Rep. N. ……..
Rep. N. ……..
Contratto di appalto per: “l’affidamento del global service relativo alla gestione operativa parcheggio scambiatore di via Pietrasantina CIG 751607909B
Repubblica Italiana
L’anno ……, il giorno …… del mese di ……, sono personalmente comparsi i Signori:
- . ….....,nato a ……………. il ……………, residente in …………….., il quale interviene al presente atto nella sia qualità di ….............................della società Pisamo Azienda per la Mobilità Srl , Con sde in Pisa, xxx X. Xxxxxxxx, 00, 00000 – Xxxx – codice fiscale e partita IVA 01707050504, ove per la carica è domiciliato, di seguito indicata “Appaltante”;
E
- ………………., nato a ……………. il ……………, c.f. …………….., domiciliato per la carica ………………………….., in qualità di legale rappresentante della
……………………… , con sede legale in ……………. Via ……… n. , avente il seguente
numero di Partita ……………………, in seguito per brevità indicata anche come "Appaltatore".
PREMESSO
- che, con Determinazione n. ….... del …..., esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bando di Gara, e i relativi allegati, per l’affidamento, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.n.50/2016 (con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del “global service relativo alla gestione operativa parcheggio scambiatore di via Pietrasantina ” per la durata di anni cinque anni decorrenti dalla firma del contratto , con possibilità di proroga di anno in anno fino ad un massimo di 3, per l’importo annuo posto a base di gara di € 522.500,00 di cui € 2.500,00 per oneri della sicurezza da interferenze IVA esclusa;
- che il predetto bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del
…......; per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – …... Serie Speciale – Contratti Pubblici ….. del …....; sul profilo del committente; sui seguenti quotidiani....
- che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è risultato essere il ;
- che con Determinazione n. ….................. del …........................, è stata nominata la Commissione Giudicatrice;
- che, dalle attività successive alla gara e scaturenti dall’espletamento della stessa, i cui verbali sono stati approvati con Determinazione n. ……. del ……, i servizi , a seguito di aggiudicazione definitiva, sono stati affidati alla ……………… , con sede legale in
…………… Via …………….. n. ……, avente il seguente numero di Partita per
l’intera durata dell’appalto per un importo complessivo di € ………………. (oltre IVA di legge);
- che l'impresa ha prodotto la documentazione richiesta a norma del disciplinare di gara;
- che a seguito delle positive risultanze delle verifiche di legge si è stabilito di addivenire alla stipula del presente contratto con provvedimento n. …... del …....
Tutto ciò premesso
tra le sopra costituite parti si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1 – Premesse.
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art.2 – Oggetto del contratto.
Pisamo, come sopra rappresentata, conferisce alla ……………… di …………… , che come sopra rappresentata, accetta senza riserva alcuna, l’appalto relativo al “Servizio di global service relativo alla gestione operativa parcheggio scambiatore di via Pietrasantina che dovrà essere eseguito dall'appaltatore alle condizioni tutte di cui al capitolato ed al progetto del servizio allegato al bando di gara, che qui si intendono integralmente richiamate, alle ulteriori condizioni migliorative previste nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore, nonché in base a quanto previsto dal presente contratto, ed in particolare: a) Conduzione parcheggio bus turistici,
b) Controllo sul territorio dei bus, c) Front office dello sportello del cittadino, d) Manutenzione aree a verde, e) Pulizia manuale e meccanica piazzali , f) Attività di gestione (pulizia, custodia e sorveglianza) bagni pubblici.
All'uopo il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria dichiara di conoscere integralmente la documentazione sopraindicata, depositata in atta e sottoscritta dalle parti, impegnandosi all'osservanza della medesima.
Art.3 – Corrispettivo dell'appalto.
Il corrispettivo dell'appalto per il pieno e perfetto adempimento del contratto viene determinato, tenuto conto del ribasso offerto in sede di gara nell'importo di €........ (Euro )
oltre IVA come per legge,, importo complessivo riferito all'intero periodo contrattuale (anni 5 rinnovabili di anno in anno fino ad un massimo di ulteriori 3 anni).
Il corrispettivo viene versato all'appaltatore con cadenza mensile, dietro emissione di regolare fattura da emettersi entro il ventesimo giorno lavorativo del mese successivo a quello a cui il pagamento si riferisce, e sarà effettuato a 30 giorni d.f.
La liquidazione delle fatture è subordinata all'attestazione di regolarità contributiva (DURC) che Pisamo richiederà direttamente agli enti competenti. L'irregolarità del DURC rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento.
