Contract
PAT/RFS171-26/02/2020-0133097
c
(AT89400 – FASCICOLO 1489/2019)
Oggetto: BANDO DI GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE E DELLA PALESTRA DI DIMARO FOLGARIDA NEL C.C. DI
CARCIATO in conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) settore edilizia di cui al
D.M. 11 ottobre 2017 “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”.
Gara telematica n.: AT89400 - Codice CIG: 820174346F
Scadenza del termine di presentazione delle offerte: 7 APRILE 2020– ore 12.00
Apertura buste: 8 aprile 2020- ore 09.00
Procedura soggetta ad AVPASS: ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. 50/2016 e della delibera attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - AVCP n. 111 dd. 20 dicembre 2012, così come aggiornata dalla delibera n. 157 dd. 17.2.2016, la verifica dell’assenza delle cause di esclusione, del possesso dei requisiti di capacità tecnica della presente procedura, sarà effettuata mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità. Pertanto, gli operatori economici sono tenuti a effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all’apposito link del Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, che dovrà essere stampato, sottoscritto digitalmente e caricato a sistema come “ALLEGATO AMMINISTRATIVO”.
Nel presente bando e nella documentazione ad esso allegata, con le sigle l.p. (legge provinciale) D.P.P. (decreto del Presidente della Provincia) D.P.G.P. (decreto del Presidente della Giunta Provinciale) si fa riferimento alle leggi oppure ai decreti emanati dagli organi provinciali preposti, vigenti nella Provincia Autonoma di Trento.
Tali atti normativi sono disponibili e liberamente consultabili al link xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxx-x- archivi/codice-provinciale/Pages/ricerca-codiceprovinciale.aspx
PREMESSO che:
a) l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti - Servizio Appalti si avvale, quale strumento informatico per l’attuazione della gara in oggetto, del Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento di seguito chiamato Sistema (sap-srm);
b) per accedere al Sistema è necessario:
• possedere la dotazione tecnica minima indicata alla Sezione I, capitolo 1, paragrafo 1.2 dell’allegata “Guida Operativa - RISPOSTA ALLE GARE TELEMATICHE: FORNITORI ” di seguito denominata “Guida Operativa” allegata al presente bando di gara;
Il concorrente potrà accedere direttamente al modulo online selezionando la stringa: “Richiedi l'iscrizione per la sola partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica o cottimi fiduciari nell'ambito dei lavori pubblici o aggiorna la tua posizione”.
c) la documentazione integrale di gara è disponibile all’interno dell’ambiente di gara sul Sistema sap-srm V7,
accessibile dal sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxxxxxxxx.xx.xx; previa registrazione;
d) la gara si svolgerà mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa con PRESENTAZIONE TELEMATICA SU SISTEMA SAP-SRM della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dell’OFFERTA TECNICA e dell’OFFERTA ECONOMICA con le modalità di seguito indicate, ai sensi degli artt. 30bis della l.p. 26/93, degli artt. 16 e 17 della L.P. n. 2/2016, del Titolo IV, capo V del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9/84/leg, d’ora in avanti denominato Regolamento attuativo della l.p. 26/93.
La Provincia Autonoma di Trento – Agenzia provinciale per gli Appalti e contratti - Servizio Appalti – svolge la presente procedura su delega del Comune di Dimaro Folgarida.
Si invitano pertanto sin d’ora i concorrenti a visionare costantemente detto sito.
Si ricorda altresì ai concorrenti di seguire le modalità di presentazione dell’offerta come di seguito specificate, pena la non ammissibilità dell’offerta.
DATI PRINCIPALI DELL'APPALTO
Tutto ciò premesso, la Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti - Ufficio gare - Xxx Xxxxxx 0, Xxxxxx, telefono 0461/496444, fax 0461/496422, indirizzo PEC xxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.xx, intende appaltare, a mezzo di procedura aperta ai sensi dell’art. 30 bis della l.p. 26/93, svolta con modalità telematica, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 17 della l.p. 2/2016, i seguenti lavori:
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1 Descrizione dell'opera: l’appalto ha per oggetto gli interventi per la realizzazione della nuova scuola elementare e della palestra del Comune di Dimaro Folgarida, in C.C. di Carciato. Il plesso scolastico sarà costituito da grandi blocchi sovrapposti, la palestra collocata con il piano gioco alla medesima quota del campo da calcio, le aule e la mensa collocate al di sopra e collegate da un elemento verticale costituito dal vano scale.
2 Luogo di esecuzione dei lavori: Xxxxxx xx xxx. Xxxxx
0 Durata dell’appalto: il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in 730 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori. Ulteriori informazioni all’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto.
4 I lavori sono finanziati nel seguente modo: contributo provinciale e fondi propri.
5 I pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate nell’art. 17 del CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO.
6 Importo complessivo di appalto: Euro 3.652.809,23. di cui:
a. Euro 82.732,70.= per oneri di sicurezza generali non soggetti a ribasso d’appalto;
b. Euro 3.570.076,53.= per lavorazioni soggette a ribasso;
7 Classificazione dei lavori:
CATEGORIA PREVALENTE OG1 (Edifici civili e industriali) per Euro 1.824.262,56.- di cui:
a) Euro 1.763.454,03.- per lavorazioni soggette a ribasso;
b) Euro 60.808,53.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
Nella categoria prevalente sono comprese le seguenti lavorazioni per le quali è richiesta, ai fini dell’esecuzione, una speciale abilitazione (D.M. 22 gennaio 2008, n. 37):
- opere da impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie per Euro 100.053,85.-di cui:
a) Euro 99.226,52.- per lavorazioni soggette a ribasso;
b) Euro 827,33.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
voci dalla n. 91 alla n. 123 della lista delle lavorazioni e forniture.
- opere da impianti elettromeccanici trasportatori per Euro 30.413,66.- di cui:
a) Euro 30.000,00.- per lavorazioni soggette a ribasso;
b) Euro 413,66.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
Voce n. 124 della lista delle lavorazioni e forniture.
CATEGORIE SCORPORABILI (a qualificazione NON obbligatoria)
θ Categoria scorporabile OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei) per Euro 660.992,81.- di cui:
a) Euro 648.582,90.- per lavorazioni soggette a ribasso;
b) Euro 12.409,91.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
θ Categoria scorporabile OS7 (Finiture di opere generali di natura edile) per Euro 247.937,30.- di cui:
a) Euro 243.800,66.- per lavorazioni soggette a ribasso;
b) Euro 4.136,64.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
CATEGORIE SCORPORABILI (a qualificazione OBBLIGATORIA)
θ Categoria scorporabile OS8 (Opere di impermeabilizzazione) per Euro 368.381,89.- di cui:
a) Euro 367.140,90.- per lavorazioni soggette a ribasso;
b) Euro 1.240,99.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
θ Categoria scorporabile OS28 (Impianti termici e di condizionamemto) per Euro 248.887,06.- di cui:
a) Euro 246.405,08.- per lavorazioni soggette a ribasso;
b) Euro 2.481,98
.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
θ Categoria scorporabile OS30 (Impianti interni elettrici, telefonici, audio telefonici e televisivi)) per Euro 302.692,96.- di cui:
a) Euro 302.347,61.- per lavorazioni soggette a ribasso;
b) Euro 1.654,65.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
Ai sensi dell’art. 79, comma 16 del D.P.R. 207/2010, il concorrente qualificato nella categoria OG11 può eseguire lavori in ciascuna delle categoria OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.
Le lavorazioni appartenenti alle seguenti categorie OG1, OS8, OS28 e OS30 (a qualificazione obbligatoria), sono eseguibili direttamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione In caso contrario, il concorrente è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, PENA L’ESCLUSIONE.
Si evidenzia che, per la stipulazione del contratto di appalto e per l’autorizzazione di subappalti relativi ai settori che di seguito verranno elencati, l’amministrazione committente, in luogo dell’acquisizione della comunicazione o dell’informazione antimafia, deve avvalersi di appositi elenchi (white list), istituiti presso ogni Prefettura.
Con riferimento all’appalto oggetto del presente bando, le lavorazioni a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1 comma 53 della Legge 190/2012 per le quali è richiesta l’iscrizione nelle white list sono le seguenti:
• categoria prevalente OG1:
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti,
- noli a freddo di macchinari
- fornitura di ferro lavorato
- noli a caldo
- guardiania di cantieri
8 L’opera non è suddivisa in lotti per le motivazioni espresse nel provvedimento della Giunta Comunale n. 150 di data 6 agosto 2019
9 Il contratto sarà stipulato a corpo.
10 L’aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 30 bis della L.p. 26/93, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 17 della L.p. 2/2016 e ai sensi del Titolo IV Capo V del regolamento di attuazione della L.p. 10 settembre 1993, n. 26, in conformità alle norme contenute nel presente bando di gara, nell’elaborato allegato denominato “Criteri per l’assegnazione dei punteggi”, sulla base del capitolato speciale d’appalto e degli elaborati di progetto.
11 Non è previsto il sopralluogo obbligatorio accompagnati da un tecnico incaricato dall’Amministrazione.
12 Non è prevista la consegna anticipata dell’opera nel rispetto delle normative vigenti ex art. 46 della L.P. 26/93 e ss. mm. e ii.
13 Non è previsto alcun premio di accelerazione di cui all’art. 46 ter, c. 2 della L.P. n. 26/93 e art. 101, c. 9 del
D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg. e ss. mm. e ii.;
14 Documentazione disponibile per i concorrenti e forma delle comunicazioni
La determinazione a contrarre, il presente bando di gara, il modello di istanza di partecipazione (Allegato A1 – A2), il modello per rendere la dichiarazione semplificata (allegato A), il modello per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria (allegato B), il modello avvalimento per l’ausiliaria (allegato C), gli elaborati progettuali, la LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (allegato D), il MODELLO PER OFFERTA TECNICA
(allegato E), il modello “Dichiarazione integrativa e documentazione CAM” (allegato E.1) e la “Guida Operativa” sono caricati sul sistema SAP-SRM e sono accessibili solamente previa registrazione a sistema SAP-SRM secondo quanto previsto nei punti precedenti (si veda in particolare la lett. b) delle premesse).
Gli elaborati progettuali sono in visione presso l’Amministrazione sopra indicata nei giorni feriali, escluso il sabato (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45; giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30), previo appuntamento da richiedere all’indirizzo PEC xxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.xx).
Gli elaborati progettuali caricati a sistema costituiscono solamente un supporto per i concorrenti; in caso di contestazioni o discordanze faranno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali disponibili presso la stazione appaltante.
