuate dall’A.O. San Xxxxxxxx-Addolorata ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e con modalità comunque idonee a garantire la verifica della correttezza delle prestazioni previste dal Capitolato Tecnico e dall’Offerta Tecnica.
3. Il presente Contratto è soggetto a verifica di conformità, al fine di certificare che l’oggetto del medesimo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, con le modalità previste dalla normativa vigente.
4. All’esito dell’attività di verifica il soggetto incaricato della verifica di conformità redige apposito verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al R.U.P. per gli adempimenti di competenza.
5. L’Appaltatore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. In caso contrario, il Direttore dell’Esecuzione dispone che vi si provveda d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’Appaltatore.
6. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per accettazione all’Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso.
7. All’atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
8. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al R.U.P. sulle eventuali contestazioni dell’Appaltatore anche ai fini dell’eventuale applicazione delle penali.
9. All’esito positivo della verifica di conformità il R.U.P. rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’Appaltatore.
Articolo 8
Corrispettivi e modalità di pagamento
1. Il Servizio, complessivamente inteso, verrà remunerato mediante pagamento del Premio di Assicurazione, nella misura stabilita nella Polizza Assicurativa e in conformità a quanto ivi previsto.
2. Per l’intera durata contrattuale, il corrispettivo per il Servizio è complessivamente pari ad € […] (Euro/[…]), comprensivo di ogni onere, imposta e accessori, come risultante dall’Offerta economica formulata dall’Appaltatore.
3. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e della Determinazione dell’X.X.XX. (già A.V.C.P.) n. 3/08, si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € […],[…] (euro […]/[…]), trattandosi di servizi che non devono essere eseguiti presso i locali dell’AO San Xxxxxxxx Addolorata.
4. Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed
immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato di Polizza, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
5. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’A.O. San Xxxxxxxx-Addolorata per effetto dell’esecuzione del Contratto.
6. Il pagamento dei premi è subordinato:
• alla verifica del D.U.R.C. dell’Appaltatore, in corso di validità, ai sensi dell’art. 105, comma 9°, del Codice e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall’A.O. San Xxxxxxxx-Addolorata;
• alla verifica di regolarità dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
• all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
7. È facoltà dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
8. La Stazione Appaltante potrà richiedere all’Appaltatore l’invio di un preavviso di pagamento del premio a scadenze predeterminate.
9. Fermo restando quanto previsto dal Capitolato tecnico, i pagamenti dei premi assicurativi verranno effettuati dalla Stazione Appaltante a cadenza annuale anticipata, entro il 15 del mese successivo alla scadenza annuale. L’Appaltatore provvederà ad emettere e trasmettere quietanza, a mezzo posta, in originale, entro 7 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio da parte della Stazione Appaltante.
10. Ove corredate dai dettagli richiesti, l’AO San Xxxxxxxx Addolorata provvederà al pagamento dei premi assicurativi sul conto corrente n. , intestato all’Appaltatore,
presso e con le seguenti coordinate bancarie:
Paese/CIN/IT/CINEURlA.B.I/CAB/IBAN/cc , dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.
11. Ai sensi e per gli effetti della predetta Legge n. 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. […], C.F. […].
12. In riferimento ai commi 10 e 11 del presente articolo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare all’AO San Xxxxxxxx Addolorata eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx 0 (xxxxx) giorni dal verificarsi delle stesse.
13. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
14. L’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all’art. 106, comma 13, del Codice. L’AO San Xxxxxxxx Addolorata potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.
15. L’AO San Xxxxxxxx Addolorata potrà compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare all’AO San Xxxxxxxx Addolorata a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all’AO San Xxxxxxxx Addolorata.
16. In caso di aggiudicazione dell'Appalto ad un raggruppamento di operatori economici o consorzio ordinario, o coassicurazione, il pagamento del premio avverrà in favore della società mandataria/delegataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti/deleganti, con liberazione immediata dell'AO San Xxxxxxxx Addolorata al momento del pagamento in favore della sola mandataria/delegataria, ferma restando, in caso di coassicurazione, la responsabilità solidale delle imprese in coassicurazione nei confronti dell’AO San Xxxxxxxx Addolorata.
