SCHEMA DI ACCORDO QUADRO TRA
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
Articolo 1: Definizioni e norme regolatrici
Articolo 2: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione
Articolo 3: Durata
Articolo 4: Dimensione dei servizi Articolo 5: Contratti attuativi
Articolo 6: Avvio dell’esecuzione dei contratti attuativi
Articolo 7: Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali Articolo 8: Obblighi e adempimenti a carico dell’ApL
Articolo 9: Obblighi e adempimenti a carico dell’Amministrazione Articolo 10: Verifica della regolare esecuzione
Articolo 11: Fatturazione e pagamento Articolo 12: Subappalto
Articolo 13: Penali
Articolo 14: Garanzia definitiva Articolo 15: Recesso
Articolo 16: Risoluzione Accordo Quadro Articolo 17: Risoluzione Contratti attuativi Articolo 18: Interpello
Articolo 19: Divieto di cessione dell’Accordo Quadro e cessione del credito Articolo 20: Trasparenza dei prezzi
Articolo 21: Incompatibilità
Articolo 22: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari Articolo 23: Trattamento dei dati personali
Articolo 24: Foro esclusivo
Articolo 25: Oneri fiscali e spese contrattuali
1 di 19
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO TRA
Il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere (di seguito anche “Direzione Centrale” o “Amministrazione”), CF………………. con sede in Xxx Xxxxxxxxx, x. 0000, 00000 Xxxx, in persona di
……,
E
la Società , con sede legale in , Via , capitale sociale Euro = P.IVA , in persona del e legale rappresentante Dott.
, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da
(di seguito per brevità anche “ApL”)
OPPURE
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , nella sua qualità di ApL mandataria capo- gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante con sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. ,
P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante , con sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. ,
P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in dott. repertorio n.
;
(nel seguito per brevità congiuntamente anche “ApL”)
PREMESSO CHE
a) Con determina del 3 luglio 2020, il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere ha dato avvio, previa indagine di mercato, alla procedura negoziata a lotto unico, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e xx.xx., per l’individuazione, mediante conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico di cui all’art. 54, comma 3, dello stesso decreto legislativo, di una agenzia di somministrazione di lavoro, cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato – CPV 79620000-6 – per un numero massimo di 500 unità, con specifico profilo professionale;
b) a seguito dell’espletamento della menzionata procedura, è risultata aggiudicataria ;
c) l’ApL ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro ed in particolare:
i. la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx.,
rilasciata da
mediante
avente numero
, del valore di . Tale documentazione,
anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto si potrà procede alla stipula del presente Accordo Quadro;
d) il numero di repertorio dell’Accordo è il seguente , il Codice Identificativo Gara (CIG), è il seguente: 8381295F6B;
e) l’ApL dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati OFFERTA ECONOMICA; OFFERTA TECNICA (Relazione tecnica e Offerta Tecnica generata dal Sistema); Appendice 1 Capitolato tecnico; Chiarimenti inviati nel corso della procedura di gara, Patto di integrità; <eventuale il contratto di avvalimento>, nonché la dichiarazione del legale rappresentante dell’ApL posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
f) l’ApL espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente Accordo Quadro sono da intendersi “solari” ove non diversamente stabilito;
TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 DEFINIZIONI E NORME REGOLATRICI
Nell’ambito del presente documento, verranno adottate le seguenti definizioni:
Accordo Quadro (art. 3, comma 1, lett. iii) e art. 54 del D.Lgs. n.50/2016 e xx.xx.): è un accordo concluso tra la stazione appaltante e l’operatore economico, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative ai contratti attuativi da stipulare durante il periodo indicato;
Contratto Attuativo: è il contratto stipulato in attuazione del contenuto prefissato nel presente Accordo Quadro. Una volta stipulato l’Accordo Quadro, l’ApL avrà, quindi, l’obbligo di effettuare le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, previa stipula con il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere di singoli contratti attuativi, con le caratteristiche, i limiti economici, temporali e contrattuali previsti dal presente Accordo Quadro.
Direzione Centrale o Amministrazione: è la Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, stazione appaltante come da determina del Direttore Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del 7 luglio 2020, nonché ufficio competente per la stipula dei contratti attuativi.
L’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei contratti da esso discendenti è regolata, oltre che da quanto disposto nello stesso e nei suoi allegati:
a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e xx.xx.;
d) dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30);
e) dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
f) dalle disposizioni di cui al X.Xxx. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e xx.xx.;
g) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”), nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx.;
h) dal D.Lgs. 9 aprile n. 2008, n.81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
i) dal Patto di integrità;
j) dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati;
k) dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, art. 103.
