INDICE
INDICE
ART. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO ART. 2 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO ART. 3 - IMPORTO
ART. 4 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO ART. 5 - SOPRALLUOGO
ART. 6 - REQUISITI DELLA COOPERATIVA ART. 7 – OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA ART. 8 - PENALI
ART. 9 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
ART. 10 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI ART. 11 – RESPONSABILITA’ DELLA COOPERATIVA
ART. 12 – SUBAPPALTO E CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO ART. 13 – CESSIONE DEL CREDITO
ART. 14 – RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E RECESSO ART. 15 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
ART. 16 - CONTROVERSIE
Emissione / Emission | Approvazioni/Approvals | |||||
Rev | Data | Emittente | Capo Ufficio RS | Capo Ufficio TA | Capo Servizio Igiene Ambientale | Direttore Generale |
0 | 25/11/15 | Xxxxx Xxxxxx | - | Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxx Xxxxxxx |
ART. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Costituisce oggetto dell’appalto la conclusione di un accordo quadro con una cooperativa sociale di tipo B, ai sensi di quanto disposto dall’art. 59, comma 4, D.Lgs.
n. 163/2006, alla quale affidare il servizio per il controllo delle erbe infestanti in superfici stradali e sui marciapiedi in aree pubbliche o private a uso pubblico.
AREE
Le tavole di riferimento, di cui al progetto assegnatario della gara di Piano D’Ambito ATI 4 Umbria posto sul sito “xxxx://xxx0xxxxxx.xx/xxxxxxx.xxx”, ove tale attività è richiesta, sono le seguenti:
Comune di Terni:
• Allegato cartografico n. 4.32
• Allegati cartografici dal n. 4.32.1 al 4.32.16 Comune di Narni:
• Allegato cartografico n. 4.23a.
• Allegato cartografico n. 4.23b.
• Allegato cartografico n. 4.23c.
Tali allegati sono indicativi dei luoghi di lavoro e delle aree ove le richieste di pulizia potranno giungere in funzione delle specifiche condizioni e delle richieste provenienti dalle utenze. Chiaramente le zone specifiche dove sarà richiesto di intervenire saranno definite in funzione delle esigenze e circoscritte ad aree ben delimitate in periodi dell’anno specifici.
Pertanto l’assuntore si rimette alle disposizioni operative e ai programmi che il pubblico servizio ASM Terni SpA stabilirà in accordo con le amministrazioni comunali competenti, attraverso apposita documentazione trasmessa al preposto dell’assuntore.
AZIONI E LEGISLAZIONE
Il controllo delle erbe infestanti ricade pienamente nelle condizioni descritte dalla nuova normativa in materia Piano d’Azione Nazionale (PAN) di cui il D.Lgs 150 del 14/08/2012 e del decreto attuativo del 22/1/2014 per cui ogni azione descritta nel presente capitolato dovrà ricadere.
Le azioni di controllo sulle erbe infestanti possono essere riassunte in:
A. Utilizzo di prodotti fitosanitari professionali o a uso domestico solo in aree non urbane attraverso apposita segnaletica e avendo avuta l’approvazione della competente amministrazione comunale.
B. Utilizzo di prodotti a uso domestico (es. cloruro di sodio) per le aree urbane e non urbane solo e se con l’approvazione della competente autorità comunale o se comunque utilizzabili per le frasi di rischio e per i contenuti delle schede di sicurezza.
C. Utilizzo di bruciatori brandeggiabili o a spalla –zone urbane
D. Utilizzo di mezzi meccanici manuali o meccanici (es.: spazzole metalliche motorizzate o meno, tagliaerba, zappe…) avendo cura di rispettare le attività previste per i cantieri mobili.
Per le attività di tipo A e B occorre che:
- I preposti dell’assuntore siano dotati della formazione e degli attestati per l’uso previsti dalla normativa vigente.
- Siano effettuate verifiche di compatibilità ambientale con cadenza almeno semestrale o su necessità per:
o la scelta di prodotti sempre più compatibili con l’ambiente e a minore tossicità residua;
o la scelta delle macchine da utilizzare, che dovranno rispettare le normative vigenti a partire dalle delibere CE 2009/127/CE e 2009/128/CE.
E’ sempre preferibile che queste due attività non siano svolte dall’assuntore se non nei casi in cui espressamente richieste e approvate dalle amministrazioni comunali come da punti A. 5.5. e A.5.6 del Decreto attuativo del 22/1/2014, in altre parole dall’art. 15 del D. Lgs 150/12.
I risultati delle formazioni, delle certificazioni di attestazione e le verifiche di compatibilità, corredate eventualmente da pareri di consulenti o organi di controllo, sono trasmesse alla committente per iscritto e prima di ogni azione operativa per le verifiche necessarie.
OPERATIVITA’
Di seguito si descrivono le attività oggetto del presente capitolato:
A. Utilizzo di prodotti fitosanitari professionali o a uso domestico solo in aree non urbane:
o Uso di macchinari per l’erogazione, certificati e rispondenti alla normativa.
o Circoscrizione delle aree, lontane da potenziali zone ove presente popolazione e gruppi vulnerabili, posizione dei cartelli di avviso riportanti anche la propedeutica approvazione del comune ove s’interviene.
o Verifica della congruenza e dell’uso dei DPI da parte del personale operativo che sarà in possesso delle formazioni previste per legge.
B. Utilizzo di prodotti a uso domestico per le aree urbane e non solo se con l’approvazione della competente autorità comunale o se utilizzabili per le frasi di rischio e per i contenuti delle schede di sicurezza.
o Uso di macchinari per l’erogazione, certificati e rispondenti alle normative.
o Circoscrizione delle aree, lontane da potenziali zone ove presente popolazione e gruppi vulnerabili, e posizione dei cartelli di avviso riportanti anche la propedeutica approvazione del comune ove s’interviene.
o Verifica della congruenza e dell’uso dei DPI da parte del personale operativo che sarà in possesso delle formazioni previste per legge.
C. Utilizzo di bruciatori brandeggiabili o a spalla –zone urbane
o Uso di macchinari per l’erogazione, certificati e rispondenti alle normative.
o Circoscrizione delle aree con eventuale posizione dei cartelli di avviso riportanti l’attività in corso.
o Verifica della congruenza e dell’uso dei DPI da parte del personale operativo che sarà in possesso delle formazioni previste per legge.
o Predisposizione di estintore per eventuali fiamme residue.
