U F F I S I N D 12
U F F I S I N D 12 |
Nota Informativa dell’Ufficio sindacale
ACCORDI SEPARATI SUL CONTRATTO: VEDIAMO I FATTI
La Fim e la Uilm sostengono di aver fatto buoni accordi con la Federmeccanica e Xxxxxxx e asseriscono che la Fiom non ha firmato perché non è capace di contrattare e fa solo politica. E’ ora che parlino i fatti e che i lavoratori giudichino sulla base di essi. Secondo la Fiom i due accordi separati producono molti più danni che benefici. Perché i soldi sono pochissimi e non tutelano dall’inflazione, mentre si restituiscono e si peggiorano diritti fondamentali sulle condizioni di lavoro, sulla flessibilità, sulle normative individuali. In realtà la Fim e la Uilm hanno solo dato la loro adesione alla volontà delle imprese di cancellare il contratto nazionale e di decidere unilateralmente tutto.
Parte 1 – Il salario con il trucco
LE PIATTAFORME
- La Fiom ha chiesto un aumento di 135 euro mensili uguali per tutti, così come ha deciso la consultazione a voto segreto di 454mila metalmeccanici. Le ragioni di questa richiesta sono dovute ai seguenti indici, ricordando che il valore di un punto è 15,65 euro:
Differenza tra inflazione Istat e inflazione programmata 2001-2002 | 2,3% | (la Fiom intende recuperare tutta l’inflazione perduta) |
Inflazione prevista 2003-2004 | 5% | (il Governo ha “programmato” il 2,7) |
Redistribuzione produttività 2003-2004 | 1,2% | (secondo la Federmeccanica c’è il 2% in più all’anno di produttività media di settore) |
TOTALE | 8,5% |
Ricordiamo che la Fiom non ha sottoscritto l’accordo separato del 2001 che anticipava 18.000 lire dell’attuale contratto, riducendo di 6 mesi il recupero dell’inflazione.
- La Fim e la Uilm avevano chiesto un aumento di 92 euro mensili riparametrati, più una quota di produttività per le aziende che non fanno la contrattazione aziendale. La Uilm chiedeva un mancato premio di risultato di 250 euro l’anno, la Fim una quota di produttività pari al 2%, circa 30 euro al mese a fine contratto, per le aziende senza contrattazione sul premio.
La Fim e la Uilm hanno scontato dalle loro richieste 18.000 lire (circa 9 euro), che con l’accordo separato del 2001 hanno considerato un anticipo di quanto dovuto a titolo di inflazione nel 2003-2004.
LA POSIZIONE DELLA FEDERMECCANICA
- Già nel primo incontro, all’inizio dell’anno, la Federmeccanica ha dichiarato le seguenti disponibilità:
Recupero dell’inflazione 2001-2002 | 1,6% | (la Federmeccanica considera già pagati 6 mesi di inflazione per l’accordo separato del 2001) |
Inflazione programmata 2003-2004 | 2,7% | |
TOTALE | 4,3% |
- Sulla base di questi indici la Federmeccanica ha offerti nel primo incontro 68 euro al V° livello.
- Successivamente la Federmeccanica ha espresso la disponibilità ad andare oltre la cifra di 68 euro, ripetendo il meccanismo, dell’accordo separato del 2001. E’ stato offerto un altro anticipo delle future spettanze, questa volta rispetto al contratto 2005-2006. La Fiom ha detto di No, la Fim e la Uilm Sì a quest’impostazione.
L’ACCORDO SEPARATO
- La Fim e la Uilm hanno rinunciato alle loro richieste sulla produttività per le aziende che non fanno contrattazione aziendale e hanno accettato di legare gli aumenti per il 2003-2004 all’inflazione programmata che inizialmente contestavano. E’ stato così realizzato un accordo, che la Fiom ha rifiutato, nel quale alle competenze previste per il 2003-2004 si aggiunge nel mese di dicembre 2004 un anticipo di quanto si dovrà ricevere a partire dal gennaio 2005.