ARTICOLO 2
OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
1. La Direzione Centrale, nell’interesse proprio affida all’ApL, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute “nell’OFFERTA TECNICA e nel CAPITOLATO TECNICO, in base alle condizioni e termini previsti nel presente Accordo Quadro. Tale servizio comprende attività di ricerca, selezione, formazione, eventuale sostituzione dei lavoratori somministrati, la loro gestione amministrativa, nonché il governo di tutte le attività correlate alla gestione del servizio.
2. L’ApL si impegna a porre in essere la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e esperienze pregresse indicati nell’OFFERTA TECNICA e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara. Ne consegue che l’ApL si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione, a mantenere, per tutta la durata delle attività contrattuali, l’efficienza e l’efficacia rappresentate nell’OFFERTA TECNICA. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in contratti attuativi come previsto nel Capitolato tecnico e le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente Accordo e nel Capitolato Tecnico e nell’offerta tecnica, ove migliorativa.
3. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto la fissazione della disciplina relativa ai singoli contratti che l’ApL ha l’obbligo di concludere con l’Amministrazione per la somministrazione di lavoro a tempo determinato – per un numero massimo di 500 unità – con specifico profilo professionale, da impiegare nell’attività di cui all’art. 103, comma 3, del citato decreto legge
n. 34/2020. Il lavoratore somministrato dovrà essere in grado di svolgere le proprie attività nelle sedi di servizio interessate dalle procedure di regolarizzazione presenti sull’intero
territorio nazionale. Il lavoratore somministrato sarà adibito alle mansioni e agli orari di lavoro previsti per i dipendenti di pari livello di inquadramento dell’Amministrazione, e in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL, è in possesso dei requisiti professionali di un dipendente del Comparto Funzioni centrali di Area funzionale II, profilo assistente amministrativo, fascia retributiva F2. Le risorse somministrate impiegate in attività presso gli Sportelli unici dovranno supportare i dipendenti delle Questure nella trattazione dell’intero procedimento relativo alle istanze pervenute sull’applicativo informatico dedicato alla procedura di emersione e le attività dovranno essere svolte, in linea di massima e salvo diverse indicazioni, dal lunedì al venerdì, secondo l’orario di servizio compreso tra le 8.00 e le 18.00, per un numero di ore lavorative settimanali complessivo pari a 36.
4. L’ApL prende atto che l’esecuzione dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro sarà subordinato alla sottoscrizione di singoli contratti attuativi sulla base delle specifiche esigenze manifestate dall’Amministrazione (numero di risorse, sedi dell’Ufficio, durata).
5. L’ApL prende atto ed accetta che l’Amministrazione non garantisce l’attivazione dei predetti contratti attuativi, ovvero i predetti contratti potranno essere in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi.
6. Si precisa che le attività contrattuali sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato Tecnico.
7. E’ designato quale Responsabile unico del procedimento del presente Accordo, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx., il Viceprefetto Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx e il Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. . All’atto della stipula dei singoli contratti attuativi, l’Amministrazione nominerà il RUP e il DEC dei medesimi contratti.
8. L’ApL nomina i seguenti referenti del gruppo di lavoro ai fini dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei successivi contratti attuativi:
- Referente del contratto, Dott.
- Referente Selezione, Dott.
- Referente gestione amministrativa del personale somministrato, Dott.
ARTICOLO 3 DURATA
1. L’Accordo Quadro avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione del medesimo per 6 mesi. L’Accordo Quadro resta efficace e vincolante, per la regolamentazione dei contratti attuativi, fino allo scadere del suo periodo di validità. Nel caso in cui il valore massimo dell’Accordo Quadro, prima del decorso del termine di durata dello stesso non sia stato ancora esaurito, tale durata potrà essere prorogata fino a concorrenza del valore massimo e comunque per un periodo non superiore ad ulteriori 6 (sei) mesi; ciò avverrà su comunicazione scritta dell’Amministrazione, che verrà inviata all’ApL, a mezzo PEC, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine. In ogni caso, tale proroga non comporta l’aumento del valore complessivo dell’importo dell’Accordo Quadro e della presente procedura.
ARTICOLO 4 DIMENSIONI DEI SERVIZI
1. L’ApL prende atto che, per quanto attiene all’esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1, la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato tecnico.
2. Il valore del presente Accordo Quadro è . Tale importo include il monte
retributivo/contributivo da corrispondere ai lavoratori somministrati, l’Irap e la FEE d’Agenzia offerta (come definita nei successivi commi), nonché lo svolgimento di tutti i servizi connessi e indicati nel Capitolato tecnico. Detto importo ha carattere presuntivo, poiché il numero di risorse, la durata delle singole missioni di somministrazione e il relativo valore delle retribuzioni e contribuzioni, sarà determinato sulla scorta delle prestazioni effettivamente oggetto dei singoli contratti attuativi che saranno stipulati sulla base dell’effettivo fabbisogno dell’Amministrazione, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio.
