VERBALE DI ACCORDO E NORME INTEGRATIVE
VERBALE DI ACCORDO E NORME INTEGRATIVE
in Biella, lì 28 maggio 2003
tra
− il COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DEL BIELLESE, rappresentato dal Presidente Geom.
Xxxxx Xxxxxx con l’assistenza del direttore dr. Xxxxxx Xxxxxxx
ed, in ordine alfabetico
− la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI, AFFINI E DEL LEGNO - Fe.X.X.X.X.-U.I.L.
Sindacato Provinciale Edile della Camera Sindacale del Biellese, rappresentata dal Segretario Signor Xxxxxxxx Xxxxx
− la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI - F.I.L.C.A -
C.I.S.L. di Biella rappresentata dal Segretario Signor Xxxxx Xxxxxxx
− la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO DELL’EDILIZIA ED AFFINI -
F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. Sindacato Provinciale Edile di Biella, rappresentato dal Segretario Signor Xxxx Xxxxxxx
che costituiscono la FEDERAZIONE DEI LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI
VISTO
il contratto collettivo nazionale di lavoro 29 gennaio 2000 ed in particolare l’art. 39 “ Accordi locali” del contratto medesimo e nella piena riconferma e salvaguardia di tutte le clausole e le disposizioni integrali per i diritti acquisiti nei precedenti Contratti Integrativi Provinciali del 1° febbraio 1990 e del 22 dicembre 1998 e precedenti
si conviene e si stipula quanto segue
P R E M E S S A
Il settore delle costruzioni è strategico e fondamentale per lo sviluppo economico e sociale del territorio della provincia di Biella.
I previsti forti investimenti in opere pubbliche, infrastrutture e lavori privati per circa
1.000 miliardi nei prossimi anni sono una grande opportunità di potenziamento e riqualificazione per imprese e lavoratori.
Per evitare il rischio di lavoro nero, concorrenza sleale, infortuni, consolidamento di imprese esterne irregolari, l’edilizia biellese deve avere un forte governo congiunto delle Parti Sociali (imprenditori e sindacati) con adeguate relazioni sindacali e un ruolo attivo dei lavoratori e delle imprese regolari.
Le parti Sociali intendono favorire lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio professionale di imprese e dei lavoratori nella concertazione di tutte le Parti, tipo il Patto Territoriale Biellese con la sinergia di investimenti pubblici, privati, delle imprese che dovranno organizzarsi per far fronte alle nuove esigenze.
Le Parti si impegnano a valorizzazione i sistemi associativi di categoria (Collegio Costruttori, Confartigianato, CNA, Feneal UIL, Filca CISL, Fillea CGIL con la Cassa Edile, Ente Scuola Edile, CPT, C.S.) in collaborazione, ognuno per i suoi compiti, con gli Enti Pubblici, le Istituzioni, gli Enti di controllo, gli ordini professionali, il sistema del credito, della Formazione e
della ricerca.
A RT . 1 P O L I T I C H E DI S E T T O R E ,L A V O R O N E R O , D I F E S A
D E L L ’ E D I L I Z I A B I E L L E S E
Le Parti concordano che non appena a livello nazionale sarà applicata la parte della Legge Finanziaria che prevede il Documento Unico Regolarità Contributiva - DURC sarà resa immediatamente operativa per la provincia di Biella con Prefettura, INPS, INAIL, Direzione Provinciale del Lavoro.
* La Legge 24 ottobre 2003 n° 30 prevede all’art. 86 il Documento Unico di Regolarità Contributiva anche per i lavori Privati . Il 16 dicembre 2003 è stato firmato tra l’Ance e le Organizzazioni Sindacali Nazionali, l’Avviso Comune che concordano sull’opportunità che il Ministero del Lavoro dia istruzioni nel senso che, in assenza di certificazione della regolarità contributiva, non è possibile procedere all’inizio dei lavori in quanto è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo ( permesso di costruire e DIA).
Nel frattempo concordano di:
- attivarsi con Inps, Inail affinché non rilascino la piena Regolarità contributiva a chi fa lavori Edili e utilizza vari tipi di elusione e non aderisce alla Cassa Edile e al CPT di Biella.
- provare una prima sperimentazione con INPS e INAIL per le Imprese esterne con cantieri nel Biellese (in particolare nuovo ospedale, stradali, gas, che applicano impropriamente e sistematicamente altri CCNL di lavoro e comportamenti elusivi con concorrenza sleale).
art.1.1. - CLAUSOLA SOCIALE
Come già previsto dal contratto integrativo precedente del 22 dicembre 1998 e precisamente all’art. 2, le Parti richiamano l’attenzione sulla Clausola sociale nazionale e sollecitata dalla CNCE (31/10/2001 prot. 1236/P/SF) proponendo specifico accordo tra Provincia, Prefettura, Direzione Provinciale del Lavoro con le scriventi Parti Sociali affinché in tutti i Capitolati di appalto della Provincia di Biella ogni stazione appaltante (comuni, enti, e committenti privati) inserisca specificatamente:
- L’applicazione del contratto edile
- L’iscrizione alla Cassa Edile
art.1.2. - OSSERVATORIO
Le Parti danno molta importanza all’OSSERVATORIO DI SETTORE CASSA EDILE per conoscere tutti i cantieri pubblici e privati sul territorio e tutte le imprese che vi lavorano attraverso le NOTIFICHE PRELIMINARI DI APERTURA NUOVO CANTIERE e poter individuare le imprese che non versano in Cassa Edile con controlli mirati e le dovute segnalazioni in forza della Clausola sociale.
art.1.3. SISTEMA DI INFORMAZIONE
Il Collegio Costruttori Edili del Biellese e la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni, ritenuta l’importanza fondamentale che assume l’attività edilizia nel territorio del Circondario di Biella sotto il profilo economico e sociale, convengono di operare ed assumere iniziative attraverso interventi presso le Pubbliche Amministrazioni tali da favorire l’accelerazione delle realizzazioni dei programmi, delle procedure ed organizzazioni degli appalti, nonché l’utilizzo, nei tempi previsti, dei flussi finanziati destinati.
A tal fine in conformità a quanto regolamentato in sede nazionale, il Collegio Costruttori Edili del Biellese e la Federazione Territoriale dei Lavoratori delle Costruzioni, nelle rispettive autonomie di valutazione e responsabilità concordano che trimestralmente si incontreranno per esaminare congiuntamente la situazione del settore.
Nel corso di tali incontri il Collegio Costruttori Edili del Biellese fornirà, in applicazione e secondo la normativa concordata in sede nazionale, informazioni globali sui programmi di nuovi insediamenti nonché le prevedibili implicazioni sull’occupazione.