- Concretamente la Federmeccanica, la Fim e la Uilm hanno concordato un aumento complessivo di 90 euro lordi al V° livello, 77,7 euro lordi al 3° livello, scaglionati in due anni, assieme ad “una tantum” di 225 euro lordi, anch’essa scaglionata.
Gli aumenti sono così giustificati:
A titolo competenze 2003-2004 | 69 euro |
A titolo anticipo competenze 2005-2006 | 21 euro |
Totale | 90 euro |
Dunque l’aumento per le competenze 2003-2004, rispetto a quanto inizialmente offerto dalla Federmeccanica è di un solo euro in più al mese. I 21 euro fissati a dicembre 2004 anticipano di un solo mese quanto dovrebbe essere dato ai metalmeccanici a titolo di recupero dell’inflazione a partire dal gennaio 2005. I metalmeccanici hanno iniziato questo contratto dovendo scontare 18.000 lire, e dovrebbero iniziare il contratto 2005-2006 con altre 40.000 lire (21 euro) da scontare. A peggiorare la situazione sta il fatto che almeno nel 2001 le 18.000 lire furono date con effettivo anticipo. Ora vengono date solo un mese prima di quando comunque i lavoratori dovrebbero percepirle.
In conclusione l’aumento reale in questo contratto è di soli 69 euro lordi, scaglionati al V° livello e di 59,5 euro lordi scaglionati al 3° livello.
QUALCHE ALTRO CONTO.
- In realtà l’accordo separato non anticipa nulla, ma dà ai metalmeccanici, dopo, soldi che spettano prima.
- Facciamo l’ipotesi che l’accordo fosse stato sui 68 euro offerti dalla Federmeccanica all’inizio
dell’anno. Questi avrebbero dovuto essere così distribuiti:
Dal 1° gennaio 2003 | 45 euro |
Dal 1° gennaio 2004 | 23 euro |
TOTALE | 68 EURO |
- Considerando che 45 euro di aumento, secondo l’accordo separato, scattano invece da luglio 2003 mancano 6 mesi di copertura salariale, ai quali risponde una “una tantum” scaglionata di 220 euro. In realtà mancano dei soldi perché:
mesi 6 per 45 euro | - 270 euro |
Una tantum | + 220 euro |
Salario mancante | - 50 euro |
- Nel 2004 l’aumento, con 1 euro in più, parte da febbraio anziché da gennaio. A dicembre verranno aggiunti altri 21 euro, come anticipo su gennaio 2005 e probabilmente altrettanto dovrebbe avvenire sulla 13° mensilità. Nella sostanza rispetto a quanto offriva sin dall’inizio Federmeccanica nel 2004 c’è la seguente situazione:
Mancato aumento di gennaio | - 23 euro |
Xxxxxxxx aumenti dovuti ad un euro in più a partire da febbraio e all’anticipo di dicembre e 13 mensilità | + 54 euro |
DIFFERENZA 2004 RISPETTO ALLE PROPOSTE INIZIALI DI FEDERMECCANICA | + 31 euro |
Nella sostanza la Federmeccanica, rispetto alle sue prime proposte, che tutti dichiaravano inaccettabili, paga 50 euro in meno nel 2003 e 31 euro in più nel 2004. Perché regalare, con gli interessi, 19 euro agli industriali (50-31= 19), visto che l’accordo separato è così scandalosamente basso? Forse per pagare gli Enti bilaterali?
- La pura difesa dall’inflazione per il 2003 richiederebbe almeno un aumento calcolato secondo i seguenti indici:
RECUPERO INFLAZIONE 2001-2002 | 2,3% |
INFLAZIONE ISTAT 2003 | 2,7% |
DIFESA DEL SALARIO 2003 | 5% |
Considerato che il valore di un punto è 15,65 euro, la pura tutela del salario rispetto all’inflazione passata e a quella in corso nel 2003 comporterebbe, solo per il 2003 un aumento di 78,2 euro mensili. Altro che i 45 euro al 5° livello e i 38,8 al 3° livello dell’accordo separato! La Fim e la Uilm hanno sottoscritto un accordo che aderisce totalmente all’impostazione della Federmeccanica, con un piccolo sconto a favore delle aziende, e che non difende in alcun modo il salario dall’inflazione.