In applicazione di quanto previsto dall'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, dall'importo mensile delle fatture sarà operata una ritenuta dello 0.50% al fine di attuare l'eventuale intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva da parte dell'esecutore. In particolare su ogni fattura dovrà essere indicato l'imponibile decurtato dello 0,50%, indicando altresì tale operazione nella descrizione della fattura. Al termine del contratto, in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione di regolare esecuzione e previo rilascio del DURC, l'appaltatore emetterà una fattura per l'importo complessivo dello 0,50% non fatturato con ciascun documento di spesa emesso durante la durata contrattuale.
Pisamo non sarà responsabile di eventuali ritardi nell'emissione del DURC da parte degli istituti competenti.
Ai sensi dell'art. 30 c. 6 del D.Lgs. 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore del contratto.
Art.4 – Durata.
La durata dell'appalto è fissata in 5 (cinque) anni decorrenti dalla firma del contratto .
Pisamo si riserva l'opzione di proseguire il servizio alle medesime condizioni offerte in sede di gara per una durata massima non superiore ad anni 3 (tre), inoltrando di anno in anno una richiesta scritta alla fitta aggiudicataria entro 30giorni dalla scadenza contrattuale.
Art. 5 – Descrizione dei servizi e modalità operative.
Si rimanda a quanto previsto nel progetto del servizio posto a base di gara e allegato al presente contratto .
Art. 6 – Condizioni migliorative.
L'appaltatore nello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto garantisce altresì le seguenti ulteriori prestazioni migliorative secondo le modalità descritte nell'offerta tecnica:
….....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Art. 7 – Ulteriori adempimenti.
Oltre agli obblighi specificatamente indicati l'appaltatore ha in via generale l'obbligo di rispettare tutte le normative vigenti e le prescrizioni del presente capitolato.
L'appaltatore, prima di iniziare lo svolgimento del servizio affidato, è obbligato a comunicare a Pisamo i nominativi dei propri dipendenti impiegati nell’esecuzione delle attività oggetto dell'affidamento. Qualsiasi variazione della composizione della forza lavoro che dovesse verificarsi nel corso dell’esecuzione del servizio dovrà essere preventivamente comunicata a Pisamo.
L'appaltatore, inoltre, si impegna formalmente a:
− osservare nell'espletamento del servizio tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tal fine saranno predisposte e comunicate da Pisamo;
− garantire il controllo delle attrezzature nei locali affidati affinché questi siano in perfetta efficienza;
– segnalare tempestivamente alla Pisamo eventuali danneggiamenti alle strutture;
– verificare il rispetto da parte degli utenti dei Regolamenti vigenti;
– comportarsi, nello svolgimento delle proprie attività con correttezza, educazione e senso di responsabilità sia nei confronti degli utenti che dei dipendenti di Pisamo con i quali si troverà a collaborare;
– essere cortese e rispettoso verso gli utenti anche se inadempienti;
– fornire agli utenti ogni informazione richiesta che si riferisca alla disciplina del servizio;
– non adibire ad altro uso i locali e le strutture destinati al servizio;
– provvedere alla documentazione statistica dell’utilizzo;
– provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti;
– mantenere in perfetto stato di pulizia, decoro e sicurezza i locali, le strutture e le attrezzature oggetto del servizio affidato;
– comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa;
– nominare e comunicare alla Pisamo il responsabile della prestazione del servizio con il quale sono tenuti i necessari contatti in ordine alla esecuzione del contratto.
L’appaltatore, inoltre, contestualmente alla presa in carico del servizio, dovrà effettuare la voltura di tutti i contatori relativi alla fornitura di acqua, luce e gas, relativi agli immobili ubicati nel parcheggio scambiatore nel suo complesso.
Di tale atto dovrà trasmettere la relativa documentazione alla Pisamo.
Art. 8 – Disposizioni sul personale.
L'appaltatore, almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, deve fornire a Pisamo l'elenco nominativo di tutto il personale dipendente corredato per ogni singolo lavoratore dell'indicazione del luogo e della data di nascita, della qualifica, del numero di matricola, e degli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali, nonché dell'orario di lavoro settimanale.
La stessa documentazione deve essere presentata ogniqualvolta si verifichino modifiche dell'organico impiegato entro tre giorni dalla variazione. L'attività oggetto del contratto devono essere svolte con cura e attenzione, mediante impiego di personale professionalmente idoneo ed adeguatamente formato. Durante il servizio il personale deve osservare un contegno improntato alla massima correttezza ed essere cortese e rispettoso verso gli utenti anche se inadempienti, oltre che fornire agli utenti ogni informazione richiesta che si riferisce al servizio. Di ogni danneggiamento causato a beni della Pisamo o di terzi ascrivibile ad incuria o disattenzione del suo personale è responsabile l'appaltatore e Pisamo è autorizzata a rivalersi direttamente sulla cauzione, che in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrata.