3. L’importo indicato pertanto non è in alcun modo impegnativo e vincolante per l’Amministrazione, atteso che l’importo globale “effettivo” erogato dell’Accordo Quadro sarà quantificato solo a seguito della stipula dei contratti attuativi.
4. Il corrispettivo spettante all’ApL per le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro consiste nella FEE d’Agenzia, calcolata sulla base di quanto stabilito dal Capitolato Tecnico. La FEE d’Agenzia offerta in percentuale in sede di gara è pari a <indicare in cifre e lettere percentuale offerta in sede di gara>.
5. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
6. La FEE d’Agenzia è accettata dall’ApL in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
7. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa. E’ soggetta ad IVA solo la FEE di Agenzia.
8. Ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
9. L’ApL dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e xx.xx.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell’ApL medesimo.
ARTICOLO 5 CONTRATTI ATTUATIVI
1. L’ApL si impegna irrevocabilmente a sottoscrivere i contratti attuativi che nell’arco di durata del presente Accordo Quadro saranno richiesti dall’Amministrazione.
2. Per la stipula degli specifici contratti attuativi di somministrazione:
a) Il RUP procederà all’invio della richiesta preliminare per l’attivazione del contratto attuativo discendente dall’Accordo Quadro mediante PEC su richiesta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) o da suo incaricato. Ciascuna richiesta dovrà contenere le seguenti informazioni:
- il numero di risorse richieste;
- il luogo di lavoro;
- la durata presunta della prestazione lavorativa;
- l’orario lavorativo presunto della prestazione lavorativa.
b) L’ApL dovrà provvedere all’invio all’Amministrazione di una short list di candidature pienamente coerenti con il profilo ricercato entro i termini definiti dal capitolo 5.2 del Capitolato, o entro i termini definiti con le eventuali proposte migliorative offerte in sede di gara.
La short list dovrà includere un sintetico CV della risorsa.
Nei casi di motivata urgenza, e per un numero non superiore a 100 risorse, il termine si intende ridotto ad un giorno.
Per gravi e comprovate ragioni, l’Amministrazione si riserva la possibilità di differire il termine per la presentazione, da parte dell’ApL, della lista dei nominativi.
L’ApL elaborerà, in relazione al numero delle risorse richieste, il costo complessivo da inviare entro il medesimo termine con la short list, tenuto conto dei criteri stabiliti nel Capitolato, nel presente Accordo Quadro, degli oneri contributivi e assistenziali, di ogni altro onere obbligatorio ex lege e della FEE, come risultante dall’offerta economica.
3. In caso di mancato rispetto dei termini il RUP si riserva la facoltà di applicare le penali di cui all’articolo 11 del Capitolato.
4. L’Amministrazione esprimerà il proprio parere vincolante entro 7 (sette) giorni sulla short list delle risorse selezionate. Qualora, in seguito alla valutazione dell’Amministrazione, una o più delle risorse selezionate non dovessero risultare idonee a ricoprire le funzioni oggetto della somministrazione, l’ApL provvederà a fornire un’ulteriore lista di candidati entro i termini previsti dal Capitolato o entro i termini definiti con le eventuali proposte migliorative offerte in sede di gara.
5. L’Amministrazione procederà, entro 10 (dieci) giorni, previa analisi dei predetti elementi, alla stipula del contratto attuativo di somministrazione che dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
- la numerazione progressiva;
- gli estremi di autorizzazione rilasciata all'Agenzia;
- il numero dei lavoratori da somministrare;
- l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e le misure di prevenzione adottate;
- la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
- le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei medesimi;
- il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori.
Le sedi di lavoro indicate nei singoli contratti attuativi potranno subire variazioni anche durante la vigenza di ogni singolo contratto attuativo. I singoli lavoratori potranno essere destinati a più sedi e le medesime, come sopra specificato, potranno essere variate in qualunque momento senza che questo comporti modifica contrattuale.
6. I contratti attuativi dovranno avere una data di scadenza non successiva a quella dell’Accordo Quadro, compreso l’eventuale periodo di proroga non onerosa descritta nell’articolo 3.
7. Il contratto attuativo è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del singolo contratto attuativo.
8. L’ApL dovrà fornire per la stipula dei contratti attuativi i curriculum vitae e i report
personali delle persone individuate.
9. A decorrere dalla data fissata nel contratto attuativo e comunque entro un termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta dell’Amministrazione, salvo diverso accordo, l’ApL ha l’obbligo di mettere a disposizione dell’Amministrazione il lavoratore in somministrazione.