CLAUSOLA DI ASSORBIMENTO
Al fine della massima chiarezza, anche perché Fim e Uilm non danno informazioni ai lavoratori su cosa effettivamente hanno firmato, pubblichiamo il testo integrale della clausola di assorbimento dei 21 euro al V livello dati nel dicembre 2004 a titolo di anticipo del contratto 2005-2006:
“Le parti si danno reciprocamente atto che in occasione del rinnovo del biennio economico 2003-2004 l’eventuale recupero dello scarto tra inflazione programmata ed inflazione registrata a consuntivo nel periodo, calcolato secondo i criteri previsti dal Protocollo del 23 luglio 1993, terrà conto degli incrementi economici corrisposti a decorrere dal mese di dicembre 2004. Pertanto le parti convengono fin d’ora che: qualora il differenziale tra inflazione effettiva ed inflazione programmata fosse uguale all’1,3% non si darà luogo a recuperi e/o conguagli, mentre, qualora detto differenziale risultasse superiore o inferiore all’1,3% si procederà a calcolare il conguaglio positivo ovvero negativo da effettuare sull’incremento dei minimi per il biennio 2005-2006”.
INTESA CONFAPI
La Confapi si è alla fine totalmente adeguata all’intesa separata di Federmeccanica, a differenza di quanto fece nel luglio 2001: questa volta concorda esattamente le stesse cifre dell’intesa dell’organizzazione più grossa. Sono esattamente i 69 euro a titolo di copertura salariale 2003-2004 più i 21 euro di anticipo sul prossimo biennio per il dicembre 2004, con la stessa clausola formale. Naturalmente al V livello. In questo caso, però, c’è da sottolineare che l’aumento salariale è anche formalmente inferiore all’inflazione, perché Federmeccanica ha formalmente scontato in questo accordo l’anticipo delle 18.000 lire dell’accordo separato precedente, cosa che invece non risulta in nessuna parte dell’intesa Confapi, che quindi ha tolto 18.000 lire dalla busta paga senza neanche motivarlo.
ALTRI ACCORDI SALARIALI
- La Fim e la Uilm sostengono di aver fatto un buon accordo, abbiamo visto che non è così. Certo gli accordi delle altre categorie sono molto diversi tra loro, tuttavia quello dei metalmeccanici è tra i più bassi, con 69 euro di aumento reale per il 2003-2004 i metalmeccanici si trovano di fronte a:
Contratto statali | 108 euro mensili |
Contratto FS | 115 euro mensili |
Contratto netturbini | 129 euro mensili |
Contratto scuola | 147 euro mensili |
Contratto dirigenti di azienda | 260 euro mensili |
Parte II – I danni normativi
I DANNI DELL’INTESA FEDERMECCANICA
I danni ai diritti dei lavoratori si realizzano in due modi. Con l’impegno a trasferire nel Contratto le
leggi che peggiorano le condizioni di lavoro. Questa è una pericolosissima novità. Fim, Uilm e Federmeccanica si sono sempre lamentate dell’intrusione delle leggi nella contrattazione. Con questa motivazione chiamano oggi i cittadini ad astenersi nel sacrosanto referendum che vuole estendere a tutte e a tutti l’articolo 18. Invece l’accordo sottoscritto è prima di tutto una “intesa delega”, ove il Contratto si subordina alla legge e diventa sostanzialmente uno strumento della sua attuazione.
Con l’accordo separato cambia la natura del Contratto, che da migliorativo della legge ne diventa un agente subordinato. Viene così messa in discussione l’autonomia della contrattazione. Vediamo i danni principali che tutto questo produce nei confronti dei diritti dei lavoratori.
FLESSIBILITÀ
In coda all’articolo che tratta dei contratti di lavoro atipici c’è la seguente dichiarazione comune delle parti:
“le parti (...) si impegnano a concordare entro 90 giorni dall’entrata in vigore dei Decreti legislativi che saranno adottati in materia di part-time dal Governo su delega della Legge 30 del 14 febbraio 2003, nuove norme contrattuali in materia di clausole elastiche e relativo trattamento economico. Fino a tale data restano in vigore le norme contrattuali vigenti.”