È facoltà di Pisamo chiedere la sostituzione del personale che venga meno agli obblighi sopra indicati.
L'appaltatore provvede alla completa osservanza delle norme e prescrizioni legislative e regolamentari dettate in materia di lavoro.
L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad applicare al proprio personale le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi e ad osservare tutte le disposizioni riguardanti la contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.
Pisamo resta, in ogni caso, estranea ai rapporti giuridici intercorrenti con i dipendenti dell'impresa.
Pisamo resta altresì estranea ai rapporti giuridici conseguenti all'assunzione ed al licenziamento di detto personale ed ai contratti di lavoro stipulati con esso dall'impresa, salvo il diritto di considerare inadempienza contrattuale l'inosservanza, da parte dell'impresa, delle normative contrattuali e sindacali concernenti il settore nonché dei contratti di lavoro stipulati con il personale.
Art. 9 – Variazione o sospensione del servizio.
La Pisamo si riserva la facoltà di estendere, diminuire ed anche sospendere le prestazioni oggetto dell'appalto così come di apportare modifiche alle modalità attuative del Servizio in oggetto anche in funzione di nuove o diverse esigenze che dovessero presentarsi.
La Pisamo altresì può, in qualunque momento e per esigenze di interesse pubblico, comunicate dall’Amministrazione comunale, interrompere, sospendere o variare le prestazioni del servizio, per il tempo ritenuto, di volta in volta, necessario.
Nei suddetti casi, l'appaltatore é obbligato ad assoggettarsi alla volontà dell’Amministrazione, eseguendo le prestazioni alle stesse condizioni contrattuali, fino alla concorrenza di un quinto di quelle oggetto del presente appalto ed, in ogni caso, senza poter vantare alcun diritto al risarcimento danni o indennizzi di sorta.
L'appaltatore si obbliga a non accampare diritti e pretese di sorta per le conseguenze che avesse a risentire nell’esecuzione del contratto stipulato in seguito a variazioni dell’attività svolta dalla Pisamo, alla modifica della dislocazione degli impianti sul territorio o per la variazione della normativa a cui la Pisamo è soggetta. E ciò sia in caso di aumento o diminuzione, cessazione di tutti o parte dei servizi affidati ed, in generale, per qualsiasi causa che venisse a modificare le condizioni dell’esecuzione del contratto, ivi compreso anche il caso di sciopero del personale aziendale, per il quale evento la Pisamo non è tenuta a dare alcun preavviso.
Art. 10. - Penali.
In caso di inadempimenti e/o manchevolezze nello svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario riconosce a Pisamo il diritto di applicare delle penalità.
Pisamo, valutata la natura e la gravità delle violazioni, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentante, decide l'entità delle penalità da comminare, entro un minimo di € 100,00 fino ad un massimo di € 1.000,00 per ogni inadempienza accertata.
L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'aggiudicatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla ricezione della contestazione, inviata a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A/R o fax.
Gli importi delle penali sono contabilizzati in occasione della prima fatturazione utile successiva alla quantificazione e applicazione della stessa penale, ovvero mediante incameramento della cauzione nei limiti delle penali comminate, con obbligo al reintegro da parte dell'aggiudicatario.
L'applicazione delle penalità è indipendente dai diritti spettanti a Pisamo per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi e non costituisce, pertanto, alcuna limitazione ad eventuali procedure di richiesta di risarcimento del danno e/o risoluzione del contratto.
Quanto sopra, comunque, fa salvo il diritto della Pisamo al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Descrizione violazione o inadempienza | Importo penale |
Mancata copertura dei turni previsti (per ogni giorno) | € 1.000,00 |
Comportamenti irriguardosi nei confronti dell'utenza | € 500,00 |
Mancato controllo bus turistici (per ogni giorno) | € 2.000,00 |
Mancato versamento incassi (per ogni giorno di ritardo) | € 1.000,00 |
Art. 11 – Cauzione definitiva.
Si da atto che a garanzia del mancato o grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali l'appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 ha costituito polizza fideiussoria n.
….................del ….....................di € …...........
In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'appaltatore, il deposito cauzionale verrà incamerato, fatto salvo il diritto di Pisamo al risarcimento di eventuali maggiori danni.
L'accertato inadempimento ed il ritardo nello svolgimento del servizio farà sorgere in capo a Pisamo il diritto a provvedere direttamente, rivalendosi per le maggiori spese sul deposito cauzionale.