In fase di acquisizione delle opere di grande entità, le Parti procederanno ad un confronto con le XX.XX e con le RSA per stabilire modi di organizzazione del lavoro nei cantieri.
Tutto ciò tenuto conto delle previsioni di sviluppo del settore anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche.
a r t . 2 . R E L A Z I O N I S I N D A C A L I E M E R C A T O D E L L A V O R O
Nello spirito di far crescere tra le parti un nuovo tipo di relazioni, si intraprenderanno iniziative comuni presso le Direzioni degli Enti I.N.P.S. e I.N.A.I.L. al fine di accelerare i pagamenti dei periodi di C.I.G. ed indennità di inabilità temporanea.
Al fine di perseguire soluzioni concordate per quanto riguarda l’occupazione, i dati statistici della Cassa Edile saranno a disposizione delle Parti, affinché si possano studiare i possibili reinserimenti di ex operai edili nel settore.
a r t . 3 . P R O F E S S I O N A L I T À
Il Collegio Costruttori Edili e le Federazioni dei Lavoratori delle Costruzioni di Biella si attiveranno per incentivare, collegamento alla Formazione professionale e gli stages presso le imprese
Particolare cura sarà riservata per la selezione e il reclutamento dei lavoratori Apprendisti
a r t . 4 . M O B I L I T À
L’Impresa deve darne comunicazione, nel limite del possibile, almeno 24 ore prima del trasferimento, in caso di mobilità da cantiere a cantiere.
Per quanto riguarda la mobilità da impresa ad impresa, la comunicazione ai Delegati Aziendali, od in loro assenza alle Organizzazioni Sindacali, deve essere data dall’impresa almeno, nel limite del possibile, 20 giorni prima.
Inoltre, il Collegio Costruttori Edili del Biellese si impegna ad individuare, in caso di esuberanza di maestranze, nel limite delle sue competenze nuovi posti occupazionali.
a r t . 5 . C O N T R A T T O D I F O R M A Z I O N E E L A V O R O
Le Parti convengono per una consultazione in ordine alle richieste di assunzione per contratti di formazione e lavoro, nel rispetto delle normative vigenti ( L. 19.12.1984, n. 863, Legge 11.4.1986, n. 113) nonché dell’Accordo Interconfederale 18.12.1988.
Le aziende interessate inviteranno i lavoratori a frequentare i corsi che verranno organizzati dall’Ente Scuola.
* La Legge 24 ottobre 2003 n° 30 ha apportato modifiche al contratto di formazione
a r t . 6 . D I S C I P L I N A D E L L ’I M P I E G O D I M A N O D O P E R A D E G L I
A P P A L T I E S U B A P P A L T I
Si intende integralmente richiamata la normativa fissata dall’ art. 15 del C.C.N.L.
29.01.2000.
Le Parti concordano di inviare una Circolare delle Associazioni imprenditoriali e della Cassa Edile a tutte le ditte per ricordare l’obbligo di segnalazione dei subappalti alla Cassa Edile, per verifica delle regolarità contributive dei subappaltatori in applicazione del CCNL e del precedente contratto Integrativo.
Nell’allegato “A”, che è parte integrante del presente contratto, si riportano lo schema di dichiarazione dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice di adesione al c.c.n.l. ed agli accordi integrativi locali, nonché lo schema di lettera che l’impresa appaltante o subappaltante deve inviare alla Cassa Edile del Biellese e per conoscenza agli Istituti Previdenziali ed Assistenziali, al Collegio Costruttori Edili del Biellese ed alla rappresentanza sindacale Aziendale od in sua assenza, alle Organizzazioni Sindacali (allegato B).
Per quanto riguarda gli appalti pubblici si richiamano integralmente gli adempimenti previsti dalle Leggi vigenti.
a r t . 7 . I G I E N E , A M B I E N T E D I L A V O R O E S I C U R E Z Z A
Si riconferma la disponibilità delle Parti ad operarsi per il rispetto di quanto previsto dalla normativa contrattuale e di legge in materia di antinfortunistica, igiene e sicurezza del lavoro.
Le Parti si danno atto della sperimentazione in corso con l’A.S.L. di Biella per lo studio e l’intervento diretto presso i cantieri.
Le Parti, dando rilievo prioritario alla sicurezza ed all’igiene del lavoro nei cantieri ed al miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi, ribadiscono l’opportunità di dare sollecita attuazione a quanto previsto dall’art. 86 del c.c.n.l. 29.01.2000.
Il relativo finanziamento del Comitato verrà provveduto come previsto dall’art. 87 del
c.c.n.l. 29.01.2000.
Eventuali anomalie saranno segnalate al Collegio che inviterà immediatamente l’Impresa interessata a normalizzare la situazione nel più breve tempo possibile. In caso di recidiva o in caso di mancata normalizzazione la situazione irregolare sarà portata all’attenzione della locale A.S.L.
Per migliorare la conoscenza sulle disposizioni in materia dell’art. 88 del c.c.n.l. le Parti concordano di realizzare per tutto il personale addetto, come previsto dal X.X.xx 626/94, art. 22, un corso di 8 ore per il primo ingresso nel settore. La certificazione di regolarità sarà rilasciata alle ditte che oltre essere in regola con i versamenti in Cassa Edile abbiano adempiuto
alla formazione dei lavoratori.
Dove vi è pernottamento e in ogni cantiere, anche temporaneo ove sia possibile in applicazione dell’art. 86 del Ccnl 29/01/2000 e disposizioni di Xxxxx, le baracche fisse o mobili, dovranno essere attrezzate con docce fornite di acqua calda e con scaldavivande L’apertura di nuovi cantieri, va comunicata preventivamente, da parte delle Imprese alle
Rappresentanze Aziendali Sindacali.
Le parti concordano che le imprese si adopereranno all’acquisto di macchine per:
1. aspirazione polveri e fumi.
2. abbattimento rumore.
3. sollevamento e movimentazione dei carichi( peso massimo sollevabile kg 30 d.g.l 626/94)
4. in attesa di un adeguamento da parte delle ditte produttrici di cemento, per la confezione di sacchi da kg 25 ( pertanto il sacco da kg 50 va sollevato da due persone)
Incentivi alla Sicurezza
Maggiore informazione e formazione, da parte del Comitato Sicurezza, del Comitato Paritetico Territoriale, dell’Ente Scuola con stages di breve durata dimostrativi per le imprese e i lavoratori, dei nuovi macchinari o sistemi lavorativi più sicuri. in collaborazione con le Istituzioni Pubbliche
a r t . 8 . E N T I P A R I T E T I C I
Le Parti concordano la valorizzazione, il potenziamento, la riorganizzazione degli Enti Paritetici per migliorarne le potenzialità inespresse ed il pieno utilizzo.
art.8.1. Cassa Edile
Alcune positive iniziative avviate sono da valorizzare, mantenere e sviluppare (gare tra gli Istituti di Credito, revisione delle certificazioni liberatorie e verifica delle comunicazioni dagli Enti Appaltanti, coinvolgimento per la lotta al Lavoro Nero, incrocio dei dati tra vari Enti, verifica e gestione degli assegni non riscossi, ecc.).