E’ questo il riferimento alla Legge 30, quella precedentemente chiamata 848, quella contro cui hanno lottato per un anno tutti i lavoratori italiani e che, purtroppo, è stata approvata dal Parlamento e sostenuta da Cisl e Uil con il Patto per l’Italia.
Tale legge introduce:
- il lavoro a chiamata;
- il lavoro coordinato e continuativo;
- il lavoro occasionale;
- il lavoro temporaneo;
- il lavoro accessorio;
- il lavoro a prestazione ripartite.
Non c’era nessun obbligo di impegnare il Contratto a recepire tali normative, e soprattutto a dichiarare la decadenza delle normative attuali. Si poteva mantenere la normativa attuale e verificare concretamente gli effetti della nuova normativa. L’accettazione e il trasferimento delle deleghe del Governo nel Contratto produce, invece, precarietà e flessibilità a dismisura. E’ bene ricordare che uno dei contratti che dovrebbero essere introdotti, il contratto part-time a chiamata, per cui un lavoratore deve realizzare un pacchetto di ore all’anno, stando a disposizione sempre dell’azienda, fu soprannominato dalla stampa “operaio squillo”. Perché il lavoratore deve stare sempre pronto al telefono, in attesa della chiamata aziendale. I lavoratori della Zanussi respinsero con un referendum il tentativo di introdurre questa forma di supersfruttamento sottopagato. Oggi la si vuole introdurre nel contratto nazionale, naturalmente senza il voto dei lavoratori.
“In relazione all’entrata in vigore del Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, le parti concordano di definire entro la data prevista dalla nota a verbale posta in calce al presente articolo (il 30 settembre), i rinvii affidati dalla nuova disciplina legislativa alla contrattazione collettiva”.
Qui si sopprime un intero articolo del Contratto, tutta la normativa che riguarda il lavoro a tempo determinato. Essa è di miglior favore rispetto a un Decreto legislativo, frutto anch’esso di un precedente accordo separato fra Confindustria, Cisl e Uil, che liberalizza totalmente i contratti a termine inferiori a 7 mesi. Sotto tale limite non valgono più regole, mentre è più facile la reiterazione del contratto. L’esatto contrario della richiesta della Fiom di porre un limite di 8 mesi al tempo complessivo dei contratti precari.
Per quanto riguarda il lavoro interinale nel contratto Federmeccanica sono cancellate le 4 righe che impedivano di assumere lavoratori interinali al di sotto del III livello.
Rischia inoltre di essere peggiorata, sempre a causa del recepimento della Legge 30, la normativa sul part-time, con più potere alle aziende nella disciplina degli orari e nel far fare straordinario sottopagato e obbligatorio ai lavoratori in part-time.
ORARIO DI LAVORO
“In adempimento di quanto previsto dall’articolo 19 del Decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66, le parti concordano di incontrarsi entro il 30 settembre 2003, per definire, ove comunemente ritenuto necessario, entro il 31 dicembre 2003, la disciplina contrattuale di attuazione del citato Decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66 (...)”.
Questa clausola viene posta in coda all’articolo 5 sull’orario di lavoro del Ccnl Federmeccanica. Tale clausola viene anche ripetuta a proposito dello straordinario.
Il Decreto legislativo n. 66 ha ricevuto il giudizio negativo unitario di Cgil, Cisl e Uil perché scardina le normative sugli orari del lavoro. In particolare la nuova legge elimina il concetto di orario settimanale e parla di orario plurisettimanale medio, che nel limite di 4 mesi, non deve superare le 48 ore. E’ bene ricordare che il Contratto nazionale dei metalmeccanici stabilisce chiaramente che l’orario settimanale massimo è di 40 ore. E le flessibilità sono rigorosamente regolate. Il peggioramento del contratto farebbe sì che, senza contrattazione sindacale, le aziende potrebbero imporre ai lavoratori di lavorare alcune settimane 48 ore o anche di più, altre 32 o anche meno, solo con il vincolo di non far lavorare le persone più di 48 ore nella media di 4 mesi.