La garanzia definitiva sarà svincolata dopo la conclusione del rapporto contrattuale ed in seguito al rilascio di apposita dichiarazione liberatoria che attesti il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.
In caso di escussione totale o parziale della cauzione definitiva, la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di reintegrare la cauzione, sino all'importo convenuto entro il termine di 30 (trenta) giorni.
Art. 12 – Copertura assicurativa.
L'appaltatore è responsabile per qualsiasi danno arrecato, durante la gestione dei servizi e per cause a questa inerenti, agli immobili, alle persone ed alle cose e dovrà assumere in proprio ogni responsabilità afferente al presente contratto, con esonero di Pisamo e dei suoi dipendenti da qualsiasi responsabilità verso terzi nei casi di sinistri, infortuni o danni. A tal fine l'appaltatore ha stipulato idonea polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi per importo pari a € 1.000.000,00 consegnandone copia conforme all’originale, redatta in lingua italiana.
Art. 13 – Divieto di cessione.
A pena di nullità e conseguente risoluzione del contratto il servizio oggetto del presente capitolato non potrà essere ceduto né in parte né nella sua interezza, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, fatta salva la possibilità di richiedere l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.
E’, altresì, vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto, senza l’espressa autorizzazione preventiva di Pisamo.
Art. 14 - Risoluzione per inadempimento.
Relativamente alla risoluzione del contratto si fa riferimento agli art.. 1453e ss. del c.c.
Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore a mezzo raccomandata A/R, o posta elettronica certificata nelle seguenti ipotesi:
1) la sospensione parziale o totale del servizio;
2) il mancato versamento degli incassi o la mancata consegna delle ricevute;
3) il mancato svolgimento di servizi aggiuntivi richiesti da Pisamo;
4) la mancata nomina del referente/coordinatore;
5) la mancata comunicazione dei nominativi del personale assegnato al servizio;
6) mancato riscontro alle istanze e comunicazioni di Pisamo;
7) mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto;
8) accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara, frode e/o procedure concorsuali;
9) reiterata inosservanza delle disposizioni di cui al presente capitolato e/o cumulo di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo contrattuale;
10) sentenze di condanna, passata in giudicato, per frodi nei riguardi della stazione appaltante, fornitori, lavoratori, o altri soggetti comunque interessati alle prestazioni contrattuali;
11) intervenuto provvedimento definitivo a carico dell'appaltatore, che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011;
12) cessione del contratto;
13) violazione degli obblighi attinenti la sicurezza sul lavoro e del mancato rispetto degli obblighi contrattuali nei confronti dei lavoratori;
14) inosservanza delle disposizioni normative di carattere previdenziale, assicurativo o contributivo riferite al personale dipendente;
15) grave inadempimento in relazione alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni oggetto del presente capitolato;
16) inaffidabilità ed insufficienza organizzativa nell'esecuzione delle prestazioni previste nel presente capitolato;
17) ogni altra violazione che renda di fatto impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale nonchè in tutti gli altri casi previsti dal codice civile;
Nelle ipotesi elencate, il contratto si intenderà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione scritta inoltrata mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica certificata.
Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non eseguisse, ovvero rifiutasse di eseguire, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente capitolato, Pisamo provvederà con apposita diffida da inviare a messo raccomandata A/R o posta elettronica certificata, ad invitare l'impresa ad adempiere.
Ove l'appaltatore, in assenza di valida giustificazione e nonostante la diffida di cui sopra, non eseguisse o si rifiutasse di eseguire, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente capitolato, Pisamo potrà, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine per osservazioni non inferiore a 7 (sette) giorni salvi i casi di urgenza, risolvere il contratto.
Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti nel presente articolo, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione definitiva che resta incamerata da Pisamo, salvo il risarcimento dei danni tutti derivanti dalla risoluzione.
All'appaltatore non è consentito recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non per giusta causa o causa di forza maggiore e con preavviso scritto non inferiore a sei mesi, da inoltrarsi a mezzo raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica certificata.
La risoluzione per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore di Pisamo il diritto di affidare il servizio all'impresa che segue in graduatoria.
Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da Pisamo, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale dell'impresa per il fatto che ha determinato la risoluzione.
Art. 15 – Esecuzione in danno.
Qualora l'appaltatore ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni oggetto del contratto con le modalità ed i termini ivi previsti, Pisamo potrà ordinare ad altra ditta, senza formalità alcuna, l'esecuzione totale o parziale di quanto omesso dall'appaltatore, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danno eventualmente derivati a Pisamo.