ARTICOLO 6
AVVIO DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI
1. Dopo la stipula di ciascun contratto attuativo conseguente al presente Accordo Quadro, il DEC del medesimo contratto dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, è autorizzata l’esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell’art. 8, co.1, lett. a) del D.Lgs n. 76/2020.
ARTICOLO 7
MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
1. L’ApL si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Accordo Quadro a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e nei suoi allegati, ovvero nel rispetto di quanto sarà previsto nei singoli contratti attuativi in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. A tal fine, l’ApL dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi di figure professionali specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, in possesso dei requisiti minimi di cui al Capitolato Tecnico nonché di quelli migliorativi eventualmente offerti, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro.
3. L’ApL prende atto ed accetta che, durante tutta la vigenza dell’Accordo Quadro, l’eventuale sostituzione delle unità di tutto il personale addetto alle prestazioni contrattuali, ivi
compreso il Referente del contratto, avverrà senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione, secondo le modalità e ipotesi descritte nel Capitolato Tecnico.
4. L’ApL garantisce che, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, e che lo stesso non espleti attività diverse da quelle contrattualmente affidate.
5. Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso gli uffici indicati nei singoli contratti attuativi stipulati, come meglio espresso in sede di Capitolato Tecnico, dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici, in linea di massima e salvo diverse indicazioni, dal lunedì al venerdì, secondo l’orario di servizio compreso tra le 8.00 e le 18.00, per un numero di ore lavorative settimanali complessivo pari a 36. Peraltro, l’ApL prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tali uffici continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale dell’Amministrazione dell’Interno e/o di terzi autorizzati. Le prestazioni oggetto dei contratti attuativi saranno svolte senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell’Amministrazione, di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
6. Le risorse preposte all’esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici indicati potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previo accordo con l’Ufficio di destinazione stesso, prima dell’inizio delle attività suddette, comunicando i relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione, della società di appartenenza e dei riferimenti del contratto attuativo.
7. L’ApL riconosce all’Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che, a seguito di verifica, fossero ritenute non idonee alla perfetta esecuzione del servizio, secondo le modalità riportate al paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico.
8. Nel caso in cui l’ApL proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione dell’Amministrazione, quest’ultima si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare la penale come definita nel paragrafo 11 del Capitolato.
9. In caso di inadempimento da parte dell’ApL degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo e i relativi contratti attuativi. I contratti di somministrazione di lavoro si concluderanno comunque alla loro scadenza naturale; in tal caso l’Amministrazione si riserva di rimborsare all’ApL gli oneri retributivi e previdenziali da questo sostenuti in favore dei lavoratori somministrati.
ARTICOLO 8
OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’APL
1. L’ApL è responsabile della ricerca, selezione, formazione, gestione ed inserimento dei lavoratori somministrati e dei servizi connessi a tali attività. In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 11 del Capitolato, si impegna a:
- fornire personale già istruito, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro in generale, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
- assicurare la continuità del servizio di somministrazione per tutta la durata dei contratti attuativi ;
- stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo, con la modalità prevista dalla normativa vigente;
- comunicare al prestatore di lavoro le informazioni di cui al comma 1 dell’art. 33 del D.lgs. 81/2015 nonché comunicare per iscritto al lavoratore la data di inizio e la durata prevedibile della missione, all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio in missione presso l'utilizzatore;
- trasmettere all’Amministrazione, entro 15 giorni dalla stipula, copia del contratto individuale tra Agenzia e lavoratore somministrato, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nell’art. 35, comma 2, X.Xxx. 81/2015;
- provvedere allo svolgimento del servizio nei termini e con le modalità indicate nel paragrafo 5 del capitolato;
- provvedere al pagamento diretto della retribuzione mensile dovuta ai lavoratori somministrati;
- effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle prestazioni previsti per legge, nonché di provvedere agli adempimenti quale sostituto d’imposta;
- fornire, a seguito di richiesta dell’Amministrazione, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;
- provvedere a tutti gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 e s.m.i.;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contrattuale, contributiva, antinfortunistica, assistenziale e di diritto al lavoro dei disabili, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- provvedere ad ogni altro obbligo dettato dalla normativa vigente – e da successive evoluzioni normative che dovessero intervenire in corso di esecuzione contrattuale – seppur non previste nel presente elenco o nella restante documentazione.
2. L’ApL, inoltre, si obbliga a informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive, a formarli e ad addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché ad assicurare l’efficace e continuativo collegamento con l’Amministrazione per tutta la durata del contratto e a svolgere il servizio con la massima cura e diligenza.