Al fine di agevolare le imprese nella presa visione della documentazione allegata alla gara, si è proceduto a caricare sul sistema i vari files suddivisi per argomento in varie cartelle “compresse”. Quindi, nella sezione “Visualizza appalto – Documentazione appalto - Allegati” si potranno aprire/scaricare le diverse cartelle suddivise per tipologia di documentazione (es. Elaborati progettuali, Sicurezza, Documentazione da caricare a sistema ecc.). Si informa che il sistema operativo Windows, a partire da Windows XP, ha un comando per la creazione e l’apertura di archivi compressi (tasto destro del mouse, “Invia a/Cartella compressa”, oppure “Apri con/Cartelle compresse”), anche in formati proprietari, quali Winzip, WinRar.
L’eventuale consultazione di files in formato “dwf” può avvenire mediante l’installazione dell’applicativo gratuito scaricabile all’indirizzo: (xxxx://xx.xxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxx/xx/xxxxx?xxxxXXx000000&xxx00000000).
Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale possono essere richiesti almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ai sensi del Piano Anticorruzione 2020-2022, ESCLUSIVAMENTE per iscritto, inviando, nell’intervallo temporale che intercorre tra la pubblicazione della gara telematica ed il termine di richiesta chiarimenti una o più richieste di chiarimento all’interno del sistema SAP-SRM, con le modalità di cui alla Sezione II – Capitolo 3 –
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le risposte ad eventuali chiarimenti richiesti dai concorrenti, così come eventuali integrazioni e rettifiche agli atti di gara, comunicazioni di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara verranno caricate a sistema SAP-SRM, insieme alla documentazione di gara, e contestualmente detti atti saranno altresì pubblicati sul sito internet xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx.
Si invitano pertanto sin d’ora i concorrenti a visionare costantemente detti siti in quanto non viene fornita risposta diretta al concorrente
Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’inserimento a sistema delle proprie offerte devono essere effettuate contattando il call center del Gestore del Sistema (CSD) al numero 0461 800786 (fascia oraria 17 – 8) e il numero verde del contact center 000 00 00 00 (fascia oraria 8
– 17).
Al suddetto call center/contact center non possono essere posti quesiti di carattere procedurale e tecnico.
Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste al CSD, le stesse dovranno essere effettuate
almeno ventiquattrore (24 ore) prima della scadenza del termine per l’invio dell’offerta.
Oltre tale termine non potrà essere garantita l’assistenza.
Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.
Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l’esclusione dell’impresa dalla procedura di gara, s’invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall’Amministrazione e caricati a sistema nella sezione “Visualizza appalto – Documentazione appalto
– Allegati”, contenuti nella cartella compressa denominata “Documentazione da caricare a sistema”. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.
Terminato l’inserimento dei dati richiesti nei campi attivi dei fac-simili, il concorrente dovrà salvare il file e procedere alla conversione dello stesso in formato pdf/A. e procedere poi con l’apposizione della firma digitale secondo quanto prescritto dal presente bando di gara.
L’Amministrazione invierà le comunicazioni individuate dall'art. 25 della L.p. 2/2016 e dall’art. 76 del D.lgs 50/2016, nonché le convocazioni delle eventuali successive sedute di gara attraverso PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nell’istanza di partecipazione di cui al paragrafo 4.1.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
L’Amministrazione provvederà alle pubblicazioni ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. 50 del 2016 sul profilo della stazione appaltante.
1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA
Per essere ammesso alla procedura aperta svolta con gara telematica (AT89400) il concorrente dovrà inviare la propria offerta esclusivamente attraverso il sistema, secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nella “Guida Operativa” e nel presente bando di gara,
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 7 APRILE 2020
Le istruzioni per la modalità di gestione dell’offerta (predisposizione, inserimento documenti, firma digitale, invio, consultazione, modifica e/o cancellazione dell’offerta) sono indicate alla Sezione III della Guida Operativa.
Prima di inviare l’offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi di aver caricato a sistema i seguenti documenti
firmati digitalmente:
►da classificare nella categoria “Allegato amministrativo” come indicato nella Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida Operativa:
1. La domanda di partecipazione redatta secondo i contenuti e le indicazioni di cui al successivo paragrafo 4.1 del presente bando di gara;
2. la dichiarazione semplificata prodotta secondo i contenuti e le indicazioni di cui al successivo paragrafo 4.1 del presente bando di gara;
3. la documentazione comprovante la costituzione del DEPOSITO CAUZIONALE di cui al successivo paragrafo 4.2;
4. la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del contributo di € 140,00.- (Centoquaranta/00) a favore dell’X.X.XX. Autorità Nazionale Anticorruzione, con le modalità indicate al successivo paragrafo 4.3;
5. l’eventuale documentazione/dichiarazioni di cui ai successivi paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.7,4.8 e 4.9;
6. Il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria.
►da classificare nella categoria “Allegato tecnico” come indicato nella Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida Operativa:
1. il “MODELLO PER OFFERTA TECNICA” (allegato E) di cui all’elaborato “Criteri per l’assegnazione dei punteggi”, costituente L’OFFERTA TECNICA e da presentare con le modalità disciplinate al successivo paragrafo 3.B);
Il mancato caricamento a sistema o la mancata sottoscrizione secondo le modalità previste al paragrafo 3.B) del “Modello per offerta tecnica” comporta l'attribuzione di un punteggio pari a zero all'offerta tecnica, secondo quanto indicato nell'elaborato “Criteri per l’assegnazione dei punteggi”.
2. a pena di esclusione, la documentazione prevista al successivo paragrafo 3.B.1, relativa a quanto prescritto dal D.M. 11 ottobre 2017 “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”.
La classificazione dei suddetti documenti nella categoria “Allegato amministrativo” comporta L’ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA GARA.
► da classificare nella categoria “Allegato economico”, come indicato nella Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo
1.2 della Guida Operativa:
1. il documento “Lista delle lavorazioni e forniture” redatto secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 3.A.1;
2. Documento di sintesi dell’offerta;
3. le eventuali giustificazioni dell’offerta.
La classificazione in una categoria diversa rispetto alla categoria “Allegato economico” del “Documento di sintesi” e/o della “lista delle lavorazioni e forniture” comporta l’esclusione automatica dalla gara.
Il mancato caricamento a sistema, la mancata sottoscrizione secondo la modalità prevista dal paragrafo 3.A.1 del presente bando di gara della “Lista delle lavorazioni e forniture comporta l’ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA GARA.
La classificazione in una categoria diversa rispetto alla categoria “Allegato economico” delle eventuali giustificazioni dell’offerta presentate al fine della valutazione dell’anomalia comporta L’ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA GARA.
MODALITÀ DI INSERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA/ECONOMICA/TECNICA
• Nella sezione “Documentazione offerta” è possibile caricare i documenti da allegare. La documentazione obbligatoria da allegare è visibile, con specificata la categoria e sottocategoria di appartenenza, all’interno della medesima schermata e può essere caricata a sistema mediante il tasto “aggiungere allegato firmato”. Selezionare la categoria e la sottocategoria del documento da allegare. Selezionato il file da allegare dal proprio PC, premere “Scegli file” e una volta individuato il documento cliccare sul pulsante “OK”.
• Una volta inserita tutta la documentazione richiesta cliccare sul pulsante “Salvare lotto”.
Si avverte che il sistema accetta solo documenti firmati digitalmente.
Per quanto concerne l’apposizione della firma digitale sulla documentazione in formato .pdf, si rinvia a quanto descritto nella Sezione VI della Guida Operativa e a quanto riportato nelle F.A.Q. (Frequently Asked Questions), sezione Firma Digitale, reperibili al link xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxXxxxxxxxx/XxX.xxx.
Nel momento dell’invio dell’offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all’offerente una comunicazione di “Notifica offerta presentata” all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa; tale comunicazione informa dell’avvenuto invio dell’offerta.
Entro il termine prefissato per la presentazione dell’offerta, visualizzabile a sistema, è possibile modificare un’offerta già presentata; in tal caso si dovrà prima ritirare l’offerta (scegliendo, appunto, l’opzione “ritira offerta”) ed inviare a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella in precedenza presentata (modificando quella ritirata o cancellandola e inserendone una completamente nuova) facendo attenzione alla necessità di completare nuovamente il lotto (vedere per ulteriori dettagli il capitolo 4 della Sezione III della “Guida Operativa” allegato a sistema tra la documentazione di gara).
Scaduto il termine per la presentazione dell’offerta, il sistema non consentirà più di inviare l’offerta né modificare o cancellare l’offerta già presentata.
LA PRIMA SEDUTA DI GARA XXXX’ TENUTA IL GIORNO 8 aprile 2020 alle ore 9:00 presso l’Agenzia provinciale per gli Appalti e contratti - Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx – Sala Aste.
Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alle sedute di gara previa identificazione mediante esibizione di valido documento di riconoscimento.
2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
2.1.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a presentare offerta i soggetti elencati all’art. 36, comma 1 della L.p. 26/93, anche stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, ai sensi dell’art. 34, comma 6, della L.p. 26/93.
Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 36, comma 1 lett. e-bis) della L.p. 26/93 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici n. 3 di data 23 aprile 2013.
Gli operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all’art. 161, anche ai sensi del comma 6, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), oppure la domanda di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, oppure che siano stati ammessi al concordato preventivo, forniscono le informazioni e la documentazione secondo quanto previsto dall’articolo 110 del Codice dei contratti pubblici e dall’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, come meglio specificato al paragrafo 4.7.
I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all’art. 36, comma 1, lett. d) ed e) della L.p. 26/93 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
In tal caso, l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.
Dovrà altresì essere indicata la quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio di ciascuna impresa riunita che dovrà essere adeguata ai requisiti di qualificazione posseduti.
I lavori saranno eseguiti dalle imprese riunite secondo le quote indicate in sede di offerta e nel mandato, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell’Amministrazione che ne verificherà la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell’art. 92, comma 2 del
D.P.R. 207/2010.
Le Imprese singole ed i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, possono altresì associare altre Imprese in possesso dei requisiti di qualificazione anche per categorie o importi diversi da quelli richiesti dal presente bando, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo del contratto d'appalto e che l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 36 commi 3, 4 e 5 della L.p. 26/93 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o in più soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE.
Ai sensi dell’art. 36 comma 6 della L.p. 26/93 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all’art. 36 comma 1 lett. b) e c) della L.p. 26/93 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale.
