REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
(Città Metropolitana di Milano)
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ENERGETICA EPC.
Rep. n° ………………….
L’anno duemiladiciannove , addì del mese di maggio, in Boffalora Sopra Ticino nella
Residenza Municipale sita in Xxxxxx XX Xxxxxx 0, innanzi a me Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Segretario Comunale del Comune di Boffalora Sopra Ticino, autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, senza l’assistenza dei testimoni per espressa rinunca fatta di comune accordo delle parti, aventi i requisiti di legge e con il mio consenso, sono personalmente comparsi i signori:-----
- Arch. XXXX XXXXXXXX, nata a Busto Arsizio (VA) il 30.06.1974, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Boffalora Sopra Ticino, C.F. 02030870154, in forza del decreto sindacale n. 5 in data 28.04.2017, domiciliata quale Responsabile del Servizio presso la Sede Comunale, la quale
dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Boffalora Sopra Ticino che rappresenta – DA UNA PARTE----------------------------------------------------------------------------
- Xxx. XXXXXXX XXXX, nato a Bologna il 30.11.1960, il quale dichiara di comparire nel presente atto nella sua qualità di Direttore Generale, nonché Procuratore di ASM Azienda Speciale Multiservizi srl, con sede legale in xxx Xxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxxx (XX), capitale sociale di Euro 16.307.585,
interamente versato, con Repertorio Economico Amministrativo n. 1602761 della C.C.I.A.A. di Milano, C.F. e Partita IVA 12990150158, domiciliato per la carica nelle sede legale in Magenta, Via Xxxxxxxx n. 39, di ASM Azienda Speciale Multiservizi srl, nel prosieguo denominata ASM srl – DALL’ALTRA PARTE-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detti Comparenti, della cui identità personale, io Segretario Comunale, con funzioni di Ufficiale Rogante, sono certo mi richiedono di far constare con il presente atto in forma Pubblica
Amministrativa quanto segue:----------------------------------------------------------------------------------------------
PREMESSO CHE--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
▪ il Decreto Legislativo 115/2008 (c.d. “D. Lgs. 115/2008”), il Decreto Legislativo 102/2014 (c.d. “D. Lgs. 102/2014”) e da ultimo il Collegato Ambientale alla Legge di Stabilità 2016 hanno definito i requisiti dei soggetti che possono operare nell’ambito dell’efficientamento energetico nonché i principi che le pubbliche amministrazioni devono inserire nei bandi di gara per l’acquisto dei seguenti servizi energetici degli edifici, affinché i relativi contratti d’appalto possano essere definiti verdi;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
▪ l’art. 12 del D. Lgs. 102/2014 comma 5 prevede che dal 19.07.2016 possono effettuare Interventi di efficientamento solo i soggetti in possesso di certificazioni sulla base della norma UNI CEI 11352 (per le società) e UNI CEI 11339 (per gli esperti in gestione dell’energia);-----------------------------------
▪ il Concedente è proprietario dei seguenti immobili: Centro Ricreativo Anziani via Calderari 17 Boffalora sopra Ticino;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
▪ con delibera del Consiglio Comunale n. 14/2019, il Comune di Boffalora sopra Ticino ha approvato l’avviamento della procedura per la riqualificazione energetica e la gestione energetica di tale immobile di proprietà da realizzarsi con finanziamento tramite terzi ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett.
m) del D. Lgs. 115/2008 e in relazione alle finalità stabilite dal D. Lgs. 102/2014 approvando lo schema di contratto con i relativi allegati;------------------------------------------------------------------------------
Giunta Comunale n. xx del xx.xx.xxxx
▪ con delibera di sono state apportate modifiche ed integrazioni
non sostaziali ai documenti approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14/2019;------------
▪ ASM Srl ha nel proprio oggetto sociale l’attività di “Energy Service Company” (ESCO) ossia l’offerta di servizi integrati per la realizzazione eventuale successiva gestione di Interventi di risparmio energetico in accordo alla norma UNI EN CEI 15900 ed è certificata sulla base della norma UNI CEI 11352 (certificato n. ACVPR608 rilasciato da KIWA CERMET Italia Spa in data 3/10/2017);------------
▪ trattandosi di una società che risponde ai requisiti dell’in house providing, l’affidamento potrà
avvenire direttamente secondo le condizioni previste dall’ordinamento;---------------------------------------
▪ inoltre ASM Srl è una società di servizi energetici ed ambientali e possiede l’esperienza e le capacità tecniche per identificare i costi e i consumi energetici del Concedente individuando altresì le opportunità di miglioramento nonché effettuare la progettazione, la fornitura, la realizzazione degli Interventi, l’ottenimento dei titoli di efficienza energetica e la manutenzione successiva, comprensiva del monitoraggio dei consumi;--------------------------------------------------------------------------
▪ ASM Srl si impegna a compiere con mezzi finanziari, sia propri che di soggetti terzi, gli investimenti e i servizi oggetto del presente Contratto a fronte di un corrispettivo correlato all’entità dei risparmi energetici ottenuti a seguito dell’espletamento delle misure e degli Interventi descritti su sistemi/edifici e/o impianti;-------------------------------------------------------------------------------------------------
▪ Il Concedente ha sviluppato in proprio il monitoraggio e l’analisi dei consumi sugli immobili ed ha fornito al Fornitore tale baseline, considerata su una base storica e allegata al presente Contratto (di seguito il “Report”);------------------------------------------------------------------------------------------------------
▪ ASM Srl si è impegnata a garantire che i consumi energetici ottenuti a seguito dell’espletamento delle misure e degli Interventi descritti su sistemi/edifici e/o impianti suddetti siano inferiori ai livelli indicati nel Report;----------------------------------------------------------------------------------------------------------
▪ Il presente contratto è stato redatto conformemente all’appendice B della norma UNI CEI 11352 - “Società che forniscono servizi energetici. Requisiti generali. Lista di controllo per la verifica dei requisiti dell’organizzazione e dei contenuti dell’offerta di servizio energetico” e include i contenuti minimi ivi definiti. La ESCO si impegna a darne piena attuazione.----------------------------------------------