D. Utilizzo di mezzi meccanici manuali o meccanici (es.: spazzole metalliche motorizzate o meno, tagliaerba, zappe…)
o Uso di macchinari per l’erogazione, certificati e rispondenti alle normative.
o Circoscrizione delle aree con eventuale posizione dei cartelli di avviso riportanti l’attività in corso e per limitare il rischio da proiezione.
o Verifica della congruenza e dell’uso dei DPI da parte del personale operativo che sarà in possesso delle formazioni previste per legge.
o Predisposizione di estintore per eventuali fiamme residue, nel caso si usino anche bruciatori, avendo cura di rispettare le attività previste per i cantieri mobili.
L’accordo quadro definisce le prestazioni e le modalità di espletamento delle stesse. L’accordo quadro prevede la predisposizione di contratti applicativi che, attraverso l’emissione di buoni d’ordine, indicheranno, per le necessità di ASM Terni S.p.A., l’entità delle prestazioni da eseguire. Il singolo contratto diverrà vincolante e operativo al momento della ricezione, da parte dell’Aggiudicataria, del buono d’ordine. Con la conclusione dell’accordo quadro, l’aggiudicataria s’impegna ad assumere le prestazioni che poi saranno richieste ai sensi dell’accordo, entro il limite massimo previsto quale corrispettivo ed entro il periodo di vigenza dello stesso. La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad affidare il servizio per l’intero importo previsto dall’accordo quadro.
ART. 2 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
La durata dell’accordo quadro è di 2 (due) anni a decorrere dalla stipulazione dello stesso o fino alla concorrenza dell’importo massimo di Euro 120.200,00 (centoventimiladuecento).
Dalla data d’inizio dell’esecuzione del servizio decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell’aggiudicataria.
Alla scadenza del contratto il rapporto s’intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti. In nessun caso il contratto potrà essere tacitamente rinnovato.
ART. 3 - IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’importo complessivo dell’accordo quadro è stabilito in € 120.200,00 (centoventimiladuecento) € IVA esclusa, di cui Euro 4.000,00 (quattromila) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
La seguente tabella riassume il prezzario applicato per le attività di cui all’art. 1.
Attività | Comuni | Importo unitario | U.M. | Stima importi biennio | |
A. Utilizzo di prodotti fitosanitari professionali o a uso domestico solo in aree non urbane amministrazione comunale. | Terni e Narni | € 22,20 | 900 mq/h | € | 6.010,00 |
B. Utilizzo di prodotti a uso domestico per le aree urbane e non urbane. | Terni e Narni | € 22,20 | 900 mq/h | € | 18.030,00 |
C. Utilizzo di bruciatori brandeggiabili o a spalla –zone urbane | Terni e Narni | € 22,20 | 500 mq/h | € | 54.090,00 |
D. Utilizzo di mezzi meccanici manuali o meccanici - cantieri mobili. | Terni e Narni | € 22,20 | 500 mq/h | € | 42.070,00 |
Importo a base di gara | € 120.200,00 | ||||
di cui oneri della sicurezza | € | 4.000,00 |
Si afferma che la tabella rappresenta una stima e che le attività A e B devono tendere a zero.
I prodotti da usare devono essere forniti dall’assuntore, compresi tutti gli oneri accessori relativi agli stessi.
L’assuntore fornirà la verifica di compatibilità ambientale, eventualmente corredata da approvazione di organi di controllo (ASL) o di consulente.
L’assuntore sottoscrive con la presente il rispetto delle normative di cui all’art. 1 anche per quanto concerne la revisione dei macchinari, la tenuta dei prodotti, lo smaltimento degli stessi e la tenuta dei registri previsti.
L’offerta dovrà prevedere un unico ribasso percentuale sugli importi specifici (mq/h) per le attività offerte in un unico valore di ribasso.
L'offerta dovrà intendersi omnicomprensiva di tutte le operazioni di cui all'art. 1, delle attrezzature, automezzi, materiali di consumo e di ricambio, carburanti e quanto altro necessario a eseguire in perfetta regola e nel rispetto delle norme vigenti, tutte le attività oggetto del servizio in questione.
Nel caso in cui, per il raggiungimento di quest’obiettivo, la Cooperativa avrà costi maggiori rispetto a quello previsto nella tabella precedente, non potrà richiedere alcun riconoscimento economico.
L’importo cadauno è frazionabile in funzione della misura, in altre parole ad esempio se sono misurati, per l’attività C) 250 mq, saranno riconosciuti € 11,10 (undici/10).
La gara sarà aggiudicata anche alla presenza di una sola offerta, se ritenuta conveniente per ASM Terni S.p.A.
ASM Terni S.p.A. si riserva, alla presenza di motivate esigenze e a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.
All’atto dei singoli affidamenti, il corrispettivo da riconoscere all’operatore economico aggiudicatario sarà quello derivante dalle effettive prestazioni svolte.
Gli oneri della sicurezza di ogni singolo affidamento saranno corrisposti in relazione alla quantità delle prestazioni da eseguire.
ART. 4 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’aggiudicataria baderà a prestare il servizio secondo le necessità che verranno di volta in volta segnalate da ASM Terni SpA.
Il preposto della committente darà al preposto dell’assuntore copia del programma di lavoro con indicazione delle aree da trattare. Il programma, fatte salve le situazioni di emergenza o urgenza che saranno comunicate immediatamente, sarà fornito quotidianamente.
Lo svolgimento dell’attività quotidiana deve essere rendicontato a fine turno mediante posta elettronica al preposto ASM per l’archiviazione in Garanzia della Qualità e per la rendicontazione ai comuni.
Le prestazioni oggetto del presente capitolato dovranno essere eseguite entro i termini che saranno indicati nell’ordine emesso da ASM Terni.
ART. 5 - SOPRALLUOGO
Al fine di poter presentare l’offerta economica è obbligatorio eseguire il sopralluogo per prendere visione dei luoghi in cui dovrà essere eseguito il servizio, prendere conoscenza della viabilità e di tutti le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi.
Il sopralluogo dovrà essere richiesto al seguente indirizzo:
xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx o fax 0744/391407, secondo le modalità previste nel disciplinare di gara.