I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 36, comma 1 lett. b) e c) della l.p. 26/1993, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nella domanda di partecipazione dovranno presentare la dichiarazione semplificata del Documento di gara unico europeo di cui al successivo paragrafo 4.1., limitatamente alla parte II attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso.
Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all’Unione europea sono ammesse alle condizioni previste dall’art. 45 del d.lgs. 50/2016.
Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.
Ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. 50/2016, qualora l’operatore economico e/o l’impresa al medesimo collegata, abbia partecipato alla procedura, dovrà, in sede di partecipazione, fornire informazioni dettagliate in merito all’attività esperita e le misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza.
Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Tale divieto si estende anche alle imprese controllate, controllanti o collegate all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento sono determinate in relazione a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. I divieti di cui all'art. 24, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 si estendono anche ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.
Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. In sede di partecipazione dovranno essere fornite, informazioni dettagliate atte a dimostrare che l’esperienza acquisita non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza, nella dichiarazione di cui al paragrafo 4.1.
2.1.2. AVVERTENZE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e xx.xx., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice e dell'ente delegante che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, comma 2, del Piano anticorruzione della Provincia Autonoma di Trento 2020-2022, i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il
dipendente individuato dall'bando quale responsabile del procedimento ai sensi della L.p. 23/92 al quale è assegnata l’attività istruttoria, il direttore dell’Ufficio Procedure telematiche di lavori pubblici, il dirigente del Servizio Appalti, il Presidente della seduta di gara, nonché il dirigente, il direttore e il tecnico referente della struttura/ente per conto della quale viene esperita la procedura.
L'aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'ente delegante, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.
Al fine di prevenire fenomeni corruttivi:
I. Fermo l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente all’amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata.
II. L’operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione dei lavori.
Si ribadisce che ogni comunicazione tra i concorrenti e l’Amministrazione inerente la presente procedura dovrà avvenire esclusivamente in forma scritta.
2.1.3 AVVALIMENTO
E’ ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. 50/2016.
In tal caso, per quanto riguarda le dichiarazioni e la documentazione da presentare da parte dei concorrenti si rinvia a quanto espressamente indicato al successivo paragrafo 4.6.
2.2 ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE /PARTECIPAZIONE
A) ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE
Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016
B) REQUISITI DI QUALIFICAZIONE/PARTECIPAZIONE
Le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per partecipare alla gara sono le seguenti:
1) attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto; se la classifica corrispondente all’importo dei lavori che il concorrente intende assumere è pari o superiore alla classifica III, l’attestazione SOA dovrà riportare l’indicazione, in corso di validità, del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, di cui all’art. 63 del D.P.R. 207/2010 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 22 della L.P. n. 2/2016, si precisa che:
A. la certificazione S.O.A. e l’indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente paragrafo 1, pena l’esclusione, fatto salvo quanto previsto all’art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l’adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell’attestazione SOA;
B. Le imprese la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, devono dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai
sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità;
C. Le imprese la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l’effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall’art. 77 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta;
D. I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest’ultimo termine, alla SOA l’adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell’esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 22 della L.p. n. 2/2016, il requisito sopra indicato dovrà essere posseduto dai concorrenti, a pena di esclusione, secondo il disposto dell’art. 92 del DPR 207/2010 che stabilisce le condizioni di partecipazione delle imprese singole e di quelle associate, come di seguito indicato.
REQUISITI DELLE IMPRESE SINGOLE.
L’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso di attestazione S.O.A. con riferimento alla categoria prevalente OG1 per l’importo totale dei lavori oppure qualora sia in possesso di attestazione SOA con riferimento alla categoria prevalente OG1 e alle categorie scorporabili OS8, OS28 e OS30 per i relativi importi.
I requisiti relativi alle categorie scorporabili OS8, OS28 e OS30 non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, fermi restando gli obblighi di subappalto per le predette categorie a qualificazione obbligatoria qualora non possedute dall’Impresa.
Le lavorazioni appartenenti alle categorie OS6 e OS7 sono eseguibili direttamente dall’aggiudicatario anche se privo della relativa qualificazione.
Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.
REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DEI CONSORZI ORDINARI, DI TIPO ORIZZONTALE.
Ai sensi dell’art. 92 comma 2 del DPR 207/2010, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui all’art. 2602 c.c. e gli altri soggetti di cui all’art. 36, comma 1, lett. d), e) ed f) della l.p. 26/93 di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi xxxxxxxxx per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo orizzontale l’incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l’impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara. Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40%.
REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO VERTICALE
Ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.P.R. 207/2010, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui all’art. 2602 c.c. di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i
requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle categorie scorporabili OS8, OS28 e OS30 non assunte da imprese mandanti sono assunti dall’impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente, fermi restando gli obblighi di subappalto.
Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo verticale l’incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l’impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori della categoria di relativa assunzione.
REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO MISTO
Ai sensi dell’art. 48, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione di tipo orizzontale.
Tali soggetti di tipo misto sono ammessi a partecipare a condizione che le imprese associate o consorziate in senso orizzontale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale e che le imprese associate o consorziate in senso verticale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo verticale. Inoltre nell’ambito dell’associazione di tipo orizzontale finalizzata all’assunzione dei lavori riconducibili alla categoria prevalente l’impresa mandataria assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo misto l’incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l’impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori della categoria di relativa assunzione. Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40%.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 22 della L.P. n. 2/2016, i requisiti di qualificazione e l'assenza dei motivi di esclusione di cui al presente paragrafo 2.2 - valutati secondo quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 - devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, PENA L’ESCLUSIONE.
3. MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
3.A) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
La “Lista delle lavorazioni e forniture” compilata secondo il successivo paragrafo 3.A.1, e il “Documento di sintesi dell’offerta” compilato secondo il successivo paragrafo 3.A.2 devono essere caricati a sistema firmati digitalmente (dal legale rappresentante dell’impresa o un suo procuratore) con estensione
.pdf.p7m e classificati nella categoria “Allegato economico”, come indicato nella Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida Operativa.
La “Lista delle lavorazioni e forniture” e il “Documento di sintesi dell’offerta” devono essere classificati nella categoria “Allegato economico”, a pena di esclusione.
3.A.1 MODALITA' DI COMPILAZIONE E FIRMA DELLA LISTA delle LAVORAZIONI E FORNITURE
Ai sensi dell’art. 16, comma 6 della LP 2/2016 non sono ammesse offerte in aumento.
La formulazione dell'offerta economica avviene mediante la compilazione integrale del file .pdf “Lista delle lavorazioni e forniture”, ai sensi dell’art. 57 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (Regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26), secondo le modalità di seguito specificate:
- l’offerente deve inserire unicamente il prezzo unitario offerto in cifre per ogni singola voce relativa alle varie categorie di lavoro, compilando il campo “Prezzo unitario (in cifre)”.
Automaticamente, il file di cui sopra:
- compila il campo relativo al “Prezzo unitario (in lettere)” (corrispondente a quello in cifre inserito dall’offerente);
- calcola il prodotto del prezzo unitario moltiplicato per la quantità indicata dall’Amministrazione (prezzi complessivi parziali), inserendo il relativo importo nel campo “Importo totale”;
- calcola il “Totale offerta al netto degli oneri di sicurezza”, espresso in cifre ed in lettere, e derivante dalla somma di tutti i prezzi complessivi parziali;
- calcola la percentuale di ribasso con tre decimali dopo la virgola, che risulterà espressa in cifre ed in lettere in calce alla lista delle lavorazioni e forniture. Si precisa che l’arrotondamento avviene all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5.
La percentuale di ribasso, espressa in cifre e in lettere, con tre decimali dopo la virgola, viene calcolata rapportando il prezzo complessivo offerto, al netto degli oneri della sicurezza, con il prezzo delle lavorazioni soggette a ribasso, stimato dall’Amministrazione e posto a base di gara.
Si precisa che:
- l’indicazione delle voci e quantità riportate nella “Lista delle lavorazioni e forniture” non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 29, comma 2 bis della L.p. 26/93;
- il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella “Lista delle lavorazioni e forniture” previo accurato esame degli elaborati progettuali comprendenti il computo metrico estimativo ed il capitolato speciale d’appalto posti in visione dalla Stazione appaltante.
In esito a tale verifica il concorrente è tenuto a:
a) integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive inserendo, all’interno del file “Lista delle lavorazioni e forniture” sopra citato, in corrispondenza della rispettiva voce, la quantità ritenuta corretta nella cella in bianco, a destra della quantità indicata dall’Amministrazione. Una volta inseriti la nuova quantità e il prezzo unitario offerto, il file.pdf calcolerà automaticamente il prezzo complessivo offerto per ogni singola voce moltiplicando la quantità per il prezzo unitario indicati dal concorrente;
b) inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale, nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L’inserimento di nuove voci si esegue cliccando sul flag “Aggiungi voci a corpo” posizionato in calce al file “Lista delle lavorazioni e forniture” e inserendo: codice (eventuale), categoria di appartenenza, descrizione della voce, unità di misura, quantità e prezzo unitario. Una volta inseriti la quantità e il prezzo unitario offerto, il file.pdf calcolerà automaticamente il prezzo complessivo offerto per ogni singola voce moltiplicando la quantità per il prezzo unitario indicati dal concorrente.
Il file .pdf calcolerà, automaticamente il prezzo complessivo (“Importo totale”) offerto per ogni singola voce moltiplicando la quantità indicata dal concorrente, per il prezzo unitario.
Una volta compilato nella sua interezza, il file “lista delle lavorazioni e forniture” dovrà essere salvato e firmato digitalmente, come qualsiasi altro documento; quindi, riepilogando:
• si seleziona il file “lista delle lavorazioni e forniture”, che contiene le firme in formato PAdES (.pdf) del Responsabile della Struttura di merito e del Dirigente del Servizio Appalti e già compilato con le modalità sopra indicate da parte del concorrente;
• si attiva la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
• si carica a sistema il file così firmato, che avrà ora estensione .pdf.p7m, a corredo dell’offerta.
Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, il file “lista delle lavorazioni e forniture” potrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il file “lista delle lavorazioni e forniture” dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata o suo procuratore, secondo le seguenti modalità:
Impresa capogruppo:
• accede al proprio software di firma digitale e seleziona il file “lista delle lavorazioni e forniture”, che contiene le firme in formato PAdES (.pdf) del Responsabile della Struttura di merito e del Dirigente del Servizio Appalti e già compilato con le modalità sopra indicate da parte del concorrente;
• attiva la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
• il file così firmato avrà ora un’estensione .pdf.p7m. Questo file verrà trasmesso per la firma alle altre imprese
componenti il raggruppamento temporaneo non ancora costituito.