Nella Legge viene anche peggiorata la normativa sullo straordinario e sul lavoro notturno, che dovrebbero essere pagati peggio, più vincolanti per i lavoratori, meno riconosciuti sul piano normativo. Infatti oggi nel contratto dei metalmeccanici le maggiorazioni per il lavoro di notte scattano dopo le ore 18.00 e fino alle 06.00 del mattino, mentre la nuova legge parla di orario notturno dalle 24.00 alle 06.00. E’ chiaro inoltre che, con un regime di orari flessibili, lo straordinario diventa orario maggiorato sottopagato.
E’ bene ricordare che nel contratto del 1999 la Federmeccanica tentò di introdurre la totale flessibilità degli orari e fu sconfitta. Ora ci riprova con la legge e con il consenso di Fim e Uilm. Anche in questo caso non sarebbe stato un obbligo l’impegno a rivedere le normative contrattuali. Lo stesso Decreto n. 66, che inizialmente prevedeva una clausola di dissolvenza per i contratti nazionali al fine di adeguarli alle norme di legge peggiorative, è stato poi cambiato, togliendo ogni obbligo formale a modificare i contratti. Ciò che è parso troppo persino al governo Xxxxxxxxxx, è diventato accettabile per Fim e Uilm.
INQUADRAMENTO
Anche in questo caso l’accordo delega nel tempo a un’opera di commissioni paritetiche di vertice l’intervento sulle condizioni dei lavoratori. In questo caso non si tratta di applicare la legge, ma viene istituito un gruppo di lavoro che dovrà presentare le proposte entro giugno 2006, con una possibile applicazione entro il gennaio 2007. L’obiettivo del gruppo di lavoro è quello di superare l’attuale inquadramento unico per sostituirlo con un nuovo sistema la cui applicazione non dovrà comportare costi per le imprese.
Il gruppo di lavoro predisporrà un “manuale” per fornire “un menù di soluzioni chiavi in mano direttamente applicabili alle aziende, definite in funzione di diverse tipologie aziendali e/o di comparto fra le quali le imprese potranno scegliere quelle a loro più confacenti”.
In questo modo ci si impegna a superare l’inquadramento contrattuale nazionale ma scompare la funzione delle Rsu e della contrattazione aziendale sulla materia. L’inquadramento nazionale si
disarticola in un sistema di inquadramenti aziendali assunti unilateralmente dalle imprese rispetto alla definizione dei quali le organizzazioni sindacali nazionali hanno un ruolo di semplici consulenti.
DIRITTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Il diritto allo studio conquistato con le 150 ore come diritto individuale alla formazione viene sottoposto a una serie di priorità, che lo rendono ancora meno usufruibile che attualmente. Infatti per riempire le percentuali di assenza dei lavoratori previste per questo istituto hanno priorità i corsi professionali di formazione delle aziende. Se un’azienda fa corsi professionali, anche quelli obbligatori per definire indici e programmi di qualità, può utilizzare le 150 ore dei lavoratori e quindi risparmiare sui permessi individuali per il diritto allo studio. A parte il principio è bene sottolineare che in questo caso le altre organizzazioni, come la Fiom, chiedevano un miglioramento del diritto allo studio individuale. Il risultato è l’esatto opposto.
DISCONTINUI, REPERIBILITÀ E AMBIENTE
Viene allargata l’area degli addetti a mansioni discontinue con orario fino a 48 ore settimanali. Infatti viene eliminata la dizione specifica che identificava i discontinui negli addetti esclusivamente ad attività esterne allo stabilimento, mentre vengono aggiunti gli “addetti alla sorveglianza, al presidio e/o conduzione di apparecchiature d’impianti (...) anche con sporadici interventi di manutenzione”. Questo con lo scopo di aumentare la flessibilità dell’orario per alcune categorie dei lavoratori dei servizi.