Le Parti concordano di valutare i possibili servizi che la Cassa Edile potrà fornire alle imprese ed ai lavoratori.
art.8.2. Comitato Paritetico Territoriale
In vista delle nuove esigenze, il Comitato Paritetico è ritenuto uno strumento utile ed indispensabile per il controllo sistematico del territorio e per migliorare la sicurezza complessiva dei cantieri Biellesi.
E’ necessario uno scambio di informazioni con la Cassa Edile, con l’Ispettorato del Lavoro e l’ A.S.L. che dovranno essere migliorate e incrementate..
Sviluppo di scambi con l’Ente Scuola per la formazione dei lavoratori, come previsto dal X.X.xx 626, per le R.L.S per i delegati e per i lavoratori in generale, cercando tra le Parti di impegnarsi a cercare le giuste sinergie operative.
art.8.3. Comitato Sicurezza
L’art. 88 “ Rappresentante per la Sicurezza “ del CC.N.L. 29. 01.2000 ha dato attuazione alle disposizioni di cui agli artt. 18,19 del X.X.xx n. 626/94 in ottemperanza dei quali si è ritenuto di dare completa funzionalità al sistema contrattuale per la sicurezza così come previsto nell’ambito provinciale.
Con l’Accordo del 21 novembre 2001 le Parti hanno costituito il Comitato Sicurezza che gestirà il lavoro dei Rappresentanti dei Lavoratori della Sicurezza per il Territorio – R.L.S.T.
Il Collegio Costruttori e le XX.XX. concordano la costituzione in via sperimentale del Comitato Sicurezza con validità per tre anni dal 1° gennaio 2002, considerando riconfermate le cariche fino ad un ulteriore accordo con disdetta delle Parti dato con lettera raccomandata sei mesi prima della scadenza.
art.8.4. Ente Scuola
Le Parti convengono un sempre maggiore raccordo tra l’Ente Scuola e il Servizio per l’Impiego della Provincia di Biella per le iniziative di formazione e riqualificazione professionale:
• 8 ore d’ingresso sulla Sicurezza
• Xxxxx per apprendisti e giovani lavoratori
• Xxxxx mirati anche brevi per figure professionali che necessitano nel settore
• Stage formativi presso imprese e cantieri,
• Corsi per lavoratori extracomunitari
In particolare con il Servizio per l’Impiego della Provincia di Biella andrà stipulata a breve specifica convenzione per la predisposizione su modulistica comune della Lista di disponibilità al lavoro in Edilizia rivolta a giovani disoccupati italiani e stranieri, da pubblicizzare (e raccogliere i nominativi per una futura selezione anche con l’Ente Scuola) nei Servizi per l’impiego provinciali, negli Istituti Tecnici (per geometri e periti edili), sui giornali, ..
L’Ente Scuola rilascerà al termine di ogni corso una certificazione di frequenza.
a r t . 9 . P R E S T A Z I O N I
art.9.1. Verifica Periodica Fondi Mutualizzati
Le Parti si incontreranno con cadenza semestrale nei mesi di Novembre e Maggio per esaminare rispettivamente il semestre aprile-settembre e ottobre- marzo. Tale esame verrà effettuato con l’ausilio di un bilancino di verifica predisposto dalla Cassa Edile, con riferimento a tutte le gestioni dei fondi mutualizzati e relativi contributi. La verifica potrebbe portare un’eventuale adeguamento delle prestazioni in riferimento alle disponibilità economiche e finanziarie. Sarà cura della Cassa Edile regolamentare i tempi di pagamento delle prestazioni.
art.9.2. Rimborso spese di nascita
Erogazione di un rimborso per le spese di nascita per ogni figlio. Il rimborso sarà del 50% la spesa effettuata con un massimo di € 130,00. Bisognerà produrre certificato di nascita, documento equivalente e gli scontrini relativi.
art.9.3. Sussidio o Rimborso per Figli Disabili
a) Ai lavoratori che hanno figli con gravi disturbi psicomotori o invalidi 100% verrà erogato un assegno annuale pari alla seguente cifra: € 1.550,00=(millecinquecentocinquanta/00) sottoposta a normale tassazione;
b) In alternativa nel caso in cui il lavoratore ha sopportato delle spese inerenti alla condizione del soggetto, gli verrà rimborsato per l’ importo citato la quota per intero senza trattenuta fiscale
art.9.4. Rimborso spese didattiche
Erogazione di un rimborso per l’acquisto di libri e materiale didattico al lavoratore il cui reddito famigliare non sia superiore al risultato del seguente calcolo [(Tot.2 op. spec.)x 173h x 12 mesi].
Che abbiano figli che frequentano le scuole medie inferiori, superiori o università con i seguenti valori:
Media inferiore: € 103,00 Media superiore: € 186,00 Istituto Universitari: € 289,00
Il rimborso sarà riconosciuto con la presentazione degli scontrini di spesa e con la compilazione dei moduli che la Cassa Edile predisporrà.
art.9.5. Borse di studio
La Cassa Edile, allo scopo di aiutare negli studi i figli dei lavoratori ed i lavoratori studenti iscritti alla Cassa, bandisce ogni anno un concorso per l’assegnazione di borse di studio nel numero e nell’importo che di anno in anno il suo Comitato di Xxxxxxxx deciderà.