Impresa mandante:
• riceve il file “lista delle lavorazioni e forniture” da firmare digitalmente;
• accede al proprio software di firma digitale e seleziona il file “ lista delle lavorazioni e forniture”, che ha estensione .pdf.p7m poiché precedentemente firmato dalla capogruppo;
• attiva la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
• ritrasmette il file così firmato all’impresa capogruppo o lo invia agli altri componenti il raggruppamento per
l’apposizione anche della loro firma.
Al termine del processo di firma, il file in formato .p7m che sarà allegato all’offerta dovrà contenere:
• il file pdf debitamente compilato dal concorrente, comprensivo delle due firme successive in formato PAdES (.pdf) del Responsabile della Struttura di merito e del Dirigente del Servizio Appalti, con i relativi certificati di sottoscrizione;
• la firma dell’impresa e, in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, la/le firma/e dell’impresa/e mandante/i in formato CAdES (.p7m), apposta sul file .pdf debitamente compilato, con il relativo certificato di sottoscrizione.
Per verificare se la firma digitale sul file denominato “lista delle lavorazioni e forniture” è stata apposta correttamente, si consiglia di prendere visione di quanto riportato nelle F.A.Q. (Frequently Asked Questions), sezione Firma Digitale, reperibili al link: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxXxxxxxxxx/XxX.xxx
Comporta L’ESCLUSIONE AUTOMATICA DELL’OFFERTA:
- la presentazione di offerte in aumento rispetto all’importo a base d’appalto soggetto a ribasso;
- la mancata sottoscrizione, da parte del concorrente, mediante firma digitale, della “Lista delle lavorazioni e forniture”;
- ulteriori irregolarità che determinano l’incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta;
- la classificazione della “Lista delle lavorazioni e forniture” e/o del “Documento di sintesi” in una categoria diversa della categoria ”Allegato Economico”.
3.A.2 MODALITA’ DI COMPILAZIONE E DI FIRMA DEL DOCUMENTO DI SINTESI DELL’OFFERTA
1. Scegliere l’opzione “Elaborare offerta” e ricercare l’appalto nella sezione “interr. Attive Appalti online” cliccando su “A evidenza pubblica” se non già attivo (se non appaiono risultati, attivare il tasto “cercare” togliendo tutti i filtri).
2. (Nel caso non sia già stata creata l’offerta) Per creare e presentare l’offerta nei tempi indicati, cliccare sul numero della gara e, nella schermata successiva, sul tasto “creare offerta”. Cliccare sull’icona “creare offerta su lotto” per accedere al dettaglio del lotto di gara; (ATTENZIONE: se già creata lo stato dell’offerta sarà “Salvato”. Per accedere all’offerta cliccare sul numero della stessa e poi utilizzare il tasto “Modificare offerta su lotto”).
3. A sistema nella colonna “Importo a valore” l’offerente deve riportare il totale offerto come calcolato automaticamente in calce al file “lista delle lavorazioni e forniture” - Totale offerta al netto degli oneri di sicurezza”.
Si raccomanda di prestare molta attenzione nel digitare correttamente l’importo, che dovrà coincidere con quello calcolato automaticamente nel file “lista delle lavorazioni e forniture”.
Il ribasso percentuale risultante dalla“lista delle lavorazioni e forniture” sarà fisso ed invariabile. Pertanto, in caso di discordanza tra il ribasso risultante sul documento di sintesi e il ribasso percentuale calcolato automaticamente nella “lista delle lavorazioni e forniture”, prevarrà quest’ultimo.
Una volta concluse tutte le operazioni necessarie alla presentazione dell’offerta (caricamento di tutta la documentazione di gara e inserimento dell’importo a valore), si dovrà procedere alla generazione del “Documento di sintesi dell’offerta”, cliccando sul pulsante “ Genera documento di sintesi offerta”; il sistema estrae il “Documento di sintesi dell’offerta”, che deve essere salvato sul proprio computer e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa (o da un suo procuratore).
Una volta firmato dal legale rappresentante dell’impresa invitata o suo procuratore, il Documento di sintesi dell’offerta dovrà essere caricato all’interno della documentazione dell’offerta. Cliccare su “Modificare lotto”, caricare il documento di sintesi offerta firmato digitalmente, classificandolo, a pena di esclusione, nella categoria “Allegato Economico”, sottocategoria “Documento di sintesi dell’offerta”, selezionando il file da allegare dal proprio PC, premere “Scegli file” e una volta selezionato il documento cliccare sul pulsante “OK”.
• Premere il pulsante “Completare lotto”, tab che compare a seguito del caricamento del documento di sintesi.
• Una volta completato il lotto, cliccare su “Torna a lotti di gara” premendo l’apposito link, posizionato nella parte alta della schermata.
• L’offerta a questo punto è pronta per essere inviata cliccando sull’apposito pulsante “Inviare offerta”
Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito o non ancora costituito, il documento di sintesi dell’offerta dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore dell’Impresa capogruppo o di altra impresa.
Per ulteriori e più dettagliate informazioni relative al “Documento di sintesi dell’offerta”, si rinvia alla Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.5 della Guida Operativa.
Il file “lista delle lavorazioni e forniture”, e il “Documento di sintesi dell’offerta” devono essere classificati,
a pena di esclusione, nella categoria “Allegato economico”.
3.A.3 MODALITA’ DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI
La domanda di partecipazione è soggetta ad imposta di bollo nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.
L’imposta di bollo sui documenti completamente smaterializzati non può essere assolta in modo tradizionale con l’apposizione delle marche da bollo sul supporto cartaceo, ma deve essere assolta secondo una delle modalità descritte nei successivi punti:
1. applicando la marca da bollo sulla domanda stampata, che dovrà poi essere scansionata, firmata digitalmente e caricata a sistema nella categoria “Allegato amministrativo”;
2. riportando sulla domanda gli estremi della marca da bollo (giorno e ora di emissione e codice identificativo di 14 cifre) (si precisa che i modelli A1 e A2 sono già predisposti per l’indicazione dei dati richiesti);
3. bollo virtuale ex art. 15 del DPR 642/1972: la presente modalità può essere utilizzata dalle imprese che hanno ottenuto l’autorizzazione all’assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui all'articolo 15 del DPR 642/1972.
Ai fini della documentazione da produrre in gara, l’Impresa dovrà caricare a sistema una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore, riportante il numero dell'autorizzazione, classificandola nella categoria “Allegato amministrativo”.
Nel caso venga presentata una fideiussione bancaria quale garanzia provvisoria, la medesima è soggetta ad imposta di bollo.
I documenti non in regola con le prescrizioni sopra esposte saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici, con l’avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte prive della documentazione che attesta l’assolvimento dell’imposta nonché quelle comunicazioni ritenute anomale dalla stazione appaltante.
3.B) MODALITA' DI FORMULAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA TECNICA
Il concorrente dovrà compilare la documentazione richiesta dall'elaborato “Criteri per l’assegnazione dei punteggi” (“MODELLO PER OFFERTA TECNICA – allegato E”). Essa deve essere firmata digitalmente (dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore) con estensione .pdf.p7m e caricata a sistema classificandola nella categoria “Allegato tecnico”.
Il sistema sap-srm sul quale va caricata la documentazione tecnica non consente di caricare file di grandezza maggiore di 15 MB.
Per quanto attiene i contenuti, le modalità di formulazione e di sottoscrizione dell'offerta tecnica nonché l'individuazione degli elementi di valutazione, dei relativi pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi, si rinvia integralmente all'elaborato denominato “Criteri per l’assegnazione dei punteggi”.
Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, di consorzio ex art. 2602 c.c. già costituito e di GEIE, tutti i documenti costituenti l'offerta tecnica possono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, di consorzio ex art. 2602 c.c. non ancora costituito, i suddetti documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata o suo procuratore seguendo le medesime modalità di apposizione della firma digitale sul file “lista delle categorie”.
La classificazione del documento nella categoria “Allegato amministrativo” comporta L’ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA GARA.
L'offerta tecnica non potrà contenere, A PENA DI ESCLUSIONE, alcun riferimento di tipo economico.
Si richiama che nell’elaborato “Criteri per l’assegnazione dei punteggi” sono state previste delle penali richiamate nel capitolato speciale d’appalto e sono state disciplinate modalità specifiche di controllo delle dichiarazioni rese in sede di offerta.
3.B.1) Documentazione da produrre, A PENA DI ESCLUSIONE, in applicazione dei CAM - Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 11 ottobre 2017.
In relazione ai sottoelencati punti (specifiche tecniche di cantiere) del D.M. 11 ottobre 2017 il concorrente deve dichiarare e allegare, usando preferibilmente l’allegato modello E.1, quanto segue:
⮚ punto 2.5.2 – Materiali usati in cantiere: dichiarare
“di impegnarsi a realizzare quanto previsto dal paragrafo 2.5.2 – Materiali usati in cantiere – dei CAM 11 ottobre 2017, presentando, in caso di aggiudicazione, la relativa documentazione di verifica, come prevista nel cap. 2.4”
⮚ punto 2.5.3 – Prestazioni ambientali: allegare
- una RELAZIONE TECNICA nella quale siano evidenziate le azioni previste per la riduzione dell'impatto ambientale nel rispetto dei criteri,
- un PIANO per il controllo dell'erosione e delle sedimentazione per le attività di cantiere,
- un PIANO per la gestione dei rifiuti e per il controllo della qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico durante le attività di cantiere.
⮚ punto 2.5.4 – Personale di cantiere: allegare
idonea documentazione attestante la formazione del personale.
⮚ punto 2.5.5 – Xxxxx e rinterri: dichiarare
- “di impegnarsi a rispettare e documentare i sottoindicati obblighi:
- prima dello scavo dovrà essere asportato lo strato superficiale di terreno naturale per una profondità di almeno 60 cm e accantonato in cantiere per essere riutilizzato in eventuali opere a verde,
- per i rinterri dovrà essere riutilizzato il materiale di scavo (escluso il terreno naturale di cui al precedente punto) proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri o materiale riciclato conforme ai parametri della norma UNI 11531-1,
- per i riempimenti con miscela di materiale betonabile dovrà essere utilizzato almeno il 50% di materiale riciclato”;
- “che tali prestazioni e requisiti dei materiali, dei componenti e delle lavorazioni saranno rispettati e documentati nel corso dell'attività di cantiere”.