Tutto ciò premesso, a fare parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le Parti, come in epigrafe rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:---------------------------------------------------
PARTE I - Principi generali -Art. 1 - Premesse ed Allegati------------------------------------------------------
Le premesse e gli allegati così come tutti i documenti richiamati nel presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e assumono il medesimo vigore.---------------------
Art. 2 - Definizioni-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fermo quanto ulteriormente oggetto di definizione nel testo del presente Contratto, valgono le seguenti definizioni:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Allegati: documenti contrattuali che, unitamente al presente Contratto, disciplinano l’esecuzione degli Interventi; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Assicurazioni: le coperture assicurative che il Fornitore si obbliga a stipulare e a mantenere nel corso di vigenza del Contratto; ------------------------------------------------------------------------------------------
- Diagnosi energetica: procedura sistematica volta a: fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici di una attività e/o impianto industriale o di servizi pubblici o privati; ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici; riferire in merito ai risultati; -------------------------------------------------------------------
- Canone: il canone al netto dell’IVA dovuto dal Concedente al Fornitore per gli Interventi di efficientamento energetico; -----------------------------------------------------------------------------------------------
- Cantiere: luogo ove devono essere realizzati gli Interventi, sito nel Comune di Boffalora sopra Ticino; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Capitolato Tecnico: indica l’allegato al presente Contratto; ------------------------------------------------------
- Codice degli appalti: il D. X.xx. 50/2016 e s.m.i.; --------------------------------------------------------------------
- Concessione: il rapporto tra Concedente e Fornitore come regolato dal presente Contratto, dal Codice dal Regolamento attuativo; -------------------------------------------------------------------------------------
- Contratto EPC: accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in
funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari; ----------------------------------------
- Consegna delle aree: momento in cui al Fornitore è data la disponibilità delle aree per potere porre
in essere la progettazione definitiva e esecutiva; -------------------------------------------------------------------
- Consegna dei lavori: momento successivo all’approvazione del progetto esecutivo in cui vengono consegnati i lavori per le opere di riqualificazione energetica; ---------------------------------------------------
- Controllo delle prestazioni: le procedure di controllo delle prestazioni (misure, monitoraggio e reporting); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Cronoprogramma: indica il programma cronologico di avanzamento dei lavori, comprensivo dei tempi previsti per l’ottenimento di tutti i permessi necessari per lo svolgimento degli Interventi, come di volta in volta modificato e aggiornato; ------------------------------------------------------------------------------
- Interventi: insieme delle prestazioni di riqualificazione energetica a favore del Concedente;------------
- Materiali:l’insieme di tutti i materiali occorrenti per la realizzazione dell’Impianto da acquisire, trasportare, stoccare e porre in opera; --------------------------------------------------------------------------------
- POS: indica il piano operativo per la sicurezza predisposto dal Fornitore e da ciascuna impresa esecutrice ai sensi dell’art. 96 e dell’Allegato XV al D. Lgs. 81/2008.------------------------------------------
Art. 3 - Oggetto ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il presente contratto disciplina la concessione mista di beni e servizi per la riqualificazione energetica di immobili di proprietà del Comune di Boffalora sopra Ticino da realizzarsi con finanziamento tramite terzi ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. m) del D. Lgs. 115/2008 e in relazione alle finalità stabilite dal
D. Lgs. 102/2014. Per la realizzazione degli Interventi il Fornitore sarà tenuto al rispetto di tutte le previsioni del presente contratto ed alle condizioni in esso contenute, dei suoi Allegati e degli atti e documenti richiamati, nonché alla completa reperibilità dei finanziamenti necessari.-------------------------
Art. 4 - Durata del contratto ----------------------------------------------------------------------------------------------
Il presente contratto ha validità per anni 10 (dieci) dalla data di attivazione in cui le parti accettano congiuntamente quanto descritto, il contratto sarà attivo dalla prima stagione invernale successiva alla firma del contratto. Il presente contratto potrà essere rinnovato dopo la scadenza in seguito all’analisi e alla contrattazione per l’adeguamento delle clausole legate ai risparmi energetici ed alla conduzione
dell’impianto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 5 - Obblighi del FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------
ASM Srl provvederà, a propria cura e carico, a: effettuare il controllo e l’analisi dell’attuale situazione tramite una diagnosi energetica, svolta ai sensi delle norme tecniche di riferimento (UNI 16247-1, UNI16247-2), che non potrà essere antecedente ai 12 mesi precedenti - verificare la conformità normativa di impianti/edifici oggetto dell’intervento e definire gli eventuali adeguamenti necessari - predisporre le pratiche autorizzative necessarie a garantire la conformità normativa delle opere realizzate (pratica Inail, antincendio, …) - redigere il progetto definitivo ed esecutivo delle opere, degli Interventi e di tutti i lavori oggetto della procedura - eseguire i lavori, le opere e gli Interventi in conformità al Capitolato Tecnico e alla documentazione progettuale - reperire le risorse finanziarie, anche a mezzo di finanziamento tramite terzi, per la realizzazione degli Interventi di riqualificazione energetica - attivarsi per ottenere i permessi dalle amministrazioni competenti entro le tempistiche indicate nel cronoprogramma dei lavori con l’ausilio della Concedente che si impegna a supportare il Fornitore nella richiesta di tutte le autorizzazioni e i pareri necessari alla realizzazione degli Interventi