3. L’ApL ha l’obbligo di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente Accordo e dei relativi contratti attuativi di cui sia venuta a conoscenza nel corso di esecuzione dei singoli contratti.
4. L’ApL è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al precedente comma e, pertanto, si impegna, tra gli altri obblighi, a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole, tantomeno divulgare in qualunque forma quanto venuto a conoscenza in occasione dell’esecuzione del presente Accordo e relativi contratti.
5. In caso di inadempimento da parte dell’ApL degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro ed i contratti attuativi stipulati.
6. L’ApL è tenuta a comunicare all’Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di ApL e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all’Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxx) giorni dall’intervenuta modifica.
7. L’ApL assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata dell’Accordo, per qualsiasi danno causato dai dipendenti diretti dell’APL a persone o beni, tanto dell’ApL stessa quanto della Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. A fronte di tale obbligo, l’ApL ha presentato apposita polizza/e assicurativa/e.
8. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore dell’APL anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma.
9. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., l’Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità dell’Amministrazione di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
10. Qualora l’APL non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative e qualora l’Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma, i contratti potranno essere risolti di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
11. Resta fermo che l’ApL si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, all’Amministrazione, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula dei contratti attuativi o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata.
ARTICOLO 9
OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE
1. L’Amministrazione, con la stipula dei contratti attuativi, si obbliga a corrispondere all’ApL il costo delle ore effettivamente lavorate e quanto indicato al paragrafo 4 del Capitolato, oltre alla fee d’agenzia, come risultante dall’offerta economica presentata.
2. L’Amministrazione si impegna inoltre a:
- adibire il lavoratore somministrato alle mansioni indicate nei contratti attuativi, nel rispetto di quanto previsto dal vigente C.C.N.L. relativo al personale del comparto funzioni centrali, triennio 2016 – 2018;
- comunicare all’ApL i contratti collettivi applicabili, nonché il relativo trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare;
- assicurare al lavoratore somministrato il diritto a svolgere la prestazione lavorativa per l’intero periodo di missione, salvo i casi di mancato superamento del periodo di prova o di altre sopravvenute ragioni che ne richiedano la sostituzione o che determinino il recesso dell’Amministrazione a qualunque titolo dal contratto di somministrazione;
- osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti;
- comunicare tempestivamente e per iscritto all’ApL gli elementi utili alla formulazione di un’eventuale contestazione disciplinare a carico del lavoratore somministrato;
- informare, immediatamente e per iscritto, l’ApL in caso di infortunio del lavoratore somministrato, al fine di rendere possibile l’adempimento tempestivo degli obblighi di legge;
- versare direttamente al lavoratore e/o all’ente previdenziale, in caso di inadempimento dell’ApL, il trattamento retributivo e i contributi previdenziali dovuti, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l’ApL.
Articolo 10
VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE
1. Durante l’esecuzione del singolo contratto attuativo, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell’esecuzione del contratto.
2. Il DEC svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ciascun contratto attuativo, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
3. La verifica di conformità, che certifica che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, avviene secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 102 del D.lgs.50/2016.
4. Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento.
5. La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del contratto e dei suoi allegati. Nel caso di esito positivo di ogni verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale “Data di Accettazione del Servizio”, relativamente alle attività verificate da parte dell’Amministrazione e al periodo di riferimento. In tal caso, al verbale verrà allegato il foglio presenza e/o la scheda indicante le ore lavorate, approvati dall’Amministrazione.
6. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo l’Amministrazione, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui l’Amministrazione riterrà ripristinate le sopracitate anomalie.
7. L’ApL dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, all’eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati dall’Amministrazione stessa.
8. Nell’ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, l’Amministrazione, ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
9. L’Amministrazione nel caso di particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
10. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell’ApL.
11. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, l’Amministrazione rilascerà il “certificato di verifica di conformità” qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all’art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
12. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore.
13. Su richiesta dell'ApL, l’Amministrazione emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'X.X.XX. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto.
ARTICOLO 11 FATTURAZIONE E PAGAMENTO
1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale dei singoli contratti attuativi, l’ApL emetterà fattura elettronica con cadenza bimestrale posticipata, secondo le norme fiscali in vigore. Potrà essere richiesto dall’Amministrazione, in relazione a vincoli di bilancio o finanziari, una fatturazione mensile.
L’ApL emetterà fattura con cadenza bimestrale, a decorrere dalla data di inizio di efficacia del contratto attuativo secondo le norme fiscali in vigore.
Al fine del computo delle ore di lavoro effettuate dal lavoratore somministrato, il riferimento sarà fatto alla specifica reportistica indicata nel capitolato.