La documentazione di cui al presente paragrafo deve essere, a pena di esclusione, firmata digitalmente (dal legale rappresentante dell’impresa o da suo procuratore) con estensione pdf.p7m e successivamente caricata a sistema classificandola, a pena di esclusione, nella categoria “Allegato Tecnico”.
Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, di consorzio ex art. 2602 c.c. già costituito e di GEIE, tutti i documenti costituenti l'offerta tecnica possono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, di consorzio ex art. 2602 c.c. non ancora costituito, i suddetti documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata o suo procuratore seguendo le medesime modalità di apposizione della firma digitale sul file “lista delle categorie”.
4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Le dichiarazioni/documentazioni richieste ai successivi paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3, ed eventualmente qualora dovute, di cui ai paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9 dovranno essere caricate a sistema, firmate digitalmente e classificate nella categoria “Allegato amministrativo”.
4.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA DEL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Unitamente all’offerta deve essere prodotta la ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, soggetta all’imposta di bollo, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da suo procuratore ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, utilizzando preferibilmente il modello allegato al presente bando (Allegato A.1 – impresa singola o ati già costituita – Allegato A.2 ati costituenda), contenente le seguenti informazioni e dichiarazioni:
►DATI IDENTIFICATIVI DELL’OPERATORE ECONOMICO
►FORMA DELLA PARTECIPAZIONE
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 36, comma 1 lett. b) e
c) della L.P. 26/1993, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta digitalmente:
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
Unitamente all’ istanza di partecipazione dovranno essere presentate le sotto indicate dichiarazioni, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da suo procuratore ai sensi e secondo le modalità di cui al
D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello di DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA - allegato A di cui al presente bando, da classificare nella categoria “Allegato amministrativo” come “dichiarazione partecipazione – allegato A”, così come previsto dall’art. 22 comma 2 della l.p. n. 2 del 2016 e xx.xx..
La predetta dichiarazione attesta:
I. INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO
(eventuale) INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO SULLE CAPACITA’ DI ALTRI SOGGETTI (Avvalimento –
art. 89 del D.lgs. 50/2016): indicare la denominazione dell’operatore economico di cui si intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento; dovrà altresì essere presentata la documentazione di cui al paragrafo 4.6 del bando di gara;
(eventuale) INFORMAZIONI CONCERNENTI LA DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO: indicare le categorie che si intende subappaltare e la relativa quota percentuale; per le specifiche circa il subappalto si veda quanto indicato al paragrafo 4.9 del presente bando;
II. MOTIVI DI ESCLUSIONE
1. L'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 co. 16ter del D.lgs. 165/2001; Qualora sussistano situazioni astrattamente idonee a configurare motivi di esclusione, il concorrente è tenuto altresì a fornire le relative informazioni.
PRECISAZIONI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:
- qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione", le condanne
per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna;
- qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l’Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Xxxxx Xxxxx);
- per l’art. 30, comma 3 del d.lgs. n. 50 del 2016, “nell’esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X”;
- ai sensi dell'art. 42 comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, “si ha conflitto di interesse quando il personale di una stazione appaltante che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto”;
- con riferimento all’articolo 67 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, “qualora un candidato o un offerente o un’impresa collegata ad un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione di cui all’art. 66, comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell’offerente stesso. Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l’offerente interessato è escluso dalla procedura. In ogni caso, prima di provvedere alla loro esclusione, l’amministrazione aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza”;
- la dichiarazione deve essere resa con riferimento a tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, secondo le indicazioni di cui al Comunicato ANAC di data 8 novembre 2017. Nella dichiarazione devono essere indicati i nominativi dei singoli soggetti cui si riferisce laddove detti nominativi non siano ricavabili da una banca dati ufficiale o da un pubblico registro (ad esempio, visura camerale, attestazione SOA, ecc.) con dati aggiornati alla data di presentazione dell’offerta. A titolo collaborativo e non esaustivo, si ricorda che tra i nominativi non ricavabili da una banca dati ufficiale o da un pubblico registro rientrano quelli dei componenti dell’eventuale organismo di vigilanza;
- in caso di incorporazione, fusione societaria, cessione di azienda o affitto di ramo d’azienda, la dichiarazione di cui all’art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del d.lgs. n. 50/2016 deve riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- Per quanto riguarda le ipotesi disciplinate dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., le rispettive dichiarazioni devono riferirsi a TUTTI i provvedimenti astrattamente idonei a configurare i suddetti motivi di esclusione; con riferimento all’art. 80, comma 5, lett. c), c bis) e c ter), si vedano le indicazioni di cui al paragrafo 2.2 delle Linee Guida n. 6 di ANAC.
Le dichiarazioni sopra individuate sono richieste in quanto è rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati.
ATTENZIONE: la falsa attestazione dell’insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare i suddetti motivi di esclusione comportano l’applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis) del codice.
III. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
2. Il possesso di adeguata attestazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, per categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare, (se il concorrente partecipa per un importo corrispondente o superiore alla classifica III) riportante altresì la dicitura relativa al possesso della
certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati;
Fermo restando quanto previsto dall’art. 22 della L.P. n. 2/2019, si precisa che:
• la certificazione S.O.A. e l’indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l’esclusione, fatto salvo quanto previsto all’art. 76 comma 5 del
D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l’adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell’attestazione SOA;
• le imprese la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, devono dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000;
• le imprese la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA
l’effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall’art. 77 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta;
• i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro quest’ultimo termine, l’adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell’esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta.
Il dichiarante farà riferimento alle categorie comprese nel presente appalto possedute dall’Impresa, nonché alla relativa classifica.
IV. ALTRE DICHIARAZIONI
3. “di avere:
- esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto,
- visionato il luogo di esecuzione dei lavori,
- preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso,
- verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori,
- giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto,
- effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto”;
4. la dichiarazione di cui all’art. 57 comma 5 del regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici attestante “che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso e invariabile ai sensi dell’art. 29, comma 2 bis della L.p. 26/93”.
5. (eventualmente, qualora si intenda costituire la cauzione provvisoria in misura ridotta avvalendosi dei benefici previsti dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 – paragrafo 4.2 del bando di gara)
- dichiara di essere in possesso di una o più delle certificazioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, da indicare espressamente
- dichiara di essere microimpresa, piccola o media impresa.
6. la dichiarazione di aver preso visione dell'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE/2016/679 di cui al paragrafo 8 del bando, resa disponibile sul sito xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx e sul Sistema SAP SRM, pure a mente del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e xx.xx.;
La domanda di partecipazione e le dichiarazioni suindicate dovranno essere classificate nella categoria “Allegato amministrativo”.
L'operatore economico può rendere la dichiarazione inerenti i precedenti punti I, II, e III utilizzando il documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) approvato con regolamento di esecuzione UE n. 2016/7 del 5 gennaio 2016 disponibile al link xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx- content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 22 della L.P. n. 2/2016, i requisiti di cui al presente paragrafo 4.1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l’esclusione.
In caso di impresa singola (o consorzio) la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o di suo procuratore).
In caso di raggruppamento temporaneo la dichiarazione medesima deve essere prodotta da ciascuna impresa costituente l’associazione e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).
In caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. (art. 36, c. 1 lett. e) della L.p 26/93) la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa consorziata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).
Il concorrente ha la facoltà di produrre, in sostituzione di una o più delle dichiarazioni sopra indicate, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati, caricando a sistema copia di tale documentazione unitamente ad apposita dichiarazione attestante la conformità della copia all’originale esistente presso lo stesso e/o terzi. Sia la copia della documentazione che la dichiarazione devono essere firmate digitalmente (dal legale rappresentante o da un suo procuratore) con estensione .p7m (per le modalità si rinvia al paragrafo 2.2 del presente bando).
La dichiarazione delle imprese partecipanti in raggruppamento temporaneo può fare riferimento al possesso parziale dei requisiti di cui al precedente punto 2.2 (punto SOA), ma deve contenere indicazioni che consentano l’accertamento dei requisiti minimi richiesti a ciascuna associata, come indicati nel precedente paragrafo 1.2.
La dichiarazione resa da parte delle imprese mandanti/associate ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, può riguardare anche la qualificazione per categorie e importi diversi da quelli richiesti per l’appalto, fermo restando che i lavori che saranno eseguiti dalle medesime non debbono superare il 20% dell’importo contrattuale e che l’ammontare complessivo dei requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna deve essere almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito la dichiarazione deve avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.
Ai sensi dell’art. 3 del DPR 445/2000, la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione, oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia, è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all’Unione Europea.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Fermo restando quanto previsto dall’art. 22 della l.p. n. 2 del 2016 e xx.xx., ai sensi dell’art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016 nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo (dichiarazione semplificata o D.G.U.E.), l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l’esclusione dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.
Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi, fermo restando che a norma dell’art. 22 della L.P. n. 2/2016, l’esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l’insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e delle imprese ausiliarie:
- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione e/o della dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- incompletezza o refusi materiali nella domanda di partecipazione e/o dichiarazione, tali da non consentire di accertare l’assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dal concorrente.
Ai sensi dell’art. 45 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per la presentazione dell’offerta, ai raggruppamenti non viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l’Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura.
Per il contenuto del mandato, si rinvia a quanto specificamente indicato al successivo paragrafo 4.4.
Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l'istanza di partecipazione, l’offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.
4.2 GARANZIA PROVVISORIA
Il concorrente dovrà caricare a sistema, classificandolo nella categoria “Allegato amministrativo”:
il documento, SOTTOSCRITTO DAL SOGGETTO FIDEIUSSORE MEDIANTE FIRMA DIGITALE, comprovante:
• la costituzione di una garanzia provvisoria per un ammontare pari ad Euro 73.056,18.-, corrispondente al 2% dell'importo a base di appalto, a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informativa antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come previsto dall’art. 93, comma 6 del d. lgs. 50/2016;
• una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Cassa Rurale Val di Sole – IBAN: XX00X0000000000000000000000-;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia
fideiussoria è conforme, ai sensi dell’art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018 , n. 31.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
• xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
• xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
• xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
• xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito: Comune Dimaro Folgarida C.F. 02401970229
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”.
4. avere validità per 180 giorni giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5. prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod.civ;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. - riportare l’autentica della sottoscrizione;
oppure
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante, (a tal fine è utilizzabile, da parte del soggetto sottoscrittore, il fac-simile di dichiarazione di cui all’allegato D) del presente disciplinare).
8. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
• documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
• copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 36, comma 1, lett. d), e), e bis), f), della L.P. 26/93 solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 36, comma 1, lett. b) e c) della L.P. 26/93, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 36, comma 1, lett. b) e c) della L.P. 26/93, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione comprovante la costituzione del deposito cauzionale richiesta ai sensi del presente paragrafo 4.2, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante sistema sap-srm ovvero a mezzo PEC, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni di cui al presente paragrafo 4.2, indicandone il contenuto ed i soggetti che devono renderle.
Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:
- mancata presentazione del deposito cauzionale (garanzia fideiussoria o ricevuta del tesoriere in caso di deposito in contanti o documento a comprova dell’esito di buon fine in caso di bonifico bancario o ricevuta di deposito in caso di titoli del debito pubblico) e/o dell’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale);
- mancata sottoscrizione digitale della fideiussione da parte del soggetto garante ovvero mancata presentazione della dichiarazione di conformità all’originale della cauzione provvisoria, sottoscritta digitalmente da un pubblico ufficiale;
- mancata presentazione da parte del soggetto che sottoscrive la polizza della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore;
- presentazione di un deposito cauzionale di importo inferiore a quanto richiesto dal bando di gara;
- mancanza della documentazione/dichiarazioni sostitutive a comprova del possesso delle certificazioni necessarie, o della situazione di micro piccola media impresa, in caso di presentazione di cauzioni di importo ridotto;
- mancanza anche di una sola delle clausole contenute negli schemi tipo 1.1 e/o 1.1.1 del Decreto del ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31;
- incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l’assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dal concorrente;
- errata indicazione del beneficiario e/o dell’oggetto dell’appalto;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, mancata intestazione o riconducibilità
alle imprese del costituendo raggruppamento;
- mancanza dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario.
Si procederà ad ESCLUDERE il concorrente nel caso in cui si accerti che il deposito cauzionale sia stato costituito oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.
4.3 CONTRIBUTO A FAVORE DELL’X.X.XX. (AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE)
L’impresa dovrà caricare a sistema, classificandola nella categoria “Allegato amministrativo”, LA RICEVUTA A COMPROVA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO di Euro 140,00 (centoquaranta/00) a
favore dell’X.X.XX. secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 43 del 20 febbraio 2019, nonché pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”.
Per l’effettuazione del pagamento si rimanda alle istruzioni disponibili all’indirizzo:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/XxxxxxxXxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.- delibera 19 dicembre 2018, n. 1174 - secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxxx.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e della documentazione di cui al presente paragrafo, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM ovvero a mezzo PEC, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l’esclusione dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.
Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:
- mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;
- ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;
- effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dal bando.
Si procederà ad ESCLUDERE il concorrente nel caso in cui sia accertato che il versamento è stato effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte ovvero è stato effettuato per un importo inferiore a quanto richiesto dal bando.
4.4 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIÀ COSTITUITI.
Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente bando, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo già costituito dovranno caricare a sistema, classificandoli nella categoria “Allegato Amministrativo”, tramite l’impresa capogruppo, i files relativi a:
A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all’Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti con scrittura privata autenticata, firmata digitalmente, dal cui testo risulti espressamente:
- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l’offerta (se presentata da imprese costituite in RTI di tipo orizzontale) determina la responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso oppure (se presentata da imprese costituite in RTI di tipo verticale o di tipo misto) determina nei confronti dell’Amministrazione la responsabilità dell’impresa capogruppo per la parte di opera da essa assunta e le responsabilità e la responsabilità solidale dell’impresa capogruppo e delle imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell’Amministrazione;
- che all’Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell’Amministrazione in relazione all’appalto, anche dopo la verifica di conformità fino all’estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.
B) PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Fermo restando quanto previsto dall’art. 22 della l.p. n. 2 del 2016 e xx.xx., ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione di cui presente paragrafo, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, all'operatore economico, mediante sistema SAP – SRM ovvero a mezzo PEC, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L’ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
4.5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE
L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, classificandola nella categoria “Allegato Amministrativo”, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell’Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, firmata digitalmente e caricata a sistema con le modalità di cui al precedente paragrafo 2.2, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.
4.6 AVVALIMENTO
È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx dei requisiti di qualificazione di cui al paragrafo 2.2 lett. B), a condizione che l'impresa ausiliaria esegua i lavori per i quali i requisiti sono stati prestati.
In tale caso l'operatore economico dovrà presentare, classificandoli nella categoria “Allegato Amministrativo”, oltre a quanto previsto dal paragrafo 4:
- il modello di dichiarazione di cui all’ Allegato A compilato e sottoscritto digitalmente dall'impresa ausiliaria, limitatamente alla parte I, parte II e parte III;
- il modello di dichiarazione di cui all’ Allegato B compilato e sottoscritto digitalmente dall'impresa ausiliaria contenente la DICHIARAZIONE sottoscritta digitalmente dall’impresa ausiliaria con cui si obbliga, nei confronti dell'Amministrazione e del concorrente, a mettere a disposizione dell'operatore economico le risorse di cui l'operatore economico è carente, per tutta la durata del contratto;
- CONTRATTO (firmato digitalmente dal concorrente e dall’impresa ausiliaria) in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse/beni/mezzi/necessari per tutta la durata del contratto; il contratto deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
Si precisa che:
- l'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, A PENA DI ESCLUSIONE dalla gara della medesima e dell'operatore economico cui contemporaneamente presta il requisito;
- non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, PENA L'ESCLUSIONE DI ENTRAMBI;
- l'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante;
- i requisiti oggetto di avvalimento devono necessariamente essere posseduti dall'impresa ausiliaria ed è pertanto vietato il cosiddetto avvalimento “a cascata”.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 22 della l.p. n. 2 del 2016 e xx.xx., ai sensi dell’art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e delle dichiarazioni/documentazione di cui al presente paragrafo, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l’esclusione dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.
Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi, fermo restando che a norma dell’art. 22 della L.P. n. 2/2016, l’esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l’insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione:
- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del modello di dichiarazione semplificata allegato A da parte dell'impresa ausiliaria;
- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del contratto di avvalimento;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l’assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dall'operatore economico.
Si procederà ad escludere l’operatore economico nel caso in cui si accerti che il contratto di avvalimento sia stato costituito oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.
4.7 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE INTERESSATE AL CONCORDATO PREVENTIVO
Gli operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all’art. 161, anche ai sensi del co. 6, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, oppure la domanda di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267 oppure che siano stati ammessi al concordato preventivo, forniscono le informazioni e la documentazione secondo quanto previsto dall'articolo 110 del Codice e dall'articolo 186-bis del Regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare).
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Fermo restando quanto previsto dall’art. 22 della l.p. n. 2 del 2016 e xx.xx., ai sensi dell’art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e delle dichiarazioni/documentazione di cui al presente paragrafo, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM ovvero a mezzo PEC, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l’esclusione dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.
Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi, fermo restando che a norma dell’art. 22 della L.P. n. 2/2016, l’esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l’insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione:
- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione digitale di quanto richiesto dal presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l’assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dal concorrente.
4.8 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 36 COMMA 1, LETT. B) E C) DELLA L.P. 26/1993 E xx.xx.
In caso di consorzi di cui all’art. 36 comma 1, lett. b) e c) della l.p. 26/1993 e xx.xx., le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nella dichiarazione di cui al paragrafo 4.1 dovranno presentare, classificandolo nella categoria “Allegato Amministrativo”, la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1 limitatamente alla parte II attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Fermo restando quanto previsto dall’art. 22 della l.p. n. 2 del 2016 e xx.xx., ai sensi dell'art. 83 comma
9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione richiesta ai sensi del presente paragrafo, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, all'operatore economico, mediante sistema SAP-SRM ovvero a mezzo PEC, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L’ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi fermo restando che a norma dell’art. 22 della L.P. n. 2/2016, l’esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l’insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione:
- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della Dichiarazione semplificata di cui al presente paragrafo da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici per conto delle quali in soggetto
partecipa;
- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione semplificata, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l’assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dall'operatore economico.
4.9 EVENTUALE DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 della L.p. 2/2016, 42 della L.p. 26/93, 105 del D. Lgs. 50/2016 e art. 1 comma 18 D.L. 32/2019 convertito in legge 55/2019, qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto o in cottimo parte dei lavori o delle opere oggetto della gara, dovrà dichiarare nell’apposito spazio del modello di Dichiarazione semplificata Allegato A le parti delle prestazioni che intende subappaltare.
Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante (o suo procuratore) di ciascuna impresa raggruppata, fermo restando che tutte le dichiarazioni devono avere contenuto identico.
In caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, la dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante della sola impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Fermo restando quando previsto dall’art. 22 della L.P. n. 2/2019, la dichiarazione di subappalto deve essere predisposta nel rispetto delle condizioni di seguito specificate:
1. con riferimento alle lavorazioni comprese nella categoria prevalente per l’esecuzione delle quali è richiesta l’abilitazione ai sensi del D.M. n. 37 del 22.01.2008, qualora il concorrente non dichiari in sede di offerta la volontà di subappaltare tali lavorazioni, in caso di aggiudicazione, ai fini della loro esecuzione, dovrà essere in possesso dell’abilitazione di cui al D.M. n. 37 del 22.01.2008;
2. le lavorazioni appartenenti alle categorie OS8, OS28 e OS30 (a qualificazione obbligatoria) sono eseguibili direttamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione. In caso contrario, il concorrente è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente (100%) le predette lavorazioni, PENA L’ESCLUSIONE.
3. le lavorazioni appartenenti alle categorie OS6 e OS7 (a qualificazione non obbligatoria) sono eseguibili direttamente dall’aggiudicatario anche se privo della relativa adeguata qualificazione, fermo restando la possibilità di subappaltare le predette lavorazioni;
Ferme restando le particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto previste dalla legge, la fornitura e la posa in opera sono subappaltabili separatamente solo quando ciò è previsto negli atti di gara.
Fermo restando quando previsto dall’art. 22 della L.P. n. 2/2019, fatte salve le espresse ipotesi previste a pena di esclusione, non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino esattamente i lavori o le parti di opere oppure le lavorazioni che l'offerente intende subappaltare o concedere in cottimo e la relativa categoria di appartenenza. Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.
Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.p. 2/2016 e dell’art. 139 del regolamento di attuazione della
L.p. 26/93, l’Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate in capitolato, a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.