All’atto del sopralluogo sarà predisposto apposito verbale in conformità a quanto previsto nel disciplinare di gara.
ART. 6 - REQUISITI DELLA COOPERATIVA
Il presente appalto è riservato alle cooperative sociali ai sensi della L. n. 381/1991 e della L.R. Umbria n. 11/2015. L'aggiudicataria deve pertanto essere iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali “Sezione B”. È ammessa la partecipazione di Consorzi di cui all’art. 8 della L. 381/1991, che dovranno indicare, pena l’esclusione dalla selezione, le parti del servizio che saranno svolte dalle singole cooperative.
L'affidataria s’impegna inoltre a comunicare immediatamente ad ASM Terni SpA se la suddetta iscrizione sia revocata per qualsiasi motivo nel periodo di durata del servizio. Nel corso dell’esecuzione dell’accordo quadro ASM Terni SpA si riserva la facoltà di compiere verifiche e controlli sul mantenimento da parte della cooperativa dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa ai fini della stipulazione dell’accordo quadro.
Condizione necessaria per l’esecuzione del servizio è di possedere le autorizzazioni di legge.
In modo particolare sono richieste le seguenti documentazioni:
- copia dell’iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali;
- avere tra le proprie finalità statutarie, lo svolgimento delle attività riguardanti la specifica oggetto del presente capitolato, finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate;
- copia dei libretti circolazione dove siano le regolari revisioni del mezzo che è utilizzato per la specifica attività e dei macchinari utilizzati;
- fascicolo tecnico/libretto di uso, manutenzione e caratteristiche tecniche :
o della macchina utilizzata per erogare il prodotto,
o dei bruciatori
o dei mezzi manuali e meccanici utilizzati.
- copia delle attestazioni di avvenuta Formazione del personale adibito a queste attività compresa la valutazione dei rischi da movimentazione;
- copia degli attestati di formazione E RILASCIO DI APPOSITO ATTESTATO ALL’USO E ACQUISTO DI FITOFARMACI di cui al DECRETO 22
gennaio 2014 o comunque copia dell’iscrizione del personale a tali corsi da
svolgersi entro l’entrata in vigore del Decreto o comunque entro il 31/12/2015, compresa quella per l’acquisto del prodotto.
L’assuntore può essere un raggruppamento temporaneo d’imprese.
Inoltre, poiché ASM Terni SpA, può essere chiamata, perché individuata in attività alla protezione civile per il supporto alle operazioni di allagamento, si richiede che la Cooperativa di tipo B abbia una sede operativa all’interno di uno dei comuni oggetto del servizio, in modo da garantire un tempestivo intervento in caso di richiesta, entro 1 (una) ora dalla chiamata entro qualunque ora del giorno.
A TAL FINE DOVRA’ DICHIARARE D’IMPEGNARSI AD AVERE UNA SEDE OPERATIVA IN UNO DEI COMUNI SOPRA RUBRICATI, ENTRO 30 GIORNI DALL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. LA MANCATA INDIVIDUAZIONE DELLA SEDE ENTRO I TERMINI DI CUI SOPRA SARA’ MOTIVO DI ANNULLAMENTO DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. IN QUESTO CASO SI PASSERA’ AL CONCORRENTE CHE SEGUE NELLA GRADUATORIA (FERMO RESTANDO LA VERIFICA DEI REQUISITI ANCHE PER QUEST’ULTIMO).
La mancanza dei requisiti sopra esposti, laddove non vi è un formale impegno al conseguimento da parte della Cooperativa di tipo B entro la firma del contratto, è motivo di esclusione.
Chiarimento circa la clausola sociale di cui all’art. 37: è sempre possibile che il passaggio di personale non comprenda tutto il personale impegnato nel contratto esistente, nella libertà dei soggetti di poter proseguire consensualmente il lavoro con il datore di lavoro cessante. Per questo motivo comunque si valuta il progetto tenendo conto dell’impegno dell’assuntore comunque a raggiungere le percentuali di persone appartenenti alle categorie protette, in sede di offerta. Anche in questo caso, come per la sede, è richiesto che entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva l’assuntore abbia attivato il progetto con la percentuale di persone offerta in sede di offerta tecnica, fermo restando che la misura della percentuale di persone appartenenti alle categorie protette è calcolata su base annua come da normativa vigente. Quindi nel progetto va indicato anche il valore consuntivo percentuale relativo all’anno precedente.
ART. 7 – OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA
FIGURA DI COORDINAMENTO
La cooperativa all’inizio del servizio dovrà indicare il nome del responsabile unico del servizio che seguirà direttamente con continuità tutti gli aspetti che riguardano:
- la gestione delle attività dettagliate nel presente capitolato;
- l’organizzazione del personale alle dipendenze della cooperativa;
- gli adempimenti connessi a tutte le attività svolte sia di ordine tecnico sia di ordine amministrativo;
- la comunicazione tempestiva ad ASM Terni di tutte le problematiche che si dovessero verificare nell’esercizio dell’attività di cui al presente capitolato.
La figura del responsabile del servizio dovrà possedere comprovata esperienza nella gestione del personale e organizzazione del lavoro, oltre alle necessarie conoscenze delle specifiche normative in materia di sicurezza. Il responsabile unico del servizio è l’unico soggetto abilitato ad avere contatti con ASM Terni.
SEDE OPERATIVA
L’aggiudicataria dovrà avere una sede operativa nel territorio di uno dei Comuni presso i quali dovrà essere svolto il servizio o dichiarare la propria disponibilità ad attivarla entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione dell’accordo quadro al fine di rimettere mezzi, attrezzature, prodotti e avere i necessari servizi per il personale.
Nelle seguenti ipotesi:
- esito negativo della verifica della regolarità della documentazione sopra richiamata;
- assenza della sede operativa;
la Stazione Appaltante non stipulerà l’accordo quadro, procederà alla revoca dell’aggiudicazione definitiva e allo scorrimento della graduatoria.
MEZZI
L’aggiudicataria dovrà apporre sui mezzi utilizzati per l’espletamento del servizio la dicitura: “Lavori per conto ASM Terni S.p.A”.
OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ADDETTO
L’appaltatrice è tenuta a rispettare le leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e in materia assistenziale e previdenziale.