L’istituto della reperibilità nasce eliminando qualsiasi volontarietà del lavoratore, che resta a disposizione dell’azienda. L’accordo prevede indennità irrisorie, comprensive di tutti gli istituti e senza ricadute sul Tfr, mentre restano esclusi dalla normativa gli impiegati di VI e VII livello. Complessivamente la normativa è l’esatto contrario di quanto, seppure in maniera diversa, chiedevano Fiom, Fim e Uilm.
Per quanto riguarda l’ambiente di lavoro viene totalmente cancellato l’articolo 27, che implicava diritti per i lavoratori e poteri per le Rsu che non sono totalmente ricompresi nella normativa sugli Rls. Si recepisce in termini restrittivi la Legge 626 e si rifiuta di mettere a disposizione degli Rls il documento di valutazione del rischio.
Anche qui il testo contrattuale si trasforma in intesa-delega, con una DICHIARAZIONE A VERBALE CHE RECITA: “Le parti, considerando che è in atto un’evoluzione legislativa in materia, convengono di adeguare la presente normativa alle eventuali modifiche legislative che interverranno.”
Qui addirittura c’è l’impegno in bianco a modificare il contratto rispetto alla futura legge. Per inciso la legislazione interveniente è quella che peggiora la 626 e deresponsabilizza le aziende dalla sicurezza, legislazione sulla quale c’è un giudizio negativo di Cgil, Cisl e Uil.
ALTRI DANNI O LIMITI AI DIRITTI
L’accordo del 7 maggio recepisce in maniera complessivamente restrittiva la normativa di legge sui congedi parentali. I lavoratori non guadagnano nulla rispetto alla legge, mentre in alcuni casi vengono introdotte normative burocratiche che rendono più difficile l’utilizzo dei permessi.
Sulla malattia la Federmeccanica ha respinto tutte le richieste della Fiom di miglioramento del trattamento economico per le malattie lunghe, aumentando a 24 mesi l’aspettativa non retribuita, a seguito ad una richiesta di Fim e Uilm di conservazione del posto senza salario per i malati terminali.
Sulle trasferte la rivalutazione dell’indennità è di 4 euro in due tranches, il che rende l’indennità di trasferta dei metalmeccanici una delle più basse tra tutti i contratti nazionali.
ENTE BILATERALE
E’ questo il vero oggetto di scambio del Contratto. Si ottiene pochissimo salario, si restituiscono diritti, ma viene istituito un Ente bilaterale per il settore metalmeccanico, “dotato di personalità giuridica autonoma dalle parti ma di esse emanazione”. Tale Ente si occuperà in primo luogo della formazione professionale, ma in prospettiva dovrebbe anche amministrare il mercato del lavoro. La Fim e la Uilm sperano in questo modo di recuperare con queste attività di servizio il potere a cui rinunciano nel controllo della condizione di lavoro. In realtà si stabilisce così un vero e proprio conflitto d’interessi tra il sindacato che dovrebbe contrattare migliori condizioni per i lavoratori e quello che si accorda con le aziende per gestire la formazione e soprattutto per fare le assunzioni. Questa seconda funzione è inevitabilmente in contrasto con la prima. La Fiom ritiene infatti che il sindacato non possa contemporaneamente essere strumento di tutela dei lavoratori e loro controparte nella gestione delle assunzioni e dei corsi di formazione.
I DANNI DELL’INTESA CONFAPI
La Confapi ha sottoscritto con Fim e Uilm un accordo che è persino peggiorativo di quello Federmeccanica. Infatti oltre a tutti gli impegni a trasferire nel contratto le leggi ammazzadiritti, come nel contratto Federmeccanica, oltre a tutti i peggioramenti normativi contenuti in quel contratto, la Confapi aggiunge:
- l’impegno ad avviare, già a partire dal 1° ottobre 2005, una sperimentazione di un nuovo inquadramento professionale in 5 province, rompendo formalmente l’inquadramento unico dei lavoratori a livello nazionale.
- L’articolazione dell’ente bilaterale, chiamato Organismo bilaterale, anche nei territori, con ulteriore informazione burocratica delle relazioni sindacali.
- Il peggioramento del trattamento di straordinario, aumentando quello obbligatorio per i non turnisti in produzione da 32 a 40 ore e per i lavoratori non in produzione da 36 a 40.