I criteri generali del bando di concorso restano quelli del decorso giugno 1998:
scuola media sup. : € 516,00 Università : € 775,00
Laurea : € 1.033,00
art.9.6. Rimborso per spese mediche
Rimborsi per spese mediche fino ad un importo massimo di € 1.033,00 (milletrentatre/00 Euro); tale rimborso sarà riconosciuto con le seguenti modalità:
periodo: il contributo totale potrà essere goduto nell’arco di due anni a partire dalla prima erogazione;
quantità: il rimborso corrisponderà al 50% della spesa sostenuta; non ci sono limiti nel numero di erogazioni ma solo limiti nell’importo complessivo di
€ 1.033,00 biennali;
soggetti interessati: la richiesta di contributo riguarda il lavoratore edile in forza, il coniuge e i figli a carico (farà fede lo stato di famiglia anche per le coppie
conviventi); si chiarisce che per persone a carico si intendono soggetti con reddito inferiore a 2.841,00/anno;
modalità : la richiesta deve essere effettuata in Cassa Edile sui modelli predisposti entro tre mesi dalla data riportata nella ricevuta fiscale;
anzianità minima: il lavoratore deve essere in forza alla data della richiesta e avere almeno tre mesi di versamenti in Cassa Xxxxx nei dodici mesi precedenti la data in questione
tipologia di intervento: a) spese dovute alle seguenti visite specialistiche per gli iscritti in Cassa Edile: Ortopedia (dovuta a infortuni sul lavoro), Ginecologia, Dermatologia;
b) spese dovute alle seguenti visite specialistiche per il nucleo familiare (così come previsto al punto “soggetti interessati”): Cardiologia, Chirurgia, Oculistica. Oncologia, Otorinolaringoiatria, Urologia nonché per cure, protesi dentarie e ortopediche.
art.9.7. Sussidi per cure termali
Al lavoratore in possesso dell’autorizzazione dell’ente previdenziale pubblico preposto a fornire le suddette prestazioni, vengono erogate le seguenti cifre:
• € 103,00 a forfait se inviati dall’INPS
• Detta indennità sarà aumentata di € 181,00 se le cure si protrarranno oltre il periodo con proroga autorizzata dall’Istituto.
art.9.8. Sussidi funerari
a) In caso di decesso del lavoratore, agli aventi diritto, la Cassa Edile corrisponderà un assegno pari a € 516,00 maggiorato di € 52,00 per ogni figlio minore a carico; in caso di decesso del coniuge l’assegno sarà pari a € 259,00.
b) L’erogazione di un assegno pari a 2 giornate lavorative ( par a 16 ore del totale 2) per partecipare ai funerali dei congiunti di 1° grado.
art.9.9. Assicurazione per Infortunio extra professionale
* Il 30 luglio 2003 è stata stipulata una polizza infortuni extraprofessionali: Capitale assicurato:
- € 6.000,00 pro capite in caso di morte a seguito di infortunio extraprofessionale e/o in itinere e/o avvenuto durante l’orario di lavoro ma fuori dal posto di lavoro anche per assenza, allontanamento , con o senza permesso;
- € 29.000,00 pro capite in caso di invalidità permanente a seguito di infortunio extraprofessionale e/o in itinere e/o avvenuto durante l’orario di lavoro ma fuori dal posto di lavoro anche per assenza, allontanamento, con o senza franchigia e supervalutazione della I.P. 70% =100%; quindi con liquidazione dell’intero capitale assicurato se il grado di invalidità permanente residuo è pari o superiore al 70%;
art.9.10. Sussidi straordinari
La Cassa Edile dietro delibera del Comitato di Xxxxxxxx, può concedere sussidi straordinari a favore dei lavoratori iscritti, per eventi eccezionali e di particolare gravità.
Il lavoratore dovrà presentare richiesta dettagliata, vistata dalla ditta presso la quale è occupato, con l’indicazione dei motivi gravi per i quali si richiede il sussidio.
art.9.11. Colonie estive
La Cassa Edile invia annualmente, a proprie spese, i figli degli operai iscritti di età compresa tra i sei e i dodici anni
art.9.12. Agevolazioni per acquisto e ristrutturazione prima casa
E’ stato attuata dalla Cassa Edile una convenzione con un Istituto di Credito per tutti gli operai iscritti in merito al finanziamento per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa, in modo che i lavoratori possano richiedere e poter ottenere tassi ad interessi convenienti.
Per poter ottenere le condizioni pattuite basterà che il lavoratore si rechi presso gli sportelli della Sede Centrale oppure filiali dello stesso Istituto di Credito con un’apposita lettera di presentazione rilasciata dalla Cassa Edile
art.9.13. Condizioni Bancarie per i lavoratori
Si afferma la volontà di definire accordi tra Xxxxx Xxxxx e Istituti di Credito per ottenere condizioni di conto vantaggiose per i lavoratori.
art.9.14. Costituzione di un fondo di mutualizzazione
Si chiarisce che la Cassa deve attivarsi periodicamente e costantemente verso i lavoratori, le imprese, i Comuni, per avere le anagrafiche corrette e aggiornate; tutto ciò con l’obiettivo di consegnare la totalità degli assegni ai legittimi proprietari.
Resta inteso l’impegno delle Parti a trasformare la totalità degli assegni in bonifici bancari.
Si concorda di istituire un Fondo per accantonare tutti gli attuali e futuri assegni circolanti che non vengono ritirati dai lavoratori e/o non riscossi (quindi scaduti).
Gli interessi di tale Fondo e gli assegni prescritti (cinque anni ass. ordinari) potranno essere destinati con parere insindacabile del Comitato di Gestione a prestazioni indirizzate ai lavoratori.
Alla chiusura del bilancio della Cassa Edile di ogni anno verranno stornati gli importi in questione nel fondo predisposto.
art.9.15. Liquidazioni anticipate accantonamento ferie, gratifica Natalizia.
Oltre ai casi già previsti dal regolamento Cassa Edile si prevede la possibilità di richiedere il pagamento anticipato delle somme accantonate(18%) e maturate (ape, apes, t.f.r.) a favore del lavoratore licenziato per: fallimento, concordato preventivo, cessazione attività e riduzione del personale.
art.9.16. Diritto alle prestazioni
Nel caso in cui l’impresa non sia temporaneamente in regola con i contributi ma sia stata regolare per almeno 5 anni, si chiede che il lavoratore mantenga il diritto alle prestazioni Cassa Edile almeno per un anno, purché il lavoratore sia in costanza del rapporto di lavoro.
art.9.17. Mutualizzazione vestiario e scarpe per tutti gli addetti iscritti in CE
Si conferma la fornitura di scarpe antinfortunistiche e vestiario a tutti i lavoratori iscritti in Cassa Edile per due volte l’anno (estive ed invernali) con l’istituzione d’apposito Fondo vestiario.
Tale Fondo è istituito dal 1/10/2002 in Cassa Edile con la seguente contribuzione per un totale dello 0,60 % così composto:
- 0,44 % spostamento da Fondo APE dal 1° ottobre 2002-
- 0,10 % spostamento da Fondo APES
- 0,05 % spostamento da Fondo Sicurezza
- aumento contributi da imprese esterne da portare allo 0,80 % e spostare al Fondo Vestiario
- più eventuali sponsorizzazioni da banche, eventuali contributi da Ente Scuola
Nell’attesa che tale Fondo sia operativo, le Parti concordano che la fornitura estiva 2003 sia posta a carico del Fondo APES, dal quale verrà attinta una eventuale differenza, per la fornitura invernale 2003.
art.9.18. Sussidi straordinari
La Cassa Edile dietro delibera del Comitato di Xxxxxxxx può concedere sussidi straordinari a favore dei lavoratori per eventi eccezionali e di particolare gravità.