- procurarsi tutti i necessari materiali tecnici e la relativa documentazione e realizzare il lavoro ed i servizi di qualsiasi natura o genere necessari per far fronte al corretto completamento in tempo debito di quanto previsto dal presente Contratto, ad eccezione di quanto espressamente a carico del Fornitore - predisporre l’attestato di prestazione energetica a seguito degli Interventi di riqualificazione in conformità alla normativa applicabile entro 2 (due) mesi dalla conclusione degli Interventi - attuare il piano di monitoraggio e verifica delle prestazioni - svolgere il monitoraggio presentando rapporti periodici che consentano un confronto dei consumi e del risparmio di energia per tutta la durata del Contratto - informare il Concedente in modo tempestivo in relazione a ogni evento o circostanza che possa determinare ritardi rispetto al Cronoprogramma dei Lavori - condurre l’impianto e curare la manutenzione per tutto il periodo contrattuale secondo quanto già definito con Contratto di servizio
Calore allegato - il Fornitore si assume l’incarico di Xxxxx Responsabile, cosi come definito dal DPR
412/93 e s.m.i. per tutta la durata del contratto. Durante il periodo contrattuale il Fornitore ha l’obbligo di provvedere, al servizio di conduzione degli impianti, al servizio di manutenzione programmata degli impianti ed a garantire loro il regolare funzionamento degli impianti;il Fornitore deve sempre garantire negli edifici interessati alla riqualificazione energetica, il comfort e le condizioni ambientali minime per lo svolgimento delle normali attività e per lo stazionamento di persone - il Fornitore riconsegnerà gli impianti a fine contratto perfettamente funzionanti redigendo un verbale di riconsegna debitamente sottoscritto tra le parti. Anche gli investimenti realizzati diventeranno di proprietà del Concedente.------
Art. 6 - Obblighi del Concedente----------------------------------------------------------------------------------------
Il Concedente si impegna a: adempiere tempestivamente alle obbligazioni di cui al presente Contratto
- cooperare con il Fornitore, affinché questi possa provvedere alla voltura in capo a sé delle utenze energetiche oggetto degli Interventi - mettere a disposizione del Fornitore tutte le informazioni necessarie a porre in essere la progettazione definitive ed esecutiva - cooperare con il Fornitore in tutte le azioni per ottenere permessi e autorizzazioni necessarie a realizzare gli Interventi - mettere a disposizione risorse per la realizzazione di eventuali lavori di adeguamento normativo relativi all’intervento da realizzare - mettere a disposizioni gli immobili e i locali nel rispetto dei tempi previsti nel Cronoprogramma dei Lavori - comunicare tempestivamente modifiche strutturali e/o di utilizzo dell’immobile - liquidare i canoni al Fornitori con puntualità e nei termini indicati al presente Contratto - concedere al Fornitore la piena libertà di azione, conduzione, manovra e gestione dell’impianto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARTE II – Consegna delle aree, Diagnosi e Progettazione - Art. 7 - Consegna delle aree ---------
La consegna delle aree avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto e in tale frangente sarà redatto un verbale di consegna, firmato dalle parti come presa d’atto dello stato delle aree e/o impianti e/o stabili. Gli stabili e gli edifici saranno consegnati al Fornitore nello stato di fatto in cui si trovano sia relativamente alla conformità alle norme vigenti sia alle condizioni generali che in ogni caso sono state oggetto di sopralluogo in fase preliminare. Dalla consegna delle aree e
degli edifici il Fornitore avrà in ogni caso diritto ad effettuare tutti i sopralluoghi e controlli necessari per la progettazione e la realizzazione degli Interventi. --------------------------------------------------------------
Art. 8 - Diagnosi Energetica-----------------------------------------------------------------------------------------------
Il Fornitore, a partire dalla messa a disposizione degli immobili, delle aree e/o dei locali dove dovranno essere realizzati gli Interventi di riqualificazione energetica, effettua la Diagnosi Energetica sulla base delle informazioni ed indicazioni fornite dal Concedente nel relativo Report. I consumi di riferimento sono elaborati in base ai consumi storici dichiarati dal Concedente ed al fattore di aggiustamento individuato secondo quanto riportato nell’Allegato 1 “Report calcoli di base”. Il risultato della diagnosi energetica viene presentato al Concedente attraverso la consegna del Rapporto di diagnosi.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 9 - Progettazione degli Interventi ---------------------------------------------------------------------------------
La progettazione dovrà essere eseguita a regola d’arte, secondo la buona norma, essere completa ai fini dello svolgimento dei lavori ed essere svolta in maniera del tutto conforme alla disciplina normativa applicabile. Sarà cura del Fornitore acquisire tutte le informazioni (meccaniche, elettriche, dimensionali, requisiti di trasporto e montaggio, carichi statici e dinamici dimensionati per le fondazioni, ecc.) relative alla tipologia di intervento, necessari ai fini della progettazione delle opere. Sarà altresì cura del Fornitore acquisire dal Concedente tutte le necessarie informazioni inerenti il sito/area/immobile (es. cartografia, caratteristiche dell’immobile, eventuali prescrizioni delle autorità competenti, ecc.). Per quanto riguarda la progettazione delle opere elettriche, queste dovranno rispettare tutte le leggi italiane applicabili in materia ed essere conformi alle norme UNI, CEI ed a quelle internazionali applicabili. --------------------------------------------------------------------------------------------
La progettazione definitiva. La progettazione definitiva dovrà essere consegnata entro 15 (quindici) giorni dalla consegna delle aree e con essa sarà consegnato anche il Cronoprogramma dei Lavori aggiornato. Nei successivi 15 (quindici) giorni il Concedente dovrà formulare eventuali osservazioni
che potranno dar luogo a revisione della progettazione definitiva.-------------------------------------------------
La progettazione esecutiva. Entro i successivi 30 (trenta) giorni dall’approvazione del progetto definitivo e dall’ottenimento di tutte le autorizzazioni richieste per gli Interventi da parte delle amministrazioni competenti, la Società dovrà presentare il progetto esecutivo sul quale il Concedente potrà formulare osservazioni nei successivi 10 (dieci) giorni. Il progetto esecutivo sarà sottoposto a validazione da parte del Concedente ai sensi degli articoli 280, comma 4, e 55 del Regolamento.-------