L’aggiudicataria è obbligata ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale e nazionale, e il rispetto e tutti gli adempimenti prescritti dal D. Lgs. 81/2008.
L’aggiudicataria è obbligata alla predisposizione del Piano di Sicurezza dei Lavoratori e consegnarlo alla stazione appaltante prima dell’avvio del servizio.
L’aggiudicatario s’impegna a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e l’eliminazione di eventuali rischi specifici nell’ambiente in cui l’impresa dovrà operare. L’aggiudicataria, nell’esecuzione dei lavori, deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la sicurezza, l’incolumità del personale ed evitare danni a beni pubblici e privati.
L’impresa dovrà inoltre fornire la documentazione che si riferisce agli adempimenti di sicurezza a cui provvederà prima della firma del contratto, il mancato rispetto di tali porterà alla revoca dell’aggiudicazione definitiva.
ART. 8 – PENALI
1. Ritardo nell'inizio del servizio
La Cooperativa di tipo B dovrà iniziare il servizio entro tre giorni solari dalla richiesta d’intervento, pena un pagamento di € 500,00 (cinquecento) per ogni giorno solare di ritardo.
2. Abbandono o sospensione del servizio
In caso di abbandono o sospensione del servizio, e in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, ASM Terni S.p.A. potrà procedere direttamente all'esecuzione del servizio, con rivalsa delle spese sulla Cooperativa di tipo B aggiudicataria, avvalendosi di qualsiasi Cooperativa di tipo B all'uopo autorizzata.
Trascorsi 3 (tre) giorni solari dall'abbandono o sospensione del servizio senza aver ricevuto alcuna giustificazione, ASM Terni S.p.A. potrà procedere alla risoluzione del contratto.
3. Utilizzo di mezzi e attrezzature non conformi
Nel caso in cui la Cooperativa di tipo B aggiudicataria non provveda all'immediata sostituzione dei mezzi e/o attrezzature non conformi alle norme di legge vigenti in materia e alle autorizzazioni in possesso, decorse 24 (ventiquattro) ore solari dalla segnalazione, sarà applicata una penale pari a € 100,00 (cento) per ogni giorno solare di ritardo fino a un massimo di 7 (sette) giorni, oltre ai quali si procederà alla risoluzione del contratto con addebito degli oneri derivanti.
L’ammontare delle penalità sarà addebitata sui crediti maturati dall’aggiudicatario in dipendenza dell’accordo quadro cui essi si riferiscono. Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l’ammontare della penalità sarà garantita dalla cauzione.
In tali casi l’integrazione dell’importo della cauzione deve avvenire entro i termini previsti dal disciplinare.
Le contestazioni degli inadempimenti è espletata mediante l’invio di una comunicazione via PEC. È fatta salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che l’Appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela
dei propri interessi.
ART. 9 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le fatture saranno pagate da ASM Terni all’aggiudicatrice entro sessanta giorni dalla data di presentazione all’ufficio protocollo. In caso di eventuali ritardi nel pagamento delle fatture, saranno applicati gli interessi moratori di cui al D.lgs. 231/2002.
ASM Xxxxx potrà non pagare quei servizi che, da indagini e ricerche effettuate saranno non eseguiti dalla Cooperativa.
Nel caso di dipendenti o soci lavoratori qualificati ai sensi della L. 381/1991 quali persone svantaggiate con oneri fiscali a carico dello Stato, occorre comunque ogni volta specificare i soggetti impiegati e la loro particolare condizione contributiva indicando che per gli stessi la cooperativa ha provveduto alla loro regolare registrazione o iscrizione ai fini contributivi.
I costi della sicurezza sono calcolati in modo proporzionale sulla base dell’importo calcolato da ASM Terni S.p.A. e pari a 4.000,00 €.
ART. 10 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’aggiudicatario è tenuto al puntuale rispetto degli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ivi incluso l’obbligo di vincolare anche i propri contraenti, subappaltatori, fornitori e subfornitori al rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla suddetta legge. L’appaltatore è tenuto a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e all’Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della notizia d’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Qualora l’appaltatore compia una o più transazioni indicate nell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in violazione della legge sulla tracciabilità dei pagamenti, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. Nessun indennizzo, corrispettivo o risarcimento sarà dovuto all’affidatario o al subappaltatore.
L’appaltatore dovrà indicare, sia sugli eventuali rapporti d’intervento/documenti di accompagnamento sia sulle fatture e ogni altro documento contabile: il codice IBAN, il riferimento di ordine/Contratto, il CIG e ogni altro eventuale riferimento che la Stazione Appaltante comunicherà al momento dell’ordinativo o dopo. Non potranno essere emesse fatture con riferimento a più di un Contratto/CIG.
ART. 11 - RESPONSABILITA' DELLA COOPERATIVA
ASM Terni non è responsabile dei danni, eventualmente causati durante l'espletamento del servizio a persone o cose.
La cooperativa è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili di qualunque natura che siano arrecati dal proprio personale a persone o a cose, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.
La cooperativa è tenuta a stipulare, a proprie spese, per tutta la durata dell’accordo quadro, una o più polizze assicurative per ciascuna delle seguenti responsabilità:
a) responsabilità civile verso terzi: la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per i quali l’Appaltatore sia chiamato a rispondere civilmente a terzi. La copertura assicurativa deve essere riferita ai danni causati, nell’esecuzione dell’appalto, a persone (siano esse o no addette ai servizi), cose, animali. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a euro 1.000.000,00 per ogni singolo sinistro;
b) responsabilità civile verso prestatori di lavoro: la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni subiti dal personale utilizzato nell’esecuzione dell’appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro non deve essere inferiore a euro 1.000.000,00 per ciascun prestatore di lavoro.
ASM Xxxxx XxX ha il diritto di avvalersi di propria autorità delle cauzioni in tutti i casi previsti dal presente Capitolato o dalle leggi vigenti, anche quando l’appaltatrice abbia presentato opposizione.
La Cooperativa è tenuta a consegnare ad ASM Terni SpA al momento della sottoscrizione dell’accordo quadro o comunque alla sottoscrizione del verbale di consegna del servizio (se anteriore), copia delle suddette polizze assicurative.
ART. 12 - SUBAPPALTO E CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO
L’aggiudicataria, sotto pena di risoluzione dell’accordo, in nessun caso potrà cedere, sia parzialmente sia totalmente, l’accordo a terzi.