Il lavoratore dovrà presentare richiesta dettagliata vistata dalla ditta presso la quale è occupato, con l’indicazione dei motivi gravi per i quali si chiede il sussidio.
art.9.19. Mutualizzazione Permessi R.L.S. in ottemperanza al X.X.xx 626/94 e c.c.n.l. 29.01.2000
Si concorda di costituire un fondo di mutualizzazione in Cassa Edile per la copertura del costo a carico impresa dei permessi sindacali RLS .
Per la formazione obbligatoria si applicherà quanto previsto dalla L. n. 626/94, dal D.L.vo 528/99 e dall’art. 89 del C.C.N.L. 29.01.2000.
Le spese sono a carico degli Enti Paritetici competenti la cui gestione sarà di competenza della Cassa Edile.
a r t . 1 0 . T R A S F E R T A - M E N S A - D I A R I A - R I M B O R S I
art.10.1. Trasferta - Inizio Orario in cantiere
Si stabilisce che tutti i lavoratori dovranno presentarsi nel cantiere nell’ora di inizio lavori.
art.10.2. Indennità sostitutiva di Mensa per operai e impiegati addetti ai cantieri
Dal 1°.2.1999 è stata istituita l’Indennità sostitutiva di mensa di € 5,29 giornaliere. Resta confermato l’importo di € 5,29.
Nel caso l’impresa riconosca direttamente il pagamento del pranzo l’importo citato verrà assorbito.
Diritto per avere diritto all’indennità bisogna avere almeno 4 ore di presenza nell’arco della giornata;
(*) Personale assunto a tempo parziale: Si precisa che il personale assunto a tempo parziale (part-time) ha diritto all’indennità sostitutiva di mensa, nel caso presti la sua attività lavorativa per almeno 5 ore giornaliere
Con l’occasione si ricorda che l’indennità sostitutiva di mensa è totalmente esente ai fini contributivi e fiscali . Sulla questione l’INPS di Biella si è espresso in modo favorevole.
Ticket Restaurant per impiegati amministrativi
Dal 1°.2.1999 è stata concordata l’istituzione del servizio Ticket Restaurant dell’impresa. Dal 1° giugno 2003 l’incremento dell’importo è aumentato nella misura del 50%.
L’importo mensile sarà di € 77,47 (£ 150.000).
Il Ticket restaurant sostituisce l’attuale indennità sostitutiva di mensa.
Esclusioni: si chiarisce che il Ticket non dovrà essere erogato per i giorni di assenza per malattia, infortunio, ferie,permessi retribuiti e non, sciopero, maternità, permessi sindacali; in alternativa l’importo di € 77,47= potrà essere erogato in busta paga senza oneri aggiuntivi dell’azienda, fissando il costo complessivo aziendale a € 77,47.
art.10.3. Trasferta
a) Dipendenti portati con mezzi dell’azienda
- da 16 km a 30 km € 12,79+ € 5,29 Indennità sostitutiva di mensa
- da 31 km a 40 km € 20,53+ € 5,29 Indennità sostitutiva di mensa
oltre i 40 km l’impresa concorderà per cantiere l’importo relativo alla trasferta come previsto dalle norme del C.C.N.L., e nell’applicazione del D.P.R. 917/86 art. 48.
La trasferta è totalmente esente ai fini contributivi e fiscali. In merito è stato chiesto parere alla locale sede INPS, che si è espresso in modo favorevole
b) Dipendente che si reca in cantiere con mezzi propri
art.10.4. Dipendente che si reca in cantiere con auto propria
(Solo entro i 15 Km; oltre i 15 Km deve essere portato sul cantiere con mezzi dell’impresa).
In ogni caso il lavoratore che usi il proprio mezzo oltre alla trasferta e all’indennità sostitutiva di mensa di € 5,29, sarà corrisposto il Rimborso chilometrico di seguito riportato.
Rimborso chilometrico viene elevato € 0,30 (£. 581) al Km a partire dal: 22/10/02
Rimborso chilometrico
Si conferma il riferimento e l’aggiornamento periodico concordato nell’integrativo territoriale del 1° febbraio 1990.
Si stabilisce la franchigia dei primi due chilometri di percorrenza dalla sede ( due chilometri in andata e due chilometri per il ritorno) conseguentemente la stessa non verrà retribuita.
Conteggio km il calcolo dei chilometri verrà effettuato partendo dal Comune (Municipio del Comune) ove ha sede l’impresa fino al cantiere (franchigia di 2 km in andata e 2 chilometri per il ritorno)
Nel caso l’impresa non avesse sede nella provincia di Biella il riferimento per il calcolo dei Km sarà fatto dal primo cantiere nel quale il lavoratore ha prestato servizio.
(*) Avvicinamento In caso il dipendente si rechi in un cantiere senza passare dall’azienda perché più vicino, il calcolo della diaria-trasferta viene effettuato dal Municipio del Comune ove risiede il dipendente al cantiere con franchigia di 2 Km di andata e 2 km di ritorno.
Reperibilità e Indennità di chiamata
Istituzione di una indennità di chiamata fuori dall’orario di lavoro di €. 15,49
Indennità di Guida per Xxxxxxx.
Il lavoratore che conduce i mezzi dell’azienda per recarsi o trasportare suoi colleghi in cantiere, ha diritto ad un’indennità aggiuntiva di € 2,07 giornaliere.
Per i lavoratori trasportati con i mezzi dell’azienda, nulla è dovuto per il trasporto.
Pertanto gli stessi dovranno essere presenti in cantiere all’ora di inizio dei lavori previsti.
art.10.5. Diaria.
Si conferma il meccanismo di calcolo concordato nell’integrativo territoriale del 1° febbraio 1990.
Dal 1°.6.2003 l’indennità di Diaria verrà commisurata come segue:
• da 0 a 15 chilometri 50%;
• oltre i 15 chilometri per intero
Diaria Autisti
Si conviene che per il personale assunto o successivamente adibito alla qualifica di autista (per i conducenti di mezzi d’opera esclusivamente per lo spostamenti degli stessi al cantiere) l’inizio dell’orario di lavoro retribuito coincide con l’effettivo inizio dell’attività propria della mansione (manutenzione ordinaria mezzo, scarico e carico, guida).