A tal fine l’ApL acquisirà un’apposita scheda indicante le ore lavorate presso le Questure. In caso di RTI/Consorzio, i pagamenti spettanti al RTI/Consorzio saranno effettuati alla capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata.
2. L’Amministrazione opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalla stessa solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, <eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore>, <eventuale nel caso di sub-affidamento anche per il sub-affidatario> il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al
versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
4. In ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, si procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
5. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
6. L’ ApL prende atto che le fatture elettroniche dovranno essere intestate esclusivamente a
e dovranno riportare in evidenza il Codice Identificativo Gara (CIG).
7. <nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura: In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
8. <nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura: In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
9. <nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura: In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti.
10. <nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura: La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all’importo, al netto dell’IVA, che verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario. La fattura, ovvero un allegato alla stessa, dovrà contenere l’esplicita menzione che le attività sono state eseguite con il ricorso o meno al subappalto/subaffidamento con indicazione dell’impresa e del suo codice fiscale. In caso di ricorso al subappalto nei suddetti documenti dovrà essere indicato l’importo al netto dell’IVA di pertinenza del subappaltatore ed il periodo di competenza delle prestazioni eseguite. Inoltre, le fatture dei subappaltatori devono contenere, oltre a tutti gli elementi previsti per legge, anche una descrizione dell’attività eseguita, il numero di giornate lavorate, la figura professionale associata e il relativo prezzo unitario.
11. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell’art. 113 bis del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002 e xx.xx..
12. Il bonifico, previo accertamento della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del contratto. L’ApL si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’Amministrazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
13. L’ApL, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del contratto attuativo, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all’Amministrazione.
14. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
15. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto nel precedente articolo in merito al subappalto.
16. <eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI: nel caso in cui risulti aggiudicatario dell’Accordo un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.
ARTICOLO 12 SUBAPPALTO
< se il subappalto è previsto, inserire successivi commi >
1. L’ApL, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservata di affidare in subappalto l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
per una quota pari al (%) dell’importo contrattuale.
2. I ribassi offerti in relazione alle prestazioni oggetto di subappalto non dovranno in ogni caso pregiudicare la qualità del servizio offerto (compresi i miglioramenti proposti in sede di offerta tecnica) e i livelli minimi salariali e di sicurezza sul lavoro di tutti i lavoratori coinvolti.
3. L’ApL si impegna a depositare presso la Direzione Centrale, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l’originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Disciplinare, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx.; iii) dichiarazione dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso,
v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. per l’esecuzione delle attività affidate.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all’uopo previsto, l’Amministrazione procederà a richiedere all’ApL l’integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l’interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Accordo e dei relativi contratti attuativi, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti, l’Amministrazione revocherà l’autorizzazione.
6. L’ApL, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire un’autorizzazione integrativa.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell’Accordo Quadro.
8. Per le prestazioni affidate in subappalto:
i) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, fermo il ribasso eventualmente pattuito, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente Accordo;
ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
9. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’ApL, la quale rimane l’unica e sola responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
10. L’ApL è responsabile in via esclusiva nei confronti dell’Amministrazione dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione medesima, o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, l’ApL si impegna a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.
11. L’ApL è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L’ApL trasmette all’Amministrazione prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l’Amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
12. L'ApL è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx..
13. L’ApL si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx..
14. Trova applicazione l’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. al ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del direttore dell’esecuzione, l’Impresa si obbliga a trasmettere all’Amministrazione entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
15. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
16. In caso di inadempimento da parte dell’ApL agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione può risolvere i contratti, salvo il diritto al risarcimento del danno.
17. L’ApL si impegna a depositare, prima della sottoscrizione del contratto attuativo, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
18. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso in cui l’ApL intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione dell’Accordo Quadro e devono essere depositati prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto attuativo.
19. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx., ad eccezione delle disposizioni dei commi 2 e 14 afferenti rispettivamente alla quota di prestazioni subappaltabili e al ribasso massimo consentito rispetto ai prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione che, a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione.
20. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
21. L’Amministrazione a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’AVCP-Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC-Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 1 del 10/01/2008.
< …ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1>
1. L’ApL, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.
ARTICOLO 13 PENALI
1. Le penali indicate nel paragrafo 11 del Capitolato Tecnico, verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’ApL nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
2. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di irrogazione delle penali stesse.
3. L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 (dieci) per cento dell’importo contrattuale del singolo contratto attuativo; qualora la penale sia di importo superiore alla predetta percentuale, trovano applicazione le disposizioni del presente Accordo Quadro e del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. in materia di risoluzione del contratto.
4. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nel paragrafo 11 del Capitolato, permane la facoltà per l’Amministrazione di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del contratto attuativo nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l’ApL si impegna espressamente a rifondere l’ammontare di eventuali oneri che l’Amministrazione dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della ApL stessa.
5. L’Amministrazione, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà compensare il credito con quanto dovuto all’ApL a qualsiasi titolo.
ARTICOLO 14 GARANZIA DEFINITIVA
1. Preliminarmente alla stipulazione del presente Accordo Quadro, l’ApL aggiudicatario ha costituito, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016, apposita garanzia fidejussoria pari a
……………..ossia nella misura del….. rispetto all’importo posto a base di gara, mediante fidejussione bancaria…………………… o polizza assicurativa ………..che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
2. La garanzia definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro, compreso l’obbligo di stipulare i successivi eventuali contratti attuativi che l’Amministrazione si determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione di questi ultimi, nonché il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime. La garanzia copre, inoltre, il rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'ApL rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.
3. L’Amministrazione ha altresì il diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del contratto in danno dell'aggiudicatario e per il pagamento di quanto dovuto da quest’ultimo per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
4. Ai sensi dell’art. 103 comma primo del D.lgs. 50/2016, è fatto obbligo all'Aggiudicatario procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Aggiudicatario.
5. A norma dell’art. 103 comma quinto del D.Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’intero Accordo Quadro, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzi detti, è automatico, con la sola condizione della preventiva consegna da parte dell'Aggiudicatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell’ultima prestazione seguita nell’ambito dell’Accordo Quadro.
6. Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente Accordo Quadro non siano affidati integralmente le prestazioni per l’intero importo complessivo presunto, l’eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione della verifica di conformità dell’ultima prestazione seguita nell’ambito dell’Accordo Quadro.
7. Qualora a seguito del presente Accordo Quadro non venga affidato alcun contratto attuativo, il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale stabilito per il presente Accordo Quadro.
8. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 15 RECESSO
1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, l’Amministrazione ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e dai contratti attuativi in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, come previsto dall’art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e xx.xx.. In tal caso, l’APL ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all’art. 1671 c.c.. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro l’ApL un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore; resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016.
2. l’Amministrazione ha diritto, ad insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dai singoli contratti attuativi in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi all’ApL, a mezzo PEC, previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
3. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l’ApL rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
4. I contratti di somministrazione di lavoro si concluderanno comunque alla loro scadenza naturale; in tal caso, l’Amministrazione si riserva di rimborsare all’ApL gli oneri retributivi e previdenziali da questo sostenuti in favore dei lavoratori somministrati.
ARTICOLO 16 RISOLUZIONE ACCORDO QUADRO
1. L’Amministrazione ha facoltà di risolvere l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati previa dichiarazione da comunicarsi all’ApL tramite PEC:
a) l’ApL si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx., e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
b) L’ApL ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell’AGCM, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e secondo le linee guida X.X.XX.;
c) qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
d) l'Accordo non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx.;
e) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall’APL ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e xx.xx., fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
f) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e xx.xx., che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche amministrazioni;
g) in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
h) in caso di violazione del Patto di integrità;
i) in caso di risoluzione di n. 1 (uno) contratto attuativo: nel caso in cui intervenga una risoluzione, per qualsiasi ragione indicata nel presente Accordo Quadro, che determina la risoluzione stessa di uno specifico contratto attuativo, l’Amministrazione procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo, ritenendo l’ApL responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze e dalla mancata esecuzione degli ulteriori contratti specifici stipulati tramite l’Accordo ed in corso d’opera;
j) reiterati e gravi inadempimenti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro;
2. L’Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’ApL tramite PEC, deve risolvere il presente Accordo nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti dell’ApL sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
c) nel caso in cui sia prevista certificazione di qualificazione: qualora nei confronti dell’ApL sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti un grave inadempimento dell’ApL ad una delle obbligazioni assunte con il presente Accordo tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti all’ApL e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l’ApL dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l’APL abbia risposto, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
4. L’Amministrazione, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all’art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario originario in sede di offerta.
5. L’Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis c.p.. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
ARTICOLO 17
RISOLUZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI
1. L’Amministrazione ha facoltà di risolvere i contratti attuativi, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:
a) violazione del patto d’integrità;
b) raggiungimento del limite massimo previsto per l’applicazione delle penali (10% dell’importo contrattuale);
c) grave e reiterato inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo alle modalità e ai tempi di esecuzione del contratto attuativo o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
d) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto attuativo o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
2. Costituisce altresì ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del Codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell’ApL, l’ipotesi di violazione degli obblighi previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. l’Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis c.p.. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
3. La risoluzione dei singoli contratti attuativi, nei casi succitati, sarà comunicata all’ApL a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell’Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.