17. Sarà facoltà della Stazione Appaltante:
- prevedere, al momento della sottoscrizione del Contratto e anche su richiesta dell’Operatore Aggiudicatario, che i pagamenti dei premi avvengano in favore dei singoli operatori costituenti il raggruppamento o delle singole imprese coassicurate;
- variare, con semplice comunicazione all’Appaltatore plurisoggettivo, le modalità di pagamento del premio in corso.
Articolo 9
Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. L’Appaltatore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 s.m.i., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 s.m.i., sono .
3. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente appalto, sia attivi da parte dell’AO San Xxxxxxxx Addolorata che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 8 del presente Contratto;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1° della legge 136/10;
e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
f) a comunicare all’AO San Xxxxxxxx Addolorata ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
4. Per quanto concerne il presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00 euro), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa;
c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
5. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
6. L’AO San Xxxxxxxx Addolorata verificherà che nei contratti di subappalto e/o negli atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
7. Con riferimento ai subcontratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere alla AO San Xxxxxxxx, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà della AO San Xxxxxxxx Addolorata richiedere copia del contratto tra l’Appaltatore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
8. L’Appaltatore qualora abbia notizia dell’inadempimento di operatori della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo precedente ed all’art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all’Azienda Ospedaliera e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010 s.mi..
Articolo 10
Trasparenza
1. L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione dell’Appalto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456
cod. civ., per fatto e colpa del Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 11
Penali
1. Qualora durante lo svolgimento delle prestazioni si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento delle prestazioni, l'AO San Xxxxxxxx, previa contestazione a mezzo raccomandata A.R., potrà diffidare l’Appaltatore all'esatta esecuzione. L'Impresa dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l’AO San Xxxxxxxx Addolorata non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato.
2. Fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all’Azienda la seguente penale:
• un importo pari allo 0,5 per mille del premio annuo lordo, per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini di cui all’articolo 13 del Capitolato Tecnico.
3. L’AO San Xxxxxxxx Addolorata potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto.
4. L’applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l’Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
5. I danni arrecati dall’impresa alla proprietà dell’Azienda verranno contestati per iscritto a mezzo raccomandata A.R. Qualora l’Azienda non accogliesse le giustificazioni addotte dall’impresa ovvero l’impresa stessa non provvedesse al ripristino del bene/servizio, nei termini fissati, vi provvederà l’Azienda addebitando le spese all’impresa.
6. L’importo derivante dall’applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all’impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale. A tal fine, l’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
7. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
Articolo 12
Garanzia definitiva
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali l’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ha costituito a favore dell’AO San Xxxxxxxx Addolorata una garanzia sotto forma di […]. Detta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'AO San Xxxxxxxx.
2. La Garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a cauzione dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Appaltatore.
3. In particolare, la Garanzia rilasciata assicura tutti gli obblighi specifici assunti dal Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’AO San Xxxxxxxx Addolorata ha diritto di rivalersi direttamente sulla Garanzia e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. Qualora l'ammontare della Garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra cosa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
5. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell’avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 5° dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
6. Ai sensi dell’art. 103, comma 6°, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo, l’Appaltatore dovrà costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività della medesima.
7. In caso di raggruppamenti temporanei o di coassicurazioni le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Articolo 13
Riservatezza
1. L’Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L’Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'AO San Xxxxxxxx, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
5. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti.