Per i suddetti lavoratori la Diaria viene inserita al 100% senza nessuna commisurazione chilometrica; il personale non assegnato stabilmente in un cantiere e che , invece viene comandato a prestare servizio in cantieri esterni, o diversi dalla sede dell’impresa, e che non abbia la possibilità di utilizzare le strutture messe a disposizione, sarà rimborsato il pasto a piè di lista.
a r t . 1 1 . S A L A R I O - E L E M E N T O E C O N O M I C O T E R R I T O R I A L E
I N D E N N I T A ’ T E R R I T O R I A L E D I S E T T O R E
art.11.1. Parametri EET
In conformità all’Accordo Nazionale 29 gennaio 2002, l’Elemento Economico Territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23.7.1993 e degli artt. 12, 39 e 47 del C.C.N.L. 29.1.2000. Nella determinazione dell’ E.E.T, la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal CCNL 29.1.2000, le Parti sottoscritte tengono conto avendo riguardo al territorio della Provincia di Biella, dell’andamento del settore e dei suoi risultati, sulla base dei seguenti indicatori:
- numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile,
- numero ore lavorate e relativo monte salari
- massa salari denunciata in Cassa Edile
- numero ore di Cassa Integrazione Ordinaria autorizzate per mancanza di lavoro nel settore edile
Per il periodo di vigenza del presente Contratto Provinciale il valore dell’Elemento Economico Territoriale è determinato in via presuntiva per ogni anno entro il 30 gennaio. Effettueranno la verifica sugli elemento conoscitivi forniti dalla Cassa Edile di Biella del diritto alla corresponsione dell’ E.E.T. raffrontando l’andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo 1° ottobre/30 settembre immediatamente precedenti e quelli del periodo 1° ottobre 2001/30 settembre 2002 che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto.
Le stesse Parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso di riferimento. Le Parti all’atto della verifica annuale potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti. L’E.E.T. di cui all’art. 39 del CCNL 29.1.2000 decorre dal 1° giugno 2003.
Relativamente al periodo 1° giugno/31 dicembre 2003 gli importi orari e mensili definiti in via presuntiva – sulla base dei dati parziali – nonché delle linee tendenziali estrapolate ed erogate quali anticipo dell’Elemento Economico Territoriale sono i seguenti:
OPERAI DI PRODUZIONE | Dal 1° giugno 2003 | Dal 1° dicembre 2003 |
Operaio di IV livello | 0,44 | 0,56 |
Operaio specializzato | 0,41 | 0,53 |
Operaio qualificato | 0,37 | 0,47 |
Operaio comune | 0,32 | 0,40 |
* Custodi, portinai Guardiani(con alloggio) | 0,26 | 0,32 |
N.B. = Operai discontinui di cui all’allegato A lett. C) art. 6 CCNL 29.1.2000
IMPIEGATI | Dal 1° giugno 2003 | Dal 1° dicembre 2003 |
1^ Categoria Super | 109,69 | 139,60 |
1^ categoria | 98,72 | 125,64 |
2^ Categoria | 82,27 | 104,70 |
Impiegato di IV Livello | 76,78 | 97,72 |
3^ categoria | 71,30 | 90,74 |
4^ categoria | 64,17 | 81,67 |
4^ categoria primo impiego | 54,84 | 69,80 |
Le Parti si danno atto che la struttura dell’E.E.T. è coerente con quanto previsto dall’art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella L. 23 maggio 1997, n. 135 , in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l’andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2.
art.11.2. Indennità Territoriale di settore
Con riferimento a quanto previsto dalla nota a verbale dell’art. 12 del c.c.n.l. 29.01.2000, l’indennità territoriale di settore viene fissata con decorrenza 1° giugno 2003 nelle seguenti cifre:
OPERAI DI PRODUZIONE
Operaio di 4° livello € 0,44
Operaio specializzato € 0,41
Operaio qualificato € 0,37
Operaio comune € 0,32
OPERAI DISCONTINUI
Operaio di 4° livello € 0,72
Operaio specializzato € 0,65
Operaio qualificato € 0,56
Operaio comune € 0,47
CUSTODI, GUARDIANI, PORTIERI, FATTORINI
Senza alloggio € 0,26
Con alloggio € 0,26
art.11.3. Premio Di Produzione
Il premio di produzione di cui alla nota a verbale dell’art. 47 del c.c.n.l. 29.01.2000 da corrispondere agli impiegati è stabilito in cifra fissa nelle seguenti misure mensili, con decorrenza 1.6.2003.
CATEGORIA SUPER | € 149,51 |
1a CATEGORIA | € 138,95 |
2a CATEGORIA | € 112,43 |
IMPIEGATI TECNICI | € 100,36 |
3a CATEGORIA | € 86,58 |
4a CATEGORIA | € 75,94 |
PRIMO IMPIEGO | € 63,64 |
art.11.4. Indennità Per Lavori In Alta Montagna
Con riferimento all’art. 24 del c.c.n.l. 29.1.2000 l’indennità per i lavori eseguiti in alta montagna è così stabilita, sulla Paga Base di fatto e l’indennità di Contingenza:
a) per lavori eseguiti dai 1200 ai 1500 metri s.l.m. 12%
b) per lavori eseguiti dai 1500 ai 2000 metri s.l.m. 14%
c) per lavori eseguiti oltre i 2000 metri s.l.m. 17%
d) per lavoro eseguiti dai 1200 ai 2000 s.l.m. da novembre a tutto marzo 20%
e) per lavori eseguiti oltre i 2000 metri s.l.m. negli stessi mesi 22%
Le suddette indennità non si corrispondono agli operai che lavorano nelle località costituenti la loro abituale dimora, sempre che essi non siano costretti a percorrere oltre 4 Km, per recarsi dalla loro abitazione al luogo di lavoro.
a r t . 1 2 . O R A R I O D I L A V O R O - F E R I E - P E R M E S S I
Ai sensi dell’art. 5 del c.c.n.l. 29.01.2000 l’orario di lavoro nel Biellese è il seguente:
Operai di produzione
− ore settimanali 40
Restano salve in materia di orario di lavoro le altre norme previste dagli articoli 5-6-7-8- 9-10 del c.c.n.l. 29.01.2000.
I permessi individuali di cui all’art. 5 punto b) del c.c.n.l. 29.1.2000. che dichiara:
“A decorrere dal 1° ottobre 2000 gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 88 ore.”
I permessi saranno usufruiti a richiesta dell’operaio, da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di lavoro. I permessi maturati entro il 31 Dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
E’ ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà delle parti e che derivano da causa di forza maggiore o dalle interruzioni dell’orario normale, con accordi preventivi fra l’impresa e la rappresentanza sindacale aziendale, od in sua assenza, con i lavoratori dipendenti.
In materia di recupero è integralmente richiamata la normativa di legge.