Per la rifusione dei danni ed il pagamento della penalità Pisamo potrà rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato.
Art. 16 – Recesso.
È facoltà di Pisamo recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione mediante preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata.
Dalla data di efficacia del recesso l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione.
In caso di recesso l'appaltatore ha diritto al pagamento degli introiti spettanti in base alle condizioni contrattuali pattuite per le prestazioni già eseguite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni altro compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1667 c.c.
Art. 17 – Controlli e verifiche.
La Pisamo effettua i controlli sull’operato della ditta diretti ad accertare l’esecuzione a regola d’arte delle prestazioni oggetto del contratto. L’incaricato o gli incaricati della Pisamo effettuano, di norma, ma non necessariamente, i controlli in contraddittorio con il responsabile designato dalla ditta.
Nel corso dell’esecuzione del contratto, le parti possono concordare l’adozione di una specifica metodologia da adottare per lo svolgimento delle procedure di controllo e verifica.
Art. 18. - Responsabilità.
La Pisamo resta estranea ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'appaltatore, il quale la manleva da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo, da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale, obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi, estromettendone, di conseguenza, la Pisamo.
L'appaltatore risponderà direttamente dei danni a persone e cose provocati nella prestazione del servizio, salvo che non provi che il danno è dovuto a causa ad esso non imputabile, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Pisamo, salvo l’intervento in favore dell'appaltatore da parte della Società Assicuratrice.
L'appaltatore nell’ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare a Pisamo ogni problema sorto nell’espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio; in tale quadro l'appaltatore è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.
Art. 19 – Subappalto.
Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente capitolato è ammesso nei limiti e secondo le modalità stabiliti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 previa autorizzazione, con separato atto, di Pisamo a seguito di acquisizione e verifica della documentazione prevista.
Art. 20 – Cessione di azienda e/op modifica ragione sociale dell'appaltatore.
L'appaltatore in caso di mutamento di ragione sociale dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, detto cambiamento.
Ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione,scissione relativi all'appaltatore non sono opponibili a Pisamo, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione indicati nel Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m. n. 187/1991 e l'amministrazione, destinataria delle stesse,non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto entro 60 (sessanta) giorni.
L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.
Art. 21 – Riconsegna aree e locali.
L'appaltatore, alla scadenza contrattuale, dovrà riconsegnare alla Pisamo i locali, le aree e le relative attrezzature in perfetto stato di manutenzione ed efficienza.
Art. 22 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m., in particolare si obbliga:
- a comunicare il numero di c/c bancario o postale dedicato alle movimentazioni finanziarie relative al contratto aggiudicato;
- a comunicare le generalità e il codice fiscale degli operatori autorizzati ad operare sul predetto c/c;
- ad inserire, a pena di nullità, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti a qualsiasi titolo interessate all'esecuzione del contratto, una apposita clausola ai fini del rispetto dei medesimi obblighi di tracciabilità finanziaria imposti all'appaltatore;
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a Pisamo ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente, subappaltatori) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 23 – Spese contrattuali e di pubblicazione.
Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti all'aggiudicazione della gara e alla stipulazione del contratto.
Art. 24 – Domicilio.
A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio in …...
Art. 26 – Foro competente.
Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto che non fosse risolta in vix xxxxxxx, x xompetente invia esclusiva il Foro di Pisa.
Art. 27 – Obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
L'appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. In relazione a ciò è obbligato ad adottare in sede di esecuzione del servizio il piano operativo di sicurezza predisposto sulla base della valutazione dei rischi di cui ha l'obbligo di presentare copia debitamente sottoscritta dal responsabile della sicurezza della ditta medesima.
Inoltre, dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, dotando tutto il personale destinato a prestare i Servizi in oggetto.
L'appaltatore, infine, dovrà, in ogni caso, adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità del personale e dei terzi.
Eventuali sanzioni per inadempienze derivanti dalle norme di cui ai commi precedenti sono ad esclusivo carico dell'appaltatore, salva in ogni caso la facoltà di Pisamo di applicare le penalità previste nel presente Contratto .
Art. 28 – Disposizioni finali.
L'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto dovrà essere eseguita in osservanza a quanto previsto dal presente capitolato, dal D.Lgs. n. 50/2016, dal DPR 207/2010, limitatamente agli articoli applicabili, dai regolamenti, deliberazioni ed ordinanze comunale e da ogni altra normativa vigente, ove applicabile.
Art. 29 – Trattamento dei dati personali.
Pisamo, ai sensi del D.lgs. 196/2003 informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel
presente contratto esclusivamente per lo svolgimento della attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.