- La violazione dei diritti personali del lavoratore con il cosiddetto “patto formativo”. Secondo cui un lavoratore che abbia partecipato a corsi di formazione, totalmente o anche solo in parte a carico dell’impresa, nei 24 mesi precedenti, nel caso di dimissioni dovrà pagare la formazione ricevuta attraverso l’allungamento del periodo di preavviso: fino a 1,5 mesi se è di IV categoria, fino a 2 mesi se di V e VI categoria, fino a 2,5 mesi se di VIII e IX categoria. La formazione diventa dunque proprietà dell’impresa che mette delle tasse sull’uscita del lavoratore da essa.
- L’impegno alla verifica del protocollo del 23 luglio ’93, con la dichiarazione che, nel caso in cui non si realizzasse la manomissione della struttura contrattuale su due livelli, questa sarà attuata nel rinnovo del prossimo biennio.
Parte III – I danni alla democrazia
Gli accordi separati stipulati tra le organizzazioni sindacali e la Federmeccanica e la Confapi violano le più elementari norme democratiche.
Nelle aziende Federmeccanica la rappresentanza della Fiom è pari complessivamente a quasi il 60% delle Rsu elette. Nelle aziende Confapi la rappresentanza della Fiom è superiore al 70%. Gli iscritti alla Fiom complessivamente sfiorano i 370.000, mentre quelli a Fim e Uilm sono complessivamente
250.000. Inoltre la piattaforma della Fiom è stata votata da 454.000 metalmeccanici.
Se nel settore privato si applicassero le regole con le quali si stipulano i contratti pubblici presso l’Aran, l’unica organizzazione che potrebbe stipulare intese separate sarebbe la Fiom. Infatti in nessuna sede nazionale di categoria Fim e Uilm raggiungono quella soglia di maggioranza della rappresentanza con la quale si definiscono i contratti pubblici. Lo stesso articolo 39 della Costituzione viene apertamente contraddetto.
La Fiom ha chiesto in ogni caso la verifica delle intese tramite un referendum, dichiarandosi disponibile ad accettarne in ogni caso il responso. La Fim e la Uilm hanno sempre rifiutato e hanno costruito una consultazione farsa, nella quale dovrebbero votare solo i loro iscritti (meno di ¼ della categoria), mentre gli altri lavoratori potrebbero solo formalmente dissociarsi dall’intesa, sottoscrivendo il suo rifiuto.
La Federmeccanica, a sua volta, ha annunciato il “recesso” dal Contratto del 1999, del quale la Fiom rivendica l’ultrattività per tutte le parti normative, a tutela dei lavoratori contro il peggioramento di esse.
In questo modo la violazione smaccata della democrazia sindacale produce la trasformazione del contratto nazionale in un atto unilaterale delle imprese a cui aderiscono singole organizzazioni o addirittura gruppi di lavoratori. La clausola di ultrattività del contratto, definita con chiarezza nell’articolo 36, Disciplina generale parte Xxxxx Xxxx Federmeccanica, viene apertamente violata. E’ l’istituto stesso del Contratto nazionale che viene, dunque, messo in discussione. Non a caso la Federmeccanica, per tutelare le proprie scelte arriva ad attuare quelle forme di “trasmigrazione contrattuale” che sono proprie dei contratti pirata attuati in alcuni settori del commercio.
Il precedente è gravissimo, né vale l’affermazione secondo cui Cisl e Uil sono sindacati particolarmente rappresentativi. Nei metalmeccanici è stato violato ogni criterio di rappresentanza. Quindi domani si potrebbe fare un contratto nazionale solo con l’Ugl, mentre accordi aziendali potrebbero essere stipulati solo con il sindacato padano e così via degradando.
Questo potrebbe essere il disastroso esito della logica aberrante dell’accordo sindacale “con chi ci sta”.
Per queste ragioni la Fiom ha definito queste intese, nei contenuti e nella forma, distruttive della funzione normativa unificante del Contratto nazionale e per questo la Fiom continuerà ad opporsi ad esse.
Roma, 5 giugno 2003