In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l’orario giornaliero di 9 ore.
Il datore di lavoro deve esporre in luogo facilmente accessibile e ben visibile l’orario di lavoro con la indicazione dell’ora di inizio e di termine, per il personale occupato, nonché l’orario e la durata di eventuali turni di riposo.
Quando non sia possibile esporre l’orario nel posto di lavoro per essere questo esercizio all’aperto, l’orario medesimo deve essere esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.
L’inizio di lavoro sarà a partire dalle ore 8(xxxx) del mattino . Nei mesi estivi il lavoro pomeridiano nei cantieri, avrà inizio alle ore 13.30, in tutti gli altri mesi alle ore 13.00.
In presenza di grandi opere pubbliche infrastrutturali e di cantieri particolarmente disagiati si potrà procedere, di comune accordo all’esame di una specifica distribuzione
dell’orario, nell’intento di favorire una maggiore produttività, un acceleramento del tempo di esecuzione dell’opera, un incremento dell’occupazione.
Su accordi tra l’impresa e rappresentanza sindacale aziendale, o in sua assenza con i lavoratori, potranno stabilirsi orari diversi, sempre nell’ambito dell’orario normale di lavoro.
CHIARIMENTO A VERBALE
In caso di mancato inizio di lavoro per causa di maltempo:
- l’operaio addetto ai cantieri ubicati nella zona A, deve presentarsi sul luogo di lavoro. L’impresa ha la facoltà di destinarlo a lavoro all’asciutto o di invitarlo a trattenersi in cantiere in attesa della cessazione dell’ intemperia.
- Se durante la prima mezz’ora l’azienda non lo destina ad altri lavori o non lo invita a trattenersi in cantiere, l’operaio ha diritto a lasciare il cantiere ed è assolto dall’obbligo di presentarsi alla lavoro per il resto della giornata. In caso che l’azienda lo trattenga in cantiere, valgono le norme dell’art. 8 del c.c.n.l.
- per l’operaio addetto a cantieri ubicati al di fuori della zona A, in caso di maltempo all’inizio del lavoro, potranno essere presi accordi preventivi tra le parti. In caso di richiesta di presenza in cantiere, l’azienda rimborserà all’operaio la diaria ed il rimborso chilometrico.
art.12.1. Straordinario ( ex art. 6 )
Agli effetti dell’applicazione del lavoro straordinario l’impresa è tenuta al confronto preventivo con i Delegati Sindacali, per l’utilizzo dello stesso.
art.12.2. Retribuzioni Delle Riduzioni Di Orario Non Godute
L’art. 5 punto b) del CC.N.L. 29.1.2000 dispone che la percentuale per i riposi annui pari al 4,95% sugli elementi della retribuzione è corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall’impresa al lavoratore per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festività di cui al punto 3 dell’art. 18.
art.12.3. Periodo Di Riposo Annuale ( Ferie)
Ad integrazione di quanto disposto dall’art. 16 del c.c.n.l. 29.01.2000, il riposo annuale ( ferie) stabilito in 4 ( quattro) settimane annue consecutive, verrà goduto fra il 1° luglio ed il 30 settembre di ogni anno, in corrispondenza con quello degli altri settori industriali biellesi e, primariamente, con il settore tessile.
Qualora il periodo collettivo fosse di durata inferiore, il periodo non usufruito sarà concesso nel mese di dicembre, in corrispondenza delle festività natalizie. A tale scopo le Parti si incontreranno nei primi mesi dell’anno per stabilire il godimento delle ferie estive e natalizie per operai ed impiegati.
In caso di ferie per azienda, per cantiere o per squadra, l’operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l’impresa è dispensato di prestare attività lavorativa per l’intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico per ferie valgono le disposizioni di cui all’art. 19 del c.c.n.l. 29.1.2000.
art.12.4. Part-Time( ex art. 7)
Per quanto riguarda il rapporto di lavoro a part-time le Parti fanno espresso riferimento all’art. 5 della L. 24 ottobre 2003 n. 30.
Xxxxx restando che il apporto di lavoro a part-time potrà essere instaurato solo con il consenso dell’Azienda e del lavoratore, le Aziende valuteranno la possibilità di estendere tale tipo di rapporto in relazione ai casi specifici che si presenteranno.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno il diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale ( e non più site entro 50 km), adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l’assunzione, può essere previsto dall’accordo individuale ( non costituisce più, pertanto un obbligo per il datore di lavoro)( art. 4 D.L.vo n° 276/2003).
a r t . 1 3 . D I R I T T I S I N D A C A L I
Le Parti convengono che, nel completo rispetto delle norme contrattuali si incontreranno per esaminare la possibilità o meno dell’utilizzo cumulativo delle ore per i permessi sindacali.
a r t . 1 4 . C L A U S O L A D I S A L V A G U A R D I A
Per tutto quanto non citato o modificato nel presente accordo si intende valido l’integrativo precedente che verrà riscritto ed integrato dalle Parti entro giugno 2004.
Come consuetudine si darà alla Cassa Edile l’incarico della stampa e distribuzione delle copie dell’Integrativo alle imprese ed ai lavoratori.
Il presente contratto sarà inoltre disponibile sul sito web del Collegio Costruttori e della Cassa Xxxxx Xxxxxxxx agli indirizzi : xxx.xxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxx.xx .
a r t . 1 5 . V A L I D I T À , D E C O R R E N Z A E D U R A T A
Le presenti norme entrano in vigore, per tutto il circondario di Biella dal 1° giugno 2003 e avranno validità fino al 31 maggio 2005.
Letto, confermato e sottoscritto
per il Collegio Costruttori Edili ed Affini del Biellese Geom. Xxxxx Xxxxxx
dr. Xxxxxx Xxxxxxx
per la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno -Fe.X.X.X.X.
Xxxxxxxx Xxxxx
per la Federazione Italiana Lavoratori, del Costruzioni ed Affini - F.I.LC.A.
Xxxxx Xxxxxxx
per la Federazione Italiana Lavoratori
del Legno, dell’Edilizia ed Industrie Affini- F.I.L.L.E.A.