5. PROCEDURA DI GARA
Il Presidente della gara, nella prima seduta pubblica indicata nel bando di gara, sulla base della documentazione presentata a sistema, provvederà:
a) ad aprire i documenti presentati dai concorrenti e classificati come “Allegato Amministrativo” e a verificare la completezza e regolarità della documentazione e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara oppure a disporre il soccorso istruttorio secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo a tale fine la seduta;
Si precisa che, a norma dell’art. 22 della LP 2/2016, l’esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l’insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e delle eventuali imprese ausiliarie; tali dichiarazioni saranno esaminate, per l’aggiudicatario e per i soggetti sorteggiati di cui alla successiva lettera f), in sede di verifiche successive all’aggiudicazione
b) esperito l'eventuale soccorso istruttorio ed escluse le imprese che non hanno risposto alla richiesta di integrazioni/modificazioni entro il termine perentorio indicato nella nota di richiesta, il Presidente di gara provvederà all’apertura a satema della busta concernente l’offerta tecnica – “Allegato tecnico” e alla verifica dei documenti presentati e della regolarità della relativa sottoscrizione, provvedendo ad escludere i concorrenti nel caso venissero riscontrate violazioni delle prescrizioni degli atti di gara poste a pena di esclusione;
c) all'attribuzione del punteggio attraverso l’applicazione dei criteri indicati negli atti di gara alle offerte tecniche presentate dai concorrenti ammessi, nella puntuale osservanza delle prescrizioni del bando nonchè dell'elaborato “Criteri per l’assegnazione dei punteggi”;
d) ad aprire i documenti presentati dai concorrenti ammessi alla gara contenuti nell’“Allegato economico” e a verificare la completezza e regolarità della documentazione, e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara;
e) a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti;
f) ad attribuire il punteggio dell’elemento “ prezzo” secondo le modalità indicate nell'elaborato “Criteri per l’assegnazione dei punteggi”;
g) a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, formando in tal modo la graduatoria delle offerte valide;
h) a dichiarare la chiusura della seduta pubblica e a disporre la trasmissione delle offerte al responsabile del procedimento, che dispone la valutazione della congruità delle stesse nei casi previsti dal comma 8 dell’articolo 63 del regolamento di attuazione della L.p. 10 settembre 1993, n. 26.
L’esito delle valutazioni dell’anomalia dell’offerta sarà comunicato alla struttura competente all’espletamento della procedura di gara.
Il Presidente della gara, riaperta la seduta pubblica, provvede:
- a dichiarare l’esclusione delle offerte che, all’esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue;
- ad aggiudicare, ai sensi dell’art. 22 comma 7 della l.p. n. 2 del 2016, i lavori al concorrente che ha formulato la migliore offerta risultata congrua, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 22 commi 3, 4 e 5 della l.p. n. 2 del 2016;
f) ai sensi dall’art. 22 comma 3 della l.p. n. 2 del 2016, a procedere al sorteggio dei partecipanti diversi dall’aggiudicatario – nella misura del 5 per cento - da sottoporre alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione previsti dal presente bando.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Qualora l’offerta suscettibile di affidamento sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, si procederà mediante sorteggio.
5.1 MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE
Ai sensi dell'art. 40, comma 1, della L.P. 26/93 e dall'art. 63 del regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, l’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare, in contraddittorio con le imprese, la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.P. 26/93, qualora l'Autorità che presiede la gara abbia un fondato motivo di ritenere che le Imprese partecipanti si siano accordate al fine di condizionare i risultati della gara, ne dà avviso al Presidente della Giunta provinciale affinché proceda a nominare il Collegio di Ispettori di cui all'art. 8 della L.P. 26/93. Tale Collegio di Ispettori può proporre la sospensione della procedura di affidamento o di esecuzione dei lavori ed informare gli Organi amministrativi competenti delle eventuali responsabilità emerse. In relazione ai risultati delle indagini condotte dal medesimo Collegio di Ispettori, l'Amministrazione può disporre la revoca d'ufficio della procedura di affidamento o la rescissione del contratto d'appalto eventualmente stipulato
6. VERIFICA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E DEI CRITERI DI SELEZIONE
A seguito dell’aggiudicazione dei lavori, ai sensi dell'art. 22, della L.p. 2/2016, l’Amministrazione procederà, ai fini della stipulazione del contratto, nei confronti dell’aggiudicatario, dell’eventuale impresa ausiliaria e dei concorrenti individuati per il controllo a campione nel corso della seduta pubblica, ad esaminare la dichiarazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione.
A tal fine, ai sensi dell’art. 22, comma 4 della L.p. 2/2016, l’Amministrazione procederà alle verifiche utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali e richiedendo all’operatore economico, entro dieci giorni dall’aggiudicazione, la presentazione di eventuale documentazione probatoria, nonché dell’ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipulazione del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 22, comma 5 della l.p. 2/2016, se in sede di verifica la prova non è fornita o non sono confermati l’assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione richiesti in capo all’aggiudicatario, l’Amministrazione procederà all’annullamento dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. L’Amministrazione aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì alle verifiche sullo stesso senza procedere al ricalcolo della soglia di anomalia né ad una nuova determinazione dei punteggi, ai sensi dell’art. 22, comma 5 lett. a) della LP 2/2016.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
In caso di esito negativo delle verifiche in capo ai soggetti sorteggiati, a norma dell’art. 22 comma 5 lett. a) e b) della LP 2/2016, l’Amministrazione non procede al ricalcolo della soglia di anomalia né ad una nuova determinazione dei punteggi, ferma restando la segnalazione del fatto alle Autorità competenti.
Ai sensi dell'art. 22, comma 6 della L.p. 2/2016, l'Amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può verificare l’assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.
L’impresa aggiudicataria e i concorrenti individuati ai fini del controllo a campione dovranno produrre, a comprova dei requisiti di partecipazione, entro il termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni indicato dall’Amministrazione, la seguente documentazione :
1. qualora non prodotta in sede di gara e non ricavabile da una banca dati ufficiale, CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI QUALITA’ conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati;
2. eventualmente, qualora non fornita in sede di gara e non disponibile in banche dati pubbliche: copia della documentazione attestante la sussistenza della/e riduzione/i applicata/e alla garanzia provvisoria;
3. altra documentazione individuata dall’Amministrazione e non ricavabile da una banca dati ufficiale;
4. solo per l’aggiudicatario, la documentazione a comprova di quanto dichiarato in sede di offerta tecnica secondo le modalità individuate specificamente e precisamente dell’elaborato "Criteri per l'assegnazione dei punteggi".
In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese, anche non costituito, la documentazione di cui sopra (ai nn. 1, 2 e 3) dovrà essere presentata da ciascuna delle Imprese associate.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
La documentazione prevista dal precedente paragrafo 3.B.1 (e prodotta già in sede di offerta), sarà oggetto di verifica, ai fini della stipula del contratto, da parte dell’Amministrazione. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 22 comma 9 bis della L.P. n. 2/2016 all’esito positivo delle predette verifiche.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà all’annullamento dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La documentazione dovrà essere prodotta in originale o copia conforme all'originale fatto salvo quanto previsto dall’art. 43 e seguenti del D.P.R. 445/2000. In particolare si precisa che con riferimento a informazioni, dati e documenti già in possesso di Amministrazioni pubbliche è onere del concorrente indicare l’amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti; la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi, ai sensi degli articoli 19 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000.
In caso di imprese straniere appartenenti all’Unione europea, ai fini degli accertamenti relativi ai motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione ad ANAC che, ai sensi dell'articolo 80 comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare e dagli affidamenti di subappalto, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
Si precisa infine che l’amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all’autorità giudiziaria competente, al fine di appurare l’eventuale sussistenza di ipotesi di reato.
L'amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto disposto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
L’Amministrazione verificherà altresì la veridicità delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario in sede di offerta tecnica, adottando - nel caso siano accertate dichiarazioni non veritiere – apposito provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione, e disponendo altresì l’escussione della cauzione provvisoria presentata e la segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza, aggiudicando l'appalto all'operatore economico che segue in graduatoria, fatta salva l’eventuale valutazione dell’anomalia dell’offerta ai sensi del precedente paragrafo, secondo quanto disposto dall’elaborato "Criteri per l'assegnazione dei punteggi".
7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIA E ULTERIORI INFORMAZIONI
Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, su richiesta dell’Ente delegante Comune di Dimaro Folgarida, l’Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, entro il termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni indicato dall’Ente medesimo, la seguente documentazione:
a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante dell’Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell’art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso".
Tale dichiarazione dovrà contenere quindi la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonchè l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
b) le ulteriori DICHIARAZIONI che potranno essere richieste dalla Struttura di merito ai fini della stipulazione del contratto. Tra queste, una DICHIARAZIONE dalla quale risultino:
- l’elezione di domicilio ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 (il quale stabilisce che “l’appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta”);
- l’indicazione del soggetto dell’Impresa aggiudicataria o della Società capogruppo autorizzato dall’appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 3 del medesimo D.M. n. 145/2000;
c) ai fini dell'eventuale subappalto, la documentazione richiesta dall'art. 26 della l.p. 2/2016, meglio specificata nel
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
d) PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA di cui all’art. 40 bis comma 8 della l.p. 26/93, nonché le eventuali proposte integrative (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa) e PROGRAMMA DEI LAVORI, redatto in conformità all’eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento.
e) (qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara)
MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa PROCURA, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.4 del presente bando.
f) GARANZIA DEFINITIVA e POLIZZA aventi le caratteristiche indicate al successivo paragrafo 7.1.
La stipulazione del contratto, ovvero la consegna anticipata dei lavori, qualora l’Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al successivo paragrafo 10, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 –
convertito in legge 14 agosto 2014, n. 114).
Per le attività imprenditoriali di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l’Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e attraverso la consultazione delle white lists istituite presso le prefetture/commissariati del governo.
7.1 GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE
L’Aggiudicataria dovrà trasmettere inoltre all'Amministrazione (Comune di Dimaro Folgarida):
a) entro il termine stabilito nella nota di richiesta di cui al precedente paragrafo 8, la GARANZIA DEFINITIVA di cui all’art. 103 del d. lgs. 50/2016, nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 1 dell’art. 103 d. lgs. 50/2016 e, in materia di riduzione dell’importo della garanzia, dall’art. 93, comma 7 d. lgs. 50/2016.
In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, l’eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.
La costituzione della garanzia definitiva potrà avvenire sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, redatte in conformità agli schemi tipo
1.2 e/o 1.2.1 del Decreto del ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31, come meglio indicato all’art. 24 del capitolato speciale d’appalto.