PARTE III - I Lavori - Art. 10 - Consegna dei lavori ---------------------------------------------------------------
La consegna dei lavori avverrà entro 10 (dieci) giorni dall’approvazione del progetto esecutivo e darà formalmente inizio alle attività per la riqualificazione energetica degli immobili/aree/stabili e sarà pertanto aggiornato il Cronoprogramma dei Lavori. Della consegna dei lavori sarà redatto verbale tra le parti. Entro 5 (cinque) giorni dalla data di Consegna dei lavori sarà effettuata la lettura dei contatori d’utenza energetici.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esecuzione degli Interventi. Il piano di miglioramento dell’efficienza energetica terrà conto dei seguenti Interventi indicati nel Capitolato Tecnico (Allegato 2): fornitura e installazione di un generatore di calore a condensazione con rifacimento canna fumaria - sostituzione pompe di circolazione con pompe a regime variabile - fornitura e installazione accessori di centrale - fornitura valvole termostatiche e ripartitori per la contabilizzazione dell’energia. Gli Interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e in conformità alle prescrizioni indicate nel Capitolato Tecnico, negli elaborati tecnici, grafici e prestazionali, nonché nel rispetto di ogni normativa applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene. Dopo l’inizio dei Lavori e durante l’esecuzione degli stessi, le Parti potranno organizzare riunioni operative atte a informarsi reciprocamente circa l’effettivo andamento degli Interventi le cui conclusioni e determinazioni saranno verbalizzate in appositi rapporti scritti, al fine di permettere alle Parti stesse di pianificare in modo coordinato le rispettive attività.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 11 - Subappalto---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il subappalto dei Lavori è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016,
dalla Legge n. 136/2010, dalla disciplina di gara e dal presente Contratto.-------------------------------------
Il contratto di subappalto deve prevedere, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. Le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente le previsioni di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. Il Fornitore si assume l’obbligo di far rispettare ai propri subappaltatori le disposizioni previste dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. Qualora il Fornitore abbia notizia dell’inadempimento del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010, è tenuto a darne immediata comunicazione al Concedente e alle Autorità competenti. Il Fornitore è tenuto a far rispettare ai propri subappaltatori tutte le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia fermo restando che i Lavori dovranno, comunque, essere eseguiti solo da soggetti in possesso di tutti i requisiti di qualificazione previsti dalle vigenti disposizioni per le categorie dei Lavori indicati nel bando e nei documenti di gara. Le Parti danno atto che il Concedente resta estraneo ad ogni rapporto tra i subappaltatori ed il Fornitore, restando a carico di quest’ultimo l’obbligo di manlevare integralmente il Concedente da qualsiasi pretesa e/o richiesta che gli dovesse venire rivolta dagli stessi. Xxxxx ferma la responsabilità verso il Concedente per il corretto e puntuale adempimento degli obblighi dei subappaltatori, fornitori e in generale di ogni terzo incaricato da ESCO per la realizzazione dei Lavori. Si farà ricorso a terzi per: la diagnosi energetica e la progettazione degli interventi - la fornitura e il montaggio degli impianti.-----------------------------------------------------------
Art. 12 - Sospensione e varianti----------------------------------------------------------------------------------------
La sospensione e ripresa dei lavori sono disciplinati dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016. Le eventuali varianti saranno regolate dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.----------------------------------------------------------
Art. 13 - Sicurezza nel cantiere-------------------------------------------------------------------------------------------
Il Fornitore è tenuto all’osservanza delle disposizioni di tutela previste dagli artt. 15 e 95 del D.Lgs. 81/2008 nonché ogni altra misura prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il personale del Fornitore e gli eventuali subappaltatori dovranno anche essere dotati di tutti
i mezzi protettivi richiesti dalle vigenti norme antinfortunistiche e dalla particolarità del lavoro svolto. Il Responsabile dei Lavori, nominato dal Concedente, sarà responsabile di tutti i compiti ad esso spettanti ai sensi del D.Lgs. 81/2008. In particolare, il Responsabile dei Lavori potrà, a propria totale discrezione, allontanare dal Cantiere i dipendenti del Fornitore e/o di eventuali subappaltatori in qualsiasi caso rilevi comportamenti e/o circostanze che si pongano in contrasto con gli obblighi in capo al Fornitore ai sensi del presente Contratto e tali da pregiudicare la sicura e corretta realizzazione degli Interventi, fermo restando che in tali ipotesi il Fornitore e/o i subappaltatori dovranno tempestivamente provvedere alla sostituzione degli eventuali dipendenti allontanati con nuovi dipendenti dagli stessi individuati. Il Fornitore, se previsto, dovrà tempestivamente nominare: il Coordinatore per la progettazione che avrà la responsabilità dell’esecuzione dei compiti stabiliti dall’art. 91 del D.Lgs. 81/2008 - il Coordinatore per l’esecuzione che avrà la responsabilità dello svolgimento dei compiti di cui all’art. 92 del D.Lgs. 81/2008. Le parti si impegnano a condividere e discutere il contenuto del piano di sicurezza e coordinamento (di seguito “PSC”).----------------------------
Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, sono altresì ad esclusivo carico del Fornitore: gli adempimenti e gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, in particolare agli artt. 96 e 97, ivi inclusa la predisposizione del POS, in conformità ai contenuti del PSC, nonché sulla base delle indicazioni del Coordinatore per la Progettazione e del Coordinatore per l’Esecuzione e del D.Lgs. 81/2008 - l’esibizione al Responsabile dei Lavori della documentazione di cui all’art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 - con riferimento ad eventuali subappaltatori la consegna di tutta la documentazione di cui all’art. 26, comma 1 lett. (a) del D.Lgs. 81/2008.-----------------------------------------------------------------------