6. L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 14
Risoluzione e clausola risolutiva espressa
1. Il presente Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
2. Fermo quanto previsto al precedente comma, l’AO San Xxxxxxxx Addolorata potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata AR, nei seguenti casi:
a) cessazione dell’attività di impresa in capo all’Appaltare;
b) perdita, in capo all’Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
c) violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’Appaltatore;
d) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
e) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Appaltatore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
f) mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del Servizio entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall’AO San Xxxxxxxx;
g) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;
h) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
i) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’Appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
j) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall’AO San Xxxxxxxx;
k) inadempimento agli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 16/2007;
l) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
m) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'AO San Xxxxxxxx, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
n) mancata reintegrazione della Garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Garanzia definitiva".
3. In tutti i predetti casi di risoluzione l’AO San Xxxxxxxx Addolorata ha diritto di ritenere definitivamente la garanzia definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta.
4. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l’AO San Xxxxxxxx Addolorata si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 319 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis cp, 353 cp e 353 bis cp.
5. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave illecito professionale ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
6. Il presente Contratto si risolverà, altresì, nel caso di intervenuta aggiudicazione di gara centralizzata regionale o di altra gara esperita in forma aggregata tra ASL\AO della Regione Lazio ed a cui l’A.O. San Xxxxxxxx Addolorata è tenuta a partecipare per quanto stabilito dal DCA n. U00221/2015 così come aggiornato dal DCA n. U00443/2015.
7. Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
Articolo 15
Recesso
1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l’AO San Xxxxxxxx Addolorata ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al/all’ Appaltatore/Impresa con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i. qualora sia stato depositato contro il/l’ Appaltatore/Impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del/dell’ Appaltatore/Impresa;
ii. qualora l’Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto l’Appaltatore medesimo;
iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. L'AO San Xxxxxxxx, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa, che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata a/r.
4. Nei casi di cui ai commi precedenti, l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ..
5. L’AO San Xxxxxxxx Addolorata può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.
7. Con riferimento alla facoltà di recesso da parte dell’Appaltatore, si rinvia in ogni caso alle ipotesi espressamente previste nel Capitolato Tecnico.
Articolo 16
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
3. L’AO San Xxxxxxxx Addolorata verificherà la regolarità contributiva dell’Impresa secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Articolo 17
Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto
1. Quali soggetti responsabili dell’esecuzione del Contratto sono individuati il Dott. […] in forza a questa Azienda in qualità di Direttore dell’Esecuzione, e il Dott. […] in qualità di Referente Unico per l’Appaltatore.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o e-mail ai seguenti indirizzi:
per l’Appaltatore
Via , n.
Alla c.a. , Fax
per l’Azienda Ospedaliera
Azienda Ospedaliera San Xxxxxxxx Addolorata Via dell’Amba Aradam, n., 9, 00000 - Xxxx Alla c.a. del Dott. […], Fax 06 […]
e-mail […]
3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mano, mediante telefax o mediante il servizio postale o attraverso PEC. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato; le comunicazioni inviate a mezzo telefax avranno effetto a partire dalla data di invio attestata sulla ricevuta rilasciata dallo stesso telefax; le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal loro ricevimento; quelle mediante PEC al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.
4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all’altra Parte.
Articolo 18
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell’esecuzione del Servizio, si precisa che:
a) titolare del trattamento è l’ Azienda Ospedaliera San Xxxxxxxx Addolorata. Incaricato del trattamento è […] in qualità di R.U.P.;
b) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’art. 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
d) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
e) i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
f) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
g) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03.
2. L’Appaltatore è consapevole che l’esecuzione del Servizio potrebbe comportare la conoscenza di dati e
informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell’Azienda Ospedaliera o dell’utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L’Appaltatore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell’esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l’esecuzione del Contratto.
3. L’Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 196/03 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall’Azienda Ospedaliera, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
4. In ogni caso l’AO San Xxxxxxxx Addolorata aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte dell’Appaltatore dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dall’Appaltatore all’AO San Xxxxxxxx Addolorata nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.
5. L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
6. Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell’Appaltatore provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione del Servizio, mediante una nuova e formale designazione con l’utilizzo dello schema allegato.