E’ altresì vietata ogni forma di subappalto del servizio.
ART. 13- CESSIONE DEL CREDITO
La cessione del credito è regolata dall’art. 117 del D. Lgs. 163/2006 ed è di volta in volta formalizzata con espressa autorizzazione scritta dell’Amministrazione, da rilasciarsi a seguito di formale istanza contenente l'indicazione del soggetto cessionario. La cessione non avrà effetto alcuno se il cessionario non avrà sottoscritto dichiarazione, rilasciata da soggetto munito d’idonei poteri, attestante la conoscenza delle condizioni contrattuali e in particolare delle modalità e dei tempi di pagamento previsti. Saranno nulle eventuali clausole che prevedano condizioni difformi da quelle stabilite dal presente Capitolato Speciale di Appalto.
ART. 14 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E RECESSO
L’accordo quadro si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:
1) frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
2) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto;
3) adozione di provvedimenti sanzionatori in capo all’Appaltatore da parte degli Enti di vigilanza e controllo;
4) maturazione d’importi per penalità contrattuali in misura superiore al 10% dell’importo annuo della fornitura assegnata;
5) arbitraria interruzione delle forniture, non conseguente a legittima sospensione ritualmente ordinata da ASM;
6) violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
7) sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti di cui all’art. 38, c. 1, D. Lgs. 163/2006;
8) in caso di mancata sottoscrizione da parte della cooperativa affidataria della convenzione di cui all’art. 12bis della legge 68/1999;
9) in caso di mancata presentazione nei termini previsti della polizza fideiussoria a titolo di deposito cauzionali;
10) in caso di cancellazione della COOPERATIVA dall’Albo Regionale delle Cooperative Sociali.
In ogni caso resta fermo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti ai sensi dell’art. 1382 c.c.
In tutti i casi di risoluzione di cui al presente articolo resta, fermo il diritto all’incameramento del deposito cauzionale posto a garanzia di cui al disciplinare di gara.
ASM Xxxxx può recedere dal contratto:
1) per cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo non di continuità;
2) in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 c.c. e per qualsiasi motivo, tenendo indenne la cooperativa appaltatrice delle spese sostenute e delle prestazioni rese;
3) per motivi di pubblico interesse;
4) per ritardata comunicazione della cessione dell’azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica.
Il recesso deve essere comunicato all’impresa almeno 30 (trenta) giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore.
ART. 15 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
In caso d’inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore, ASM contesterà per iscritto, anche per fax/PEC, la violazione contrattuale, con invito a eliminare l’inadempimento entro un congruo termine perentorio, comunque non superiore a 5 (cinque) giorni. Decorso tale termine, senza l’eliminazione dell’inadempimento, l’Accordo Quadro sarà risolto di diritto.
E’ fatto salvo il diritto di ASM Terni SpA al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile, e di affidare a terzi il servizio in danno all’appaltatore inadempiente, fermo restando l’applicazione delle penali, e il diritto della stazione appaltante al risarcimento dei danni subiti e comunque l’introito dell’eventuale cauzione prestata dall’appaltatore.
ART. 16 - CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che potrebbero insorgere in dipendenza dell’accordo quadro il foro competente è quello di Terni.
Allegati:
Allegato n. 1 - Modello offerta economica
Allegato n. 2 - Schema di convenzione con Cooperative di Tipo B Allegato n. 3 - Criteri di valutazione e relativa ponderazione attribuita
(Allegato n. 1)
MODELLO DELL’OFFERTA ECONOMICA
OGGETTO: | GARA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLE ERBE INFESTANTI NEI COMUNI DI TERNI E NARNI A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B | |
CIG | 651006860F | |
IMPORTO COMPLESSIVO DI CUI | € 120.200 | |
SERVIZIO A BASE DI GARA | € 116.200 | |
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | € 4.000 |
Il/I sottoscritto/i ………………………………………………………………………..
DICHIARA/NO
• Di aver valutato tutte le circostanze generali e particolari che hanno portato alla determinazione dell’offerta, suscettibili di influire sulle condizioni delle attività;
• Di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
• Di accettare le condizioni contrattuali e le penalità riportati nei documenti di gara;
• Di considerare la propria offerta economica congrua e remunerativa.
Ciò premesso formula/no la seguente offerta economica, ribasso percentuale paria a %
Dichiara inoltre che i costi aziendali di sicurezza ex Art. 87, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 inerenti l’offerta ammontano a € e sono ricompresi nell’offerta stessa.
Timbro e firma del Rappresentante Legale
…………………………………………………………
Terni, li
(Allegato n. 2)
SCHEMA CONVENZIONE PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ERBE INFESTANTI NEI COMUNI DI TERNI E NARNI
CIG: 651006860F
*****
L'anno il giorno del mese di presso la sede dell'ASM Terni S.p.A. in Via Xxxxx Xxxxxxx, 100,
TRA
ASM Terni S.p.A. (di seguito denominata ASM), codice fiscale n. 00693630550 con sede in Xxxxx - Xxx Xxxxx Xxxxxxx 000 rappresentata dall’Xxx. XXXXXXX XXXXXXX nato a Terni il 22/05/1963 e residente a Terni in via DEL Capriolo 41 in qualità di Direttore Generale;
E
La Cooperativa sociale (di seguito denominata Cooperativa Sociale) avente sede
legale in via, n. - partita IVA
iscritta all’Albo delle Cooperative sociali della Regione al n. nella persona del suo legale rappresentante Sig. nato a il residente a Via n.
VISTI gli artt. 4, 5 e 9 della Legge n. 381/1991; VISTO l’art. 33 della Legge Regionale n. 26/2009; VISTO l’art. 4 della Legge Regionale n. 11/2015;
VISTO l’art. 1 comma 610 della Legge n. 190 del 23/12/2014;
PREMESSO
- che ASM Terni S.p.A. ha indetto una procedura aperta riservata alle cooperative sociali di tipo B iscritte all’Albo Regionale istituito ai sensi della Legge 381/1991 per l’affidamento del servizio ;
- che alla gara ha partecipato, presentando regolare offerta nei termini stabiliti dal disciplinare di gara, la , la cui offerta ha conseguito il punteggio complessivo di
:
- che l’offerta selezionata ha pertanto conseguito il punteggio più alto ed è stata ritenuta vantaggiosa poiché corrispondente alle prescrizioni del Capitolato;
- che l’appalto è stato pertanto aggiudicato a ;
- che la cooperativa affidataria si è impegnata a sottoscrivere apposita convenzione d’inserimento lavorativo ai sensi dell’art. 12bis della legge n. 68/1999;
- che la predetta convenzione fa parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegata.