Art. 14 - Ultimazione dei Lavori e Collaudo-------------------------------------------------------------------------
Il Fornitore, quando riterrà di aver portato a termine gli Interventi dovrà dare tempestiva comunicazione al Concedente della fine dei lavori, precisando la data in cui è avvenuta. In ottemperanza con le disposizioni di cui all’art. 102 del D.Lgs. 50/2016, per l’espletamento delle operazioni di collaudo, il Concedente provvederà a nominare un collaudatore i cui compensi
collaudatore saranno versati dal Fornitore, entro 30 giorni dalla formale richiesta da parte del Concedente, corredata dai relativi giustificativi, e successivamente corrisposta dal concedente al collaudatore previa presentazione di regolare fattura. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Le operazioni di collaudo consisteranno nell’espletamento di tutti gli atti previsti dalla legislazione vigente ed in particolare nell’esame, nelle verifiche e nelle prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica dei lavori alla progettazione, al presente Contratto e alla normativa vigente in materia. Ultimate le operazioni, il collaudatore provvederà ad emettere, ai sensi del vigente Codice degli Appalti, il certificato di collaudo. Al termine dei lavori saranno consegnati da parte del Fornitore anche i seguenti documenti: schemi funzionali - manuali uso e manutenzione - certificazioni di legge.------------------------------------------------------------------------------------
Art. 15 - Conduzione esercizio e manutenzione degli impianti -----------------------------------------------
Per l’esercizio dell’impianto e la sua manutenzione si rimanda al contratto di servizio calore stipulato nel 2012 (delibera C.C. n. 35 del 30.09.2012) ed aggiornato nel 2018 (delibera C.C. N. 18 del 16.05.2018). I due documenti formano parte integrante del presente contratto.-------------------------------
Art. 16 - Piano informativo e formativo del Concedente---------------------------------------------------------
Entro 1 (uno) mese dalla realizzazione delle prime attività previste, il Fornitore effettuerà presso il Concedente, con proprio personale, un’attività di informazione e formazione sull’efficienza energetica dell’impianto realizzato e sulle modalità di gestione più idonee ai fini del raggiungimento del risparmio energetico atteso. Tale attività sarà formalizzata con apposito verbale sottoscritto da entrambe le Parti
che riporterà i riferimenti delle persone presenti e una descrizione dell’oggetto della informazione e formazione. Nell’ambito di tale attività, il Fornitore consegnerà al Concedente anche idoneo materiale informativo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 17 - Piano di misura e monitoraggio-----------------------------------------------------------------------------
I risparmi energetici conseguiti a seguito dell’attuazione degli Interventi di miglioramento dell’efficienza energetica dovranno essere misurati, valorizzati economicamente e confrontati con i consumi energetici di riferimento, opportunamente normalizzati, da parte del fornitore e verificati dalla Concedente. Ai fini del calcolo dei risparmi energetici i consumi di riferimento saranno corretti in funzione dei fattori di aggiustamento come specificato nell’Algoritmo di calcolo allegato. Indicazioni in merito alla strumentazione ed alle frequenze e modalità di misura e rendicontazione sono riportati nell’allegato – Piano di misura e report di rendicontazione. In caso di guasto, anomalia e/o disfunzione delle apparecchiature di misurazione dell’energia erogata, il Fornitore provvederà alla celere risoluzione del guasto / disservizio. Provvederà altresì a darne tempestiva comunicazione alla Concedente. In caso di guasto, anomalia e/o disfunzione delle apparecchiature di contabilizzazione, si procederà alla determinazione dell’energia erogata durante il periodo di mancato/ irregolare funzionamento del misuratore, confrontando i dati di un periodo noto, temporale omogeneo, con funzionamento regolare, con i dati di un periodo temporale di mancato/irregolare funzionamento equivalente per volumi erogati e per gradi giorno. Le Parti concordano che come primo ciclo di miglioramento dell’efficienza energetica debba intendersi il periodo 1 luglio 2018-30 giugno 2019, al termine della quale il Fornitore provvederà a calcolare il Risparmio Energetico effettivo e la valorizzazione economica come definito nell’Algoritmo di calcolo allegato.-------------------------------------
PARTE IV – Conto termico, detrazioni fiscali e canone - Art. 18 - Conto termico-----------------------
Ove ciò sia possibile, sarà onere e responsabilità del Fornitore ottenere gli incentivi previsti dal “Conto termico”, che spetteranno al Fornitore per tutta la durata del Contratto. Il Fornitore è tenuto ad informare il Concedente dell’eventuale richiesta ed ottenimento del contributo che, una volta erogato,
sarà riconosciuto al Concedente anche in forma di riduzione della rata di canone annuale, al netto di un contributo minimo pari al 20% dell’incentivo, oltre IVA, per le attività richieste dalla procedura effettuate dal Fornitore. Il Fornitore assume integralmente il rischio relativo all’ottenimento dell’incentivo. Qualora per qualsiasi ragione – anche per eventuali mutamenti sopravvenuti della normativa – Il Fornitore non riuscisse ad ottenere, in tutto o in parte, l’incentivo, non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo né richiedere la modifica di alcuno dei termini del Contratto.--------------------
Art. 19 - Detrazioni Fiscali-------------------------------------------------------------------------------------------------
Al Fornitore sarà consentito usufruire degli eventuali benefici fiscali connessi allo svolgimento degli Interventi di efficientamento energetico individuati dalla normativa di volta in volta applicabile, qualora previsti anche a beneficio dell’esecutore di siffatti Interventi. In tal caso sarà onere del Fornitore richiedere e produrre gli eventuali documenti necessari e/o eseguire i vari adempimenti richiesti, senza aggravio alcuno per il Concedente.-------------------------------------------------------------------------------