Xxxx Xxxxxxx
ALLEGATI
A) Denuncia di Nuovo cantiere di competenza dell’impresa ( facsimile)
B) Schema di lettera dell’impresa appaltante (o subappaltante) ( facsimile)
C) Tabelle paga operai, impiegati ed apprendisti in vigore dal 1°.01.2003
D) C.C.N.L. del 29.1.2000 – Art. 19 – accantonamento presso la Cassa Edile – Riposi annui
E) Pareri I.N.P.S. per indennità di mensa e trasferta
F) Autorizzazione Bonifico bancario
G) Modello Comunicazione variazione dati
H) Domanda per prestazioni extracontrattuali
I) Informativa e Modello per prenotazione abbigliamento personale ( tute- scarpe)
J) Informativa per PREVEDI
K) Protocollo d’Intesa per la regolarità e la sicurezza del Lavoro nel settore edile
Oggetto: DENUNCIA DI NUOVO CANTIERE
Allegato A
Spettabile CASSA EDILE
Xxx Xxxxx Xxxxx 0 00000 XXXXXX XX
Il sottoscritto titolare o legale rappresentante dell'impresa corrente in Via n CODICE FISCALE POSIZIONE INPS n
PARTITA IVA n. iscritta alla Cassa Edile di con il n ai sensi della legge 19 marzo 1990 n. 55
COMUNICA
di aver assunto in APPALTO l'esecuzione dei seguenti lavori:
Descrizione delle opere
Località Committente Data presunta inizio lavori Termine fissato per l'ultimazione dei lavori Importo lordo dei lavori Ribasso o aumento d'asta Importo netto dei lavori Operai occorrenti per l'esecuzione dei lavori n° Incidenza percentuale del costo della manodopera Opere che si intendono subappaltare
Distinti saluti.
(data) (timbro e firma del legale
rappresentante)
(*) in duplice copia
Allegato B
Prot.- n. Data,
Oggetto: SUBAPPALTO
Alla CASSA EDILE e all'ENTE SCUOLA
di
La sottoscritta impresa
Iscritta alla CASSA EDILE con il n. con sede in Via agli effetti della "disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti" contenuta nel C.C.N.L. per i dipendenti da imprese edili ed affini, comunica a codesta Cassa Edile ed agli Enti in indirizzo di aver affidato in subappalto all'impresa sotto indicata l'esecuzione dei seguenti lavori :
Cantiere Committente Impresa subappaltatrice Con sede in Via Opere subappaltate
Data presunta di inizio lavori Xxxxxx presunta dei lavori Numero presunto di operai da adibire
Per codesta Cassa Edile si trasmette, in allegato, la dichiarazione di adesione al vigente C.C.N.L. ed agli accordi integrativi locali, rilasciata dall'impresa esecutrice.
TIMBRO DELL'IMPRESA
FIRMA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE
(firma)
n. 1 allegato per la Cassa Edile
Allegato C
IMPIEGATI
CCNL 29.1.2000
1° Gennaio 2003 | Stipendio | Indennità di | Premio | E.E.T. | E.D.R. | TOTALE |
Base | contingen | produzion | 31.7.92(*) | |||
1^ Categ. Super | 997,17 | 533,82 | 149,51 | 57,80 | 10,33 | 1.748,63 |
1^ Categoria | 897,46 | 529,63 | 138,95 | 52,02 | 10,33 | 1.628,39 |
2^ Categoria | 747,88 | 523,35 | 112,43 | 43,35 | 10,33 | 1.437,34 |
Impiegati Tecnici | 698,02 | 521,25 | 100,36 | 40,46 | 10,33 | 1.370,42 |
3^ Categoria | 648,16 | 519,16 | 86,58 | 37,57 | 10,33 | 1.301,80 |
4^ Categoria | 583,35 | 516,43 | 75,94 | 33,81 | 10,33 | 1.219,86 |
Primo impiego | 498,59 | 512,87 | 63,64 | 28,90 | 10,33 | 1.114,33 |
CCNL 29.1.2000
1° giugno 2003 | Stipendio | Indennità di | Premio | E.E.T. | E.D.R. | TOTALE |
Base | contingenza | produzione | 31.7.92(*) | |||
1^ Categ. Super | 997,17 | 533,82 | 149,51 | 109,69 | 10,33 | 1.800,52 |
1^ Categoria | 897,46 | 529,63 | 138,95 | 98,72 | 10,33 | 1.675,09 |
2^ Categoria | 747,88 | 523,35 | 112,43 | 82,27 | 10,33 | 1.476,26 |
Impiegati Tecnici | 698,02 | 521,25 | 100,36 | 76,78 | 10,33 | 1.406,74 |
3^ Categoria | 648,16 | 519,16 | 86,58 | 71,30 | 10,33 | 1.335,53 |
4^ Categoria | 583,35 | 516,43 | 75,94 | 64,17 | 10,33 | 1.250,22 |
Primo impiego | 498,59 | 512,87 | 63,64 | 54,84 | 10,33 | 1.140,27 |
CCNL 29.1.2000
1° Dicembre 2003 | Stipendio | Indennità di | Premio | E.E.T. | E.D.R. | TOTALE |
Base | contingenza | produzione | 31.7.92(*) | |||
1^ Categ. Super | 997,17 | 533,82 | 149,51 | 139,60 | 10,33 | 1.830,43 |
1^ Categoria | 897,46 | 529,63 | 138,95 | 125,64 | 10,33 | 1.702,01 |
2^ Categoria | 747,88 | 523,35 | 112,43 | 104,70 | 10,33 | 1.498,69 |
Impiegati Tecnici | 698,02 | 521,25 | 100,36 | 97,72 | 10,33 | 1.427,68 |
3^ Categoria | 648,16 | 519,16 | 86,58 | 90,74 | 10,33 | 1.354,97 |
4^ Categoria | 583,35 | 516,43 | 75,94 | 81,67 | 10,33 | 1.267,72 |
Primo impiego | 498,59 | 512,87 | 63,64 | 69,80 | 10,33 | 1.155,23 |
CCNL 29.1.2000
1° Aprile 2004 | Stipendio | Indennità di | Premio | E.E.T. | E.D.R. | Indennità | TOTALE |
Base | contingenza | produzione | 31.7.92(*) | Vac.contr | |||
1^ Categ. Super | 997,17 | 533,82 | 149,51 | 139,60 | 10,33 | 7,81 | 1.838,24 |
1^ Categoria | 897,46 | 529,63 | 138,95 | 125,64 | 10,33 | 7,28 | 1.709,29 |
2^ Categoria | 747,88 | 523,35 | 112,43 | 104,70 | 10,33 | 6,48 | 1.505,17 |
Impiegati Tecnici | 698,02 | 521,25 | 100,36 | 97,72 | 10,33 | 6,22 | 1.433,90 |
3^ Categoria | 648,16 | 519,16 | 86,58 | 90,74 | 10,33 | 5,95 | 1.360,92 |
4^ Categoria | 583,35 | 516,43 | 75,94 | 81,67 | 10,33 | 5,61 | 1.273,33 |
Primo impiego | 498,59 | 512,87 | 63,64 | 69,80 | 10,33 | 5,16 | 1.160,39 |