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 (Oggetto)
Asm Terni affida alla Cooperativa Sociale, che accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione del servizio di come previsto nell’allegato Capitolato d’Appalto.
La Cooperativa Sociale s’impegna a eseguire i predetti servizi alle condizioni di cui alla presente convenzione, al capitolato e agli atti allegati o richiamati, nel rispetto delle prescrizioni della L.R. Umbria 11/2015, della Legge 381/1991 e del D.Lgs. 163/2006 ove richiamato. Per quanto non regolato dagli atti e leggi di cui sopra, si rimanda alle norme del Codice Civile.
La cooperativa sociale s’impegna altresì a sottoscrivere apposita convenzione d’inserimento lavorativo ai sensi dell’art. 12bis della legge 68/1999.
Art. 2 (Responsabili delle attività)
Per la Cooperativa Sociale la figura di coordinamento, quale responsabile unico dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, anche con riferimento alla funzione di tutoraggio dei progetti individuali d’inserimento, è il Sig. , telefono , fax , indirizzo e-mail del quale la
Cooperativa Sociale stessa dichiara e garantisce espressamente il possesso d’idonea capacità professionale (NB se l’incaricato del tutoraggio è persona diversa dal responsabile dello svolgimento delle attività oggetto della convenzione indicare entrambi i nomi).
Asm Terni nomina quale suo referente il Sig. , telefono , fax , indirizzo e-mail , cui la Cooperativa Sociale si rivolge per qualsiasi problema organizzativo e gestionale.
Ciascuna delle parti può sostituire una o più volte il soggetto nominato dandone comunicazione all’altra parte mediante PEC con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni.
Art. 3 (Esecuzione delle prestazioni)
La cooperativa sociale eseguirà le prestazioni in conformità al contratto e dovrà uniformarsi anche ai programmi settimanali o mensili che saranno comunicati al responsabile della cooperativa di cui al precedente articolo.
Art. 4
(Obblighi della cooperativa sociale)
Alla convenzione sono allegati e parti integranti della medesima il progetto d’inserimento lavorativo e l’elenco del personale impegnato nella fornitura, in possesso dei prescritti requisiti professionali. Fatto salvo il diritto alla riservatezza, nell’elenco la Cooperativa Sociale evidenzia quali lavoratori si trovino nelle condizioni di svantaggio di cui all’art. 4 della Legge n. 381/1991. Entro quattro mesi dall’affidamento della presente convenzione la Cooperativa s’impegna a far pervenire al Responsabile del procedimento i progetti individuali d’inserimento lavorativo, nel rispetto della vigente normativa riguardante il trattamento dei dati personali.
Ogni sei mesi la Cooperativa Sociale trasmette, nel caso accadano variazioni, l’aggiornamento rispetto a quanto sopra.
La Cooperativa Sociale assicura la rispondenza alle misure di sicurezza, con particolare riguardo al tipo di svantaggio delle persone inserite.
Le parti s’impegnano a cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e a coordinare gli interventi informandosi reciprocamente ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Asm Terni S.p.A. promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto.
Gli oneri per la sicurezza derivanti dagli adempimenti di cui ai commi precedenti, ove presenti e dovuti ammontano a € (Euro) /00
La Cooperativa Sociale s’impegna a mantenere la percentuale minima del 30% di lavoratori svantaggiati di cui al comma 2 art. 4 della Legge 381/1991 per tutto il periodo della convenzione.
La Cooperativa Sociale s’impegna nell’inserimento equilibrato delle diverse tipologie di persone svantaggiate o diversamente abili, la congruenza tra mansioni attribuite e progetti di sviluppo delle autonomie delle persone inserite anche in collaborazione con i servizi socio sanitari e del lavoro.
La Cooperativa Sociale assicura la corretta attuazione dei progetti d’inclusione socio/lavorativa e altri aspetti ritenuti rilevanti ai fini della piena ed efficace realizzazione del progetto.
Asm Terni S.p.A. ha facoltà di svolgere un monitoraggio dei progetti individuali attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa.
La Cooperativa è tenuta a redigere e a trasmettere, se richiesta, una relazione finale o annuale (nel caso di contratti pluriennali) circa i risultati raggiunti nell’attività d’inserimento lavorativo e socio-lavorativo.
Gli esiti del monitoraggio costituiscono una base per attivare un percorso di valutazione partecipata del valore aggiunto prodotto tra tutti i soggetti interessati.
Art. 5
(Verifiche e controlli in corso di esecuzione)
Nel corso del contratto ASM Terni si riserva la facoltà di fare verifiche e controlli sul mantenimento da parte della cooperativa dei requisiti dichiarati o certificati dalla stessa ai fini della stipulazione del contratto.
Inoltre ASM Terni si riserva di fare controlli sulla regolarità delle prestazioni.
Art. 6 (Corrispettivi)
Per la fornitura del servizio Asm Terni S.p.A. s’impegna a erogare alla Cooperativa Sociale il corrispettivo stabilito in € .
Con tale corrispettivo la Cooperativa Sociale s’intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere per lo svolgimento dei servizi oggetto del Capitolato di Appalto.
Art. 7 (Pagamenti)
Il pagamento dei corrispettivi contrattuali, dedotte le somme non dovute in caso di mancata esecuzione del servizio e/o le penali dovute e non altrimenti pagate, sarà effettuato dietro presentazione di fattura mensile. La fattura dovrà pervenire esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo .
Il pagamento sarà effettuato mediante ricevuta bancaria a 60 gg data fattura fine mese. L’eventuale cessione dei crediti è disciplinata dall’art. 12 del Capitolato.
Art. 8
(Obblighi della cooperativa relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
La Cooperativa è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento oggetto del presente contratto.
Qualora la Cooperativa non assolva gli obblighi di cui al precedente punto il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. Si rinvia in merito alla norma contenuta nel capitolato.