Art. 20 - Il Canone------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A fronte della realizzazione degli Interventi di riqualificazione energetica, nonché di qualsiasi altra prestazione, attività e servizio reso dal Fornitore ai sensi del presente Contratto, il Concedente corrisponderà al Fornitore il Canone indicato nell’Algoritmo di calcolo allegato, oltre I.V.A. Il Canone comprende: La quota investimento - La quota corrispondente al risparmio garantito. Il canone sopraindicato non comprende: la quota relativa alla gestione e agli interventi di manutenzione che viene corrisposta in base a quanto definito nel contratto di Servizio Calore - eventuali riduzioni in seguito all’ottenimento di contributi in conto capitale come ad esempio quelli derivanti dal Conto Termico al netto di investimenti aggiuntivi non previsti nel Capitolato Tecnico, che verranno concordati col Concedente al momento dell’effettivo ottenimento.---------------------------------------------------------------
Il Canone sarà aggiornato, su base annuale, come previsto nell’Algoritmo di calcolo allegato e sarà corrisposto per tutta la durata del Contratto attraverso il pagamento di 2 (due) rate per ogni anno, da
corrispondersi entro la fine del mese successivo al termine di ciascun semestre. Con la seconda rata
si provvederà al conguaglio del canone in base a quanto indicato nell’allegato Piano di misura e report di rendicontazione. Qualora il ritardo del pagamento delle rate eccedesse i due mesi successivi alla scadenza, sulle somme dovute e non pagate saranno corrisposti gli interessi legali a decorrere dalla data di pagamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 21 - Garanzia di Risparmio Energetico--------------------------------------------------------------------------
Il Fornitore si obbliga rispettare gli impegni assunti ovvero a garantire un risparmio energetico annuo del 10% (diecipercento). -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ai fini della valutazione del conguaglio del Canone, entro il 30 giugno di ogni anno, il Concedente e il Fornitore procederanno in contraddittorio ad effettuare le procedure di monitoraggio e verifica delle prestazioni al fine di determinare i consumi effettivamente realizzati nell’anno, secondo le modalità meglio precisate nel predetto piano di monitoraggio e verifica. Nel caso in cui:--------------------------------
▪ il risparmio energetico effettivamente raggiunto sia minore del risparmio energetico garantito, al Fornitore verrà riconosciuto il canone contrattualmente pattuito detratti i maggiori costi dovuti per il maggior consumo di combustibile rispetto agli obbiettivi di riduzione e risparmio fissati in Contratto e non raggiunti;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
▪ il risparmio energetico effettivamente raggiunto è pari al risparmio energetico garantito, il Concedente sarà tenuto a versare al Fornitore il Canone stabilito in conformità con le previsioni contrattuali;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
▪ il risparmio energetico effettivo sia maggiore del risparmio energetico garantito, i maggiori benefici da extraperformance connessi al maggior risparmio energetico conseguito saranno ripartiti come indicato nell’allegato Algoritmo di calcolo. ----------------------------------------------------------------------------
Qualora sopravvengano modifiche strutturali e/o di utilizzo degli immobili oggetto del contratto che possano influenzare i consumi energetici, le condizioni di riferimento per il calcolo del risparmio garantito dovranno essere riviste e concordate con il Concedente.-----------------------------------------------
PARTE V – Garanzie e Assicurazioni - Art. 22 Fideiussione---------------------------------------------------
Ai sensi dell’art. 103 del vigente Codice degli Appalti, il Fornitore deve costituire e consegnare al Concedente una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo del valore degli Interventi di riqualificazione energetica previsti nel presente Contratto, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori (la “Garanzia d’Esecuzione”). --------------------------------------------------------------------------------------
Nei limiti ed alle condizioni previste dal vigente Codice degli Appalti, il Fornitore potrà avvalersi della riduzione nella misura del 50% della garanzia fideiussoria nel caso di possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015. Detta garanzia sarà svincolata, progressivamente a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei lavori, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito, in conformità alle previsioni dell’art. 103, comma 5 del vigente Codice degli Appalti. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.------
La Garanzia d’Esecuzione dovrà essere presentata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato e tempestivamente reintegrata qualora sia stata incamerata parzialmente o totalmente dal Concedente. La mancata costituzione della Garanzia d’Esecuzione determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione da parte del Concedente della garanzia provvisoria consegnata in fase di gara, ove sussistente.----------------------------------------------------------------------------
Art. 23 - Assicurazioni------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per tutta la durata del Contratto, il Concedente ed il Fornitore si impegnano a collaborare per l'attuazione delle presenti polizze assicurative:-------------------------------------------------------------------------
▪ al momento della stipula del Contratto, un’idonea copertura assicurativa R.C.T. - R.C.O. e per danni da esecuzione per un massimale pari ad almeno il 5% della somma assicurata per le opere;----------
▪ in un momento anche successivo alla stipula del Contratto ma, in ogni caso, almeno dieci giorni prima dell’inizio degli Interventi, una polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del vigente Codice degli Appalti, per un massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un
minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro, che tenga indenne il Comune da tutti i
rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo le eccezioni ivi previste, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori R.C.T./R.C.O. dalla data di Consegna dei Lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione relativo.---------------------------------------------------------------------------------------------
Le polizze dovranno indicare anche il Concedente tra i soggetti assicurati relativamente alle opere e impianti oggetto del Contratto.----------------------------------------------------------------------------------------------
PARTE VI - Scioglimento del Contratto - Art. 24 - Tracciabilità dei flussi finanziari--------------------