4. La risoluzione potrà altresì avvenire nei casi ed alle condizioni previste dall’art.108 commi 1 e 1 bis del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., nonché necessariamente nelle ipotesi previste ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.
5. Il DEC/RUP, inoltre, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'ApL, redige apposita relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'ApL e formula, altresì, la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'ApL abbia risposto, l’Amministrazione su proposta del DEC/RUP dichiara risolto il contratto.
6. Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'ApL rispetto alle previsioni del contratto, il DEC/RUP gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'ApL deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'ApL, qualora l'inadempimento permanga, l’Amministrazione risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
7. Nel caso di risoluzione del contratto, l'ApL ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. I contratti di somministrazione di lavoro si concluderanno comunque alla loro scadenza naturale; in tal caso, l’Amministrazione si riserva di rimborsare all’ApL gli oneri retributivi e previdenziali da questo sostenuti in favore dei lavoratori somministrati.
8. In sede di liquidazione finale del servizio riferita all'appalto risolto, è posto a carico dell'ApL l’onere derivante dalla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni ove la Stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1.
Articolo 18 INTERPELLO
1. In conformità a quanto previsto dall’art.110 del d.lgs. n. 50/2016, nel caso in cui sopravvenga il fallimento dell'Aggiudicatario del presente Accordo quadro o la liquidazione coatta, o il concordato preventivo ovvero altra procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del medesimo, o sia disposta la risoluzione del contratto e comunque nei casi di cui agli artt. 108 e 110 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. o il recesso ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 e xx.xx., l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
3. Trovano altresì applicazione le ulteriori disposizioni previste dall’art. 110 con riferimento ai casi di curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero di impresa ammessa al concordato con continuità aziendale. Si applica altresì la disposizione di cui al comma 6 del richiamato articolo.
ARTICOLO 19
DIVIETO DI CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO E CESSIONE DEL CREDITO
1. È fatto divieto all’ApL di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Accordo Quadro, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx..
2. In caso di inadempimento da parte dell’APL ai suddetti obblighi, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo.
3. L’ApL può cedere a terzi i crediti derivanti dall’esecuzione dei contratti attuativi, nelle modalità espresse dall’art. 106, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx.. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione.
4. È fatto, altresì, divieto all’ApL di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
ARTICOLO 20 TRASPARENZA DEI PREZZI
1. L’ApL espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Accordo rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx., al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o l’ApL non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata dell’Accordo, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell’APL, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà di incamerare la garanzia prestata.
3. L’ApL si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.
ARTICOLO 21 INCOMPATIBILITÀ
1. L’ApL dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione dell’Accordo Quadro avviene nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e xx.xx..
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, l’Apl prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.
ARTICOLO 22
OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’ApL si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. L’ApL, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. L’ApL, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Amministrazione.
4. L’ApL, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo
rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
5. L’ApL è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
6. Ai sensi della Determinazione dell’AVCP (ora ANAC) n. 10 del 22 dicembre 2010, l’ApL, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti all’ ApL mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’ApL medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
ARTICOLO 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. L’ApL dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), nonché del d.lgs 196/2003, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’Accordo e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito della documentazione di gara.
2. L’Amministrazione tratta i dati forniti dall’APL, ai fini della stipula dell’Accordo e dei relativi contratti, per l’adempimento degli obblighi legali connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione dell’Accordo, l’ApL, in persona del legale rappresentante protempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l’azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. L’ApL prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell’operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione relativa alla trasparenza e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.),
ARTICOLO 24 FORO ESCLUSIVO
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo e relativi contratti sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
ARTICOLO 25
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico dell’APL tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo.
Per l’Amministrazione Per l’ApL
………………. ………………….
(Firmato digitalmente) (Firmato digitalmente)
Il sottoscritto , in qualità di legale rappresentante dell’ApL dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l’ApL dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 2: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione
Articolo 3: Durata
Articolo 4: Dimensione dei servizi Articolo 5: Contratti attuativi
Articolo 6: Avvio dell’esecuzione dei contratti attuativi
Articolo 7: Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali Articolo 8: Obblighi e adempimenti a carico dell’ApL
Articolo 10: Verifica della regolare esecuzione Articolo 11: Fatturazione e pagamento Articolo 12: Subappalto
Articolo 13: Penali
Articolo 14: Garanzia definitiva Articolo 15: Recesso
Articolo 16: Risoluzione Accordo Quadro Articolo 17: Risoluzione Contratti attuativi Articolo 18: Interpello
Articolo 19: Divieto di cessione dell’Accordo Quadro e cessione del credito
L’ApL
e legale rappresentante <inserire carica>
(Firmato digitalmente)