Art. 9
(Danni a persone o cose)
La Cooperativa sociale assume ogni responsabilità per danni derivanti da cause a lei imputabili di qualunque natura che siano arrecati dal proprio personale a persone o a cose, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.
Art. 10 (Cauzioni o polizze)
La Cooperativa Sociale presenta la propria cauzione definitiva, nei modi
richiamati in € ;
La Cooperativa Sociale presenta la propria polizza assicurativa, nei modi e con gli importi richiamati nel Capitolato, assicurando una somma pari a: .
Art. 11 (Modifica convenzione)
Ogni eventuale variazione della presente convenzione che intervenga poi alla stipulazione e in corso di validità della stessa, deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo.
Art. 12 (Risoluzione e recesso)
La Convenzione si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:
1) frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
2) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto;
3) adozione di provvedimenti sanzionatori in capo all’Appaltatore da parte degli Enti di vigilanza e controllo.
4) maturazione d’importi per penalità contrattuali in misura superiore al 10% dell’importo annuo della fornitura assegnata a ciascun’azienda;
5) arbitraria interruzione delle forniture, non conseguente a legittima sospensione ritualmente ordinata da ASM;
6) violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
7) sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti di cui all’art. 38, c. 1, D. Lgs. 163/2006;
8) in caso di mancata sottoscrizione da parte della cooperativa affidataria della convenzione di cui all’art. 12bis della legge 68/1999;
9) in caso di mancata presentazione nei termini previsti della polizza fideiussoria a titolo di
deposito cauzionale;
10) in caso di cancellazione della COOPERATIVA dall’Albo Regionale delle Cooperative Sociali.
In ogni caso resta fermo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti ai sensi dell’art. 1382 c.c.
In tutti i casi di risoluzione di cui al presente articolo resta, fermo il diritto all’incameramento del deposito cauzionale posto a garanzia di cui al disciplinare di gara.
ASM Terni può recedere dal contratto:
1) per cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo non di continuità;
2) in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671
c.c. e per qualsiasi motivo, tenendo indenne la cooperativa appaltatrice delle spese sostenute e delle prestazioni rese;
3) per motivi di pubblico interesse;
4) per ritardata comunicazione della cessione dell’azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica.
Il recesso deve essere comunicato all’impresa almeno 30 giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore.
In caso d’inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore, ASM contesterà per iscritto, anche per fax, la violazione contrattuale, con invito a eliminare l’inadempimento entro un congruo termine perentorio, comunque non superiore a 5 (cinque) giorni.
Decorso tale termine, senza l’eliminazione dell’inadempimento, la Convenzione sarà risolta di diritto.
E’ fatto salvo il diritto di ASM al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile, e di affidare a terzi il servizio in danno all’appaltatore inadempiente, fermi restando l’applicazione delle penali, e il diritto della stazione appaltante al risarcimento dei danni subiti e comunque l’introito dell’eventuale cauzione prestata dall’Appaltatore.
Art. 13
(Effetti della risoluzione)
La risoluzione dà diritto di rivalersi su eventuali crediti dell’impresa, e sulla cauzione prestata. Qualora l’inadempienza dipenda da dolo o colpa grave, ASM Xxxxx può dichiarare risolto il contratto e incamerare la cauzione.
Con la risoluzione della convenzione, sorge in ASM Terni il diritto di affidare l’appalto a terzi, in danno della cooperativa. L’affidamento a terzi è notificato alla cooperativa nelle forme
prescritte con successiva comunicazione, sarà comunicato l’importo del danno che le sarà addebitato per i maggiori oneri sostenuti da ASM Terni rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto.
Tali somme sono prelevate dai crediti dell’impresa Appaltatrice e, ove questi non siano sufficienti, dal deposito cauzionale.
Nel caso di minore spesa, nulla compete alla cooperativa sociale.
L’esecuzione in danno non esime la cooperativa sociale dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Art. 14 (Penalità)
Le penalità sono quelle indicate dall’art. 7 del Capitolato.
ASM Terni contesterà per iscritto le eventuali penali e il relativo importo. Le penali saranno notificate alla Cooperativa sociale tramite PEC, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale.
L’ammontare delle penali sarà addebitato sui crediti maturati dalla cooperativa in relazione alla convenzione. Qualora non sia possibile ricorrere alla compensazione si escuterà la cauzione definitiva.
Per le più gravi infrazioni, ove si ravvisi grave inadempienza, si procederà alla rescissione del contratto. Le infrazioni saranno documentate attraverso materiale fotografico e accompagnate da una perizia scritta del rilievo effettuato.
Rifusione, spese, pagamento danni e penale saranno applicati mediante ritenuta sul pagamento mensile dei corrispettivi.
Art. 15 (Controversie)
Per ogni controversia comunque derivante dal presente atto il Foro competente è quello di Terni.
Durante il giudizio e fino alla sentenza la cooperativa sociale non potrà esimersi dal continuare nelle sue prestazioni contrattuali e dovrà garantire continuità del servizio. Qualora si rifiuti
ASM Terni, avrà diritto di affidare ad altri il servizio di cui abbisogna, nei modi e termini che riterrà più opportuni. In tal caso il maggior prezzo che fosse pagato rispetto a quello dovuto per convenzione, sarà rimborsato ad ASM Terni.
Art. 16
(Decorrenza e validità della convenzione)
L’Appalto disciplinato dalla presente convenzione decorrerà a far data dal e avrà durata biennale.
Art. 17 (Domicilio)
La Cooperativa Sociale elegge il proprio domicilio in
Via n. e dichiara che la propria sede operativa è posta .
ART. 18
(Spese contrattuali)
La presente convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso di uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma del D.P.R. 26.4.86 n. 131.
Le spese di bollo e di registrazione sono a carico dell'ASM.
Per la Cooperativa sociale Per ASM Terni S.p.A
Terni,
(Allegato n. 3)
ASM Terni S.p.A.
CRITERI DI VALUTAZIONE E RELATIVA PONDERAZIONE ATTRIBUITA
FORNITURA DEL SERVIZIO DELL’ ATTIVITA’ DI CONTROLLO DELLE ERBE INFESTANTI NEI COMUNI DI TERNI E NARNI A COOPERATIVE
SOCIALI TIPO B CIG 651006860F
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
La scelta del contraente avviene con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa a norma dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006.