Articolo 19
Cessione di credito e divieto di cessione del contratto
1. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dall’Appaltatore nei confronti dell’AO San Xxxxxxxx Addolorata a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’AO San Xxxxxxxx Addolorata di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al cedente stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’AO San Xxxxxxxx. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991, come richiamata dall’art 106, comma 13°, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
2. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad
anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
3. In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1°, lett.
d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.
Articolo 20
Subappalto
1. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’AO San Xxxxxxxx Addolorata o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’AO San Xxxxxxxx. L’Appaltatore si impegna a depositare presso l’AO San Xxxxxxxx, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltare, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’AO San Xxxxxxxx, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. L’Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L’Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell’Appaltatore previste dall’art. 105, comma 8°, del Codice.
7. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’AO San Xxxxxxxx da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l’Appaltatore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10.Fuori dai casi di cui all’articolo 105, comma 13°, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda Ospedaliera San Xxxxxxxx Addolorata entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
11.Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’Azienda Ospedaliera San Xxxxxxxx Addolorata sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
00.Xx caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Azienda Ospedaliera San Xxxxxxxx Addolorata potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
00.Xx caso di raggruppamenti, il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. E’ fatto obbligo all’operatore capogruppo di indicare, all’atto della stipula del contratto di subappalto, l’operatore raggruppato per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dal medesimo nell’ambito dell’appalto, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.
14.L’affidamento del Servizio da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2°, lettere b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.
15.Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
Articolo 21
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative all’Appalto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all’AO San Xxxxxxxx Addolorata per legge.
2. L’Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che l’Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.
Articolo 22
Foro competente
Fermo restando quanto stabilito dall’art. 133, comma 1, lett. e), D.Lgs. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’Appaltatore e l'AO San Xxxxxxxx, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Articolo 23
Direttore dell’esecuzione
1. L’esecuzione del Contratto è diretta dal R.U.P., che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.
2. Ai fini delle attività di cui al comma 1°, il R.U.P. si avvale del Direttore dell’Esecuzione, accertando il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a questo affidate.
3. Il Direttore dell’Esecuzione del presente Contratto è il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx.
4. Al Direttore dell’Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell’Esecuzione controlla l’esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento.
5. Al fine della regolare esecuzione del presente Contratto, il Direttore dell’Esecuzione svolge tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal presente Contratto e dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.
6. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell’Esecuzione, o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Contratto, saranno svolte dal R.U.P., secondo quanto previsto dalla legge.
Articolo 24
Allegati
Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico, l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica dell’Appaltatore. Si allega, inoltre, al presente contratto la garanzia definitiva sotto forma di […].
Letto approvato e sottoscritto, Lì
L’Appaltatore AO San Xxxxxxxx-Addolorata
Il sottoscritto in qualità di Legale rappresentante dell’Appaltatore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai
sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 1 Norme regolatrici e disciplina applicabile; Articolo 2 Oggetto; Articolo 3 Durata del contratto; Articolo 4 Condizioni della prestazione contrattuale e limitazione di responsabilità; Articolo 5 Obbligazioni specifiche del Appaltatore; Articolo 6 Modalità generali di esecuzione Servizio; Articolo 7 Verifica e controllo quali/quantitativo; Articolo 8 Corrispettivi e modalità di pagamento; Articolo 9 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa; Articolo 10 Trasparenza; Articolo 11 Penali; Articolo 12 Garanzia definitiva; Articolo 13 Riservatezza; Articolo 14 Risoluzione e clausola risolutiva espressa; Articolo 15 Recesso; Articolo 16 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; Articolo 17 Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto; Articolo 18 Trattamento dei dati, consenso al trattamento; Articolo 19 Cessione di credito e divieto di cessione del contratto; Articolo 20 Subappalto; Articolo 21 Oneri fiscali e spese contrattuali; Articolo 22 Foro competente; Articolo 23 Direttore dell’esecuzione; Articolo 24 Allegati.
Letto e approvato
Si sottoscrive per accettazione
L’Appaltatore