Il Fornitore, a pena di nullità del presente Contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. Le Parti stabiliscono espressamente che il Contratto è risolto di diritto (articolo 1456 c.c.) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. (articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente Contratto. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG). Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente Contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.---------------------------------------------------------
Art. 25 - Risoluzione del presente Contratto------------------------------------------------------------------------
Risoluzione per inadempimento del Fornitore - Il Concedente, fermo restando il diritto di risolvere il Contratto di cui al successivo paragrafo, potrà dar luogo a risoluzione del presente Contratto solo previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c. comunicata per iscritto al Fornitore, con l'attribuzione di un termine per l'adempimento nei seguenti casi considerati dalle Parti di particolare gravità: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
▪ il Fornitore abbia sospeso o interrotto i lavori di riqualificazione energetica per un periodo superiore a 30 giorni, ove la sospensione o interruzione sia ad esso imputabile; ---------------------------------------
▪ il Fornitore sia incorso in violazioni delle prescrizioni di cui al presente Contratto e non vi abbia posto rimedio entro 10 giorni dal ricevimento di intimazione scritta del Concedente; ----------------------
▪ quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto; nel caso di gravi mancanze nel rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008;--------------------------------------------------
▪ il Fornitore abbia omesso di attivare anche solo una delle coperture assicurative o la Garanzia d’Esecuzione; la documentazione antimafia acquisita ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 ss.mm.ii. dia indicazione di condizioni impeditive a contrarre e/o a proseguire il rapporto con il Fornitore;------------
▪ in caso di fallimento del Fornitore, il Concedente si avvale delle prescrizioni di cui agli artt. 37, commi 18 e 19, e 140 del Codice Civile;-------------------------------------------------------------------------------
▪ in caso di risoluzione del Contratto per responsabilità ed inadempimento del Fornitore i lavori di riqualificazione energetica realizzati resteranno acquisiti al patrimonio comunale a titolo di risarcimento per l’inadempimento contrattuale del Fornitore.-----------------------------------------------------
Risoluzione per inadempimento del Concedente - Il Contratto si risolverà di diritto per inadempimento del Concedente nei seguenti casi:--------------------------------------------------------------------
▪ ritardo nel pagamento del Canone superiore a 60 giorni;---------------------------------------------------------
▪ fatto del Concedente che dia luogo a ritardo o sospensione dei Lavori di durata superiore a 15 giorni.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Fornitore potrà risolvere il presente Contratto previa diffida ai sensi dell'art. 1454 c.c. assegnando a tal fine al Concedente un termine per adempiere non inferiore a 90 giorni, decorso il quale il Fornitore potrà dichiarare risolto il presente Contratto. Si applicano altresì le previsioni di cui agli artt. 158 e 159 del Codice. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 26 - Diritto di riscatto anticipato-----------------------------------------------------------------------------------
A prescindere dalle fattispecie illustrate al precedente articolo 26, viene riconosciuto al Concedente il diritto di risolvere il presente Contratto a suo insindacabile giudizio. Qualora il Concedente decidesse di risolvere anticipatamente il Contratto, questi è obbligato a riconoscere al Fornitore un compenso, a ristoro dei costi sostenuti per gli Interventi, pari al valore della quota dell’investimento non ancora ammortizzato. In tale frangente il Fornitore potrà rivendere al Concedente, qualora da quest’ultimo richiesto, gli eventuali pezzi di ricambio depositati presso il proprio magazzino e di proprietà del Fornitore adibiti all’espletamento dei servizi di efficientamento, al prezzo che sarà concordato tra le Parti.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARTE VII - Norme finali - Art. 27 - Comunicazioni ---------------------------------------------------------------
Salvo quanto diversamente previsto nel presente Contratto, qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita: ----------------------------------------------------------------------------------
▪ al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata a mano o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telegramma;-------------------------------------------------------------------------
▪ al momento di attestazione di spedizione mediante apposita certificazione emessa dall’apparecchio del mittente se effettuata via telefax, purché confermata da comunicazione scritta dell’altra Parte, sempre che sia indirizzata come segue: ------------------------------------------------------------------------------
- se al Comune al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale;--------------------------------------------------
- se il Fornitore, al Direttore Generale; ----------------------------------------------------------------------------------
ovvero presso il diverso indirizzo o numero di telefax che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data del presente Contratto in conformità alle precedenti disposizioni. Resta inteso che presso gli indirizzi su indicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente Contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie inerenti le controversie.----------------------------------
Art. 28 - Termini --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tutti i termini indicati in giorni nel presente Contratto devono intendersi riferiti a giorni naturali e consecutivi. Tutti i termini indicati in settimane nel presente Contratto devono intendersi riferiti a sette giorni naturali e consecutivi. Tutti i termini indicati in mesi nel presente Contratto devono intendersi riferiti al numero di giorni naturali e consecutivi di ciascun mese interessato, comprendendo anche il mese di agosto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 29 - Riservatezza -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Fornitore si obbliga a mantenere il più assoluto riserbo su informazioni contraddistinte come riservate, nonché sui disegni e documenti di cui verrà a conoscenza nel corso dell’esecuzione del Contratto, salvo l’espressa autorizzazione del Concedente ad un’eventuale diffusione degli stessi. Anche la diffusione di tali disegni e/o documenti e/o informazioni riservate che si rendesse necessaria durante l’esecuzione degli Interventi dovrà essere preventivamente convenuta con Concedente.--------