In caso di parità di punteggio complessivo, l’appalto sarà assegnato al partecipante che avrà presentato la migliore offerta economica (il maggiore sconto). Nel caso di offerte uguali sia per quanto riguarda il dato economico sia con riferimento al punteggio tecnico, si ricorrerà al sorteggio.
I criteri per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono descritti nella Tabella che segue.
SCHEMA RIASSUNTIVO | PUNTI | |
1) | OFFERTA ECONOMICA | Max28 |
2) | OFFERTA TECNICA | Max72 |
2.1a) | Numero dei soggetti svantaggiati che saranno impegnati superiore al 30 % sul totale dei lavoratori impegnati. | Max 18 |
2.1b) | Obiettivi, azioni, e norme organizzative dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. | Max 18 |
2.1c) | Gestione delle risorse umane e percorsi formativi. | Max 18 |
2.1d) | Struttura preposta all’attuazione degli inserimenti lavorativi dei soggetti svantaggiati. | Max 18 |
1) OFFERTA ECONOMICA (MAX PUNTI 28)8
Il punteggio verrà attribuito come segue:
PREZZO OFFERTO
L'offerta economica dovrà essere formulata compilando il Modello Allegato n.1 del Capitolato indicando un unico ribasso percentuale da applicare sul monte economico di cui all’art. 7 del Capitolato.
L'offerta dovrà contenere tutti i dati richiesti e la validità della stessa non dovrà essere inferiore a 180 gg.
L'offerta non dovrà contenere né riserve né condizioni, a pena dell'invalidità della stessa.
Il punteggio dell’offerta economica sarà determinato sulla base del ribasso d’asta offerto utilizzando la seguente formula:
Ci | (per Ai <= Asoglia) | = | X * Ai/ Asoglia |
Ci | (per Ai > Asoglia) | = | X + (1,00-X)*[( Ai - Asoglia)/( Amax -Asoglia)] |
Dove:
Ci | = | Coefficiente attribuito al concorrente i-esimo |
Ai | = | Ribasso percentuale concorrente i-esimo |
Asoglia | = | Media aritmetica del valore del ribasso sull’importo posto a base di gara dei concorrenti |
Amax | = | Ribasso massimo tra le offerte pervenute |
X | = | 0,85 |
Il punteggio dell’offerta economica sarà dato dalla formula seguente:
PE = Ci x 28
Dove:
PE = Punteggio dell’offerta Economica
28= massimo punteggio attribuito all’offerta economica
Esempio:
DITTA | Ribasso offerto - Ai |
A | 5,13 |
B | 28,13 |
C | 14,91 |
Asoglia= (Ai Ditta A+Ai Ditta B+Ai Ditta C)/n. ditte partecipanti= (5,13+28,13+14,91)/3= 16,06
AMax = 28,13
Formula da applicare nel caso di Ai ≤ Asoglia e Ai ≥ Asoglia
Ditta A | Ai ≤ Asoglia | → | X*Ai/Asoglia |
Ditta B | Ai ≥ Asoglia | → | X+(1,00-X)*[(Ai-Asoglia) / (Amax-Asoglia)] |
Ditta C | Ai ≤ Asoglia | → | X*Ai/Asoglia |
Calcolo di Ci :
Ditta A | C i | = | 0,85*5,13/16,05 | = | 0,27 |
Ditta B | C i | = | 0,85+(1,00-0,85)*[(28,13-16,06) / (28,13-16,06)] | = | 1,00 |
Ditta C | C i | = | 0,85*14,91/16,06 | = | 0,79 |
Calcolo del punteggio:
PE = Ci x 65
Ditta A | PE | = | 0,27 *28 | 7,56 |
Ditta B | PE | = | 1,00*28 | 28,00 |
Ditta C | PE | = | 0,79*28 | 22,12 |
2) OFFERTA TECNICA (MAX PUNTI 72)
2.1) Valutazione del progetto:
2.1a) Numero dei soggetti svantaggiati che saranno impegnati superiore al 30
% sul totale dei lavoratori impegnati.
Criteri per l’attribuzione del punteggio
Dal 31% al 50% sul totale dei lavoratori impegnati Punti 8 Dal 51% al 70% sul totale dei lavoratori impegnati Punti 12 Oltre il 70% sul totale dei lavoratori impegnati Punti 18
2.1b) Obiettivi, azioni, e norme organizzative dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Criteri motivazionali per l’attribuzione del punteggio
Sarà valutata l’esatta individuazione degli obiettivi che s’intendono perseguire, con l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate in coerenza con le attività individuate dalla Stazione Appaltante per l’esatta esecuzione del servizio e le relative azioni e norme organizzative per il loro raggiungimento.
La valutazione sarà espressa da 0 punti fino a un massimo Max 18 punti.
2.1c) Gestione delle risorse umane e percorsi formativi.
Criteri motivazionali per l’attribuzione del punteggio
Saranno valutate le modalità di organizzazione del lavoro, il sistema di gestione delle risorse umane, gli eventuali percorsi formativi in relazione agli obiettivi d’inserimento delle persone svantaggiate.
La valutazione sarà espressa da 0 punti fino a un massimo Max 18 punti.
2.1d) Struttura preposta all’attuazione degli inserimenti lavorativi dei soggetti svantaggiati
Criteri motivazionali per l’attribuzione del punteggio
Sarà valutata la completezza, la professionalità e l’esperienza della struttura preposta all’attuazione degli inserimenti lavorativi dei soggetti svantaggiati e i relativi curricula dei membri della stessa struttura.
La valutazione sarà espressa da 0 punti fino a un massimo Max 18 punti
La Commissione farà il calcolo del punteggio (PT) solo ed esclusivamente sulla base della documentazione tecnica come sopra presentata, contenuta all’interno dell’Offerta Tecnica.
I parametri di valutazione non riportati o non rilevabili nella documentazione tecnica contenuta nell’Offerta, non saranno valutati dalla Commissione e quindi riceveranno zero punti.
Aggiudicazione
La gara sarà aggiudicata alla Cooperativa sociale che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa calcolata come somma del punteggio derivante dall’offerta economica (PE) e somma del punteggio derivante dall’offerta tecnica (PT).