La garanzia definitiva dovrà essere stipulata con le formalità di seguito descritte:
- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;
oppure (per garanzie di importo inferiore a 50.000 Euro),
- presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiari il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;
Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente bando dovranno essere rettificate. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa.ù
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
b) almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, la POLIZZA ASSICURATIVA di cui all’art. 23 bis della l.p. 26/93, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è pari a:
Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione.
Partita I Opere e impianti permanenti e temporanei: importo di aggiudicazione
Partita 2 Opere ed impianti preesistenti
Euro 1.000.000,00 (euro unmilione//00) xxxxxxx xxxxxxxxxx
Partita 3 Spese di demolizione e sgombero fino a Euro 5.000,00 (euro cinquecentomila/00)
Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l’esecuzione delle opere.
Il massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A (somma degli importi delle Partite 1, 2 e 3), con un minimo di Euro 500.000,00 ed un massimo di Euro 5.000.000,00.
La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi durante l’esecuzione dei lavori deve comprendere:
a) i danni a cose dovuti a vibrazione importo Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00)
b) i danni a cose dovuti a rimozione, franamento o cedimento del terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere importo Euro 200.000,00 (duecentomila/00)
c) danni a cavi o condutture sotterranee. Importo Euro 200.000,00 (duecentomila/00)
Ulteriori clausole e informazioni contenute nell’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Alle garanzie di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni dell’art. 103, comma 10 del D.lgs. 50/2016, in materia di garanzie di concorrenti riuniti.
9. ULTERIORI INFORMAZIONI
Fermo restando quanto previsto dall’art. 22 della L.P. n. 2/2016, i requisiti di partecipazione di cui ai paragrafi 2.2 e 4.1. devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 1, PENA L’ESCLUSIONE.
Per le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità nelle dichiarazioni/documentazione/ elementi si rinvia alla disciplina prevista nei relativi paragrafi del bando di gara.
Periodo di validità dell’offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione).
Ai sensi dell’art. 40 bis, comma 3 della L.p. 26/93, l’Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
Qualora l’Aggiudicataria, salvo casi di forza maggiore, non faccia pervenire la documentazione di cui ai precedenti paragrafi 7 e 7.1, entro il sopra citato termine o non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all'Impresa aggiudicataria dall'Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della vigente normativa antimafia, l'Amministrazione procederà all'irrogazione delle sanzioni previste dalle Leggi vigenti in materia.
Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall’aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell’esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato paragrafo 6. Trova applicazione l’art. 25 bis della L.P. 2/2016.
Tale termine nonché quello previsto ai paragrafi 7 e 7.1 per la trasmissione della documentazione ai fini della stipulazione del contratto possono essere sospesi in caso di ricorsi giurisdizionali fino all’esito definitivo degli stessi.
Ai sensi dell’art. 25ter Stipulazione del contratto in pendenza delle verifiche della l.p. n. 2 del 2016 e xx.xx., decorsi 30 giorni dall’inoltro delle richieste alle competenti autorità per la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione, l’Amministrazione può procedere alla stipula del contratto prevedendo, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti richiesti, la risoluzione del contratto, il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l’esecuzione della parte rimanente nei limiti delle utilità conseguite, l’incameramento della garanzia definitiva, se richiesta, o in alternativa l’applicazione di una penale nella misura del 10 per cento del valore complessivo dell’appalto.
Prescrizioni in merito al subappalto o affidamento in cottimo: l'affidamento in subappalto o in cottimo é sottoposto alle condizioni previste dall’art. 42 della L.p. 26/93 e dall'art. 26 L.p. 2/2016.
Ai sensi dell’art. 26, comma 6 della L.p. 2/2016, l’Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate in capitolato, a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.
Ai sensi dell'art. 36, comma 7 della L. P. 26/1993, non è consentita l'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione. Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché con l'esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei medesimi lavori.
In caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l’art. 58.8 della L.p. 26/93.
Le imprese esecutrici saranno tenute al rispetto integrale delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Ai fini della consegna dei lavori, l’Amministrazione procederà alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale prescritta all’art. 90 comma 9 lettera a) e lettera b) del D. Lgs. 81/2008 sulla base della documentazione presentata dall’Impresa esecutrice, pena la risoluzione del contratto, ai sensi del Capitolato speciale di appalto nel caso di mancata produzione della stessa o di verifica con esito negativo.
Responsabile del procedimento ai sensi della L.p. 23/92: dott. ssa Xxxxx Xxxxx
8. INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679 DEL 2016 e X.Xxx. 30 giugno 2003, n. 196 e xx.xx. – ACCESSO AGLI ATTI
Con motivata e comprovata dichiarazione da allegare all’offerta tecnica ciascun offerente potrà segnalare all’Amministrazione di NON autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta tecnica, che dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in offerta tecnica in maniera dettagliata, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali. Analogamente, con motivata e comprovata dichiarazione da allegare ai giustificativi dell’offerta economica presentati ai sensi del paragrafo 7 del presente bando, ciascun offerente potrà segnalare all’Amministrazione di NON autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti relative alle giustificazioni dell’offerta economica, che dovranno in tal caso essere indicate in maniera dettagliata, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali. In caso di presentazione di tale motivata dichiarazione, l’Amministrazione consentirà l’accesso nei soli casi di cui all’art. 53 c. 6 del D. Lgs. 50/2016. In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l’Amministrazione, ai sensi della L.P. n. 23/1992 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. n. 17-97/Leg. dd. 5 luglio 2007, consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso all’offerta tecnica, all’offerta economica, mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delle relative spese di
riproduzione In ogni caso, l’accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l’aggiudicazione.
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”), in aggiunta al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e xx.xx., stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dagli artt. 5 e 12 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi).
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta provinciale in carica), xxxxxx Xxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx, tel. 0000.000000, fax 0000.000000, email xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx, pec xxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.xx.
Preposto al trattamento è il Dirigente pro tempore dell’Agenzia provinciale Appalti e Contratti - Servizio Appalti; i dati di contatto sono: xxx Xxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx, tel. 0461/496444, fax 0461/496422, email xxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx, pec xxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.xx. Il preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: via Mantova n. 67, 38122 – Trento, fax 0000.000000, email xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”).
Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.
1. Fonte dei dati personali: i dati personali sono stati raccolti presso terzi e, in particolare, da registri, elenchi e banche dati detenuti da Amministrazioni pubbliche; e presso l’Interessato.
2. Categorie di dati personali: i dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie:
- dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni): tra cui dati anagrafici (nome, cognome, denominazione, indirizzo, codice fiscale, partita iva), certificati di regolarità fiscale e contributiva;
- dati personali relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (c.d. dati giudiziari) derivanti tra l’altro da casellari giudiziali, provvedimenti di condanna, annotazioni ANAC, anagrafe sanzioni amministrative.
3. Finalità del trattamento: il principio di minimizzazione prevede che possono essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.
Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito si indicano specificatamente le finalità del trattamento e la base giuridica che consente il trattamento dei dati: per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per: a) espletare, in funzione di stazione appaltante o di consulenza, in modalità telematica e/o cartacea, le procedure di gara di lavori, servizi e forniture volte all’individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e
l’eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici; l.p. 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento da parte della Provincia autonoma di Trento delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE; l.p. 10 settembre 1993, n. 26 recante la legge provinciale sui lavori pubblici e relativo regolamento di attuazione; l.p. 19 luglio 1990, n. 23 e relativo regolamento di attuazione.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive) in quanto obbligo legale o contrattuale; il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.
Con riferimento ai dati personali relativi a condanne penali, o a reati, o a connesse misure di sicurezza ex art. 10 del Regolamento, si precisa altresì come il relativo trattamento sia necessario, ai sensi dello stesso art. 9.2, lett. g), del Regolamento, per un motivo di interesse pubblico rilevante qual è l’interesse della pubblica amministrazione ad assumere commesse pubbliche con soggetti in possesso di determinate qualità morali, in particolare così come individuato dall’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016.
Per massima chiarezza, essendo fondato sulle predette basi, non è quindi necessario il consenso al trattamento di tali dati personali.
4. Modalità di trattamento: il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente debitamente istruito e, in particolare, dal Preposto al trattamento (Dirigente), appositamente nominato, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati.
Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali quali, nel caso di gara svolta in modalità telematica, la gestione tecnico-informatica del sistema telematico utilizzato dal Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento. Nello specifico, la gara in modalità telematica è svolta mediante l'utilizzo del Sistema SAP SRM rispetto al quale il gestore del sistema medesimo, Trentino Digitale S.p.A., è nominato responsabile esterno.
5. Processi decisionali automatizzati e profilazione: è esclusa l’esistenza di un processo decisionale basato su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione.
6. Comunicazione e diffusione dei dati: i dati potranno essere comunicati: a) alle seguenti categorie di destinatari: soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di gara; operatori economici partecipanti alle procedure e controinteressati; soggetti pubblici interpellati nell’ambito delle verifiche inerenti la procedura di gara e la nomina della commissione di gara; b) solo nell’eventualità in cui si verifichi la fattispecie, alle seguenti categorie di destinatari: Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC; Procura della Repubblica competente; Guardia di Finanza; Collegio degli Ispettori; per l’adempimento di un obbligo legale.
I dati personali saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione in particolare di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, al d.lgs. n. 33 del 2013, alla l.p. n. 4 del 2014 e alla l.p. n. 2 del 2016.
7. Trasferimento extra UE: i dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.
8. Periodo di conservazione dei dati: in osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, il periodo di conservazione dei dati ha un termine di conservazione illimitato, decorrente dalla raccolta dei dati stessi,
come da massimario di scarto approvato dalla competente Soprintendenza per i Beni culturali con determinazione
n. 235 di data 10 aprile 2019.
9. Diritti dell'interessato: l’interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. In base alla normativa vigente potrà: chiedere l’accesso ai dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16); se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18); se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei dati in qualsiasi momento, per motivi connessi ad una situazione particolare (art. 21).
Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora l'interessato lo richieda, il Titolare comunicherà tali destinatari. In ogni momento, inoltre, l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79).
RP/PZ
Allegati:
- modello di dichiarazione semplificata (Allegato A)
- istanza di partecipazione (Allegato A1 e A2)
- modello per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza (Allegato B)
- modello dichiarazione avvalimento per ausiliaria (allegato C)
- Lista delle lavorazioni e forniture (allegato D)
- MODELLO OFFRTA TECNICA (allegato E)
- modello “dichiarazione integrativa e documentazione CAM” (allegato E.1)