Art. 30 - Diritti di proprietà intellettuale-------------------------------------------------------------------------------
Il Fornitore garantisce il Concedente contro ogni qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, marchi ed altre opere dell’ingegno riguardanti qualsiasi aspetto tecnico dell’esecuzione degli Interventi. ---------------------------------------------------------------------------------
Art. 31 - Cessione del Contratto e dei crediti -----------------------------------------------------------------------
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei Contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP. ------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 32 - Modifiche al Contratto------------------------------------------------------------------------------------------
Qualsiasi modifica al presente Contratto ed agli Allegati, ai sensi dell’art. 106 del Codice dei Contratti,
dovrà risultare da atto scritto, firmato da entrambe le Parti ed in persona dei loro rappresentanti legali o per procura, con il quale le Parti prevedano espressamente che essa costituirà modificazione o integrazione del presente Contratto.--------------------------------------------------------------------------------------
Art. 33 - Controversie-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tutte le controversie tra il Concedente ed il Fornitore, di qualsiasi natura e specie, che dovessero insorgere tra le parti in relazione al presente Contratto sono devolute alla magistratura ordinaria. Foro esclusivo è quello di Milano.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 34 - Trattamento dei dati personali ------------------------------------------------------------------------------
Le Parti, ai sensi del GDPR 679/2016, si scambiano il consenso affinché i rispettivi dati raccolti vengano trattati in modo corretto, senza escludere la comunicazione a soggetti terzi, per le sole finalità connesse al Contratto concluso.----------------------------------------------------------------------------------
Art. 35 - Spese contrattuali, imposte, tasse--------------------------------------------------------------------------
Sono a carico del Fornitore senza diritto di rivalsa:--------------------------------------------------------------------
▪ le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;--------------------------------------------------------------------------
▪ le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali - per occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, discarica spese di trasporto rifiuti e relativi adempimenti normativi (e.g. formulari, SISTRI) e spese di smaltimento e/o recupero dei rifiuti in impianti autorizzati, ecc. - direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori, non previsti nel Contratto; -----------------------------------------------------------------------------------
▪ le spese, le imposte e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del Contratto e degli atti connessi, compresi gli accordi bonari e le eventuali transazioni.-------------------------------------------
Il Contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (“I.V.A.”), l’I.V.A. è regolata dalla legge e sarà a carico del Concedente e liquidata al Fornitore unitamente ai corrispettivi per il Canone. Ai fini fiscali,
essendo il servizio dedotto in contratto soggetto al pagamento di I.V.A., si richiede la registrazione in
misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. Si assolve in modo virtuale l’imposta di bollo, in quanto l’atto verrà registrato telematicamente attraverso il sistema Unimod e trasmesso all’Agenzia delle Entrate tramite il sistema Sister.-------------------------------------------------------
Art. 36 - Disposizioni Conclusive---------------------------------------------------------------------------------------
A.S.M. s.r.l. dà atto di aver preso visione sul sito internet del Comune del “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Boffalora Sopra Ticino, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 12.02.2014. A.S.M. s.r.l. come sopra rappresentata si obbliga a responsabilizzare tutti i soggetti che, a vario titolo, svolgono attività a favore del Comune, affinchè rispettino quanto previsto dai citati codici di comportamento. Costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto la violazione degli obblighi comportamentali oggetto del Codice generale e del Codice dell’Ente. A.S.M. s.r.l. dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Boffalora Sopra Ticino che hanno esercitato poteri negoziali o autoritativi nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Si dà atto altresì che, ai sensi dell’Art. 1, c. 628 della Legge n. 190/14 (Legge di stabilità 2015) dal 1° gennaio 2015 le cessoni di beni e prestazioni di servizi poste in essere nei confronti della Pubblica Amministrazione vanno gestite, tanto dal fornitore che dal destinatario, secondo le regole dello “split payment”.-----------------------------------------------------------------
Si dà atto, altresì, che ai sensi del D.L. n. 66/2014 con decorrenza 01.04.2015 vige l’obbligo della fatturazione elettronica per la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’Art. 1, cc 209-214, della L. n. 244/2007 e s.m.i. Le Parti, con il mio consenso, richiedono di ometerre la lettura degli allegati al contratto approvati con deliberazone di Giunta Comunale n. 65 del 08.05.2019 che, ancorchè non materialmente allegati al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, dichiarando di averne esatta e piena conoscenza di quanto in essi contenuto. Nello specifico: 0.xxxxxx
raccolta dati, 2. capitolato tecnico e diagnosi energetica, 3. algoritmo di calcolo, 4. piano di misura e
report di rendicontazione, 5. contratto calore e s.i., 6. piano economico finanziario, 7. orari di funzionamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il presente contratto scritto con mezzi elettronici per facciate intere n e per righe fin qui n.
…………..della facciata n viene da me letto alle parti che mi confrmano essere quanto in
esso riportato conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono per accettazione. Per il Comune di Boffalora Sopra Ticino
Il Responsabile dell’Area Tecnica - Arch. Xxxxxxxx Xxxx Per A.S.M. srl
Il Procuratore – Xxx. Xxxx Xxxxxxx Il Segretario Comunale
Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx